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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “ROMA TRE”
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA Giurisprudenza Ciclo Unico
TESI DI LAUREA
in
Diritto Commerciale
Diritto d’autore e Creative Commons
Relatore: Chiar.mo Laureando:
Prof. Fortunato Sabino Edoardo Natale
Anno Accademico 2017 – 2018
2
TESI DI LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO
IN GIURISPRUDENZA
DIRITTO D’AUTORE
E
CREATIVE COMMONS
Relatore:
Sabino Fortunato
Candidato
Edoardo Natale
3
INDICE
INTRODUZIONE………………………………………………………………………6
CAPITOLO PRIMO
LA CRISI DEL DIRITTO D’AUTORE E DEGLI STRUMENTI GIURIDICI CLASSICI A
TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
1.1 Origini ed evoluzione del diritto d’autore nell’Italia preunitaria e nel resto
d’Europa……………………………………………………………………….....9
1.2. La tutela della proprietà intellettuale e della paternità delle opere nella normativa
classica italiana……………………………………………………………………...16
1.3. Il diritto d’autore: materia a geometrie variabili………………………….........22
1.3.1. In particolare: il copyright ed il public domain………...……………………..33
1.4. L’evoluzione dei bisogni della società tecnologica ed informatica: la crisi del
diritto d’autore………………………………………………………………………39
1.5. L’avvento delle licenze Creative Commons: materia nuova o logico sviluppo del
più classico diritto d’autore ………………………………………………………...43
CAPITOLO SECONDO
LE LICENZE CREATIVE COMMONS: ORIGINI, NATURA, TIPOLOGIE E DISCIPLINA
GIURIDICO-NORMATIVA
2.1. Profili introduttivi: le classiche licenze d’uso………………………………....46
2.2. La fondazione di Creative Commons: natura e scopi perseguiti…………….....51
2.3. Attenzione a non far confusione: cosa non è Creative Commons………..........56
2.4. L’avvento in Italia delle licenze Creative Commons……………………….....60
2.5. La natura e la disciplina giuridica delle licenze Creative Commons……….....64
2.6. La localizzazione delle licenze: diffusione ed utilizzo………………………..66
2.7. I vantaggi nell’impiego delle Creative Commons …………………………....69
2.7.1.I vantaggi per i fruitori dell’opera…………………………………....70
2.7.2. Ivantaggi per il Titolare di diritti sull’opera………………………....70
2.8. Le tre principali tipologie di licenze ………………………………………….72
2.8.1. Il c.d. Legal Code…………………………………………………....73
4
2.8.2. Il c.d. Commons Deed…………………………………………….....73
2.8.3. Il c.d. Digital Code…………………………………………………..74
2.9. Le quattro clausole base…………………………………………………….....76
2.9.1. Attribuzione (Attribution) …………………………………………....77
2.9.2. Non commerciale (Not commercial) ………………………………....97
2.9.3. Non opere derivate (No derivative works) ………………………….101
2.9.4. Condividi allo stesso modo (Share alike) …………………………..103
2.10. I profili di base e strutturali che caratterizzano le più comuni Creative
Commons: le sei combinazioni…………………………………………………….108
2.11. Le ulteriori rimodulazioni e tipizzazioni delle Creative Commons ………....111
2.11.1. Le Licenze Sampling……………………………………………...113
2.11.2. Gli ultimi strumenti CC…………………………………………...114
2.12. Le Creative Commons e la S.I.A.E.: un rapporto ambiguo…………………121
CAPITOLO TERZO
PROFILI PRATICO-GIURIDICI: LE LICENZE CREATIVE COMMONS NELLA REALTÀ
ECONOMICA E QUOTIDIANA
3.1. La giurisprudenza nazionale ed internazionale in tema di Creative
Commons………………………………………………………………………......127
3.1.1. Tribunale di Milano, Sez. VII, 19 dicembre 2014 Causa Aliprandi c.
Franco Angeli S.r.l………………………………………………………....127
3.1.2. Tribunale di Milano, Sez. Spec. Impresa, sentenza 30 maggio 2016, n.
6766………………………………………………………………………..131
3.1.4. Chang v. Virgin Mobile, Creative Commons Civil Action n. 3/1767
(N.D. Texas 16/01/2009) ………………………………………………….134
3.1.3. Drauglis v. Kappa Map Group Civil Action n. 14/1403
(D.D.C.8/08/2015) ………………………………………………………...140
3.2. Suggerimenti preliminari per l’applicazione di una licenza………………….145
3.3. Le regole pratiche e giuridiche di base per la selezione e per l’applicazione della
licenza più idonea rispetto al fine programmato…………………………………...147
CONCLUSIONI………………………………………………………………......153
5
BIBLIOGRAFIA………………………………………………………….…….155
6
INTRODUZIONE
La questione sull’applicabilità delle licenze Creative Commons, affrontate
ampiamente all’interno di questo elaborato nonché tema principale della tesi stessa,
ricopre un ruolo centrale riguardo alla modernizzazione del diritto d’autore e dei
nuovi sviluppi in materia, in seguito all’influenza del mondo digitale ed informatico.
L’idea di Creative Commons è di per sé rivoluzionaria: è concessa all’autore la
possibilità di gestire autonomamente i propri diritti sull’opera tramite l’utilizzo di
una serie di licenze e l’apposizione di semplici clausole prestabilite.
Tutto questo con una facilità disarmante in quanto l’intero procedimento è online e
consta di così pochi passaggi che risulta facile ed intuitivo anche a chi non è in grado
di usare un pc o non è pratico con il web.
Si parte da un’analisi storica della fondazione e del suo avvento in Italia, trattando le
relative licenze CC, fino ad esporre i casi giurisprudenziali più noti in tema sia a
livello internazionale che nazionale.
È chiaro che prima di entrare nel merito di Creative Commons, in particolar modo,
nel ruolo che ricopre l’associazione ed il suo rapporto con il diritto d’autore, sembra
doveroso fare una digressione sul significato di diritto d’autore e su come esso si sia
evoluto nel corso degli anni.
Il diritto d’autore è un istituto giuridico, attraverso il quale si tutelano i frutti
dell’attività intellettuale dell’autore di un’opera, tramite una serie di diritti e
prerogative di natura morale e patrimoniale, consentendo allo stesso ed a coloro che
sono contrattualmente autorizzati all’utilizzo dell’opera a vedersi remunerati per lo
sfruttamento dell’opera da parte di terzi, per un determinato periodo di tempo.
Questo istituto giuridico è una figura più propriamente legata agli ordinamenti di
civil law, in Spagna ed Italia, mentre nei paesi di common law, USA e Gran Bretagna,
vi è un istituto, il copyright, che raggiunge lo stesso scopo di tutela pur avendo
caratteristiche diverse rispetto al sopracitato diritto d’autore.
Stabilito cosa si intenda per diritto d’autore, il passo successivo è comprendere la
ratio di tale istituto all’interno degli ordinamenti statali, considerando che la
necessità di approntare una tutela normativa alle opere intellettuali sorge solo nel
XVII-XVIII secolo. Sappiamo che già prima di questo periodo ci sono state grandi
7
invenzioni, grandi produzioni letterarie, scoperte che hanno contribuito allo sviluppo
ed al progresso del genere umano, allora perché si sviluppa la necessità di
un’apposita tutela normativa per tali opere di intelletto? La risposta a questa
domanda è sicuramente da ricercare nel fattore remunerativo quindi nel diritto a
ricevere un compenso per lo sforzo profuso. Per questo, le opere frutto dell’attività
intellettuale sono generalmente molto costose da realizzare, non solo da un punto di
vista economico, ma anche da un punto di vista di sforzi mentali e in termini di
tempo, i cd. “costi di espressione”.
L’impegno, le ore di lavoro ed il sacrificio economico possono essere ripagati solo se
si permette all’autore dell’opera intellettuale (e ai suoi aventi causa) di avere un
diritto esclusivo sulle proprie opere. Se non fosse mai esistito il diritto d’autore come
materia che aiuta gli artisti a tutelare le proprie opere, chiunque avrebbe potuto
copiare con poco dispendio di energie intellettive ed economiche l’opera di ingegno
frutto di grossi costi di espressione, creando così un malsano meccanismo di
disincentivazione alla creazione di tali opere di intelletto.
Cosa sarebbe la civiltà odierna se non vi fossero state le scoperte, le invenzioni, le
opere di ingegno degli ultimi due secoli? Senza voler fare dichiarazioni
sensazionalistiche, si può affermare senza alcun dubbio, che la società sarebbe molto
più arretrata, che le prospettive di vita sarebbero minori, che le comunicazioni ed i
viaggi sarebbero molto più lenti ed ecc.
Quindi bisognerebbe riconoscere il merito di tali invenzioni, senza la paura di essere
copiati, a chi si dedichi pienamente alla creazione di opere di ingegno che possano
essere fonte di benessere collettivo.
Generalmente gli ordinamenti giuridici dei vari paesi industrializzati hanno attribuito
all’autore dell’opera d’ingegno un diritto esclusivo sulle proprie opere.
Sembrerebbe che l’autore dell’opera di ingegno, grazie al diritto esclusivo sulla
propria opera, risulti essere l’unico in grado di poter vantare una pretesa economica
sull’utilizzazione dell’opera (riproduzione intera o parziale della stessa, o utilizzo
della stessa all’interno di una nuova opera, ecc.) da parte sua o di terzi autorizzati;
cioè è l’unico che “possa richiedere il pagamento di un prezzo a tutti i soggetti che
vogliono fruire dell’opera”.
8
Creare una possibilità di guadagno, risulta essere una giusta ricompensa per chi ha
profuso un importante impegno mentale ed economico nella creazione dell’opera di
ingegno, ed inoltre tale possibilità rappresenta un incentivo alla produzione di nuove
opere, remunerazione economica che non esisterebbe qualora gli ordinamenti non
riconoscessero il diritto d’autore.
Questo non vuol dire che senza tale tutela nei confronti degli autori delle opere di
ingegno non ci sarebbero invenzioni o scoperte, anche perché sarebbe
un’affermazione mendace, visto che fino al XVII-XVIII secolo vi sono state scoperte
ed invenzioni senza che vi fosse presenza negli ordinamenti statali di una espressa
tutela normativa delle opere di ingegno.
Sicuramente la possibilità di poter avere un diritto di utilizzo esclusivo della propria
opera ed un ritorno economico per l’utilizzo della stessa, costituisce un indubbio
incentivo alla produzione delle stesse (soprattutto in quei casi in cui, l’attività di
studio e di ricerca, richieda di affrontare dei costi elevati oltre all’indubbio sforzo
mentale e di tempo profuso).
9
CAPITOLO PRIMO
LA CRISI DEL DIRITTO D’AUTORE E DEGLI STRUMENTI GIURIDICI
CLASSICI A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Sommario: 1.1. Origini ed evoluzione del diritto d’autore nell’Italia preunitaria e nel resto d’Europa. -
1.2. La tutela della proprietà intellettuale e della paternità delle opere nella normativa classica italiana.
-1.3. Il diritto d’autore: materia a geometrie variabili (diritto morale e patrimoniale d’autore). -1.3.1.
In particolare: il copyright ed il public domain. -1.4. L’evoluzione dei bisogni della società
tecnologica ed informatica: la crisi del diritto d’autore. -1.5. L’avvento delle licenze Creative
Commons: materia nuova o logico sviluppo del più classico diritto d’autore.
1.1. ORIGINI ED EVOLUZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE NELL’ITALIA PREUNITARIA E
NEL RESTO D’EUROPA
Quando è nata l’esigenza di tutelare giuridicamente l’autore di un’opera di ingegno?
Perché ad un certo punto si è sentito il bisogno di approntare un’esplicita previsione
normativa ed una corrispondente tutela giuridica nei confronti di coloro i quali
creassero delle opere d’ingegno? L’esigenza di tutelare il diritto d’autore nasce a
cavallo tra il XVII ed il XVIII secolo, con la maggiore produzione di libri, grazie
all’invenzione della “stampa a carattere mobili”, tecnica di stampa introdotta dal
tedesco Johannes Gutenberg nel 1455 che consentì di “copiare” un maggior numero
di libri, impiegando molto meno tempo, portando ad un abbattimento del costo dei
singoli libri così prodotti.
Ma se il costo del singolo libro grazie alla stampa a caratteri mobili si era abbattuto,
era pur vero che l’acquisto del manoscritto originario (da riprodurre poi in numerose
copie attraverso il metodo di stampa di Gutenberg) aveva un costo molto elevato;
quindi per evitare che tale sforzo economico, fosse vanificato dalle riproduzioni
effettuate da un’altra tipografia, venuta in possesso di una copia stampata, furono
concessi dai vari governi dei “privilegi di stampa”.
Il primo “privilegio di stampa” risulta essere stato dato per un lustro dalla
Repubblica di Venezia nel settembre 1469 a tale Giovanni da Spira (Johan von
10
Speyern tipografo tedesco)1
e si trattava di un privilegio esclusivo di stampa di
qualsiasi opera. Il contenuto dei “privilegi di stampa” concessi, era vario nella
durata e nei contenuti, ma volendo fare una semplificazione scolastica della materia,
si può suddividerli in tre grandi gruppi: i privilegi letterari, i privilegi commerciali e
privilegi industriali. 2
In particolare:
. I privilegi letterari erano concessioni fatte agli autori dei manoscritti, che gli
consentivano di avere il diritto esclusivo di pubblicazione e ristampa del testo;
. I privilegi commerciali erano concessioni fatte ai tipografi (gli editori ante
litteram), per la stampa di un’opera o di un gruppo di opere, di solito classici
letterari, greci o latini, che assicurava al beneficiario un diritto di vendita esclusiva di
quelle opere per un periodo di tempo determinato;
. I privilegi industriali erano concessioni fatte a tutti coloro i quali inventavano
applicazioni che miglioravano e rendevano più rapido ed economico il processo di
stampa.
I privilegi di stampa più diffusi, almeno in un primo momento furono quelli
commerciali, attraverso i quali iniziò la circolazione dei grandi classici greci e latini.
L’utilizzo della carta e della “stampa a carattere mobili” fece sì che i costi dei libri
non fossero proibitivi e che fosse possibile riprodurre in gran numero anche
manoscritti rimasti sepolti per secoli nelle biblioteche più antiche in giro per il
mondo. Se i privilegi di stampa concessi nel XV secolo sono concettualmente quanto
di più vicino ci sia al moderno “diritto di autore” perché si trattavano a tutti gli
effetti di concessioni da far valere “erga omnes” per un periodo di tempo stabilito,
invece i primi organismi, o meglio le prime organizzazioni che hanno concesso dei
privilegi da far valere “erga omnes”, ben prima dei vari organismi statali (XV
secolo), furono le “gilde” o “corporazioni” commerciali. 3
1
Cfr. UBERTAZZI L. C. e MARCHETTI P. G., Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e
concorrenza, CEDAM, Padova, 2017. Si trattava di un titolo con efficacia esclusiva nella stampa di
qualsiasi opera per una durata di cinque anni, esclusiva di cui però il tipografo non poté beneficiare a
causa della morte sopravvenuta.
Il testo integrale del privilegio è consultabile nel primo numero della Riv. Dir. Ind., 1952, I, pp.372 ss.
2
Per un approfondimento sui privilegi concessi si veda FRANCESCHELLI R., Le origini e lo
svolgimento del diritto industriale nei primi secoli dell’arte e della stampa, Riv. Dir. Ind., 1952,
pp.151-195.In precedenza, è stato anche riprodotto anche in ROSMINI E., Legislazione e
giurisprudenza sui diritti d’autore, Ulrico Hoepli, Milano, 1890, pp. 11e ss.
3
FIORAVANTI M., Lo Stato Moderno in Europa: Istituzioni e Diritto, Laterza, Milano, 2002, pp.69 ss.
11
Nel XIII secolo, tutte le “gilde” o “corporazioni” commerciali la cui appartenenza
era obbligatoria per chi volesse intraprendere un determinato mestiere (che in molti
casi si trasmetteva di padre in figlio) avevano una serie di regole ferree per la
gestione dell’attività artigianale e commerciale raccolte all’interno dello “Statuto
della Corporazione”, attraverso il quale era disciplinata tutta la vita della gilda e dei
suoi associati. Le “gilde” o “corporazioni” commerciali divennero in poco tempo
organismi potentissimi, dotati di un privilegio assoluto da far valere nei confronti di
chiunque, un vero e proprio monopolio nel proprio settore merceologico di
riferimento.
Le corporazioni commerciali mantennero la loro esclusiva commerciale più o meno
fino al XVIII secolo, quando con l’avvento dell’età dei lumi, l’affermazione delle
idee liberali in campo politico ed economico (il “laissez faire” francese ed il
“freedom of trade” inglese), si ebbe il “superamento dell’economia corporativa”4
.
L’affermazione delle idee dell’economista britannico Adam Smith, fu il presupposto
teorico da cui si partì nel periodo della Rivoluzione industriale (1770-1885) per
sovvertire gli equilibri protezionistici alla base dell’economia corporativa; tale
equilibrio economico mal si conciliava con l’esigenza di libera iniziativa economica
richiesta dagli industriali a fronte dei grossi investimenti effettuati per la creazione
dei nuovi centri di produzione industriali, per l’acquisto delle nuove macchine a
vapore 5
(che accelerarono il processo produttivo) e per la produzione dei nuovi
prodotti.
Il pensiero di Adam Smith era chiaro al riguardo, per l’economista britannico
qualsivoglia “restrizione o monopolio erano contrari all’indole naturale del
commercio e dell’industria, risultando perciò dannose”6
.
Smith credeva che l’unico principio regolatore dell’economia e dei mercati dovesse
essere la “libertà”, che doveva governare la creazione di nuove attività e tutti gli
scambi commerciali; in alcun modo infatti, lo Stato doveva solo garantire lo
svolgimento libero delle attività commerciali e mai pensare di intervenire nei rapporti
economici, per non alterare gli equilibri di mercato.
4
Nella stessa direzione, AUTERI P., Manuale di diritto industriale. Proprietà intellettuale e
concorrenza, Giappichelli, Torino, 2016.
5
RONCAGLIA A., Breve storia del pensiero economico, Laterza, Roma, 2016, p. 21 e ss.
6
Ibidem, citazione tratta da SMITH A., Inquiry to the nature and causes of the wealth of nations,
Somerset, London, 1810.
12
Le idee illuministiche e liberiste a seguito della Rivoluzione Francese del 1789,
presero piede anche in Francia.
L’affermazione di tali idee, in campo politico, portò alla nascita della prima
Repubblica francese (1792-1804), mentre in campo economico all’abolizione delle
varie corporazioni (attraverso vari provvedimenti ad hoc) e all’abrogazione delle
varie leggi che limitavano la libera concorrenza.
In Italia i primi provvedimenti che liberalizzarono le arti ed i mestieri si ebbero agli
inizi del XVIII secolo, prima nella Repubblica di Venezia e poi nel Granducato di
Toscana, dove le idee liberali portarono a tutta una serie di riforme politiche ed
economiche che favorirono le concessioni di Costituzioni di stampo liberale
(abolizione della pena di morte in Toscana) ed alla liberalizzazione dei mercati.7
In un mercato aperto alla concorrenza, sviluppare un’idea capace di innovare, di
accrescere o accelerare i processi produttivi, di produrre materiali più resistenti, di
creare nuove e più efficienti tecnologie, o riuscire ad aumentare il potenziale bellico,
divenne fondamentale per ogni Stato.
Così i Governi dei vari Stati, pur avendo eliminato le barriere che bloccavano il
libero mercato, compreso l’immenso valore economico e strategico che potevano
avere le “opere d’ingegno”, vestirono i panni di novelli mecenati, attirando presso i
loro Paesi il maggior numero di inventori e di professionisti anche dalle altre nazioni,
investendo grossi capitali nella ricerca e nell’ammodernamento dei processi di
produzione.8
In questo periodo gli Stati oltre ai finanziamenti, per tutelare le opere di ingegno
degli inventori, concessero agli stessi dei diritti “erga omnes” sullo sfruttamento
economico della propria invenzione o innovazione, fissando, con apposite previsioni
normative, questo diritto inviolabile (e divenendo in molti casi i primi acquirenti dei
brevetti depositati dagli inventori).
I primi provvedimenti in tema di “diritti d’autore”, si ebbero già a cavallo tra il
XVII ed il XVIII secolo, così come accennato in precedenza riguardarono la stampa.
In Gran Bretagna vide la luce il primo provvedimento normativo in tema di diritto
d’autore, lo Statuto della Regina Anna, che fu emanato nel 1710 e con il quale si
7
CASTRONOVO V., Storia economica d’Italia, Piccola biblioteca Einaudi, Roma, 2013, p. 452 e ss.
8
Ibidem, p. 452 e ss.
13
riconosceva agli autori delle opere letterarie di “un diritto esclusivo sulla stampa e lo
spaccio delle loro opere” 9
.
Qualche anno dopo alla promulgazione dello Statuto della Regina Anna, fu emanato
lo Statuto Warburton, che definì il “diritto degli autori” come “proprietà letteraria,
assimilabile alla proprietà delle cose materiali”10
.
Ma la portata innovativa di tali Statuti mal si conciliava con la protezione più totale
al mercantilismo voluto dalla borghesia inglese, infatti con la sentenza “Eyre contro
Walcker” del 1774 fu stabilito che solo per le opere non ancora pubblicate fosse vivo
per l’autore un diritto esclusivo ed illimitato, mentre per quelle pubblicate essi
godessero “solo di un diritto limitato nel tempo in virtù di una concessione
governativa”11
e non certo per un legame naturale ed ideologico tra l’autore e la
propria opera.
In Francia, nel 1761 per la prima volta, grazie ad una sentenza del Consiglio privato
del re si ebbe un riconoscimento del diritto degli autori dei manoscritti; tale sentenza
è il primo riconoscimento, seppur di natura giurisprudenziale in tema di “diritto
d’autore”, anche se si dovrà aspettare la Rivoluzione francese (1789) ed il divampare
delle idee illuministe e liberiste per arrivare ad una esplicita tutela normativa in tema
di protezione delle opere di ingegno degli individui.
Infatti, solo con la legge sui diritti di proprietà “agli autori di scritti di ogni genere,
compositori di musica, pittori e disegnatori” si riconobbero i diritti di tutti i tipi di
opera dell’ingegno del 1793 e fu abolito il sistema di privilegi simbolo del potere
regio e fu riconosciuta la proprietà intellettuale dell’autore sulle proprie opere di
ingegno, intesa come massima espressione della capacità e della realizzazione
intellettuale dell’uomo e come vero e proprio manifesto delle idee illuministe, che
vedevano nell’uomo e nelle sue infinite potenzialità, l’unico limite reale imposto alla
crescita ed allo sviluppo della società.
Non solo, la proprietà intellettuale dell’autore sulle proprie opere di ingegno era
concettualmente in linea anche con le idee liberiste, infatti il fermento creato dalle
opere d’ingegno, sviluppava e motivava la concorrenza tra le parti, creando il
9
ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Giuffrè, Milano, 1960, p. 484 ss.
10
CHIAVISTELLI A., Diritti degli autori, Fratelli Bocca, Roma-Torino-Firenze, 1874, p.612 ss.
11
GUARRACINO S., Storia dell’età moderna, Mondadori, Milano, 1988, p. 442 ss.
14
benessere generale nel quale lo Stato non doveva intervenire, ma solo supervisionare
per evitare indebite ingerenze.
Nel 1776, dopo la nascita degli Stati Uniti d’America, anche in quegli Stati si sentì
forte la necessità di tutelare gli autori delle opere di ingegno, tenendo fede ai principi
liberisti, infatti qualche anno più tardi, nel 1787 l’Assemblea Costituente autorizzò il
Congresso “a legiferare in materia di copyright per... promuovere il progresso delle
scienze.... assicurando per un tempo limitato agli autori... il diritto sulle loro
rispettive opere”12
, portando alla nascita del “Copyright Act” (31 maggio 1790)13
.
