MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA Drughe .it
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA
Emilia Costa - Flora Ippoliti
Cattedra di Psichiatria, Sapienza Università di Roma
Cattedra di Immunologia sapienza Università di Roma
E’ ormai noto come il “Mobbing è una forma di violenza psicofisica e molestia morale che conduce al degrado delle condizioni di lavoro ed è atta a ledere la salute, la professionalità, la dignità e l’immagine della persona lavoratore …”(Costa E. 2002).
I COMPORTAMENTI NEGATIVI SUL LAVORO E IL MOBBINGDrughe .it
PENSIAMO....
Un lavoratore depresso a seguito di mobbing potrebbe essere:
* Il pilota del nostro aereo
* Il manovratore di scambi del nostro treno
* L'autista dell'autobus scolastico dei nostri figli
* L'operatore sanitario a cui affidiamo la vita
Il Mobbing Secondario e gli effetti sulla prole in età evolutiva - Tesi di La...Drughe .it
Questa tesi ha lo scopo di individuare i disturbi che un genitore vittima di Mobbing provoca sulla prole in età evolutiva. Abbiamo parlato convenzionalmente di “Mobbing Secondario” perché si considerano come primari gli effetti causati dal Mobbing sulla vittima, e secondari tutti gli effetti che a sua volta la vittima provoca sulle persone che gli stanno intorno.
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA Drughe .it
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA
Emilia Costa - Flora Ippoliti
Cattedra di Psichiatria, Sapienza Università di Roma
Cattedra di Immunologia sapienza Università di Roma
E’ ormai noto come il “Mobbing è una forma di violenza psicofisica e molestia morale che conduce al degrado delle condizioni di lavoro ed è atta a ledere la salute, la professionalità, la dignità e l’immagine della persona lavoratore …”(Costa E. 2002).
I COMPORTAMENTI NEGATIVI SUL LAVORO E IL MOBBINGDrughe .it
PENSIAMO....
Un lavoratore depresso a seguito di mobbing potrebbe essere:
* Il pilota del nostro aereo
* Il manovratore di scambi del nostro treno
* L'autista dell'autobus scolastico dei nostri figli
* L'operatore sanitario a cui affidiamo la vita
Il Mobbing Secondario e gli effetti sulla prole in età evolutiva - Tesi di La...Drughe .it
Questa tesi ha lo scopo di individuare i disturbi che un genitore vittima di Mobbing provoca sulla prole in età evolutiva. Abbiamo parlato convenzionalmente di “Mobbing Secondario” perché si considerano come primari gli effetti causati dal Mobbing sulla vittima, e secondari tutti gli effetti che a sua volta la vittima provoca sulle persone che gli stanno intorno.
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATEDrughe .it
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATE
UNIVERSITÀ DI PISA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia
I disturbi del sonno giocano un ruolo importante nel disturbo da disadattamento lavorativo, in particolare se questo disturbo consegue ad attività mobbizzanti.
Il mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano MorettiDrughe .it
Già a suo tempo, John Maynard Keynes, nel suo celebre apologo delle giraffe in lotta attorno ad un albero per assicurarsi le foglie migliori, aveva ammonito sui rischi insiti in una società dove conta solo la competizione. È tempo allora di ripensare profondamente i meccanismi che stanno alla base del mondo del lavoro. La lotta al mobbing, e alle sue pesantissime conseguenze personali e collettive, non si sostiene soltanto con le pur necessarie azioni legali e sindacali. Occorre far sì che la massa indistinta racchiusa nell’espressione “capitale umano” torni a diventare un insieme di persone ognuna con i propri diritti, la propria individualità, le proprie speranze e la propria vita da realizzare in modo dignitoso. Questo è un compito che spetta all’educazione e, soprattutto alla politica. Sarebbe un modo per celebrare degnamente il settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti umani che cadrà nel 2018. Sarà davvero possibile veder realizzato davvero questo augurio?
Un male oscuro chiamato mobbing
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
(Lavoro@Confronto - Numero 22 - Luglio/Agosto 2017)
In Italia il mobbing sta assumendo proporzioni significative e per molti aspetti allarmanti in ciò accentuato anche dalla crisi economica e la crescente disoccupazione che diventano fardelli sempre più pesanti per quei lavoratori che sono fatti oggetto di soprusi e sono per certi versi costretti a subirli per paura di perdere il posto di lavoro.
Un male oscuro chiamato mobbing
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Il termine mobbing ha una derivazione anglosassone; il verbo è “to mob” che significa affollarsi intorno a qualcuno, ed anche assalire, malmenare e aggredire. Diretto derivato di una comune espressione latina, mobile vulgus (folla tumultuante), che identificava la situazione tipica di una marcia o di un evento caratterizzato dalla presenza di persone con la cattiva abitudine di muoversi in modo disordinato spingendo ed urtando i vicini. Il dizionario Treccani ci ricorda che la parola viene usata in etologia per indicare il comportamento messo in atto da un gruppo di potenziali prede nei confronti di un predatore, per intimorirlo e dissuaderlo dall’attacco. Ed infatti il primo ad usare tale termine è stato proprio un etologo, Konrad Lorenz, all’inizio degli anni ’70, per descrivere il comportamento di alcuni animali che si coalizzano contro un componente del gruppo per escluderlo ed isolarlo.
