2. Chi sono?
Avvocato cassazionista, esperto nelle materie del diritto
d'autore, del diritto dello spettacolo e delle nuove
tecnologie.
Nel 2001 ho fondato lo studio legale DDA.
(http://www.ddastudiolegale.it/).
Autrice di diverse pubblicazioni, tra le quali la monografia
“La tutela delle opere musicali digitali”, Giuffrè 2005.
3. Continua….
Sono presidente dell'A-DJ, associazione di categoria
rappresentativa della figura professionale del DJ, firmataria
della Convenzione sulla licenza DJ on line della SIAE
(http://www.a-dj.org/).
Dal 2004 sono componente del gruppo di studio giuridico
di Creative Commons IT, in rappresentanza del quale ha
coordinato il Gruppo di Lavoro Giuridico misto CC-it/SIAE.
4. Continua….
Il 6 dicembre 2018, a seguito della costituzione del Chapter
italiano del nuovo Creative Commons Global Network, è
eletta Rappresentante per il Creative Commons Global
Network Council e Chapter Lead.
5. Continua….
Dal 2008 è fellow di NEXA – Center for the Internet & Society
(http://www.nexa.polito.org/), centro di ricerca del Dipartimento di
Automatica e Informatica del Politecnico di Torino.
Il 23 gennaio 2019, riceve l’incarico di collaborazione, in qualità di
Consigliere giuridico del Ministro per i beni e le attività culturali per il
diritto d’autore (D.M. 23.01.2019, n.17).
6. Argomenti
1. Breve corso sul diritto d’autore - La figura professionale del
DJ nel campo del diritto d’autore: diritti e doveri.
a) come autore originale o di opere elaborate
b) come artista
c) come produttore
2. Il ruolo di A-DJ: chi siamo, cosa facciamo, quali i risultati, progetti
futuri
7. Argomenti
3. le licenze obbligatorie per l’uso professionale della
musica acquistata per scopi personali
a. Introduzione ai termini e condizioni d’uso dei portali che
vendono musica e i diritti ivi riconosciuti
b. i termini e condizione d’uso dei portali per la vendita dei
brani utilizzati dai DJ
c. La licenza Siae per le copie lavoro del DJ;
d. la licenza SCF per le copie lavoro del DJ (de iure condendo)
8. Mappa concettuale
Alcune definizioni,
necessarie per
delineare i ruoli dei
professionisti che
creano e diffondono
l’opera musicale
1. L’opera musicale
nella legge italiana
2. La figura dell’autore,
dell’editore,
dell’artista e del
produttore
9. Chi sono
La lezione serve a DJ e Producer
per capire il mondo del copyright,
il ruolo dei collector, le
distinzioni.
Esercitazione pratica su come si
compila un borderò, come ci si
iscrive ad una OCG o EGI, come si
registrano i diritti di un brano...
Il diritto d’autore
digitale
La tutela del
DJ/Producer
Il diritto dello
spettacolo
10. La figura professionale del DJ
1. La tutela del diritto d’autore:
diritti e doveri del DJ, quale:
a) come autore originale o di opere
elaborate
b) come artista
c) come produttore
2. le licenze obbligatorie per
l’uso professionale della musica
acquistata per scopi personali
Introduzione ai termini e condizioni
d’uso dei portali che vendono musica
e i diritti ivi riconosciuti
i termini e condizione d’uso dei
portali per la vendita dei brani
utilizzati dai DJ
La licenza Siae per le copie lavoro del
DJ;
la licenza SCF per le copie lavoro del
DJ (de iure condendo)
11. L’opera musicale nella legge
Legge 633/41 e
successive
modificazioni ed
integrazioni
Art. 1 - Sono protette ai sensi
di questa legge le opere
dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all'architettura, al
teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la
forma di espressione.
