Le slide del mio intervento sulla tassazione dei redditi prodotti all'estero al convegno organizzato da Ascheri & Partners - London presso la sede dell'ICAEW di Londra il 16.09.2016.
Paolo Battaglia. Fiscalità estera. Credito per le imposte pagate all'estero.Paolo Battaglia
Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero da per le persone fisiche e società residenti. Relazione per Ascheri & Partners. Londra Maggio 2014
I NUOVI VOUCHER ONLINE DAL 10 LUGLIO
L’Inps ha emanato una circolare per illustrare le nuove procedure sulla nuova disciplina che regola il lavoro occasionale, e ha messo online la piattaforma telematica necessaria per la gestione dei nuovi adempimenti del lavoro occasionale: dal 10 luglio 2017 i nuovi voucher possono essere acquistati anche online.
Paolo Battaglia. Fiscalità estera. Credito per le imposte pagate all'estero.Paolo Battaglia
Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero da per le persone fisiche e società residenti. Relazione per Ascheri & Partners. Londra Maggio 2014
I NUOVI VOUCHER ONLINE DAL 10 LUGLIO
L’Inps ha emanato una circolare per illustrare le nuove procedure sulla nuova disciplina che regola il lavoro occasionale, e ha messo online la piattaforma telematica necessaria per la gestione dei nuovi adempimenti del lavoro occasionale: dal 10 luglio 2017 i nuovi voucher possono essere acquistati anche online.
I quiz in ordine alfabetico contenuti nella banca dati pubblicata per la prove preliminare del Concorso Funzionari Amministrativi Contabili Vigili del Fuoco 2015
LE NOVITA’ FISCALI DEL DECRETO SVILUPPO (D.L. n. 70/2011 – G.U. n. 110 del 13.05.2011)
Relatore dell’incontro sarà:
Dr. Renzo PRAVISANO
Dottore Commercialista e Giudice presso la CTR di Venezia
Durante l’incontro verranno trattati i seguenti argomenti:
A) IVA: ASPETTI OPERATIVI
- La Dichiarazione Annuale 2012
- Le compensazioni dei Crediti IVA: riduzione del valore a 5.000 Euro;
B) DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. n. 1 del 24.01.2012)
- Società semplificata S.r.l.
- Tirocinio professionisti
- I.M.U.
- IVA in edilizia ed altro;
C) LEGGE COMUNITARIA (n. 217 del 15.12.2011)
- Prestazione di servizi con Soggetti non residenti (effettuazione della prestazione)
- Rimborsi infrannuali IVA
- Importazioni di beni con introduzione in Depositi IVA;
D) SISTRI: ASPETTI OPERATIVI;
E) SOSTITUTI D’IMPOSTA E DICHIARAZIONE 770 / ORDINARIO E SEMPLIFICATO;
F) SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE (D.L. n. 16 del 02.03.2012)
- Novità in materia di Black List e Spesometro
- Sanzioni amministrative
- Contenzioso tributario
- Compensazioni del Credito IVA;
G) ALTRE NOVITA’
- Proroga Comunicazione beni concessi in godimento ai familiari
- Denaro contante per pagamenti effettuati da cittadini stranieri
- Altro e risposte a quesiti.
Relatore dell’incontro sarà:
Dr. Renzo PRAVISANO
Dottore Commercialista e Giudice presso la CTR di Venezia
Le indicazioni fondamentali per la registrazione del contatto di locazione attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Slide aggiornate al 25 gennaio 2017
APP DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: ECCO LE NUOVE FUNZIONI DOPO L’AGGIORNAMENTO
Consultazioni esiti, verifica codice fiscale e partita IVA, verifica degli avvisi per i servizi telematici, possibilità di prenotare un appuntamento tra le novità dell'App
Gli interventi di Antonio Cologno e Daniela Messina, funzionari dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Emilia-Romagna, al convegno organizzato dal CONI Emilia-Romagna, Bologna, 27 febbraio 2016
TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E STRANIERI IN ITALIA
Adempimenti aziendali ed obblighi del sostituto di imposta. Il credito di imposta
Tassazione redditi lavoro dipendente esteroPaolo Soro
Tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero.
Accade sempre più di frequente che un cittadino italiano si rechi a lavorare all’estero. Nel presente elaborato intendiamo occuparci del caso di coloro che svolgono l’attività alle dipendenze di un datore di lavoro straniero.
Tutti i redditi dovrebbero essere tassati nel Paese in cui sono concretamente prodotti. Peraltro, da un lato, non tutti gli Stati adottano gli stessi principi impositivi, e, dall’altro, giocano un ruolo preponderante (specialmente in assenza di uno specifico trattato convenzionale contro le doppie imposizioni) i fattori che consentono di definire il luogo di effettiva residenza del soggetto.
MAFINRISK Master of Quantitative Finance and Risk ManagementUniversita' Bocconi
The document provides information about the MAFINRISK Master's program at Bocconi University for the 2010-2011 year. It summarizes that the program (1) focuses on quantitative finance and risk management, (2) has an international student body, (3) is taught by experienced faculty from both academia and industry, (4) has a strong track record for job placement, and (5) is located in Milan. The remainder of the document provides details on the candidate profile, objectives, structure, courses, faculty, and location of the program.
The document discusses how the underground economy slows down the integration of immigrants in Italy, as empirical evidence suggests territorial differences in integration processes between northern and southern Italy. This difference may be due to variations in social policies between regions as well as differences in local tax bases, and the underground economy hinders immigrants' ability to enter the formal labor market and utilize their skills.
CloudCamp Milan 2009: Univ. Bocconi (EntER)Gabriele Bozzi
The document is an introduction to cloud computing for businesses presented by Francesco M. Sacco. It discusses the estimated $43 billion opportunity presented by cloud computing and some of the biggest trends driving IT spending decisions in 2009-2010, including cloud computing. It also outlines potential customer types for cloud computing, including start-ups, gaming/entertainment companies, small businesses, and enterprises.
Il credito ai consumatori sovraindebitamento e usura 2015 paolo battagliaPaolo Battaglia
Dispense sul Credito ai Consumatori, il Sovraindebitamento e il rischio usura - Master Universitario "Customer Care e Tutela dei Consumatori" - Università di catania
I quiz in ordine alfabetico contenuti nella banca dati pubblicata per la prove preliminare del Concorso Funzionari Amministrativi Contabili Vigili del Fuoco 2015
LE NOVITA’ FISCALI DEL DECRETO SVILUPPO (D.L. n. 70/2011 – G.U. n. 110 del 13.05.2011)
Relatore dell’incontro sarà:
Dr. Renzo PRAVISANO
Dottore Commercialista e Giudice presso la CTR di Venezia
Durante l’incontro verranno trattati i seguenti argomenti:
A) IVA: ASPETTI OPERATIVI
- La Dichiarazione Annuale 2012
- Le compensazioni dei Crediti IVA: riduzione del valore a 5.000 Euro;
B) DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. n. 1 del 24.01.2012)
- Società semplificata S.r.l.
