Mobbing: elementi costitutivi e onere della provaDrughe .it
MOBBING: una serie di atti vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da
parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di
persecuzione e di emarginazione, finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.
Lo Stalking, difesa accusato, divieto avvicinamento, volenze domestiche e sta...Studio111
studio legale, studio legale penale, studio legale milano, studio legale milanese, studio legale penale milano, studio legale penale milanese, studio penale milano, violenza minori, difesa reato , difesa reati, assistenza penale, difesa imputati, difesa imputato, processi penali, processo penale.
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE - Disposizioni per la prevenz...Drughe .it
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI ROBERTO ROSSINI, GALANTINO, FRATE, DAVIDE AIELLO, CASA, CATALDI, CECCONI, DE GIROLAMO, GIANNONE, GIULIODORI, LOMBARDO, MAMMÌ, PENNA, RAFFA, ROMANIELLO, SARLI, VILLANI, VIZZINI
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo
Presentata il 1° aprile 2019
…..
INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 610-BIS DEL CODICE PENALE
Dopo l’articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 610-bis. – (Atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo) – Chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, si rende responsabile di atti, omissioni o comportamenti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, reiterati nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute fisica o psichica ovvero la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 30.000 a euro 100.000.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo tra più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro. Se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi nei confronti di una donna in stato di gravidanza o nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio, ovvero nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le pene di cui ai commi primo e secondo del presente articolo sono aumentate della metà.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma».
Mobbing: elementi costitutivi e onere della provaDrughe .it
MOBBING: una serie di atti vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da
parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di
persecuzione e di emarginazione, finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.
Lo Stalking, difesa accusato, divieto avvicinamento, volenze domestiche e sta...Studio111
studio legale, studio legale penale, studio legale milano, studio legale milanese, studio legale penale milano, studio legale penale milanese, studio penale milano, violenza minori, difesa reato , difesa reati, assistenza penale, difesa imputati, difesa imputato, processi penali, processo penale.
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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI ROBERTO ROSSINI, GALANTINO, FRATE, DAVIDE AIELLO, CASA, CATALDI, CECCONI, DE GIROLAMO, GIANNONE, GIULIODORI, LOMBARDO, MAMMÌ, PENNA, RAFFA, ROMANIELLO, SARLI, VILLANI, VIZZINI
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo
Presentata il 1° aprile 2019
…..
INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 610-BIS DEL CODICE PENALE
Dopo l’articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 610-bis. – (Atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo) – Chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, si rende responsabile di atti, omissioni o comportamenti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, reiterati nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute fisica o psichica ovvero la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 30.000 a euro 100.000.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo tra più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro. Se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi nei confronti di una donna in stato di gravidanza o nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio, ovvero nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le pene di cui ai commi primo e secondo del presente articolo sono aumentate della metà.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma».
This document contains temperature data from May 9th-13th 2012 in Romania-Tecuci, Portugal, Slovakia, Poland-Lublin, and Poland-Olsztyn. The data is presented in tables with the daily maximum temperatures for each location from the 9th through the 13th of May. A line graph at the bottom summarizes the temperature trends over those five days across the five locations.
Encourage the gambler to seek professional help. Do not lend them money or try to solve their problems for them. Take care of your own emotional and financial well-being, and seek support from others you trust. While it's normal to feel angry or betrayed, do not blame yourself for their actions or try to force them to stop gambling against their will.
This document from 2014 discusses creating a memory book for a committee. It contains repeated mentions of "MEMORY BOOK" which suggests the focus is on documenting memories or important information from the committee through the creation of a memory book or scrapbook.
Este documento presenta un resumen de tres oraciones del artículo "Manejo de vertimientos y desechos en Colombia. Una visión general" publicado en la Revista Épsilon de la Universidad de La Salle. El artículo analiza la normatividad colombiana sobre vertimientos y desechos, y argumenta que si bien la norma se enfoca en la calidad de los vertimientos, deja de lado los vertimientos no puntuales. También discute que el agua es un recurso renovable cuya disponibilidad depende ahora de la capacidad humana para garantizar
Quando il mobbing diventa danno erariale - di PAOLA MARIA ZERMAN Avvocato del...Drughe .it
Ci sono ferite che non vengono inferte con armi materiali, ma con intenzionale indifferenza, emarginazione, ed esclusione. Ferite che si rivelano, per chi le subisce, ancor più gravi, perché intaccano la sfera dell’onore e dell’autostima e non di rado portano a patologie di carattere psichico anche di rilevante gravità. I luoghi di lavoro sono sempre più di frequente gli ambiti dove si svolgono simili e spesso silenziose aggressioni (mobbing) della parte più forte (datore di lavoro o colleghi) nei confronti del soggetto preso di mira (persecutio ad personam).
