CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE - Disposizioni per la prevenz...Drughe .it
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI ROBERTO ROSSINI, GALANTINO, FRATE, DAVIDE AIELLO, CASA, CATALDI, CECCONI, DE GIROLAMO, GIANNONE, GIULIODORI, LOMBARDO, MAMMÌ, PENNA, RAFFA, ROMANIELLO, SARLI, VILLANI, VIZZINI
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo
Presentata il 1° aprile 2019
…..
INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 610-BIS DEL CODICE PENALE
Dopo l’articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 610-bis. – (Atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo) – Chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, si rende responsabile di atti, omissioni o comportamenti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, reiterati nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute fisica o psichica ovvero la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 30.000 a euro 100.000.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo tra più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro. Se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi nei confronti di una donna in stato di gravidanza o nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio, ovvero nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le pene di cui ai commi primo e secondo del presente articolo sono aumentate della metà.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma».
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE - Disposizioni per la prevenz...Drughe .it
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI ROBERTO ROSSINI, GALANTINO, FRATE, DAVIDE AIELLO, CASA, CATALDI, CECCONI, DE GIROLAMO, GIANNONE, GIULIODORI, LOMBARDO, MAMMÌ, PENNA, RAFFA, ROMANIELLO, SARLI, VILLANI, VIZZINI
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo
Presentata il 1° aprile 2019
…..
INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 610-BIS DEL CODICE PENALE
Dopo l’articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 610-bis. – (Atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo) – Chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, si rende responsabile di atti, omissioni o comportamenti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, reiterati nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute fisica o psichica ovvero la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 30.000 a euro 100.000.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo tra più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro. Se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi nei confronti di una donna in stato di gravidanza o nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio, ovvero nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le pene di cui ai commi primo e secondo del presente articolo sono aumentate della metà.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma».
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...Drughe .it
Introduzione dell’articolo 582-bis del codice penale, in materia di molestia morale e violenza psicologica nell’attività lavorativa (mobbing e straining).
Presentata il 14 marzo 2014
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. La Repubblica promuove incontri tra i diversi soggetti del mercato del lavoro al fine di sensibilizzare i lavoratori, i datori di lavoro e i sindacati al rispetto della normativa in materia dei reati di mobbing e di straining.
ART. 2.
1. Dopo l’articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:
« ART. 582-bis. – (Mobbing e straining). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro o il lavoratore che, in pendenza di un rapporto di lavoro, con più azioni di molestia, minaccia, violenza morale, fisica o psicologica ripetute nel tempo ponga in pericolo o leda la salute fisica o psichica ovvero la dignità di un lavoratore, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. Il delitto è procedibile d’ufficio. Se la condotta di cui al primo comma è realizzata con un’unica azione, il reato è punito con la pena da tre mesi a due anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. Il delitto è procedibile d’ufficio».
Quando il mobbing diventa danno erariale - di PAOLA MARIA ZERMAN Avvocato del...Drughe .it
Ci sono ferite che non vengono inferte con armi materiali, ma con intenzionale indifferenza, emarginazione, ed esclusione. Ferite che si rivelano, per chi le subisce, ancor più gravi, perché intaccano la sfera dell’onore e dell’autostima e non di rado portano a patologie di carattere psichico anche di rilevante gravità. I luoghi di lavoro sono sempre più di frequente gli ambiti dove si svolgono simili e spesso silenziose aggressioni (mobbing) della parte più forte (datore di lavoro o colleghi) nei confronti del soggetto preso di mira (persecutio ad personam).
Le conseguenze nefaste del mobbing (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...Drughe .it
Le conseguenze nefaste del mobbing
A colloquio con Herald Hege, psicologo del lavoro
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Aprile 2018
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATEDrughe .it
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATE
UNIVERSITÀ DI PISA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia
I disturbi del sonno giocano un ruolo importante nel disturbo da disadattamento lavorativo, in particolare se questo disturbo consegue ad attività mobbizzanti.