- Tirocinio professionisti
- I.M.U.
- IVA in edilizia ed altro;
C) LEGGE COMUNITARIA (n. 217 del 15.12.2011)
- Prestazione di servizi con Soggetti non residenti (effettuazione della prestazione)
- Rimborsi infrannuali IVA
- Importazioni di beni con introduzione in Depositi IVA;
D) SISTRI: ASPETTI OPERATIVI;
E) SOSTITUTI D’IMPOSTA E DICHIARAZIONE 770 / ORDINARIO E SEMPLIFICATO;
F) SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE (D.L. n. 16 del 02.03.2012)
- Novità in materia di Black List e Spesometro
- Sanzioni amministrative
- Contenzioso tributario
- Compensazioni del Credito IVA;
G) ALTRE NOVITA’
- Proroga Comunicazione beni concessi in godimento ai familiari
- Denaro contante per pagamenti effettuati da cittadini stranieri
- Altro e risposte a quesiti.
Relatore dell’incontro sarà:
Dr. Renzo PRAVISANO
Dottore Commercialista e Giudice presso la CTR di Venezia
Le indicazioni fondamentali per la registrazione del contatto di locazione attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Slide aggiornate al 25 gennaio 2017
APP DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: ECCO LE NUOVE FUNZIONI DOPO L’AGGIORNAMENTO
Consultazioni esiti, verifica codice fiscale e partita IVA, verifica degli avvisi per i servizi telematici, possibilità di prenotare un appuntamento tra le novità dell'App
Gli interventi di Antonio Cologno e Daniela Messina, funzionari dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Emilia-Romagna, al convegno organizzato dal CONI Emilia-Romagna, Bologna, 27 febbraio 2016
TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E STRANIERI IN ITALIA
Adempimenti aziendali ed obblighi del sostituto di imposta. Il credito di imposta
Tassazione redditi lavoro dipendente esteroPaolo Soro
Tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero.
Accade sempre più di frequente che un cittadino italiano si rechi a lavorare all’estero. Nel presente elaborato intendiamo occuparci del caso di coloro che svolgono l’attività alle dipendenze di un datore di lavoro straniero.
Tutti i redditi dovrebbero essere tassati nel Paese in cui sono concretamente prodotti. Peraltro, da un lato, non tutti gli Stati adottano gli stessi principi impositivi, e, dall’altro, giocano un ruolo preponderante (specialmente in assenza di uno specifico trattato convenzionale contro le doppie imposizioni) i fattori che consentono di definire il luogo di effettiva residenza del soggetto.
MAFINRISK Master of Quantitative Finance and Risk ManagementUniversita' Bocconi
The document provides information about the MAFINRISK Master's program at Bocconi University for the 2010-2011 year. It summarizes that the program (1) focuses on quantitative finance and risk management, (2) has an international student body, (3) is taught by experienced faculty from both academia and industry, (4) has a strong track record for job placement, and (5) is located in Milan. The remainder of the document provides details on the candidate profile, objectives, structure, courses, faculty, and location of the program.
The document discusses how the underground economy slows down the integration of immigrants in Italy, as empirical evidence suggests territorial differences in integration processes between northern and southern Italy. This difference may be due to variations in social policies between regions as well as differences in local tax bases, and the underground economy hinders immigrants' ability to enter the formal labor market and utilize their skills.
CloudCamp Milan 2009: Univ. Bocconi (EntER)Gabriele Bozzi
The document is an introduction to cloud computing for businesses presented by Francesco M. Sacco. It discusses the estimated $43 billion opportunity presented by cloud computing and some of the biggest trends driving IT spending decisions in 2009-2010, including cloud computing. It also outlines potential customer types for cloud computing, including start-ups, gaming/entertainment companies, small businesses, and enterprises.
Il credito ai consumatori sovraindebitamento e usura 2015 paolo battagliaPaolo Battaglia
Dispense sul Credito ai Consumatori, il Sovraindebitamento e il rischio usura - Master Universitario "Customer Care e Tutela dei Consumatori" - Università di catania
Il credito ai consumatori sovraindebitamento e usura 2016. Paolo BattagliaPaolo Battaglia
Dispense sul Credito ai Consumatori, il Sovraindebitamento e il rischio usura - Master Universitario "Customer Care e Tutela dei Consumatori" - Università di Catania. Ed. VIII 2016
I Principi Contabili Internazionali IFRS for SME. Perugia 06.12.2016. Paolo B...Paolo Battaglia
Le slide del mio intervento sui Principi Contabili Internazionali IFRS per PMI al convegno organizzato da Ascheri & Partners - London a Perugia il 06.12.2016.
Mager Master in Green Management, Energy and Corporate Social Responsibility. Universita' Bocconi
MaGER - Master in Green Management, Energy and Corporate Social Responsibility.
Sustainability, climate change, energy and energy efficiency, green consumption and urban sustainable development are globally recognized challenges for the 21st century. Tackling these challenges requires a strong commitment from companies and private sectors, governments and agencies, NGOs. The managers and professionals of tomorrow will require knowledge to understand the interconnectedness of economic, environmental and social dimensions, and competencies to manage and contribute the change towards a more sustainable world.
Michael Dell started Dell Computer in 1984 out of his dorm room at the University of Texas with $1000. Dell pioneered a direct sales model where it built computers to customer specifications and shipped directly to consumers without retailers. This allowed Dell to eliminate inventory costs and quickly introduce new technologies. By 2001, Dell became the largest PC maker in the world, but has faced challenges recently from the decline in PC sales as tablets and smartphones increased in popularity. In response, Dell went private in a $24 billion deal in 2013 to restructure away from its reliance on PCs.
