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La riforma del lavoro:
i licenziamenti individuali
Bologna, 6 novembre 2012

Avv. Olimpio Stucchi
Partner LABLAW Studio Legale

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La giusta causa e il giustificato motivo
GIUSTA CAUSA

GIUSTIFICATO MOTIVO

(Art. 2119 c.c.)

(Art. 3, L. 604/1966)

Comportamento del lavoratore
(anche extra aziendale: Cass., n.
9354/2004) talmente grave da non
consentire la prosecuzione,
anche provvisoria, del rapporto
di lavoro.

SOGGETTIVO: Notevole
inadempimento
degli
obblighi contrattuali del
lavoratore che consente
la
prosecuzione
provvisoria del rapporto.

→ NO PREAVVISO

→ SI’ PREAVVISO

OGGETTIVO: Dovuto a
ragioni inerenti l’attività
produttiva
o
alla
organizzazione del lavoro
(es. cessazione attività,
soppressione
posto
di
lavoro).
Ipotesi particolare:
sopravvenuta inidoneità fisica

→ SI’ PREAVVISO

Art. 18 St. lav.: “Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo”
modifica le SANZIONI per i licenziamenti illegittimi, NON le causali che restano invariate.

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2
La comunicazione del licenziamento
Art. 2, L. 604/1966
La comunicazione del licenziamento DEVE
contenere la specificazione dei MOTIVI che lo hanno
determinato.
 La motivazione deve essere specifica ed essenziale;
 I motivi comunicati sono immodificabili.

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3
Il tentativo obbligatorio di conciliazione per i
licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
Art. 7, L. 604/1966

QUALI NOVITA’?

1. Previsione di una procedura preventiva di conciliazione,
obbligatoria e antecedente il licenziamento;
2. Si applica ai soli licenziamenti intimati per ragioni economiche;
3. Interessa i datori che:
 In ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo
occupano più di 15 lavoratori;
 Nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti,
 In ogni caso, occupino più di 60 dipendenti.

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4
LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PREVENTIVA
1. Il datore di lavoro, prima di intimare il licenziamento, deve comunicare

l’INTENZIONE di voler recedere dal rapporto:
→ alla DTL, del luogo in cui il lavoratore presta la sua opera;
→ al lavoratore.

la comunicazione deve indicare:
1. le motivazioni del licenziamento;
2. eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore

interessato.

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5
La procedura di conciliazione preventiva (segue)
2. Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione del datore di lavoro, la
DTL trasmette la convocazione avanti alla Commissione provinciale di
conciliazione al datore di lavoro e al lavoratore;
il termine di 7 giorni è perentorio: se la DTL non convoca datore e
lavoratore, può essere intimato il licenziamento;

La procedura di conciliazione può essere sospesa per un massimo di
15 giorni solo in caso di legittimo e documentato impedimento del
lavoratore.
3. Durante l’incontro avanti alla Commissione di conciliazione:
→ vengono esaminate soluzioni alternative al recesso;
→ le Parti possono farsi assistere da un avvocato o da un consulente
del lavoro o da un rappresentate delle OO.SS.
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6
La procedura di conciliazione (segue)
4. La procedura di conciliazione deve concludersi entro 20 giorni dalla data in
cui la DTL ha trasmesso la convocazione alle Parti, salvo diverso accordo.
5. Decorsi 20 giorni (o diverso termine per accordo/impedimento legittimo):

ESITO FAVOREVOLE:

ESITO NEGATIVO

→ risoluzione (consensuale)
del rapporto;
→ il lavoratore beneficerà
dell’Assicurazione sociale per
l’impiego (dal 1.1.2013);
→
le
Agenzie
per
il
collocamento
dovranno
favorire
la
ricollocazione
professionale dei lavoratori
licenziati.

→ il datore di lavoro può
comunicare il licenziamento al
lavoratore;

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7
ATTENZIONE:
 Il licenziamento intimato all’esito della procedura preventiva produce
effetto dalla data della comunicazione (del datore di lavoro) con cui il
procedimento è stato avviato.

a) il periodo eventuale di lavoro svolto in costanza della procedura si
considera preavviso ;
b) gli effetti del licenziamento vengono sospesi:
1. in caso di infortunio sul lavoro.;
2. in caso di maternità (D.lgs. 151/2001).

