Intervento al convengo "La tutela della fotografia" organizzato dalla Commissione LDA dell'Ordine degli Avvocati di Milano presso il Palazzo di Giustizia il 20 novembre 2018
Diritti morali e di utilizzazione economica della fotografia
1. DIRITTI MORALI E
DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA
DELLA FOTOGRAFIA
Commissione LDA - Convegno «La tutela della fotografia» -
Milano, Palazzo di Giustizia – 20 novembre 2018
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
NEGRI-CLEMENTI
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Appassionati d’arte, esperti di diritto
2. Legge 22.04.1941 n. 633 sulla Protezione del diritto d’autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio, in particolare come modificata
dal Decreto del Presidente della Repubblica 08.01.1979 n. 19
(“LDA”)
LA TUTELA DELLE FOTOGRAFIE
3. - Opere fotografiche – diritti primari d’autore
- Semplici fotografie – diritti connessi d’autore
- Riproduzione fotografiche – nessuna tutela
LA CLASSIFICAZIONE DELLE
FOTOGRAFIE NELLA LEGGE AUTORE
4. «In particolare sono comprese nella protezione:
…7) le opere fotografiche e quelle espresse con
procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non
si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del
Titolo II …» (art. 2 LDA)
LE OPERE FOTOGRAFICHE
LDA protegge “le opere dell’ingegno di carattere creativo”
(art. 1)
5. Requisito per la protezione come opere fotografiche:
carattere creativo
apporto personale, capacità di intervenire in modo da
evocare suggestioni ed emozioni oltre la mera perizia tecnica e
l’esperienza pratica acquisita
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
CARATTERE CREATIVO
6. L’apporto creativo può essere trasmesso in tre momenti:
1. prima dello scatto, preparazione della macchina (scelta
della pellicola, messa a fuoco, inquadratura, obiettivo,
condizioni di luce, ecc.);
2. durante lo scatto, nel saper e voler cogliere proprio quel
momento;
3. dopo lo scatto, elaborazione del negativo (scelta della carta
e dei colori, del loro dosaggio, della tecnica da adottare, dei
programmi informatici, ecc.)
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
CARATTERE CREATIVO
7. - non riguarda il valore artistico dell’opera (la foto può essere
brutta, tecnicamente scadente, …);
- trascendere la buona tecnica fotografica e la professionalità
elevata del fotografo;
- costituisce un giudizio sull’opera, non sul fotografo;
- riguarda anche uno scatto estemporaneo, non ragionato e frutto di
un’intuizione fulminea;
- non dipende da oggetto/soggetto ritratto «Sono protette anche le
fotografie di determinati momenti di una partita di calcio che presentano un
apporto creativo oltre i limiti della funzione di cronaca e documentaristica»
(Trib. Firenze, 05.09.2014)
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
CARATTERE CREATIVO
8. Livello minimo di creatività richiesto:
- «la fotografia denoti la capacità dell’autore nel cogliere al volo
determinate espressioni o atteggiamenti o di intervenire nei
rapporti tra i vari elementi che compongono l’immagine» (Trib. Catania,
11.02.1992);
- «l’impronta della personalità dell’autore traspare da più di un
elemento, quali la scelta e la disposizione degli oggetti da
riprodurre, il loro accostamento, la selezione delle luci e delle
fonti della luce, il dosaggio dei toni chiari e dei toni scuri» (App. Milano,
05.11.1993);
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
CARATTERE CREATIVO
9. - il fotografo abbia inserito «la propria fantasia, il proprio gusto e
la propria sensibilità, tali da trasmettere le proprie emozioni a
chi la esamini» (Trib. Bari, 27.09.2006);
- «frutto di una personale attività creativa del fotografo consistente nella
originalità dell’inquadratura, della prospettiva,
dell’impostazione dell’immagine e della capacità di evocare
delle suggestioni» (Trib. Venezia, 17.06.2011);
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
CARATTERE CREATIVO
10. «le immagini (composte dall’unione di più foto), rielaborate in via
informatica, in modo da dar vita ad una nuova e diversa immagine,
con accostamenti inconsueti ed accattivanti» (Trib. Milano,
22.02.2011);
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
CARATTERE CREATIVO
Costituisce opera fotografica protetta dal diritto d’autore:
11. «la fotografia di un personaggio scattata con creatività ed originalità non comune,
attesa la realizzazione particolarmente suggestiva
dell’inquadratura di primo piano della persona, l’espressione in
cui è colto il personaggio, la capacità di comporre i rapporti degli
elementi che compongono l’immagine la selezione delle luci e delle
loro fonti, il dosaggio dei toni chiari e dei toni scuri» (Trib. Milano,
05.03.2011);
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
CARATTERE CREATIVO
12. «scatti che rappresentano lo spaccato di vita storica,
politica e sociale del Paese nei quali il fotografo sia
riuscito con abilità creativa a dare una visione
personale e particolare dell’evanescenza del
mondo della politica ed anche di cogliere con
occhio sarcastico i momenti più significativi
della storia politica e sociale del nostro
Paese» (Trib. Roma, 26.06.2017);
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
CARATTERE CREATIVO
13. Se opera di carattere creativo stessi diritti delle altre opere
dell’ingegno:
- diritti patrimoniali
- diritti morali
in quanto compatibili con la natura dell’opera
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
DIRITTI
14. Il diritto d’autore nasce
immediatamente con la
creazione dell’opera ed
è indipendente dalla
circostanza che la
fotografia riporti il
nome del fotografo
oppure il simbolo
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
DIRITTI
15. Diritto di pubblicazione
«L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera
in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da
questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
articoli seguenti» (art. 12 LDA)
Prima pubblicazione: la prima forma di esercizio del diritto di
utilizzazione
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
DIRITTI PATRIMONIALI
16. LE OPERE FOTOGRAFICHE:
DIRITTI PATRIMONIALI
Diritto di riproduzione
« … la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o
forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la
fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di
riproduzione» (art. 13 LDA)
17. Diritto di comunicazione al pubblico
« … ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a
distanza e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la
ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso
particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell’opera
in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente» (art. 16 LDA)
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
DIRITTI PATRIMONIALI
18. «Ripubblicare su internet senza il consenso dell’autore una fotografia rinvenuta su
un diverso sito web costituisce un’illecita comunicazione al pubblico» (CGUE,
07.08.2018)
Non costituisce «comunicazione al pubblico» il semplice linking o
framing a contenuti liberamente accessibili.
La comunicazione di un’opera mediante una nuova messa in rete su
un sito internet differente non può assimilarsi alla mera attività di
link. Ciò in quanto, il titolare perde il controllo sull’opera. La perdita
di controllo sull’opera sembra piuttosto derivare dalla
ripubblicazione, una diversa copia dell’opera protetta
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
DIRITTI PATRIMONIALI
19. Diritto di distribuzione
« … la messa in commercio o in circolazione, o comunque a
disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi
titolo, dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa e
comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati
della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli
stati extracomunitari» (art. 17 LDA)
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
DIRITTI PATRIMONIALI
20. Principio dell’esaurimento:
«Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si
esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima
vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia
effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso» (art. 17 co. 2
LDA)
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
DIRITTI PATRIMONIALI
21. Diritto di elaborare
«… comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione
e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4 [aggiunte,
adattamenti, riduzioni, variazioni].
L’autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in
raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi
modificazione» (art. 18 LDA)
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
DIRITTI PATRIMONIALI
22. Diritto di noleggiare
«…la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere,
tutelate dal diritto d’autore, fatta per un periodo limitato di tempo
ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o
commerciale diretto o indiretto» (art. 18-bis co.1 LDA) da parte
di qualsiasi soggetto
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
DIRITTI PATRIMONIALI
23. Diritto di dare in prestito
«…la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di
opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al
pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi
da quelli di cui al comma 1» (art. 18-bis co. 2 LDA)
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
DIRITTI PATRIMONIALI
24. Indipendenza dei diritti
«I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti.
L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di
ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue
parti» (art. 19 LDA)
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
DIRITTI PATRIMONIALI
25. Durata dei diritti: «sino al settantesimo anno dopo la morte
dell’autore» (art. 32 bis LDA)
Se opere anonime o pseudonime, settant’anni a partire dalla
prima pubblicazione (ex art 27 LDA)
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
DIRITTI PATRIMONIALI
26. Diritto degli autori ad un compenso sul prezzo di ogni vendita
successiva alla prima a condizione che
(i) la vendita comporti l’intervento, di soggetti che operano
professionalmente nel mercato dell’arte;
(ii) il prezzo della vendita sia superiore a 3.000 euro;
(iii) [il venditore non abbia acquistato l’opera direttamente
dall’autore non meno di 3 anni prima e il prezzo di vendita non
sia superiore a 10.000,00 euro](art. 144 LDA);
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
DIRITTO DI SEGUITO
27. Opere: «… gli originali delle opere delle arti figurative,
comprese nell’art. 2, come i quadri, i collages, i dipinti, i disegni, le
incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le
opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti,
purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o
di esemplari considerati come opere d’arte e originali
Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero
limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono
considerate come originali purché siano numerate, firmate o
altrimenti debitamente autorizzate dall’autore» (art. 145
LDA)
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
DIRITTO DI SEGUITO
28. - riproduzione per uso di critica e discussione e per uso personale
a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo
sfruttamento normale dell’opera
LE LIBERE UTILIZZAZIONI
- se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica,
l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non
commerciali
- riproduzione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini
a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico,
purché tale utilizzo non sia a scopo di lucro
29. L’autore conserva il diritto di:
- rivelarsi e rivendicare la paternità dell’opera;
- di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra
modificazione, e a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano
essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (art. 20
LDA)
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
DIRITTI MORALI
Il diritto morale è inalienabile (art. 22 LDA) e, dopo la morte, può
essere fatto valere dai parenti prossimi (art. 23 LDA)
30. Ritiro dell’opera dal commercio - diritto personale e non trasmissibile
«L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare
l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno
acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera
medesima.
… deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri …
Entro il termine di 1 anno a decorrere dall’ultima data delle notifiche e
pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all’autorità giudiziaria per opporsi
all’esercizio della pretesa dell’autore o per ottenere la liquidazione ed il
risarcimento del danno» (art. 142 LDA)
LE OPERE FOTOGRAFICHE:
DIRITTI MORALI
31. LDA tutela (come diritto connesso) le fotografie semplici
«… le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti
della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o
con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte
figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche» (art. 87 co. 1
LDA)
LE FOTOGRAFIE SEMPLICI
32. Fotografie prive di carattere creativo, con contenuto
documentale, per soddisfare interessi di cronaca, cultura
e attualità.
Non è rilevante se l’autore è un fotografo professionista.
LE FOTOGRAFIE SEMPLICI
33. - foto di scena,
- foto di nature morte,
- scatti aventi ad oggetto piatti e pietanze da cucina (Trib.
Milano, 24.09.2015),
- riproduzione di palazzi e, più in generale, «di opere d’arte
che, ancorché di altissimo livello qualitativo, si limitino a
riprodurre fedelmente le opere ritratte, senza alcuna
personale e sostanziale rielaborazione delle
immagini da parte del fotografo» (Trib. Roma,
24.02.1998)
LE FOTOGRAFIE SEMPLICI
34. «Non costituisce opera dell’ingegno fotografica un insieme di fotografie di
paesaggi a carattere naturalistico, ritratti secondo immagini
stereotipe della cultura pubblicitaria, destinate ad
accompagnare il testo di una rivista commerciale, e di livello
tecnico conforme alla normale tecnica fotografica professionale,
ma senza caratteristiche di artisticità.» (Trib. Modena, 11.11.2005);
«E’ protetta soltanto ex art. 88 l.a. la fotografia che costituisca una mera
riproduzione fedele e pedissequa della realtà, e non la reinterpreta
in alcun modo soggettivamente e personalmente» (Trib. Napoli, 24.07.2012)
LE FOTOGRAFIE SEMPLICI
35. “Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione,
diffusione e spaccio della fotografia” salve le disposizioni sul
ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie
riproducenti opere dell’arte figurativa, dei diritti di autore
sull’opera riprodotta (art. 88 LDA)
LE FOTOGRAFIE SEMPLICI:
DIRITTI PATRIMONIALI
«La riproduzione e diffusione delle fotografie rientrano nel diritto
riconosciuto al fotografo dall’art. 88 l.a. ma rimangono subordinati
al consenso delle persona ritratta» (Trib. Roma,
18.05.2011)
36. Se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di
un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti
dell’oggetto e delle finalità del contratto il diritto compete
al datore di lavoro
«La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del
committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del
committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da
parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo
corrispettivo» (art. 88 co. 3 LDA)
LE FOTOGRAFIE SEMPLICI:
DIRITTI PATRIMONIALI
37. «Viola i diritti patrimoniali dell’autore della fotografia non creativa
su commissione la sua utilizzazione al di fuori dell’ambito
convenuto pattiziamente tra committente e fotografo» (Trib.
