Piano associazioni funzioni gestione del personale
Processo riordino friuli
1. ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIORDINO TERRITORIALE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
TESTI NORMATIVI:
LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 9 GENNAIO 2006: LINEE GUIDA PER IL
RIORDINO DEL SISTEMA REGIONE- AUTONOMIE LOCALI DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA
LEGGE REGIONALE N. 14, 11/11/2011: ISTITUZIONE UNIONI
MONTANE
PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE , ALLEGATO A DELIBERA
N. 665, 11/04/ 2013
TUEL CON NORMATIVA REGIONALE, 30 GIUGNO 2011
ALLEGATO RIORDINO FRIULI N. 1288 DEL 4 LUGLIO 2014
2. ALLEGATO ALLA GENERALITA’ N. 1288 DEL 4 LUGLIO 2014
DDLR- Riordino del Sistema delle Autonomie Locali nel Friuli
Venezia Giulia. Individuazione degli Ambiti territoriali
ottimali per l’esercizio delle funzioni da parte delle Unioni
territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni
amministrative
TITOLO II - CAPO I
ART. 3
Gli ambiti territoriali ottimali (ATO) costituiscono l’area
territoriale adeguata per l’esercizio in forma associata di
funzioni comunali, sovracomunali e di Area Vasta e la
gestione coordinata di servizi
GLI AMBITI TERRITORIALI ALL’INTERNO DEI QUALI ATTUARE LA
GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
3. a) contiguità territoriale
b) omogeneità, complementarietà e integrazione delle
caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità,
ambientali, economiche, socio-culturali e infrastrutturali
c) integrazione istituzionale
d) dimensione idonea ad assicurare l’esercizio delle funzioni e
l’organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità
ed efficacia
CRITERI PER L’IDENTIFICAZIONE DEGLI ATO
GLI AMBITI TERRITORIALI ALL’INTERNO DEI QUALI ATTUARE LA
GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
4. GLI AMBITI TERRITORIALI ALL’INTERNO DEI QUALI ATTUARE LA
GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
CAPO II, Art. 4
I sub ambiti
In applicazione dei criteri di cui all’art. 3, il territorio della Regione
Friuli Venezia Giulia è ripartito negli ambiti territoriali ottimali
individuati nell’Allegato A del seguente documento
VEDI
ALLEGATO ALLA GENERALITA’ N. 1288 DEL 4 LUGLIO 2014
DDLR- Riordino del Sistema delle Autonomie Locali nel Friuli
Venezia Giulia. Individuazione degli Ambiti territoriali ottimali
per l’esercizio delle funzioni da parte delle Unioni territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.
ALLEGATO A: PAG. 27- 28
5. GLI AMBITI TERRITORIALI ALL’INTERNO DEI QUALI ATTUARE LA
GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
1. Al fine di una migliore organizzazione dell’esercizio associato
di funzioni e di servizi, in base alla localizzazione degli stessi
sul territorio, lo statuto può prevedere forme di gestione dei
servizi e modalità organizzative degli uffici per sub ambiti
territoriali, individuati anche in deroga al criterio di contiguità
territoriale, ferma restando l’unicità dei servizi e attività, che
sono ricompresi nella pianificazione gestionale e finanziaria
dell’Unione.