In Italia, con la Rivoluzione francese, l’avvento di Napoleone Bonaparte e
dell’instaurazione delle Repubbliche negli stati conquistati, venne innestato il seme
delle idee liberali ed illuministiche e niente fu più come prima.
Infatti nonostante il processo di restaurazione (Restaurazione di Vienna 1814/
1815)14
, che aveva riportato in Italia e nel resto d’Europa i vecchi monarchi, questo
processo rimase un fatto solo politico, perché le idee della Rivoluzione francese,
racchiuse nelle varie Costituzioni rivoluzionarie, la dichiarazione dell’uomo e del
cittadino, i principi di uguaglianza, libertà e fratellanza e l’idea dell’uomo e della sua
intelligenza al centro di ogni processo della vita, non trovarono barriere capaci di
arginarle.
Poiché, le opere di ingegno che sin dal XV secolo venivano tutelate con
“provvedimenti ad hoc” (come le patenti concesse dal Regno di Sardegna nel XVI
secolo) e molto spesso personali (o ad associazioni come le corporazioni o gilde
commerciali), successivamente alla Restaurazione di Vienna, trovarono un’esplicita
previsione normativa all’interno delle codificazioni, così come accadde nel Regno di
Sardegna nel 1836, ove nell’art. 410 dello Statuto Albertino, fu previsto che “le
12
ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., p.484 ss.
13
GATTI S., “Studi in tema di diritto d’autore”, Giuffrè, Milano, 2008. “Il Copyright Act garantiva
solo gli autori di mappe, carte e libri purché fossero cittadini o residenti negli Stati Uniti. Il contenuto
della protezione non presentava caratteristiche innovative rispetto allo Statuto inglese: era infatti
proibito senza autorizzazione stampare, ristampare o pubblicare, importare e vendere copie di lavori
protetti. Le violazioni erano sanzionate con la confisca degli esemplari illecitamente prodotti e con
una multa di 50 cents per ogni copia illecita che doveva essere divisa a metà tra l’autore danneggiato
e il governo americano.”
14
Si veda la sintetica ricostruzione di MERIGGI M., “Milano dalla Restaurazione al 1848: un
panorama politico”, in FUGAZZA M. e RORIG K., “La prima donna d’Italia”. Cristina Trivulzio di
Belgiojoso tra politica e giornalismo”, FrancoAngeli, Milano, 2010, pp.17 a 26.
15
produzioni dell’ingegno umano sono proprietà dei loro autori sotto l’osservanza
delle leggi e dei regolamenti che vi sono relativi”15
.
Negli altri Stati dell’Italia pre-unitaria vi furono espliciti provvedimenti normativi
che seguirono la falsa riga di quello sabaudo, come ad esempio l’editto del 23
settembre 1826 emanato nello Stato Pontificio che dichiarava “d’assoluta proprietà
dei rispettivi autori, le nuove opere scientifiche e letterarie prodotte, frutto del loro
ingegno”16
, mentre nel Regno delle Due Sicilie, col decreto regio n. 1904 del 5
febbraio 1828, che tutelava qualsivoglia opera di ingegno “assicurando le proprietà
delle opere dell’ingegno agli autori di esse, si stabiliva una disciplina generale per
tutte le opere dell’ingegno che riconosceva oggetto di proprietà dell’autore e della
sua vedova per tutta la loro vita e agli eredi per trent’anni dalla morte dell’autore o
per il tempo residuo dalla morte della vedova”17
.
Dopo l’unificazione d’Italia, vi furono vari lavori d’aula in seno al Parlamento regio,
per regolare in maniera specifica (ed unica) il diritto d’autore e le opere di ingegno,
ma ben due progetti naufragarono, e la normativa fu regolata prima dalla “legge
speciale” proclamata col Regio Decreto n. 2338 del 25 giugno 1865, allegato “G”,
che trovava espresso richiamo nell’art.437 del Codice civile del 1865, nel titolo II del
libro II rubricato “Della proprietà”; in seguito nel 1887, l’Italia fu tra i protagonisti
del Trattato internazionale di “Unione per la protezione della proprietà intellettuale
ed artistica”, conclusa a Berna nel 1886, mutuando i principi fissati nel Trattato
internazionale all’interno dello Statuto Albertino.
15
Art.410., Codice civile Albertino. Tale normativa fu supportata e concettualmente completata dagli
artt. 394, 395 e 396 del codice penale sabaudo del 1839.
16
Editto dello Stato Pontificio del 23 settembre 1826. Uguale diritto si concedeva agli eredi
dell’autore per dodici anni.
17
Decreto regio del 5 febbraio 1828, n. 1904.
16
1.2. LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DELLA PATERNITÀ DELLE
OPERE NELLA NORMATIVA CLASSICA ITALIANA
Con l’unità d’Italia, il Governo regio cercò di disciplinare in maniera univoca la
materia delle “produzioni di ingegno” che era disciplinata in maniera più o meno
simile in tutti gli Stati pre-unitari, così come si è avuto modo di approfondire nel
paragrafo precedente.
Ben due diversi lavori delle Camere del Parlamento non andarono a buon fine, fino a
quando vide la luce tale progetto con una legge speciale (R.D. 2338/1865, allegato
“G”), che veniva anche richiamato nell’art.437 del Codice Civile Pisanelli del 1865,
il quale prevedeva che “le produzioni dell’ingegno appartengono ai loro autori
secondo le norme stabilite dalle leggi speciali”18
.
Tale normativa subì delle piccole modifiche, a seguito del Trattato internazionale di
“Unione per la protezione della proprietà intellettuale ed artistica”, tenutosi a Berna
nel 1886, che vide l’Italia, tra i firmatari per questo progetto internazionale di
protezione delle opere di ingegno, recepire nel proprio ordinamento le direttive
decise in seno al Trattato internazionale.
Bisogna aspettare quasi quarant’anni per avere una nuova normativa che regoli le
“produzioni d’ingegno”, infatti solo con la Legge 562/1926 e successivamente con
la Legge 633/1941, si regolamentò in maniera più moderna la materia.
A tutt’oggi la Legge 633/1941 è ancora in vigore, seppur con le varie modifiche
intervenute ed unitamente agli artt. 2575 fino a 2583 del Codice Civile italiano,
regolano la materia. Il moderno concetto di “diritto d’autore”, si riferisce a tutte
quelle opere frutto dell’ingegno che in qualsiasi forma o espressione portano
un’innovazione nel campo letterario, della pittura, della musica, dell’architettura, del
teatro, del cinema ed in base alle ultime modifiche normative anche le banche dati ed
i programmi per il computer “che per la scelta o la disposizione del materiale
costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”19
e sviluppa la propria tutela
sulla base del “momento creativo dell’opera frutto dell’ingegno dell’uomo”20
, non
18
Art.437, Codice Civile Pisanelli: “Le produzioni dell’ingegno appartengono ai loro autori secondo
le norme stabilite da leggi speciali”. Consultato in www.notaio-busani.it/download/docs/CC1865.
19
Legge 273/2002, Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.
20
Cfr. Tribunale di Bari, sentenza del 07 febbraio 2011. “Il concetto giuridico di creatività, al quale si
riferiscono gli art. 2576 c.c. e 1 l. n. 633/41, non coincide con quelli di creazione, originalità e novità
17
essendo previsto dall’art.2576 c.c. che la “disciplina giuridica dell’acquisto a titolo
originario sia subordinata in alcun modo, né alla pubblicazione, né ad altre
formalità”21
.
Per quanto riguardo la “ratio” della tutela del “diritto d’autore”, inteso come
“diritto esclusivo e temporaneo di pubblicazione nonché di «utilizzazione economica
dell’opera» (artt. 2577 c.c. e 12 l.d.a.): all’interno di questa più ampia formula si
possono individuare il diritto di riproduzione (art. 13 l.d.a.), di trascrizione (art. 14
l.d.a.), di esecuzione (art. 15 l.d.a.), di comunicazione al pubblico (art. 16 s. l.d.a.);
di distribuzione (art. 17 l.d.a.); di traduzione (art. 18 s. l.d.a.)”22
è sicuramente da
ricercare “nell’atto creativo dell’opera di ingegno” 23
e non nella mera idea
assoluta, ma rappresenta la personale ed individualizzata espressione di un'oggettività appartenente
ad uno dei campi previsti dalla legge e s'identifica con l'apporto individuale e personale, che consiste
anche, come si verifica nella fattispecie del documentario, nella personale selezione, organizzazione,
elaborazione e trasformazione di materiale documentario secondo un criterio guida espresso in un
supporto audiovisivo. Pertanto, il documentario è, pur sempre, l'espressione di un'idea dell'autore,
che tende alla partecipazione agli spettatori di un proprio sguardo, più o meno critico, su beni, luoghi
o soggetti. Si ha invece mera documentazione ove ricorra la raccolta d'immagini pure e semplici,
quasi una mera elencazione di dati, senza che alcun punto di vista sia espresso nelle immagini. Il
ricorrente nella fattispecie qui considerata, agisce quale socio rimasto all'esito della cancellazione
della società che ha prodotto l'opera in questione. Trattandosi di diritto che ha questa derivazione,
ciò di cui si chiede tutela non è dunque il diritto del coautore di cui all'art. 44 l. diritto autore, ma
quello di chi ha organizzato la produzione, ed a cui spetta l'esercizio dei diritti di utilizzazione
economica ai sensi degli art. 45 e 46. Non vale dunque opporre l'esistenza solo dei diritti connessi di
cui all'art. 78 ter, relativi alle immagini così come fissate sul supporto materiale, secondo quanto
dedotto dalla società convenuta, in quanto comunque l'esistenza di un'opera cinematografica non
esclude la tutela di cui all'art. 44 e ss. (semmai questa tutela si affianca e si cumula a quella prevista
dall'art. 78 ter)”. Consultato da https://www.personaedanno.it/articolo/tribunale-bari-sez-v-07-
febbraio-2011-gu-scoditti-i-documentari-e-la-tutela-del-diritto-dautore-sabrina-peron.
21
Art.2576 c.c. Acquisto del diritto. “Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito
dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”. La norma sancisce
il principio secondo cui il diritto d’autore sorge con la creazione dell’opera, cioè, nel momento in cui
l’idea si si trasforma in un qualcosa di concreto, senza che sia necessario alcun adempimento
amministrativo a tal fine.
22
Un’accurata analisi degli articoli principali della legge 633/1941 è fatta da MAZZIOTTI G., Diritto
d’autore, libere utilizzazioni e licenze per attività didattiche: l’insostenibile leggerezza della legge
italiana in una prospettiva europea e comparata, in Dir. aut., 2011, fasc. 2, 207.
23
Corte di Cassazione I sezione civile, sentenza n° 25173 del 28 novembre 2011.
“Il concetto giuridico di creatività (in tema di Diritto d’autore) a cui fa riferimento la norma ex art. 1
l. n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per
converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie
elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della stessa l. citata. Un'opera dell'ingegno riceve -
pertanto - protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo,
suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. La creatività, quindi, non può essere esclusa
soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di
persone aventi esperienza nella materia. (Nella specie, una casa editrice aveva incaricato un
fotografo di realizzare un servizio fotografico sui luoghi visitati da Goethe in Sicilia e, quindi,
riservatisi i diritti editoriali di venti fotografie facenti parti del servizio, aveva pubblicato un volume
con tali foto con la descrizione degli stessi luoghi fattane da Goethe. Essendo stato posto in vendita -
da altro editore - un catalogo con le stesse foto e accompagnato dagli stessi brani, la prima società
18
innovativa, che non essendosi ancora concretizzata in forme esterne, non è tutelabile
in quanto “non si è ancora concretizzata in un’idonea espressione divulgativa” 24
.
La tutela del “diritto d’autore” approntata nell’ordinamento italiano è di tipo
“mista” o “dualistica”, ossia prevede25
:
. Il “diritto morale dell’autore dell’opera di ingegno”, che è eterno, inalienabile ed
irrinunciabile e che consiste nella facoltà dell’autore di “opporsi ad ogni
modificazione dell’opera stessa che gli arrechi pregiudizio morale 26
.
Rientra, altresì, nel profilo morale il cd. diritto di pentimento, cioè il diritto di
ritirare l’opera dal commercio”27
;
. Il “diritto patrimoniale dell’autore dell’opera di ingegno” che invece consiste
nell’utilizzo economico esclusivo dell’opera frutto del suo lavoro in ogni forma e
modo, originale o derivato (art. 12 L.D.A.; art. 2577 c.c.) e di “percepire un
compenso per ogni tipo di utilizzazione della stessa”28
.
aveva agito per la tutela dei propri diritti. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema Corte
ha affermato che nella specie la originalità del libro fotografico va valutata non in ragione della idea,
consistita nell'illustrare brani letterali del viaggio di Goethe in Italia con foto dei luoghi descritti
dallo scrittore, bensì nel modo in cui detta idea è stata sviluppata e, cioè, in base ai brani letterari
scelti e alle foto utilizzate ai fini della illustrazione dei luoghi nonché nella scelta stessa dei luoghi)”.
Consultato in https://www.filodiritto.com/news/2016/design-cassazione-civile-tutela-dautore-per-le-
opere-di-design-creativita-e-valore-artistico.html?page=2.
24
CHIMIENTI L., Lineamenti del nuovo Diritto d’autore, Giuffrè, Milano, 2006, p. 6 ss.
25
GIANNONE CODIGLIONE G., Opere dell’ingegno e modelli di tutela: Regole preparatorie e soluzioni
convenzionali, Giappichelli, Torino, 2017, p.53. “La disciplina vigente riconosce inoltre i cd. “diritti
connessi”, intesi come tutti quei diritti non facenti capo all’autore, ma strettamente legati alle opere
protette, poiché, ad esempio, attinenti alle attività imprenditoriali di gestione dei diritti d’autore
(esercitati dalle cd. collecting societies) o ancora riconosciuti alle categorie artistico-professionali
degli interpreti e degli esecutori
26
Cfr. Corte di Cassazione sezione civile, sentenza n° 20227 del 4 settembre 2013.
La Corte di Cassazione civile ha stabilito che: “in tema di diritto morale d'autore il "vulnus"
all'onore, al prestigio e alla integrità dell'opera non può ricondursi in astratto, ma va verificato in
concreto, tenendo conto dei più vari elemento dell'opera (nella specie: filmato) di volta in volta
all'uopo rilevanti. (Nella specie in cui l'autore di un'opera filmica si doleva dei tagli alla sua opera, la
Suprema Corte - in applicazione del principio di cui sopra - ha confermato la pronuncia del giudice
del merito osservato che questo, dopo avere visionato il film ha accertato che i tagli attuati avevano
accelerato la cadenza narrativa, lasciando inalterata la struttura sequenziale del racconto e la sua
coerenza nonché il messaggio sociale che lo stesso intendeva proporre, deducendo - da ciò -
conclusivamente, che il film non aveva subito apprezzabili modificazioni qualitative che potessero
pregiudicare la reputazione artistica dell'autore)”.Consultato in https://www.laleggepertutti.it/codice-
civile/art-2577-codice-civile-contenuto-del-diritto.
27
Cfr. DE SANCTIS V. M. e FABIANI M., I Contratti di Diritto Autore, Giuffrè, Milano, 2007.
28
Cfr. Art.2577 Codice Civile italiano. “L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di
utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la
paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione
dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.
19
Tale diritto ha un profilo assimilabile al diritto di proprietà, infatti risulta essere
analogamente trasmissibile sia “inter vivos” che “mortis causa” ed è altresì
destinato a durare per tutta la vita dell’autore ed oltre, cioè fino a 70 anni dopo la sua
morte, a favore degli eredi e degli aventi causa 29
.
D’altronde, c’è da dire che il “diritto d’autore” non ha un’esplicita menzione
all’interno della Costituzione italiana, perché la tutela di tale diritto ha molteplici
sfaccettature, ma ad esempio l’aspetto morale del diritto d’autore, o meglio le
caratteristiche dell’inalienabilità e dell’irrinunciabilità allo stesso da parte
dell’autore, è facilmente riconducibile a più articoli della nostra Carta Costituzionale:
. Art.2 Cost. tutela dei diritti inviolabili, della personalità dell’uomo;
. Art.3 Cost. rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della
persona umana;
. Art.21 Cost. libertà di manifestazione del pensiero;
. Art.33 Cost. libertà delle arti e della scienza.
Mentre l’aspetto patrimoniale del diritto d’autore trova il suo fondamento
costituzionale:
. art.35, co.1 Cost. il quale prevede che “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni” ed è proprio grazie a questo assunto che “la creazione
dell’opera d’ingegno30
è considerata dalla legge come particolare espressione del
lavoro intellettuale”31
trova esplicita menzione nel V libro del Codice Civile italiano
(il Libro del Lavoro)32
;
29
Si veda DE SANCTIS V. M., Manuale del nuovo diritto d’autore, Scientifica Italiana, Napoli, 2010.
30
Nella stessa direzione, CHIMIENTI L., Lineamenti del nuovo Diritto d’autore, Giuffrè, Milano, 2006.
31
DE SANCTIS V. M. e FABIANI M., I contratti di diritto d’autore, Giuffrè, Milano, 2007. “Dall’altro
lato, il riferimento dell’articolo 2575 c.c. (riproposto nell’art.6 l.d.a.) al processo di creazione
dell’opera inteso “quale particolare situazione del lavoro intellettuale”, nonché il fatto che le norme
sulla protezione delle opere d’ingegno siano ricomprese nel libro V, il Libro del Lavoro, richiamano
quella funzione di incentivo e remunerazione in favore dell’autore (ma anche con più ampio
riferimento a tutto il cd. “indotto cultura”), tanto cara all’elaborazione della intellectual property
clause statunitense, che nel nostro ordinamento implicano in primis un legame con il principio di
tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni sancito dal primo comma dell’art. 35 Cost., in
connessione all’art.4, secondo comma Cost., per cui ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo
le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società”.
32
Cfr. CORASINITI G. e DE ANGELIS D., Codice del diritto d’autore e dello spettacolo (Normativa
italiana ed europea), Altalex, Roma, 2013. Tale esplicita menzione nel V Libro del codice civile
italiano libro del lavoro È indicativo del fatto che la “creatività umana” sia un bene appropriabile
negoziabile, introdotto e coinvolto entro un processo di “mercificazione ai fini commerciali”.
20
. art.4, co.2 Cost. il quale prevede che “ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società”.
In sintesi, il “diritto d’autore” è tutelato e trova giustificazione nei suoi “aspetti
morali” nei principi di libertà individuale in seno alla Carta Costituzionale, mentre è
tutelato e trova giustificazione nei suoi “aspetti patrimoniali” nei principi che
tutelano l’iniziativa privata ed il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Emblematiche in tal senso le parole della Corte Costituzionale nella sentenza n°108
del 6 aprile 1995, nella quale ha illustrato in poche parole, meglio di qualsiasi
possibile analisi dottrinale, il tema della tutela della proprietà di autore e del
contemperamento di interessi tra il diritto d’autore e l’interesse pubblico alla
conoscenza ed allo sviluppo e quello privato all’utilizzo delle opere per la
commercializzazione su larga scala.
Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, la Corte Costituzionale ha affermato
che: “nel riconoscere in capo all’autore la proprietà dell’opera ed il suo diritto allo
sfruttamento economico della stessa in qualsiasi forma e modo, la legge non
trascura di operare un bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti;
bilanciamento non irragionevole in quanto realizzato in sintonia con i principî
costituzionali sia in ordine alla tutela della libertà dell’arte e della scienza (art. 33),
sia in materia di tutela della proprietà, da riferire anche all’opera intellettuale (art.
42), sia di tutela del lavoro in tutte le sue forme, tra cui deve farsi rientrare anche la
libera attività di creazione intellettuale (art. 35). Tale bilanciamento risulta nel
contempo positivamente finalizzato, mediante l’incentivazione della produzione
artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno sviluppo della persona umana
(art. 3) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9). Dette finalità, che
indicano la stretta connessione tra tutela degli autori e tutela della cultura (sentenza
n. 241 del 1990, cit.), sono peraltro ragionevolmente conciliabili, come già
affermato da questa corte (ordinanza n. 361 del 1988, cit.) con la libertà
dell’iniziativa economica (art. 41) di altri soggetti (produttori, rivenditori,
noleggiatori) in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e rischi; e sono
21
altresì conciliabili con i diritti di tutti alla fruizione dell’opera artistica e con
l’interesse generale alla diffusione della cultura”33
.
Mentre, per quanto riguarda il contemperamento di interessi tra il diritto d’autore e
l’interesse pubblico alla conoscenza ed allo sviluppo e quello privato all’utilizzo
delle opere per la commercializzazione su larga scala, si testimonia la preponderanza
dell’interesse privato dell’autore su quello pubblico connesso alla posizione dei
fruitori. Tale posizione viene giustificata, con le seguenti parole: “per tradizione
ormai secolare, dal doveroso riconoscimento del risultato della capacità creativa
della personalità umana, cui si collega l’ulteriore effetto dell’incoraggiamento alla
produzione di altre opere, nell’interesse generale della cultura”34
.
Come si può evincere dal tenore letterario delle parole utilizzate dalla Corte
Costituzionale, nella sentenza n.108 del 6 aprile del 1995 vi è un grosso conflitto di
interessi tra l’autore dell’opera d’ingegno e la sua voglia di veder riconosciuto il suo
diritto morale e patrimoniale legato all’opera creata e l’interesse pubblico di poter
usufruire dei vantaggi di tale scoperta (ed anche privato all’utilizzo delle opere per la
commercializzazione su larga scala), nel quale prevale l’interesse privato dell’autore,
a ricavare un ricompensa morale ed economico per lo sforzo mentale ed economico
compiuto per mettere alla luce, l’opera di ingegno.
Naturalmente, seppur la prerogativa è quella di tutelare l’autore, la sua opera ed il
suo diritto morale e patrimoniale sull’opera in questione è altresì vero che la Corte
Costituzionale invita tutti coloro i quali esercitano l’attività giurisprudenziale, a
decidere di volta in volta, caso per caso, tenendo conto della compressione degli altri
interessi costituzionalmente garantiti fin qui elencati e cercando quando possibile di
garantire caso per caso un bilanciamento quanto più equo e neutrale possibile 35
.
33
Corte Costituzionale, sentenza n. 108 06/04/1995. In http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0108s-
95.htm.
34
Ibidem http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0108s-95.htm.
35
Nella stessa direzione, GIANNONE CODIGLIONE G., Opere dell'ingegno e modelli di tutela. Regole
proprietarie e soluzioni convenzionali, Giappichelli, Torino, 2017.
22
1.3. IL DIRITTO D’AUTORE: MATERIA A GEOMETRIE VARIABILI
“[…] la creatività, nell’ambito delle opere dell’ingegno, non è costituita
necessariamente dall’idea in sé, ma anche dalla sola forma della sua espressione,
ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di
diverse opere d’autore le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la
creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che in quanto tale rileva per
l’ottenimento della protezione”36
.
L’incipit di questo terzo paragrafo del presente elaborato è una sentenza della
sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.20295 del 27 ottobre 2005),
nella quale la Suprema Corte definisce la caratteristica fondamentale che deve
possedere un’opera d’ingegno per poter essere degna di tutela giuridica: l’originalità
espressa nella sentenza come creatività.
I due termini molto spesso, quando si parla di “diritto d’autore” sono usati come
sinonimi, in quanto un’opera frutto della mera creazione dell’ingegno di un uomo, ha
in sé i caratteri della originalità.
Infatti, nella pronuncia giurisprudenziale esaminata viene ribadita la necessaria
originalità dell’opera frutto dell’ingegno dell’autore, ribadendo che l’idea dell’autore
deve essere creativa in sé o deve servire a creare qualcosa di originale, altrimenti
“non vi è ragione per cui il diritto dovrebbe incentivare la produzione di opere non
originali conferendo loro una tutela specifica”37
.
