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Le società Benefit

Sen. Mauro Del Barba



AbanoTerme



Complessità e processi di trasformazione democratici
Benefit Corporation
Società che fanno
profitto rigenerando le
persone e l’ambiente
Dove “Giocano” le SOCIETÀ BENEFIT
Misura
dell’impatto
Forma
giuridica
FOR PROFIT
Società a scopo di lucro.
l loro fine è la massimizzazione dei profitti gli
per gli azionisti
NO PROFIT
NO PROFIT
Organizzazioni non a scopo di lucro.
Il loro fine è avere impatto positivo sulle persone
e sull’ambiente
Benefit
Corporation
Società che fa profitto e che ha come obiettivo
Il beneficio comune.
Dove “giocano” le SOCIETÀ BENEFIT
Benefit
Corporation
"
"
Società che fanno
profitto
rigenerando le
persone e
l’ambiente
NON PROFIT
Organizzazioni non
a scopo di lucro
Il loro fine è avere
impatto positivo
sulle persone e
sull’ambiente
FOR PROFIT
"
Società a scopo di
lucro.
Il loro fine è la
massimizzazione
dei profitti per gli
azionisti
"
Misura
dell’impatto
Forma
giuridica
Un cambio di
paradigma
Quale forza sospinge l’impresa?
Vecchi paradigmi, ibridazione, nuovi approcci
Somma vettoriale: giusta direzione e
maggiore intensità.
Profitto
Beneficio
Comune
Benefit
Il movimentoB:
Bcorp e Società
Benefit
B-corp vs. Benefit Corporation
2100+
CERTIFIED B CORPS
50
COUNTRIES
130
INDUSTRIES
1
UNIFYING GOAL
A global community of leaders
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 OGGI
1750
1500
1200
910
671
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370
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EUROPA
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SUD AMERICA
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LEGISLAZIONE E CERTIFICAZIONE
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usano il Benefit
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(B Analytics) per il
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In attesa che l’iter
legislativo si
compia, anche in
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diventare Certified
B Corp attraverso il
processo di
certificazione,
disponibile e
riconosciuto a
livello globale,
sviluppato da B
Lab. http://
www.bcorporation.
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Un fenomeno planetario, Italia primo stato sovrano al mondo con legge.
È una forma giuridica in 31 Stati USA e ..
.. in Italia primo Stato
Sovrano al mondo.
50+
CERTIFIED B CORPS
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SOCIETA’ BENEFIT
The fastest growing
community in Europe
The Italian B Corp
community
2000+
CERTIFIED B CORPS
50+
COUNTRIES
140+
INDUSTRIES
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UNIFYING GOAL
The B Corp
community is good
company to keep.
La legge italiana
sulle 

Società Benefit
LA PRESENTAZIONE DEL DDL
28 LUGLIO 2015
“...promuovere la costituzione e
favorire la diffusione delle società
benefit…”
“...oltre allo scopo di dividerne gli utili,
perseguono una o più finalità di
beneficio comune...”
LE BCORP DIVENTANO LEGGE
LEGGE DI STABILITÀ 2016
Il Governo fa proprio un mio
emendamento che recepisce
integralmente il ddl BCorp
ELEMENTI COSTITUTIVI
STATUTO
Responsabilitàam
ministratori
Standard
valutativi
Relazione
annuale
Società
Benefit
Perché farlo?"
. Sgravi fiscali? Nessuno previsto al momento"
. Deducibilità Costi? Work in progress"
. Governance più solida"
. Vigilanza maggiore su temi sensibili al mercato"
. Vantaggio reputazionale"
. Miglioramento fattori produttivi interni"
. Apprezzamento dei finanziatori
E’ solo un primo passo…
A.S. 1882 Del Barba

L.  28 dicembre
2015, n. 208 c.
376-384
LE FINALITÀ - Art. 1
1. La presente legge ha lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la
diffusione di società, di seguito denominate società  benefit, che
nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili,
perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone,
comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e
associazioni ed altri portatori di interesse."
2. Le finalità di cui al comma 1 sono indicate specificatamente nell'oggetto
sociale della società  benefit, e sono perseguite mediante una gestione
volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro
sui quali l'attività sociale possa avere un impatto."
3.  La finalità di cui al comma 1 può essere perseguita da ciascuna delle
società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della
relativa disciplina.
LE DEFINIZIONI - Art. 2
1. Ai fini della presente legge, si intende per:"
a)  «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività
economica delle società  benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione
degli effetti negativi, su una o più categorie di cui all'art. 1, c. 1;

b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti,
direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui all'articolo 1,
quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica
amministrazione e società civile;

c) «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all’allegato A
che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto
generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;

