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Master
“Etica nella Pubblica Amministrazione e contrasto alla corruzione”
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
Milano, 17 maggio 2011
Il quadro generale di riferimento
Maurizio Bortoletti
Consigliere del Ministro
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione
Indice
Inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti,
Milano, marzo 2011
Inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti,
Milano, marzo 2011
Inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti,
Milano, marzo 2011
Una	
  informazione	
  trasparente	
  e	
  completa	
  è	
  considerata	
  dagli	
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   una	
   esigenza	
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   equivalente	
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   di	
  
contrasto,	
   come	
   ha	
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   il	
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   della	
   Direzione	
  
Inves>ga>va	
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   GIRONE,	
   Audizione	
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   alle	
   Commissioni	
   I	
   e	
   II	
  
Riunite	
  del	
  Senato	
  della	
  Repubblica	
  nell’ambito	
  dell’esame	
  del	
  ddl	
  2156,	
  6	
  luglio	
  
2010,	
   secondo	
   il	
   quale	
   vi	
   è	
   “…	
   la	
   duplice	
   necessità	
   di	
   neutralizzare	
  
adeguatamente	
   le	
   condo@e	
   illecite	
   e	
   di	
   garan,re	
   una	
   forte	
   trasparenza	
   sul	
  
fenomeno,	
   anche	
   per	
   evitare	
   che	
   una	
   amplificazione	
   di	
   da,	
   inesaE	
   possa	
  
incidere	
   sull’immagine	
   del	
   Paese	
   e,	
   conseguentemente,	
   sul	
   suo	
   ra,ng	
   in	
   sede	
  
internazionale…”.
La corruzione
tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
La “dittatura delle immagini influenti”.
Prof. Giuliano Amato, Accademia dei Lincei, primavera del 2006.
La “dittatura delle immagini influenti”.
Prof. Giuliano Amato, Accademia dei Lincei, primavera del 2006.
La “dittatura delle immagini influenti”.
Prof. Giuliano Amato, Accademia dei Lincei, primavera del 2006.
“…	
   l’analisi	
   delle	
   no,zie	
   sulla	
   criminalità	
   proposte	
   dai	
   Tg	
   prime	
   )me	
   nel	
   periodo	
  
2005-­‐2009,	
  	
  fornisce	
  –	
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  DIAMANTI	
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  alcune	
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• 	
  	
  	
  non	
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  correlazione	
  tra	
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  e	
  il	
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sulla	
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• 	
  	
  	
  esiste,	
  invece,	
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  tra	
  il	
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  di	
  no,zie	
  di	
  rea,	
  e	
  la	
  percezione	
  
della	
  criminalità,	
  
con	
  una	
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  che	
  in	
  Italia	
  degrada	
  ulteriormente	
  se	
  analizzata	
  in	
  una	
  prospeEva	
  
comparata	
   con	
   altri	
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   europei	
   ….	
   Il	
   Tg1	
   –	
   come	
   emerge	
   dalla	
   rilevazione	
  
dell’Osservatorio	
  di	
  Pavia	
  in	
  relazione	
  alla	
  “no>ziabilità”	
  del	
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  allargata	
  ai	
  principali	
  
Tg	
   europei	
   -­‐	
   ha	
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   volte	
   in	
   più	
   rispe@o	
   al	
  
telegiornale	
   tedesco;la	
   pagina	
   della	
   criminalità	
   in	
   Italia	
   è	
   costante,	
   l’agenda	
   dei	
  
telegiornali	
   francesi,	
   inglesi,	
   tedeschi	
   e	
   spagnoli	
   non	
   rileva	
   la	
   presenza	
   quo,diana	
   di	
  
no,zie	
  criminali	
  …”.	
  
La corruzione
tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
“… I dati sono dati – ha recentemente ricordato Luca RICOLFI, Il sacco del
nord, Guerini, 2010 – ciò che cambia è la prospettiva con i quali li
interpretiamo…”.
Non a caso chi si “… avventura sul rischioso terreno dei paralleli e dei
calcoli […] custodisce con caparbietà – come ricordava E.NARDUCCI,
Processi ai politici nella Roma antica, Laterza, Roma-Bari, 1995 - il segreto
di questi risultati allegati e non dimostrati, facendo riferimento a parametri
noti solo a lui stesso ed eludendo con allegria una serie di evidenti
interrogativi….”.
Liberal,15	
  luglio	
  2010:	
  	
  
	
  
“Il	
   nostro	
   è	
   un	
   Paese	
   malato,	
   non	
   un	
   malato	
   terminale,	
   ma	
   certamente	
   un	
   malato	
   grave,	
  
affe@o	
  da	
  una	
  patologia	
  cronica,	
  progressiva	
  e	
  contagiosa,	
  che	
  ne	
  sta	
  minando	
  alla	
  radice	
  le	
  
energie	
  fisiche	
  e	
  morali.	
  …	
  anche	
  il	
  chirurgo	
  è	
  malato	
  e	
  forse	
  è	
  più	
  malato	
  degli	
  altri	
  …	
  preda	
  di	
  
una	
   rassegnazione	
   debilitante	
   …	
   un	
   cancro	
   ad	
   alta	
   potenzialità	
   distru@va	
   che	
   stravolge	
   il	
  
sistema	
  immunitario	
  del	
  paese	
  …	
  un	
  malato	
  che	
  appare	
  ormai	
  inguaribile,	
  perché	
  soffre	
  di	
  un	
  
male	
  che	
  ogni	
  giorno	
  ne	
  mina	
  la	
  fibra.	
  Sembra	
  che	
  non	
  ci	
  siano	
  terapie	
  …”.	
  	
  
	
  
Senza	
  entrare	
  nel	
  merito,	
  certamente	
  angosciante.	
  
	
  
	
  
Ma	
  effe&vamente,	
  	
  
nell’Italia	
  “culla	
  del	
  diri3o”	
  il	
  diri3o	
  ci	
  stava	
  così	
  bene	
  da	
  essersi	
  addormentato?	
  
(Enio	
  Flaiano).	
  
La corruzione
tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
"I	
  terremo:	
  diventano	
  tragedia	
  nei	
  paesi	
  con	
  alta	
  corruzione"	
  
	
  
I	
  sismologi	
  Nicholas	
  Ambraseys	
  (Imperial	
  College	
  di	
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  Roger	
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  in	
  Colorado)	
  
spiegano	
   su	
   Nature	
   che	
   in	
   alcuni	
   paesi	
   non	
   solo	
   la	
   povertà	
   ma	
   anche	
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   dilagante	
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   sono	
   il	
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  per	
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corruzione	
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  impalpabili,	
  
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Bilham	
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  Ambraseys	
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  sulle	
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  con	
  il	
  reddito	
  pro	
  
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  e	
  l'indice	
  della	
  corruzione	
  percepita	
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  Transparency	
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  organizzazione	
  internazionale	
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Berlino,	
   che	
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   corruzione	
   in	
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   il	
   mondo	
   producendo	
   un	
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"barometro"	
  annuale	
  della	
  corruzione.	
  L'indice,	
  che	
  è	
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  da	
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  ordina	
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   di	
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   ufficiali	
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   poli>ci	
   sulla	
   diffusione	
   della	
   disonestà	
   all'interno	
   delle	
   is>tuzioni.	
   L'Italia	
   si	
  
colloca	
  immediatamente	
  so<o	
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  Ruanda	
  e	
  sopra	
  alla	
  Georgia.	
  I	
  sismologi	
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  che	
  negli	
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maggioranza	
  (83%)	
  dei	
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  causa>	
  dal	
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  di	
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  ed	
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  in	
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  più	
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  altre	
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  Na>onal	
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  Per	
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"Il	
  nostro	
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  che	
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  Bilham,	
  
"ma	
  vedere	
  se	
  la	
  sta>s>ca	
  ci	
  perme<eva	
  di	
  rilevare	
  il	
  peso	
  della	
  disonestà	
  durante	
  un	
  terremoto,	
  sopra<u<o	
  
sulla	
  sicurezza	
  degli	
  edifici".	
  
La corruzione
tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
La corruzione
tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
Individuare	
   l’ulteriore	
   conferma	
   del	
   degrado	
   sociale	
   del	
   Paese	
   negli	
   esi>	
   di	
   una	
  
interessante	
   ricerca	
   condo<a	
   sul	
   numero	
   di	
   infrazioni	
   al	
   codice	
   della	
   strada	
   per	
  
divieto	
  di	
  sosta	
  commesse	
  dai	
  diploma>ci	
  accredita>	
  presso	
  l’Assemblea	
  generale	
  
delle	
  Nazioni	
  Unite,	
  esenta>	
  fino	
  al	
  2002	
  dal	
  pagamento	
  delle	
  contravvenzioni.	
  	
  
	
  
Il	
  riferimento	
  è	
  allo	
  studio	
  di	
  R.	
  FISMAN,	
  E.	
  MIGUEL,	
  Cultures	
  of	
  corrup,on:	
  evidence	
  
from	
   	
   diploma,c	
   parking	
   ,ckets,	
   Working	
   Paper	
   del	
   Na>onal	
   Bureau	
   of	
   Economic	
  
Research,	
   Cambridge,	
   giugno	
   2006,	
   consultabile	
   all’indirizzo	
  
www.nber.org/papers/w12312/.	
  Azzerato	
  il	
  fa<ore	
  del	
  “>more	
  della	
  legge”	
  grazie	
  a	
  
questa	
   par>colare	
   forma	
   di	
   immunità,	
   gli	
   Autori	
   hanno	
   notato	
   come	
   le	
   condo<e	
  
devian>	
  fossero	
  dire<amente	
  proporzionali	
  al	
  grado	
  di	
  corruzione	
  presente	
  nei	
  Paesi	
  
di	
   provenienza	
   e	
   ai	
   sen>men>	
   nega>vi	
   prova>	
   verso	
   il	
   Paese	
   ospitante.	
   La	
   ricerca	
  
ripropone,	
  ma	
  non	
  risolve,	
  il	
  problema	
  del	
  calcolo	
  del	
  cd.	
  “grado	
  di	
  corruzione”.	
  
La corruzione
tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
Le recentissime parole del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-
moon, Remarks to Inaugural Conference of the International Anti-Corruption
Academy, CAC/COPS/WG.4/2010/4, Vienna, 2 settembre 2010, sembrano,
però, ancora più significative, di fronte agli sforzi fatti da molti per immaginare
e, poi, cosa più importante, per rendere noto a mezzo stampa, il “volume” di
tangenti, mazzette e scambio di favori: “… One major handicap is that we
don’t know how to measure corruption …”.
La corruzione
tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
Una situazione nella quale, tanto più si enfatizza il numero degli illeciti che
non viene “misurato”, tanto più risulta facile muoversi lungo altre piste nella
quantificazione del “dato reale”, rispetto a quelle che emergono dal dato della
criminalità registrata: un pericolo estremamente attuale, perché “… come
ricordava l’altro giorno il collega De Sena – la notazione è di G. PISANU,
Comunicazioni, Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della
mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, 2 dicembre 2008 -
sull’entità di questo fatturato si conoscono valutazioni diverse, tutte per la
verità impressionanti, ma raramente ben documentate….”.
“verità nascoste”,
“vere bugie” e “false verità”
“verità nascoste”
VINCA	
  IL	
  MIGLIORE	
  
Concorso-­‐Corso	
  Comune	
  di	
  Napoli	
  2010	
  	
  
	
  
112.572	
  iscri4	
  	
  
67.000	
  partecipan>	
  	
  
534	
  pos>	
  bandi>	
  per	
  10	
  profili	
  	
  
3.785	
  ammessi	
  alla	
  seconda	
  fase	
  delle	
  procedure	
  sele4ve	
  	
  
che	
  consen>ranno	
  di	
  procedere	
  a:	
  
	
  
•  534	
  ammissioni	
  a	
  fasi	
  forma>ve	
  obbligatorie	
  	
  
•  370.000	
  ore	
  di	
  formazione	
  	
  
•  534	
  unità	
  di	
  personale	
  formate	
  	
  
“verità nascoste”
VINCA	
  IL	
  MIGLIORE,	
  perme<e	
  agli	
  En>	
  locali:	
  	
  
	
  
1. l'o4mizzazione	
   generale	
   del	
   processo	
   di	
   recrui>ng.	
   Sono	
   azzera>	
   i	
   tempi	
   per	
   il	
  
data	
  entry,	
  necessari	
  nella	
  tradizionale	
  modalità	
  di	
  acquisizione	
  delle	
  domande	
  di	
  
partecipazione	
  via	
  posta	
  ordinaria;	
  	
  
2. lo	
  screening	
  immediato	
  delle	
  candidature	
  in	
  base	
  ai	
  requisi>	
  richies>	
  dal	
  bando;	
  	
  
3. il	
   sostanziale	
   abba4mento	
   dei	
   cos>	
   di	
   ges>one.	
   Il	
   costo	
   medio	
   neo	
   assunto	
   in	
  
modalità	
  tradizionale	
  è	
  s>mato	
  in	
  	
  €	
  51.800,	
  	
  con	
  procedura	
  Ripam-­‐Vinca	
  il	
  migliore:	
  
€	
  15.740;	
  	
  
4. una	
   maggiore	
   semplificazione	
   e	
   trasparenza,	
   legata	
   sia	
   alle	
   procedure	
   di	
  
reclutamento	
  e	
  sia	
  alla	
  loro	
  pubblicità;	
  	
  
5. la	
  diminuzione	
  del	
  livello	
  di	
  contenzioso	
  grazie	
  all’eleva>ssimo	
  know	
  how	
  e	
  alle	
  
massima	
  trasparenza	
  resa	
  possibile	
  dalla	
  più	
  agevole	
  accessibilità	
  alle	
  procedure	
  di	
  
evidenza	
  pubblica	
  da	
  parte	
  dei	
  ci<adini/uten>;	
  
6. riduzione	
  dei	
  tempi	
  di	
  assegnazione	
  del	
  personale.	
  
“verità nascoste”
“verità nascoste”
“verità nascoste”
“verità nascoste”
“verità nascoste”
maggio	
  2010:	
  l’approvazione	
  di	
  disposizioni	
  urgen>	
  tributarie	
  e	
  finanziarie	
  in	
  materia	
  di	
  contrasto	
  alle	
  frodi	
  
fiscali	
  internazionali	
  e	
  nazionali	
  operate,	
  tra	
  l'altro,	
  nella	
  forma	
  dei	
  cosidde&	
  «caroselli»	
  e	
  «car:ere»,	
  	
  
luglio	
   2010,	
   l’approvazione,	
   unico	
   Paese	
   del	
   G20,	
   nella	
   manovra	
   an>crisi	
   es>va	
   di	
   uno	
   stanziamento	
  
dedicato	
  di	
  2	
  Meuro	
  per	
  interven>	
  di	
  prevenzione	
  della	
  corruzione.	
  
luglio	
  2010:	
  l’Italia	
  tra	
  i	
  7	
  Paesi	
  dell’OCSE	
  Ac>ve	
  Enforcement	
  nell’applicazione	
  della	
  Convenzione;	
  
agosto	
  2010,	
  l’approvazione	
  del	
  Piano	
  straordinario	
  contro	
  le	
  mafie,	
  che	
  con>ene	
  pervasive	
  misure	
  per	
  il	
  
contrasto	
  alla	
  infiltrazione	
  della	
  criminalità	
  nell’economia	
  legale	
  e	
  nella	
  Pubblica	
  Amministrazione;	
  
se3embre	
   2010,	
   in	
   Senato,	
   il	
   Relatore	
   di	
   maggioranza	
   del	
   disegno	
   di	
   legge	
   an>corruzione	
   deposita	
   un	
  
emendamento	
   per	
   introdurre	
   quelle	
   misure	
   preven>ve	
   che	
   a	
   livello	
   internazionali	
   sono	
   considerate	
   un	
  
efficace	
  an>doto	
  alla	
  corruzione:	
  whistleblowing,	
  cioè	
  la	
  tutela	
  del	
  dipendente	
  che	
  segnala	
  abusi;	
  confli&	
  di	
  
interesse	
  e	
  controlli	
  su	
  consulenze/incarichi;	
  revolving	
  doors,	
  per	
  limitare	
  le	
  riassunzioni	
  “interessate”	
  alla	
  
fine	
  del	
  servizio	
  pubblico;	
  
se3embre	
  2010,	
  in	
  Senato,	
  l’approvazione	
  del	
  disegno	
  di	
  legge	
  di	
  ra:fica	
  della	
  Convenzione	
  del	
  Consiglio	
  
d’Europa	
  contro	
  la	
  corruzione	
  civile	
  firmata	
  nel	
  (!)	
  1997;	
  
se3embre	
  2010:	
  una	
  innova>va	
  sentenza	
  della	
  Corte	
  di	
  Cassazione;	
  
o3obre	
  2010:	
  l’OCSE	
  pubblica	
  Measuring	
  Governance;	
  
novembre	
  2010:	
  l’Università	
  di	
  Goteborg	
  consegna	
  alla	
  UE	
  Quality	
  of	
  Government;	
  
dicembre	
   2010,	
   un	
   proge<o	
   italiano	
   in	
   materia	
   di	
   prevenzione	
   della	
   corruzione	
   nella	
   Green	
   Economy	
  
diventa	
  l’unico	
  proge<o	
  nazionale	
  scelto	
  da	
  World	
  Bank	
  –	
  Siemens	
  Integrity	
  Fund	
  nella	
  vecchia	
  Europa	
  e	
  
uno	
  dei	
  33	
  seleziona>	
  nel	
  mondo.	
  
	
  
“verità nascoste”
Transparency International nel Progress Report on
OECD Convention Enforcement, in materia di
implementazione degli strumenti e Convenzioni
contro la corruzione,
ha collocato l’Italia tra i Paesi Active Enforcement,
insieme a Denmark, Germany, Norway, Switzerland,
United Kingdom and United States.
“verità nascoste”
Secondo	
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   Global	
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  italiani	
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  di	
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  straniere.	
  
“verità nascoste”
ECCO L’ERRORE:
La mediana NON è
rappresentativa della reale
situazione del Paese
“verità nascoste”
Percezione della estensione della corruzione o di
altri illeciti nella pubblica amministrazione
nazionale.
Cittadini che dichiarano di aver ricevuto la
richiesta di una tangente negli ultimi 12 mesi.
CITIZENS’ PERCEPTIONS OF FRAUD AND
THE FIGHT AGAINST FRAUD IN THE EU 27
Indagine richiesta dall’European Anti-Fraud Office e realizzata dalla
Gallup Organization ( consultabile su http://ec.europa.eu ).
“verità nascoste”
1.  Tra le aziende analizzate la media è di 17 punti su 50.
2.  L’Italia si posiziona sopra la media mondiale davanti a
Paesi come Germania, Svezia, Francia, Belgio.
TRAC - Transparency in Reporting on Anti-Corruption
“verità nascoste”
Global Integrity Report
(consultabile all’indirizzo www.report.globalintegrity.org/Italy/2008).
Il Report annuale di Global Integrity - organizzazione indipendente
e no-profit di Washington, nata nel 1999 come Centro per
l’integrità pubblica grazie ad un gruppo di giornalisti e ricercatori, -
è l’esito di una metodologia di ricerca che è considerata una best
practice dalla World Bank:
1. il risultato finale di 79 su 100, subito dopo il Canada che ha
raggiunto 80 su 100 e prima della Francia che nell’ultimo
assessment del 2007 ha conseguito 78 su 100, colloca l’Italia al
confine della fascia nella quale sono censiti i Paesi che
presentano un impegno “strong” riguardo al tema dell’integrità
e dell’anticorruzione;
2. le aree sulle quali viene indicata la necessità di intervenire,
sono :
a. la Judicial Accountabilty (voce III-3: very weak),
b. le misure in materia di whistleblowing (voce IV-2: very
weak),
c. la funzionalità della PA (categoria IV: very weak),
d. il finanziamento politico (voce II-3: very weak).
“verità nascoste”
 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Infine,	
  la	
  recente	
  Sentenza	
  della	
  Suprema	
  Corte	
  di	
  Cassazione,	
  la	
  n.	
  42701	
  del	
  30	
  
se3embre	
  2010	
  (depositata	
  il	
  1°	
  dicembre	
  2010),	
  che	
  ha	
  riconosciuto	
  l’opera>vità,	
  in	
  
tema	
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  reato	
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  della	
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  giuridica	
  
delle	
   misure	
   cautelari	
   interdi4ve	
   anche	
   qualora	
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   presupposto	
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   di	
  
corruzione	
  internazionale	
  di	
  cui	
  all’art.	
  322	
  bis	
  cod.	
  pen..	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  La	
  Suprema	
  Corte	
  ha	
  evidenziato	
  come	
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  verificare	
  in	
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  l’effe4va	
  
possibilità	
   di	
   applicare	
   tali	
   misure	
   senza	
   che	
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   compor>,	
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   solo	
   nella	
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  sul	
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  evidenziato	
  come	
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  italiano	
  di	
  contrasto	
  alla	
  
corruzione”	
  si	
  sia	
  ulteriormente	
  rafforzato	
  con	
  tale	
  importante	
  decisione.	
  
