SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
CCCTB – Una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società
La base imponibile consolidata comune per l’imposta delle società potrebbe risultare uno
strumento estremamente efficace per conseguire obiettivi di maggiore equità ed efficienza della
tassazione. Dopo la prima proposta datata 2011, si attende di conoscere le novità che dovrebbero
essere introdotte l’anno prossimo.
Il 16 marzo 2011, è stata presentata dalla Commissione Europea la proposta di direttiva del
Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB).
La Common Consolidated Corporate Tax Base costituisce un progetto ambizioso che potrebbe
portare un’effettiva equità ed efficienza fiscale in tutta l’Unione Europea.
In assenza di norme comuni, infatti, l’interazione tra i diversi sistemi fiscali nazionali, da un lato,
conduce spesso a sovra-tassazione e doppia imposizione, e le imprese sono soggette a oneri
amministrativi gravosi e a elevati costi di adeguamento alla normativa. Per altro verso, solo
potendo contare su una base impositiva uguale in ciascuna nazione, si potrebbero affrontare tutti
quei meccanismi (già ben individuati dall’OCSE nell’ambito del progetto BEPS) che, all’interno
dell’UE, oltre che su scala mondiale, facilitano oggigiorno la pianificazione fiscale aggressiva
(transfer pricing, indebitamento, patent box etc.).
La CCCTB è un unico insieme di regole che le società operanti all’interno dell’Unione potranno
utilizzare per calcolare i loro profitti tassabili. Ciò significa che le società avranno l’obbligo di
rispettare un unico regime fiscale europeo per il calcolo del loro reddito imponibile, invece che 27
regimi tributari diversi.
La CCCTB, però, non inciderà necessariamente sul potere discrezionale dei Paesi dell’UE riguardo
alle aliquote nazionali di imposizione delle società. Questo approccio garantirà la coerenza dei
regimi fiscali nazionali degli Stati membri senza dover armonizzare le aliquote d'imposta.
La proposta prevede che la CCCTB sarà disponibile per le società di qualsiasi dimensione, costituite
conformemente alle leggi di un Paese dell’UE, qualora rivestano una delle forme regolamentate, o
siano soggette a una delle imposte sul reddito delle società, o a un'imposta analoga introdotta
successivamente.
La direttiva, inoltre, si applicherà anche a determinate società costituite conformemente alle leggi
di un Paese terzo.
Una società che rispetti i requisiti di cui sopra e che sia residente a fini fiscali in un Paese dell’UE,
potrà optare per il regime previsto. Questa società andrà assoggettata all'imposta sul reddito delle
società in base a tale regime su tutti i redditi derivanti da qualsiasi fonte, sia all'interno che
all'esterno del suo Paese UE di residenza. Le aziende che rispettino tali criteri, ma non risultino
essere residenti a fini fiscali in un Paese dell’UE, potranno comunque optare per il regime della
direttiva in argomento, alle condizioni ivi previste con riferimento a una stabile organizzazione
mantenuta in un Paese dell’UE. Dette società saranno soggette all'imposta sul reddito delle società
in base a tale regime su tutti i redditi derivanti da un'attività svolta tramite una stabile
organizzazione in un Paese dell’UE.
Una “società ammissibile” che desideri optare per la CCCTB, cesserà di essere soggetta alle
disposizioni nazionali in materia di imposta sul reddito delle società per quanto riguarda tutte le
questioni disciplinate dal regime comune.
Sul punto, dunque, la direttiva dimostra di essere ossequiosa delle linee guida dettate dall’OCSE
con particolare riferimento al noto principio del functional separate entity approach: le imprese
devono essere tassate nello Stato in cui effettivamente producono reddito e acquisiscono valore
aggiunto.
La base imponibile sarà determinata per ciascun esercizio fiscale, sottraendo dai ricavi: quelli
esenti, le spese deducibili e le altre voci deducibili. È opportuno che siano soggetti a imposizione
tutti i ricavi, tranne quelli appunto espressamente esentati.
In proposito, si rammenta che sono esenti dall'imposta sul reddito delle società:
- i sussidi direttamente collegati all'acquisizione, alla costruzione o al miglioramento delle
attività immobilizzate;
- i proventi della cessione di panieri di attività, compreso il valore di mercato di doni non
monetari;
- le distribuzioni di profitti ricevute;
- i proventi della cessione di azioni;
- il reddito di una stabile organizzazione ubicata in un Paese terzo.
È necessario che le attività immobilizzate possano essere ammortizzate ai fini fiscali, fatte salve
determinate eccezioni. Le attività di lunga durata dovrebbero essere ammortizzate singolarmente,
mentre le altre dovrebbero confluire nel menzionato paniere.
Secondo tale principio, le attività non soggette ad ammortamento includono:
- attività materiali immobilizzate non soggette a deterioramento fisico e obsolescenza, quali
terreni, oggetti d'arte, pezzi d'antiquariato o gioielli;
- attività finanziarie.
