La valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro: quali sono i rischi da valutare, il processo da seguire per la loro identificazione, valutazione e le azioni da intraprendere per il trattamento dei rischi. Le diverse classi di rischio: i rischi per la salute, per la sicurezza e i rischi trasversali.
il processo di valutazione rischi e la formazione dei lavoratori secondo le r...Corrado Cigaina
carrellata delle principali novità introdotte dalla recente normativa sulla sicurezza e salute del lavoro.
la presentazione è stata utilizzata in una recente presentazione finalizzata all'aggiornamento di Datori di Lavoro che svolgono la funzione di RSPP ai sensi dell'art 34 D.Lgs 81/08
Rischi specifici sul lavoro- legge 81/2008
Istituto Paritario S. Freud, Scuola privata a Milano per: indirizzo Tecnico Tecnologico Informatico e indirizzo Tecnico Economico Turismo
Istituto Tecnico Informatico: una scelta vincente
Istituto Tecnico Turismo: uno sguardo al futuro
Corso ASPP/RSPP mod. A3 - Inviduazione e valutazione dei rischiRoberto Rocchegiani
Corso per ASPP/RSPP ideato nel 2016 con elementi di novità dal punto di vista didattico. Parliamo della individuazione dei rischi e della loro valutazione, con particolare riferimento agli attuali panorami occupazionali.
Siamo agli inizi di una presumibile inversione di tendenza dal punto di vista produttivo, ma occorre rivalutare la sopravvenuta rischiosità derivante dalla differenza di genere e l'attuale impoverimento delle organizzazioni, dal punto di vista esperenziale e professionale.
Elementi che stanno determinando un forte incremento delle domande di malattia professionale ed un incremento degli infortuni mortali.
Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoroCorrado Cigaina
introduzione ai sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro ed hai modelli organizzativi gestionali di cui all'art 2 D.Lgs 81/08. la presentazione può essere utile come aggiornalemto di RSPP.; aggiornato al aprile 2016
La valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro: quali sono i rischi da valutare, il processo da seguire per la loro identificazione, valutazione e le azioni da intraprendere per il trattamento dei rischi. Le diverse classi di rischio: i rischi per la salute, per la sicurezza e i rischi trasversali.
il processo di valutazione rischi e la formazione dei lavoratori secondo le r...Corrado Cigaina
carrellata delle principali novità introdotte dalla recente normativa sulla sicurezza e salute del lavoro.
la presentazione è stata utilizzata in una recente presentazione finalizzata all'aggiornamento di Datori di Lavoro che svolgono la funzione di RSPP ai sensi dell'art 34 D.Lgs 81/08
Rischi specifici sul lavoro- legge 81/2008
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Corso per ASPP/RSPP ideato nel 2016 con elementi di novità dal punto di vista didattico. Parliamo della individuazione dei rischi e della loro valutazione, con particolare riferimento agli attuali panorami occupazionali.
Siamo agli inizi di una presumibile inversione di tendenza dal punto di vista produttivo, ma occorre rivalutare la sopravvenuta rischiosità derivante dalla differenza di genere e l'attuale impoverimento delle organizzazioni, dal punto di vista esperenziale e professionale.
Elementi che stanno determinando un forte incremento delle domande di malattia professionale ed un incremento degli infortuni mortali.
Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoroCorrado Cigaina
introduzione ai sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro ed hai modelli organizzativi gestionali di cui all'art 2 D.Lgs 81/08. la presentazione può essere utile come aggiornalemto di RSPP.; aggiornato al aprile 2016
il corso si rivolge a 12 Volontari del Servizio Civile Nazionale che parteciperanno al progetto 1000 modi per crescere organizzato dal Comune di Bolognetta.
CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORE
Decreto interministeriale 06/03/2013 -GU n. 65 del 18/03/2013 Art. 32, comma 2 - Art. 6, comma 8, lettera m-bis D. Lgs 81/08 e s.m.i.