A snapshot of internet, social media, and mobile use in every country in the world. This report is part of a suite of reports brought to you by We Are Social and Hootsuite - read the other reports for free at http://www.slideshare.net/wearesocialsg/presentations
We Are Social's comprehensive new report covers internet, social media and mobile usage statistics from all over the world. It contains more than 350 infographics, including global snapshots, regional overviews, and in-depth profiles of 30 of the world's largest economies. For a more insightful analysis of these numbers, please visit http://bit.ly/SDMW2015
Dispense Master CT IX 2018 - Credito ai consumatori, sovraindebitamento e usu...Paolo Battaglia
Dispense sul Credito ai Consumatori, il Sovraindebitamento e il rischio usura - Master Universitario "Customer Care e Tutela dei Consumatori" - Università di Catania. Ed. X 2018
Dispense Master CT IX 2017 - Credito ai consumatori, sovraindebitamento e usu...Paolo Battaglia
Dispense sul Credito ai Consumatori, il Sovraindebitamento e il rischio usura - Master Universitario "Customer Care e Tutela dei Consumatori" - Università di Catania. Ed. IX 2017
Break-even analysis e Flussi di cassa negli investimenti all'estero. Catania ...Paolo Battaglia
Le slide del mio intervento su Break-even analysis e Flussi di cassa negli investimenti all'estero al convegno organizzato da Ascheri & Partners - London e da MPO Service Srl, a Catania il 31.03.2017.
Paolo Battaglia 2014.10.03 Voluntary Disclosure 4.3Paolo Battaglia
Le slide del mio intervento con cui ho fatto il punto sulla Voluntary Disclosure durante il Convegno sull'Internazionalizzazione delle Professioni organizzato da Ascheri & Partners a Londra il 3 ottobre 2014.
Voluntary Disclosure e rientro dei capitali dall'esteroPaolo Battaglia
Le slide relative al mio intervento su "Voluntary Disclosure e rientro dei capitali dall'estero" alla 4a Conversazione di Aggiornamento Professionale tenuta da "Ascheri & Partners Ltd - London". Londra 21 Marzo 2014
Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall'esteroPaolo Battaglia
Le slide relative al mio intervento su "Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall'estero" alla 3a Conversazione di Aggiornamento Professionale tenuta da "Ascheri & Partners Ltd - London". Londra 24 Gennaio 2014
Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall'estero
Tassazione dei redditi prodotti all’estero. Londra 16.09.2016
1. studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Paolo Battaglia
Dottore Commercialista in Ragusa
ACA Chartered Accountant in Londra
Londra, 16 settembre 2016
Tassazione dei dividendi e
redditi prodotti all’estero
2. 2 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Il contesto normativo
• Soggetti passivi dell’imposta: Articolo 2 del Tuir
• Base imponibile: Articolo 3 del Tuir
• Determinazione dell’imposta: Articolo 11 del Tuir
• Applicazione dell'imposta ai non residenti: Articolo 23 del Tuir
• Redditi di capitale: Articolo 44 del Tuir
• Utili da partecipazione: Articolo 47 del Tuir
• Redditi di lavoro dipendente: Articolo 49 del Tuir
• Determinazione del reddito di lavoro dipendente: Articolo 51, comma8-bis, del Tuir
• Dividendi: Articolo 59 del Tuir
• Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero: Articolo 165 del Tuir
• Disposizioni in materia di imprese estere controllate: Articolo 167 del Tuir
• Domicilio e residenza: Articolo 43 del Codice Civile
• Doppie imposizioni: Articolo 15, comma 1 del modello Ocse sulle convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni
• Accordi internazionali: Articolo 169 del Tuir
• Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese: Decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 147
• Convenzioni internazionali (modello OCSE)
Redditi prodotti all’estero
3. 3 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Tassazione degli utili
Persona fisica
L'imposizione fiscale avviene secondo due principi fondamentali:
• quello di territorialità
• quello di residenza (World Wide Principle).
Il primo prende in considerazione il Paese in cui si produce il reddito:
il risultato è che il contribuente potrebbe vedersi il reddito tassato due volte.
Il secondo considera il Paese in cui si risiede:
a carico dei soggetti considerati fiscalmente residenti in Italia, v’è
l’obbligo di presentazione della dichiarazione per tutti i redditi, ancorché prodotti
in altri Paesi, conseguiti nel corso del periodo d’imposta.
4. 4 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Word Wide Taxation Principle
La delimitazione degli ambiti di giurisdizione fiscale mediante il ricorso da parte dei diversi Paesi ai (medesimi)
criteri di tassazione dell’utile mondiale per i residenti, e di territorialità per i non residenti, inevitabilmente crea
il rischio di doppie imposizioni.
In tale prospettiva può, dunque, accadere che due differenti ordinamenti si considerino legittimati ad esercitare
la propria pretesa impositiva sullo stesso presupposto ovvero si ritengano competenti all’esercizio delle
prerogative tributarie nei riguardi del medesimo soggetto.
La disciplina del “credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero”, contenuta nell’art. 165 del TUIR, ha proprio
lo scopo di evitare, o quanto meno attenuare, la nascita di fenomeni di doppia imposizione internazionale dei
redditi, consentendo che il reddito prodotto all'estero sia tassato anche nello Stato di residenza ma concedendo
la detrazione delle imposte già pagate nel Paese di produzione.
La disciplina si applica indistintamente a tutti i soggetti sia Irpef che Ires, fatte salve le particolarità
specificamente previste per i soggetti titolari di reddito d’impresa. Pertanto, rientrano nel suo ambito applicativo
le persone fisiche (siano esse o meno esercenti arti o professioni o imprenditori), le società e gli enti
commerciali e gli enti non commerciali.
In particolare, con riferimento alle società di persone ed alle società ed associazioni ad esse equiparate, nonché
alle società di capitali trasparenti, il comma 9 dell’art. 165 TUIR prevede che il credito detraibile si calcoli in
capo al singolo socio.
Redditi prodotti all’estero
5. 5 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Le Convenzioni Internazionali
Con le Convenzioni Internazionali contro le doppie imposizioni gli Stati mirano
a ripartire le loro sfere di sovranità concordando criteri per definire, in ipotesi
di reddito transnazionale, quale sia lo Stato che ha potestà impositiva.
Uno dei due Stati deve rinunciare, in tutto ovvero in parte, alla propria potestà
impositiva.
Con tali accordi il contribuente versa comunque tutte le imposte, ciò che
cambia è la ripartizione dei tributi tra uno Stato e l’altro.
TIE BREAKER RULES: art. 4 Mod. Ocse Convenzioni contro le doppie imposizioni
L’adozione di strumenti convenzionali consente a ciascuno dei Paesi interessati
di perseguire due distinti obiettivi:
1. evitare il rischio di doppia imposizione
2. prevenire l’evasione e l’elusione fiscale
mediante l’individuazione, in rapporto a determinati comparti
impositivi, di procedure per consentire lo scambio di informazioni e
favorire la mutua assistenza tra le Amministrazioni fiscali degli Stati
contraenti.
Redditi prodotti all’estero
6. 6 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Relazioni tra Convenzioni internazionali
e normativa nazionale
Le Convenzioni assumono carattere di specialità e, quindi, devono essere poste sul
gradino più alto della gerarchia delle fonti del diritto, nell’ambito della materia da
queste disciplinata.