12. L’opera musicale nella legge
Codice Civile Art. 2575 - Formano oggetto del
diritto d’autore le opere
dell’ingegno di carattere creativo
che appartengono alle scienze,
alla letteratura, alla musica, alle
arti figurative, all’architettura, al
teatro e alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la
forma di espressione
13. L’opera musicale nella legge
Il requisito della
creatività
La giurisprudenza ha in più
casi definito i requisiti
necessari perché un’opera
dell’ingegno diventi oggetto
del diritto d’autore: il
carattere creativo, anche
minimo, manifestato
concretamente.
14. L’opera musicale nella legge
Il requisito della
originalità e della
novità
la personale espressione di
un’idea, in una forma che
sia riconducibile alla
personalità dell’autore, che
abbia, quindi, un quid pluris
che la distingue dalle opere
preesistenti.
15. L’opera musicale nella legge
La Suprema Corte di Cassazione ha specificato che: “il concetto
giuridico di creatività non coincide con quello di creazione,
originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed
individuale espressione di un’oggettività appartenente alle
categorie elencate in via esemplificativa nell’art.1 della l.
n.633/1941, di modo che, affinchè un’opera dell’ingegno riceva
protezione a norma di detta legge, è sufficiente la sussistenza di
un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione
nel mondo esteriore”.
16. … quindi ...
la creatività non può, perciò, essere esclusa, a priori,
solo perché l’opera consiste nell’espressione
artistica di semplici idee
17. L’autore nella L. 633/41
La legge non dice chi è
l’autore, ma dice che il
diritto dell’autore
sull’opera nasce con la
sua creazione:
l’attività creativa è un
lavoro
Art. 6
Il titolo originario dell'acquisto
del diritto di autore è costituito
dalla creazione dell'opera,
quale particolare espressione
del lavoro intellettuale.
18. L’autore nella L. 633/41
Inoltre, la legge
riconosce anche
all’autore dell’opera
elaborata e/o derivata
tutti i diritti esclusivi
ma senza pregiudizio
dei diritti esistenti
sull’opera originaria
Art. 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti
sull'opera originaria, sono altresì protette
le elaborazioni di carattere creativo
dell'opera stessa, quali le traduzioni in
altra lingua, le trasformazioni da una in
altra forma letteraria od artistica , le
modificazioni ed aggiunte che
costituiscono un rifacimento sostanziale
dell'opera originaria, gli adattamenti, le
riduzioni, i compendi, le variazioni non
costituenti opera originale.
19. L’autore nella L. 633/41
In ogni caso, è
considerato Autore di
un’opera chi viene
riconosciuto come
tale, salvo prova
contraria (plagio)
Art. 8
E' reputato autore dell'opera,
salvo prova contraria chi è in
essa indicato come tale, nelle
forme d'uso, ovvero è
annunciato come tale, nella
recitazione, esecuzione,
rappresentazione e
radiodiffusione dell'opera
stessa.
20. Il compositore e l’autore del testo
La figura del compositore ha
un peso maggiore rispetto a
quella dell’autore del testo
in merito alle decisioni sulle
modalità di utilizzazione
economica dell’opera
musicale
Art. 34, comma 1 Legge
633/41
L'esercizio dei diritti di
utilizzazione economica spetta
all'autore della parte musicale,
salvi tra le parti i diritti
derivanti dalla comunione.
21. Il Produttore nella legge 633/41
Al produttore vengono
riconosciuti alcuni
diritti esclusivi che
permettono all’opera
registrata su supporto
di essere distribuita e
commercializzata
Art. 72
1. Salvi i diritti spettanti
all'autore a termini del titolo I,
il produttore di fonogrammi ha
il diritto esclusivo, per la
durata e alle condizioni
stabilite dagli articoli che
seguono:
.