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...Drughe .it
Introduzione dell’articolo 582-bis del codice penale, in materia di molestia morale e violenza psicologica nell’attività lavorativa (mobbing e straining).
Presentata il 14 marzo 2014
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. La Repubblica promuove incontri tra i diversi soggetti del mercato del lavoro al fine di sensibilizzare i lavoratori, i datori di lavoro e i sindacati al rispetto della normativa in materia dei reati di mobbing e di straining.
ART. 2.
1. Dopo l’articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:
« ART. 582-bis. – (Mobbing e straining). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro o il lavoratore che, in pendenza di un rapporto di lavoro, con più azioni di molestia, minaccia, violenza morale, fisica o psicologica ripetute nel tempo ponga in pericolo o leda la salute fisica o psichica ovvero la dignità di un lavoratore, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. Il delitto è procedibile d’ufficio. Se la condotta di cui al primo comma è realizzata con un’unica azione, il reato è punito con la pena da tre mesi a due anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. Il delitto è procedibile d’ufficio».
Le conseguenze nefaste del mobbing (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...Drughe .it
Le conseguenze nefaste del mobbing
A colloquio con Herald Hege, psicologo del lavoro
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Aprile 2018
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATEDrughe .it
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATE
UNIVERSITÀ DI PISA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia
I disturbi del sonno giocano un ruolo importante nel disturbo da disadattamento lavorativo, in particolare se questo disturbo consegue ad attività mobbizzanti.
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA Drughe .it
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA
Emilia Costa - Flora Ippoliti
Cattedra di Psichiatria, Sapienza Università di Roma
Cattedra di Immunologia sapienza Università di Roma
E’ ormai noto come il “Mobbing è una forma di violenza psicofisica e molestia morale che conduce al degrado delle condizioni di lavoro ed è atta a ledere la salute, la professionalità, la dignità e l’immagine della persona lavoratore …”(Costa E. 2002).
This document contains temperature data from May 9th-13th 2012 in Romania-Tecuci, Portugal, Slovakia, Poland-Lublin, and Poland-Olsztyn. The data is presented in tables with the daily maximum temperatures for each location from the 9th through the 13th of May. A line graph at the bottom summarizes the temperature trends over those five days across the five locations.
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This document from 2014 discusses creating a memory book for a committee. It contains repeated mentions of "MEMORY BOOK" which suggests the focus is on documenting memories or important information from the committee through the creation of a memory book or scrapbook.
Este documento presenta un resumen de tres oraciones del artículo "Manejo de vertimientos y desechos en Colombia. Una visión general" publicado en la Revista Épsilon de la Universidad de La Salle. El artículo analiza la normatividad colombiana sobre vertimientos y desechos, y argumenta que si bien la norma se enfoca en la calidad de los vertimientos, deja de lado los vertimientos no puntuales. También discute que el agua es un recurso renovable cuya disponibilidad depende ahora de la capacidad humana para garantizar
Quando il mobbing diventa danno erariale - di PAOLA MARIA ZERMAN Avvocato del...Drughe .it
Ci sono ferite che non vengono inferte con armi materiali, ma con intenzionale indifferenza, emarginazione, ed esclusione. Ferite che si rivelano, per chi le subisce, ancor più gravi, perché intaccano la sfera dell’onore e dell’autostima e non di rado portano a patologie di carattere psichico anche di rilevante gravità. I luoghi di lavoro sono sempre più di frequente gli ambiti dove si svolgono simili e spesso silenziose aggressioni (mobbing) della parte più forte (datore di lavoro o colleghi) nei confronti del soggetto preso di mira (persecutio ad personam).
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...Drughe .it
Introduzione dell’articolo 582-bis del codice penale, in materia di molestia morale e violenza psicologica nell’attività lavorativa (mobbing e straining).