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA Drughe .it
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA
Emilia Costa - Flora Ippoliti
Cattedra di Psichiatria, Sapienza Università di Roma
Cattedra di Immunologia sapienza Università di Roma
E’ ormai noto come il “Mobbing è una forma di violenza psicofisica e molestia morale che conduce al degrado delle condizioni di lavoro ed è atta a ledere la salute, la professionalità, la dignità e l’immagine della persona lavoratore …”(Costa E. 2002).
Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...Drughe .it
I rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato, unitamente alle ripercussioni negative sulla salute e sull’economia, interessano un numero estremamente elevato di luoghi di lavoro in Europa (EU-OSHA, 2014a, 2014b). Tra i cambiamenti significativi osservati nei luoghi di lavoro negli ultimi decenni, che hanno portato a nuove sfide per la sicurezza e la salute sul lavoro (SSL), si annoverano gli sviluppi sociopolitici a livello globale, come il diffondersi della globalizzazione e l’instaurarsi di un libero mercato, i progressi nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nuovi tipi di accordi in materia contrattuale e di orario di lavoro e gli importanti mutamenti demografici (EU-OSHA, 2007). In un più ampio contesto sociologico, la vita lavorativa risente di una accelerazione del ritmo di vita in generale, che determina un’intensificazione del lavoro, con ritmi costantemente incalzanti, la necessità di eseguire più compiti contemporaneamente (“multitasking”) e il bisogno di acquisire nuove competenze anche soltanto per mantenere lo status quo (Rosa, 2013). Oltre a questi cambiamenti strutturali e a lungo termine, l’attuale crisi economica sta sottoponendo datori di lavoro e lavoratori a una pressione crescente per rimanere competitivi.
È considerato illegittimo, anche qualora non contrasti con specifiche disposizioni, il licenziamento disposto a conclusione di un percorso vessatorio di mobbing.
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi Drughe .it
Ministero degli Affari Esteri
D.G.R.O. – Istituto Diplomatico
Mattinata di sensibilizzazione sul fenomeno del Mobbing
Sala Conferenze Internazionali - Palazzo della Farnesina
Roma, 18 novembre 2009
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi (Ricercatore confermato e Professore aggregato di Psichiatria - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" - Università Cattolica del Sacro Cuore Roma).
Un male oscuro chiamato mobbing
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Il termine mobbing ha una derivazione anglosassone; il verbo è “to mob” che significa affollarsi intorno a qualcuno, ed anche assalire, malmenare e aggredire. Diretto derivato di una comune espressione latina, mobile vulgus (folla tumultuante), che identificava la situazione tipica di una marcia o di un evento caratterizzato dalla presenza di persone con la cattiva abitudine di muoversi in modo disordinato spingendo ed urtando i vicini. Il dizionario Treccani ci ricorda che la parola viene usata in etologia per indicare il comportamento messo in atto da un gruppo di potenziali prede nei confronti di un predatore, per intimorirlo e dissuaderlo dall’attacco. Ed infatti il primo ad usare tale termine è stato proprio un etologo, Konrad Lorenz, all’inizio degli anni ’70, per descrivere il comportamento di alcuni animali che si coalizzano contro un componente del gruppo per escluderlo ed isolarlo.
Il mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano MorettiDrughe .it
Già a suo tempo, John Maynard Keynes, nel suo celebre apologo delle giraffe in lotta attorno ad un albero per assicurarsi le foglie migliori, aveva ammonito sui rischi insiti in una società dove conta solo la competizione. È tempo allora di ripensare profondamente i meccanismi che stanno alla base del mondo del lavoro. La lotta al mobbing, e alle sue pesantissime conseguenze personali e collettive, non si sostiene soltanto con le pur necessarie azioni legali e sindacali. Occorre far sì che la massa indistinta racchiusa nell’espressione “capitale umano” torni a diventare un insieme di persone ognuna con i propri diritti, la propria individualità, le proprie speranze e la propria vita da realizzare in modo dignitoso. Questo è un compito che spetta all’educazione e, soprattutto alla politica. Sarebbe un modo per celebrare degnamente il settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti umani che cadrà nel 2018. Sarà davvero possibile veder realizzato davvero questo augurio?
Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...Drughe .it
DEFINIZIONE DI MOBBING PSICOSOCIALE
“Atti, atteggiamenti o comportamenti di violenza morale o psichica in occasione di lavoro ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale che portano ad un degrado delle condizioni di lavoro idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore e della lavoratrice”
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Funzione Pubblica
Un male oscuro chiamato mobbing
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
(Lavoro@Confronto - Numero 22 - Luglio/Agosto 2017)
In Italia il mobbing sta assumendo proporzioni significative e per molti aspetti allarmanti in ciò accentuato anche dalla crisi economica e la crescente disoccupazione che diventano fardelli sempre più pesanti per quei lavoratori che sono fatti oggetto di soprusi e sono per certi versi costretti a subirli per paura di perdere il posto di lavoro.
Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...Drughe .it
Uno studio dell’Università Statale di Milano osserva come un singolo evento stressante possa causare modificazioni a lungo termine nella trasmissione nervosa e nella struttura dei circuiti neuronali, aprendo nuove vie per la gestione del Disturbo Post‐traumatico da Stress.
Milano, 14 novembre 2016 ‐ Lo stress causato da vari fattori ambientali (traumi, eventi naturali, stress psicologico, etc.) è considerato un fattore di rischio importante per numerose malattie, in particolare le malattie neuropsichiatriche e neurodegenerative. Uno studio recente, pubblicato sulla rivista Molecular Psychiatry (del gruppo Nature), ha dimostrato che un solo evento stressante può causare effetti a lungo termine nella corteccia cerebrale. La ricerca è stata coordinata da Laura Musazzi e Maurizio Popoli, del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano.
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...Drughe .it
Introduzione dell’articolo 582-bis del codice penale, in materia di molestia morale e violenza psicologica nell’attività lavorativa (mobbing e straining).
Presentata il 14 marzo 2014
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. La Repubblica promuove incontri tra i diversi soggetti del mercato del lavoro al fine di sensibilizzare i lavoratori, i datori di lavoro e i sindacati al rispetto della normativa in materia dei reati di mobbing e di straining.
ART. 2.
1. Dopo l’articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:
« ART. 582-bis. – (Mobbing e straining). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro o il lavoratore che, in pendenza di un rapporto di lavoro, con più azioni di molestia, minaccia, violenza morale, fisica o psicologica ripetute nel tempo ponga in pericolo o leda la salute fisica o psichica ovvero la dignità di un lavoratore, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. Il delitto è procedibile d’ufficio. Se la condotta di cui al primo comma è realizzata con un’unica azione, il reato è punito con la pena da tre mesi a due anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. Il delitto è procedibile d’ufficio».
Quando il mobbing diventa danno erariale - di PAOLA MARIA ZERMAN Avvocato del...Drughe .it
Ci sono ferite che non vengono inferte con armi materiali, ma con intenzionale indifferenza, emarginazione, ed esclusione. Ferite che si rivelano, per chi le subisce, ancor più gravi, perché intaccano la sfera dell’onore e dell’autostima e non di rado portano a patologie di carattere psichico anche di rilevante gravità. I luoghi di lavoro sono sempre più di frequente gli ambiti dove si svolgono simili e spesso silenziose aggressioni (mobbing) della parte più forte (datore di lavoro o colleghi) nei confronti del soggetto preso di mira (persecutio ad personam).
Le conseguenze nefaste del mobbing (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...Drughe .it
Le conseguenze nefaste del mobbing
A colloquio con Herald Hege, psicologo del lavoro
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Aprile 2018
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATEDrughe .it
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATE
UNIVERSITÀ DI PISA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia
I disturbi del sonno giocano un ruolo importante nel disturbo da disadattamento lavorativo, in particolare se questo disturbo consegue ad attività mobbizzanti.
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA Drughe .it
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA
Emilia Costa - Flora Ippoliti
Cattedra di Psichiatria, Sapienza Università di Roma
Cattedra di Immunologia sapienza Università di Roma
E’ ormai noto come il “Mobbing è una forma di violenza psicofisica e molestia morale che conduce al degrado delle condizioni di lavoro ed è atta a ledere la salute, la professionalità, la dignità e l’immagine della persona lavoratore …”(Costa E. 2002).
Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...Drughe .it
I rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato, unitamente alle ripercussioni negative sulla salute e sull’economia, interessano un numero estremamente elevato di luoghi di lavoro in Europa (EU-OSHA, 2014a, 2014b). Tra i cambiamenti significativi osservati nei luoghi di lavoro negli ultimi decenni, che hanno portato a nuove sfide per la sicurezza e la salute sul lavoro (SSL), si annoverano gli sviluppi sociopolitici a livello globale, come il diffondersi della globalizzazione e l’instaurarsi di un libero mercato, i progressi nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nuovi tipi di accordi in materia contrattuale e di orario di lavoro e gli importanti mutamenti demografici (EU-OSHA, 2007). In un più ampio contesto sociologico, la vita lavorativa risente di una accelerazione del ritmo di vita in generale, che determina un’intensificazione del lavoro, con ritmi costantemente incalzanti, la necessità di eseguire più compiti contemporaneamente (“multitasking”) e il bisogno di acquisire nuove competenze anche soltanto per mantenere lo status quo (Rosa, 2013). Oltre a questi cambiamenti strutturali e a lungo termine, l’attuale crisi economica sta sottoponendo datori di lavoro e lavoratori a una pressione crescente per rimanere competitivi.
È considerato illegittimo, anche qualora non contrasti con specifiche disposizioni, il licenziamento disposto a conclusione di un percorso vessatorio di mobbing.
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi Drughe .it
Ministero degli Affari Esteri
D.G.R.O. – Istituto Diplomatico
Mattinata di sensibilizzazione sul fenomeno del Mobbing
Sala Conferenze Internazionali - Palazzo della Farnesina
Roma, 18 novembre 2009
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi (Ricercatore confermato e Professore aggregato di Psichiatria - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" - Università Cattolica del Sacro Cuore Roma).
Un male oscuro chiamato mobbing
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Il termine mobbing ha una derivazione anglosassone; il verbo è “to mob” che significa affollarsi intorno a qualcuno, ed anche assalire, malmenare e aggredire. Diretto derivato di una comune espressione latina, mobile vulgus (folla tumultuante), che identificava la situazione tipica di una marcia o di un evento caratterizzato dalla presenza di persone con la cattiva abitudine di muoversi in modo disordinato spingendo ed urtando i vicini. Il dizionario Treccani ci ricorda che la parola viene usata in etologia per indicare il comportamento messo in atto da un gruppo di potenziali prede nei confronti di un predatore, per intimorirlo e dissuaderlo dall’attacco. Ed infatti il primo ad usare tale termine è stato proprio un etologo, Konrad Lorenz, all’inizio degli anni ’70, per descrivere il comportamento di alcuni animali che si coalizzano contro un componente del gruppo per escluderlo ed isolarlo.
Il mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano MorettiDrughe .it
Già a suo tempo, John Maynard Keynes, nel suo celebre apologo delle giraffe in lotta attorno ad un albero per assicurarsi le foglie migliori, aveva ammonito sui rischi insiti in una società dove conta solo la competizione. È tempo allora di ripensare profondamente i meccanismi che stanno alla base del mondo del lavoro. La lotta al mobbing, e alle sue pesantissime conseguenze personali e collettive, non si sostiene soltanto con le pur necessarie azioni legali e sindacali. Occorre far sì che la massa indistinta racchiusa nell’espressione “capitale umano” torni a diventare un insieme di persone ognuna con i propri diritti, la propria individualità, le proprie speranze e la propria vita da realizzare in modo dignitoso. Questo è un compito che spetta all’educazione e, soprattutto alla politica. Sarebbe un modo per celebrare degnamente il settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti umani che cadrà nel 2018. Sarà davvero possibile veder realizzato davvero questo augurio?
Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...Drughe .it
DEFINIZIONE DI MOBBING PSICOSOCIALE
“Atti, atteggiamenti o comportamenti di violenza morale o psichica in occasione di lavoro ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale che portano ad un degrado delle condizioni di lavoro idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore e della lavoratrice”
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Funzione Pubblica
Un male oscuro chiamato mobbing
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
(Lavoro@Confronto - Numero 22 - Luglio/Agosto 2017)
In Italia il mobbing sta assumendo proporzioni significative e per molti aspetti allarmanti in ciò accentuato anche dalla crisi economica e la crescente disoccupazione che diventano fardelli sempre più pesanti per quei lavoratori che sono fatti oggetto di soprusi e sono per certi versi costretti a subirli per paura di perdere il posto di lavoro.
Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...Drughe .it
Uno studio dell’Università Statale di Milano osserva come un singolo evento stressante possa causare modificazioni a lungo termine nella trasmissione nervosa e nella struttura dei circuiti neuronali, aprendo nuove vie per la gestione del Disturbo Post‐traumatico da Stress.
Milano, 14 novembre 2016 ‐ Lo stress causato da vari fattori ambientali (traumi, eventi naturali, stress psicologico, etc.) è considerato un fattore di rischio importante per numerose malattie, in particolare le malattie neuropsichiatriche e neurodegenerative. Uno studio recente, pubblicato sulla rivista Molecular Psychiatry (del gruppo Nature), ha dimostrato che un solo evento stressante può causare effetti a lungo termine nella corteccia cerebrale. La ricerca è stata coordinata da Laura Musazzi e Maurizio Popoli, del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano.
Mobbing: elementi costitutivi e onere della provaDrughe .it
MOBBING: una serie di atti vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da
parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di
persecuzione e di emarginazione, finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.
Mobbing da parte del dirigente scolastico, la storia di un’insegnante che ha vinto
Quello che a breve andrete a leggere non è una favola tantomeno un romanzo ma semplicemente una storia di vita vissuta, dolorosa, molto comune (più di quanto non si pensi), complessa e ricca di cattiverie, così come solo la mente umana è capace di sviluppare. La voglio rendere pubblica per dare coraggio a chi può condividere o ha già condiviso questo percorso, per dire che il mobbing si può combattere, si può sconfiggere. Per farlo però è necessario avere fiducia e autostima; il mobizzato non ha problemi psicologici, è principalmente una vittima. Poiché la mente umana, attraverso la memoria compatta gli avvenimenti, ne cancella quelli poco piacevoli, è necessario per prima cosa prendere appunti, annotare tutto quello che accade, giorno per giorno, episodio con episodio, registrare gli orari in cui i fatti accadono e le persone presenti.
Esordisce così la professoressa Giovanna Piga nel suo racconto inviato alla redazione di “OggiScuola.it” in cui parla di un momento delicato della sua vita. Una storia fatta di mobbing da parte del dirigente scolastico, anni di bugie e calunnie che alla fine hanno visto trionfare l’insegnante in tribunale. Il Miur è stato condannato a risarcire la docente per il danno biologico subito. “Io – scrive la docente – ho pagato un prezzo alto: la serenità che per anni è venuta a mancare ma sono stata ripagata da tanta solidarietà che è vero non è arrivata dall’ufficio ma ciò che conta è il risultato”. Una storia fatta di ansie, dolori, tachicardia e visite dalla psichiatra, anni che hanno devastato l’insegnante che per raccontare la sua vittoria, ma soprattutto i suoi dolori, ha scelto di scrivere, mettere nero su bianco quelle sofferenze e condividerle.
tratto da: oggiscuola.com
DISEGNO DI LEGGE SUI REATI RELATIVI AGLI ATTI PERSECUTORI NEI LUOGHI DI LAVORO
Quando il mobbing costituisce reato - Laura De Cristofaro
1. numero 8 21 aprile 2008 93
Segni giuridici Approfondimento
Quando il mobbing costituisce reato
La punibilità della
condotta di mobbing
nel diritto penale
Il codice penale italiano non
prevede la fattispecie criminosa
di ‘mobbing’.