Il mobbing: tra tutela delle condizioni di lavoro ed efficienza organizzativ...Drughe .it
Nella sezione dedicata al “lavoro” del “Rapporto Italia 2013” (presentato a Roma il 4 febbraio 2013) sul sen timent degli italiani, recentemente presentato dall’Istituto di ricerca EURISPES, emerge un quadro non certo rasserenante; l’indagine, invero, prende in analisi alcuni dei principali elementi di criticità del contesto sociale italiano, tra i quali un ruolo di primaria importanza può essere riconosciuto al “mobbing”, che: «da semplice forma di repressione nei confronti di un lavoratore, si è ormai delineato come problematica complessa». I dati riportati nel richiamato studio si presentano come intrinsecamente allarmanti: il 23,5 % degli occupati – senza particolare distinzione tra soggetti di sesso femminile e soggetti di sesso maschile – affermano di riconoscere i “sintomi” del mobbing e di essere stati, almeno una volta, interessati dal mede simo, dichiarando di aver subìto forme di sopruso o, addirittura, di persecuzione. Fra le classi di età interessate dall’indagine, i giovani risultano i maggior mente colpiti, in una percentuale del 35,5 % di soggetti interessati, con ogni probabilità, in ragione della diffusa precarietà. Di sicuro interesse, inoltre, è il dato relativo alla diffusione delle due forme di mobbing: il c.d. mobbing “verticale”, meglio noto come “bossing”, risulta prevalentemente diffuso (nell’87,6 % dei casi), mentre il c.d. mobbing “orizzontale” si riscontra, “solamente”, nel 39,2 % dei casi.
Il danno biologico da vessazione e da violenze morali sul posto di lavoro: un...Drughe .it
Dott. Enzo Cordaro, psicoterapeuta, direttore centro per la rilevazione del danno biologico mobbing compatibile - ASL RMD
Dott. Roberto Rossi, psicoterapeuta, responsabile accoglienza centro per la rilevazione del danno biologico mobbing compatibile - ASL RMD
Le conseguenze nefaste del mobbing (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...Drughe .it
Le conseguenze nefaste del mobbing
A colloquio con Herald Hege, psicologo del lavoro
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Aprile 2018
LE VESSAZIONI E LA LORO DIMENSIONE GIURIDICADrughe .it
Con il termine comportamento vessatorio si suole designare quella condotta mediante la quale si sottopone qualcuno a continui abusi, arbitri, maltrattamenti e altre azioni simili. Il termine inglese mobbing (dalla forma infinita del verbo to mob) ha invece un significato leggermente diverso: designa il comportamento aggressivo del branco nei confronti di un singolo individuo. Dall'etologia, scienza da cui il termine è derivato, alle scienze sociali il passo è stato breve e, appunto, in queste ultime viene utilizzato per indicare quell'insieme di comportamenti vessatori, perpetrati con una certa continuità da parte di un soggetto (singolo o collettivo) denominato mobber, ai danni di un soggetto (prevalentemente singolo) denominato mobbizzato.
Mobbing: Serve una legge per un fenomeno in crescita di Fernando CecchiniDrughe .it
Dal 2000 al 2010 tutte le parti politiche del nostro Paese, al solo scopo di dimostrarsi sensibili al problema sociale in questione, hanno finalizzato decine di proposte di legge di cui chiaramente nessuna è andata in porto. La mancanza di tale normativa, cioè la mancanza di una precisa definizione, fa da cassa di risonanza alla più totale confusione per cui abbiamo moltissimi lavoratori convinti di essere mobbizzati, e non lo sono, altri invece non sanno di esserlo.
Proposta di Legge: Norme per la tutela dei lavoratori da molestie morali e vi...Drughe .it
Tutti gli studi internazionali attribuiscono ormai grande importanza all’organizzazione del lavoro: una cattiva organizzazione del lavoro creerà prevedibilmente maggiore stress nei dipendenti, e faciliterà quindi il verificarsi di situazioni di mobbing, soprattutto se in presenza di personalità disturbate: ciò a dire che varie sono le cause che possono determinare tali situazioni. Anche in Italia il fenomeno diventa sempre più esteso ed eclatante. Nel 2001, nel corso della Prima conferenza nazionale sulla salute mentale, l’allora Ministro della sanità, professor Veronesi, fornì alcuni dati ufficiali. Il mobbing è risultato al secondo posto tra i fattori di rischio per malattie mentali, con circa due milioni di vittime, cui fanno seguito circa quattro milioni di familiari coinvolti, anch’essi colpiti da questa grave patologia sociale. Gli effetti sulle vittime sono devastanti: dagli studi fatti in tutto il mondo le vittime risultano ammalarsi di sindrome post-traumatica da stress a cui si aggiunge un disturbo depressivo, in genere grave, tanto che in uno studio condotto da Leymann in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è risultato che tra il 20 ed il 15 per cento dei suicidi in Svezia era dovuto a situazioni di mobbing. I disturbi fisici generalmente presenti sono l’ipertensione, l’ulcera, le malattie artrosiche, le malattie della pelle e perfino i tumori.
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE - Disposizioni per la prevenz...Drughe .it
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI ROBERTO ROSSINI, GALANTINO, FRATE, DAVIDE AIELLO, CASA, CATALDI, CECCONI, DE GIROLAMO, GIANNONE, GIULIODORI, LOMBARDO, MAMMÌ, PENNA, RAFFA, ROMANIELLO, SARLI, VILLANI, VIZZINI
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo
Presentata il 1° aprile 2019
…..
INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 610-BIS DEL CODICE PENALE
Dopo l’articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 610-bis. – (Atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo) – Chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, si rende responsabile di atti, omissioni o comportamenti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, reiterati nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute fisica o psichica ovvero la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 30.000 a euro 100.000.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo tra più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro. Se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi nei confronti di una donna in stato di gravidanza o nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio, ovvero nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le pene di cui ai commi primo e secondo del presente articolo sono aumentate della metà.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma».
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATEDrughe .it
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATE
UNIVERSITÀ DI PISA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia
I disturbi del sonno giocano un ruolo importante nel disturbo da disadattamento lavorativo, in particolare se questo disturbo consegue ad attività mobbizzanti.
