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studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Paolo Battaglia
Dottore Commercialista in Ragusa
ACA Chartered Accountant in Londra
Londra, 16 settembre 2016
Tassazione	dei	dividendi	e
redditi	prodotti	all’estero
2 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Il	contesto	normativo
• Soggetti	passivi	dell’imposta:	Articolo	2	del	Tuir
• Base	imponibile:	Articolo	3	del	Tuir
• Determinazione	dell’imposta:	Articolo	11	del	Tuir
• Applicazione	dell'imposta	ai	non	residenti:	Articolo	23	del	Tuir
• Redditi	di	capitale:	Articolo	44	del	Tuir
• Utili	da	partecipazione:	Articolo	47	del	Tuir
• Redditi	di	lavoro	dipendente:	Articolo	49	del	Tuir
• Determinazione	del	reddito	di	lavoro	dipendente: Articolo	51,	comma8-bis,	del	Tuir
• Dividendi:	Articolo	59	del	Tuir
• Credito	d’imposta	per	i	redditi	prodotti	all’estero:	Articolo	165	del	Tuir
• Disposizioni	in	materia	di	imprese	estere	controllate:	Articolo	167	del	Tuir
• Domicilio	e	residenza:	Articolo	43	del	Codice	Civile
• Doppie	imposizioni: Articolo	15,	comma	1	del	modello	Ocse	sulle	convenzioni	internazionali	contro	le	doppie	
imposizioni
• Accordi	internazionali:	Articolo	169	del	Tuir
• Disposizioni	recanti	misure	per	la	crescita	e	l'internazionalizzazione	delle	imprese: Decreto	legislativo	14	
settembre	2015	n.	147
• Convenzioni	internazionali	(modello	OCSE)
Redditi	prodotti	all’estero
3 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Tassazione degli utili
Persona	fisica
L'imposizione	fiscale	avviene	secondo	due	principi	fondamentali:	
• quello	di	territorialità
• quello	di	residenza	(World	Wide	Principle).	
Il	primo	prende	in	considerazione	il	Paese	in	cui	si	produce	il	reddito:
il	risultato	è	che	il	contribuente	potrebbe	vedersi	il	reddito	tassato	due	volte.	
Il	secondo	considera	il	Paese	in	cui	si	risiede:
a	carico	dei	soggetti	considerati	fiscalmente	residenti	in	Italia,	v’è	
l’obbligo	di	presentazione	della	dichiarazione	per	tutti	i	redditi,	ancorché	prodotti	
in	altri	Paesi,	conseguiti	nel	corso	del	periodo	d’imposta.
4 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Word	Wide	Taxation Principle
La	delimitazione	degli	ambiti	di	giurisdizione	fiscale	mediante	il	ricorso	da	parte	dei	diversi	Paesi	ai	(medesimi)	
criteri	di	tassazione	dell’utile	mondiale	per	i	residenti,	e	di	territorialità	per	i	non	residenti,	inevitabilmente	crea	
il	rischio	di	doppie	imposizioni.
In	tale	prospettiva	può,	dunque,	accadere	che	due	differenti	ordinamenti	si	considerino	legittimati ad	esercitare	
la	propria	pretesa	impositiva	sullo	stesso	presupposto	ovvero	si	ritengano	competenti	all’esercizio	delle	
prerogative	tributarie	nei	riguardi	del	medesimo	soggetto.
La	disciplina	del	“credito	d’imposta	per	i	redditi	prodotti	all’estero”,	contenuta	nell’art.	165	del	TUIR,	ha	proprio	
lo	scopo	di	evitare,	o	quanto	meno	attenuare,	la	nascita	di	fenomeni	di	doppia	imposizione	internazionale	dei	
redditi,	consentendo	che	il	reddito	prodotto	all'estero	sia	tassato	anche	nello	Stato	di	residenza	ma	concedendo	
la	detrazione	delle	imposte	già	pagate	nel	Paese	di	produzione.	
La	disciplina	si	applica	indistintamente	a	tutti	i	soggetti	sia	Irpef	che	Ires,	fatte	salve	le	particolarità	
specificamente	previste	per	i	soggetti	titolari	di	reddito	d’impresa.	Pertanto,	rientrano	nel	suo	ambito	applicativo	
le	persone	fisiche	(siano	esse	o	meno	esercenti	arti	o	professioni	o	imprenditori),	le	società e	gli	enti	
commerciali	e	gli	enti	non	commerciali.		
In	particolare,	con	riferimento	alle	società	di	persone	ed	alle	società	ed	associazioni	ad	esse	equiparate,	nonché	
alle	società	di	capitali	trasparenti,	il	comma	9	dell’art.	165	TUIR prevede	che	il	credito	detraibile	si	calcoli	in	
capo	al	singolo	socio.
Redditi	prodotti	all’estero
5 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Le	Convenzioni	Internazionali	
Con	le	Convenzioni	Internazionali	contro	le	doppie	imposizioni	gli	Stati	mirano	
a	ripartire	le	loro	sfere	di	sovranità		concordando	criteri	per	definire,	in	ipotesi	
di	reddito	transnazionale,		quale	sia	lo	Stato	che	ha	potestà	impositiva.	
Uno	dei	due	Stati	deve	rinunciare,	in	tutto	ovvero	in	parte,	alla	propria	potestà	
impositiva.	
Con	tali	accordi	il	contribuente	versa	comunque	tutte	le	imposte,	ciò	che	
cambia	è	la	ripartizione dei	tributi	tra	uno	Stato	e	l’altro.
TIE	BREAKER	RULES:	art.	4	Mod.	Ocse	Convenzioni	contro	le	doppie	imposizioni
L’adozione	di	strumenti	convenzionali	consente	a	ciascuno	dei	Paesi	interessati	
di	perseguire	due	distinti	obiettivi:	
1. evitare	il	rischio	di	doppia	imposizione
2. prevenire	l’evasione	e	l’elusione	fiscale	
mediante	l’individuazione,	in	rapporto	a	determinati	comparti	
impositivi,	di	procedure	per	consentire	lo	scambio	di	informazioni	e	
favorire	la	mutua	assistenza	tra	le	Amministrazioni	fiscali	degli	Stati	
contraenti.
Redditi	prodotti	all’estero
6 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Relazioni	tra	Convenzioni	internazionali
e	normativa	nazionale
Le	Convenzioni	assumono	carattere	di	specialità e,	quindi,	devono	essere	poste	sul	
gradino	più	alto	della	gerarchia	delle	fonti	del	diritto,	nell’ambito	della	materia	da	
queste	disciplinata.
Da	ultimo:	Commissione	Tributaria	Provinciale	di	Milano,	sentenza	n.	294/5/2012:
«In	caso	di	contrasto	tra	normativa	interna	e	disposizioni	contenute	nelle	
Convenzioni	per	evitare	le	doppie	imposizioni,	queste	ultime	devono	prevalere	sulla	
base	del	criterio	di	specialità,	SENZA	prendere	in	considerazione,	come	sostenuto	
dall’Amministrazione	finanziaria,	il	criterio	della	successione	delle	leggi	nel	tempo.»	
TUTTAVIA	(deroga	in	positivo),	in	base	all’art.	169	TUIR:	
le	disposizioni	TUIR	si	applicano	ANCHE	IN	DEROGA	ALLA	CONVENZIONE,	
se	più	favorevoli.
Redditi	prodotti	all’estero
7 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Le	Convenzioni	Internazionali	
TIE	BREAKER	RULES:	art.	4	Mod.	OCSE	
Convenzioni	contro	le	doppie	imposizioni
Sancisce	i	criteri	di	determinazione	della	residenza	che	devono	essere	applicati	
secondo	il	tassativo	seguente	ordine	gerarchico:
•	Abitazione	permanente
•	Centro	di	interessi	vitali
•	Soggiorno	abituale
•	Nazionalità
•	Comune	accordo
Redditi	prodotti	all’estero
8 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
La	Convenzione	Italia	–	Regno	Unito
Le	imposte	attuali	cui	si	applica	la	Convenzione	Italia	–	UK	sono:	
a)	per	quanto	concerne	il	Regno	Unito:	
i)	l'imposta	sul	reddito	(the	income	tax);	
ii)	l'imposta	sulle	società	(the	corporation	tax);	
iii)	l'imposta	sui	redditi	di	capitale	(the	capital	gains	tax);	
iv)	l'imposta	sul	reddito	derivante	dal	petrolio	(the	petroleum	revenue	tax).
b)	per	quanto	concerne	l'Italia:	
i)	l'imposta	sul	reddito	delle	persone	fisiche;	
ii)	l'imposta	sul	reddito	delle	persone	giuridiche;	
iii)	l'imposta	locale	sui	redditi	(ancorché	riscosse	mediante	ritenuta	alla	fonte).
Redditi	prodotti	all’estero
9 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Contesto	normativo
Art.	2	TUIR.	Soggetti	passivi
1.	Soggetti	passivi	dell'imposta	sono	le	persone	fisiche,	residenti	e	non	residenti
nel	territorio	dello	Stato.
2.	Ai	fini	delle	imposte	sui	redditi	si	considerano	residenti le	persone	che	per	la	
maggior	parte	del	periodo	di	imposta sono	(ALTERNATIVAMENTE):	
o iscritte	nelle	anagrafi	della	popolazione	residente
o	hanno	nel	territorio	dello	Stato	il	domicilio
o	la	residenza ai	sensi	del	codice	civile*.
• Secondo	l’art.	43	del	Codice	civile:	
il	domicilio è	il	luogo	in	cui	la	persona	fisica	ha	stabilito	la	sede	principale	dei	suoi	affari	e	interessi;
la	residenza è	il	luogo	in	cui	la	persona	fisica	dimora	abitualmente.
Redditi	prodotti	all’estero
10 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Contesto	normativo
Art.	2	TUIR.	Soggetti	passivi
2-bis.	Si	considerano	altresì	residenti,	salvo	prova	contraria,	i	cittadini	italiani	
cancellati	dalle	anagrafi	della	popolazione	residente	e	trasferiti	in	Stati	o	territori	
diversi da	quelli	individuati	con	decreto	del	Ministro	dell'economia	e	delle	finanze,	
da	pubblicare	nella	Gazzetta	Ufficiale.
Sarà	quindi	il	contribuente a	doversi	accollare	l'onere	di	fornire	tutti	gli	elementi	
necessari	e	sufficienti	per	convincere	l'Amministrazione	finanziaria	che	la	perdita	di	
residenza	è	effettiva	e	che,	in	realtà,	si	sono	interrotti	tutti	i	rapporti	(economici	ed	
affettivi)	con	il	Paese	di	origine.
Redditi	prodotti	all’estero
11 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
La	residenza	fiscale	delle	persone	fisiche
3	requisiti	per	ottenere la	residenza	all’estero
Per	la	maggior	parte	del	periodo	d’imposta	(183	giorni	o	184	giorni):
1.	Iscrizione	all’Aire	(Anagrafe	degli	italiani	Residenti	all’Estero)
2.	Domicilio	civilistico	all’estero	(art.	43	c.c.	comma	1)
Il	domicilio	di	una	persona	è	nel	luogo	in	cui	essa	ha	stabilito	la	sede	principale	dei	
suoi	affari	e	interessi.
All’estero	deve	quindi	essere	il	suo	centro	di	affari	e	interessi,	non	solo	di	natura	
patrimoniale	ed	economica	ma	anche	familiare,	sociale	e	morale.
3.	Residenza	civilistica	all’estero	(art.	43	c.c.	comma	2)
La	residenza	è	nel	luogo	in	cui	la	persona	ha	la	dimora	abituale.
Il	contribuente	deve	quindi	permanere	effettivamente	all’estero	con	l’intenzione	di	
volerci	rimanere.
Redditi	prodotti	all’estero
12 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
La	residenza	fiscale	delle	persone	fisiche
Il	requisito	della	residenza	si	acquisisce	ex	tunc con	riferimento	al	
periodo	d’imposta	nel	quale	la	persona	fisica	instaura	il	collegamento	
territoriale	rilevante	ai	fini	fiscali:
Soltanto	alla	fine	dell’anno	solare	è	possibile	effettuare	la	verifica	del	
requisito	temporale	della	permanenza	in	Italia	(183	o	184	giorni	in	caso	
di	anno	bisestile)	per	determinare	la	residenza	fiscale	della	persona.
