1. IL CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO A TUTELE
CRESCENTI
A cura di M. Giudici e B. Bravi
2. LICENZIAMENTI
Il primo decreto legislativo attuativo del JOBS
ACT, sotto il titolo di contratto subordinato a
tempo indeterminato a tutele crescenti, non è
affatto intervenuto sulle tipologie contrattuali ma
ha invece introdotto novità rilevanti sulla disciplina
delle conseguenze della dichiarazione di
illegittimità di un licenziamento
3. LICENZIAMENTI
La conseguenza di tale decreto è la creazione di
un doppio regime per i datori di lavoro soggetti
alla tutela reale
Assunti prima del decreto Assunti dopo il decreto
4. LICENZIAMENTI
Anche per i datori di lavoro soggetti alla tutela
obbligatoria vi sono cambiamenti ma di carattere
piu' ridotto
5. LICENZIAMENTI
Per i lavoratori in forza prima dell'entrata in vigore
del decreto si continua ad applicare la tutela reale
come da precedenti disposizioni (legge 92/2012)
7. 7
LICENZIAMENTI
In caso di illegittimità del licenziamento hanno diritto alla
applicazione dell’art 18 legge 300/1970 i lavoratori dipendenti da:
datori di lavoro, imprenditori e non, che nella sede,
stabilimento, filiale nella quale ha avuto luogo il licenziamento,
occupino più di 15 dipendenti, o più di 5 se imprenditori agricoli;
datori di lavoro, imprenditori e non, che nell'ambito del comune
nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupino più di 15
dipendenti, o più di 5 se imprenditori agricoli, anche se ciascuna
unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunga tali
limiti;
8. 8
LICENZIAMENTI
datori di lavoro, imprenditori e non, che comunque occupino più
di 60 dipendenti;
imprese che comunque occupano più di 15 dipendenti e che
abbiano attuato le procedure di mobilità previste dalla legge n.
223/1991, da esubero di Cassa integrazione guadagni
straordinaria o da riduzione di personale (art. 5, comma 3 e art.
24, L. n. 223/1991).
11. 11
LICENZIAMENTI
Indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati
dal datore di lavoro il lavoratore ha diritto in ogni caso
alla reintegrazione nel posto di lavoro qualora il
licenziamento sia stato intimato per motivi politici,
sindacali, religiosi, di razza, di lingua o di sesso, di
handicap, di età o basati sull'orientamento sessuale o
sulle convinzioni personali ai sensi dell'art. 15, L. n.
300/1970 e dell'art. 4, L. n. 604/1966.
13. 13
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Per essi si continua a fare riferimento alla definizione
vigente e vi si comprendono quindi sia il licenziamento
per giusta causa che quello per giustificato motivo
soggettivo.
14. 14
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Se il licenziamento viene dichiarato illegittimo:
perché il lavoratore non ha commesso il fatto
contestato
perché tale fatto è previsto dai contratti collettivi come
configurante motivo di provvedimento disciplinare
il giudice ordina il reintegro ed il risarcimento del danno
nella misura massima di 12 mensilità dedotto quanto il
lavoratore ha percepito, nel periodo di
estromissione, per lo svolgimento di altre attività
lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire
dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova
occupazione.
15. 15
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Il datore di lavoro e' condannato, altresì, al versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del
licenziamento fino a quello della effettiva
reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura
legale senza applicazione di sanzioni per omessa o
ritardata contribuzione, per un importo pari al
differenziale contributivo esistente tra la contribuzione
che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro
risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata
al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre
attività lavorative.
16. 16
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Conseguenze della illegittimità del licenziamento
Il rapporto di lavoro si intende risolto quando il
lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta
giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in
cui abbia richiesto l'indennità' sostitutiva della
reintegrazione nel posto di lavoro Il lavoratore mantiene
la possibilità di chiedere l’indennità di 15 mensilità in
alternativa al reintegro.