“verità nascoste”
“vere bugie” e “false verità”
“vere bugie” e “false verità”
L’Italia dopo lo Zambia, quanto a corruzione
L’aumento delle denunce per corruzione e concussione,
rispettivamente del 159% e del 226% nel 2009, e del 30%
nel 2010
Il costo della corruzione in Italia pari a 60 miliardi di euro
La “confusione” che regna sul tema
L’Italia dopo la Zambia
nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
L’Italia dopo la Zambia
nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
NESSUNO DICE A VOCE ALTA che L’INDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato
annualmente da Transparency International:
1.  NON è una misurazione del livello di corruzione di un Paese,
2.  NON consente di stilare classifiche e graduatorie: la stessa Transparency afferma – in Transparency
International, Università di Passau (2008), The Methodology of the Corruption Perceptions Index
2008 - che “… una graduatoria di Paesi può facilmente essere erroneamente interpretata come una
misura assolutamente precisa delle performance di un dato paese. Questo non è affatto vero….”;
3.  NESSUNO dice che la stessa Transparency segnala una INTRINSECA IMPRECISIONE del suo
Indice: “…Sin dalla sua prima pubblicazione nel 1995, TI ha fornito i dati relativi alla deviazione
standard e al numero delle fonti utilizzate per la costruzione dell’indice. Queste informazioni
servono per evidenziare che vi è una intrinseca imprecisione. Inoltre viene fornita l’informazione del
range tra il valore più basso/più alto.…”, con l’Italia che fa segnare una deviazione standard tra le più
elevate, superiore a 1, chiaro indicatore di un sostanziale disaccordo tra le diverse fonti e, quindi, una
significativa imprecisione della misurazione;
4.  NESSUNO dice che nel 2009, è stato calcolato con modalità diverse, da un ente di ricerca diverso,
con le 6 (!) rilevazioni sull’Italia che sono state richieste SOLO a 4 enti diversi: Economic
Intelligence Unit, Global Insights, IMD International, World Economic Forum’s Global
Competitiveness
NESSUNO DICE A VOCE ALTA che L’INDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato
annualmente da Transparency International:
5.  che si evoca il nomen “corruzione”, ma non si fa riferimento alle condotte che in Italia integrano le fattispecie
penali di corruzione e concussione, bensì a un universo molto più ampio, tenuto conto che per Transparency
International il CPI misura la percezione del “…misuse of public power for private benefit …” per la nota
metodologica del CPI 2008, analoga a quella contenuta nello stesso documento relativo al CPI 2006: “…as the
abuse of public office for private gain …”. Ciò che Transparency definisce corruzione, nell’Ordinamento
Giuridico italiano corrisponde, in realtà, al risultato della “somma” di corruzione, concussione e abuso
d’ufficio, di cui all’art. 323 c.p., un universo statistico estremamente più vasto.
6.  che il punteggio medio registrato dall’Italia degrada progressivamente e parallelamente alla graduale riduzione
del numero di sources utilizzate: dalle 10 surveys utilizzate per il CPI 2004, che aiutano evidentemente a
raffinare il dato soprattutto in presenza di rilevanti squilibri tra le diverse aree del Paese, si è passati alle 4 del
CPI 2009, tenuto conto che due delle sei indicate nella Nota Metodologica fanno riferimento alla stessa fonte e a
due anni successivi.
La nota metodologia al CPI 2006 precisa, infatti, che “…The reliability of the CPI differs, however, across
countries. Countries with a high number of sources and small differences in the evaluations provided by the
sources (indicated by a narrow confidence range) convey greater reliability in terms of their score and ranking;
the converse is also the case….”.
L’Italia dopo la Zambia
nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
NESSUNO DICE che L’INDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato annualmente da Transparency
International:
7.  comprende tra le sue fonti il Control of Corruption della World Bank che fornisce un risultato
DIVERSO e POSITIVO per l’Italia.
L’Italia dopo la Zambia
nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
NESSUNO DICE che L’INDICE DI PERCEZIONE
(CPI), comunicato annualmente da Transparency International:
8.  comprende tra le sue fonti l’IMD, l’Institute for
Management Development, il cui World Competitiveness
Year Book presenta una Overall Performance Italy 2010
che fornisce un risultato DIVERSO e POSITIVO per
l’Italia.
L’Italia dopo la Zambia
nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
Country Forecast July 2010 © The Economist Intelligence Unit Limited 2010
Italy: Indicator scores in the business rankings model
a Out of 18 countries: Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Netherlands,
Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the UK.
Note. A single asterisk (*) denotes scores based on quantitative indicators. Indicators with a double asterisk (**) are partly
based on data. All other indicators are qualitative in nature.
Italy
Regional
averagea
Italy
Regional
averagea
2005-09 2010-14
Political environment
1. Risk of armed conflict 5 4.4 5 4.5
2. Risk of social unrest 4 4.3 4 3.7
3. Constitutional mechanisms for the orderly transfer of power 5 4.8 5 4.8
4. Government and opposition 4 4.4 3 4.3
5. Threat of politically motivated violence 4 4.1 4 4.1
6. International disputes or tensions 5 4.3 5 4.3
7. Government policy towards business 3 3.9 3 3.8
8. Effectiveness of political system in policy formulation and execution 3 3.8 2 3.4
9. Quality of the bureaucracy 3 3.7 3 3.7
10. Transparency and fairness of legal system 3 4.0 3 4.0
11. Efficiency of legal system 2 4.2 2 4.2
12. Corruption 3 4.1 3 4.1
13. Impact of crime 2 4.1 2 4.1
NESSUNO DICE che L’INDICE DI PERCEZIONE
(CPI), comunicato annualmente da Transparency International:
9.  comprende tra le sue fonti l’Economist Intelligenge
Unit, il cui Country Report sull’Italia segnala una
sostanziale situazione di stabilità.
Country Forecast July 2010 © The Economist Intelligence Unit Limited 2010
Italy:
Country Forecast
July 2010
Italy
Editor: Robert O'Daly
Editorial closing date: 22nd July 2010
L’Italia dopo la Zambia
nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
da REPUBBLICA.IT del 26 ottobre 2010
L'Ocse: "Classifiche poco attendibili,possono produrre danni"
L'organizzazione lancia l'allarme sul rapporto di Transparency International:
"Metodologia poco chiara e viziata da pregiudizi, ma i risultati vengono usati da chi
decide gli aiuti internazionali"
di CARLO CLERICETTI
ROMA - Era stato lanciato addirittura un allarme preventivo: con una mail inviata
ieri un dipartimento dell'Ocse ha diffuso uno studio, "Measuring governance", in
cui avvertiva di prendere con le molle la classifica del rapporto di Transparency
International che sarebbe stato pubblicato oggi.
"Senza entrare nel merito della discussione sull'importanza di questo o altri
indicatori internazionali sulla governance - si dice nella mail - gli autori dello
studio Ocse mettono in guardia i potenziali utenti del rapporto, invitandoli
caldamente ad essere più attenti nell'esame dei reali contenuti e alla precisione di tutti i sistemi di classifiche della
governance e di usare più cautela su come utilizzarli".
I punteggi forniti da questi sistemi, continuano i ricercatori, sono spesso meno accurati di quanto molti utenti
sembrino pensare, e per di più la loro costruzione risente di pregiudizi dei quali gli utilizzatori sono spesso ignari.
Lo studio Ocse analizza puntigliosamente le metodologie usate e l'attendibilità di questi studi ne esce a pezzi.
L'allarme Ocse, dunque, va preso molto sul serio. Queste classifiche possono sembrare una sorta di gioco di società,
ma in effetti i danni che possono produrre sono reali e, come sempre, pesano sui più deboli.
L’Italia dopo la Zambia
nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
“vere bugie” e “false verità”
L’Italia dopo lo Zambia, quanto a corruzione
Qual è il danno per il “sistema Paese”?
“vere bugie” e “false verità”
L’aumento delle denunce per corruzione e concussione,
rispettivamente del 159% e del 226% nel 2009, e del 30%
nel 2010
L’aumento delle denunce per corruzione e concussione nel 2009
1.  non utilizza l’unico strumento completo e ufficiale, le statistiche della delittuosità;
2.  comunica che la Guardia di Finanza ha segnalato un aumento del 229% e del 153% dei fatti
di corruzione e concussione, senza completare l’informazione con la sostanziale stabilità
registrata dalle statistiche della delittuosità che comprendono anche il dato della Guardia di
Finanza;
3.  paragona un dato pluriennale, quello delle statistiche della delittuosità per il periodo “2004-
I semestre 2009” riportate a pagina 58 della Relazione del novembre 2009 del SAeT
(consultabile all’indirizzo www.anticorruzione.it), con quello annuale proveniente dalla
somma di quelli comunicati dalle 3 Forze di Polizia (2.154 casi = 221 + 219 + 1714)
4.  non evidenzia come vi sia stata una diminuzione del 32% del numero delle sentenze di I
grado in materia di responsabilità per “corruzione e concussione”: dalle 185 del 2009 (il
14,5% del totale) alle 126 del 2010 (l’11,7%), come risulta dalle Tabelle in appendice alle
due Relazioni.
L’aumento delle denunce per corruzione e concussione nel 2009
“vere bugie” e “false verità”
Il costo della corruzione in Italia pari a 60 miliardi di euro
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
La cifra rimbalzata sui media di 60 miliardi di euro quale costo della corruzione in Italia,
con qualche autorevole “addetto ai lavori” che si è spinto ancora più in là,
sostenendo che il dato va “…ben oltre la stima di 50-60 miliardi di euro …”
e ottenendo uno spazio ancor più ampio sui mezzi di informazione,
È ATECNICA ed ERRATA
ed è reale solo l’EFFETTO ECO che la ha resa verosimile.
INFATTI:
• la “stima” deriva da un dato contenuto in una ricerca della World Bank, la cd. “Relazione
Kauffman” del 2004, che individuava il costo della corruzione nel mondo nel 3% del PIL
mondiale;
• da qui i 60 miliardi di euro (!), pari al 3% del PIL italiano, cioè un decimo circa del costo
della corruzione mondiale stimata - con questo studio dalla World Bank - in $1 Trillion, 700
miliardi di euro dell’epoca.
MA
• L’autore della stima ha, però, dimenticato di proseguire la sua lettura fino a dove la stessa
World Bank afferma quella che poteva sembrare una banalità. E cioè che "First, as shown
clearly by the data, the scale of corruption varies significantly from country to country“.
• Il 2 settembre 2010, il Segretario Generale delle Nazioni Unite BAN KI-MOON a VIienna,
nel suo intervento in occasione dell’inaugurazione della IACA, l’Accademia internazionale
anticorruzione, ha ricordato il dato madre: one trillion dollar quale costo della corruzione
mondiale, 700 miliardi di euro.
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
“… come ricordava l’altro giorno il collega De Sena – la notazione è di G.
PISANU, Comunicazioni, Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, 2 dicembre 2008
- sull’entità di questo fatturato si conoscono valutazioni diverse, tutte per la
verità impressionanti, ma raramente ben documentate….”.
ATTENZIONE
Tanto più si enfatizza il numero degli illeciti che non viene “misurato”, la
parte dell’iceberg che resta sott’acqua, perché sfugge ai diversi sistemi di
rilevazione che fotografano la cd. “criminalità registrata”, tanto più risulta facile
muoversi lungo altre piste nella quantificazione del “dato reale”, rispetto a quelle
che emergono dal dato della criminalità registrata.
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
Le recentissime parole del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon -
Remarks to Inaugural Conference of the International Anti-Corruption Academy, Vienna, 2
settembre 2010 - sembrano, però, ancora più significative, di fronte agli sforzi fatti da molti
per immaginare e, poi, cosa più importante, per rendere noto a mezzo stampa, il
“volume” di tangenti, mazzette e scambio di favori: “… One major handicap is that we
don’t know how to measure corruption …”
Un profilo di rilevante delicatezza, sul quale ha ritenuto necessario esprimersi
recentemente lo stesso Consiglio d’Europa - Press Service fact sheet è consultabile
all’indirizzo www.coe.int/greco - evidenziando come “... It is practically impossible to
quantify the total cost of corruption because under-the-counter payments are obviously
unknown (they were to some extent known until the tax deductibility of corruption-linked
expenses was abolished following anti-corruption efforts by the international community in
the 1990s)...”.
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
In merito a questo “budgettare” i business criminali e, poi, i mercati sommersi,
illegali, grigi o neri, viene rilevato sul piano del metodo, quindi a carattere generale, come
gli indicatori relativi ai mercati illegali appaiano molto vulnerabili alle analisi approfondite
sulla qualità dei dati, così da venire fino ad oggi frequentemente utilizzati più a fini
comunicativi che non a fini analitici veri e propri : … classifiche e stime sono, quindi – ha
notato L. CELI, Measuring Organised Crime in Italy – Experiences of the Mezzogiorno
Region, intervento al convegno “UE Forum on the Prevention of Organised Crime”,
Bruxelles, 7 febbraio 2006 - un’area di analisi che va sicuramente sviluppata, ma che
oggi non appare ancora sufficientemente consolidata …”.
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
Le poche voci dissonanti vengono schiacciate da una “questione morale” che,
costantemente, quasi come un fiume carsico, riemerge nel dibattito politico e sociale e
“mette all’indice” coloro che resistono “… alla tentazione di avventurarsi sul
rischioso terreno dei paralleli e dei calcoli … custodendo con caparbietà il
segreto – come ha ricordato Emanuele Narducci, Processi ai politici nella Roma antica,
Laterza, Roma-Bari, 1995 - di questi risultati allegati e non dimostrati, facendo
riferimento a parametri noti solo a lui stesso ed eludendo con allegria una serie di
evidenti interrogativi….”.
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
Una informazione corretta sul fenomeno sia ritenuta una necessità prima di tutto
dagli “addetti ai lavori”, cioè da coloro che sono impegnati nell’azione di repressione
della corruzione: una necessità equivalente alla stessa azione di contrasto, secondo il
Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, il Generale dei Carabinieri
GIRONE, Audizione avanti alle Commissioni I e II Riunite del Senato della Repubblica
nell’ambito dell’esame del ddl 2156, 6 luglio 2010 - secondo il quale vi è “… la duplice
necessità di neutralizzare adeguatamente le condotte illecite e di garantire una forte
trasparenza sul fenomeno, anche per evitare che una amplificazione di dati inesatti
possa incidere sull’immagine del Paese e, conseguentemente, sul suo rating in
sede internazionale…”.
PURTROPPO …..
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
PURTROPPO …..
per il paradosso dell’efficienza,
un sistema repressivo come quello italiano
che secondo il compianto Franz-Hermann Bruener, già Direttore generale dell’Ufficio anti-
frode europeo (O.L.A.F), “… dispone degli arsenali di protezione penale e investigativa
tra i più avanzati a livello europeo …”, con “… strumenti di indagine utilizzati tra i più
avanzati al mondo … strumenti raramente utilizzati nella maggior parte degli altri Paesi
per tali tipi di illeciti …” e con le Forze di Polizia e la Magistratura, per questo, “… spesso
invidiati dai colleghi di altri Paesi…”,
…. può diventare penalizzante sotto il profilo della percezione
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
INFATTI, …..
se il sistema repressivo cattura un ladro o arresta un rapinatore, i cittadini si sentono rassicurati e
provano fiducia verso le Istituzioni
se lo stesso sistema repressivo indaga un corruttore o arresta un concussore, i cittadini non provano
alcuna rassicurazione, piuttosto provano sfiducia verso il sistema
PARADOSSALMENTE
un sistema repressivo NON indipendente e meno efficace
ASSICURA minori livelli di sfiducia verso le Istituzioni e una minore percezione soggettiva negativa
… come ha ricordato Siim Kallas, già Commissario responsabile per l’amministrazione,
l’audit e la lotte antifrode: “… un numero crescente di irregolarità comunicate può
essere un buon segnale del fatto che i controlli sono migliorati ….”.
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
INFATTI, …..
L’Italia, a differenza di altri Paesi sistematicamente considerati a minor “rischio di corruzione”, non
ha riportato segnalazioni negative nell’ultima Risoluzione legislativa sulla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 che si
è detto “…profondamente colpito dalla mancanza di disciplina nella segnalazione dei casi da parte
degli Stati membri dopo vari anni e ritiene inaccettabile che 6 Stati membri – … - non utilizzino
ancora i sistemi di segnalazione per via elettronica, che 14 di essi – situazione che costituisce un
problema, in … - non abbiano rispettato i termini per la segnalazione e che alcuni di essi non
abbiano classificato i casi di irregolarità segnalati ….”.
Nella giornata "porte aperte" delle Istituzioni comunitarie svoltasi a Bruxelles sabato 8
maggio 2010, l’OLAF ha presentato le Forze di Polizia italiane come un "… modello di polizia
europea per il contrasto alle frodi ai danni del bilancio comunitario. L’Italia per troppo tempo
all'indice delle statistiche dei paesi a rischio di frode e corruzione, da tempo sta assumendo un
nuovo ruolo sulla scena internazionale. Non più Paese della frode, ma quello che con maggiore
vigore, maggiori strumenti normativi, maggior numero di mezzi e più spiccata professionalità
investigativa e giudiziaria (sia penale che amministrativa) combatte la criminalità finanziaria
internazionale ….”.
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
“vere bugie” e “false verità”
La “confusione” che regna sul tema
Confusione lessicale, nel 43esimo RAPPORTO CENSIS sulla situazione
del Paese (dicembre 2009)
“… Pubblica Amministrazione in terra criminale. Dal 2004 al 2008 sono
pervenute alle Forze dell’ordine 19.019 denunce per reati legati alla
corruzione della Pa: il 42,2% concentrato nelle quattro regioni del Sud più
interessate da fenomeni di criminalità organizzata ….”.
In realtà, le 19.019 denunce riguardano tutti i reati contro la PA. Di questi:
1.  il 40% sono reati predatori commessi da CHIUNQUE, finalizzati ad acquisire fondi,
finanziamenti e contributi pubblici;
2.  il 40% sono “abusi d’ufficio”, p. e p. dall’art. 323 c.p., dove non c’è alcuna
infedeltà del dipendente pubblico;
3.  corruzione e concussione sono circa il 10% del dato segnalato
La “confusione” che regna sul tema
La “confusione” che regna sul tema
La “confusione” che regna sul tema
Le	
   stesse	
   Nazioni	
   Unite	
   -­‐	
   come	
   ha	
   ricordato	
   A.M.COSTA,	
   Vice-­‐Segretario	
  
Generale	
  e	
  Dire<ore	
  Esecu>vo	
  dello	
  United	
  Na>ons	
  Office	
  on	
  Drugs	
  and	
  
Crime	
   di	
   Vienna,	
   nell’intervista	
   del	
   23	
   o<obre	
   2004,	
   pubblicata	
   su	
  
www.altalex.com	
  -­‐	
  hanno	
  evitato	
  di	
  avventurarsi	
  in	
  una	
  pericolosa	
  a4vità	
  
definitoria	
   nella	
   Convenzione	
   contro	
   la	
   corruzione,	
   scegliendo	
   di	
   fare	
   “…	
  
ricorso	
   a	
   faEspecie	
   concrete	
   piu@osto	
   che	
   a	
   una	
   mera	
   definizione	
  
terminologica;	
   queste	
   stesse	
   figure	
   criminose	
   dovranno	
   essere	
  
obbligatoriamente	
  recepite	
  come	
  tali	
  dalle	
  legislazioni	
  nazionali	
  …”.	
  
Si	
  tra<a	
  di	
  un’	
  esperienza	
  maturata	
  sul	
  campo	
  dall’ONU,	
  che	
  ha	
  visto	
  fallire	
  
nella	
  primavera	
  del	
  2001	
  il	
  negoziato	
  sulla	
  prima	
  Convenzione	
  Quadro	
  contro	
  il	
  
terrorismo	
  proprio	
  per	
  il	
  mancato	
  accordo,	
  dopo	
  l’approvazione	
  di	
  100	
  ar>coli,	
  
sulla	
  definizione	
  del	
  crimine.	
  