Redditi	prodotti	all’estero
13 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Contesto	normativo
Art.	3,	comma1,	TUIR.	Base	imponibile
1.	L'imposta	si	applica	sul	reddito	complessivo	del	soggetto,	formato	per	i	residenti	
da	tutti	i	redditi posseduti	al	netto	degli	oneri	deducibili	indicati	nell'articolo	10	e	
per	i	non	residenti	soltanto	da	quelli	prodotti	nel	territorio	dello	Stato.
Per	l’ordinamento	italiano,	quindi,	sono	imponibili	tutti	i	redditi	posseduti	nel	
periodo	di	imposta	dal	soggetto	passivo	residente,	ovunque	maturati	e	
a	prescindere	dal	luogo	in	cui	essi	sono	stati	prodotti,	
al	netto	degli	oneri	deducibili	e nei	limiti	delle	convenzioni	stipulate	secondo	il	
modello	OCSE.	
Redditi	prodotti	all’estero
14 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Contesto	normativo
Art.	11,	comma	4,	TUIR.	Determinazione dell’imposta
4.	Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al	
contribuente a	norma dell’articolo 165.	
Se	l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a	quello dell’imposta netta il
contribuente ha	diritto,	a	sua scelta,	di	computare l’eccedenza in	diminuzione
dell’imposta relativa al	periodo d’imposta successivo o	di	chiederne il rimborso in	
sede di	dichiarazione dei redditi.
Redditi	prodotti	all’estero
15 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Contesto	normativo
Art.	23	TUIR.	Applicazione dell'imposta ai	non	residenti
1.	Ai	fini	dell'applicazione	dell'imposta	nei	confronti	dei	non	residenti	si	considerano	
prodotti	nel	territorio	dello	Stato:
• a)	i	redditi	fondiari;
• b)	i	redditi	di	capitale	corrisposti	dallo	Stato,	da	soggetti	residenti	nel	territorio	dello	Stato	o	da	stabili	organizzazioni	
nel	territorio	stesso	di	soggetti	non	residenti,	con	esclusione	degli	interessi	e	altri	proventi	derivanti	da	depositi	e	
conti	correnti	bancari	e	postali;
• c)	i	redditi	di	lavoro	dipendente	prestato	nel	territorio	dello	Stato,	compresi	i	redditi	assimilati	a	quelli	di	lavoro	
dipendente	di	cui	alle	lettere	a)	e	b)	del	comma	1	dell'articolo	50;
• d)	i	redditi	di	lavoro	autonomo	derivanti	da	attività	esercitate	nel	territorio	dello	Stato;
• e)	i	redditi	d'impresa	derivanti	da	attività	esercitate	nel	territorio	dello	Stato	mediante	stabili	organizzazioni;
• f)	i	redditi	diversi	derivanti	da	attività	svolte	nel	territorio	dello	Stato	e	da	beni	che	si	trovano	nel	territorio	stesso,	
nonché	le	plusvalenze	derivanti	dalla	cessione	a	titolo	oneroso	di	partecipazioni	in	società	residenti,	con	esclusione:	
1)	delle	plusvalenze	di	cui	alla	lettera	c-bis)	del	comma	1,	dell'articolo	67,	derivanti	da	cessione	a	titolo	oneroso	di	
partecipazioni	in	società	residenti	negoziate	in	mercati	regolamentati,	ovunque	detenute;	
2)	delle	plusvalenze	di	cui	alla	lettera	c-ter)	del	medesimo	articolo	derivanti	da	cessione	a	titolo	oneroso	ovvero	da	
rimborso	di	titoli	non	rappresentativi	di	merci	e	di	certificati	di	massa	negoziati	in	mercati	regolamentati,	nonché	da	
cessione	o	da	prelievo	di	valute	estere	rivenienti	da	depositi	e	conti	correnti;	
3)	dei	redditi	di	cui	alle	lettere	c-quater)	e	c-quinquies)	del	medesimo	articolo	derivanti	da	contratti	conclusi,	anche	
attraverso	l'intervento	d'intermediari,	in	mercati	regolamentati;
• g)	i	redditi	di	cui	agli	articoli	5,	115	e	116	imputabili	a	soci,	associati	o	partecipanti	non	residenti.
Redditi	prodotti	all’estero
16 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Contesto	normativo
Art.	23	TUIR.	Applicazione dell'imposta ai	non	residenti
2.	Indipendentemente	dalle	condizioni	di	cui	alle	lettere	c),	d),	e)	f)	del	comma	1	si	
considerano	prodotti	nel	territorio	dello	Stato,	se	corrisposti	dallo	Stato,	da	soggetti	
residenti nel	territorio	dello	Stato	o	da	stabili	organizzazioni	nel	territorio	stesso	di	
soggetti	non	residenti:	
a)	le	pensioni,	gli	assegni	ad	esse	assimilati	e	le	indennità	di	fine	rapporto	di	cui	alle	lettere	a),	c),	d),	e)	e])	
del	comma	1	dell'articolo	16;	
b)	i	redditi	assimilati	a	quelli	di	lavoro	dipendente	di	cui	alle	lettere	c),	c-bis),	f),	h),	h-bis),	i)	e	l)	del	comma	
1	dell'articolo	47;	78	
c)	i	compensi	per	l'utilizzazione	di	opere	dell'ingegno,	di	brevetti	industriali	e	di	marchi	d'impresa	nonché	di	
processi,	formule	e	informazioni	relativi	ad	esperienze	acquisite	nel	campo	industriale,	commerciale	o	
scientifico;	
d)	i	compensi	corrisposti	ad	imprese,	società	o	enti	non	residenti	per	prestazioni	artistiche	o	professionali	
effettuate	per	loro	conto	nel	territorio	dello	Stato.
Redditi	prodotti	all’estero
17 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Contesto	normativo	
Art.	44,	comma	1 TUIR.	Redditi	di	capitale
1.	Sono	redditi	di	capitale:
a)	gli	interessi	e	altri	proventi	derivanti	da	mutui,	depositi	e	conti	correnti;
b)	gli	interessi	e	gli	altri	proventi	delle	obbligazioni	e	titoli	similari,	degli	altri	titoli	diversi	dalle	azioni	e	titoli	similari,	
nonché	dei	certificati	di	massa;
c)	le	rendite	perpetue	e	le	prestazioni	annue	perpetue	di	cui	agli	articoli	1861	e	1869	del	codice	civile;
d)	i	compensi	per	prestazioni	di	fideiussione	o	di	altra	garanzia;
e)	gli	utili	derivanti	dalla	partecipazione	al	capitale	o	al	patrimonio	di	società	ed	enti	soggetti	all'imposta	sul	reddito	delle	
società,	salvo	il	disposto	della	lettera	d)	del	comma	2	dell'articolo	53;	è	ricompresa	tra	gli	utili	la	remunerazione	dei	
finanziamenti	eccedenti	di	cui	all'articolo	98	direttamente	erogati	dal	socio	o	dalle	sue	parti	correlate,	anche	in	sede	di	
accertamento;
f)	gli	utili	derivanti	da	associazioni	in	partecipazione	e	dai	contratti	indicati	nel	primo	comma	dell'articolo	2554	del	codice	
civile,	salvo	il	disposto	della	lettera	c)	del	comma	2	dell'articolo	53;
g)	i	proventi	derivanti	dalla	gestione,	nell'interesse	collettivo	di	pluralità	di	soggetti,	di	masse	patrimoniali	costituite	con
somme	di	denaro	e	beni	affidati	da	terzi	o	provenienti	dai	relativi	investimenti;
g-bis)	i	proventi	derivanti	da	riporti	e	pronti	contro	termine	su	titoli	e	valute;
g-ter)	i	proventi	derivanti	dal	mutuo	di	titoli	garantito;
g-quater)	i	redditi	compresi	nei	capitali	corrisposti	in	dipendenza	di	contratti	di	assicurazione	sulla	vita	e	di	
capitalizzazione;
g-quinquies)	i	redditi	derivanti	dai	rendimenti	delle	prestazioni	pensionistiche	di	cui	alla	lettera	h-bis)	del	comma	1	
dell'articolo	50	erogate	in	forma	periodica	e	delle	rendite	vitalizie	aventi	funzione	previdenziale;
g-sexies)	i	redditi	imputati	al	beneficiario	di	trust	ai	sensi	dell'articolo	73,	comma	2,	anche	se	non	residenti;
h)	gli	interessi	e	gli	altri	proventi	derivanti	da	altri	rapporti	aventi	per	oggetto	l'impiego	del	capitale,	esclusi	i	rapporti	
attraverso	cui	possono	essere	realizzati	differenziali	positivi	e	negativi	in	dipendenza	di	un	evento	incerto.
18 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Contesto	normativo	
Art.	44,	comma	2	TUIR.	Redditi	di	capitale
2.	Ai	fini	delle	imposte	sui	redditi:
a)	si	considerano	similari	alle	azioni,	i	titoli	e	gli	strumenti	finanziari	emessi	da	società	ed	enti	di	cui	
all'articolo	73,	comma	1,	lettere	a),	b)	e	d),	la	cui	remunerazione	è	costituita	totalmente	dalla	
partecipazione	ai	risultati	economici	della	società	emittente	o	di	altre	società	appartenenti	allo	
stesso	gruppo	o	dell'affare	in	relazione	al	quale	i	titoli	e	gli	strumenti	finanziari	sono	stati	emessi.	Le	
partecipazioni	al	capitale	o	al	patrimonio,	nonché	i	titoli	e	gli	strumenti	finanziari	di	cui	al	periodo	
precedente	emessi	da	società	ed	enti	di	cui	all'articolo	73,	comma	1,	lettera	d),	si	considerano	
similari	alle	azioni	a	condizione	che	la	relativa	remunerazione	sia	totalmente	indeducibile	nella	
determinazione	del	reddito	nello	Stato	estero	di	residenza	del	soggetto	emittente;	a	tale	fine	
l'indeducibilità	deve	risultare	da	una	dichiarazione	dell'emittente	stesso	o	da	altri	elementi	certi	e	
precisi;
b)	(lettera	abrogata);
c)	si	considerano	similari	alle	obbligazioni:
1)	i	buoni	fruttiferi	emessi	da	società	esercenti	la	vendita	a	rate	di	autoveicoli,	autorizzate	ai	sensi	
dell'articolo	29	del	regio	decreto-legge	15	marzo	1927,	n.	436,	convertito	nella	legge	19	febbraio	
1928,	n.	510;
2)	i	titoli	di	massa	che	contengono	l'obbligazione	incondizionata	di	pagare	alla	scadenza	una	somma	
non	inferiore	a	quella	in	essi	indicata,	con	o	senza	la	corresponsione	di	proventi	periodici,	e	che	non	
attribuiscono	ai	possessori	alcun	diritto	di	partecipazione	diretta	o	indiretta	alla	gestione	
dell'impresa	emittente	o	dell'affare	in	relazione	al	quale	siano	stati	emessi,	ne'	di	controllo	sulla	
gestione	stessa.
19 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Contesto	normativo	
Art.	67 TUIR.	Redditi	diversi
1.	Sono	redditi	diversi	se	non	costituiscono	redditi	di	capitale	ovvero	se	non	sono	
conseguiti	nell'esercizio	di	arti	e	professioni	o	di	imprese	commerciali	o	da	società	in	
nome	collettivo	e	in	accomandita	semplice,	né	in	relazione	alla	qualità	di	lavoratore	
dipendente:
(Omissis…)
20 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Contesto	normativo
REDDITI	DI	CAPITALE (art.	44	lettera	h	TUIR):
• Proventi in	denaro	o	in	natura	prodotti	dall’impiego	di	un	capitale	finanziario	e	
percepiti	non	nell’esercizio	di	un’attività	d’impresa.
• Sono	certi nell’	an ma	possono	essere	incerti nel	quantum.
• Sono	sempre	positivi.
REDDITI	DIVERSI (art.	67	TUIR):
• Confluiscono	tutte	e	tipologie	di	reddito	che	il	legislatore	non	ha	ritenuto	di	
aggregare	alle	altre	categorie	di	reddito	di	cui	all’art.	6	TUIR:
a) redditi	fondiari
b) redditi	di	capitale
c) redditi	di	lavoro	dipendente
d) redditi	di	lavoro	autonomo
e) redditi	d'impresa
f) redditi	di	capitale
g) (redditi	diversi)
• Sono	incerti nell’	an ma	e	nel	quantum.
• Possono	dar	luogo	a	minusvalenze.
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21 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Contesto	normativo
REDDITI	DI	CAPITALE
Caratteristiche	fondamentali
Non	hanno	una	definizione	fiscale	autonoma	ma	il	TUIR	(art.	44)	riporta	una	loro	
elencazione	analitica.
