Combating money laundering and terrorist financing is critical to the reduction of social evils and human misery such as drug trafficking, human trafficking and finances terrorist attacks with which we have become only too familiar. The ultimate objective is quite simply to deter and detect organised crime and terrorism.
We must remember what we are dealing with : money laundering and terrorist financing do not simply undermine our financial systems but, in facilitating crime and murderous terrorist acts, they challenge our fundamental values of democracy, the rule of law and human rights.
And the reality is that this crime is never far away. As Jeffrey Robinson, in his book, “The Laundrymen” wrote: “If you walk one mile in any direction from the main central railway station in any major city in Europe or North America you will pass within an elbow’s distance of a property that is owned by, managed by, or has been constructed by dirty money”.
Money laundering and organised crime go hand in hand. And our attempts to fight it matter to us all as individuals and citizens.
International financial centres, such as that one there is in every capital of our countries, are attractive to money launderers who want to clean their ill-gotten gains or terrorist financiers who want to use the financial sector to fund their activities. We must all play our part in identifying and mitigating the risks, both within our shores, and across the globally linked financial system. A key challenge for us all is to do this in an effective and cost-efficient way.
It is a constant reality that criminals and terrorists quickly modify the techniques of their operations to avoid detection, exploiting the gaps between, as well as within, our national and international financial systems. For this reason, a truly global network of countries is essential if we are to ensure that criminals and terrorists do not have access to the financial system and hence to the resources they need to remain active.
Bortoletti, Criminalità, insicurezza e tautologia della paura, Università di...
Bortoletti, corruzione, scuola superiore economia finanze, milano 17 maggio 2011
1.
Master
“Etica nella Pubblica Amministrazione e contrasto alla corruzione”
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
Milano, 17 maggio 2011
Il quadro generale di riferimento
Maurizio Bortoletti
Consigliere del Ministro
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione
6. Una
informazione
trasparente
e
completa
è
considerata
dagli
stessi
“
adde4
ai
lavori”
una
esigenza
imprescindibile
ed
equivalente
alla
stessa
azione
di
contrasto,
come
ha
ricordato
recentemente
il
Dire<ore
della
Direzione
Inves>ga>va
An>mafia,
A.
GIRONE,
Audizione
avan,
alle
Commissioni
I
e
II
Riunite
del
Senato
della
Repubblica
nell’ambito
dell’esame
del
ddl
2156,
6
luglio
2010,
secondo
il
quale
vi
è
“…
la
duplice
necessità
di
neutralizzare
adeguatamente
le
condo@e
illecite
e
di
garan,re
una
forte
trasparenza
sul
fenomeno,
anche
per
evitare
che
una
amplificazione
di
da,
inesaE
possa
incidere
sull’immagine
del
Paese
e,
conseguentemente,
sul
suo
ra,ng
in
sede
internazionale…”.
La corruzione
tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
7. La “dittatura delle immagini influenti”.
Prof. Giuliano Amato, Accademia dei Lincei, primavera del 2006.
8. La “dittatura delle immagini influenti”.
Prof. Giuliano Amato, Accademia dei Lincei, primavera del 2006.
9. La “dittatura delle immagini influenti”.
Prof. Giuliano Amato, Accademia dei Lincei, primavera del 2006.
“…
l’analisi
delle
no,zie
sulla
criminalità
proposte
dai
Tg
prime
)me
nel
periodo
2005-‐2009,
fornisce
–
secondo
il
prof.
Ilvo
DIAMANTI
-‐
alcune
indicazioni
interessan,:
•
non
esiste
correlazione
tra
l’andamento
dei
rea,
denuncia,
e
il
numero
di
no,zie
sulla
criminalità;
•
esiste,
invece,
una
forte
correlazione
tra
il
numero
di
no,zie
di
rea,
e
la
percezione
della
criminalità,
con
una
situazione
che
in
Italia
degrada
ulteriormente
se
analizzata
in
una
prospeEva
comparata
con
altri
Paesi
europei
….
Il
Tg1
–
come
emerge
dalla
rilevazione
dell’Osservatorio
di
Pavia
in
relazione
alla
“no>ziabilità”
del
tema
allargata
ai
principali
Tg
europei
-‐
ha
il
doppio
di
no,zie
del
Tg
spagnolo
e
ven,
volte
in
più
rispe@o
al
telegiornale
tedesco;la
pagina
della
criminalità
in
Italia
è
costante,
l’agenda
dei
telegiornali
francesi,
inglesi,
tedeschi
e
spagnoli
non
rileva
la
presenza
quo,diana
di
no,zie
criminali
…”.
10. La corruzione
tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
“… I dati sono dati – ha recentemente ricordato Luca RICOLFI, Il sacco del
nord, Guerini, 2010 – ciò che cambia è la prospettiva con i quali li
interpretiamo…”.
Non a caso chi si “… avventura sul rischioso terreno dei paralleli e dei
calcoli […] custodisce con caparbietà – come ricordava E.NARDUCCI,
Processi ai politici nella Roma antica, Laterza, Roma-Bari, 1995 - il segreto
di questi risultati allegati e non dimostrati, facendo riferimento a parametri
noti solo a lui stesso ed eludendo con allegria una serie di evidenti
interrogativi….”.
11. Liberal,15
luglio
2010:
“Il
nostro
è
un
Paese
malato,
non
un
malato
terminale,
ma
certamente
un
malato
grave,
affe@o
da
una
patologia
cronica,
progressiva
e
contagiosa,
che
ne
sta
minando
alla
radice
le
energie
fisiche
e
morali.
…
anche
il
chirurgo
è
malato
e
forse
è
più
malato
degli
altri
…
preda
di
una
rassegnazione
debilitante
…
un
cancro
ad
alta
potenzialità
distru@va
che
stravolge
il
sistema
immunitario
del
paese
…
un
malato
che
appare
ormai
inguaribile,
perché
soffre
di
un
male
che
ogni
giorno
ne
mina
la
fibra.
Sembra
che
non
ci
siano
terapie
…”.
Senza
entrare
nel
merito,
certamente
angosciante.
Ma
effe&vamente,
nell’Italia
“culla
del
diri3o”
il
diri3o
ci
stava
così
bene
da
essersi
addormentato?
(Enio
Flaiano).
La corruzione
tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
12. "I
terremo:
diventano
tragedia
nei
paesi
con
alta
corruzione"
I
sismologi
Nicholas
Ambraseys
(Imperial
College
di
Londra)
e
Roger
Bilham
(Università
di
Boulder
in
Colorado)
spiegano
su
Nature
che
in
alcuni
paesi
non
solo
la
povertà
ma
anche
una
dilagante
illegalità,
sono
il
vero
nemico
da
comba<ere
per
difendersi
dai
terremo>.
Gli
esper>
dimostrano
con
la
sta>s>ca
che
il
legame
tra
corruzione
e
numero
di
vi4me
non
è
solo
un
dato
anedo4co
o
materia
per
alimentare
sospe4
impalpabili,
ma
un
fa<ore
quan>ficabile.
Bilham
and
Ambraseys
hanno
confrontato
i
da>
sulle
vi4me
dei
maggiori
sismi
mondiali
con
il
reddito
pro
capite
e
l'indice
della
corruzione
percepita
di
Transparency
1,
organizzazione
internazionale
no
profit,
basata
a
Berlino,
che
da
18
anni
monitora
e
dununcia
i
casi
di
corruzione
in
tu<o
il
mondo
producendo
un
vero
"barometro"
annuale
della
corruzione.
L'indice,
che
è
ricavato
da
studi
sta>s>ci,
ordina
le
nazioni
in
base
alla
percezione
di
pubblici
ufficiali
e
poli>ci
sulla
diffusione
della
disonestà
all'interno
delle
is>tuzioni.
L'Italia
si
colloca
immediatamente
so<o
al
Ruanda
e
sopra
alla
Georgia.
I
sismologi
hanno
notato
che
negli
ul>mi
anni
la
maggioranza
(83%)
dei
mor>
causa>
dal
crollo
di
edifici
ed
infrastru<ure
si
trova
in
nazioni
più
corro<e
rispe<o
ad
altre
di
pari
reddito
nazionale
lordo
pro
capite
(Gross
Na>onal
Income
Per
Capita,
GNI).
"Il
nostro
scopo
non
era
evidenziare
il
rapporto
tra
povertà
ed
inciden>
mortali,
che
è
ovvio",
spiega
Bilham,
"ma
vedere
se
la
sta>s>ca
ci
perme<eva
di
rilevare
il
peso
della
disonestà
durante
un
terremoto,
sopra<u<o
sulla
sicurezza
degli
edifici".
La corruzione
tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
13. La corruzione
tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
Individuare
l’ulteriore
conferma
del
degrado
sociale
del
Paese
negli
esi>
di
una
interessante
ricerca
condo<a
sul
numero
di
infrazioni
al
codice
della
strada
per
divieto
di
sosta
commesse
dai
diploma>ci
accredita>
presso
l’Assemblea
generale
delle
Nazioni
Unite,
esenta>
fino
al
2002
dal
pagamento
delle
contravvenzioni.
Il
riferimento
è
allo
studio
di
R.
FISMAN,
E.
MIGUEL,
Cultures
of
corrup,on:
evidence
from
diploma,c
parking
,ckets,
Working
Paper
del
Na>onal
Bureau
of
Economic
Research,
Cambridge,
giugno
2006,
consultabile
all’indirizzo
www.nber.org/papers/w12312/.
