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Chiarimenti su Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI)
Sintesi a cura di Stefano Ferrario
fonte: circolare Inps n. 142 del 29-07-2015
2
Rifiuto di proposte di lavoro e trasferimento
del lavoratore: conseguenze sulla NASpI
In caso di risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro a seguito di rifiuto del lavoratore al
trasferimento in altra sede della stessa azienda
distante più di 50 chilometri dalla residenza del
lavoratore o raggiungibile mediamente in 80
minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblico,
è possibile richiedere la NASpI.
3
Rifiuto di proposte di lavoro e trasferimento
del lavoratore: conseguenze sulla NASpI/2
Il lavoratore decade dal beneficio dell'indennità
di disoccupazione NASpI in caso di rifiuto alla
partecipazione di iniziative di politica attiva o di
un'offerta di lavoro congrua. Se però, in
entrambi i casi, le proposte si svolgono in
località distanti più di 50 chilometri dalla
residenza del lavoratore o mediamente
raggiungibili in più di 80 minuti con i mezzi
pubblici, il lavoratore può rifiutare senza
perdere l'indennità.
4
NASpI, licenziamento con accettazione dell’offerta di
conciliazione e licenziamento disciplinare
L’indennità NASpI spetta anche ai lavoratori
che accettano l’offerta economica del datore di
lavoro (Art. 6 D.lgs n. 23/2015) in caso di
licenziamento nell’ambito di una procedura di
conciliazione ed ai lavoratori licenziati per
motivi disciplinari (Interpello n. 13/2015 del
Ministero del Lavoro).
5
Opzione tra domanda di indennità di
mobilità e NASpI.
Se il lavoratore ha i requisiti per l’iscrizione
negli elenchi della mobilità ai sensi degli artt. 4
e 24 della legge n. 223/91 non ha la facoltà di
optare tra indennità di mobilità e NASpI.
In caso di rigetto della domanda di mobilità
potrà però chiede di trasformare la domanda di
indennità di mobilità in domanda di indennità di
disoccupazione (NASpI)
6
NASpI e Servizio Civile Nazionale
L’indennità di disoccupazione NASpI è
cumulabile con il compenso previsto per il
servizio civile nazionale. E’ prevista però una
riduzione dell’indennità NASpI pari all’80% del
compenso previsto per il servizio civile. In caso
di sovrapposizione di NASpI e Servizio civile è
però prevista una contribuzione previdenziale
figurativa per il periodo legato alla NASpI.
E’ a carico dell’interessato comunicare sia
l’inizio del servizio civile, sia l’importo del
compenso annuo
7
NASpI e lavoro accessorio
L’indennità NASpI è interamente cumulabile con i
compensi da lavoro accessorio nel limite di € 3.000
per anno civile (1 gennaio – 31 dicembre). Se i
compensi superano i 3.000 euro fino a € 7.000 è
prevista una riduzione dell’indennità di
disoccupazione.
Chi percepisce la NASpI deve comunicare all’Inps il
compenso derivante dal lavoro accessorio. La
comunicazione andrà fatta entro un mese dall’inizio
dell’attività o al momento di presentazione della
domanda di NASpI, nel caso l’attività di lavoro
accessorio sia già in corso di svolgimento.
8
NASpI e lavoro intermittente
Per questa tipologia di contratto vanno distinte due
ipotesi:
1. lavoro intermittente con obbligo di risposta alla
chiamata e diritto all’indennità di disponibilità.
Il percettore di NASpI che si rioccupa con un contratto
di lavoro subordinato può cumulare indennità e reddito
da lavoro dipendente se quest’ultimo è inferiore al
limite utile per la conservazione dello stato di
disoccupazione ( € 8.000 annui). Questo è valido
anche in caso di rioccupazione con contratto di lavoro
intermittente.
9
NASpI e lavoro intermittente/2
2. Lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e
senza diritto all’indennità di disponibilità.
In caso di rioccupazione con questa tipologia di contratto la
NASpI viene sospesa per le sole giornate di effettiva
prestazione lavorativa. La NASpI può essere riconosciuta
esclusivamente nei periodi non interessati da prestazioni
lavorative tra una chiamata e l’altra.
