Tassazione redditi lavoro dipendente esteroPaolo Soro
Tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero.
Accade sempre più di frequente che un cittadino italiano si rechi a lavorare all’estero. Nel presente elaborato intendiamo occuparci del caso di coloro che svolgono l’attività alle dipendenze di un datore di lavoro straniero.
Tutti i redditi dovrebbero essere tassati nel Paese in cui sono concretamente prodotti. Peraltro, da un lato, non tutti gli Stati adottano gli stessi principi impositivi, e, dall’altro, giocano un ruolo preponderante (specialmente in assenza di uno specifico trattato convenzionale contro le doppie imposizioni) i fattori che consentono di definire il luogo di effettiva residenza del soggetto.
TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E STRANIERI IN ITALIA
Adempimenti aziendali ed obblighi del sostituto di imposta. Il credito di imposta
Paolo Battaglia. Fiscalità estera. Credito per le imposte pagate all'estero.Paolo Battaglia
Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero da per le persone fisiche e società residenti. Relazione per Ascheri & Partners. Londra Maggio 2014
Il distacco dei dipendenti presso un'impresa esteraPaolo Soro
Il distacco dei dipendenti presso un’impresa estera
Nel loro percorso di internazionalizzazione, le aziende vanno alla ricerca di nuovi mercati in cui cogliere opportunità di business. Accade così di frequente che gli imprenditori italiani siglino dei contratti con società operanti all’estero per l’esecuzione di commesse di lavoro. Detti accordi impongono spesso la necessità di distaccare i propri dipendenti presso imprese estere.
Alcuni profili fiscali dei rapporti di lavoro all'estero. Relatore: Sonia Tripaldi (Agenzia delle Entrate- Direzione regionale Emilia-Romagna). Slide aggiornate al 15 maggio 2014
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiPaolo Soro
Lavoro dipendente svolto all’estero da cittadini italiani
In questo periodo, i contribuenti sono come al solito alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi e l’eventuale conseguente pagamento delle imposte. Non per tutti, però, la situazione appare chiara.
Ogni anno aumenta sempre di più il numero dei cittadini italiani che si reca all’estero per lavorare alle dipendenze di un datore di lavoro locale, ma, da un punto di vista prettamente fiscale, resta residente in patria. Orbene, per tali soggetti, spesso non è affatto facile comprendere quali siano gli adempimenti cui devono provvedere e, in generale, quali eventuali obblighi abbiano nei confronti del Fisco nazionale.
L'impiego dei lavoratori italiani all'esteroPaolo Soro
L’impiego dei lavoratori italiani all’estero
Nell’attuale fase di apertura dei mercati a livello internazionale, sono sempre più numerosi i lavoratori che si spostano oltre confine per motivi di lavoro. Analogamente, capita assai di sovente che siano le aziende italiane a svolgere attività all’estero, utilizzando il proprio personale dipendente italiano. Ciò implica inevitabili ripercussioni nella gestione fiscale e previdenziale di cui occorre tener conto.
Prima di analizzare le diverse modalità di esecuzione dell’attività all’estero da parte dei propri dipendenti, pare però opportuno svolgere alcune brevissime osservazioni relative al Paese presso il quale viene svolta l’attività lavorativa.
Tassazione redditi lavoro dipendente esteroPaolo Soro
Tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero.
Accade sempre più di frequente che un cittadino italiano si rechi a lavorare all’estero. Nel presente elaborato intendiamo occuparci del caso di coloro che svolgono l’attività alle dipendenze di un datore di lavoro straniero.
Tutti i redditi dovrebbero essere tassati nel Paese in cui sono concretamente prodotti. Peraltro, da un lato, non tutti gli Stati adottano gli stessi principi impositivi, e, dall’altro, giocano un ruolo preponderante (specialmente in assenza di uno specifico trattato convenzionale contro le doppie imposizioni) i fattori che consentono di definire il luogo di effettiva residenza del soggetto.
TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E STRANIERI IN ITALIA
Adempimenti aziendali ed obblighi del sostituto di imposta. Il credito di imposta
Paolo Battaglia. Fiscalità estera. Credito per le imposte pagate all'estero.Paolo Battaglia
Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero da per le persone fisiche e società residenti. Relazione per Ascheri & Partners. Londra Maggio 2014
Il distacco dei dipendenti presso un'impresa esteraPaolo Soro
Il distacco dei dipendenti presso un’impresa estera
Nel loro percorso di internazionalizzazione, le aziende vanno alla ricerca di nuovi mercati in cui cogliere opportunità di business. Accade così di frequente che gli imprenditori italiani siglino dei contratti con società operanti all’estero per l’esecuzione di commesse di lavoro. Detti accordi impongono spesso la necessità di distaccare i propri dipendenti presso imprese estere.
