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Schema di decreto legislativo in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
Recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
Art. 1 – Campo di applicazione.
1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente
decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva
all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto
a tempo indeterminato.
3. Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute
successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui
all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento dei
lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente
decreto.
Art. 2 – Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale.
1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a
norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché
riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro,
imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente
dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende
risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro,
salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui
al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma
orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del
danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l’inefficacia,
stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento
di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque
mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore
di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la
facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro,
un'indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è
assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta
giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere
servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta
il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche
ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 3 – Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa.
1. Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, nei casi in cui risulta accertato che non
ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo
soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e
condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione
previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non
superiore a ventiquattro mensilità.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in
cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore,
rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice
annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per
il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a
quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di
altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di
lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. In ogni
caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione
non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione,
senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui
all’articolo 2, comma 3.
3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1 non trova applicazione l’articolo 7 della legge n.
604 del 1966.
Art. 4 – Vizi formali e procedurali.
1. Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui
all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all’articolo 7 della legge n.
300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il
datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo
pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a
meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per
l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Art. 5 – Revoca del licenziamento.
1. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla
comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende
ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel
periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente
decreto.
Art. 6 – Offerta di conciliazione.
1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma
restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla
legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del
licenziamento, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del codice civile, e all’articolo 76 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, di
ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto
mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale
sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia
alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. Le eventuali
ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal
rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 pari a 2 milioni di euro per l’anno 2015, 7,9 milioni di euro
per l’anno 2016, 13,8 milioni di euro per l’anno 2017, 17,5 milioni di euro per l’anno 2018, 21,2 milioni
di euro per l’anno 2019, 24,4 milioni di euro per l’anno 2020, 27,6 milioni di euro per l’anno 2021, 30,8
milioni di euro per l’anno 2022, 34,0 milioni di euro per l’anno 2023 e 37,2 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma
107, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell’articolo 1, comma 2, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull’attuazione della presente disposizione. A tal
fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all’articolo 4-bis del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da
parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata
l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione è assoggettata alla
medesima sanzione prevista per l’omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il
modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è conseguentemente riformulato. Alle attività
di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7 – Computo dell’anzianità negli appalti.
1. Ai fini del calcolo delle indennità e dell’importo di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e
all’articolo 6, l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante
nell’appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato
nell’attività appaltata.
Art. 8 – Computo e misura delle indennità per frazioni di anno.
1. Per le frazioni di anno d’anzianità di servizio, le indennità e l’importo di cui all’articolo 3, comma 1,
all’articolo 4, e all’articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici
giorni si computano come mese intero.
Art. 9 – Piccole imprese e organizzazioni di tendenza.
1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono
comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l’articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità
e dell’importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’articolo 6, comma 1, è
dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica,
sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente
decreto.
Art. 10 – Licenziamento collettivo.
1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 2 del
presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, o dei criteri
di scelta di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3,
comma 1.
Art. 11 – Rito applicabile.
1. Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68
dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012.
Art. 12 – Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

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  • 1. Schema di decreto legislativo in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Art. 1 – Campo di applicazione. 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. 3. Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto. Art. 2 – Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale. 1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. 2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l’inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. 4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
  • 2. Art. 3 – Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa. 1. Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. 2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all’articolo 2, comma 3. 3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1 non trova applicazione l’articolo 7 della legge n. 604 del 1966. Art. 4 – Vizi formali e procedurali. 1. Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto. Art. 5 – Revoca del licenziamento. 1. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto. Art. 6 – Offerta di conciliazione. 1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del codice civile, e all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini
  • 3. dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario. 2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 pari a 2 milioni di euro per l’anno 2015, 7,9 milioni di euro per l’anno 2016, 13,8 milioni di euro per l’anno 2017, 17,5 milioni di euro per l’anno 2018, 21,2 milioni di euro per l’anno 2019, 24,4 milioni di euro per l’anno 2020, 27,6 milioni di euro per l’anno 2021, 30,8 milioni di euro per l’anno 2022, 34,0 milioni di euro per l’anno 2023 e 37,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n.190. 3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull’attuazione della presente disposizione. A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l’omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è conseguentemente riformulato. Alle attività di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 7 – Computo dell’anzianità negli appalti. 1. Ai fini del calcolo delle indennità e dell’importo di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata. Art. 8 – Computo e misura delle indennità per frazioni di anno. 1. Per le frazioni di anno d’anzianità di servizio, le indennità e l’importo di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Art. 9 – Piccole imprese e organizzazioni di tendenza. 1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l’articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell’importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità. 2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto. Art. 10 – Licenziamento collettivo. 1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 2 del
  • 4. presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1. Art. 11 – Rito applicabile. 1. Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012. Art. 12 – Entrata in vigore. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.