Che cosa è successo dopo
Il rischio oggettivo
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
Dato ITALIA
NOTA METODOLOGICA: sono state considerate le fattispecie p. e p. dagli artt. : 414, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter,
320, 322, 322 bis, 323, 353, 354, 355, 356, 640 bis del codice penale. Pur se evidentemente significativa, la fattispecie p. e p.
dall’art. 640, 2°comma, c.p., dedicata a punire la fattispecie aggravata prevista nei casi di consumazione a danno dello Stato, non è
stata considerata, in quanto il Sistema di Indagine, nella registrazione delle denunce per l’art. 640 bis cp, prevede tale
specificazione quale voce facoltativa lasciata alla discrezionalità dell’operatore.
2004	
   2005	
   2006	
   2007	
   2008	
   2009	
   2010	
  
Delitti	
  
registrati	
  
3.403	
   3.550	
   5.498	
   3.367	
   3.413	
   3.230	
   3.076	
  
Persone	
  denunciate	
  
F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
  
2.812	
   9.935	
   2.944	
   10.903	
   5.785	
   15.019	
   3.561	
   10.418	
   3.091	
   11.309	
   3.651	
   9.963	
   3.591	
   10.233	
  
12.747	
   13.847	
   20.804	
   13.979	
   14.400	
   13.614	
   13.824	
  
DATO ITALIA, UNA INSOLITA PROSPETTIVA DI GENERE
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
25.435	
  donne	
  denunciate	
  su	
  103.215	
  	
  persone	
  denunciate	
  dal	
  2004	
  al	
  2010,	
  segnalano	
  una	
  “presenza”	
  
prossima	
  al	
  25%,	
  con	
  alcune	
  annualità	
  dove	
  tale	
  percentuale	
  s@iora	
  il	
  30%:
• il	
  22	
  %	
  nel	
  2004,	
  con	
  2.812	
  donne	
  su	
  12.747	
  persone	
  denunciate;
• il	
  22	
  %	
  nel	
  2005,	
  con	
  2.944	
  donne	
  su	
  13.847;
• il	
  28	
  %	
  nel	
  2006,	
  con	
  5.785	
  donne	
  su	
  20.804;	
  
• il	
  25%	
  nel	
  2007,	
  con	
  3.561	
  donne	
  su	
  13.979;
• il	
  22	
  %	
  nel	
  2008,	
  con	
  3.091	
  donne	
  su	
  14.400;
• il	
  27%	
  nel	
  2009,	
  con	
  3.651	
  donne	
  su	
  13.614;
• di	
  nuovo	
  il	
  27%	
  nel	
  2010,	
  con	
  3.591	
  donne	
  denunciate	
  su	
  13.824	
  soggetti	
  segnalati.
2004	
   2005	
   2006	
   2007	
   2008	
   2009	
   2010	
  
Persone	
  denunciate	
  
F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
  
2.812	
   9.935	
   2.944	
   10.903	
   5.785	
   15.019	
   3.561	
   10.418	
   3.091	
   11.309	
   3.651	
   9.963	
   3.591	
   10.233	
  
12.747	
   13.847	
   20.804	
   13.979	
   14.400	
   13.614	
   13.824	
  
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO ATTIVO
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
Reati	
  commessi	
  da	
  
“chiunque”,	
  
Reati	
  p.	
  e	
  p.	
  dagli	
  art.	
  
322	
  e	
  353	
  cp	
  
Reati	
  consumati	
  da	
  P.U.	
  o	
  	
  da	
  
Incaricati	
  di	
  P.S.	
  
Reato	
  p.	
  e	
  p.	
  dall’art.	
  
323	
  cp	
  
TOTALE	
  
Delitti	
  consumati	
  
11.956	
   2.147	
   4.048	
   7.386	
   25.537	
  
Donne	
  denunciate	
  
19.421	
   757	
   2.279	
   2.978	
   25.435	
  
Maschi	
  denunciati	
  
40.465	
   6.263	
   12.478	
   18.574	
   77.780	
  
T o t a l e	
   p e r s o n e	
  
denunciate	
   59.886	
   7.020	
   14.757	
   21.552	
   103.215	
  
1.  In	
  tale	
  dato	
  è	
  ricompresa	
  anche	
   	
  l’ipotesi	
  di	
  cui	
  all’art.	
  321	
  cp,	
  “Pene	
  per	
  il	
  corruttore”,	
  che	
  realizza	
  la	
  @igura	
  della	
  corruzione	
  
quale	
  reato	
  a	
  concorso	
  necessario	
  estendendo	
  al	
  privato	
  le	
  stesse	
  pene	
  del	
  pubblico	
  uf@iciale	
  o	
  dell’incaricato	
  di	
  pubblico	
  servizio.
2.  Come	
  già	
  illustrato	
  alla	
  nota	
  69	
  per	
  l’ipotesi	
  p.	
  e	
  p.	
  dall’art.	
  640	
  II	
  comma	
  cp,	
  il	
  Sistema	
  di	
  Indagine	
  non	
  consente	
  anche	
  per	
  queste	
  
due	
  fattispecie	
  di	
  distinguere	
  tra	
  le	
  diverse	
  ipotesi	
  sanzionatorie	
  rispettivamente	
  previste,	
  alcune	
  delle	
  quali	
  costruite	
  come	
  reato	
  
“proprio”	
   e	
   altre	
   come	
   reato	
   “comune”,	
   perché	
   prevede	
   tale	
   speci@icazione	
   quale	
   voce	
   facoltativa	
   lasciata	
   alla	
   discrezionalità	
  
dell’operatore.
3.  Il	
  dato	
  comprende	
  anche	
  i	
  soggetti	
  cui	
  l’art.	
  322	
  bis	
  cp	
  estende	
  la	
  punibilità	
  rispetto	
  alle	
  fattispecie	
  p.	
  e	
  p.	
  dagli	
  art.	
  314,	
  316,	
  317	
  –	
  
320,	
  322	
  terzo	
  e	
  quarto	
  comma	
  cp.
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
Delitti	
  
corruzione	
  
(art.	
  318,	
  319,	
  320	
  cp)	
  
concussione	
  
(art.	
  317	
  cp)	
  
abuso	
  d’ufEicio	
  
(art.	
  323	
  cp)	
  
truffa	
  per	
  il	
  …	
  
(art.640	
  bis	
  cp)	
  
indebita	
  percezione	
  
(art.	
  316	
  ter	
  cp)	
  
Numero	
  
denunce	
  
939	
   881	
   7.386	
   7.515	
   3.099	
  
	
  	
  Persone	
  denunciate	
  
M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
  
6.490	
   1.199	
   1.846	
   159	
   18.574	
   2.978	
   28.531	
   14.247	
   5.371	
   3.944	
  
7.689	
   2.005	
   21.552	
   42.778	
   9.315	
  
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO
Le	
  denunce	
  per	
  la	
  violazione	
  degli	
  ar3.	
  640	
  bis	
  	
  e	
  316	
  ter	
  c.p.	
  pesano	
  complessivamente	
  quasi	
  il	
  42%	
  del	
  totale	
  dei	
  rea>	
  
contro	
  la	
  P.A..	
  Una	
  fenomenologia	
  criminale	
  che	
  in	
  alcune	
  delle	
  annualità	
  esaminate	
  assume	
  dimensioni	
  ancor	
  più	
  
vaste:	
  
il	
  	
  38	
  %,	
  nel	
  2004,	
  con	
  1.276	
  denunce	
  sulle	
  3.403	
  totali	
  registrate	
  contro	
  la	
  PA;	
  
il	
  42	
  %,	
  nel	
  2005,	
  con	
  1.491	
  denunce	
  su	
  3.550;	
  	
  
il	
  66	
  %,	
  nel	
  2006,	
  con	
  3.583	
  denunce	
  su	
  5.448;	
  	
  
il	
  35	
  %,nel	
  2007,	
  con	
  1.171	
  denunce	
  su	
  3.367;	
  	
  
il	
  32%,nel	
  2008,	
  con	
  1.104	
  denunce	
  su	
  3.413;	
  	
  
il	
  30	
  %,	
  nel	
  2009,	
  977	
  denunce	
  su	
  3.230;	
  
il 33 %, nel 2010, 1.002 denunce su 3.076 delitti. 	
  
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004	
   2005	
   2006	
   2007	
   2008	
   2009	
   2010	
  
totale	
  
truffa	
  per	
  il	
  conseguimento	
  …	
  
(	
  art.640	
  bis	
  cp)	
  
824	
   893	
   2.725	
   778	
   766	
   747	
   782	
   7.515	
  
indebita	
  percezione	
  
(art.	
  316	
  ter	
  cp)	
  
462	
   598	
   858	
   393	
   338	
   230	
   220	
   3.099	
  
TOTALE	
  
Reati	
  contro	
  la	
  PA	
  
3.403	
   3.550	
   5.498	
   3.367	
   3.413	
   3.230	
   3.076	
   25.537	
  
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER GENERE
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004	
   2005	
   2006	
   2007	
   2008	
   2009	
   2010	
   totale	
  
truffa	
  per	
  il	
  
conseguimento	
  …	
  
(	
  art.640	
  bis	
  cp)	
  
F	
   1.504	
   1.387	
   3.817	
   2.052	
   1.252	
   2.063	
   2.172	
   14.247	
  
M	
   3.438	
   4.154	
   7.285	
   4.149	
   3.109	
   2.824	
   3.572	
   28.531	
  
TOT	
   4.942	
   5.541	
   11.102	
   6.201	
   4.361	
   4.887	
   5.744	
   42.778	
  
indebita	
  percezione	
  
(art.	
  316	
  ter	
  cp)	
  
F	
   501	
   764	
   899	
   428	
   583	
   309	
   460	
   3.944	
  
M	
   821	
   1054	
   1135	
   605	
   661	
   402	
   693	
   5.371	
  
TOT	
   1.322	
   1.818	
   2.034	
   1.033	
   1.244	
   711	
   1.153	
   9.315	
  
Vi	
  sono	
  alcune	
  annualità	
  dove	
  il	
  numero	
  delle	
  donne	
  denunciate	
  supera,	
  per	
  questi	
  due	
  reati,	
  	
  il	
  40%	
  del	
  totale	
  dei	
  
soggetti	
  sui	
  quali	
  sono	
  stati	
  raccolti	
  elementi	
  di	
  responsabilità.	
  In	
  particolare,	
  emerge	
  il	
  dato	
  relativo:
• per	
  la	
  violazione	
  dell’art.	
  316	
  ter	
  cp,	
  all’anno	
  2006,	
  dove	
  raggiunge	
  il	
  44%;
• per	
  la	
  violazione	
  dell’art.	
  640	
  bis	
  cp,	
  all’anno	
  2009,	
  dove	
  raggiunge	
  il	
  42%,	
  
mentre	
  la	
  visualizzazione	
  relativa	
  all’intero	
  periodo	
  preso	
  in	
  esame	
  evidenzia	
  un	
  tasso	
  di	
  delittuosità	
  femminile	
  :
• del	
  	
  33%	
  per	
  il	
  delitto	
  di	
  cui	
  all’art.	
  640	
  bis	
  cp,	
  con	
  14.247	
  donne	
  denunciate	
  sulle	
  42.778	
  persone	
  segnalate	
  
all’Autorità	
  Giudiziaria	
  dalle	
  Forze	
  di	
  Polizia;
• del	
  	
  42	
  %	
  per	
  il	
  delitto	
  di	
  cui	
  all’art.	
  316	
  ter	
  cp.
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER REGIONE
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
Truffa	
  per	
  il	
  conseguimento	
  di	
  erogazioni	
  
pubbliche	
  (art.640	
  bis	
  cp)	
  
Indebita	
  percezione	
  di	
  erogazioni	
  a	
  danno	
  
dello	
  stato	
  (art.	
  316	
  ter	
  cp)	
  
2004-­‐2010	
   2009	
   2010	
   2004-­‐2010	
   2009	
   2010	
  
ABRUZZO	
   227	
   28	
   88	
   53	
   2	
   17	
  
BASILICATA	
   220	
   17	
   16	
   37	
   6	
   1	
  
CALABRIA	
   601	
   95	
   81	
   219	
   6	
   20	
  
CAMPANIA	
   779	
   121	
   84	
   194	
   15	
   3	
  
EMILIA	
  	
  R.	
   177	
   20	
   14	
   135	
   16	
   6	
  
FRIULI	
  V.G.	
   120	
   14	
   18	
   132	
   7	
   9	
  
LAZIO	
   321	
   46	
   76	
   157	
   14	
   15	
  
LIGURIA	
   77	
   11	
   9	
   143	
   10	
   11	
  
LOMBARDIA	
   774	
   26	
   31	
   226	
   8	
   40	
  
MARCHE	
   197	
   29	
   18	
   76	
   0	
   3	
  
MOLISE	
   65	
   3	
   3	
   9	
   0	
   0	
  
PIEMONTE	
   587	
   20	
   26	
   289	
   23	
   20	
  
PUGLIA	
   706	
   107	
   69	
   398	
   48	
   40	
  
SARDEGNA	
   151	
   12	
   14	
   65	
   1	
   4	
  
SICILIA	
   1.095	
   123	
   168	
   294	
   17	
   20	
  
TOSCANA	
   364	
   23	
   20	
   152	
   10	
   1	
  
TRENTINO	
  A.A.	
   161	
   4	
   7	
   179	
   24	
   6	
  
UMBRIA	
   51	
   6	
   3	
   208	
   15	
   2	
  
V.	
  D'AOSTA	
   10	
   1	
   2	
   64	
   0	
   0	
  
VENETO	
   832	
   41	
   35	
   69	
   8	
   2	
  
TOTALE	
   7.515	
   747	
   782	
   3.099	
   230	
   220	
  
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER ETA’
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004	
   2005	
   2006	
   2007	
   2008	
   2009	
   2010	
  
truffa	
  per	
  	
  il	
  conseguimento	
  …	
  
(art.640	
  bis	
  cp)	
   4.942	
   5.541	
   11.102	
   6.201	
   4.361	
   4.887	
   5.744	
  
F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
  
1.504	
   3.438	
   1.387	
   4.154	
   3.817	
   7.285	
   2.052	
   4.149	
   1.252	
   3.109	
   2.063	
   2.824	
   2.172	
   3.572	
  
	
  
età	
  
media	
   42	
   44	
   40	
   46	
   36	
   40	
   39	
   43	
   40	
   45	
   44	
   47	
   47	
   49	
  
indebita	
  percezione	
  
(art.	
  316	
  ter	
  cp)	
  
	
  
1.322	
   1.818	
   2.034	
   1.033	
   1.244	
   711	
   1.153	
  
F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
  
501	
   821	
   764	
   1.054	
   899	
   1.135	
   428	
   605	
   583	
   661	
   309	
   402	
   460	
   693	
  
	
  
età	
  
media	
   42	
   45	
   42	
   47	
   38	
   42	
   43	
   45	
   46	
   47	
   47	
   48	
   54	
   52	
  
Chi saccheggia la Pubblica Amministrazione ….
Chi saccheggia la Pubblica Amministrazione ….
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER ETA’
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004	
   2005	
   2006	
   2007	
   2008	
   2009	
   2010	
  
totale	
  
corruzione	
  
(art.	
  318,	
  319,	
  320	
  cp)	
  
158	
   126	
   112	
   128	
   148	
   171	
   96	
   939	
  
concussione	
  
(art.	
  317	
  cp)	
  
138	
   115	
   86	
   130	
   145	
   140	
   127	
   881	
  
TOTALE	
  	
  
Reati	
  contro	
  la	
  PA	
  
3.403	
   3.550	
   5.498	
   3.367	
   3.413	
   3.230	
   3.076	
   25.537	
  
Ribadita,	
  per	
  evitare	
  equivoci,	
  la	
  necessità	
  di	
  contrastare	
  il	
  fenomeno	
  senza	
  “se”	
  e	
  senza	
  “ma”,	
  l’analisi	
  non	
  può	
  evitare	
  
di	
  evidenziarne	
  una	
  	
  importanza,	
  in	
  termini	
  percentuali,	
  quasi	
  impalpabile:
• il	
  9	
  %,	
  nel	
  2004,	
  con	
  296	
  denunce	
  sulle	
  3.403;
• il	
  7	
  %,	
  nel	
  2005,	
  con	
  241	
  denunce	
  su	
  3.550;	
  
• il	
  3,5	
  %,	
  nel	
  2006,	
  con	
  198	
  denunce	
  su	
  5.448;	
  
• l’8	
  %,	
  nel	
  2007,	
  con	
  258	
  denunce	
  su	
  3.367;	
  
• l’8	
  %,	
  nel	
  2008,	
  con	
  293	
  denunce	
  su	
  3.413;	
  
• il	
  10	
  %,	
  nel	
  2009,	
  con	
  311	
  denunce	
  su	
  3.230;	
  
• il	
  7	
  %,	
  nel	
  2010,	
  223	
  denunce	
  su	
  3.076,	
  
per	
  una	
  percentuale	
  complessiva	
  nel	
  periodo	
  “2004-­‐2010”	
  del	
  7	
  %,	
  con	
  1.820	
  denunce	
  per	
  corruzione	
  e	
  concussione	
  sui	
  
25.537	
  reati	
  contro	
  la	
  PA.
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER SONE
DENUNCIATE
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004	
   2005	
   2006	
   2007	
   2008	
   2009	
   2010	
   totale	
  
corruzione	
  
(art.	
  318,	
  319,	
  320	
  cp)	
  
1.287	
   663	
   1.382	
   658	
   1.305	
   1.506	
   888	
   7.689	
  
concussione	
  
(art.	
  317	
  cp)	
  
256	
   258	
   222	
   262	
   354	
   315	
   338	
   2.005	
  
TOTALE	
  	
  
Reati	
  contro	
  la	
  PA	
  
12.747	
   13.847	
   20.804	
   13.979	
   14.400	
   13.614	
   13.824	
   103.215	
  
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER REGIONE
Fonte : Sistema di Indagine del
Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
corruzione	
  
(art.	
  318,	
  319,	
  320	
  cp)	
  
concussione	
  
(art.	
  317	
  cp)	
  
2004-­‐2010	
   2009	
   2010	
   2004-­‐2010	
   2009	
   2010	
  
ABRUZZO	
   28	
   4	
   3	
   25	
   2	
   3	
  
BASILICATA	
   9	
   0	
   1	
   10	
   1	
   2	
  
CALABRIA	
   45	
   4	
   6	
   50	
   5	
   7	
  
CAMPANIA	
   186	
   61	
   26	
   123	
   19	
   20	
  
EMILIA	
  	
  R.	
   42	
   8	
   2	
   46	
   8	
   4	
  
FRIULI	
  V.G.	
   7	
   2	
   1	
   6	
   0	
   2	
  
LAZIO	
   104	
   15	
   12	
   85	
   17	
   14	
  
LIGURIA	
   29	
   3	
   6	
   24	
   2	
   6	
  
LOMBARDIA	
   130	
   18	
   9	
   127	
   12	
   24	
  
MARCHE	
   6	
   1	
   1	
   12	
   2	
   1	
  
MOLISE	
   12	
   0	
   0	
   12	
   4	
   1	
  
PIEMONTE	
   56	
   6	
   3	
   49	
   10	
   9	
  
PUGLIA	
   70	
   5	
   14	
   86	
   13	
   5	
  
SARDEGNA	
   8	
   1	
   2	
   12	
   2	
   5	
  
SICILIA	
   76	
   18	
   0	
   117	
   24	
   14	
  
TOSCANA	
   53	
   9	
   4	
   46	
   9	
   6	
  
TRENTINO	
  A.A.	
   6	
   1	
   0	
   7	
   2	
   1	
  
UMBRIA	
   29	
   4	
   5	
   11	
   1	
   1	
  
V.	
  D'AOSTA	
   1	
   0	
   0	
   0	
   0	
   0	
  
VENETO	
   42	
   11	
   1	
   33	
   7	
   2	
  
TOTALE	
   939	
   171	
   96	
   881	
   140	
   127	
  
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER ETA’
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004	
   2005	
   2006	
   2007	
   2008	
   2009	
   2010	
  
317	
  cp	
  
F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
  
età	
  
media	
  
42	
   47	
   42	
   49	
   41	
   47	
   44	
   49	
   44	
   50	
   47	
   49	
   48	
   49	
  
318	
  cp	
  
F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
  
età	
  
media	
  
48	
   48	
   44	
   49	
   45	
   48	
   47	
   50	
   44	
   45	
   44	
   52	
   49	
   56	
  
319	
  cp	
  
F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
  
età	
  
media	
  
42	
   46	
   42	
   46	
   43	
   44	
   37	
   47	
   49	
   48	
   52	
   51	
   43	
   50	
  
320	
  cp	
  
F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
  
età	
  
media	
  
46	
   44	
   39	
   44	
   41	
   44	
   45	
   44	
   44	
   46	
   43	
   43	
   41	
   58	
  
[1]	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Si	
  è	
  ritenuto	
  di	
  pubblicare	
  il	
  dato	
  più	
  ampio	
  reso	
  disponibile	
  dall’Istat,	
  rispetto	
  a	
  quello	
  @in	
  qui	
  esaminato	
  delle	
  3	
  fattispecie	
  @inora	
  considerate	
  nella	
  lettura	
  delle	
  statistiche	
  della	
  delittuosità	
  (artt.	
  318,	
  319
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER ETA’
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2006	
   2007	
   2008	
  
M	
   F	
   Tot	
   M	
   F	
   Tot	
   M	
   F	
   Tot	
  
concussione	
  
•  inizio	
  azione	
  penale	
   267	
   16	
   283	
   327	
   20	
   347	
   365	
   22	
   387	
  
•  condannate	
   n.d.	
   n.d.	
   n.d.	
   99	
   2	
   101	
   72	
   6	
   78	
  
corruzione	
  complessivo	
  	
  
•  inizio	
  azione	
  penale	
   1.030	
   181	
   1.211	
   1.246	
   157	
   1.403	
   1.056	
   133	
   1.189	
  
•  condannate	
   n.d.	
   n.d.	
   n.d.	
   212	
   28	
   240	
   191	
   28	
   217	
  
Fonte:	
  ISTAT,	
  Rilevazione	
  dei	
  delitti	
  denunciati	
  per	
  cui	
  è	
  iniziata	
  l’azione	
  penale	
  e	
  sui	
  condannati	
  con	
  sentenza	
  irrevocabile,	
  ottobre	
  2010
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO: ISTIGAZIONE ALLA
CORRUZIONE
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004	
   2005	
   2006	
   2007	
   2008	
   2009	
   2010	
   totale	
  
	
  
	
  	
  Delitti	
  
registrati	
  
173	
   167	
   184	
   195	
   246	
   217	
   213	
   1.395	
  
	
  	
  Persone	
  denunciate	
  
F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
   F	
   M	
  
12	
   164	
   22	
   161	
   21	
   194	
   12	
   109	
   25	
   259	
   25	
   214	
   28	
   216	
   145	
   1.317	
  
176	
   183	
   215	
   121	
   284	
   239	
   244	
   1.462	
  
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO: PENE PER IL
CORRUTTORE E 322 BIS
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004	
   2005	
   2006	
   2007	
   2008	
   2009	
   2010	
   totale	
  
Articolo	
  321.	
  	