2. Programma del corso di
sicurezza sul lavoro
(generale)
• Concetto di pericolo
• Concetto di rischio
• Concetto di danno
• Misure di prevenzione
• Misure di protezione
• Organizzazione della prevenzione aziendale
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza
3. Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una
determinata entità o condizione che ha la potenzialità di
causare danni
il danno prodotto da un pericolo ordinario è di tipo
infortunistico e lo studio di pericoli ordinari è legato a:
ambienti di lavoro, macchine, attrezzature ed impianti;
Pericolo: altezza della pensilina
Rischio : caduta della pensilina;
Danno grave: se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita
pericoli specifici si manifestano durante l’espletamento dei compiti assegnati ai
lavoratori: riconducibili a svariati agenti chimici, fisici e biologici.
La caratteristica di portare un pericolo è interna al fattore stesso.
4. Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di
impiego di esposizione ad un determinato fattore o agente o loro combinazioni
Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo evento
capace di causare un danno alle persone . Implica l’esistenza di una sorgente di
pericolo e della possibilità che essa si trasformi in danno
Quindi è probabilità che si verifichi un evento dannoso per Gravità associata all’evento
stesso
Rischio = concreta esposizione ad un pericolo
Il rischio
5. La percezione del rischio (1/2)
I nostri occhi vedono meno di quello che crediamo
Noi estraiamo dalla realtà che vediamo pochi dettagli che riteniamo importanti e
e per il resto ci basiamo su una generica memoria visiva
l limite della memoria visiva a medio termine è di
soli 4 oggetti. Questo spiega ad esempio perché a volte non ricordiamo dove
abbiamo messo le chiavi un minuto dopo averle posate (se mettiamo le chiavi
insieme alle borse della spesa su un tavolo pieno di oggetti, potremmo avere
subito problemi a ricordarci dove le abbiamo messe).
6. La percezione del rischio (2/2)
Un pericolo oggettivo presente in un ambiente di lavoro può essere non
percepito o
percepito con valutazioni differenti da parte dei lavoratori.
Immediatezza del danno; libertà di assunzione del rischio;
concentrazione del danno nel tempo; dannosità dei pericoli presenti;
Valutazione costi - benefici: se un certo comportamento arreca un altro
beneficio, allora il rischio ad esso connesso sarà percepito in maniera minore; un
operaio in una piccola azienda
lavora su di una pressa con le protezioni disinserite: probabilmente percepisce il
pericolo derivante dall’operazione molto inferiore rispetto al vantaggio che trae
nel velocizzare il lavoro.
7. Diverse tipologie di rischio
Rischi di natura infortunistica responsabili del possibile verificarsi di incidenti e
infortuni
•durante l’utilizzo di macchine e attrezzature ,
•per contatto con impianti elettrici, per presenza di sostanze pericolose,
• per incendi ed esplosioni;
•per utilizzo di scale fisse, di attrezzi manuali, di apparecchiature elettriche, mezzi di
trasporto, o durante la manipolazione di prodotti
Rischi di natura igienico ambientale che riguardano la salute dei lavoratori:
•rischio fisico di esposizione al rumore,
•rischio chimico da esposizione alle polveri;
•rischio cancerogeno, che può favorire l’insorgere di un cancro o favorire il progredire del
cancro; rischio biologico che deriva dalla contaminazione di materiale potenzialmente
infetto
8. Cosa è il danno
Il danno è l’evento che può chiudere il circuito tra il
pericolo (forse succede) e il rischio (sta succedendo)
• Pericolo: potrebbe succedere
• Rischio: quanto è probabile che succeda
• Danno: alle persone, agli impianti, alle cose
• Gli infortuni hanno causa violenta (ferita, caduta ed esplosione);
• Le malattie professionali invece insorgono a causa di agenti che agiscono anche
a lungo termine (polveri, solventi, rumori e vibrazioni).