Il mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano MorettiDrughe .it
Già a suo tempo, John Maynard Keynes, nel suo celebre apologo delle giraffe in lotta attorno ad un albero per assicurarsi le foglie migliori, aveva ammonito sui rischi insiti in una società dove conta solo la competizione. È tempo allora di ripensare profondamente i meccanismi che stanno alla base del mondo del lavoro. La lotta al mobbing, e alle sue pesantissime conseguenze personali e collettive, non si sostiene soltanto con le pur necessarie azioni legali e sindacali. Occorre far sì che la massa indistinta racchiusa nell’espressione “capitale umano” torni a diventare un insieme di persone ognuna con i propri diritti, la propria individualità, le proprie speranze e la propria vita da realizzare in modo dignitoso. Questo è un compito che spetta all’educazione e, soprattutto alla politica. Sarebbe un modo per celebrare degnamente il settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti umani che cadrà nel 2018. Sarà davvero possibile veder realizzato davvero questo augurio?
Un male oscuro chiamato mobbing
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
(Lavoro@Confronto - Numero 22 - Luglio/Agosto 2017)
In Italia il mobbing sta assumendo proporzioni significative e per molti aspetti allarmanti in ciò accentuato anche dalla crisi economica e la crescente disoccupazione che diventano fardelli sempre più pesanti per quei lavoratori che sono fatti oggetto di soprusi e sono per certi versi costretti a subirli per paura di perdere il posto di lavoro.
Un male oscuro chiamato mobbing
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Il termine mobbing ha una derivazione anglosassone; il verbo è “to mob” che significa affollarsi intorno a qualcuno, ed anche assalire, malmenare e aggredire. Diretto derivato di una comune espressione latina, mobile vulgus (folla tumultuante), che identificava la situazione tipica di una marcia o di un evento caratterizzato dalla presenza di persone con la cattiva abitudine di muoversi in modo disordinato spingendo ed urtando i vicini. Il dizionario Treccani ci ricorda che la parola viene usata in etologia per indicare il comportamento messo in atto da un gruppo di potenziali prede nei confronti di un predatore, per intimorirlo e dissuaderlo dall’attacco. Ed infatti il primo ad usare tale termine è stato proprio un etologo, Konrad Lorenz, all’inizio degli anni ’70, per descrivere il comportamento di alcuni animali che si coalizzano contro un componente del gruppo per escluderlo ed isolarlo.
Il mobbing: tra tutela delle condizioni di lavoro ed efficienza organizzativ...Drughe .it
Nella sezione dedicata al “lavoro” del “Rapporto Italia 2013” (presentato a Roma il 4 febbraio 2013) sul sen timent degli italiani, recentemente presentato dall’Istituto di ricerca EURISPES, emerge un quadro non certo rasserenante; l’indagine, invero, prende in analisi alcuni dei principali elementi di criticità del contesto sociale italiano, tra i quali un ruolo di primaria importanza può essere riconosciuto al “mobbing”, che: «da semplice forma di repressione nei confronti di un lavoratore, si è ormai delineato come problematica complessa». I dati riportati nel richiamato studio si presentano come intrinsecamente allarmanti: il 23,5 % degli occupati – senza particolare distinzione tra soggetti di sesso femminile e soggetti di sesso maschile – affermano di riconoscere i “sintomi” del mobbing e di essere stati, almeno una volta, interessati dal mede simo, dichiarando di aver subìto forme di sopruso o, addirittura, di persecuzione. Fra le classi di età interessate dall’indagine, i giovani risultano i maggior mente colpiti, in una percentuale del 35,5 % di soggetti interessati, con ogni probabilità, in ragione della diffusa precarietà. Di sicuro interesse, inoltre, è il dato relativo alla diffusione delle due forme di mobbing: il c.d. mobbing “verticale”, meglio noto come “bossing”, risulta prevalentemente diffuso (nell’87,6 % dei casi), mentre il c.d. mobbing “orizzontale” si riscontra, “solamente”, nel 39,2 % dei casi.
Il danno biologico da vessazione e da violenze morali sul posto di lavoro: un...Drughe .it
Dott. Enzo Cordaro, psicoterapeuta, direttore centro per la rilevazione del danno biologico mobbing compatibile - ASL RMD
Dott. Roberto Rossi, psicoterapeuta, responsabile accoglienza centro per la rilevazione del danno biologico mobbing compatibile - ASL RMD
Le conseguenze nefaste del mobbing (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...Drughe .it
Le conseguenze nefaste del mobbing
A colloquio con Herald Hege, psicologo del lavoro
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Aprile 2018
LE VESSAZIONI E LA LORO DIMENSIONE GIURIDICADrughe .it
Con il termine comportamento vessatorio si suole designare quella condotta mediante la quale si sottopone qualcuno a continui abusi, arbitri, maltrattamenti e altre azioni simili. Il termine inglese mobbing (dalla forma infinita del verbo to mob) ha invece un significato leggermente diverso: designa il comportamento aggressivo del branco nei confronti di un singolo individuo. Dall'etologia, scienza da cui il termine è derivato, alle scienze sociali il passo è stato breve e, appunto, in queste ultime viene utilizzato per indicare quell'insieme di comportamenti vessatori, perpetrati con una certa continuità da parte di un soggetto (singolo o collettivo) denominato mobber, ai danni di un soggetto (prevalentemente singolo) denominato mobbizzato.