• Sono	tassati	al	lordo: non	è	deducibile	alcuna	componente	di	costo	di	produzione	
• Sono	sempre	tassati	isolatamente,	senza	possibilità	di	compensazione	con	
minusvalenze	(ad	eccezione	del	risparmio	gestito)
• Principio	di	cassa:	vanno	indicati	nella	dichiarazione	e	tassati	con	riferimento	al	
periodo	d’imposta	in	cui	sono	incassati
• Hanno	un	rendimento predeterminato	o	predeterminabile	e,	in	ogni	caso,	
positivo
• Nella	maggior	parte	dei	casi	sono	soggetti	a	ritenuta	alla	fonte	dai	sostituti	
d’imposta	che	li	erogano
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22 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Contesto	normativo
REDDITI	DI	CAPITALE
2	MACROCATEGORIE	– A.	RAPPORTI	FINANZIARI	E	RENDITE
I	proventi	derivanti	da	rapporti	di	finanziamento	o	rendite	finanziarie:	
gli	interessi e	altri	proventi	derivanti	da	mutui	o	altre	forme	di	credito	(ad	es.	
obbligazioni)
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TIpologia Ritenuta	a	titolo	d’imposta
Interessi	derivanti	da	dividendi,	obbligazioni,
interessi	attivi	bancari	e	postali,	certificati	di	
deposito
26%
Titoli	di	Stato	e	similari 12,50%
23 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Contesto	normativo
REDDITI	DI	CAPITALE
2	MACROCATEGORIE	– B.	DIVIDENDI
I	proventi	derivanti	da	capitali	impiegati	in	attività	finanziarie	o	di	partecipazione	in	
società	ed	enti	(soggetti	passivi	IRES),	come	gli	utili	distribuiti	dalle	società	di	capitale	
(dividendi).
I	dividendi	sono	quella	parte	di	utile	di	esercizio	che	l’assemblea	dei	soci	delibera	di	
distribuire	ai	soci	stessi	(art.	2433	c.c.).
Il	reddito	di	capitale	è	pari	all’ammontare	degli	utili	percepiti	nel	periodo	d’imposta,	
senza	alcuna	deduzione	(art.	45,	comma	1	TUIR).	
Pertanto	si	applica	il	principio	di	cassa	e	non	sono	ammessi	costi	in	deduzione.
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24 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
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Contesto	normativo	
Art.	47,	comma	1,	TUIR.	Utili	da	partecipazione
Salvi	i	casi	di	cui	all’articolo	3,	comma	3,	lettera	a)	(redditi	esenti,	e	soggetti	a	
ritenuta	alla	fonte	a	titolo	d’imposta		o	ad	imp.	sostitutiva),	gli	UTILI	distribuiti	in	
qualsiasi	forma	e	sotto	qualsiasi	denominazione	dalle	società o	dagli	enti	indicati	
nell’articolo	73	(soggetti	passivi	IRES),	
concorrono	alla	formazione	del	reddito	imponibile	complessivo	limitatamente	al	40	
per	cento	del	loro	ammontare.	
Indipendentemente	dalla	delibera	assembleare,	si	presumono	prioritariamente	
distribuiti	l'utile	dell'esercizio	e	le	riserve	diverse	da	quelle	del	comma	5	per	la	quota	
di	esse	non	accantonata	in	sospensione	di	imposta.
25 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Contesto normativo
Art.	47,	comma	4,	TUIR.	Utili da	partecipazione
(in	vigore dal	07.10.2015	- D.Lgsl.	147/2015)
4.	Nonostante	quanto	previsto	dai	commi	precedenti,	concorrono	INTEGRALMENTE	
alla	formazione	del	reddito	imponibile	gli	utili	provenienti	da	società		residenti	in	Stati	
o	territori	a	regime	fiscale	privilegiato	inclusi	nel	decreto	o	nel	provvedimento	
emanati	ai	sensi	dell'articolo	167,	comma	4;	
A	tali	fini,	si	considerano	provenienti	da	società	residenti	in	Stati	o	territori	a	regime	
privilegiato	gli	utili	relativi	al	possesso	di	partecipazioni	dirette	in	tali	società	o	di	
partecipazioni	di	controllo	anche	di	fatto,	diretto	o	indiretto,	in	altre	società	residenti	
all'estero	che	conseguono	utili	dalla	partecipazione	in	società	residenti	in	Stati	o	
territori	a	regime	privilegiato	e	nei	limiti	di	tali	utili.	
Le	disposizioni	di	cui	al	periodo	precedente	non si	applicano	nel	caso	in	cui	gli	stessi	
utili	siano	già	stati	imputati	al	socio	ai	sensi	del	comma	1	dello	stesso	articolo	167	o	
sia	dimostrato,	anche	a	seguito	dell'esercizio	dell'interpello di	cui	al	comma	5,	lettera	
b),	dello	stesso	articolo	167,	il	rispetto	delle	condizioni	indicate	nella	lettera	c)	del	
comma	1	dell'articolo	87.	
(omissis…)
26 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Contesto	normativo	
Art.	59,	comma	1,	TUIR.	Dividendi
1. Gli	UTILI	relativi	alla	partecipazione	al	capitale	o	al	patrimonio delle	società	e	
degli	enti	di	cui	all’articolo	73	(soggetti	passivi	IRES),	nonché quelli	relativi	ai	
titoli	e	agli	strumenti	finanziari	di	cui	all’articolo	44,	comma	2,	lettera	a)	
(gli	interessi	e	altri	proventi	derivanti	da	mutui,	depositi	e	conti	correnti),	
e	le	remunerazioni	relative	ai	contratti	di	cui	all’articolo	109,	comma	9,	lettera	
b)	(associazione	in	partecipazione),	
concorrono	alla	formazione	del	reddito	complessivo,	nella	misura	del	40	per	
cento	del	loro	ammontare,	nell’esercizio	in	cui	sono	percepiti.	
Si	applica	l’articolo	47,	per	quanto	non	diversamente	previsto	dal	periodo	
precedente.
27 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
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Utili	da	partecipazione
Soggetti	destinatari
Dividendi	distribuiti	da	società	residenti e	derivanti	da	partecipazioni	
QUALIFICATE
Dividendi	distribuiti	da	società	residenti e	derivanti	da	partecipazioni	
NON	QUALIFICATE
Destinatario
Persona	fisica titolare	o	non	titolare	di	P.IVA BASE	IMPONIBILE	49,72	% (esenzione	50,28%)
Società di	capitali BASE	IMPONIBILE 5%	(esenzione	del	95%)
Destinatario
Persona	fisica non	titolare	di	P.IVA RITENUTA	A	TITOLO	D’IMPOSTA	26%
Persona	fisica	titolare	di	P.IVA e	Soc.	di	persone BASE	IMPONIBILE	49,72	% (esenzione	50,28%)
Società di	capitali BASE	IMPONIBILE	5%	(esenzione	del	95%)
ESENZIONE TOTALE	in	regime	di	trasparenza
28 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
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Utili	da	partecipazione
Persona	fisica	non	imprenditore
Il	regime	di	trasparenza	e	il	regime	ordinario
Nel	regime	di	TRASPARENZA	(ex	artt.	115	e	116	TUIR)	il	reddito	della	società	viene	tassato	per	
trasparenza	in	capo	ai	soci.
In	trasparenza	si	presume	che	tutto	l’utile	fiscale	si	consideri	distribuito	ai	soci	in	base	alle	rispettive	quote	
di	partecipazione,	indipendentemente	dall’effettiva	distribuzione	ai	soci	o	se	l’utile	rimarrà	nella	società	
(come	accade	per	le	società	di	persone).	
Nel	regime	ORDINARIO:
- In	caso	di	partecipazione qualificata	:
La	tassazione	ai	fini	IRPEF	è	limitata	al	49,72%	dell’utile	effettivamente	distribuito.	
Sugli	utili	non	si	applica	ritenuta a	condizione che	all’atto	della	percezione	sia	dichiarata	la	presenza	dei	
requisiti	di	partecipazione	qualificata,	altrimenti	sarà	applicata	una	ritenuta	del	26%	a	titolo	d’acconto.
Gli	utili	percepiti	andranno	indicati	in	UNICO	PF	(QUADRO	RL).
- In	caso	di	partecipazione	non	qualificata:
Il	socio	pagherà	le	imposte	nell’esercizio	di	distribuzione	effettiva	degli	utili	(per	cassa),	ma	pagherà	le	
imposte	solamente	sull’utile	civilistico	effettivamente	percepito	e	non	su	quello	rilevante	ai	fini	fiscali.	
La	società	(o	l’intermediario	finanziario)	che	eroga	i	dividendi	applicherà	al	momento	della	corresponsione	
una	ritenuta	del	26%	a	titolo	d’imposta sul	totale	(100%)	del	loro	ammontare.
29 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Utili	da	partecipazione
Persona	fisica	non	imprenditore
Il	regime	di	trasparenza	e	il	regime	ordinario
Il	vantaggio del	regime	trasparente	è	di	annullare	la	doppia	imposizione	sui	dividendi	(cioè	pagare	sia	il	
27,50%	a	titolo	di	IRES	da	parte	della	società	che	l’Irpef	per	il	socio	in	caso	di	distribuzione	di	utili).	
In	entrambi	i	casi	(tassazione	ordinaria	e	tassazione	in	trasparenza)	è	comunque	dovuta	l’IRAP	in	capo	alla	
società	partecipata.	
In	linea	di	massima	il	regime	della	trasparenza	fiscale conviene:
a)	in	presenza	di	utili	modesti	e	quando	i	soci	non	posseggono	altri	redditi	importanti	tali	da	determinare	
l’applicazione	di	aliquote	IRPEF	elevate;	
b)	quando	l’utile	di	bilancio	non è	troppo	distante	dall’utile	fiscale	ovvero	quando	la	società	non presenta	
rilevanti	costi	indeducibili;	
c)	quando	si	intende	esporre	un	utile	maggiore	in	bilancio	ai	fini	della	richiesta	di	ipotetici	affidamenti
bancari	in	quanto	nel	regime	di	trasparenza si	elimina	di	fatto	dal	bilancio	la	tassazione	IRES.	
Il	regime	di	trasparenza non	risulta	conveniente	per	le	società	che	usano	accantonare	a	riserva	gli	utili	o	
che	ne	distribuiscono	solo	in	piccola	parte	ai	soci.
30 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Tassazione degli utili da	partecipazione
Persona	fisica non	imprenditore
Partecipazioni	qualificate	/	non	qualificate
Partecipazioni %	Partecipazione	al	
capitale
%	Diritto	di	voto	
(assemblea ordinaria)
Qualificate
Non	quotate
>	25% >	20%
Non	qualificate
Non	quotate
< 25% < 20%
Qualificate
Quotate
>	5% >	2%
Non	qualificate
Quotate
< 5% < 2%
31 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Tassazione degli utili da	partecipazione
Persona	fisica non	imprenditore
1.	Utili	distribuiti	da	società	residenti	in	Italia	(DIVIDENDI	ITALIANI):
a.Se	da	partecipazione	QUALIFICATA:	
costituiscono	reddito	del	socio	per	il	49,72%	del	loro	importo	
(quadro RL	in	UNICO).	
NO	ritenuta	se	all’atto	della	percezione	si	dichiari	la	presenza	dei	requisiti	di	
partecipazione	qualificata.
Altrimenti	si	effettua	ritenuta	a	titolo	d’acconto	del	26%	sul	100%.
b.Se	da	partecipazione	NON	QUALIFICATA:	
ritenuta	a	titolo	d’imposta	pari	al	26%	del	100%	dell’importo	spettante.
Esclusi	dal	reddito	complessivo	del	socio:	no	in	Unico	
(come	i	redditi	esenti,	soggetti	a	ritenuta	alla	fonte	a	titolo	d’imposta	o	ad	imposta	
sostitutiva)
32 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Tassazione degli utili da	partecipazione
Persona	fisica non	imprenditore
2.	Utili distribuiti da	società NON	residenti in	Italia	(DIVIDENDI	ESTERI):
a. Se	da	partecipazione qualificata:	
costituiscono reddito del	socio	per	il 49,72%	del	loro importo (quadro RL	in	UNICO).	
L’intermediario opera	ritenuta a	titolo d’acconto (non	a	titolo d’imposta)	del	26%	sul 49,72%.	
