Lezione n. 07 - Diritto degli Enti Locali e TUEL: La disciplina del Comune fr...Simone Chiarelli
Lezione n. 07 - Diritto degli Enti Locali e TUEL: La disciplina del Comune fra organi politici ed organi tecnici (struttura, competenze e responsabilità); le competenze proprie e delegate; analisi dei principali servizi
Lezione n. 05 (2 ore) - Gli atti della gestione economico-finanziaria alla lu...Simone Chiarelli
Lezione n. 05 (2 ore) - Gli atti della gestione economico-finanziaria alla luce del Dlgs 118/2011: la programmazione economica finanziaria, il DUP, il bilancio pluriennale e consolidato, PEG e PDO, la gestione di spesa e entrata, il FPV.
Lezione n. 08 - La disciplina del pubblico impiego: La normativa sul lavoro a...Simone Chiarelli
Lezione n. 08 - La disciplina del pubblico impiego: La normativa sul lavoro alle dipendenze della PA (Dlgs 165/2001), diritti e doveri, codice di comportamento e contrattazione (comparto, contrattazione decentrata, disciplina organizzativa)
Lezione n. 07 - Diritto degli Enti Locali e TUEL: La disciplina del Comune fr...Simone Chiarelli
Lezione n. 07 - Diritto degli Enti Locali e TUEL: La disciplina del Comune fra organi politici ed organi tecnici (struttura, competenze e responsabilità); le competenze proprie e delegate; analisi dei principali servizi
Lezione n. 05 (2 ore) - Gli atti della gestione economico-finanziaria alla lu...Simone Chiarelli
Lezione n. 05 (2 ore) - Gli atti della gestione economico-finanziaria alla luce del Dlgs 118/2011: la programmazione economica finanziaria, il DUP, il bilancio pluriennale e consolidato, PEG e PDO, la gestione di spesa e entrata, il FPV.
Lezione n. 08 - La disciplina del pubblico impiego: La normativa sul lavoro a...Simone Chiarelli
Lezione n. 08 - La disciplina del pubblico impiego: La normativa sul lavoro alle dipendenze della PA (Dlgs 165/2001), diritti e doveri, codice di comportamento e contrattazione (comparto, contrattazione decentrata, disciplina organizzativa)
La nascita della Costituzione italiana dopo il referendum, i grandi personaggi che la crearono, i diritti ed i doveri negli articoli 1-12 noti come principi fondamentali.
Lezione n. 01 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...Simone Chiarelli
Lezione n. 01 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta aperta (prima prova dei concorsi): redazione guidata di prova d’esame mediante la compilazione, individuazione dei contenuti essenziali e dello schema/traccia da seguire (parte 1)
L’armonizzazione contabile e il pareggio di bilancio negli enti di area vastacittametro
Slide presentate da Carmine Cossiga durante il webinar "L’armonizzazione contabile e il pareggio di bilancio negli enti di area vasta" realizzato il 6 novembre 2015 nell'ambito del progetto "Verso la costituzione delle Aree Metropolitane e la riorganizzazione delle Province" del Formez PA.
Lezione n.01 - Diritto costituzionale: Ordinamento istituzionale della Repubb...Simone Chiarelli
Lezione n.01 - Diritto costituzionale: Ordinamento istituzionale della Repubblica, diritti e doveri dei cittadini, fonti del diritto, organizzazione della Pubblica Amministrazione e ripartizione delle competenze legislative e amministrative.
Le città metropolitane per lo sviluppo strategico del territoriocittametro
Slide presentate da Franco Pizzetti nel corso del webinar "Città metropolitane e Province: ruolo, missione istituzionale, nuove forme di governance", realizzato il 15 settembre 2015 nell'ambito del Progetto "Verso la costituzione delle Aree Metropolitane e la riorganizzazione delle Province" del Formez PA
La nascita della Costituzione italiana dopo il referendum, i grandi personaggi che la crearono, i diritti ed i doveri negli articoli 1-12 noti come principi fondamentali.
Lezione n. 01 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...Simone Chiarelli
Lezione n. 01 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta aperta (prima prova dei concorsi): redazione guidata di prova d’esame mediante la compilazione, individuazione dei contenuti essenziali e dello schema/traccia da seguire (parte 1)
L’armonizzazione contabile e il pareggio di bilancio negli enti di area vastacittametro
Slide presentate da Carmine Cossiga durante il webinar "L’armonizzazione contabile e il pareggio di bilancio negli enti di area vasta" realizzato il 6 novembre 2015 nell'ambito del progetto "Verso la costituzione delle Aree Metropolitane e la riorganizzazione delle Province" del Formez PA.