  
Pene	
  per	
  il	
  corruttore	
  
444	
   382	
   903	
   599	
   974	
   738	
   547	
   4.587	
  
Art.	
   322	
   bis.	
   Peculato,	
   concussione,	
   corruzione	
   e	
  
istigazione	
  alla	
  corruzione	
  di	
  membri	
  degli	
  organi	
  delle	
  
Comunità	
   europee	
   e	
   di	
   funzionari	
   delle	
   Comunità	
  
europee	
  e	
  di	
  Stati	
  esteri	
  
0	
   2	
   3	
   0	
   7	
   1	
   5	
   18	
  
TOTALE	
  	
  
Reati	
  contro	
  la	
  PA	
  
12.747	
   13.847	
   20.804	
   13.979	
   14.400	
   13.614	
   13.824	
   103.215	
  
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO: CORRUZIONE IN ATTI
GIUDIZIARI
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero
dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
Fatti	
  denunciati	
   Persone	
  denunciate	
  
ABRUZZO	
   1	
   4	
  
BASILICATA	
   2	
   4	
  
CALABRIA	
   3	
   15	
  
CAMPANIA	
   6	
   7	
  
EMILIA	
  	
  R.	
   3	
   2	
  
FRIULI	
  V.G.	
   0	
   0	
  
LAZIO	
   9	
   57	
  
LIGURIA	
   2	
   1	
  
LOMBARDIA	
   7	
   17	
  
MARCHE	
   1	
   11	
  
MOLISE	
   0	
   0	
  
PIEMONTE	
   0	
   0	
  
PUGLIA	
   2	
   53	
  
SARDEGNA	
   0	
   0	
  
SICILIA	
   3	
   5	
  
TOSCANA	
   4	
   34	
  
TRENTINO	
  A.A.	
   0	
   0	
  
UMBRIA	
   2	
   4	
  
V.	
  D'AOSTA	
   0	
   0	
  
VENETO	
   3	
   3	
  
TOTALE	
   48	
   217	
  
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO: ABUSO D’UFFICIO
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
Delitti	
  registrati	
  
Persone	
  denunciate	
  
M	
   F	
   totale	
  
2004	
   1.016	
   2.429	
   284	
   2.713	
  
2005	
   1.051	
   2.542	
   342	
   2.884	
  
2006	
   935	
   2.533	
   396	
   2.929	
  
2007	
   1.097	
   2.810	
   460	
   3.270	
  
2008	
   1.168	
   3.021	
   527	
   3.548	
  
2009	
   1.099	
   2.698	
   489	
   3.187	
  
2010	
   1.020	
   2.541	
   480	
   3.021	
  
totale	
   7.386	
   18.574	
   2.949	
   21.429	
  
2006	
   2007	
   2008	
  
M	
   F	
   Tot	
   M	
   F	
   Tot	
   M	
   F	
   Tot	
  
Abuso	
  d’ufEicio	
  
(art.	
  323	
  cp)	
  
•  inizio	
  azione	
  penale	
   1.992	
   236	
   2.228	
   2.125	
   222	
   2.347	
   2.417	
   473	
   2.890	
  
•  condannate	
   n.d.	
   n.d.	
   n.d.	
   94	
   20	
   114	
   82	
   4	
   86	
  
Fonte:	
   ISTAT,	
   Rilevazione	
   dei	
   delitti	
  
denunciati	
  per	
  cui	
  è	
  iniziata	
  l’azione	
  
penale	
  e	
  sui	
  condannati	
  con	
  sentenza	
  
irrevocabile,	
  ottobre	
  2010
IMPORTI DELLE CITAZIONI IN GIUDIZIO
DELLE PROCURE REGIONALI,
PER TIPOLOGIA DI EVENTO DANNOSO. ANNO 2008.
€ 57.607.164,42
€ 1.386.038.981,65
€ 36.859.370,20
€ 139.297.932,34
€ 578.637,80 € 394.505,17
€ 69.013.083,11
€ 1,00
€ 10.000,00
€ 100.000.000,00
€ 1.000.000.000.000,00
PERSONALE
(Consulenze)
MALADMINISTRATION
ALTRETIPOLOGIE
EROGAZIONE
CONTRIBUTIE
FINANZIAMENTI-
FRODICOMUNITARIE
INCIDENTI
DANNO
ALL'IMMAGINE
CORRUZIONE,
TANGENTI,
CONCUSSIONEED
ALTRIREATI
Fonte : allegato V alla Relazione scritta del Procuratore generale, cerimonia di inaugurazione
dell’anno giudiziario, Adunanza dell’11 febbraio 2009.
Il “problema corruzione”,
seppure considerato insieme ad
altri reati contro la P.A., pesa il 4%
del totale degli importi delle
citazioni in I grado: i 69 Meuro del
2008 restano stazionari nel 2009
E’ chiarissima l’importanza del
d a t o r e l a t i v o a l l a
maladministration: l’82% degli
importi fa riferimento a questa
macroarea.
Quasi il 10% invece fa riferimento
a reati che hanno inciso sulla
corretta allocazione di fondi e
finanziamenti pubblici, nazionali e
c o m u n i t a r i c o m m e s s i d a
CHIUQUE.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
Principali reati contro la P.A.
Violazioni p. e p. dagli artt. 316 ter e 640 bis cp.
Persone per le quali è iniziata l’azione penale e condannate con sentenza irrevocabile, per genere.
Periodo “2006 – 2008”.
Fonte: ISTAT, Rilevazione dei delitti denunciati per cui è iniziata l’azione penale e sui condannati con sentenza irrevocabile, ottobre 2010.
Secondo la nota ISTAT che li ha forniti: “…si tratta di dati provvisori, non comprendono i delitti denunciati nel Distretto di Torino, non sono
comparabili con quelli elaborati precedentemente all’anno 2006 per le importanti modifiche metodologiche apportate….”.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
Principali reati contro la P.A.
Persone per le quali è iniziata l’azione penale e condannate con sentenza irrevocabile, per genere,
per i reati di concussione e per corruzione.
Periodo “2006 – 2008”.
Fonte: ISTAT, Rilevazione dei delitti denunciati per cui è iniziata l’azione penale e sui condannati con sentenza irrevocabile, ottobre 2010.
Secondo la nota ISTAT che li ha forniti: “…si tratta di dati provvisori, non comprendono i delitti denunciati nel Distretto di Torino, non sono
comparabili con quelli elaborati precedentemente all’anno 2006 per le importanti modifiche metodologiche apportate….”.
Il dato più ampio reso disponibile dall’Istat, rispetto a quello fin qui esaminato delle 3 fattispecie considerate nella lettura delle statistiche della
delittuosità (artt. 318, 319, 320 cp): l’utilizzato “corruzione complessivo - artt. 318, 319, 319 ter, 320, 322, 322 bis cp” ricomprende, infatti, anche
l’istigazione , la corruzione in atti giudiziari, il peculato di membri delle Comunità Europee.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
568
290
246
113
159
103 96
130 111
125
109
84
0
100
200
300
400
500
600
2004 2005 2006
Corruzione
Concussione
Istigazione alla Corruzione
Abuso d'Ufficio
601
1037
715
348 289 270
21 2 25
2302
2560
2029
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2004 2005 2006
Corruzione
Concussione
Istigazione alla Corruzione
Abuso d'Ufficio
Fonte	
  :	
  Dati	
  	
  Istat,	
  pubblicati	
  dall’Alto	
  Commissario	
  per	
  
la	
   lotta	
   alla	
   corruzione	
   e	
   agli	
   altri	
   illeciti	
   nella	
   PA,	
   I	
  
Mappatura	
  della	
  corruzione,	
  2007.
La Ratifica della Convenzione ONU sulla corruzione, legge 3 agosto 2009, n.116
•  L’Autorità Nazionale Anticorruzione
•  I compiti esclusivi assegnati all’Autorità Nazionale
La riforma della PA, legge 15/2009 e d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009
•  La Sezione per l’integrità nelle Amministrazioni pubbliche
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
•  L’emendamento presentato dal Relatore di maggioranza
La situazione normativa
L’articolo 6 prevede:
(Autorità nazionale anti-corruzione).
1. È designato quale autorità nazionale ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione il
soggetto al quale sono state trasferite le funzioni dell’Alto Commissario per la
prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno
della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 68, comma 6-bis, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
2. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia ed indipendenza
nell’attività.
Legge 3 agosto 2009, n. 116
Legge 3 agosto 2009, n. 116
La questione della INDIPENDENZA e AUTONOMIA
1.  Il Legislatore, con la legge di ratifica, ha voluto garantire che questa struttura operi
concretamente, nella sua attività, in modo autonomo e indipendente.
2.  Si tratta di una previsione che rafforza oltremodo l’azione nazionale nella specifica
materia, perché:
•  assicura all’attività dell’Autorità Nazionale Anticorruzione la forza, l’impegno, il
peso del Governo e, in particolare, del Ministro per la Pubblica Amministrazione
e l’Innovazione;
•  prevede contestualmente chedall’analisi dei risultati ottenuti traspaia, in concreto,
con immediatezza, l’esclusiva finalizzazione dell’operatività all’attuazione della
Convenzione Onu contro la corruzione, senza condizionamenti di tipo funzionale
o economico quali quelli lamentati in passato da diversi Alti Commissari per la
lotta alla corruzione e alle altre forme di illecito nella PA.
Legge 3 agosto 2009, n. 116
La questione della INDIPENDENZA e AUTONOMIA
Si è trattata di una scelta lungimirante, assolutamente in linea con gli standard di altri
Paesi che hanno previsto una Autorità “vicina” al Potere esecutivo e che vengono
frequentemente additati come esempi nel contrasto al fenomeno corruttivo:
• Germania: Department of Internal Investigations;
• Belgio: Central office for the repression of corruption (Federal Police);
• Austria: BAK (Federal Bureau of Anti-corruption- Ministry of Interior);
• Francia: Central service for prevention of corruption (Ministry of Justice);
• Croazia: Anti-corruption Sector (Ministry of Justice);
• Spagna : Special prosecutors office for the repression of corruption and related
economic offences (Prosecution Service);
• Usa: Office of the Government ethics (Presidente USA).
Ai sensi dell’articolo 6, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità
Nazionale Anticorruzione:
(Organo od organi di prevenzione della corruzione)
1. Ciascuno Stato Parte assicura, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema
giuridico, l’esistenza di uno o più organi, secondo quanto necessario, incaricati di prevenire la
corruzione mediante mezzi quali:
a) l’applicazione delle politiche di cui all’articolo 5 della presente Convenzione e, se
necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione;
b) l’accrescimento e la diffusione delle conoscenze concernenti la prevenzione della
corruzione.
2. Ogni Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico,
concede all’organo od agli organi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’indipendenza
necessaria a permettere loro di esercitare efficacemente le loro funzioni al riparo da ogni
indebita influenza. Le risorse materiali ed il personale specializzato necessari, nonché la
formazione di cui tale personale può aver bisogno per esercitare le sue funzioni, dovrebbero
essere loro forniti.
3. Ciascuno Stato Parte comunica al Segretario Generale delle Nazioni Unite il nome e
l’indirizzo dell’autorità o delle autorità suscettibili di aiutare altri Stati Parte a mettere a punto
ed applicare misure specifiche di prevenzione della corruzione.
Convenzione ONU sulla corruzione
Ai sensi dell’articolo 5, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità
Nazionale Anticorruzione:
(Politiche e pratiche di prevenzione della corruzione)
1. Ciascuno Stato Parte elabora o applica o persegue, conformemente ai principi fondamentali
del proprio sistema giuridico, delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e
coordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispecchino i principi di stato di
diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, d’integrità, di trasparenza e di
responsabilità.
2. Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di attuare e promuovere pratiche efficaci volte a
prevenire la corruzione.
3. Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di valutare periodicamente gli strumenti giuridici e le
misure amministrative pertinenti al fine di determinare se tali strumenti e misure sono adeguati
a prevenire e combattere la corruzione.
4. Gli Stati Parte, quando necessario e conformemente ai principi fondamentali del loro sistema
giuridico, collaborano gli uni con gli altri e con le organizzazioni regionali ed internazionali
competenti nella promozione e nella messa a punto delle misure di cui al presente articolo.
Nell’ambito di tale collaborazione, essi possono partecipare a programmi e progetti
internazionali volti a prevenire la corruzione.
Convenzione ONU sulla corruzione : i COMPITI
Ai sensi dell’articolo 61, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità
Nazionale Anticorruzione:
(Raccolta, scambio ed analisi delle informazioni sulla corruzione)
1. Ciascuno Stato Parte considererà la possibilità di analizzare, in consultazione con esperti, le
tendenze della corruzione nel proprio territorio, nonché le circostanze in cui sono commessi i
reati di corruzione.
2. Gli Stati Parti considereranno la possibilità di sviluppare e condividere tra loro ed attraverso
organizzazioni internazionali e regionali, statistiche, esperienza analitica riguardante la corruzione
ed informazioni finalizzate ad elaborare, nei limiti del possibile, definizioni, norme e metodologie
comuni, così come informazioni sulle pratiche migliori per prevenire e combattere la corruzione.
3. Ciascuno Stato Parte considererà la possibilità di monitorare le proprie politiche e le attuali
misure per combattere la corruzione e di valutare l’efficacia e l’efficienza delle stesse.
Convenzione ONU sulla corruzione :
la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Ai sensi dell’articolo 9, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale
Autorità Nazionale Anticorruzione:
(Stipulazione di appalti pubblici e gestione delle finanze pubbliche
1. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico,
prende le misure necessarie per creare sistemi appropriati di stipulazione degli appalti pubblici che
siano basati sulla trasparenza, la concorrenza e su criteri obiettivi per l’assunzione delle decisioni e
che siano efficaci, inter alia, per prevenire la corruzione. Tali sistemi, per l’applicazione dei quali
dei valori soglia possono essere presi in considerazione, prevedono in particolare:
a) la diffusione pubblica di informazioni concernenti le procedure di stipulazione degli appalti ed i contratti di appalto,
compresa ogni informazione sulle gare d’appalto ed ogni informazione pertinente sull’attribuzione degli appalti, concedendo
ai potenziali offerenti il tempo necessario per preparare e presentare la loro offerta;
b) la definizione preventiva delle condizioni di partecipazione, compresi i criteri di selezione e di attribuzione e le regole delle
gare d’appalto nonché la loro pubblicazione;
c) l’utilizzazione di criteri obiettivi e predeterminati per l’assunzione delle decisioni concernenti la stipulazione di appalti
pubblici, al fine di facilitare la successiva verifica della corretta applicazione delle regole o procedure;
d) un sistema di ricorso interno efficace, comprendente un sistema di appello efficace che garantisca l’esercizio dei mezzi di
ricorso in caso di inosservanza delle regole o procedure stabilite conformemente al presente paragrafo;
e) se del caso, una serie di misure volte a disciplinare le questioni riguardanti il personale incaricato della stipulazione degli
appalti, quali una dichiarazione d’interesse per alcuni appalti pubblici, le procedure per la selezione di detto personale ed i
requisiti in materia di formazione.
Convenzione ONU sulla corruzione :
la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Ai sensi dell’articolo 9, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale
Autorità Nazionale Anticorruzione:
(Stipulazione di appalti pubblici e gestione delle finanze pubbliche
2. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico,
prende le misure appropriate al fine di promuovere la trasparenza e la responsabilità nella
gestione delle finanze pubbliche. Tali misure comprendono in particolare:
a) le procedure per l’adozione del bilancio nazionale;
b) la comunicazione tempestiva delle entrate e delle uscite;
c) un sistema di norme in materia di contabilità e di revisione dei conti, e di controllo di secondo livello;
d) dei sistemi efficaci di gestione dei rischi e di controllo interno; e
e) se del caso, delle misure correttive in caso di inosservanza dei requisiti stabiliti nel presente paragrafo.
3. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno,
prende le misure civili ed amministrative necessarie per preservare l’integrità dei libri e delle
registrazioni contabili, dei rendiconti finanziari o di ogni altro documento concernente le entrate e
le uscite pubbliche e per impedirne la falsificazione.
Convenzione ONU sulla corruzione :
la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Ai sensi dell’articolo 12, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale
Autorità Nazionale Anticorruzione:
(Settore privato)
1. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno,
prende le misure necessarie al fine di prevenire la corruzione che coinvolge il settore privato,
rafforzare le norme in materia di contabilità e di revisione dei conti e, se del caso, prevedere delle
sanzioni civili, amministrative o penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza
di tali misure.
Convenzione ONU sulla corruzione :
la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Ai sensi dell’articolo 12, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale
Autorità Nazionale Anticorruzione:
(Settore privato)
2. Le misure volte al raggiungimento di tali obiettivi possono includere in particolare:
a) la promozione della cooperazione tra i servizi di individuazione e di repressione e gli enti privati interessati;
b) la promozione e l’elaborazione di norme e procedure volte a preservare l’integrità degli enti privati interessati, e anche di
codici di condotta affinché le imprese e tutte le professioni interessate esercitino le loro attività in modo corretto, onorevole
ed adeguato, al fine di prevenire i conflitti d’interesse e promuovere l’uso di buone pratiche commerciali tra le imprese e
nelle loro relazioni contrattuali con lo Stato;
c) la promozione della trasparenza degli enti privati ricorrendo, se del caso, a misure concernenti l’identità delle persone
fisiche e giuridiche che partecipano alla costituzione e gestione delle società;
d) la prevenzione dell’uso improprio delle procedure di regolamentazione degli enti privati, comprese le procedure
concernenti le sovvenzioni e le licenze concesse dalle pubbliche autorità per attività commerciali;
e) la prevenzione dei conflitti d’interesse mediante l’imposizione, se del caso e per un periodo ragionevole, di restrizioni
all’esercizio di attività professionali da parte di ex pubblici ufficiali e all’impiego, da parte del settore privato, di pubblici
ufficiali dopo le loro dimissioni od il loro pensionamento, quando dette attività o detto impiego sono direttamente collegati
alle funzioni che tali ex pubblici ufficiali esercitavano o supervisionavano durante il loro mandato;
f) l’assicurazione che le imprese private, tenuto conto della loro struttura e dimensione, abbiano revisioni contabili interne
sufficienti per facilitare la prevenzione e l’individuazione degli atti di corruzione e che i conti ed i necessari rendiconti
finanziari di tali imprese private siano sottoposti a procedure appropriate di revisione dei conti e di certificazione.
Convenzione ONU sulla corruzione :
la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Ai sensi dell’articolo 12, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale
Autorità Nazionale Anticorruzione:
(Settore privato)
3. Al fine di prevenire la corruzione, ciascuno Stato Parte, conformemente alle proprie leggi e
regolamenti interni concernenti la tenuta dei libri e delle registrazioni contabili, la pubblicazione
di informazioni sui rendiconti finanziari e le norme di contabilità e di revisione dei conti, prende
le misure necessarie per proibire che i seguenti atti siano compiuti al fine di commettere uno
qualsiasi dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:
a) la tenuta di conti fuori libro;
b) le operazioni fuori libro o insufficientemente identificate;
c) la registrazione di spese inesistenti;
d) la registrazione di elementi del passivo il cui oggetto non è correttamente identificato;
e) l’utilizzazione di documenti falsi; e
f) la distribuzione intenzionale di documenti contabili prima di quanto previsto dalla legge.
4. Ciascuno Stato Parte rifiuta la deducibilità fiscale delle spese che costituiscono delle tangenti, il
cui versamento è uno degli elementi costitutivi dei reati stabiliti conformemente agli articoli 15 e
16 della presente Convenzione e, se del caso, delle altre spese sostenute ai fini di corruzione.
Convenzione ONU sulla corruzione :
la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Ai sensi dell’articolo 13, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale
Autorità Nazionale Anticorruzione:
(Partecipazione della società)
1. Ciascuno Stato Parte, nei limiti dei propri mezzi conformemente ai principi fondamentali del
proprio diritto interno, prende le misure appropriate volte a favorire la partecipazione attiva, nella
prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno, di persone e di gruppi non
appartenenti al settore pubblico, quali la società civile, le organizzazioni non governative e le
comunità di persone, misure volte inoltre a sensibilizzare maggiormente il pubblico sull’esistenza,
le cause e la gravità della corruzione e sulla minaccia che questa rappresenta. Tale partecipazione
dovrebbe essere rafforzata mediante misure consistenti in particolare nel:
a) accrescere la trasparenza dei processi decisionali e promuovere la partecipazione del pubblico a tali processi;
b) assicurare l’accesso effettivo del pubblico all’informazione;
c) intraprendere delle attività di informazione del pubblico che lo incoraggino a non tollerare la corruzione, nonché dei
programmi di educazione del pubblico, in particolare presso le scuole e le università;
d) rispettare, promuovere e proteggere la libertà di ricercare, ricevere, pubblicare e diffondere informazioni concernenti la
corruzione. Tale libertà può essere sottoposta ad alcune condizioni, le quali devono tuttavia essere prescritte dalla legge e
necessarie:
i) al rispetto dei diritti e della reputazione altrui;
ii) alla protezione della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico, o della pubblica sanitaria e moralità.
Convenzione ONU sulla corruzione :
la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Ai sensi dell’articolo 13, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale
Autorità Nazionale Anticorruzione:
(Partecipazione della società)
2. Ciascuno Stato Parte prende le misure appropriate al fine di assicurare che gli organi di
prevenzione della corruzione competenti menzionati nella presente Convenzione siano noti al
pubblico e si adopera affinché tali organi siano accessibili, se del caso, cosicché i fatti suscettibili di
essere considerati costitutivi di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione
possano essere loro segnalati, anche in forma anonima.
Convenzione ONU sulla corruzione :
la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
La riforma della PA, legge 15/2009 e d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009
•  La Sezione per l’integrità nelle Amministrazioni pubbliche
Il comma 8 dell’art. 13 prevede:
Presso la Commissione è istituita la Sezione per l’integrità nelle amministrazioni
pubbliche con la funzione di favorire, all’interno della amministrazioni pubbliche, la
diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura
dell’integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni
pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per
l’integrità e la trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l’effettiva adozione e vigila sul
rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.
Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150
Il comma 2 dell’art. 11 prevede:
Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative
previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida
elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 13;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.
Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150
Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150
Alla Commissione e, quindi, alla Sezione per l’Integrità,
potranno essere affidati compiti in materia di:
Art. 7 Settore pubblico
Art. 8 Codici di condotta dei pubblici ufficiali
Art. 10 Informazione del pubblico
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Emendamento all’articolo 1
Sostituire l’articolo 1 con il seguente:
«1. E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato
di coordinamento delle iniziative anticorruzione, di seguito “Comitato”. Il
Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua
delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed
è, altresì, composto dai Ministri dell’interno, della giustizia,
dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari
esteri e delle politiche comunitarie, o loro delegati, con il compito di
definire le linee di indirizzo e di coordinare le strategie di prevenzione e
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, che opera quale Autorità nazionale anticorruzione ai sensi
dell’articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, ha il compito di:
a.  sviluppare le strategie di prevenzione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale;
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
b. predisporre e coordinare, sulla base dei piani delle pubbliche
amministrazioni centrali di cui al comma 4, lettera a), il Piano nazionale
anticorruzione in attuazione dei princìpi di cui all’articolo 5 della
Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni unite contro la
corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre
2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre
2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 (di seguito
“Convenzione”);
c. svolgere le funzioni di Osservatorio anticorruzione, curando l’analisi
aggiornata dei fenomeni corruttivi e riferendone, con cadenza annuale,
al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione che, a sua
volta, ne informa il Governo, il Parlamento, gli organismi internazionali
e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche ai fini di cui all’articolo 13, comma 8, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
d. ai sensi degli articoli 5, comma 4, e 61, comma 2, della Convenzione,
collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni
regionali ed internazionali competenti al fine di:
•  promuovere e mettere a punto definizioni, norme e metodologie
comuni per la prevenzione della corruzione;
•  sviluppare e condividere statistiche, esperienza analitica e informazioni
sulle migliori pratiche per prevenire e combattere il fenomeno;
•  realizzare programmi e progetti internazionali;
e.  valutare periodicamente, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 61, comma 3,
della Convenzione, l’idoneità degli strumenti giuridici e delle misure
amministrative adottate al fine di prevenire e combattere la corruzione;
f.  al fine di favorire il corretto e onorevole esercizio delle funzioni affidate,
definire, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della Convenzione, in
collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione,
programmi formativi per i dipendenti pubblici, nonché stabilire le modalità
per lo svolgimento, presso la stessa Scuola e in collaborazione con
l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, della formazione dei
dirigenti e dei funzionari preposti alle stazioni appaltanti in materia di
procedure di gara, stipula e gestione dell’esecuzione dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture;
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
g.  pubblicare, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) della
Convenzione, le informazioni relative al rischio corruzione nella
pubblica amministrazione;
h.  monitorare l’effettiva attuazione dei singoli piani di cui al comma 4;
i.  definire modelli standard delle informazioni ed i dati occorrenti per il
conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo
modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
j.  convocare periodicamente, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della
Convenzione, le organizzazioni non governative attive nella prevenzione
della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno.
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Dipartimento della
funzione pubblica si avvale del Servizio Anticorruzione e Trasparenza che
costituisce ufficio dirigenziale di livello generale.
4. Le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono al Dipartimento
di cui al comma 3:
a) propri piani di azione che:
•  forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio
corruzione degli uffici;
•  definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui
al numero 1);
•  specificano procedure appropriate per selezionare e formare i
dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla
corruzione prevedendo, se del caso, la rotazione in tali settori;
•  attuano, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, i programmi formativi, di cui al comma 2, lettera
f);
•  indicano le soluzioni, anche normative, e le attività volte a individuare
tempestivamente e a prevenire eventuali condotte illecite.
b) elementi idonei allo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, lettere e), f) ,
g), h) e i).».  
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Emendamento all’articolo 2
Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:
“Art. 2-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). –
1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il
pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui
sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro, non può
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di
lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla
denuncia.
2. L’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo
consenso, nelle fasi preliminari delle attività volte all’accertamento
dei fatti denunciati o riferiti”.
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Emendamento all’articolo 2
Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:
«Art. 2-bis (Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165). - 1. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
1.  al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Ai fini
dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.”;
2.  il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. Entro quindici giorni
dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i
soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di
appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici.”;
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Emendamento all’articolo 2
Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:
1.  al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi,
anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via
telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della
funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso
lordo, ove previsto.”.
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
2. dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente: “16-ter. I dipendenti
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre
anni”».
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Una prospettiva comparata circa l’area di rilevanza penale
Una prospettiva comparata circa l’area di rilevanza penale
1.  Prima tra tutte, l’assenza del delitto di concussione negli ordinamenti di molti
dei Paesi con i quali l’Italia viene confrontata abitualmente.
2.  Un ulteriore dato distintivo afferisce alla struttura dei delitti di corruzione.
Quest’ultima, nel nostro Ordinamento ha la struttura di fattispecie plurisoggettiva a
concorso necessario (benchè la punibilità della forma attiva e di quella passiva siano
previste in norme distinte), mentre nei sistemi giuridici di molti ordinamenti si
distingue la tipicità della corruzione attiva da quella passiva e rispetto ad esse la
condotta di base non è necessariamente bilaterale:
3.  Ancora, sul piano dei soggetti attivi dei reati di corruzione, estesa in Italia fino
a ricomprendere gli incaricati di un pubblico servizio, a differenza di altri
ordinamenti, come quello spagnolo, dove possono essere soggetti attivi solo
l’autorità pubblica o il pubblico ufficiale, o quello austriaco dove si fa riferimento
esclusivamente al pubblico ufficiale o all’arbitro.
Bortoletti, corruzione, scuola superiore economia finanze, milano 17 maggio 2011
Bortoletti, corruzione, scuola superiore economia finanze, milano 17 maggio 2011
Bortoletti, corruzione, scuola superiore economia finanze, milano 17 maggio 2011
Bortoletti, corruzione, scuola superiore economia finanze, milano 17 maggio 2011
Bortoletti, corruzione, scuola superiore economia finanze, milano 17 maggio 2011
Bortoletti, corruzione, scuola superiore economia finanze, milano 17 maggio 2011
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Bortoletti, corruzione, scuola superiore economia finanze, milano 17 maggio 2011

