Street art: profili giuridici - Accademia di Belle Arti di Napoli, 4 giugno 2020
Diritto dell'arte
1. NEGRI-CLEMENTI
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Appassionati d’arte, esperti di diritto
4 luglio 2019 – Camera Arbitrale di Milano
Corso di formazione ADR Arte per mediatori
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
DIRITTO DELL’ARTE
2. 2
DIRITTO DELL’ARTE
Attività di due diligence;
Assistenza nella vendita e nell’acquisto in Italia e
all’estero;
Contratti di compravendita di opere;
Donazioni, eredità, atti di liberalità e
passaggi generazionali di singole opere d’arte
e/o di intere collezioni;
Procedure di dichiarazione di interesse
culturale, di acquisti coattivi, prelazione
d’acquisto da parte dello Stato italiano e assistenza
nell’iter procedurale davanti al MiBACT;
Esportazione e importazione, temporanea o
definitiva di opere d’arte dall’Italia;
Tutele giuridiche per l’autenticità di opere d’arte;
Diritto di seguito;
Costituzione di fondazioni e trust di opere d’arte;
Contratti di assicurazione, di deposito e di
noleggio;
Contratti di prestito per mostre ed esibizioni
Gestione dell’investimento in arte;
Sponsorizzazioni culturali e altre forme di
mecenatismo;
Tutela del marchio e del merchandising
culturale;
Assistenza nella voluntary disclosure;
Art lending.
3. 3
PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
La disciplina dei beni culturali e la tutela degli autori
D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
Codice dei beni culturali
Legge 22 aprile 1941 n. 633
Legge autore
4. 4
BENI CULTURALI
…le cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
archivistico e bibliografico e le altre cose individuate in base alla legge quali testimonianze aventi valore di
civiltà (art. 2 Codice).
di appartenenza pubblica: beni culturali
ex lege (salvo che, di massima, attraverso
l’apposito procedimento, non si riconosca
l’inesistenza di tale interesse inerente al
bene);
di appartenenza privata: beni culturali in
forza dell’apposito provvedimento di
dichiarazione dell’interesse culturale
«particolarmente importante» avviato dal
Soprintendente e dichiarata da parte del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (art. 13
e ss. Codice).
5. 5
BENI CULTURALI
E’ esclusa dalla protezione la produzione artistica più recente, ovvero quelli «che siano
opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 70 anni», nonché le
cose che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione «che siano
opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni» (art. 10 co. 5 Codice).
6. 6
DISCIPLINA DEI BENI CULTURALI
La protezione accordata ai beni culturali comporta alcune limitazioni (al diritto di
proprietà):
(i) divieto di distruzione, danneggiamento o usi non compatibili con il carattere
storico o artistico del bene;
(ii) denuncia di trasferimenti di proprietà e detenzione (e diritto di prelazione a favore
dello Stato in caso di vendita);
(iii) facoltà di ispezione da parte della Soprintendenza al fine di accertare lo stato di
conservazione e di custodia del bene;
(iv) divieto di rimozione (incluso smembramento di collezioni e scarto di documenti di
archivio) e spostamento senza previa autorizzazione;
(v) impegno a garantire la conservazione;
…
7. 7
CIRCOLAZIONE
DEI BENI CULTURALI
(vi) uscita definitiva dal territorio italiano:
è vietata l’uscita definitiva per tutti i beni
vincolati, ovvero quelli di appartenenza pubblica, e
quelli di proprietà privata, per effetto del
provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale;
8. 8
è soggetta ad autorizzazione ministeriale preventiva (i.e. attestato di libera circolazione, di
validità quinquennale; il diniego comporta avvio del procedimento di dichiarazione culturale): le
cose che siano opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga a oltre settant’anni e il
cui valore sia superiore a Euro 13.500, nelle quali sia presumibile l’esistenza di un interesse
culturale la cui effettività non sia stata però ancora verificata, e alcuni beni elencati nell’art. 11 del
Codice, quali fotografie ed esemplari di opere cinematografiche, auto d’epoca con più di 75 anni,
ecc.;
CIRCOLAZIONE
DEI BENI CULTURALI
9. 9
Diniego dell’attestato di libera circolazione: deve essere sostenuto da adeguata
argomentazione e da relazioni di supporto sviluppate in maniera esaustiva, con motivazioni
puntuali, riferimenti bibliografici aggiornati e l’associazione ad uno o più dei principi di
rilevanza definiti dalla nuova circolare:
(i) qualità artistica dell’opera;
(ii) rarità (in senso qualitativo e/o quantitativo);
(iii) rilevanza della rappresentazione;
(iv) appartenenza ad un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale;
(v) testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo;
(vi) testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di
relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione e/o provenienza straniera.