22. Il Produttore nella Legge 633/41
Come primo caso la
legge prende in
considerazione la
copia, che è illegale in
mancanza
dell’autorizzazione da
parte del Produttore
a) di autorizzare la
riproduzione diretta o indiretta,
temporanea o permanente, dei
suoi fonogrammi in qualunque
modo o forma, in tutto o in
parte e con qualsiasi processo
di duplicazione;
23. Il Produttore nella Legge 633/41
Lo stesso accade per la
distribuzione delle
copie: il produttore ha il
diritto esclusivo di
distribuire, ma tale
diritto si esaurisce con il
primo atto di vendita
del supporto
b) di autorizzare la distribuzione
degli esemplari dei suoi
fonogrammi. Il diritto esclusivo di
distribuzione non si esaurisce nel
territorio della Comunità europea,
se non nel caso di prima vendita
del supporto contenente il
fonogramma effettuata o
consentita dal produttore in uno
Stato membro
24. Il Produttore nella Legge 633/41
Così avviene anche per
il diritto di noleggio e
prestito. In questo caso,
anche se vi è vendita del
supporto, non si integra
l’esaurimento del diritto
c) di autorizzare il noleggio ed
il prestito degli esemplari dei
suoi fonogrammi. Tale diritto
non si esaurisce con la vendita
o con la distribuzione in
qualsiasi forma degli
esemplari;
25. Il Produttore nella Legge 633/41
Anche questo diritto, che
attiene alla veicolazione del
file musicale contenente la
registrazione sulle reti
telematiche, non si esaurisce
dopo il primo atto di vendita
(c.d. servizi on demand)
d) di autorizzare la messa a
disposizione del pubblico dei
suoi fonogrammi in maniera
tale che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel
momento scelti
individualmente. Tale diritto
non si esaurisce con alcun atto
di messa a disposizione del
pubblico
26. L’Artista nella Legge 633/41
La legge sul diritto
d’autore definisce gli
artisti interpreti e gli
artisti esecutori ...
Art. 80
1. Si considerano artisti interpreti
ed artisti esecutori gli attori, i
cantanti, i musicisti, i ballerini e
le altre persone che
rappresentano, cantano, recitano,
declamano o eseguono in
qualunque modo opere
dell'ingegno, siano esse tutelate o
27. L’Artista nella Legge 633/41
… e riconosce
all’Artista alcuni diritti
esclusivi,
indipendentemente
dalla retribuzione per
le prestazioni
artistiche dal vivo
2. Gli artisti interpreti e gli
artisti esecutori hanno,
indipendentemente
dall'eventuale retribuzione loro
spettante per le prestazioni
artistiche dal vivo, il diritto
esclusivo di:
28. L’Artista nella Legge 633/41
Tali diritti esclusivi
devono essere
acquistati dal
Produttore attraverso
il contratto
sottoscritto con
l’Artista
a) autorizzare la fissazione
delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione
diretta o indiretta, temporanea
o permanente, in qualunque
modo o forma, in tutto o in
parte, della fissazione delle
loro prestazioni artistiche;
29. L’Artista nella Legge 633/41
Oltre ai diritti per la prima
fissazione
dell’interpretazione la
riproduzione in copie,
l’artista ha il diritto
esclusivo di autorizzare la
comunicazione al pubblico
(anche via internet) della
propria interpretazione
c) autorizzare la
comunicazione al pubblico, in
qualsivoglia forma e modo, ivi
compresa la messa a
disposizione del pubblico in
maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo
e nel momento scelti
individualmente, delle proprie
prestazioni artistiche dal vivo,
30. L’Artista nella Legge 633/41
sia attraverso la rete
internet che attraverso
altri mezzi di
comunicazione a
distanza
nonché la diffusione via etere e
la comunicazione via satellite
delle prestazioni artistiche dal
vivo, a meno che le stesse
siano rese in funzione di una
loro radiodiffusione o siano già
oggetto di una fissazione
utilizzata per la diffusione.
31. L’Artista nella Legge 633/41
Il diritto di messa a
disposizione sulle reti
telematiche è altresì
esclusivo
d) autorizzare la messa a
disposizione del pubblico in
maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo
e nel momento scelti
individualmente, delle
fissazioni delle proprie
prestazioni artistiche e delle
relative riproduzioni;
32. L’artista nella Legge 633/41
Così come la
distribuzione delle
registrazioni contenenti
l’interpretazione
artistica (salvo la regola
dell’esaurimento del
diritto)
e) autorizzare la distribuzione
delle fissazioni delle loro
prestazioni artistiche. Il diritto
non si esaurisce nel territorio
della Comunità europea se non
nel caso di prima vendita da
parte del titolare dei diritto o
con il suo consenso in uno
Stato membro;
33. L’Artista nella Legge 633/41
e per il diritto di
noleggio o prestito
f) autorizzare il noleggio o il
prestito delle fissazioni delle
loro prestazioni artistiche e
delle relative riproduzioni [...]