Il requisito dell’originalità dell’opera di ingegno nell’ordinamento italiano (come si
può evincere anche dalla pronuncia giurisprudenziale esaminata in precedenza) è da
intendere in senso soggettivo, cioè originale dev’essere l’idea creativa dell’autore e
deve poter essere appurabile, verificabile nella stessa opera presentata dall’autore.
36
Corte di Cassazione Sezione civile, sentenza n.20295 del 27 ottobre 2005. Consultata in
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2016-07-21/opere-tutelabili-
il-diritto-d-autore-e-creativita-forma-espressiva-162903.php.
37
SPEDICATO G., Il diritto d’autore in ambiente universitario, Simplicissimus Book Farm, Bologna,
2011, p.35.
23
Il carattere soggettivo del parametro dell’originalità dell’opera caratterizza non solo
l’ordinamento italiano, ma anche quello francese e si è via, via affermato anche in
paesi di common law come gli Stati Uniti d’America ed il Canada.
All’approccio concettualmente più ferreo dell’ordinamento italiano e degli altri
ordinamenti sopracitati, fa da contraltare “l’approccio oggettivo” del Regno Unito,
per la cui legislazione un’opera può definirsi “originale”, cioè avere in sé i caratteri
dell’innovatività, qualora semplicemente “non costituisca una mera copia di una
creazione preesistente e nella misura in cui implichi un certo grado, sia pure
minimo, di sforzo intellettuale dell’autore”38
.
Seppur entrambi gli approcci, quello italiano e quello britannico (questo dualismo è
frutto di una mera semplificazione scolastica, anche se ai due metodi aderiscono
anche le dottrine di altri ordinamenti giuridici) non sottopongono il requisito della
“creatività dell’opera” ad alcuna verifica di “parametri oggettivi di originalità”, è
pur vero che il requisito di “originalità dell’opera”, ossia il livello minimo di
originalità dell’idea per essere tutelata dal “diritto d’autore”, nell’approccio
oggettivo britannico è molto più basso, in quanto per tale ordinamento, un’opera di
ingegno è da considerabile tale e dunque degna di tutela, anche se “in essa sia
rinvenibile anche solo un grado minimale di creatività”39
.
Tale orientamento anglosassone, per evidenti questioni commerciali è stato mutuato
anche dagli altri ordinamenti, tutto ciò ha portato ad un generale abbassamento del
requisito di originalità delle opere richiesto per la tutela normativa, lasciando la tutela
della creatività e dell’innovazione ad altri strumenti normativi, come i marchi ed i
brevetti (ed alla loro registrazione).
In sintesi, il grado di originalità dell’opera di ingegno richiesto per la tutela
normativa del “diritto d’autore” è alquanto basso, infatti esso “sorge in virtù del
mero atto della creazione dell’opera e dal momento stesso della sua realizzazione,
senza che sia richiesta alcuna formalità costitutiva” 40
qualora risulti essere
38
GIANNONE CODIGLIONE G., Opere dell'ingegno e modelli di tutela. Regole proprietarie e soluzioni
convenzionali, Giappichelli, Torino, 2017. Si veda anche SPEDICATO G., Il diritto d’autore in
ambiente universitario, Simplicissimus Book Farm, Bologna, 2011, p.23.
39
Per un approfondimento sul rapporto copyright e diritto d’autore si legga, IZZO U., Alle origini del
copyright e del diritto d'autore: tecnologia, interessi e cambiamento giuridico, Carocci, Roma, 2010,
pp.45 a 127.
40
SPEDICATO G., Il diritto d’autore in ambiente universitario, Simplicissimus Book Farm, Bologna,
2011, p.24.
24
riscontrabile nella stessa opera uno sforzo intellettuale minimo ascrivibile
esclusivamente all’autore.
Esaminati i parametri in base ai quali, un’opera può essere definita originale e quindi
degna della tutela normativa del diritto d’autore, il prossimo passo nella presente
analisi del presente elaborato è rappresentato dalla definizione dei soggetti a cui è
accordata la tutela.
Il principio generale ci dice che, la tutela all’opera di ingegno prevista dal diritto
d’autore spetta a colui che ha creato l’opera innovativa (sia l’aspetto morale che
quello patrimoniale), tuttavia la prima eccezione in tal senso è rappresentata dalle
“opere create su commissione o da un dipendente nel corso del rapporto di
lavoro”41
; in questi casi la normativa italiana sull’argomento, specifica che la tutela
del diritto d’autore, spetta al committente (o al datore di lavoro), proprio perché egli
immette i capitali necessari alla ricerca e al lavoro necessario per la creazione
dell’opera di ingegno 42
.
Altra eccezione alla regola generale è rappresentata dalle “opere collettive”, ossia
quelle opere di ingegno frutto dell’attività creativa di più autori.
In questo caso, i diritti morali spettano a coloro i quali hanno creato l’opera di
ingegno, rispettivamente alla parte creata (sui singoli componenti, i singoli capitoli,
ecc.) o in proporzione al lavoro svolto per la creazione della stessa, mentre in questo
caso, i diritti patrimoniali sulla stessa spettano a “chi organizza e dirige la creazione
dell’opera stessa”43
, perché egli attraverso, selezionando e poi coordinando il lavoro
di ogni singola espressione del suo team di lavoro, esercita lo sforzo intellettuale
necessario per dare forma a quest’ultima.
Altra eccezione alla regola generale è rappresentata dalle “opere composte”, che
sono quelle opere di ingegno in cui “i singoli contributi creativi sono tra loro
41
Nella stessa direzione, GRECO P. e VERCELLONE P., I diritti sulle opere dell'ingegno, in Trattato di
diritto civile italiano Vassalli, Utet, Torino, 1974.
42
GATTI S., Studi in tema di diritto d’autore, Giuffrè, Milano, 2008.
Nelle ipotesi di opere dell’ingegno create su commissione o create da un dipendente nel corso del
rapporto di lavoro, la nostra legge sulla materia in oggetto prevede, in particolare, che il diritto
d’autore su software e banche dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni
o su istruzioni impartite dal datore di lavoro, spetti in linea di principio a quest’ultimo.
43
Cfr. SPEDICATO G., Il diritto d’autore in ambiente universitario, Simplicissimus Book Farm,
Bologna, 2011, p. 102.
25
indistinguibili e inscindibili”44
; in quest’opera sia i diritti morali che patrimoniali
spettano in comunione a tutti i co-autori della stessa (anche perché per la natura
stessa di questa opera di ingegno, risulta essere impossibile rapportare la creazione di
parti dell’opera ad un soggetto, piuttosto che ad un altro, quindi il legislatore italiano
ha preferito tutelare i diritti di tutti co-autori dell’opera di ingegno, in maniera unica
e globale).
Altri fondamentali passaggi di questa analisi sul diritto d’autore non possono
prescindere, di due argomenti fondamentali, già illustrati più volte nel corso del
presente elaborato, il diritto morale d’autore ed il diritto patrimoniale d’autore.
Come abbiamo visto, questi due elementi del diritto d’autore vanno a tutelare
entrambi, così come prevede la regola generale, colui il quale con il suo lavoro e la
sua creatività, ha creato l’innovativa opera di ingegno.
Ci sono però situazioni giuridiche come le “opere create su commissione o da un
dipendente nel corso del rapporto di lavoro”, nel quale il diritto morale d’autore ed
il diritto patrimoniale d’autore, possono appartenere a due soggetti diversi.
È quindi il caso di approfondire questi due aspetti del diritto d’autore.
I diritti morali d’autore
I diritti morali d’autore sono i diritti esclusivi che l’ordinamento assegna all’autore (o
gli autori) dell’opera d’ingegno a tutela della sua personalità, per come essa si
esprime in rapporto all’opera stessa.
Il diritto morale consente all’autore dell’opera di ingegno di scegliere “quando
pubblicare l’opera, di rivendicarne la paternità e di opporsi a qualsiasi
44
Ibidem pp.102 ss.
L’autore ci illustra come il tipico esempio di “opere d’ingegno composte” possa essere rappresentato
da una sinfonia composta a “quattro mani”, aggiungendo che dall’analisi della disciplina delle due
categorie di opere sopra citate, “opere collettive” e “opere composte”, è possibile estrapolare tre
principi generali applicabili alle ipotesi di opere dell’ingegno create da più di un autore:
. nel caso in cui un’opera sia creata da più autori, e gli apporti creativi siano distinguibili e scindibili,
ciascun autore detiene i diritti sulla parte di cui è autore esclusivo;
. (nel caso in cui un’opera sia creata da più autori, ma gli apporti creativi non siano distinguibili e
scindibili, tutti gli autori detengono collettivamente i diritti sull’opera complessivamente intesa;
. nel caso in cui un’opera sia creata da più autori, e sia allo stesso tempo possibile identificare un
soggetto che ha svolto il ruolo di selezione e coordinamento dei diversi apporti creativi che
confluiscono nell’opera collettiva, tale soggetto detiene i diritti sull’opera medesima, senza
pregiudizio, eventualmente, dei diritti sulle singole opere (parti, capitoli, lemmi, voci, ecc.) che
compongano quest’ultima.
26
deformazione, mutilazione o altra modificazione e ad ogni atto a danno della
stessa”45
.
I diritti morali danno la possibilità all’autore dell’opera di esercitare delle prerogative
importanti, riguardanti l’utilizzo della propria opera, se questo utilizzo in qualche
modo possa nuocere gravemente al proprio onore o reputazione.
I diritti morali d’autore sono irrinunciabili 46
, inalienabili ed imprescrittibili ed
illimitati nel tempo47
.
Il più importante dei diritti morali è il cd. diritto di paternità 48
, che è una prerogativa
dell’autore o degli autori dell’opera di ingegno che gli consente di rivendicare in ogni
momento la paternità dell’opera e difendersi contro eventuali usurpazioni della
stessa.
Inoltre, tra le prerogative del “diritto di paternità” spettanti all’autore sulla propria
opera di ingegno c’è sicuramente la facoltà dello stesso di restare anonimo o di
pubblicare sotto pseudonimo (e di rivelare la propria identità in un secondo
momento). Il secondo diritto morale d’autore è il “diritto all’integrità dell’opera”,
che consente all’autore di “opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione,
modificazione, o altro atto compiuto da diversi soggetti a danno dell’opera stessa,
che possano risultare di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.
Tale possibilità data in via esclusiva all’autore dell’opera, gli consente in caso di
modifiche o deformazione della sua opera, anche in fase di esecuzione della stessa di
richiedere il pagamento dei danni, se riesce a dimostrare che da queste modifiche, ne
derivi una lesione, un discredito della propria reputazione professionale, così come
stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione sezione civile, sentenza n.11043 del 18
ottobre 1991, la quale dichiara: “[…]poiché il committente, nel corso della
realizzazione dell’opera architettonica, è legittimato ad apportare al progetto le
modifiche resesi necessarie, il progettista, una volta eseguite queste ultime, può
chiedere il risarcimento dei danni che assume derivati alla sua reputazione
45
Si veda COGO A., Diritto d’autore ed autonomia negoziale negli ordinamenti italiano e tedesco, in
AUTERI P., Manuale di diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, Giappichelli, Torino,
2005, pp.12 e 13.
46
Cfr. SPEDICATO G., Il diritto d’autore in ambiente universitario, Simplicissimus Book Farm,
Bologna, 2011, p.110.
47
Ibidem I diritti morali d’autore sono illimitati nel tempo; dopo la morte dell'autore possono essere
rivendicati dal coniuge, dai discendenti e ascendenti. Qualora le finalità pubbliche lo esigano, la
relativa azione può essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
48
Cfr. CAMPOBASSO G. F., Manuale di Diritto Commerciale, Utet Giuridica, Milano, 2014, p.85 a 88.
27
professionale, solo se dimostra di aver subìto un obiettivo discredito nell’ambiente
degli esperti e degli altri possibili committenti”49
.
Oltre al diritto di paternità e di integrità sull’opera, vi sono altri due diritti che hanno
una natura mista, a metà tra il diritto morale d’autore ed il diritto patrimoniale
d’autore, questi sono:
. Il “diritto di inedito”, ossia la prerogativa esclusiva dell’autore di scegliere il
quantum ed il modus, della pubblicazione della propria opera al pubblico50
;
. Il “diritto di ritiro dell’opera dal commercio”, che è il diritto dell’autore di ritirare
la propria opera dal commercio, se sussistono gravi ragioni di ordine morale.
Tale diritto è esercitabile, qualora ne sussistano i requisiti e sempre rispettando
“l’obbligo di indennizzo” nei confronti dei soggetti che avevano acquisito i diritti
economici di sfruttamento dell’opera.
I diritti patrimoniali d’autore
I diritti patrimoniali d’autore sono i diritti esclusivi che l’ordinamento assegna
all’autore (o gli autori) dell’opera d’ingegno, di poter “utilizzare economicamente la
sua opera in ogni forma e modo, originale o derivato”51
e di percepire un compenso
per ogni tipo di utilizzazione della stessa.
Altra caratteristica dei diritti patrimoniali d’autore sono tra essi indipendenti, ossia
sono esercitabili separatamente o congiuntamente e “possono avere ad oggetto
l’opera nella sua interezza o in ciascuna delle sue parti, ossia l’esercizio di uno di
essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti”52
.
Inoltre, i diritti patrimoniali d’autore sono “rinunciabili”, cioè possono essere frutto
di cessione a terzi53
ed hanno un “limite temporale”, ossia durano per tutta la vita
dell’autore e fino a 70 anni dopo la morte dell’autore dell’opera di ingegno54
.
49
Si veda Corte di Cassazione sez. civile, sentenza n.11043 del 18 ottobre 1991. Sentenza ripresa da
CENDON P., Commentario al Codice Civile, Giuffrè, Milano, 2008, p.111.
50
Cfr. CORASANITI G. e DE ANGELIS D., Codice del diritto d’autore e dello spettacolo (Normativa
italiana ed europea), Altalex, Milano, 2013. Il diritto di inedito, prevede la possibilità per l’autore di
rifiutarsi di diffondere o pubblicare la propria opera.
51
Cfr. art. 12 L.D.A. ed art. 2577 c.c.
52
Cfr. art. 19 L.D.A.
53
Cfr. art. 107 L.D.A. ed art.2581 c.c.
54
Cfr. art. 25 L.D.A.
28
La ratio della titolarità dei diritti patrimoniali d’autore è quella di consentire
all’autore (o agli autori) dell’opera di ingegno di poter creare per lui una possibilità
di guadagno che giustamente lo ripaghi per gli sforzi mentali, economici e di tempo
impiegati nella creazione dell’opera stessa.
Lo stesso riconoscimento agli autori delle opere di ingegno, di diritti patrimoniali e
di sfruttamento economico delle proprie opere, è un forte incentivo “alla creazione e
alla successiva diffusione di opere dell’ingegno, fondamentale per la crescita del
patrimonio letterario, scientifico e artistico e per favorire la diffusione della cultura
a beneficio dell’intera collettività”55
.
Il legislatore italiano attribuisce all’autore dell’opera di ingegno un doppio canale di
tutela, una “clausola generale” nelle quali sono elencate le caratteristiche generali
degli “atti di utilizzazione economica riservati all’autore ed ai soggetti da lui
espressamente autorizzati ed agli usi che costituiscono atti di mera fruizione privata56
e ad una serie di “diritti esclusivi tipici di sfruttamento economico”57
.
La “clausola generale di sfruttamento economico” racchiude le tutele approntate
dall’ordinamento per consentire all’autore dell’opera di ingegno di sfruttare
economicamente il frutto della sua creatività e di decidere in maniera esclusiva ad
esempio, se e quando offrire la sua opera, per la prima volta, alla conoscenza del
pubblico 58
.
Invece, i “diritti esclusivi tipici di sfruttamento economico” (Artt. 13-19 L.d.A.)
sono tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera di ingegno spettanti all’autore
che il nostro ordinamento giuridico gli concede; questi sono:
. diritto di riproduzione dell’opera, in forza del quale “l’autore ha il diritto esclusivo
di effettuare o autorizzare la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea
o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, mediante
qualunque procedimento di riproduzione”59
;
55
Per maggiori dettagli SPEDICATO G., Il diritto d’autore in ambiente universitario, Simplicissimus
Book Farm, Bologna, 2011.
56
Cfr. art. 12 L.D.A. Deve considerarsi come rientrante nel diritto esclusivo di utilizzazione dell’opera
riservato al suo autore qualunque atto di applicazione della stessa che possa anche avere un riflesso
economico sulla medesima.
57
Cfr. artt. 13-19 L.D.A.
58
Cfr. art. 12, co.1 L.D.A.
59
Cfr. art. 13 L.D.A.
29
. diritto di trascrizione dell’opera, in forza del quale “l’autore ha il diritto esclusivo
di effettuare o autorizzare l’uso dei mezzi o supporti di vario genere, idonei a
trasformare l’opera orale in opera scritta (o memorizzata su un supporto
fonografico, videografico, telematico)”60
;
. diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione, in forza del quale “l’autore ha
il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare l’esecuzione, la rappresentazione o la
recitazione, comunque realizzate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera
musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi altra
opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale”61
;
. diritto di comunicazione al pubblico dell’opera, in forza del quale “l’autore ha il
diritto esclusivo di effettuare o autorizzare l’uso dei mezzi di diffusione a distanza e
comprende la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”62
;
. diritto di distribuzione dell’opera, in forza del quale “l’autore ha il diritto esclusivo
di effettuare o autorizzare la messa in commercio o comunque a disposizione del
pubblico dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa”63
;
. diritto di traduzione dell’opera, in forza del quale “l’autore ha il diritto esclusivo di
effettuare o autorizzare le traduzioni della stessa in altra lingua”64
;
. diritto di trasformazione dell’opera, in forza del quale “l’autore ha il diritto
esclusivo di effettuare o autorizzare le trasformazioni dell’opera da una forma
letteraria o artistica ad un’altra”65
;
. diritto di modificazione ed elaborazione dell’opera, in forza del quale “l’autore ha
il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare modificazioni o elaborazioni
dell’opera, quali per es. le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un
rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i
compendi e le variazioni”66
;
60
Cfr. Art. 14 L.D.A.
61
Cfr. Art. 15 L.D.A.
62
Cfr. Art. 16 L.D.A. Come avviene, per esempio, in caso di messa a disposizione dell’opera tramite
Internet.
63
Cfr. Art. 17 L.D.A.
64
Cfr. Art. 18 L.D.A.
65
Cfr. Art. 18 L.D.A. Come avviene, per esempio, nel caso di trasposizioni cinematografiche di opere
letterarie.
66
Cfr. Art. 18 L.D.A.
30
. diritto di pubblicazione delle opere in raccolta67
;
. diritto di noleggio, in forza del quale “l’autore ha il diritto esclusivo di effettuare o
autorizzare la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate
dal diritto d’autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del
conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto”68
;
. diritto di prestito, in forza del quale “l’autore ha il diritto esclusivo di effettuare o
autorizzare la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate
dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo
limitato, a fini diversi dal conseguimento di un beneficio economico o commerciale
diretto o indiretto”69
;
I “diritti esclusivi tipici di sfruttamento economico” come già detto nel corso del
presente elaborato risultano essere tra loro “indipendenti”, ciò sta a significare che
l’autore dell’opera di ingegno può per legge, decidere di “esercitarli congiuntamente
o separatamente, e in relazione all’opera nel suo intero o in ciascuna delle sue
parti”70
.
L’analisi sul “diritto d’autore”, prosegue delineando i “limiti del diritto d’autore”.
Se fino ad ora l’oggetto della presente analisi è stato incentrato su i diritti, ossia tutte
le tutele approntate dall’ordinamento per consentire all’autore dell’opera di ingegno
di godere le proprie prerogative morali e patrimoniali è pur vero che la tutela
ordinamentale non può essere assoluta.
Infatti, l’obiettivo del “diritto d’autore” è quello di promuovere lo sviluppo delle arti
e delle scienze, tanto è vero che anche la tutela patrimoniale del diritto d’autore, così
dettagliata in tutti i suoi aspetti, è stata prevista dal legislatore non solo per tutelare il
singolo autore dell’opera di ingegno, ma è funzionale ad un discorso ben più ampio,
cioè quello di promuovere l’attività intellettiva e creativa e quale miglior modo può
esserci, se non quello di ricompensare l’autore (o gli autori) delle opere di ingegno
67
Cfr. Art. 18 L.D.A.
68
Cfr. Art. 18 bis L.D.A.
69
Cfr. Art. 18 bis L.D.A. È escluso da tale previsione normativa, il prestito personale privo di finalità
di lucro.
70
Cfr. Art. 19 L.D.A.
31
con prerogative di natura economico derivanti dalla possibilità di sfruttamento della
propria opera71
.
Naturalmente l’interesse privato dell’autore di veder riconosciuti le proprie
prerogative morali e patrimoniali, l’interesse dell’ordinamento normativo e della
stessa società civile a promuovere lo sviluppo delle arti e delle scienze, trova un
contemperamento proprio in un’opposta necessità ordinamentale di “non paralizzare
il progresso scientifico ed artistico, impedendo o limitando fortemente la creazione
derivata e, per altro verso, la diffusione della cultura a causa di un controllo troppo
rigido sulla circolazione e la riutilizzazione delle opere esercitato da parte dei
titolari dei diritti”72
.
Il primo limite previsto al diritto d’autore riguarda la libera appropriabilità delle idee
contenute in un’opera, infatti la tutela approntata dall’ordinamento per tutelare il
creatore dell’opera d’ingegno riguarda esclusivamente la “forma” in cui è espressa
l’opera, e non anche le idee in essa contenute.
Ciò consente di avere molte opere d’ingegno incentrate sullo stesso argomento o
basate sulle medesime idee 73
, anche se il “format”74
dev’essere per forza di cose
diverso.
71
Per uno studio completo del diritto d’autore si consiglia, AUTERI P., Manuale di diritto industriale.
Proprietà intellettuale e concorrenza, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 566 a 703.
72
SPEDICATO G., Il diritto d’autore in ambiente universitario, Simplicissimus Book Farm, Bologna,
2011, p.84.
L’ordinamento giuridico “tenta di limitare questo rischio prevedendo limiti ed eccezioni al diritto
d’autore, funzionali a bilanciare l’interesse alla predisposizione di un incentivo economico alla
creazione di nuove opere con l’interesse, altrettanto importante, a favorire l’accesso e l’utilizzazione
da parte del pubblico di tali opere”.
73
Nella stessa direzione DE SANCTIS V. M., Il carattere creativo delle opere dell’ingegno, Giuffrè,
Milano, 1971.
74
SPEDICATO G., Il diritto d’autore in ambiente universitario, Simplicissimus Book Farm, Bologna,
2011, pp. 37 a 39.
Per quanto riguarda il “format” dell’opera d’ingegno, il diritto d’autore usa distinguere tra due
elementi complementari, la “forma esterna” e la “forma interna”. Per “forma esterna”, si indica la
forma, immediatamente percepibile dai sensi, con cui è espressa un’opera: siamo in questo caso di
fronte alla “forma espressiva” vera e propria (per es. le sequenze organiche di parole che costituiscono
un romanzo o la particolare composizione delle figure rappresentate in un quadro). Invece, con
“forma interna” si indica invece la particolare concatenazione ordinata degli elementi espressivi di
cui si compone l’opera, ovvero la particolare articolazione conferita dall’autore al contenuto ideale
dell’opera (per es. la trama di un romanzo o il particolare rapporto tra le figure o i colori che
compongono un quadro): siamo pertanto in questo caso di fronte a quella che potremmo definire come
la “struttura” dell’opera. Sono tutelate, in particolare, sia la “forma esterna” di un’opera, ovvero la
forma percepibile ai sensi con cui questa è espressa, che la “forma interna”, ovvero la particolare
struttura che l’autore conferisce al contenuto dell’opera stessa.
32
Il limite della “libera appropriabilità delle idee contenute in un’opera” consente non
solo il “pluralismo culturale”, ma uno scambio di idee, che favorisce la creatività.