Presentata il 14 marzo 2014
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. La Repubblica promuove incontri tra i diversi soggetti del mercato del lavoro al fine di sensibilizzare i lavoratori, i datori di lavoro e i sindacati al rispetto della normativa in materia dei reati di mobbing e di straining.
ART. 2.
1. Dopo l’articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:
« ART. 582-bis. – (Mobbing e straining). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro o il lavoratore che, in pendenza di un rapporto di lavoro, con più azioni di molestia, minaccia, violenza morale, fisica o psicologica ripetute nel tempo ponga in pericolo o leda la salute fisica o psichica ovvero la dignità di un lavoratore, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. Il delitto è procedibile d’ufficio. Se la condotta di cui al primo comma è realizzata con un’unica azione, il reato è punito con la pena da tre mesi a due anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. Il delitto è procedibile d’ufficio».
Le conseguenze nefaste del mobbing (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...Drughe .it
Le conseguenze nefaste del mobbing
A colloquio con Herald Hege, psicologo del lavoro
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Aprile 2018
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATEDrughe .it
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATE
UNIVERSITÀ DI PISA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia
I disturbi del sonno giocano un ruolo importante nel disturbo da disadattamento lavorativo, in particolare se questo disturbo consegue ad attività mobbizzanti.
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA Drughe .it
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA
Emilia Costa - Flora Ippoliti
Cattedra di Psichiatria, Sapienza Università di Roma
Cattedra di Immunologia sapienza Università di Roma
E’ ormai noto come il “Mobbing è una forma di violenza psicofisica e molestia morale che conduce al degrado delle condizioni di lavoro ed è atta a ledere la salute, la professionalità, la dignità e l’immagine della persona lavoratore …”(Costa E. 2002).
Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...Drughe .it
I rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato, unitamente alle ripercussioni negative sulla salute e sull’economia, interessano un numero estremamente elevato di luoghi di lavoro in Europa (EU-OSHA, 2014a, 2014b). Tra i cambiamenti significativi osservati nei luoghi di lavoro negli ultimi decenni, che hanno portato a nuove sfide per la sicurezza e la salute sul lavoro (SSL), si annoverano gli sviluppi sociopolitici a livello globale, come il diffondersi della globalizzazione e l’instaurarsi di un libero mercato, i progressi nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nuovi tipi di accordi in materia contrattuale e di orario di lavoro e gli importanti mutamenti demografici (EU-OSHA, 2007). In un più ampio contesto sociologico, la vita lavorativa risente di una accelerazione del ritmo di vita in generale, che determina un’intensificazione del lavoro, con ritmi costantemente incalzanti, la necessità di eseguire più compiti contemporaneamente (“multitasking”) e il bisogno di acquisire nuove competenze anche soltanto per mantenere lo status quo (Rosa, 2013). Oltre a questi cambiamenti strutturali e a lungo termine, l’attuale crisi economica sta sottoponendo datori di lavoro e lavoratori a una pressione crescente per rimanere competitivi.
È considerato illegittimo, anche qualora non contrasti con specifiche disposizioni, il licenziamento disposto a conclusione di un percorso vessatorio di mobbing.
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi Drughe .it
Ministero degli Affari Esteri
D.G.R.O. – Istituto Diplomatico
Mattinata di sensibilizzazione sul fenomeno del Mobbing
Sala Conferenze Internazionali - Palazzo della Farnesina
Roma, 18 novembre 2009
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi (Ricercatore confermato e Professore aggregato di Psichiatria - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" - Università Cattolica del Sacro Cuore Roma).
Un male oscuro chiamato mobbing
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Il termine mobbing ha una derivazione anglosassone; il verbo è “to mob” che significa affollarsi intorno a qualcuno, ed anche assalire, malmenare e aggredire. Diretto derivato di una comune espressione latina, mobile vulgus (folla tumultuante), che identificava la situazione tipica di una marcia o di un evento caratterizzato dalla presenza di persone con la cattiva abitudine di muoversi in modo disordinato spingendo ed urtando i vicini. Il dizionario Treccani ci ricorda che la parola viene usata in etologia per indicare il comportamento messo in atto da un gruppo di potenziali prede nei confronti di un predatore, per intimorirlo e dissuaderlo dall’attacco. Ed infatti il primo ad usare tale termine è stato proprio un etologo, Konrad Lorenz, all’inizio degli anni ’70, per descrivere il comportamento di alcuni animali che si coalizzano contro un componente del gruppo per escluderlo ed isolarlo.
