Sicurezza generale
dei lavoratori
avv. Paola de Vita

Esperta in gestione del lavoro e delle relazioni sindacali
Programma del corso di
sicurezza sul lavoro
(generale)
• Concetto di pericolo

• Concetto di rischio

• Concetto di danno

• Misure di prevenzione 

• Misure di protezione

• Organizzazione della prevenzione aziendale

• Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una
determinata entità o condizione che ha la potenzialità di
causare danni
il danno prodotto da un pericolo ordinario è di tipo
infortunistico e lo studio di pericoli ordinari è legato a:
ambienti di lavoro, macchine, attrezzature ed impianti;
Pericolo: altezza della pensilina

Rischio : caduta della pensilina;

Danno grave: se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita

pericoli specifici si manifestano durante l’espletamento dei compiti assegnati ai
lavoratori: riconducibili a svariati agenti chimici, fisici e biologici.

La caratteristica di portare un pericolo è interna al fattore stesso.
Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di
impiego di esposizione ad un determinato fattore o agente o loro combinazioni
Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo evento
capace di causare un danno alle persone . Implica l’esistenza di una sorgente di
pericolo e della possibilità che essa si trasformi in danno
Quindi è probabilità che si verifichi un evento dannoso per Gravità associata all’evento
stesso
Rischio = concreta esposizione ad un pericolo
Il rischio
La percezione del rischio (1/2)
I nostri occhi vedono meno di quello che crediamo

Noi estraiamo dalla realtà che vediamo pochi dettagli che riteniamo importanti e 

e per il resto ci basiamo su una generica memoria visiva
l limite della memoria visiva a medio termine è di 

soli 4 oggetti. Questo spiega ad esempio perché a volte non ricordiamo dove
abbiamo messo le chiavi un minuto dopo averle posate (se mettiamo le chiavi
insieme alle borse della spesa su un tavolo pieno di oggetti, potremmo avere
subito problemi a ricordarci dove le abbiamo messe).
La percezione del rischio (2/2)
Un pericolo oggettivo presente in un ambiente di lavoro può essere non
percepito o 

percepito con valutazioni differenti da parte dei lavoratori.
Immediatezza del danno; libertà di assunzione del rischio;
concentrazione del danno nel tempo; dannosità dei pericoli presenti;
Valutazione costi - benefici: se un certo comportamento arreca un altro
beneficio, allora il rischio ad esso connesso sarà percepito in maniera minore; un
operaio in una piccola azienda
lavora su di una pressa con le protezioni disinserite: probabilmente percepisce il
pericolo derivante dall’operazione molto inferiore rispetto al vantaggio che trae
nel velocizzare il lavoro.
Diverse tipologie di rischio
Rischi di natura infortunistica responsabili del possibile verificarsi di incidenti e
infortuni
•durante l’utilizzo di macchine e attrezzature , 

•per contatto con impianti elettrici, per presenza di sostanze pericolose,

• per incendi ed esplosioni; 

•per utilizzo di scale fisse, di attrezzi manuali, di apparecchiature elettriche, mezzi di
trasporto, o durante la manipolazione di prodotti

Rischi di natura igienico ambientale che riguardano la salute dei lavoratori:
•rischio fisico di esposizione al rumore, 

•rischio chimico da esposizione alle polveri; 

•rischio cancerogeno, che può favorire l’insorgere di un cancro o favorire il progredire del
cancro; rischio biologico che deriva dalla contaminazione di materiale potenzialmente
infetto
Cosa è il danno
Il danno è l’evento che può chiudere il circuito tra il
pericolo (forse succede) e il rischio (sta succedendo)
• Pericolo: potrebbe succedere
• Rischio: quanto è probabile che succeda
• Danno: alle persone, agli impianti, alle cose
• Gli infortuni hanno causa violenta (ferita, caduta ed esplosione);

• Le malattie professionali invece insorgono a causa di agenti che agiscono anche
a lungo termine (polveri, solventi, rumori e vibrazioni).

• Le malattie professionali possono insorgere anche dopo lungo tempo di
esposizione a sostanze pericolose

Tra le malattie più note ci sono le malattie muscolari, la silicosi (per inalazione di
polveri (per i lavoratori di miniere di metalli) e il mesotelioma (periodo di incubazione
di circa 30 anni)
Diversi tipi di rischi e diversi tipi di danno
Rischio per la
sicurezza (macchine
e impianti)
Occasione di lavoro
Infortunio: riconoscimento
agevole della causa
Rischio per la salute
del lavoratore
Occasione di lavoro
Malattia professionale : evento
progressivo e riconoscimento
complicato delle cause
Rischio trasversale
(organizzazione del
lavoro etc, lavoro notturno
Occasione di lavoro
Trauma quale
stress o disagio
(difficilissimo
riconoscimento
delle cause)
La prevenzione
Le misure di prevenzione possono essere definite come “il complesso di misure
necessarie per evitare o almeno diminuire i rischi professionali e, di
conseguenza, evitare o diminuire gli infortuni e le malattie professionali”
Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale o organizzativo, come la
formazione e

l'addestramento dei lavoratori , la progettazione, costruzione e corretto utilizzo di
ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti;

Gerarchia delle misure di prevenzione: eliminazione del rischio, sostituzione di ciò
che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso, riduzione della esposizione con
misure tecniche e organizzative.
Misure di prevenzione (art. 15
decreto legislativo n. 81 del 2008)
• Valutazione del rischio

• Riduzione dei rischi alla fonte

• Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è;

• Riduzione dei lavoratori esposti con misure tecniche e organizzative.
• formazione, informazione e addestramento dei lavoratori,

• il controllo sanitario, finalizzato a diagnosticare precocemente patologie collegate
al lavoro.