La tutela ristretta, improntata sul “format”75
, e non sulle idee presenti nell’opera di
ingegno è confermata anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione,
sezione civile, che nella sentenza n.3817 del 17 febbraio 2010, ha stabilito in questo
modo: “In assenza di una definizione normativa del concetto di “format”, […] ai
fini della configurabilità di un’opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore,
occorre guardare alla presenza di “articolazioni sequenziali” dei programmi ideati,
cioè di un canovaccio o “struttura narrativa di base” e di “apparato scenico”, che
consentano di individuare l’opera da tutelare nei suoi caratteri minimi”76
.
Il secondo limite previsto al diritto d’autore riguarda il “limite temporale” del diritto
patrimoniale d’autore.
Il diritto patrimoniale d’autore ha una durata specifica, ossia copre tutta la durata
della vita dell’autore dell’opera d’ingegno (consentendo all’autore di poter trovare
conforto economico dalla sua opera d’ingegno) e i 70 anni successivi alla sua morte
(i cui diritti spetteranno ai suoi eredi o a coloro i quali aveva ceduto i “diritti
patrimoniali d’autore”).
Il terzo ed ultimo limite al diritto d’autore, riguarda il “principio di esaurimento” del
diritto di distribuzione dell’opera.
Tale limite imposto è fondamentale per la distribuzione dei supporti, fondamentali
alla circolazione dell’opera di ingegno e per la creazione di un indotto, intorno alla
commercializzazione o alla distribuzione dell’opera.
In sintesi, quando il soggetto titolare del “diritto d’autore” o un diverso soggetto da
questi autorizzato abbia “messo in commercio o comunque a disposizione del
pubblico l’originale dell’opera o dei suoi esemplari”, il “diritto di distribuzione
sull’originale o su tali esemplari” si esaurisce, con la conseguenza che il soggetto
che abbia acquistato una copia dell’opera potrà liberamente rivenderla o regalarla,
senza che il titolare del diritto d’autore possa opporvisi77
.
75
Ibidem.
76
Corte di Cassazione sez. Civile, sentenza n.3817 del 17 febbraio 2010. Consultato in
https://www.miolegale.it/sentenze/cassazione-civile-i-3817-2010/.
77
Cfr. SPEDICATO G., Il diritto d’autore in ambiente universitario, Simplicissimus Book Farm,
Bologna, 2011, p.41.
33
Infine, in caso di violazione delle prerogative poste dall’ordinamento a tutela del
diritto d’autore, considerata la funzione non solo economica delle opere di ingegno,
ma del ruolo fondamentale che giocano tali opere creative nel tessuto sociale ed
economico e dell’interesse dell’ordinamento alla promozione culturale e scientifica
(da incentivare attraverso un adeguata campagna di tutela patrimoniale d’autore), il
legislatore italiano ha risposto prevedendo delle sanzioni in caso di violazione dello
stesso.
Tali sanzioni possono essere di natura civile, penale e/o amministrativa.
Le sanzioni civili, prevedono un’ampia forma di tutela che consentono a chi vede
lese le proprie prerogative all’utilizzo patrimoniale del bene di poter agire in giudizio
(per esempio nei confronti di colui che ha plagiato una propria canzone registrata
presso gli appositi registri, vd. Carrisi Albano c/o Jackson Michael) per ottenere la
rimozione della situazione lesiva dei propri interessi e contemporaneamente e/o
disgiuntamente ottenere che “l’autore dell’illecito venga condannato al risarcimento
dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati”78
.
Oltre alle sanzioni civili, in sempre più numerose occasioni, vengono comminate
anche sanzioni di natura penale (multa e reclusione) ed amministrativa (sanzioni
pecuniarie)79
.
1.3.1. IN PARTICOLARE: IL COPYRIGHT ED IL PUBLIC DOMAIN
Il termine inglese Copyright, la cui traduzione letterale è “diritto di copia”, ma il
significato reale è dato dall'insieme della tutela normativa approntata
dall’ordinamento sul diritto d'autore in vigore, di solito abbreviato con il simbolo ©.
Molto spesso nella maniera di parlare usuale al giorno d’oggi e finanche nel
linguaggio giornalistico, i termini “copyright” e “diritto d’autore” vengono
utilizzati quasi come sinonimi, non tenendo conto della differenza concettuale
78
Corte di Cassazione, sezione civile, sentenza n.2228 del 7 marzo 2012. “Il risarcimento dei danni
arrecati è dovuto da parte del soggetto che commette l’illecito non solo quando questi abbia agito
consapevolmente in violazione di un altrui diritto d’autore (con una condotta dolosa, dunque) ma
anche quando abbia omesso di verificare la legittimità del proprio atto o della propria attività
(condotta colposa): pertanto, il soggetto che viola un altrui diritto d’autore non potrà validamente
difendersi in giudizio sostenendo di non essere stato consapevole di avere compiuto una violazione”.
Consultato in https://www.diritto.it/liquidazione-equitativa-del-danno-patrimoniale-cass-n-22282012/.
79
Cfr. UBERTAZZI L. C. e MARCHETTI P. G., Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e
concorrenza, CEDAM, Padova, 2017. Le sanzioni civili, penali e amministrative non si escludono a
vicenda ma possono essere tra loro cumulate.
34
sostanziale tra queste due espressioni, infatti “il concetto di diritto d’autore è
sostanzialmente più vasto del copyright”80
.
Il copyright tutela l’interesse dell’imprenditore che investe capitali e che progetta un
piano di commercializzazione dell’opera (l’editore, il produttore, il distributore ed
ecc.…), lasciando in secondo piano le sue caratteristiche di originalità e creatività.
Ogni autore può vantare sulla sua opera dei “diritti di tipo patrimoniale che
tendenzialmente cede (in blocco, per mezzo di un contratto ad hoc e solitamente in
cambio di un corrispettivo in denaro) ad un soggetto imprenditoriale, il quale si
occupa di commercializzare l’opera.
Da quel momento e per tutta la durata dei diritti trasferiti con il contratto, è il
soggetto imprenditoriale a gestire le sorti dell’opera in questione”81
.
L'esercizio in forma esclusiva di questi diritti da parte dell'autore permette a lui e ai
suoi aventi causa (secondo il contratto creato tra i vari soggetti in questione) di
remunerarsi per un periodo limitato nel tempo attraverso lo sfruttamento
commerciale dell'opera.
Nel diritto italiano, l’autore anche qualora ceda i diritti patrimoniali legati alla
propria opera di ingegno, conserva comunque i diritti morali (che sono irrinunciabili)
legati all’opera, infatti qualora dall’utilizzo dell’opera ne derivi un grave nocumento
per la sua immagine professionale, può richiedere anche il ritiro dal mercato
dell’opera, previo rimborso delle spese sostenute da coloro che si occupavano della
commercializzazione dell’opera.
Nel diritto statunitense, la definizione normativa di “copyright infringement” deriva
dalla norma positiva di cui alla sec. 501 del Copyright Act of 1976, per cui “chiunque
violi uno dei diritti esclusivi riconosciuti al titolare, come previsto dalle sezioni 106
e 122, o all’autore, come disposto dalla sezione 106(A), o chi importa copie o
fonogrammi all’interno degli Stati Uniti in violazione della sezione 602, è un
trasgressore del copyright o, secondo i casi, del diritto dell’autore”.
Quindi, in base alle previsioni del Copyright Act of 1976 sono da ritenersi contrarie
alla legge sul copyright, qualsivoglia condotta che possa in qualche maniera ledere le
80
MATTEI U., Tutela inibitoria e tutela risarcitoria. Contributo alla teoria dei diritti sui beni, Milano,
1987, p. 90.
81
IZZO U., Alle origini del copyright e del diritto d'autore: tecnologia, interessi e cambiamento
giuridico, Carocci, Roma, 2010.
35
prerogative dell’autore o concretizzarsi “in uno sconfinamento non autorizzato di un
terzo all’interno della sfera delle numerose (e indipendenti tra loro) ipotesi di diritto
esclusivo previste ex lege”82
.
Questa disposizione è strettamente legata alla sec. 106, che enumera i diritti esclusivi
spettanti al titolare della privativa.
Il paragrafo summenzionato investe il copyright owner della facoltà di porre in
essere, nonché di autorizzare:
a) la riproduzione in copie o fonogrammi;
b) la realizzazione di opere che derivino da quella protetta;
c) la distribuzione al pubblico di copie o fonogrammi delle opere per mezzo di
meccanismi; di vendita o altre modalità di trasferimento, definitivo o temporaneo;
d) la rappresentazione;
e) l’esecuzione o l’esposizione dell’opera protetta pubblicamente.83
In sostanza, il fascio di diritti previsti dalla sec. 106 si concretizza in sei distinte
facoltà esclusive84
:
a) il diritto di riproduzione (right of reproduction)85
b) il diritto di adattamento (right of adaptation);
c) il diritto di pubblicazione/distribuzione (right of publication/distribution);
d) il diritto di rappresentazione (right of performance)86
;
82
RICOLFI M., MORANDO F., RUBIANO C., HSU S., OUMA M., DE MARTIN J. C., Survey of Private
Copyright Documentation Systems and Practices, WIPO Enabling Creativity in the Digital
Environment: Copyright Documentation and Infrastructure, 9 September 2011, tratto da
https://nexa.polito.it.
83
GOLDSTEIN P., Copyright, Patent, Trademark and related state doctrine, New York, 2002, p. 656.
84
Prendendo in esame le facoltà dell’autore maggiormente coinvolte dalla sequenza evolutiva
copia/dematerializzazione/accesso, le nozioni connesse al diritto di riproduzione, ai diritti di
rappresentazione ed esposizione nonché al diritto di distribuzione di cui ai punti a), c), d) ed e),
ricoprono un ruolo di primaria importanza nelle nuove dinamiche di fruizione digitale delle opere
dell’ingegno connesse alla diffusione di internet.
85
Approfondimento sul concetto di right of reproduction nel testo di GIANNONE CODIGLIONE G.,
Opere dell’ingegno e modelli di tutela. Regole proprietarie e soluzioni convenzionali, Giappichelli,
Torino, 2017. Il right of reproduction conformemente a quanto indicato dalle sezioni 101 106 del
Copyright act, consiste nella facoltà di riprodurre l’opera protetta in copie o fonogrammi; in altre
parole esso si concreta nell’atto di produrre un oggetto materiale entro il quale l’opera vieni duplicata
e fissata in una forma tangibile, che permetta cioè la sua percezione, la riproduzione o ancora la
comunicazione, sia essa diretta che con l’aiuto di macchinari o altri dispositivi.
Seguendo la lettera della sec. 101 inoltre l’apparente chiusura posta dalla nozione di riproduzione
collegata alla sussistenza del requisito della c.d. copia materiale che, quindi escluderebbe a priori dal
suo raggio d’azione altri forni materiali non tangibili, come le copie digitali È stata agevolmente
superata col più generico riferimento a qualunque modalità di riproduzione conosciuta o che venga
sviluppata nel futuro. Facendo perno su quest’espresso richiamo sullo sviluppo tecnologico, la
clausola sul Right of reproduction si distingue al contrario per una notevole ampiezza flessibilità
36
e) il diritto di esposizione (right of display)87
.
Se il copyright esaminato poc’anzi ha un ambito di applicazione più ristretto rispetto
al diritto d’autore italiano, in quanto la tutela del copyright si basa esclusivamente sul
diritto patrimoniale d’autore, quindi chiunque acquisti i diritti patrimoniali dal
titolare del diritto d’autore, in base ai termini del contratto stipulato con quest’ultimo,
sarà garantito in quanto soggetto che gestisce le sorti imprenditoriali dell’opera
d’ingegno.
Invece, il diritto d’autore, così come concepito dal diritto italiano, è costituito dal
diritto morale d’autore (che è inalienabile ed irrinunciabile) ed il diritto patrimoniale
d’autore (che è alienabile, limitato nel tempo ed ecc.).
Fatta questa breve sintesi, all’interno della presente tesi viene introdotto un nuovo
concetto, quello di pubblico dominio.
L'espressione “pubblico dominio” indica il complesso e la globalità delle opere e
delle informazioni che decorso il termine della protezione legale (o per altre ragioni),
“possono essere liberamente utilizzate, senza chiedere autorizzazioni, né
corrispondere alcun compenso”88
.
Quindi un’opera si definisce di pubblico dominio quando “non è più oggetto di
protezione del diritto d’autore” 89
, divenendo così liberamente accessibile ed
utilizzabile per tutti.
Ciò sta a significare che se un’opera di ingegno è di pubblico dominio, chiunque può
utilizzarla, riprodurla, registrarla, fotografarla, masterizzarla, fotografarla e
interpretativa. Di questa notevole apertura ha preso atto anche la giurisprudenza statunitense, che in
più di un’occasione ha adattato ed ampliato la nozione di atto di riproduzione, estendendola alle copie
di opere protette custodite su supporti di memorizzazione digitali quali CD, DVD, hard disk o, ancora,
ammettendo il caso limite della ricezione e dello stoccaggio, anche temporaneo, di dati protetti
all’interno delle memorie RAM dei personal computer.
86
GIANNONE CODIGLIONE G., Opere dell'ingegno e modelli di tutela. Regole proprietarie e soluzioni
convenzionali, Giappichelli, Torino, 2017, p.87 ss.
Secondo il dettato della sec. 101, 17 U.S.C. “rappresentare un’opera significa recitare, tradurre,
interpretare, ballare, rappresentare essa, sia direttamente sia per mezzo di dispositive o processi o,
nel caso di opera filmica o altro lavoro audiovisuale, di mostrare le immagini che lo compongono in
ogni sequenza o di rendere i suoni che lo accompagnano percepibili all’udito”.
87
Ibidem, p.87 ss.
“Esporre un’opera significa mostrare una sua copia, direttamente o per mezzo d una pellicola,
diapositiva, un’immagine televisiva o qualunque altro dispositivo o processo o, nel caso di opera
filmica o altro lavoro audiovisuale, mostrare singole immagini non in sequenza”
88
UBERTAZZI L. C. e MARCHETTI P. G., Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e
concorrenza, CEDAM, Padova, 2017.
89
MAZZIOTTI G., Diritto d’autore, libere utilizzazioni e licenze per attività didattiche: l’insostenibile
leggerezza della legge italiana in una prospettiva europea e comparata, in Dir. aut., 2011, 207.
37
modificarla e tutti la possono utilizzare, modificare e riprodurre senza la necessità di
“deroghe, autorizzazioni o violazioni del diritto d’autore, infatti l’opera diventa
proprietà di tutti, non più del singolo autore o editore”90
.
La normativa di riferimento in tema di pubblico dominio, in Italia come nel resto
d’Europa è rappresentata dalla direttiva 2006/116/CE (versione aggiornata di una
direttiva più vecchia del 1993), in cui si stabilisce che “i diritti dell’autore su di una
propria opera sono in vigore durante l’intera vita dell’autore e fino a 70 anni interi
dopo la sua morte. In caso di opere con più autori o i cui diritti sono condivisi da più
persone, i diritti d’autore termineranno dopo 70 anni interi dalla morte dell’ultimo
autore sopravvissuto agli altri”91
.
Le opere di pubblico dominio si possono pubblicare, tenendo presente che non vi è
una normativa internazionale di riferimento e che quindi all’atto della pubblicazione
bisogna assicurarsi che nel paese in cui si vuol pubblicare, l’opera sia patrimonio del
pubblico dominio. Quindi nella normativa europea, un’opera diviene patrimonio di
pubblico dominio, quando vi è la decadenza delle prerogative assegnate dalla
normativa a protezione del diritto d’autore, a lui ed ai suoi successori (o terzi
cessionari) per i 70 anni successivi alla sua morte.
Ma vi sono anche altre ipotesi in cui, un’opera d’ingegno possa divenire di pubblico
dominio, come nel caso in cui non vi sia interesse da parte dell’autore a riconoscersi
come autore dell’opera di ingegno da lui partorita (si parla in questo caso di “diniego
di interesse”), oppure il caso in cui vi siano leggi che stabiliscono che “alcuni tipi di
opere o invenzioni entrano immediatamente nel pubblico dominio al momento della
pubblicazione”92
(si parla in questo caso di “riserva di legge”) o ancora vi sono
opere che per la propria natura giuridica a loro assegnata fanno subito parte del
pubblico dominio, come nel caso della maggior parte delle formule matematiche che
non sono soggetti a diritti d'autore o brevetti oppure alle opere create molto prima
che tali leggi venissero promulgate, si pensi alla Divina Commedia di Dante
90
Cfr. FERRETTI A., PRIMICERI S., SPEDICATO A., Rivoluzione d’autore: il diritto d’autore tra presente
e futuro, Primiceri, Padova, 2015, pp.3 a 29.
91
Cfr. http://blogs.youcanprint.it/il-pubblico-dominio-regole-ed-accorgimenti-utili. Nel dettaglio si
legga DE SANCTIS V. M., Manuale del nuovo diritto d’autore, Scientifica Italiana, Napoli, 2010, p. 71
ss.
92
CORASANITI G. e DE ANGELIS D., Codice del diritto d’autore e dello spettacolo (Normativa italiana
ed europea), Altalex, Roma, 2013. Si parla di riserva di legge, anche lì dove la legge statunitense sul
diritto d'autore mette tutte le opere create dal governo nel dominio pubblico.
38
Alighieri o alla scoperta della ruota (si parla in questo caso di “assenza di protezione
legale”).
L’ultimo caso nel quale un’opera può divenire patrimonio di pubblico dominio è
rappresentato dalle Licenze, che sono opere d’ingegno che per propria natura
avrebbero tutti i crismi delle opere di ingegno, ma per le quali l’autore o il
cessionario dei diritti patrimoniali ha deciso di “avvalersi parzialmente o non
avvalersi in toto dei diritti d'autore, o semplicemente di garantire parte di questi
diritti al pubblico”93
, come nel caso dei software o sistemi operativi liberi o
OpenSource come Linux, Mozilla Firefox, VLC Media Player o Shotcut.
93
FERRETTI A., PRIMICERI S., SPEDICATO A., Rivoluzione d’autore: il diritto d’autore tra presente e
futuro, Primiceri, Padova, 2015.
39
1.4. L’EVOLUZIONE DEI BISOGNI DELLA SOCIETÀ TECNOLOGICA ED INFORMATICA:
LA CRISI DEL DIRITTO D’AUTORE
Il diritto d’autore esaminato fino ad ora è un diritto statico ma flessibile, che consente
a questa normativa di recepire gli input derivanti dalla società e dagli altri
ordinamenti.
Il diritto d’autore è “statico” perché ancora fissato su tutele derivanti dal mondo della
stampa e della letteratura e che seppur con molte modifiche sono state
concettualmente estese ad altri ambiti e “flessibile” perché tale normativa ha saputo
adattarsi alle innovazioni tecnologiche, alle innovazioni derivanti dagli altri
ordinamenti giuridici, pur sempre seguendo i tempi normativi (secondo i quali, la
presente normativa non viaggia sempre di pari passo con le ultime innovazioni in
campo tecnologico ed informatico).
La staticità del diritto d’autore deriva dal fatto che il diritto d’autore nasce in
un’epoca in cui l’avvento delle tecnologie informatiche non erano nemmeno
lontanamente immaginabili e che questo è stato normativamente previsto in maniera
esplicita durante il XVIII nel Regno Unito dalla regina Anna per regolamentare il
mondo dell’editoria, che grazie alla stampa a carattere mobili di Gutenberg ed alla
meccanizzazione di alcuni processi produttivi, cresceva esponenzialmente ogni anno.
Il Copyright Act, nel Regno Unito fu emanato al fine di regolamentare le “attività di
produzione, riproduzione e distribuzione massiva di copie delle opere letterarie e
musicali” 94
, tutelando colui che acquistava i diritti patrimoniali d’autore al fine di
avviare la commercializzazione dell’opera di ingegno95
.
Successivamente anche in Italia (XIX secolo) fu regolamentato il diritto d’autore, ma
il legislatore italiano unitario, decise per una tutela patrimoniale di duplice natura per
l’autore di un’opera di ingegno, sia morale che patrimoniale.
94
Nella stessa direzione DE SANCTIS V. M., Manuale del nuovo diritto d’autore, Scientifica Italiana,
Napoli, 2010, pp.71 a 82.
95
FERRETTI A., PRIMICERI S., SPEDICATO A., Rivoluzione d’autore: il diritto d’autore tra presente e
futuro, Primiceri, Padova, 2015. Tale soluzione era dettata dal fatto che non tutti avevano la forza
economica di poter commercializzare un’opera d’ingegno.
40
In questa prima fase a cavallo tra il XVIII ed il XIX secolo quindi si assistette ad un
allargamento sempre maggiore “della portata dei privilegi per i detentori dei diritti e
ad una iperprotezione di questi diritti”96
.
Tale strutture complesse di protezione fondate sul copyright e sul diritto di autore,
sono state messe in crisi dall’avvento delle nuove tecnologie, che hanno finito per
minare velocemente le fondamenta stesse della tutela del diritto d’autore, infatti
attraverso la scrittura telematica e le nuove tecnologie di stampa (basti pensare alle
fotocopiatrici laser) o di pubblicazione telematica (e-book), la base del copyright,
che risiedeva nella protezione della capacità di coloro i quali avevano la forza di
poter avviare i processi produttivi e di stampa, è venuta meno (almeno nel senso
originario della tutela).
Ancor più deflagrante è stato l’impatto delle reti internet e della vera liberalizzazione
dei mercati, che con internet sono “a portata di mouse” che hanno fatto venir meno
“le basi della commercializzazione delle opere, giocata interamente sulla
distribuzione di copie materiali nel circuito di vendita e sulla rendicontazione e
ritorno al produttore degli introiti”97
.
Si può affermare che i sistemi di tutela delle opere di ingegno, il copyright ed il
diritto d’autore, sono entrati in crisi con l’avvento di internet e delle nuove
tecnologie che hanno ridotto i tempi ed annullato l’esclusività dei circuiti di vendita
tradizionali ed internazionalizzato attraverso il web, la stessa rete di vendita (basti
pensare a grandi portali come Amazon, Ebay, dove l’acquisto dura il tempo di 3 click
di un mouse ed in pochi giorni il materiale acquistato viene recapitato in tutto il
mondo), minando così alla base sia il paradigma fondante del copyright che quello
del diritto d’autore.
Da un punto di vista dottrinale, in tema di crisi del sistema di tutela delle opere di
ingegno nell’era digitale, non si può fare almeno di citare un testo del 1990, di
Pamela Samuelson, dal titolo “Digital media and the law” 98
che indica le sei
96
Per uno studio approfondito del diritto d’autore e della nascita delle prime gilde e corporazioni si
consiglia la visione di AUTERI P., Manuale di diritto industriale. Proprietà intellettuale e
concorrenza, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 565 a 703.
97
BELLANI V., Libera circolazione degli esemplari delle opere dell’ingegno tra distribuzione ed
esaurimento, in Dir. aut., 2009, p.206.
98
SAMUELSON P., Digital media and the law, Communications of the ACM, 10/1991, disponibile
online in versione originale inglese su http://archive.ifla.org/documents/infopol/copyright/samp4.txt;
41
caratteristiche dei media digitali da tener presenti, per fondare dei nuovi equilibri in
materia di tutela intellettuale, che sono:
“1) Facilità di replicazione: ciò che è espresso sotto forma di bit è copiabile con una
facilità e un'affidabilità estrema; infatti, se nella copia con procedimenti analogici vi
è sempre una perdita di qualità, la copia digitale è tendenzialmente un clone perfetto
dell'originale.
2) Facilità di trasmissione e di uso multiplo: un'opera in formato digitale può essere
facilmente diffusa attraverso la rete e messa disposizione di un numero indefinito di
utenti.
3) Malleabilità dei mezzi digitali: i contenuti in formato digitale sono anche più
facilmente modificabili, adattabili, riutilizzabili in diversi contesti.