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8
ATTENZIONE:
 Il tentativo di conciliazione è OBBLIGATORIO: l’omissione determina
INEFFICACIA del licenziamento intimato;
è un vizio formale

Art. 18, comma 6

 Il comportamento tenuto dalle parti in sede di conciliazione, come
desumibile dal verbale redatto, è parametro cui il Giudice farà riferimento:
a) in caso di impugnazione del licenziamento

Art.18, comma 7, pt. II;

b) per la determinazione delle spese legali ex art. 91 e 92 cpc.
 Il termine di cinque giorni entro i quali comunicare la cessazione del
rapporto al Centro per l’Impiego decorre dalla data di risoluzione del
rapporto, ma il datore dovrà precisare la data a partire dalla quale si
producono gli effetti del licenziamento (Circolare Ministero del Lavoro del 12.10.2012).
© Riproduzione riservata

9
Il licenziamento nullo: Art. 18, commi 1-2
QUANDO?
1. Intimato oralmente;
2. Discriminatorio (art. 3, L. 108/1990);
3. Intimato in concomitanza del matrimonio (art. 35, D.lgs.198/2006);
4. Dovuto alla condizione di maternità o (in casi limitati) di paternità (art. 54, co.
1,6,7,9 D.lgs. 151/2001: intimato alla lavoratrice in stato di gravidanza o entro il primo anno di
età del bambino, causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del
bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore, intimato al lavoratore che fruisca del congedo di
paternità, intimato in caso di adozione o affido, sino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare);

5. Altre ipotesi di nullità previste dalla legge (es. licenziamento in frode alla legge);
6. Intimato per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c.

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10
SANZIONE: REINTEGRA + RISARCIMENTO DANNO
Risarcimento:

-

Pari all’ultima retribuzione globale di fatto, maturata dalla data del
licenziamento a quella di effettiva reintegra;

-

Sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (art. 429 cpc;
Cassazione civile, Sez. lav., n. 24277/2008);

-

Non può essere inferiore a cinque mensilità;

-

Può essere dedotto l’aliunde perceptum, NON il percipiendum;

-

Sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali sul risarcimento del
danno, maggiorati dalle sanzioni di legge e degli interessi.
►Si applica anche alle imprese con meno di quindici dipendenti;
►Si applica anche ai DIRIGENTI.

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11
Art. 18, comma 3, St.lav.
Il lavoratore può chiedere, oltre al risarcimento del danno, in
sostituzione alla reintegra
Indennità sostitutiva alla reintegra:
1. Pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto;
2. Non soggetta a contribuzione previdenziale;
3. Deve essere chiesta entro 30 giorni dal deposito della
sentenza di condanna del datore di lavoro o dalla richiesta a
riprendere il servizio (se anteriore).
il rapporto di lavoro si estingue immediatamente con la
richiesta dell’indennità.
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12
Il licenziamento ingiustificato
L’ingiustificatezza del licenziamento dipende da due diverse
tipologie di vizio:

1. Ingiustificatezza c.d. qualificata (Art. 18, comma 4 e
comma 7, pt. I);
2. Ingiustificatezza c.d. semplice (Art. 18, comma 5 e
comma 7, pt. II).

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13
ATTENZIONE:
Le disposizioni relative a:
- Ingiustificatezza qualificata (Art. 18, comma 4 e comma 7, pt. I);
- Ingiustificatezza semplice (Art. 18, comma 5 e comma 7, pt. II).

si applicano alle imprese che:
 In ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo
occupano più di 15 lavoratori;
 Nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti,
 In ogni caso, occupino più di 60 dipendenti.

in mancanza di requisiti:
Tutela obbligatoria ex art. 8, L. 604/1966 ( = solo
risarcimento danno)
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14
Ingiustificatezza c.d. qualificata
1. Art. 18, comma 4
QUANDO?
Il Giudice accerta la non ricorrenza di giusta causa o giustificato motivo
soggettivo :
per INSUSSISTENZA DEL FATTO CONTESTATO;
Oppure
perché il fatto rientra nelle ipotesi punibili con SANZIONE CONSERVATIVA
(secondo le previsioni del CCNL applicabile o del codice disciplinare).

sempre
REINTEGRAZIONE + RISARCIMENTO DANNO LIMITATO

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15
Ingiustificatezza c.d. qualificata
2. Art. 18, comma 7, pt. I
QUANDO?
Il Giudice accerta il difetto di giustificazione del licenziamento per giustificato
motivo oggettivo intimato:
- per inidoneità fisica o psichica;
- per violazione della normativa in materia di comporto (art. 2110 c.c.);
- per INSUSSISTENZA MANIFESTA del fatto posto alla base del licenziamento.

