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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Corso Integrato di Medicina Legale
V Anno – I Semestre
A.A. 2006/2007
Il delitto di “percosse” e di
“lesioni personali”
Prof. Pierluca Zangani
Art. 581 c.p. (Percosse)
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non
deriva una malattia nel corpo o nella mente,
è punito, a querela della persona offesa,
con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa fino a lire 600.000.
Nozione di malattia
In senso clinico e medico-legale per malattia si
intende un apprezzabile danno alla salute ed in
genere tale da richiedere prestazioni terapeutiche:
un processo abnorme, in evoluzione, con o senza
alterazioni anatomiche apprezzabili ma
caratterizzato da turbe funzionali, locali e/o
generali), ed abbisognevole di cure (nel significato
più estensivo di questo termine).
Art. 582 Codice Penale
(Lesione personale)
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla
quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è
punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la
malattia ha una durata non superiore a venti giorni,
e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti
prevedute dagli articoli 583 e 585 … il delitto è
punibile a querela della persona offesa.
Art. 583 C.P. (circostanze aggravanti)
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione
da tre a sette anni:
1) Se dal fatto deriva una malattia che metta in
pericolo la vita della persona offesa, ovvero una
malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni per un tempo superiore ai quaranta
giorni;
2) Se il fatto produce l’indebolimento permanente
d’un senso o d’un organo.
La lesione personale è gravissima, e si applica la
reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) Una malattia certamente o probabilmente
insanabile;
2) La perdita d’un senso;
3) La perdita d’un arto, o una mutilazione che renda
l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso d’un
organo o della capacità di procreare, ovvero una
permanente e grave difficoltà della favella;
4) La deformazione ovvero lo sfregio permanente del
viso.
Gradi della lesione personale
- Lievissime (secondo comma dell’art. 582
CP);
- Lievi (primo comma dell’art. 582 CP);
- Gravi (primo comma dell’art. 583 CP);
- Gravissime (secondo comma dell’art. 583
CP).
Lesione personale colposa (art. 590 CP)
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è
punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino
a lire seicentomila.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei
mesi o della multa da lire duecentoquarantamila ad un
milione; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due
anni o della multa da lire seicentomila a due milioni
quattrocentomila …
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei
casi previsti dal primo e dal secopndo capoverso,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale.
Pericolo di vita
 Condizione morbosa le cui espressioni
sintomatiche, al momento dell’esame
clinico e degli eventuali controlli
strumentali e di laboratorio, facciano
temere il decesso della persona offesa.
 Non si tratta di un giudizio prognostico di
probabilità ma di un giudizio diagnostico di
stato attuale.
Indebolimento permanente di un
senso o di un organo
 Va inteso in via essenzialmente funzionale
e per organo si intende un complesso di
parti (unità anatomiche) determinate allo
svolgimento di un’unica funzione e non il
singolo elemento.
Perdita della capacità di procreare
 Nell’uomo può configurarsi a causa di
impotenza “coeundi” o di impotenza
“generandi”;
 Nella donna, oltre ai due casi già citati,
può verificarsi anche in caso di impotenza
“gestandi” o di impotenza “parturiendi”.
Sfregio permanente o
deformazione del viso
 Lo sfregio è dato soprattutto da menomazioni a
carico dei tessuti molli; la deformazione da
menomazioni a carico dello scheletro osteo-
cartilagineo.
 Il “viso” è delimitato in altro dalla fronte
(attaccatura dei capelli), in basso dall’estremità
del mento (margine inferiore della mandibola), di
lato dai padiglioni auricolari (compresi).
 Deve alterare in modo palese l’armonia dei
lineamenti (euritmia del viso).
Altri concetti
 Non rileva il fatto che un eventuale intervento
sanitario (esempio, protesi od intervento di
chirurgia plastica) possa emendare del tutto od
in parte la menomazione, a meno che la vittima
non vi ricorra di sua iniziativa prima del giudizio.
 La possibilità di partorire tramite intervento
medico (esempio, taglio cesareo) non rileva, ai
fini della perdita della capacità di procreare.

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Percosse e lesioni personali - MEDICINA LEGALE

  • 1. FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA Corso Integrato di Medicina Legale V Anno – I Semestre A.A. 2006/2007 Il delitto di “percosse” e di “lesioni personali” Prof. Pierluca Zangani
  • 2. Art. 581 c.p. (Percosse) Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 600.000.
  • 3. Nozione di malattia In senso clinico e medico-legale per malattia si intende un apprezzabile danno alla salute ed in genere tale da richiedere prestazioni terapeutiche: un processo abnorme, in evoluzione, con o senza alterazioni anatomiche apprezzabili ma caratterizzato da turbe funzionali, locali e/o generali), ed abbisognevole di cure (nel significato più estensivo di questo termine).
  • 4. Art. 582 Codice Penale (Lesione personale) Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni, e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585 … il delitto è punibile a querela della persona offesa.
  • 5. Art. 583 C.P. (circostanze aggravanti) La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) Se il fatto produce l’indebolimento permanente d’un senso o d’un organo.
  • 6. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) Una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) La perdita d’un senso; 3) La perdita d’un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso d’un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) La deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.
  • 7. Gradi della lesione personale - Lievissime (secondo comma dell’art. 582 CP); - Lievi (primo comma dell’art. 582 CP); - Gravi (primo comma dell’art. 583 CP); - Gravissime (secondo comma dell’art. 583 CP).
  • 8. Lesione personale colposa (art. 590 CP) Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila ad un milione; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila … Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal primo e dal secopndo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
  • 9. Pericolo di vita  Condizione morbosa le cui espressioni sintomatiche, al momento dell’esame clinico e degli eventuali controlli strumentali e di laboratorio, facciano temere il decesso della persona offesa.  Non si tratta di un giudizio prognostico di probabilità ma di un giudizio diagnostico di stato attuale.
  • 10. Indebolimento permanente di un senso o di un organo  Va inteso in via essenzialmente funzionale e per organo si intende un complesso di parti (unità anatomiche) determinate allo svolgimento di un’unica funzione e non il singolo elemento.
  • 11. Perdita della capacità di procreare  Nell’uomo può configurarsi a causa di impotenza “coeundi” o di impotenza “generandi”;  Nella donna, oltre ai due casi già citati, può verificarsi anche in caso di impotenza “gestandi” o di impotenza “parturiendi”.
  • 12. Sfregio permanente o deformazione del viso  Lo sfregio è dato soprattutto da menomazioni a carico dei tessuti molli; la deformazione da menomazioni a carico dello scheletro osteo- cartilagineo.  Il “viso” è delimitato in altro dalla fronte (attaccatura dei capelli), in basso dall’estremità del mento (margine inferiore della mandibola), di lato dai padiglioni auricolari (compresi).  Deve alterare in modo palese l’armonia dei lineamenti (euritmia del viso).
  • 13. Altri concetti  Non rileva il fatto che un eventuale intervento sanitario (esempio, protesi od intervento di chirurgia plastica) possa emendare del tutto od in parte la menomazione, a meno che la vittima non vi ricorra di sua iniziativa prima del giudizio.  La possibilità di partorire tramite intervento medico (esempio, taglio cesareo) non rileva, ai fini della perdita della capacità di procreare.