Ritenuta recuperabile con	il TAX	CREDIT (limitato anch’esso al	49,72%:	art.	165,	co.	10,	TUIR).
b. Se	da	partecipazione NON	qualificata:	
ritenuta a	titolo d’imposta pari al	26%	del	100%	dell’importo spettante sul NETTO	
FRONTIERA	
(cioè al	netto delle ritenute operate	nello Stato Estero).
Se	la	ritenuta è operata dall’intermediario per	la	riscossione sono esclusi dal	reddito
complessivo del	socio:	no	in	Unico.
Se	non	interviene un	intermediario nella riscossione vanno assoggettati ad	imposta
sostitutiva nella stessa misura della ritenuta a	titolo d’imposta (26%	del	100%)	
e	indicati in	RM	di	UNICO.
33 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Tassazione degli utili da	partecipazione
Persona	fisica non	imprenditore
3. Utili	distribuiti	da	società	residenti	in	Paesi	a	fiscalità	privilegiata:
Concorrono	per	trasparenza	integralmente (100%)	al	reddito	imponibile,	
indipendentemente	dal	dividendo	distribuito,	SIA	da	partecipazioni	QUALIFICATE	
che	NON	QUALIFICATE.
Viene	operata	una	ritenuta	a	titolo	d’acconto	del	26%	sul	100%	da	parte	del	
sostituto	d’imposta	che	interviene	nella	riscossione	dell’utile.
Gli	utili	da	partecipazioni	NON	QUALIFICATE	di	società	BL	quotate	in	borse	
regolamentate,	sono	esclusi da	questo	principio	e	soggetti	a	ritenuta	a titolo	
d’imposta del	26%	sul	100% dei	dividendi.
34 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Tassazione degli utili da	partecipazione
Persona	fisica non	imprenditore
La	società	estera	non	White	List	non	sarà	tassata	per	trasparenza	e	l’utile	concorrerà	
alla	formazione	del	reddito	complessivo	per	il	49,72%	dell’importo	(e	non	sul	totale	
del	reddito	imponibile),	con	applicazione	di	ritenuta	a	titolo	d’acconto	del	26%	in	
caso	di	partecipazione	QUALIFICATA	e	del	26%	a	titolo	d’imposta	in	caso	di	
partecipazione	NON	QUALIFICATA),	qualora il	contribuente	abbia	presentato	
preventiva	istanza	d’interpello	(con	risposta	positiva)	finalizzato	alla	disapplicazione	
delle	norme	CFC	dimostrando,	alternativamente,	che:
a) la	società	svolge	un'effettiva	attività	industriale	o	commerciale,	come	sua	
principale	attività,	nel	mercato	dello	stato	o	territorio	di	insediamento;	
b) dalle	partecipazioni	non	consegue	l'effetto	di	localizzare	i	redditi	in	Stati	non	
White	List.	
Dovrà	essere	compilato	il	quadro	RM	in	cui	sarà	liquidata	l’imposta	dovuta	sul	
reddito	estero,	al	netto	di	eventuali	imposte	pagate	all’estero	a	titolo	definitivo,	
di	eccedenze	di	imposta	risultanti	dai	precedenti	periodi	di	imposta	ed	eventuali	
acconti	versati.
35 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Tassazione degli utili da	partecipazione
Persona	fisica non	imprenditore
Partecipazione Ritenuta	
26%
Tassazione Quadro	
Unico
Qualificata Non	Black	List d’acconto
(no riten.	da	ITA	
se	con	dichiar.)
su	49,72% RL
Black List d’acconto su	100%
su	49,72%	
se	interpello	
favorevole
RL
Non	qualificata Non	Black	List d’imposta su	100% NO	Unico
Black	List	
quotata
d’imposta su	100% NO	Unico
Black	List
non	quotata
d’imposta su	100%
su	49,72%	
se	interpello	
favorevole
RM
36 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Art.	165	TUIR.	Credito	d'imposta	per	i	redditi	prodotti	all'estero
Se	alla	formazione	del	reddito	complessivo	concorrono	redditi	prodotti	all'estero,	
le	imposte	ivi	pagate	a	titolo	definitivo	su	tali	redditi	sono	ammesse	in	detrazione
dall'imposta	netta	dovuta	fino	alla	concorrenza	della	quota	d'imposta	
corrispondente	al	rapporto tra	i	redditi	prodotti	all'estero	ed	il	reddito	
complessivo al	netto	delle	perdite	di	precedenti	periodi	d'imposta	ammesse	in	
diminuzione.
I	redditi si considerano prodotti all'estero sulla base	di	criteri reciproci a	quelli
previsti dall'art.	23	per	individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
Il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero
37 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Il	credito	d’imposta	riconosciuto
Il	credito	di	imposta	deve	essere	calcolato	nella	dichiarazione	relativa	al	periodo	
d’imposta	cui	appartiene	il	reddito	prodotto	all’estero	al	quale	si	riferisce	
l’imposta.
Qualora	il	contribuente,	alternativamente,	non	presenti	la	dichiarazione	dei	redditi	
ovvero	non	indichi	il	credito	nella	stessa	dichiarazione	del	periodo	d’imposta	in	cui	
è	sorto	il	diritto	perde	il	beneficio	della	detrazione.
Il	credito	di	imposta	è	riconosciuto	fino	a	concorrenza	della	quota	di	imposta	
italiana corrispondente	al	rapporto tra:
reddito	prodotto	all’estero
reddito	complessivo	
(al	netto	delle	perdite	di	precedenti	periodi	d’imposta)
Per	individuare	tale	importo	si	deve	diminuire la	quota	di	imposta	lorda italiana	
del	credito	già	utilizzato	nelle	precedenti	dichiarazioni,	riferito	allo	stesso	periodo	
di	produzione	del	reddito	e	allo	stesso	Stato	estero.
Il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero
38 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Il	riconoscimento	del	credito	d’imposta	è	subordinato	al	carattere	di	definitività
delle	imposte	estere,	intendendo	per	tali	quelle	non	più	ripetibili	(anche	su	redditi	
pregressi	dichiarati	in	anni	precedenti).
Pertanto,	rientrano	nel	mod.	Unico	2016	le	imposte	resesi	definitive	entro	il	
30.09.2016.
La	definitività	della	tassazione	deve	essere	valutata	caso	per	caso	ed	è	importante	
conoscere	i	differenti	ordinamenti	stranieri.	
In	linea	di	massima	possono	considerarsi	non	definitivi	i	tributi:
• pagati	in	acconto
• in	via	provvisoria
• quelli	per	i	quali	è	previsto	il	conguaglio	con	la	possibilità	di	rimborso	totale	o	
parziale.	
Il	credito	spetta	esclusivamente	per	quei	redditi	prodotti	all’estero	che	concorrono	
alla	formazione	del	reddito	complessivo.
Non	è	riconosciuto,	quindi,	per	quei	redditi	di	fonte	estera	esenti,	soggetti	ad	
imposizione	sostitutiva o	a	ritenuta	alla	fonte	a	titolo	di	imposta.
Il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero
39 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Come	provare	la	definitività	del	pagamento?
L’Amministrazione	finanziaria	ha	chiarito,	con	la	risoluzione	n.	104/E/2001,	che	
l’ammontare	delle	ritenute	subite	all’estero	così	come	l’ammontare	del	reddito	ivi	
prodotto	possono	essere	validamente	documentati	attraverso:
• l’esibizione	della	certificazione	rilasciata	dall’intermediario,	oppure	
• con	l’esibizione	congiunta	della	fattura	e	di	documenti	di	provenienza	
bancaria	(o	simili)	attestanti	il	compenso	netto	effettivamente	percepito.
Può	essere	validamente	utilizzata	la	“certificazione	dei	dividendi	rilasciata	
dall’intermediario,	ovvero	altra	documentazione	rilasciata	dall’Autorità	fiscale	
estera	dalla	quale	tali	imposte	risultino	pagate	in	via	definitiva.	
Il	contribuente	può,	pertanto,	riportare	nella	propria	dichiarazione	dei	redditi	
l’importo	indicato	nella	certificazione.”
Il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero
40 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Come	provare	la	definitività	del	pagamento?
Con	circolare	n.	9/E	del	2015,	(al	par.	2.4	riguardante	la	definitività	delle	imposte	pagate	all’estero),	
l’ADE	ha	specificato	che:
“ai	fini	della	verifica	della	detrazione	spettante,	il	contribuente	è	tenuto	a	conservare	i	seguenti	
documenti:
• un	prospetto	recante	l’indicazione,	separatamente	Stato	per	Stato,	dell’ammontare	dei	redditi	
prodotti	all’estero,	l’ammontare	delle	imposte	pagate	in	via	definitiva	in	relazione	ai	medesimi,	la	
misura	del	credito	spettante,	determinato	sulla	base	della	formula	di	cui	al	primo	comma	
dell’articolo	165	del	TUIR;
• la		copia		della		dichiarazione		dei		redditi		presentata		nel		Paese		estero,	qualora	sia	ivi	previsto	
tale	adempimento;
• la	ricevuta	di	versamento	delle	imposte	pagate	nel	Paese	estero;
• l’eventuale		certificazione		rilasciata		dal		soggetto		che		ha		corrisposto		i	redditi	di	fonte	estera;
• l’eventuale	richiesta	di	rimborso,	qualora	non	inserita	nella	dichiarazione	dei	redditi.”
La	circolare	n.	3/E	del	2016	l’ADE	ha	di	recente	chiarito	che	in	assenza	di	una	dichiarazione	dei	
redditi	estera,	è	possibile	utilizzare	il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero	anche attraverso	la	
presentazione	di	una	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	di	notorietà.
Il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero
41 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Il	credito	d’imposta	riconosciuto
Se	l’ammontare	del	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero	fosse	superiore a	quello	
dell’imposta	netta	sul	reddito	complessivo,	gli	artt.	11	e	80	del	TUIR,	
rispettivamente	per	le	persone	fisiche	e	i	soggetti	Ires,	consentono	al	contribuente,	
a	sua	scelta,	di	computare	l’eccedenza	in	diminuzione dell’imposta	del	periodo	
d’imposta	successiva	o	di	chiederne	il	rimborso	in	sede	di	dichiarazione	dei	redditi.
Art.11.	comma	4.	Dall'imposta	netta	si	detrae	l'ammontare	dei	crediti	d'imposta	spettanti	al	contribuente	
a	norma	dell'articolo	165.	Se	l'ammontare	dei	crediti	d'imposta	è	superiore	a	quello	dell'imposta	netta	il	
contribuente	ha	diritto,	a	sua	scelta,	di	computare	l'eccedenza	in	diminuzione	dell'imposta	relativa	al	
periodo	d'imposta	successivo	o	di	chiederne	il	rimborso	in	sede	di	dichiarazione	dei	redditi.
Art.	80.	Se	l'ammontare	complessivo	dei	crediti	per	le	imposte	pagate	all'estero,	delle	ritenute	d'acconto	e	
dei	versamenti	in	acconto	di	cui	ai	precedenti	articoli	è	superiore	a	quello	dell'imposta	dovuta	il	
contribuente	ha	diritto,	a	sua	scelta,	di	computare	l'eccedenza	in	diminuzione	dell'imposta	relativa	al	
periodo	di	imposta	successivo,	di	chiederne	il	rimborso	in	sede	di	dichiarazione	dei	redditi	ovvero	di	
utilizzare	la	stessa	in	compensazione	ai	sensi	dell'articolo	17	del	decreto	legislativo	9	luglio	1997,	n.	241	*.
*	credito	in	compensazione	con	altre	imposte	e	contributi	utilizzando	il	modello	di	pagamento	F24
Il	credito	per	le	imposte	pagate	all’estero
42 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Gli	obblighi	di	monitoraggio	fiscale
Anche	nei	casi	in	cui	i	redditi	prodotti	all’estero	non	vadano	dichiarati	in	UNICO,	
restano	a	carico	del	contribuente	gli	obblighi	di	monitoraggio	fiscale.
Il	monitoraggio	fiscale	si	attua	attraverso	la	presentazione	in	UNICO	del	quadro	RW,	
in	cui	si	indica	iI possesso	di	investimenti	o	attività	finanziarie	all’estero	detenute	
durante	l’anno.
43 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Royalties
DEFINIZIONE	DI	ROYALTIES
Art.	12,	paragrafo	3,	Modello	OCSE	2010
“I compensi	di	qualsiasi	natura	corrisposti	per	l'uso	o	la	concessione	in	uso	di	diritti	
d'autore	su	opere	letterarie,	artistiche	o	lavoro	scientifico	tra	cui	pellicole	
cinematografiche,	di	brevetti,	marchi,	disegni	o	modelli,	progetti,	formule	o	processi	
segreti	o	per	informazioni	concernenti	industriale,	esperienza	commerciale	o	
scientifico”.
