2. L’implementazione dei processi di fatturazione
elettronica: normativa, impatti aziendali ed
opportunità
• ROSARIO FARINA – Esperto di di conservazione digitale e fatturazione
elettronica, e della digitalizzazione dei processi aziendali del Ciclo Passivo e
del Ciclo Attivo. Autore di numerosi articoli ed e-book pubblicati dal Sole 24
ore sulla fatturazione elettronica, dematerializzazione dei documenti
amministrativi e archiviazione dei documenti elettronici, docente nei Master del
Sole24 ore su temi di Bilancio e Diritto Tributario.
• Componente del Forum della Fatturazione Elettronica presso l’Agenzia delle
Entrate
• Componente dell’Advisory Board dell’Osservatorio della Fatturazione
Elettronica e del e-commerce B2B del Politecnico di Milano.
• Iscritto nel registro dei Responsabili Expert della Conservazione Digitale
dall’ANORC – Associazione Nazionale dei Responsabili della Conservazione.
WORKSHOP ANORC PROFESSIONI - DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY
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IVA- Fatturazione elettronica tra privati (B2B/B2C)
Ambito di applicazione
SOGGETTI
Soggetti residenti o stabiliti o identificati in Italia (soggetti dotati di Codice fiscale e/o Partita
IVA), ad esclusione dei soggetti in regime di vantaggio o forfettario.
OPERAZIONI
Cessioni di beni e prestazioni di servizi e relative note di credito/debito nei rapporti:
- B2B
- B2C
OBBLIGHI
- Emissione della fattura in formato elettronico (file xml) conforme alle specifiche tecniche
di cui all’All. A del Provv. 89757/2018, con invio tramite il SDI;
DECORRENZA
1/1/2019: Tutte le fatture emesse
1/7/2018: fatture emesse per prestazioni rese da soggetti sub-appaltatori e sub-
contraenti della filiere delle imprese in relazione ad un contratto di appalto verso la
PA.
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Lo scenario normativo
Il Sistema di Interscambio – Rappresentazione dei flussi di fatturazione elettronica
attraverso il Sistema di Interscambio
FORNITORI
Clienti
SISTEMA
di
INTERSCAMBIO
(SDI)
INTERMEDIARI
dei
FORNITORI
Trasmette fatture
• Invia ricevute e Notifiche
Trasmette
Flusso
dati
Trasmette
fatturePA
Invia ricevute e Notifiche
Inoltra fatture validate
INTERMEDIARI
Dei Clienti
Invia Notifiche
Inoltra
fatture
validate
Inoltra
fatture
validate
Invia Notifiche
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Fatturazione Elettronica SDI
Le fasi operative per l’implementazione: il tracciato
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IVA- Fatturazione elettronica tra privati (B2B/B2C)
Trasmissione delle fatture allo SDI
La fattura elettronica sarà trasmessa direttamente dal soggetto obbligato ad emetterla o, per suo conto, da
un intermediario.
Sono previsti 4 canali di trasmissione verso lo SDI alternativi:
1. PEC: Il file da trasmettere costituisce l’allegato del messaggio di posta. Un unico messaggio può
contenere diversi file allegati. Non occorre una preventiva procedura di identificazione del soggetto;
2. Servizi Web: tramite funzionalità disponibile in un’area del servizio web “Fatture e corrispettivi”;
3. Sistema di cooperazione applicativa mediante modello «Web service»;
4- Protocollo FTP
I canali 3 e 4 necessitano di un preventivo «accredito» presso lo SDI
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IVA- Fatturazione elettronica tra privati (B2B)
Trasmissione delle fatture dallo SDI al destinatario
Sono previsti tre canali alternativi di ricezione delle fatture ed uno residuale
Canali alternativi:
1. PEC;
2. Sistema di cooperazione applicativa modello Web service;
3. Protocollo FTP.
L’A.d.E mette a disposizione il servizio web “Registrazione», tramite il quale il destinatario, soggetto
passivo IVA, può indicare la modalità con cui ricevere le fatture elettroniche. La scelta effettuata verrà
considerata dal SdI come prioritaria nella consegna della fattura elettronica.