Milano, 30 maggio 2017)
«Nel caso di opera fotografica realizzata su commissione,
l’autore della fotografia è legittimato ad opporsi ad utilizzazioni
realizzate da terzi, senza consenso, allorquando tali utilizzazioni non
rientrano tra quelle trasmesse al committente, in quanto a questi si
trasferiscono i diritti di utilizzazione solo nei limiti
dell’oggetto e delle finalità del contratto» (Trib. Firenze,
16.02.1994)
LE FOTOGRAFIE SEMPLICI:
DIRITTI PATRIMONIALI
38. Durata dei diritti:
20 anni dalla data di produzione della fotografia
LE FOTOGRAFIE SEMPLICI:
DIRITTI PATRIMONIALI
39. «La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione
della fotografia (pellicole diapositive, fotocolor, cd) comprende,
salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti
all’articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente» (art. 89
LDA)
LE FOTOGRAFIE SEMPLICI:
DIRITTI PATRIMONIALI
40. «Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo o, nel caso previsto nel primo capoverso
dell’art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell’anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata»
Condizione per l’esercizio dei diritti patrimoniali
«Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni,
la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i
compensi, a meno che il fotografo non provi la malafede del
riproduttore» (art. 90 LDA)
LE FOTOGRAFIE SEMPLICI:
DIRITTI PATRIMONIALI
41. Malafede anche se riproduttore avrebbe potuto conoscere
titolare con ordinaria diligenza
«La data dell’anno di produzione di una fotografia di prodotti di
merchandising di squadre di calcio può risultare anche dal
loro esplicito riferimento ad una determinata stagione calcistica»
(Trib. Milano, 18.05.2017)
LE FOTOGRAFIE SEMPLICI:
DIRITTI PATRIMONIALI
42. «La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico
ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita,
contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle
forme previste dal regolamento.Nella riproduzione deve indicarsi il
nome del fotografo e la data dell’anno della fabbricazione, se risultano
dalla fotografia riprodotta»
«La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali od altri
periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque
pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo
compenso» (art. 91 LDA)
LE LIBERE UTILIZZAZIONI
43. LE FOTOGRAFIE SEMPLICI:
DIRITTI MORALI
«La fotografia non creativa non beneficia del c.d. diritto
morale d’autore» (Trib. Venezia, 18.09.2009)
«L’autore di una fotografia semplice/non creativa non ha un diritto morale
all’integrità della fotografia ed alla propria indicazione come autore della
medesima» (Trib. Milano, 30.05.2017)
44. La tecnologia digitale ha comportato la realizzazione di un nuovo
genere di fotografie (“fotografie digitali”) e ha “ampliato” il diritto
di riproduzione (le “fotografie digitalizzate”)
LE FOTOGRAFIE DIGITALI
«Costituisce violazione dei diritti del fotografo la
pubblicazione senza consenso su un noto quotidiano
nazionale a corredo di un servizio sulle «baby cubiste»
di due fotografie scattate da quest’ultimo in una discoteca
e caricate dall’autore nella propria pagina personale
Facebook, senza consenso dell’autore» (Trib. Roma,
01.06.2015)
45. Gli autori «possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche
di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti
che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o
limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti» (art. 102 quater
LDA)
Le misure di protezione più comuni:
(i) il digital watermarking, una filigrana digitale che può essere
visibile o invisibile e identifica l’autore dell’opera fotografica,
(ii) il digimarc, una modifica dei pixel dell’immagine fotografica che
agisce sui contorni di maggior contrasto, imprimendo un codice su
tutta l’estensione del fotogramma
MISURE TECNOLOGICHE
DI PROTEZIONE
46. «Le circostanza che il titolare di diritti su fotografie semplici non le
abbia munite di alcun meccanismo elettronico di protezione non
esclude l’illiceità della loro riproduzione» (Trib. Milano,
18.05.2017)
MISURE TECNOLOGICHE
DI PROTEZIONE
47. «I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere
dell’ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere
patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in
tutti i modi e forme consentiti dalla legge…» (art. 107
LDA)
«La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per
iscritto» (art. 110 LDA) tra le parti
Salvo che per le fotografie semplici, «La cessione di uno o più
esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione
dei diritti di utilizzazione» (art. 109 LDA)
LO SFRUTTAMENTO
DEI DIRITTI PATRIMONIALI
SULLE OPERE PROTETTE
48. LDA non tutela «… le fotografie di scritti, documenti, carte
di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili»
(art. 87 co. 2 LDA)
Riproduzione di oggetti materiali, meri duplicati dell’originale:
- assenza di ricerca del soggetto da fotografare (Trib. Milano,
8.01.1979);
- la sola finalità riproduttiva - documentale, senza capacità
tecnico- professionale del fotografo (Trib. Milano, 15.06.2004)
LE RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE
49. «La distinzione tra fotografie non creative, oggetto di diritto
connesso e riproduzioni non protette nemmeno da questo diritto non
attiene all’oggetto rappresentato quanto alla funzione
che ha la rappresentazione fotografica: e così alla
fotografia con finalità puramente
riproduttiva/documentale non è riservata nemmeno la tutela
delle fotografie semplici non creative» (Trib. Venezia, 30.03.2016)
LE RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE
50. GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
Via Bigli, 2 – 20121 Milano
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