Alcuni profili fiscali dei rapporti di lavoro all'estero. Relatore: Sonia Tripaldi (Agenzia delle Entrate- Direzione regionale Emilia-Romagna). Slide aggiornate al 15 maggio 2014
Paolo Battaglia. Fiscalità estera. Credito per le imposte pagate all'estero.Paolo Battaglia
Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero da per le persone fisiche e società residenti. Relazione per Ascheri & Partners. Londra Maggio 2014
TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E STRANIERI IN ITALIA
Adempimenti aziendali ed obblighi del sostituto di imposta. Il credito di imposta
Tassazione redditi lavoro dipendente esteroPaolo Soro
Tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero.
Accade sempre più di frequente che un cittadino italiano si rechi a lavorare all’estero. Nel presente elaborato intendiamo occuparci del caso di coloro che svolgono l’attività alle dipendenze di un datore di lavoro straniero.
Tutti i redditi dovrebbero essere tassati nel Paese in cui sono concretamente prodotti. Peraltro, da un lato, non tutti gli Stati adottano gli stessi principi impositivi, e, dall’altro, giocano un ruolo preponderante (specialmente in assenza di uno specifico trattato convenzionale contro le doppie imposizioni) i fattori che consentono di definire il luogo di effettiva residenza del soggetto.
I quiz in ordine alfabetico contenuti nella banca dati pubblicata per la prove preliminare del Concorso Funzionari Amministrativi Contabili Vigili del Fuoco 2015
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OUA: ISTANZA AL MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LA PRECISAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 76 DEL DPR 115/2002
RISOLUZIONE N. 15/E. Roma, 21 gennaio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ... di reddito imponibile ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002. ESPOSIZIONE DEL QUESITO. L'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ... “chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'Irpef, risultante dall'ultima.
Prendiamo spunto dalla recente pronuncia della CTR della Toscana (1702/1/14 del 22/09/2014), per fare il punto sull’imposizione fiscale cui sono soggetti i trust, in Italia.
Consiste nella fittizia localizzazione della residenza fiscale in Paesi o territori diversi dall'Italia, dove, invece, il soggetto effettivamente risiede, per sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dall'ordinamento di reale appartenenza e beneficiare del regime impositivo più favorevole vigente altrove.
La richiesta di liquidazione del compenso viene depositata dal difensore in udienza allegando copia del decreto di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato: l'Ordine degli Avvocati di Torino ha pubblicato un interessante prontuario sull'applicazione della riforma per la liquidazione immediata dei compensi del patrocinio a spese dello Stato.
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiPaolo Soro
Lavoro dipendente svolto all’estero da cittadini italiani
In questo periodo, i contribuenti sono come al solito alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi e l’eventuale conseguente pagamento delle imposte. Non per tutti, però, la situazione appare chiara.
Ogni anno aumenta sempre di più il numero dei cittadini italiani che si reca all’estero per lavorare alle dipendenze di un datore di lavoro locale, ma, da un punto di vista prettamente fiscale, resta residente in patria. Orbene, per tali soggetti, spesso non è affatto facile comprendere quali siano gli adempimenti cui devono provvedere e, in generale, quali eventuali obblighi abbiano nei confronti del Fisco nazionale.
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La richiesta di liquidazione del compenso viene depositata dal difensore in udienza allegando copia del decreto di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato: l'Ordine degli Avvocati di Torino ha pubblicato un interessante prontuario sull'applicazione della riforma per la liquidazione immediata dei compensi del patrocinio a spese dello Stato.
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Residenza fiscale e imposte pagate allestero tuirPaolo Soro
Residenza fiscale e imposte pagate all’estero: il TUIR.
Proseguiamo l’analisi del tema concernente la residenza fiscale e le imposte pagate all’estero con l’analisi della principale norma nazionale: il TUIR.