Azzerato
il
fa<ore
del
“>more
della
legge”
grazie
a
questa
par>colare
forma
di
immunità,
gli
Autori
hanno
notato
come
le
condo<e
devian>
fossero
dire<amente
proporzionali
al
grado
di
corruzione
presente
nei
Paesi
di
provenienza
e
ai
sen>men>
nega>vi
prova>
verso
il
Paese
ospitante.
La
ricerca
ripropone,
ma
non
risolve,
il
problema
del
calcolo
del
cd.
“grado
di
corruzione”.
14. La corruzione
tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
Le recentissime parole del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-
moon, Remarks to Inaugural Conference of the International Anti-Corruption
Academy, CAC/COPS/WG.4/2010/4, Vienna, 2 settembre 2010, sembrano,
però, ancora più significative, di fronte agli sforzi fatti da molti per immaginare
e, poi, cosa più importante, per rendere noto a mezzo stampa, il “volume” di
tangenti, mazzette e scambio di favori: “… One major handicap is that we
don’t know how to measure corruption …”.
15. La corruzione
tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
Una situazione nella quale, tanto più si enfatizza il numero degli illeciti che
non viene “misurato”, tanto più risulta facile muoversi lungo altre piste nella
quantificazione del “dato reale”, rispetto a quelle che emergono dal dato della
criminalità registrata: un pericolo estremamente attuale, perché “… come
ricordava l’altro giorno il collega De Sena – la notazione è di G. PISANU,
Comunicazioni, Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della
mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, 2 dicembre 2008 -
sull’entità di questo fatturato si conoscono valutazioni diverse, tutte per la
verità impressionanti, ma raramente ben documentate….”.
18. VINCA
IL
MIGLIORE
Concorso-‐Corso
Comune
di
Napoli
2010
112.572
iscri4
67.000
partecipan>
534
pos>
bandi>
per
10
profili
3.785
ammessi
alla
seconda
fase
delle
procedure
sele4ve
che
consen>ranno
di
procedere
a:
• 534
ammissioni
a
fasi
forma>ve
obbligatorie
• 370.000
ore
di
formazione
• 534
unità
di
personale
formate
“verità nascoste”
19. VINCA
IL
MIGLIORE,
perme<e
agli
En>
locali:
1. l'o4mizzazione
generale
del
processo
di
recrui>ng.
Sono
azzera>
i
tempi
per
il
data
entry,
necessari
nella
tradizionale
modalità
di
acquisizione
delle
domande
di
partecipazione
via
posta
ordinaria;
2. lo
screening
immediato
delle
candidature
in
base
ai
requisi>
richies>
dal
bando;
3. il
sostanziale
abba4mento
dei
cos>
di
ges>one.
Il
costo
medio
neo
assunto
in
modalità
tradizionale
è
s>mato
in
€
51.800,
con
procedura
Ripam-‐Vinca
il
migliore:
€
15.740;
4. una
maggiore
semplificazione
e
trasparenza,
legata
sia
alle
procedure
di
reclutamento
e
sia
alla
loro
pubblicità;
5. la
diminuzione
del
livello
di
contenzioso
grazie
all’eleva>ssimo
know
how
e
alle
massima
trasparenza
resa
possibile
dalla
più
agevole
accessibilità
alle
procedure
di
evidenza
pubblica
da
parte
dei
ci<adini/uten>;
6. riduzione
dei
tempi
di
assegnazione
del
personale.
“verità nascoste”
24. maggio
2010:
l’approvazione
di
disposizioni
urgen>
tributarie
e
finanziarie
in
materia
di
contrasto
alle
frodi
fiscali
internazionali
e
nazionali
operate,
tra
l'altro,
nella
forma
dei
cosidde&
«caroselli»
e
«car:ere»,
luglio
2010,
l’approvazione,
unico
Paese
del
G20,
nella
manovra
an>crisi
es>va
di
uno
stanziamento
dedicato
di
2
Meuro
per
interven>
di
prevenzione
della
corruzione.
luglio
2010:
l’Italia
tra
i
7
Paesi
dell’OCSE
Ac>ve
Enforcement
nell’applicazione
della
Convenzione;
agosto
2010,
l’approvazione
del
Piano
straordinario
contro
le
mafie,
che
con>ene
pervasive
misure
per
il
contrasto
alla
infiltrazione
della
criminalità
nell’economia
legale
e
nella
Pubblica
Amministrazione;
se3embre
2010,
in
Senato,
il
Relatore
di
maggioranza
del
disegno
di
legge
an>corruzione
deposita
un
emendamento
per
introdurre
quelle
misure
preven>ve
che
a
livello
internazionali
sono
considerate
un
efficace
an>doto
alla
corruzione:
whistleblowing,
cioè
la
tutela
del
dipendente
che
segnala
abusi;
confli&
di
interesse
e
controlli
su
consulenze/incarichi;
revolving
doors,
per
limitare
le
riassunzioni
“interessate”
alla
fine
del
servizio
pubblico;
se3embre
2010,
in
Senato,
l’approvazione
del
disegno
di
legge
di
ra:fica
della
Convenzione
del
Consiglio
d’Europa
contro
la
corruzione
civile
firmata
nel
(!)
1997;
se3embre
2010:
una
innova>va
sentenza
della
Corte
di
Cassazione;
o3obre
2010:
l’OCSE
pubblica
Measuring
Governance;
novembre
2010:
l’Università
di
Goteborg
consegna
alla
UE
Quality
of
Government;
dicembre
2010,
un
proge<o
italiano
in
materia
di
prevenzione
della
corruzione
nella
Green
Economy
diventa
l’unico
proge<o
nazionale
scelto
da
World
Bank
–
Siemens
Integrity
Fund
nella
vecchia
Europa
e
uno
dei
33
seleziona>
nel
mondo.
“verità nascoste”
25. Transparency International nel Progress Report on
OECD Convention Enforcement, in materia di
implementazione degli strumenti e Convenzioni
contro la corruzione,
ha collocato l’Italia tra i Paesi Active Enforcement,
insieme a Denmark, Germany, Norway, Switzerland,
United Kingdom and United States.
“verità nascoste”
26. Secondo
il
Global
Enforcement
Report
2010
di
Trace
An>
Bribery
Compliance
Solu>ons
(consultabile
all’indirizzo:
AA.VV.,
Global
Enforcement
Report
2010,
TRACE
An>
Bribery
Compliance
Solu>ons,
consultabile
all’indirizzo
www.secure.traceinterna>onal.org/
Default.asp?),
l’Italia
è
al
terzo
posto
nel
mondo,
dopo
Sta>
Uni>
e
Korea
del
Sud
nei
risulta>
consegui>
dal
nostro
sistema
repressivo
nel
perseguire
–
tra
il
1977
e
il
giugno
2010
-‐
i
tenta>vi
di
corruzione
di
pubblici
ufficiali
italiani
da
parte
di
imprese
straniere.
“verità nascoste”
28. Percezione della estensione della corruzione o di
altri illeciti nella pubblica amministrazione
nazionale.
Cittadini che dichiarano di aver ricevuto la
richiesta di una tangente negli ultimi 12 mesi.
CITIZENS’ PERCEPTIONS OF FRAUD AND
THE FIGHT AGAINST FRAUD IN THE EU 27
Indagine richiesta dall’European Anti-Fraud Office e realizzata dalla
Gallup Organization ( consultabile su http://ec.europa.eu ).
“verità nascoste”
29. 1. Tra le aziende analizzate la media è di 17 punti su 50.
2. L’Italia si posiziona sopra la media mondiale davanti a
Paesi come Germania, Svezia, Francia, Belgio.
TRAC - Transparency in Reporting on Anti-Corruption
“verità nascoste”
30. Global Integrity Report
(consultabile all’indirizzo www.report.globalintegrity.org/Italy/2008).
Il Report annuale di Global Integrity - organizzazione indipendente
e no-profit di Washington, nata nel 1999 come Centro per
l’integrità pubblica grazie ad un gruppo di giornalisti e ricercatori, -
è l’esito di una metodologia di ricerca che è considerata una best
practice dalla World Bank:
1. il risultato finale di 79 su 100, subito dopo il Canada che ha
raggiunto 80 su 100 e prima della Francia che nell’ultimo
assessment del 2007 ha conseguito 78 su 100, colloca l’Italia al
confine della fascia nella quale sono censiti i Paesi che
presentano un impegno “strong” riguardo al tema dell’integrità
e dell’anticorruzione;
2. le aree sulle quali viene indicata la necessità di intervenire,
sono :
a. la Judicial Accountabilty (voce III-3: very weak),
b. le misure in materia di whistleblowing (voce IV-2: very
weak),
c. la funzionalità della PA (categoria IV: very weak),
d. il finanziamento politico (voce II-3: very weak).
“verità nascoste”
31.
Infine,
la
recente
Sentenza
della
Suprema
Corte
di
Cassazione,
la
n.
42701
del
30
se3embre
2010
(depositata
il
1°
dicembre
2010),
che
ha
riconosciuto
l’opera>vità,
in
tema
di
responsabilità
da
reato
degli
en>,
della
applicazione
alla
persona
giuridica
delle
misure
cautelari
interdi4ve
anche
qualora
il
reato
presupposto
sia
quello
di
corruzione
internazionale
di
cui
all’art.
322
bis
cod.
pen..
La
Suprema
Corte
ha
evidenziato
come
si
debba,
poi,
verificare
in
concreto
l’effe4va
possibilità
di
applicare
tali
misure
senza
che
ciò
compor>,
seppure
solo
nella
fase
esecu>va,
il
coinvolgimento
degli
organismi
di
uno
Stato
estero
sul
quale
il
giudice
italiano
non
ha
giurisdizione,
va
evidenziato
come
il
“sistema
italiano
di
contrasto
alla
corruzione”
si
sia
ulteriormente
rafforzato
con
tale
importante
decisione.