CIRCOLAZIONE
DEI BENI CULTURALI
10. 10
è libera l’uscita definitiva per le opere artistiche e degli
oggetti d’arte di autori viventi o la cui esecuzione non
risalga a oltre settant’anni nonché quelle di autori non
più viventi e la cui esecuzione risalga ad oltre settant’anni
il cui valore sia inferiore a Euro 13.500
(ma occorre dichiarazione comprovante i requisiti).
CIRCOLAZIONE
DEI BENI CULTURALI
11. 11
(vii) uscita temporanea dal territorio italiano:
per tutti i beni culturali sottratti o meno all’uscita definitiva, previo rilascio
dell’attestato di circolazione temporanea, per gli scopi tassativamente stabiliti, quali
ad esempio la realizzazione di mostre/esposizioni d’arte oppure a fini di studio e
rilascio di certificati di autenticità da parte di esperti, archivi o fondazioni.
CIRCOLAZIONE
DEI BENI CULTURALI
12. 12
(viii) entrata temporanea nel territorio italiano:
le cose che siano opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga a oltre
settant’anni, nelle quali sia presumibile l’esistenza di un interesse culturale la cui
effettività non sia stata però ancora verificata, e beni elencati nell’art. 11 del Codice,
quali fotografie ed esemplari di opere cinematografiche, auto d’epoca con più di 75
anni, ecc., tutte le cose possono essere certificate dall’ufficio di esportazione, a
domanda, sulla base della documentazione comprovante i requisiti; i certificati hanno
validità quinquennale (e possono essere prorogati).
CIRCOLAZIONE
DEI BENI CULTURALI
13. Art. 1 Legge autore
tutela l’opera dell’ingegno “qualunque ne sia il modo e la forma di
espressione”, ovvero il risultato dell’attività e dell’espressione artistica del suo
autore, disinteressandosi del valore artistico dell’opera (rimesso alla
valutazione di altre discipline, come la filosofia dell’arte e l’estetica)
a condizione che l’opera abbia «carattere creativo», inteso come apporto
personale, capacità di intervenire in modo da evocare suggestioni ed
emozioni oltre la mera perizia tecnica e l’esperienza pratica acquisita.
LEGGE AUTORE
14. Art. 2 Legge autore:
«In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali
costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari;
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, […];
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di
semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore […].
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in
altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto […] .
10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.»
LEGGE AUTORE
15. Design
Affinché siano tutelate dalla LDA, richiesto anche requisito del “valore artistico”,
inteso come idoneità ad essere considerati oggetti artistici per quanto utili, dotati
di un valore intrinseco e di un autonomo riconoscimento.
Per la giurisprudenza il valore artistico sussiste se:
- inserimento del prodotto in una corrente artistica;
- presenza in musei di arte contemporanea;
- perdurare del successo del prodotto presso la collettività e gli ambienti, perché
storicizzano il giudizio e lo ancorano a criteri di obbiettività (senza tuttavia spostare il
momento valutativo in ambito esterno e successivo all’opera);
- pubblicazione sulle pagine di numerosi quotidiani e riviste di settore nonché su
monografie;
- critiche favorevoli di esperti e designers.
LEGGE AUTORE
17. “E’ reputato autore dell’opera, salvo prova contraria chi è in essa indicato come tale,
nelle forme d’uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione
e radiodiffusione dell'opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano
notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero” (Art. 8 Legge autore)
LEGGE AUTORE
18. LDA incoraggia la produzione artistica attribuendo all’autore una privativa / incentivo di
carattere economico per tutte le utilizzazioni possibili (sistema delle esclusive).
DIRITTI PATRIMONIALI DIRITTI MORALI
in quanto compatibili con la natura dell’opera
La durata dei diritti economici sulle opere protette è di 70 anni oltre la morte
dell’autore; i diritti morali non sono invece soggetti ad alcuna limitazione temporale e
alla morte dell’autore potranno di norma essere esercitati dai discendenti.
LEGGE AUTORE
19. Diritto di pubblicazione
«L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o
derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi
indicati negli articoli seguenti» (art. 12 Legge autore)
Prima pubblicazione: la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione
LEGGE AUTORE
21. Diritto di riproduzione
« … la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma,
come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la
cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione» (art. 13 Legge autore)
LEGGE AUTORE
23. Diritto di trascrizione
“… ha per oggetto l’uso dei mezzi atti a trasformare l’opera orale in opera scritta o riprodotta
con uno dei mezzi indicati nell’articolo precedente” (art. 14 Legge autore)
Diritto di esecuzione
“… ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque
effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera
cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione … dell’opera entro la cerchia ordinaria della famiglia ….