Il mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano MorettiDrughe .it
Già a suo tempo, John Maynard Keynes, nel suo celebre apologo delle giraffe in lotta attorno ad un albero per assicurarsi le foglie migliori, aveva ammonito sui rischi insiti in una società dove conta solo la competizione. È tempo allora di ripensare profondamente i meccanismi che stanno alla base del mondo del lavoro. La lotta al mobbing, e alle sue pesantissime conseguenze personali e collettive, non si sostiene soltanto con le pur necessarie azioni legali e sindacali. Occorre far sì che la massa indistinta racchiusa nell’espressione “capitale umano” torni a diventare un insieme di persone ognuna con i propri diritti, la propria individualità, le proprie speranze e la propria vita da realizzare in modo dignitoso. Questo è un compito che spetta all’educazione e, soprattutto alla politica. Sarebbe un modo per celebrare degnamente il settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti umani che cadrà nel 2018. Sarà davvero possibile veder realizzato davvero questo augurio?
Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...Drughe .it
DEFINIZIONE DI MOBBING PSICOSOCIALE
“Atti, atteggiamenti o comportamenti di violenza morale o psichica in occasione di lavoro ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale che portano ad un degrado delle condizioni di lavoro idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore e della lavoratrice”
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Funzione Pubblica
Un male oscuro chiamato mobbing
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
(Lavoro@Confronto - Numero 22 - Luglio/Agosto 2017)
In Italia il mobbing sta assumendo proporzioni significative e per molti aspetti allarmanti in ciò accentuato anche dalla crisi economica e la crescente disoccupazione che diventano fardelli sempre più pesanti per quei lavoratori che sono fatti oggetto di soprusi e sono per certi versi costretti a subirli per paura di perdere il posto di lavoro.
Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...Drughe .it
Uno studio dell’Università Statale di Milano osserva come un singolo evento stressante possa causare modificazioni a lungo termine nella trasmissione nervosa e nella struttura dei circuiti neuronali, aprendo nuove vie per la gestione del Disturbo Post‐traumatico da Stress.
Milano, 14 novembre 2016 ‐ Lo stress causato da vari fattori ambientali (traumi, eventi naturali, stress psicologico, etc.) è considerato un fattore di rischio importante per numerose malattie, in particolare le malattie neuropsichiatriche e neurodegenerative. Uno studio recente, pubblicato sulla rivista Molecular Psychiatry (del gruppo Nature), ha dimostrato che un solo evento stressante può causare effetti a lungo termine nella corteccia cerebrale. La ricerca è stata coordinata da Laura Musazzi e Maurizio Popoli, del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano.
Mobbing da parte del dirigente scolastico, la storia di un’insegnante che ha vinto
Quello che a breve andrete a leggere non è una favola tantomeno un romanzo ma semplicemente una storia di vita vissuta, dolorosa, molto comune (più di quanto non si pensi), complessa e ricca di cattiverie, così come solo la mente umana è capace di sviluppare. La voglio rendere pubblica per dare coraggio a chi può condividere o ha già condiviso questo percorso, per dire che il mobbing si può combattere, si può sconfiggere. Per farlo però è necessario avere fiducia e autostima; il mobizzato non ha problemi psicologici, è principalmente una vittima. Poiché la mente umana, attraverso la memoria compatta gli avvenimenti, ne cancella quelli poco piacevoli, è necessario per prima cosa prendere appunti, annotare tutto quello che accade, giorno per giorno, episodio con episodio, registrare gli orari in cui i fatti accadono e le persone presenti.