“verità nascoste”
33. “vere bugie” e “false verità”
L’Italia dopo lo Zambia, quanto a corruzione
L’aumento delle denunce per corruzione e concussione,
rispettivamente del 159% e del 226% nel 2009, e del 30%
nel 2010
Il costo della corruzione in Italia pari a 60 miliardi di euro
La “confusione” che regna sul tema
34. L’Italia dopo la Zambia
nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
35. L’Italia dopo la Zambia
nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
NESSUNO DICE A VOCE ALTA che L’INDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato
annualmente da Transparency International:
1. NON è una misurazione del livello di corruzione di un Paese,
2. NON consente di stilare classifiche e graduatorie: la stessa Transparency afferma – in Transparency
International, Università di Passau (2008), The Methodology of the Corruption Perceptions Index
2008 - che “… una graduatoria di Paesi può facilmente essere erroneamente interpretata come una
misura assolutamente precisa delle performance di un dato paese. Questo non è affatto vero….”;
3. NESSUNO dice che la stessa Transparency segnala una INTRINSECA IMPRECISIONE del suo
Indice: “…Sin dalla sua prima pubblicazione nel 1995, TI ha fornito i dati relativi alla deviazione
standard e al numero delle fonti utilizzate per la costruzione dell’indice. Queste informazioni
servono per evidenziare che vi è una intrinseca imprecisione. Inoltre viene fornita l’informazione del
range tra il valore più basso/più alto.…”, con l’Italia che fa segnare una deviazione standard tra le più
elevate, superiore a 1, chiaro indicatore di un sostanziale disaccordo tra le diverse fonti e, quindi, una
significativa imprecisione della misurazione;
4. NESSUNO dice che nel 2009, è stato calcolato con modalità diverse, da un ente di ricerca diverso,
con le 6 (!) rilevazioni sull’Italia che sono state richieste SOLO a 4 enti diversi: Economic
Intelligence Unit, Global Insights, IMD International, World Economic Forum’s Global
Competitiveness
36. NESSUNO DICE A VOCE ALTA che L’INDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato
annualmente da Transparency International:
5. che si evoca il nomen “corruzione”, ma non si fa riferimento alle condotte che in Italia integrano le fattispecie
penali di corruzione e concussione, bensì a un universo molto più ampio, tenuto conto che per Transparency
International il CPI misura la percezione del “…misuse of public power for private benefit …” per la nota
metodologica del CPI 2008, analoga a quella contenuta nello stesso documento relativo al CPI 2006: “…as the
abuse of public office for private gain …”. Ciò che Transparency definisce corruzione, nell’Ordinamento
Giuridico italiano corrisponde, in realtà, al risultato della “somma” di corruzione, concussione e abuso
d’ufficio, di cui all’art. 323 c.p., un universo statistico estremamente più vasto.
6. che il punteggio medio registrato dall’Italia degrada progressivamente e parallelamente alla graduale riduzione
del numero di sources utilizzate: dalle 10 surveys utilizzate per il CPI 2004, che aiutano evidentemente a
raffinare il dato soprattutto in presenza di rilevanti squilibri tra le diverse aree del Paese, si è passati alle 4 del
CPI 2009, tenuto conto che due delle sei indicate nella Nota Metodologica fanno riferimento alla stessa fonte e a
due anni successivi.
La nota metodologia al CPI 2006 precisa, infatti, che “…The reliability of the CPI differs, however, across
countries. Countries with a high number of sources and small differences in the evaluations provided by the
sources (indicated by a narrow confidence range) convey greater reliability in terms of their score and ranking;
the converse is also the case….”.
L’Italia dopo la Zambia
nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
37. NESSUNO DICE che L’INDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato annualmente da Transparency
International:
7. comprende tra le sue fonti il Control of Corruption della World Bank che fornisce un risultato
DIVERSO e POSITIVO per l’Italia.
L’Italia dopo la Zambia
nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
38. NESSUNO DICE che L’INDICE DI PERCEZIONE
(CPI), comunicato annualmente da Transparency International:
8. comprende tra le sue fonti l’IMD, l’Institute for
Management Development, il cui World Competitiveness
Year Book presenta una Overall Performance Italy 2010
che fornisce un risultato DIVERSO e POSITIVO per
l’Italia.
L’Italia dopo la Zambia
nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
40. da REPUBBLICA.IT del 26 ottobre 2010
L'Ocse: "Classifiche poco attendibili,possono produrre danni"
L'organizzazione lancia l'allarme sul rapporto di Transparency International:
"Metodologia poco chiara e viziata da pregiudizi, ma i risultati vengono usati da chi
decide gli aiuti internazionali"
di CARLO CLERICETTI
ROMA - Era stato lanciato addirittura un allarme preventivo: con una mail inviata
ieri un dipartimento dell'Ocse ha diffuso uno studio, "Measuring governance", in
cui avvertiva di prendere con le molle la classifica del rapporto di Transparency
International che sarebbe stato pubblicato oggi.
"Senza entrare nel merito della discussione sull'importanza di questo o altri
indicatori internazionali sulla governance - si dice nella mail - gli autori dello
studio Ocse mettono in guardia i potenziali utenti del rapporto, invitandoli
caldamente ad essere più attenti nell'esame dei reali contenuti e alla precisione di tutti i sistemi di classifiche della
governance e di usare più cautela su come utilizzarli".
I punteggi forniti da questi sistemi, continuano i ricercatori, sono spesso meno accurati di quanto molti utenti
sembrino pensare, e per di più la loro costruzione risente di pregiudizi dei quali gli utilizzatori sono spesso ignari.
Lo studio Ocse analizza puntigliosamente le metodologie usate e l'attendibilità di questi studi ne esce a pezzi.
L'allarme Ocse, dunque, va preso molto sul serio. Queste classifiche possono sembrare una sorta di gioco di società,
ma in effetti i danni che possono produrre sono reali e, come sempre, pesano sui più deboli.
L’Italia dopo la Zambia
nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
41. “vere bugie” e “false verità”
L’Italia dopo lo Zambia, quanto a corruzione
Qual è il danno per il “sistema Paese”?
42. “vere bugie” e “false verità”
L’aumento delle denunce per corruzione e concussione,
rispettivamente del 159% e del 226% nel 2009, e del 30%
nel 2010
44. 1. non utilizza l’unico strumento completo e ufficiale, le statistiche della delittuosità;
2. comunica che la Guardia di Finanza ha segnalato un aumento del 229% e del 153% dei fatti
di corruzione e concussione, senza completare l’informazione con la sostanziale stabilità
registrata dalle statistiche della delittuosità che comprendono anche il dato della Guardia di
Finanza;
3. paragona un dato pluriennale, quello delle statistiche della delittuosità per il periodo “2004-
I semestre 2009” riportate a pagina 58 della Relazione del novembre 2009 del SAeT
(consultabile all’indirizzo www.anticorruzione.it), con quello annuale proveniente dalla
somma di quelli comunicati dalle 3 Forze di Polizia (2.154 casi = 221 + 219 + 1714)
4. non evidenzia come vi sia stata una diminuzione del 32% del numero delle sentenze di I
grado in materia di responsabilità per “corruzione e concussione”: dalle 185 del 2009 (il
14,5% del totale) alle 126 del 2010 (l’11,7%), come risulta dalle Tabelle in appendice alle
due Relazioni.
L’aumento delle denunce per corruzione e concussione nel 2009
45. “vere bugie” e “false verità”
Il costo della corruzione in Italia pari a 60 miliardi di euro
46. Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
La cifra rimbalzata sui media di 60 miliardi di euro quale costo della corruzione in Italia,
con qualche autorevole “addetto ai lavori” che si è spinto ancora più in là,
sostenendo che il dato va “…ben oltre la stima di 50-60 miliardi di euro …”
e ottenendo uno spazio ancor più ampio sui mezzi di informazione,
È ATECNICA ed ERRATA
ed è reale solo l’EFFETTO ECO che la ha resa verosimile.
47. INFATTI:
• la “stima” deriva da un dato contenuto in una ricerca della World Bank, la cd. “Relazione
Kauffman” del 2004, che individuava il costo della corruzione nel mondo nel 3% del PIL
mondiale;
• da qui i 60 miliardi di euro (!), pari al 3% del PIL italiano, cioè un decimo circa del costo
della corruzione mondiale stimata - con questo studio dalla World Bank - in $1 Trillion, 700
miliardi di euro dell’epoca.
MA
• L’autore della stima ha, però, dimenticato di proseguire la sua lettura fino a dove la stessa
World Bank afferma quella che poteva sembrare una banalità. E cioè che "First, as shown
clearly by the data, the scale of corruption varies significantly from country to country“.
• Il 2 settembre 2010, il Segretario Generale delle Nazioni Unite BAN KI-MOON a VIienna,
nel suo intervento in occasione dell’inaugurazione della IACA, l’Accademia internazionale
anticorruzione, ha ricordato il dato madre: one trillion dollar quale costo della corruzione
mondiale, 700 miliardi di euro.
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
48. “… come ricordava l’altro giorno il collega De Sena – la notazione è di G.
PISANU, Comunicazioni, Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, 2 dicembre 2008
- sull’entità di questo fatturato si conoscono valutazioni diverse, tutte per la
verità impressionanti, ma raramente ben documentate….”.