44 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Royalties
Lo	sfruttamento	attraverso	la	cessione	o	l’utilizzo	del	diritto	di	autore	è	disciplinato	
dalla	Legge	n.	633/1941:
L’autore	di	un’opera	dell’ingegno	ha	il diritto	esclusivo	di	utilizzarla	
economicamente	in	ogni	forma	e	modo,	secondo	quanto	stabilito	ai	sensi	
dell’articolo	12	della	norma.	Il	titolo	originario	dell’acquisto	del	diritto	di	autore	è	
costituito	dalla	creazione	dell’opera	quale	particolare	espressione	del	lavoro	
intellettuale.	
Il	titolare	di	un	brevetto	o	di	una	proprietà	intellettuale,	può	decidere	di	concedere	a	
terzi	lo	sfruttamento	economico	della	sua	opera,	attraverso	il	versamento	di	una	
somma	di	denaro	(royalties).	In	questo	modo,	l’autore	dell’opera	rimane	proprietario	
della	stessa	ma	può	beneficiare	dei	proventi	derivanti	da	terzi	che	intendano	
sfruttare	l’opera	a	fini	commerciali	e/o	di	lucro.	Le	royalties	rappresentano	un	
corrispettivo	variabile	determinato	dal	peso	di	una	serie	di	differenti	variabili	legate	
alle	varie	pattuizioni	contrattuali	tra	i	soggetti	interessati.
45 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Royalties
Dal	punto	di	vista	fiscale,	le	royalties	sono	disciplinate	da:
• Art.	23,	comma	2,	lett.	c)	del	TUIR.	Applicazione	dell'imposta	ai	non	residenti.
• Art.	25	del	DPR	600/73.	Ritenuta	sui	redditi	di	lavoro	autonomo	e	su	altri	redditi.	
• Art.	26-quater	del	DPR	600/73.	Esenzione	dalle	imposte	sugli	interessi	e	sui	
canoni	corrisposti	a	soggetti	residenti	in	Stati	membri	dell'Unione	europea
• Art.	12,	comma	1,	modello	OCSE	Convenzioni	contro	le	doppie	imposizioni
46 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Royalties
Il	presupposto	territoriale
Art.	23,	comma	2,	lettera	c)	del	TUIR:
Indipendentemente	dalle condizioni	di	cui	alle	lettere	d)	(redditi	di	lavoro	autonomo,	
e)	(redditi	di	impresa) ed	f)	(redditi	diversi)	del	comma	1,	i	“compensi	per	
l’utilizzazione	di	opere dell’ingegno,	di	brevetti	industriali	e	di	marchi	di	impresa	
nonché	di	processi, formule	e	informazioni	relativi	ad	esperienze	acquisite	in	
campo	industriale, commerciale	o	scientifico”	si	considerano	prodotti	nel	territorio	
dello	Stato	“se corrisposti	dallo	Stato,	da	soggetti	residenti	nel	territorio	dello	Stato	
o	da	stabili organizzazioni	nel	territorio	stesso	di	soggetti	non	residenti“.
47 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Royalties
Il	presupposto	territoriale
Quindi,	i	compensi	da	royalties	sono	attratti	a	tassazione	nel	nostro	Paese	NON già	
in	base	alla	qualificazione	degli	stessi	come	redditi	di	impresa,	redditi	di	
lavoro autonomo	o	redditi	diversi,	NE’	con	riferimento	alla	qualità	del	
percettore non	residente	(persona	fisica	o	giuridica,	lavoratore	autonomo	o	
imprenditore),	MA per	il	solo	fatto	che	sono	erogati	(ad	un	non	residente,	ancorché	
privo	di	stabile organizzazione	in	Italia)	da	uno	dei	soggetti	 residenti,	indicati	dalla	
norma.
Ciò	che	conta	ai	fini	dell’attrazione	delle	royalties	corrisposte	a	soggetti	non	
residenti	nella	potestà	impositiva	dello	Stato	italiano,	è	la	residenza	fiscale	del	
soggetto	erogante,	prescindendo	dunque	dalla	considerazioni	di	altri	elementi.
48 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Royalties
• Art.	25	del	DPR	600/73
L’articolo	classifica	i	soggetti	ai	quali	si	pagano	le	royalties	in	tre	categorie:	
• 1.	imprese	residenti	in	Italia,	per	le	quali	gli	importi	pagati	a	titolo	di	royalties	
non	sono	soggetti	ad	alcuna	ritenuta;	
• 2.	privati	residenti	in	Italia,	per	i	quali	gli	importi	percepiti,	ridotti	della	
percentuale	forfettaria	pari	al	25%,	sono	soggetti	ad	una	ritenuta	a	titolo	di	
acconto	dell'imposta	sul	reddito	delle	persone	fisiche	nella	misura	del	22%;	
• 3.	soggetti	residenti	all'estero,	per	i	quali	è	prevista	la	ritenuta	a	titolo	di	
imposta	pari	al	30%,	calcolata	sul	75%	dell'ammontare	della	royalty	
percepita.
Ovviamente,	l’applicazione	della	ritenuta	a	titolo	d’imposta	comporta	che	il	
canone	non	concorre	alla	formazione	del	reddito	complessivo	imponibile	
del	non	residente
49 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Royalties
L’applicazione	della	potestà	impositiva	italiana	deve	essere	coordinata	con	le	
disposizioni	Convenzionali	e	con	la	Direttiva	Canoni	e	Interessi	(Direttiva	
2003/49/CE).	
Per	quanto	riguarda	le	disposizioni	Convenzionali,	queste,	generalmente,	prevedono	
una	potestà	impositiva	esclusiva	del	Paese	di	residenza	del	soggetto	percettore,	
escludendo	di	fatto	l’esercizio	della	potestà	impositiva	italiana.	
Tuttavia,	in	deroga	a	tale	disposizione,	talvolta	si	prevede	la	possibilità	di	tassare	le	
royalties	anche	nel	Paese	di	residenza	del	soggetto	che	li	eroga,	prevedendo,	
dunque,	una	potestà	impositiva	concorrente	tra	i	due	Stati.	
In	tali	casi	la	Convenzione	stessa	stabilisce	l’aliquota	massima	applicabili,	
generalmente	fissata	al	10%,	quindi	inferiore	alla	ritenuta	prevista	dalla	normativa	
interna.	
Ancora	più	favorevole,	ove	applicabile,	la	Direttiva	n.	49	del	3	giugno	2003	ha	
stabilito	che	dal	2004	(Direttiva	canoni	e	interessi),	nel	rispetto	di	determinati	
requisiti,	prevede	per	le	società	consociate	residenti	nella	UE	l’assenza	di	
applicazione	della	ritenuta	su	pagamenti	di	interessi	e	canoni.
50 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Royalties
Una	particolare	attenzione	nell’applicazione	delle	Direttiva	Canoni	e	interessi	
riguarda	la	verifica	che	la	società	percipiente	sia	il	“beneficiario	effettivo”	dei	
canoni.
In	rispetto	alle	condizioni	dettate	con	il	Provvedimento	del	Direttore	dell’Agenzia	
dell’Entrate	n.	84404/2013	del	10.07.2013:	
• per	chiedere	l’esonero	o	la	riduzione	dalla	ritenuta	di	cui	all’art.	25,	D.P.R.	
600/1973,	in	virtù	dell’applicazione	della	Direttiva	Canoni	e	interessi,	il	soggetto	
non	residente,	dovrà	presentare	alla	società	italiana	il	modello	F.	Sui	modelli	
deve	essere	apposta	l’attestazione	dell’Autorità	fiscale	dello	Stato	in	cui	la	
società	o	ente	beneficiario	è	residente	ovvero	la	stabile	organizzazione	
beneficiaria	è	situata.	Stesse	modalità	per	chiedere	il	rimborso	dell’imposta	nel	
caso	in	cui	la	società	italiana	applichi	comunque	la	ritenuta	del	30%;	
• qualora	non	trovi	applicazione	le	Direttiva	Canoni	e	interessi	ma	trovino	
applicazione	le	norma	Convenzionali	si	dovrà	presentare	il	Modello	C,	chiedendo	
l’esenzione	dell’applicazione	della	ritenuta	o	l’applicazione	della	ritenuta	con	
aliquota	ridotta.
51 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Royalties
Vi	è	da	segnalare	che	la	stragrande	maggioranza	delle	Convenzioni	contro	le	doppie	
imposizioni	stipulate	dall’Italia,	attualmente	in	vigore,	che	fa	riferimento	alle	
precedenti	versioni	del	Modello	OCSE,	ricomprende	tra	le	Royalties	i	compensi	per	
l'uso	o	la	concessione	in	uso	di	attrezzature	industriali,	commerciali	o	scientifiche.	
Tale	previsione,	come	precisato	dal	Commentario	all’art.	12	del	Modello	OCSE	2010	
(paragrafo	2.9),	è	stata	eliminata,	sicché	si	desume	che	tali	compensi	debbano	
essere	generalmente	considerati	tassati	in	capo	al	percettore	(nel	Paese	di	
residenza)	come	redditi	d’impresa.	
Nel	recepimento	della	Direttiva	Canoni	e	interessi,	nella	definizione	di	“canoni”	
vengono	ricompresi	anche	i	compensi	per	l'uso	o	la	concessione	in	uso	di	
attrezzature	industriali,	commerciali	o	scientifiche.	
Nel	Commentario	all’art.	12	del	Modello	OCSE	2010	viene	inoltre	precisato	che	
NON	sono	classificabili	come	canoni	neanche	i	compensi	corrisposti	per	ottenere	il	
diritto	esclusivo	alla	distribuzione	di	determinati	prodotti	o	servizi	in	una	specifica	
area	geografica,	non	essendo	direttamente	collegati	all’uso	o	alla	concessione	in	uso	
di	alcuno	dei	diritti	immateriali	che	generano	royalties,	per	cui	tali	compensi	devono	
essere	qualificati	come	redditi	d’impresa.
52 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Royalties
A	livello	internazionale,	al	fine	di	stabilire	la	potestà	impositiva	sui	canoni	si	dovrà	
far	riferimento	alle	Convenzioni	contro	le	doppie	imposizioni	stipulate	tra	Italia	e	il	
Paese	estero	di	riferimento	(le	Convenzioni,	infatti,	essendo	accordi	tra	più	Stati	
prevalgono	sulla	norma	interna).	
Generalmente,	le	Convenzioni	stipulate	dall’Italia	seguono	il	Modello	Ocse	2010.	
In	altre	parole,	la	disposizione	Convenzionale	riserva	la	potestà	esclusiva	dei	canoni	
al	Paese	di	residenza	del	soggetto	percipiente.
La	società	estera,	dunque,	non	sconterà	la	ritenuta	del	30%	prevista	dall’art.	25	del	
D.P.R.	600/1973.	
Nel	caso	in	cui	nella	Convenzione	si	preveda	una	potestà	impositiva	concorrente	tra	
lo	Stato	di	residenza	del	soggetto	erogante	e	lo	Stato	di	residenza	del	soggetto	
percipiente,	si	prevedono,	generalmente,	delle	aliquota	massime	di	tassazione	(art.	
12,	paragrafo	2)
53 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Royalties
DIRETTIVA	2003/49/CE	-	Interessi	-	Royalties
La	Direttiva	UE	c.d.	“interessi	–	royalties”	(2003/49/CE	del	3	giugno	2003),	prevede,	
nel	rispetto	di	determinati	requisiti,	per	le	società	consociate	residenti	nella	UE,	la	
possibilità	di	esonerare	da	imposizione	alla	fonte	i	pagamenti	di	interessi	e	canoni	tra	
società	residenti	nella	UE.
Il	legislatore	nazionale	ha	disciplinato	il	requisito	della	consociazione	con	il	co.	2,	art.	
26	quater,	D.P.R.	600/73.