Alcuni profili fiscali dei rapporti di lavoro all'estero. Relatore: Sonia Tripaldi (Agenzia delle Entrate- Direzione regionale Emilia-Romagna). Slide aggiornate al 15 maggio 2014
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiPaolo Soro
Lavoro dipendente svolto all’estero da cittadini italiani
In questo periodo, i contribuenti sono come al solito alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi e l’eventuale conseguente pagamento delle imposte. Non per tutti, però, la situazione appare chiara.
Ogni anno aumenta sempre di più il numero dei cittadini italiani che si reca all’estero per lavorare alle dipendenze di un datore di lavoro locale, ma, da un punto di vista prettamente fiscale, resta residente in patria. Orbene, per tali soggetti, spesso non è affatto facile comprendere quali siano gli adempimenti cui devono provvedere e, in generale, quali eventuali obblighi abbiano nei confronti del Fisco nazionale.
L'impiego dei lavoratori italiani all'esteroPaolo Soro
L’impiego dei lavoratori italiani all’estero
Nell’attuale fase di apertura dei mercati a livello internazionale, sono sempre più numerosi i lavoratori che si spostano oltre confine per motivi di lavoro. Analogamente, capita assai di sovente che siano le aziende italiane a svolgere attività all’estero, utilizzando il proprio personale dipendente italiano. Ciò implica inevitabili ripercussioni nella gestione fiscale e previdenziale di cui occorre tener conto.
Prima di analizzare le diverse modalità di esecuzione dell’attività all’estero da parte dei propri dipendenti, pare però opportuno svolgere alcune brevissime osservazioni relative al Paese presso il quale viene svolta l’attività lavorativa.
Dubbi, incertezze, interrogativi.
Raccolti in un unico documento di prassi, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su varie questioni interpretative in materia di Irpef prospettate dai Caf e da altri soggetti.
Nella circolare n. 17/E del 24 aprile 2015 le risposte ad alcune frequenti domande.
L'INPS ha fornito le istruzioni per l'Incentivo Garanzia Giovani che prevede il riconoscimento di uno sgravio contributivo ai lavoratori che assumono giovani iscritti al programma.
Redditi prodotti all’estero: la disciplina del credito d’imposta.
È il sistema adottato dall’ordinamento fiscale italiano, attualmente regolamentato dall’articolo 165 del Testo unico delle imposte sui redditi, per rimediare alla doppia tassazione internazionale
Modulo compilabile per la presentazione della domanda di agevolazione a valere sul decreto Beni strumentali ("Nuova Sabatini"), secondo quanto previsto dalla circolare del 10 febbraio 2014 n. 4567.
La domanda, a pena di invalidità, deve essere compilata utilizzando esclusivamente tale modulo ed inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche e degli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI) a partire dalle ore 9 del 31 marzo 2014.
Circolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta pagaParma Couture
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per la liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) disposta dall’articolo unico, commi 26 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base delle modalità di attuazione fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2015, n. 29.
Gli interventi di Antonio Cologno e Daniela Messina, funzionari dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Emilia-Romagna, al convegno organizzato dal CONI Emilia-Romagna, Bologna, 27 febbraio 2016
MA TULO SAI CHI LO PAGA IL
GRATUITO PATROCINIO??
Non lo sapete? Senza accesso alla difesa non esiste giustizia, ma questa difesa qualcuno deve pur
garantirla.
Dubbi, incertezze, interrogativi.
Raccolti in un unico documento di prassi, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su varie questioni interpretative in materia di Irpef prospettate dai Caf e da altri soggetti.
Nella circolare n. 17/E del 24 aprile 2015 le risposte ad alcune frequenti domande.
L'INPS ha fornito le istruzioni per l'Incentivo Garanzia Giovani che prevede il riconoscimento di uno sgravio contributivo ai lavoratori che assumono giovani iscritti al programma.
Redditi prodotti all’estero: la disciplina del credito d’imposta.
