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I licenziamenti individuali
- 1. La riforma del lavoro:
i licenziamenti individuali
Bologna, 6 novembre 2012
Avv. Olimpio Stucchi
Partner LABLAW Studio Legale
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- 2. La giusta causa e il giustificato motivo
GIUSTA CAUSA
GIUSTIFICATO MOTIVO
(Art. 2119 c.c.)
(Art. 3, L. 604/1966)
Comportamento del lavoratore
(anche extra aziendale: Cass., n.
9354/2004) talmente grave da non
consentire la prosecuzione,
anche provvisoria, del rapporto
di lavoro.
SOGGETTIVO: Notevole
inadempimento
degli
obblighi contrattuali del
lavoratore che consente
la
prosecuzione
provvisoria del rapporto.
→ NO PREAVVISO
→ SI’ PREAVVISO
OGGETTIVO: Dovuto a
ragioni inerenti l’attività
produttiva
o
alla
organizzazione del lavoro
(es. cessazione attività,
soppressione
posto
di
lavoro).
Ipotesi particolare:
sopravvenuta inidoneità fisica
→ SI’ PREAVVISO
Art. 18 St. lav.: “Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo”
modifica le SANZIONI per i licenziamenti illegittimi, NON le causali che restano invariate.
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- 3. La comunicazione del licenziamento
Art. 2, L. 604/1966
La comunicazione del licenziamento DEVE
contenere la specificazione dei MOTIVI che lo hanno
determinato.
La motivazione deve essere specifica ed essenziale;
I motivi comunicati sono immodificabili.
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- 4. Il tentativo obbligatorio di conciliazione per i
licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
Art. 7, L. 604/1966
QUALI NOVITA’?
1. Previsione di una procedura preventiva di conciliazione,
obbligatoria e antecedente il licenziamento;
2. Si applica ai soli licenziamenti intimati per ragioni economiche;
3. Interessa i datori che:
In ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo
occupano più di 15 lavoratori;
Nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti,
In ogni caso, occupino più di 60 dipendenti.
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- 5. LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PREVENTIVA
1. Il datore di lavoro, prima di intimare il licenziamento, deve comunicare
l’INTENZIONE di voler recedere dal rapporto:
→ alla DTL, del luogo in cui il lavoratore presta la sua opera;
→ al lavoratore.
la comunicazione deve indicare:
1. le motivazioni del licenziamento;
2. eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore
interessato.
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- 6. La procedura di conciliazione preventiva (segue)
2. Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione del datore di lavoro, la
DTL trasmette la convocazione avanti alla Commissione provinciale di
conciliazione al datore di lavoro e al lavoratore;
il termine di 7 giorni è perentorio: se la DTL non convoca datore e
lavoratore, può essere intimato il licenziamento;
La procedura di conciliazione può essere sospesa per un massimo di
15 giorni solo in caso di legittimo e documentato impedimento del
lavoratore.
3. Durante l’incontro avanti alla Commissione di conciliazione:
→ vengono esaminate soluzioni alternative al recesso;
→ le Parti possono farsi assistere da un avvocato o da un consulente
del lavoro o da un rappresentate delle OO.SS.
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- 7. La procedura di conciliazione (segue)
4. La procedura di conciliazione deve concludersi entro 20 giorni dalla data in
cui la DTL ha trasmesso la convocazione alle Parti, salvo diverso accordo.
5. Decorsi 20 giorni (o diverso termine per accordo/impedimento legittimo):
ESITO FAVOREVOLE:
ESITO NEGATIVO
→ risoluzione (consensuale)
del rapporto;
→ il lavoratore beneficerà
dell’Assicurazione sociale per
l’impiego (dal 1.1.2013);
→
le
Agenzie
per
il
collocamento
dovranno
favorire
la
ricollocazione
professionale dei lavoratori
licenziati.
→ il datore di lavoro può
comunicare il licenziamento al
lavoratore;
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- 8. ATTENZIONE:
Il licenziamento intimato all’esito della procedura preventiva produce
effetto dalla data della comunicazione (del datore di lavoro) con cui il
procedimento è stato avviato.
a) il periodo eventuale di lavoro svolto in costanza della procedura si
considera preavviso ;
b) gli effetti del licenziamento vengono sospesi:
1. in caso di infortunio sul lavoro.;
2. in caso di maternità (D.lgs. 151/2001).
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- 9. ATTENZIONE:
Il tentativo di conciliazione è OBBLIGATORIO: l’omissione determina
INEFFICACIA del licenziamento intimato;
è un vizio formale
Art. 18, comma 6
Il comportamento tenuto dalle parti in sede di conciliazione, come
desumibile dal verbale redatto, è parametro cui il Giudice farà riferimento:
a) in caso di impugnazione del licenziamento
Art.18, comma 7, pt. II;
b) per la determinazione delle spese legali ex art. 91 e 92 cpc.
