2. Il Diritto d’Autore in Italia
-
Legge n. 633/1941;
Disciplina giuridica applicabile estremamente
complessa: basti pensare che ha più di 200 articoli.
3. Ambito di applicazione della legge sul diritto
d’autore italiana
• A tutte le opere di autori italiani, ovunque esse
siano state pubblicate per la prima volta, sia in Italia
che all’estero (art. 185.1 LDA);
• alle opere di autori stranieri, domiciliati in Italia, che
siano state pubblicate per la prima volta in Italia
(art. 185.2 LDA).
4. Il contenuto del diritto d’autore
Il diritto esclusivo che la legge attribuisce all’autore di
un’opera dell’ingegno si sostanzia in una serie di
prerogative (generalmente chiamati “diritti”) di
carattere sia morale che patrimoniale.
5. Il contenuto del diritto d’autore
I diritti morali sono i diritti che il legislatore conferisce
all’autore di un’opera a tutela della sua personalità,
per come essa si esprime in rapporto all’opera. In
particolare l’autore gode del:
(i) “diritto di inedito”, che consiste nel diritto di
scegliere se, quando, dove e in che modo divulgare la
propria opera al pubblico;
6. Il contenuto del diritto d’autore
(ii) “diritto di paternità”, che consiste nel diritto
di essere riconosciuto come autore dell’opera da lui
realizzata e di rivendicarne in qualunque momento la
paternità;
(iii) “diritto all’integrità dell’opera”, che
consiste nel diritto di opporsi alle deformazioni,
mutilazioni o altre modificazioni che possano essere di
pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
7. Il contenuto del diritto d’autore
I diritti morali sono:
- irrinunciabili, in quanto non possono essere oggetto di
un atto di rinuncia;
- imprescrittibili, in quanto il trascorrere del tempo non
farà mai perdere all’autore i diritti morali, con la
conseguenza che questi potranno sempre essere
esercitati dai suoi eredi;
- intrasmissibili, in quanto non possono essere trasferiti
per contratto.
8. Il contenuto del diritto d’autore
Oltre ai diritti morali, l’autore gode di diritti che
hanno natura patrimoniale. In particolare l’autore
gode del diritto esclusivo di:
(i) riprodurre l’opera;
(ii) trascriverla, eseguirla, rappresentarla e recitarla;
(iii) comunicarla o metterla a disposizione al pubblico;
(iv) distribuirne delle copie materiali;
(v) darla in noleggio e autorizzarne il prestito.
9. Il contenuto del diritto d’autore
Questi diritti esclusivi non esauriscono il novero delle
prerogative patrimoniali dell’autore, ma costituiscono
particolari applicazioni di un principio di carattere
generale (art. 12 LDA), in base al quale all’autore è in
ogni caso riservato il diritto di utilizzare
economicamente la propria opera in ogni forma e
modo (dunque anche in forma digitale e attraverso
reti telematiche).
10. Il contenuto del diritto d’autore
A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali
hanno una durata limitata nel tempo: ciò vuol dire
che, trascorso un certo numero di anni (a partire dalla
morte dell’autore o, in altri casi, dalla pubblicazione
dell’opera), l’opera stessa cade “in pubblico dominio”,
con la conseguenza che chiunque potrà liberamente
compiere tutti quegli atti relativi all’opera
precedentemente riservati all’autore e ai suoi aventi
causa.
11. Il contenuto del diritto d’autore
La regola generale, in punto di durata, è che i diritti
patrimoniali durino sino al termine del settantesimo
anno solare dopo la morte dell’autore (art. 25 LDA).
12. Il contenuto del diritto d’autore
Fino a che l’opera non sia caduta in pubblico dominio
l’autore e i suoi aventi causa potranno legittimamente
impedire qualunque atto di utilizzazione che possa
avere un riflesso economico sull’opera.
13. Il contenuto del diritto d’autore
Qualunque iniziativa potrà dunque essere compiuta,
alternativamente:
(i) quando il titolare del diritto d’autore abbia
specificamente autorizzato tale attività;
(ii) quando l’opera sia caduta in pubblico
dominio.
14. Il contenuto del diritto d’autore
Da quando si contano i 70 anni?
I termini finali di durata dei diritti patrimoniali si
computano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello in cui si verifica la morte
dell’autore o dalla prima pubblicazione dell’opera.
15. Il contenuto del diritto d’autore
Le opere possono essere:
- monosoggettive: sono opere monosoggettive
quelle create da un unico autore, sia esso noto
oppure anonimo o pseudonimo.
