La Voluntary Disclosure offe un'occasione per implementare una pianificazione in ottica di Consapevolezza Patrimoniale e Familiare. Il contesto normativo-economico di riferimento è radicalmente mutato. L'approccio proattivo può far cogliere le opportunità connesse alla complessità del sistema. E' necessario un salto di paradigma. Innovare la pianificazione patrimoniale non può prescindere dall'approccio di CPeF.
Voluntary Disclosure e Consapevolezza Patrimoniale e Familiare
1. V I N C E N Z O R E N N E
Dottore in Economia e Commercio
Ragioniere Commercialista
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VOLUNTARY DISCLOSURE E CONSAPEVOLEZZA PATRIMONIALE E FAMILIARE.
Jacques Attali per L’Express ha scritto l’articolo “Che 2015 scegliamo?”
In questo articolo l’autore, mai banale, si auspica che nel 2015 ognuno di noi prenda
proattivamente in mano la propria situazione e quella di chi ci circonda originando in
questo modo un mondo migliore.
Il concetto di proattività è oramai un concetto assodato in ogni teoria di miglioramento
personale, nata dallo psicologo Victor Frankl, ritrovata nei paradigmi di Stephen R.
Covey ed accolta anche da Fred Kofman.
In fondo la Voluntary Disclosure è esattamente come il bicchiere: mezzo!
E’ la nostra percezione della realtà che lo determina “mezzo pieno” o “mezzo vuoto”.
Il nostro approccio al contesto normativo sempre in evoluzione può essere quello dello
“struzzo”, cioè di tipo passivo, o quello della “giraffa”, cioè attivo.
Nel primo caso utilizzeremo il lungo collo per affossarci nel terreno evitando di guardare
in faccia la complessità dell’impianto normativo. Nel secondo caso utilizzeremo il lungo
collo per vedere oltre tale complessità e poter così cogliere le opportunità collegate allo
stesso impianto normativo.
L’impianto normativo è sempre il medesimo.
A mio modesto modo di vedere la Voluntary Disclosure è un’ottima occasione per una
pianificazione patrimoniale consapevole, compliant e di lungo periodo.
Cercherò qui di seguito di accompagnare chi abbia la pazienza di leggermi attraverso un
percorso logico e razionale sul perché è un’opportunità, nonostante le sue numerose
criticità, e sul perché non possa essere tralasciata.
Questo percorso lo suddivido in tre step: l’analisi del contesto normativo-economico
attuale di riferimento, l’analisi dell’attuale testo di legge della Voluntary Disclosure al fine
di evidenziarne i due perché introducendo così il concetto di CPeF.
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IL CONTESTO NORMATIVO-ECONOMICO DI RIFERIMENTO:
Anzitutto ciò che in questi ultimi mesi è drasticamente cambiato nel contesto normativo
internazionale è stata la spinta alla sempre crescente trasparenza fiscale-finanziaria.
Iniziata l’11 settembre 2001, con l’introduzione dei Tax Informations Exchange
Agreements (TIEA) per contrastare il terrorismo, proseguita nel 2005 con, per noi
europei, l’introduzione della Direttiva sul Risparmio Transfrontaliero, e con in campo
Ocse la convenzione Mutual Administrative Assistance in Tax matters (Maat), conclusasi,
sempre in ambito Ocse con il Common Reporting Standard del 2014.
Il CRS prevede lo scambio automatico, fra gli Stati firmatari, dei dati finanziari
transfrontalieri che prevede il primo inoltro entro il 30 settembre 2017, per i dati 2016,
per alcuni Stati ed entro il 30 settembre 2018, con i dati 2017, per gli altri Stati
firmatari.
E’ stato sottoscritto anche da alcuni Paesi cosiddetti fino ad ora Black List, fra cui la
Svizzera che si è impegnata ad attivare il CRS a partire dal 30 settembre 2018.