Lezione n.01 - Diritto costituzionale: Ordinamento istituzionale della Repubb...Simone Chiarelli
Lezione n.01 - Diritto costituzionale: Ordinamento istituzionale della Repubblica, diritti e doveri dei cittadini, fonti del diritto, organizzazione della Pubblica Amministrazione e ripartizione delle competenze legislative e amministrative.
Le città metropolitane per lo sviluppo strategico del territoriocittametro
Slide presentate da Franco Pizzetti nel corso del webinar "Città metropolitane e Province: ruolo, missione istituzionale, nuove forme di governance", realizzato il 15 settembre 2015 nell'ambito del Progetto "Verso la costituzione delle Aree Metropolitane e la riorganizzazione delle Province" del Formez PA
Nota presidente pastacci commissione federalismo 12 marzo 2015Alessandro Pastacci
Quadro di sintesi aggiornato su situazione Province ora Enti di Area Vasta e Città Metropolitane tra attuazione Legge 56/2014 Delrio e effetti Legge Stabilità 2015
Upi - Unione delle Province d'Italia -
“Delega al Governo per l’istituzione delle città metropolitane, la razionalizzazione delle province, il riordino dell’amministrazione periferica dello Stato e degli enti strumentali”
Roma, 7 febbraio 2012
Testo tratto dalla relazione del professor Pizzetti al convegno "L'iter legislativo dell'istituzione delle Città Metropolitane" del 24 gennaio. Francesco Pizzetti, ordinario di Diritto Costituzionale all'Università di Torino e docente di Diritto costituzionale all'Università Luiss di Roma, è il Consigliere giuridico del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.
Il riassetto delle funzioni degli enti di area vastacittametro
Slide presentate da Daniela Bolognino nella seconda giornata del laboratorio "Città Metropolitana di Torino e nuove province del Piemonte - Visione, missione, piani di riassetto organizzativo e implicazioni finanziarie" svoltosi a Torino il 10 e 11 giugno 2015.
Il riassetto delle funzioni degli enti di area vasta: Principi e ipotesi di m...cittametro
Slide presentate da Daniela Bolognino nell'ambito del webinar "La redazione dei Piani di riassetto delle Province e delle Città Metropolitane" realizzato il 22 settembre 2015 dal Progetto "Verso la costituzione delle Aree Metropolitane e la riorganizzazione delle Province" del Formez PA
Intervento di Gaetano Palombelli dell'UPI nel corso del ciclo di webinar "Piani di riassetto per le Province:presentazione della struttura e delle linee guida" organizzato da FormezPA nell'ambito del progetto "Verso la costituzione delle città metropolitane e riorganizzazione delle Province"
Slides progetto di fusione.revisione del 4 maggio 2018Michele Baraldi
Il progetto completo è consultabile alla pagina "Fusione per incorporazione": http://www.unionesangiorgiobigarello.mn.it/index.php/fusione-per-incorporazione
La versione definitiva è stata approvata con delibera 2018/216 del 14/7/2018
http://sangiorgiodimantova.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap/-/papca/display/3460887?p_auth=joY0o227&p_p_state=pop_up&controlPanelCategory=portlet_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet
Similar to Città metropolitana - Presentazione (20)
Slides progetto di fusione.revisione del 4 maggio 2018
Città metropolitana - Presentazione
1. Legge 7 aprile 2014, n. 56Legge 7 aprile 2014, n. 56
(G.U. n. 81 del 7/4/2014)(G.U. n. 81 del 7/4/2014)
Disposizioni
sulle città metropolitane,
sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni
1
2. Legge 7 aprile 2014, n. 56Legge 7 aprile 2014, n. 56
La Legge n. 56/2014, entrata in vigore l’8/4/2014, detta un’ampia
riforma in materia di enti locali, prevedendo l’istituzione e la disciplina
delle Città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province
ed una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni.
Ulteriori disposizioni riguardano la normativa sugli organi dei comuni.
In seguito all’introduzione delle nuove norme, le Province (in attesa
dell’abolizione costituzionale) subiranno una profonda trasformazione,
sia nell’assetto che nelle funzioni.
Tali norme sono in vigore già in vista delle elezioni amministrative
del 25 maggio 2014.
Nascono le città metropolitane e le aree vaste, ossia fusioni di
comuni, a loro spetteranno i compiti oggi ricoperti dalle province.
In materia di istituzione di città metropolitane restano salve le
competenze delle regioni a statuto speciale conformemente alla loro
autonomia e l’esclusione per le province autonome di Trento e Bolzano
e per la regione Valle d’Aosta.