34. Produzione discografica e distribuzione
- Differenze
Produzione discografica
● Creazione della registrazione
● Stampa
● Marketing e promozione
● Distribuzione e vendita
35. Produzione discografica e distribuzione
- Differenze
Contratto di distribuzione
● Creazione della registrazione
● Marketing e promozione (eventuale)
● Stampa/Distribuzione/vendita
37. Le licenze obbligatorie per l’uso professionale della
musica acquistata per scopi personali
You may not create any "derivative works" by
altering any of the Content. You may not use
the Downloads in conjunction with any other
third-party content (e.g., to provide sound for a
film). YOU MAY NOT UPLOAD DOWNLOADS
TO THE INTERNET. PEER-2-PEER FILE
SHARING IS STRICTLY PROHIBITED.
39. Le licenze obbligatorie per l’uso professionale della
musica acquistata per scopi personali
Please read this agreement carefully: The terms and
conditions stated in the agreement below shall at all times
govern your use of any of the services, music, materials,
information, and features at www.traxsource.com.
By clicking "Accept" where indicated below you enter into a
legally binding contract between you (hereinafter referred
to as "End-User") and Traxsource.com (hereinafter referred
to as "Traxsource") and agree to be legally bound by all of
the terms and conditions of this agreement.
40. Le licenze obbligatorie per l’uso professionale della
musica acquistata per scopi personali
Under this limited license End-User shall have the
right to copy or transfer the relevant Download to
any desktop computer, laptop computer, or
playback device owned by End-User, and/or to a
recordable medium (such as CD-R or DVD-R) for
End-User's personal use without restriction but
subject at all times to the fair use provisions of the
United States Copyright Act, 17 U.S.C. §107.
41. Le licenze obbligatorie per l’uso professionale della
musica acquistata per scopi personali
Notwithstanding anything to the contrary stated
elsewhere in this Agreement, End-User shall be
entitled to publicly perform Downloads as part
of End-User's disc jockey performances, if any,
provided that End-User shall submit the
playlist information for any use of Downloads
as part of such disc jockey performances to the
relevant performing rights society(ies) as
required under applicable laws.
42. Le licenze obbligatorie per l’uso professionale della
musica acquistata per scopi personali
For the avoidance of doubt, Traxsource shall not be
responsible for payment of public performance
royalties or phonographic performance royalties to the
relevant society(ies) with respect to End-User's use of
Downloads and End-User hereby expressly agrees to
indemnify Traxsource against any third party claims
arising in connection with End-User's use of
Downloads as part of disc jockey performances.
43. Sanzioni
Art. 171-ter
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di
lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al
circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o
supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento;
44. Sanzioni
Art. 174-bis
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle
disposizioni previste nella presente sezione è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di
mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in
misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è
facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione
amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione
amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni
violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o
riprodotto.
46. La licenza Siae per le copie lavoro del
DJ
PREMESSO CHE:
- ai sensi della vigente legge italiana sul diritto d’autore (art. 71 sexies
della legge 22.4.1941 n. 633) la riproduzione privata di fonogrammi è
consentita solo se effettuata da una persona fisica per uso
esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini
direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure
tecnologiche di protezione di cui all’art. 102 quater della legge 1941 n.