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Il nuovo governo fa un passo indietro sulle agevolazioni previste sull’attività sportiva dilettantistica lucrativa
Redditi prodotti all’estero: la disciplina del credito d’imposta.
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L'impiego dei lavoratori italiani all'esteroPaolo Soro
L’impiego dei lavoratori italiani all’estero
Nell’attuale fase di apertura dei mercati a livello internazionale, sono sempre più numerosi i lavoratori che si spostano oltre confine per motivi di lavoro. Analogamente, capita assai di sovente che siano le aziende italiane a svolgere attività all’estero, utilizzando il proprio personale dipendente italiano. Ciò implica inevitabili ripercussioni nella gestione fiscale e previdenziale di cui occorre tener conto.
Prima di analizzare le diverse modalità di esecuzione dell’attività all’estero da parte dei propri dipendenti, pare però opportuno svolgere alcune brevissime osservazioni relative al Paese presso il quale viene svolta l’attività lavorativa.
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Londra 2012: Esclusi dalla tassazione inglese i prossimi records olimpici
1. LONDRA 2012: ESCLUSI DALLA TASSAZIONE INGLESE I PROSSIMI RECORDS OLIMPICI
di Lino Lunardi (*)
Sommario:
1. La tassazione dei redditi transnazionali percepiti dagli sportivi
2. Le novità introdotte dal Fisco inglese
3. Motivazioni alla base del regime tributario agevolato
1. La tassazione dei redditi transnazionali percepiti dagli sportivi
La decisione dell’Amministrazione fiscale inglese (HM Revenue & Customs - HMRC)1
di introdurre un regime
temporaneo di esenzione fiscale totale dei redditi e dei guadagni percepiti in riferimento alle attività e alle
performance connesse alle Olimpiadi di Londra 2012, rappresenta l’opportunità per fare il punto sullo stato
dell’arte nella tassazione internazionale dei redditi percepiti dagli sportivi, con un occhio di riguardo alla
prospettiva degli atleti italiani che saranno protagonisti della prossima XXX° edizione dei giochi olimpici e
paraolimpici (di seguito, per brevità, i Giochi). L’agevolazione (no tax arrangement) riguarda esclusivamente
le retribuzioni ed i compensi interamente ed unicamente derivanti da attività e servizi finalizzati allo
svolgimento dei Giochi, alla preparazione e all’allestimento degli spazi, fino allo svolgimento e alle attività
post-Olimpiadi, percepiti dal 30 marzo 2012 al 8 novembre 2012. Per le attività svolte dall’ente
organizzatore (il London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games Ltd. - LOCOG)
e dai media, l’esenzione sarà riconosciuta per i compensi percepiti fino al 5 aprile 2013. Interessa non solo
gli atleti ma anche i componenti degli staff, i giornalisti, i cronisti, oltre che gli osservatori, arbitri, giudici,
dirigenti, impiegati, personale tecnico. Unica condizione: non essere residenti o domiciliati nel Regno Unito.
I redditi degli sportivi transnazionali (e degli artisti2
) si caratterizzano per essere erogati in un certo Stato
(Stato della fonte) ma percepiti da un soggetto che è residente in uno Stato diverso dallo Stato della fonte
(Stato di residenza del percettore). Il criterio utilizzato ed accettato in modo omogeneo dagli ordinamenti
nazionali per localizzarli è rappresentato dal luogo in cui è esercitata l’attività sportiva generatrice del
reddito transnazionale. Questo criterio non è da solo sufficiente per individuare il trattamento fiscale
sotteso a tali redditi, né per concludere che il prelievo tributario debba avvenire necessariamente nello
1
www.hmrc.gov.uk
2
I concetti e i ragionamenti sviluppati nel presente lavoro, relativo agli sportivi, possono essere in parallelo riferiti
altresì ai redditi percepiti dagli artisti, in quanto il diritto tributario internazionale, e precisamente l’art. 17 del Modello
di Convenzione OCSE, assimila il trattamento fiscale ad entrambe le categorie.