[o quella] senza scopo di lucro, all’interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di
promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse …” (art. 15 Legge autore).
LEGGE AUTORE
24. Diritto di comunicazione al pubblico
« … ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza e
comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella
codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del
pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente» (art. 16 Legge autore)
LEGGE AUTORE
25. Diritto di distribuzione
« … la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa e comprende,
altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di
distribuzione, le riproduzioni fatte negli stati extracomunitari» (art. 17 Legge autore)
Principio dell’esaurimento:
«Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si
esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima
vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà
nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o
con il suo consenso» (art. 17 co. 2 Legge autore)
LEGGE AUTORE
26. “Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di
carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma
letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli
adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale” (Art. 4 Legge autore)
LEGGE AUTORE
27. Diritto di noleggiare
«…la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d’autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di
un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto» (art. 18-bis co.1
Legge autore) da parte di qualsiasi soggetto
≠
Diritto di dare in prestito
“… la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore,
fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da
quelli di cui al comma 1.” (art. 18-bis co.2 Legge autore)
LEGGE AUTORE
28. Indipendenza dei diritti
«I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti.
L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti»
(art. 19 Legge autore)
LEGGE AUTORE
29. Sfruttamento dei diritti patrimoniali
«I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere
patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme
consentiti dalla legge…» (art. 107 Legge autore)
«La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto» (art. 110 Legge autore)
tra le parti.
«La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la
trasmissione dei diritti di utilizzazione» (art. 109 LDA)
LEGGE AUTORE
30. Diritto di seguito
(Art. 144 e ss. Legge autore)
Il diritto spettante all’autore di opere artistiche e manoscritti, nonché ai loro eredi, fino al
70esimo anno successivo alla morte dell’ideatore, di riscuotere una percentuale sul prezzo di ogni
vendita consecutive alla prima.
Si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l’intervento, in qualità di
venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato
dell’arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte.
Il diritto di seguito non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l’opera direttamente
dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a
10.000,00 euro.
La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall’acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.
LEGGE AUTORE
31. Libere utilizzazioni
(Art 65 e ss. Legge autore)
- riproduzione per uso di critica e discussione e per uso personale a condizione che tale
possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera
- se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l’utilizzo deve avvenire per
finalità illustrative e per fini non commerciali
- riproduzione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini a bassa
risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico, purché tale utilizzo non sia a
scopo di lucro
LEGGE AUTORE
32. Diritti morali
(Art. 20 Legge autore)
L’autore conserva il diritto di
- rivelarsi e rivendicare la paternità dell’opera, e
- opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e a ogni
atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla
sua reputazione
Il diritto morale è inalienabile (art. 22 Legge autore) e, dopo la morte, può essere fatto
valere dai parenti prossimi (art. 23 Legge autore)
LEGGE AUTORE
33. Si discute se la distruzione dell’opera d’arte in unico esemplare costituisca violazione
del diritto alla integrità dell’opera e se l’artista abbia il diritto di imporre al proprietario
dell’opera d’arte anche l’obbligo di custodirla e procedere a lavori di restauro per
preservarne l’integrità
?
LEGGE AUTORE
34. Ritiro dell’opera dal commercio - diritto personale e non trasmissibile
«L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio,
salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere,
eseguire, rappresentare o spacciare l’opera medesima.
… deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri …
Entro il termine di 1 anno a decorrere dall’ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati
possono ricorrere all’autorità giudiziaria per opporsi all’esercizio della pretesa dell’autore o
per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno» (art. 142 Legge autore).
LEGGE AUTORE
35. Opere collettive
“Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di
creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine
letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, le antologie e i giornali, sono
protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere
o sulle parti di opere di cui sono composte” (art. 3 Legge autore); “è considerato autore
dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa” (art. 7 Legge autore)
“nell’opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore
dell’opera stessa, senza pregiudizio derivante dall’applicazione dell’art. 7. Ai singoli collaboratori
dell’opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con
l’osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme” della Legge Autore (Art 38 Legge autore).
Durata dei diritti di utilizzazione economica: per ciascun autore, di 70 dalla sua morte; per
l’opera considerata come un tutto, 70 dalla prima pubblicazione dell’opera.
LEGGE AUTORE
36. Opere in comunione
“Se l’opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone,
il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere
sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l’opera non può essere pubblicata, se inedita, né
può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l’accordo di
tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la
modificazione o la nuova utilizzazione dell’opera può essere autorizzata dall’autorità giudiziaria, alle
condizioni e con le modalità da essa stabilite” (art. 10 Legge autore).