633;
47. La licenza Siae per le copie lavoro del
DJ
- il titolare della licenza nell’ambito dell’attività sopra descritta,
intende effettuare a fini di uso in pubblico riproduzioni
fonografiche o digitali di composizioni musicali, con o senza
testo letterario, appartenenti al repertorio tutelato dalla Sezione
Musica della SIAE, mediante riversamento, su supporti
e/o su memorie residenti, di registrazioni lecitamente
distribuite o poste in commercio a qualsiasi titolo e con
qualunque modalità e lecitamente acquisite dal titolare
della licenza;
48. La licenza Siae per le copie lavoro del
DJ
- la presente licenza è obbligatoria per le sole
riproduzioni effettuate dal titolare destinate
alla pubblica esecuzione mediante strumento
meccanico e non attiene all’uso dei supporti
fisici o delle registrazioni digitali originali
in commercio lecitamente acquisiti dal
titolare;
49. La licenza Siae per le copie lavoro del
DJ
- la S.I.A.E. gestirà la presente licenza per via
telematica, attraverso la procedura denominata
“DJ ON LINE” descritta nell’”allegato”; anche
con l’ausilio, a fini di assistenza ai richiedenti,
degli sportelli della rete Territoriale S.I.A.E.
presso i quali sarà possibile richiedere il rilascio
della licenza ed effettuare il pagamento dei
compensi;
50. La licenza Siae per le copie lavoro del
DJ
5.3 La presente licenza non comprende il diritto
esclusivo di pubblica esecuzione delle opere del
repertorio tutelato dalla Sezione Musica della
S.I.A.E., che deve essere assolto mediante
separata e apposita licenza dal titolare della
struttura e/o dall’organizzatore dell’evento
nell’ambito del quale la pubblica esecuzione ha
luogo.
51. La licenza Siae per le copie lavoro del
DJ
5.5 E' esclusa dalla presente licenza la concessione
del diritto di abbinamento tra composizioni
musicali ed immagini o filmati (diritto di
sincronizzazione) o tra composizioni musicali e
messaggi pubblicitari di qualunque tipo nonché la
concessione del diritto di riproduzione grafica o
visuale delle partiture musicali e/o dei testi delle
composizioni musicali.
52. La licenza Siae per le copie lavoro del
DJ
5.6 E’ esclusa dalla presente licenza la facoltà di
effettuare elaborazioni, campionamenti,
adattamenti e/o arrangiamenti delle composizioni
musicali riprodotte in forza della presente licenza.
53. La licenza Siae per le copie lavoro del
DJ
ARTICOLO 7 - DIRITTI CONNESSI
7.1 Sono esclusi dalla presente licenza i diritti
connessi dei produttori fonografici, degli
organismi di radiodiffusione e degli artisti
interpreti ed esecutori ai sensi del Titolo lI, Capi I,
II e III LdA.
54. La licenza Siae per le copie lavoro del
DJ
7.2 In particolare, il titolare della presente licenza è
consapevole che la riproduzione di registrazioni
fonografiche originali protette e il loro uso
pubblico sono soggetti ai diritti dei produttori
fonografici e degli artisti interpreti stabiliti dagli
artt. 72 e 73 LdA.
55. Licenza per la copia tecnica - SCF
SCF è il consorzio di imprese maggiormente
rappresentativo dei produttori fonografici operanti in Italia,
istituito al fine di esercitare, in modo collettivo, i diritti di
utilizzazione relativi ai Fonogrammi di titolarità di ogni
casa discografica, persona fisica o giuridica, pubblica o
privata che gli abbia conferito, o gli conferisca in futuro,
apposito mandato. SCF agisce pertanto in nome proprio e
per conto dei propri Mandanti (come infra definiti).;
56. Licenza per la copia tecnica - SCF
Art. 2 – OGGETTO
2.1 SCF concede, limitatamente al Territorio, ai Deejay che ne facciano
richiesta e che corrispondano i Compensi di cui al successivo art. 3 nei termini e
con le modalità di cui al successivo art. 4, il diritto, non esclusivo e non
trasferibile, a qualsiasi titolo, a terzi, di riprodurre mediante duplicazione ex
art. 72, lett. a), L.d.A. (c.d. “diritto di copia”) i Fonogrammi appartenenti al
Repertorio al solo fine della successiva comunicazione al pubblico da parte del
gestore del locale presso il quale il Deejay presta la propria opera e/o
dell’organizzatore di ciascun intrattenimento musicale.