Tuttavia, la condotta di persecu-
zione nei luoghi di lavoro è pu-
nibile ai sensi dell’art. 572 c.p.,
intitolato ‘Maltrattamenti in fa-
miglia o verso i fanciulli’.
Sul punto, la Suprema Corte di
Cassazione è intervenuta an-
cora di recente con pronuncia 9
luglio 2007 - sentenza travisata
dai media, che si sono affrettati
erroneamente a riportare che il
mobbing non è reato - ribadendo
che il delitto previsto e punito
dall’art. 572 c.p. è la figura mag-
giormente prossima ai conno-
tati caratterizzanti la condotta
di mobbing.
La sentenza richiamata s’inseri-
sce nel solco di un orientamento
costante della giurisprudenza di
legittimità e di merito, secondo
il quale le degenerazioni di rap-
porti qualificati, come quello di
lavoro e, in particolare, di su-
bordinazione gerarchica, che
sfociano in vessazioni inflitte
alla parte più debole, rientrano
pienamente nell’area della puni-
bilità dell’art. 572 c.p.
L’emersione del mobbing, quale
fenomeno sociale diffuso, è piut-
tosto recente e conseguente-
mente il Giudice penale sarà nel
prossimo futuro sempre più di
frequente invocato ad applicare
la norma al rapporto di lavoro,
ispirandosi ai principi già ela-
borati per i maltrattamenti nel
contesto familiare.
L’applicazione
dell’art. 572 c.p. alle
degenerazioni del
rapporto di lavoro
Come si è detto, la giurispru-
denza di legittimità ha sancito
con chiarezza che il reato di
maltrattamenti è anche posto a
tutela del bene giuridico dell’in-
tegrità fisica e del patrimonio
morale del lavoratore subor-
dinato. E’ fuor di dubbio che il
reato punisca anche “Chiunque
maltratti ... una persona sottopo-
sta alla propria autorità.”
L’art. 572 c.p. ha dunque trovato
applicazione anche ai rapporti
fra datore di lavoro e lavoratore
subordinato, connotati giuridi-
camente dal potere direttivo e
disciplinare che la legge attri-
buisce al datore nei confronti
del lavoratore dipendente e che
pone quest’ultimo nella condi-
zione specificatamente previ-
sta dall’art. 572 c.p. Secondo la
giurisprudenza di legittimità e
di merito, il reato di maltratta-
menti si perfeziona allorché la
comunanza di vita sul luogo di
lavoro, connotata da assidue e
sistematiche vessazioni morali
o fisiche, riducano il lavoratore
in uno stato di umiliazione e sot-
tomissione penose.
La norma non individua espres-
samente gli autori dei maltrat-
tamenti, che possono dunque
essere il datore di lavoro, come
pure i suoi preposti.
La giurisprudenza è intervenuta
a sottolineare che non è indi-
spensabile che il rapporto di la-
voro sia regolato da un contratto
di lavoro subordinato, perché è
sufficiente che il lavoratore sia
di fatto soggetto all’autorità del
datore di lavoro e dei suoi pre-
posti. La fattispecie trova perciò
applicazione anche nei casi di
lavoro irregolare.
La condotta di
mobbing punibile ai
sensi dell’art. 572 c.p.
Secondo i principi elaborati
dalla giurisprudenza di Cassa-
zione, il comportamento del da-
tore di lavoro o dei suoi preposti
deve consistere in una pluralità
di condotte vessatorie prolun-
gate nel tempo e collegate dal
nesso della abitualità. Non è suf-
ficiente una sola azione o omis-
sione – eventualmente punibile
secondo una differente quali-
ficazione giuridica - ma è indi-
spensabile, che la condotta di
reato si perfezioni con una serie
di comportamenti ribaditi nel
laura de cristofaro
2. numero 8 21 aprile 200894
Segni giuridici
tempo e collegati proprio per la
ripetitività, tanto da poter essere
considerati in maniera unitaria.