  • 1.   Master “Etica nella Pubblica Amministrazione e contrasto alla corruzione” Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze Milano, 17 maggio 2011 Il quadro generale di riferimento Maurizio Bortoletti Consigliere del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione
  • 3. Inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, Milano, marzo 2011
  • 4. Inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, Milano, marzo 2011
  • 5. Inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, Milano, marzo 2011
  • 6. Una  informazione  trasparente  e  completa  è  considerata  dagli  stessi  “  adde4  ai   lavori”   una   esigenza   imprescindibile   ed   equivalente   alla   stessa   azione   di   contrasto,   come   ha   ricordato   recentemente   il   Dire<ore   della   Direzione   Inves>ga>va   An>mafia,   A.   GIRONE,   Audizione   avan,   alle   Commissioni   I   e   II   Riunite  del  Senato  della  Repubblica  nell’ambito  dell’esame  del  ddl  2156,  6  luglio   2010,   secondo   il   quale   vi   è   “…   la   duplice   necessità   di   neutralizzare   adeguatamente   le   condo@e   illecite   e   di   garan,re   una   forte   trasparenza   sul   fenomeno,   anche   per   evitare   che   una   amplificazione   di   da,   inesaE   possa   incidere   sull’immagine   del   Paese   e,   conseguentemente,   sul   suo   ra,ng   in   sede   internazionale…”. La corruzione tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
  • 7. La “dittatura delle immagini influenti”. Prof. Giuliano Amato, Accademia dei Lincei, primavera del 2006.
  • 8. La “dittatura delle immagini influenti”. Prof. Giuliano Amato, Accademia dei Lincei, primavera del 2006.
  • 9. La “dittatura delle immagini influenti”. Prof. Giuliano Amato, Accademia dei Lincei, primavera del 2006. “…   l’analisi   delle   no,zie   sulla   criminalità   proposte   dai   Tg   prime   )me   nel   periodo   2005-­‐2009,    fornisce  –  secondo  il  prof.  Ilvo  DIAMANTI  -­‐  alcune  indicazioni  interessan,:   •       non  esiste  correlazione  tra  l’andamento  dei  rea,  denuncia,  e  il  numero  di  no,zie   sulla  criminalità;   •       esiste,  invece,  una  forte  correlazione  tra  il  numero  di  no,zie  di  rea,  e  la  percezione   della  criminalità,   con  una  situazione  che  in  Italia  degrada  ulteriormente  se  analizzata  in  una  prospeEva   comparata   con   altri   Paesi   europei   ….   Il   Tg1   –   come   emerge   dalla   rilevazione   dell’Osservatorio  di  Pavia  in  relazione  alla  “no>ziabilità”  del  tema  allargata  ai  principali   Tg   europei   -­‐   ha   il   doppio   di   no,zie   del   Tg   spagnolo   e   ven,   volte   in   più   rispe@o   al   telegiornale   tedesco;la   pagina   della   criminalità   in   Italia   è   costante,   l’agenda   dei   telegiornali   francesi,   inglesi,   tedeschi   e   spagnoli   non   rileva   la   presenza   quo,diana   di   no,zie  criminali  …”.  
  • 10. La corruzione tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva” “… I dati sono dati – ha recentemente ricordato Luca RICOLFI, Il sacco del nord, Guerini, 2010 – ciò che cambia è la prospettiva con i quali li interpretiamo…”. Non a caso chi si “… avventura sul rischioso terreno dei paralleli e dei calcoli […] custodisce con caparbietà – come ricordava E.NARDUCCI, Processi ai politici nella Roma antica, Laterza, Roma-Bari, 1995 - il segreto di questi risultati allegati e non dimostrati, facendo riferimento a parametri noti solo a lui stesso ed eludendo con allegria una serie di evidenti interrogativi….”.
  • 11. Liberal,15  luglio  2010:       “Il   nostro   è   un   Paese   malato,   non   un   malato   terminale,   ma   certamente   un   malato   grave,   affe@o  da  una  patologia  cronica,  progressiva  e  contagiosa,  che  ne  sta  minando  alla  radice  le   energie  fisiche  e  morali.  …  anche  il  chirurgo  è  malato  e  forse  è  più  malato  degli  altri  …  preda  di   una   rassegnazione   debilitante   …   un   cancro   ad   alta   potenzialità   distru@va   che   stravolge   il   sistema  immunitario  del  paese  …  un  malato  che  appare  ormai  inguaribile,  perché  soffre  di  un   male  che  ogni  giorno  ne  mina  la  fibra.  Sembra  che  non  ci  siano  terapie  …”.       Senza  entrare  nel  merito,  certamente  angosciante.       Ma  effe&vamente,     nell’Italia  “culla  del  diri3o”  il  diri3o  ci  stava  così  bene  da  essersi  addormentato?   (Enio  Flaiano).   La corruzione tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
  • 12. "I  terremo:  diventano  tragedia  nei  paesi  con  alta  corruzione"     I  sismologi  Nicholas  Ambraseys  (Imperial  College  di  Londra)  e  Roger  Bilham  (Università  di  Boulder  in  Colorado)   spiegano   su   Nature   che   in   alcuni   paesi   non   solo   la   povertà   ma   anche   una   dilagante   illegalità,   sono   il   vero   nemico  da  comba<ere  per  difendersi  dai  terremo>.  Gli  esper>  dimostrano  con  la  sta>s>ca  che  il  legame  tra   corruzione  e  numero  di  vi4me  non  è  solo  un  dato  anedo4co  o  materia  per  alimentare  sospe4  impalpabili,   ma  un  fa<ore  quan>ficabile.     Bilham  and  Ambraseys  hanno  confrontato  i  da>  sulle  vi4me  dei  maggiori  sismi  mondiali  con  il  reddito  pro   capite  e  l'indice  della  corruzione  percepita  di  Transparency  1,  organizzazione  internazionale  no  profit,  basata  a   Berlino,   che   da   18   anni   monitora   e   dununcia   i   casi   di   corruzione   in   tu<o   il   mondo   producendo   un   vero   "barometro"  annuale  della  corruzione.  L'indice,  che  è  ricavato  da  studi  sta>s>ci,  ordina  le  nazioni  in  base  alla   percezione   di   pubblici   ufficiali   e   poli>ci   sulla   diffusione   della   disonestà   all'interno   delle   is>tuzioni.   L'Italia   si   colloca  immediatamente  so<o  al  Ruanda  e  sopra  alla  Georgia.  I  sismologi  hanno  notato  che  negli  ul>mi  anni  la   maggioranza  (83%)  dei  mor>  causa>  dal  crollo  di  edifici  ed  infrastru<ure  si  trova  in  nazioni  più  corro<e  rispe<o   ad  altre  di  pari  reddito  nazionale  lordo  pro  capite  (Gross  Na>onal  Income  Per  Capita,  GNI).     "Il  nostro  scopo  non  era  evidenziare  il  rapporto  tra  povertà  ed  inciden>  mortali,  che  è  ovvio",  spiega  Bilham,   "ma  vedere  se  la  sta>s>ca  ci  perme<eva  di  rilevare  il  peso  della  disonestà  durante  un  terremoto,  sopra<u<o   sulla  sicurezza  degli  edifici".   La corruzione tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
  • 13. La corruzione tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva” Individuare   l’ulteriore   conferma   del   degrado   sociale   del   Paese   negli   esi>   di   una   interessante   ricerca   condo<a   sul   numero   di   infrazioni   al   codice   della   strada   per   divieto  di  sosta  commesse  dai  diploma>ci  accredita>  presso  l’Assemblea  generale   delle  Nazioni  Unite,  esenta>  fino  al  2002  dal  pagamento  delle  contravvenzioni.       Il  riferimento  è  allo  studio  di  R.  FISMAN,  E.  MIGUEL,  Cultures  of  corrup,on:  evidence   from     diploma,c   parking   ,ckets,   Working   Paper   del   Na>onal   Bureau   of   Economic   Research,   Cambridge,   giugno   2006,   consultabile   all’indirizzo   www.nber.org/papers/w12312/.  Azzerato  il  fa<ore  del  “>more  della  legge”  grazie  a   questa   par>colare   forma   di   immunità,   gli   Autori   hanno   notato   come   le   condo<e   devian>  fossero  dire<amente  proporzionali  al  grado  di  corruzione  presente  nei  Paesi   di   provenienza   e   ai   sen>men>   nega>vi   prova>   verso   il   Paese   ospitante.   La   ricerca   ripropone,  ma  non  risolve,  il  problema  del  calcolo  del  cd.  “grado  di  corruzione”.  
  • 14. La corruzione tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva” Le recentissime parole del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki- moon, Remarks to Inaugural Conference of the International Anti-Corruption Academy, CAC/COPS/WG.4/2010/4, Vienna, 2 settembre 2010, sembrano, però, ancora più significative, di fronte agli sforzi fatti da molti per immaginare e, poi, cosa più importante, per rendere noto a mezzo stampa, il “volume” di tangenti, mazzette e scambio di favori: “… One major handicap is that we don’t know how to measure corruption …”.
  • 15. La corruzione tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva” Una situazione nella quale, tanto più si enfatizza il numero degli illeciti che non viene “misurato”, tanto più risulta facile muoversi lungo altre piste nella quantificazione del “dato reale”, rispetto a quelle che emergono dal dato della criminalità registrata: un pericolo estremamente attuale, perché “… come ricordava l’altro giorno il collega De Sena – la notazione è di G. PISANU, Comunicazioni, Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, 2 dicembre 2008 - sull’entità di questo fatturato si conoscono valutazioni diverse, tutte per la verità impressionanti, ma raramente ben documentate….”.
  • 18. VINCA  IL  MIGLIORE   Concorso-­‐Corso  Comune  di  Napoli  2010       112.572  iscri4     67.000  partecipan>     534  pos>  bandi>  per  10  profili     3.785  ammessi  alla  seconda  fase  delle  procedure  sele4ve     che  consen>ranno  di  procedere  a:     •  534  ammissioni  a  fasi  forma>ve  obbligatorie     •  370.000  ore  di  formazione     •  534  unità  di  personale  formate     “verità nascoste”
  • 19. VINCA  IL  MIGLIORE,  perme<e  agli  En>  locali:       1. l'o4mizzazione   generale   del   processo   di   recrui>ng.   Sono   azzera>   i   tempi   per   il   data  entry,  necessari  nella  tradizionale  modalità  di  acquisizione  delle  domande  di   partecipazione  via  posta  ordinaria;     2. lo  screening  immediato  delle  candidature  in  base  ai  requisi>  richies>  dal  bando;     3. il   sostanziale   abba4mento   dei   cos>   di   ges>one.   Il   costo   medio   neo   assunto   in   modalità  tradizionale  è  s>mato  in    €  51.800,    con  procedura  Ripam-­‐Vinca  il  migliore:   €  15.740;     4. una   maggiore   semplificazione   e   trasparenza,   legata   sia   alle   procedure   di   reclutamento  e  sia  alla  loro  pubblicità;     5. la  diminuzione  del  livello  di  contenzioso  grazie  all’eleva>ssimo  know  how  e  alle   massima  trasparenza  resa  possibile  dalla  più  agevole  accessibilità  alle  procedure  di   evidenza  pubblica  da  parte  dei  ci<adini/uten>;   6. riduzione  dei  tempi  di  assegnazione  del  personale.   “verità nascoste”
  • 24. maggio  2010:  l’approvazione  di  disposizioni  urgen>  tributarie  e  finanziarie  in  materia  di  contrasto  alle  frodi   fiscali  internazionali  e  nazionali  operate,  tra  l'altro,  nella  forma  dei  cosidde&  «caroselli»  e  «car:ere»,     luglio   2010,   l’approvazione,   unico   Paese   del   G20,   nella   manovra   an>crisi   es>va   di   uno   stanziamento   dedicato  di  2  Meuro  per  interven>  di  prevenzione  della  corruzione.   luglio  2010:  l’Italia  tra  i  7  Paesi  dell’OCSE  Ac>ve  Enforcement  nell’applicazione  della  Convenzione;   agosto  2010,  l’approvazione  del  Piano  straordinario  contro  le  mafie,  che  con>ene  pervasive  misure  per  il   contrasto  alla  infiltrazione  della  criminalità  nell’economia  legale  e  nella  Pubblica  Amministrazione;   se3embre   2010,   in   Senato,   il   Relatore   di   maggioranza   del   disegno   di   legge   an>corruzione   deposita   un   emendamento   per   introdurre   quelle   misure   preven>ve   che   a   livello   internazionali   sono   considerate   un   efficace  an>doto  alla  corruzione:  whistleblowing,  cioè  la  tutela  del  dipendente  che  segnala  abusi;  confli&  di   interesse  e  controlli  su  consulenze/incarichi;  revolving  doors,  per  limitare  le  riassunzioni  “interessate”  alla   fine  del  servizio  pubblico;   se3embre  2010,  in  Senato,  l’approvazione  del  disegno  di  legge  di  ra:fica  della  Convenzione  del  Consiglio   d’Europa  contro  la  corruzione  civile  firmata  nel  (!)  1997;   se3embre  2010:  una  innova>va  sentenza  della  Corte  di  Cassazione;   o3obre  2010:  l’OCSE  pubblica  Measuring  Governance;   novembre  2010:  l’Università  di  Goteborg  consegna  alla  UE  Quality  of  Government;   dicembre   2010,   un   proge<o   italiano   in   materia   di   prevenzione   della   corruzione   nella   Green   Economy   diventa  l’unico  proge<o  nazionale  scelto  da  World  Bank  –  Siemens  Integrity  Fund  nella  vecchia  Europa  e   uno  dei  33  seleziona>  nel  mondo.     “verità nascoste”
  • 25. Transparency International nel Progress Report on OECD Convention Enforcement, in materia di implementazione degli strumenti e Convenzioni contro la corruzione, ha collocato l’Italia tra i Paesi Active Enforcement, insieme a Denmark, Germany, Norway, Switzerland, United Kingdom and United States. “verità nascoste”
  • 26. Secondo   il   Global   Enforcement   Report   2010   di   Trace   An>   Bribery   Compliance   Solu>ons   (consultabile   all’indirizzo:   AA.VV.,   Global   Enforcement   Report   2010,   TRACE   An>   Bribery   Compliance   Solu>ons,   consultabile   all’indirizzo   www.secure.traceinterna>onal.org/ Default.asp?),  l’Italia  è  al  terzo  posto  nel  mondo,  dopo  Sta>  Uni>  e  Korea  del  Sud  nei  risulta>   consegui>  dal  nostro  sistema  repressivo  nel  perseguire  –  tra  il  1977  e  il  giugno  2010  -­‐  i  tenta>vi   di  corruzione  di  pubblici  ufficiali  italiani  da  parte  di  imprese  straniere.   “verità nascoste”
  • 27. ECCO L’ERRORE: La mediana NON è rappresentativa della reale situazione del Paese “verità nascoste”
  • 28. Percezione della estensione della corruzione o di altri illeciti nella pubblica amministrazione nazionale. Cittadini che dichiarano di aver ricevuto la richiesta di una tangente negli ultimi 12 mesi. CITIZENS’ PERCEPTIONS OF FRAUD AND THE FIGHT AGAINST FRAUD IN THE EU 27 Indagine richiesta dall’European Anti-Fraud Office e realizzata dalla Gallup Organization ( consultabile su http://ec.europa.eu ). “verità nascoste”
  • 29. 1.  Tra le aziende analizzate la media è di 17 punti su 50. 2.  L’Italia si posiziona sopra la media mondiale davanti a Paesi come Germania, Svezia, Francia, Belgio. TRAC - Transparency in Reporting on Anti-Corruption “verità nascoste”
  • 30. Global Integrity Report (consultabile all’indirizzo www.report.globalintegrity.org/Italy/2008). Il Report annuale di Global Integrity - organizzazione indipendente e no-profit di Washington, nata nel 1999 come Centro per l’integrità pubblica grazie ad un gruppo di giornalisti e ricercatori, - è l’esito di una metodologia di ricerca che è considerata una best practice dalla World Bank: 1. il risultato finale di 79 su 100, subito dopo il Canada che ha raggiunto 80 su 100 e prima della Francia che nell’ultimo assessment del 2007 ha conseguito 78 su 100, colloca l’Italia al confine della fascia nella quale sono censiti i Paesi che presentano un impegno “strong” riguardo al tema dell’integrità e dell’anticorruzione; 2. le aree sulle quali viene indicata la necessità di intervenire, sono : a. la Judicial Accountabilty (voce III-3: very weak), b. le misure in materia di whistleblowing (voce IV-2: very weak), c. la funzionalità della PA (categoria IV: very weak), d. il finanziamento politico (voce II-3: very weak). “verità nascoste”
  • 31.                Infine,  la  recente  Sentenza  della  Suprema  Corte  di  Cassazione,  la  n.  42701  del  30   se3embre  2010  (depositata  il  1°  dicembre  2010),  che  ha  riconosciuto  l’opera>vità,  in   tema  di  responsabilità  da  reato  degli  en>,  della  applicazione  alla  persona  giuridica   delle   misure   cautelari   interdi4ve   anche   qualora   il   reato   presupposto   sia   quello   di   corruzione  internazionale  di  cui  all’art.  322  bis  cod.  pen..                    La  Suprema  Corte  ha  evidenziato  come  si  debba,  poi,  verificare  in  concreto  l’effe4va   possibilità   di   applicare   tali   misure   senza   che   ciò   compor>,   seppure   solo   nella   fase   esecu>va,  il  coinvolgimento  degli  organismi  di  uno  Stato  estero  sul  quale  il  giudice   italiano  non  ha  giurisdizione,  va  evidenziato  come  il  “sistema  italiano  di  contrasto  alla   corruzione”  si  sia  ulteriormente  rafforzato  con  tale  importante  decisione.   “verità nascoste”
  • 32. “vere bugie” e “false verità”
  • 33. “vere bugie” e “false verità” L’Italia dopo lo Zambia, quanto a corruzione L’aumento delle denunce per corruzione e concussione, rispettivamente del 159% e del 226% nel 2009, e del 30% nel 2010 Il costo della corruzione in Italia pari a 60 miliardi di euro La “confusione” che regna sul tema
  • 34. L’Italia dopo la Zambia nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
  • 35. L’Italia dopo la Zambia nell’indice 2010 della corruzione di Transparency NESSUNO DICE A VOCE ALTA che L’INDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato annualmente da Transparency International: 1.  NON è una misurazione del livello di corruzione di un Paese, 2.  NON consente di stilare classifiche e graduatorie: la stessa Transparency afferma – in Transparency International, Università di Passau (2008), The Methodology of the Corruption Perceptions Index 2008 - che “… una graduatoria di Paesi può facilmente essere erroneamente interpretata come una misura assolutamente precisa delle performance di un dato paese. Questo non è affatto vero….”; 3.  NESSUNO dice che la stessa Transparency segnala una INTRINSECA IMPRECISIONE del suo Indice: “…Sin dalla sua prima pubblicazione nel 1995, TI ha fornito i dati relativi alla deviazione standard e al numero delle fonti utilizzate per la costruzione dell’indice. Queste informazioni servono per evidenziare che vi è una intrinseca imprecisione. Inoltre viene fornita l’informazione del range tra il valore più basso/più alto.…”, con l’Italia che fa segnare una deviazione standard tra le più elevate, superiore a 1, chiaro indicatore di un sostanziale disaccordo tra le diverse fonti e, quindi, una significativa imprecisione della misurazione; 4.  NESSUNO dice che nel 2009, è stato calcolato con modalità diverse, da un ente di ricerca diverso, con le 6 (!) rilevazioni sull’Italia che sono state richieste SOLO a 4 enti diversi: Economic Intelligence Unit, Global Insights, IMD International, World Economic Forum’s Global Competitiveness
  • 36. NESSUNO DICE A VOCE ALTA che L’INDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato annualmente da Transparency International: 5.  che si evoca il nomen “corruzione”, ma non si fa riferimento alle condotte che in Italia integrano le fattispecie penali di corruzione e concussione, bensì a un universo molto più ampio, tenuto conto che per Transparency International il CPI misura la percezione del “…misuse of public power for private benefit …” per la nota metodologica del CPI 2008, analoga a quella contenuta nello stesso documento relativo al CPI 2006: “…as the abuse of public office for private gain …”. Ciò che Transparency definisce corruzione, nell’Ordinamento Giuridico italiano corrisponde, in realtà, al risultato della “somma” di corruzione, concussione e abuso d’ufficio, di cui all’art. 323 c.p., un universo statistico estremamente più vasto. 6.  che il punteggio medio registrato dall’Italia degrada progressivamente e parallelamente alla graduale riduzione del numero di sources utilizzate: dalle 10 surveys utilizzate per il CPI 2004, che aiutano evidentemente a raffinare il dato soprattutto in presenza di rilevanti squilibri tra le diverse aree del Paese, si è passati alle 4 del CPI 2009, tenuto conto che due delle sei indicate nella Nota Metodologica fanno riferimento alla stessa fonte e a due anni successivi. La nota metodologia al CPI 2006 precisa, infatti, che “…The reliability of the CPI differs, however, across countries. Countries with a high number of sources and small differences in the evaluations provided by the sources (indicated by a narrow confidence range) convey greater reliability in terms of their score and ranking; the converse is also the case….”. L’Italia dopo la Zambia nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