Le perdite sostenute in un esercizio fiscale potranno essere dedotte negli esercizi successivi. Una
riduzione della base imponibile a causa delle perdite di esercizi fiscali precedenti non potrà
produrre un importo negativo.
La proposta, inoltre, precisa che sono società figlie qualificate per il consolidamento
(appartenenza a un gruppo per le società) tutte quelle in cui la società madre detiene:
- il diritto di esercitare più del 50% dei diritti di voto;
- un diritto di proprietà su oltre il 75% del capitale della società, od oltre il 75% dei diritti sui
profitti.
La direttiva CCCTB si basa, poi, sul principio: “all-in / all-out”: tutti o nessuno.
Le società che soddisfano i requisiti di ammissibilità per la costituzione di un gruppo dovranno
consolidarsi e ciò implica che non potranno semplicemente optare per il calcolo individuale dei
loro risultati fiscali ai sensi delle norme comuni. In sostanza, vengono qui ripresi i principi relativi
alla redazione del bilancio consolidato mondiale.
Nella proposta viene, altresì, precisato che il gruppo di un contribuente residente è costituito da:
- tutte le sue stabili organizzazioni ubicate in altri Paesi dell’UE;
- tutte le stabili organizzazioni ubicate in un Paese dell’UE appartenenti alle sue società figlie
qualificate residenti in un Paese terzo;
- tutte le sue società figlie qualificate residenti in uno o più Paesi dell’UE;
- altri contribuenti residenti che siano società figlie qualificate della stessa società che è
residente in un Paese terzo e che soddisfa le condizioni necessarie.
La base imponibile consolidata sarà ripartita tra i membri di un gruppo in ogni esercizio fiscale,
sulla base di una formula per determinarne la percentuale assegnata agli stessi membri del
gruppo. Tale formula conferisce pari peso agli elementi: fatturato, lavoro e attività.
Vengono, inoltre, individuate anche delle norme anti-abuso.
Le operazioni artificiali svolte con l'esclusiva finalità di eludere l'imposizione sono ignorate ai fini
del calcolo della base imponibile. Tuttavia, ciò non si applica alle attività commerciali autentiche,
nelle quali il contribuente sia in grado di scegliere due o più possibili operazioni che abbiano lo
stesso risultato commerciale ma producano basi imponibili diverse.
Il quadro amministrativo della CCCTB prevede, infine, un’impostazione basata sull’idea di
“sportello unico”, che consenta ai gruppi di società soggetti a imposta in più di un Paese dell’UE, di
adempiere ai propri obblighi fiscali rivolgendosi a un'unica amministrazione fiscale dell’UE, presso
la quale dover presentare una dichiarazione dei redditi consolidata.
In conclusione, pare indubbio che la CCCTB migliorerebbe notevolmente il contesto
imprenditoriale nell’UE. Non va, invero, sottaciuto che consentire agli Stati membri di presentare
un’impostazione comune nei confronti dei Paesi terzi, significherebbe avere una potentissima
arma di difesa per il mercato europeo contro la pianificazione fiscale aggressiva. Gli Stati membri
potrebbero, infatti, dare una risposta unitaria alle società controllate estere, al fine di evitare il
trasferimento degli utili verso giurisdizioni non collaborative.
Occorre, peraltro, rilevare che l’attuale proposta concerne una CCCTB facoltativa. Questo ne
costituisce un grave limite, atteso che appare assai improbabile che le multinazionali, le quali
riducono al minimo gli utili imponibili mediante una pianificazione fiscale aggressiva, scelgano
liberamente di aderire alla CCCTB. Occorrerà, dunque, rendere la CCCTB obbligatoria, perlomeno
per tali soggetti.
Oltre a ciò, le discussioni che hanno fatto seguito alla proposta in questione con riferimento ai suoi
aspetti più complessi, rappresentano degli oggettivi freni ai potenziali progressi che cercano di
farsi strada su quelli che sono quegli altri elementi viceversa fondamentali della proposta.
Conseguentemente, appare inevitabile un approccio graduale della CCCTB, che si basi pure su
obbligatori equilibri politici comunemente accettati da tutti i Paesi membri.
Al riguardo, la Commissione ha in programma di presentare nel corso del 2016 una nuova
proposta legislativa che si adatti alle esigenze maggioritarie (specie con riferimento al corretto
bilanciamento fra il trattamento favorevole delle spese per ricerca e sviluppo – richiesto da svariati
Paesi, tra cui l’Italia – e l’indebitamento societario), introduca l’elemento dell’obbligatorietà e
consenta il predetto approccio graduale.
Il punto focale resta quello di garantire l’effettiva tassazione nel luogo in cui gli utili vengono
realmente generati. Appare indispensabile fare in modo che le società, le quali traggono tutti i
benefici dall’operare nel mercato unico e ivi maturano profitti, debbano pagare le imposte su tali
profitti, appunto nel luogo in cui agiscono, ovverossia all’interno dell’UE.
Orbene, la CCCTB, se ben strutturata e resa gradualmente obbligatoria per tutti, potrebbe davvero
consentire di raggiungere tale imprescindibile obiettivo.

