Intesa politica analisi preliminare di fattibilità
Gasparin il piano di riordino della regione veneto
1. 1
Il Veneto 2.0
Il piano di riordino territoriale
Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti
Responsabile: Dr. Maurizio Gasparin
Assessorato al Bilancio
e agli Enti Locali
Assessore
Roberto Ciambetti
Riordino amministrativo della Regione Veneto e città metropolitana Lunedì 5 dicembre 2013 San Giorgio delle Pertiche
2. COMUNI OBBLIGATI ALL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI (art. 2 L..R. 18 del 27.04.2012)
Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti
Comuni con pop. fino a 1.000 abitanti
Comuni con pop. da 1001 a. 5.000 abitanti
Comuni montani con pop. da 1001 a 3000 abitanti
Dati popolazione Censimento 2011
PROVINCE
N° COMUNI
N°COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI
N° COMUNI DI PIANURA CON POPOLAZIONE 1.001-5.000
N° COMUNI MONTANI CON POPOLAZIONE 1.001-3.000 AB.
N° COMUNI OBBLIGATI
Al 31.12.2011
TOTALE ABITANTI (Censimento 2011)
VENEZIA
44
-
8
-
8
29.157
PADOVA
104
2
48
-
50
152.940
TREVISO
95
1
15
9
25
79.198
BELLUNO
69
19
-
32
51
73.102
ROVIGO
50
2
38
-
40
93.177
VICENZA
121
12
30
19
61
115143
VERONA
98
5
30
11
46
132.390
581
41
169
71
281
675.107
3. L’obbligo di gestione associata
Il decreto legge n. 78 del 2012 introduce l’obbligo per i piccoli Comuni di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali;
Il D.L. 95/2012, tra l’altro. modifica l’elenco delle funzioni fondamentali);
In base alla legge dello Stato: tutti i Comuni fino a 5.000 abitanti (3.000 in area montana) sono obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali:
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4. FUNZIONI FONDAMENTALI dei Comuni ai sensi art.117, 2°c..lettera p, Costituzione): art. 19 D.L. 95 (che ha novellato l’art. 14 D.L. 78/2012):
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h)edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza della Provincia, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale." (esclusa dall’obbligo di gestione associata)
l bis) servizi in materia statistica
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5. Riordino territoriale – riferimenti normativi
Legge Statale :
D.L. 78/2010 e sim: obbligatorietà gestione associata delle funzioni fondamentali:
- almeno 3 funzioni dal 1° gennaio 2013
- tutte le funzioni fondamentali al 31.12.2013
Legge Regionale Veneto
L.R. 18/2012 Disciplina gestioni associate al fine di realizzare la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica
L.R. 40/2012 Disciplina delle Unioni Montane
(interviene solo sui comuni delle aree montane e parzialmente montane)
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6. Ruolo della Regione nella Legge Regionale n. 18/2012
La Regione ha disciplinato:
Le forme di esercizio associato:
Unioni
Convenzioni
Consorzi monofunzionali esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale
Ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale
La dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica
è prevista la individuazione attraverso un procedimento concertativo
Il limite demografico minimo associativo della gestione associata:
Comuni fino a 5.000 abitanti: almeno 5.000 abitanti
Comuni area montana e parzialmente montana; la dimensione minima può essere derogata se la gestione associata riguarda almeno 5 comuni
Sono ammesse forme di gestione associata di dimensioni minori per i comuni riconosciuti da leggi statali o regionali “isole etniche alloglotte”.
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7. Regione del Veneto - Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti
CAPO III – FORME DI ESERCIZIO ASSOCIATO –
Art. 4 Unioni di Comuni
Rinvio alla disciplina statale per le modalità di costituzione
Ciascun comune può far parte di una sola unione
(anche in questo caso la LR 18/2012 precorre quanto ora previsto dal DL 95/12012)
Statuto dell’Unione dei Comuni individua:
Sede
Funzioni svolte
Competenze organi
Durata NON INFERIORE A 10 ANNI
Procedure scioglimento, recesso.