2
4. Le CITTA’ METROPOLITANELe CITTA’ METROPOLITANE
La L. 56/2014 dà finalmente attuazione alle città
metropolitane , previste nel nostro ordinamento fin dalla L.
142/1990 e costituzionalizzate dalla riforma del Titolo V ma
ancora mai realizzate.
L’istituzione delle città metropolitane è oggi indispensabile
per consentire all’Italia di contare su una rete di governo
delle aree territoriali a forte concentrazione urbana e a
specifica vocazione innovativa, un ambito in cui il nostro
Paese è in forte ritardo a livello europeo e mondiale.
La prima istituzione delle città metropolitane è prevista
entro il 1° gennaio 2015 subentrando alla Provincia
omonima.
4
5. Città metropolitane: quali e doveCittà metropolitane: quali e dove
Oltre a quella di Roma Capitale, che avrà un ordinamento a
se stante, è prevista l’istituzione di altre nove città
metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,
Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.
A queste si aggiungono quelle istituite conformemente alla
loro autonomia speciale dalle regioni Friuli-Venezia Giulia,
Sicilia, Sardegna ossia Trieste, Palermo, Catania, Messina,
Cagliari.
5
6. Città metropolitane: territorio e risorseCittà metropolitane: territorio e risorse
Il territorio della città metropolitana coincide con quello della
provincia omonima. E’ previsto un procedimento di
adesione alla Città metropolitana per il passaggio di singoli
comuni da una provincia limitrofa alla città metropolitana (o
viceversa). Il procedimento si conclude con l’approvazione
di una legge statale.
Ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in
tutti i rapporti attivi e passivi (comprese le entrate
provinciali) della provincia cui subentra. Le risorse della
città metropolitana sono date dal patrimonio, dal personale
e dai beni strumentali della provincia medesima.
6
7. Città metropolitane: gli organiCittà metropolitane: gli organi
Il sindaco metropolitano è il sindaco del comune
capoluogo;
il consiglio metropolitano è composto dal sindaco
metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in
base alla popolazione;
la conferenza metropolitana è composta dal sindaco
metropolitano e dai sindaci dei comuni della città
metropolitana;
entrambe le assemblee sono presiedute dal sindaco
metropolitano.
7
8. Il sindaco metropolitanoIl sindaco metropolitano
Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune
capoluogo.
Può nominare un vicesindaco (e delegargli stabilmente
funzioni), scelto tra i consiglieri metropolitani, dandone
immediata comunicazione al consiglio. Non è prevista
l'istituzione di una giunta metropolitana , ma il sindaco
metropolitano può assegnare, nel rispetto del principio di
collegialità, deleghe a consiglieri metropolitani (consiglieri
delegati) secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo
statuto.
8
9. Il consiglio metropolitanoIl consiglio metropolitano
È organo elettivo di secondo grado e dura in carica 5 anni, è
composto da 24 consiglieri nelle città con popolazione
superiore ai 3 milioni di abitanti e da 18 consiglieri in quelle
con popolazione superiore agli 800mila abitanti (Venezia), 14
nelle altre;
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i
consiglieri dei comuni della città metropolitana. Il consiglio è
l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani,
programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso
sottoposto dal sindaco metropolitano; ha altresì potere di
proposta dello statuto e poteri decisori finali per l’approvazione
del bilancio.
9
10. La conferenza metropolitanaLa conferenza metropolitana
E’ composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei
comuni della città metropolitana. È competente per
l’adozione dello statuto e ha potere consultivo per
l’approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri
poteri propositivi e consultivi.
10
11. Incarichi e indennitàIncarichi e indennità
Tutti gli incarichi di sindaco metropolitano, di consigliere
metropolitano e di componente della conferenza
metropolitana sono svolti a titolo gratuito. Tuttavia, lo
statuto della città metropolitana può prevedere l’elezione
diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il
sistema elettorale che sarà determinato con legge statale.
La medesima legge può prevedere, in deroga, una
specifica indennità di funzione per il sindaco metropolitano.
11
12. Lo statutoLo statuto
Lo statuto disciplina i rapporti tra i comuni e la città
metropolitana per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni
metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di
organizzazione in comune.
12
13. Le funzioni e le competenzeLe funzioni e le competenze
Sono quelle fondamentali delle province e forti funzioni
di gestione in ambiti significativi.
Le città metropolitane saranno, per funzioni e natura,
“enti di governo”, con competenza sulla cura dello
sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e
gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti
di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura
delle relazioni istituzionali (al proprio livello), ivi comprese
quelle con le città e le aree metropolitane europee.