4) Equivalenza delle opere in formato digitale: dal momento che tutto è trasformato
in bit e i supporti non sono più rilevanti, vi è un fenomeno di omogeneizzazione/non
differenziazione tra opere di natura diversa; ogni tipo di opera, sia essa testuale,
sonora, visiva, può essere memorizzata sugli stessi tipi di supporto e diffusa
attraverso gli stessi canali.
5) Compattezza: a differenza delle opere stampate o incise su specifici supporti, le
opere in formato digitale possono essere conservate in pochissimo spazio (a volte
così ridotto da essere marginale) e distribuite senza alcuno sforzo.
6) Non linearità nella fruizione: le opere digitali possono essere fruite dall'utente
finale in maniera più libera e personale, senza dover seguire schemi prestabiliti dal
produttore del contenuto. Si pensi ad esempio ad un libro letto in formato cartaceo
seguendo l'ordine delle pagine o cercando gli argomenti sulla base dell'indice, e ad
un testo digitale "navigato" per parole chiave”99
.
Altra analisi dottrinali in materia, a noi più vicine (2006) sono quelle fatte da William
Fisher, docente di Intellectual Property e direttore del Berkman Center for Internet
and Society di Harvard, il quale nel proprio intervento a Roma, alla “Conferenza
Internazionale sulla futura economia digitale", ha dichiarato che “[…] l'aspetto
traduzione italiana disponibile in SCELSI R. V., No copyright. Nuovi diritti nel 2000, Shake
Underground, 1994.
99
SAMUELSON P., Digital media and the law, Communications of the ACM, 10/1991, disponibile
online in versione originale inglese su http://archive.ifla.org/documents/infopol/copyright/samp4.txt;
traduzione italiana disponibile in SCELSI, R. V., No copyright. Nuovi diritti nel 2000, Shake
Underground, 1994.
Tesi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza: "Diritto d'autore e Creative Commons" (anno accademico 2017/2018)
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Tesi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza: "Diritto d'autore e Creative Commons" (anno accademico 2017/2018)

  • 1. 1 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “ROMA TRE” DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA Giurisprudenza Ciclo Unico TESI DI LAUREA in Diritto Commerciale Diritto d’autore e Creative Commons Relatore: Chiar.mo Laureando: Prof. Fortunato Sabino Edoardo Natale Anno Accademico 2017 – 2018
  • 2. 2 TESI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA DIRITTO D’AUTORE E CREATIVE COMMONS Relatore: Sabino Fortunato Candidato Edoardo Natale
  • 3. 3 INDICE INTRODUZIONE………………………………………………………………………6 CAPITOLO PRIMO LA CRISI DEL DIRITTO D’AUTORE E DEGLI STRUMENTI GIURIDICI CLASSICI A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 1.1 Origini ed evoluzione del diritto d’autore nell’Italia preunitaria e nel resto d’Europa……………………………………………………………………….....9 1.2. La tutela della proprietà intellettuale e della paternità delle opere nella normativa classica italiana……………………………………………………………………...16 1.3. Il diritto d’autore: materia a geometrie variabili………………………….........22 1.3.1. In particolare: il copyright ed il public domain………...……………………..33 1.4. L’evoluzione dei bisogni della società tecnologica ed informatica: la crisi del diritto d’autore………………………………………………………………………39 1.5. L’avvento delle licenze Creative Commons: materia nuova o logico sviluppo del più classico diritto d’autore ………………………………………………………...43 CAPITOLO SECONDO LE LICENZE CREATIVE COMMONS: ORIGINI, NATURA, TIPOLOGIE E DISCIPLINA GIURIDICO-NORMATIVA 2.1. Profili introduttivi: le classiche licenze d’uso………………………………....46 2.2. La fondazione di Creative Commons: natura e scopi perseguiti…………….....51 2.3. Attenzione a non far confusione: cosa non è Creative Commons………..........56 2.4. L’avvento in Italia delle licenze Creative Commons……………………….....60 2.5. La natura e la disciplina giuridica delle licenze Creative Commons……….....64 2.6. La localizzazione delle licenze: diffusione ed utilizzo………………………..66 2.7. I vantaggi nell’impiego delle Creative Commons …………………………....69 2.7.1.I vantaggi per i fruitori dell’opera…………………………………....70 2.7.2. Ivantaggi per il Titolare di diritti sull’opera………………………....70 2.8. Le tre principali tipologie di licenze ………………………………………….72 2.8.1. Il c.d. Legal Code…………………………………………………....73
  • 4. 4 2.8.2. Il c.d. Commons Deed…………………………………………….....73 2.8.3. Il c.d. Digital Code…………………………………………………..74 2.9. Le quattro clausole base…………………………………………………….....76 2.9.1. Attribuzione (Attribution) …………………………………………....77 2.9.2. Non commerciale (Not commercial) ………………………………....97 2.9.3. Non opere derivate (No derivative works) ………………………….101 2.9.4. Condividi allo stesso modo (Share alike) …………………………..103 2.10. I profili di base e strutturali che caratterizzano le più comuni Creative Commons: le sei combinazioni…………………………………………………….108 2.11. Le ulteriori rimodulazioni e tipizzazioni delle Creative Commons ………....111 2.11.1. Le Licenze Sampling……………………………………………...113 2.11.2. Gli ultimi strumenti CC…………………………………………...114 2.12. Le Creative Commons e la S.I.A.E.: un rapporto ambiguo…………………121 CAPITOLO TERZO PROFILI PRATICO-GIURIDICI: LE LICENZE CREATIVE COMMONS NELLA REALTÀ ECONOMICA E QUOTIDIANA 3.1. La giurisprudenza nazionale ed internazionale in tema di Creative Commons………………………………………………………………………......127 3.1.1. Tribunale di Milano, Sez. VII, 19 dicembre 2014 Causa Aliprandi c. Franco Angeli S.r.l………………………………………………………....127 3.1.2. Tribunale di Milano, Sez. Spec. Impresa, sentenza 30 maggio 2016, n. 6766………………………………………………………………………..131 3.1.4. Chang v. Virgin Mobile, Creative Commons Civil Action n. 3/1767 (N.D. Texas 16/01/2009) ………………………………………………….134 3.1.3. Drauglis v. Kappa Map Group Civil Action n. 14/1403 (D.D.C.8/08/2015) ………………………………………………………...140 3.2. Suggerimenti preliminari per l’applicazione di una licenza………………….145 3.3. Le regole pratiche e giuridiche di base per la selezione e per l’applicazione della licenza più idonea rispetto al fine programmato…………………………………...147 CONCLUSIONI………………………………………………………………......153
  • 6. 6 INTRODUZIONE La questione sull’applicabilità delle licenze Creative Commons, affrontate ampiamente all’interno di questo elaborato nonché tema principale della tesi stessa, ricopre un ruolo centrale riguardo alla modernizzazione del diritto d’autore e dei nuovi sviluppi in materia, in seguito all’influenza del mondo digitale ed informatico. L’idea di Creative Commons è di per sé rivoluzionaria: è concessa all’autore la possibilità di gestire autonomamente i propri diritti sull’opera tramite l’utilizzo di una serie di licenze e l’apposizione di semplici clausole prestabilite. Tutto questo con una facilità disarmante in quanto l’intero procedimento è online e consta di così pochi passaggi che risulta facile ed intuitivo anche a chi non è in grado di usare un pc o non è pratico con il web. Si parte da un’analisi storica della fondazione e del suo avvento in Italia, trattando le relative licenze CC, fino ad esporre i casi giurisprudenziali più noti in tema sia a livello internazionale che nazionale. È chiaro che prima di entrare nel merito di Creative Commons, in particolar modo, nel ruolo che ricopre l’associazione ed il suo rapporto con il diritto d’autore, sembra doveroso fare una digressione sul significato di diritto d’autore e su come esso si sia evoluto nel corso degli anni. Il diritto d’autore è un istituto giuridico, attraverso il quale si tutelano i frutti dell’attività intellettuale dell’autore di un’opera, tramite una serie di diritti e prerogative di natura morale e patrimoniale, consentendo allo stesso ed a coloro che sono contrattualmente autorizzati all’utilizzo dell’opera a vedersi remunerati per lo sfruttamento dell’opera da parte di terzi, per un determinato periodo di tempo. Questo istituto giuridico è una figura più propriamente legata agli ordinamenti di civil law, in Spagna ed Italia, mentre nei paesi di common law, USA e Gran Bretagna, vi è un istituto, il copyright, che raggiunge lo stesso scopo di tutela pur avendo caratteristiche diverse rispetto al sopracitato diritto d’autore. Stabilito cosa si intenda per diritto d’autore, il passo successivo è comprendere la ratio di tale istituto all’interno degli ordinamenti statali, considerando che la necessità di approntare una tutela normativa alle opere intellettuali sorge solo nel XVII-XVIII secolo. Sappiamo che già prima di questo periodo ci sono state grandi
  • 7. 7 invenzioni, grandi produzioni letterarie, scoperte che hanno contribuito allo sviluppo ed al progresso del genere umano, allora perché si sviluppa la necessità di un’apposita tutela normativa per tali opere di intelletto? La risposta a questa domanda è sicuramente da ricercare nel fattore remunerativo quindi nel diritto a ricevere un compenso per lo sforzo profuso. Per questo, le opere frutto dell’attività intellettuale sono generalmente molto costose da realizzare, non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista di sforzi mentali e in termini di tempo, i cd. “costi di espressione”. L’impegno, le ore di lavoro ed il sacrificio economico possono essere ripagati solo se si permette all’autore dell’opera intellettuale (e ai suoi aventi causa) di avere un diritto esclusivo sulle proprie opere. Se non fosse mai esistito il diritto d’autore come materia che aiuta gli artisti a tutelare le proprie opere, chiunque avrebbe potuto copiare con poco dispendio di energie intellettive ed economiche l’opera di ingegno frutto di grossi costi di espressione, creando così un malsano meccanismo di disincentivazione alla creazione di tali opere di intelletto. Cosa sarebbe la civiltà odierna se non vi fossero state le scoperte, le invenzioni, le opere di ingegno degli ultimi due secoli? Senza voler fare dichiarazioni sensazionalistiche, si può affermare senza alcun dubbio, che la società sarebbe molto più arretrata, che le prospettive di vita sarebbero minori, che le comunicazioni ed i viaggi sarebbero molto più lenti ed ecc. Quindi bisognerebbe riconoscere il merito di tali invenzioni, senza la paura di essere copiati, a chi si dedichi pienamente alla creazione di opere di ingegno che possano essere fonte di benessere collettivo. Generalmente gli ordinamenti giuridici dei vari paesi industrializzati hanno attribuito all’autore dell’opera d’ingegno un diritto esclusivo sulle proprie opere. Sembrerebbe che l’autore dell’opera di ingegno, grazie al diritto esclusivo sulla propria opera, risulti essere l’unico in grado di poter vantare una pretesa economica sull’utilizzazione dell’opera (riproduzione intera o parziale della stessa, o utilizzo della stessa all’interno di una nuova opera, ecc.) da parte sua o di terzi autorizzati; cioè è l’unico che “possa richiedere il pagamento di un prezzo a tutti i soggetti che vogliono fruire dell’opera”.
  • 8. 8 Creare una possibilità di guadagno, risulta essere una giusta ricompensa per chi ha profuso un importante impegno mentale ed economico nella creazione dell’opera di ingegno, ed inoltre tale possibilità rappresenta un incentivo alla produzione di nuove opere, remunerazione economica che non esisterebbe qualora gli ordinamenti non riconoscessero il diritto d’autore. Questo non vuol dire che senza tale tutela nei confronti degli autori delle opere di ingegno non ci sarebbero invenzioni o scoperte, anche perché sarebbe un’affermazione mendace, visto che fino al XVII-XVIII secolo vi sono state scoperte ed invenzioni senza che vi fosse presenza negli ordinamenti statali di una espressa tutela normativa delle opere di ingegno. Sicuramente la possibilità di poter avere un diritto di utilizzo esclusivo della propria opera ed un ritorno economico per l’utilizzo della stessa, costituisce un indubbio incentivo alla produzione delle stesse (soprattutto in quei casi in cui, l’attività di studio e di ricerca, richieda di affrontare dei costi elevati oltre all’indubbio sforzo mentale e di tempo profuso).
  • 9. 9 CAPITOLO PRIMO LA CRISI DEL DIRITTO D’AUTORE E DEGLI STRUMENTI GIURIDICI CLASSICI A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE Sommario: 1.1. Origini ed evoluzione del diritto d’autore nell’Italia preunitaria e nel resto d’Europa. - 1.2. La tutela della proprietà intellettuale e della paternità delle opere nella normativa classica italiana. -1.3. Il diritto d’autore: materia a geometrie variabili (diritto morale e patrimoniale d’autore). -1.3.1. In particolare: il copyright ed il public domain. -1.4. L’evoluzione dei bisogni della società tecnologica ed informatica: la crisi del diritto d’autore. -1.5. L’avvento delle licenze Creative Commons: materia nuova o logico sviluppo del più classico diritto d’autore. 1.1. ORIGINI ED EVOLUZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE NELL’ITALIA PREUNITARIA E NEL RESTO D’EUROPA Quando è nata l’esigenza di tutelare giuridicamente l’autore di un’opera di ingegno? Perché ad un certo punto si è sentito il bisogno di approntare un’esplicita previsione normativa ed una corrispondente tutela giuridica nei confronti di coloro i quali creassero delle opere d’ingegno? L’esigenza di tutelare il diritto d’autore nasce a cavallo tra il XVII ed il XVIII secolo, con la maggiore produzione di libri, grazie all’invenzione della “stampa a carattere mobili”, tecnica di stampa introdotta dal tedesco Johannes Gutenberg nel 1455 che consentì di “copiare” un maggior numero di libri, impiegando molto meno tempo, portando ad un abbattimento del costo dei singoli libri così prodotti. Ma se il costo del singolo libro grazie alla stampa a caratteri mobili si era abbattuto, era pur vero che l’acquisto del manoscritto originario (da riprodurre poi in numerose copie attraverso il metodo di stampa di Gutenberg) aveva un costo molto elevato; quindi per evitare che tale sforzo economico, fosse vanificato dalle riproduzioni effettuate da un’altra tipografia, venuta in possesso di una copia stampata, furono concessi dai vari governi dei “privilegi di stampa”. Il primo “privilegio di stampa” risulta essere stato dato per un lustro dalla Repubblica di Venezia nel settembre 1469 a tale Giovanni da Spira (Johan von
  • 10. 10 Speyern tipografo tedesco)1 e si trattava di un privilegio esclusivo di stampa di qualsiasi opera. Il contenuto dei “privilegi di stampa” concessi, era vario nella durata e nei contenuti, ma volendo fare una semplificazione scolastica della materia, si può suddividerli in tre grandi gruppi: i privilegi letterari, i privilegi commerciali e privilegi industriali. 2 In particolare: . I privilegi letterari erano concessioni fatte agli autori dei manoscritti, che gli consentivano di avere il diritto esclusivo di pubblicazione e ristampa del testo; . I privilegi commerciali erano concessioni fatte ai tipografi (gli editori ante litteram), per la stampa di un’opera o di un gruppo di opere, di solito classici letterari, greci o latini, che assicurava al beneficiario un diritto di vendita esclusiva di quelle opere per un periodo di tempo determinato; . I privilegi industriali erano concessioni fatte a tutti coloro i quali inventavano applicazioni che miglioravano e rendevano più rapido ed economico il processo di stampa. I privilegi di stampa più diffusi, almeno in un primo momento furono quelli commerciali, attraverso i quali iniziò la circolazione dei grandi classici greci e latini. L’utilizzo della carta e della “stampa a carattere mobili” fece sì che i costi dei libri non fossero proibitivi e che fosse possibile riprodurre in gran numero anche manoscritti rimasti sepolti per secoli nelle biblioteche più antiche in giro per il mondo. Se i privilegi di stampa concessi nel XV secolo sono concettualmente quanto di più vicino ci sia al moderno “diritto di autore” perché si trattavano a tutti gli effetti di concessioni da far valere “erga omnes” per un periodo di tempo stabilito, invece i primi organismi, o meglio le prime organizzazioni che hanno concesso dei privilegi da far valere “erga omnes”, ben prima dei vari organismi statali (XV secolo), furono le “gilde” o “corporazioni” commerciali. 3 1 Cfr. UBERTAZZI L. C. e MARCHETTI P. G., Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2017. Si trattava di un titolo con efficacia esclusiva nella stampa di qualsiasi opera per una durata di cinque anni, esclusiva di cui però il tipografo non poté beneficiare a causa della morte sopravvenuta. Il testo integrale del privilegio è consultabile nel primo numero della Riv. Dir. Ind., 1952, I, pp.372 ss. 2 Per un approfondimento sui privilegi concessi si veda FRANCESCHELLI R., Le origini e lo svolgimento del diritto industriale nei primi secoli dell’arte e della stampa, Riv. Dir. Ind., 1952, pp.151-195.In precedenza, è stato anche riprodotto anche in ROSMINI E., Legislazione e giurisprudenza sui diritti d’autore, Ulrico Hoepli, Milano, 1890, pp. 11e ss. 3 FIORAVANTI M., Lo Stato Moderno in Europa: Istituzioni e Diritto, Laterza, Milano, 2002, pp.69 ss.
  • 11. 11 Nel XIII secolo, tutte le “gilde” o “corporazioni” commerciali la cui appartenenza era obbligatoria per chi volesse intraprendere un determinato mestiere (che in molti casi si trasmetteva di padre in figlio) avevano una serie di regole ferree per la gestione dell’attività artigianale e commerciale raccolte all’interno dello “Statuto della Corporazione”, attraverso il quale era disciplinata tutta la vita della gilda e dei suoi associati. Le “gilde” o “corporazioni” commerciali divennero in poco tempo organismi potentissimi, dotati di un privilegio assoluto da far valere nei confronti di chiunque, un vero e proprio monopolio nel proprio settore merceologico di riferimento. Le corporazioni commerciali mantennero la loro esclusiva commerciale più o meno fino al XVIII secolo, quando con l’avvento dell’età dei lumi, l’affermazione delle idee liberali in campo politico ed economico (il “laissez faire” francese ed il “freedom of trade” inglese), si ebbe il “superamento dell’economia corporativa”4 . L’affermazione delle idee dell’economista britannico Adam Smith, fu il presupposto teorico da cui si partì nel periodo della Rivoluzione industriale (1770-1885) per sovvertire gli equilibri protezionistici alla base dell’economia corporativa; tale equilibrio economico mal si conciliava con l’esigenza di libera iniziativa economica richiesta dagli industriali a fronte dei grossi investimenti effettuati per la creazione dei nuovi centri di produzione industriali, per l’acquisto delle nuove macchine a vapore 5 (che accelerarono il processo produttivo) e per la produzione dei nuovi prodotti. Il pensiero di Adam Smith era chiaro al riguardo, per l’economista britannico qualsivoglia “restrizione o monopolio erano contrari all’indole naturale del commercio e dell’industria, risultando perciò dannose”6 . Smith credeva che l’unico principio regolatore dell’economia e dei mercati dovesse essere la “libertà”, che doveva governare la creazione di nuove attività e tutti gli scambi commerciali; in alcun modo infatti, lo Stato doveva solo garantire lo svolgimento libero delle attività commerciali e mai pensare di intervenire nei rapporti economici, per non alterare gli equilibri di mercato. 4 Nella stessa direzione, AUTERI P., Manuale di diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, Giappichelli, Torino, 2016. 5 RONCAGLIA A., Breve storia del pensiero economico, Laterza, Roma, 2016, p. 21 e ss. 6 Ibidem, citazione tratta da SMITH A., Inquiry to the nature and causes of the wealth of nations, Somerset, London, 1810.
  • 12. 12 Le idee illuministiche e liberiste a seguito della Rivoluzione Francese del 1789, presero piede anche in Francia. L’affermazione di tali idee, in campo politico, portò alla nascita della prima Repubblica francese (1792-1804), mentre in campo economico all’abolizione delle varie corporazioni (attraverso vari provvedimenti ad hoc) e all’abrogazione delle varie leggi che limitavano la libera concorrenza. In Italia i primi provvedimenti che liberalizzarono le arti ed i mestieri si ebbero agli inizi del XVIII secolo, prima nella Repubblica di Venezia e poi nel Granducato di Toscana, dove le idee liberali portarono a tutta una serie di riforme politiche ed economiche che favorirono le concessioni di Costituzioni di stampo liberale (abolizione della pena di morte in Toscana) ed alla liberalizzazione dei mercati.7 In un mercato aperto alla concorrenza, sviluppare un’idea capace di innovare, di accrescere o accelerare i processi produttivi, di produrre materiali più resistenti, di creare nuove e più efficienti tecnologie, o riuscire ad aumentare il potenziale bellico, divenne fondamentale per ogni Stato. Così i Governi dei vari Stati, pur avendo eliminato le barriere che bloccavano il libero mercato, compreso l’immenso valore economico e strategico che potevano avere le “opere d’ingegno”, vestirono i panni di novelli mecenati, attirando presso i loro Paesi il maggior numero di inventori e di professionisti anche dalle altre nazioni, investendo grossi capitali nella ricerca e nell’ammodernamento dei processi di produzione.8 In questo periodo gli Stati oltre ai finanziamenti, per tutelare le opere di ingegno degli inventori, concessero agli stessi dei diritti “erga omnes” sullo sfruttamento economico della propria invenzione o innovazione, fissando, con apposite previsioni normative, questo diritto inviolabile (e divenendo in molti casi i primi acquirenti dei brevetti depositati dagli inventori). I primi provvedimenti in tema di “diritti d’autore”, si ebbero già a cavallo tra il XVII ed il XVIII secolo, così come accennato in precedenza riguardarono la stampa. In Gran Bretagna vide la luce il primo provvedimento normativo in tema di diritto d’autore, lo Statuto della Regina Anna, che fu emanato nel 1710 e con il quale si 7 CASTRONOVO V., Storia economica d’Italia, Piccola biblioteca Einaudi, Roma, 2013, p. 452 e ss. 8 Ibidem, p. 452 e ss.
  • 13. 13 riconosceva agli autori delle opere letterarie di “un diritto esclusivo sulla stampa e lo spaccio delle loro opere” 9 . Qualche anno dopo alla promulgazione dello Statuto della Regina Anna, fu emanato lo Statuto Warburton, che definì il “diritto degli autori” come “proprietà letteraria, assimilabile alla proprietà delle cose materiali”10 . Ma la portata innovativa di tali Statuti mal si conciliava con la protezione più totale al mercantilismo voluto dalla borghesia inglese, infatti con la sentenza “Eyre contro Walcker” del 1774 fu stabilito che solo per le opere non ancora pubblicate fosse vivo per l’autore un diritto esclusivo ed illimitato, mentre per quelle pubblicate essi godessero “solo di un diritto limitato nel tempo in virtù di una concessione governativa”11 e non certo per un legame naturale ed ideologico tra l’autore e la propria opera. In Francia, nel 1761 per la prima volta, grazie ad una sentenza del Consiglio privato del re si ebbe un riconoscimento del diritto degli autori dei manoscritti; tale sentenza è il primo riconoscimento, seppur di natura giurisprudenziale in tema di “diritto d’autore”, anche se si dovrà aspettare la Rivoluzione francese (1789) ed il divampare delle idee illuministe e liberiste per arrivare ad una esplicita tutela normativa in tema di protezione delle opere di ingegno degli individui. Infatti, solo con la legge sui diritti di proprietà “agli autori di scritti di ogni genere, compositori di musica, pittori e disegnatori” si riconobbero i diritti di tutti i tipi di opera dell’ingegno del 1793 e fu abolito il sistema di privilegi simbolo del potere regio e fu riconosciuta la proprietà intellettuale dell’autore sulle proprie opere di ingegno, intesa come massima espressione della capacità e della realizzazione intellettuale dell’uomo e come vero e proprio manifesto delle idee illuministe, che vedevano nell’uomo e nelle sue infinite potenzialità, l’unico limite reale imposto alla crescita ed allo sviluppo della società. Non solo, la proprietà intellettuale dell’autore sulle proprie opere di ingegno era concettualmente in linea anche con le idee liberiste, infatti il fermento creato dalle opere d’ingegno, sviluppava e motivava la concorrenza tra le parti, creando il 9 ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Giuffrè, Milano, 1960, p. 484 ss. 10 CHIAVISTELLI A., Diritti degli autori, Fratelli Bocca, Roma-Torino-Firenze, 1874, p.612 ss. 11 GUARRACINO S., Storia dell’età moderna, Mondadori, Milano, 1988, p. 442 ss.