Le unioni possono stipulare convenzioni tra loro o con singoli comuni purché le unioni siano gli enti responsabili dell'esercizio associato.
8. Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti
CAPO IV – PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE Art. 8 – Procedimento di individuazione della dimensione
territoriale ottimale
1. La Giunta Regionale predispone un piano di riordino territoriale che definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti adeguati, in relazione alle aree geografiche omogenee di cui all’art. 7; 2. Per le finalità di cui al c.1 la Giunta Regionale promuove un procedimento di concertazione con i comuni, invitandoli a formulare, entro 60 gg dalla comunicazione regionale, le proposte di individuazione delle forme e modalità di gestione associata delle funzioni e dei servizi attribuiti in base alla normativa vigente 3. I comuni formulano proposte di gestione associata da realizzarsi, in via prioritaria, secondo i criteri di seguito indicati: A – appartenenza alla medesima area geografica omogenea; B- appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia; C – contiguità territoriale; D - dimensioni associative con riferimento a valori demografici di seguito indicati:
• Area montana e parzialmente montana: almeno 5.000 ab.
• Area ad elevata urbanizzazione: almeno 20.000 ab.
• Area del basso Veneto: almeno 8.000 ab.
• Area del Veneto centrale: almeno 10.000 ab.
9. Regione del Veneto - Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti
La Giunta Regionale ha promosso un procedimento di concertazione con i comuni, invitandoli a formulare proposte di gestione associata
PROPOSTE PERVENUTE DAI COMUNI
Art. 8 – PROCEDIMENTO INDIVIDUAZIONE DELLA DIMENSIONE TERRITORIALE OTTIMALE (PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE)
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Comuni obbligati
29
35
27
17
7
20
38
173
Comuni non obbligati
5
12
3
22
0
4
11
57
Totale
34
47
30
39
7
24
49
230
10. Art. 8 – Procedimento di individuazione della dimensione
territoriale ottimale
c5. La Giunta Regionale predispone il Piano di riordino territoriale tenendo conto delle proposte pervenute da parte dei comuni,
delle forme associative esistenti, degli ambiti territoriali di programmazione generale previsti dalla legge regionale, nonché degli ambiti territoriali di settore
Con Deliberazione n. 1417 del 6 agosto 2013 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di riordino Territoriale
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11. 11
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12. Ambiti territoriali adeguati art. 8 L.R. 18/2012
AMBITO TERRITORIALE
LIVELLO DIMENSIONALE
FUNZIONI
GOVERNANCE E FORME ASSOCIATIVE
AMBITO DI AREA VASTA
Provincia
Area città metropolitana
Funzioni area vasta (rifiuti,idrico…)
-Funzioni delle Province
-Funzioni della Città metropolitana
-Provincia
-Città Metropolitana
-ATO/Consigli di bacino (r.s.u.)
AMBITO TERRITORIALE ADEGUATO E OMOGENEO
DI PROGRAMMAZIONE
Area ULSS
I.P.A.
Funzioni di programmazione
-Soggetto responsabile dell’IPA
-Conferenza dei Sindaci
AMBITO TERRITORIALE ADEGUATO GESTIONALE
Dimensioni associative funzionali alle politiche di settore
(distretti socio sanitari, distretti di polizia locale, distretti di protezione civile)
a)Funzioni non fondamentali dei Comuni
b)Funzioni fondamentali dei Comuni
c)Funzioni conferite da leggi regionali
d)Funzioni derivanti da leggi statali
-Unione di Comuni
-Unione montana
-Convenzione
-Consorzio monofunzionale
AMBITO FUNZIONALE
La dimensione della forma associativa è riferita ai valori demografici dell’area omogenea art. 8 c. 3 lett. d) L.R. 18/12
Funzioni a)-b)-c)-d)
-Unione di Comuni
-Unione montana
-Convenzione
-Consorzio monofunzionale
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13. A) INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO ADEGUATO ALL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI
1) Semplificazione i livelli di governo
Le funzioni di gestione e programmazione vanno svolte con riguardo a 4 ambiti di riferimento;
Ambito provinciale/metropolitano (area vasta)
Ambito ULSS/IPA (ambito adeguato e di programmazione)
Ambito Distretti di settore (gestionale adeguato)
Ambito minimo per aree omogenee L.R. 18/2012 (funzionale)
2) Modularità della zonizzazione
L’ambito più grande deve contenere gli ambiti minori.