  • 37. NESSUNO DICE che L’INDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato annualmente da Transparency International: 7.  comprende tra le sue fonti il Control of Corruption della World Bank che fornisce un risultato DIVERSO e POSITIVO per l’Italia. L’Italia dopo la Zambia nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
  • 38. NESSUNO DICE che L’INDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato annualmente da Transparency International: 8.  comprende tra le sue fonti l’IMD, l’Institute for Management Development, il cui World Competitiveness Year Book presenta una Overall Performance Italy 2010 che fornisce un risultato DIVERSO e POSITIVO per l’Italia. L’Italia dopo la Zambia nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
  • 39. Country Forecast July 2010 © The Economist Intelligence Unit Limited 2010 Italy: Indicator scores in the business rankings model a Out of 18 countries: Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the UK. Note. A single asterisk (*) denotes scores based on quantitative indicators. Indicators with a double asterisk (**) are partly based on data. All other indicators are qualitative in nature. Italy Regional averagea Italy Regional averagea 2005-09 2010-14 Political environment 1. Risk of armed conflict 5 4.4 5 4.5 2. Risk of social unrest 4 4.3 4 3.7 3. Constitutional mechanisms for the orderly transfer of power 5 4.8 5 4.8 4. Government and opposition 4 4.4 3 4.3 5. Threat of politically motivated violence 4 4.1 4 4.1 6. International disputes or tensions 5 4.3 5 4.3 7. Government policy towards business 3 3.9 3 3.8 8. Effectiveness of political system in policy formulation and execution 3 3.8 2 3.4 9. Quality of the bureaucracy 3 3.7 3 3.7 10. Transparency and fairness of legal system 3 4.0 3 4.0 11. Efficiency of legal system 2 4.2 2 4.2 12. Corruption 3 4.1 3 4.1 13. Impact of crime 2 4.1 2 4.1 NESSUNO DICE che L’INDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato annualmente da Transparency International: 9.  comprende tra le sue fonti l’Economist Intelligenge Unit, il cui Country Report sull’Italia segnala una sostanziale situazione di stabilità. Country Forecast July 2010 © The Economist Intelligence Unit Limited 2010 Italy: Country Forecast July 2010 Italy Editor: Robert O'Daly Editorial closing date: 22nd July 2010 L’Italia dopo la Zambia nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
  • 40. da REPUBBLICA.IT del 26 ottobre 2010 L'Ocse: "Classifiche poco attendibili,possono produrre danni" L'organizzazione lancia l'allarme sul rapporto di Transparency International: "Metodologia poco chiara e viziata da pregiudizi, ma i risultati vengono usati da chi decide gli aiuti internazionali" di CARLO CLERICETTI ROMA - Era stato lanciato addirittura un allarme preventivo: con una mail inviata ieri un dipartimento dell'Ocse ha diffuso uno studio, "Measuring governance", in cui avvertiva di prendere con le molle la classifica del rapporto di Transparency International che sarebbe stato pubblicato oggi. "Senza entrare nel merito della discussione sull'importanza di questo o altri indicatori internazionali sulla governance - si dice nella mail - gli autori dello studio Ocse mettono in guardia i potenziali utenti del rapporto, invitandoli caldamente ad essere più attenti nell'esame dei reali contenuti e alla precisione di tutti i sistemi di classifiche della governance e di usare più cautela su come utilizzarli". I punteggi forniti da questi sistemi, continuano i ricercatori, sono spesso meno accurati di quanto molti utenti sembrino pensare, e per di più la loro costruzione risente di pregiudizi dei quali gli utilizzatori sono spesso ignari. Lo studio Ocse analizza puntigliosamente le metodologie usate e l'attendibilità di questi studi ne esce a pezzi. L'allarme Ocse, dunque, va preso molto sul serio. Queste classifiche possono sembrare una sorta di gioco di società, ma in effetti i danni che possono produrre sono reali e, come sempre, pesano sui più deboli. L’Italia dopo la Zambia nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
  • 41. “vere bugie” e “false verità” L’Italia dopo lo Zambia, quanto a corruzione Qual è il danno per il “sistema Paese”?
  • 42. “vere bugie” e “false verità” L’aumento delle denunce per corruzione e concussione, rispettivamente del 159% e del 226% nel 2009, e del 30% nel 2010
  • 43. L’aumento delle denunce per corruzione e concussione nel 2009
  • 44. 1.  non utilizza l’unico strumento completo e ufficiale, le statistiche della delittuosità; 2.  comunica che la Guardia di Finanza ha segnalato un aumento del 229% e del 153% dei fatti di corruzione e concussione, senza completare l’informazione con la sostanziale stabilità registrata dalle statistiche della delittuosità che comprendono anche il dato della Guardia di Finanza; 3.  paragona un dato pluriennale, quello delle statistiche della delittuosità per il periodo “2004- I semestre 2009” riportate a pagina 58 della Relazione del novembre 2009 del SAeT (consultabile all’indirizzo www.anticorruzione.it), con quello annuale proveniente dalla somma di quelli comunicati dalle 3 Forze di Polizia (2.154 casi = 221 + 219 + 1714) 4.  non evidenzia come vi sia stata una diminuzione del 32% del numero delle sentenze di I grado in materia di responsabilità per “corruzione e concussione”: dalle 185 del 2009 (il 14,5% del totale) alle 126 del 2010 (l’11,7%), come risulta dalle Tabelle in appendice alle due Relazioni. L’aumento delle denunce per corruzione e concussione nel 2009
  • 45. “vere bugie” e “false verità” Il costo della corruzione in Italia pari a 60 miliardi di euro
  • 46. Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro La cifra rimbalzata sui media di 60 miliardi di euro quale costo della corruzione in Italia, con qualche autorevole “addetto ai lavori” che si è spinto ancora più in là, sostenendo che il dato va “…ben oltre la stima di 50-60 miliardi di euro …” e ottenendo uno spazio ancor più ampio sui mezzi di informazione, È ATECNICA ed ERRATA ed è reale solo l’EFFETTO ECO che la ha resa verosimile.
  • 47. INFATTI: • la “stima” deriva da un dato contenuto in una ricerca della World Bank, la cd. “Relazione Kauffman” del 2004, che individuava il costo della corruzione nel mondo nel 3% del PIL mondiale; • da qui i 60 miliardi di euro (!), pari al 3% del PIL italiano, cioè un decimo circa del costo della corruzione mondiale stimata - con questo studio dalla World Bank - in $1 Trillion, 700 miliardi di euro dell’epoca. MA • L’autore della stima ha, però, dimenticato di proseguire la sua lettura fino a dove la stessa World Bank afferma quella che poteva sembrare una banalità. E cioè che "First, as shown clearly by the data, the scale of corruption varies significantly from country to country“. • Il 2 settembre 2010, il Segretario Generale delle Nazioni Unite BAN KI-MOON a VIienna, nel suo intervento in occasione dell’inaugurazione della IACA, l’Accademia internazionale anticorruzione, ha ricordato il dato madre: one trillion dollar quale costo della corruzione mondiale, 700 miliardi di euro. Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
  • 48. “… come ricordava l’altro giorno il collega De Sena – la notazione è di G. PISANU, Comunicazioni, Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, 2 dicembre 2008 - sull’entità di questo fatturato si conoscono valutazioni diverse, tutte per la verità impressionanti, ma raramente ben documentate….”. ATTENZIONE Tanto più si enfatizza il numero degli illeciti che non viene “misurato”, la parte dell’iceberg che resta sott’acqua, perché sfugge ai diversi sistemi di rilevazione che fotografano la cd. “criminalità registrata”, tanto più risulta facile muoversi lungo altre piste nella quantificazione del “dato reale”, rispetto a quelle che emergono dal dato della criminalità registrata. Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
  • 49. Le recentissime parole del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon - Remarks to Inaugural Conference of the International Anti-Corruption Academy, Vienna, 2 settembre 2010 - sembrano, però, ancora più significative, di fronte agli sforzi fatti da molti per immaginare e, poi, cosa più importante, per rendere noto a mezzo stampa, il “volume” di tangenti, mazzette e scambio di favori: “… One major handicap is that we don’t know how to measure corruption …” Un profilo di rilevante delicatezza, sul quale ha ritenuto necessario esprimersi recentemente lo stesso Consiglio d’Europa - Press Service fact sheet è consultabile all’indirizzo www.coe.int/greco - evidenziando come “... It is practically impossible to quantify the total cost of corruption because under-the-counter payments are obviously unknown (they were to some extent known until the tax deductibility of corruption-linked expenses was abolished following anti-corruption efforts by the international community in the 1990s)...”. Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
  • 50. In merito a questo “budgettare” i business criminali e, poi, i mercati sommersi, illegali, grigi o neri, viene rilevato sul piano del metodo, quindi a carattere generale, come gli indicatori relativi ai mercati illegali appaiano molto vulnerabili alle analisi approfondite sulla qualità dei dati, così da venire fino ad oggi frequentemente utilizzati più a fini comunicativi che non a fini analitici veri e propri : … classifiche e stime sono, quindi – ha notato L. CELI, Measuring Organised Crime in Italy – Experiences of the Mezzogiorno Region, intervento al convegno “UE Forum on the Prevention of Organised Crime”, Bruxelles, 7 febbraio 2006 - un’area di analisi che va sicuramente sviluppata, ma che oggi non appare ancora sufficientemente consolidata …”. Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
  • 51. Le poche voci dissonanti vengono schiacciate da una “questione morale” che, costantemente, quasi come un fiume carsico, riemerge nel dibattito politico e sociale e “mette all’indice” coloro che resistono “… alla tentazione di avventurarsi sul rischioso terreno dei paralleli e dei calcoli … custodendo con caparbietà il segreto – come ha ricordato Emanuele Narducci, Processi ai politici nella Roma antica, Laterza, Roma-Bari, 1995 - di questi risultati allegati e non dimostrati, facendo riferimento a parametri noti solo a lui stesso ed eludendo con allegria una serie di evidenti interrogativi….”. Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
  • 52. Una informazione corretta sul fenomeno sia ritenuta una necessità prima di tutto dagli “addetti ai lavori”, cioè da coloro che sono impegnati nell’azione di repressione della corruzione: una necessità equivalente alla stessa azione di contrasto, secondo il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, il Generale dei Carabinieri GIRONE, Audizione avanti alle Commissioni I e II Riunite del Senato della Repubblica nell’ambito dell’esame del ddl 2156, 6 luglio 2010 - secondo il quale vi è “… la duplice necessità di neutralizzare adeguatamente le condotte illecite e di garantire una forte trasparenza sul fenomeno, anche per evitare che una amplificazione di dati inesatti possa incidere sull’immagine del Paese e, conseguentemente, sul suo rating in sede internazionale…”. PURTROPPO ….. Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
  • 53. PURTROPPO ….. per il paradosso dell’efficienza, un sistema repressivo come quello italiano che secondo il compianto Franz-Hermann Bruener, già Direttore generale dell’Ufficio anti- frode europeo (O.L.A.F), “… dispone degli arsenali di protezione penale e investigativa tra i più avanzati a livello europeo …”, con “… strumenti di indagine utilizzati tra i più avanzati al mondo … strumenti raramente utilizzati nella maggior parte degli altri Paesi per tali tipi di illeciti …” e con le Forze di Polizia e la Magistratura, per questo, “… spesso invidiati dai colleghi di altri Paesi…”, …. può diventare penalizzante sotto il profilo della percezione Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
  • 54. INFATTI, ….. se il sistema repressivo cattura un ladro o arresta un rapinatore, i cittadini si sentono rassicurati e provano fiducia verso le Istituzioni se lo stesso sistema repressivo indaga un corruttore o arresta un concussore, i cittadini non provano alcuna rassicurazione, piuttosto provano sfiducia verso il sistema PARADOSSALMENTE un sistema repressivo NON indipendente e meno efficace ASSICURA minori livelli di sfiducia verso le Istituzioni e una minore percezione soggettiva negativa … come ha ricordato Siim Kallas, già Commissario responsabile per l’amministrazione, l’audit e la lotte antifrode: “… un numero crescente di irregolarità comunicate può essere un buon segnale del fatto che i controlli sono migliorati ….”. Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
  • 55. INFATTI, ….. L’Italia, a differenza di altri Paesi sistematicamente considerati a minor “rischio di corruzione”, non ha riportato segnalazioni negative nell’ultima Risoluzione legislativa sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 che si è detto “…profondamente colpito dalla mancanza di disciplina nella segnalazione dei casi da parte degli Stati membri dopo vari anni e ritiene inaccettabile che 6 Stati membri – … - non utilizzino ancora i sistemi di segnalazione per via elettronica, che 14 di essi – situazione che costituisce un problema, in … - non abbiano rispettato i termini per la segnalazione e che alcuni di essi non abbiano classificato i casi di irregolarità segnalati ….”. Nella giornata "porte aperte" delle Istituzioni comunitarie svoltasi a Bruxelles sabato 8 maggio 2010, l’OLAF ha presentato le Forze di Polizia italiane come un "… modello di polizia europea per il contrasto alle frodi ai danni del bilancio comunitario. L’Italia per troppo tempo all'indice delle statistiche dei paesi a rischio di frode e corruzione, da tempo sta assumendo un nuovo ruolo sulla scena internazionale. Non più Paese della frode, ma quello che con maggiore vigore, maggiori strumenti normativi, maggior numero di mezzi e più spiccata professionalità investigativa e giudiziaria (sia penale che amministrativa) combatte la criminalità finanziaria internazionale ….”. Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
  • 56. “vere bugie” e “false verità” La “confusione” che regna sul tema
  • 57. Confusione lessicale, nel 43esimo RAPPORTO CENSIS sulla situazione del Paese (dicembre 2009) “… Pubblica Amministrazione in terra criminale. Dal 2004 al 2008 sono pervenute alle Forze dell’ordine 19.019 denunce per reati legati alla corruzione della Pa: il 42,2% concentrato nelle quattro regioni del Sud più interessate da fenomeni di criminalità organizzata ….”. In realtà, le 19.019 denunce riguardano tutti i reati contro la PA. Di questi: 1.  il 40% sono reati predatori commessi da CHIUNQUE, finalizzati ad acquisire fondi, finanziamenti e contributi pubblici; 2.  il 40% sono “abusi d’ufficio”, p. e p. dall’art. 323 c.p., dove non c’è alcuna infedeltà del dipendente pubblico; 3.  corruzione e concussione sono circa il 10% del dato segnalato La “confusione” che regna sul tema
  • 58. La “confusione” che regna sul tema
  • 59. La “confusione” che regna sul tema Le   stesse   Nazioni   Unite   -­‐   come   ha   ricordato   A.M.COSTA,   Vice-­‐Segretario   Generale  e  Dire<ore  Esecu>vo  dello  United  Na>ons  Office  on  Drugs  and   Crime   di   Vienna,   nell’intervista   del   23   o<obre   2004,   pubblicata   su   www.altalex.com  -­‐  hanno  evitato  di  avventurarsi  in  una  pericolosa  a4vità   definitoria   nella   Convenzione   contro   la   corruzione,   scegliendo   di   fare   “…   ricorso   a   faEspecie   concrete   piu@osto   che   a   una   mera   definizione   terminologica;   queste   stesse   figure   criminose   dovranno   essere   obbligatoriamente  recepite  come  tali  dalle  legislazioni  nazionali  …”.   Si  tra<a  di  un’  esperienza  maturata  sul  campo  dall’ONU,  che  ha  visto  fallire   nella  primavera  del  2001  il  negoziato  sulla  prima  Convenzione  Quadro  contro  il   terrorismo  proprio  per  il  mancato  accordo,  dopo  l’approvazione  di  100  ar>coli,   sulla  definizione  del  crimine.  
  • 60. Che cosa è successo dopo Il rischio oggettivo
  • 61. A proposito di RISCHIO OGGETTIVO Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno. Dato ITALIA NOTA METODOLOGICA: sono state considerate le fattispecie p. e p. dagli artt. : 414, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 322, 322 bis, 323, 353, 354, 355, 356, 640 bis del codice penale. Pur se evidentemente significativa, la fattispecie p. e p. dall’art. 640, 2°comma, c.p., dedicata a punire la fattispecie aggravata prevista nei casi di consumazione a danno dello Stato, non è stata considerata, in quanto il Sistema di Indagine, nella registrazione delle denunce per l’art. 640 bis cp, prevede tale specificazione quale voce facoltativa lasciata alla discrezionalità dell’operatore. 2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   Delitti   registrati   3.403   3.550   5.498   3.367   3.413   3.230   3.076   Persone  denunciate   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   2.812   9.935   2.944   10.903   5.785   15.019   3.561   10.418   3.091   11.309   3.651   9.963   3.591   10.233   12.747   13.847   20.804   13.979   14.400   13.614   13.824  
  • 62. DATO ITALIA, UNA INSOLITA PROSPETTIVA DI GENERE Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno. A proposito di RISCHIO OGGETTIVO 25.435  donne  denunciate  su  103.215    persone  denunciate  dal  2004  al  2010,  segnalano  una  “presenza”   prossima  al  25%,  con  alcune  annualità  dove  tale  percentuale  s@iora  il  30%: • il  22  %  nel  2004,  con  2.812  donne  su  12.747  persone  denunciate; • il  22  %  nel  2005,  con  2.944  donne  su  13.847; • il  28  %  nel  2006,  con  5.785  donne  su  20.804;   • il  25%  nel  2007,  con  3.561  donne  su  13.979; • il  22  %  nel  2008,  con  3.091  donne  su  14.400; • il  27%  nel  2009,  con  3.651  donne  su  13.614; • di  nuovo  il  27%  nel  2010,  con  3.591  donne  denunciate  su  13.824  soggetti  segnalati. 2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   Persone  denunciate   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   2.812   9.935   2.944   10.903   5.785   15.019   3.561   10.418   3.091   11.309   3.651   9.963   3.591   10.233   12.747   13.847   20.804   13.979   14.400   13.614   13.824  
  • 63. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO ATTIVO Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno. A proposito di RISCHIO OGGETTIVO Reati  commessi  da   “chiunque”,   Reati  p.  e  p.  dagli  art.   322  e  353  cp   Reati  consumati  da  P.U.  o    da   Incaricati  di  P.S.   Reato  p.  e  p.  dall’art.   323  cp   TOTALE   Delitti  consumati   11.956   2.147   4.048   7.386   25.537   Donne  denunciate   19.421   757   2.279   2.978   25.435   Maschi  denunciati   40.465   6.263   12.478   18.574   77.780   T o t a l e   p e r s o n e   denunciate   59.886   7.020   14.757   21.552   103.215   1.  In  tale  dato  è  ricompresa  anche    l’ipotesi  di  cui  all’art.  321  cp,  “Pene  per  il  corruttore”,  che  realizza  la  @igura  della  corruzione   quale  reato  a  concorso  necessario  estendendo  al  privato  le  stesse  pene  del  pubblico  uf@iciale  o  dell’incaricato  di  pubblico  servizio. 2.  Come  già  illustrato  alla  nota  69  per  l’ipotesi  p.  e  p.  dall’art.  640  II  comma  cp,  il  Sistema  di  Indagine  non  consente  anche  per  queste   due  fattispecie  di  distinguere  tra  le  diverse  ipotesi  sanzionatorie  rispettivamente  previste,  alcune  delle  quali  costruite  come  reato   “proprio”   e   altre   come   reato   “comune”,   perché   prevede   tale   speci@icazione   quale   voce   facoltativa   lasciata   alla   discrezionalità   dell’operatore. 3.  Il  dato  comprende  anche  i  soggetti  cui  l’art.  322  bis  cp  estende  la  punibilità  rispetto  alle  fattispecie  p.  e  p.  dagli  art.  314,  316,  317  –   320,  322  terzo  e  quarto  comma  cp.