• coinvolgimento dei lavoratori tramite rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(art. 50 decreto 81 del 2008);

• Misure organizzative finalizzate a garantire il benessere dei lavoratori (valutazione
stress correlato, art. 28)

• utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro

• misure di emergenza

• uso di di segnali di avvertimento

• regolare manutenzione di impianti, attrezzature e macchine, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti
Settore metalmeccanico: esempi di
misure di prevenzione
riduzione del rischio alla fonte (qualità del liquido utilizzato , è appropriato il
rinnovo completo dei liquidi, accompagnato dalla pulizia delle vasche di raccolta )
rischio di fumi e vapori durante operazioni di verniciatura
tecnologie di lavoro alternative, 

captazione di fumi e vapori a livello dei punti di formazione e diffusione;

isolamento delle zone in cui si effettuano lavorazioni che danno origine a fumi e
vapori ,

adeguamento del ricambio d’aria,
rischio carrelli elevatori ribaltamento e rovesciamento:
rispetto della velocità massima garantita;

buona organizzazione della segnaletica;

segnalazione acustica in prossimità delle curve;

mantenere efficienti i sistemi frenanti; 

per i rischi infortunistici prevedere un sistema di avviamento solo volontario; 

freni e segnalatori da controllare quotidianamente; 

formare e addestrare adeguatamente il personale addetto;
La prevenzione dei rischi in
alcuni settori
Settore acconciatori: rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
da prevenire attraverso spazi di lavoro adeguati e scelta di forbici che siano
modellate secondo criteri ergonomici, organizzare pause di lavoro regolari e
dotarsi di sgabelli per l’operatore
Settore dell’edilizia: misure di prevenzione: portare con adeguati ausili i
bancali, evitare di depositare o prelevare materiale al di sopra delle spalle o
direttamente sul pavimento, sorveglianza sanitaria in relazione alla valutazione
del rischio
La sorveglianza sanitaria come
fondamentale misura di prevenzione
Valutazione del rischio
accertamenti sanitari
definiti dal medico
competente in
funzione dei rischi
lavorativi specifici
Esami emato clinici
come attività preventiva
Indicatori biologici di esposizione
Gli esami servono per 

• Stabilire lo stato di salute del lavoratore
all’assunzione;

• individuare fattori che aumentano il rischio per la
salute del lavoratore;

• Evidenziare malattie o sintomi e prevenire
l’insorgenza

• redigere l’anamnesi
Quando è obbligatoria la
sorveglianza sanitaria
• Esposizione ai videoterminali per più di 20 ore alla settimana;

• esposizione a rischio chimico “non moderato”

• esposizione all’amianto

• esposizione al rumore per valore superiore di azione

• movimentazione manuale di carichi che possa comportare rischi dorso lombari

• esposizione ad agenti cancerogeni, biologici, sostanza radioattive.

Visite mediche :
prima che il lavoratore sia adibito alla mansione,
durante lo svolgimento del lavoro,
su richiesta del lavoratore quando il medico competente la ritenga necessaria
Cartella sanitaria e di rischio
Il medico competente deve informare preventivamente l’RLS del significato del
programma della sorveglianza sanitaria; 

deve informare preventivamente il lavoratore e solo dopo può attivare la sorveglianza
sanitaria
fornisce ai lavoratori le informazioni necessarie in merito alla sorveglianza sanitaria
effettuata ; 

fornisce informazioni, ove richieste, anche al rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza;

devono essere chiari gli effetti pratici (idoneità, idoneità parziale, inidoneità)
connessi alla sorveglianza sanitaria;

Sanzioni per il medico competente in relazione alla sorveglianza sanitaria e alla
informazione 

ai lavoratori: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro
Misure di protezione: al verificarsi di un evento
dannoso permettono di limitarne le conseguenze
Attive : estintori, arresti di
emergenza, caschi e
scarpe
Misure di protezione passive
che non richiedono
l’intervento dell’uomo : scale
protette e a prova di fumo;
adeguata segnaletica di
sicurezza, impianto rilevazione
incendio
quelle che devono
proteggere gruppi di
lavoratori: 

e s . s c h e r m i
ripari,tettoie
individuali
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la salute durante il lavoro”