• Le malattie professionali possono insorgere anche dopo lungo tempo di
esposizione a sostanze pericolose
Tra le malattie più note ci sono le malattie muscolari, la silicosi (per inalazione di
polveri (per i lavoratori di miniere di metalli) e il mesotelioma (periodo di incubazione
di circa 30 anni)
9. Diversi tipi di rischi e diversi tipi di danno
Rischio per la
sicurezza (macchine
e impianti)
Occasione di lavoro
Infortunio: riconoscimento
agevole della causa
Rischio per la salute
del lavoratore
Occasione di lavoro
Malattia professionale : evento
progressivo e riconoscimento
complicato delle cause
Rischio trasversale
(organizzazione del
lavoro etc, lavoro notturno
Occasione di lavoro
Trauma quale
stress o disagio
(difficilissimo
riconoscimento
delle cause)
10. La prevenzione
Le misure di prevenzione possono essere definite come “il complesso di misure
necessarie per evitare o almeno diminuire i rischi professionali e, di
conseguenza, evitare o diminuire gli infortuni e le malattie professionali”
Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale o organizzativo, come la
formazione e
l'addestramento dei lavoratori , la progettazione, costruzione e corretto utilizzo di
ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti;
Gerarchia delle misure di prevenzione: eliminazione del rischio, sostituzione di ciò
che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso, riduzione della esposizione con
misure tecniche e organizzative.
11. Misure di prevenzione (art. 15
decreto legislativo n. 81 del 2008)
• Valutazione del rischio
• Riduzione dei rischi alla fonte
• Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è;
• Riduzione dei lavoratori esposti con misure tecniche e organizzative.
• formazione, informazione e addestramento dei lavoratori,
• il controllo sanitario, finalizzato a diagnosticare precocemente patologie collegate
al lavoro.
• coinvolgimento dei lavoratori tramite rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(art. 50 decreto 81 del 2008);
• Misure organizzative finalizzate a garantire il benessere dei lavoratori (valutazione
stress correlato, art. 28)
• utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
• misure di emergenza
• uso di di segnali di avvertimento
• regolare manutenzione di impianti, attrezzature e macchine, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti
12. Settore metalmeccanico: esempi di
misure di prevenzione
riduzione del rischio alla fonte (qualità del liquido utilizzato , è appropriato il
rinnovo completo dei liquidi, accompagnato dalla pulizia delle vasche di raccolta )
rischio di fumi e vapori durante operazioni di verniciatura
tecnologie di lavoro alternative,
captazione di fumi e vapori a livello dei punti di formazione e diffusione;
isolamento delle zone in cui si effettuano lavorazioni che danno origine a fumi e
vapori ,
adeguamento del ricambio d’aria,
rischio carrelli elevatori ribaltamento e rovesciamento:
rispetto della velocità massima garantita;
buona organizzazione della segnaletica;
segnalazione acustica in prossimità delle curve;
mantenere efficienti i sistemi frenanti;
per i rischi infortunistici prevedere un sistema di avviamento solo volontario;
freni e segnalatori da controllare quotidianamente;
formare e addestrare adeguatamente il personale addetto;
13. La prevenzione dei rischi in
alcuni settori
Settore acconciatori: rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
da prevenire attraverso spazi di lavoro adeguati e scelta di forbici che siano
modellate secondo criteri ergonomici, organizzare pause di lavoro regolari e
dotarsi di sgabelli per l’operatore
Settore dell’edilizia: misure di prevenzione: portare con adeguati ausili i
bancali, evitare di depositare o prelevare materiale al di sopra delle spalle o
direttamente sul pavimento, sorveglianza sanitaria in relazione alla valutazione
del rischio
14. La sorveglianza sanitaria come
fondamentale misura di prevenzione
Valutazione del rischio
accertamenti sanitari
definiti dal medico
competente in
funzione dei rischi
lavorativi specifici
Esami emato clinici
come attività preventiva
Indicatori biologici di esposizione
Gli esami servono per
• Stabilire lo stato di salute del lavoratore
all’assunzione;
• individuare fattori che aumentano il rischio per la
salute del lavoratore;
• Evidenziare malattie o sintomi e prevenire
l’insorgenza
• redigere l’anamnesi
15. Quando è obbligatoria la
sorveglianza sanitaria
• Esposizione ai videoterminali per più di 20 ore alla settimana;
• esposizione a rischio chimico “non moderato”
• esposizione all’amianto
• esposizione al rumore per valore superiore di azione
• movimentazione manuale di carichi che possa comportare rischi dorso lombari
• esposizione ad agenti cancerogeni, biologici, sostanza radioattive.