È il sistema adottato dall’ordinamento fiscale italiano, attualmente regolamentato dall’articolo 165 del Testo unico delle imposte sui redditi, per rimediare alla doppia tassazione internazionale
Modulo compilabile per la presentazione della domanda di agevolazione a valere sul decreto Beni strumentali ("Nuova Sabatini"), secondo quanto previsto dalla circolare del 10 febbraio 2014 n. 4567.
La domanda, a pena di invalidità, deve essere compilata utilizzando esclusivamente tale modulo ed inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche e degli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI) a partire dalle ore 9 del 31 marzo 2014.
Circolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta pagaParma Couture
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per la liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) disposta dall’articolo unico, commi 26 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base delle modalità di attuazione fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2015, n. 29.
Gli interventi di Antonio Cologno e Daniela Messina, funzionari dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Emilia-Romagna, al convegno organizzato dal CONI Emilia-Romagna, Bologna, 27 febbraio 2016
MA TULO SAI CHI LO PAGA IL
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Non lo sapete? Senza accesso alla difesa non esiste giustizia, ma questa difesa qualcuno deve pur
garantirla.
Relazione tenuta per l'Associazione dei dottori commercialisti delle tre Venezie. Si è discusso sulle conseguenze in capo al contribuente derivanti da violazioni di ordine formale, come l'emissione di fattura e la presentazione della dichiarazione annuale. L'analisi è stata svolta tenendo in considerazione principalmente la giurisprudenza della Corte UE.
La fiscalità transfrontaliera delle Royalties [Cross-border Taxation of Royal...University of Ferrara
Cross - border taxation of royalties. Presentation delivered during the Bari's Summer School in Taxation (academic year 2018) and addressing the taxation of royalties according to EU law and DTCs. [in Italian]
Brexit Tax
Il “Day-after-Brexit” si annuncia pieno di incognite e di timori. Seppure, infatti, la normativa preveda un biennio di rodaggio prima dell’uscita effettiva, per fare in modo che il governo europeo possa dettare le necessarie disposizioni transitorie (si pensi, a esempio, al contenzioso in corso presso la Corte UE in cui sono parte i contribuenti del Regno Unito), è innegabile che saranno non poche le conseguenze dirette che colpiranno la vita lavorativa, economica, finanziaria e soprattutto fiscale di tutti gli Europei.
A gentle introduction to the Italian VAT, considering also the essential rules in the 2006/112 directive [in Italian]. This presentation has been used during the march 1st 2019 lesson at the Course manged by the Association of Chartered Accountants of Verona.
Uno studio del notariato sulla nuova norma che consente la detrazione del 50% dell'Iva sull'acquisto di immobili residenziali in classe A e B direttamente dalle imprese costruttrici
La circolare riepiloga le norme in materia di monitoraggio fiscale. Parecchi quesiti sono stati posti da publisher adsense che ricevono bonifici esteri e chiedono come comportarsi.
Tassazione del reddito di lavoro dipendente in ambito internazionale: determinazione della base imponibile
1. 16 dicembre 2014
Corso Europa 11 – Milano
Scuola di specializzazione in diritto tributario
internazionale
TRATTAMENTO FISCALE E
CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI
ITALIANI ALL'ESTERO E STRANIERI
IN ITALIA
Tassazione del reddito di
lavoro dipendente in
ambito internazionale:
determinazione della
base imponibile
Luca Marvaldi
2. 2
Lavoratori italiani all’estero
Agenda:
• Soluzioni contrattuali;
• Determinazione base imponibile fiscale;
• Determinazione base imponibile previdenziale;
• Casi particolari: Bonus e Stock options.
3. 3
Lavoratori italiani all’estero. Soluzioni
contrattuali
Tipologie contrattuali
1) Trasferta
2) Distacco
3) Contratto locale
Quali elementi considerare nella scelta / definizione della tipologia contrattuale?
1) Durata
2) Contenuto della prestazione: a favore di chi?
3) Relazione tra società italiana e società estera
4) Relazione tra lavoratore e società estera
5) Nazionalità e obblighi di immigrazione
Quali conseguenze?
1) Applicazione del CCNL
2) Sistema previdenziale italiano
3) Payroll italiano
4. 4
Lavoratori italiani all’estero. Soluzioni
contrattuali – Quali conseguenze?