57. Licenza per la copia tecnica - SCF
2.2 La concessione in licenza del diritto di cui al precedente art.
2.1 è da intendersi esclusivamente riferita ai Fonogrammi inseriti
nella lista dichiarata dal Deejay a SCF, nei termini e con le
modalità di cui al successivo art. 5. Rimane espressamente
escluso dalla Licenza il diritto di comunicazione al
pubblico (ex art. 73 L.d.A.) dei Fonogrammi del
Repertorio, oggetto di separata licenza rilasciata o da
rilasciarsi al gestore del locale presso il quale il Deejay
presta la sua opera e/o all’organizzatore di ciascun
intrattenimento musicale
58. Licenza per la copia tecnica - SCF
ART. 3 – COMPENSO
3.1 A fronte della concessione in licenza del diritto di cui al
precedente art. 2.1, i Deejay corrisponderanno a SCF un Compenso
annuo commisurato al numero Fonogrammi riprodotti, secondo il
seguente schema tariffario:
- fino a 2.500 (duemilacinquecento) Fonogrammi, un compenso
annuo pari a € 200 (euro duecento);
- da 2.501 (duemilacinquecento uno) a 6.000 (seimila)
Fonogrammi, un compenso annuo parti a € 400 (euro
quattrocento);
59. Licenza per la copia tecnica - SCF
ART. 3 – COMPENSO
3.1 A fronte della concessione in licenza del diritto di cui al
precedente art. 2.1, i Deejay corrisponderanno a SCF un Compenso
annuo commisurato al numero Fonogrammi riprodotti, secondo il
seguente schema tariffario:
- fino a 2.500 (duemilacinquecento) Fonogrammi, un compenso
annuo pari a € 200 (euro duecento);
- da 2.501 (duemilacinquecento uno) a 6.000 (seimila)
Fonogrammi, un compenso annuo parti a € 400 (euro
quattrocento);
60. Licenza per la copia tecnica – SCF-
Non ancora in vigenza
3.4 SCF, entro 90 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, conferirà alla Società Italiana degli
Autori ed Editori (nel seguito “SIAE”) mandato per la riscossione dei Compensi di cui al precedente
art. 2.1. Nell’esercizio del mandato conferitole da SCF, SIAE provvederà ad effettuare gli incassi ed a
rilasciare le relative quietanze secondo le scadenze concordate tra SIAE e SCF. SCF si impegna a dare
notizia della sottoscrizione del contratto di mandato conferito a SIAE entro e non oltre 20 giorni dalla
sottoscrizione dello stesso. SCF si impegna, inoltre, a dare notizia della disdetta del contratto di
mandato conferito a SIAE almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare in cui la disdetta viene
formalizzata, nonché a dare notizia di qualsiasi modifica apportata al contratto di mandato che
comporti modifiche alle modalità di riscossione del compenso. Nel caso di disdetta del contratto di
mandato, SCF e l’Associazione s’impegnano sin d’ora a concordare tra di loro, prima della cessazione
di riscossione da parte di SIAE, le nuove modalità di riscossione dei Compensi da parte dei Deejay.
61. Fase attuale
Le associazioni di categorie dal 2018 hanno richiesto alla Siae la
rinegoziazione della licenza, stante la scadenza del protocollo.
A differenza degli anni ‘90-2000, non vi è più riproduzione su supporto
analogico (sprovvisto di contrassegno SIAE).
I sistemi attuali consentono al DJ di eseguire musica direttamente dal cloud.
Rekordbox 5.0 della Pioneer
«Gestendo e condividendo tutta la tua collezione di musica tra molteplici
dispositivi e il cloud, le tue performance raggiungeranno nuove vette. Con il
caricamento, browsing e scorrimento migliorato, le analisi dei brani di
rekordbox 5.0 consentono un suono Pioneer ancor più stabile e, come se non
bastasse, ora puoi esportare ai lettori DJ tramite USB o scheda SD per essere
sempre pronto a esibirti nel Djing».
62. Cenni su Previdenza e Fisco
L'ENPALS
L'ENPALS è l'Ente Nazionale di Previdenza e di
Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e
dello Sport Professionistico.