Da ultimo: Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n. 294/5/2012:
«In caso di contrasto tra normativa interna e disposizioni contenute nelle
Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, queste ultime devono prevalere sulla
base del criterio di specialità, SENZA prendere in considerazione, come sostenuto
dall’Amministrazione finanziaria, il criterio della successione delle leggi nel tempo.»
TUTTAVIA (deroga in positivo), in base all’art. 169 TUIR:
le disposizioni TUIR si applicano ANCHE IN DEROGA ALLA CONVENZIONE,
se più favorevoli.
Redditi prodotti all’estero
7. 7 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Le Convenzioni Internazionali
TIE BREAKER RULES: art. 4 Mod. OCSE
Convenzioni contro le doppie imposizioni
Sancisce i criteri di determinazione della residenza che devono essere applicati
secondo il tassativo seguente ordine gerarchico:
• Abitazione permanente
• Centro di interessi vitali
• Soggiorno abituale
• Nazionalità
• Comune accordo
Redditi prodotti all’estero
8. 8 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
La Convenzione Italia – Regno Unito
Le imposte attuali cui si applica la Convenzione Italia – UK sono:
a) per quanto concerne il Regno Unito:
i) l'imposta sul reddito (the income tax);
ii) l'imposta sulle società (the corporation tax);
iii) l'imposta sui redditi di capitale (the capital gains tax);
iv) l'imposta sul reddito derivante dal petrolio (the petroleum revenue tax).
b) per quanto concerne l'Italia:
i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
iii) l'imposta locale sui redditi (ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte).
Redditi prodotti all’estero
9. 9 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Contesto normativo
Art. 2 TUIR. Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la
maggior parte del periodo di imposta sono (ALTERNATIVAMENTE):
o iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
o hanno nel territorio dello Stato il domicilio
o la residenza ai sensi del codice civile*.
• Secondo l’art. 43 del Codice civile:
il domicilio è il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi;
la residenza è il luogo in cui la persona fisica dimora abitualmente.
Redditi prodotti all’estero
10. 10 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Contesto normativo
Art. 2 TUIR. Soggetti passivi
2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani
cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori
diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Sarà quindi il contribuente a doversi accollare l'onere di fornire tutti gli elementi
necessari e sufficienti per convincere l'Amministrazione finanziaria che la perdita di
residenza è effettiva e che, in realtà, si sono interrotti tutti i rapporti (economici ed
affettivi) con il Paese di origine.
Redditi prodotti all’estero
11. 11 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
La residenza fiscale delle persone fisiche
3 requisiti per ottenere la residenza all’estero
Per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 giorni):
1. Iscrizione all’Aire (Anagrafe degli italiani Residenti all’Estero)
2. Domicilio civilistico all’estero (art. 43 c.c. comma 1)
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei
suoi affari e interessi.
All’estero deve quindi essere il suo centro di affari e interessi, non solo di natura
patrimoniale ed economica ma anche familiare, sociale e morale.
3. Residenza civilistica all’estero (art. 43 c.c. comma 2)
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Il contribuente deve quindi permanere effettivamente all’estero con l’intenzione di
volerci rimanere.
Redditi prodotti all’estero
12. 12 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
La residenza fiscale delle persone fisiche
Il requisito della residenza si acquisisce ex tunc con riferimento al
periodo d’imposta nel quale la persona fisica instaura il collegamento
territoriale rilevante ai fini fiscali:
Soltanto alla fine dell’anno solare è possibile effettuare la verifica del
requisito temporale della permanenza in Italia (183 o 184 giorni in caso
di anno bisestile) per determinare la residenza fiscale della persona.
Redditi prodotti all’estero
13. 13 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Contesto normativo
Art. 3, comma1, TUIR. Base imponibile
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti
da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e
per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
Per l’ordinamento italiano, quindi, sono imponibili tutti i redditi posseduti nel
periodo di imposta dal soggetto passivo residente, ovunque maturati e
a prescindere dal luogo in cui essi sono stati prodotti,
al netto degli oneri deducibili e nei limiti delle convenzioni stipulate secondo il
modello OCSE.
Redditi prodotti all’estero
14. 14 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Contesto normativo
Art. 11, comma 4, TUIR. Determinazione dell’imposta
4. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al
contribuente a norma dell’articolo 165.
Se l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta netta il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione
dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in
sede di dichiarazione dei redditi.
Redditi prodotti all’estero
15. 15 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Contesto normativo
Art. 23 TUIR. Applicazione dell'imposta ai non residenti
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano
prodotti nel territorio dello Stato:
• a) i redditi fondiari;
• b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni
nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e
conti correnti bancari e postali;
• c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;
• d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;
• e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
• f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso,
nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di
partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da
rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da
cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche
attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;
• g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.
Redditi prodotti all’estero
16. 16 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Contesto normativo
Art. 23 TUIR. Applicazione dell'imposta ai non residenti
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) f) del comma 1 si
considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di
soggetti non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e])
del comma 1 dell'articolo 16;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma
1 dell'articolo 47; 78
c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o
scientifico;
d) i compensi corrisposti ad imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali
effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.
Redditi prodotti all’estero
17. 17 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Contesto normativo
Art. 44, comma 1 TUIR. Redditi di capitale
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari,
nonché dei certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei
finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di
accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice
civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con
somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1
dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti
attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
18. 18 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Contesto normativo
Art. 44, comma 2 TUIR. Redditi di capitale
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla
partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo
stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le
partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo
precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano
similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella
determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine
l'indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e
precisi;
b) (lettera abrogata);
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi
dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio
1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma
non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione
dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne' di controllo sulla
gestione stessa.
19. 19 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Contesto normativo
Art. 67 TUIR. Redditi diversi
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in
nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore
dipendente:
(Omissis…)
20. 20 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Contesto normativo
REDDITI DI CAPITALE (art. 44 lettera h TUIR):
• Proventi in denaro o in natura prodotti dall’impiego di un capitale finanziario e
percepiti non nell’esercizio di un’attività d’impresa.
• Sono certi nell’ an ma possono essere incerti nel quantum.
• Sono sempre positivi.
REDDITI DIVERSI (art. 67 TUIR):
• Confluiscono tutte e tipologie di reddito che il legislatore non ha ritenuto di
aggregare alle altre categorie di reddito di cui all’art. 6 TUIR:
a) redditi fondiari
b) redditi di capitale
c) redditi di lavoro dipendente
d) redditi di lavoro autonomo
e) redditi d'impresa
f) redditi di capitale
g) (redditi diversi)
• Sono incerti nell’ an ma e nel quantum.