Vanno custoditi dal lavoratore
collettive
Organizzazione aziendale
datore di lavoro/
dirigente
preposto RSPP
(ASPP)
prevenzione
addetti
emergenza
lavoratori
addetti primo
soccorso medico
compete
nte
RLS
Il datore di lavoro
E’ il soggetto responsabile dell’attività come titolare dei poteri decisionali e di
spesa
Compiti principali del datore di lavoro : effettuare una corretta valutazione del
rischio e nominare l’RSPP
deve garantire l’obbligo di sicurezza sempre sulla base della evoluzione tecnica e
scientifica (art. 2087 c.c.)
se non dimostra di aver fatto tutto quanto in suo potere per evitare l’infortunio

incorre in sanzioni o ammende
Principali sanzioni : arresto o ammenda per mancato aggiornamento delle misure
di prevenzione e protezione; mancata fornitura ai lavoratori dei DPI, 

arresto da due a quattro mesi o ammenda nel caso in cui i lavoratori siano addetti
a mansioni non adatte alle loro condizioni di salute.
• individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati [...]; 

• programmazione delle misure ritenute opportune per implementare la salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro

• procedure da seguire per attuare le misure 

• individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici [...]. 

• Sanzione prevista per mancata valutazione del rischio: omessa redazione del documento di
valutazione del rischio: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Obbligo cardine di valutazione del rischio e sanzioni
(ex art. 28 decreto legislativo n. 81 del 2008)
Cosa deve essere presente nel
documento di valutazione del rischio
Pianta di tutto il sito produttivo

Descrizione di tutte le fasi di lavoro

Elenco di tutte le macchine e impianti usati in ogni singola fase

Cognome e nome di tutti i lavoratori a cui sarà associato il rischio specifico a cui
sono esposti

Le misure di prevenzione predisposte per gestire la sicurezza di tutti i lavoratori
esposti a rischio di lesioni acute (infortunio) o croniche (malattie professionali) 

Protocollo sanitario a cui sottoporre il lavoratore. 

DVR privi anche di uno solo di questi elementi sono gravemente incompleti
Come deve essere redatto il documento
di valutazione del rischio secondo le
sentenze della Cassazione
Essa descrive un caso in cui “le lesioni furono cagionate dal cattivo funzionamento del macchinario, che
aveva indotto gli operai ad un lavoro più impegnativo e difficile di quello consueto: essi si dovevano
occupare, infatti, anche del taglio di quelle parti di tessuto che dovevano essere tagliate dalla macchina.”
Dunque “la formazione svolta in passato e la scelta dello strumento individuale di protezione era risultata
insufficiente, mentre sarebbe stato necessario - come ben evidenziato dalla Corte di merito - valutare il
nuovo e maggiore rischio e considerare l’utilizzo di dispositivi di protezione con caratteristiche
diverse, idonee a fronteggiare il mutamento e l’aumento di difficoltà del lavoro connessi al guasto del
macchinario.”(Sentenza Cassazione 2017 n. 4706)
Il concetto del rischio è un concetto dinamico
Il concetto di realizzazione , non solo di creazione di nuove misure di protezione ma anche di
mantenimento permanente di quelle già create in base al progredire della scienza e della tecnica.
Chi sono i preposti
Sono le interfacce tra DL/dirigenti e lavoratori
Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere in pericolo i
lavoratori ha l’obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda
dei casi
il preposto, insieme al datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia e
gli viene assegnata responsabilità in base agli effettivi poteri, anche se non vi
fosse una nomina specifica (art. 299)
Secondo la giurisprudenza essi sono responsabili e non possono addurre a loro
discolpa di non essere stati formati(sentenza 10 aprile 2017 n. 18090)
Diritti e doveri dei soggetti della sicurezza: i lavoratori
• Il lavoratore deve osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti in materia di sicurezza;

• deve utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto e dispositivi di sicurezza;

• segnalare le deficienze dei mezzi e dei dispositivi

• adoperarsi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo incombente di cui venga a
conoscenza

• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di protezione o di
controllo;

• non compiere operazioni che non siano di loro competenza;

• partecipare a programmi di formazione e addestramento;

• sottoporsi a controlli periodici disposti dal medico competente;

• I lavoratori che si trovino in regime di appalto o di subappalto devono esporre apposita
tessera di riconoscimento 

• Nel caso di comportamento abnorme del lavoratore , il datore di lavoro è sollevato da
responsabilità solo quando quindi agisca di sua iniziativa, senza necessità, all’insaputa
del datore di lavoro, quando l’attività svolta sia completamente estranea ai compiti che
gli sono affidati
La violazione di un obbligo da parte del dipendente esclude la responsabilità del datore di lavoro
solo se sia stata di per sé sola sufficiente a causare l’evento. (art. 41 c.p. ) 