2. Nei territori di ciascuna Unione, classificati montani ai sensi
dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33
(Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia
Giulia), ai sub ambiti corrisponde la costituzione di uffici di
vallata
CAPO III, Art. 17
I sub ambiti
6. GLI AMBITI TERRITORIALI ALL’INTERNO DEI QUALI ATTUARE LA
GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
CAPO III, Art. 17
I sub ambiti
1. L’Unione disciplina con regolamento le modalità di esercizio
delle funzioni e dei servizi per sub ambiti, in relazione a:
a. specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio
b. necessità di presidi o sportelli territoriali
c. principi di efficacia, economicità e semplificazione di
gestione
2. Fermo restando il principio della gestione unitaria della
funzione o del servizio in capo all’Unione, per le funzioni e i
servizi aventi articolazione territoriale in sub ambiti è prevista
l’istituzione di uffici a cui assegnare risorse umane e
strumentali
7. LE FUNZIONI DA ASSOCIARE NEGLI AMBITI
TERRITORIALI OTTIMALI
CAPO III, Art. 37
Funzioni comunali esercitate dall’Unione
Le Unioni esercitano le seguenti funzioni comunali:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione
finanziaria e contabile e controllo
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di
ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico
comunale
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato
dalla normativa vigente
d) la pianificazione territoriale di livello sovracomunale
8. LE FUNZIONI DA ASSOCIARE NEGLI AMBITI
TERRITORIALI OTTIMALI
CAPO III, Art. 37
Funzioni comunali esercitate dall’Unione
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile
e di coordinamento dei primi soccorsi
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei
relativi tributi
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed
erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto
previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione
h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza
delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici
9. LE FUNZIONI DA ASSOCIARE NEGLI AMBITI
TERRITORIALI OTTIMALI
CAPO III, Art. 37
Funzioni comunali esercitate dall’Unione
i) polizia locale e polizia amministrativa locale
j) i servizi in materia statistica
k) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico
10. 1. I Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano
in forma associata le funzioni nelle seguenti materie e attività:
a. energia
b. opere pubbliche
c. procedure espropriative
d. programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in
relazione all’attività delle centrali uniche di committenza;
e. riscossione tributi
f. pianificazione territoriale comunale
2. Gli organi dei Comuni conservano la competenza decisionale in
merito alle funzioni di cui al comma 1
LE FUNZIONI DA ASSOCIARE NEGLI AMBITI
TERRITORIALI OTTIMALI
CAPO III, Art. 38
Funzioni gestite in forma associata tramite l’Unione
11. 1. I Comuni possono delegare all’Unione di appartenenza, per
l’esercizio in forma associata, funzioni e servizi ulteriori
rispetto a funzioni comunali conferite all’Unione oppure
gestite in forma associata tramite l’Unione.
2. Le attività, gli indirizzi organizzativi, i piani finanziari con i
criteri di contribuzione da parte dei Comuni deleganti sono
definiti previa intesa con l’Unione
LE FUNZIONI DA ASSOCIARE NEGLI AMBITI
TERRITORIALI OTTIMALI
CAPO III, Art. 39
Delega di funzioni comunali all’Unione
12. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 110,
lettere a), b) e d) della legge DELRIO 56/2014, concernenti le
modalità di esercizio in forma associata delle funzioni in materia
di:
1.anticorruzione,
2.trasparenza
3.valutazione e controllo di gestione
LE FUNZIONI DA ASSOCIARE NEGLI AMBITI
TERRITORIALI OTTIMALI
CAPO III, Art. 40
Funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e
controllo di gestione
13. LE FUNZIONI DA ASSOCIARE NEGLI AMBITI
TERRITORIALI OTTIMALI
LETTERE a, b e d LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56
1. Le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un
funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari
dell'unione e dei comuni che la compongono
2. Le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un
funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari
dell'unione e dei comuni che la compongono
3. Le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo
di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di
apposito regolamento approvato dall'unione stessa
14. GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE , ALLEGATO A DELIBERA N.
665, 13/94/2013
I destinatari degli incentivi
A. Le Associazioni intercomunali devono essere:
1. costituite da comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal
punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel
territorio di altra associazione
2. finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e
servizi
3. costituite per un periodo non inferiore a sei anni e con
deliberazioni dei consigli comunali adottate a maggioranza
assoluta dei componenti e con le quali viene approvata la
convenzione quadro
4. dotate di uffici comuni
15. GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE , ALLEGATO A
DELIBERA N. 665 , 11/04/2013
I destinatari degli incentivi
B. Per le Unioni di Comuni vengono stabiliti i seguenti requisiti:
1. Due Comuni non montani: almeno uno dei due Comuni
partecipanti deve avere popolazione pari o superiore a 1.500
abitanti
2. Due Comuni interamente montani: almeno uno dei due comuni
deve avere popolazione pari o superiore a 500 abitanti
3. Tre o più Comuni non montani: la popolazione complessiva deve
essere superiore a 3.000 abitanti
4. Tre o più Comuni interamente montani: la popolazione
complessiva deve essere superiore a 1.000 abitanti
16. C. I Comuni risultanti da fusione di due o più comuni
D. Le Unioni montane relativamente al solo incentivo ordinario
annuale per le funzioni delegate volontariamente dai Comuni, come
previsto dall’articolo 14, comma 3 della L.R. 14/2011
GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE , ALLEGATO A
DELIBERA N. 665 , 11/04/2013
I destinatari degli incentivi
17. Gli incentivi per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi
sono erogati:
A. Al Comune individuato nella convenzione quadro
dell’Associazione quale capofila per i rapporti finanziari ed
istituzionali con la Regione Friuli Venezia Giulia
B. Al Consorzio comunità collinare del Friuli, equiparato ad una
associazione intercomunale
A. All’Unione di comuni
B. Al Comune risultante dalla fusione
C. All’Unione montana per il solo incentivo ordinario annuale
GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE , ALLEGATO A
DELIBERA N. 665 , 11/04/2013
I destinatari degli incentivi
18. Tipologia di incentivi
GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE , ALLEGATO A
DELIBERA N. 665 , 11/04/2013
Gli Artt. 26, comma 1, lettera b) e 27, commi 3-6, della legge
regionale 1/2006 indicano due tipologie di incentivi per
l’esercizio in forma associata:
a.Un incentivo straordinario iniziale
b.Incentivi ordinari annuali
La loro durata massima è pari a sei anni
19. 1. E’ erogato allo scopo di contribuire alle spese di primo
impianto della nuova forma associativa (Unione, Associazione
intercomunale)
2. Le risorse del bilancio regionale disponibili annualmente per il
finanziamento della gestione in forma associata sono
destinate prioritariamente all’assegnazione dell’incentivo
straordinario
3. in caso di insufficienza dello stanziamento l’incentivo
straordinario è ridotto in misura proporzionale
4. L’incentivo è calcolato in rapporto al numero di Comuni
coinvolti ed alla natura giuridica della forma associativa
GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
INCENTIVO STRAORDINARIO INIZIALE
20. GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
INCENTIVO STRAORDINARIO INIZIALE
1. Nello stesso anno un comune non può beneficiare dell’incentivo
straordinario come parte di Unione e come parte di Associazione
intercomunale. I comuni appartenenti ad entrambe non sono
conteggiati nella quantificazione dell’incentivo straordinario
dell’Associazione intercomunale, ma solo in quello spettante per
l’Unione
2. In base a quanto stabilito dalla L.R. 14/2011 non spetta alle Unioni
Montane
3. Non spetta alle Associazioni Intercomunali o Unioni di Comuni
costituite dagli stessi Comuni che hanno gestito l’Unione secondo la
normativa antecedente alla L.R. 1/2006
4. Spetta solo una volta e non viene assegnato in caso di successiva
modifica della circoscrizione territoriale della forma associativa
(estensione dell’Unione o della Associazione).
21. In caso di scioglimento anticipato dell’Associazione Intercomunale o
dell’Unione dei Comuni prima dei sei anni previsti come durata
minima, senza mutamento in altra tipologia associativa, l’incentivo
iniziale deve essere restituito nella seguente misura:
a.un sesto di quanto ricevuto moltiplicato per il numero di anni di
scioglimento anticipato
a.popolazione residente dall’ultima rilevazione statistica ufficiale
della Regione
Ai fini della restituzione, si intendono realizzati i sei anni di durata
minima nel caso di svolgimento di almeno 5 anni e 10 mesi di gestione
associata
GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
INCENTIVO STRAORDINARIO INIZIALE
22. GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
INCENTIVO STRAORDINARIO INIZIALE
PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE , ALLEGATO A DELIBERA N.