Il termine di cinque giorni entro i quali comunicare la cessazione del
rapporto al Centro per l’Impiego decorre dalla data di risoluzione del
rapporto, ma il datore dovrà precisare la data a partire dalla quale si
producono gli effetti del licenziamento (Circolare Ministero del Lavoro del 12.10.2012).
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- 10. Il licenziamento nullo: Art. 18, commi 1-2
QUANDO?
1. Intimato oralmente;
2. Discriminatorio (art. 3, L. 108/1990);
3. Intimato in concomitanza del matrimonio (art. 35, D.lgs.198/2006);
4. Dovuto alla condizione di maternità o (in casi limitati) di paternità (art. 54, co.
1,6,7,9 D.lgs. 151/2001: intimato alla lavoratrice in stato di gravidanza o entro il primo anno di
età del bambino, causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del
bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore, intimato al lavoratore che fruisca del congedo di
paternità, intimato in caso di adozione o affido, sino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare);
5. Altre ipotesi di nullità previste dalla legge (es. licenziamento in frode alla legge);
6. Intimato per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c.
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- 11. SANZIONE: REINTEGRA + RISARCIMENTO DANNO
Risarcimento:
-
Pari all’ultima retribuzione globale di fatto, maturata dalla data del
licenziamento a quella di effettiva reintegra;
-
Sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (art. 429 cpc;
Cassazione civile, Sez. lav., n. 24277/2008);
-
Non può essere inferiore a cinque mensilità;
-
Può essere dedotto l’aliunde perceptum, NON il percipiendum;
-
Sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali sul risarcimento del
danno, maggiorati dalle sanzioni di legge e degli interessi.
►Si applica anche alle imprese con meno di quindici dipendenti;
►Si applica anche ai DIRIGENTI.
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- 12. Art. 18, comma 3, St.lav.
Il lavoratore può chiedere, oltre al risarcimento del danno, in
sostituzione alla reintegra
Indennità sostitutiva alla reintegra:
1. Pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto;
2. Non soggetta a contribuzione previdenziale;
3. Deve essere chiesta entro 30 giorni dal deposito della
sentenza di condanna del datore di lavoro o dalla richiesta a
riprendere il servizio (se anteriore).
il rapporto di lavoro si estingue immediatamente con la
richiesta dell’indennità.
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- 13. Il licenziamento ingiustificato
L’ingiustificatezza del licenziamento dipende da due diverse
tipologie di vizio:
1. Ingiustificatezza c.d. qualificata (Art. 18, comma 4 e
comma 7, pt. I);
2. Ingiustificatezza c.d. semplice (Art. 18, comma 5 e
comma 7, pt. II).
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- 14. ATTENZIONE:
Le disposizioni relative a:
- Ingiustificatezza qualificata (Art. 18, comma 4 e comma 7, pt. I);
- Ingiustificatezza semplice (Art. 18, comma 5 e comma 7, pt. II).
si applicano alle imprese che:
In ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo
occupano più di 15 lavoratori;
Nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti,
In ogni caso, occupino più di 60 dipendenti.
in mancanza di requisiti:
Tutela obbligatoria ex art. 8, L. 604/1966 ( = solo
risarcimento danno)
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- 15. Ingiustificatezza c.d. qualificata
1. Art. 18, comma 4
QUANDO?
Il Giudice accerta la non ricorrenza di giusta causa o giustificato motivo
soggettivo :
per INSUSSISTENZA DEL FATTO CONTESTATO;
Oppure
perché il fatto rientra nelle ipotesi punibili con SANZIONE CONSERVATIVA
(secondo le previsioni del CCNL applicabile o del codice disciplinare).
sempre
REINTEGRAZIONE + RISARCIMENTO DANNO LIMITATO
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- 16. Ingiustificatezza c.d. qualificata
2. Art. 18, comma 7, pt. I
QUANDO?
Il Giudice accerta il difetto di giustificazione del licenziamento per giustificato
motivo oggettivo intimato:
- per inidoneità fisica o psichica;
- per violazione della normativa in materia di comporto (art. 2110 c.c.);
- per INSUSSISTENZA MANIFESTA del fatto posto alla base del licenziamento.
REINTEGRAZIONE + RISARCIMENTO DANNO LIMITATO
NOTA: “Può” ( = scelta rimessa al potere di equità integrativa del Giudice)
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- 17. QUALI LE ALTRE NOVITA’?
1.
-
INDENNITA’ RISARCITORIA:
commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto;
non è previsto il limite minimo di 5 mensilità;
non può essere superiore alle 12 mensilità;
è dedotto l’aliunde perceptum E l’aliunde percipiendum ( = quanto il lavoratore
avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di nuova occupazione).