3) Flessibilità
All’interno dell’ambito lo sviluppo delle forme associative potrà avvenire nel rispetto dei limiti demografici e dei parametri fissati.
4) Unica Governance: Integrazione tra ambiti di programmazione e gestione.
I soggetti chiamati al governo della programmazione decentrata sono gli stessi preposti alla gestione di servizi e funzioni in forma associata.
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14. B) FORMA ASSOCIATIVA DI RIFERIMENTO
Carattere polifunzionale della forma associativa
Unione di Comuni: forma associativa di riferimento. Gestione: almeno 4 funzioni fondamentali
Adeguatezza dimensionale
Valori demografici L.R. 18/2012: dimensione minima per garantire risparmi di spesa.
Piano incentivi su base premiante
.
Adeguamento delle forme associative esistenti
Articolazione in 4 ambiti di riferimento, prioritario in prima applicazione, per confini provinciali e l’ambito ULSS.
Il rispetto di tale zonizzazione costituisce elemento preferenziale per accedere agli incentivi regionali.
Possibili deroghe per casi eccezionali e motivati.
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15. AMBITO DI AREA VASTA
PROVINCIA
AREA CITTA’ METROPOLITANA
AMBITO TERRITORIALE ADEGUATO E OMOGENEO DI PROGRAMMAZIONE
AREA ULSS
I.P.A.
AMBITO TERRITORIALE ADEGUATO GESTIONALE
DISTRETTI SOCIO SANITARI
DISTRETTI DI PROTEZIONE CIVILE
DISTRETTI DI POLIZIA LOCALE
DIMENSIONE PLURIFUNZIONALE
minima riferita ai valori
aree omogenee
AMBITO FUNZIONALE
AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI
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16. Condizioni generali e requisiti delle Gestioni Associate (valide ai fini dell’accesso alle incentivazioni)
Possono accedere alle incentivazioni regionali le forme associative in possesso dei seguenti requisiti:
1) l’insieme dei Comuni associati raggiunga le dimensioni demografiche individuate all’art. 3 c.1 della L.R. 18/2012
2) esercitino funzioni fondamentali individuate dall’art. 19 c. 1 della L. n. 135 del 07.08.2012 con le seguenti specificazioni:
- almeno 4 funzioni fondamentali per le Unioni di Comuni
- almeno 1 funzione fondamentale per le Convenzioni
- almeno 1 funzione fondamentale per le Unioni montane
L’esercizio delle funzioni deve avvenire in forma integrale.
Nell’assegnazione dei contributi sono considerate prioritarie le forme associative che presentano i seguenti requisiti:
siano costituite da comuni appartenenti alla stessa Provincia o città metropolitana
siano costituite dai comuni aventi territorio contermine
tutti i comuni partecipanti alla stessa forma associativa, devono insistere nel territorio della medesima Area ULSS.
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17. Disposizioni transitorie per l’anno 2013
In via transitoria per l’anno 2013, sono previste le seguenti deroghe ai criteri generali:
In merito all’esercizio di funzioni fondamentali:
le Comunità montane possono accedere ai contributi regionali ordinari nelle more della costituzione delle Unioni montane di cui alla L.R. n. 40/2012, in relazione all’esercizio associato di funzioni delegate dai Comuni associati, anche non fondamentali
le Unioni di Comuni di cui all’art. 4 della L:R. n. 18/2012 possono accedere ai contributi regionali se esercitano almeno una funzione fondamentale (non 4).
Dal 1° gennaio 2014 anche l’iscrizione al Registro delle forme associative costituirà titolo per accedere ai finanziamenti della L.R. 18/2012. Non così per il 2013.
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18. Destinatari dei contributi ex L.R. 18/2012
Sono destinatari delle risorse regionali le forme associative individuate dalla L.R. n. 18/2012 e in particolare:
a) le Unioni di Comuni
b) le Convenzioni
c) le altre forme di esercizio associato riconosciute con legge regionale.