2. Stato della prestazione. E’ necessario far riferimento al combinato disposto delle norme formali e
sostanziali interne, sia dello Stato di residenza del pagante sia dello Stato di residenza del percepiente, e
alla Convenzione [Trattato] bilaterale contro le doppie imposizioni eventualmente firmata in precedenza tra
i due Stati3
. Quest’ultima contiene la regola generale secondo cui i redditi degli sportivi devono essere
tassati nello Stato in cui le prestazioni sono effettuate. Sempre più spesso i redditi sono così tassati sia nello
Stato della fonte che in quello della residenza, generando fenomeni di doppia imposizione giuridica
internazionale (potestà impositiva concorrente) che possono essere eliminati o attenuati se lo Stato della
residenza prevede l’esenzione o il riconoscimento di un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero
sul reddito ivi prodotto.
Il tema della residenza fiscale è probabilmente quello più delicato ed importante nell’applicazione delle
norme tributarie internazionali agli sportivi che svolgono le loro performance in più Stati, unitamente al
tema della qualificazione della tipologia di redditi percepiti dallo sportivo inteso come il “beneficiario
effettivo” degli stessi anche se percepiti per il tramite di un veicolo (societario) interposto (star companies).
L’art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico per le Imposte sui Redditi – di seguito TUIR),
considera soggetti passivi d’imposta in Italia (destinatari dell’applicazione dell’Imposta sul Reddito delle
3
Tale Convenzione bilaterale segue l’impostazione del Modello Ocse (OECD Model Tax Convention on Income and on
Capital) ed in particolare del suo art. 17 (Artistes & sportmen), individuando proprio nel criterio delle attività personali
prestate il criterio per l’attribuzione della potestà impositiva concorrente tra lo Stato della fonte del reddito e quello di
residenza del percettore […, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre,
motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised
in the other Contracting State, may be taxed in that other State. ]. L’art. 17 del Modello Ocse, per individuare il
termine di “sportivo”, non rinvia espressamente al suo significato assunto negli ordinamenti degli Stati contraenti, né
fornisce un’autonoma nozione, in quanto il Commentario (Commentaries on the Artiches of the Model Tax
Convention) all’art. 17 del Modello Ocse, al paragrafo 1.5, definisce come “Whilst no precise definition is given of the
term “sportsmen” it is no restricted to participants in traditional atleti events (e.g. runners, jumpers, swimmers). It also
covers, for example, golfers, jockeys, footballers, cricketers and tennis players, as well as racing drivers“. Ne consegue
che uno dei problemi nella pratica professionale è proprio la definizione di sportivo e quindi di “qualificazione dei
redditi” la cui tassazione rientra nell’art. 17 del Modello Ocse e conseguentemente nell’art. 17 della (se presente)
specifica convenzione bilaterale contro le doppie imposizione firmata tra i due paesi coinvolti nel caso specifico. Il
Commentario Ocse, al paragrafo 9, precisa infatti che l’art. 17 si applica anche ai redditi derivanti da pubblicità e
sponsorizzazioni correlate direttamente o indirettamente alla prestazione sportiva o all’esibizione trasmessa nello
Stato della prestazione. Su tale punto è interessante evidenziare come il Comittee on Fiscal Affairs dell’OCSE ha
pubblicato in data 23 aprile 2010 un Discussion Draft
(http://www.oecd.org/document/0/0,3746,en_2649_33747_45056800_1_1_1_1,00.html) con l’obiettivo di analizzare
l’introduzione di alcune modifiche all’art. 17 del Modello Ocse e al suo Commentario. Tra le modifiche più rilevanti, vi
è la previsione che le attività di preparazione e gli allenamenti sono parte integrante delle normali attività dell’atleta.