REINTEGRAZIONE + RISARCIMENTO DANNO LIMITATO
NOTA: “Può” ( = scelta rimessa al potere di equità integrativa del Giudice)
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16
QUALI LE ALTRE NOVITA’?
1.
-

INDENNITA’ RISARCITORIA:
commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto;
non è previsto il limite minimo di 5 mensilità;
non può essere superiore alle 12 mensilità;
è dedotto l’aliunde perceptum E l’aliunde percipiendum ( = quanto il lavoratore
avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di nuova occupazione).

2. PAGAMENTO CONTRIBUTI: il datore di lavoro deve versare i contributi
assistenziali e previdenziali dovuti dalla data di licenziamento alla data di
reintegra effettiva, maggiorati degli interessi in misura legale e dedotto quanto
accreditato per lo svolgimento di altra attività lavorativa;
→ NO sanzioni civili per omessa o ritardata contribuzione;
→ SI’ addebito al datore dei costi per l’eventuale trasferimento della
contribuzione da una Gestione all’altra.
Anche per queste ipotesi è possibile che il lavoratore chieda l’indennità sostitutiva
in alternativa alla reintegrazione (Art. 18, comma 3).
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17
L’ingiustificatezza semplice
Art. 18, comma 5 e comma 7, pt. II
QUANDO?
In ogni altra ipotesi in cui NON sussiste ingiustificatezza qualificata.

SOLO RISARCIMENTO DANNO

 Il Giudice dichiara risolto il rapporto dalla data del licenziamento;
 L’indennità risarcitoria onnicomprensiva è compresa tra un minimo di dodici
mensilità e un massimo di ventiquattro dell’ultima retribuzione globale di fatto;
 Non è previsto il versamento dei contributi.

© Riproduzione riservata

18
I vizi formali
Art. 18, comma 6
QUANDO?
1. Motivazione mancante, in tutto o in parte;
2. Violazione della procedura di conciliazione obbligatoria, nelle ipotesi di
giustificato motivo oggettivo (art. 7. L. 604/1966);
3. Violazione della procedura ex art. 7 St.lav., nelle ipotesi di licenziamento
disciplinare.
SOLO RISARCIMENTO DEL DANNO
 Il Giudice dichiara risolto il rapporto dalla data del licenziamento;
 L’indennità risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di sei e un massimo di
dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

© Riproduzione riservata

19
ATTENZIONE:

Se il giudice, su domanda del lavoratore, accerta preliminarmente il
difetto di giustificazione del licenziamento potrà applicare, a seconda
del caso concreto, le tutele dei commi 4,5 o 7;

La disposizione si applica solo alle aziende con più di 15 dipendenti:
alle imprese con meno di quindici dipendenti si applica il regime della
tutela obbligatoria ex art. 8, L. 604/1966.

© Riproduzione riservata

20
La determinazione del risarcimento del danno
IPOTESI

PARAMETRI

1. Ingiustificatezza semplice
(Art. 18, comma 5)

- Anzianità del lavoratore;
- Numero dei dipendenti occupati;

- Dimensioni dell’attività economica;
- Comportamento e condizioni delle
parti;

+
Onere di specifica motivazione

© Riproduzione riservata

21
La determinazione del risarcimento del danno (segue)
IPOTESI
1. Ingiustificatezza semplice
(Art. 18, comma 7, pt. II):
Giustificato motivo oggettivo

PARAMETRI
- Anzianità del lavoratore;
- Numero dei dipendenti occupati;
- Dimensioni dell’attività economica;
- Comportamento e condizioni delle parti;
- Iniziative assunte dal lavoratore nella
ricerca di nuova occupazione;
- Comportamento delle parti tenuto in
sede di tentativo di conciliazione.