E’ da sottolineare che l’art. 572
c.p. ha inteso punire generica-
mente la condotta del ‘maltrat-
tare’, non individuando specifici
comportamenti. Il reato è quindi
configurato a forma libera e, di
conseguenza, la condotta, pro-
prio perché non tipicizzata, è
capace di contenere una varietà
di atti che siano, proprio in ra-
gione della loro serialità, “idonei
a produrre uno stato di abituale
sofferenza fisica e morale, lesivo
della dignità della persona sotto-
posta all’autorità”.
Le condotte vessatorie possono
dunque diversamente conno-
tarsi come azioni o omissioni,
atti violenti e non. Da sottoli-
neare che, per lo stesso motivo,
i comportamenti persecutori,
singolarmente considerati, pos-
sono costituire o meno distinte
fattispecie di reato, che even-
tualmente, come illustrato nel
proseguo, possono concorrere
con la condotta del maltrattare.
Più chiaramente, non è richiesto
che la condotta del ‘maltrattare’
sia qualificata da una sequenza
di reati, perché ciò che rileva pe-
nalmente è la ripetizione di ves-
sazioni abituali.
Difatti, la Corte di Cassazione
ha espressamente incluso nello
schema dell’art. 572 c.p., non
solo gli atti che integrano spe-
cifici reati - quali lesioni, ingiu-
rie, minacce - ma anche azioni
o omissioni che costituiscono
privazioni, umiliazioni, atti di di-
sprezzo o di offesa alla dignità e
qualsiasi azione o omissione che
si risolva in vere e proprie soffe-
renze morali, anche quando si
tratti di atti leciti.
Inoltre, la stessa giurisprudenza
di legittimità è intervenuta a sot-
tolineare che, purché non venga
meno l’abitualità, la condotta
può variare di intensità e che,
addirittura, possa essere inter-
rotta da intervalli, purché non
prolungati.
Segue. Il requisito
dell’idoneità lesiva
delle condotte
vessatorie
La lesione dell’integrità psico-
fisica del lavoratore è elemento
necessario ad integrare la fatti-
specie delittuosa.
Pertanto, la condotta persecuto-
ria, considerata nella sua unita-
rietà - e non i singoli comporta-
menti, separatamente conside-
rati – deve essere concretamente
idonea a ledere l’integrità psico-
fisica del lavoratore.
Il magistrato - il Pubblico Mi-
nistero titolare delle indagini
prima e il Giudicante poi - è per-
ciò chiamato ad esaminare con
grande attenzione l’esistenza
del nesso eziologico fra maltrat-
tamenti e lesioni psico-fisiche
patite dal lavoratore. Allo scopo
di svolgere tale valutazione,
necessaria per la stessa sussi-
stenza dell’elemento obiettivo
della fattispecie, nell’esperienza
giudiziale si evidenzia il ricorso
a parametri obiettivi, fra i quali
la gravità dei singoli comporta-
menti, la loro frequenza, ripeti-
tività e durata nel tempo.
L’elemento
psicologico del reato
L’unitarietà della condotta,
complessivamente considerata,
deve necessariamente riflettersi
nella componente soggettiva
del reato. Il comportamento del
maltrattare, dunque, deve essere
sostenuto sul piano soggettivo
dal dolo generico, ovvero dalla
coscienza e dalla volontà di af-
fliggere il lavoratore con una se-
rie di prevaricazioni, vessazioni
e persecuzioni.
Non è indispensabile, secondo
l’orientamento prevalente della
giurisprudenza di legittimità,
che l’autore abbia programmato
la ripetizione dei comporta-
menti vessatori, poiché è da ri-
tenersi sufficiente che il dolo si
rafforzi man mano, con la con-
sapevolezza del protrarsi nel
tempo delle condotte.
Rapporti del reato
di maltrattamenti
con altre figure
delittuose.
Reati assorbiti e
concorrenti con l’art.
572 c.p.
La giurisprudenza ha stabilito
che, sussistendo il nesso della
sistematicità fra i singoli reati,
alcune figure perdano la propria
autonomia, e vengano assorbite
nella condotta punita dal reato
previsto dall’art. 572 c.p.
I reati di percosse e minacce
non sono perciò distintamente
punibili, perché lesivi dell’iden-
tico bene giuridico dell’integrità
psico-fisica del lavoratore, ma si
ascrivono nei maltrattamenti in
famiglia, quali comportamenti
gravi e specifici.