ATTENZIONE
Tanto più si enfatizza il numero degli illeciti che non viene “misurato”, la
parte dell’iceberg che resta sott’acqua, perché sfugge ai diversi sistemi di
rilevazione che fotografano la cd. “criminalità registrata”, tanto più risulta facile
muoversi lungo altre piste nella quantificazione del “dato reale”, rispetto a quelle
che emergono dal dato della criminalità registrata.
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
49. Le recentissime parole del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon -
Remarks to Inaugural Conference of the International Anti-Corruption Academy, Vienna, 2
settembre 2010 - sembrano, però, ancora più significative, di fronte agli sforzi fatti da molti
per immaginare e, poi, cosa più importante, per rendere noto a mezzo stampa, il
“volume” di tangenti, mazzette e scambio di favori: “… One major handicap is that we
don’t know how to measure corruption …”
Un profilo di rilevante delicatezza, sul quale ha ritenuto necessario esprimersi
recentemente lo stesso Consiglio d’Europa - Press Service fact sheet è consultabile
all’indirizzo www.coe.int/greco - evidenziando come “... It is practically impossible to
quantify the total cost of corruption because under-the-counter payments are obviously
unknown (they were to some extent known until the tax deductibility of corruption-linked
expenses was abolished following anti-corruption efforts by the international community in
the 1990s)...”.
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
50. In merito a questo “budgettare” i business criminali e, poi, i mercati sommersi,
illegali, grigi o neri, viene rilevato sul piano del metodo, quindi a carattere generale, come
gli indicatori relativi ai mercati illegali appaiano molto vulnerabili alle analisi approfondite
sulla qualità dei dati, così da venire fino ad oggi frequentemente utilizzati più a fini
comunicativi che non a fini analitici veri e propri : … classifiche e stime sono, quindi – ha
notato L. CELI, Measuring Organised Crime in Italy – Experiences of the Mezzogiorno
Region, intervento al convegno “UE Forum on the Prevention of Organised Crime”,
Bruxelles, 7 febbraio 2006 - un’area di analisi che va sicuramente sviluppata, ma che
oggi non appare ancora sufficientemente consolidata …”.
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
51. Le poche voci dissonanti vengono schiacciate da una “questione morale” che,
costantemente, quasi come un fiume carsico, riemerge nel dibattito politico e sociale e
“mette all’indice” coloro che resistono “… alla tentazione di avventurarsi sul
rischioso terreno dei paralleli e dei calcoli … custodendo con caparbietà il
segreto – come ha ricordato Emanuele Narducci, Processi ai politici nella Roma antica,
Laterza, Roma-Bari, 1995 - di questi risultati allegati e non dimostrati, facendo
riferimento a parametri noti solo a lui stesso ed eludendo con allegria una serie di
evidenti interrogativi….”.
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
52. Una informazione corretta sul fenomeno sia ritenuta una necessità prima di tutto
dagli “addetti ai lavori”, cioè da coloro che sono impegnati nell’azione di repressione
della corruzione: una necessità equivalente alla stessa azione di contrasto, secondo il
Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, il Generale dei Carabinieri
GIRONE, Audizione avanti alle Commissioni I e II Riunite del Senato della Repubblica
nell’ambito dell’esame del ddl 2156, 6 luglio 2010 - secondo il quale vi è “… la duplice
necessità di neutralizzare adeguatamente le condotte illecite e di garantire una forte
trasparenza sul fenomeno, anche per evitare che una amplificazione di dati inesatti
possa incidere sull’immagine del Paese e, conseguentemente, sul suo rating in
sede internazionale…”.
PURTROPPO …..
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
53. PURTROPPO …..
per il paradosso dell’efficienza,
un sistema repressivo come quello italiano
che secondo il compianto Franz-Hermann Bruener, già Direttore generale dell’Ufficio anti-
frode europeo (O.L.A.F), “… dispone degli arsenali di protezione penale e investigativa
tra i più avanzati a livello europeo …”, con “… strumenti di indagine utilizzati tra i più
avanzati al mondo … strumenti raramente utilizzati nella maggior parte degli altri Paesi
per tali tipi di illeciti …” e con le Forze di Polizia e la Magistratura, per questo, “… spesso
invidiati dai colleghi di altri Paesi…”,
…. può diventare penalizzante sotto il profilo della percezione
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
54. INFATTI, …..
se il sistema repressivo cattura un ladro o arresta un rapinatore, i cittadini si sentono rassicurati e
provano fiducia verso le Istituzioni
se lo stesso sistema repressivo indaga un corruttore o arresta un concussore, i cittadini non provano
alcuna rassicurazione, piuttosto provano sfiducia verso il sistema
PARADOSSALMENTE
un sistema repressivo NON indipendente e meno efficace
ASSICURA minori livelli di sfiducia verso le Istituzioni e una minore percezione soggettiva negativa
… come ha ricordato Siim Kallas, già Commissario responsabile per l’amministrazione,
l’audit e la lotte antifrode: “… un numero crescente di irregolarità comunicate può
essere un buon segnale del fatto che i controlli sono migliorati ….”.
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
55. INFATTI, …..
L’Italia, a differenza di altri Paesi sistematicamente considerati a minor “rischio di corruzione”, non
ha riportato segnalazioni negative nell’ultima Risoluzione legislativa sulla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 che si
è detto “…profondamente colpito dalla mancanza di disciplina nella segnalazione dei casi da parte
degli Stati membri dopo vari anni e ritiene inaccettabile che 6 Stati membri – … - non utilizzino
ancora i sistemi di segnalazione per via elettronica, che 14 di essi – situazione che costituisce un
problema, in … - non abbiano rispettato i termini per la segnalazione e che alcuni di essi non
abbiano classificato i casi di irregolarità segnalati ….”.
Nella giornata "porte aperte" delle Istituzioni comunitarie svoltasi a Bruxelles sabato 8
maggio 2010, l’OLAF ha presentato le Forze di Polizia italiane come un "… modello di polizia
europea per il contrasto alle frodi ai danni del bilancio comunitario. L’Italia per troppo tempo
all'indice delle statistiche dei paesi a rischio di frode e corruzione, da tempo sta assumendo un
nuovo ruolo sulla scena internazionale. Non più Paese della frode, ma quello che con maggiore
vigore, maggiori strumenti normativi, maggior numero di mezzi e più spiccata professionalità
investigativa e giudiziaria (sia penale che amministrativa) combatte la criminalità finanziaria
internazionale ….”.
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
56. “vere bugie” e “false verità”
La “confusione” che regna sul tema
57. Confusione lessicale, nel 43esimo RAPPORTO CENSIS sulla situazione
del Paese (dicembre 2009)
“… Pubblica Amministrazione in terra criminale. Dal 2004 al 2008 sono
pervenute alle Forze dell’ordine 19.019 denunce per reati legati alla
corruzione della Pa: il 42,2% concentrato nelle quattro regioni del Sud più
interessate da fenomeni di criminalità organizzata ….”.
In realtà, le 19.019 denunce riguardano tutti i reati contro la PA. Di questi:
1. il 40% sono reati predatori commessi da CHIUNQUE, finalizzati ad acquisire fondi,
finanziamenti e contributi pubblici;
2. il 40% sono “abusi d’ufficio”, p. e p. dall’art. 323 c.p., dove non c’è alcuna
infedeltà del dipendente pubblico;
3. corruzione e concussione sono circa il 10% del dato segnalato
La “confusione” che regna sul tema
59. La “confusione” che regna sul tema
Le
stesse
Nazioni
Unite
-‐
come
ha
ricordato
A.M.COSTA,
Vice-‐Segretario
Generale
e
Dire<ore
Esecu>vo
dello
United
Na>ons
Office
on
Drugs
and
Crime
di
Vienna,
nell’intervista
del
23
o<obre
2004,
pubblicata
su
www.altalex.com
-‐
hanno
evitato
di
avventurarsi
in
una
pericolosa
a4vità
definitoria
nella
Convenzione
contro
la
corruzione,
scegliendo
di
fare
“…
ricorso
a
faEspecie
concrete
piu@osto
che
a
una
mera
definizione
terminologica;
queste
stesse
figure
criminose
dovranno
essere
obbligatoriamente
recepite
come
tali
dalle
legislazioni
nazionali
…”.
Si
tra<a
di
un’
esperienza
maturata
sul
campo
dall’ONU,
che
ha
visto
fallire
nella
primavera
del
2001
il
negoziato
sulla
prima
Convenzione
Quadro
contro
il
terrorismo
proprio
per
il
mancato
accordo,
dopo
l’approvazione
di
100
ar>coli,
sulla
definizione
del
crimine.
61. A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
Dato ITALIA
NOTA METODOLOGICA: sono state considerate le fattispecie p. e p. dagli artt. : 414, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter,
320, 322, 322 bis, 323, 353, 354, 355, 356, 640 bis del codice penale. Pur se evidentemente significativa, la fattispecie p. e p.
dall’art. 640, 2°comma, c.p., dedicata a punire la fattispecie aggravata prevista nei casi di consumazione a danno dello Stato, non è
stata considerata, in quanto il Sistema di Indagine, nella registrazione delle denunce per l’art. 640 bis cp, prevede tale
specificazione quale voce facoltativa lasciata alla discrezionalità dell’operatore.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Delitti
registrati
3.403
3.550
5.498
3.367
3.413
3.230
3.076
Persone
denunciate
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
2.812
9.935
2.944
10.903
5.785
15.019
3.561
10.418
3.091
11.309
3.651
9.963
3.591
10.233
12.747
13.847
20.804
13.979
14.400
13.614
13.824
62. DATO ITALIA, UNA INSOLITA PROSPETTIVA DI GENERE
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
25.435
donne
denunciate
su
103.215
persone
denunciate
dal
2004
al
2010,
segnalano
una
“presenza”
prossima
al
25%,
con
alcune
annualità
dove
tale
percentuale
s@iora
il
30%:
• il
22
%
nel
2004,
con
2.812
donne
su
12.747
persone
denunciate;
• il
22
%
nel
2005,
con
2.944
donne
su
13.847;
• il
28
%
nel
2006,
con
5.785
donne
su
20.804;
• il
25%
nel
2007,
con
3.561
donne
su
13.979;
• il
22
%
nel
2008,
con
3.091
donne
su
14.400;
• il
27%
nel
2009,
con
3.651
donne
su
13.614;
• di
nuovo
il
27%
nel
2010,
con
3.591
donne
denunciate
su
13.824
soggetti
segnalati.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Persone
denunciate
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
2.812
9.935
2.944
10.903
5.785
15.019
3.561
10.418
3.091
11.309
3.651
9.963
3.591
10.233
12.747
13.847
20.804
13.979
14.400
13.614
13.824
63. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO ATTIVO
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
Reati
commessi
da
“chiunque”,
Reati
p.
e
p.
dagli
art.
