1. Rete Metodologie didattiche innovative
Artificial Intelligence Based
#brAIn
29-03-2022
Montesilvano
titolo
Diritto, etica ed Intelligenza Artificiale
2. Cosa è l’intelligenza artificiale per il
diritto?
Non esiste, allo stato attuale nel diritto dell’Unione Europea, una definizione solida
di Intelligenza Artificiale
Il Parlamento europeo invita la Commissione a elaborare la definizione in questione
tenendo in considerazione una serie di caratteristiche utili allo scopo:
1. l’ottenimento di autonomia grazie a
sensori e/o mediante lo scambio di dati
con il suo ambiente (interconnettività)
2. l’autoapprendimento dall’esperienza e
attraverso l’interazione
3. almeno un supporto fisico minore;
4. l’adattamento del proprio
comportamento e delle proprie azioni
all’ambiente;
5. l’assenza di vita in termini biologici.
3. Una prima definizione di I.A.
Gli «Orientamenti etici per un’intelligenza artificiale affidabile redatti dal gruppo di
esperti di alto livello della Commissione europea» contengono nel glossario una prima
definizione di intelligenza artificiale secondo la quale si tratterebbe di:
«Sistemi software (ed eventualmente hardware) progettati dall’uomo che, dato un
obiettivo complesso, agiscono nella dimensione fisica o digitale percependo il
proprio ambiente attraverso l’acquisizione di dati, interpretando i dati strutturati o
non strutturati raccolti, ragionando sulla conoscenza o elaborando le informazioni
derivate da questi dati e decidendo le migliori azioni da intraprendere per
raggiungere l’obiettivo dato»
4. Nella nostro ordinamento giuridico il
software è stato dapprima ricondotto
alle opere cinematografiche –
confondendo i problemi di tutela
giuridica legati all’interfaccia dei
videogiochi con quelli di tutela del
codice che li anima – e, poi, alle opere
letterarie.
5. L’intelligenza artificiale, come tutte le tecnologie più recenti, ha un
elevatissimo ritmo di diffusione. Nonostante ciò, i giudici italiani ed
europei non hanno ancora avuto modo di occuparsi direttamente delle
questioni inerenti all’intelligenza artificiale.
6. Non è difficile comprende che la prima problematica
inerente ad una giurisdizione riguardante l’intelligenza
artificiale è inerente al regime tutela, proprietà e
titolarità delle relative soluzioni, tecnologie,
applicazioni.
Logicamente, è possibile affermare che la componente
principale di una soluzione di intelligenza artificiale ha
solitamente natura immateriale; pertanto la tutela
legale dev’essere ricondotta alla disciplina della
proprietà industriale e intellettuale.
7. Questioni Giuridiche
Quando sul mercato sbarca un nuovo tipo di tecnologia, ci sono sempre 3 categorie di questioni giuridiche:
1. quelle identificate e già risolte
2. quelle più facili da identificare ma ancora non risolte
3. quelle identificabili
Tra le questioni del secondo tipo, vi è la responsabilità del danno provocato da un robot, un drone o da una
soluzione di intelligenza artificiale.
Dire che, danni arrecati da un drone, risponde chi lo comanda o chi lo ha costruito, è relativamente
semplice; risulta difficile applicare lo stesso principio, anziché al danno cagionato da un drone raccomandato,
al danno fatto da un drone guidato da un sistema di guida autonoma, che dedice la traiettoria da seguire,
quali manovre effettuare e fino a che punto esporre e non esporre persone e cose a un rischio.
8. Assicurazioni
robotiche
Il problema non è solo identificare il responsabile
quando un drone a guida autonoma crea un danno,
ma anche quando il drone è creato dal sistema di
intelligenza artificiale.
Per risolvere ciò, si potrebbero targare i robot, in
modi da attribuirgli una propria assicurazione;
mentre si esclude il loro riconoscimento di una
personalità giuridica
9. Fra gli ambiti di meditazione giuridica sull’intelligenza
artificiale vi è quanto attinente all’applicazione di soluzioni
di AI ai procedimenti amministrativi.
L’intelligenza artificiale può regolare più efficacemente la
nostra amministrazione, ma occorre farlo preservando
diritti e fondamenti costituzionali.
L’obiettivo dovrebbe essere la sperimentazione di adeguate
posizioni di bilanciamento che consentano ai cittadini la
protezione dai pericoli ai quali sono esposti dall’utilizzo di
AI e chiaramente i vantaggi offerti da tale utilizzo.
10. AI ed ottimizzazione
Esistono possibilità concrete di utilizzare l’AI per soluzioni relative alla gestione e
ottimizzazione della raccolta di dati su traffico, parcheggi, mezzi pubblici, meteo, eventi, al fine
di raggiungere scopi particolari di utilità pubblica;
ma quali sono i rischi ai quali si va incontro?
Tralasciando i rischi legati a un uso illecito e doloso di soluzioni di intelligenza artificiale, i
pericoli più preoccupanti sono quelli relativi all’interazione dei sistemi di AI con gli umani;
oltre che generare problemi sociali e ambientali.
Problemi che però non sbarrano la strada alle soluzioni di AI, si tratta solo di imparare a
governare il futuro limitando gli effetti collaterali e massimizzando i vantaggi!
11. Il sistema giuridico in vigore si adatta
alle nuove tecnologie?
L’attuale giurisdizione risulta troppo lenta e la
sua attuazione sulla IA difficile per due diversi
motivi: il primo la scelta di quali regole attuare e
il secondo da chi farle attuare.
Il primo problema sorge in quanto dettare regole
europee che abbiano l’ambizione di imbrigliare
lo sviluppo dell’intelligenza artificiale in una rete
di principi etico giuridici più stringenti rispetto a
quelli adottati nel resto del mondo è una scelta di
campo da assumere dopo attenta ponderazione.
Da un lato, infatti, si potrebbe penalizzare
l’industry europea che opera nel settore; ma,
dall’altro, potrebbe divenire, nel medio periodo,
un fattore competitivo sui mercati globali, un
autentico normative power.
12. In linea teorica i principi ai quali l’intelligenza artificiale dovrebbe ispirarsi sono quelli della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che dovrebbe essere aggiornata per regolamentare anche il
rapporto tra macchine. I principi sono i seguenti:
dignità umana
libertà e diritti civili da intendersi come
quell’insieme di diritti primi capaci di
limitare persino l’azione dello Stato
non discriminatorietà da intendersi come
eguaglianza di trattamento senza distinzioni
di sesso, razza, cultura
prevenzione del danno da intendersi come
necessario sfruttamento delle capacità
predittive caratteristiche delle soluzioni di
intelligenza artificiale.
la sostenibilità
13. Il secondo problema rappresentato
dall’identificazione di una figura necessaria per
attuare la nuova giurisdizione può essere risolta
emulando quello che è stato già svolto in Europa
riguardo la privacy.
Ovvero ragionare sull’istituzione di autorità
amministrative indipendenti e soggetti
multistakeholder intermedi ai quali affidare
compiti di regolamentazione secondaria,
valutazioni preliminari, vigilanza e risoluzione
delle controversie.
14. Infine sarebbe necessario rendere più chiari gli
utilizzi della IA nei vari ambiti e istruire persone in
grado di comprendere tali utilizzi.
La Finlandia infatti, tradizionalmente avanti
nell’approccio alla trasformazione della società,
ormai da un paio di anni ha reso pubblica la sua
intenzione di iniziare a formare all’intelligenza
artificiale l’intera popolazione, finanziando un
programma ad hoc, obbligatorio.