Mobbing: Serve una legge per un fenomeno in crescita di Fernando CecchiniDrughe .it
Dal 2000 al 2010 tutte le parti politiche del nostro Paese, al solo scopo di dimostrarsi sensibili al problema sociale in questione, hanno finalizzato decine di proposte di legge di cui chiaramente nessuna è andata in porto. La mancanza di tale normativa, cioè la mancanza di una precisa definizione, fa da cassa di risonanza alla più totale confusione per cui abbiamo moltissimi lavoratori convinti di essere mobbizzati, e non lo sono, altri invece non sanno di esserlo.
Proposta di Legge: Norme per la tutela dei lavoratori da molestie morali e vi...Drughe .it
Tutti gli studi internazionali attribuiscono ormai grande importanza all’organizzazione del lavoro: una cattiva organizzazione del lavoro creerà prevedibilmente maggiore stress nei dipendenti, e faciliterà quindi il verificarsi di situazioni di mobbing, soprattutto se in presenza di personalità disturbate: ciò a dire che varie sono le cause che possono determinare tali situazioni. Anche in Italia il fenomeno diventa sempre più esteso ed eclatante. Nel 2001, nel corso della Prima conferenza nazionale sulla salute mentale, l’allora Ministro della sanità, professor Veronesi, fornì alcuni dati ufficiali. Il mobbing è risultato al secondo posto tra i fattori di rischio per malattie mentali, con circa due milioni di vittime, cui fanno seguito circa quattro milioni di familiari coinvolti, anch’essi colpiti da questa grave patologia sociale. Gli effetti sulle vittime sono devastanti: dagli studi fatti in tutto il mondo le vittime risultano ammalarsi di sindrome post-traumatica da stress a cui si aggiunge un disturbo depressivo, in genere grave, tanto che in uno studio condotto da Leymann in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è risultato che tra il 20 ed il 15 per cento dei suicidi in Svezia era dovuto a situazioni di mobbing. I disturbi fisici generalmente presenti sono l’ipertensione, l’ulcera, le malattie artrosiche, le malattie della pelle e perfino i tumori.
Similar to CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI SULLE PROBLEMATICHE DEL MOBBING (20)
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE - Disposizioni per la prevenz...Drughe .it
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI ROBERTO ROSSINI, GALANTINO, FRATE, DAVIDE AIELLO, CASA, CATALDI, CECCONI, DE GIROLAMO, GIANNONE, GIULIODORI, LOMBARDO, MAMMÌ, PENNA, RAFFA, ROMANIELLO, SARLI, VILLANI, VIZZINI
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo
Presentata il 1° aprile 2019
…..
INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 610-BIS DEL CODICE PENALE
Dopo l’articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 610-bis. – (Atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo) – Chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, si rende responsabile di atti, omissioni o comportamenti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, reiterati nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute fisica o psichica ovvero la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 30.000 a euro 100.000.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo tra più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro. Se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi nei confronti di una donna in stato di gravidanza o nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio, ovvero nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le pene di cui ai commi primo e secondo del presente articolo sono aumentate della metà.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma».
Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...Drughe .it
I rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato, unitamente alle ripercussioni negative sulla salute e sull’economia, interessano un numero estremamente elevato di luoghi di lavoro in Europa (EU-OSHA, 2014a, 2014b). Tra i cambiamenti significativi osservati nei luoghi di lavoro negli ultimi decenni, che hanno portato a nuove sfide per la sicurezza e la salute sul lavoro (SSL), si annoverano gli sviluppi sociopolitici a livello globale, come il diffondersi della globalizzazione e l’instaurarsi di un libero mercato, i progressi nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nuovi tipi di accordi in materia contrattuale e di orario di lavoro e gli importanti mutamenti demografici (EU-OSHA, 2007). In un più ampio contesto sociologico, la vita lavorativa risente di una accelerazione del ritmo di vita in generale, che determina un’intensificazione del lavoro, con ritmi costantemente incalzanti, la necessità di eseguire più compiti contemporaneamente (“multitasking”) e il bisogno di acquisire nuove competenze anche soltanto per mantenere lo status quo (Rosa, 2013). Oltre a questi cambiamenti strutturali e a lungo termine, l’attuale crisi economica sta sottoponendo datori di lavoro e lavoratori a una pressione crescente per rimanere competitivi.
È considerato illegittimo, anche qualora non contrasti con specifiche disposizioni, il licenziamento disposto a conclusione di un percorso vessatorio di mobbing.
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi Drughe .it
Ministero degli Affari Esteri
D.G.R.O. – Istituto Diplomatico
Mattinata di sensibilizzazione sul fenomeno del Mobbing
Sala Conferenze Internazionali - Palazzo della Farnesina
Roma, 18 novembre 2009
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi (Ricercatore confermato e Professore aggregato di Psichiatria - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" - Università Cattolica del Sacro Cuore Roma).
Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...Drughe .it
DEFINIZIONE DI MOBBING PSICOSOCIALE
“Atti, atteggiamenti o comportamenti di violenza morale o psichica in occasione di lavoro ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale che portano ad un degrado delle condizioni di lavoro idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore e della lavoratrice”
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Funzione Pubblica
Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...Drughe .it
Uno studio dell’Università Statale di Milano osserva come un singolo evento stressante possa causare modificazioni a lungo termine nella trasmissione nervosa e nella struttura dei circuiti neuronali, aprendo nuove vie per la gestione del Disturbo Post‐traumatico da Stress.
Milano, 14 novembre 2016 ‐ Lo stress causato da vari fattori ambientali (traumi, eventi naturali, stress psicologico, etc.) è considerato un fattore di rischio importante per numerose malattie, in particolare le malattie neuropsichiatriche e neurodegenerative. Uno studio recente, pubblicato sulla rivista Molecular Psychiatry (del gruppo Nature), ha dimostrato che un solo evento stressante può causare effetti a lungo termine nella corteccia cerebrale. La ricerca è stata coordinata da Laura Musazzi e Maurizio Popoli, del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano.