  • 14. 14 benessere generale nel quale lo Stato non doveva intervenire, ma solo supervisionare per evitare indebite ingerenze. Nel 1776, dopo la nascita degli Stati Uniti d’America, anche in quegli Stati si sentì forte la necessità di tutelare gli autori delle opere di ingegno, tenendo fede ai principi liberisti, infatti qualche anno più tardi, nel 1787 l’Assemblea Costituente autorizzò il Congresso “a legiferare in materia di copyright per... promuovere il progresso delle scienze.... assicurando per un tempo limitato agli autori... il diritto sulle loro rispettive opere”12 , portando alla nascita del “Copyright Act” (31 maggio 1790)13 . In Italia, con la Rivoluzione francese, l’avvento di Napoleone Bonaparte e dell’instaurazione delle Repubbliche negli stati conquistati, venne innestato il seme delle idee liberali ed illuministiche e niente fu più come prima. Infatti nonostante il processo di restaurazione (Restaurazione di Vienna 1814/ 1815)14 , che aveva riportato in Italia e nel resto d’Europa i vecchi monarchi, questo processo rimase un fatto solo politico, perché le idee della Rivoluzione francese, racchiuse nelle varie Costituzioni rivoluzionarie, la dichiarazione dell’uomo e del cittadino, i principi di uguaglianza, libertà e fratellanza e l’idea dell’uomo e della sua intelligenza al centro di ogni processo della vita, non trovarono barriere capaci di arginarle. Poiché, le opere di ingegno che sin dal XV secolo venivano tutelate con “provvedimenti ad hoc” (come le patenti concesse dal Regno di Sardegna nel XVI secolo) e molto spesso personali (o ad associazioni come le corporazioni o gilde commerciali), successivamente alla Restaurazione di Vienna, trovarono un’esplicita previsione normativa all’interno delle codificazioni, così come accadde nel Regno di Sardegna nel 1836, ove nell’art. 410 dello Statuto Albertino, fu previsto che “le 12 ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., p.484 ss. 13 GATTI S., “Studi in tema di diritto d’autore”, Giuffrè, Milano, 2008. “Il Copyright Act garantiva solo gli autori di mappe, carte e libri purché fossero cittadini o residenti negli Stati Uniti. Il contenuto della protezione non presentava caratteristiche innovative rispetto allo Statuto inglese: era infatti proibito senza autorizzazione stampare, ristampare o pubblicare, importare e vendere copie di lavori protetti. Le violazioni erano sanzionate con la confisca degli esemplari illecitamente prodotti e con una multa di 50 cents per ogni copia illecita che doveva essere divisa a metà tra l’autore danneggiato e il governo americano.” 14 Si veda la sintetica ricostruzione di MERIGGI M., “Milano dalla Restaurazione al 1848: un panorama politico”, in FUGAZZA M. e RORIG K., “La prima donna d’Italia”. Cristina Trivulzio di Belgiojoso tra politica e giornalismo”, FrancoAngeli, Milano, 2010, pp.17 a 26.
  • 15. 15 produzioni dell’ingegno umano sono proprietà dei loro autori sotto l’osservanza delle leggi e dei regolamenti che vi sono relativi”15 . Negli altri Stati dell’Italia pre-unitaria vi furono espliciti provvedimenti normativi che seguirono la falsa riga di quello sabaudo, come ad esempio l’editto del 23 settembre 1826 emanato nello Stato Pontificio che dichiarava “d’assoluta proprietà dei rispettivi autori, le nuove opere scientifiche e letterarie prodotte, frutto del loro ingegno”16 , mentre nel Regno delle Due Sicilie, col decreto regio n. 1904 del 5 febbraio 1828, che tutelava qualsivoglia opera di ingegno “assicurando le proprietà delle opere dell’ingegno agli autori di esse, si stabiliva una disciplina generale per tutte le opere dell’ingegno che riconosceva oggetto di proprietà dell’autore e della sua vedova per tutta la loro vita e agli eredi per trent’anni dalla morte dell’autore o per il tempo residuo dalla morte della vedova”17 . Dopo l’unificazione d’Italia, vi furono vari lavori d’aula in seno al Parlamento regio, per regolare in maniera specifica (ed unica) il diritto d’autore e le opere di ingegno, ma ben due progetti naufragarono, e la normativa fu regolata prima dalla “legge speciale” proclamata col Regio Decreto n. 2338 del 25 giugno 1865, allegato “G”, che trovava espresso richiamo nell’art.437 del Codice civile del 1865, nel titolo II del libro II rubricato “Della proprietà”; in seguito nel 1887, l’Italia fu tra i protagonisti del Trattato internazionale di “Unione per la protezione della proprietà intellettuale ed artistica”, conclusa a Berna nel 1886, mutuando i principi fissati nel Trattato internazionale all’interno dello Statuto Albertino. 15 Art.410., Codice civile Albertino. Tale normativa fu supportata e concettualmente completata dagli artt. 394, 395 e 396 del codice penale sabaudo del 1839. 16 Editto dello Stato Pontificio del 23 settembre 1826. Uguale diritto si concedeva agli eredi dell’autore per dodici anni. 17 Decreto regio del 5 febbraio 1828, n. 1904.
  • 16. 16 1.2. LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DELLA PATERNITÀ DELLE OPERE NELLA NORMATIVA CLASSICA ITALIANA Con l’unità d’Italia, il Governo regio cercò di disciplinare in maniera univoca la materia delle “produzioni di ingegno” che era disciplinata in maniera più o meno simile in tutti gli Stati pre-unitari, così come si è avuto modo di approfondire nel paragrafo precedente. Ben due diversi lavori delle Camere del Parlamento non andarono a buon fine, fino a quando vide la luce tale progetto con una legge speciale (R.D. 2338/1865, allegato “G”), che veniva anche richiamato nell’art.437 del Codice Civile Pisanelli del 1865, il quale prevedeva che “le produzioni dell’ingegno appartengono ai loro autori secondo le norme stabilite dalle leggi speciali”18 . Tale normativa subì delle piccole modifiche, a seguito del Trattato internazionale di “Unione per la protezione della proprietà intellettuale ed artistica”, tenutosi a Berna nel 1886, che vide l’Italia, tra i firmatari per questo progetto internazionale di protezione delle opere di ingegno, recepire nel proprio ordinamento le direttive decise in seno al Trattato internazionale. Bisogna aspettare quasi quarant’anni per avere una nuova normativa che regoli le “produzioni d’ingegno”, infatti solo con la Legge 562/1926 e successivamente con la Legge 633/1941, si regolamentò in maniera più moderna la materia. A tutt’oggi la Legge 633/1941 è ancora in vigore, seppur con le varie modifiche intervenute ed unitamente agli artt. 2575 fino a 2583 del Codice Civile italiano, regolano la materia. Il moderno concetto di “diritto d’autore”, si riferisce a tutte quelle opere frutto dell’ingegno che in qualsiasi forma o espressione portano un’innovazione nel campo letterario, della pittura, della musica, dell’architettura, del teatro, del cinema ed in base alle ultime modifiche normative anche le banche dati ed i programmi per il computer “che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”19 e sviluppa la propria tutela sulla base del “momento creativo dell’opera frutto dell’ingegno dell’uomo”20 , non 18 Art.437, Codice Civile Pisanelli: “Le produzioni dell’ingegno appartengono ai loro autori secondo le norme stabilite da leggi speciali”. Consultato in www.notaio-busani.it/download/docs/CC1865. 19 Legge 273/2002, Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. 20 Cfr. Tribunale di Bari, sentenza del 07 febbraio 2011. “Il concetto giuridico di creatività, al quale si riferiscono gli art. 2576 c.c. e 1 l. n. 633/41, non coincide con quelli di creazione, originalità e novità
  • 17. 17 essendo previsto dall’art.2576 c.c. che la “disciplina giuridica dell’acquisto a titolo originario sia subordinata in alcun modo, né alla pubblicazione, né ad altre formalità”21 . Per quanto riguardo la “ratio” della tutela del “diritto d’autore”, inteso come “diritto esclusivo e temporaneo di pubblicazione nonché di «utilizzazione economica dell’opera» (artt. 2577 c.c. e 12 l.d.a.): all’interno di questa più ampia formula si possono individuare il diritto di riproduzione (art. 13 l.d.a.), di trascrizione (art. 14 l.d.a.), di esecuzione (art. 15 l.d.a.), di comunicazione al pubblico (art. 16 s. l.d.a.); di distribuzione (art. 17 l.d.a.); di traduzione (art. 18 s. l.d.a.)”22 è sicuramente da ricercare “nell’atto creativo dell’opera di ingegno” 23 e non nella mera idea assoluta, ma rappresenta la personale ed individualizzata espressione di un'oggettività appartenente ad uno dei campi previsti dalla legge e s'identifica con l'apporto individuale e personale, che consiste anche, come si verifica nella fattispecie del documentario, nella personale selezione, organizzazione, elaborazione e trasformazione di materiale documentario secondo un criterio guida espresso in un supporto audiovisivo. Pertanto, il documentario è, pur sempre, l'espressione di un'idea dell'autore, che tende alla partecipazione agli spettatori di un proprio sguardo, più o meno critico, su beni, luoghi o soggetti. Si ha invece mera documentazione ove ricorra la raccolta d'immagini pure e semplici, quasi una mera elencazione di dati, senza che alcun punto di vista sia espresso nelle immagini. Il ricorrente nella fattispecie qui considerata, agisce quale socio rimasto all'esito della cancellazione della società che ha prodotto l'opera in questione. Trattandosi di diritto che ha questa derivazione, ciò di cui si chiede tutela non è dunque il diritto del coautore di cui all'art. 44 l. diritto autore, ma quello di chi ha organizzato la produzione, ed a cui spetta l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica ai sensi degli art. 45 e 46. Non vale dunque opporre l'esistenza solo dei diritti connessi di cui all'art. 78 ter, relativi alle immagini così come fissate sul supporto materiale, secondo quanto dedotto dalla società convenuta, in quanto comunque l'esistenza di un'opera cinematografica non esclude la tutela di cui all'art. 44 e ss. (semmai questa tutela si affianca e si cumula a quella prevista dall'art. 78 ter)”. Consultato da https://www.personaedanno.it/articolo/tribunale-bari-sez-v-07- febbraio-2011-gu-scoditti-i-documentari-e-la-tutela-del-diritto-dautore-sabrina-peron. 21 Art.2576 c.c. Acquisto del diritto. “Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”. La norma sancisce il principio secondo cui il diritto d’autore sorge con la creazione dell’opera, cioè, nel momento in cui l’idea si si trasforma in un qualcosa di concreto, senza che sia necessario alcun adempimento amministrativo a tal fine. 22 Un’accurata analisi degli articoli principali della legge 633/1941 è fatta da MAZZIOTTI G., Diritto d’autore, libere utilizzazioni e licenze per attività didattiche: l’insostenibile leggerezza della legge italiana in una prospettiva europea e comparata, in Dir. aut., 2011, fasc. 2, 207. 23 Corte di Cassazione I sezione civile, sentenza n° 25173 del 28 novembre 2011. “Il concetto giuridico di creatività (in tema di Diritto d’autore) a cui fa riferimento la norma ex art. 1 l. n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della stessa l. citata. Un'opera dell'ingegno riceve - pertanto - protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. La creatività, quindi, non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. (Nella specie, una casa editrice aveva incaricato un fotografo di realizzare un servizio fotografico sui luoghi visitati da Goethe in Sicilia e, quindi, riservatisi i diritti editoriali di venti fotografie facenti parti del servizio, aveva pubblicato un volume con tali foto con la descrizione degli stessi luoghi fattane da Goethe. Essendo stato posto in vendita - da altro editore - un catalogo con le stesse foto e accompagnato dagli stessi brani, la prima società
  • 18. 18 innovativa, che non essendosi ancora concretizzata in forme esterne, non è tutelabile in quanto “non si è ancora concretizzata in un’idonea espressione divulgativa” 24 . La tutela del “diritto d’autore” approntata nell’ordinamento italiano è di tipo “mista” o “dualistica”, ossia prevede25 : . Il “diritto morale dell’autore dell’opera di ingegno”, che è eterno, inalienabile ed irrinunciabile e che consiste nella facoltà dell’autore di “opporsi ad ogni modificazione dell’opera stessa che gli arrechi pregiudizio morale 26 . Rientra, altresì, nel profilo morale il cd. diritto di pentimento, cioè il diritto di ritirare l’opera dal commercio”27 ; . Il “diritto patrimoniale dell’autore dell’opera di ingegno” che invece consiste nell’utilizzo economico esclusivo dell’opera frutto del suo lavoro in ogni forma e modo, originale o derivato (art. 12 L.D.A.; art. 2577 c.c.) e di “percepire un compenso per ogni tipo di utilizzazione della stessa”28 . aveva agito per la tutela dei propri diritti. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema Corte ha affermato che nella specie la originalità del libro fotografico va valutata non in ragione della idea, consistita nell'illustrare brani letterali del viaggio di Goethe in Italia con foto dei luoghi descritti dallo scrittore, bensì nel modo in cui detta idea è stata sviluppata e, cioè, in base ai brani letterari scelti e alle foto utilizzate ai fini della illustrazione dei luoghi nonché nella scelta stessa dei luoghi)”. Consultato in https://www.filodiritto.com/news/2016/design-cassazione-civile-tutela-dautore-per-le- opere-di-design-creativita-e-valore-artistico.html?page=2. 24 CHIMIENTI L., Lineamenti del nuovo Diritto d’autore, Giuffrè, Milano, 2006, p. 6 ss. 25 GIANNONE CODIGLIONE G., Opere dell’ingegno e modelli di tutela: Regole preparatorie e soluzioni convenzionali, Giappichelli, Torino, 2017, p.53. “La disciplina vigente riconosce inoltre i cd. “diritti connessi”, intesi come tutti quei diritti non facenti capo all’autore, ma strettamente legati alle opere protette, poiché, ad esempio, attinenti alle attività imprenditoriali di gestione dei diritti d’autore (esercitati dalle cd. collecting societies) o ancora riconosciuti alle categorie artistico-professionali degli interpreti e degli esecutori 26 Cfr. Corte di Cassazione sezione civile, sentenza n° 20227 del 4 settembre 2013. La Corte di Cassazione civile ha stabilito che: “in tema di diritto morale d'autore il "vulnus" all'onore, al prestigio e alla integrità dell'opera non può ricondursi in astratto, ma va verificato in concreto, tenendo conto dei più vari elemento dell'opera (nella specie: filmato) di volta in volta all'uopo rilevanti. (Nella specie in cui l'autore di un'opera filmica si doleva dei tagli alla sua opera, la Suprema Corte - in applicazione del principio di cui sopra - ha confermato la pronuncia del giudice del merito osservato che questo, dopo avere visionato il film ha accertato che i tagli attuati avevano accelerato la cadenza narrativa, lasciando inalterata la struttura sequenziale del racconto e la sua coerenza nonché il messaggio sociale che lo stesso intendeva proporre, deducendo - da ciò - conclusivamente, che il film non aveva subito apprezzabili modificazioni qualitative che potessero pregiudicare la reputazione artistica dell'autore)”.Consultato in https://www.laleggepertutti.it/codice- civile/art-2577-codice-civile-contenuto-del-diritto. 27 Cfr. DE SANCTIS V. M. e FABIANI M., I Contratti di Diritto Autore, Giuffrè, Milano, 2007. 28 Cfr. Art.2577 Codice Civile italiano. “L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.
  • 19. 19 Tale diritto ha un profilo assimilabile al diritto di proprietà, infatti risulta essere analogamente trasmissibile sia “inter vivos” che “mortis causa” ed è altresì destinato a durare per tutta la vita dell’autore ed oltre, cioè fino a 70 anni dopo la sua morte, a favore degli eredi e degli aventi causa 29 . D’altronde, c’è da dire che il “diritto d’autore” non ha un’esplicita menzione all’interno della Costituzione italiana, perché la tutela di tale diritto ha molteplici sfaccettature, ma ad esempio l’aspetto morale del diritto d’autore, o meglio le caratteristiche dell’inalienabilità e dell’irrinunciabilità allo stesso da parte dell’autore, è facilmente riconducibile a più articoli della nostra Carta Costituzionale: . Art.2 Cost. tutela dei diritti inviolabili, della personalità dell’uomo; . Art.3 Cost. rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana; . Art.21 Cost. libertà di manifestazione del pensiero; . Art.33 Cost. libertà delle arti e della scienza. Mentre l’aspetto patrimoniale del diritto d’autore trova il suo fondamento costituzionale: . art.35, co.1 Cost. il quale prevede che “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” ed è proprio grazie a questo assunto che “la creazione dell’opera d’ingegno30 è considerata dalla legge come particolare espressione del lavoro intellettuale”31 trova esplicita menzione nel V libro del Codice Civile italiano (il Libro del Lavoro)32 ; 29 Si veda DE SANCTIS V. M., Manuale del nuovo diritto d’autore, Scientifica Italiana, Napoli, 2010. 30 Nella stessa direzione, CHIMIENTI L., Lineamenti del nuovo Diritto d’autore, Giuffrè, Milano, 2006. 31 DE SANCTIS V. M. e FABIANI M., I contratti di diritto d’autore, Giuffrè, Milano, 2007. “Dall’altro lato, il riferimento dell’articolo 2575 c.c. (riproposto nell’art.6 l.d.a.) al processo di creazione dell’opera inteso “quale particolare situazione del lavoro intellettuale”, nonché il fatto che le norme sulla protezione delle opere d’ingegno siano ricomprese nel libro V, il Libro del Lavoro, richiamano quella funzione di incentivo e remunerazione in favore dell’autore (ma anche con più ampio riferimento a tutto il cd. “indotto cultura”), tanto cara all’elaborazione della intellectual property clause statunitense, che nel nostro ordinamento implicano in primis un legame con il principio di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni sancito dal primo comma dell’art. 35 Cost., in connessione all’art.4, secondo comma Cost., per cui ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. 32 Cfr. CORASINITI G. e DE ANGELIS D., Codice del diritto d’autore e dello spettacolo (Normativa italiana ed europea), Altalex, Roma, 2013. Tale esplicita menzione nel V Libro del codice civile italiano libro del lavoro È indicativo del fatto che la “creatività umana” sia un bene appropriabile negoziabile, introdotto e coinvolto entro un processo di “mercificazione ai fini commerciali”.
  • 20. 20 . art.4, co.2 Cost. il quale prevede che “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. In sintesi, il “diritto d’autore” è tutelato e trova giustificazione nei suoi “aspetti morali” nei principi di libertà individuale in seno alla Carta Costituzionale, mentre è tutelato e trova giustificazione nei suoi “aspetti patrimoniali” nei principi che tutelano l’iniziativa privata ed il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Emblematiche in tal senso le parole della Corte Costituzionale nella sentenza n°108 del 6 aprile 1995, nella quale ha illustrato in poche parole, meglio di qualsiasi possibile analisi dottrinale, il tema della tutela della proprietà di autore e del contemperamento di interessi tra il diritto d’autore e l’interesse pubblico alla conoscenza ed allo sviluppo e quello privato all’utilizzo delle opere per la commercializzazione su larga scala. Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, la Corte Costituzionale ha affermato che: “nel riconoscere in capo all’autore la proprietà dell’opera ed il suo diritto allo sfruttamento economico della stessa in qualsiasi forma e modo, la legge non trascura di operare un bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti; bilanciamento non irragionevole in quanto realizzato in sintonia con i principî costituzionali sia in ordine alla tutela della libertà dell’arte e della scienza (art. 33), sia in materia di tutela della proprietà, da riferire anche all’opera intellettuale (art. 42), sia di tutela del lavoro in tutte le sue forme, tra cui deve farsi rientrare anche la libera attività di creazione intellettuale (art. 35). Tale bilanciamento risulta nel contempo positivamente finalizzato, mediante l’incentivazione della produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9). Dette finalità, che indicano la stretta connessione tra tutela degli autori e tutela della cultura (sentenza n. 241 del 1990, cit.), sono peraltro ragionevolmente conciliabili, come già affermato da questa corte (ordinanza n. 361 del 1988, cit.) con la libertà dell’iniziativa economica (art. 41) di altri soggetti (produttori, rivenditori, noleggiatori) in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e rischi; e sono
  • 21. 21 altresì conciliabili con i diritti di tutti alla fruizione dell’opera artistica e con l’interesse generale alla diffusione della cultura”33 . Mentre, per quanto riguarda il contemperamento di interessi tra il diritto d’autore e l’interesse pubblico alla conoscenza ed allo sviluppo e quello privato all’utilizzo delle opere per la commercializzazione su larga scala, si testimonia la preponderanza dell’interesse privato dell’autore su quello pubblico connesso alla posizione dei fruitori. Tale posizione viene giustificata, con le seguenti parole: “per tradizione ormai secolare, dal doveroso riconoscimento del risultato della capacità creativa della personalità umana, cui si collega l’ulteriore effetto dell’incoraggiamento alla produzione di altre opere, nell’interesse generale della cultura”34 . Come si può evincere dal tenore letterario delle parole utilizzate dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n.108 del 6 aprile del 1995 vi è un grosso conflitto di interessi tra l’autore dell’opera d’ingegno e la sua voglia di veder riconosciuto il suo diritto morale e patrimoniale legato all’opera creata e l’interesse pubblico di poter usufruire dei vantaggi di tale scoperta (ed anche privato all’utilizzo delle opere per la commercializzazione su larga scala), nel quale prevale l’interesse privato dell’autore, a ricavare un ricompensa morale ed economico per lo sforzo mentale ed economico compiuto per mettere alla luce, l’opera di ingegno. Naturalmente, seppur la prerogativa è quella di tutelare l’autore, la sua opera ed il suo diritto morale e patrimoniale sull’opera in questione è altresì vero che la Corte Costituzionale invita tutti coloro i quali esercitano l’attività giurisprudenziale, a decidere di volta in volta, caso per caso, tenendo conto della compressione degli altri interessi costituzionalmente garantiti fin qui elencati e cercando quando possibile di garantire caso per caso un bilanciamento quanto più equo e neutrale possibile 35 . 33 Corte Costituzionale, sentenza n. 108 06/04/1995. In http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0108s- 95.htm. 34 Ibidem http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0108s-95.htm. 35 Nella stessa direzione, GIANNONE CODIGLIONE G., Opere dell'ingegno e modelli di tutela. Regole proprietarie e soluzioni convenzionali, Giappichelli, Torino, 2017.
  • 22. 22 1.3. IL DIRITTO D’AUTORE: MATERIA A GEOMETRIE VARIABILI “[…] la creatività, nell’ambito delle opere dell’ingegno, non è costituita necessariamente dall’idea in sé, ma anche dalla sola forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d’autore le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che in quanto tale rileva per l’ottenimento della protezione”36 . L’incipit di questo terzo paragrafo del presente elaborato è una sentenza della sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.20295 del 27 ottobre 2005), nella quale la Suprema Corte definisce la caratteristica fondamentale che deve possedere un’opera d’ingegno per poter essere degna di tutela giuridica: l’originalità espressa nella sentenza come creatività. I due termini molto spesso, quando si parla di “diritto d’autore” sono usati come sinonimi, in quanto un’opera frutto della mera creazione dell’ingegno di un uomo, ha in sé i caratteri della originalità. Infatti, nella pronuncia giurisprudenziale esaminata viene ribadita la necessaria originalità dell’opera frutto dell’ingegno dell’autore, ribadendo che l’idea dell’autore deve essere creativa in sé o deve servire a creare qualcosa di originale, altrimenti “non vi è ragione per cui il diritto dovrebbe incentivare la produzione di opere non originali conferendo loro una tutela specifica”37 . Il requisito dell’originalità dell’opera di ingegno nell’ordinamento italiano (come si può evincere anche dalla pronuncia giurisprudenziale esaminata in precedenza) è da intendere in senso soggettivo, cioè originale dev’essere l’idea creativa dell’autore e deve poter essere appurabile, verificabile nella stessa opera presentata dall’autore. 36 Corte di Cassazione Sezione civile, sentenza n.20295 del 27 ottobre 2005. Consultata in http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2016-07-21/opere-tutelabili- il-diritto-d-autore-e-creativita-forma-espressiva-162903.php. 37 SPEDICATO G., Il diritto d’autore in ambiente universitario, Simplicissimus Book Farm, Bologna, 2011, p.35.