La proposta di inserire nel Commentario all’art. 17 il nuovo paragrafo 9.1 prevede infatti che “Apart from the above
examples, there are a number of cases where it may be difficult to determine whether a particular item of income is
derived by a person as an entertainer or sportsman from his personal activities as such. The following principles may be
useful to deal with such cases: … Preparation and training are parts of the normal activities of an entertainer or
sportsman. If the entertainer or sportsman is remunerated for time spent on preparation and training in a State (which
would be unusual for self-employed individuals but would be fairly common for employed entertainers and sportsmen),
the relevant remuneration, as well as remuneration for time spent travelling in that State for the purposes of
performances, preparation or training, would be covered by the Article.“
Se l’atleta è remunerato per il tempo dedicato a queste attività, svolte in un determinato Stato, anche queste
remunerazioni rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 17, ovvero nello Stato in cui sono svolte: ritiri pre-
stagionali, pre-mondiali, pre-olimpiadi, periodi di lavoro in altura o in aree geografiche e climatiche particolari, qualora
remunerati.
3. Persone Fisiche - IRPEF) le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Per residenti in
Italia si intendono le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta4
sono iscritte nelle anagrafi
della popolazione residente – cd. criterio formale - o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la
residenza ai sensi del Codice Civile (art. 43) – cd. criterio sostanziale5
. Sulla base dell’art. 3 del TUIR,
l’imposizione fiscale si applica sul reddito complessivo della persona fisica residente, inteso come l’insieme
di tutti i redditi ovunque prodotti (worldwide principle), e soltanto da quelli prodotti in Italia per i non
residenti.
Da una lettura a contrario dell’art. 23 del TUIR, nei confronti degli sportivi residenti in Italia, si evince come
si considerano prodotti fuori territorio nazionale i redditi conseguiti a fronte di contratti di lavoro
dipendente e di lavoro autonomo per attività prestate al di fuori del territorio dello Stato italiano. L’Italia
assume quindi il ruolo di Stato della residenza del percettore, potendo esercitare una potestà impositiva
concorrente con lo Stato della fonte (nella fattispecie il Regno Unito).
In data 5 novembre 1990 Italia, Regno Unito ed Irlanda del Nord hanno firmato una Convenzione per
evitare le doppie imposizioni la quale prevede, all’art. 17, paragrafo 1, che i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità … di
sportivo sono imponibili in detto altro Stato.
Il paragrafo 2 prevede che “Quando i redditi derivanti da prestazioni che … uno sportivo esercita
personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa [generalmente una star company] …
dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista
o dello sportivo sono esercitate …”.
Le coordinate geografiche rappresentate dalle norme sopra richiamate, permettono di concludere che i
redditi conseguenti alle prestazioni sportive prestate dagli atleti italiani alle prossime Olimpiadi di Londra
2012 saranno (rectius, sarebbero) tassati sia nel Regno Unito, in quanto Stato della fonte degli stessi, sia in
Italia, in quanto Stato della residenza dei percepenti.
Al fine di evitare una doppia imposizione, l’art. 165 del TUIR prevede la possibilità per lo sportivo italiano di
decurtare dalle imposte liquidate nella propria dichiarazione dei redditi, da presentare in Italia per l’anno
2012, un credito d’imposta rappresentato dalle imposte pagate nel Regno Unito.
2. Le novità introdotte dal Fisco inglese
I premi e gli altri redditi conseguiti dagli sportivi nell’ambito di eventi organizzati in territorio britannico,
sono soggetti alla “Tax on tournament prize winnings, appearance fees and other sports-related income”
4
Per maggior parte del periodo d’imposta la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è più volte espressa nel senso
della permanenza in Italia per almeno 183 giorni in un anno solare.
5
Il tema della effettiva residenza fiscale di un atleta chiama “in gioco” talune circostanze fattuali (legami familiari,
interessi economici) quali idonei mezzi di prova da esibire in sede di contenzioso tributario con l’Amministrazione
finanziaria al fine di dimostrare la reale residenza estera.