16. Il contenuto del diritto d’autore
Le opere possono essere:
- plurisoggettive: sono opere plurisoggettive
quelle realizzate da una pluralità di soggetti.
A seconda dei casi si può trattare di opere:
(i) in comunione;
(ii) composte;
(iii) collettive.
17. Il contenuto del diritto d’autore
OPERE IN COMUNIONE
•Sono opere in comunione quelle in cui i contributi
creativi dei singoli autori sono indistinguibili e
inscindibili (è il caso, per esempio, delle opere
letterarie scritte “a più mani”).
•Nelle opere in comunione i diritti patrimoniali
sull’opera come un tutto appartengono, salvo diverso
accordo, a tutti i coautori in parti uguali (art. 10 LDA).
18. Il contenuto del diritto d’autore
•I diritti patrimoniali d’autore sulle opere in
comunione durano per 70 anni dalla morte dell’ultimo
coautore (art. 26.1 LDA).
•Nel caso in cui tutti i coautori siano soggetti non noti,
i diritti patrimoniali sull’opera in comunione
dureranno per 70 anni dalla prima pubblicazione della
stessa.
19. Il contenuto del diritto d’autore
OPERE COMPOSTE
- Sono quelle costituite da contributi creativi tra loro
distinguibili e scindibili, ma pienamente fruibili sul piano
estetico solo quando siano combinati in modo unitario;
- E’ il caso, per esempio, delle opere liriche o, più in generale,
delle opere che sono composte da una parte letteraria e da una
parte musicale, nonché dei fumetti e dei fotoromanzi o, più in
generale, delle opere che sono composte da una parte
letteraria e da una parte figurativa;
20. Il contenuto del diritto d’autore
OPERE COMPOSTE
- Ciascun autore è unico titolare dei diritti patrimoniali sul
proprio contributo creativo, in quanto scindibile, mentre i
diritti sull’opera come un tutto appartengono in comunione a
tutti i coautori, secondo proporzioni che variano in base al tipo
di opera (cfr. art. 34 e 37 LDA);
- I diritti patrimoniali sulle opere composte durano per 70 anni
dalla morte dell’ultimo coautore (art. 26.1 LDA). Nel caso in cui
tutti i coautori siano soggetti non noti, i diritti patrimoniali
sull’opera composta dureranno per 70 anni dalla prima
pubblicazione della stessa.
21. Il contenuto del diritto d’autore
OPERE COLLETTIVE
Sono opere collettive quelle costituite da contributi creativi tra
loro distinguibili e scindibili (e autonomamente fruibili), ma
coordinati tra loro da parte di un soggetto che organizza e
dirige la creazione dell’opera collettiva (è il caso, per esempio,
delle enciclopedie e dei dizionari, dei volumi collettanei, delle
antologie, delle riviste e dei giornali).
22. Il contenuto del diritto d’autore
OPERE COLLETTIVE
Nelle opere collettive ciascun autore è unico titolare dei diritti
patrimoniali sul proprio contributo creativo, in quanto
scindibile, mentre i diritti sull’opera come un tutto
appartengono al soggetto che organizza e dirige la creazione
dell’opera stessa, normalmente definito, in relazione alle opere
collettive di carattere letterario, “coordinatore”, “curatore” o
“direttore” (art. 7 LDA).
23. Il contenuto del diritto d’autore
OPERE COLLETTIVE
I diritti patrimoniali su ciascun contributo di un’opera
collettiva durano per 70 anni dalla morte del suo autore o, se
l’autore è soggetto non noto, per 70 anni dalla prima
pubblicazione (art. 26.2 LDA). I diritti patrimoniali sull’opera
collettiva come un tutto durano invece per 70 anni dalla prima
pubblicazione dell’opera.
24. Il contenuto del diritto d’autore
OPERE COLLETTIVE
•Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati
separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti
patrimoniali decorre per ciascuna parte o per ciascun volume
dall’anno della pubblicazione (art. 30.1 LDA).
•Se si tratta di un’opera collettiva periodica (come per esempio
le riviste o i giornali) la durata dei diritti patrimoniali è calcolata
ugualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione
dei singoli fascicoli o numeri (art. 30.2 LDA).
25. Il contenuto del diritto d’autore
AUTORE NOTO
• L’autore dell’opera letteraria è noto se questo è conosciuto
o conoscibile;
• È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in
essa indicato come tale nelle forme d’uso (nel caso delle
opere letterarie la forma d’uso tipica è quella che consiste
nell’indicazione del nome dell’autore sulla copertina o, al
limite, all’interno dell’opera);
• Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o
il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti
come equivalenti al nome vero (art. 8 LDA).