Il medesimo regime si applica ai licenziamenti prima
della scadenza del periodo di comporto al lavoratore
malato e a quelli motivati con l’inidoneità fisica o
psichica ma trovati illegittimi dal giudice.
17. 17
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Negli altri casi di accertata illegittimità del licenziamento
disciplinare il giudice condanna ad un risarcimento,
senza reintegra, variabile da 12 a 24 mensilità di
retribuzione.
L’indennità si applica anche ai licenziamenti nulli per vizi
di forma o di procedura ma in tale caso l’indennità
oscilla tra 6 e 12 mensilità di retribuzione.
19. 19
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Si fa riferimento ai licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo, cioè per cause
riconducibili alla impresa e non a
comportamenti del lavoratore
20. 20
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Nel caso di licenziamenti per motivi economici il giudice
ove accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a
base del licenziamento ordina la reintegra e le
conseguenze annesse (indennità pari alle retribuzioni
perse con un massimo di 12 mensilità)
Negli altri casi di illegittimità stabilisce un’indennità a
favore del lavoratore tra 12 e 24 mensilità.
Qualora emerga che il licenziamento era dovuto a
motivi discriminatori o disciplinari si applicano le altre
conseguenze
21. 21
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Qualora il lavoratore non si sia presentato per
riprendere servizio entro 30 giorni dal ricevimento
dell'invito del datore di lavoro, nè abbia richiesto entro
30 giorni dalla data del deposito della sentenza
l'indennità sostitutiva, il rapporto di lavoro si risolve allo
spirare dei termini predetti (art. 18, comma 5, L. n.
300/1970).
23. LICENZIAMENTI
Il nuovo regime si applica ad operai, impiegati e
quadri dipendenti da datori di lavoro
precedentemente ricadenti sotto l'art. 18 della
legge 300/1970 assunti dopo l'entrata in vigore del
decreto attuativo.
24. LICENZIAMENTI
Tuttavia se un datore di lavoro entra nella
dimensione cui si applicava l'art. 18 con
assunzioni effettuate dopo l'entrata in vigore del
decreto attuativo le nuove norme si applicano
anche ai lavoratori già in forza.
26. LICENZIAMENTI
Per i licenziamenti dichiarati nulli perché
riconducibili a motivi discriminatori o agli altri casi
di nullità previsti dalla legge (ad esempio per
causa di matrimonio, per violazione della tutela
della maternità o per contratti stipulati per motivi
illeciti) il datore di lavoro anche non imprenditore
viene condannato alla reintegra
indipendentemente dal motivo formalmente
addotto
28. LICENZIAMENTI
Con la condanna alla reintegra il datore di lavoro
viene condannato anche al risarcimento del danno
consistente nelle retribuzioni maturate dal giorno
del licenziamento a quello della reintegra, dedotto
quanto percepito nel periodo di estromissione per
lo svolgimento di altre attività lavorative.
29. LICENZIAMENTI
La misura del risarcimento non potrà comunque
essere inferiore alla misura di cinque mensilità.
Inoltre il datore di lavoro vine condannato al
versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali per tutto il periodo
30. LICENZIAMENTI
Il lavoratore puo' rinunciare alla reintegra sostituita
da una indennità pari a 15 mensilità dell'ultima
retribuzione globale di fatto non assoggettata a
contribuzione la cui richiesta determina la
risoluzione del rapporto e deve essere effettuata
entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito
della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro se
anteriore alla predetta comunicazione
31. LICENZIAMENTI
Se il lavoratore non riprende servizio entro trenta
giorni dall'invito del datore di lavoro il rapporto si
intende risolto al trentesimo giorno, salvo il caso in
cui il lavoratore abbia optato per la
corresponsione della indennità di 15 mensilità
alternativa alla reintegra ma aggiuntiva al
risarcimento del danno
33. LICENZIAMENTI
Ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
nell'area di applicazione dell'art. 18/300 non si
applica piu' la procedura preventiva di
conciliazione prevista dall'art. 7 della legge
604/1966 come modificato dalla legge 92/2012
(cosiddetta Fornero)
34. LICENZIAMENTI
In via generale, nei casi in cui sia accertato che
non ricorrono gli estremi del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, soggettivo o per
giusta causa il giudice dichiara estinto il rapporto
alla data del licenziamento.