• Possono dar luogo a minusvalenze.
Redditi prodotti all’estero
21. 21 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Contesto normativo
REDDITI DI CAPITALE
Caratteristiche fondamentali
Non hanno una definizione fiscale autonoma ma il TUIR (art. 44) riporta una loro
elencazione analitica.
• Sono tassati al lordo: non è deducibile alcuna componente di costo di produzione
• Sono sempre tassati isolatamente, senza possibilità di compensazione con
minusvalenze (ad eccezione del risparmio gestito)
• Principio di cassa: vanno indicati nella dichiarazione e tassati con riferimento al
periodo d’imposta in cui sono incassati
• Hanno un rendimento predeterminato o predeterminabile e, in ogni caso,
positivo
• Nella maggior parte dei casi sono soggetti a ritenuta alla fonte dai sostituti
d’imposta che li erogano
Redditi prodotti all’estero
22. 22 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Contesto normativo
REDDITI DI CAPITALE
2 MACROCATEGORIE – A. RAPPORTI FINANZIARI E RENDITE
I proventi derivanti da rapporti di finanziamento o rendite finanziarie:
gli interessi e altri proventi derivanti da mutui o altre forme di credito (ad es.
obbligazioni)
Redditi prodotti all’estero
TIpologia Ritenuta a titolo d’imposta
Interessi derivanti da dividendi, obbligazioni,
interessi attivi bancari e postali, certificati di
deposito
26%
Titoli di Stato e similari 12,50%
23. 23 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Contesto normativo
REDDITI DI CAPITALE
2 MACROCATEGORIE – B. DIVIDENDI
I proventi derivanti da capitali impiegati in attività finanziarie o di partecipazione in
società ed enti (soggetti passivi IRES), come gli utili distribuiti dalle società di capitale
(dividendi).
I dividendi sono quella parte di utile di esercizio che l’assemblea dei soci delibera di
distribuire ai soci stessi (art. 2433 c.c.).
Il reddito di capitale è pari all’ammontare degli utili percepiti nel periodo d’imposta,
senza alcuna deduzione (art. 45, comma 1 TUIR).
Pertanto si applica il principio di cassa e non sono ammessi costi in deduzione.
Redditi prodotti all’estero
24. 24 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Contesto normativo
Art. 47, comma 1, TUIR. Utili da partecipazione
Salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) (redditi esenti, e soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imp. sostitutiva), gli UTILI distribuiti in
qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati
nell’articolo 73 (soggetti passivi IRES),
concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40
per cento del loro ammontare.
Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente
distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota
di esse non accantonata in sospensione di imposta.
25. 25 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Contesto normativo
Art. 47, comma 4, TUIR. Utili da partecipazione
(in vigore dal 07.10.2015 - D.Lgsl. 147/2015)
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono INTEGRALMENTE
alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento
emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4;
A tali fini, si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di
partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti
all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o
territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili.
Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi
utili siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 o
sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 5, lettera
b), dello stesso articolo 167, il rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del
comma 1 dell'articolo 87.
(omissis…)
26. 26 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Contesto normativo
Art. 59, comma 1, TUIR. Dividendi
1. Gli UTILI relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e
degli enti di cui all’articolo 73 (soggetti passivi IRES), nonché quelli relativi ai
titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a)
(gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti),
e le remunerazioni relative ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera
b) (associazione in partecipazione),
concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per
cento del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti.
Si applica l’articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo
precedente.
27. 27 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Utili da partecipazione
Soggetti destinatari
Dividendi distribuiti da società residenti e derivanti da partecipazioni
QUALIFICATE
Dividendi distribuiti da società residenti e derivanti da partecipazioni
NON QUALIFICATE
Destinatario
Persona fisica titolare o non titolare di P.IVA BASE IMPONIBILE 49,72 % (esenzione 50,28%)
Società di capitali BASE IMPONIBILE 5% (esenzione del 95%)
Destinatario
Persona fisica non titolare di P.IVA RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA 26%
Persona fisica titolare di P.IVA e Soc. di persone BASE IMPONIBILE 49,72 % (esenzione 50,28%)
Società di capitali BASE IMPONIBILE 5% (esenzione del 95%)
ESENZIONE TOTALE in regime di trasparenza
28. 28 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Utili da partecipazione
Persona fisica non imprenditore
Il regime di trasparenza e il regime ordinario
Nel regime di TRASPARENZA (ex artt. 115 e 116 TUIR) il reddito della società viene tassato per
trasparenza in capo ai soci.
In trasparenza si presume che tutto l’utile fiscale si consideri distribuito ai soci in base alle rispettive quote
di partecipazione, indipendentemente dall’effettiva distribuzione ai soci o se l’utile rimarrà nella società
(come accade per le società di persone).
Nel regime ORDINARIO:
- In caso di partecipazione qualificata :
La tassazione ai fini IRPEF è limitata al 49,72% dell’utile effettivamente distribuito.
Sugli utili non si applica ritenuta a condizione che all’atto della percezione sia dichiarata la presenza dei
requisiti di partecipazione qualificata, altrimenti sarà applicata una ritenuta del 26% a titolo d’acconto.
Gli utili percepiti andranno indicati in UNICO PF (QUADRO RL).
- In caso di partecipazione non qualificata:
Il socio pagherà le imposte nell’esercizio di distribuzione effettiva degli utili (per cassa), ma pagherà le
imposte solamente sull’utile civilistico effettivamente percepito e non su quello rilevante ai fini fiscali.
La società (o l’intermediario finanziario) che eroga i dividendi applicherà al momento della corresponsione
una ritenuta del 26% a titolo d’imposta sul totale (100%) del loro ammontare.
29. 29 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Utili da partecipazione
Persona fisica non imprenditore
Il regime di trasparenza e il regime ordinario
Il vantaggio del regime trasparente è di annullare la doppia imposizione sui dividendi (cioè pagare sia il
27,50% a titolo di IRES da parte della società che l’Irpef per il socio in caso di distribuzione di utili).
In entrambi i casi (tassazione ordinaria e tassazione in trasparenza) è comunque dovuta l’IRAP in capo alla
società partecipata.
In linea di massima il regime della trasparenza fiscale conviene:
a) in presenza di utili modesti e quando i soci non posseggono altri redditi importanti tali da determinare
l’applicazione di aliquote IRPEF elevate;
b) quando l’utile di bilancio non è troppo distante dall’utile fiscale ovvero quando la società non presenta
rilevanti costi indeducibili;
c) quando si intende esporre un utile maggiore in bilancio ai fini della richiesta di ipotetici affidamenti
bancari in quanto nel regime di trasparenza si elimina di fatto dal bilancio la tassazione IRES.