4. prevista dall’Income and Incorporations Taxes Act 1988. L’imposizione, per alcuni sportivi, può essere molto
pesante in quanto la tassazione inglese viene calcolata mediante una proporzione con l’intero reddito
mondiale prodotto dall’atleta. L’art. 13 (Visiting Performers) dell’Income Tax 2005 (Trading and Other
Income) prevede che i redditi rappresentati da sponsorizzazioni ed attività promozionali, legati alle
prestazioni svolte nel Regno Unito da entertainers stranieri, sono ivi soggetti a tassazione. 6
Più precisamente, lo Statutory Instruments 1987 No. 530 (The Income Tax – Entertainers and Sportmen)
prevede in capo allo sportivo una tassazione pari all’aliquota marginale corrispondente al rapporto (quota
parte) tra tutti i redditi di fonte inglese dell’atleta rispetto al reddito complessivo conseguito dallo sportivo
nell’anno fiscale di riferimento.
Temendo che il risvolto fiscale della partecipazione di alcuni atleti, possa influire negativamente sulla loro
partecipazione ai Giochi, con conseguente contrazione altresì delle risorse proveniente da sponsor, introiti
pubblicitari, royalties, diritti dai media, in data 7 dicembre 2010 l’Her Majesty’s Treasury ha emanato The
London Olympic Games and Paralympic Games Tax Regulations 2010 No. 2913, entrato in vigore il 1
gennaio 2011. Con tale documento normativo è stata introdotta l’esenzione totale dall’Income Tax e dalla
Corporation Tax per i redditi ed i compensi per attività e prestazioni direttamente connesse ai Giochi,
percepiti da non residenti nel Regno Unito. Vengono di fatto esclusi da questo speciale regime
(temporaneo) di esenzione i soggetti residenti e coloro che risiedono ordinariamente ma non stabilmente
nel Regno Unito (cd. resident not domiciled). Sono agevolati non solo i premi, le remunerazioni legate alle
performance sportive e le sponsorizzazioni a sostegno della partecipazione degli atleti all’evento, ma anche
le attività per i preparativi, gli allestimenti, lo svolgimento e il post- Giochi, svolte dagli staff delle nazioni
partecipanti, dagli arbitri, giudici, giornalisti e dai cosiddetti visiting performers, ovvero da opinionisti,
giornalisti, media accreditati, esperti e consulenti, che giungono temporaneamente in Gran Bretagna per
erogare una prestazione di servizio. Con riferimento a questi ultimi, l’Amministrazione finanziaria inglese è
intervenuta successivamente con un chiarimento, l’Explanatory Memorandum 2010 No. 2913, precisando
che questo regime fiscale di esenzione consente un trattamento uniforme di tutti i Paesi partecipanti ai
Giochi, in quanto si applica anche a quei paesi che non hanno stipulato in precedenza con il Regno Unito
alcuna convenzione contro le doppie imposizioni.
Esempi di redditi esenti sono 1) le remunerazioni riconosciute allo sportivo che, eliminato dalle
competizioni, entra a far parte del gruppo di giornalisti accreditati dal comitato organizzatore, in qualità di
6
Per un approfondimento della questione si veda la causa Agassi v. Robinson (Her Majesty’s Inspector of Taxes),
House of Lords, Session 2005-06 [2006] UKHL 23. Il fisco inglese (the Inland Revenue) chiese ad Agassi, in relazione alle
sponsorizzazioni ricevute da Nike Inc. e da Head Sport AG per sua partecipazione agli eventi tennistici negli anni 1998-
1999, tra cui il torneo di Wimbledon, di versare circa 27,500 sterline. Il famoso tennista americano si rifiutò
sostenendo di non essere soggetto all’Income and Incorporations Taxes Act del 1988 in quanto né le società sponsor
né la società che concretamente incassò le sponsorizzazioni (la Agassi Enterprise Inc.) erano residenti fiscalmente nel
Regno Unito, né ivi registrate. La questione, giunta fino alla Suprema Corte (House of Lords), si è risolta in data 17
maggio 2006, con la condanna del sig. Agassi al pagamento della pretesa erariale.