Non esiste più un obbligo di vigilanza assoluta sul dipendente.
Il comportamento del lavoratore
Il lavoratore non è più solo debitore della sicurezza da parte del datore di lavoro
come in passato, ma deve essere partecipe nel dovere di fare sicurezza.
(se il lavoratore si accorge della inidoneaità di attrezzature o macchinari, deve
informare prima possibile il superiore gerarchico o il datore di lavoro.
L’omissione della dovuta collaborazione da parte del lavoratore costituisce 

comportamento colpevole, rilevabile in sede giudiziaria
Il lavoratore risulterà sanzionabile sotto il profilo disciplinare perché ha un obbligo di
correttezza e buona fede
Tuttavia occorrere ricordare che in situazione di emergenza e di pericolo grave e
immediato il datore di lavoro deve astenersi dal richiedere al lavoratore di riprendere
l’attività. In base al principio previsto nel codice civile se il datore di lavoro non adempie
la prestazione anche il lavoratore può rifuitare l’adempimento (art. 1460).
Ricordiamo il caso ThyssenKrupp a Torino.
Servizio di prevenzione e protezione
E’ un servizio professionale che ha i seguenti compiti: 

Individuare e valutare i fattori di rischio secondo la nuova versione dell’articolo 28 del dente



definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati

elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

proporre programmi di formazione, informazione 

dei lavoratori

partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza 

e alla riunitone periodica 

Il servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto corresponsabile del
verificarsi di un infortunio , ogni qualvolta esso sia riconducibile
ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo
di conoscere e segnalare.
Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza: l’elezione (1/3)
Nelle aziende fino a 15 lavoratori il rappresentante è eletto normalmente dai
lavoratori al loro interno; nelle aziende con più di 15 lavoratori il rappresentante è
eletto all’interno delle rappresentanze sindacali presenti in azienda; in assenza delle
rappresentanze , il rappresentante è eletto dai lavoratori al loro interno.

Ha diritto ad una formazione specifica (32 ore di formazione)

deve ricevere copia del documento di valutazione del rischio, anche su supporto
informatico.
Il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (2/3)
Accede al luogo di lavoro nel rispetto dei termini di preavviso previsti dai contratti
collettivi.

Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave.
E’ consultato tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
programmazione della prevenzione , sulla designazione delle varie figure aziendali
(RSPP, ASPP, medico competente), in merito all’organizzazione della formazione
aziendale, cioè su tutte le attività di individuazione, programmazione e realizzazione
della prevenzione.
riceve le informazioni e la documentazione in merito alla valutazione dei rischi e
alle misure di prevenzione relative, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro,
agli infortuni e alle malattie professionali, deve ricevere una formazione adeguata
e partecipa alle riunioni periodiche del servizio di prevenzione e protezione
Deve disporre di ore di permesso per l’esercizio della sua funzione
Il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (3/3)
Deve poter organizzare un questionario preliminare tra i lavoratori per 

una migliore valutazione del rischio

Inserire tutte le osservazioni fatte dal rappresentante dei lavoratori all’interno 

del documento di valutazione del rischio

Promuove l’elaborazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l’integrità fisica dei lavoratori

Fa proposte sull’attività di prevenzione 

avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività

formula osservazioni nel corso delle visite ispettive

può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione adottate non siano idonee a garantire la salute e sicurezza durante il lavoro.
(Prerogative dettate dall’art. 50 del decreto legislativo n. 81 del 2008)
Documenti aziendali e
diritto di accesso dell’RLS
Accesso a documento di valutazione del rischio;

Nomina del medico competente 

Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

e degli addetti;

Accesso al verbale della riunione periodica;

Denuncia di infortunio e malattia professionale e registro degli infortuni;

ricevute di consegna dei dispositivi di protezione individuale;

Registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni

Contratti di appalto, subappalto e somministrazione
Il medico competente
Il medico competente è un medico specializzato in medicina del lavoro con

compiti specifici sulla sorveglianza sanitaria e le attività di prevenzione

nell’azienda
Informa i lavoratori e i loro rappresentanti sugli esiti degli accertamenti sanitari
effettuati anche dopo la cessazione dell’attività
visita congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione gli
ambienti di lavoro
Gli enti che svolgono compiti di assistenza,
vigilanza e controllo
Inail: risarcimento per ridotta capacità lavorativa, statistiche e banche dati,
prevenzione
Direzione territoriale del lavoro (Ispettori con qualifica di ufficiali di polizia
giudiziaria: attività: vigilanza sul rispetto dei contratti collettivi, vigilanza in
materia di igiene e sicurezza del lavoro, vigilanza sul rispetto delle norme di
previdenza sociale.
Attività di vigilanza dei vigili del fuoco: certificazione prevenzione incendi
vigilanza sul rispetto delle norme antincendio

Servizio di prevenzione della ASL (SPRESAL): inchieste e accertamenti in
materia di infortuni e malattie professionali

SPIASAL (registro degli esposti, relazione annuale sulle attività di rimozione
materiale contenente amianto
verbale dell’organo
ispettivo
Gli organi di vigilanza possono prescrivere l’adeguamento della situazione di
infrazione che è stata rilevata e depenalizzazione della violazione
Il meccanismo di depenalizzazione si applica ai reati del decreto 81 del 2008;
tuttavia in caso di reiterate e gravi violazioni della normativa in materia di
sicurezza sul lavoro gli organi di vigilanza possono adottare un provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale
Sospensione attività imprenditoriale
Mancata elaborazione delle misure di prevenzione e protezione