Il regime di trasparenza non risulta conveniente per le società che usano accantonare a riserva gli utili o
che ne distribuiscono solo in piccola parte ai soci.
30. 30 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Tassazione degli utili da partecipazione
Persona fisica non imprenditore
Partecipazioni qualificate / non qualificate
Partecipazioni % Partecipazione al
capitale
% Diritto di voto
(assemblea ordinaria)
Qualificate
Non quotate
> 25% > 20%
Non qualificate
Non quotate
< 25% < 20%
Qualificate
Quotate
> 5% > 2%
Non qualificate
Quotate
< 5% < 2%
31. 31 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Tassazione degli utili da partecipazione
Persona fisica non imprenditore
1. Utili distribuiti da società residenti in Italia (DIVIDENDI ITALIANI):
a.Se da partecipazione QUALIFICATA:
costituiscono reddito del socio per il 49,72% del loro importo
(quadro RL in UNICO).
NO ritenuta se all’atto della percezione si dichiari la presenza dei requisiti di
partecipazione qualificata.
Altrimenti si effettua ritenuta a titolo d’acconto del 26% sul 100%.
b.Se da partecipazione NON QUALIFICATA:
ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% del 100% dell’importo spettante.
Esclusi dal reddito complessivo del socio: no in Unico
(come i redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta
sostitutiva)
32. 32 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Tassazione degli utili da partecipazione
Persona fisica non imprenditore
2. Utili distribuiti da società NON residenti in Italia (DIVIDENDI ESTERI):
a. Se da partecipazione qualificata:
costituiscono reddito del socio per il 49,72% del loro importo (quadro RL in UNICO).
L’intermediario opera ritenuta a titolo d’acconto (non a titolo d’imposta) del 26% sul 49,72%.
Ritenuta recuperabile con il TAX CREDIT (limitato anch’esso al 49,72%: art. 165, co. 10, TUIR).
b. Se da partecipazione NON qualificata:
ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% del 100% dell’importo spettante sul NETTO
FRONTIERA
(cioè al netto delle ritenute operate nello Stato Estero).
Se la ritenuta è operata dall’intermediario per la riscossione sono esclusi dal reddito
complessivo del socio: no in Unico.
Se non interviene un intermediario nella riscossione vanno assoggettati ad imposta
sostitutiva nella stessa misura della ritenuta a titolo d’imposta (26% del 100%)
e indicati in RM di UNICO.
33. 33 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Tassazione degli utili da partecipazione
Persona fisica non imprenditore
3. Utili distribuiti da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata:
Concorrono per trasparenza integralmente (100%) al reddito imponibile,
indipendentemente dal dividendo distribuito, SIA da partecipazioni QUALIFICATE
che NON QUALIFICATE.
Viene operata una ritenuta a titolo d’acconto del 26% sul 100% da parte del
sostituto d’imposta che interviene nella riscossione dell’utile.
Gli utili da partecipazioni NON QUALIFICATE di società BL quotate in borse
regolamentate, sono esclusi da questo principio e soggetti a ritenuta a titolo
d’imposta del 26% sul 100% dei dividendi.
34. 34 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Tassazione degli utili da partecipazione
Persona fisica non imprenditore
La società estera non White List non sarà tassata per trasparenza e l’utile concorrerà
alla formazione del reddito complessivo per il 49,72% dell’importo (e non sul totale
del reddito imponibile), con applicazione di ritenuta a titolo d’acconto del 26% in
caso di partecipazione QUALIFICATA e del 26% a titolo d’imposta in caso di
partecipazione NON QUALIFICATA), qualora il contribuente abbia presentato
preventiva istanza d’interpello (con risposta positiva) finalizzato alla disapplicazione
delle norme CFC dimostrando, alternativamente, che:
a) la società svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua
principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento;
b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati non
White List.
Dovrà essere compilato il quadro RM in cui sarà liquidata l’imposta dovuta sul
reddito estero, al netto di eventuali imposte pagate all’estero a titolo definitivo,
di eccedenze di imposta risultanti dai precedenti periodi di imposta ed eventuali
acconti versati.
35. 35 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Tassazione degli utili da partecipazione
Persona fisica non imprenditore
Partecipazione Ritenuta
26%
Tassazione Quadro
Unico
Qualificata Non Black List d’acconto
(no riten. da ITA
se con dichiar.)
su 49,72% RL
Black List d’acconto su 100%
su 49,72%
se interpello
favorevole
RL
Non qualificata Non Black List d’imposta su 100% NO Unico
Black List
quotata
d’imposta su 100% NO Unico
Black List
non quotata
d’imposta su 100%
su 49,72%
se interpello
favorevole
RM
36. 36 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Art. 165 TUIR. Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero,
le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione
dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta
corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito
complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in
diminuzione.
I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli
previsti dall'art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
Il credito per le imposte pagate all’estero
37. 37 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Il credito d’imposta riconosciuto
Il credito di imposta deve essere calcolato nella dichiarazione relativa al periodo
d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce
l’imposta.
Qualora il contribuente, alternativamente, non presenti la dichiarazione dei redditi
ovvero non indichi il credito nella stessa dichiarazione del periodo d’imposta in cui
è sorto il diritto perde il beneficio della detrazione.
Il credito di imposta è riconosciuto fino a concorrenza della quota di imposta
italiana corrispondente al rapporto tra:
reddito prodotto all’estero
reddito complessivo
(al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta)
Per individuare tale importo si deve diminuire la quota di imposta lorda italiana
del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni, riferito allo stesso periodo
di produzione del reddito e allo stesso Stato estero.
Il credito per le imposte pagate all’estero
38. 38 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato al carattere di definitività
delle imposte estere, intendendo per tali quelle non più ripetibili (anche su redditi
pregressi dichiarati in anni precedenti).
Pertanto, rientrano nel mod. Unico 2016 le imposte resesi definitive entro il
30.09.2016.
La definitività della tassazione deve essere valutata caso per caso ed è importante
conoscere i differenti ordinamenti stranieri.
In linea di massima possono considerarsi non definitivi i tributi:
• pagati in acconto
• in via provvisoria
• quelli per i quali è previsto il conguaglio con la possibilità di rimborso totale o
parziale.
Il credito spetta esclusivamente per quei redditi prodotti all’estero che concorrono
alla formazione del reddito complessivo.
Non è riconosciuto, quindi, per quei redditi di fonte estera esenti, soggetti ad
imposizione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Il credito per le imposte pagate all’estero
39. 39 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Come provare la definitività del pagamento?