TRASFERTA
CCNL italiano
Contributi previdenziali italiani
Payroll italiano
DISTACCO
CCNL italiano (rispetto norme inderogabili estere)
Contributi previdenziali italiani
Payroll italiano, eventualmente solo contributivo
Riaddebito dei costi
ASSUNZIONE ALL’ESTERO
Contratto estero
Contributi all’estero (tranne eccezioni da accordo di sicurezza sociale e/o Legge n. 398/87)
Payroll estero
5. 5
Aspetti Fiscali – Determinazione del reddito
di lavoro dipendente
Per i soggetti fiscalmente residenti in Italia:
• La base imponibile è costituita dalla retribuzione effettivamente
percepita dal lavoratore (determinazione secondo le regole dell’art.
51 del TUIR); ovvero
• sulla base delle c.d. retribuzioni convenzionali, al verificarsi di alcune
condizioni;
Per i soggetti fiscalmente non residenti in Italia la base
imponibile è costituita dai soli redditi prodotti in Italia (i.e.
determinazione del reddito complessivo x numero di giorni
lavorati in Italia / numero di giorni lavorativi complessivi)
(articoli 3 e 23 del DPR n. 917/86 – TUIR)
6. 6
Aspetti Fiscali – Il c.d. “regime
convenzionale”
ART. 51, comma 8-bis del TUIR: “In deroga alle disposizioni dei commi
da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che
nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo
superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni
convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge
31 luglio 1987, n. 317 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398”.
7. 7
Aspetti Fiscali – Regime convenzionale:
Soggetti beneficiari
Soggetti beneficiari:
Lavoratore dipendente fiscalmente residente in Italia che presta la
propria attività all’estero.
Soggetti esclusi:
Lavoratore dipendente fiscalmente non residente in Italia;
Lavoratore che presta la propria attività in un settore lavorativo per il
quale non sono specificamente previste le retribuzioni convenzionali
(Cfr. Circolare AdE n. 20/2011)
Frontalieri
8. 8
Aspetti Fiscali – Regime convenzionale:
Condizioni
a) Continuità: mancante del carattere della provvisorietà. Non deve essere
occasionale e deve essere stabilita la permanenza all’estero. Definizione
dell’incarico estero in uno specifico contratto di distacco.
b) Esclusività: non deve essere limitata ad uno specifico incarico, né deve
essere accessoria o strumentale rispetto all’attività svolta normalmente
in Italia. Il contratto (o accordo integrativo) deve espressamente
prevedere la prestazione di lavoro interamente svolta all’estero (Cfr.
Circ. Min. Fin. n. 207/2000).
c) Soggiorno nello Stato estero > 183 gg nell’arco 12 mesi: calcolo dei
giorni => ferie, festività, riposi settimanali e altri giorni non lavorativi
indipendentemente da dove trascorsi (Cfr. Circ. Min. Fin. n. 207/2000).
9. 9
Aspetti Fiscali – Regime convenzionale:
Determinazione della base imponibile
“...la fascia di retribuzione imponibile è determinata sulla base del
raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente … per
‘retribuzione nazionale’ deve intendersi il trattamento mensile
determinato dividendo per 12 il trattamento da contratto collettivo
previsto per il lavoratore, comprensivo degli emolumenti
riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione
dell'indennità estero” (Circ. INPS 44/2008).
Tuttavia "Ai fini della determinazione della base imponibile relativa
all'attività prestata all'estero … (non si deve) tenere conto dei compensi
effettivamente erogati. … qualora il datore di lavoro riconosca al proprio
dipendente alcuni benefits, questi emolumenti in natura non subiscono
alcuna tassazione autonoma in quanto il loro ammontare sarà
ricompreso forfetariamente nella retribuzione convenzionale". (Circ Min.
Fin. 207/2000 e Circ. AdE n. 20/2011).
10. 10
Aspetti Fiscali – Normativa convenzionale
Art. 15 Modello di trattato OCSE
Principio generale (c. 1): Tassazione nel paese ove si produce il reddito
Eccezione (c. 2): Tassazione solo nello stato di residenza se:
a) Il beneficiario è residente dell’altro Paese
b) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che
non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale
considerato
c) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro
che non è residente dell'altro Stato; e
d) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile
organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha
nell'altro Stato.
11. 11
Aspetti Fiscali – Normativa convenzionale
ATTENZIONE:
Come leggono l’art. 15 gli altri Stati?
Economic Employer: il riaddebito dei costi fa
venir meno l’applicabilità di esenzione
convenzionale (es: Germania, NL, Spagna,
USA).