54 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Royalties
DIRETTIVA	2003/49/CE	-	Interessi	-	Royalties
In	parycolare	è	richiesto	alternativamente	che:	
a. la	società	che	effettua	il	pagamento	o	la	società	la	cui	stabile	organizzazione	effettua	
il	pagamento,	detenga	direttamente	una	percentuale	non	inferiore	al	25	per	cento	
dei	diritti	di	voto	nella	società	che	riceve	il	pagamento	o	nella	società	la	cui	stabile	
organizzazione	riceve	il	medesimo	pagamento;	
b. la	società	che	riceve	il	pagamento	o	la	società	la	cui	stabile	organizzazione	riceve	il	
pagamento	detiene	direttamente	una	percentuale	non	inferiore	al	25	per	cento	dei	
diritti	di	voto	nella	società	che	effettua	il	pagamento	o	nella	società	la	cui	stabile	
organizzazione	effettua	il	medesimo	pagamento;	
c. una	terza	società	avente	i	requisiti	di	cui	illustrati	in	precedenza,	per	i	percettori	e	i	
soggetti	che	corrispondono	i	compensi,	detiene	direttamente	una	percentuale	non	
inferiore	al	25	per	cento	dei	diritti	di	voto	sia	nella	società	che	effettua	il	pagamento	
o	nella	società	la	cui	stabile	organizzazione	effettua	il	pagamento	sia	nella	società	
che	riceve	il	pagamento	o	nella	società	la	cui	stabile	organizzazione	riceve	il	
medesimo	pagamento;	
d. i	diritti	di	voto	di	cui	alle	lettere	a),	b)	e	c),	detenuti	nelle	società	ed	enti	residenti	nel	
territorio	dello	Stato,	sono	quelli	esercitabili	nell'assemblea	ordinaria	prevista	dagli	
articoli	2364,	2364-bis	e	2479-bis	del	codice	civile;	
e. le	partecipazioni	che	attribuiscono	i	diritti	di	voto	di	cui	alle	lettere	a),	b)	e	c)	sono	
detenute	ininterrottamente	per	almeno	un	anno.
55 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Redditi	prodotti	all’estero
Royalties
DIRETTIVA	2003/49/CE	-	Interessi	-	Royalties
Al	verificarsi	di	queste	condizioni	si	potrà	ottenere	l’esenzione	sulle	royalties.	
Affinché	trovi	applicazione	la	suddeza	normayva	è	necessario	che:	
• la	società	che	paga	le	royaties	(nel	nostro	caso	la	società	italiana)	rivesta	una	
delle	forme	previste	dall'allegato	A	al	D.P.R.	600/1973,	e	che	risieda,	ai	fini	fiscali,	
nel	territorio	dello	Stato	e	sia	assoggettata,	senza	fruire	di	regimi	di	esonero,	
all'imposta	sul	reddito	delle	società	(art.	24	–quater,	co.	1,	lett.	a),	D.P.R.	
600/1973);	
• le	società	che	beneficiano	delle	royalties	devono,	oltre	a	dover	rivestire	una	delle	
forme	previste	dall'allegato	A	al	D.P.R.	600/1973,	risiedere	ai	fini	fiscali	in	uno	
Stato	membro	UE,	senza	essere	considerate,	ai	sensi	di	una	Convenzione	in	
materia	di	doppia	imposizione	sui	redditi	con	uno	Stato	terzo,	residenti	al	di	fuori	
dell'Unione	europea	e	sono	assoggettate,	senza	fruire	di	regimi	di	esonero,	a	una	
delle	imposte	indicate	nell'allegato	B	ovvero	a	un'imposta	identica	o	
sostanzialmente	simile	applicata	in	aggiunta	o	in	sostituzione	di	dette	imposte	
(art.	24,	co.4,	lett.	a),	D.P.R.	600/1973).
studi obattagl i acommer ci al i sti .i t
Paolo Battaglia
Dottore Commercialista in Ragusa
ACA Chartered Accountant (ICAEW) in Londra
Catania, 19 Marzo 2016
Tassazione	dei	dividendi	e
redditi	prodotti	all’estero

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Tassazione dei redditi prodotti all’estero. Londra 16.09.2016

  • 1. studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Paolo Battaglia Dottore Commercialista in Ragusa ACA Chartered Accountant in Londra Londra, 16 settembre 2016 Tassazione dei dividendi e redditi prodotti all’estero
  • 2. 2 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Il contesto normativo • Soggetti passivi dell’imposta: Articolo 2 del Tuir • Base imponibile: Articolo 3 del Tuir • Determinazione dell’imposta: Articolo 11 del Tuir • Applicazione dell'imposta ai non residenti: Articolo 23 del Tuir • Redditi di capitale: Articolo 44 del Tuir • Utili da partecipazione: Articolo 47 del Tuir • Redditi di lavoro dipendente: Articolo 49 del Tuir • Determinazione del reddito di lavoro dipendente: Articolo 51, comma8-bis, del Tuir • Dividendi: Articolo 59 del Tuir • Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero: Articolo 165 del Tuir • Disposizioni in materia di imprese estere controllate: Articolo 167 del Tuir • Domicilio e residenza: Articolo 43 del Codice Civile • Doppie imposizioni: Articolo 15, comma 1 del modello Ocse sulle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni • Accordi internazionali: Articolo 169 del Tuir • Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese: Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147 • Convenzioni internazionali (modello OCSE) Redditi prodotti all’estero
  • 3. 3 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Tassazione degli utili Persona fisica L'imposizione fiscale avviene secondo due principi fondamentali: • quello di territorialità • quello di residenza (World Wide Principle). Il primo prende in considerazione il Paese in cui si produce il reddito: il risultato è che il contribuente potrebbe vedersi il reddito tassato due volte. Il secondo considera il Paese in cui si risiede: a carico dei soggetti considerati fiscalmente residenti in Italia, v’è l’obbligo di presentazione della dichiarazione per tutti i redditi, ancorché prodotti in altri Paesi, conseguiti nel corso del periodo d’imposta.
  • 4. 4 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Word Wide Taxation Principle La delimitazione degli ambiti di giurisdizione fiscale mediante il ricorso da parte dei diversi Paesi ai (medesimi) criteri di tassazione dell’utile mondiale per i residenti, e di territorialità per i non residenti, inevitabilmente crea il rischio di doppie imposizioni. In tale prospettiva può, dunque, accadere che due differenti ordinamenti si considerino legittimati ad esercitare la propria pretesa impositiva sullo stesso presupposto ovvero si ritengano competenti all’esercizio delle prerogative tributarie nei riguardi del medesimo soggetto. La disciplina del “credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero”, contenuta nell’art. 165 del TUIR, ha proprio lo scopo di evitare, o quanto meno attenuare, la nascita di fenomeni di doppia imposizione internazionale dei redditi, consentendo che il reddito prodotto all'estero sia tassato anche nello Stato di residenza ma concedendo la detrazione delle imposte già pagate nel Paese di produzione. La disciplina si applica indistintamente a tutti i soggetti sia Irpef che Ires, fatte salve le particolarità specificamente previste per i soggetti titolari di reddito d’impresa. Pertanto, rientrano nel suo ambito applicativo le persone fisiche (siano esse o meno esercenti arti o professioni o imprenditori), le società e gli enti commerciali e gli enti non commerciali. In particolare, con riferimento alle società di persone ed alle società ed associazioni ad esse equiparate, nonché alle società di capitali trasparenti, il comma 9 dell’art. 165 TUIR prevede che il credito detraibile si calcoli in capo al singolo socio. Redditi prodotti all’estero
  • 5. 5 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Le Convenzioni Internazionali Con le Convenzioni Internazionali contro le doppie imposizioni gli Stati mirano a ripartire le loro sfere di sovranità concordando criteri per definire, in ipotesi di reddito transnazionale, quale sia lo Stato che ha potestà impositiva. Uno dei due Stati deve rinunciare, in tutto ovvero in parte, alla propria potestà impositiva. Con tali accordi il contribuente versa comunque tutte le imposte, ciò che cambia è la ripartizione dei tributi tra uno Stato e l’altro. TIE BREAKER RULES: art. 4 Mod. Ocse Convenzioni contro le doppie imposizioni L’adozione di strumenti convenzionali consente a ciascuno dei Paesi interessati di perseguire due distinti obiettivi: 1. evitare il rischio di doppia imposizione 2. prevenire l’evasione e l’elusione fiscale mediante l’individuazione, in rapporto a determinati comparti impositivi, di procedure per consentire lo scambio di informazioni e favorire la mutua assistenza tra le Amministrazioni fiscali degli Stati contraenti. Redditi prodotti all’estero
  • 6. 6 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Relazioni tra Convenzioni internazionali e normativa nazionale Le Convenzioni assumono carattere di specialità e, quindi, devono essere poste sul gradino più alto della gerarchia delle fonti del diritto, nell’ambito della materia da queste disciplinata. Da ultimo: Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n. 294/5/2012: «In caso di contrasto tra normativa interna e disposizioni contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, queste ultime devono prevalere sulla base del criterio di specialità, SENZA prendere in considerazione, come sostenuto dall’Amministrazione finanziaria, il criterio della successione delle leggi nel tempo.» TUTTAVIA (deroga in positivo), in base all’art. 169 TUIR: le disposizioni TUIR si applicano ANCHE IN DEROGA ALLA CONVENZIONE, se più favorevoli. Redditi prodotti all’estero
  • 7. 7 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Le Convenzioni Internazionali TIE BREAKER RULES: art. 4 Mod. OCSE Convenzioni contro le doppie imposizioni Sancisce i criteri di determinazione della residenza che devono essere applicati secondo il tassativo seguente ordine gerarchico: • Abitazione permanente • Centro di interessi vitali • Soggiorno abituale • Nazionalità • Comune accordo Redditi prodotti all’estero
  • 8. 8 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t La Convenzione Italia – Regno Unito Le imposte attuali cui si applica la Convenzione Italia – UK sono: a) per quanto concerne il Regno Unito: i) l'imposta sul reddito (the income tax); ii) l'imposta sulle società (the corporation tax); iii) l'imposta sui redditi di capitale (the capital gains tax); iv) l'imposta sul reddito derivante dal petrolio (the petroleum revenue tax). b) per quanto concerne l'Italia: i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; iii) l'imposta locale sui redditi (ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte). Redditi prodotti all’estero
  • 9. 9 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Contesto normativo Art. 2 TUIR. Soggetti passivi 1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono (ALTERNATIVAMENTE): o iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile*. • Secondo l’art. 43 del Codice civile: il domicilio è il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; la residenza è il luogo in cui la persona fisica dimora abitualmente. Redditi prodotti all’estero
  • 10. 10 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Contesto normativo Art. 2 TUIR. Soggetti passivi 2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Sarà quindi il contribuente a doversi accollare l'onere di fornire tutti gli elementi necessari e sufficienti per convincere l'Amministrazione finanziaria che la perdita di residenza è effettiva e che, in realtà, si sono interrotti tutti i rapporti (economici ed affettivi) con il Paese di origine. Redditi prodotti all’estero
  • 11. 11 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t La residenza fiscale delle persone fisiche 3 requisiti per ottenere la residenza all’estero Per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 giorni): 1. Iscrizione all’Aire (Anagrafe degli italiani Residenti all’Estero) 2. Domicilio civilistico all’estero (art. 43 c.c. comma 1) Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. All’estero deve quindi essere il suo centro di affari e interessi, non solo di natura patrimoniale ed economica ma anche familiare, sociale e morale. 3. Residenza civilistica all’estero (art. 43 c.c. comma 2) La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il contribuente deve quindi permanere effettivamente all’estero con l’intenzione di volerci rimanere. Redditi prodotti all’estero
  • 12. 12 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t La residenza fiscale delle persone fisiche Il requisito della residenza si acquisisce ex tunc con riferimento al periodo d’imposta nel quale la persona fisica instaura il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali: Soltanto alla fine dell’anno solare è possibile effettuare la verifica del requisito temporale della permanenza in Italia (183 o 184 giorni in caso di anno bisestile) per determinare la residenza fiscale della persona. Redditi prodotti all’estero
  • 13. 13 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Contesto normativo Art. 3, comma1, TUIR. Base imponibile 1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. Per l’ordinamento italiano, quindi, sono imponibili tutti i redditi posseduti nel periodo di imposta dal soggetto passivo residente, ovunque maturati e a prescindere dal luogo in cui essi sono stati prodotti, al netto degli oneri deducibili e nei limiti delle convenzioni stipulate secondo il modello OCSE. Redditi prodotti all’estero
  • 14. 14 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Contesto normativo Art. 11, comma 4, TUIR. Determinazione dell’imposta 4. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Redditi prodotti all’estero
  • 15. 15 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Contesto normativo Art. 23 TUIR. Applicazione dell'imposta ai non residenti 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: • a) i redditi fondiari; • b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali; • c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50; • d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato; • e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; • f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione: 1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute; 2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; 3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati; • g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti. Redditi prodotti all’estero
  • 16. 16 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Contesto normativo Art. 23 TUIR. Applicazione dell'imposta ai non residenti 2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e]) del comma 1 dell'articolo 16; b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47; 78 c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico; d) i compensi corrisposti ad imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato. Redditi prodotti all’estero
  • 17. 17 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Contesto normativo Art. 44, comma 1 TUIR. Redditi di capitale 1. Sono redditi di capitale: a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa; c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento; f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53; g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute; g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito; g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti; h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
  • 18. 18 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Contesto normativo Art. 44, comma 2 TUIR. Redditi di capitale 2. Ai fini delle imposte sui redditi: a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi; b) (lettera abrogata); c) si considerano similari alle obbligazioni: 1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; 2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne' di controllo sulla gestione stessa.