Anche per questa tipologia è però permesso il cumulo della
prestazione di disoccupazione con il reddito di lavoro se
quest’ultimo non supera la soglia di € 8.000 annui. In questo
caso tocca al percettore di NASpI comunicare all’Inps il reddito
lordo presunto per l’attività lavorativa. Il termine per effettuare la
comunicazione è di un mese dall’inizio dell’attività lavorativa.
10
NASpI e lavoro intermittente/3
Se un lavoratore non percepisce indennità di
disoccupazione ed è titolare di un contratto di
lavoro intermittente non è possibile accedere
alla NASpI nei periodi tra una chiamata e l’altra.
Si tratta infatti di un’articolazione della
prestazione lavorativa tipica di questo contratto
e non può quindi essere considerata una forma
di disoccupazione involontaria
11
NASpI e lavoro all’estero
In caso di lavoro subordinato all’estero occorre distinguere
tra;
- Stato che applica la normativa comunitaria
(Regolamento UE n. 883/2004)
- Stato non comunitario ma convenzionato con l’Italia
in materia di disoccupazione con previsione
dell’esportabilità della prestazione
12
NASpI e lavoro all’estero/2
In entrambi i casi la persona deve iscriversi come
disoccupato in cerca di lavoro nel paese in cui si è
trasferito. Può continuare a percepire la NASpI che
decadrà se trova lavoro.
Se il percettore di NASpI lascia l’Italia avendo già un
contratto di lavoro l’indennità viene sospesa per un
massimo di 6 mesi. Al termine del contratto l’indennità
potrà continuare ad essere erogata. In questo caso
occorre però verificare che la persona non abbia già
richiesto altre forme di sussidio nello stato in cui ha
lavorato. In tal caso la NASpI decade
13
NASpI e lavoro all’estero/3
- Stato non comunitario non convenzionato
con l’Italia in materia di disoccupazione
Se la persona ha già un contratto di lavoro nel
paese in cui si reca, l’indennità si sospende fino
ad un massimo di 6 mesi, dopodiché decade.
14
NASpI e cariche elettive e non elettive
in corso di prestazione
Se una persona perde involontariamente il lavoro
mentre ricopre cariche pubbliche, ricevendo l’indennità
di funzione prevista per legge, può richiedere la
NASpI.
L’indennità di funzione è assimilata a redditi da lavoro
dipendente di conseguenza rispetto alla NASpI
trovano applicazione tutti gli istituti previsti in caso di
rioccupazione. Vale quindi quanto già indicato in
termini di cumulo, sospensione e decadenza della
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dell’indennità e alla durata della carica rivestita.
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Chiarimenti su naspi

  • 1. Chiarimenti su Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) Sintesi a cura di Stefano Ferrario fonte: circolare Inps n. 142 del 29-07-2015
  • 2. 2 Rifiuto di proposte di lavoro e trasferimento del lavoratore: conseguenze sulla NASpI In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di rifiuto del lavoratore al trasferimento in altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o raggiungibile mediamente in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblico, è possibile richiedere la NASpI.
  • 3. 3 Rifiuto di proposte di lavoro e trasferimento del lavoratore: conseguenze sulla NASpI/2 Il lavoratore decade dal beneficio dell'indennità di disoccupazione NASpI in caso di rifiuto alla partecipazione di iniziative di politica attiva o di un'offerta di lavoro congrua. Se però, in entrambi i casi, le proposte si svolgono in località distanti più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibili in più di 80 minuti con i mezzi pubblici, il lavoratore può rifiutare senza perdere l'indennità.
  • 4. 4 NASpI, licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare L’indennità NASpI spetta anche ai lavoratori che accettano l’offerta economica del datore di lavoro (Art. 6 D.lgs n. 23/2015) in caso di licenziamento nell’ambito di una procedura di conciliazione ed ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari (Interpello n. 13/2015 del Ministero del Lavoro).