More Related Content

What's hot

Istituzioni di diritto tributario parte generale
Istituzioni di diritto tributario parte generaleIstituzioni di diritto tributario parte generale
Istituzioni di diritto tributario parte generaledario21589
 
Diritto tributario parte_generale
Diritto tributario parte_generaleDiritto tributario parte_generale
Diritto tributario parte_generaleGigi Casula
 
La Governance nel pubblico: le società partecipate
La Governance nel pubblico: le società partecipateLa Governance nel pubblico: le società partecipate
La Governance nel pubblico: le società partecipateGianna Martinengo
 
Nuovo testo unico sulle società a partecipazione pubblica
Nuovo testo unico sulle società a partecipazione pubblicaNuovo testo unico sulle società a partecipazione pubblica
Nuovo testo unico sulle società a partecipazione pubblicaMicaela Tinti
 
Parlamento al lavoro su costi black list e normativa cfc
Parlamento al lavoro su costi black list e normativa cfcParlamento al lavoro su costi black list e normativa cfc
Parlamento al lavoro su costi black list e normativa cfcPaolo Soro
 
Beps le azioni 5 6
Beps le azioni 5 6Beps le azioni 5 6
Beps le azioni 5 6Paolo Soro
 
Stabile organizzazione occulta
Stabile organizzazione occultaStabile organizzazione occulta
Stabile organizzazione occultaPaolo Soro
 
Fiscalità evento "Aiuto devo aprire la partita IVA"
Fiscalità evento "Aiuto devo aprire la partita IVA"Fiscalità evento "Aiuto devo aprire la partita IVA"
Fiscalità evento "Aiuto devo aprire la partita IVA"CommonWork
 
Pianificazione fiscale internazionale
Pianificazione fiscale internazionalePianificazione fiscale internazionale
Pianificazione fiscale internazionalePaolo Soro
 
Rapporto 100 giorni Governo Monti
Rapporto 100 giorni Governo MontiRapporto 100 giorni Governo Monti
Rapporto 100 giorni Governo MontiAlex Kornfeind
 
Olanda diritto-societario 2
Olanda diritto-societario 2Olanda diritto-societario 2
Olanda diritto-societario 2Giano Bellona
 
Il g20 approva le nuove misure ocse
Il g20 approva le nuove misure ocseIl g20 approva le nuove misure ocse
Il g20 approva le nuove misure ocsePaolo Soro
 

What's hot (16)

Istituzioni di diritto tributario parte generale
Istituzioni di diritto tributario parte generaleIstituzioni di diritto tributario parte generale
Istituzioni di diritto tributario parte generale
 
Diritto tributario parte_generale
Diritto tributario parte_generaleDiritto tributario parte_generale
Diritto tributario parte_generale
 
La Governance nel pubblico: le società partecipate
La Governance nel pubblico: le società partecipateLa Governance nel pubblico: le società partecipate
La Governance nel pubblico: le società partecipate
 
Nuovo testo unico sulle società a partecipazione pubblica
Nuovo testo unico sulle società a partecipazione pubblicaNuovo testo unico sulle società a partecipazione pubblica
Nuovo testo unico sulle società a partecipazione pubblica
 
Parlamento al lavoro su costi black list e normativa cfc
Parlamento al lavoro su costi black list e normativa cfcParlamento al lavoro su costi black list e normativa cfc
Parlamento al lavoro su costi black list e normativa cfc
 