Questo passaggio segna il definitivo crollo del segreto bancario elvetico, iniziatosi a
sgretolare nell’agosto 2009 con il caso Ubs in seguito alle pressioni legali
dell’amministrazione finanziaria americana.
In seguito a queste innovazioni internazionali, anche gli intermediari finanziari esteri di
quegli Stati, ormai considerabili ex Black List, stanno “congelando” le disponibilità degli
investitori stranieri salvo certificazione di compliance domestica.
In ambito economico, l’introduzione dell’Euro ha radicalmente modificato la gestione
delle finanze da parte del nostro Stato che è passato da una politica del deficit ad una
politica del rigore. Conseguentemente è stato indispensabile inasprire la lotta all’evasione
tributaria che l’Istat stimava fra il 16 ed il 17% di Pil.
In ottica macrosistemica, si è analizzato che l’impresa italiana rispetto ai competitor
internazionali è in media drasticamente di dimensioni inferiori, sia per psicologia
dell’imprenditore che per il centralismo del sistema bancario. Per ricercare la
competitività quindi il sistema impresa italiano non può prescindere dal ricercare quei
mercati ad alta marginalità.
Questi sono caratterizzati intrinsecamente da elevata qualità del prodotto (tecnica, di
design, o per percezione di esso da parte della clientela target) e da innovazione continua
imprescindibile.
Il contesto finanziario, in ambito impresa, ha visto l’introduzione degli accordi di Basilea2
che prevedono l’erogazione del credito non come un diritto acquisito in virtù delle
garanzie concedibili bensì dal grado di merito al credito, il cosiddetto Rating che originato
dall’analisi del bilancio contabile dell’impresa e del suo business plan relativo alla
gestione futura.
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Dal punto di vista della lotta all’evasione, l’informatica ha generato un salto
generazionale: tracciabilità del contante (impensabile ante 2005), anagrafe tributaria
interattiva e (quasi) omnicomprensiva, nuove metodologie accertative, rintracciabilità dei
dati anche da internet e dai cosiddetti social network.
Un altro dato da tenere in considerazione è l’ormai nota percentuale di sopravvivenza
delle imprese che affrontano il passaggio generazionale che ha portato all’introduzione
nel nostro ordinamento di strumenti giuridici e tributari innovativi ed agevolativi.
Ho cercato di essere il più sintetico possibile, tuttavia credo di essere riuscito ad
introdurre un concetto fondamentale: la normativa non solo è in continua evoluzione, ma
la velocità di questa evoluzione è cresciuta esponenzialmente.
VOLUNTARY DISCLOSURE, PREVISIONI LEGISLATIVE E CRITICITA’:
Analizzando il testo attuale della Voluntary Disclosure, si può essere tramortiti dalla
complessità normativa. Conseguente cercherò di essere schematico e conciso,
sacrificando (parzialmente) l’esaustività che tale normativa obbligatoriamente necessità
per una scelta razionale. Il fine di questa mia scelta è quello di limitarmi a segnalare per
sommi capi il suo funzionamento allo scopo di evidenziare le motivazioni che mi spingono
a sostenere da tempo l’imprescindibilità (quantomeno) per il contribuente di informarsi
adeguatamente con un professionista “specializzato” nella fiscalità (domestica ed
internazionale) degli investimenti finanziari e nella fiscalità d’impresa.
CHI
I soggetti residenti fiscalmente in Italia, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.
COSA
La previsione consente due “regolarizzazioni”:
- una estera: la legittimazione dei capitali detenuti all’esterno non indicati nell’ormai
celeberrimo quadro RW della dichiarazione dei redditi;
- una domestica: la legittimazione dei capitali occultati al fisco italiano e detenuti
all’interno dei confini nazionali.
COSA NON E’
Non è affatto un condono all’italiana. Per poter beneficiare dell’approvazione
internazionale, il testo attuale prevede che debbano essere riversate alle casse dello Stato
tutte le imposte (dirette, indirette, sostitutive) ed i contributi che si sono “risparmiati”
grazie all’occultamento.