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...Drughe .it
Introduzione dell’articolo 582-bis del codice penale, in materia di molestia morale e violenza psicologica nell’attività lavorativa (mobbing e straining).
Presentata il 14 marzo 2014
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. La Repubblica promuove incontri tra i diversi soggetti del mercato del lavoro al fine di sensibilizzare i lavoratori, i datori di lavoro e i sindacati al rispetto della normativa in materia dei reati di mobbing e di straining.
ART. 2.
1. Dopo l’articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:
« ART. 582-bis. – (Mobbing e straining). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro o il lavoratore che, in pendenza di un rapporto di lavoro, con più azioni di molestia, minaccia, violenza morale, fisica o psicologica ripetute nel tempo ponga in pericolo o leda la salute fisica o psichica ovvero la dignità di un lavoratore, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. Il delitto è procedibile d’ufficio. Se la condotta di cui al primo comma è realizzata con un’unica azione, il reato è punito con la pena da tre mesi a due anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. Il delitto è procedibile d’ufficio».
Mobbing: elementi costitutivi e onere della provaDrughe .it
MOBBING: una serie di atti vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da
parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di
persecuzione e di emarginazione, finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.
Mobbing da parte del dirigente scolastico, la storia di un’insegnante che ha vinto
Quello che a breve andrete a leggere non è una favola tantomeno un romanzo ma semplicemente una storia di vita vissuta, dolorosa, molto comune (più di quanto non si pensi), complessa e ricca di cattiverie, così come solo la mente umana è capace di sviluppare. La voglio rendere pubblica per dare coraggio a chi può condividere o ha già condiviso questo percorso, per dire che il mobbing si può combattere, si può sconfiggere. Per farlo però è necessario avere fiducia e autostima; il mobizzato non ha problemi psicologici, è principalmente una vittima. Poiché la mente umana, attraverso la memoria compatta gli avvenimenti, ne cancella quelli poco piacevoli, è necessario per prima cosa prendere appunti, annotare tutto quello che accade, giorno per giorno, episodio con episodio, registrare gli orari in cui i fatti accadono e le persone presenti.
Esordisce così la professoressa Giovanna Piga nel suo racconto inviato alla redazione di “OggiScuola.it” in cui parla di un momento delicato della sua vita. Una storia fatta di mobbing da parte del dirigente scolastico, anni di bugie e calunnie che alla fine hanno visto trionfare l’insegnante in tribunale. Il Miur è stato condannato a risarcire la docente per il danno biologico subito. “Io – scrive la docente – ho pagato un prezzo alto: la serenità che per anni è venuta a mancare ma sono stata ripagata da tanta solidarietà che è vero non è arrivata dall’ufficio ma ciò che conta è il risultato”. Una storia fatta di ansie, dolori, tachicardia e visite dalla psichiatra, anni che hanno devastato l’insegnante che per raccontare la sua vittoria, ma soprattutto i suoi dolori, ha scelto di scrivere, mettere nero su bianco quelle sofferenze e condividerle.
tratto da: oggiscuola.com
Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti pr...Drughe .it
Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti preventivi clinici e normativi-giuridici. Le soluzioni possibili.”
Milano, 7 Giugno 2016
Necessità dell’inserimento nel codice penale del reato di vessazioni sul lavoro
Il problema è quello dell’opportunità che tutte le condotte illecite che - forse con eccessiva semplificazione- sono comunemente conosciute come mobbing, debbano o meno essere oggetto dell’attenzione del legislatore penale. Parto da una mia profonda convinzione: ritengo necessario un intervento legislativo che dia disciplina unitaria e rigorosa completa a tale problema. Infatti sino ad oggi l’impressione degli addetti ai lavori è che il mobbing sia un concetto elaborato dalla giurisprudenza ma,colpevolmente, poco considerato dal legislatore.
LAVORO E NON LAVORO - Motivazione, incentivazione e mobbing
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI SULLE PROBLEMATICHE DEL MOBBING
1. CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI SULLE PROBLEMATICHE
DEL 'MOBBING'
Milena Mocco, Eleonora Parroni, Giuseppe Cave Bondi
'Mobbing' è una parola derivante dalla lingua inglese ed in particolare dal verbo
'to mob' che significa aggredire, assalire. Si tratta di un termine coniato dallo scienziato
Konrad Lorenz nel 1971 per indicare un meccanismo di difesa collettivo che si attua
nel mondo animale e mediante il quale un branco mantiene la sua omogeneità
espellendo “il non simile” attraverso comportamenti di isolamento e lesivi.
Tale termine, proprio per un’analogia comportamentale che gli uomini assumono,
è stato applicato ad una serie di atteggiamenti di lavoratori avversi ad un collega. Da
'mobbing' deriva quindi 'mobber', termine con cui si vuole indicare l’elemento attivo
nella dinamica, e 'mobbizzato', neologismo con cui viene definita la vittima.
Il fenomeno del 'mobbing' ha acquisito dignità nel mondo medico-scientifico già
nel 1986 quando lo psicologo tedesco Prof. Heinz Leymann cominciò ad illustrare le
conseguenze, soprattutto sulla sfera neuropsichiatrica, di chi è esposto ad un
comportamento vessatorio e persecutorio, protratto nel tempo, da parte di superiori e/o
colleghi nell'ambiente di lavoro. Egli definisce il 'mobbing' come una forma di “terrore
psicologico che implica un atteggiamento ostile e non etico diretto in modo sistematico
da una o più persone preferenzialmente nei confronti di un solo individuo che, a causa
del 'mobbing', viene a trovarsi in una condizione indifesa divenendo oggetto di continue
‘'mobbing' activities’. Queste azioni debbono ricorrere con una determinata frequenza
(statisticamente almeno una volta alla settimana) e per un lungo periodo di tempo
(statisticamente per almeno sei mesi). A causa dell’elevata frequenza e della lunga
durata di tale comportamento ostile, questa forma di maltrattamento comporta
considerevoli sofferenze mentali, psicosomatiche e sociali”1
. Tale definizione esclude,
come lo stesso Autore precisa successivamente, i 'conflitti temporanei', soprattutto
sulla base della frequenza ridotta con cui questi ultimi vengono inflitti. La distinzione
viene fatta dunque in base ad un parametro 'temporale' piuttosto che 'modale'.