Mancata elaborazione del documento di valutazione del rischio

Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione

Presenza di conduttori in tensione in assenza di misure procedurali

Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti

Mancata notifica all’organo di vigilanza prima della esposizione ad amianto
La gestione delle
emergenze
Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati della attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio e di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio e primo soccorso.
I lavoratori non possono rifiutare la designazione

Slides sicurezza ultime_30 e 31 maggio

  • 1.
    Sicurezza generale dei lavoratori avv.Paola de Vita Esperta in gestione del lavoro e delle relazioni sindacali
  • 2.
    Programma del corsodi sicurezza sul lavoro (generale) • Concetto di pericolo • Concetto di rischio • Concetto di danno • Misure di prevenzione • Misure di protezione • Organizzazione della prevenzione aziendale • Organi di vigilanza, controllo e assistenza
  • 3.
    Pericolo: proprietà oqualità intrinseca di una determinata entità o condizione che ha la potenzialità di causare danni il danno prodotto da un pericolo ordinario è di tipo infortunistico e lo studio di pericoli ordinari è legato a: ambienti di lavoro, macchine, attrezzature ed impianti; Pericolo: altezza della pensilina Rischio : caduta della pensilina; Danno grave: se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita pericoli specifici si manifestano durante l’espletamento dei compiti assegnati ai lavoratori: riconducibili a svariati agenti chimici, fisici e biologici. La caratteristica di portare un pericolo è interna al fattore stesso.
  • 4.
    Probabilità di raggiungimentodel livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego di esposizione ad un determinato fattore o agente o loro combinazioni Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone . Implica l’esistenza di una sorgente di pericolo e della possibilità che essa si trasformi in danno Quindi è probabilità che si verifichi un evento dannoso per Gravità associata all’evento stesso Rischio = concreta esposizione ad un pericolo Il rischio
  • 5.
    La percezione delrischio (1/2) I nostri occhi vedono meno di quello che crediamo Noi estraiamo dalla realtà che vediamo pochi dettagli che riteniamo importanti e e per il resto ci basiamo su una generica memoria visiva l limite della memoria visiva a medio termine è di soli 4 oggetti. Questo spiega ad esempio perché a volte non ricordiamo dove abbiamo messo le chiavi un minuto dopo averle posate (se mettiamo le chiavi insieme alle borse della spesa su un tavolo pieno di oggetti, potremmo avere subito problemi a ricordarci dove le abbiamo messe).
  • 6.
    La percezione delrischio (2/2) Un pericolo oggettivo presente in un ambiente di lavoro può essere non percepito o percepito con valutazioni differenti da parte dei lavoratori. Immediatezza del danno; libertà di assunzione del rischio; concentrazione del danno nel tempo; dannosità dei pericoli presenti; Valutazione costi - benefici: se un certo comportamento arreca un altro beneficio, allora il rischio ad esso connesso sarà percepito in maniera minore; un operaio in una piccola azienda lavora su di una pressa con le protezioni disinserite: probabilmente percepisce il pericolo derivante dall’operazione molto inferiore rispetto al vantaggio che trae nel velocizzare il lavoro.
  • 7.
    Diverse tipologie dirischio Rischi di natura infortunistica responsabili del possibile verificarsi di incidenti e infortuni •durante l’utilizzo di macchine e attrezzature , •per contatto con impianti elettrici, per presenza di sostanze pericolose, • per incendi ed esplosioni; •per utilizzo di scale fisse, di attrezzi manuali, di apparecchiature elettriche, mezzi di trasporto, o durante la manipolazione di prodotti Rischi di natura igienico ambientale che riguardano la salute dei lavoratori: •rischio fisico di esposizione al rumore, •rischio chimico da esposizione alle polveri; •rischio cancerogeno, che può favorire l’insorgere di un cancro o favorire il progredire del cancro; rischio biologico che deriva dalla contaminazione di materiale potenzialmente infetto
  • 8.
    Cosa è ildanno Il danno è l’evento che può chiudere il circuito tra il pericolo (forse succede) e il rischio (sta succedendo) • Pericolo: potrebbe succedere • Rischio: quanto è probabile che succeda • Danno: alle persone, agli impianti, alle cose • Gli infortuni hanno causa violenta (ferita, caduta ed esplosione); • Le malattie professionali invece insorgono a causa di agenti che agiscono anche a lungo termine (polveri, solventi, rumori e vibrazioni). • Le malattie professionali possono insorgere anche dopo lungo tempo di esposizione a sostanze pericolose Tra le malattie più note ci sono le malattie muscolari, la silicosi (per inalazione di polveri (per i lavoratori di miniere di metalli) e il mesotelioma (periodo di incubazione di circa 30 anni)
  • 9.
    Diversi tipi dirischi e diversi tipi di danno Rischio per la sicurezza (macchine e impianti) Occasione di lavoro Infortunio: riconoscimento agevole della causa Rischio per la salute del lavoratore Occasione di lavoro Malattia professionale : evento progressivo e riconoscimento complicato delle cause Rischio trasversale (organizzazione del lavoro etc, lavoro notturno Occasione di lavoro Trauma quale stress o disagio (difficilissimo riconoscimento delle cause)
  • 10.