Iva a dubai
Iva a dubaiIva a dubai
Iva a dubai
 
Beps le azioni 5 6
Beps le azioni 5 6Beps le azioni 5 6
Beps le azioni 5 6
 
Legge di stabilità 2016 -Il nuovo regime forfettario
Legge di stabilità 2016 -Il nuovo regime forfettarioLegge di stabilità 2016 -Il nuovo regime forfettario
Legge di stabilità 2016 -Il nuovo regime forfettario
 
Stabile organizzazione occulta
Stabile organizzazione occultaStabile organizzazione occulta
Stabile organizzazione occulta
 
Fiscalità evento "Aiuto devo aprire la partita IVA"
Fiscalità evento "Aiuto devo aprire la partita IVA"Fiscalità evento "Aiuto devo aprire la partita IVA"
Fiscalità evento "Aiuto devo aprire la partita IVA"
 
Pianificazione fiscale internazionale
Pianificazione fiscale internazionalePianificazione fiscale internazionale
Pianificazione fiscale internazionale
 
Rapporto 100 giorni Governo Monti
Rapporto 100 giorni Governo MontiRapporto 100 giorni Governo Monti
Rapporto 100 giorni Governo Monti
 
Olanda diritto-societario 2
Olanda diritto-societario 2Olanda diritto-societario 2
Olanda diritto-societario 2
 
Presentazione el
Presentazione elPresentazione el
Presentazione el
 
Pressione fiscale Italiana nel 2014
Pressione fiscale  Italiana nel 2014Pressione fiscale  Italiana nel 2014
Pressione fiscale Italiana nel 2014
 
Il g20 approva le nuove misure ocse
Il g20 approva le nuove misure ocseIl g20 approva le nuove misure ocse
Il g20 approva le nuove misure ocse
 

Similar to Ccctb

Tax control framework
Tax control frameworkTax control framework
Tax control frameworkPaolo Soro
 
Beps action 3 4
Beps action 3   4Beps action 3   4
Beps action 3 4Paolo Soro
 
Il piano d'azione ue per l'iva europea unica
Il piano d'azione ue per l'iva europea unicaIl piano d'azione ue per l'iva europea unica
Il piano d'azione ue per l'iva europea unicaPaolo Soro
 
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione terza parte
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione   terza parteLe novità del decreto crescita e internazionalizzazione   terza parte
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione terza partePaolo Soro
 
Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato
 Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato
Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegatoTechnologyBIZ
 
Progetto beps action 1 digital economy
Progetto beps action 1 digital economyProgetto beps action 1 digital economy
Progetto beps action 1 digital economyPaolo Soro
 
Ocse al lavoro su transfer pricing e beps
Ocse al lavoro su transfer pricing e bepsOcse al lavoro su transfer pricing e beps
Ocse al lavoro su transfer pricing e bepsPaolo Soro
 
I limiti della pianificazione fiscale nell'ue
I limiti della pianificazione fiscale nell'ueI limiti della pianificazione fiscale nell'ue
I limiti della pianificazione fiscale nell'uePaolo Soro
 
L’armonizzazione fiscale dell’imposizione diretta e le direttive in materia
L’armonizzazione fiscale dell’imposizione diretta e le direttive in materiaL’armonizzazione fiscale dell’imposizione diretta e le direttive in materia
L’armonizzazione fiscale dell’imposizione diretta e le direttive in materiaUniversity of Ferrara
 
Nuove opportunità economiche malta
Nuove opportunità economiche   maltaNuove opportunità economiche   malta
Nuove opportunità economiche maltaPaolo Soro
 
Contribuenti minimi aprire la partita iva prima del 31 dicembre
Contribuenti minimi   aprire la partita iva prima del 31 dicembreContribuenti minimi   aprire la partita iva prima del 31 dicembre
Contribuenti minimi aprire la partita iva prima del 31 dicembrePaolo Soro
 
Newsletter per Centri Sportivi - Ottobre 2018
Newsletter per Centri Sportivi - Ottobre 2018Newsletter per Centri Sportivi - Ottobre 2018
Newsletter per Centri Sportivi - Ottobre 2018Beatrice Masserini
 
Convenzione italia panama
Convenzione italia panamaConvenzione italia panama
Convenzione italia panamaPaolo Soro
 
Novità per l'anno 2015
Novità per l'anno 2015Novità per l'anno 2015
Novità per l'anno 2015ancllivorno
 
La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016
La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016
La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016Paolo Soro
 
Elusione fiscale mondiale
Elusione fiscale mondialeElusione fiscale mondiale
Elusione fiscale mondialePaolo Soro
 