d)  «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell’allegato B, che
devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di
beneficio comune.
OGGETTO SOCIALE - Art. 3
1. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve
indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di
beneficio comune che intende perseguire."
2. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche
finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo
statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del
contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo."
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono depositate, iscritte e pubblicate nel
rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e
2436 del codice civile."
4. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le
parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB», e utilizzare tale
denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni
verso terzi.
DOVERI E RESPONSABILITÀ - Art. 4
1.  La società  benefit  è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei
soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi
delle categorie indicate nell’articolo 1, comma 1, conformemente a quanto
previsto dallo statuto."
2.  La società  benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo
prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a
cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di cui al
comma 1."
3.  L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 può costituire
inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo
statuto."
4. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, si applica quanto
disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di
responsabilità degli amministratori.
RELAZIONE ANNUALE - Art. 5
1. Ai fini di cui alla presente legge, la società benefit redige annualmente una
relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare
al bilancio societario e che include:"
a)  la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati
dagli amministratori per il perseguire le finalità di beneficio comune e le
eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;"
b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione
esterno con caratteristiche descritte nell'allegato A e che comprende le aree di
valutazione identificate nell'allegato B;"
c)  una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società
intende perseguire nell'esercizio successivo."
2.  La relazione annuale è pubblicata nel sito  internet  della società, qualora
esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione
possono essere omessi.
AUTORITÀ GARANTE - Art. 6
1. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune
è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007,
n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206.



2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i
compiti e le attività di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili
e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.
VALUTAZIONE ESTERNA - All. A
Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:"
1. esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di
beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali,
enti e associazioni e altri portatori di interesse;"
2. sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;"
3. credibile perché sviluppato da un ente che:

a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto sociale e ambientale delle attività di una
società nel suo complesso;

b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente
anche un periodo di consultazione pubblica;"
4. trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:

a) i criteri utilizzati per la misurazione dell’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo
complesso;

b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;

c) l’identità degli amministratori e l’organo di governo dell’ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di
valutazione;

d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;

e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell’ente per escludere eventuali conflitti di
interesse.
STANDARD DI VALUTAZIONE - All. B
La valutazione dell’impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:"
1. governo d’impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della
società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare
attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse,
e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;"
2. lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di
retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità
dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;"
3. altri portatori d’interesse, per valutare le relazioni della società con i propri
fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le
donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e
della propria catena di fornitura;"
4. ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita
dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime,
processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.
PROSSIMI PASSI IN ITALIA
Tavolo Stabile per la promozione delle società benefit.

Aperto a Università, associazioni, fondazioni, singole persone "
"
Italianità: maggior competitività per imprese italiane.

Siamo i primi al mondo ad arrivare a questa legge fuori dagli Stati Uniti:
originalità della sua interpretazione, responsabilità nell’offrire modelli."
"
Standard di valutazione d’impatto «Italiano»"
Abbiamo una grandissima esperienza nel campo della CSR. Cosa può
portare? Tantissimo, tutto! Certificazione ITA/EU? 



Incentivi di sistema"
Per ora non è previsto nessun incentivo: lasciamo crescere i migliori e
impariamo dall’esperienza! Fiscalità sussidiaria? (Cost. art. 118 c. 4)


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Le società benefit. Complessità e processi di trasformazione democratici - Sen. Mauro Del Barba