    La prevenzione Le misuredi prevenzione possono essere definite come “il complesso di misure necessarie per evitare o almeno diminuire i rischi professionali e, di conseguenza, evitare o diminuire gli infortuni e le malattie professionali” Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale o organizzativo, come la formazione e l'addestramento dei lavoratori , la progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti; Gerarchia delle misure di prevenzione: eliminazione del rischio, sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso, riduzione della esposizione con misure tecniche e organizzative.
  • 11.
    Misure di prevenzione(art. 15 decreto legislativo n. 81 del 2008) • Valutazione del rischio • Riduzione dei rischi alla fonte • Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è; • Riduzione dei lavoratori esposti con misure tecniche e organizzative. • formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, • il controllo sanitario, finalizzato a diagnosticare precocemente patologie collegate al lavoro. • coinvolgimento dei lavoratori tramite rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 50 decreto 81 del 2008); • Misure organizzative finalizzate a garantire il benessere dei lavoratori (valutazione stress correlato, art. 28) • utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro • misure di emergenza • uso di di segnali di avvertimento • regolare manutenzione di impianti, attrezzature e macchine, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti
  • 12.
    Settore metalmeccanico: esempidi misure di prevenzione riduzione del rischio alla fonte (qualità del liquido utilizzato , è appropriato il rinnovo completo dei liquidi, accompagnato dalla pulizia delle vasche di raccolta ) rischio di fumi e vapori durante operazioni di verniciatura tecnologie di lavoro alternative, captazione di fumi e vapori a livello dei punti di formazione e diffusione; isolamento delle zone in cui si effettuano lavorazioni che danno origine a fumi e vapori , adeguamento del ricambio d’aria, rischio carrelli elevatori ribaltamento e rovesciamento: rispetto della velocità massima garantita; buona organizzazione della segnaletica; segnalazione acustica in prossimità delle curve; mantenere efficienti i sistemi frenanti; per i rischi infortunistici prevedere un sistema di avviamento solo volontario; freni e segnalatori da controllare quotidianamente; formare e addestrare adeguatamente il personale addetto;
  • 13.
    La prevenzione deirischi in alcuni settori Settore acconciatori: rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori da prevenire attraverso spazi di lavoro adeguati e scelta di forbici che siano modellate secondo criteri ergonomici, organizzare pause di lavoro regolari e dotarsi di sgabelli per l’operatore Settore dell’edilizia: misure di prevenzione: portare con adeguati ausili i bancali, evitare di depositare o prelevare materiale al di sopra delle spalle o direttamente sul pavimento, sorveglianza sanitaria in relazione alla valutazione del rischio
  • 14.
    La sorveglianza sanitariacome fondamentale misura di prevenzione Valutazione del rischio accertamenti sanitari definiti dal medico competente in funzione dei rischi lavorativi specifici Esami emato clinici come attività preventiva Indicatori biologici di esposizione Gli esami servono per • Stabilire lo stato di salute del lavoratore all’assunzione; • individuare fattori che aumentano il rischio per la salute del lavoratore; • Evidenziare malattie o sintomi e prevenire l’insorgenza • redigere l’anamnesi
  • 15.
    Quando è obbligatoriala sorveglianza sanitaria • Esposizione ai videoterminali per più di 20 ore alla settimana; • esposizione a rischio chimico “non moderato” • esposizione all’amianto • esposizione al rumore per valore superiore di azione • movimentazione manuale di carichi che possa comportare rischi dorso lombari • esposizione ad agenti cancerogeni, biologici, sostanza radioattive. Visite mediche : prima che il lavoratore sia adibito alla mansione, durante lo svolgimento del lavoro, su richiesta del lavoratore quando il medico competente la ritenga necessaria
  • 16.
    Cartella sanitaria edi rischio Il medico competente deve informare preventivamente l’RLS del significato del programma della sorveglianza sanitaria; deve informare preventivamente il lavoratore e solo dopo può attivare la sorveglianza sanitaria fornisce ai lavoratori le informazioni necessarie in merito alla sorveglianza sanitaria effettuata ; fornisce informazioni, ove richieste, anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; devono essere chiari gli effetti pratici (idoneità, idoneità parziale, inidoneità) connessi alla sorveglianza sanitaria; Sanzioni per il medico competente in relazione alla sorveglianza sanitaria e alla informazione ai lavoratori: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro
  • 17.
    Misure di protezione:al verificarsi di un evento dannoso permettono di limitarne le conseguenze Attive : estintori, arresti di emergenza, caschi e scarpe Misure di protezione passive che non richiedono l’intervento dell’uomo : scale protette e a prova di fumo; adeguata segnaletica di sicurezza, impianto rilevazione incendio quelle che devono proteggere gruppi di lavoratori: e s . s c h e r m i ripari,tettoie individuali Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la salute durante il lavoro” Vanno custoditi dal lavoratore collettive
  • 18.
    Organizzazione aziendale datore dilavoro/ dirigente preposto RSPP (ASPP) prevenzione addetti emergenza lavoratori addetti primo soccorso medico compete nte RLS
  • 19.
