La tua azienda affida a vettori la merce destinata a clienti esteri?
Probabilmente stai sottovalutando rischi e potenziali costi. Ma c'è il modo per mettersi al riparo da brutte sorprese
Spedizioni internazionali e contratto di trasporto - Come ridurre rischi e costi per l'azienda committente
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L’importanza del contratto di trasporto
nelle spedizioni internazionali
Approfondimento a cura dell’Avv. Michele
Borlasca, Partner dello Studio Zunarelli e
Associati di Milano
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L’emergenza sanitaria di questi ultimi mesi ha già
fatto emergere per le imprese industriali
l’esigenza di investire nella filiera logistica e
distributiva.
É emersa la necessità di garantire una organizzata
catena di approvvigionamento che possa essere il
più possibile insensibile a fattori esterni ed
imprevedibili.
Tale ambizioso obiettivo necessita indubbiamente
di una revisione in chiave contrattuale dei rapporti
con i propri fornitori, primi tra tutti quelli di cui
l’impresa si avvale per l’esecuzione di servizi di
trasporto.
La prassi commerciale degli ultimi anni vede le
imprese non inclini a stipulare contratti scritti per
i trasporti internazionali su gomma.
Tale mancanza è data, in buona parte, dalla
vigenza della Convenzione concernente il
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contratto di trasporto internazionale di merci su
strada (cd. CMR) firmata a Ginevra nel 1956.
La Convenzione disciplina in modo dettagliato la
responsabilità vettoriale e le ipotesi di esonero di
detta responsabilità nei casi di perdita, ritardo o
danneggiamento della merce. Comunemente si
ritiene irrilevante, nel contesto di un trasporto
internazionale su gomma, la necessità dello
strumento contrattuale tra mittente e vettore
avendo già la CMR una disciplina uniforme ed
organica in materia.
La descritta prassi è tuttavia foriera di possibili
controversie che potrebbero veder coinvolte le
imprese committenti e che non troverebbero
regolazione propria nelle norme della disciplina
convenzionale.
Se da un lato infatti è vero che la CMR disciplina
nel dettaglio numerosi aspetti del contratto di
trasporto, primo tra tutti la responsabilità del
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vettore, altrettanto vero è che per tutto ciò che non
è espressamente disciplinato nella Convenzione
permangono delle zone grigie rimesse alla
disciplina nazionale dei singoli Stati, ovvero dai
regolamenti comunitari per quanto di
competenza.
Nello specifico, potrebbero verificarsi le seguenti
ipotesi:
- Ricorso al sub-sub-trasporto
La CMR non esclude la possibilità per il vettore di
avvalersi di successivi vettori i quali, a loro volta,
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possono rivolgersi ad ulteriori vettori (cd. “sub sub
vettore”). Ciò al di là dell’ipotesi, sempre prevista
dalla Convenzione, della fattispecie della pluralità
di vettori per uno stesso trasporto.
Tale circostanza, espressamente sanzionata nel
nostro ordinamento nell’ambito del trasporto
nazionale su gomma ma, come detto, lecita ai
sensi della CMR in concreto potrebbe comportare
per il committente l’impossibilità di conoscere con
esattezza quali soggetti eseguono il trasporto per
proprio conto ovvero di limitarne l’utilizzo.
In siffatto contesto anche eventuali sforzi in merito
all’individuazione del fornitore del servizio di
trasporto in termini di affidabilità e serietà
potrebbero dunque essere vanificati, in quanto il
servizio di trasporto, per una più tratte, sarebbe
svolto da un soggetto di cui il committente ignora
l’esistenza.
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Come ridurre i rischi e tutelarsi?
Attraverso lo strumento contrattuale l’impresa che
intende affidare un trasporto internazionale su
gomma ha la possibilità di opporre al vettore un
generale divieto al sub-sub-trasporto, ovvero
regolarne il ricorso valorizzando ove possibile la
fidelizzazione dei subvettori con il vettore
principale e con l’azienda Committente
medesima.
Potrebbero così essere inserite apposite previsioni
contrattuali volte ad esempio ad imporre l’obbligo
di preventiva comunicazione al committente delle
società sub vettrici delle quali il vettore intenda
avvalersi; o ancora clausole idonee a vincolare il
vettore a stipulare anch’esso contratti scritti con i
sub vettori e, a questi ultimi, con gli ulteriori sub-
sub-vettori, consentendosi così una completa
sovrapposizione delle obbligazioni in capo a tutti
gli operatori della filiera del trasporto.
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- Applicabilità della legge straniera
Ulteriore elemento di criticità in assenza di un
regolamento contrattuale scritto è dato dalla
legge applicabile in caso di controversie tra il
committente ed i vettori e/o sub vettori.
Per eventuali azioni che esulano dall’ambito di
applicazione della CMR potrebbe infatti trovare
applicazione la legge straniera. In base al
Regolamento UE n. 593/2008 (cd. Regolamento
Roma I) la legge applicabile al contratto di
trasporto è quella del paese di residenza abituale
del vettore.
- Foro competente
Anche il foro competente, in assenza di contratto
scritto, potrebbe essere fonte di forti criticità.
Classico esempio può essere dato dall’azione
promossa dal cd. “sub-sub vettore” nei confronti
del committente per il pagamento del nolo avanti
all’autorità straniera.
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L’impresa committente in tal caso potrebbe
vedersi citata avanti un’autorità straniera per il
pagamento del nolo da parte di un soggetto, di
cui invero ignorava l’esistenza, per servizi di
trasporto che la stessa aveva correttamente
pagato al vettore cui si era rivolta (e che
quest’ultimo aveva mancato di onorare nei
confronti dei vettori di cui a sua volta si era
servito).
- Duplicazione dei costi assicurativi
La mancata conoscenza dei soggetti
concretamente coinvolti nell’esecuzione del
servizio di trasporto può comportare una
duplicazione delle coperture assicurative.
Non avendo infatti il committente contezza delle
società coinvolte nel trasporto e,
conseguentemente, neppure delle eventuali
polizze dalle stesse stipulate, ben potrebbe
accadere che il Committente supporti dei costi per
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la copertura di rischi già assicurati dai vettori
incaricati.
La previsione di adeguati obblighi informativi
all’interno del contratto di trasporto potrebbe
consentire al committente di conoscere
anticipatamente le coperture assicurative del
vettore e dei successivi sub vettori, potendo poi
contenere i costi di polizza ai soli rischi
effettivamente scoperti.
Non avendo la presunzione in questa sede di voler
compiutamente analizzare tutti i profili di rischio
cui un’impresa potrebbe esporsi, in mancanza di
contratti scritti con i vettori per l’esecuzione di
trasporti internazionali su gomma, già gli esempi
sopra accennati forniscono una concreta idea
delle possibili criticità cui il committente si espone
nel caso in cui sia assente un regolamento
contrattuale.
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Nell’ottica dunque di minimizzare i rischi,
ottimizzare i costi ed organizzare
sistematicamente la propria catena logistica e di
approvvigionamento, le imprese committenti non
potranno sottrarsi alla necessità di predisporre
contratti scritti con i vettori di cui si avvalgono per
i trasporti internazionali.
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