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COME
Il contribuente deve presentare una richiesta in via telematica all’Agenzia delle Entrate
indicando: la stratificazione e l’origine del patrimonio occultato ed i dati reddituali
originati da questo patrimonio. Il tutto supportato dalla esaustiva e precisa
documentazione necessaria per la sua ricostruzione.
QUANDO
La scadenza è fissata nel 30 settembre 2015, ma in caso di notifica di procedimenti
accertativi (anche ad un coobbligato) il contribuente non può più usufruirne.
COSTO
Come già anticipato non è uno scudo.
Se non c’è fonte evasiva nella costituzione del patrimonio estero, il costo è tutto sommato
limitato (meno del 15% nel caso massimo) poiché devono pagarsi esclusivamente le
sanzioni per la mancata applicazione del quadro RW e le imposte sostitutive / ritenute
sui proventi finanziari (in modo analitico o, se il patrimonio è inferiore ai 2 milioni di
euro, in modo forfettario), le sanzioni e gli interessi.
Viceversa, in caso di evasione si devono pagare tutte le imposte evase (Ires, Irap, Irpef ed
addizionali, Iva, Sostitutive, Contributi), le sanzioni e gli interessi.
In alcune tabelle è stato evidenziato che si può rischiare di dover pagare allo Stato, a
seconda anche dei rendimenti ottenuti dal reinvestimento del capitale iniziale, quasi la
totalità di quest’ultimo.
Irpef (43% + 2%) ed Iva (dal 20% al 22%) da sole rappresentano il 65-67% del capitale.
VANTAGGI
Rispetto ad essere “fotografato” in seguito alla trasparenza finanziaria internazionale od
all’informatizzazione delle metodologie accertative domestiche, il contribuente ottiene il
beneficio concernente la riduzione delle sanzioni e, soprattutto, l’esimente penale.
AUTORICICLAGGIO
Pungolo infatti della normativa all’iniziativa del contribuente è l’introduzione contestuale
del reato di autoriciclaggio che punisce colui che utilizza in impresa o finanza i proventi
frutto di reato penale tributario.
Cosicché, se l’evasione determina l’origine del reato penale il contribuente viene punito
sia per il reato presupposto che per il reato conseguente di auto riciclaggio.
Sono due le pene previste:
- da due ad otto anni di reclusione;
- per i casi meno gravi, da uno a quattro.
Sempre di reclusione stiamo parlando.
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CRITICITA’
Sono numerosissime e riguardano la documentazione, la sua analisi, la ricostruzione
dell’origine del patrimonio occultato e la sua dimostrabilità, il calcolo dei proventi che
questo patrimonio occultato ha originato nel tempo e la sua dimostrabilità, l’inesistenza
di una fase “no name” che genera immediata trasparenza del soggetto, la discrezionalità
degli operatori dell’Agenzia delle Entrate che vaglieranno la richiesta, solo per citare
quelle maggiori.
IL PERCHE’ “DIFENSIVO”
Richiamando a quanto accennato qui sopra, l’introduzione del reato di autoriciclaggio
determina un rischio enorme per il contribuente qualora la massa evasa abbia superato
le soglie previste per il reato cosiddetto di penale-tributario.
Rischio che nella nostra storia culturale psicologicamente non è contemplato.
Rischio che determina un salto di paradigma, un cambio epocale, un’imprescindibile
necessità (quantomeno) di analisi approfondita della problematica e, soprattutto, delle
sue conseguenze future.
IL PERCHE’ “PROATTIVO”
Per una pianificazione nell’ottica della piena Consapevolezza Patrimoniale e Familiare.
CONSAPEVOLEZZA PATRIMONIALE E FAMILIARE
Perché da tutto quanto evidenziato fino ad ora, oggi è necessario cambiare paradigma
gestionale del patrimonio.