I più recenti dati statistici indicano che in Europa il 'mobbing' colpisce circa 12
milioni di lavoratori, mentre in Italia si contano circa un milione di vittime; sempre in
Italia, la stima sale a 5 milioni di persone, se si considerano anche coloro i quali sono in
qualche modo coinvolti nel fenomeno come spettatori o amici o familiari delle vittime
stesse2
.
Tuttavia nel nostro Paese non c’è ancora una cultura in grado di identificare
chiaramente questo fenomeno. La motivazione è probabilmente da ricercare, come
sostiene Ege3
, nel fatto che l’Italia presenta una caratteristica originale non rilevabile
nelle altre nazioni europee: un elevato tasso di conflittualità che viene percepito come
la regola. Di conseguenza, sempre secondo l’Autore, noi Italiani avvertiamo una
1
Leymann H. The 'mobbing' Encyclopaedia tratto dal sito www.leymann.se
2
Meucci M. Considerazioni sul 'mobbing'. Lavoro e previdenza oggi 11, 1999: 1953-61.
3
Ege H., Il 'mobbing' in Italia. Pitagora Editrice, Bologna, 1997. Il Dott. Ege è l’attuale presidente di
PRIMA – Associazione Italiana contro 'mobbing' e Stress psicosociale con sede in Bologna.
2. 2
condizione di 'mobbing' in una fase avanzata rispetto ai colleghi d’oltralpe, in quanto
viviamo nell’ambiente di lavoro un conflitto fisiologico accettato come norma.
Il 'mobbing', essendo di così recente "scoperta", non è stato ancora inquadrato in
modo univoco da un punto di vista clinico, né, di conseguenza, da un punto di vista
nosologico. Fino ad ora, da quanto emerge dalla letteratura, gli Autori che hanno
studiato il fenomeno del 'mobbing' si sono in effetti limitati a descrivere il corteo
sintomatologico che si sviluppa in un soggetto 'mobbizzato'. Si tratta sostanzialmente
di una forma di terrore psicologico che viene esercitato sul posto di lavoro attraverso
attacchi ripetuti da parte di colleghi o dei datori di lavoro nei confronti di un collega che
si traduce più frequentemente da un punto di vista clinico in una sindrome depressiva
o in attacchi di panico (con o senza agorafobia)4
.
Questa persecuzione psicologica può essere di tipo individuale o collettivo,
esercitata sia in "orizzontale", ovvero tra pari, sia in "verticale" cioè da capo a
subordinato o, addirittura, da subordinato a capo e può manifestarsi attraverso diverse
forme5
. Dalla semplice emarginazione alla diffusione di maldicenze, dalle continue
critiche alla sistematica persecuzione, dall’assegnazione di compiti dequalificanti alla
compromissione dell’immagine sociale nei confronti di clienti e superiori. Data la vastità
e la complessità della patologia sono stati effettuati vari tentativi di sistematizzare i
diversi atteggiamenti che delineano la mobbizzazione nonché il quadro sintomatologico
e clinico.
Per quanto attiene le modalità di mobbizzazione il fenomeno è caratterizzato da
comportamenti volti ad insinuare insicurezza e disistima nel soggetto colpito, attraverso
una serie di atteggiamenti quali: eccessivi controlli e critiche con intenti maligni,
assegnazione di compiti al di sotto o al di sopra delle capacità, rifiuto di permessi,
negazione di informazioni necessarie per eseguire correttamente il proprio lavoro,
imposizione al mobbizzato di obiettivi impossibili da raggiungere. A volte il 'mobbing' si
può esplicitare anche attraverso tattiche di terrore, aggressione aperta, abusi e
oscenità, urla e rabbia incontrollata; umiliazione davanti ad altri colleghi, insulti
personali e diffusione di voci maligne infondate, esclusione ed ascolto negato ai punti
di vista altrui, togliendo la parola alla vittima durante le conversazioni, fino ad arrivare a
minacce, intimidazioni ed attacchi fisici.
Tutto ciò si traduce nell’insorgenza di ansia, attacchi di panico, depressione,
emicrania e cefalea muscolo-tensiva, nonché perdita di memoria, difficoltà di
concentrazione ed insonnia. Associata alla sintomatologia neurologica, possono
manifestarsi segni clinici obiettivabili a carico dell’apparato cardiorespiratorio
(tachicardia, palpitazioni, infarto del miocardio, dispnea), digerente (problemi gastrici,
bruciori di stomaco, ulcera), della cute (dermatosi, psoriasi)6
.
Per ciò che concerne il risarcimento del danno per 'mobbing', quest'ultimo non
trova ancora nel nostro ordinamento giuridico una disciplina specifica. Sottolineiamo
“ancora” in quanto è del 1996 la prima proposta di legge elaborata da un gruppo di
parlamentari in tema di 'mobbing'7
. Successivamente su iniziativa di Onorevoli sia della
4 Meucci M. op. cit.
5 Ascenzi A., Bergagio G. L. Il 'mobbing' – il marketing sociale come strumento per combatterlo. G.
Giappichelli Editore, Torino, 1999 p.15 e seg.