  • 23. 23 Il carattere soggettivo del parametro dell’originalità dell’opera caratterizza non solo l’ordinamento italiano, ma anche quello francese e si è via, via affermato anche in paesi di common law come gli Stati Uniti d’America ed il Canada. All’approccio concettualmente più ferreo dell’ordinamento italiano e degli altri ordinamenti sopracitati, fa da contraltare “l’approccio oggettivo” del Regno Unito, per la cui legislazione un’opera può definirsi “originale”, cioè avere in sé i caratteri dell’innovatività, qualora semplicemente “non costituisca una mera copia di una creazione preesistente e nella misura in cui implichi un certo grado, sia pure minimo, di sforzo intellettuale dell’autore”38 . Seppur entrambi gli approcci, quello italiano e quello britannico (questo dualismo è frutto di una mera semplificazione scolastica, anche se ai due metodi aderiscono anche le dottrine di altri ordinamenti giuridici) non sottopongono il requisito della “creatività dell’opera” ad alcuna verifica di “parametri oggettivi di originalità”, è pur vero che il requisito di “originalità dell’opera”, ossia il livello minimo di originalità dell’idea per essere tutelata dal “diritto d’autore”, nell’approccio oggettivo britannico è molto più basso, in quanto per tale ordinamento, un’opera di ingegno è da considerabile tale e dunque degna di tutela, anche se “in essa sia rinvenibile anche solo un grado minimale di creatività”39 . Tale orientamento anglosassone, per evidenti questioni commerciali è stato mutuato anche dagli altri ordinamenti, tutto ciò ha portato ad un generale abbassamento del requisito di originalità delle opere richiesto per la tutela normativa, lasciando la tutela della creatività e dell’innovazione ad altri strumenti normativi, come i marchi ed i brevetti (ed alla loro registrazione). In sintesi, il grado di originalità dell’opera di ingegno richiesto per la tutela normativa del “diritto d’autore” è alquanto basso, infatti esso “sorge in virtù del mero atto della creazione dell’opera e dal momento stesso della sua realizzazione, senza che sia richiesta alcuna formalità costitutiva” 40 qualora risulti essere 38 GIANNONE CODIGLIONE G., Opere dell'ingegno e modelli di tutela. Regole proprietarie e soluzioni convenzionali, Giappichelli, Torino, 2017. Si veda anche SPEDICATO G., Il diritto d’autore in ambiente universitario, Simplicissimus Book Farm, Bologna, 2011, p.23. 39 Per un approfondimento sul rapporto copyright e diritto d’autore si legga, IZZO U., Alle origini del copyright e del diritto d'autore: tecnologia, interessi e cambiamento giuridico, Carocci, Roma, 2010, pp.45 a 127. 40 SPEDICATO G., Il diritto d’autore in ambiente universitario, Simplicissimus Book Farm, Bologna, 2011, p.24.
  • 24. 24 riscontrabile nella stessa opera uno sforzo intellettuale minimo ascrivibile esclusivamente all’autore. Esaminati i parametri in base ai quali, un’opera può essere definita originale e quindi degna della tutela normativa del diritto d’autore, il prossimo passo nella presente analisi del presente elaborato è rappresentato dalla definizione dei soggetti a cui è accordata la tutela. Il principio generale ci dice che, la tutela all’opera di ingegno prevista dal diritto d’autore spetta a colui che ha creato l’opera innovativa (sia l’aspetto morale che quello patrimoniale), tuttavia la prima eccezione in tal senso è rappresentata dalle “opere create su commissione o da un dipendente nel corso del rapporto di lavoro”41 ; in questi casi la normativa italiana sull’argomento, specifica che la tutela del diritto d’autore, spetta al committente (o al datore di lavoro), proprio perché egli immette i capitali necessari alla ricerca e al lavoro necessario per la creazione dell’opera di ingegno 42 . Altra eccezione alla regola generale è rappresentata dalle “opere collettive”, ossia quelle opere di ingegno frutto dell’attività creativa di più autori. In questo caso, i diritti morali spettano a coloro i quali hanno creato l’opera di ingegno, rispettivamente alla parte creata (sui singoli componenti, i singoli capitoli, ecc.) o in proporzione al lavoro svolto per la creazione della stessa, mentre in questo caso, i diritti patrimoniali sulla stessa spettano a “chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa”43 , perché egli attraverso, selezionando e poi coordinando il lavoro di ogni singola espressione del suo team di lavoro, esercita lo sforzo intellettuale necessario per dare forma a quest’ultima. Altra eccezione alla regola generale è rappresentata dalle “opere composte”, che sono quelle opere di ingegno in cui “i singoli contributi creativi sono tra loro 41 Nella stessa direzione, GRECO P. e VERCELLONE P., I diritti sulle opere dell'ingegno, in Trattato di diritto civile italiano Vassalli, Utet, Torino, 1974. 42 GATTI S., Studi in tema di diritto d’autore, Giuffrè, Milano, 2008. Nelle ipotesi di opere dell’ingegno create su commissione o create da un dipendente nel corso del rapporto di lavoro, la nostra legge sulla materia in oggetto prevede, in particolare, che il diritto d’autore su software e banche dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal datore di lavoro, spetti in linea di principio a quest’ultimo. 43 Cfr. SPEDICATO G., Il diritto d’autore in ambiente universitario, Simplicissimus Book Farm, Bologna, 2011, p. 102.
  • 25. 25 indistinguibili e inscindibili”44 ; in quest’opera sia i diritti morali che patrimoniali spettano in comunione a tutti i co-autori della stessa (anche perché per la natura stessa di questa opera di ingegno, risulta essere impossibile rapportare la creazione di parti dell’opera ad un soggetto, piuttosto che ad un altro, quindi il legislatore italiano ha preferito tutelare i diritti di tutti co-autori dell’opera di ingegno, in maniera unica e globale). Altri fondamentali passaggi di questa analisi sul diritto d’autore non possono prescindere, di due argomenti fondamentali, già illustrati più volte nel corso del presente elaborato, il diritto morale d’autore ed il diritto patrimoniale d’autore. Come abbiamo visto, questi due elementi del diritto d’autore vanno a tutelare entrambi, così come prevede la regola generale, colui il quale con il suo lavoro e la sua creatività, ha creato l’innovativa opera di ingegno. Ci sono però situazioni giuridiche come le “opere create su commissione o da un dipendente nel corso del rapporto di lavoro”, nel quale il diritto morale d’autore ed il diritto patrimoniale d’autore, possono appartenere a due soggetti diversi. È quindi il caso di approfondire questi due aspetti del diritto d’autore. I diritti morali d’autore I diritti morali d’autore sono i diritti esclusivi che l’ordinamento assegna all’autore (o gli autori) dell’opera d’ingegno a tutela della sua personalità, per come essa si esprime in rapporto all’opera stessa. Il diritto morale consente all’autore dell’opera di ingegno di scegliere “quando pubblicare l’opera, di rivendicarne la paternità e di opporsi a qualsiasi 44 Ibidem pp.102 ss. L’autore ci illustra come il tipico esempio di “opere d’ingegno composte” possa essere rappresentato da una sinfonia composta a “quattro mani”, aggiungendo che dall’analisi della disciplina delle due categorie di opere sopra citate, “opere collettive” e “opere composte”, è possibile estrapolare tre principi generali applicabili alle ipotesi di opere dell’ingegno create da più di un autore: . nel caso in cui un’opera sia creata da più autori, e gli apporti creativi siano distinguibili e scindibili, ciascun autore detiene i diritti sulla parte di cui è autore esclusivo; . (nel caso in cui un’opera sia creata da più autori, ma gli apporti creativi non siano distinguibili e scindibili, tutti gli autori detengono collettivamente i diritti sull’opera complessivamente intesa; . nel caso in cui un’opera sia creata da più autori, e sia allo stesso tempo possibile identificare un soggetto che ha svolto il ruolo di selezione e coordinamento dei diversi apporti creativi che confluiscono nell’opera collettiva, tale soggetto detiene i diritti sull’opera medesima, senza pregiudizio, eventualmente, dei diritti sulle singole opere (parti, capitoli, lemmi, voci, ecc.) che compongano quest’ultima.
  • 26. 26 deformazione, mutilazione o altra modificazione e ad ogni atto a danno della stessa”45 . I diritti morali danno la possibilità all’autore dell’opera di esercitare delle prerogative importanti, riguardanti l’utilizzo della propria opera, se questo utilizzo in qualche modo possa nuocere gravemente al proprio onore o reputazione. I diritti morali d’autore sono irrinunciabili 46 , inalienabili ed imprescrittibili ed illimitati nel tempo47 . Il più importante dei diritti morali è il cd. diritto di paternità 48 , che è una prerogativa dell’autore o degli autori dell’opera di ingegno che gli consente di rivendicare in ogni momento la paternità dell’opera e difendersi contro eventuali usurpazioni della stessa. Inoltre, tra le prerogative del “diritto di paternità” spettanti all’autore sulla propria opera di ingegno c’è sicuramente la facoltà dello stesso di restare anonimo o di pubblicare sotto pseudonimo (e di rivelare la propria identità in un secondo momento). Il secondo diritto morale d’autore è il “diritto all’integrità dell’opera”, che consente all’autore di “opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione, modificazione, o altro atto compiuto da diversi soggetti a danno dell’opera stessa, che possano risultare di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”. Tale possibilità data in via esclusiva all’autore dell’opera, gli consente in caso di modifiche o deformazione della sua opera, anche in fase di esecuzione della stessa di richiedere il pagamento dei danni, se riesce a dimostrare che da queste modifiche, ne derivi una lesione, un discredito della propria reputazione professionale, così come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione sezione civile, sentenza n.11043 del 18 ottobre 1991, la quale dichiara: “[…]poiché il committente, nel corso della realizzazione dell’opera architettonica, è legittimato ad apportare al progetto le modifiche resesi necessarie, il progettista, una volta eseguite queste ultime, può chiedere il risarcimento dei danni che assume derivati alla sua reputazione 45 Si veda COGO A., Diritto d’autore ed autonomia negoziale negli ordinamenti italiano e tedesco, in AUTERI P., Manuale di diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, Giappichelli, Torino, 2005, pp.12 e 13. 46 Cfr. SPEDICATO G., Il diritto d’autore in ambiente universitario, Simplicissimus Book Farm, Bologna, 2011, p.110. 47 Ibidem I diritti morali d’autore sono illimitati nel tempo; dopo la morte dell'autore possono essere rivendicati dal coniuge, dai discendenti e ascendenti. Qualora le finalità pubbliche lo esigano, la relativa azione può essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 48 Cfr. CAMPOBASSO G. F., Manuale di Diritto Commerciale, Utet Giuridica, Milano, 2014, p.85 a 88.
  • 27. 27 professionale, solo se dimostra di aver subìto un obiettivo discredito nell’ambiente degli esperti e degli altri possibili committenti”49 . Oltre al diritto di paternità e di integrità sull’opera, vi sono altri due diritti che hanno una natura mista, a metà tra il diritto morale d’autore ed il diritto patrimoniale d’autore, questi sono: . Il “diritto di inedito”, ossia la prerogativa esclusiva dell’autore di scegliere il quantum ed il modus, della pubblicazione della propria opera al pubblico50 ; . Il “diritto di ritiro dell’opera dal commercio”, che è il diritto dell’autore di ritirare la propria opera dal commercio, se sussistono gravi ragioni di ordine morale. Tale diritto è esercitabile, qualora ne sussistano i requisiti e sempre rispettando “l’obbligo di indennizzo” nei confronti dei soggetti che avevano acquisito i diritti economici di sfruttamento dell’opera. I diritti patrimoniali d’autore I diritti patrimoniali d’autore sono i diritti esclusivi che l’ordinamento assegna all’autore (o gli autori) dell’opera d’ingegno, di poter “utilizzare economicamente la sua opera in ogni forma e modo, originale o derivato”51 e di percepire un compenso per ogni tipo di utilizzazione della stessa. Altra caratteristica dei diritti patrimoniali d’autore sono tra essi indipendenti, ossia sono esercitabili separatamente o congiuntamente e “possono avere ad oggetto l’opera nella sua interezza o in ciascuna delle sue parti, ossia l’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti”52 . Inoltre, i diritti patrimoniali d’autore sono “rinunciabili”, cioè possono essere frutto di cessione a terzi53 ed hanno un “limite temporale”, ossia durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la morte dell’autore dell’opera di ingegno54 . 49 Si veda Corte di Cassazione sez. civile, sentenza n.11043 del 18 ottobre 1991. Sentenza ripresa da CENDON P., Commentario al Codice Civile, Giuffrè, Milano, 2008, p.111. 50 Cfr. CORASANITI G. e DE ANGELIS D., Codice del diritto d’autore e dello spettacolo (Normativa italiana ed europea), Altalex, Milano, 2013. Il diritto di inedito, prevede la possibilità per l’autore di rifiutarsi di diffondere o pubblicare la propria opera. 51 Cfr. art. 12 L.D.A. ed art. 2577 c.c. 52 Cfr. art. 19 L.D.A. 53 Cfr. art. 107 L.D.A. ed art.2581 c.c. 54 Cfr. art. 25 L.D.A.
  • 28. 28 La ratio della titolarità dei diritti patrimoniali d’autore è quella di consentire all’autore (o agli autori) dell’opera di ingegno di poter creare per lui una possibilità di guadagno che giustamente lo ripaghi per gli sforzi mentali, economici e di tempo impiegati nella creazione dell’opera stessa. Lo stesso riconoscimento agli autori delle opere di ingegno, di diritti patrimoniali e di sfruttamento economico delle proprie opere, è un forte incentivo “alla creazione e alla successiva diffusione di opere dell’ingegno, fondamentale per la crescita del patrimonio letterario, scientifico e artistico e per favorire la diffusione della cultura a beneficio dell’intera collettività”55 . Il legislatore italiano attribuisce all’autore dell’opera di ingegno un doppio canale di tutela, una “clausola generale” nelle quali sono elencate le caratteristiche generali degli “atti di utilizzazione economica riservati all’autore ed ai soggetti da lui espressamente autorizzati ed agli usi che costituiscono atti di mera fruizione privata56 e ad una serie di “diritti esclusivi tipici di sfruttamento economico”57 . La “clausola generale di sfruttamento economico” racchiude le tutele approntate dall’ordinamento per consentire all’autore dell’opera di ingegno di sfruttare economicamente il frutto della sua creatività e di decidere in maniera esclusiva ad esempio, se e quando offrire la sua opera, per la prima volta, alla conoscenza del pubblico 58 . Invece, i “diritti esclusivi tipici di sfruttamento economico” (Artt. 13-19 L.d.A.) sono tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera di ingegno spettanti all’autore che il nostro ordinamento giuridico gli concede; questi sono: . diritto di riproduzione dell’opera, in forza del quale “l’autore ha il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, mediante qualunque procedimento di riproduzione”59 ; 55 Per maggiori dettagli SPEDICATO G., Il diritto d’autore in ambiente universitario, Simplicissimus Book Farm, Bologna, 2011. 56 Cfr. art. 12 L.D.A. Deve considerarsi come rientrante nel diritto esclusivo di utilizzazione dell’opera riservato al suo autore qualunque atto di applicazione della stessa che possa anche avere un riflesso economico sulla medesima. 57 Cfr. artt. 13-19 L.D.A. 58 Cfr. art. 12, co.1 L.D.A. 59 Cfr. art. 13 L.D.A.
  • 29. 29 . diritto di trascrizione dell’opera, in forza del quale “l’autore ha il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare l’uso dei mezzi o supporti di vario genere, idonei a trasformare l’opera orale in opera scritta (o memorizzata su un supporto fonografico, videografico, telematico)”60 ; . diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione, in forza del quale “l’autore ha il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque realizzate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale”61 ; . diritto di comunicazione al pubblico dell’opera, in forza del quale “l’autore ha il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare l’uso dei mezzi di diffusione a distanza e comprende la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”62 ; . diritto di distribuzione dell’opera, in forza del quale “l’autore ha il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare la messa in commercio o comunque a disposizione del pubblico dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa”63 ; . diritto di traduzione dell’opera, in forza del quale “l’autore ha il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare le traduzioni della stessa in altra lingua”64 ; . diritto di trasformazione dell’opera, in forza del quale “l’autore ha il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare le trasformazioni dell’opera da una forma letteraria o artistica ad un’altra”65 ; . diritto di modificazione ed elaborazione dell’opera, in forza del quale “l’autore ha il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare modificazioni o elaborazioni dell’opera, quali per es. le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi e le variazioni”66 ; 60 Cfr. Art. 14 L.D.A. 61 Cfr. Art. 15 L.D.A. 62 Cfr. Art. 16 L.D.A. Come avviene, per esempio, in caso di messa a disposizione dell’opera tramite Internet. 63 Cfr. Art. 17 L.D.A. 64 Cfr. Art. 18 L.D.A. 65 Cfr. Art. 18 L.D.A. Come avviene, per esempio, nel caso di trasposizioni cinematografiche di opere letterarie. 66 Cfr. Art. 18 L.D.A.
  • 30. 30 . diritto di pubblicazione delle opere in raccolta67 ; . diritto di noleggio, in forza del quale “l’autore ha il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto”68 ; . diritto di prestito, in forza del quale “l’autore ha il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi dal conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto”69 ; I “diritti esclusivi tipici di sfruttamento economico” come già detto nel corso del presente elaborato risultano essere tra loro “indipendenti”, ciò sta a significare che l’autore dell’opera di ingegno può per legge, decidere di “esercitarli congiuntamente o separatamente, e in relazione all’opera nel suo intero o in ciascuna delle sue parti”70 . L’analisi sul “diritto d’autore”, prosegue delineando i “limiti del diritto d’autore”. Se fino ad ora l’oggetto della presente analisi è stato incentrato su i diritti, ossia tutte le tutele approntate dall’ordinamento per consentire all’autore dell’opera di ingegno di godere le proprie prerogative morali e patrimoniali è pur vero che la tutela ordinamentale non può essere assoluta. Infatti, l’obiettivo del “diritto d’autore” è quello di promuovere lo sviluppo delle arti e delle scienze, tanto è vero che anche la tutela patrimoniale del diritto d’autore, così dettagliata in tutti i suoi aspetti, è stata prevista dal legislatore non solo per tutelare il singolo autore dell’opera di ingegno, ma è funzionale ad un discorso ben più ampio, cioè quello di promuovere l’attività intellettiva e creativa e quale miglior modo può esserci, se non quello di ricompensare l’autore (o gli autori) delle opere di ingegno 67 Cfr. Art. 18 L.D.A. 68 Cfr. Art. 18 bis L.D.A. 69 Cfr. Art. 18 bis L.D.A. È escluso da tale previsione normativa, il prestito personale privo di finalità di lucro. 70 Cfr. Art. 19 L.D.A.
  • 31. 31 con prerogative di natura economico derivanti dalla possibilità di sfruttamento della propria opera71 . Naturalmente l’interesse privato dell’autore di veder riconosciuti le proprie prerogative morali e patrimoniali, l’interesse dell’ordinamento normativo e della stessa società civile a promuovere lo sviluppo delle arti e delle scienze, trova un contemperamento proprio in un’opposta necessità ordinamentale di “non paralizzare il progresso scientifico ed artistico, impedendo o limitando fortemente la creazione derivata e, per altro verso, la diffusione della cultura a causa di un controllo troppo rigido sulla circolazione e la riutilizzazione delle opere esercitato da parte dei titolari dei diritti”72 . Il primo limite previsto al diritto d’autore riguarda la libera appropriabilità delle idee contenute in un’opera, infatti la tutela approntata dall’ordinamento per tutelare il creatore dell’opera d’ingegno riguarda esclusivamente la “forma” in cui è espressa l’opera, e non anche le idee in essa contenute. Ciò consente di avere molte opere d’ingegno incentrate sullo stesso argomento o basate sulle medesime idee 73 , anche se il “format”74 dev’essere per forza di cose diverso. 71 Per uno studio completo del diritto d’autore si consiglia, AUTERI P., Manuale di diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 566 a 703. 72 SPEDICATO G., Il diritto d’autore in ambiente universitario, Simplicissimus Book Farm, Bologna, 2011, p.84. L’ordinamento giuridico “tenta di limitare questo rischio prevedendo limiti ed eccezioni al diritto d’autore, funzionali a bilanciare l’interesse alla predisposizione di un incentivo economico alla creazione di nuove opere con l’interesse, altrettanto importante, a favorire l’accesso e l’utilizzazione da parte del pubblico di tali opere”. 73 Nella stessa direzione DE SANCTIS V. M., Il carattere creativo delle opere dell’ingegno, Giuffrè, Milano, 1971. 74 SPEDICATO G., Il diritto d’autore in ambiente universitario, Simplicissimus Book Farm, Bologna, 2011, pp. 37 a 39. Per quanto riguarda il “format” dell’opera d’ingegno, il diritto d’autore usa distinguere tra due elementi complementari, la “forma esterna” e la “forma interna”. Per “forma esterna”, si indica la forma, immediatamente percepibile dai sensi, con cui è espressa un’opera: siamo in questo caso di fronte alla “forma espressiva” vera e propria (per es. le sequenze organiche di parole che costituiscono un romanzo o la particolare composizione delle figure rappresentate in un quadro). Invece, con “forma interna” si indica invece la particolare concatenazione ordinata degli elementi espressivi di cui si compone l’opera, ovvero la particolare articolazione conferita dall’autore al contenuto ideale dell’opera (per es. la trama di un romanzo o il particolare rapporto tra le figure o i colori che compongono un quadro): siamo pertanto in questo caso di fronte a quella che potremmo definire come la “struttura” dell’opera. Sono tutelate, in particolare, sia la “forma esterna” di un’opera, ovvero la forma percepibile ai sensi con cui questa è espressa, che la “forma interna”, ovvero la particolare struttura che l’autore conferisce al contenuto dell’opera stessa.