35. LICENZIAMENTI
Inoltre condanna il datore di lavoro al pagamento
di una indennità non assoggetta a contribuzione
pari a due mensilità dell'ultima retribuzione
globale di fatto per ogni anno di anzianità con
un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità
36. LICENZIAMENTI
Solo nei casi di licenziamento per giustificato
motivo soggettivo o per giusta causa qualora sia
accertata l'insussistenza del fatto materiale
contestato, rispetto al quale resta estranea ogni
valutazione circa la sproporzione del
licenziamento, il giudice lo annulla e condanna il
datore alla reintegra
37. LICENZIAMENTI
Inoltre lo condanna al pagamento di una indennità
risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di
fatto dalla data del licenziamento a quella della
reintegra dedotto quanto abbia percepito per altre
attività o avrebbe percepito accettando una
congrua offerta di lavoro ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 181/2000.
38. LICENZIAMENTI
Tale indennità non puo' comunque essere
superiore a 12 mensilità.
Il datore di lavoro deve inoltre versare i contributi
per il periodo interessato
Il lavoratore puo' rinunciare alla reintegra a fronte
della indennità di 15 mensilità
39. LICENZIAMENTI
Quest'ultima disciplina si applica anche nel caso
di accertato difetto di giustificazione del
licenziamento per motivo consistente
nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore per
intervenuta invalidità per infortunio su lavoro in
presenza di possibile repechage, per
aggravamento della invalidità preesistente, per
modica della condizioni di lavoro
40. LICENZIAMENTI
Se il licenziamento è intimato con violazione:
del requisito di motivazione contestuale
della procedura di cui alla'rt. 7 legge 300/1970
GMO
il giudice dichiara estinto il rapporto alla data del
licenziamento e condanna il datore ad una
indennità esente da contributi pari ad una
mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio
con minimo 2 e massimo 12 mensilità
41. LICENZIAMENTI
Per le frazioni di anno di anzianità di servizio le
indennità proporzionali alle anzianità medesime
vengono riproporzionate con arrotondamento
all'unità delle frazioni di mese pari o superiori a
quindici giorni
42. LICENZIAMENTI
Per il calcolo delle indennità proporzionali alla
anzianità di servizio l'anzianità di servizio in caso
di lavoratore che passa alle dipendenze di
impresa che subentra in appalto si tiene conto
della sommatoria di tutti i periodi in cui il
lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata
43. LICENZIAMENTI
Se il licenziamento viene revocato entro 15 giorni
dalla comunicazione al datore dell'impugnazione
del medesimo il rapporto si intende ripristinato
senza soluzione di continuità con diritto del
lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo e
non si applicano i regimi sanzionatori previsti
44. LICENZIAMENTI
In caso di licenziamento dei lavoratori cui si
applica il decreto attuativo, al fine di evitare il
giudizio e ferma la possibilità di addivenire ad ogni
altra modalità di conciliazione prevista dalla legge,
il datore, entro i termini di impugnazione
stragiudiziale del licenziamento (60 giorni) io
datore di lavoro puo' offrire un importo per la
rinuncia alla impugnazione del licenziamento
45. LICENZIAMENTI
Tale offerta puo' avvenire in:
sede di conciliazione amministrativa,
sede di conciliazione sindacale,
sede di commissione di certificazione
46. LICENZIAMENTI
L'importo dell'offerta, che non costituisce reddito
imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e non è soggetta a contribuzione,
deve essere pari ad una mensilità di retribuzione
per ogni anno di anzianità con un minimo di 2 ed
un massimo di 18
47. LICENZIAMENTI
L'offerta deve avvenire con la consegna di un
assegno circolare la cui accettazione da parte del
lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla
data del licenziamento e la rinuncia
all'impugnazione del medesimo anche se già
proposta
49. LICENZIAMENTI
Per i datori di lavoro che erano soggetti alla tutela
obbligatoria non si applica la reintegra per i casi di
licenziamento per giusta causa e giustificato
motivo soggettivo per constatazione della
inesistenza del fatto materiale contestato
50. LICENZIAMENTI
Per tali datori di lavoro le indennità proporzionali
alla anzianità di servizio vengono dimezzate e non
possono comunque superare le 6 mensilità
51. LICENZIAMENTI
Ai datori di lavoro non imprenditori che svolgono
senza fine di lucro attività di natura politica,
sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto si applica la disciplina del
decreto attuativo
53. LICENZIAMENTI
In caso di licenziamento collettivo intimato senza
l'osservanza della forma scritta si applica il regime
della reintegra piena.