322
e
353
cp
Reati
consumati
da
P.U.
o
da
Incaricati
di
P.S.
Reato
p.
e
p.
dall’art.
323
cp
TOTALE
Delitti
consumati
11.956
2.147
4.048
7.386
25.537
Donne
denunciate
19.421
757
2.279
2.978
25.435
Maschi
denunciati
40.465
6.263
12.478
18.574
77.780
T o t a l e
p e r s o n e
denunciate
59.886
7.020
14.757
21.552
103.215
1. In
tale
dato
è
ricompresa
anche
l’ipotesi
di
cui
all’art.
321
cp,
“Pene
per
il
corruttore”,
che
realizza
la
@igura
della
corruzione
quale
reato
a
concorso
necessario
estendendo
al
privato
le
stesse
pene
del
pubblico
uf@iciale
o
dell’incaricato
di
pubblico
servizio.
2. Come
già
illustrato
alla
nota
69
per
l’ipotesi
p.
e
p.
dall’art.
640
II
comma
cp,
il
Sistema
di
Indagine
non
consente
anche
per
queste
due
fattispecie
di
distinguere
tra
le
diverse
ipotesi
sanzionatorie
rispettivamente
previste,
alcune
delle
quali
costruite
come
reato
“proprio”
e
altre
come
reato
“comune”,
perché
prevede
tale
speci@icazione
quale
voce
facoltativa
lasciata
alla
discrezionalità
dell’operatore.
3. Il
dato
comprende
anche
i
soggetti
cui
l’art.
322
bis
cp
estende
la
punibilità
rispetto
alle
fattispecie
p.
e
p.
dagli
art.
314,
316,
317
–
320,
322
terzo
e
quarto
comma
cp.
64. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
Delitti
corruzione
(art.
318,
319,
320
cp)
concussione
(art.
317
cp)
abuso
d’ufEicio
(art.
323
cp)
truffa
per
il
…
(art.640
bis
cp)
indebita
percezione
(art.
316
ter
cp)
Numero
denunce
939
881
7.386
7.515
3.099
Persone
denunciate
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
6.490
1.199
1.846
159
18.574
2.978
28.531
14.247
5.371
3.944
7.689
2.005
21.552
42.778
9.315
65. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO
Le
denunce
per
la
violazione
degli
ar3.
640
bis
e
316
ter
c.p.
pesano
complessivamente
quasi
il
42%
del
totale
dei
rea>
contro
la
P.A..
Una
fenomenologia
criminale
che
in
alcune
delle
annualità
esaminate
assume
dimensioni
ancor
più
vaste:
il
38
%,
nel
2004,
con
1.276
denunce
sulle
3.403
totali
registrate
contro
la
PA;
il
42
%,
nel
2005,
con
1.491
denunce
su
3.550;
il
66
%,
nel
2006,
con
3.583
denunce
su
5.448;
il
35
%,nel
2007,
con
1.171
denunce
su
3.367;
il
32%,nel
2008,
con
1.104
denunce
su
3.413;
il
30
%,
nel
2009,
977
denunce
su
3.230;
il 33 %, nel 2010, 1.002 denunce su 3.076 delitti.
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
totale
truffa
per
il
conseguimento
…
(
art.640
bis
cp)
824
893
2.725
778
766
747
782
7.515
indebita
percezione
(art.
316
ter
cp)
462
598
858
393
338
230
220
3.099
TOTALE
Reati
contro
la
PA
3.403
3.550
5.498
3.367
3.413
3.230
3.076
25.537
66. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER GENERE
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
totale
truffa
per
il
conseguimento
…
(
art.640
bis
cp)
F
1.504
1.387
3.817
2.052
1.252
2.063
2.172
14.247
M
3.438
4.154
7.285
4.149
3.109
2.824
3.572
28.531
TOT
4.942
5.541
11.102
6.201
4.361
4.887
5.744
42.778
indebita
percezione
(art.
316
ter
cp)
F
501
764
899
428
583
309
460
3.944
M
821
1054
1135
605
661
402
693
5.371
TOT
1.322
1.818
2.034
1.033
1.244
711
1.153
9.315
Vi
sono
alcune
annualità
dove
il
numero
delle
donne
denunciate
supera,
per
questi
due
reati,
il
40%
del
totale
dei
soggetti
sui
quali
sono
stati
raccolti
elementi
di
responsabilità.
In
particolare,
emerge
il
dato
relativo:
• per
la
violazione
dell’art.
316
ter
cp,
all’anno
2006,
dove
raggiunge
il
44%;
• per
la
violazione
dell’art.
640
bis
cp,
all’anno
2009,
dove
raggiunge
il
42%,
mentre
la
visualizzazione
relativa
all’intero
periodo
preso
in
esame
evidenzia
un
tasso
di
delittuosità
femminile
:
• del
33%
per
il
delitto
di
cui
all’art.
640
bis
cp,
con
14.247
donne
denunciate
sulle
42.778
persone
segnalate
all’Autorità
Giudiziaria
dalle
Forze
di
Polizia;
• del
42
%
per
il
delitto
di
cui
all’art.
316
ter
cp.
67. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER REGIONE
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
Truffa
per
il
conseguimento
di
erogazioni
pubbliche
(art.640
bis
cp)
Indebita
percezione
di
erogazioni
a
danno
dello
stato
(art.
316
ter
cp)
2004-‐2010
2009
2010
2004-‐2010
2009
2010
ABRUZZO
227
28
88
53
2
17
BASILICATA
220
17
16
37
6
1
CALABRIA
601
95
81
219
6
20
CAMPANIA
779
121
84
194
15
3
EMILIA
R.
177
20
14
135
16
6
FRIULI
V.G.
120
14
18
132
7
9
LAZIO
321
46
76
157
14
15
LIGURIA
77
11
9
143
10
11
LOMBARDIA
774
26
31
226
8
40
MARCHE
197
29
18
76
0
3
MOLISE
65
3
3
9
0
0
PIEMONTE
587
20
26
289
23
20
PUGLIA
706
107
69
398
48
40
SARDEGNA
151
12
14
65
1
4
SICILIA
1.095
123
168
294
17
20
TOSCANA
364
23
20
152
10
1
TRENTINO
A.A.
161
4
7
179
24
6
UMBRIA
51
6
3
208
15
2
V.
D'AOSTA
10
1
2
64
0
0
VENETO
832
41
35
69
8
2
TOTALE
7.515
747
782
3.099
230
220
68. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER ETA’
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
truffa
per
il
conseguimento
…
(art.640
bis
cp)
4.942
5.541
11.102
6.201
4.361
4.887
5.744
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
1.504
3.438
1.387
4.154
3.817
7.285
2.052
4.149
1.252
3.109
2.063
2.824
2.172
3.572
età
media
42
44
40
46
36
40
39
43
40
45
44
47
47
49
indebita
percezione
(art.
316
ter
cp)
1.322
1.818
2.034
1.033
1.244
711
1.153
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
501
821
764
1.054
899
1.135
428
605
583
661
309
402
460
693
età
media
42
45
42
47
38
42
43
45
46
47
47
48
54
52
71. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER ETA’
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
totale
corruzione
(art.
318,
319,
320
cp)
158
126
112
128
148
171
96
939
concussione
(art.
317
cp)
138
115
86
130
145
140
127
881
TOTALE
Reati
contro
la
PA
3.403
3.550
5.498
3.367
3.413
3.230
3.076
25.537
Ribadita,
per
evitare
equivoci,
la
necessità
di
contrastare
il
fenomeno
senza
“se”
e
senza
“ma”,
l’analisi
non
può
evitare
di
evidenziarne
una
importanza,
in
termini
percentuali,
quasi
impalpabile:
• il
9
%,
nel
2004,
con
296
denunce
sulle
3.403;
• il
7
%,
nel
2005,
con
241
denunce
su
3.550;
• il
3,5
%,
nel
2006,
con
198
denunce
su
5.448;
• l’8
%,
nel
2007,
con
258
denunce
su
3.367;
• l’8
%,
nel
2008,
con
293
denunce
su
3.413;
• il
10
%,
nel
2009,
con
311
denunce
su
3.230;
• il
7
%,
nel
2010,
223
denunce
su
3.076,
per
una
percentuale
complessiva
nel
periodo
“2004-‐2010”
del
7
%,
con
1.820
denunce
per
corruzione
e
concussione
sui
25.537
reati
contro
la
PA.
72. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER SONE
DENUNCIATE
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
totale
corruzione
(art.
318,
319,
320
cp)
1.287
663
1.382
658
1.305
1.506
888
7.689
concussione
(art.