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19. Caratteristiche delle Unioni di Comuni (ai fini dell’accesso ai contributi)
Le Unioni di comuni di cui all’art. 4 della legge regionale accedono ai contributi se in possesso dei seguenti requisiti:
esercitano effettivamente e in modo continuativo per tutti i comuni aderenti all’Unione almeno quattro funzioni fondamentali (con esclusione di quelle indicate alla lett. c),f), l),l bis del DL 95/2012)
esercitino per tutti i comuni obbligati le stesse funzioni fondamentali.
Ai fini dell’incentivazione regionale sono considerate le sole funzioni previste nello statuto dell’Unione. Non si computano le funzioni affidate all’Unione mediante convenzione.
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20. Caratteristiche delle Convenzioni (ai fini dell’accesso ai contributi)
Le Convenzioni accedono ai contributi se in possesso dei seguenti requisiti:
- esercizio di almeno una funzione fondamentale
- dimensione associativa: almeno i 5.000 abitanti. (deroga se le funzioni sono esercitate da almeno 5 comuni montani)
- durata dei conferimenti non inferiore ai cinque anni, anche in caso di rinnovo
L’atto associativo deve individuare la struttura e il responsabile per lo svolgimento delle funzioni oggetto della gestione associata
- la convenzione deve disciplinare gli effetti derivanti dallo scioglimento prima della scadenza del termine.
.
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21. INCENTIVAZIONI PER LE GESTIONI ASSOCIATE
A)Contributi di NATURA CORRENTE
•Contributo INIZIALE STRAORDINARIO destinato a sostenere UNIONI e CONVENZIONI per le spese di primo impianto per l’avvio e per l’ampliamento dell’esercizio di funzioni fondamentali (con priorità per le Unioni di comuni)
•Contributi ORDINARI E STATALI “REGIONALIZZATI destinati a sostenere UNIONI E COMUNITA’ MONTANE per spese di funzionamento B) Contributi IN C/CAPITALE a favore di UNIONI DI COMUNI E CONVENZIONI per l’avvio e l’ampliamento dell’esercizio associato di funzioni fondamentali (con priorità per le Unioni di comuni)
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22. INCENTIVAZIONI PER LE GESTIONI ASSOCIATE
CRITERI DI PREFERENZA NEL RIPARTO CONTRIBUTI
•I PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE POSSONO PREVEDERE PREMIALITA’ A FAVORE DI: NUOVE GESTIONI ASSOCIATE che coinvolgono comuni obbligati e non obbligati con priorità per le gestioni che coinvolgono comuni obbligati “isolati” UNIONI DI COMUNI che svolgono il maggior numero di funzioni fondamentali
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23. Nuove UNIONI
€ 25.000,00 per Comune associato “obbligato”
UNIONI
costituite prima dell’8.10.2012 che registrano l’ingresso di nuovi Comuni
€ 15.000,00 per i nuovi Comuni associati “obbligati”
UNIONI
costituite prima dell’8.10.2012, che attivano nuove funzioni fondamentali, già previste in Statuto o previa modifica dello stesso se non previste
€ 15.000,00 per ogni nuova funzione fondamentale
€ 10.000,00 per l’attivazione di servizi a completamento della funzione fondamentale
Nuove CONVENZIONI che coinvolgono comuni “isolati”
€ 10.000,00 per ogni Comune associato
Nuove CONVENZIONI
€ 10.000,00 per ogni Comune obbligato all’esercizio di funzioni fondamentali
CONTRIBUTI REGIONALI 2013
UNA TANTUM DI NATURA CORRENTE € 400.000,00
IN C/CAPITALE € 300.000,00
UNIONI
70% delle spese di investimento preventivate e ammesse a contributo
€ 40.000,00 IMPORTO MAX EROGABILE
CONVENZIONI
24. CONTRIBUTI ORDINARI E STATALI “REGIONALIZZATI” 2013