La trasparenza internazionale e l’applicazione dell’informatica nelle metodologie
accertative “obbliga” a scelte normativo compliant in quanto la ricchezza inutilizzabile
origina solamente il rischio di essere puniti quando, non più se, si verrà indagati.
Gli accordi di Basilea2 ed il credit cruch “obbligano” ad una gestione dell’impresa in
modo compliant (per far emergere le marginalità effettive) e nell’ottica della creazione del
valore nel tempo e dell’ottimizzazione della pressione tributaria.
La necessità di affrontare il passaggio generazionale “obbliga” a porsi alcuni quesiti di
lungo periodo.
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La CPeF parte dal presupposto che nella definizione di Patrimonio non possiamo
prescindere dal considerare le dinamiche familiari (ed anche personali) e,
conseguentemente, il patrimonio è costituito da Immobili e Finanza (come nella
percezione diffusa), dal comparto societario (fonte effettiva di quel patrimonio - in alcuni
casi “non percepita”), nonché dal comparto familiare (modalità relazionali, aspettative,
opportunità e diritto di famiglia – difficilmente affrontato a sufficienza).
Tale consapevolezza deve abbracciare la storicità e l’attualità della formazione e
composizione del patrimonio nella sua interezza, altrimenti la sua gestione (prima ancora
che la sua pianificazione) è tendenzialmente inefficace.
Questa consapevolezza piena del patrimonio conduce ad affrontare cinque visioni
interconnesse fra di loro: di lungo periodo, trasversale, dinamica, gestionale, innovativa.
La visione di lungo periodo abbraccia le dinamiche connesse alla seconda ed anche alla
terza generazione. Se il “dominus” ha un’età vicina ai 70 anni, presumibilmente i suoi
figli (next gen) ne avranno circa 45 i quali avranno a loro volta (3^ gen) figli di circa 15
anni.
Nella teoria anglosassone della pianificazione del passaggio successorio, l’orizzonte
temporale è lunghissimo (parte dalla scelta della scuola superiore dei figli, quando cioè
hanno più o meno 15 anni appunto).
Questa prima visione induce il dominus ad abbracciare le problematiche connesse alle
aspettative, alle differenze di visione, alle differenze di capacità, alle difficoltà
comunicative, di motivazione e di relazioni.
In quest’ottica, la teoria francofona del passaggio successorio (nata nell’attività della
“géstion de patrimoine”) non solo abbraccia queste dinamiche, ma se abbinata
all’impostazione anglosassone di vision, mission ed alignment conduce alla
formalizzazione della “costituzione di famiglia” ed al “consiglio di famiglia”.
Se questa impostazione è anni luce lontana dalla nostra cultura, la formalizzazione dei
propri “valori familiari” (cosiddetto mission statement) e la loro gestione continuata nel
tempo, consente di mantenere unita la famiglia, coinvolgere tutti i suoi membri, gestire le
rigidità relazionali, condividere la visione anche concernente la gestione del patrimonio
nel suo complesso nonché la gestione pianificatoria dell’impresa di famiglia.
La visione trasversale, seconda delle cinque, parte dal presupposto che la gestione del
patrimonio deve abbracciare la sua interezza (famiglia, società, finanza, immobili) e deve
farlo in modo da valutare l’ordinamento giuridico, le dinamiche finanziarie, la normativa
tributaria. Tralasciare anche uno solo di questi ultimi tre aspetti potrebbe generare
svantaggi consistenti. Non avere ben chiaro i propri valori di riferimento, genererebbe
una confusione di obiettivi (tutela patrimoniale, minimizzazione fiscale, massimizzazione
del rendimento) tra loro discordanti.
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La terza visione, quella dinamica, abbraccia l’approccio di pianificazione e controllo (non
solo della società, ma anche del comparto finanziario ed immobiliare) connesso alla
ricomposizione del patrimonio “values driven”, alla pianificazione dei trasferimenti
conseguenti (onerosi/gratuiti, in vita/post mortem) ed all’adeguamento della
composizione patrimoniale al variare del contesto esterno o delle scelte volontarie.