317
cp)
256
258
222
262
354
315
338
2.005
TOTALE
Reati
contro
la
PA
12.747
13.847
20.804
13.979
14.400
13.614
13.824
103.215
74. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER ETA’
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
317
cp
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
età
media
42
47
42
49
41
47
44
49
44
50
47
49
48
49
318
cp
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
età
media
48
48
44
49
45
48
47
50
44
45
44
52
49
56
319
cp
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
età
media
42
46
42
46
43
44
37
47
49
48
52
51
43
50
320
cp
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
età
media
46
44
39
44
41
44
45
44
44
46
43
43
41
58
[1]
Si
è
ritenuto
di
pubblicare
il
dato
più
ampio
reso
disponibile
dall’Istat,
rispetto
a
quello
@in
qui
esaminato
delle
3
fattispecie
@inora
considerate
nella
lettura
delle
statistiche
della
delittuosità
(artt.
318,
319
75. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER ETA’
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2006
2007
2008
M
F
Tot
M
F
Tot
M
F
Tot
concussione
• inizio
azione
penale
267
16
283
327
20
347
365
22
387
• condannate
n.d.
n.d.
n.d.
99
2
101
72
6
78
corruzione
complessivo
• inizio
azione
penale
1.030
181
1.211
1.246
157
1.403
1.056
133
1.189
• condannate
n.d.
n.d.
n.d.
212
28
240
191
28
217
Fonte:
ISTAT,
Rilevazione
dei
delitti
denunciati
per
cui
è
iniziata
l’azione
penale
e
sui
condannati
con
sentenza
irrevocabile,
ottobre
2010
76. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO: ISTIGAZIONE ALLA
CORRUZIONE
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
totale
Delitti
registrati
173
167
184
195
246
217
213
1.395
Persone
denunciate
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
12
164
22
161
21
194
12
109
25
259
25
214
28
216
145
1.317
176
183
215
121
284
239
244
1.462
77. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO: PENE PER IL
CORRUTTORE E 322 BIS
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
totale
Articolo
321.
Pene
per
il
corruttore
444
382
903
599
974
738
547
4.587
Art.
322
bis.
Peculato,
concussione,
corruzione
e
istigazione
alla
corruzione
di
membri
degli
organi
delle
Comunità
europee
e
di
funzionari
delle
Comunità
europee
e
di
Stati
esteri
0
2
3
0
7
1
5
18
TOTALE
Reati
contro
la
PA
12.747
13.847
20.804
13.979
14.400
13.614
13.824
103.215
78. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO: CORRUZIONE IN ATTI
GIUDIZIARI
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero
dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
Fatti
denunciati
Persone
denunciate
ABRUZZO
1
4
BASILICATA
2
4
CALABRIA
3
15
CAMPANIA
6
7
EMILIA
R.
3
2
FRIULI
V.G.
0
0
LAZIO
9
57
LIGURIA
2
1
LOMBARDIA
7
17
MARCHE
1
11
MOLISE
0
0
PIEMONTE
0
0
PUGLIA
2
53
SARDEGNA
0
0
SICILIA
3
5
TOSCANA
4
34
TRENTINO
A.A.
0
0
UMBRIA
2
4
V.
D'AOSTA
0
0
VENETO
3
3
TOTALE
48
217
79. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO: ABUSO D’UFFICIO
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
Delitti
registrati
Persone
denunciate
M
F
totale
2004
1.016
2.429
284
2.713
2005
1.051
2.542
342
2.884
2006
935
2.533
396
2.929
2007
1.097
2.810
460
3.270
2008
1.168
3.021
527
3.548
2009
1.099
2.698
489
3.187
2010
1.020
2.541
480
3.021
totale
7.386
18.574
2.949
21.429
2006
2007
2008
M
F
Tot
M
F
Tot
M
F
Tot
Abuso
d’ufEicio
(art.
323
cp)
• inizio
azione
penale
1.992
236
2.228
2.125
222
2.347
2.417
473
2.890
• condannate
n.d.
n.d.
n.d.
94
20
114
82
4
86
Fonte:
ISTAT,
Rilevazione
dei
delitti
denunciati
per
cui
è
iniziata
l’azione
penale
e
sui
condannati
con
sentenza
irrevocabile,
ottobre
2010
80. IMPORTI DELLE CITAZIONI IN GIUDIZIO
DELLE PROCURE REGIONALI,
PER TIPOLOGIA DI EVENTO DANNOSO. ANNO 2008.
€ 57.607.164,42
€ 1.386.038.981,65
€ 36.859.370,20
€ 139.297.932,34
€ 578.637,80 € 394.505,17
€ 69.013.083,11
€ 1,00
€ 10.000,00
€ 100.000.000,00
€ 1.000.000.000.000,00
PERSONALE
(Consulenze)
MALADMINISTRATION
ALTRETIPOLOGIE
EROGAZIONE
CONTRIBUTIE
FINANZIAMENTI-
FRODICOMUNITARIE
INCIDENTI
DANNO
ALL'IMMAGINE
CORRUZIONE,
TANGENTI,
CONCUSSIONEED
ALTRIREATI
Fonte : allegato V alla Relazione scritta del Procuratore generale, cerimonia di inaugurazione
dell’anno giudiziario, Adunanza dell’11 febbraio 2009.
Il “problema corruzione”,
seppure considerato insieme ad
altri reati contro la P.A., pesa il 4%
del totale degli importi delle
citazioni in I grado: i 69 Meuro del
2008 restano stazionari nel 2009
E’ chiarissima l’importanza del
d a t o r e l a t i v o a l l a
maladministration: l’82% degli
importi fa riferimento a questa
macroarea.
Quasi il 10% invece fa riferimento
a reati che hanno inciso sulla
corretta allocazione di fondi e
finanziamenti pubblici, nazionali e
c o m u n i t a r i c o m m e s s i d a
CHIUQUE.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
81. Principali reati contro la P.A.
Violazioni p. e p. dagli artt. 316 ter e 640 bis cp.
Persone per le quali è iniziata l’azione penale e condannate con sentenza irrevocabile, per genere.
Periodo “2006 – 2008”.
Fonte: ISTAT, Rilevazione dei delitti denunciati per cui è iniziata l’azione penale e sui condannati con sentenza irrevocabile, ottobre 2010.
Secondo la nota ISTAT che li ha forniti: “…si tratta di dati provvisori, non comprendono i delitti denunciati nel Distretto di Torino, non sono
comparabili con quelli elaborati precedentemente all’anno 2006 per le importanti modifiche metodologiche apportate….”.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
82. Principali reati contro la P.A.
Persone per le quali è iniziata l’azione penale e condannate con sentenza irrevocabile, per genere,
per i reati di concussione e per corruzione.
Periodo “2006 – 2008”.
Fonte: ISTAT, Rilevazione dei delitti denunciati per cui è iniziata l’azione penale e sui condannati con sentenza irrevocabile, ottobre 2010.
Secondo la nota ISTAT che li ha forniti: “…si tratta di dati provvisori, non comprendono i delitti denunciati nel Distretto di Torino, non sono
comparabili con quelli elaborati precedentemente all’anno 2006 per le importanti modifiche metodologiche apportate….”.
Il dato più ampio reso disponibile dall’Istat, rispetto a quello fin qui esaminato delle 3 fattispecie considerate nella lettura delle statistiche della
delittuosità (artt. 318, 319, 320 cp): l’utilizzato “corruzione complessivo - artt. 318, 319, 319 ter, 320, 322, 322 bis cp” ricomprende, infatti, anche
l’istigazione , la corruzione in atti giudiziari, il peculato di membri delle Comunità Europee.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
83. A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
568
290
246
113
159
103 96
130 111
125
109
84
0
100
200
300
400
500
600
2004 2005 2006
Corruzione
Concussione
Istigazione alla Corruzione
Abuso d'Ufficio
601
1037
715
348 289 270
21 2 25
2302
2560
2029
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2004 2005 2006
Corruzione
Concussione
Istigazione alla Corruzione
Abuso d'Ufficio
Fonte
:
Dati
Istat,
pubblicati
dall’Alto
Commissario
per
la
lotta
alla
corruzione
e
agli
altri
illeciti
nella
PA,
I
Mappatura
della
corruzione,
2007.
84. La Ratifica della Convenzione ONU sulla corruzione, legge 3 agosto 2009, n.116
• L’Autorità Nazionale Anticorruzione
• I compiti esclusivi assegnati all’Autorità Nazionale
La riforma della PA, legge 15/2009 e d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009
• La Sezione per l’integrità nelle Amministrazioni pubbliche
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
• L’emendamento presentato dal Relatore di maggioranza
La situazione normativa
85. L’articolo 6 prevede:
(Autorità nazionale anti-corruzione).
1. È designato quale autorità nazionale ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione il
soggetto al quale sono state trasferite le funzioni dell’Alto Commissario per la
prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno
della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 68, comma 6-bis, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
2. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia ed indipendenza
nell’attività.
Legge 3 agosto 2009, n. 116
86. Legge 3 agosto 2009, n. 116
La questione della INDIPENDENZA e AUTONOMIA
1. Il Legislatore, con la legge di ratifica, ha voluto garantire che questa struttura operi
concretamente, nella sua attività, in modo autonomo e indipendente.