In caso di violazione delle procedure o dei criteri
di scelta si applica l'indennità pari a 2 mesi per
ogni anno di anzianità con minimo di 4 e massimo
di 24.
54. LICENZIAMENTI
Ai licenziamenti cui si applicano le norme del
decreto attuativo non si applica particolare
procedura processuale introdotta dalla legge 92
del 2012 che resta pertanto limitata a quelli che
rientrano nelle tutele precedenti (dipendenti di
datori di lavoro sotto l'art. 18 assunti prima
dell'entrata in vigore del decreto attuativo)
55. LICENZIAMENTO VECCHIO REGIME NUOVO REGIME
DISCRIMINATORIO O
NULLO PER QUALSIASI
DATORE
REINTEGRA E
RETRIBUTZIONI
ARRETRATE CON UN
MINIMO DI 5 MENSILITA'
REINTEGRA E
RETRIBUTZIONI
ARRETRATE CON UN
MINIMO DI 5 MENSILITA'
DISCIPLINARE SOPRA 15
MANCANZA DEL FATTO O
ECCESSO RISPETTO A
CCNL
REINTEGRA E
RISARCIMENTO CON
MASSIMO 12 MENSILITA'
REINTEGRA E
RISARCIMENTO CON
MASSIMO 12 MENSILITA'
DISCIPLINARE SOPRA 15
ALTRI CASI
INDENNITA' DA 12 A 24 MESI 2 MESI PER OGNI ANNO DI
ANZIANITA' CON MINIMO 4
E MASSIMO 24
NULLO PER MOTIVI DI
FORMA
INDENNITA' TRA 6 E 12 MESI INDENNITA' DI UN MESE
PER ANNO DI ANZIANITA'
CON MINIMO 2 E MASSIMO
12
PER MOTIVI ECONOMICI INDENNITA' DA 12 A 24
MENSILITA'
PER MANIFESTA
INFONDATEZZA
REINTEGRO E
RETRIBUZIONI CON
MASSIMO DI 12
2 MESI PER OGNI ANNO DI
ANZIANITA' CON MINIMO 4
E MASSIMO 24
56. LICENZIAMENTI
Appare che le innovazioni rispetto al regime
precedente sono due:
riduzione sensibile dell'area della reintegra
definizione certa della sanzione in caso di
dichiarata illegittimità del licenziamento
Ciò riduce la discrezionalità del magistrato e
consente una previsione affidabile delle
conseguenze della dichiarazione di illegittimità
58. CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
Viene istituito presso l'INPS un Fondo apposito
per finanziare politiche attive per la ricollocazione
dei lavoratori in stato di disoccupazione
involontaria
59. CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
Il lavoratore licenziato illegittimamente:
per giustificato motivo oggettivo
per licenziamento collettivo
ha diritto di ricevere dal Centro per l'impiego un
voucher rappresentativo della dote individuale di
ricollocazione
60. CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
Il diritto al voucher è condizionato dal fatto che il
lavoratore effettui la procedure di definizione del
profilo personale di occupabilità ai sensi del
decreto attuativo della legge delega 10 dicembre
2014, n.183
61. CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
Il voucher, presentato ad una agenzia per il lavoro
pubblica o privata da diritto a sottoscrivere il
contratto di ricollocazione che prevede:
62. CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
il diritto del lavoratore a una assistenza
appropriata nella ricerca della nuova occupazione,
programmata, strutturata e gestita secondo le
migliori tecniche del settore, da parte dell'agenzia,
63. CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
il diritto del lavoratore alla realizzazione da parte
dell'agenzia di iniziative di ricerca, addestramento,
formazione o riqualificazione professionale mirate
a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e
appropriati in relazione alla capacità del lavoratore
e alle condizioni del mercato del lavoro nella zona