5. commentatore od opinionista dei successivi eventi dei Giochi; 2) i compensi percepiti per promuovere
“London 2012”, il suo logo, i singoli eventi, o le comparse pubblicitarie per la promozione di prodotti e
gadget del merchandising.
Per individuare con esattezza quali attività si possono ritenere “connesse ai Giochi”, e quindi accreditate dal
comitato organizzatore LOCOG in vista di una loro futura esenzione fiscale, è necessario prestare
un’attenzione particolare alle clausole contrattuali. Se un individuo viene remunerato per la promozione di
un prodotto commerciale, in veste di vincitore/vincitrice olimpico/a, tale compenso non è esente da
imposizione. Lo stesso per quanto concerne la stipula di nuovi contratti a seguito delle performaces,
positive, conseguite durante i Giochi o l’invito a comparire come ospite in una radio o show televisivo, ed il
contenuto dell’intervento e della trasmissione non è relativo ai Giochi.
Anche se i redditi percepiti dagli atleti italiani, dai loro staff tecnici e da tutti gli operatori coinvolti nel corso
dell’evento olimpico saranno esentati dall’imposta inglese, rimane l’obbligo di dichiarare tali redditi in Italia
sommandoli agli altri redditi worldwide percepiti nell’anno d’imposta 2012, e di calcolare l’imposta Irpef
progressiva per scaglioni prevista dal TUIR italiano. Il trattato fiscale bilaterale firmato tra l’Italia ed il Regno
Unito riconosce infatti la potestà impositiva concorrente dello Stato italiano. Come noto, in Italia la
tassazione delle persone fisiche è rappresentata dall’Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche),
un’imposta cd. progressiva per scaglioni, le cui aliquote variano dal 23% (per i redditi fino a 15.000 euro) al
41% (per i redditi fino al 75.000 euro), per raggiungere il 43% per i redditi oltre i 75.000 euro.
3. Motivazioni alla base del regime tributario agevolato
E’ evidente come le regulations [2010 No. 2913] non rappresentano certo un incentivo ai risultati sportivi e
alle opportunità di business di atleti ed operatori economici italiani partecipanti ai Giochi londinesi.
L’exempion from income and corporation tax è invece un’opportunità per quegli atleti residenti in Stati
aventi un’aliquota fiscale inferiore a quella britannica, paesi solitamente di residenza delle star dell’atletica
leggera o comunque di coloro che ambiscono alle vittorie e, possibilmente, ai records più prestigiosi.
I Giochi di Londra 2012 sono un’imperdibile opportunità per festeggiare con il resto del mondo anche il 60°
anno di regno della Regina Elisabetta: una concomitanza che non può far perdere agli inglesi un’occasione
senza precedenti per attirare il maggior numero di aspettative, di interessi pubblicitari ed economici su
entrambi gli eventi. E’ già la terza volta che i Giochi si svolgono sul suolo inglese e tale circostanza giunge in
un momento storico caratterizzato da un’economia europea in forte difficoltà e dagli scenari finanziari
fortemente incerti e fragili. L’attrazione dei migliori atleti di livello mondiale, in grado di garantire un
elevato numero di prestazioni sportive esaltanti, è l’ingrediente fondamentale scelto dal Comitato olimpico
e dalla macchina organizzatrice con il precipuo obiettivo di abbinare al nome London il maggior numero
possibile di record sportivi e di opportunità di business per l’intero 2012.