  • 19. 19 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Contesto normativo Art. 67 TUIR. Redditi diversi 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: (Omissis…)
  • 20. 20 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Contesto normativo REDDITI DI CAPITALE (art. 44 lettera h TUIR): • Proventi in denaro o in natura prodotti dall’impiego di un capitale finanziario e percepiti non nell’esercizio di un’attività d’impresa. • Sono certi nell’ an ma possono essere incerti nel quantum. • Sono sempre positivi. REDDITI DIVERSI (art. 67 TUIR): • Confluiscono tutte e tipologie di reddito che il legislatore non ha ritenuto di aggregare alle altre categorie di reddito di cui all’art. 6 TUIR: a) redditi fondiari b) redditi di capitale c) redditi di lavoro dipendente d) redditi di lavoro autonomo e) redditi d'impresa f) redditi di capitale g) (redditi diversi) • Sono incerti nell’ an ma e nel quantum. • Possono dar luogo a minusvalenze. Redditi prodotti all’estero
  • 21. 21 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Contesto normativo REDDITI DI CAPITALE Caratteristiche fondamentali Non hanno una definizione fiscale autonoma ma il TUIR (art. 44) riporta una loro elencazione analitica. • Sono tassati al lordo: non è deducibile alcuna componente di costo di produzione • Sono sempre tassati isolatamente, senza possibilità di compensazione con minusvalenze (ad eccezione del risparmio gestito) • Principio di cassa: vanno indicati nella dichiarazione e tassati con riferimento al periodo d’imposta in cui sono incassati • Hanno un rendimento predeterminato o predeterminabile e, in ogni caso, positivo • Nella maggior parte dei casi sono soggetti a ritenuta alla fonte dai sostituti d’imposta che li erogano Redditi prodotti all’estero
  • 22. 22 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Contesto normativo REDDITI DI CAPITALE 2 MACROCATEGORIE – A. RAPPORTI FINANZIARI E RENDITE I proventi derivanti da rapporti di finanziamento o rendite finanziarie: gli interessi e altri proventi derivanti da mutui o altre forme di credito (ad es. obbligazioni) Redditi prodotti all’estero TIpologia Ritenuta a titolo d’imposta Interessi derivanti da dividendi, obbligazioni, interessi attivi bancari e postali, certificati di deposito 26% Titoli di Stato e similari 12,50%
  • 23. 23 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Contesto normativo REDDITI DI CAPITALE 2 MACROCATEGORIE – B. DIVIDENDI I proventi derivanti da capitali impiegati in attività finanziarie o di partecipazione in società ed enti (soggetti passivi IRES), come gli utili distribuiti dalle società di capitale (dividendi). I dividendi sono quella parte di utile di esercizio che l’assemblea dei soci delibera di distribuire ai soci stessi (art. 2433 c.c.). Il reddito di capitale è pari all’ammontare degli utili percepiti nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione (art. 45, comma 1 TUIR). Pertanto si applica il principio di cassa e non sono ammessi costi in deduzione. Redditi prodotti all’estero
  • 24. 24 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Contesto normativo Art. 47, comma 1, TUIR. Utili da partecipazione Salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) (redditi esenti, e soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imp. sostitutiva), gli UTILI distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell’articolo 73 (soggetti passivi IRES), concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.
  • 25. 25 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Contesto normativo Art. 47, comma 4, TUIR. Utili da partecipazione (in vigore dal 07.10.2015 - D.Lgsl. 147/2015) 4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono INTEGRALMENTE alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4; A tali fini, si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, il rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. (omissis…)
  • 26. 26 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Contesto normativo Art. 59, comma 1, TUIR. Dividendi 1. Gli UTILI relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’articolo 73 (soggetti passivi IRES), nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a) (gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b) (associazione in partecipazione), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti. Si applica l’articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.
  • 27. 27 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Utili da partecipazione Soggetti destinatari Dividendi distribuiti da società residenti e derivanti da partecipazioni QUALIFICATE Dividendi distribuiti da società residenti e derivanti da partecipazioni NON QUALIFICATE Destinatario Persona fisica titolare o non titolare di P.IVA BASE IMPONIBILE 49,72 % (esenzione 50,28%) Società di capitali BASE IMPONIBILE 5% (esenzione del 95%) Destinatario Persona fisica non titolare di P.IVA RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA 26% Persona fisica titolare di P.IVA e Soc. di persone BASE IMPONIBILE 49,72 % (esenzione 50,28%) Società di capitali BASE IMPONIBILE 5% (esenzione del 95%) ESENZIONE TOTALE in regime di trasparenza
  • 28. 28 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Utili da partecipazione Persona fisica non imprenditore Il regime di trasparenza e il regime ordinario Nel regime di TRASPARENZA (ex artt. 115 e 116 TUIR) il reddito della società viene tassato per trasparenza in capo ai soci. In trasparenza si presume che tutto l’utile fiscale si consideri distribuito ai soci in base alle rispettive quote di partecipazione, indipendentemente dall’effettiva distribuzione ai soci o se l’utile rimarrà nella società (come accade per le società di persone). Nel regime ORDINARIO: - In caso di partecipazione qualificata : La tassazione ai fini IRPEF è limitata al 49,72% dell’utile effettivamente distribuito. Sugli utili non si applica ritenuta a condizione che all’atto della percezione sia dichiarata la presenza dei requisiti di partecipazione qualificata, altrimenti sarà applicata una ritenuta del 26% a titolo d’acconto. Gli utili percepiti andranno indicati in UNICO PF (QUADRO RL). - In caso di partecipazione non qualificata: Il socio pagherà le imposte nell’esercizio di distribuzione effettiva degli utili (per cassa), ma pagherà le imposte solamente sull’utile civilistico effettivamente percepito e non su quello rilevante ai fini fiscali. La società (o l’intermediario finanziario) che eroga i dividendi applicherà al momento della corresponsione una ritenuta del 26% a titolo d’imposta sul totale (100%) del loro ammontare.
  • 29. 29 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Utili da partecipazione Persona fisica non imprenditore Il regime di trasparenza e il regime ordinario Il vantaggio del regime trasparente è di annullare la doppia imposizione sui dividendi (cioè pagare sia il 27,50% a titolo di IRES da parte della società che l’Irpef per il socio in caso di distribuzione di utili). In entrambi i casi (tassazione ordinaria e tassazione in trasparenza) è comunque dovuta l’IRAP in capo alla società partecipata. In linea di massima il regime della trasparenza fiscale conviene: a) in presenza di utili modesti e quando i soci non posseggono altri redditi importanti tali da determinare l’applicazione di aliquote IRPEF elevate; b) quando l’utile di bilancio non è troppo distante dall’utile fiscale ovvero quando la società non presenta rilevanti costi indeducibili; c) quando si intende esporre un utile maggiore in bilancio ai fini della richiesta di ipotetici affidamenti bancari in quanto nel regime di trasparenza si elimina di fatto dal bilancio la tassazione IRES. Il regime di trasparenza non risulta conveniente per le società che usano accantonare a riserva gli utili o che ne distribuiscono solo in piccola parte ai soci.
  • 30. 30 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Tassazione degli utili da partecipazione Persona fisica non imprenditore Partecipazioni qualificate / non qualificate Partecipazioni % Partecipazione al capitale % Diritto di voto (assemblea ordinaria) Qualificate Non quotate > 25% > 20% Non qualificate Non quotate < 25% < 20% Qualificate Quotate > 5% > 2% Non qualificate Quotate < 5% < 2%
  • 31. 31 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Tassazione degli utili da partecipazione Persona fisica non imprenditore 1. Utili distribuiti da società residenti in Italia (DIVIDENDI ITALIANI): a.Se da partecipazione QUALIFICATA: costituiscono reddito del socio per il 49,72% del loro importo (quadro RL in UNICO). NO ritenuta se all’atto della percezione si dichiari la presenza dei requisiti di partecipazione qualificata. Altrimenti si effettua ritenuta a titolo d’acconto del 26% sul 100%. b.Se da partecipazione NON QUALIFICATA: ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% del 100% dell’importo spettante. Esclusi dal reddito complessivo del socio: no in Unico (come i redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva)
  • 32. 32 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Tassazione degli utili da partecipazione Persona fisica non imprenditore 2. Utili distribuiti da società NON residenti in Italia (DIVIDENDI ESTERI): a. Se da partecipazione qualificata: costituiscono reddito del socio per il 49,72% del loro importo (quadro RL in UNICO). L’intermediario opera ritenuta a titolo d’acconto (non a titolo d’imposta) del 26% sul 49,72%. Ritenuta recuperabile con il TAX CREDIT (limitato anch’esso al 49,72%: art. 165, co. 10, TUIR). b. Se da partecipazione NON qualificata: ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% del 100% dell’importo spettante sul NETTO FRONTIERA (cioè al netto delle ritenute operate nello Stato Estero). Se la ritenuta è operata dall’intermediario per la riscossione sono esclusi dal reddito complessivo del socio: no in Unico. Se non interviene un intermediario nella riscossione vanno assoggettati ad imposta sostitutiva nella stessa misura della ritenuta a titolo d’imposta (26% del 100%) e indicati in RM di UNICO.
  • 33. 33 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Tassazione degli utili da partecipazione Persona fisica non imprenditore 3. Utili distribuiti da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata: Concorrono per trasparenza integralmente (100%) al reddito imponibile, indipendentemente dal dividendo distribuito, SIA da partecipazioni QUALIFICATE che NON QUALIFICATE. Viene operata una ritenuta a titolo d’acconto del 26% sul 100% da parte del sostituto d’imposta che interviene nella riscossione dell’utile. Gli utili da partecipazioni NON QUALIFICATE di società BL quotate in borse regolamentate, sono esclusi da questo principio e soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26% sul 100% dei dividendi.
  • 34. 34 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Tassazione degli utili da partecipazione Persona fisica non imprenditore La società estera non White List non sarà tassata per trasparenza e l’utile concorrerà alla formazione del reddito complessivo per il 49,72% dell’importo (e non sul totale del reddito imponibile), con applicazione di ritenuta a titolo d’acconto del 26% in caso di partecipazione QUALIFICATA e del 26% a titolo d’imposta in caso di partecipazione NON QUALIFICATA), qualora il contribuente abbia presentato preventiva istanza d’interpello (con risposta positiva) finalizzato alla disapplicazione delle norme CFC dimostrando, alternativamente, che: a) la società svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati non White List. Dovrà essere compilato il quadro RM in cui sarà liquidata l’imposta dovuta sul reddito estero, al netto di eventuali imposte pagate all’estero a titolo definitivo, di eccedenze di imposta risultanti dai precedenti periodi di imposta ed eventuali acconti versati.