    Il datore dilavoro E’ il soggetto responsabile dell’attività come titolare dei poteri decisionali e di spesa Compiti principali del datore di lavoro : effettuare una corretta valutazione del rischio e nominare l’RSPP deve garantire l’obbligo di sicurezza sempre sulla base della evoluzione tecnica e scientifica (art. 2087 c.c.) se non dimostra di aver fatto tutto quanto in suo potere per evitare l’infortunio incorre in sanzioni o ammende Principali sanzioni : arresto o ammenda per mancato aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione; mancata fornitura ai lavoratori dei DPI, arresto da due a quattro mesi o ammenda nel caso in cui i lavoratori siano addetti a mansioni non adatte alle loro condizioni di salute.
  • 20.
    • individuazione dellemisure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati [...]; • programmazione delle misure ritenute opportune per implementare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro • procedure da seguire per attuare le misure  • individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici [...]. • Sanzione prevista per mancata valutazione del rischio: omessa redazione del documento di valutazione del rischio: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
 Obbligo cardine di valutazione del rischio e sanzioni (ex art. 28 decreto legislativo n. 81 del 2008)
  • 21.
    Cosa deve esserepresente nel documento di valutazione del rischio Pianta di tutto il sito produttivo Descrizione di tutte le fasi di lavoro Elenco di tutte le macchine e impianti usati in ogni singola fase Cognome e nome di tutti i lavoratori a cui sarà associato il rischio specifico a cui sono esposti Le misure di prevenzione predisposte per gestire la sicurezza di tutti i lavoratori esposti a rischio di lesioni acute (infortunio) o croniche (malattie professionali) Protocollo sanitario a cui sottoporre il lavoratore. DVR privi anche di uno solo di questi elementi sono gravemente incompleti
  • 22.
    Come deve essereredatto il documento di valutazione del rischio secondo le sentenze della Cassazione Essa descrive un caso in cui “le lesioni furono cagionate dal cattivo funzionamento del macchinario, che aveva indotto gli operai ad un lavoro più impegnativo e difficile di quello consueto: essi si dovevano occupare, infatti, anche del taglio di quelle parti di tessuto che dovevano essere tagliate dalla macchina.” Dunque “la formazione svolta in passato e la scelta dello strumento individuale di protezione era risultata insufficiente, mentre sarebbe stato necessario - come ben evidenziato dalla Corte di merito - valutare il nuovo e maggiore rischio e considerare l’utilizzo di dispositivi di protezione con caratteristiche diverse, idonee a fronteggiare il mutamento e l’aumento di difficoltà del lavoro connessi al guasto del macchinario.”(Sentenza Cassazione 2017 n. 4706) Il concetto del rischio è un concetto dinamico Il concetto di realizzazione , non solo di creazione di nuove misure di protezione ma anche di mantenimento permanente di quelle già create in base al progredire della scienza e della tecnica.
  • 23.
    Chi sono ipreposti Sono le interfacce tra DL/dirigenti e lavoratori Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere in pericolo i lavoratori ha l’obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda dei casi il preposto, insieme al datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia e gli viene assegnata responsabilità in base agli effettivi poteri, anche se non vi fosse una nomina specifica (art. 299) Secondo la giurisprudenza essi sono responsabili e non possono addurre a loro discolpa di non essere stati formati(sentenza 10 aprile 2017 n. 18090)
  • 24.
    Diritti e doveridei soggetti della sicurezza: i lavoratori • Il lavoratore deve osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti in materia di sicurezza; • deve utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza; • segnalare le deficienze dei mezzi e dei dispositivi • adoperarsi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo incombente di cui venga a conoscenza • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di protezione o di controllo; • non compiere operazioni che non siano di loro competenza; • partecipare a programmi di formazione e addestramento; • sottoporsi a controlli periodici disposti dal medico competente; • I lavoratori che si trovino in regime di appalto o di subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento • Nel caso di comportamento abnorme del lavoratore , il datore di lavoro è sollevato da responsabilità solo quando quindi agisca di sua iniziativa, senza necessità, all’insaputa del datore di lavoro, quando l’attività svolta sia completamente estranea ai compiti che gli sono affidati La violazione di un obbligo da parte del dipendente esclude la responsabilità del datore di lavoro solo se sia stata di per sé sola sufficiente a causare l’evento. (art. 41 c.p. ) Non esiste più un obbligo di vigilanza assoluta sul dipendente.
  • 25.
    Il comportamento dellavoratore Il lavoratore non è più solo debitore della sicurezza da parte del datore di lavoro come in passato, ma deve essere partecipe nel dovere di fare sicurezza. (se il lavoratore si accorge della inidoneaità di attrezzature o macchinari, deve informare prima possibile il superiore gerarchico o il datore di lavoro. L’omissione della dovuta collaborazione da parte del lavoratore costituisce comportamento colpevole, rilevabile in sede giudiziaria Il lavoratore risulterà sanzionabile sotto il profilo disciplinare perché ha un obbligo di correttezza e buona fede Tuttavia occorrere ricordare che in situazione di emergenza e di pericolo grave e immediato il datore di lavoro deve astenersi dal richiedere al lavoratore di riprendere l’attività. In base al principio previsto nel codice civile se il datore di lavoro non adempie la prestazione anche il lavoratore può rifuitare l’adempimento (art. 1460). Ricordiamo il caso ThyssenKrupp a Torino.