Visite mediche :
prima che il lavoratore sia adibito alla mansione,
durante lo svolgimento del lavoro,
su richiesta del lavoratore quando il medico competente la ritenga necessaria
16. Cartella sanitaria e di rischio
Il medico competente deve informare preventivamente l’RLS del significato del
programma della sorveglianza sanitaria;
deve informare preventivamente il lavoratore e solo dopo può attivare la sorveglianza
sanitaria
fornisce ai lavoratori le informazioni necessarie in merito alla sorveglianza sanitaria
effettuata ;
fornisce informazioni, ove richieste, anche al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza;
devono essere chiari gli effetti pratici (idoneità, idoneità parziale, inidoneità)
connessi alla sorveglianza sanitaria;
Sanzioni per il medico competente in relazione alla sorveglianza sanitaria e alla
informazione
ai lavoratori: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro
17. Misure di protezione: al verificarsi di un evento
dannoso permettono di limitarne le conseguenze
Attive : estintori, arresti di
emergenza, caschi e
scarpe
Misure di protezione passive
che non richiedono
l’intervento dell’uomo : scale
protette e a prova di fumo;
adeguata segnaletica di
sicurezza, impianto rilevazione
incendio
quelle che devono
proteggere gruppi di
lavoratori:
e s . s c h e r m i
ripari,tettoie
individuali
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la salute durante il lavoro”
Vanno custoditi dal lavoratore
collettive
19. Il datore di lavoro
E’ il soggetto responsabile dell’attività come titolare dei poteri decisionali e di
spesa
Compiti principali del datore di lavoro : effettuare una corretta valutazione del
rischio e nominare l’RSPP
deve garantire l’obbligo di sicurezza sempre sulla base della evoluzione tecnica e
scientifica (art. 2087 c.c.)
se non dimostra di aver fatto tutto quanto in suo potere per evitare l’infortunio
incorre in sanzioni o ammende
Principali sanzioni : arresto o ammenda per mancato aggiornamento delle misure
di prevenzione e protezione; mancata fornitura ai lavoratori dei DPI,
arresto da due a quattro mesi o ammenda nel caso in cui i lavoratori siano addetti
a mansioni non adatte alle loro condizioni di salute.
20. • individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati [...];
• programmazione delle misure ritenute opportune per implementare la salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro
• procedure da seguire per attuare le misure
• individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici [...].
• Sanzione prevista per mancata valutazione del rischio: omessa redazione del documento di
valutazione del rischio: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Obbligo cardine di valutazione del rischio e sanzioni
(ex art. 28 decreto legislativo n. 81 del 2008)
21. Cosa deve essere presente nel
documento di valutazione del rischio
Pianta di tutto il sito produttivo
Descrizione di tutte le fasi di lavoro
Elenco di tutte le macchine e impianti usati in ogni singola fase
Cognome e nome di tutti i lavoratori a cui sarà associato il rischio specifico a cui
sono esposti
Le misure di prevenzione predisposte per gestire la sicurezza di tutti i lavoratori
esposti a rischio di lesioni acute (infortunio) o croniche (malattie professionali)
Protocollo sanitario a cui sottoporre il lavoratore.
DVR privi anche di uno solo di questi elementi sono gravemente incompleti
22. Come deve essere redatto il documento
di valutazione del rischio secondo le
sentenze della Cassazione
Essa descrive un caso in cui “le lesioni furono cagionate dal cattivo funzionamento del macchinario, che
aveva indotto gli operai ad un lavoro più impegnativo e difficile di quello consueto: essi si dovevano
occupare, infatti, anche del taglio di quelle parti di tessuto che dovevano essere tagliate dalla macchina.”