Esordisce così la professoressa Giovanna Piga nel suo racconto inviato alla redazione di “OggiScuola.it” in cui parla di un momento delicato della sua vita. Una storia fatta di mobbing da parte del dirigente scolastico, anni di bugie e calunnie che alla fine hanno visto trionfare l’insegnante in tribunale. Il Miur è stato condannato a risarcire la docente per il danno biologico subito. “Io – scrive la docente – ho pagato un prezzo alto: la serenità che per anni è venuta a mancare ma sono stata ripagata da tanta solidarietà che è vero non è arrivata dall’ufficio ma ciò che conta è il risultato”. Una storia fatta di ansie, dolori, tachicardia e visite dalla psichiatra, anni che hanno devastato l’insegnante che per raccontare la sua vittoria, ma soprattutto i suoi dolori, ha scelto di scrivere, mettere nero su bianco quelle sofferenze e condividerle.
tratto da: oggiscuola.com
DISEGNO DI LEGGE SUI REATI RELATIVI AGLI ATTI PERSECUTORI NEI LUOGHI DI LAVORO
LA FATTISPECIE PENALE DEL MOBBING - DAL MOBBING ALLO STRAINING di Umberto Fiumefreddo
1. 7
Anno VIII N. 3, 30 dicembre 2013
ISSN 1972-7704
La fattispecie penale del mobbing
di Umberto Fiumefreddo
Con il termine “mobbing” si
denota quell’insieme di condotte
vessatorie poste in essere dal
datore di lavoro, connotate dalla
“durata temporale” (protrazione
in un tempo di almeno sei mesi),
atte ad emarginare il dipendente,
attraverso ripetute violazioni di
norme attinenti alla tutela del
lavoratore subordinato con un
andamento progressivo della
persecuzione psicologica.
Per configurarsi una fattispecie di mobbing, quindi, occorre
che le angherie, le vessazioni o i
maltrattamenti in genere siano
perpetrati senza soluzione di
continuità dal datore di lavoro in
un contesto caratterizzato da
relazioni intense ed abituali e
dalla soggezione di una parte nei
confronti dell’altra.
Se tali condotte sono poste in
essere in un contesto lavorativo
di natura familiare o parafamiliare la fattispecie potrebbe essere
riconducibile alla previsione
dell’art. 572 c.p., che prevede e
punisce il reato di maltrattamenti
in famiglia.
Sul tema opportuno appare il
riferimento ad una recente pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione (Cass. pen. Sez. VI,
3 luglio 2013 n. 28603) che, seppur abbia escluso la riconducibilità delle condotte vessatorie alla
fattispecie di cui all’art. 572 c.p.,
non ha escluso che le stesse potessero configurare altre ipotesi
di reato.
Nello specifico la Corte è stata
chiamata a valutare se sia irragionevole l’esclusione a priori
dell’applicabilità dell’art. 572
c.p. in contesti lavorativi di grosse dimensioni, non avendo - il
criterio dimensionale - nulla a
che vedere con la natura del bene
giuridico protetto dalla norma.
Ai fini della punibilità, infatti,
occorre solo valutare se le condotte prevaricatrici tenute dal
superiore gerarchico abbiano o
meno influito sulla personalità
del lavoratore e sulla sua integrità psico-fisica.
I Giudici di merito avevano
evidenziato, dopo aver esaminato criticamente ed approfonditamente le risultanze probatorie, il
dato dell’oggettiva incompatibilità con la nozione, pur semanticamente allargata, di “famiglia”
o di “ambiente parafamiliare”,
dell’ambito lavorativo in cui
erano maturate le azioni ostili
(peraltro, numericamente limitate) ed erano pervenuti, quindi, a
escludere che, nel caso de quo,
potesse applicarsi la disposizione
dell’art. 572 c.p. in quanto, pur
essendo stati perpetrati comportamenti dequalificanti la professionalità del lavoratore e che
avevano portato quest’ultimo a
ricoprire ruoli di “bassa/scarsa
autonomia”, pur tuttavia erano
stati prodotti all’interno di un
contesto lavorativo “distaccato e
formale” e conseguentemente
no n tale da giustificar e
l’applicabilità, al caso in esame,
dell’art. 572.
Se da un lato, è vero che l’art.
572 c.p. ha “allargato” l’ambito
delle condotte che possono configurare il delitto di maltrattamenti anche oltre quello strettamente endo-familiare, è pur vero, dall’altro, che la fattispecie
incriminatrice è inserita nel titolo
dei delitti in materia familiare,
sicché non può ritenersi idoneo a
configurare la condotta punibile
il mero contesto di un generico
rapporto di subordinazione/sovra
ordinazione.