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22
La determinazione del risarcimento del danno (segue)

IPOTESI
3. Vizi formali
(Art. 18, comma 6)

PARAMETRI
- Gravità della violazione formale o

procedurale commessa dal datore di
lavoro;
+

Onere specifica motivazione

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23
La revoca del licenziamento
Art. 18, comma 10

Licenziamento

Lavoratore impugna il
licenziamento (entro 60 giorni)

Entro 15 giorni
dall’impugnazione il datore
può revocare il
licenziamento

Il rapporto di lavoro viene ripristinato SENZA soluzione di continuità;
Il lavoratore ha diritto alle retribuzioni maturante prima della revoca;
Non trova applicazione alcuna sanzione.
Se il lavoratore NON riprende il servizio a seguito della revoca: INADEMPIMENTO
CONTRATTUALE.
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24
I termini di impugnazione del licenziamento
individuale
Art. 6, L. 604/1966

QUALI NOVITA’?
1. impugnazione scritta stragiudiziale del licenziamento: 60 giorni;
2. entro 180 giorni deve seguire il deposito del ricorso presso la
Cancelleria del Giudice competente;
3.

il nuovo termine per il deposito vale per i licenziamenti intimati
successivamente il 18 luglio 2012 (Art. 1, comma 39, L. 92/2012).

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L&E Global Alliance

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27
DISCLAIMER:

Il materiale che precede è stato redatto

per finalità di sintesi a

supporto del Seminario organizzato in data 6 Novembre 2012 da
AFGE.
Di conseguenza esso ha carattere esemplificativo e non contiene

alcun principio di parere professionale sulla materia trattata.
E’ fatto divieto di riproduzione e/o di utilizzo dei contenuti di questo
materiale, se non con il preventivo assenso scritto del relatore.