6. Ha fatto il giro del mondo la dichiarazione rilasciata da Usain Bolt il 12 luglio 2010, in occasione del meeting
di Parigi, con la quale annunciava che non avrebbe partecipato all’Aviva London Grand Prix del mese
successivo, in quanto avrebbe pagato nel Regno Unito più tasse di quello che avrebbe guadagnato
partecipando alla competizione. L’attuale detentore del record mondiale sui 100 e 200 metri, nelle
medesima occasione, dichiarò inoltre che non avrebbe partecipato a nessun’altra gara in Gran Bretagna
fino ai Giochi. Non è difficile verificare che Bolt, sulla base della “British tax on tournament prize winnings,
appearance fees, and other sports-related income”, avrebbe subito una tassazione del 50% (ovvero the
U.K.’s top rate).
Con le medesime argomentazioni, lo stesso Tiger Woods, unitamente ad altri famosi golfisti statunitensi ed
inglesi, dichiarò più volte alla stampa la sua indecisione a partecipare all’edizione 2010 della Ryder Cup
(October, 1-3) presso il Celtic Manor Resort (Wales), preoccupato di veder tassata al 50% la sua esibizione
all’evento, avendo lo stesso Woods concesso il suo nome e la sua immagine ad un video game ispirato ed
ambientato proprio sulla Wales Ryder Cup. Visto l’ammontare annuo dei contratti firmati con Nike e EA
Sport, la “British tax on tournament prize winnings, appearance fees, and other sports-related income”,
calcolata sul reddito inglese di Wood pro-quota rispetto ai worldwide endorsement contracts, avrebbe
comportato per il golfista americano un costo fiscale di circa un milione di sterline. Sulla scia dell’esenzione
fiscale prevista sia per i Giochi olimpici che per la finale di calcio di Champions League 2011, tenutasi allo
stadio di Wembley, la medesima tregua fiscale è poi sopraggiunta anche per la 2010 Ryder Cup, con
conseguente partecipazione di Woods.
La scelta effettuata dall’UEFA (Union of European Football Associations) in merito allo svolgimento della
finale di calcio della Champions League 2010 presso lo stadio Bernabeu di Madrid, in alternativa allo stadio
londinese di Wembley, ha risentito infatti proprio dell’impossibilità di garantire con certezza ai calciatori
stranieri l’esenzione dall’imposizione inglese. Nel 2011 invece, dopo che tale previsione è stata
esplicitamente inserita dal governo inglese nel 2010 Finance Bill , l’UEFA ha potuto fissare, con maggiore
tranquillità, lo stadio di Wembley come cornice per la finale di Champions League 2011.
In queste prospettive, è interessante ragionare sulla composizione del medagliere olimpico risultante al
termine dei Giochi Olimpici di Pechino 2008, ed in particolare sui vincitori (recordmen/recordwomen o
meno) in relazione alle discipline nelle quali hanno gareggiato. Nonostante il 50% del medagliere (ovvero
478 medaglie su 956)7
sia appannaggio di sole 8 nazioni, i testimonial in grado di attrarre sponsor e risorse
pubblicitarie appartengono ad una ancor più stretta cerchia di questi paesi (Stati Uniti, Russia, Germania,
Gran Bretagna) o a paesi con un medagliere molto più contenuto, ma che primeggiano in discipline in grado
di attrarre più di altre l’attenzione di appassionati e non (Giamaica, Bahamas, Kenya, Etiopia, Cuba,
Spagna).
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Fonte: CIO - www.olimpic.org ; http://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_della_XXIX_Olimpiade#Medagliere
7. ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
1 Cina 51 21 28 100
2 Stati Uniti 36 38 36 110
3 Russia 23 21 28 72
4 Gran Bretagna 19 13 15 47
5 Germania 16 10 15 41
6 Australia 14 15 17 46
7 Corea del Sud 13 10 8 31
8 Giappone 9 6 10 25 472 49%
9 Italia 8 9 10 27
…….. …….. …….. …….. ……..