Anchelelesionicolpose,chesono
conseguenza della condotta del
‘maltrattare’ vengono necessaria-
mente attratte nello schema dello
stesso reato.
Quando dalle vessazioni di-
scendono, quali conseguenze
non volute, collegate dal nesso
di causa-effetto, lesioni colpose
Approfondimento
3. numero 8 21 aprile 2008 95
Segni giuridici
gravi, gravissime o la morte del
lavoratore, vengono a configu-
rarsi le ipotesi aggravate sanzio-
nate dal secondo comma dell’art.
572 c.p. Così, all’aumentare della
gravità delle lesioni, corrisponde
una maggiore e graduale severità
della pena, nel minimo come nel
massimo: la pena delle reclusione
è estesa da quattro a otto anni
quando le lesioni sono gravi, da
sette a quindici anni se le conse-
guenze lesive sono gravissime, da
dodici a venti – ma non vi è casi-
stica sul punto – nel caso estremo
della morte del lavoratore.
Differentemente, la giurispru-
denza ha escluso che talune ipo-
tesi rimangano assorbite nella
condotta vessatoria abituale, re-
stando separatamente punibili in
concorso formale con il reato di
maltrattamenti.
Così, la giurisprudenza ha
escluso che il reato di lesioni vo-
lontarie possa restare attratto
dall’area della punibilità dell’art.
572 c.p., perché connotato da un
elemento psicologico differente,
ovvero dalla diversa volontà di
procurare lesioni, che trascende
la coscienza e volontà del mal-
trattare.
Un’ultima precisazione al ri-
guardo. Quando le lesioni ri-
sultano gravi o gravissime deve
essere denunciata la fattispecie
aggravata prevista dall’art. 572,
comma 2, c.p.; la differente de-
nuncia per il reato di lesioni vo-
lontarie condurrebbe, infatti,
inesorabilmente, in mancanza di
una modifica della contestazione
da parte del pubblico ministero
nel corso delle indagini, ad un’ar-
chiviazione del procedimento pe-
nale, mancando, sotto il profilo
psicologico, la volontà da parte
dell’autore di procurare lesioni.
Conservano altrettanta dignità
di autonome figure di reato,
concorrendo formalmente con
il reato di maltrattamenti, anche
i reati previsti dagli artt. 609 bis
e ss. c.p., posti a tutela del diffe-
rente bene giuridico della sfera
della libertà sessuale.
Conclusioni
Pur in assenza di una specifica
figura di reato, l’ordinamento
giuridicoitalianoapprestaegual-
mente tutela penale all’integrità
psico-fisica del lavoratore, pu-
nendo la condotta di mobbing,
allorché perfeziona lo schema
del reato di maltrattamenti (art.
572 c.p.), sopra esaminato.
Se i principi elaborati dalla giuri-
sprudenza in materia di maltrat-
tamenti fra le mura domestiche,
ambito d’applicazione naturale
della norma richiamata, si ap-
plicano anche ai rapporti di la-
voro, naturalmente i comporta-
menti vessatori si manifestano
con modalità peculiari nei due
differenti contesti. L’emersione
del ‘fenomeno’ del mobbing in
tutta la sua ampiezza e il conse-
guente incremento delle istanze
punitive da parte dei lavoratori,
richiedono sempre con fre-
quenza maggiore al giudice pe-
nale, chiamato a giudicare sino
ad ora soprattutto fatti emble-
matici di particolare gravità, di
calarsi nella realtà quotidiana
del rapporto di lavoro, per com-
prenderne le degenerazioni
patologiche. L’esperienza giudi-
ziale sarà dunque chiamata ad
elaborare un catalogo aperto di
comportamenti afflittivi nell’am-
bito lavorativo. Basti pensare,
ad esempio, all’isolamento quo-
tidianamente inflitto al lavora-
tore, ai rimproveri ingiustificati,
al progressivo immiserimento
delle mansioni sino all’emargi-
nazione professionale.
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