12. 12
Aspetti Contributivi – Determinazione base
imponibile
Armonizzazione della base imponibile fiscale e contributiva (art. 12 L. 153/1969): base
imponibile previdenziale dovrebbe essere uguale alla base imponibile fiscale (retribuzione
convenzionale)
In paesi convenzionati la base imponibile previdenziale è la retribuzione effettiva (nota del
Ministero del lavoro prot. 10291 del 19/01/2001 e Circ. delle entrate contributive n. 86 del
10/04/2001)
Per il Min. Lavoro: la retribuzione convenzionale è ammessa ai fini previdenziali solo nel caso
in cui il lavoro è svolto in Paesi con cui non esistono accordi di sicurezza sociale o in caso di
accordi parziali
Sentenza del 28 giugno 2010, n. 393 - Corte d'Appello Torino Sezione Lavoro Civile: “In
dipendenza dell'armonizzazione degli imponibili fiscale e previdenziale, disposta dal decreto n.
314 del 1997, il disposto del comma 8 bis dell'art. 51 Tuir sulla determinazione forfetaria
dell'imponibile per il lavoro all'estero è applicabile anche ai fini previdenziali”.
14. 14
Aspetti Fiscali – Regime convenzionale: Casi
particolari
Principio di correlazione: in caso di bonus di uscita e di rientro o per
attività correlate/relative ad attività svolta l’anno precedente, gli obblighi
di ritenuta variano come segue (Ris. Min. Fin. Direzione Regionale delle
Entrate Lombardia del 01/10/1999)
Bonus Irpef periodo di
riferimento T
Irpef periodo di
erogazione T1
Rientro Residente su
convenzionale
Irpef assorbita nel
convenzionale (T o
T1?)
Rientro Residente su effettiva Irpef su effettiva
Rientro Non residente Irpef su effettiva
Uscita Residente su effettiva Irpef su effettiva
15. 15
Casi Particolari: Stock options
1) La stock options è un diritto ad acquistare azioni ad un determinato prezzo, diverso dal
valore di mercato dell’azione alla data di acquisto.
2) alla data di assegnazione della stock option viene stabilito il prezzo (c.d. grant price) a cui
si potrà acquistare l’azione.
3)l’azione potrà essere acquistata (c.d. esercizio della stock option) decorso un determinato
periodo di tempo dall’assegnazione della stock options stessa (c.d. vesting period)
4) scaduto il periodo di vesting, si può esercitare la stock option, ossia acquistare l’azione
pagando il prezzo concordato all’offerta della stock option. In questo momento si realizza
reddito di lavoro subordinato (payroll)
5) sulla base delle informazioni disponibili, all’esercizio di stock options segue la vendita
immediata delle azioni acquistate (totale o parziale), al fine di realizzare la provvista per
finanziare il prezzo di esercizio e le imposte italiane dovute sul reddito di lavoro
16. 16
Casi Particolari: Stock options
1) Reddito di lavoro: si realizza un benefit imponibile, che viene certificato sul cedolino
retributivo italiano e assoggettato alle ritenute alla fonte da parte del datore di lavoro
italiano alla data di esercizio delle stock options.
2) Per calcolare il benefit è necessario:
- quantificare il valore normale (c.d. fair market value – FMV) dell’azione alla data di
esercizio.
- si detrae il costo sostenuto dal dipendente per acquistare l’azione.
Reddito di lavoro: FMV – costo c/dipendente
3) Il FMV (italiano) di un’azione quotata è pari alla media delle quotazioni di chiusura nel
mese precedente (non è una questione di numero di gg) alla data dell’operazione.
17. 17
Casi Particolari: Stock options
OCSE: Cross-border income
Per il caso di lavoratori dipendenti che spostano la propria residenza fiscale da un Paese ad
un altro tra la data di grant e la data di vesting delle stock options, l’OCSE suggerisce di
applicare un sistema di tassazione in pro-rata.
Attuale regime italiano
L’AdE, con risoluzione n. 92/2009 conferma invece l’applicazione di un sistema di tassazione
legato esclusivamente al paese di residenza fiscale al momento dell’esercizio.
In caso di residenza fiscale alla data di esercizio in Italia, il 100% del benefit è imponibile in
Italia, con diritto al credito di imposta per imposte versate all’estero, se nel paese estero
viene applicato il sistema pro-rata suggerito dall’OCSE.