© Riproduzione riservata

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I licenziamenti individuali

  • 1. La riforma del lavoro: i licenziamenti individuali Bologna, 6 novembre 2012 Avv. Olimpio Stucchi Partner LABLAW Studio Legale © Riproduzione riservata
  • 2. La giusta causa e il giustificato motivo GIUSTA CAUSA GIUSTIFICATO MOTIVO (Art. 2119 c.c.) (Art. 3, L. 604/1966) Comportamento del lavoratore (anche extra aziendale: Cass., n. 9354/2004) talmente grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. SOGGETTIVO: Notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore che consente la prosecuzione provvisoria del rapporto. → NO PREAVVISO → SI’ PREAVVISO OGGETTIVO: Dovuto a ragioni inerenti l’attività produttiva o alla organizzazione del lavoro (es. cessazione attività, soppressione posto di lavoro). Ipotesi particolare: sopravvenuta inidoneità fisica → SI’ PREAVVISO Art. 18 St. lav.: “Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo” modifica le SANZIONI per i licenziamenti illegittimi, NON le causali che restano invariate. © Riproduzione riservata 2
  • 3. La comunicazione del licenziamento Art. 2, L. 604/1966 La comunicazione del licenziamento DEVE contenere la specificazione dei MOTIVI che lo hanno determinato.  La motivazione deve essere specifica ed essenziale;  I motivi comunicati sono immodificabili. © Riproduzione riservata 3
  • 4. Il tentativo obbligatorio di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo Art. 7, L. 604/1966 QUALI NOVITA’? 1. Previsione di una procedura preventiva di conciliazione, obbligatoria e antecedente il licenziamento; 2. Si applica ai soli licenziamenti intimati per ragioni economiche; 3. Interessa i datori che:  In ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupano più di 15 lavoratori;  Nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti,  In ogni caso, occupino più di 60 dipendenti. © Riproduzione riservata 4
  • 5. LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PREVENTIVA 1. Il datore di lavoro, prima di intimare il licenziamento, deve comunicare l’INTENZIONE di voler recedere dal rapporto: → alla DTL, del luogo in cui il lavoratore presta la sua opera; → al lavoratore. la comunicazione deve indicare: 1. le motivazioni del licenziamento; 2. eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. © Riproduzione riservata 5
  • 6. La procedura di conciliazione preventiva (segue) 2. Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione del datore di lavoro, la DTL trasmette la convocazione avanti alla Commissione provinciale di conciliazione al datore di lavoro e al lavoratore; il termine di 7 giorni è perentorio: se la DTL non convoca datore e lavoratore, può essere intimato il licenziamento; La procedura di conciliazione può essere sospesa per un massimo di 15 giorni solo in caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore. 3. Durante l’incontro avanti alla Commissione di conciliazione: → vengono esaminate soluzioni alternative al recesso; → le Parti possono farsi assistere da un avvocato o da un consulente del lavoro o da un rappresentate delle OO.SS. © Riproduzione riservata 6
  • 7. La procedura di conciliazione (segue) 4. La procedura di conciliazione deve concludersi entro 20 giorni dalla data in cui la DTL ha trasmesso la convocazione alle Parti, salvo diverso accordo. 5. Decorsi 20 giorni (o diverso termine per accordo/impedimento legittimo): ESITO FAVOREVOLE: ESITO NEGATIVO → risoluzione (consensuale) del rapporto; → il lavoratore beneficerà dell’Assicurazione sociale per l’impiego (dal 1.1.2013); → le Agenzie per il collocamento dovranno favorire la ricollocazione professionale dei lavoratori licenziati. → il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore; © Riproduzione riservata 7
  • 8. ATTENZIONE:  Il licenziamento intimato all’esito della procedura preventiva produce effetto dalla data della comunicazione (del datore di lavoro) con cui il procedimento è stato avviato. a) il periodo eventuale di lavoro svolto in costanza della procedura si considera preavviso ; b) gli effetti del licenziamento vengono sospesi: 1. in caso di infortunio sul lavoro.; 2. in caso di maternità (D.lgs. 151/2001). © Riproduzione riservata 8
  • 9. ATTENZIONE:  Il tentativo di conciliazione è OBBLIGATORIO: l’omissione determina INEFFICACIA del licenziamento intimato; è un vizio formale Art. 18, comma 6  Il comportamento tenuto dalle parti in sede di conciliazione, come desumibile dal verbale redatto, è parametro cui il Giudice farà riferimento: a) in caso di impugnazione del licenziamento Art.18, comma 7, pt. II; b) per la determinazione delle spese legali ex art. 91 e 92 cpc.  Il termine di cinque giorni entro i quali comunicare la cessazione del rapporto al Centro per l’Impiego decorre dalla data di risoluzione del rapporto, ma il datore dovrà precisare la data a partire dalla quale si producono gli effetti del licenziamento (Circolare Ministero del Lavoro del 12.10.2012). © Riproduzione riservata 9