Redditi prodotti all'estero
Redditi prodotti all'esteroRedditi prodotti all'estero
Redditi prodotti all'esteroPaolo Soro
 
Aspetti critici del patent box
Aspetti critici del patent boxAspetti critici del patent box
Aspetti critici del patent boxPaolo Soro
 

Similar to Ccctb (20)

Tax control framework
Tax control frameworkTax control framework
Tax control framework
 
Beps action 3 4
Beps action 3   4Beps action 3   4
Beps action 3 4
 
Il piano d'azione ue per l'iva europea unica
Il piano d'azione ue per l'iva europea unicaIl piano d'azione ue per l'iva europea unica
Il piano d'azione ue per l'iva europea unica
 
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione terza parte
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione   terza parteLe novità del decreto crescita e internazionalizzazione   terza parte
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione terza parte
 
Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato
 Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato
Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato
 
Progetto beps action 1 digital economy
Progetto beps action 1 digital economyProgetto beps action 1 digital economy
Progetto beps action 1 digital economy
 
Ocse al lavoro su transfer pricing e beps
Ocse al lavoro su transfer pricing e bepsOcse al lavoro su transfer pricing e beps
Ocse al lavoro su transfer pricing e beps
 
I limiti della pianificazione fiscale nell'ue
I limiti della pianificazione fiscale nell'ueI limiti della pianificazione fiscale nell'ue
I limiti della pianificazione fiscale nell'ue
 
L’armonizzazione fiscale dell’imposizione diretta e le direttive in materia
L’armonizzazione fiscale dell’imposizione diretta e le direttive in materiaL’armonizzazione fiscale dell’imposizione diretta e le direttive in materia
L’armonizzazione fiscale dell’imposizione diretta e le direttive in materia
 
Nuove opportunità economiche malta
Nuove opportunità economiche   maltaNuove opportunità economiche   malta
Nuove opportunità economiche malta
 
Contribuenti minimi aprire la partita iva prima del 31 dicembre
Contribuenti minimi   aprire la partita iva prima del 31 dicembreContribuenti minimi   aprire la partita iva prima del 31 dicembre
Contribuenti minimi aprire la partita iva prima del 31 dicembre
 
Newsletter per Centri Sportivi - Ottobre 2018
Newsletter per Centri Sportivi - Ottobre 2018Newsletter per Centri Sportivi - Ottobre 2018
Newsletter per Centri Sportivi - Ottobre 2018
 
Brexit tax
Brexit taxBrexit tax
Brexit tax
 
Convenzione italia panama
Convenzione italia panamaConvenzione italia panama
Convenzione italia panama
 
Novità per l'anno 2015
Novità per l'anno 2015Novità per l'anno 2015
Novità per l'anno 2015
 
La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016
La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016
La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016
 
Il patent box
Il patent boxIl patent box
Il patent box
 
Elusione fiscale mondiale
Elusione fiscale mondialeElusione fiscale mondiale
Elusione fiscale mondiale
 
Redditi prodotti all'estero
Redditi prodotti all'esteroRedditi prodotti all'estero
Redditi prodotti all'estero
 
Aspetti critici del patent box
Aspetti critici del patent boxAspetti critici del patent box
Aspetti critici del patent box
 

More from Paolo Soro

Circolari e risoluzioni amministrative
Circolari e risoluzioni amministrativeCircolari e risoluzioni amministrative
Circolari e risoluzioni amministrativePaolo Soro
 
Escapologia fiscale
Escapologia fiscaleEscapologia fiscale
Escapologia fiscalePaolo Soro
 
Lavoratori migranti
Lavoratori migrantiLavoratori migranti
Lavoratori migrantiPaolo Soro
 
Il flexible benefit
Il flexible benefitIl flexible benefit
Il flexible benefitPaolo Soro
 
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italiani
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiLavoro dipendente svolto allestero da cittadini italiani
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiPaolo Soro
 
Università di cagliari
Università di cagliariUniversità di cagliari
Università di cagliariPaolo Soro
 
Voluntary disclosure bis
Voluntary disclosure bisVoluntary disclosure bis
Voluntary disclosure bisPaolo Soro
 
L'unione fa la forza
L'unione fa la forzaL'unione fa la forza
L'unione fa la forzaPaolo Soro
 
Framework fiscali internazionali
Framework fiscali internazionaliFramework fiscali internazionali
Framework fiscali internazionaliPaolo Soro
 