2. Si tratta di una previsione che rafforza oltremodo l’azione nazionale nella specifica
materia, perché:
• assicura all’attività dell’Autorità Nazionale Anticorruzione la forza, l’impegno, il
peso del Governo e, in particolare, del Ministro per la Pubblica Amministrazione
e l’Innovazione;
• prevede contestualmente chedall’analisi dei risultati ottenuti traspaia, in concreto,
con immediatezza, l’esclusiva finalizzazione dell’operatività all’attuazione della
Convenzione Onu contro la corruzione, senza condizionamenti di tipo funzionale
o economico quali quelli lamentati in passato da diversi Alti Commissari per la
lotta alla corruzione e alle altre forme di illecito nella PA.
87. Legge 3 agosto 2009, n. 116
La questione della INDIPENDENZA e AUTONOMIA
Si è trattata di una scelta lungimirante, assolutamente in linea con gli standard di altri
Paesi che hanno previsto una Autorità “vicina” al Potere esecutivo e che vengono
frequentemente additati come esempi nel contrasto al fenomeno corruttivo:
• Germania: Department of Internal Investigations;
• Belgio: Central office for the repression of corruption (Federal Police);
• Austria: BAK (Federal Bureau of Anti-corruption- Ministry of Interior);
• Francia: Central service for prevention of corruption (Ministry of Justice);
• Croazia: Anti-corruption Sector (Ministry of Justice);
• Spagna : Special prosecutors office for the repression of corruption and related
economic offences (Prosecution Service);
• Usa: Office of the Government ethics (Presidente USA).
88. Ai sensi dell’articolo 6, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità
Nazionale Anticorruzione:
(Organo od organi di prevenzione della corruzione)
1. Ciascuno Stato Parte assicura, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema
giuridico, l’esistenza di uno o più organi, secondo quanto necessario, incaricati di prevenire la
corruzione mediante mezzi quali:
a) l’applicazione delle politiche di cui all’articolo 5 della presente Convenzione e, se
necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione;
b) l’accrescimento e la diffusione delle conoscenze concernenti la prevenzione della
corruzione.
2. Ogni Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico,
concede all’organo od agli organi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’indipendenza
necessaria a permettere loro di esercitare efficacemente le loro funzioni al riparo da ogni
indebita influenza. Le risorse materiali ed il personale specializzato necessari, nonché la
formazione di cui tale personale può aver bisogno per esercitare le sue funzioni, dovrebbero
essere loro forniti.
3. Ciascuno Stato Parte comunica al Segretario Generale delle Nazioni Unite il nome e
l’indirizzo dell’autorità o delle autorità suscettibili di aiutare altri Stati Parte a mettere a punto
ed applicare misure specifiche di prevenzione della corruzione.
Convenzione ONU sulla corruzione
89. Ai sensi dell’articolo 5, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità
Nazionale Anticorruzione:
(Politiche e pratiche di prevenzione della corruzione)
1. Ciascuno Stato Parte elabora o applica o persegue, conformemente ai principi fondamentali
del proprio sistema giuridico, delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e
coordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispecchino i principi di stato di
diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, d’integrità, di trasparenza e di
responsabilità.
2. Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di attuare e promuovere pratiche efficaci volte a
prevenire la corruzione.
3. Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di valutare periodicamente gli strumenti giuridici e le
misure amministrative pertinenti al fine di determinare se tali strumenti e misure sono adeguati
a prevenire e combattere la corruzione.
4. Gli Stati Parte, quando necessario e conformemente ai principi fondamentali del loro sistema
giuridico, collaborano gli uni con gli altri e con le organizzazioni regionali ed internazionali
competenti nella promozione e nella messa a punto delle misure di cui al presente articolo.
Nell’ambito di tale collaborazione, essi possono partecipare a programmi e progetti
internazionali volti a prevenire la corruzione.
Convenzione ONU sulla corruzione : i COMPITI
90. Ai sensi dell’articolo 61, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità
Nazionale Anticorruzione:
(Raccolta, scambio ed analisi delle informazioni sulla corruzione)
1. Ciascuno Stato Parte considererà la possibilità di analizzare, in consultazione con esperti, le
tendenze della corruzione nel proprio territorio, nonché le circostanze in cui sono commessi i
reati di corruzione.
2. Gli Stati Parti considereranno la possibilità di sviluppare e condividere tra loro ed attraverso
organizzazioni internazionali e regionali, statistiche, esperienza analitica riguardante la corruzione
ed informazioni finalizzate ad elaborare, nei limiti del possibile, definizioni, norme e metodologie
comuni, così come informazioni sulle pratiche migliori per prevenire e combattere la corruzione.
3. Ciascuno Stato Parte considererà la possibilità di monitorare le proprie politiche e le attuali
misure per combattere la corruzione e di valutare l’efficacia e l’efficienza delle stesse.
Convenzione ONU sulla corruzione :
la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
91. Ai sensi dell’articolo 9, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale
Autorità Nazionale Anticorruzione:
(Stipulazione di appalti pubblici e gestione delle finanze pubbliche
1. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico,
prende le misure necessarie per creare sistemi appropriati di stipulazione degli appalti pubblici che
siano basati sulla trasparenza, la concorrenza e su criteri obiettivi per l’assunzione delle decisioni e
che siano efficaci, inter alia, per prevenire la corruzione. Tali sistemi, per l’applicazione dei quali
dei valori soglia possono essere presi in considerazione, prevedono in particolare:
a) la diffusione pubblica di informazioni concernenti le procedure di stipulazione degli appalti ed i contratti di appalto,
compresa ogni informazione sulle gare d’appalto ed ogni informazione pertinente sull’attribuzione degli appalti, concedendo
ai potenziali offerenti il tempo necessario per preparare e presentare la loro offerta;
b) la definizione preventiva delle condizioni di partecipazione, compresi i criteri di selezione e di attribuzione e le regole delle
gare d’appalto nonché la loro pubblicazione;
c) l’utilizzazione di criteri obiettivi e predeterminati per l’assunzione delle decisioni concernenti la stipulazione di appalti
pubblici, al fine di facilitare la successiva verifica della corretta applicazione delle regole o procedure;
d) un sistema di ricorso interno efficace, comprendente un sistema di appello efficace che garantisca l’esercizio dei mezzi di
ricorso in caso di inosservanza delle regole o procedure stabilite conformemente al presente paragrafo;
e) se del caso, una serie di misure volte a disciplinare le questioni riguardanti il personale incaricato della stipulazione degli
appalti, quali una dichiarazione d’interesse per alcuni appalti pubblici, le procedure per la selezione di detto personale ed i
requisiti in materia di formazione.
Convenzione ONU sulla corruzione :
la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
92. Ai sensi dell’articolo 9, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale
Autorità Nazionale Anticorruzione:
(Stipulazione di appalti pubblici e gestione delle finanze pubbliche
2. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico,
prende le misure appropriate al fine di promuovere la trasparenza e la responsabilità nella
gestione delle finanze pubbliche. Tali misure comprendono in particolare:
a) le procedure per l’adozione del bilancio nazionale;
b) la comunicazione tempestiva delle entrate e delle uscite;
c) un sistema di norme in materia di contabilità e di revisione dei conti, e di controllo di secondo livello;
d) dei sistemi efficaci di gestione dei rischi e di controllo interno; e
e) se del caso, delle misure correttive in caso di inosservanza dei requisiti stabiliti nel presente paragrafo.
3. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno,
prende le misure civili ed amministrative necessarie per preservare l’integrità dei libri e delle
registrazioni contabili, dei rendiconti finanziari o di ogni altro documento concernente le entrate e
le uscite pubbliche e per impedirne la falsificazione.
Convenzione ONU sulla corruzione :
la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
93. Ai sensi dell’articolo 12, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale
Autorità Nazionale Anticorruzione:
(Settore privato)
1. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno,
prende le misure necessarie al fine di prevenire la corruzione che coinvolge il settore privato,
rafforzare le norme in materia di contabilità e di revisione dei conti e, se del caso, prevedere delle
sanzioni civili, amministrative o penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza
di tali misure.
Convenzione ONU sulla corruzione :
la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
94. Ai sensi dell’articolo 12, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale
Autorità Nazionale Anticorruzione:
(Settore privato)
2. Le misure volte al raggiungimento di tali obiettivi possono includere in particolare:
a) la promozione della cooperazione tra i servizi di individuazione e di repressione e gli enti privati interessati;
b) la promozione e l’elaborazione di norme e procedure volte a preservare l’integrità degli enti privati interessati, e anche di
codici di condotta affinché le imprese e tutte le professioni interessate esercitino le loro attività in modo corretto, onorevole
ed adeguato, al fine di prevenire i conflitti d’interesse e promuovere l’uso di buone pratiche commerciali tra le imprese e
nelle loro relazioni contrattuali con lo Stato;
c) la promozione della trasparenza degli enti privati ricorrendo, se del caso, a misure concernenti l’identità delle persone
fisiche e giuridiche che partecipano alla costituzione e gestione delle società;
d) la prevenzione dell’uso improprio delle procedure di regolamentazione degli enti privati, comprese le procedure
concernenti le sovvenzioni e le licenze concesse dalle pubbliche autorità per attività commerciali;
e) la prevenzione dei conflitti d’interesse mediante l’imposizione, se del caso e per un periodo ragionevole, di restrizioni
all’esercizio di attività professionali da parte di ex pubblici ufficiali e all’impiego, da parte del settore privato, di pubblici
ufficiali dopo le loro dimissioni od il loro pensionamento, quando dette attività o detto impiego sono direttamente collegati
alle funzioni che tali ex pubblici ufficiali esercitavano o supervisionavano durante il loro mandato;
f) l’assicurazione che le imprese private, tenuto conto della loro struttura e dimensione, abbiano revisioni contabili interne
sufficienti per facilitare la prevenzione e l’individuazione degli atti di corruzione e che i conti ed i necessari rendiconti
finanziari di tali imprese private siano sottoposti a procedure appropriate di revisione dei conti e di certificazione.