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, con la risoluzione n. 104/E/2001, che
l’ammontare delle ritenute subite all’estero così come l’ammontare del reddito ivi
prodotto possono essere validamente documentati attraverso:
• l’esibizione della certificazione rilasciata dall’intermediario, oppure
• con l’esibizione congiunta della fattura e di documenti di provenienza
bancaria (o simili) attestanti il compenso netto effettivamente percepito.
Può essere validamente utilizzata la “certificazione dei dividendi rilasciata
dall’intermediario, ovvero altra documentazione rilasciata dall’Autorità fiscale
estera dalla quale tali imposte risultino pagate in via definitiva.
Il contribuente può, pertanto, riportare nella propria dichiarazione dei redditi
l’importo indicato nella certificazione.”
Il credito per le imposte pagate all’estero
40. 40 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Come provare la definitività del pagamento?
Con circolare n. 9/E del 2015, (al par. 2.4 riguardante la definitività delle imposte pagate all’estero),
l’ADE ha specificato che:
“ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti
documenti:
• un prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi
prodotti all’estero, l’ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, la
misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma
dell’articolo 165 del TUIR;
• la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto
tale adempimento;
• la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;
• l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera;
• l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi.”
La circolare n. 3/E del 2016 l’ADE ha di recente chiarito che in assenza di una dichiarazione dei
redditi estera, è possibile utilizzare il credito per le imposte pagate all’estero anche attraverso la
presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il credito per le imposte pagate all’estero
41. 41 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Il credito d’imposta riconosciuto
Se l’ammontare del credito per le imposte pagate all’estero fosse superiore a quello
dell’imposta netta sul reddito complessivo, gli artt. 11 e 80 del TUIR,
rispettivamente per le persone fisiche e i soggetti Ires, consentono al contribuente,
a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta del periodo
d’imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Art.11. comma 4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente
a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al
periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Art. 80. Se l'ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all'estero, delle ritenute d'acconto e
dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al
periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di
utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 *.
* credito in compensazione con altre imposte e contributi utilizzando il modello di pagamento F24
Il credito per le imposte pagate all’estero
42. 42 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Gli obblighi di monitoraggio fiscale
Anche nei casi in cui i redditi prodotti all’estero non vadano dichiarati in UNICO,
restano a carico del contribuente gli obblighi di monitoraggio fiscale.
Il monitoraggio fiscale si attua attraverso la presentazione in UNICO del quadro RW,
in cui si indica iI possesso di investimenti o attività finanziarie all’estero detenute
durante l’anno.
43. 43 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Royalties
DEFINIZIONE DI ROYALTIES
Art. 12, paragrafo 3, Modello OCSE 2010
“I compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti
d'autore su opere letterarie, artistiche o lavoro scientifico tra cui pellicole
cinematografiche, di brevetti, marchi, disegni o modelli, progetti, formule o processi
segreti o per informazioni concernenti industriale, esperienza commerciale o
scientifico”.
44. 44 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Royalties
Lo sfruttamento attraverso la cessione o l’utilizzo del diritto di autore è disciplinato
dalla Legge n. 633/1941:
L’autore di un’opera dell’ingegno ha il diritto esclusivo di utilizzarla
economicamente in ogni forma e modo, secondo quanto stabilito ai sensi
dell’articolo 12 della norma. Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è
costituito dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro
intellettuale.
Il titolare di un brevetto o di una proprietà intellettuale, può decidere di concedere a
terzi lo sfruttamento economico della sua opera, attraverso il versamento di una
somma di denaro (royalties). In questo modo, l’autore dell’opera rimane proprietario
della stessa ma può beneficiare dei proventi derivanti da terzi che intendano
sfruttare l’opera a fini commerciali e/o di lucro. Le royalties rappresentano un
corrispettivo variabile determinato dal peso di una serie di differenti variabili legate
alle varie pattuizioni contrattuali tra i soggetti interessati.
45. 45 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Royalties
Dal punto di vista fiscale, le royalties sono disciplinate da:
• Art. 23, comma 2, lett. c) del TUIR. Applicazione dell'imposta ai non residenti.
• Art. 25 del DPR 600/73. Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi.
• Art. 26-quater del DPR 600/73. Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui
canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea
• Art. 12, comma 1, modello OCSE Convenzioni contro le doppie imposizioni
46. 46 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Royalties
Il presupposto territoriale
Art. 23, comma 2, lettera c) del TUIR:
Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere d) (redditi di lavoro autonomo,
e) (redditi di impresa) ed f) (redditi diversi) del comma 1, i “compensi per
l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi di impresa
nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in
campo industriale, commerciale o scientifico” si considerano prodotti nel territorio
dello Stato “se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato
o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti“.
47. 47 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Royalties
Il presupposto territoriale
Quindi, i compensi da royalties sono attratti a tassazione nel nostro Paese NON già
in base alla qualificazione degli stessi come redditi di impresa, redditi di
lavoro autonomo o redditi diversi, NE’ con riferimento alla qualità del
percettore non residente (persona fisica o giuridica, lavoratore autonomo o
imprenditore), MA per il solo fatto che sono erogati (ad un non residente, ancorché
privo di stabile organizzazione in Italia) da uno dei soggetti residenti, indicati dalla
norma.
Ciò che conta ai fini dell’attrazione delle royalties corrisposte a soggetti non
residenti nella potestà impositiva dello Stato italiano, è la residenza fiscale del
soggetto erogante, prescindendo dunque dalla considerazioni di altri elementi.
48. 48 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Royalties
• Art. 25 del DPR 600/73
L’articolo classifica i soggetti ai quali si pagano le royalties in tre categorie:
• 1. imprese residenti in Italia, per le quali gli importi pagati a titolo di royalties
non sono soggetti ad alcuna ritenuta;
• 2. privati residenti in Italia, per i quali gli importi percepiti, ridotti della
percentuale forfettaria pari al 25%, sono soggetti ad una ritenuta a titolo di
acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 22%;
• 3. soggetti residenti all'estero, per i quali è prevista la ritenuta a titolo di
imposta pari al 30%, calcolata sul 75% dell'ammontare della royalty
percepita.
Ovviamente, l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta comporta che il
canone non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile
del non residente
49. 49 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Royalties
L’applicazione della potestà impositiva italiana deve essere coordinata con le
disposizioni Convenzionali e con la Direttiva Canoni e Interessi (Direttiva
2003/49/CE).
Per quanto riguarda le disposizioni Convenzionali, queste, generalmente, prevedono
una potestà impositiva esclusiva del Paese di residenza del soggetto percettore,
escludendo di fatto l’esercizio della potestà impositiva italiana.