Pianificazione fiscale etica
Pianificazione fiscale eticaPianificazione fiscale etica
Pianificazione fiscale eticaPaolo Soro
 
Il distacco in italia di dipendenti stranieri
Il distacco in italia di dipendenti stranieriIl distacco in italia di dipendenti stranieri
Il distacco in italia di dipendenti stranieriPaolo Soro
 
La mappa internazionale del lavoro
La mappa internazionale del lavoroLa mappa internazionale del lavoro
La mappa internazionale del lavoroPaolo Soro
 
Accordo italia monaco
Accordo italia monacoAccordo italia monaco
Accordo italia monacoPaolo Soro
 
Lavoratori stranieri in italia e disuguaglianze salariali articolo
Lavoratori stranieri in italia e disuguaglianze salariali   articoloLavoratori stranieri in italia e disuguaglianze salariali   articolo
Lavoratori stranieri in italia e disuguaglianze salariali articoloPaolo Soro
 
Convegno 18 nov 2016 firenze vers. 1.5
Convegno 18 nov 2016 firenze vers. 1.5Convegno 18 nov 2016 firenze vers. 1.5
Convegno 18 nov 2016 firenze vers. 1.5Paolo Soro
 

More from Paolo Soro (20)

Circolari e risoluzioni amministrative
Circolari e risoluzioni amministrativeCircolari e risoluzioni amministrative
Circolari e risoluzioni amministrative
 
Escapologia fiscale
Escapologia fiscaleEscapologia fiscale
Escapologia fiscale
 
Lavoratori migranti
Lavoratori migrantiLavoratori migranti
Lavoratori migranti
 
America first
America firstAmerica first
America first
 
Il flexible benefit
Il flexible benefitIl flexible benefit
Il flexible benefit
 
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italiani
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiLavoro dipendente svolto allestero da cittadini italiani
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italiani
 
Università di cagliari
Università di cagliariUniversità di cagliari
Università di cagliari
 
Alitalia
AlitaliaAlitalia
Alitalia
 
Ttip e tpp
Ttip e tppTtip e tpp
Ttip e tpp
 
Voluntary disclosure bis
Voluntary disclosure bisVoluntary disclosure bis
Voluntary disclosure bis
 
L'unione fa la forza
L'unione fa la forzaL'unione fa la forza
L'unione fa la forza
 
Framework fiscali internazionali
Framework fiscali internazionaliFramework fiscali internazionali
Framework fiscali internazionali
 
Pianificazione fiscale etica
Pianificazione fiscale eticaPianificazione fiscale etica
Pianificazione fiscale etica
 
Il distacco in italia di dipendenti stranieri
Il distacco in italia di dipendenti stranieriIl distacco in italia di dipendenti stranieri
Il distacco in italia di dipendenti stranieri
 
La mappa internazionale del lavoro
La mappa internazionale del lavoroLa mappa internazionale del lavoro
La mappa internazionale del lavoro
 
Accordo italia monaco
Accordo italia monacoAccordo italia monaco
Accordo italia monaco
 
Lavoratori stranieri in italia e disuguaglianze salariali articolo
Lavoratori stranieri in italia e disuguaglianze salariali   articoloLavoratori stranieri in italia e disuguaglianze salariali   articolo
Lavoratori stranieri in italia e disuguaglianze salariali articolo
 
Convegno 18 nov 2016 firenze vers. 1.5
Convegno 18 nov 2016 firenze vers. 1.5Convegno 18 nov 2016 firenze vers. 1.5
Convegno 18 nov 2016 firenze vers. 1.5
 