Nel caso di specie si è ritenuto
di inquadrare la condotta incriminata in una ipotesi di
“straining” piuttosto che di mobbing, atteso che, pur sussistendo,
come nel mobbing una vessazione psichica della vittima, non era
i n a l c u n m o d o e me r s a ,
all’interno di tale vicenda storico
- fattuale, la riduzione del soggetto più debole in una condizione esistenziale dolorosa ed intollerabile a causa della sopraffazione sistematica di cui lo stesso
sarebbe stata vittima all’interno
di un rapporto quanto meno assimilabile a quello di natura familiare.
Sono mancati, in sostanza, i
requisiti della sistematicità delle
condotte moleste, oltre a quelli
relativi alla natura familiare del
rapporto di lavoro. Infatti il demansionamento di un dipendente
protrattosi per lungo tempo, ma
non accompagnato da altri comportamenti ostili, configura condotta di straining e non di mobbing, fonte del diritto del lavoratore ad ottenere il risarcimento
del danno alla professionalità,
del danno biologico e del danno
morale.
Il cosiddetto mobbing, infatti,
consiste in una situazione lavorativa di conflittualità sistematica,
persistente e in costante progressione in cui una o più persone
vengono fatte oggetto di azioni
ad alto contenuto persecutorio da
parte di uno o più aggressori in
posizione superiore, inferiore o
di parità, con lo scopo di causare
alla vittima danni di vario tipo o
gravita.
Tale fenomeno si distingue dal
cd. straining che è costituto da
una situazione di stress forzato
sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno un’azione
che ha come conseguenza un
effetto negativo nell’ambiente
lavorativo, azione che oltre a
essere stressante, è caratterizzata
anche da una durata costante.
La vittima è - rispetto alla persona che attua lo straining - in
persistente inferiorità. Pertanto,
mentre il mobbing si caratterizza
per una serie di condotte ostili e
frequenti nel tempo, per lo straining è sufficiente una singola
azione con effetti duraturi nel
tempo (come nel caso del demansionamento).
I Giudici di legittimità hanno,
pertanto, confermato la non configurabilità del reato di maltrattamenti, seppur abbiano ravvisato
il delitto di lesioni personali e,
quindi, disposto l’annullamento
della sentenza impugnata ai soli
effetti civili, con il rinvio al giudice civile ex art. 622, seconda
parte, cod. proc. pen., quale statuizione oggettivamente limitata
alle ipotesi in cui la sentenza di
proscioglimento dell’imputato
venga caducata esclusivamente
in accoglimento del ricorso della
parte civile, mancando o venen-
do “in toto” respinti altri ricorsi
rilevanti agli effetti penali.
In particolare il reato di lesioni
personali, contestato a titolo di
aggravante del reato di maltrattamenti, doveva essere oggetto di
specifica attenzione da parte dei
Giudici di merito che avrebbero
dovuto accertare se i singoli episodi vessatori rimanessero assorbiti nel reato di maltrattamenti
ovvero integrassero altre ipotesi
criminose comunque volute
dall’agente e, quindi, concorrenti
con il delitto di cui all’art. 572
del codice penale.
Pertanto i Giudici di merito,
u n a v o l t a v e n u t o me n o
l’assorbimento delle lesioni gravi nell’aggravante del reato di
cui all’art. 572 c.p., avrebbero
dovuto valutare le conseguenze
dell’accertamento in fatto
dell’esistenza delle lesioni cagionate che avrebbero acquistato un
rilievo autonomo, una volta esclusa la configurabilità della
fattispecie assorbente.
La pronuncia di legittimità,
pertanto, pur avendo escluso la
sussistenza del reato di maltrattamenti, non ha trascurato di valutare la rilevanza di condotte emergenti, peraltro, dalla stessa
ricostruzione del compendio
storico-fattuale - idonee a configurare altre fattispecie di rilievo
penale, pur meno gravi, che come tali dovevano comunque esser prese in esame nell’ambito
della cognizione di merito. La
contestazione, sia pure a titolo di
circostanza aggravante ex art.
572, comma 2, cod. pen., di un
nucleo della condotta autonomamente isolabile nei suoi contorni
storico-fattuali, non ne determina
certo la giuridica irrilevanza, una
volta che sia stata esclusa la configurabilità del delitto di maltrattamenti.