ove il lavoratore è stato preso in carico
64. CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
il dovere del lavoratore di porsi a disposizione e
di cooperare con l'agenzia nelle iniziative da essa
predisposte
65. CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
L'ammontare del voucher è proporzionato in
relazione al profilo personale di occupabilità e
l'agenzia ha diritto a incassarlo a risultato ottenuto
secondo quanto stabilito dal decreto attuativo
citato da emanare
67. Il secondo decreto legislativo attuativo delle legge 14
dicembre 2014, n. 183, introduce modifiche rilevanti
all'ASpI sia per la semplificazione rispetto alle due
tipologie precedenti sia per l'ampliamento della platea
dei potenziali fruitori
68. Il nuovo istituto sostituisce sia l'ASpI che la MiniASpI
con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi
dal
1° maggio 2015
70. Lavoratori dipendenti con esclusione:
dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche
amministrazioni
degli operai agricoli a tempo determinato o
indeterminato
71. Per avere diritto al trattamento, i destinatari devono
avere perduto involontariamente la propria occupazione;
devono inoltre possedere congiuntamente i seguenti
requisiti:
trovarsi in stato di disoccupazione (ex art. 1, co. 2, lett. c, del
D.Lgs. 21 aprile 2000, n° 181);
far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4
anni precedenti l'inizio della disoccupazione;
far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere
dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono
l'inizio della disoccupazione.
72. In deroga alla norma generale spetta anche ai lavoratori
che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e
nel caso di risoluzione consensuale nell'ambito delle
procedure di cui alla legge 92/2012 per i licenziamenti
collettivi nelle imprese soggette all'art. 18 della legge
300/1970 peraltro abrogate dal decreto legislativo sul
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
74. Per calcolare la misura della NASpI si parte dalla somma
delle retribuzioni degli ultimi quattro anni, comprensiva di
tutti gli elementi continuativi e non continuativi e delle
mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di
contribuzione e moltiplicando il risultato per 4,33
75. Per le retribuzioni medie di cui sopra inferiori a € 1.195
mensili (valore valido per il 2015; successivamente verrà rivalutato
annualmente) l'importo della indennità è pari al 75% della
retribuzione medesima.
Nei casi di importi superiori il valore dell'indennità è pari al
75% di € 1.195 aumentato di una somma pari al 25%
della differenza tra il predetto importo e quello della
retribuzione
Comunque, l’indennità NASpI non potrà in ogni caso superare nel 2015 l’importo
mensile massimo di Eu. 1.300; anche tale limite verrà poi rivalutato annualmente.
77. L'indennità subisce una riduzione del 3% ogni mese a
partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione
L'indennità è esente da prelievo previdenziale
79. L'indennità viene corrisposta mensilmente, per un numero
di settimane pari alla metà delle settimane di
contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ne consegue che la durata massima è di 24 mesi, ma per
gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017 non potrà
superare le 78 settimane (cioè 18 mesi).