Dunque “la formazione svolta in passato e la scelta dello strumento individuale di protezione era risultata
insufficiente, mentre sarebbe stato necessario - come ben evidenziato dalla Corte di merito - valutare il
nuovo e maggiore rischio e considerare l’utilizzo di dispositivi di protezione con caratteristiche
diverse, idonee a fronteggiare il mutamento e l’aumento di difficoltà del lavoro connessi al guasto del
macchinario.”(Sentenza Cassazione 2017 n. 4706)
Il concetto del rischio è un concetto dinamico
Il concetto di realizzazione , non solo di creazione di nuove misure di protezione ma anche di
mantenimento permanente di quelle già create in base al progredire della scienza e della tecnica.
23. Chi sono i preposti
Sono le interfacce tra DL/dirigenti e lavoratori
Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere in pericolo i
lavoratori ha l’obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda
dei casi
il preposto, insieme al datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia e
gli viene assegnata responsabilità in base agli effettivi poteri, anche se non vi
fosse una nomina specifica (art. 299)
Secondo la giurisprudenza essi sono responsabili e non possono addurre a loro
discolpa di non essere stati formati(sentenza 10 aprile 2017 n. 18090)
24. Diritti e doveri dei soggetti della sicurezza: i lavoratori
• Il lavoratore deve osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti in materia di sicurezza;
• deve utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto e dispositivi di sicurezza;
• segnalare le deficienze dei mezzi e dei dispositivi
• adoperarsi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo incombente di cui venga a
conoscenza
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di protezione o di
controllo;
• non compiere operazioni che non siano di loro competenza;
• partecipare a programmi di formazione e addestramento;
• sottoporsi a controlli periodici disposti dal medico competente;
• I lavoratori che si trovino in regime di appalto o di subappalto devono esporre apposita
tessera di riconoscimento
• Nel caso di comportamento abnorme del lavoratore , il datore di lavoro è sollevato da
responsabilità solo quando quindi agisca di sua iniziativa, senza necessità, all’insaputa
del datore di lavoro, quando l’attività svolta sia completamente estranea ai compiti che
gli sono affidati
La violazione di un obbligo da parte del dipendente esclude la responsabilità del datore di lavoro
solo se sia stata di per sé sola sufficiente a causare l’evento. (art. 41 c.p. )
Non esiste più un obbligo di vigilanza assoluta sul dipendente.
25. Il comportamento del lavoratore
Il lavoratore non è più solo debitore della sicurezza da parte del datore di lavoro
come in passato, ma deve essere partecipe nel dovere di fare sicurezza.
(se il lavoratore si accorge della inidoneaità di attrezzature o macchinari, deve
informare prima possibile il superiore gerarchico o il datore di lavoro.
L’omissione della dovuta collaborazione da parte del lavoratore costituisce
comportamento colpevole, rilevabile in sede giudiziaria
Il lavoratore risulterà sanzionabile sotto il profilo disciplinare perché ha un obbligo di
correttezza e buona fede
Tuttavia occorrere ricordare che in situazione di emergenza e di pericolo grave e
immediato il datore di lavoro deve astenersi dal richiedere al lavoratore di riprendere
l’attività. In base al principio previsto nel codice civile se il datore di lavoro non adempie
la prestazione anche il lavoratore può rifuitare l’adempimento (art. 1460).
Ricordiamo il caso ThyssenKrupp a Torino.
26. Servizio di prevenzione e protezione
E’ un servizio professionale che ha i seguenti compiti:
Individuare e valutare i fattori di rischio secondo la nuova versione dell’articolo 28 del dente
definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati
elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
proporre programmi di formazione, informazione
dei lavoratori
partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza
e alla riunitone periodica
Il servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto corresponsabile del
verificarsi di un infortunio , ogni qualvolta esso sia riconducibile
ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo
di conoscere e segnalare.
27. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza: l’elezione (1/3)
Nelle aziende fino a 15 lavoratori il rappresentante è eletto normalmente dai
lavoratori al loro interno; nelle aziende con più di 15 lavoratori il rappresentante è
eletto all’interno delle rappresentanze sindacali presenti in azienda; in assenza delle
rappresentanze , il rappresentante è eletto dai lavoratori al loro interno.