Canale residuale (per inerzia del destinatario che non ha scelto un canale alternativo o per impossibilità
tecnica di consegna – es mancato funzionamento della PEC):
4. Servizio Web di messa a disposizione nell’area autenticata dei servizi telematici:
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IVA- Fatturazione elettronica tra privati (B2B)
Regole di compilazione tracciato fattura xml - cessionario/committente soggetto IVA
A) Il cessionario/committente non ha comunicato al fornitore un «codice destinatario» o un indirizzo PEC
Cedente/prestatore: compila l’xml con il dato P. IVA e «codice destinatario» pari a «0000000» (dati
obbligatori)
SDI:
- se cessionario/committente risulta registrato, recapita la fattura elettronica all’indirizzo telematico
«registrato»;
- se cessionario/committente non risulta registrato, ovvero è registrato ma cause tecniche non imputabili allo
SDI impediscono il recapito (es: PEC piena o non attiva/ canale telematico non attivo), rende disponibile la
fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’A.d.E e lo comunica al soggetto trasmittente. Il
cedente/prestatore deve comunicare questa circostanza al cessionario/committente (anche mediante la
consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica) – ATTENZIONE IN QUESTO CASO
OCCORRE MONITORE I RITORNI DEL SDI PER INVIARE AL CLIENTE LA COPIA FATTURA
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IVA- Fatturazione elettronica tra privati (B2B)
Regole di compilazione tracciato xml - cessionario/committente soggetto IVA
B) Il cessionario/committente ha comunicato al fornitore un codice destinatario o un indirizzo PEC
Cedente/prestatore: compila l’xml con il dato P.IVA e codice destinatario/ PEC forniti dal cessionario/committente
(Codice destinatario/ PEC, dalla comunicazione del cliente, divengono elementi da inserire in fattura. Il mancato
inserimento - o meglio l’inserimento del codice «0000000» - non determina lo scarto della fattura ma può generare la
contestazione del cliente).
SDI:
- se cessionario/committente non risulta registrato, recapita la fattura elettronica al canale indicato (*);
- se cessionario/committente è registrato, recapita la fattura al canale scelto in fase di registrazione (ignora, quindi,
quanto indicato nel file xml).
In caso di impossibilità di recapito (es: PEC piena o non attiva/ canale telematico non attivo), il SDI rende disponibile la
fattura elettronica nell’area riservata del destinatario sul sito web dell’A.d.E e lo comunica al soggetto trasmittente.
Il cedente/prestatore deve informare il cessionario/committente dell’avvenuto inoltro sullo SDI della fattura elettronica,
anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
(*) in caso di codice destinatario inesistente il SDI invia all’emittente una notifica di scarto.
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Per effettuare questa scelta - e abbinare quindi alla propria partita Iva un indirizzo di posta elettronica certificata
(Pec) o un “codice destinatario” (nel caso di invio dei file delle fatture su canale web service o Ftp) - basta
accedere, personalmente o tramite un intermediario delegato, all’apposito servizio online, all’interno del portale
“Fatture e corrispettivi”. L’indirizzo telematico può essere, in qualsiasi momento, modificato o cancellato dall’utente
registrato
.
Fatturazione Elettronica B2B
Indirizzo telematico preregistrato
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IVA- Fatturazione elettronica tra privati (B2C)
Il cessionario/committente consumatore finale non può effettuare la «registrazione» per
scegliere la modalità con cui ricevere le fatture elettroniche. Pertanto,
Cedente/prestatore: compila l’xml con codice fiscale (il soggetto non deve avere P.IVA) e
«codice destinatario» pari a «0000000»;
SDI: provvede a recapitare la fattura elettronica mettendola a disposizione nell’area
riservata del sito web dell’A.d.E.
Il cedente/prestatore invia direttamente al consumatore finale una copia informatica o
analogica della fattura elettronica, comunicando che l’originale è messo a disposizione dal SDI
nella sua area riservata del sito web dell’A.d.E. Il cliente può comunicare di voler rinunciare
alla copia.