La durata è uguale per tutti,sia a regime che nel periodo transitorio, superando
le differenze per età che esistevano nella precedente normativa
80. La domanda per la NASpI è presentata all’INPS in via
telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni
dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il trattamento spetta a decorrere dal giorno successivo
alla data di presentazione della domanda e, in ogni
caso, non prima dell’ottavo giorno successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro.
81. L’erogazione dell'indennità è condizionata, a pena di
decadenza :
a) alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione
lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi
dell’art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21
aprile 2000 n.181 e successive modificazioni.
82. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, di natura non regolamentare, da adottare entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo in esame, saranno determinate le condizioni e
le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui sopra
nonché il sistema di sanzioni in caso di inottemperanza
agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva
83. Il lavoratore può richiedere all’Inps la liquidazione anticipata, in
unica soluzione, del trattamento spettante e non ancora percepito
per l'avvio di una attività di lavoro autonomo o di impresa
individuale o per associarsi in cooperativa di lavoro, perdendo
però il diritto alla contribuzione figurativa ed all‘eventuale assegno
per il nucleo familiare.
Se, però, prima della scadenza del periodo per cui gli è riconosciuta
la liquidazione anticipata della NASpI il lavoratore instaura un
rapporto di lavoro subordinato, sarà tenuto a restituire per intero
l’anticipazione ottenuta (ovviamente, salvo il caso in cui il rapporto
di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa per la cui
associazione aveva ottenuto l’anticipazione stessa).
85. Il lavoratore in corso di fruizione della NASpI che instauri
un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito
annuale sia superiore al reddito minimo escluso da
imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il
caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia
superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è
sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e
fino a un massimo di sei mesi.
86. Il lavoratore in corso di fruizione della NASpI che instauri
un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito
annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da
imposizione mantiene la prestazione, a condizione che
comunichi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività il
reddito annuo previsto.
In caso di mantenimento della NASpI, la prestazione è
ridotta nei medesimi termini di cui all’articolo 10 (ved. slide
successiva) per la prestazione di lavoro autonomo
87. Il lavoratore in corso di fruizione di NASpI che intraprenda
un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un
reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione
dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS
entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il
reddito annuo che prevede di trarne.
La NASpI sarà ridotta di un importo pari all'80 per cento
del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo
intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in
cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se
antecedente, la fine dell'anno.
88. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della
presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare
all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente
il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.
90. Il periodo di spettanza della NASpI è coperto da
contribuzione figurativa, rapportata alla retribuzione
imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni
divisa per il numero di settimane di contribuzione e
moltiplicata per 4,33
Detta retribuzione va, comunque, considerata entro un
limite massimo pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile
NASpI per l’anno in corso (quindi, per il 2015: 1300 x 1,4 = 1820).
91. Pertanto, la contribuzione relativa all'assicurazione
generale obbligatoria per i.v.s. versata in relazione
all‘eventuale attività di lavoro (sia subordinato che
autonomo) svolta contemporaneamente al
percepimento della NASpI non dà luogo ad accrediti
contributivi, ed è riversata integralmente alla relativa
Gestione Prestazioni Temporanee.
93. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento nei
seguenti casi:
perdita dello stato di disoccupazione;
inizio di attività lavorativa subordinata senza
provvedere alle comunicazioni sopra illustrate;
inizio di attività lavorativa autonoma senza
provvedere alle comunicazioni sopra illustrate;
raggiungimento dei requisiti di pensionamento di
vecchiaia o anticipato;
acquisizione del diritto all'assegno ordinario di
invalidità salvo opzione per la NASpI;
violazione delle regole di condizionalità.
95. Per i soci lavoratori delle cooperative e per il
personale artistico con rapporto di lavoro
subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015 la
misura del trattamento è allineata a quella degli altri
lavoratori
96. Si ritiene, pertanto, che il finanziamento della nuova
indennità venga effettuato con le medesime modalità in
atto per l'ASpI (contributo ordinario = 1,31% + 0,30%;
contributo aggiuntivo per contratti a tempo determinato = 1,40%;
oltre al ticket [o, meglio, balzello] sui licenziamenti introdotto
dall’art. 2, co. 31, della L. 92/2012).