Ha diritto ad una formazione specifica (32 ore di formazione)
deve ricevere copia del documento di valutazione del rischio, anche su supporto
informatico.
28. Il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (2/3)
Accede al luogo di lavoro nel rispetto dei termini di preavviso previsti dai contratti
collettivi.
Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave.
E’ consultato tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
programmazione della prevenzione , sulla designazione delle varie figure aziendali
(RSPP, ASPP, medico competente), in merito all’organizzazione della formazione
aziendale, cioè su tutte le attività di individuazione, programmazione e realizzazione
della prevenzione.
riceve le informazioni e la documentazione in merito alla valutazione dei rischi e
alle misure di prevenzione relative, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro,
agli infortuni e alle malattie professionali, deve ricevere una formazione adeguata
e partecipa alle riunioni periodiche del servizio di prevenzione e protezione
Deve disporre di ore di permesso per l’esercizio della sua funzione
29. Il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (3/3)
Deve poter organizzare un questionario preliminare tra i lavoratori per
una migliore valutazione del rischio
Inserire tutte le osservazioni fatte dal rappresentante dei lavoratori all’interno
del documento di valutazione del rischio
Promuove l’elaborazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l’integrità fisica dei lavoratori
Fa proposte sull’attività di prevenzione
avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
formula osservazioni nel corso delle visite ispettive
può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione adottate non siano idonee a garantire la salute e sicurezza durante il lavoro.
(Prerogative dettate dall’art. 50 del decreto legislativo n. 81 del 2008)
30. Documenti aziendali e
diritto di accesso dell’RLS
Accesso a documento di valutazione del rischio;
Nomina del medico competente
Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
e degli addetti;
Accesso al verbale della riunione periodica;
Denuncia di infortunio e malattia professionale e registro degli infortuni;
ricevute di consegna dei dispositivi di protezione individuale;
Registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni
Contratti di appalto, subappalto e somministrazione
31. Il medico competente
Il medico competente è un medico specializzato in medicina del lavoro con
compiti specifici sulla sorveglianza sanitaria e le attività di prevenzione
nell’azienda
Informa i lavoratori e i loro rappresentanti sugli esiti degli accertamenti sanitari
effettuati anche dopo la cessazione dell’attività
visita congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione gli
ambienti di lavoro
32. Gli enti che svolgono compiti di assistenza,
vigilanza e controllo
Inail: risarcimento per ridotta capacità lavorativa, statistiche e banche dati,
prevenzione
Direzione territoriale del lavoro (Ispettori con qualifica di ufficiali di polizia
giudiziaria: attività: vigilanza sul rispetto dei contratti collettivi, vigilanza in
materia di igiene e sicurezza del lavoro, vigilanza sul rispetto delle norme di
previdenza sociale.
Attività di vigilanza dei vigili del fuoco: certificazione prevenzione incendi
vigilanza sul rispetto delle norme antincendio
Servizio di prevenzione della ASL (SPRESAL): inchieste e accertamenti in
materia di infortuni e malattie professionali
SPIASAL (registro degli esposti, relazione annuale sulle attività di rimozione
materiale contenente amianto
33. verbale dell’organo
ispettivo
Gli organi di vigilanza possono prescrivere l’adeguamento della situazione di
infrazione che è stata rilevata e depenalizzazione della violazione
Il meccanismo di depenalizzazione si applica ai reati del decreto 81 del 2008;
tuttavia in caso di reiterate e gravi violazioni della normativa in materia di
sicurezza sul lavoro gli organi di vigilanza possono adottare un provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale
34. Sospensione attività imprenditoriale
Mancata elaborazione delle misure di prevenzione e protezione
Mancata elaborazione del documento di valutazione del rischio
Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione
Presenza di conduttori in tensione in assenza di misure procedurali
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti
Mancata notifica all’organo di vigilanza prima della esposizione ad amianto
35. La gestione delle
emergenze
Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati della attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio e di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio e primo soccorso.
I lavoratori non possono rifiutare la designazione