  • 64. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno. A proposito di RISCHIO OGGETTIVO Delitti   corruzione   (art.  318,  319,  320  cp)   concussione   (art.  317  cp)   abuso  d’ufEicio   (art.  323  cp)   truffa  per  il  …   (art.640  bis  cp)   indebita  percezione   (art.  316  ter  cp)   Numero   denunce   939   881   7.386   7.515   3.099      Persone  denunciate   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   6.490   1.199   1.846   159   18.574   2.978   28.531   14.247   5.371   3.944   7.689   2.005   21.552   42.778   9.315  
  • 65. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO Le  denunce  per  la  violazione  degli  ar3.  640  bis    e  316  ter  c.p.  pesano  complessivamente  quasi  il  42%  del  totale  dei  rea>   contro  la  P.A..  Una  fenomenologia  criminale  che  in  alcune  delle  annualità  esaminate  assume  dimensioni  ancor  più   vaste:   il    38  %,  nel  2004,  con  1.276  denunce  sulle  3.403  totali  registrate  contro  la  PA;   il  42  %,  nel  2005,  con  1.491  denunce  su  3.550;     il  66  %,  nel  2006,  con  3.583  denunce  su  5.448;     il  35  %,nel  2007,  con  1.171  denunce  su  3.367;     il  32%,nel  2008,  con  1.104  denunce  su  3.413;     il  30  %,  nel  2009,  977  denunce  su  3.230;   il 33 %, nel 2010, 1.002 denunce su 3.076 delitti.   Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno. A proposito di RISCHIO OGGETTIVO 2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   totale   truffa  per  il  conseguimento  …   (  art.640  bis  cp)   824   893   2.725   778   766   747   782   7.515   indebita  percezione   (art.  316  ter  cp)   462   598   858   393   338   230   220   3.099   TOTALE   Reati  contro  la  PA   3.403   3.550   5.498   3.367   3.413   3.230   3.076   25.537  
  • 66. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER GENERE Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno. A proposito di RISCHIO OGGETTIVO 2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   totale   truffa  per  il   conseguimento  …   (  art.640  bis  cp)   F   1.504   1.387   3.817   2.052   1.252   2.063   2.172   14.247   M   3.438   4.154   7.285   4.149   3.109   2.824   3.572   28.531   TOT   4.942   5.541   11.102   6.201   4.361   4.887   5.744   42.778   indebita  percezione   (art.  316  ter  cp)   F   501   764   899   428   583   309   460   3.944   M   821   1054   1135   605   661   402   693   5.371   TOT   1.322   1.818   2.034   1.033   1.244   711   1.153   9.315   Vi  sono  alcune  annualità  dove  il  numero  delle  donne  denunciate  supera,  per  questi  due  reati,    il  40%  del  totale  dei   soggetti  sui  quali  sono  stati  raccolti  elementi  di  responsabilità.  In  particolare,  emerge  il  dato  relativo: • per  la  violazione  dell’art.  316  ter  cp,  all’anno  2006,  dove  raggiunge  il  44%; • per  la  violazione  dell’art.  640  bis  cp,  all’anno  2009,  dove  raggiunge  il  42%,   mentre  la  visualizzazione  relativa  all’intero  periodo  preso  in  esame  evidenzia  un  tasso  di  delittuosità  femminile  : • del    33%  per  il  delitto  di  cui  all’art.  640  bis  cp,  con  14.247  donne  denunciate  sulle  42.778  persone  segnalate   all’Autorità  Giudiziaria  dalle  Forze  di  Polizia; • del    42  %  per  il  delitto  di  cui  all’art.  316  ter  cp.
  • 67. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER REGIONE Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno. A proposito di RISCHIO OGGETTIVO Truffa  per  il  conseguimento  di  erogazioni   pubbliche  (art.640  bis  cp)   Indebita  percezione  di  erogazioni  a  danno   dello  stato  (art.  316  ter  cp)   2004-­‐2010   2009   2010   2004-­‐2010   2009   2010   ABRUZZO   227   28   88   53   2   17   BASILICATA   220   17   16   37   6   1   CALABRIA   601   95   81   219   6   20   CAMPANIA   779   121   84   194   15   3   EMILIA    R.   177   20   14   135   16   6   FRIULI  V.G.   120   14   18   132   7   9   LAZIO   321   46   76   157   14   15   LIGURIA   77   11   9   143   10   11   LOMBARDIA   774   26   31   226   8   40   MARCHE   197   29   18   76   0   3   MOLISE   65   3   3   9   0   0   PIEMONTE   587   20   26   289   23   20   PUGLIA   706   107   69   398   48   40   SARDEGNA   151   12   14   65   1   4   SICILIA   1.095   123   168   294   17   20   TOSCANA   364   23   20   152   10   1   TRENTINO  A.A.   161   4   7   179   24   6   UMBRIA   51   6   3   208   15   2   V.  D'AOSTA   10   1   2   64   0   0   VENETO   832   41   35   69   8   2   TOTALE   7.515   747   782   3.099   230   220  
  • 68. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER ETA’ Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno. A proposito di RISCHIO OGGETTIVO 2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   truffa  per    il  conseguimento  …   (art.640  bis  cp)   4.942   5.541   11.102   6.201   4.361   4.887   5.744   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   1.504   3.438   1.387   4.154   3.817   7.285   2.052   4.149   1.252   3.109   2.063   2.824   2.172   3.572     età   media   42   44   40   46   36   40   39   43   40   45   44   47   47   49   indebita  percezione   (art.  316  ter  cp)     1.322   1.818   2.034   1.033   1.244   711   1.153   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   501   821   764   1.054   899   1.135   428   605   583   661   309   402   460   693     età   media   42   45   42   47   38   42   43   45   46   47   47   48   54   52  
  • 69. Chi saccheggia la Pubblica Amministrazione ….
  • 70. Chi saccheggia la Pubblica Amministrazione ….
  • 71. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER ETA’ Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno. A proposito di RISCHIO OGGETTIVO 2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   totale   corruzione   (art.  318,  319,  320  cp)   158   126   112   128   148   171   96   939   concussione   (art.  317  cp)   138   115   86   130   145   140   127   881   TOTALE     Reati  contro  la  PA   3.403   3.550   5.498   3.367   3.413   3.230   3.076   25.537   Ribadita,  per  evitare  equivoci,  la  necessità  di  contrastare  il  fenomeno  senza  “se”  e  senza  “ma”,  l’analisi  non  può  evitare   di  evidenziarne  una    importanza,  in  termini  percentuali,  quasi  impalpabile: • il  9  %,  nel  2004,  con  296  denunce  sulle  3.403; • il  7  %,  nel  2005,  con  241  denunce  su  3.550;   • il  3,5  %,  nel  2006,  con  198  denunce  su  5.448;   • l’8  %,  nel  2007,  con  258  denunce  su  3.367;   • l’8  %,  nel  2008,  con  293  denunce  su  3.413;   • il  10  %,  nel  2009,  con  311  denunce  su  3.230;   • il  7  %,  nel  2010,  223  denunce  su  3.076,   per  una  percentuale  complessiva  nel  periodo  “2004-­‐2010”  del  7  %,  con  1.820  denunce  per  corruzione  e  concussione  sui   25.537  reati  contro  la  PA.
  • 72. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER SONE DENUNCIATE Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno. A proposito di RISCHIO OGGETTIVO 2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   totale   corruzione   (art.  318,  319,  320  cp)   1.287   663   1.382   658   1.305   1.506   888   7.689   concussione   (art.  317  cp)   256   258   222   262   354   315   338   2.005   TOTALE     Reati  contro  la  PA   12.747   13.847   20.804   13.979   14.400   13.614   13.824   103.215  
  • 73. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER REGIONE Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno. A proposito di RISCHIO OGGETTIVO corruzione   (art.  318,  319,  320  cp)   concussione   (art.  317  cp)   2004-­‐2010   2009   2010   2004-­‐2010   2009   2010   ABRUZZO   28   4   3   25   2   3   BASILICATA   9   0   1   10   1   2   CALABRIA   45   4   6   50   5   7   CAMPANIA   186   61   26   123   19   20   EMILIA    R.   42   8   2   46   8   4   FRIULI  V.G.   7   2   1   6   0   2   LAZIO   104   15   12   85   17   14   LIGURIA   29   3   6   24   2   6   LOMBARDIA   130   18   9   127   12   24   MARCHE   6   1   1   12   2   1   MOLISE   12   0   0   12   4   1   PIEMONTE   56   6   3   49   10   9   PUGLIA   70   5   14   86   13   5   SARDEGNA   8   1   2   12   2   5   SICILIA   76   18   0   117   24   14   TOSCANA   53   9   4   46   9   6   TRENTINO  A.A.   6   1   0   7   2   1   UMBRIA   29   4   5   11   1   1   V.  D'AOSTA   1   0   0   0   0   0   VENETO   42   11   1   33   7   2   TOTALE   939   171   96   881   140   127  
  • 74. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER ETA’ Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno. A proposito di RISCHIO OGGETTIVO 2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   317  cp   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   età   media   42   47   42   49   41   47   44   49   44   50   47   49   48   49   318  cp   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   età   media   48   48   44   49   45   48   47   50   44   45   44   52   49   56   319  cp   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   età   media   42   46   42   46   43   44   37   47   49   48   52   51   43   50   320  cp   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   età   media   46   44   39   44   41   44   45   44   44   46   43   43   41   58   [1]                Si  è  ritenuto  di  pubblicare  il  dato  più  ampio  reso  disponibile  dall’Istat,  rispetto  a  quello  @in  qui  esaminato  delle  3  fattispecie  @inora  considerate  nella  lettura  delle  statistiche  della  delittuosità  (artt.  318,  319
  • 75. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER ETA’ A proposito di RISCHIO OGGETTIVO 2006   2007   2008   M   F   Tot   M   F   Tot   M   F   Tot   concussione   •  inizio  azione  penale   267   16   283   327   20   347   365   22   387   •  condannate   n.d.   n.d.   n.d.   99   2   101   72   6   78   corruzione  complessivo     •  inizio  azione  penale   1.030   181   1.211   1.246   157   1.403   1.056   133   1.189   •  condannate   n.d.   n.d.   n.d.   212   28   240   191   28   217   Fonte:  ISTAT,  Rilevazione  dei  delitti  denunciati  per  cui  è  iniziata  l’azione  penale  e  sui  condannati  con  sentenza  irrevocabile,  ottobre  2010
  • 76. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO: ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno. A proposito di RISCHIO OGGETTIVO 2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   totale        Delitti   registrati   173   167   184   195   246   217   213   1.395      Persone  denunciate   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   12   164   22   161   21   194   12   109   25   259   25   214   28   216   145   1.317   176   183   215   121   284   239   244   1.462  
  • 77. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO: PENE PER IL CORRUTTORE E 322 BIS Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno. A proposito di RISCHIO OGGETTIVO 2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   totale   Articolo  321.     Pene  per  il  corruttore   444   382   903   599   974   738   547   4.587   Art.   322   bis.   Peculato,   concussione,   corruzione   e   istigazione  alla  corruzione  di  membri  degli  organi  delle   Comunità   europee   e   di   funzionari   delle   Comunità   europee  e  di  Stati  esteri   0   2   3   0   7   1   5   18   TOTALE     Reati  contro  la  PA   12.747   13.847   20.804   13.979   14.400   13.614   13.824   103.215  
  • 78. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO: CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno. A proposito di RISCHIO OGGETTIVO Fatti  denunciati   Persone  denunciate   ABRUZZO   1   4   BASILICATA   2   4   CALABRIA   3   15   CAMPANIA   6   7   EMILIA    R.   3   2   FRIULI  V.G.   0   0   LAZIO   9   57   LIGURIA   2   1   LOMBARDIA   7   17   MARCHE   1   11   MOLISE   0   0   PIEMONTE   0   0   PUGLIA   2   53   SARDEGNA   0   0   SICILIA   3   5   TOSCANA   4   34   TRENTINO  A.A.   0   0   UMBRIA   2   4   V.  D'AOSTA   0   0   VENETO   3   3   TOTALE   48   217  
  • 79. DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO: ABUSO D’UFFICIO Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno. A proposito di RISCHIO OGGETTIVO Delitti  registrati   Persone  denunciate   M   F   totale   2004   1.016   2.429   284   2.713   2005   1.051   2.542   342   2.884   2006   935   2.533   396   2.929   2007   1.097   2.810   460   3.270   2008   1.168   3.021   527   3.548   2009   1.099   2.698   489   3.187   2010   1.020   2.541   480   3.021   totale   7.386   18.574   2.949   21.429   2006   2007   2008   M   F   Tot   M   F   Tot   M   F   Tot   Abuso  d’ufEicio   (art.  323  cp)   •  inizio  azione  penale   1.992   236   2.228   2.125   222   2.347   2.417   473   2.890   •  condannate   n.d.   n.d.   n.d.   94   20   114   82   4   86   Fonte:   ISTAT,   Rilevazione   dei   delitti   denunciati  per  cui  è  iniziata  l’azione   penale  e  sui  condannati  con  sentenza   irrevocabile,  ottobre  2010
  • 80. IMPORTI DELLE CITAZIONI IN GIUDIZIO DELLE PROCURE REGIONALI, PER TIPOLOGIA DI EVENTO DANNOSO. ANNO 2008. € 57.607.164,42 € 1.386.038.981,65 € 36.859.370,20 € 139.297.932,34 € 578.637,80 € 394.505,17 € 69.013.083,11 € 1,00 € 10.000,00 € 100.000.000,00 € 1.000.000.000.000,00 PERSONALE (Consulenze) MALADMINISTRATION ALTRETIPOLOGIE EROGAZIONE CONTRIBUTIE FINANZIAMENTI- FRODICOMUNITARIE INCIDENTI DANNO ALL'IMMAGINE CORRUZIONE, TANGENTI, CONCUSSIONEED ALTRIREATI Fonte : allegato V alla Relazione scritta del Procuratore generale, cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, Adunanza dell’11 febbraio 2009. Il “problema corruzione”, seppure considerato insieme ad altri reati contro la P.A., pesa il 4% del totale degli importi delle citazioni in I grado: i 69 Meuro del 2008 restano stazionari nel 2009 E’ chiarissima l’importanza del d a t o r e l a t i v o a l l a maladministration: l’82% degli importi fa riferimento a questa macroarea. Quasi il 10% invece fa riferimento a reati che hanno inciso sulla corretta allocazione di fondi e finanziamenti pubblici, nazionali e c o m u n i t a r i c o m m e s s i d a CHIUQUE. A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
  • 81. Principali reati contro la P.A. Violazioni p. e p. dagli artt. 316 ter e 640 bis cp. Persone per le quali è iniziata l’azione penale e condannate con sentenza irrevocabile, per genere. Periodo “2006 – 2008”. Fonte: ISTAT, Rilevazione dei delitti denunciati per cui è iniziata l’azione penale e sui condannati con sentenza irrevocabile, ottobre 2010. Secondo la nota ISTAT che li ha forniti: “…si tratta di dati provvisori, non comprendono i delitti denunciati nel Distretto di Torino, non sono comparabili con quelli elaborati precedentemente all’anno 2006 per le importanti modifiche metodologiche apportate….”. A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
  • 82. Principali reati contro la P.A. Persone per le quali è iniziata l’azione penale e condannate con sentenza irrevocabile, per genere, per i reati di concussione e per corruzione. Periodo “2006 – 2008”. Fonte: ISTAT, Rilevazione dei delitti denunciati per cui è iniziata l’azione penale e sui condannati con sentenza irrevocabile, ottobre 2010. Secondo la nota ISTAT che li ha forniti: “…si tratta di dati provvisori, non comprendono i delitti denunciati nel Distretto di Torino, non sono comparabili con quelli elaborati precedentemente all’anno 2006 per le importanti modifiche metodologiche apportate….”. Il dato più ampio reso disponibile dall’Istat, rispetto a quello fin qui esaminato delle 3 fattispecie considerate nella lettura delle statistiche della delittuosità (artt. 318, 319, 320 cp): l’utilizzato “corruzione complessivo - artt. 318, 319, 319 ter, 320, 322, 322 bis cp” ricomprende, infatti, anche l’istigazione , la corruzione in atti giudiziari, il peculato di membri delle Comunità Europee. A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
  • 83. A proposito di RISCHIO OGGETTIVO 568 290 246 113 159 103 96 130 111 125 109 84 0 100 200 300 400 500 600 2004 2005 2006 Corruzione Concussione Istigazione alla Corruzione Abuso d'Ufficio 601 1037 715 348 289 270 21 2 25 2302 2560 2029 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2004 2005 2006 Corruzione Concussione Istigazione alla Corruzione Abuso d'Ufficio Fonte  :  Dati    Istat,  pubblicati  dall’Alto  Commissario  per   la   lotta   alla   corruzione   e   agli   altri   illeciti   nella   PA,   I   Mappatura  della  corruzione,  2007.
  • 84. La Ratifica della Convenzione ONU sulla corruzione, legge 3 agosto 2009, n.116 •  L’Autorità Nazionale Anticorruzione •  I compiti esclusivi assegnati all’Autorità Nazionale La riforma della PA, legge 15/2009 e d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 •  La Sezione per l’integrità nelle Amministrazioni pubbliche Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156) •  L’emendamento presentato dal Relatore di maggioranza La situazione normativa
  • 85. L’articolo 6 prevede: (Autorità nazionale anti-corruzione). 1. È designato quale autorità nazionale ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione il soggetto al quale sono state trasferite le funzioni dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 68, comma 6-bis, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia ed indipendenza nell’attività. Legge 3 agosto 2009, n. 116
  • 86. Legge 3 agosto 2009, n. 116 La questione della INDIPENDENZA e AUTONOMIA 1.  Il Legislatore, con la legge di ratifica, ha voluto garantire che questa struttura operi concretamente, nella sua attività, in modo autonomo e indipendente. 2.  Si tratta di una previsione che rafforza oltremodo l’azione nazionale nella specifica materia, perché: •  assicura all’attività dell’Autorità Nazionale Anticorruzione la forza, l’impegno, il peso del Governo e, in particolare, del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione; •  prevede contestualmente chedall’analisi dei risultati ottenuti traspaia, in concreto, con immediatezza, l’esclusiva finalizzazione dell’operatività all’attuazione della Convenzione Onu contro la corruzione, senza condizionamenti di tipo funzionale o economico quali quelli lamentati in passato da diversi Alti Commissari per la lotta alla corruzione e alle altre forme di illecito nella PA.
  • 87. Legge 3 agosto 2009, n. 116 La questione della INDIPENDENZA e AUTONOMIA Si è trattata di una scelta lungimirante, assolutamente in linea con gli standard di altri Paesi che hanno previsto una Autorità “vicina” al Potere esecutivo e che vengono frequentemente additati come esempi nel contrasto al fenomeno corruttivo: • Germania: Department of Internal Investigations; • Belgio: Central office for the repression of corruption (Federal Police); • Austria: BAK (Federal Bureau of Anti-corruption- Ministry of Interior); • Francia: Central service for prevention of corruption (Ministry of Justice); • Croazia: Anti-corruption Sector (Ministry of Justice); • Spagna : Special prosecutors office for the repression of corruption and related economic offences (Prosecution Service); • Usa: Office of the Government ethics (Presidente USA).
  • 88. Ai sensi dell’articolo 6, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Organo od organi di prevenzione della corruzione) 1. Ciascuno Stato Parte assicura, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, l’esistenza di uno o più organi, secondo quanto necessario, incaricati di prevenire la corruzione mediante mezzi quali: a) l’applicazione delle politiche di cui all’articolo 5 della presente Convenzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione; b) l’accrescimento e la diffusione delle conoscenze concernenti la prevenzione della corruzione. 2. Ogni Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, concede all’organo od agli organi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’indipendenza necessaria a permettere loro di esercitare efficacemente le loro funzioni al riparo da ogni indebita influenza. Le risorse materiali ed il personale specializzato necessari, nonché la formazione di cui tale personale può aver bisogno per esercitare le sue funzioni, dovrebbero essere loro forniti. 3. Ciascuno Stato Parte comunica al Segretario Generale delle Nazioni Unite il nome e l’indirizzo dell’autorità o delle autorità suscettibili di aiutare altri Stati Parte a mettere a punto ed applicare misure specifiche di prevenzione della corruzione. Convenzione ONU sulla corruzione