COMUNITA’ MONTANE O UNIONI MONTANE DI SUBENTRO
FINALITA’: SOSTENERE LE FORME ASSOCIATIVE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DI UNA PLURALITA’ DI FUNZIONI COMUNALI
CRITERI DI RIPARTO:
UNIONI DI COMUNI
50% DEL FONDO
50% DEL FONDO
SPESE CORRENTI IMPEGNATE NEL 2012
FATTORI DI AGGREGAZIONE
50% DEL FONDO
50% DEL FONDO
SPESE CORRENTI IMPEGNATE NEL 2012
NUMERO COMUNI CONFERENTI DELEGA
DESTINATARI:
UNIONI DI COMUNI
COMUNITA’ MONTANE O UNIONI MONTANE DI SUBENTRO
25. Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti
Art. 11 – Supporto formativo e tecnico organizzativo
1. La Giunta regionale, al fine di sostenere l'avvio delle gestioni associate indicate dalla presente legge, nonché delle fusioni di comuni, può prevedere, con appositi provvedimenti, anche in collaborazione con istituti universitari e organismi di rappresentanza degli enti locali, specifiche azioni dirette ad assicurare agli enti interessati: interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti degli enti locali, che prevedano, tra l'altro, la condivisione di esperienze e l'approfondimento delle conoscenze.
26. Procedimento Legislativo L.R. 25/92 Norme in materia di variazioni provinciali e comunali
FINALITA’
INIZIATIVA LEGISLATIVA
L’iniziativa legislativa per la fusione di due o più Comuni spetta ai seguenti soggetti di cui all’art. 38 dello Statuto:
Giunta Regionale
Consigliere Regionale
Consiglio Provinciale
Consiglio comune capoluogo di provincia o Città metropolitana
Consigli comunali in misura non inferiore a 10 o che raggiungono una popolazione di almeno 20.000 abitanti
Il Popolo che esercita l’iniziativa legislativa mediante presentazione di progetti, redatti in articoli e sottoscritti da almeno 7000 elettori
Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti
La fusione di due o più Comuni all’interno di una Provincia avviene con Legge regionale, previo referendum consultivo e secondo il procedimento previsto dalla suddetta Legge regionale.
27. Con la Legge regionale di fusione di due o più Comuni devono essere assicurate alle comunità di origine adeguate forme di decentramento degli uffici e/o dei servizi in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.
La Legge regionale deve determinare l’ambito territoriale del nuovo Comune e stabilisce le direttive di massima per la soluzione degli aspetti finanziari e patrimoniali connessi con la fusione dei Comuni.
Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti
Quando il progetto di Legge acquisisce un giudizio favorevole di meritevolezza da parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale delibera il referendum consultivo delle popolazioni interessate e il relativo quesito.
I risultati del referendum sulle fusioni dei Comuni sono valutati sia nel loro risultato complessivo sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessato.
REFERENDUM
PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO DI FUSIONE
28. Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti
Strumenti di supporto finanziario
Art. 20, c.1: prevede che, a decorrere dall’anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione è commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti.
L. n. 135 7.8.2012
D.L.vo
n. 267
18.08.2000
Art. 15, c. 3 : prevede che, al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre al contributo della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
L. n. 183
12.11.2011
Art. 31, c. 23: prevede l’esclusione dell’applicazione delle regole del patto di stabilità interno per 3 anni per il Comune istituito per fusione
D.M.