Beps 13 15
Beps 13 15Beps 13 15
Beps 13 15
 
Beps 11 12
Beps 11 12Beps 11 12
Beps 11 12
 

Ccctb

  • 1. CCCTB – Una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società La base imponibile consolidata comune per l’imposta delle società potrebbe risultare uno strumento estremamente efficace per conseguire obiettivi di maggiore equità ed efficienza della tassazione. Dopo la prima proposta datata 2011, si attende di conoscere le novità che dovrebbero essere introdotte l’anno prossimo. Il 16 marzo 2011, è stata presentata dalla Commissione Europea la proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB). La Common Consolidated Corporate Tax Base costituisce un progetto ambizioso che potrebbe portare un’effettiva equità ed efficienza fiscale in tutta l’Unione Europea. In assenza di norme comuni, infatti, l’interazione tra i diversi sistemi fiscali nazionali, da un lato, conduce spesso a sovra-tassazione e doppia imposizione, e le imprese sono soggette a oneri amministrativi gravosi e a elevati costi di adeguamento alla normativa. Per altro verso, solo potendo contare su una base impositiva uguale in ciascuna nazione, si potrebbero affrontare tutti quei meccanismi (già ben individuati dall’OCSE nell’ambito del progetto BEPS) che, all’interno dell’UE, oltre che su scala mondiale, facilitano oggigiorno la pianificazione fiscale aggressiva (transfer pricing, indebitamento, patent box etc.). La CCCTB è un unico insieme di regole che le società operanti all’interno dell’Unione potranno utilizzare per calcolare i loro profitti tassabili. Ciò significa che le società avranno l’obbligo di rispettare un unico regime fiscale europeo per il calcolo del loro reddito imponibile, invece che 27 regimi tributari diversi. La CCCTB, però, non inciderà necessariamente sul potere discrezionale dei Paesi dell’UE riguardo alle aliquote nazionali di imposizione delle società. Questo approccio garantirà la coerenza dei regimi fiscali nazionali degli Stati membri senza dover armonizzare le aliquote d'imposta. La proposta prevede che la CCCTB sarà disponibile per le società di qualsiasi dimensione, costituite conformemente alle leggi di un Paese dell’UE, qualora rivestano una delle forme regolamentate, o siano soggette a una delle imposte sul reddito delle società, o a un'imposta analoga introdotta successivamente. La direttiva, inoltre, si applicherà anche a determinate società costituite conformemente alle leggi di un Paese terzo. Una società che rispetti i requisiti di cui sopra e che sia residente a fini fiscali in un Paese dell’UE, potrà optare per il regime previsto. Questa società andrà assoggettata all'imposta sul reddito delle società in base a tale regime su tutti i redditi derivanti da qualsiasi fonte, sia all'interno che all'esterno del suo Paese UE di residenza. Le aziende che rispettino tali criteri, ma non risultino essere residenti a fini fiscali in un Paese dell’UE, potranno comunque optare per il regime della direttiva in argomento, alle condizioni ivi previste con riferimento a una stabile organizzazione mantenuta in un Paese dell’UE. Dette società saranno soggette all'imposta sul reddito delle società
  • 2. in base a tale regime su tutti i redditi derivanti da un'attività svolta tramite una stabile organizzazione in un Paese dell’UE. Una “società ammissibile” che desideri optare per la CCCTB, cesserà di essere soggetta alle disposizioni nazionali in materia di imposta sul reddito delle società per quanto riguarda tutte le questioni disciplinate dal regime comune. Sul punto, dunque, la direttiva dimostra di essere ossequiosa delle linee guida dettate dall’OCSE con particolare riferimento al noto principio del functional separate entity approach: le imprese devono essere tassate nello Stato in cui effettivamente producono reddito e acquisiscono valore aggiunto. La base imponibile sarà determinata per ciascun esercizio fiscale, sottraendo dai ricavi: quelli esenti, le spese deducibili e le altre voci deducibili. È opportuno che siano soggetti a imposizione tutti i ricavi, tranne quelli appunto espressamente esentati. In proposito, si rammenta che sono esenti dall'imposta sul reddito delle società: - i sussidi direttamente collegati all'acquisizione, alla costruzione o al miglioramento delle attività immobilizzate; - i proventi della cessione di panieri di attività, compreso il valore di mercato di doni non monetari; - le distribuzioni di profitti ricevute; - i proventi della cessione di azioni; - il reddito di una stabile organizzazione ubicata in un Paese terzo. È necessario che le attività immobilizzate possano essere ammortizzate ai fini fiscali, fatte salve determinate eccezioni. Le attività di lunga durata dovrebbero essere ammortizzate singolarmente, mentre le altre dovrebbero confluire nel menzionato paniere. Secondo tale principio, le attività non soggette ad ammortamento includono: - attività materiali immobilizzate non soggette a deterioramento fisico e obsolescenza, quali terreni, oggetti d'arte, pezzi d'antiquariato o gioielli; - attività finanziarie. Le perdite sostenute in un esercizio fiscale potranno essere dedotte negli esercizi successivi. Una riduzione della base imponibile a causa delle perdite di esercizi fiscali precedenti non potrà produrre un importo negativo. La proposta, inoltre, precisa che sono società figlie qualificate per il consolidamento (appartenenza a un gruppo per le società) tutte quelle in cui la società madre detiene: - il diritto di esercitare più del 50% dei diritti di voto; - un diritto di proprietà su oltre il 75% del capitale della società, od oltre il 75% dei diritti sui profitti.