  • 5. 5 Opzione tra domanda di indennità di mobilità e NASpI. Se il lavoratore ha i requisiti per l’iscrizione negli elenchi della mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 non ha la facoltà di optare tra indennità di mobilità e NASpI. In caso di rigetto della domanda di mobilità potrà però chiede di trasformare la domanda di indennità di mobilità in domanda di indennità di disoccupazione (NASpI)
  • 6. 6 NASpI e Servizio Civile Nazionale L’indennità di disoccupazione NASpI è cumulabile con il compenso previsto per il servizio civile nazionale. E’ prevista però una riduzione dell’indennità NASpI pari all’80% del compenso previsto per il servizio civile. In caso di sovrapposizione di NASpI e Servizio civile è però prevista una contribuzione previdenziale figurativa per il periodo legato alla NASpI. E’ a carico dell’interessato comunicare sia l’inizio del servizio civile, sia l’importo del compenso annuo
  • 7. 7 NASpI e lavoro accessorio L’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi da lavoro accessorio nel limite di € 3.000 per anno civile (1 gennaio – 31 dicembre). Se i compensi superano i 3.000 euro fino a € 7.000 è prevista una riduzione dell’indennità di disoccupazione. Chi percepisce la NASpI deve comunicare all’Inps il compenso derivante dal lavoro accessorio. La comunicazione andrà fatta entro un mese dall’inizio dell’attività o al momento di presentazione della domanda di NASpI, nel caso l’attività di lavoro accessorio sia già in corso di svolgimento.
  • 8. 8 NASpI e lavoro intermittente Per questa tipologia di contratto vanno distinte due ipotesi: 1. lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e diritto all’indennità di disponibilità. Il percettore di NASpI che si rioccupa con un contratto di lavoro subordinato può cumulare indennità e reddito da lavoro dipendente se quest’ultimo è inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione ( € 8.000 annui). Questo è valido anche in caso di rioccupazione con contratto di lavoro intermittente.
  • 9. 9 NASpI e lavoro intermittente/2 2. Lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità. In caso di rioccupazione con questa tipologia di contratto la NASpI viene sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa. La NASpI può essere riconosciuta esclusivamente nei periodi non interessati da prestazioni lavorative tra una chiamata e l’altra. Anche per questa tipologia è però permesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito di lavoro se quest’ultimo non supera la soglia di € 8.000 annui. In questo caso tocca al percettore di NASpI comunicare all’Inps il reddito lordo presunto per l’attività lavorativa. Il termine per effettuare la comunicazione è di un mese dall’inizio dell’attività lavorativa.
  • 10. 10 NASpI e lavoro intermittente/3 Se un lavoratore non percepisce indennità di disoccupazione ed è titolare di un contratto di lavoro intermittente non è possibile accedere alla NASpI nei periodi tra una chiamata e l’altra. Si tratta infatti di un’articolazione della prestazione lavorativa tipica di questo contratto e non può quindi essere considerata una forma di disoccupazione involontaria
  • 11. 11 NASpI e lavoro all’estero In caso di lavoro subordinato all’estero occorre distinguere tra; - Stato che applica la normativa comunitaria (Regolamento UE n. 883/2004) - Stato non comunitario ma convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione con previsione dell’esportabilità della prestazione
  • 12. 12 NASpI e lavoro all’estero/2 In entrambi i casi la persona deve iscriversi come disoccupato in cerca di lavoro nel paese in cui si è trasferito. Può continuare a percepire la NASpI che decadrà se trova lavoro. Se il percettore di NASpI lascia l’Italia avendo già un contratto di lavoro l’indennità viene sospesa per un massimo di 6 mesi. Al termine del contratto l’indennità potrà continuare ad essere erogata. In questo caso occorre però verificare che la persona non abbia già richiesto altre forme di sussidio nello stato in cui ha lavorato. In tal caso la NASpI decade
  • 13. 13 NASpI e lavoro all’estero/3 - Stato non comunitario non convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione Se la persona ha già un contratto di lavoro nel paese in cui si reca, l’indennità si sospende fino ad un massimo di 6 mesi, dopodiché decade.
  • 14. 14 NASpI e cariche elettive e non elettive in corso di prestazione Se una persona perde involontariamente il lavoro mentre ricopre cariche pubbliche, ricevendo l’indennità di funzione prevista per legge, può richiedere la NASpI. L’indennità di funzione è assimilata a redditi da lavoro dipendente di conseguenza rispetto alla NASpI trovano applicazione tutti gli istituti previsti in caso di rioccupazione. Vale quindi quanto già indicato in termini di cumulo, sospensione e decadenza della NASpI, in relazione all’importo annuo lordo dell’indennità e alla durata della carica rivestita. Queste informazioni vanno fornite all’Inps a cura dell’interessato.