6 Leymann H. The 'Mobbing' Encyclopaedia tratto dal sito www.leymann.se
7 Proposta di legge n. 1813 presentata il 9 luglio 1996 “Norme per la repressione del terrorismo
psicologico nei luoghi di lavoro” Cicu, Marras, Massidda, Lotta, Aleffi, Cuccu, Armosino, Bergamo, Burani,
3. 3
Camera sia del Senato sono state presentate altre proposte di legge, che tuttavia sono
al vaglio dei due rami del Parlamento8
.
Abbiamo quindi ritenuto opportuno, anche alla luce delle recenti sentenze
pronunciate dal Tribunale di Torino il 16 novembre ed il 30 dicembre 19999
, di
affrontare il problema 'mobbing' nell’ambito civilistico volgendo particolare attenzione al
ruolo che il medico-legale potrebbe avere in qualità di consulente.
Il danno biologico è definito come “qualsiasi menomazione dell’integrità psico-
fisica incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione: non si esaurisce
nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni
naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza
non solo economica, ma anche biologica sociale, culturale e estetica”10
.
Sotto il profilo civilistico, il danno che si viene a configurare in una persona vittima
del 'mobbing' risponde ai caratteri che delineano il danno biologico in termini di danno
psichico e psicosomatico. Per quanto concerne la nozione di danno biologico la
giurisprudenza ha infatti riconosciuto che qualunque danno alla salute comporta anche
un danno in termini di ostacoli alla normale vita di relazione che, conseguentemente,
risulta menomata.
Secondo l’articolo 2043 del codice civile, l’esistenza di un danno ingiusto, che
nella fattispecie si configura come danno della sfera psichica, presuppone il
risarcimento che, in un caso di 'mobbing', indipendentemente dalle obbligazioni che
gravano sul datore di lavoro ai sensi degli articoli 2049 e 2087, va totalmente
addebitato in maniera personale e diretta all’autore e/o agli autori di violenze
psicologiche. In base all’articolo 208711
del Codice Civile il datore di lavoro è tenuto a
garantire l’integrità fisico-pisichica dei propri dipendenti e, quindi, ad impedire e
scoraggiare eventuali contegni aggressivi e vessatori da parte di preposti e
responsabili, nei confronti dei rispettivi sottoposti.
Quindi, alla luce di quanto sopra, il datore di lavoro non solo deve rispettare le
norme anti-infortunistiche che disciplinano il lavoro stesso in luoghi pericolosi o
insalubri, prescrivendo specifici mezzi di prevenzione e protezione, ma deve anche
prevenire i danni alla salute adottando tutti gli strumenti resi disponibili dall’attuale stato
della scienza e della tecnica, benché non espressamente contemplati dalle norme anti-
Procaccino, Cascio, Casentino, Danese, Del Barone, Divella, Floresta, Giannattasio, Guidi, Pagliuca,
Rosso, Tarditi.
8 Proposta di legge n.6410 del 30 settembre 1999 “Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza e
dalla persecuzione psicologica” Benvenuto, Ciani, Pistone e Repetto.
Disegno di legge n. 4265 del 13 ottobre 1999 “Tutela della persona che lavora da violenze morali e
persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa” Tapparo, Battafarano, De Luca M., Duva,
Gruosso, Manzi, Montagnino, Pelella, Piloni, Ripamonti e Smuraglia. Peraltro commentata da Meucci M.
in Lavoro e previdenza oggi: “Considerazioni sul 'mobbing'”, 11, 1999, 1953-61.
Disegno di legge n.4313 del 2 novembre 1999 “Disposizioni a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici dalla
violenza psicologica” De Luca A.
9 Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, Giudice Ciocchetti, 16 novembre 1999; Tribunale di Torino,
Sezione Lavoro, Giudice Ciocchetti, 30 dicembre 1999.
10 Palmieri L. “Danno biologico” e “danno all’attitudine al lavoro operaio generico”: verso una nuova
tabella valutativa Inail. Jura Medica 12(1), 1999: 89-101.
11 Articolo 2087 c.c.: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e
la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
4. 4
infortunistiche. In conclusione è tenuto al risarcimento del danno biologico derivante
anche da una menomazione psichica subita nell’espletamento della attività lavorativa.
Dunque l’obiettivo iniziale sarà quello di inquadrare le effettive situazioni di
molestie morali che una volta accertate dovranno essere direttamente correlate,
secondo la criteriologia medico-legale, con l’incivile comportamento dei 'mobbers'.
Il presupposto infatti è che il lavoratore sia stato oggetto di vessazioni, anche in
modo del tutto “legale”. Infatti il risarcimento di ogni danno, ivi compreso quello
biologico, presuppone la natura illecita del comportamento che l’ha cagionato. Tuttavia,
in determinate condizioni, anche un comportamento astrattamente lecito può essere
fonte di risarcimento del danno. Infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 475,
pronunciata il 19 gennaio 1999, riconosceva che le reiterate visite di controllo sul
lavoratore assente per malattia, richieste dal datore di lavoro, configuravano un
comportamento persecutorio, con conseguente diritto da parte del lavoratore, al
risarcimento del danno. Pertanto, anche l’esercizio di un diritto, se avviene con
modalità vessatorie, può cagionare un danno risarcibile ed, in sintesi, 'mobbing'.
Può accadere tuttavia che non tutti quelli che lamentano di essere vittime del
'mobbing' lo sono effettivamente. E’ noto che vi sono personalità disturbate, persone
che hanno difficoltà di adattamento al modificarsi delle situazioni, oppure soggetti che
si reputano degli incompresi. Allo stesso modo un comportamento incongruo del
dipendente nei confronti dell’azienda, per esempio mediante diffusione, a mezzo
stampa, di accuse diffamatorie, può giustificare il licenziamento del lavoratore per
giusta causa12
.