La penultima visione, detta gestionale, è volta alla definizione degli obiettivi (di lungo,
medio, breve termine), alla loro priorizzazione, all’implementazione dei processi per il loro
conseguimento ed al monitoraggio nel durante della corretta direzione e del rispetto dei
tempi predefiniti.
Infine, la visione innovativa abbraccia le cosiddette “situazioni di rottura” (crisi, forte
crescita, separazioni, matrimoni, nascite, decessi) e può essere “difensiva” o
“pianificatoria” (in tema di innovazione d’impresa: Effectuation, Blue Ocean Strategy,
Blue Ocean Leadership).
Solo avendo chiare queste cinque visioni si può procedere “consapevolmente” alla scelta
degli strumenti giuridici ottimali (compravendite, fiduciarie, polizze vita, donazioni,
vincoli di destinazione, patti di famiglia, successione testamentaria, successione
legittima) e la corretta asset al location della ricchezza fra il comparto societario
finanziario ed immobiliare.
Avere questa consapevolezza richiede sicuramente tempo.
Non è immediata e nemmeno istantaneamente benefica.
Bisogna investirci ore di approfondimento, di confronto, di elaborazione al fine di
metabolizzarne i concetti e gli approcci.
Nel breve termine non può nemmeno essere a costo zero, a meno di percorrere la strada
“autodidatta”.
Ma già “nel durante” i benefici (psicologici e quantitativi) sono significativi.
Come indicavo nelle premesse, la complessità è parte integrante del nostro mondo: sta a
noi decidere se e come affrontarla o se subirla.
La CPeF fa cogliere appieno il detto secondo cui “il denaro non fa la felicità”.
L’ultima evidenza è la dichiarazione di Jack Ma, Ceo di Alibaba, che si contende con Bill
Gates il primo posto nella classifica della persona più ricca del mondo.
Egli ha recentemente dichiarato di essere infelice e ciò non mi stupisce. Non è il solo caso
di Ultra High Net Worth Individual a dichiarare di essere infelice.
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Questa insoddisfazione nasce (quasi sempre) una volta raggiunto l’obiettivo prefisso. Si
resta senza motivazione, senza significato.
Non è la dimensione del patrimonio a generare felicità, è la sua consapevolezza piena che
genera la serenità di lungo periodo.
Sapere chi si è, da dove si arriva, dove si vuole andare, come ci si vuole arrivare ed avere
sempre sotto controllo dove ci si trova su questo percorso, mantenere fede ai propri valori
nonostante le difficoltà, difendere la propria integrità, essere coscienti di tutto questo
vuol dire essere pienamente consapevoli e quindi essere sereni.
Affrontare la Voluntary Disclosure come “procedura a sé stante”, sarebbe un’occasione
sprecata!
Riferimenti:
l’articolo di Jacques Attali:
http://blogs.lexpress.fr/attali/2014/12/15/quel-2015-choisiront-nous/
gli Stati aderenti al CRS dell’Ocse:
http://www.slideshare.net/VincenzoRenne/finalmente-ecco-lelenco-completo-degli-stati-
che-hanno-sottoscritto-oecds-common-reporting-standard-e-le-date-di-prima-
segnalazione-osignatories-of-the-multilateral-competent-authority-agreement-and
italian voluntary disclosure: perché, come, quanto:
http://www.slideshare.net/VincenzoRenne/italian-voluntary-disclosure-perch-come-
quanto-41052365
voluntary disclosure, iniziamo a mettere qualche puntino sulle “i”:
https://www.linkedin.com/pulse/voluntary-disclosure-qualche-vincenzo-
renne?trk=object-title
la Consapevolezza Patrimoniale e Familiare:
http://www.slideshare.net/VincenzoRenne/consapevolezza-patrimoniale-e-familiare