  • 3. La direttiva CCCTB si basa, poi, sul principio: “all-in / all-out”: tutti o nessuno. Le società che soddisfano i requisiti di ammissibilità per la costituzione di un gruppo dovranno consolidarsi e ciò implica che non potranno semplicemente optare per il calcolo individuale dei loro risultati fiscali ai sensi delle norme comuni. In sostanza, vengono qui ripresi i principi relativi alla redazione del bilancio consolidato mondiale. Nella proposta viene, altresì, precisato che il gruppo di un contribuente residente è costituito da: - tutte le sue stabili organizzazioni ubicate in altri Paesi dell’UE; - tutte le stabili organizzazioni ubicate in un Paese dell’UE appartenenti alle sue società figlie qualificate residenti in un Paese terzo; - tutte le sue società figlie qualificate residenti in uno o più Paesi dell’UE; - altri contribuenti residenti che siano società figlie qualificate della stessa società che è residente in un Paese terzo e che soddisfa le condizioni necessarie. La base imponibile consolidata sarà ripartita tra i membri di un gruppo in ogni esercizio fiscale, sulla base di una formula per determinarne la percentuale assegnata agli stessi membri del gruppo. Tale formula conferisce pari peso agli elementi: fatturato, lavoro e attività. Vengono, inoltre, individuate anche delle norme anti-abuso. Le operazioni artificiali svolte con l'esclusiva finalità di eludere l'imposizione sono ignorate ai fini del calcolo della base imponibile. Tuttavia, ciò non si applica alle attività commerciali autentiche, nelle quali il contribuente sia in grado di scegliere due o più possibili operazioni che abbiano lo stesso risultato commerciale ma producano basi imponibili diverse. Il quadro amministrativo della CCCTB prevede, infine, un’impostazione basata sull’idea di “sportello unico”, che consenta ai gruppi di società soggetti a imposta in più di un Paese dell’UE, di adempiere ai propri obblighi fiscali rivolgendosi a un'unica amministrazione fiscale dell’UE, presso la quale dover presentare una dichiarazione dei redditi consolidata. In conclusione, pare indubbio che la CCCTB migliorerebbe notevolmente il contesto imprenditoriale nell’UE. Non va, invero, sottaciuto che consentire agli Stati membri di presentare un’impostazione comune nei confronti dei Paesi terzi, significherebbe avere una potentissima arma di difesa per il mercato europeo contro la pianificazione fiscale aggressiva. Gli Stati membri potrebbero, infatti, dare una risposta unitaria alle società controllate estere, al fine di evitare il trasferimento degli utili verso giurisdizioni non collaborative. Occorre, peraltro, rilevare che l’attuale proposta concerne una CCCTB facoltativa. Questo ne costituisce un grave limite, atteso che appare assai improbabile che le multinazionali, le quali riducono al minimo gli utili imponibili mediante una pianificazione fiscale aggressiva, scelgano liberamente di aderire alla CCCTB. Occorrerà, dunque, rendere la CCCTB obbligatoria, perlomeno per tali soggetti.
  • 4. Oltre a ciò, le discussioni che hanno fatto seguito alla proposta in questione con riferimento ai suoi aspetti più complessi, rappresentano degli oggettivi freni ai potenziali progressi che cercano di farsi strada su quelli che sono quegli altri elementi viceversa fondamentali della proposta. Conseguentemente, appare inevitabile un approccio graduale della CCCTB, che si basi pure su obbligatori equilibri politici comunemente accettati da tutti i Paesi membri. Al riguardo, la Commissione ha in programma di presentare nel corso del 2016 una nuova proposta legislativa che si adatti alle esigenze maggioritarie (specie con riferimento al corretto bilanciamento fra il trattamento favorevole delle spese per ricerca e sviluppo – richiesto da svariati Paesi, tra cui l’Italia – e l’indebitamento societario), introduca l’elemento dell’obbligatorietà e consenta il predetto approccio graduale. Il punto focale resta quello di garantire l’effettiva tassazione nel luogo in cui gli utili vengono realmente generati. Appare indispensabile fare in modo che le società, le quali traggono tutti i benefici dall’operare nel mercato unico e ivi maturano profitti, debbano pagare le imposte su tali profitti, appunto nel luogo in cui agiscono, ovverossia all’interno dell’UE. Orbene, la CCCTB, se ben strutturata e resa gradualmente obbligatoria per tutti, potrebbe davvero consentire di raggiungere tale imprescindibile obiettivo.