  • 1. Le società Benefit
 Sen. Mauro Del Barba
 
 AbanoTerme
 
 Complessità e processi di trasformazione democratici
  • 2. Benefit Corporation Società che fanno profitto rigenerando le persone e l’ambiente
  • 3.
  • 4. Dove “Giocano” le SOCIETÀ BENEFIT Misura dell’impatto Forma giuridica FOR PROFIT Società a scopo di lucro. l loro fine è la massimizzazione dei profitti gli per gli azionisti NO PROFIT NO PROFIT Organizzazioni non a scopo di lucro. Il loro fine è avere impatto positivo sulle persone e sull’ambiente Benefit Corporation Società che fa profitto e che ha come obiettivo Il beneficio comune.
  • 5. Dove “giocano” le SOCIETÀ BENEFIT Benefit Corporation " " Società che fanno profitto rigenerando le persone e l’ambiente NON PROFIT Organizzazioni non a scopo di lucro Il loro fine è avere impatto positivo sulle persone e sull’ambiente FOR PROFIT " Società a scopo di lucro. Il loro fine è la massimizzazione dei profitti per gli azionisti " Misura dell’impatto Forma giuridica
  • 7. Quale forza sospinge l’impresa?
  • 9. Somma vettoriale: giusta direzione e maggiore intensità. Profitto Beneficio Comune Benefit
  • 10. Il movimentoB: Bcorp e Società Benefit
  • 11. B-corp vs. Benefit Corporation
  • 13.
  • 14. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 OGGI 1750 1500 1200 910 671 503 370 212125 2100 EUROPA NORD AMERICA SUD AMERICA OCEANIA ASIA AFRICA
  • 15. LEGISLAZIONE E CERTIFICAZIONE B Corp e Finance: Decine di Fondazioni / Fondi usano il Benefit Impact Assessment (B Analytics) per il rating dei propri investimenti In attesa che l’iter legislativo si compia, anche in Europa un’azienda for profit può diventare Certified B Corp attraverso il processo di certificazione, disponibile e riconosciuto a livello globale, sviluppato da B Lab. http:// www.bcorporation. net/
  • 16. Un fenomeno planetario, Italia primo stato sovrano al mondo con legge.
  • 17. È una forma giuridica in 31 Stati USA e .. .. in Italia primo Stato Sovrano al mondo.
  • 18. 50+ CERTIFIED B CORPS 100+ SOCIETA’ BENEFIT The fastest growing community in Europe The Italian B Corp community
  • 19. 2000+ CERTIFIED B CORPS 50+ COUNTRIES 140+ INDUSTRIES 1 UNIFYING GOAL The B Corp community is good company to keep.
  • 20. La legge italiana sulle 
 Società Benefit
  • 21. LA PRESENTAZIONE DEL DDL 28 LUGLIO 2015 “...promuovere la costituzione e favorire la diffusione delle società benefit…” “...oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune...”
  • 22. LE BCORP DIVENTANO LEGGE LEGGE DI STABILITÀ 2016 Il Governo fa proprio un mio emendamento che recepisce integralmente il ddl BCorp
  • 24. Perché farlo?" . Sgravi fiscali? Nessuno previsto al momento" . Deducibilità Costi? Work in progress" . Governance più solida" . Vigilanza maggiore su temi sensibili al mercato" . Vantaggio reputazionale" . Miglioramento fattori produttivi interni" . Apprezzamento dei finanziatori
  • 25. E’ solo un primo passo…
  • 26. A.S. 1882 Del Barba
 L.  28 dicembre 2015, n. 208 c. 376-384
  • 27. LE FINALITÀ - Art. 1 1. La presente legge ha lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate società  benefit, che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse." 2. Le finalità di cui al comma 1 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società  benefit, e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto." 3.  La finalità di cui al comma 1 può essere perseguita da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.
  • 28. LE DEFINIZIONI - Art. 2 1. Ai fini della presente legge, si intende per:" a)  «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società  benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui all'art. 1, c. 1;
 b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui all'articolo 1, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;
 c) «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all’allegato A che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;
 d)  «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell’allegato B, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.
  • 29. OGGETTO SOCIALE - Art. 3 1. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire." 2. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo." 3. Le modifiche di cui al comma 2 sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile." 4. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
  • 30. DOVERI E RESPONSABILITÀ - Art. 4 1.  La società  benefit  è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell’articolo 1, comma 1, conformemente a quanto previsto dallo statuto." 2.  La società  benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di cui al comma 1." 3.  L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto." 4. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.
  • 31. RELAZIONE ANNUALE - Art. 5 1. Ai fini di cui alla presente legge, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:" a)  la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguire le finalità di beneficio comune e le eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;" b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato A e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato B;" c)  una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo." 2.  La relazione annuale è pubblicata nel sito  internet  della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.
  • 32. AUTORITÀ GARANTE - Art. 6 1. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
 
 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i compiti e le attività di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.
  • 33. VALUTAZIONE ESTERNA - All. A Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:" 1. esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;" 2. sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;" 3. credibile perché sviluppato da un ente che:
 a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
 b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;" 4. trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:
 a) i criteri utilizzati per la misurazione dell’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
 b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
 c) l’identità degli amministratori e l’organo di governo dell’ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
 d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
 e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell’ente per escludere eventuali conflitti di interesse.
  • 34. STANDARD DI VALUTAZIONE - All. B La valutazione dell’impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:" 1. governo d’impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;" 2. lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;" 3. altri portatori d’interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;" 4. ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.
  • 35. PROSSIMI PASSI IN ITALIA Tavolo Stabile per la promozione delle società benefit.
 Aperto a Università, associazioni, fondazioni, singole persone " " Italianità: maggior competitività per imprese italiane.
 Siamo i primi al mondo ad arrivare a questa legge fuori dagli Stati Uniti: originalità della sua interpretazione, responsabilità nell’offrire modelli." " Standard di valutazione d’impatto «Italiano»" Abbiamo una grandissima esperienza nel campo della CSR. Cosa può portare? Tantissimo, tutto! Certificazione ITA/EU? 
 
 Incentivi di sistema" Per ora non è previsto nessun incentivo: lasciamo crescere i migliori e impariamo dall’esperienza! Fiscalità sussidiaria? (Cost. art. 118 c. 4)