26. Il contenuto del diritto d’autore
AUTORE NOTO
• L’autore dell’opera letteraria è noto se questo è conosciuto
o conoscibile;
• È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in
essa indicato come tale nelle forme d’uso (nel caso delle
opere letterarie la forma d’uso tipica è quella che consiste
nell’indicazione del nome dell’autore sulla copertina o, al
limite, all’interno dell’opera);
• Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o
il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti
come equivalenti al nome vero (art. 8 LDA).
27. Il contenuto del diritto d’autore
AUTORE NON NOTO
• La legge tutela la volontà dell’autore di non rivelare la
propria identità: questi ha dunque il diritto di rimanere
anonimo o di utilizzare uno pseudonimo-maschera
ovvero quello che maschera l’identità dell’autore e lo rende assimilabile, dal
punto di vista del trattamento giuridico, all’autore anonimo. Lo
pseudonimo-maschera si distingue dal nome d’arte o da altre
denominazioni o sigle che invece notoriamente identificano l’autore, al
pari del nome anagrafico.
28. Il contenuto del diritto d’autore
AUTORE NON NOTO
• Il diritto dell’autore di rimanere anonimo o di utilizzare uno
pseudonimo non deve confondersi con la mancata menzione
del nome dell’autore sull’esemplare dell’opera, la quale
costituisce piuttosto una violazione del diritto morale
dell’autore alla paternità dell’opera.
• Se l’autore è soggetto non noto i diritti patrimoniali
sull’opera monosoggettiva durano per 70 anni dalla prima
pubblicazione dell’opera stessa.
29. Il diritto d’autore sulle copertine
Da un punto di vista giuridico – oltre che estetico – la copertina
di un libro non è considerata come parte dell’opera
letteraria in esso incorporata. Pertanto, se dotata di
carattere creativo, la copertina di un libro potrebbe
costituire un’opera dell’ingegno autonomamente tutelata
dal diritto d’autore
possono considerarsi come dotate di carattere creativo quelle
copertine che non si limitino a riportare il nome dell’autore
e il titolo dell’opera su uno sfondo monocromatico, ma che
rechino ad esempio una grafica particolare.
30. Il diritto d’autore sulle copertine
In quest’ultimo caso, tuttavia, si può ritenere che sia applicabile
alla copertina la disciplina delle opere con autore non noto
e, dunque, la copertina stessa potrebbe considerarsi caduta
in pubblico dominio trascorsi 70 anni dalla sua
pubblicazione.
31. Il diritto d’autore sui caratteri tipografici e sulla
composizione grafica dell’opera letteraria
Possono godere di tutela giuridica (non necessariamente quella
del diritto d’autore, essendo possibile individuare in questi
casi ulteriori forme di tutela) anche:
(i) i caratteri tipografici;
possono essere protetti, oltre che dal diritto d’autore (nel caso in cui
presentino carattere creativo e un peculiare valore artistico), anche
come disegni e modelli registrati. In tal caso essi sono tutelati per un
massimo di 25 anni dalla data di presentazione della domanda di
registrazione.
32. Il diritto d’autore sui caratteri tipografici e sulla
composizione grafica dell’opera letteraria
Nessun problema per le opere letterarie stampate con caratteri
tipografici relativamente comuni (è il caso, per esempio, dei
classici font “Arial”, “Times New Roman”, “Cambria”,
“Georgia”, “Garamond” e, in generale, dei font che non
posseggano caratteristiche estetiche particolarmente
spiccate.
33. Il diritto d’autore sui caratteri tipografici e sulla
composizione grafica dell’opera letteraria
(ii) la particolare composizione grafica dell’opera letteraria
la particolare composizione grafica di un’opera può essere protetta, oltre
che dal diritto d’autore, in caso di composizioni particolarmente
“creative”, anche in base alle norme sulla concorrenza sleale:
34. Il diritto d’autore sui caratteri tipografici e sulla
composizione grafica dell’opera letteraria
Più delicato appare il discorso relativo alla composizione grafica
dell’opera:
• al di là dell’eventuale tutela autoriale che sia possibile
garantire a tale composizione (utilizzabile dopo 70 anni dalla
pubblicazione);
35. Il diritto d’autore sui caratteri tipografici e sulla
composizione grafica dell’opera letteraria
• occorre considerare la possibile tutela concorrenziale
garantita ai sensi dell’art. 2598 del cc italiano a fronte
dell’impegno imprenditoriale profuso nell’attività di
composizione che sia sfruttato parassitariamente da un
concorrente.