13
14. Città metropolitane: funzioni - 1Città metropolitane: funzioni - 1
adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico
triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di
indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle
unioni dei comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione
all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel
rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di
comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla
competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e
obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi
nel territorio metropolitano;
strutturazione di sistemi coordinati di gestione e organizzazione
dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
14
15. Città metropolitane: funzioni - 2Città metropolitane: funzioni - 2
d’intesa con i Comuni interessati la città metropolitana può esercitare le
funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione
appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione
di concorsi e procedure selettive;
mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza
della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale,
anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di
ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana
come delineata nel piano strategico del territorio;
promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di
digitalizzazione in ambito metropolitano.
Ulteriori funzioni possono essere attribuite alle città metropolitane dallo
Stato o dalle regioni.
15
16. Tempi di attuazione - 1Tempi di attuazione - 1
Per la prima istituzione delle città metropolitane, che avviene alla
data di entrata in vigore della legge, è delineato un procedimento
piuttosto articolato.
Il presidente della provincia e la giunta provinciale restano in
carica a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria
amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il
presidente assume fino a tale data anche le funzioni del Consiglio
provinciale. Se la provincia è commissariata, il commissariamento è
prorogato fino al 31 dicembre 2014.
16
17. Tempi di attuazione - 2Tempi di attuazione - 2
Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una
conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto
della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero
di componenti pari a quanto previsto per il consiglio metropolitano ed
è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza
termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio
metropolitano la proposta di statuto.
Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio
metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo e si
insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.
Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo
statuto.
17
18. Tempi di attuazione - 3Tempi di attuazione - 3
Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle
province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e
passivi e ne esercitano le funzioni; alla predetta data il sindaco del
Comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la
città metropolitana opera con il proprio statuto e i suoi organi,
assumendo anche le funzioni proprie.
In deroga a quanto previsto per le altre, la città metropolitana di
Reggio Calabria si costituirà alla scadenza naturale degli organi della
provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o
scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non
entrerà in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di
Reggio Calabria.
18
19. Differenze Provincia – Città MetropolitanaDifferenze Provincia – Città Metropolitana
La Città Metropolitana non ha organi eletti direttamente e in
questa sede gli Amministratori Locali si riuniscono per decidere come
svolgere congiuntamente le funzioni attribuite in precedenza alla
provincia e assicurare ai cittadini i servizi di area vasta che i singoli
comuni non potrebbero fornire per motivi dimensionali o economici.
Uno dei principali effetti è quello di ridurre sensibilmente i costi
della politica legati al funzionamento degli organi della Città
Metropolitana.
I nuovi “enti territoriali di area vasta”, ispirati alle migliori
esperienze amministrative a livello europeo e internazionale (si
vedano i casi di Londra, Amsterdam, Barcellona, Monaco), nascono
per rispondere ai problemi di una realtà territoriale
oggettivamente complessa con la possibilità di intervenire con
più incisività sullo sviluppo economico, sui flussi di merci e
persone, sulla pianificazione territoriale.
19
20. Unioni e fusioni di Comuni,Unioni e fusioni di Comuni,
piccoli Comunipiccoli Comuni
20
21. Unioni e fusioni di ComuniUnioni e fusioni di Comuni
La L. 56/2014 irrobustisce la struttura delle Unioni di comuni ,
unificandone e semplificandone la normativa e ampliandone le
funzioni da esercitare in forma associata, estese ora a tutte le
funzioni fondamentali dei comuni. A queste si aggiungono inoltre altre
funzioni, che i comuni possono esercitare ora anche attraverso
questo ente (anticorruzione, trasparenza, attività di revisione dei
conti, di controllo e di valutazione).
La legge incentiva e favorisce le Fusioni di comuni, adottando
specifiche e minuziose innovazioni normative.
Questo percorso dovrà essere strettamente legato a quello che
porterà all'istituzione delle Città metropolitane, e alla trasformazione
delle Province in enti di secondo livello anch’esse governate dagli
amministratori comunali, al fine di trovare l’equilibrio migliore di
riordino del governo locale nelle diverse realtà regionali e territoriali.
21
22. Disciplina generale dei Comuni - 1Disciplina generale dei Comuni - 1
Per i Comuni sono previste norme che intervengono sugli organi di
governo:
viene modificato il numero di consiglieri e assessori (rispetto alle
riduzioni avvenute con il D.L. 138/11 convertito con L. 148/2011) nei
comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (10 consiglieri e
numero massimo di 2 assessori nei comuni fino a 3.000 abitanti, 12
consiglieri e numero massimo di 4 assessori nei comuni con
popolazione tra 3.001 e 10.000 abitanti), assicurando peraltro
l'invarianza della spesa;
nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
inferiore al 40 per cento;
22
23. Disciplina generale dei Comuni - 2Disciplina generale dei Comuni - 2
la legge introduce la possibilità di un terzo mandato per i sindaci
dei comuni sotto i 3000 abitanti;
è prevista l'incompatibilità di parlamentare (nazionale o europeo) o
membro del Governo con altra carica pubblica elettiva di natura
monocratica relativa ad organi di governo riferita agli enti pubblici
territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina,
popolazione superiore a 15.000 abitanti (e non già 5.000 abitanti,
come stabiliva il D.L. 138/11 convertito con L. 148/2011).