Durata dei diritti di utilizzazione economica: 70 dalla morte dell’ultimo coautore
LEGGE AUTORE
37. GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
Via Bigli, 2 – 20121 Milano
Tel. +39.02.303049 Fax +39.02.76281352
g.cavagna@negri-clementi.it
www.negri-clementi.it
Per news in tema di proprietà intellettuale
è possibile iscriversi al gruppo su LinkedIn
“TIP TAP - Thoughts on Intellectual Property
and Thoughts on Art Protection”:
https://www.linkedin.com/groups/12120681/
Editor's Notes
Pubblici: ovvero dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico (art. 10 co. 1 e 2 Codice), incluse le raccolte dei musei, gli archivi e le raccolte librarie.
Privati: (art. 10 co. 3 Codice),
Recente riforma innalzato termini
Scopo: non porre limiti eccessivi alla libertà dell’artista e alla commerciabilità delle opere dell’ingegno, pregiudicando di fatto gravemente gli interessi economici dell’autore per i limiti posti dal Codice alla libera circolazione sul mercato dei beni culturali.
La competenza relativa al rilascio di autorizzazioni di esportazione/importazione è attribuita all’Ufficio Esportazione della Soprintendenza, ufficio preposto al controllo e al rilascio delle relative autorizzazioni.
L’ufficio - entro 3 giorni, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi 10 giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti; - entro 40 giorni, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio l’attestato di libera circolazione (con validità quinquennale e redatto in tre originali)
art. 70 Codice: l’ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell’attestato, può proporre al Ministero l’acquisto coattivo del bene per il valore indicato nella denuncia; se rinuncia, può acquistarlo la Regione. Il mancato acquisto non pregiudica la possibilità di negare il rilascio dell’attestato e di promuovere il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale L’interessato può evitare l’acquisto, rinunciando all’uscita del bene e ritirarlo.
La competenza relativa al rilascio di autorizzazioni di esportazione/importazione per beni culturali mobili è attribuita all’Ufficio Esportazione della Soprintendenza
«Nei casi di cui al co. 4 [uscita non soggetta ad autorizzazione], l’interessato ha l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione […], che le cose da trasferire all’estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l’autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all’art. 10, co. 3, lettera d-bis [interesse eccezionale], avvia il procedimento di cui all’art. 14 [dichiarazione dell’interesse culturale], che si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione» (art. 65 co. 4 Codice).
Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita definitiva: «a) delle cose di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d) [le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni]; b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1» (art. 65 co. 4 Codice).
Per la giurisprudenza, il concetto giuridico di creatività non richiede una novità assoluta, ma solo una personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie delle opere protette (articolo 2 della Legge Autore), consistente anche in nozioni e idee semplici.
Vespa – Moon Boot
In questo senso, la protezione del diritto d’autore si configura come tutela della forma.
Ciò che rileva dunque non è tanto l’idea ispiratrice che, una volta portata a conoscenza del pubblico diventa liberamente utilizzabile (sebbene in forma differente rispetto alla forma originaria), ma l’opera d’arte nella sua individuale e personale rappresentazione artistica.
Art. 9 LDA: “Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché questi non si sia rivelato”
anche se l’opera d’arte tende a soddisfare anche interessi di natura differente rispetto a quelli prettamente economici, come ad esempio, il bisogno di realizzazione individuale o la necessità interiore di espressione del sé e della propria esperienza artistica, in una forma tangibile ed esteriore, ovvero espressa nell’oggetto materiale che incorpora l’opera d’arte.
Lo stesso vale su sito internet
Lecito farla, illecito sfruttarla (senza il consenso dell'autore originale)
Opere: «… gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell’art. 2, come i quadri, i collages, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati come opere d’arte e originali Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore» (art. 145 LDA)
Una sentenza del Tribunale di Milano ha ritenuto in violazione dell’articolo 20 Legge Autore l’omissione da parte del proprietario di una particolare cura dell’opera d’arte (nella fattispecie un dipinto) che ha causato il degrado della stessa ad opera del proprietario (omissione di restauro): “superato il limite del decadimento naturale, il degrado potrebbe causare una lesione all’integrità dell’opera d’arte figurativa e influenzare negativamente la percezione dell’opera da parte del pubblico e costituire quindi una lesione della reputazione dell’artista” . In un altro caso invece che ha riguardato una banca, il fatto che un quadro sia stato probabilmente smarrito durante i lavori di ristrutturazione dei locali dell’istituto di credito, proprietario del quadro medesimo, non è sufficiente ad integrare un fatto illecito risarcibile in quanto costituisce espressione di un legittimo uso del diritto di proprietà della banca sul bene ed è incapace di ledere il diritto morale dell’artista che non può considerarsi pregiudicato da atti inidonei a ledere la sua reputazione e il suo onore .