Alla NASpI si applicano le norme già operanti in
materia di ASpI in quanto compatibili.
98. Per fornire un’ulteriore tutela di sostegno al reddito
ai lavoratori percettori della nuova prestazione di
assicurazione sociale per l’impiego in via
sperimentale per il 2015, dal 1° maggio 2015, viene
istituito l’assegno di disoccupazione
100. Saranno beneficiari dell’Asdi i lavoratori che abbiano
fruito della Naspi per la sua intera durata senza
trovare occupazione e che si trovino in condizione
economica di bisogno in termini di Isee, definita con
decreto del ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con l’Economia.
101. Per il primo anno di applicazione, l’Asdi è riservato
prioritariamente ai lavoratori appartenenti a nuclei
familiari con minorenni e ai lavoratori in età vicina al
pensionamento, ma che non abbiano ancora
maturato i relativi requisiti. Al termine del primo anno
di applicazione, le modalità di estensione dell’Asdi a
tutta la platea di beneficiari della Naspi sono affidate
a un decreto del ministro del Lavoro, di concerto con
l’Economia, fermo restando il limite delle risorse
disponibili in uno specifico Fondo istituito presso il
Lavoro.
103. L’Asdi potrà essere erogato per una durata massima
di sei mesi e sarà pari al 75% dell’ammontare
dell’ultima Naspi percepita, se non superiore alla
misura dell’assegno sociale (447,61 euro mensili per
il 2014). Questo importo potrà essere incrementato
in base ai carichi familiari, con modalità specificate
con decreto Lavoro-Economia.
104. L'Asdi è condizionato all’adesione a un progetto
personalizzato redatto dai competenti servizi per
l’impiego, che dovrà contenere specifici impegni di
ricerca attiva di lavoro, di partecipazione a iniziative
di orientamento e formazione e di accettazione di
adeguate proposte di lavoro le cui caratteristiche
verranno definite dal Lavoro, di concerto con
l’Economia,
106. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica
o superamento dei contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, si estende, in via
sperimentale, ai lavoratori che prestano l’attività con
questa forma contrattuale una indennità mensile di
disoccupazione denominata Dis-coll.
Essa ha come destinatari i collaboratori coordinati e
continuativi con o senza modalità a progetto, iscritti
in via esclusiva alla Gestione separata, non
pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto
involontariamente l’occupazione nel periodo che va
dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2015.
107. Per l'accesso alla prestazione è necessario che
ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) al momento della domanda di prestazione
permanga lo stato di disoccupazione;
b) possano essere fatti valere almeno tre mesi di
contribuzione nel periodo tra il 1° gennaio dell'anno
solare precedente e la cessazione dal lavoro;
c) vi sia, nell'anno solare in cui si verifica la
cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione
oppure un rapporto di collaborazione di durata pari
almeno a un mese e che abbia dato luogo a un
reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà
diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
108. Per il calcolo dell'indennità si tiene conto del reddito
imponibile ai fini previdenziali come risultante dai
versamenti contributivi effettuati relativamente ai
rapporti di collaborazione, intrattenuti nell'anno in cui
si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e in
quello solare precedente, diviso per il numero di
mesi di contribuzione, o loro frazione.