  • 26.
    Servizio di prevenzionee protezione E’ un servizio professionale che ha i seguenti compiti: Individuare e valutare i fattori di rischio secondo la nuova versione dell’articolo 28 del dente definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; proporre programmi di formazione, informazione dei lavoratori partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza e alla riunitone periodica Il servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio , ogni qualvolta esso sia riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare.
  • 27.
    Il rappresentante deilavoratori per la sicurezza: l’elezione (1/3) Nelle aziende fino a 15 lavoratori il rappresentante è eletto normalmente dai lavoratori al loro interno; nelle aziende con più di 15 lavoratori il rappresentante è eletto all’interno delle rappresentanze sindacali presenti in azienda; in assenza delle rappresentanze , il rappresentante è eletto dai lavoratori al loro interno. Ha diritto ad una formazione specifica (32 ore di formazione) deve ricevere copia del documento di valutazione del rischio, anche su supporto informatico.
  • 28.
    Il rappresentante deilavoratori per la sicurezza (2/3) Accede al luogo di lavoro nel rispetto dei termini di preavviso previsti dai contratti collettivi. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. E’ consultato tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla programmazione della prevenzione , sulla designazione delle varie figure aziendali (RSPP, ASPP, medico competente), in merito all’organizzazione della formazione aziendale, cioè su tutte le attività di individuazione, programmazione e realizzazione della prevenzione. riceve le informazioni e la documentazione in merito alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali, deve ricevere una formazione adeguata e partecipa alle riunioni periodiche del servizio di prevenzione e protezione Deve disporre di ore di permesso per l’esercizio della sua funzione
  • 29.
    Il rappresentante deilavoratori per la sicurezza (3/3) Deve poter organizzare un questionario preliminare tra i lavoratori per una migliore valutazione del rischio Inserire tutte le osservazioni fatte dal rappresentante dei lavoratori all’interno del documento di valutazione del rischio Promuove l’elaborazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori Fa proposte sull’attività di prevenzione avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività formula osservazioni nel corso delle visite ispettive può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate non siano idonee a garantire la salute e sicurezza durante il lavoro. (Prerogative dettate dall’art. 50 del decreto legislativo n. 81 del 2008)
  • 30.
    Documenti aziendali e dirittodi accesso dell’RLS Accesso a documento di valutazione del rischio; Nomina del medico competente Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti; Accesso al verbale della riunione periodica; Denuncia di infortunio e malattia professionale e registro degli infortuni; ricevute di consegna dei dispositivi di protezione individuale; Registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni Contratti di appalto, subappalto e somministrazione
  • 31.
    Il medico competente Ilmedico competente è un medico specializzato in medicina del lavoro con compiti specifici sulla sorveglianza sanitaria e le attività di prevenzione nell’azienda Informa i lavoratori e i loro rappresentanti sugli esiti degli accertamenti sanitari effettuati anche dopo la cessazione dell’attività visita congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione gli ambienti di lavoro
  • 32.
    Gli enti chesvolgono compiti di assistenza, vigilanza e controllo Inail: risarcimento per ridotta capacità lavorativa, statistiche e banche dati, prevenzione Direzione territoriale del lavoro (Ispettori con qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria: attività: vigilanza sul rispetto dei contratti collettivi, vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro, vigilanza sul rispetto delle norme di previdenza sociale. Attività di vigilanza dei vigili del fuoco: certificazione prevenzione incendi vigilanza sul rispetto delle norme antincendio Servizio di prevenzione della ASL (SPRESAL): inchieste e accertamenti in materia di infortuni e malattie professionali SPIASAL (registro degli esposti, relazione annuale sulle attività di rimozione materiale contenente amianto
  • 33.
    verbale dell’organo ispettivo Gli organidi vigilanza possono prescrivere l’adeguamento della situazione di infrazione che è stata rilevata e depenalizzazione della violazione Il meccanismo di depenalizzazione si applica ai reati del decreto 81 del 2008; tuttavia in caso di reiterate e gravi violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro gli organi di vigilanza possono adottare un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
  • 34.
    Sospensione attività imprenditoriale Mancataelaborazione delle misure di prevenzione e protezione Mancata elaborazione del documento di valutazione del rischio Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione Presenza di conduttori in tensione in assenza di misure procedurali Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti Mancata notifica all’organo di vigilanza prima della esposizione ad amianto
  • 35.
    La gestione delle emergenze Ildatore di lavoro designa i lavoratori incaricati della attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e primo soccorso. I lavoratori non possono rifiutare la designazione