  • 35. 35 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Tassazione degli utili da partecipazione Persona fisica non imprenditore Partecipazione Ritenuta 26% Tassazione Quadro Unico Qualificata Non Black List d’acconto (no riten. da ITA se con dichiar.) su 49,72% RL Black List d’acconto su 100% su 49,72% se interpello favorevole RL Non qualificata Non Black List d’imposta su 100% NO Unico Black List quotata d’imposta su 100% NO Unico Black List non quotata d’imposta su 100% su 49,72% se interpello favorevole RM
  • 36. 36 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Art. 165 TUIR. Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato. Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 37. 37 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Il credito d’imposta riconosciuto Il credito di imposta deve essere calcolato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta. Qualora il contribuente, alternativamente, non presenti la dichiarazione dei redditi ovvero non indichi il credito nella stessa dichiarazione del periodo d’imposta in cui è sorto il diritto perde il beneficio della detrazione. Il credito di imposta è riconosciuto fino a concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra: reddito prodotto all’estero reddito complessivo (al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta) Per individuare tale importo si deve diminuire la quota di imposta lorda italiana del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni, riferito allo stesso periodo di produzione del reddito e allo stesso Stato estero. Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 38. 38 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato al carattere di definitività delle imposte estere, intendendo per tali quelle non più ripetibili (anche su redditi pregressi dichiarati in anni precedenti). Pertanto, rientrano nel mod. Unico 2016 le imposte resesi definitive entro il 30.09.2016. La definitività della tassazione deve essere valutata caso per caso ed è importante conoscere i differenti ordinamenti stranieri. In linea di massima possono considerarsi non definitivi i tributi: • pagati in acconto • in via provvisoria • quelli per i quali è previsto il conguaglio con la possibilità di rimborso totale o parziale. Il credito spetta esclusivamente per quei redditi prodotti all’estero che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Non è riconosciuto, quindi, per quei redditi di fonte estera esenti, soggetti ad imposizione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 39. 39 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Come provare la definitività del pagamento? L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, con la risoluzione n. 104/E/2001, che l’ammontare delle ritenute subite all’estero così come l’ammontare del reddito ivi prodotto possono essere validamente documentati attraverso: • l’esibizione della certificazione rilasciata dall’intermediario, oppure • con l’esibizione congiunta della fattura e di documenti di provenienza bancaria (o simili) attestanti il compenso netto effettivamente percepito. Può essere validamente utilizzata la “certificazione dei dividendi rilasciata dall’intermediario, ovvero altra documentazione rilasciata dall’Autorità fiscale estera dalla quale tali imposte risultino pagate in via definitiva. Il contribuente può, pertanto, riportare nella propria dichiarazione dei redditi l’importo indicato nella certificazione.” Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 40. 40 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Come provare la definitività del pagamento? Con circolare n. 9/E del 2015, (al par. 2.4 riguardante la definitività delle imposte pagate all’estero), l’ADE ha specificato che: “ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti: • un prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi prodotti all’estero, l’ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, la misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell’articolo 165 del TUIR; • la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento; • la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero; • l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera; • l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi.” La circolare n. 3/E del 2016 l’ADE ha di recente chiarito che in assenza di una dichiarazione dei redditi estera, è possibile utilizzare il credito per le imposte pagate all’estero anche attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 41. 41 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Il credito d’imposta riconosciuto Se l’ammontare del credito per le imposte pagate all’estero fosse superiore a quello dell’imposta netta sul reddito complessivo, gli artt. 11 e 80 del TUIR, rispettivamente per le persone fisiche e i soggetti Ires, consentono al contribuente, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta del periodo d’imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Art.11. comma 4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Art. 80. Se l'ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all'estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 *. * credito in compensazione con altre imposte e contributi utilizzando il modello di pagamento F24 Il credito per le imposte pagate all’estero
  • 42. 42 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Gli obblighi di monitoraggio fiscale Anche nei casi in cui i redditi prodotti all’estero non vadano dichiarati in UNICO, restano a carico del contribuente gli obblighi di monitoraggio fiscale. Il monitoraggio fiscale si attua attraverso la presentazione in UNICO del quadro RW, in cui si indica iI possesso di investimenti o attività finanziarie all’estero detenute durante l’anno.
  • 43. 43 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Royalties DEFINIZIONE DI ROYALTIES Art. 12, paragrafo 3, Modello OCSE 2010 “I compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o lavoro scientifico tra cui pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti industriale, esperienza commerciale o scientifico”.
  • 44. 44 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Royalties Lo sfruttamento attraverso la cessione o l’utilizzo del diritto di autore è disciplinato dalla Legge n. 633/1941: L’autore di un’opera dell’ingegno ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, secondo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 12 della norma. Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Il titolare di un brevetto o di una proprietà intellettuale, può decidere di concedere a terzi lo sfruttamento economico della sua opera, attraverso il versamento di una somma di denaro (royalties). In questo modo, l’autore dell’opera rimane proprietario della stessa ma può beneficiare dei proventi derivanti da terzi che intendano sfruttare l’opera a fini commerciali e/o di lucro. Le royalties rappresentano un corrispettivo variabile determinato dal peso di una serie di differenti variabili legate alle varie pattuizioni contrattuali tra i soggetti interessati.
  • 45. 45 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Royalties Dal punto di vista fiscale, le royalties sono disciplinate da: • Art. 23, comma 2, lett. c) del TUIR. Applicazione dell'imposta ai non residenti. • Art. 25 del DPR 600/73. Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi. • Art. 26-quater del DPR 600/73. Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea • Art. 12, comma 1, modello OCSE Convenzioni contro le doppie imposizioni
  • 46. 46 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Royalties Il presupposto territoriale Art. 23, comma 2, lettera c) del TUIR: Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere d) (redditi di lavoro autonomo, e) (redditi di impresa) ed f) (redditi diversi) del comma 1, i “compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi di impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico” si considerano prodotti nel territorio dello Stato “se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti“.
  • 47. 47 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Royalties Il presupposto territoriale Quindi, i compensi da royalties sono attratti a tassazione nel nostro Paese NON già in base alla qualificazione degli stessi come redditi di impresa, redditi di lavoro autonomo o redditi diversi, NE’ con riferimento alla qualità del percettore non residente (persona fisica o giuridica, lavoratore autonomo o imprenditore), MA per il solo fatto che sono erogati (ad un non residente, ancorché privo di stabile organizzazione in Italia) da uno dei soggetti residenti, indicati dalla norma. Ciò che conta ai fini dell’attrazione delle royalties corrisposte a soggetti non residenti nella potestà impositiva dello Stato italiano, è la residenza fiscale del soggetto erogante, prescindendo dunque dalla considerazioni di altri elementi.
  • 48. 48 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Royalties • Art. 25 del DPR 600/73 L’articolo classifica i soggetti ai quali si pagano le royalties in tre categorie: • 1. imprese residenti in Italia, per le quali gli importi pagati a titolo di royalties non sono soggetti ad alcuna ritenuta; • 2. privati residenti in Italia, per i quali gli importi percepiti, ridotti della percentuale forfettaria pari al 25%, sono soggetti ad una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 22%; • 3. soggetti residenti all'estero, per i quali è prevista la ritenuta a titolo di imposta pari al 30%, calcolata sul 75% dell'ammontare della royalty percepita. Ovviamente, l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta comporta che il canone non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile del non residente
  • 49. 49 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Royalties L’applicazione della potestà impositiva italiana deve essere coordinata con le disposizioni Convenzionali e con la Direttiva Canoni e Interessi (Direttiva 2003/49/CE). Per quanto riguarda le disposizioni Convenzionali, queste, generalmente, prevedono una potestà impositiva esclusiva del Paese di residenza del soggetto percettore, escludendo di fatto l’esercizio della potestà impositiva italiana. Tuttavia, in deroga a tale disposizione, talvolta si prevede la possibilità di tassare le royalties anche nel Paese di residenza del soggetto che li eroga, prevedendo, dunque, una potestà impositiva concorrente tra i due Stati. In tali casi la Convenzione stessa stabilisce l’aliquota massima applicabili, generalmente fissata al 10%, quindi inferiore alla ritenuta prevista dalla normativa interna. Ancora più favorevole, ove applicabile, la Direttiva n. 49 del 3 giugno 2003 ha stabilito che dal 2004 (Direttiva canoni e interessi), nel rispetto di determinati requisiti, prevede per le società consociate residenti nella UE l’assenza di applicazione della ritenuta su pagamenti di interessi e canoni.
  • 50. 50 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Royalties Una particolare attenzione nell’applicazione delle Direttiva Canoni e interessi riguarda la verifica che la società percipiente sia il “beneficiario effettivo” dei canoni. In rispetto alle condizioni dettate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate n. 84404/2013 del 10.07.2013: • per chiedere l’esonero o la riduzione dalla ritenuta di cui all’art. 25, D.P.R. 600/1973, in virtù dell’applicazione della Direttiva Canoni e interessi, il soggetto non residente, dovrà presentare alla società italiana il modello F. Sui modelli deve essere apposta l’attestazione dell’Autorità fiscale dello Stato in cui la società o ente beneficiario è residente ovvero la stabile organizzazione beneficiaria è situata. Stesse modalità per chiedere il rimborso dell’imposta nel caso in cui la società italiana applichi comunque la ritenuta del 30%; • qualora non trovi applicazione le Direttiva Canoni e interessi ma trovino applicazione le norma Convenzionali si dovrà presentare il Modello C, chiedendo l’esenzione dell’applicazione della ritenuta o l’applicazione della ritenuta con aliquota ridotta.
  • 51. 51 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Royalties Vi è da segnalare che la stragrande maggioranza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, attualmente in vigore, che fa riferimento alle precedenti versioni del Modello OCSE, ricomprende tra le Royalties i compensi per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. Tale previsione, come precisato dal Commentario all’art. 12 del Modello OCSE 2010 (paragrafo 2.9), è stata eliminata, sicché si desume che tali compensi debbano essere generalmente considerati tassati in capo al percettore (nel Paese di residenza) come redditi d’impresa. Nel recepimento della Direttiva Canoni e interessi, nella definizione di “canoni” vengono ricompresi anche i compensi per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. Nel Commentario all’art. 12 del Modello OCSE 2010 viene inoltre precisato che NON sono classificabili come canoni neanche i compensi corrisposti per ottenere il diritto esclusivo alla distribuzione di determinati prodotti o servizi in una specifica area geografica, non essendo direttamente collegati all’uso o alla concessione in uso di alcuno dei diritti immateriali che generano royalties, per cui tali compensi devono essere qualificati come redditi d’impresa.
  • 52. 52 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Royalties A livello internazionale, al fine di stabilire la potestà impositiva sui canoni si dovrà far riferimento alle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra Italia e il Paese estero di riferimento (le Convenzioni, infatti, essendo accordi tra più Stati prevalgono sulla norma interna). Generalmente, le Convenzioni stipulate dall’Italia seguono il Modello Ocse 2010. In altre parole, la disposizione Convenzionale riserva la potestà esclusiva dei canoni al Paese di residenza del soggetto percipiente. La società estera, dunque, non sconterà la ritenuta del 30% prevista dall’art. 25 del D.P.R. 600/1973. Nel caso in cui nella Convenzione si preveda una potestà impositiva concorrente tra lo Stato di residenza del soggetto erogante e lo Stato di residenza del soggetto percipiente, si prevedono, generalmente, delle aliquota massime di tassazione (art. 12, paragrafo 2)
  • 53. 53 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Royalties DIRETTIVA 2003/49/CE - Interessi - Royalties La Direttiva UE c.d. “interessi – royalties” (2003/49/CE del 3 giugno 2003), prevede, nel rispetto di determinati requisiti, per le società consociate residenti nella UE, la possibilità di esonerare da imposizione alla fonte i pagamenti di interessi e canoni tra società residenti nella UE. Il legislatore nazionale ha disciplinato il requisito della consociazione con il co. 2, art. 26 quater, D.P.R. 600/73.
  • 54. 54 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Royalties DIRETTIVA 2003/49/CE - Interessi - Royalties In parycolare è richiesto alternativamente che: a. la società che effettua il pagamento o la società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detenga direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento; b. la società che riceve il pagamento o la società la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento; c. una terza società avente i requisiti di cui illustrati in precedenza, per i percettori e i soggetti che corrispondono i compensi, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento; d. i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle società ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili nell'assemblea ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile; e. le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno.
  • 55. 55 studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Redditi prodotti all’estero Royalties DIRETTIVA 2003/49/CE - Interessi - Royalties Al verificarsi di queste condizioni si potrà ottenere l’esenzione sulle royalties. Affinché trovi applicazione la suddeza normayva è necessario che: • la società che paga le royaties (nel nostro caso la società italiana) rivesta una delle forme previste dall'allegato A al D.P.R. 600/1973, e che risieda, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sia assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società (art. 24 –quater, co. 1, lett. a), D.P.R. 600/1973); • le società che beneficiano delle royalties devono, oltre a dover rivestire una delle forme previste dall'allegato A al D.P.R. 600/1973, risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro UE, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate nell'allegato B ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte (art. 24, co.4, lett. a), D.P.R. 600/1973).
  • 56. studi obattagl i acommer ci al i sti .i t Paolo Battaglia Dottore Commercialista in Ragusa ACA Chartered Accountant (ICAEW) in Londra Catania, 19 Marzo 2016 Tassazione dei dividendi e redditi prodotti all’estero