109. La misura è come la NASpI compreso il decalage
nel tempo
111. LEGGE DI STABILITA' 2015
La misura viene introdotta in via sperimentale per i
periodi di paga intercorrenti tra l' 1 marzo 2015 ed il 30
giugno 2018
112. LEGGE DI STABILITA' 2015
Possono usufruire della misura i lavoratori dipendenti da
datori di lavoro privati, esclusi i lavoratori domestici e
quelli impegnati pressi datori di lavoro agricoli
113. LEGGE DI STABILITA' 2015
La normativa non si applica ai datori di lavoro sottoposti
a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi
di cui all'art. 4 della legge n. 297/1982
114. LEGGE DI STABILITA' 2015
Per usufruire della misura tali lavoratori devo avere in
corso un rapporto di lavoro col medesimo datore di
lavoro da almeno sei mesi
115. LEGGE DI STABILITA' 2015
Tali lavoratori possono chiedere al datore di lavoro di
percepire la quota maturanda del TFR al netto del
contributo di cui all'art. 3 della legge 297/1982 (0,5%
contribuzione aggiuntiva) compresa quella
eventualmente destinata ad una forma di previdenza
complementare
116. LEGGE DI STABILITA' 2015
Tale quota sarà liquidata mensilmente come parte
integrativa della retribuzione
117. LEGGE DI STABILITA' 2015
Tale quota non sarà imponibile ai contributi previdenziali
ma sarà assoggettata a tassazione ordinaria
118. LEGGE DI STABILITA' 2015
La manifestazione della volontà di usufruire della norma,
una volta espressa, è irrevocabile fino al 30 giungo 2018
119. LEGGE DI STABILITA' 2015
La richiesta al datore di lavoro deve essere presentata
entro i termini definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri che stabilirà le modalità di
attuazione della normativa
120. LEGGE DI STABILITA' 2015
In caso di mancata espressione della volontà si continua
ad applicare il regime vigente
121. LEGGE DI STABILITA' 2015
Di tali somme non si tiene conto per la determinazione
del reddito utile per l'applicazione dello sgravio degli 80
euro mensili
122. LEGGE DI STABILITA' 2015
Il legislatore tende a farsi carico del costo finanziario
della misura soprattutto per i datori di lavoro sotto i 50
dipendenti.
123. LEGGE DI STABILITA' 2015
I datori di lavoro che non intendono corrispondere con
risorse proprie la quota maturanda possono accedere ad
un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da
apposito fondo istituito presso l'INPS e dalla garanzia
dello Stato quale ultima istanza
124. LEGGE DI STABILITA' 2015
Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale
di cui all'art. 46 del testo unico in materia bancaria e
creditizia di cui al D. Lgs. 358/93 e successive modifiche
relativo alla costituzione dei privilegi nei finanziamenti
125. LEGGE DI STABILITA' 2015
I datori di lavoro fino ed oltre 50 dipendenti che non
accedano alla garanzia del fondo usufruiscono per le
quote maturande pagate del medesimo beneficio
spettante ai datori di lavoro in caso di destinazione delle
quote, da parte del lavoratore, alla previdenza
complementare.
126. LEGGE DI STABILITA' 2015
I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che
accedano alla garanzia del fondo ed ai quali non si
applichino i benefici di cui sopra versano un contributo
mensile al fondo pari a 0,2 punti percentuali della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa
percentuale della quota maturanda liquidata
127. LEGGE DI STABILITA' 2015
Per accedere ai finanziamenti garantiti i datori di lavoro
devono richiedere all'INPS apposita certificazione del
trattamento di fine rapporto maturato da ciascun
lavoratore in relazione ai montanti retributivi dichiarati.
128. LEGGE DI STABILITA' 2015
Sulla base della certificazione i datori di lavoro possono
chiedere un finanziamento presso una delle banche
convenzionate aderenti all'accordo da stipulare tra
Ministero del Lavoro e ABI
129. LEGGE DI STABILITA' 2015
I tassi applicati a tali finanziamenti non possono essere
superiori, comprensivi di ogni eventuale onere, al tasso
di rivalutazione della quota del TFR
130. LEGGE DI STABILITA' 2015
Il fondo è istituito presso l l'INPS con dotazione iniziale
per il 2015 di 100 milioni a carico dello stato e verrà
successivamente alimentato dal versamento dello 0,2%
di cui sopra