Pertanto, ogni qual volta un individuo intenta una causa civile “per 'mobbing'”, si
renderà necessario provare anche lo stato psichico del mobbizzato, ovvero un
approfondimento da parte di specialisti, al fine di valutare l’esistenza reale della
patologia psichiatrica. In effetti per provare l’effettiva menomazione della salute della
vittima è essenziale provare l’esistenza di una patologia che sia correlabile al vissuto.
L’approccio iniziale dovrebbe volgere ad inquadrare il soggetto con un colloquio
occupazionale molto accurato che riguardi l’intera vita lavorativa del soggetto e con un
colloquio clinico di tipo specificamente psicologico per analizzare le caratteristiche di
personalità e gli approcci relazionali. Il lavoratore dovrebbe essere successivamente
sottoposto ad una visita neuropsichiatrica con esami strumentali ed accertamenti di
tipo diagnostico mirati sia a valutare lo stato psichico ed i danni subiti, sia a raccogliere
elementi per una diagnosi differenziale. In definitiva, comunque, dovrebbe emergere
un’anamnesi negativa per precedenti patologie di natura psichica e che la
mobbizzazione sia stata la causa, per quanto sia possibile parlare di causa in
psichiatria, della patologia13
.
Tale compito risulta di esclusiva pertinenza medico-legale, ma dalla lettura del
testo delle due sentenze pronunciate a Torino, si evince un orientamento
giurisprudenziale decisamente in contrasto. Infatti nel corso dei processi veniva
richiesta dalle parti una consulenza medico-legale al fine di chiarire eziologia, natura e
gravità della patologia sofferta dai rispettivi ricorrenti, ma il giudice, il medesimo in
entrambi i processi, respingeva l’istanza ritenendo del tutto superfluo l’accertamento
12 Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 8 gennaio 2000, n. 143, Presidente Trezza.
13 Barbui C. “Mobbing e salute mentale” Responsabilità Civile e Previdenza 65(3), 2000, 732-736.
5. 5
peritale, dal momento che l’istruttoria stessa era da sola in grado di definire ogni profilo
della vertenza14
.
In definitiva, il medico-legale perde il proprio ruolo di consulente nella misura in
cui il Giudice, peritus peritorum, decide che l’elaborato risulta del tutto superfluo. Tale
posizione sembra essere condivisa da alcuni Autori (peraltro giuristi) che affermano “…
a fronte del carattere temporaneo delle lesioni subite dalle vittime, delle prove
testimoniali sulla durata delle patologie e dei documenti clinici prodotti dalle ricorrenti
nei giudizi in questione, sarebbe stato invero superfluo ricercare ulteriori conferme nella
consulenza di un esperto”15
. Vorremmo ribadire in tale sede il ruolo fondamentale del
medico-legale come consulente del Giudice nel corso dei processi, in quanto, di
norma, il suo elaborato costituisce un’indagine tecnica in cui viene formulato un parere
motivato in merito al caso. La forma mentis dello specialista gli consente di valutare
correttamente non solo l’esistenza di un danno e del nesso causale ma, in base al
rapporto giuridico cui il caso attiene, la valutazione del caso medesimo in termini
adeguati. Il giusto inquadramento clinico del soggetto in causa, interpretato da un
punto di vista medico-legale, potrebbe addirittura escludere la presenza di un danno
biologico16
.
Da qualunque punto di vista si affronti l’argomento sembra lecito formulare una
domanda: “è davvero necessaria una legge sul 'mobbing'?”. Se lo chiedono Monateri,
Bona e Oliva a conclusione della loro monografia sull’argomento e la loro posizione in
proposito è chiara quando affermano “… il migliore ombrello di tutela è quello fornito da
poche e chiare norme di principio, da riempire di volta in volta attraverso l’esperienza
giurisprudenziale, piuttosto che da un’analitica previsione normativa di figure di
illecito”17
. In effetti i casi di 'mobbing' sembrano potersi configurare in altre forme di
reato quali, ad esempio, il danno alla salute, che potrà essere risarcito secondo
l’articolo 2087 del codice civile e/o l’articolo 2043; se poi nell’ambito della
'mobbizzazione' la vittima viene trasferita a “mansioni dequalificanti” il risarcimento a
tale azione risulta previsto dall’articolo 2103 sempre del codice civile. Ma, in primis,
sono i principi fondamentali della Costituzione (art. 2, 4, 13 e 32 della Costituzione) che
vengono ad essere lesi in ogni caso di 'mobbing'.
La questione dovrà essere ulteriormente approfondita, ma, in linea di massima,
non dissentiamo dal parere dei precitati Autori. Anche perché l'ambito di applicazione
specifico della infortunistica lavorativa non sembrerebbe particolarmente giovarsi di
norme quadro di carattere generale, quanto piuttosto di una valutazione caso per caso.
14 Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, 16 novembre 1999 – Giudice Ciocchetti. Sicurezza del lavoro –
Comportamento arrogante e incivile verso la lavoratrice da parte del preposto – Responsabilità risarcitoria
dell’impresa per il danno psicologico – Sussiste. Rivista Italiana di Diritto e Lavoro XIX, 2000, 102-109.
15 Monateri P.G. Bona M., Oliva U. 'Mobbing' vessazioni sul lavoro, Giuffrè Editore Milano 2000, p 73.
16 Barbui C. “Mobbing e salute mentale” Responsabilità Civile e Previdenza 65(3), 2000, 732-736.
17 Monateri P.G., Bona M., Oliva U. op. cit., pp. 132-133.