10.10.2012
Art. 2: I comuni interessati inviano la richiesta di contributo entro la data del 30 settembre dell’anno di costituzione per la relativa attribuzione a decorrere dall’anno successivo
29. Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti
Strumenti di supporto finanziario
L.R. n. 18
27.4.2012
L.R. n. 18 del 27/04/2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, volta a realizzare un piano di riordino territoriale a seguito delle disposizioni del Decreto Legge n. 78 del 31/5/2010 e s.m.i., promuove e sostiene l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonchè la fusione di comuni, facendo rientrare queste ultime nei criteri di preferenza in sede di ripartizione delle risorse finanziarie che la Regione Veneto stanzia a favore dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
Piano di riordino territoriale
Il Piano di Riordino territoriale prevede l’assegnazione, nell’anno finanziario successivo alla legge regionale istitutiva del nuovo Comune, di un contributo straordinario a favore del comune derivante da fusione, L’ente interessato è tenuto a presentare la richiesta entro il 30 marzo dell’anno successivo alla fusione
30. 30
FUSIONI – INIZIATIVE IN CORSO A) Iniziative approvate dalla Giunta
Regione del Veneto - Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti
COMUNI INTERESSATI
NUOVA DENOMINAZIONE
STATO PROCEDIMENTO
Quero e Vas
Quero Vas
Approvata proposta di fusione con il Referendum del 27.10.2013.Prosegue l’iter legislativo
Longarone e Castellavazzo
Longarone
Il Consiglio Regionale in data 26.11.2013 ha approvato ha approvato la meritevolezza dell’iniziativa di fusione .Seguirà indizione referendum
Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Pincara, Villamarzana, Villanova del Ghebbo
Civitanova Polesine
Il Consiglio Regionale in data 26.11.2013 ha approvato ha approvato la meritevolezza dell’iniziativa di fusione .Seguirà indizione referendum
31. 31
FUSIONI – INIZIATIVE IN CORSO A) Iniziative approvate dalla Giunta
Regione del Veneto - Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti
COMUNI INTERESSATI
NUOVA DENOMINAZIONE
STATO PROCEDIMENTO
Ormelle e San Polo di Piave
Lia Piave
Il Consiglio Regionale in data 31.10.2013 ha approvato ha approvato la meritevolezza dell’iniziativa di fusione Seguirà indizione referendum
32. 32
FUSIONI – ALTRE INZIATIVE IN CORSO B) PROGETTO STUDIO FATTIBILITA’
Rovigo e Pontecchio (RO)
Villorba e Povegliano (TV) (all’esame della I Commissione consiliare)
Este e Ospedaletto (PD)
Albignasego, Casalserugo, Maserà (PD)
Padova, Cadoneghe e Vigodarzere (PD)
Due Carrare, Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario (PD)
Conco e Lusiana (VI)
Sedico e Sospirolo (BL)
Trichiana, Mel, Limana e Lentiai (BL)
Lozzo Atestino e Vo’ Euganeo (PD)
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33. 33
FUSIONI – ALTRE INZIATIVE IN CORSO C) modifica L.R. 25 / 1992
La Legge Regionale n. 22 del 24 settembre 2013 ha novellato l’art. 6 della L.R. n. 25/92 eliminando il quorum previsto per il referendum consultivo delle popolazioni interessate dalla fusione, rendendo più agevole il percorso di fusione dei comuni.
Art. 6 c. 5 bis “Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lett. d) del c.1 dell’art. 3, indipendentemente dal numero degli elettori che ha partecipato, la proposta sottoposta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”
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34. Province 2.0
La nuova ipotesi di riforma
Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti
Responsabile: Dr. Maurizio Gasparin
Assessorato
al Bilancio e agli Enti
Locali
Assessore
Roberto Ciambetti
35. Le Province della Regione Veneto
Regione del Veneto - Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti
Provincia
Residenti
Superficie (kmq)
Numero
Comuni
Belluno
210.277
3.678
69
Padova
921.659
2.142
104
Rovigo
242.409
1.790
50
Treviso
877.905
2.477
95
Venezia
850.523
2.462
44
Verona
903.564
3.121
98
Vicenza
859.987
2.723
121
Totale
4.866.324
18.391
581
36. Precedente ipotesi di riforma
Disegno di Legge Costituzionale
approvato dal Consiglio dei Ministri 8 settembre 2011
“Soppressione di enti intermedi” - Soppressione delle province
NB: viene tenuto fermo e si procede per via ordinaria
DECRETO LEGGE n. 201 del 6 dicembre 2011
convertito con Legge n. 211 del 22 dicembre 2011
“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Riordino delle province
Interveniva sulle funzioni delle province e sugli organi
DECRETO LEGGE 95/2012
convertito con Legge 135/2012
- Riordino delle Province tramite accorpamento
- Istituzione città metropolitane
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37. Sentenza Corte Costituzionale 220/2013
La sentenza 220 adottata dalla Consulta nel luglio 2013 a seguito dei ricorsi presentati da numerose regioni italiane, tra cui il Veneto, ha abrogato, sancendone l'illegittimità costituzionale:
- l'art. 23 del d.l. 201/2012
che trasformava le Province in enti di secondo livello;
- gli articoli 17 e 18 del d.l. n. 95/2012
che prevedevano il taglio delle province con meno di 350mila abitanti e un'estensione inferiore a 2.500 chilometri quadrati e avviavano le città metropolitane.