Tuttavia, in deroga a tale disposizione, talvolta si prevede la possibilità di tassare le
royalties anche nel Paese di residenza del soggetto che li eroga, prevedendo,
dunque, una potestà impositiva concorrente tra i due Stati.
In tali casi la Convenzione stessa stabilisce l’aliquota massima applicabili,
generalmente fissata al 10%, quindi inferiore alla ritenuta prevista dalla normativa
interna.
Ancora più favorevole, ove applicabile, la Direttiva n. 49 del 3 giugno 2003 ha
stabilito che dal 2004 (Direttiva canoni e interessi), nel rispetto di determinati
requisiti, prevede per le società consociate residenti nella UE l’assenza di
applicazione della ritenuta su pagamenti di interessi e canoni.
50. 50 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Royalties
Una particolare attenzione nell’applicazione delle Direttiva Canoni e interessi
riguarda la verifica che la società percipiente sia il “beneficiario effettivo” dei
canoni.
In rispetto alle condizioni dettate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
dell’Entrate n. 84404/2013 del 10.07.2013:
• per chiedere l’esonero o la riduzione dalla ritenuta di cui all’art. 25, D.P.R.
600/1973, in virtù dell’applicazione della Direttiva Canoni e interessi, il soggetto
non residente, dovrà presentare alla società italiana il modello F. Sui modelli
deve essere apposta l’attestazione dell’Autorità fiscale dello Stato in cui la
società o ente beneficiario è residente ovvero la stabile organizzazione
beneficiaria è situata. Stesse modalità per chiedere il rimborso dell’imposta nel
caso in cui la società italiana applichi comunque la ritenuta del 30%;
• qualora non trovi applicazione le Direttiva Canoni e interessi ma trovino
applicazione le norma Convenzionali si dovrà presentare il Modello C, chiedendo
l’esenzione dell’applicazione della ritenuta o l’applicazione della ritenuta con
aliquota ridotta.
51. 51 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Royalties
Vi è da segnalare che la stragrande maggioranza delle Convenzioni contro le doppie
imposizioni stipulate dall’Italia, attualmente in vigore, che fa riferimento alle
precedenti versioni del Modello OCSE, ricomprende tra le Royalties i compensi per
l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
Tale previsione, come precisato dal Commentario all’art. 12 del Modello OCSE 2010
(paragrafo 2.9), è stata eliminata, sicché si desume che tali compensi debbano
essere generalmente considerati tassati in capo al percettore (nel Paese di
residenza) come redditi d’impresa.
Nel recepimento della Direttiva Canoni e interessi, nella definizione di “canoni”
vengono ricompresi anche i compensi per l'uso o la concessione in uso di
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
Nel Commentario all’art. 12 del Modello OCSE 2010 viene inoltre precisato che
NON sono classificabili come canoni neanche i compensi corrisposti per ottenere il
diritto esclusivo alla distribuzione di determinati prodotti o servizi in una specifica
area geografica, non essendo direttamente collegati all’uso o alla concessione in uso
di alcuno dei diritti immateriali che generano royalties, per cui tali compensi devono
essere qualificati come redditi d’impresa.
52. 52 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Royalties
A livello internazionale, al fine di stabilire la potestà impositiva sui canoni si dovrà
far riferimento alle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra Italia e il
Paese estero di riferimento (le Convenzioni, infatti, essendo accordi tra più Stati
prevalgono sulla norma interna).
Generalmente, le Convenzioni stipulate dall’Italia seguono il Modello Ocse 2010.
In altre parole, la disposizione Convenzionale riserva la potestà esclusiva dei canoni
al Paese di residenza del soggetto percipiente.
La società estera, dunque, non sconterà la ritenuta del 30% prevista dall’art. 25 del
D.P.R. 600/1973.
Nel caso in cui nella Convenzione si preveda una potestà impositiva concorrente tra
lo Stato di residenza del soggetto erogante e lo Stato di residenza del soggetto
percipiente, si prevedono, generalmente, delle aliquota massime di tassazione (art.
12, paragrafo 2)
53. 53 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Royalties
DIRETTIVA 2003/49/CE - Interessi - Royalties
La Direttiva UE c.d. “interessi – royalties” (2003/49/CE del 3 giugno 2003), prevede,
nel rispetto di determinati requisiti, per le società consociate residenti nella UE, la
possibilità di esonerare da imposizione alla fonte i pagamenti di interessi e canoni tra
società residenti nella UE.
Il legislatore nazionale ha disciplinato il requisito della consociazione con il co. 2, art.
26 quater, D.P.R. 600/73.
54. 54 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Royalties
DIRETTIVA 2003/49/CE - Interessi - Royalties
In parycolare è richiesto alternativamente che:
a. la società che effettua il pagamento o la società la cui stabile organizzazione effettua
il pagamento, detenga direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento
dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile
organizzazione riceve il medesimo pagamento;
b. la società che riceve il pagamento o la società la cui stabile organizzazione riceve il
pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei
diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile
organizzazione effettua il medesimo pagamento;
c. una terza società avente i requisiti di cui illustrati in precedenza, per i percettori e i
soggetti che corrispondono i compensi, detiene direttamente una percentuale non
inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento
o nella società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella società
che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il
medesimo pagamento;
d. i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle società ed enti residenti nel
territorio dello Stato, sono quelli esercitabili nell'assemblea ordinaria prevista dagli
articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile;
e. le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c) sono
detenute ininterrottamente per almeno un anno.
55. 55 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi prodotti all’estero
Royalties
DIRETTIVA 2003/49/CE - Interessi - Royalties
Al verificarsi di queste condizioni si potrà ottenere l’esenzione sulle royalties.
Affinché trovi applicazione la suddeza normayva è necessario che:
• la società che paga le royaties (nel nostro caso la società italiana) rivesta una
delle forme previste dall'allegato A al D.P.R. 600/1973, e che risieda, ai fini fiscali,
nel territorio dello Stato e sia assoggettata, senza fruire di regimi di esonero,
all'imposta sul reddito delle società (art. 24 –quater, co. 1, lett. a), D.P.R.
600/1973);
• le società che beneficiano delle royalties devono, oltre a dover rivestire una delle
forme previste dall'allegato A al D.P.R. 600/1973, risiedere ai fini fiscali in uno
Stato membro UE, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in
materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori
dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, a una
delle imposte indicate nell'allegato B ovvero a un'imposta identica o
sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte
(art. 24, co.4, lett. a), D.P.R. 600/1973).
56. studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Paolo Battaglia
Dottore Commercialista in Ragusa
ACA Chartered Accountant (ICAEW) in Londra
Catania, 19 Marzo 2016
Tassazione dei dividendi e
redditi prodotti all’estero