  • 32. 32 Il limite della “libera appropriabilità delle idee contenute in un’opera” consente non solo il “pluralismo culturale”, ma uno scambio di idee, che favorisce la creatività. La tutela ristretta, improntata sul “format”75 , e non sulle idee presenti nell’opera di ingegno è confermata anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione civile, che nella sentenza n.3817 del 17 febbraio 2010, ha stabilito in questo modo: “In assenza di una definizione normativa del concetto di “format”, […] ai fini della configurabilità di un’opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore, occorre guardare alla presenza di “articolazioni sequenziali” dei programmi ideati, cioè di un canovaccio o “struttura narrativa di base” e di “apparato scenico”, che consentano di individuare l’opera da tutelare nei suoi caratteri minimi”76 . Il secondo limite previsto al diritto d’autore riguarda il “limite temporale” del diritto patrimoniale d’autore. Il diritto patrimoniale d’autore ha una durata specifica, ossia copre tutta la durata della vita dell’autore dell’opera d’ingegno (consentendo all’autore di poter trovare conforto economico dalla sua opera d’ingegno) e i 70 anni successivi alla sua morte (i cui diritti spetteranno ai suoi eredi o a coloro i quali aveva ceduto i “diritti patrimoniali d’autore”). Il terzo ed ultimo limite al diritto d’autore, riguarda il “principio di esaurimento” del diritto di distribuzione dell’opera. Tale limite imposto è fondamentale per la distribuzione dei supporti, fondamentali alla circolazione dell’opera di ingegno e per la creazione di un indotto, intorno alla commercializzazione o alla distribuzione dell’opera. In sintesi, quando il soggetto titolare del “diritto d’autore” o un diverso soggetto da questi autorizzato abbia “messo in commercio o comunque a disposizione del pubblico l’originale dell’opera o dei suoi esemplari”, il “diritto di distribuzione sull’originale o su tali esemplari” si esaurisce, con la conseguenza che il soggetto che abbia acquistato una copia dell’opera potrà liberamente rivenderla o regalarla, senza che il titolare del diritto d’autore possa opporvisi77 . 75 Ibidem. 76 Corte di Cassazione sez. Civile, sentenza n.3817 del 17 febbraio 2010. Consultato in https://www.miolegale.it/sentenze/cassazione-civile-i-3817-2010/. 77 Cfr. SPEDICATO G., Il diritto d’autore in ambiente universitario, Simplicissimus Book Farm, Bologna, 2011, p.41.
  • 33. 33 Infine, in caso di violazione delle prerogative poste dall’ordinamento a tutela del diritto d’autore, considerata la funzione non solo economica delle opere di ingegno, ma del ruolo fondamentale che giocano tali opere creative nel tessuto sociale ed economico e dell’interesse dell’ordinamento alla promozione culturale e scientifica (da incentivare attraverso un adeguata campagna di tutela patrimoniale d’autore), il legislatore italiano ha risposto prevedendo delle sanzioni in caso di violazione dello stesso. Tali sanzioni possono essere di natura civile, penale e/o amministrativa. Le sanzioni civili, prevedono un’ampia forma di tutela che consentono a chi vede lese le proprie prerogative all’utilizzo patrimoniale del bene di poter agire in giudizio (per esempio nei confronti di colui che ha plagiato una propria canzone registrata presso gli appositi registri, vd. Carrisi Albano c/o Jackson Michael) per ottenere la rimozione della situazione lesiva dei propri interessi e contemporaneamente e/o disgiuntamente ottenere che “l’autore dell’illecito venga condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati”78 . Oltre alle sanzioni civili, in sempre più numerose occasioni, vengono comminate anche sanzioni di natura penale (multa e reclusione) ed amministrativa (sanzioni pecuniarie)79 . 1.3.1. IN PARTICOLARE: IL COPYRIGHT ED IL PUBLIC DOMAIN Il termine inglese Copyright, la cui traduzione letterale è “diritto di copia”, ma il significato reale è dato dall'insieme della tutela normativa approntata dall’ordinamento sul diritto d'autore in vigore, di solito abbreviato con il simbolo ©. Molto spesso nella maniera di parlare usuale al giorno d’oggi e finanche nel linguaggio giornalistico, i termini “copyright” e “diritto d’autore” vengono utilizzati quasi come sinonimi, non tenendo conto della differenza concettuale 78 Corte di Cassazione, sezione civile, sentenza n.2228 del 7 marzo 2012. “Il risarcimento dei danni arrecati è dovuto da parte del soggetto che commette l’illecito non solo quando questi abbia agito consapevolmente in violazione di un altrui diritto d’autore (con una condotta dolosa, dunque) ma anche quando abbia omesso di verificare la legittimità del proprio atto o della propria attività (condotta colposa): pertanto, il soggetto che viola un altrui diritto d’autore non potrà validamente difendersi in giudizio sostenendo di non essere stato consapevole di avere compiuto una violazione”. Consultato in https://www.diritto.it/liquidazione-equitativa-del-danno-patrimoniale-cass-n-22282012/. 79 Cfr. UBERTAZZI L. C. e MARCHETTI P. G., Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2017. Le sanzioni civili, penali e amministrative non si escludono a vicenda ma possono essere tra loro cumulate.
  • 34. 34 sostanziale tra queste due espressioni, infatti “il concetto di diritto d’autore è sostanzialmente più vasto del copyright”80 . Il copyright tutela l’interesse dell’imprenditore che investe capitali e che progetta un piano di commercializzazione dell’opera (l’editore, il produttore, il distributore ed ecc.…), lasciando in secondo piano le sue caratteristiche di originalità e creatività. Ogni autore può vantare sulla sua opera dei “diritti di tipo patrimoniale che tendenzialmente cede (in blocco, per mezzo di un contratto ad hoc e solitamente in cambio di un corrispettivo in denaro) ad un soggetto imprenditoriale, il quale si occupa di commercializzare l’opera. Da quel momento e per tutta la durata dei diritti trasferiti con il contratto, è il soggetto imprenditoriale a gestire le sorti dell’opera in questione”81 . L'esercizio in forma esclusiva di questi diritti da parte dell'autore permette a lui e ai suoi aventi causa (secondo il contratto creato tra i vari soggetti in questione) di remunerarsi per un periodo limitato nel tempo attraverso lo sfruttamento commerciale dell'opera. Nel diritto italiano, l’autore anche qualora ceda i diritti patrimoniali legati alla propria opera di ingegno, conserva comunque i diritti morali (che sono irrinunciabili) legati all’opera, infatti qualora dall’utilizzo dell’opera ne derivi un grave nocumento per la sua immagine professionale, può richiedere anche il ritiro dal mercato dell’opera, previo rimborso delle spese sostenute da coloro che si occupavano della commercializzazione dell’opera. Nel diritto statunitense, la definizione normativa di “copyright infringement” deriva dalla norma positiva di cui alla sec. 501 del Copyright Act of 1976, per cui “chiunque violi uno dei diritti esclusivi riconosciuti al titolare, come previsto dalle sezioni 106 e 122, o all’autore, come disposto dalla sezione 106(A), o chi importa copie o fonogrammi all’interno degli Stati Uniti in violazione della sezione 602, è un trasgressore del copyright o, secondo i casi, del diritto dell’autore”. Quindi, in base alle previsioni del Copyright Act of 1976 sono da ritenersi contrarie alla legge sul copyright, qualsivoglia condotta che possa in qualche maniera ledere le 80 MATTEI U., Tutela inibitoria e tutela risarcitoria. Contributo alla teoria dei diritti sui beni, Milano, 1987, p. 90. 81 IZZO U., Alle origini del copyright e del diritto d'autore: tecnologia, interessi e cambiamento giuridico, Carocci, Roma, 2010.
  • 35. 35 prerogative dell’autore o concretizzarsi “in uno sconfinamento non autorizzato di un terzo all’interno della sfera delle numerose (e indipendenti tra loro) ipotesi di diritto esclusivo previste ex lege”82 . Questa disposizione è strettamente legata alla sec. 106, che enumera i diritti esclusivi spettanti al titolare della privativa. Il paragrafo summenzionato investe il copyright owner della facoltà di porre in essere, nonché di autorizzare: a) la riproduzione in copie o fonogrammi; b) la realizzazione di opere che derivino da quella protetta; c) la distribuzione al pubblico di copie o fonogrammi delle opere per mezzo di meccanismi; di vendita o altre modalità di trasferimento, definitivo o temporaneo; d) la rappresentazione; e) l’esecuzione o l’esposizione dell’opera protetta pubblicamente.83 In sostanza, il fascio di diritti previsti dalla sec. 106 si concretizza in sei distinte facoltà esclusive84 : a) il diritto di riproduzione (right of reproduction)85 b) il diritto di adattamento (right of adaptation); c) il diritto di pubblicazione/distribuzione (right of publication/distribution); d) il diritto di rappresentazione (right of performance)86 ; 82 RICOLFI M., MORANDO F., RUBIANO C., HSU S., OUMA M., DE MARTIN J. C., Survey of Private Copyright Documentation Systems and Practices, WIPO Enabling Creativity in the Digital Environment: Copyright Documentation and Infrastructure, 9 September 2011, tratto da https://nexa.polito.it. 83 GOLDSTEIN P., Copyright, Patent, Trademark and related state doctrine, New York, 2002, p. 656. 84 Prendendo in esame le facoltà dell’autore maggiormente coinvolte dalla sequenza evolutiva copia/dematerializzazione/accesso, le nozioni connesse al diritto di riproduzione, ai diritti di rappresentazione ed esposizione nonché al diritto di distribuzione di cui ai punti a), c), d) ed e), ricoprono un ruolo di primaria importanza nelle nuove dinamiche di fruizione digitale delle opere dell’ingegno connesse alla diffusione di internet. 85 Approfondimento sul concetto di right of reproduction nel testo di GIANNONE CODIGLIONE G., Opere dell’ingegno e modelli di tutela. Regole proprietarie e soluzioni convenzionali, Giappichelli, Torino, 2017. Il right of reproduction conformemente a quanto indicato dalle sezioni 101 106 del Copyright act, consiste nella facoltà di riprodurre l’opera protetta in copie o fonogrammi; in altre parole esso si concreta nell’atto di produrre un oggetto materiale entro il quale l’opera vieni duplicata e fissata in una forma tangibile, che permetta cioè la sua percezione, la riproduzione o ancora la comunicazione, sia essa diretta che con l’aiuto di macchinari o altri dispositivi. Seguendo la lettera della sec. 101 inoltre l’apparente chiusura posta dalla nozione di riproduzione collegata alla sussistenza del requisito della c.d. copia materiale che, quindi escluderebbe a priori dal suo raggio d’azione altri forni materiali non tangibili, come le copie digitali È stata agevolmente superata col più generico riferimento a qualunque modalità di riproduzione conosciuta o che venga sviluppata nel futuro. Facendo perno su quest’espresso richiamo sullo sviluppo tecnologico, la clausola sul Right of reproduction si distingue al contrario per una notevole ampiezza flessibilità
  • 36. 36 e) il diritto di esposizione (right of display)87 . Se il copyright esaminato poc’anzi ha un ambito di applicazione più ristretto rispetto al diritto d’autore italiano, in quanto la tutela del copyright si basa esclusivamente sul diritto patrimoniale d’autore, quindi chiunque acquisti i diritti patrimoniali dal titolare del diritto d’autore, in base ai termini del contratto stipulato con quest’ultimo, sarà garantito in quanto soggetto che gestisce le sorti imprenditoriali dell’opera d’ingegno. Invece, il diritto d’autore, così come concepito dal diritto italiano, è costituito dal diritto morale d’autore (che è inalienabile ed irrinunciabile) ed il diritto patrimoniale d’autore (che è alienabile, limitato nel tempo ed ecc.). Fatta questa breve sintesi, all’interno della presente tesi viene introdotto un nuovo concetto, quello di pubblico dominio. L'espressione “pubblico dominio” indica il complesso e la globalità delle opere e delle informazioni che decorso il termine della protezione legale (o per altre ragioni), “possono essere liberamente utilizzate, senza chiedere autorizzazioni, né corrispondere alcun compenso”88 . Quindi un’opera si definisce di pubblico dominio quando “non è più oggetto di protezione del diritto d’autore” 89 , divenendo così liberamente accessibile ed utilizzabile per tutti. Ciò sta a significare che se un’opera di ingegno è di pubblico dominio, chiunque può utilizzarla, riprodurla, registrarla, fotografarla, masterizzarla, fotografarla e interpretativa. Di questa notevole apertura ha preso atto anche la giurisprudenza statunitense, che in più di un’occasione ha adattato ed ampliato la nozione di atto di riproduzione, estendendola alle copie di opere protette custodite su supporti di memorizzazione digitali quali CD, DVD, hard disk o, ancora, ammettendo il caso limite della ricezione e dello stoccaggio, anche temporaneo, di dati protetti all’interno delle memorie RAM dei personal computer. 86 GIANNONE CODIGLIONE G., Opere dell'ingegno e modelli di tutela. Regole proprietarie e soluzioni convenzionali, Giappichelli, Torino, 2017, p.87 ss. Secondo il dettato della sec. 101, 17 U.S.C. “rappresentare un’opera significa recitare, tradurre, interpretare, ballare, rappresentare essa, sia direttamente sia per mezzo di dispositive o processi o, nel caso di opera filmica o altro lavoro audiovisuale, di mostrare le immagini che lo compongono in ogni sequenza o di rendere i suoni che lo accompagnano percepibili all’udito”. 87 Ibidem, p.87 ss. “Esporre un’opera significa mostrare una sua copia, direttamente o per mezzo d una pellicola, diapositiva, un’immagine televisiva o qualunque altro dispositivo o processo o, nel caso di opera filmica o altro lavoro audiovisuale, mostrare singole immagini non in sequenza” 88 UBERTAZZI L. C. e MARCHETTI P. G., Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2017. 89 MAZZIOTTI G., Diritto d’autore, libere utilizzazioni e licenze per attività didattiche: l’insostenibile leggerezza della legge italiana in una prospettiva europea e comparata, in Dir. aut., 2011, 207.
  • 37. 37 modificarla e tutti la possono utilizzare, modificare e riprodurre senza la necessità di “deroghe, autorizzazioni o violazioni del diritto d’autore, infatti l’opera diventa proprietà di tutti, non più del singolo autore o editore”90 . La normativa di riferimento in tema di pubblico dominio, in Italia come nel resto d’Europa è rappresentata dalla direttiva 2006/116/CE (versione aggiornata di una direttiva più vecchia del 1993), in cui si stabilisce che “i diritti dell’autore su di una propria opera sono in vigore durante l’intera vita dell’autore e fino a 70 anni interi dopo la sua morte. In caso di opere con più autori o i cui diritti sono condivisi da più persone, i diritti d’autore termineranno dopo 70 anni interi dalla morte dell’ultimo autore sopravvissuto agli altri”91 . Le opere di pubblico dominio si possono pubblicare, tenendo presente che non vi è una normativa internazionale di riferimento e che quindi all’atto della pubblicazione bisogna assicurarsi che nel paese in cui si vuol pubblicare, l’opera sia patrimonio del pubblico dominio. Quindi nella normativa europea, un’opera diviene patrimonio di pubblico dominio, quando vi è la decadenza delle prerogative assegnate dalla normativa a protezione del diritto d’autore, a lui ed ai suoi successori (o terzi cessionari) per i 70 anni successivi alla sua morte. Ma vi sono anche altre ipotesi in cui, un’opera d’ingegno possa divenire di pubblico dominio, come nel caso in cui non vi sia interesse da parte dell’autore a riconoscersi come autore dell’opera di ingegno da lui partorita (si parla in questo caso di “diniego di interesse”), oppure il caso in cui vi siano leggi che stabiliscono che “alcuni tipi di opere o invenzioni entrano immediatamente nel pubblico dominio al momento della pubblicazione”92 (si parla in questo caso di “riserva di legge”) o ancora vi sono opere che per la propria natura giuridica a loro assegnata fanno subito parte del pubblico dominio, come nel caso della maggior parte delle formule matematiche che non sono soggetti a diritti d'autore o brevetti oppure alle opere create molto prima che tali leggi venissero promulgate, si pensi alla Divina Commedia di Dante 90 Cfr. FERRETTI A., PRIMICERI S., SPEDICATO A., Rivoluzione d’autore: il diritto d’autore tra presente e futuro, Primiceri, Padova, 2015, pp.3 a 29. 91 Cfr. http://blogs.youcanprint.it/il-pubblico-dominio-regole-ed-accorgimenti-utili. Nel dettaglio si legga DE SANCTIS V. M., Manuale del nuovo diritto d’autore, Scientifica Italiana, Napoli, 2010, p. 71 ss. 92 CORASANITI G. e DE ANGELIS D., Codice del diritto d’autore e dello spettacolo (Normativa italiana ed europea), Altalex, Roma, 2013. Si parla di riserva di legge, anche lì dove la legge statunitense sul diritto d'autore mette tutte le opere create dal governo nel dominio pubblico.
  • 38. 38 Alighieri o alla scoperta della ruota (si parla in questo caso di “assenza di protezione legale”). L’ultimo caso nel quale un’opera può divenire patrimonio di pubblico dominio è rappresentato dalle Licenze, che sono opere d’ingegno che per propria natura avrebbero tutti i crismi delle opere di ingegno, ma per le quali l’autore o il cessionario dei diritti patrimoniali ha deciso di “avvalersi parzialmente o non avvalersi in toto dei diritti d'autore, o semplicemente di garantire parte di questi diritti al pubblico”93 , come nel caso dei software o sistemi operativi liberi o OpenSource come Linux, Mozilla Firefox, VLC Media Player o Shotcut. 93 FERRETTI A., PRIMICERI S., SPEDICATO A., Rivoluzione d’autore: il diritto d’autore tra presente e futuro, Primiceri, Padova, 2015.
  • 39. 39 1.4. L’EVOLUZIONE DEI BISOGNI DELLA SOCIETÀ TECNOLOGICA ED INFORMATICA: LA CRISI DEL DIRITTO D’AUTORE Il diritto d’autore esaminato fino ad ora è un diritto statico ma flessibile, che consente a questa normativa di recepire gli input derivanti dalla società e dagli altri ordinamenti. Il diritto d’autore è “statico” perché ancora fissato su tutele derivanti dal mondo della stampa e della letteratura e che seppur con molte modifiche sono state concettualmente estese ad altri ambiti e “flessibile” perché tale normativa ha saputo adattarsi alle innovazioni tecnologiche, alle innovazioni derivanti dagli altri ordinamenti giuridici, pur sempre seguendo i tempi normativi (secondo i quali, la presente normativa non viaggia sempre di pari passo con le ultime innovazioni in campo tecnologico ed informatico). La staticità del diritto d’autore deriva dal fatto che il diritto d’autore nasce in un’epoca in cui l’avvento delle tecnologie informatiche non erano nemmeno lontanamente immaginabili e che questo è stato normativamente previsto in maniera esplicita durante il XVIII nel Regno Unito dalla regina Anna per regolamentare il mondo dell’editoria, che grazie alla stampa a carattere mobili di Gutenberg ed alla meccanizzazione di alcuni processi produttivi, cresceva esponenzialmente ogni anno. Il Copyright Act, nel Regno Unito fu emanato al fine di regolamentare le “attività di produzione, riproduzione e distribuzione massiva di copie delle opere letterarie e musicali” 94 , tutelando colui che acquistava i diritti patrimoniali d’autore al fine di avviare la commercializzazione dell’opera di ingegno95 . Successivamente anche in Italia (XIX secolo) fu regolamentato il diritto d’autore, ma il legislatore italiano unitario, decise per una tutela patrimoniale di duplice natura per l’autore di un’opera di ingegno, sia morale che patrimoniale. 94 Nella stessa direzione DE SANCTIS V. M., Manuale del nuovo diritto d’autore, Scientifica Italiana, Napoli, 2010, pp.71 a 82. 95 FERRETTI A., PRIMICERI S., SPEDICATO A., Rivoluzione d’autore: il diritto d’autore tra presente e futuro, Primiceri, Padova, 2015. Tale soluzione era dettata dal fatto che non tutti avevano la forza economica di poter commercializzare un’opera d’ingegno.
  • 40. 40 In questa prima fase a cavallo tra il XVIII ed il XIX secolo quindi si assistette ad un allargamento sempre maggiore “della portata dei privilegi per i detentori dei diritti e ad una iperprotezione di questi diritti”96 . Tale strutture complesse di protezione fondate sul copyright e sul diritto di autore, sono state messe in crisi dall’avvento delle nuove tecnologie, che hanno finito per minare velocemente le fondamenta stesse della tutela del diritto d’autore, infatti attraverso la scrittura telematica e le nuove tecnologie di stampa (basti pensare alle fotocopiatrici laser) o di pubblicazione telematica (e-book), la base del copyright, che risiedeva nella protezione della capacità di coloro i quali avevano la forza di poter avviare i processi produttivi e di stampa, è venuta meno (almeno nel senso originario della tutela). Ancor più deflagrante è stato l’impatto delle reti internet e della vera liberalizzazione dei mercati, che con internet sono “a portata di mouse” che hanno fatto venir meno “le basi della commercializzazione delle opere, giocata interamente sulla distribuzione di copie materiali nel circuito di vendita e sulla rendicontazione e ritorno al produttore degli introiti”97 . Si può affermare che i sistemi di tutela delle opere di ingegno, il copyright ed il diritto d’autore, sono entrati in crisi con l’avvento di internet e delle nuove tecnologie che hanno ridotto i tempi ed annullato l’esclusività dei circuiti di vendita tradizionali ed internazionalizzato attraverso il web, la stessa rete di vendita (basti pensare a grandi portali come Amazon, Ebay, dove l’acquisto dura il tempo di 3 click di un mouse ed in pochi giorni il materiale acquistato viene recapitato in tutto il mondo), minando così alla base sia il paradigma fondante del copyright che quello del diritto d’autore. Da un punto di vista dottrinale, in tema di crisi del sistema di tutela delle opere di ingegno nell’era digitale, non si può fare almeno di citare un testo del 1990, di Pamela Samuelson, dal titolo “Digital media and the law” 98 che indica le sei 96 Per uno studio approfondito del diritto d’autore e della nascita delle prime gilde e corporazioni si consiglia la visione di AUTERI P., Manuale di diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 565 a 703. 97 BELLANI V., Libera circolazione degli esemplari delle opere dell’ingegno tra distribuzione ed esaurimento, in Dir. aut., 2009, p.206. 98 SAMUELSON P., Digital media and the law, Communications of the ACM, 10/1991, disponibile online in versione originale inglese su http://archive.ifla.org/documents/infopol/copyright/samp4.txt;
  • 41. 41 caratteristiche dei media digitali da tener presenti, per fondare dei nuovi equilibri in materia di tutela intellettuale, che sono: “1) Facilità di replicazione: ciò che è espresso sotto forma di bit è copiabile con una facilità e un'affidabilità estrema; infatti, se nella copia con procedimenti analogici vi è sempre una perdita di qualità, la copia digitale è tendenzialmente un clone perfetto dell'originale. 2) Facilità di trasmissione e di uso multiplo: un'opera in formato digitale può essere facilmente diffusa attraverso la rete e messa disposizione di un numero indefinito di utenti. 3) Malleabilità dei mezzi digitali: i contenuti in formato digitale sono anche più facilmente modificabili, adattabili, riutilizzabili in diversi contesti. 4) Equivalenza delle opere in formato digitale: dal momento che tutto è trasformato in bit e i supporti non sono più rilevanti, vi è un fenomeno di omogeneizzazione/non differenziazione tra opere di natura diversa; ogni tipo di opera, sia essa testuale, sonora, visiva, può essere memorizzata sugli stessi tipi di supporto e diffusa attraverso gli stessi canali. 5) Compattezza: a differenza delle opere stampate o incise su specifici supporti, le opere in formato digitale possono essere conservate in pochissimo spazio (a volte così ridotto da essere marginale) e distribuite senza alcuno sforzo. 6) Non linearità nella fruizione: le opere digitali possono essere fruite dall'utente finale in maniera più libera e personale, senza dover seguire schemi prestabiliti dal produttore del contenuto. Si pensi ad esempio ad un libro letto in formato cartaceo seguendo l'ordine delle pagine o cercando gli argomenti sulla base dell'indice, e ad un testo digitale "navigato" per parole chiave”99 . Altra analisi dottrinali in materia, a noi più vicine (2006) sono quelle fatte da William Fisher, docente di Intellectual Property e direttore del Berkman Center for Internet and Society di Harvard, il quale nel proprio intervento a Roma, alla “Conferenza Internazionale sulla futura economia digitale", ha dichiarato che “[…] l'aspetto traduzione italiana disponibile in SCELSI R. V., No copyright. Nuovi diritti nel 2000, Shake Underground, 1994. 99 SAMUELSON P., Digital media and the law, Communications of the ACM, 10/1991, disponibile online in versione originale inglese su http://archive.ifla.org/documents/infopol/copyright/samp4.txt; traduzione italiana disponibile in SCELSI, R. V., No copyright. Nuovi diritti nel 2000, Shake Underground, 1994.