• la tutela concorrenziale non è infatti sottoposta a termini di
durata, e ha pertanto carattere perpetuo.
36. Il diritto d’autore sulle fotografie
• La legge sul diritto d’autore distingue 3 diversi tipi di
fotografie, cui ricollega 3 diverse forme di tutela giuridica.
• La distinzione, peraltro, non è di immediata comprensione,
poiché la linea di confine tra i tre diversi tipi di fotografie è
tracciata in base a criteri la cui applicazione è spesso
inevitabilmente soggettiva.
37. Il diritto d’autore sulle fotografie
1) LE OPERE FOTOGRAFICHE
La tutela più ampia è riconosciuta dalla legge alle cosiddette
“opere fotografiche”, ovvero a quelle fotografie che
possiedono un minimo gradiente di creatività [art. 2 LDA].
http://www.nouvelles-images.it/Independance-Day--Colorado--USA--1971_Henri-CARTIER-BRESSON_art~150.002904.00_id~cartespostales_mode~zoom
38. Il diritto d’autore sulle fotografie
La presenza di un grado, pur minimo, di creatività, può
ravvisarsi tutte le volte in cui si riscontri nella fotografia
qualcosa in più di un atto meramente riproduttivo della
realtà fotografata e, dunque, quando il fotografo abbia
inserito nell’opera la propria fantasia, il proprio gusto e la
propria sensibilità, ad esempio scegliendo una particolare
inquadratura, una particolare composizione dell’immagine,
peculiari condizioni di luce o l’attimo ideale per effettuare lo
scatto.
39. Il diritto d’autore sulle fotografie
Le opere fotografiche provviste di carattere creativo godono
della medesima tutela garantita alle opere letterarie (e, più
in generale, ad ogni altra opera dell’ingegno).
40. Il diritto d’autore sulle fotografie
2) LE SEMPLICI FOTOGRAFIE
Una fotografia può però non avere il livello, pur minimo, di
creatività necessario per godere della protezione garantita
dal diritto d’autore: si parla in questo caso di “semplici
fotografie”.
41. Il diritto d’autore sulle fotografie
• Le “semplici fotografie” – ovvero le «immagini di persone o
di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale,
ottenute col processo fotografico o con processo analogo, ivi
comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i
fotogrammi delle pellicole cinematografiche» – sono
tutelate dalla legge mediante l’attribuzione al fotografo di
un diritto di durata e intensità minore rispetto al diritto
d’autore [art. 87 LDA]
• Tale diritto ha infatti una durata di soli 20 anni dalla
produzione della fotografia e garantisce al fotografo un
diritto esclusivo solo per quanto riguarda la riproduzione, la
diffusione e la distribuzione della fotografia stessa.
42. Il diritto d’autore sulle fotografie
• Le “semplici fotografie” – ovvero le «immagini di persone o
di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale,
ottenute col processo fotografico o con processo analogo, ivi
comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i
fotogrammi delle pellicole cinematografiche» – sono
tutelate dalla legge mediante l’attribuzione al fotografo di
un diritto di durata e intensità minore rispetto al diritto
d’autore [art. 87 LDA]
• Tale diritto ha infatti una durata di soli 20 anni dalla
produzione della fotografia e garantisce al fotografo un
diritto esclusivo solo per quanto riguarda la riproduzione, la
diffusione e la distribuzione della fotografia stessa.
43. Il diritto d’autore sulle fotografie
La legge sul diritto d’autore prevede peraltro [art. 90 LDA] che
gli esemplari della “semplice fotografia” debbano riportare le
seguenti indicazioni:
(i)
il nome del fotografo (o, in caso di fotografie realizzate su
commissione, del soggetto da cui il fotografo dipende o del
committente);
(ii) l’anno di produzione della fotografia;
(iii) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata (sempre che si
tratti di fotografia di opere d’arte).
Quando gli esemplari della semplice fotografia non riportino
tali indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva,
a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
44. Il diritto d’autore sulle fotografie
3) MERE RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE
•Oltre alle “opere fotografiche” e alle “semplici fotografie”, la
legge italiana sul diritto d’autore prevede un terzo tipo di
fotografie, le cosiddette “mere riproduzioni fotografiche”,
ovvero «le fotografie di scritti, documenti, carte di affari,
oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili».
•Le “mere riproduzioni fotografiche” non ricevono dalla legge
sul diritto d’autore alcuna specifica tutela [art. 87 LDA].