Convenzione ONU sulla corruzione :
la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
95. Ai sensi dell’articolo 12, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale
Autorità Nazionale Anticorruzione:
(Settore privato)
3. Al fine di prevenire la corruzione, ciascuno Stato Parte, conformemente alle proprie leggi e
regolamenti interni concernenti la tenuta dei libri e delle registrazioni contabili, la pubblicazione
di informazioni sui rendiconti finanziari e le norme di contabilità e di revisione dei conti, prende
le misure necessarie per proibire che i seguenti atti siano compiuti al fine di commettere uno
qualsiasi dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:
a) la tenuta di conti fuori libro;
b) le operazioni fuori libro o insufficientemente identificate;
c) la registrazione di spese inesistenti;
d) la registrazione di elementi del passivo il cui oggetto non è correttamente identificato;
e) l’utilizzazione di documenti falsi; e
f) la distribuzione intenzionale di documenti contabili prima di quanto previsto dalla legge.
4. Ciascuno Stato Parte rifiuta la deducibilità fiscale delle spese che costituiscono delle tangenti, il
cui versamento è uno degli elementi costitutivi dei reati stabiliti conformemente agli articoli 15 e
16 della presente Convenzione e, se del caso, delle altre spese sostenute ai fini di corruzione.
Convenzione ONU sulla corruzione :
la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
96. Ai sensi dell’articolo 13, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale
Autorità Nazionale Anticorruzione:
(Partecipazione della società)
1. Ciascuno Stato Parte, nei limiti dei propri mezzi conformemente ai principi fondamentali del
proprio diritto interno, prende le misure appropriate volte a favorire la partecipazione attiva, nella
prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno, di persone e di gruppi non
appartenenti al settore pubblico, quali la società civile, le organizzazioni non governative e le
comunità di persone, misure volte inoltre a sensibilizzare maggiormente il pubblico sull’esistenza,
le cause e la gravità della corruzione e sulla minaccia che questa rappresenta. Tale partecipazione
dovrebbe essere rafforzata mediante misure consistenti in particolare nel:
a) accrescere la trasparenza dei processi decisionali e promuovere la partecipazione del pubblico a tali processi;
b) assicurare l’accesso effettivo del pubblico all’informazione;
c) intraprendere delle attività di informazione del pubblico che lo incoraggino a non tollerare la corruzione, nonché dei
programmi di educazione del pubblico, in particolare presso le scuole e le università;
d) rispettare, promuovere e proteggere la libertà di ricercare, ricevere, pubblicare e diffondere informazioni concernenti la
corruzione. Tale libertà può essere sottoposta ad alcune condizioni, le quali devono tuttavia essere prescritte dalla legge e
necessarie:
i) al rispetto dei diritti e della reputazione altrui;
ii) alla protezione della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico, o della pubblica sanitaria e moralità.
Convenzione ONU sulla corruzione :
la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
97. Ai sensi dell’articolo 13, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale
Autorità Nazionale Anticorruzione:
(Partecipazione della società)
2. Ciascuno Stato Parte prende le misure appropriate al fine di assicurare che gli organi di
prevenzione della corruzione competenti menzionati nella presente Convenzione siano noti al
pubblico e si adopera affinché tali organi siano accessibili, se del caso, cosicché i fatti suscettibili di
essere considerati costitutivi di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione
possano essere loro segnalati, anche in forma anonima.
Convenzione ONU sulla corruzione :
la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
98. La riforma della PA, legge 15/2009 e d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009
• La Sezione per l’integrità nelle Amministrazioni pubbliche
99. Il comma 8 dell’art. 13 prevede:
Presso la Commissione è istituita la Sezione per l’integrità nelle amministrazioni
pubbliche con la funzione di favorire, all’interno della amministrazioni pubbliche, la
diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura
dell’integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni
pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per
l’integrità e la trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l’effettiva adozione e vigila sul
rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.
Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150
100. Il comma 2 dell’art. 11 prevede:
Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative
previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida
elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 13;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.
Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150
101. Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150
Alla Commissione e, quindi, alla Sezione per l’Integrità,
potranno essere affidati compiti in materia di:
Art. 7 Settore pubblico
Art. 8 Codici di condotta dei pubblici ufficiali
Art. 10 Informazione del pubblico
103. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Emendamento all’articolo 1
Sostituire l’articolo 1 con il seguente:
«1. E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato
di coordinamento delle iniziative anticorruzione, di seguito “Comitato”. Il
Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua
delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed
è, altresì, composto dai Ministri dell’interno, della giustizia,
dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari
esteri e delle politiche comunitarie, o loro delegati, con il compito di
definire le linee di indirizzo e di coordinare le strategie di prevenzione e
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, che opera quale Autorità nazionale anticorruzione ai sensi
dell’articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, ha il compito di:
a. sviluppare le strategie di prevenzione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale;
104. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
b. predisporre e coordinare, sulla base dei piani delle pubbliche
amministrazioni centrali di cui al comma 4, lettera a), il Piano nazionale
anticorruzione in attuazione dei princìpi di cui all’articolo 5 della
Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni unite contro la
corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre
2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre
2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 (di seguito
“Convenzione”);
c. svolgere le funzioni di Osservatorio anticorruzione, curando l’analisi
aggiornata dei fenomeni corruttivi e riferendone, con cadenza annuale,
al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione che, a sua
volta, ne informa il Governo, il Parlamento, gli organismi internazionali
e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche ai fini di cui all’articolo 13, comma 8, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
105. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
d. ai sensi degli articoli 5, comma 4, e 61, comma 2, della Convenzione,
collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni
regionali ed internazionali competenti al fine di:
• promuovere e mettere a punto definizioni, norme e metodologie
comuni per la prevenzione della corruzione;
• sviluppare e condividere statistiche, esperienza analitica e informazioni
sulle migliori pratiche per prevenire e combattere il fenomeno;
• realizzare programmi e progetti internazionali;
e. valutare periodicamente, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 61, comma 3,
della Convenzione, l’idoneità degli strumenti giuridici e delle misure
amministrative adottate al fine di prevenire e combattere la corruzione;
f. al fine di favorire il corretto e onorevole esercizio delle funzioni affidate,
definire, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della Convenzione, in
collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione,
programmi formativi per i dipendenti pubblici, nonché stabilire le modalità
per lo svolgimento, presso la stessa Scuola e in collaborazione con
l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, della formazione dei
dirigenti e dei funzionari preposti alle stazioni appaltanti in materia di
procedure di gara, stipula e gestione dell’esecuzione dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture;
106. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
g. pubblicare, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) della
Convenzione, le informazioni relative al rischio corruzione nella
pubblica amministrazione;
h. monitorare l’effettiva attuazione dei singoli piani di cui al comma 4;
i. definire modelli standard delle informazioni ed i dati occorrenti per il
conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo
modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
j. convocare periodicamente, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della
Convenzione, le organizzazioni non governative attive nella prevenzione
della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno.
107. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Dipartimento della
funzione pubblica si avvale del Servizio Anticorruzione e Trasparenza che
costituisce ufficio dirigenziale di livello generale.
4. Le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono al Dipartimento
di cui al comma 3:
a) propri piani di azione che:
• forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio
corruzione degli uffici;
• definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui
al numero 1);
• specificano procedure appropriate per selezionare e formare i
dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla
corruzione prevedendo, se del caso, la rotazione in tali settori;
• attuano, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, i programmi formativi, di cui al comma 2, lettera
f);
• indicano le soluzioni, anche normative, e le attività volte a individuare
tempestivamente e a prevenire eventuali condotte illecite.
b) elementi idonei allo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, lettere e), f) ,
g), h) e i).».
109. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Emendamento all’articolo 2
Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:
“Art. 2-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). –
1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il
pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui
sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro, non può
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di
lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla
denuncia.
2. L’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo
consenso, nelle fasi preliminari delle attività volte all’accertamento
dei fatti denunciati o riferiti”.
110. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Emendamento all’articolo 2
Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:
«Art. 2-bis (Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165). - 1. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Ai fini
dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.”;
2. il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. Entro quindici giorni
dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i
soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di
appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici.”;
111. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Emendamento all’articolo 2
Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:
1. al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi,
anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via
telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della
funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso
lordo, ove previsto.”.
112. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
2. dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente: “16-ter. I dipendenti
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre
anni”».
119. Una prospettiva comparata circa l’area di rilevanza penale
1. Prima tra tutte, l’assenza del delitto di concussione negli ordinamenti di molti
dei Paesi con i quali l’Italia viene confrontata abitualmente.
2. Un ulteriore dato distintivo afferisce alla struttura dei delitti di corruzione.
Quest’ultima, nel nostro Ordinamento ha la struttura di fattispecie plurisoggettiva a
concorso necessario (benchè la punibilità della forma attiva e di quella passiva siano
previste in norme distinte), mentre nei sistemi giuridici di molti ordinamenti si
distingue la tipicità della corruzione attiva da quella passiva e rispetto ad esse la
condotta di base non è necessariamente bilaterale:
3. Ancora, sul piano dei soggetti attivi dei reati di corruzione, estesa in Italia fino
a ricomprendere gli incaricati di un pubblico servizio, a differenza di altri
ordinamenti, come quello spagnolo, dove possono essere soggetti attivi solo
l’autorità pubblica o il pubblico ufficiale, o quello austriaco dove si fa riferimento
esclusivamente al pubblico ufficiale o all’arbitro.