2. PAGAMENTO CONTRIBUTI: il datore di lavoro deve versare i contributi
assistenziali e previdenziali dovuti dalla data di licenziamento alla data di
reintegra effettiva, maggiorati degli interessi in misura legale e dedotto quanto
accreditato per lo svolgimento di altra attività lavorativa;
→ NO sanzioni civili per omessa o ritardata contribuzione;
→ SI’ addebito al datore dei costi per l’eventuale trasferimento della
contribuzione da una Gestione all’altra.
Anche per queste ipotesi è possibile che il lavoratore chieda l’indennità sostitutiva
in alternativa alla reintegrazione (Art. 18, comma 3).
© Riproduzione riservata
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- 18. L’ingiustificatezza semplice
Art. 18, comma 5 e comma 7, pt. II
QUANDO?
In ogni altra ipotesi in cui NON sussiste ingiustificatezza qualificata.
SOLO RISARCIMENTO DANNO
Il Giudice dichiara risolto il rapporto dalla data del licenziamento;
L’indennità risarcitoria onnicomprensiva è compresa tra un minimo di dodici
mensilità e un massimo di ventiquattro dell’ultima retribuzione globale di fatto;
Non è previsto il versamento dei contributi.
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- 19. I vizi formali
Art. 18, comma 6
QUANDO?
1. Motivazione mancante, in tutto o in parte;
2. Violazione della procedura di conciliazione obbligatoria, nelle ipotesi di
giustificato motivo oggettivo (art. 7. L. 604/1966);
3. Violazione della procedura ex art. 7 St.lav., nelle ipotesi di licenziamento
disciplinare.
SOLO RISARCIMENTO DEL DANNO
Il Giudice dichiara risolto il rapporto dalla data del licenziamento;
L’indennità risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di sei e un massimo di
dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
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- 20. ATTENZIONE:
Se il giudice, su domanda del lavoratore, accerta preliminarmente il
difetto di giustificazione del licenziamento potrà applicare, a seconda
del caso concreto, le tutele dei commi 4,5 o 7;
La disposizione si applica solo alle aziende con più di 15 dipendenti:
alle imprese con meno di quindici dipendenti si applica il regime della
tutela obbligatoria ex art. 8, L. 604/1966.
© Riproduzione riservata
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- 21. La determinazione del risarcimento del danno
IPOTESI
PARAMETRI
1. Ingiustificatezza semplice
(Art. 18, comma 5)
- Anzianità del lavoratore;
- Numero dei dipendenti occupati;
- Dimensioni dell’attività economica;
- Comportamento e condizioni delle
parti;
+
Onere di specifica motivazione
© Riproduzione riservata
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- 22. La determinazione del risarcimento del danno (segue)
IPOTESI
1. Ingiustificatezza semplice
(Art. 18, comma 7, pt. II):
Giustificato motivo oggettivo
PARAMETRI
- Anzianità del lavoratore;
- Numero dei dipendenti occupati;
- Dimensioni dell’attività economica;
- Comportamento e condizioni delle parti;
- Iniziative assunte dal lavoratore nella
ricerca di nuova occupazione;
- Comportamento delle parti tenuto in
sede di tentativo di conciliazione.
© Riproduzione riservata
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- 23. La determinazione del risarcimento del danno (segue)
IPOTESI
3. Vizi formali
(Art. 18, comma 6)
PARAMETRI
- Gravità della violazione formale o
procedurale commessa dal datore di
lavoro;
+
Onere specifica motivazione
© Riproduzione riservata
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- 24. La revoca del licenziamento
Art. 18, comma 10
Licenziamento
Lavoratore impugna il
licenziamento (entro 60 giorni)
Entro 15 giorni
dall’impugnazione il datore
può revocare il
licenziamento
Il rapporto di lavoro viene ripristinato SENZA soluzione di continuità;
Il lavoratore ha diritto alle retribuzioni maturante prima della revoca;
Non trova applicazione alcuna sanzione.
Se il lavoratore NON riprende il servizio a seguito della revoca: INADEMPIMENTO
CONTRATTUALE.
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- 25. I termini di impugnazione del licenziamento
individuale
Art. 6, L. 604/1966
QUALI NOVITA’?
1. impugnazione scritta stragiudiziale del licenziamento: 60 giorni;
2. entro 180 giorni deve seguire il deposito del ricorso presso la
Cancelleria del Giudice competente;
3.
il nuovo termine per il deposito vale per i licenziamenti intimati
successivamente il 18 luglio 2012 (Art. 1, comma 39, L. 92/2012).
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- 27. I nostri uffici
LABLAW Milano
LABLAW Roma
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20122 Milano
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00193 Roma
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- 28. DISCLAIMER:
Il materiale che precede è stato redatto
per finalità di sintesi a
supporto del Seminario organizzato in data 6 Novembre 2012 da
AFGE.
Di conseguenza esso ha carattere esemplificativo e non contiene
alcun principio di parere professionale sulla materia trattata.
E’ fatto divieto di riproduzione e/o di utilizzo dei contenuti di questo
materiale, se non con il preventivo assenso scritto del relatore.
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