3. QuIR
I dipendenti che hanno
esercitato l’opzione non
troveranno più nella busta
paga la QuIR
Il T.f.r.tornerà ad essere regolato sulla
base della destinazione scelta,
implicitamente o esplicitamente,
all’atto della costituzione del rapporto
di lavoro
Pertanto il TFR sarà destinato alla forma di
previdenza complementare prescelta, oppure
accantonato presso il datore di lavoro nel caso
in cui il lavoratore avrà optato per il
mantenimento in azienda
In quest'ultimo caso il datore di
lavoro dovrà versare la quota
maturata al fondo di tesoreria
INPS se obbligato per effetto del
numero di lavoratori occupati
4. Misure
compensative
Cesseranno le misure
compensative previste
connesse all'esonero dal
versamento del contributo
al fondo di garanzia
Nonché la
riduzione
contributiva pari
allo 0,28%
Regime
fiscale
applicato
La QuIR concorre a
determinare l’imponibile
fiscale del periodo di
imposta del lavoratore
Di converso il TFR è
soggetto a tassazione
separata