1. FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Corso Integrato di Medicina Legale
V Anno – I Semestre
A.A. 2006/2007
Il delitto di “percosse” e di
“lesioni personali”
Prof. Pierluca Zangani
2. Art. 581 c.p. (Percosse)
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non
deriva una malattia nel corpo o nella mente,
è punito, a querela della persona offesa,
con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa fino a lire 600.000.
3. Nozione di malattia
In senso clinico e medico-legale per malattia si
intende un apprezzabile danno alla salute ed in
genere tale da richiedere prestazioni terapeutiche:
un processo abnorme, in evoluzione, con o senza
alterazioni anatomiche apprezzabili ma
caratterizzato da turbe funzionali, locali e/o
generali), ed abbisognevole di cure (nel significato
più estensivo di questo termine).
4. Art. 582 Codice Penale
(Lesione personale)
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla
quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è
punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la
malattia ha una durata non superiore a venti giorni,
e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti
prevedute dagli articoli 583 e 585 … il delitto è
punibile a querela della persona offesa.
5. Art. 583 C.P. (circostanze aggravanti)
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione
da tre a sette anni:
1) Se dal fatto deriva una malattia che metta in
pericolo la vita della persona offesa, ovvero una
malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni per un tempo superiore ai quaranta
giorni;
2) Se il fatto produce l’indebolimento permanente
d’un senso o d’un organo.
6. La lesione personale è gravissima, e si applica la
reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) Una malattia certamente o probabilmente
insanabile;
2) La perdita d’un senso;
3) La perdita d’un arto, o una mutilazione che renda
l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso d’un
organo o della capacità di procreare, ovvero una
permanente e grave difficoltà della favella;
4) La deformazione ovvero lo sfregio permanente del
viso.
8. Lesione personale colposa (art. 590 CP)
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è
punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino
a lire seicentomila.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei
mesi o della multa da lire duecentoquarantamila ad un
milione; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due
anni o della multa da lire seicentomila a due milioni
quattrocentomila …
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei
casi previsti dal primo e dal secopndo capoverso,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale.
9. Pericolo di vita
Condizione morbosa le cui espressioni
sintomatiche, al momento dell’esame
clinico e degli eventuali controlli
strumentali e di laboratorio, facciano
temere il decesso della persona offesa.
Non si tratta di un giudizio prognostico di
probabilità ma di un giudizio diagnostico di
stato attuale.
10. Indebolimento permanente di un
senso o di un organo
Va inteso in via essenzialmente funzionale
e per organo si intende un complesso di
parti (unità anatomiche) determinate allo
svolgimento di un’unica funzione e non il
singolo elemento.
11. Perdita della capacità di procreare
Nell’uomo può configurarsi a causa di
impotenza “coeundi” o di impotenza
“generandi”;
Nella donna, oltre ai due casi già citati,
può verificarsi anche in caso di impotenza
“gestandi” o di impotenza “parturiendi”.
12. Sfregio permanente o
deformazione del viso
Lo sfregio è dato soprattutto da menomazioni a
carico dei tessuti molli; la deformazione da
menomazioni a carico dello scheletro osteo-
cartilagineo.
Il “viso” è delimitato in altro dalla fronte
(attaccatura dei capelli), in basso dall’estremità
del mento (margine inferiore della mandibola), di
lato dai padiglioni auricolari (compresi).
Deve alterare in modo palese l’armonia dei
lineamenti (euritmia del viso).
13. Altri concetti
Non rileva il fatto che un eventuale intervento
sanitario (esempio, protesi od intervento di
chirurgia plastica) possa emendare del tutto od
in parte la menomazione, a meno che la vittima
non vi ricorra di sua iniziativa prima del giudizio.
La possibilità di partorire tramite intervento
medico (esempio, taglio cesareo) non rileva, ai
fini della perdita della capacità di procreare.