  • 10. Il licenziamento nullo: Art. 18, commi 1-2 QUANDO? 1. Intimato oralmente; 2. Discriminatorio (art. 3, L. 108/1990); 3. Intimato in concomitanza del matrimonio (art. 35, D.lgs.198/2006); 4. Dovuto alla condizione di maternità o (in casi limitati) di paternità (art. 54, co. 1,6,7,9 D.lgs. 151/2001: intimato alla lavoratrice in stato di gravidanza o entro il primo anno di età del bambino, causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore, intimato al lavoratore che fruisca del congedo di paternità, intimato in caso di adozione o affido, sino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare); 5. Altre ipotesi di nullità previste dalla legge (es. licenziamento in frode alla legge); 6. Intimato per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c. © Riproduzione riservata 10
  • 11. SANZIONE: REINTEGRA + RISARCIMENTO DANNO Risarcimento: - Pari all’ultima retribuzione globale di fatto, maturata dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegra; - Sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (art. 429 cpc; Cassazione civile, Sez. lav., n. 24277/2008); - Non può essere inferiore a cinque mensilità; - Può essere dedotto l’aliunde perceptum, NON il percipiendum; - Sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali sul risarcimento del danno, maggiorati dalle sanzioni di legge e degli interessi. ►Si applica anche alle imprese con meno di quindici dipendenti; ►Si applica anche ai DIRIGENTI. © Riproduzione riservata 11
  • 12. Art. 18, comma 3, St.lav. Il lavoratore può chiedere, oltre al risarcimento del danno, in sostituzione alla reintegra Indennità sostitutiva alla reintegra: 1. Pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; 2. Non soggetta a contribuzione previdenziale; 3. Deve essere chiesta entro 30 giorni dal deposito della sentenza di condanna del datore di lavoro o dalla richiesta a riprendere il servizio (se anteriore). il rapporto di lavoro si estingue immediatamente con la richiesta dell’indennità. © Riproduzione riservata 12
  • 13. Il licenziamento ingiustificato L’ingiustificatezza del licenziamento dipende da due diverse tipologie di vizio: 1. Ingiustificatezza c.d. qualificata (Art. 18, comma 4 e comma 7, pt. I); 2. Ingiustificatezza c.d. semplice (Art. 18, comma 5 e comma 7, pt. II). © Riproduzione riservata 13
  • 14. ATTENZIONE: Le disposizioni relative a: - Ingiustificatezza qualificata (Art. 18, comma 4 e comma 7, pt. I); - Ingiustificatezza semplice (Art. 18, comma 5 e comma 7, pt. II). si applicano alle imprese che:  In ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupano più di 15 lavoratori;  Nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti,  In ogni caso, occupino più di 60 dipendenti. in mancanza di requisiti: Tutela obbligatoria ex art. 8, L. 604/1966 ( = solo risarcimento danno) © Riproduzione riservata 14
  • 15. Ingiustificatezza c.d. qualificata 1. Art. 18, comma 4 QUANDO? Il Giudice accerta la non ricorrenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo : per INSUSSISTENZA DEL FATTO CONTESTATO; Oppure perché il fatto rientra nelle ipotesi punibili con SANZIONE CONSERVATIVA (secondo le previsioni del CCNL applicabile o del codice disciplinare). sempre REINTEGRAZIONE + RISARCIMENTO DANNO LIMITATO © Riproduzione riservata 15
  • 16. Ingiustificatezza c.d. qualificata 2. Art. 18, comma 7, pt. I QUANDO? Il Giudice accerta il difetto di giustificazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato: - per inidoneità fisica o psichica; - per violazione della normativa in materia di comporto (art. 2110 c.c.); - per INSUSSISTENZA MANIFESTA del fatto posto alla base del licenziamento. REINTEGRAZIONE + RISARCIMENTO DANNO LIMITATO NOTA: “Può” ( = scelta rimessa al potere di equità integrativa del Giudice) © Riproduzione riservata 16
  • 17. QUALI LE ALTRE NOVITA’? 1. - INDENNITA’ RISARCITORIA: commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto; non è previsto il limite minimo di 5 mensilità; non può essere superiore alle 12 mensilità; è dedotto l’aliunde perceptum E l’aliunde percipiendum ( = quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di nuova occupazione). 2. PAGAMENTO CONTRIBUTI: il datore di lavoro deve versare i contributi assistenziali e previdenziali dovuti dalla data di licenziamento alla data di reintegra effettiva, maggiorati degli interessi in misura legale e dedotto quanto accreditato per lo svolgimento di altra attività lavorativa; → NO sanzioni civili per omessa o ritardata contribuzione; → SI’ addebito al datore dei costi per l’eventuale trasferimento della contribuzione da una Gestione all’altra. Anche per queste ipotesi è possibile che il lavoratore chieda l’indennità sostitutiva in alternativa alla reintegrazione (Art. 18, comma 3). © Riproduzione riservata 17