  • 89. Ai sensi dell’articolo 5, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Politiche e pratiche di prevenzione della corruzione) 1. Ciascuno Stato Parte elabora o applica o persegue, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispecchino i principi di stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, d’integrità, di trasparenza e di responsabilità. 2. Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di attuare e promuovere pratiche efficaci volte a prevenire la corruzione. 3. Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di valutare periodicamente gli strumenti giuridici e le misure amministrative pertinenti al fine di determinare se tali strumenti e misure sono adeguati a prevenire e combattere la corruzione. 4. Gli Stati Parte, quando necessario e conformemente ai principi fondamentali del loro sistema giuridico, collaborano gli uni con gli altri e con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti nella promozione e nella messa a punto delle misure di cui al presente articolo. Nell’ambito di tale collaborazione, essi possono partecipare a programmi e progetti internazionali volti a prevenire la corruzione. Convenzione ONU sulla corruzione : i COMPITI
  • 90. Ai sensi dell’articolo 61, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Raccolta, scambio ed analisi delle informazioni sulla corruzione) 1. Ciascuno Stato Parte considererà la possibilità di analizzare, in consultazione con esperti, le tendenze della corruzione nel proprio territorio, nonché le circostanze in cui sono commessi i reati di corruzione. 2. Gli Stati Parti considereranno la possibilità di sviluppare e condividere tra loro ed attraverso organizzazioni internazionali e regionali, statistiche, esperienza analitica riguardante la corruzione ed informazioni finalizzate ad elaborare, nei limiti del possibile, definizioni, norme e metodologie comuni, così come informazioni sulle pratiche migliori per prevenire e combattere la corruzione. 3. Ciascuno Stato Parte considererà la possibilità di monitorare le proprie politiche e le attuali misure per combattere la corruzione e di valutare l’efficacia e l’efficienza delle stesse. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
  • 91. Ai sensi dell’articolo 9, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Stipulazione di appalti pubblici e gestione delle finanze pubbliche 1. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prende le misure necessarie per creare sistemi appropriati di stipulazione degli appalti pubblici che siano basati sulla trasparenza, la concorrenza e su criteri obiettivi per l’assunzione delle decisioni e che siano efficaci, inter alia, per prevenire la corruzione. Tali sistemi, per l’applicazione dei quali dei valori soglia possono essere presi in considerazione, prevedono in particolare: a) la diffusione pubblica di informazioni concernenti le procedure di stipulazione degli appalti ed i contratti di appalto, compresa ogni informazione sulle gare d’appalto ed ogni informazione pertinente sull’attribuzione degli appalti, concedendo ai potenziali offerenti il tempo necessario per preparare e presentare la loro offerta; b) la definizione preventiva delle condizioni di partecipazione, compresi i criteri di selezione e di attribuzione e le regole delle gare d’appalto nonché la loro pubblicazione; c) l’utilizzazione di criteri obiettivi e predeterminati per l’assunzione delle decisioni concernenti la stipulazione di appalti pubblici, al fine di facilitare la successiva verifica della corretta applicazione delle regole o procedure; d) un sistema di ricorso interno efficace, comprendente un sistema di appello efficace che garantisca l’esercizio dei mezzi di ricorso in caso di inosservanza delle regole o procedure stabilite conformemente al presente paragrafo; e) se del caso, una serie di misure volte a disciplinare le questioni riguardanti il personale incaricato della stipulazione degli appalti, quali una dichiarazione d’interesse per alcuni appalti pubblici, le procedure per la selezione di detto personale ed i requisiti in materia di formazione. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
  • 92. Ai sensi dell’articolo 9, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Stipulazione di appalti pubblici e gestione delle finanze pubbliche 2. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prende le misure appropriate al fine di promuovere la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche. Tali misure comprendono in particolare: a) le procedure per l’adozione del bilancio nazionale; b) la comunicazione tempestiva delle entrate e delle uscite; c) un sistema di norme in materia di contabilità e di revisione dei conti, e di controllo di secondo livello; d) dei sistemi efficaci di gestione dei rischi e di controllo interno; e e) se del caso, delle misure correttive in caso di inosservanza dei requisiti stabiliti nel presente paragrafo. 3. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure civili ed amministrative necessarie per preservare l’integrità dei libri e delle registrazioni contabili, dei rendiconti finanziari o di ogni altro documento concernente le entrate e le uscite pubbliche e per impedirne la falsificazione. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
  • 93. Ai sensi dell’articolo 12, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Settore privato) 1. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure necessarie al fine di prevenire la corruzione che coinvolge il settore privato, rafforzare le norme in materia di contabilità e di revisione dei conti e, se del caso, prevedere delle sanzioni civili, amministrative o penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di tali misure. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
  • 94. Ai sensi dell’articolo 12, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Settore privato) 2. Le misure volte al raggiungimento di tali obiettivi possono includere in particolare: a) la promozione della cooperazione tra i servizi di individuazione e di repressione e gli enti privati interessati; b) la promozione e l’elaborazione di norme e procedure volte a preservare l’integrità degli enti privati interessati, e anche di codici di condotta affinché le imprese e tutte le professioni interessate esercitino le loro attività in modo corretto, onorevole ed adeguato, al fine di prevenire i conflitti d’interesse e promuovere l’uso di buone pratiche commerciali tra le imprese e nelle loro relazioni contrattuali con lo Stato; c) la promozione della trasparenza degli enti privati ricorrendo, se del caso, a misure concernenti l’identità delle persone fisiche e giuridiche che partecipano alla costituzione e gestione delle società; d) la prevenzione dell’uso improprio delle procedure di regolamentazione degli enti privati, comprese le procedure concernenti le sovvenzioni e le licenze concesse dalle pubbliche autorità per attività commerciali; e) la prevenzione dei conflitti d’interesse mediante l’imposizione, se del caso e per un periodo ragionevole, di restrizioni all’esercizio di attività professionali da parte di ex pubblici ufficiali e all’impiego, da parte del settore privato, di pubblici ufficiali dopo le loro dimissioni od il loro pensionamento, quando dette attività o detto impiego sono direttamente collegati alle funzioni che tali ex pubblici ufficiali esercitavano o supervisionavano durante il loro mandato; f) l’assicurazione che le imprese private, tenuto conto della loro struttura e dimensione, abbiano revisioni contabili interne sufficienti per facilitare la prevenzione e l’individuazione degli atti di corruzione e che i conti ed i necessari rendiconti finanziari di tali imprese private siano sottoposti a procedure appropriate di revisione dei conti e di certificazione. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
  • 95. Ai sensi dell’articolo 12, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Settore privato) 3. Al fine di prevenire la corruzione, ciascuno Stato Parte, conformemente alle proprie leggi e regolamenti interni concernenti la tenuta dei libri e delle registrazioni contabili, la pubblicazione di informazioni sui rendiconti finanziari e le norme di contabilità e di revisione dei conti, prende le misure necessarie per proibire che i seguenti atti siano compiuti al fine di commettere uno qualsiasi dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione: a) la tenuta di conti fuori libro; b) le operazioni fuori libro o insufficientemente identificate; c) la registrazione di spese inesistenti; d) la registrazione di elementi del passivo il cui oggetto non è correttamente identificato; e) l’utilizzazione di documenti falsi; e f) la distribuzione intenzionale di documenti contabili prima di quanto previsto dalla legge. 4. Ciascuno Stato Parte rifiuta la deducibilità fiscale delle spese che costituiscono delle tangenti, il cui versamento è uno degli elementi costitutivi dei reati stabiliti conformemente agli articoli 15 e 16 della presente Convenzione e, se del caso, delle altre spese sostenute ai fini di corruzione. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
  • 96. Ai sensi dell’articolo 13, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Partecipazione della società) 1. Ciascuno Stato Parte, nei limiti dei propri mezzi conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure appropriate volte a favorire la partecipazione attiva, nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno, di persone e di gruppi non appartenenti al settore pubblico, quali la società civile, le organizzazioni non governative e le comunità di persone, misure volte inoltre a sensibilizzare maggiormente il pubblico sull’esistenza, le cause e la gravità della corruzione e sulla minaccia che questa rappresenta. Tale partecipazione dovrebbe essere rafforzata mediante misure consistenti in particolare nel: a) accrescere la trasparenza dei processi decisionali e promuovere la partecipazione del pubblico a tali processi; b) assicurare l’accesso effettivo del pubblico all’informazione; c) intraprendere delle attività di informazione del pubblico che lo incoraggino a non tollerare la corruzione, nonché dei programmi di educazione del pubblico, in particolare presso le scuole e le università; d) rispettare, promuovere e proteggere la libertà di ricercare, ricevere, pubblicare e diffondere informazioni concernenti la corruzione. Tale libertà può essere sottoposta ad alcune condizioni, le quali devono tuttavia essere prescritte dalla legge e necessarie: i) al rispetto dei diritti e della reputazione altrui; ii) alla protezione della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico, o della pubblica sanitaria e moralità. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
  • 97. Ai sensi dell’articolo 13, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Partecipazione della società) 2. Ciascuno Stato Parte prende le misure appropriate al fine di assicurare che gli organi di prevenzione della corruzione competenti menzionati nella presente Convenzione siano noti al pubblico e si adopera affinché tali organi siano accessibili, se del caso, cosicché i fatti suscettibili di essere considerati costitutivi di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione possano essere loro segnalati, anche in forma anonima. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
  • 98. La riforma della PA, legge 15/2009 e d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 •  La Sezione per l’integrità nelle Amministrazioni pubbliche
  • 99. Il comma 8 dell’art. 13 prevede: Presso la Commissione è istituita la Sezione per l’integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all’interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell’integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l’integrità e la trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l’effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione. Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150
  • 100. Il comma 2 dell’art. 11 prevede: Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 13; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150
  • 101. Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 Alla Commissione e, quindi, alla Sezione per l’Integrità, potranno essere affidati compiti in materia di: Art. 7 Settore pubblico Art. 8 Codici di condotta dei pubblici ufficiali Art. 10 Informazione del pubblico
  • 102. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
  • 103. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156) Emendamento all’articolo 1 Sostituire l’articolo 1 con il seguente: «1. E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato di coordinamento delle iniziative anticorruzione, di seguito “Comitato”. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed è, altresì, composto dai Ministri dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari esteri e delle politiche comunitarie, o loro delegati, con il compito di definire le linee di indirizzo e di coordinare le strategie di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che opera quale Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, ha il compito di: a.  sviluppare le strategie di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale;
  • 104. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156) b. predisporre e coordinare, sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 4, lettera a), il Piano nazionale anticorruzione in attuazione dei princìpi di cui all’articolo 5 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 (di seguito “Convenzione”); c. svolgere le funzioni di Osservatorio anticorruzione, curando l’analisi aggiornata dei fenomeni corruttivi e riferendone, con cadenza annuale, al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione che, a sua volta, ne informa il Governo, il Parlamento, gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
  • 105. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156) d. ai sensi degli articoli 5, comma 4, e 61, comma 2, della Convenzione, collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti al fine di: •  promuovere e mettere a punto definizioni, norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione; •  sviluppare e condividere statistiche, esperienza analitica e informazioni sulle migliori pratiche per prevenire e combattere il fenomeno; •  realizzare programmi e progetti internazionali; e.  valutare periodicamente, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 61, comma 3, della Convenzione, l’idoneità degli strumenti giuridici e delle misure amministrative adottate al fine di prevenire e combattere la corruzione; f.  al fine di favorire il corretto e onorevole esercizio delle funzioni affidate, definire, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della Convenzione, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, programmi formativi per i dipendenti pubblici, nonché stabilire le modalità per lo svolgimento, presso la stessa Scuola e in collaborazione con l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, della formazione dei dirigenti e dei funzionari preposti alle stazioni appaltanti in materia di procedure di gara, stipula e gestione dell’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  • 106. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156) g.  pubblicare, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) della Convenzione, le informazioni relative al rischio corruzione nella pubblica amministrazione; h.  monitorare l’effettiva attuazione dei singoli piani di cui al comma 4; i.  definire modelli standard delle informazioni ed i dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata; j.  convocare periodicamente, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della Convenzione, le organizzazioni non governative attive nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno.
  • 107. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156) 3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica si avvale del Servizio Anticorruzione e Trasparenza che costituisce ufficio dirigenziale di livello generale. 4. Le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono al Dipartimento di cui al comma 3: a) propri piani di azione che: •  forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici; •  definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui al numero 1); •  specificano procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, se del caso, la rotazione in tali settori; •  attuano, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, i programmi formativi, di cui al comma 2, lettera f); •  indicano le soluzioni, anche normative, e le attività volte a individuare tempestivamente e a prevenire eventuali condotte illecite. b) elementi idonei allo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, lettere e), f) , g), h) e i).».  
  • 108. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
  • 109. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156) Emendamento all’articolo 2 Dopo l’articolo 2 inserire il seguente: “Art. 2-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). – 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. L’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, nelle fasi preliminari delle attività volte all’accertamento dei fatti denunciati o riferiti”.
  • 110. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156) Emendamento all’articolo 2 Dopo l’articolo 2 inserire il seguente: «Art. 2-bis (Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). - 1. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni: 1.  al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.”; 2.  il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.”;
  • 111. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156) Emendamento all’articolo 2 Dopo l’articolo 2 inserire il seguente: 1.  al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto.”.
  • 112. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156) 2. dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente: “16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni”».
  • 113. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
  • 114. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
  • 115. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
  • 116. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
  • 117. Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
  • 118. Una prospettiva comparata circa l’area di rilevanza penale
  • 119. Una prospettiva comparata circa l’area di rilevanza penale 1.  Prima tra tutte, l’assenza del delitto di concussione negli ordinamenti di molti dei Paesi con i quali l’Italia viene confrontata abitualmente. 2.  Un ulteriore dato distintivo afferisce alla struttura dei delitti di corruzione. Quest’ultima, nel nostro Ordinamento ha la struttura di fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario (benchè la punibilità della forma attiva e di quella passiva siano previste in norme distinte), mentre nei sistemi giuridici di molti ordinamenti si distingue la tipicità della corruzione attiva da quella passiva e rispetto ad esse la condotta di base non è necessariamente bilaterale: 3.  Ancora, sul piano dei soggetti attivi dei reati di corruzione, estesa in Italia fino a ricomprendere gli incaricati di un pubblico servizio, a differenza di altri ordinamenti, come quello spagnolo, dove possono essere soggetti attivi solo l’autorità pubblica o il pubblico ufficiale, o quello austriaco dove si fa riferimento esclusivamente al pubblico ufficiale o all’arbitro.