Regole di compilazione tracciato xml - cessionario/committente consumatore finale
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Fatturazione Elettronica B2B - I controlli dello SDI
• IN QUALI CASI IL SDI SCARTA LA FE
nel caso in cui non siano compilati tutti i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21 (fattura
ordinaria) ovvero 21bis (fattura semplificata) del d.P.R. n. 633/72
nel caso in cui non sia compilato il campo «Codice Destinatario» ovvero il campo sia compilato con
un codice inesistente
nel caso in cui i valori della PIVA del cedente/prestatore e della PIVA o del CF del
cessionario/committente siano inesistenti
nel caso in cui ci sia incoerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’IVA
nel caso in cui la FE sia firmata digitalmente e il certificato di firma non è valido
LA FATTURA ELETTRONICA SCARTATA DAL SDI SI CONSIDERA «NON EMESSA»
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Punti di attenzione
IVA- Fatturazione elettronica tra privati (B2B/B2C)
• Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (B2G) restano
valide le disposizioni e le regole tecniche di cui al DM 55/2013 (tracciato xml già in uso).
• Le fatture B2B/B2C devono essere firmate; il SDI non scarta le fatture non firmate B2B/B2C (a
differenza del fatturazione elettronica verso PA);
• Per le fatture B2B/B2C non è prevista la possibilità del cliente di rifiutare la fattura (a differenza del
fatturazione elettronica verso PA);
• Ai fini dell’emittente la data di emissione delle fatture coincide con quella indicata nella fattura
elettronica;
• La data di ricezione è quella di consegna da parte dello SDI o la data di messa a disposizione
nell’area riservata per i consumatori. Per i soggetti IVA la data di presa visione nell’area riservata.
• In caso di scarto del SDI la fattura si ha per non emessa e può essere annullata mediante
emissione di nota di variazione da non inoltrare al SDI;
• Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario.
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IVA- Trasmissione dati per operazioni transfrontaliere
Per le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non
stabiliti nel territorio dello stato (senza CF e/o Partita Iva italiana) occorre compilare il tracciato per la
trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere allegato al Provvedimento 89757/2018.
Il tracciato deve essere inoltrato allo SDI entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data
del documento emesso ovvero della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
Per le fatture emesse per operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate verso soggetti
non stabiliti nel territorio dello stato è possibile non compilare il predetto tracciato se queste fatture sono
inviate al SDI in formato elettronico (secondo il tracciato xml del B2B).
La comunicazione è comunque facoltativa per le operazioni per le quali è stata emessa bolletta
doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
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•Il formato XML SDI ancorchè “proprietario” utilizza un linguaggio informatico
standard e “digeribile” dai sistemi informativi;
•Consente un utilizzo adattabile alle esigenze specifiche delle imprese in quanto
è possibile inserire in appositi campi dei “dati gestionali” in base agli accordi tra
clienti e fornitori;
•Può contenere allegati da utilizzare per la formazione dei documenti digitali da
sottoporre alla conservazione sostitutiva;
•Salvaguardia gli investimenti infrastrutturali e formativi effettuati ai fini della
normativa vs. la PA dai propri interlocutori commerciali (clienti e/o fornitori).
Il ricorso al formato XML SDI nelle relazioni tra
imprese
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fatture
Codice Ricezione beni e
servizi
Fornitori
Conversione
file in XML
SDI e invio
fatture
Sistema di Interscambio
(SOGEI)
Notifiche
di scarto o
Ricevuta di
consegna
Notifiche di scarto o
Ricevuta di consegna
Notifiche di
esito
Notifiche di
esito
1
2
3 4
5 6
7
8
Portale WEB-EDI
Abbinamento automatico fattura
(campo chiave benestare)
Fornitore
Dati
gestionali
Contratto
4
Conversione file
Fattura + codice
beni e servizi
La fatturazione elettronica B2B: soluzione virtuosa