1. Convenzione Italia / San Marino – White List e inversione dell’onere della prova
Il 3 ottobre 2013, è entrata in vigore la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di
San Marino, contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per evitare le frodi
fiscali. Lo Stato sammarinese ha ratificato l’accordo nel mese di giugno, mentre quello italiano lo
scorso 8 luglio. Ci pare importante ritornare molto succintamente sull’argomento per sottolinearne
due importanti immediati effetti che ne derivano.
Il primo effetto della Convenzione è l’entrata di San Marino nella White List.
Si ricorda, infatti, che la Repubblica di San Marino, presente nell’elenco previsto dall’articolo 2
comma 2-bis del Tuir (individuazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato, c.
d. Paesi Black List), con la pubblicazione nella G.U. n. 45, del 24 febbraio del 2014, è ufficialmente
entrata a far parte dei Paesi White List, con tutto ciò che da questo scaturisce.
Un secondo effetto immediato di grande rilevanza e portata normativa, che si ha contestualmente
all’inclusione nella White List, attiene alla verifica dell’effettiva residenza fiscale; problema
particolarmente sentito soprattutto dai lavoratori con residenza fiscale nella Repubblica di San
Marino, i quali non avranno più l’onere di provare di non essere residenti fiscali in Italia.
Il sopra menzionato comma 2-bis), dell’articolo 2, del D.P.R. n. 917/1986, come noto, prevede che:
“Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi
della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”.
Ebbene, pare ovvio che, sulla base di tale predisposizione normativa, in tutte quelle fattispecie in
cui l’Agenzia delle Entrate ritenesse, d’ora in poi, che la residenza di un soggetto a San Marino sia
fittizia, non essendo più tale Stato tra quelli Black List, si verificherà un’inversione dell’onere della
prova e la mera presunzione da parte dell’Erario italiano non sarà più sufficiente. In definitiva, non
spetterà più al soggetto accertato dover dimostrare che la sua residenza a San Marino è fittizia, ma
tale prova dovrà essere fornita dall’Ufficio.