Conseguenza: necessità di ripartire da zero!
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38. Nuovo percorso di riforma
Si snoda su due livelli:
A) Riforma costituzionale (DDL cost.le approvato 5 luglio )
Con legge costituzionale verrà sancita l'abolizione dagli articoli 114 e seguenti della Carta che prevedono l’ente Provincia.
B) Riforma con legge ordinaria (DDL approvato da CDM il 26 luglio)
- In attesa della legge costituzionale il Ddl approvato dal Consiglio dei Ministri istituisce un ente di area vasta, governato dai rappresentanti dei Comuni e dotato di poche funzioni di pianificazione. (oltre alla gestione delle scuole)
- L'unica competenza vera che manterranno è quella sulla manutenzione delle strade.
Il sistema sembra destinato a perdurare anche dopo la loro
cancellazione dalla Costituzione a meno che le Regioni non decidano
di organizzare diversamente la gestione dell'area vasta.
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39. Disegno di Legge cd “Del Rio”
Provvedimento “transitorio” in attesa della riforma costituzionale.
Introduce norme che riguardano:
- città metropolitane (previsione della loro costituzione)
- province (svuotamento funzioni)
- unioni (semplificazione delle tipologie)
- fusioni (favore normativo)
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40. I nuovi organi provinciali
Scompare la Giunta provinciale.
Il presidente è un sindaco in carica eletto, con un sistema di voto ponderato, dall'Assemblea dei primi cittadini.
Il Consiglio provinciale è costituito dai sindaci dei Comuni con più di 15.000 abitanti e dal presidente delle Unioni di Comuni del territorio con più di 10.000 abitanti.
Assemblea dei Sindaci
N:B. Tutti gli incarichi all’interno degli organi provinciali sono a titolo gratuito
La trasformazione si avvia entro 20 giorni dalla data di proclamazione dei sindaci eletti nelle prossime tornate amministrative con l'elezione del nuovo Presidente e l'insediamento del Consiglio.
(dunque, al più tardi nell'estate del prossimo anno)
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41. Funzioni delle province (art. 15)
Le province, quali enti con funzioni di area vasta,
esercitano esclusivamente le seguenti funzioni:
a)Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente per gli aspetti di competenza;
b)Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in coerenza con la programmazione regionale, costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
c)Programmazione provinciale della rete scolastica.
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42. Trasferimento delle Funzioni delle province
a) Con legge dello stato: vengono trasferite a Comuni o Unioni di Comuni tutte le altre funzioni amm.ve; (individuazione con DPCM entro il 31 marzo 2014)
b)Con legge regionale sono trasferite ai comuni e alle Unioni di Comuni le funzioni rientranti nelle materie di competenza regionale, salva diversa attribuzione per specifiche e motivate esigenze di sussidiarietà. (non viene indicato il termine).
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43. 43
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LO STATUTO DELLA REGIONE VENETO Art. 14 – FUNZIONI METROPOLITANE
La Regione promuove l’integrazione socio-economica delle funzioni metropolitane del territorio regionale e ne favorisce il governo strategico in stretta collaborazione con le autonomie locali, attuando forme specifiche di coordinamento, anche interregionale, per lo sviluppo del sistema dei servizi e delle infrastrutture di rango metropolitano, con particolare riferimento a reti della mobilità, piattaforme portuali e aeroportuali, logistica, ricerca e università, poli fieristici, poli sanitari di interesse regionale, istituzioni culturali di interesse regionale.