  • 18. L’ingiustificatezza semplice Art. 18, comma 5 e comma 7, pt. II QUANDO? In ogni altra ipotesi in cui NON sussiste ingiustificatezza qualificata. SOLO RISARCIMENTO DANNO  Il Giudice dichiara risolto il rapporto dalla data del licenziamento;  L’indennità risarcitoria onnicomprensiva è compresa tra un minimo di dodici mensilità e un massimo di ventiquattro dell’ultima retribuzione globale di fatto;  Non è previsto il versamento dei contributi. © Riproduzione riservata 18
  • 19. I vizi formali Art. 18, comma 6 QUANDO? 1. Motivazione mancante, in tutto o in parte; 2. Violazione della procedura di conciliazione obbligatoria, nelle ipotesi di giustificato motivo oggettivo (art. 7. L. 604/1966); 3. Violazione della procedura ex art. 7 St.lav., nelle ipotesi di licenziamento disciplinare. SOLO RISARCIMENTO DEL DANNO  Il Giudice dichiara risolto il rapporto dalla data del licenziamento;  L’indennità risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. © Riproduzione riservata 19
  • 20. ATTENZIONE: Se il giudice, su domanda del lavoratore, accerta preliminarmente il difetto di giustificazione del licenziamento potrà applicare, a seconda del caso concreto, le tutele dei commi 4,5 o 7; La disposizione si applica solo alle aziende con più di 15 dipendenti: alle imprese con meno di quindici dipendenti si applica il regime della tutela obbligatoria ex art. 8, L. 604/1966. © Riproduzione riservata 20
  • 21. La determinazione del risarcimento del danno IPOTESI PARAMETRI 1. Ingiustificatezza semplice (Art. 18, comma 5) - Anzianità del lavoratore; - Numero dei dipendenti occupati; - Dimensioni dell’attività economica; - Comportamento e condizioni delle parti; + Onere di specifica motivazione © Riproduzione riservata 21
  • 22. La determinazione del risarcimento del danno (segue) IPOTESI 1. Ingiustificatezza semplice (Art. 18, comma 7, pt. II): Giustificato motivo oggettivo PARAMETRI - Anzianità del lavoratore; - Numero dei dipendenti occupati; - Dimensioni dell’attività economica; - Comportamento e condizioni delle parti; - Iniziative assunte dal lavoratore nella ricerca di nuova occupazione; - Comportamento delle parti tenuto in sede di tentativo di conciliazione. © Riproduzione riservata 22
  • 23. La determinazione del risarcimento del danno (segue) IPOTESI 3. Vizi formali (Art. 18, comma 6) PARAMETRI - Gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro; + Onere specifica motivazione © Riproduzione riservata 23
  • 24. La revoca del licenziamento Art. 18, comma 10 Licenziamento Lavoratore impugna il licenziamento (entro 60 giorni) Entro 15 giorni dall’impugnazione il datore può revocare il licenziamento Il rapporto di lavoro viene ripristinato SENZA soluzione di continuità; Il lavoratore ha diritto alle retribuzioni maturante prima della revoca; Non trova applicazione alcuna sanzione. Se il lavoratore NON riprende il servizio a seguito della revoca: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE. © Riproduzione riservata 24
  • 25. I termini di impugnazione del licenziamento individuale Art. 6, L. 604/1966 QUALI NOVITA’? 1. impugnazione scritta stragiudiziale del licenziamento: 60 giorni; 2. entro 180 giorni deve seguire il deposito del ricorso presso la Cancelleria del Giudice competente; 3. il nuovo termine per il deposito vale per i licenziamenti intimati successivamente il 18 luglio 2012 (Art. 1, comma 39, L. 92/2012). © Riproduzione riservata 25
  • 26. L&E Global Alliance © Riproduzione riservata
  • 27. I nostri uffici LABLAW Milano LABLAW Roma Corso Europa, 22 20122 Milano Via Ennio Quirino Visconti, 20 00193 Roma Tel: +39 02 30 31 11 Fax: +39 02 30 31 12 Tel: +39 06 32 84 41 Fax: +39 06 32 18 737 LABLAW Genova LABLAW Padova LABLAW Pescara Via Colombo, 7/6 16121 Genova Corso Garibaldi, 5 35122 Padova Strada Comunale Piana, 3 65129 Pescara Tel. +39 010 587278 Fax. +39 010 594508 Tel. +39 049 87 53 115 Fax. +39 049 87 50 276 Tel. +39 085 90 91 100 Fax. +39 085 90 91 101 o.stucchi@lablaw.com www.lablaw.com © Riproduzione riservata 27
  • 28. DISCLAIMER: Il materiale che precede è stato redatto per finalità di sintesi a supporto del Seminario organizzato in data 6 Novembre 2012 da AFGE. Di conseguenza esso ha carattere esemplificativo e non contiene alcun principio di parere professionale sulla materia trattata. E’ fatto divieto di riproduzione e/o di utilizzo dei contenuti di questo materiale, se non con il preventivo assenso scritto del relatore. © Riproduzione riservata 28