All'Ente si versano i contributi pensionistici che
vengono poi erogati ai lavoratori in pensione.
63. Cenni su Previdenza e Fisco
Non esiste più!
Per effetto del decreto legge n. 201 del 6
dicembre 2011, convertito con modifiche
nella legge n. 214 del 27 dicembre 2011,
dal 1° gennaio 2012 l'Enpals confluisce in
Inps.
64. Cenni su Previdenza e Fisco
IL DATORE DI LAVORO
E' datore di lavoro chiunque utilizzi la
prestazione del lavoratore dello spettacolo. Sul
datore di lavoro ricadono gli obblighi di
iscrizione del lavoratore, di versamento e
denuncia.
65. Cenni su Previdenza e Fisco
L'ISCRIZIONE DEL DISC-JOCKEY
Chi iscrive il disc-jockey all'INPS - EX ENPALS è sempre e solo il datore di
lavoro attraverso la procedura telematica collegandosi al sito dell'Ente. Al disc-
jockey iscritto, l'Ente assegna un numero di matricola e un libretto personale
sul quale il datore di lavoro deve registrare i periodi di occupazione. Il datore di
lavoro che non può utilizzare la procedura telematica potrà rivolgersi all'ufficio
INPS territorialmente competente.
66. Cenni su Previdenza e Fisco
LE FORME CONTRATTUALI
A) Contratto di lavoro subordinato;
B) Contratto di lavoro autonomo.
Nell'ambito del contratto di lavoro autonomo, il disc-jockey potrà
svolgere la propria attività nella forma di:
B1) Professionista (titolare di Partita IVA);
B2) Lavoratore Autonomo Occasionale (senza Partita IVA).
67. Cenni su Previdenza e Fisco
IL LAVORATORE AUTONOMO ESERCENTE ATTIVITA' MUSICALE
E' l'unico caso, comunque, dove il disc-jockey anche già
iscritto, possa iscriversi con la facoltà di spostare su di se i
doveri che normalmente ricadono sul datore di lavoro,
eventuali sanzioni comprese.
68. Cenni su Previdenza e Fisco
GLI OBBLIGHI FISCALI
Per la parte fiscale, il lavoratore subordinato ha lo stesso trattamento
del lavoratore "assunto come dipendente", mentre per il lavoratore
autonomo sia con fattura e Partita IVA che con Ricevuta di lavoro
autonomo occasionale senza Partita IVA, viene applicata una trattenuta
fiscale pari al 20% del lordo.
69. Cenni su Previdenza e Fisco - PROVIAMO A FARE DUE CONTI
Come abbiamo visto in ogni caso, sia per il disc-jockey subordinato che per il
disc-jockey autonomo, fatto salvo per il Lavoratore Autonomo Esercente
Attività Musicale, i doveri previsti dalla normativa in vigore sono a carico del
datore di lavoro. La quota totale che il datore di lavoro versa all'INPS a favore
del disc-jockey è pari al 33% del lordo, di cui il 9,19% quale rivalsa a carico
del lavoratore (la trattenuta). Ipotizziamo ora di avere pattuito col gestore di un
locale, la cifra di 100 € lordi per una serata; normalmente, rilasciando la nostra
fattura, avremo una quota imponibile di 100 €, aumentata del 22% quale quota
IVA e "diminuita" della percentuale del 20% quale Ritenuta d'Acconto. Sul
totale fattura, quindi, apparirà la cifra di 100 €, una volta versata la parte IVA
che abbiamo incassato, ci resterà come netto 80 €, la stessa cifra che si vedrà
riconosciuta il disc-jockey autonomo occasionale. Come abbiamo visto però, al
disc-jockey vanno imputati altri 9,19% di trattenute contributive, per cui sui
100 € lordi della nostra prestazione, il nostro datore di lavoro potrà trattenere
9 € e 19 centesimi che verserà all'INPS.
70. Ora parliamo di….
a) la tutela del marchio e dell’immagine del DJ
c) la tutela giuridica del DJ Set
d) il codice deontologico del DJ