TOTALI 302 301 353 956 100%
La partecipazione ad un’olimpiade, per alcuni sportivi comunque di fama mondiale, abituati a parterre
prestigiosi (Montecarlo, Ginevra, Zurigo, Francoforte, Bruxelles, Roma, solo per fare alcuni nomi) e da poste
in gioco fatte non sempre e non solo di primati sportivi, ma anche di obiettivi commerciali, va letta alla luce
anche di queste considerazioni. La variabile fiscale, unitamente ad un’eventuale elevata concorrenza
all’interno delle singole squadre nazionali, potrebbe indurre alcuni atleti ad indirizzare i propri sforzi e le
proprie energie mentali e fisiche, verso “piste più redditizie”, in grado di ricompensare mesi e mesi di
sacrifici con margini economici maggiori, in grado di resistere addirittura all’insostituibile fascino del tempio
olimpico.
Fa riflettere il fatto che la Cina, con ben 51 ori e 99 medaglie alle scorse Olimpiadi di Pechino, di fatto può
contare su pochi atleti in grado di contendersi l’altra gara: quella della suddivisione degli spazi pubblicitari e
del mercato dei gadgets. Si pensi ad esempio alla tennista Li Na, al cestista Yao Ming, al corridore (110
metri ad ostacoli) Liu Xiang, all’eroe di badminton Lin Dan e alla stella del biliardo Ding Junhui, alcuni tra i
pochi sportivi cinesi in grado di attirare l’attenzione dell’immenso mercato di consumo di massa, ma anche
l’attenzione delle multinazionali, che sempre di più preferiscono puntare invece su testinomials occidentali
per le loro campagne pubblicitarie, non solo in Cina, ma ad oriente in generale.
In tal senso sembra muoversi la scelta di prolungare l’esenzione fiscale anche dopo il 8 novembre 2012,
ovvero fino al 5 aprile 2013, per i proventi percepiti dal comitato organizzatore, dai partners ufficiali e dalle
società (broadcasters) che forniranno la copertura dell’evento attraverso i media (TV, Internet, radio).
Evidente l’obiettivo di sfruttare l’ “onda lunga” dei Giochi ben oltre la cerimonia di chiusura. Se per taluni
queste regulations possono rappresentare una rilevante perdita di gettito per l’Inland Revenue inglese, è
evidente come invece aumenteranno i fatturati ed i redditi delle imprese e delle società inglesi e straniere
coinvolte, direttamente o indirettamente, dai Giochi, in considerazione del fatto che l’ammontare
complessivo dei premi e dei redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo è di gran lunga inferiore ai
flussi finanziari movimentati e movimentabili invece dalle società erogatrici di servizi quali, ad esempio,
marketing, pubblicità e comunicazione. In questa prospettiva, il Budget 2011 (la Finanziaria inglese per
l’anno 2011) è stato elaborato e presentato ai Comuni come un piano che pone l’impresa al centro di un
progetto di rilancio economico per il breve e medio termine: lo stesso ministro del Tesoro britannico,
George Osborne, ha ricordato come in un decennio il Regno Unito sia passato dal quarto al dodicesimo
8. posto nel mondo per competitività e come sia fondamentale e funzionale per una pronta ripresa la
riduzione delle imposte. Già con riferimento all’anno 2011, la corporate tax è stata ridotta dal 28% al 26%,
per diminuirsi ogni anno di un ulteriore punto percentuale fino al 2014 quando si stabilizzerà ad un’aliquota
del 23%, ovvero il tax rate più basso tra tutti i Paesi del G-7. A qualche attento lettore potrebbe venire a
questo punto in mente la figura di Robin Hood, rivisto in una versione italiana, anche lui sconfitto e
impotente innanzi alla lotta politica tra le città di Roma e di Venezia, potenziali candidate alle Olimpiadi
2020. Forse un’altra occasione persa per l’Italia.
(*) Dottore commercialista in Padova, Vicenza e Milano; cultore della materia presso il Dipartimento di Diritto
tributario ed internazionale dell’Università di Padova; membro dell’International Fiscal Association (IFA)