665 , 11/04/2013, PAGG. 29-30: TABELLA A e TABELLA B
VEDI
In caso di scioglimento anticipato prima dei sei anni per creazione di
una nuova associazione o Unione (anche montana) tra i Comuni
precedenti ed altri nuovi, per i comuni appartenenti alla forma
associativa sciolta non sussiste l’obbligo di restituzione dell’incentivo
Iniziale.
Beneficiano di tale incentivo le sole associazioni intercomunali e le
Unioni costituite che hanno informato la Regione della forma
associativa adottata entro il termine previsto per la ricognizione
annuale delle forme associative.
23. GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
INCENTIVO ANNUALE ORDINARIO
Per le Unioni di Comuni e le Associazioni intercomunali ha
l’obiettivo di sostenere gli enti locali nelle spese necessarie per
l'organizzazione e lo svolgimento delle gestioni associate nella
fase di avvio della gestione medesima, a condizione che la forma
associativa, nell’arco dei sei anni, trovi una dimensione
organizzativa tale, per ciascuna funzione e servizio associato, da
sostenersi senza l’incentivo regionale
Per le Unioni montane l’incentivo ordinario annuale è destinato a
sostenere la gestione associata delle sole funzioni delegate
volontariamente dal Comune, in quanto le funzioni
obbligatoriamente gestite risultato già finanziate attraverso
trasferimenti ordinari (art. 14, l.r. 14/2011)
L’incentivo viene concesso anche alle Unioni di comuni costituite
anteriormente l’entrata in vigore della L.R. 1/2006
24. Le risorse del bilancio regionale disponibili annualmente per il
finanziamento della gestione in forma associata di funzioni
destinate all’erogazione dell’incentivo ordinario sono residue a
quelle annuali di tipo straordinario
In caso di insufficienza dello stanziamento l’incentivo ordinario
spettante per ciascuna forma associativa è ridotto in misura
proporzionale
L’incentivo è calcolato in base ai seguenti parametri:
tipologia delle funzioni/servizi gestiti in forma associata
grado di integrazione nell’esercizio delle funzioni/servizi gestiti in forma
associata
tipologia della forma associativa
numerosità della forma associativa
territorio della forma associativa
popolazione della forma associativa
GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
INCENTIVI ANNUALI ORDINARI
25. Beneficiano dell’incentivo ordinario le sole associazioni intercomunali
e le unioni costituite ai sensi della legge regionale 1/2006 che hanno
informato la Regione della forma associativa adottata entro il termine
previsto per la ricognizione annuale delle forme associative.
Possono beneficiare dell’incentivo ordinario le Unioni montane
costituite, ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 14/2011, entro il
termine della ricognizione annuale
GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
INCENTIVI ANNUALI ORDINARI
26. GLI INCENTIVI REGIONALI PER FAVORIRE LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
FUNZIONI E SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA
PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE , ALLEGATO A
DELIBERA N. 665 , 11/04/2013, PAGG. 32- 37: TABELLA C
VEDI
L’incentivo base è computato sommando i singoli valori, indicati
nella tabella C, corrispondenti a ciascuna delle tipologie di
funzione o servizio svolto in forma associata, eventualmente
incrementati della maggiorazione percentuale prevista al
paragrafo 6 (Pag. 35)
27. DETTAGLI SULLE UNIONI DEI COMUNI
L.R. N. 1 DEL 9 GENNAIO 2006
CAPO V
ART. 23
Le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti da Comuni
territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni,
competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto
della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:
a. finanza e contabilità
b. Tributi
c. commercio e attività produttive
d. Urbanistica
e. servizi tecnici
f. gestione del personale
g. polizia municipale
Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a
sei anni