23
25. Riorganizzazione degli Enti territorialiRiorganizzazione degli Enti territoriali
• La legge prevede che le. pubbliche amministrazioni (PA)
riorganizzino la propria rete periferica individuando ambiti
territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente
corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana .
• La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle PA entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge; i piani sono comunicati al
Ministero dell’economia, al Ministero dell’Interno, al Commissario per la
revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti. I piani
indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio.
• Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non
presentino i predetti piani nel termine indicato il Presidente del Consiglio
dei ministri nomina un commissario per la redazione del piano.
25
26. Le nuove Province: competenze,Le nuove Province: competenze,
assetto istituzionale e tempisticaassetto istituzionale e tempistica
26
27. Ridefinizione delle ProvinceRidefinizione delle Province
La disciplina delle province è espressamente qualificata
come transitoria, nelle more della riforma costituzionale
del Titolo V e delle relative norme di attuazione. In attesa
della riforma subiranno una profonda trasformazione, sia
nell’assetto che nelle funzioni.
Norme specifiche riguardano le province montane, cui le
regioni riconoscono, nelle materie di loro competenza,
forme particolari di autonomia.
27
28. Province: competenzeProvince: competenze
La disciplina delle province è espressamente qualificata come
transitoria, nelle more della riforma costituzionale del Titolo V e delle
relative norme di attuazione. In attesa della riforma subiranno una
profonda trasformazione, sia nell’assetto che nelle funzioni.
Le Province vengono individuate come “enti di area vasta”, con
limitate funzioni fondamentali proprie legate alla programmazione e
pianificazione in materia di ambiente, trasporto, rete scolastica,
elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa per gli enti locali,
gestione edilizia scolastica, controllo fenomeni discriminatori in
ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità.
Funzioni tutte strettamente collegate alle esigenze proprie delle
aree vaste o ad attività di supporto per i comuni. Dunque enti
sostanzialmente con un ruolo servente verso le comunità locali e i
loro cittadini, da un lato, e verso i comuni e gli altri enti locali,
dall’altro.
28
29. Province: competenzeProvince: competenze
Viene inoltre delineato un complesso procedimento per il riordino
delle funzioni attualmente esercitate dalle province, cui lo Stato e le
regioni provvedono sulla base dei seguenti principi: individuazione per
ogni funzione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio; efficacia nello
svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni;
sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di
avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione.
Le funzioni trasferite dalle province sono attribuite nell’ambito del
processo di riordino ad altri enti territoriali dallo Stato o dalle Regioni
secondo le rispettive competenze;
Le funzioni così trasferite dalla province continuano ad essere da loro
esercitate fino a quando un altro ente, regione o comune, non
subentrerà.
29
30. Province: gli organiProvince: gli organi
Il presidente della provincia ha la rappresentanza dell'ente, convoca
e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento degli uffici. E’ eletto, in via indiretta,
dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia; sono eleggibili
i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi
dalla data delle elezioni. Il presidente resta in carica quattro anni,
ma è prevista la decadenza automatica in caso di cessazione dalla
carica di sindaco.
Le giunte provinciali saranno abolite. Le giunte saranno
sostituite dalle assemblee dei sindaci della provincia, che
avranno compiti propositivi, consultivi e di controllo.
30
31. Province: gli organiProvince: gli organi
Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e
da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (da 16
a 10). Svolge funzioni di indirizzo e controllo, approva regolamenti,
piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso
sottoposto dal presidente della provincia; ha potere di proposta dello
statuto e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio. Il
consiglio provinciale è organo elettivo di secondo grado e dura in
carica 2 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i
consiglieri dei comuni della provincia. Anche per tali cariche, è
prevista la decadenza da consigliere provinciale in caso di
cessazione dalla carica comunale.
31
32. Province: gli organiProvince: gli organi
L’assemblea dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni della
provincia. È competente per l'adozione dello statuto e ha potere
consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri
poteri propositivi, consultivi e di controllo.
Tutti gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere
provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci saranno
esercitati a titolo gratuito.
32
33. Province: assetto istituzionaleProvince: assetto istituzionale
Dopo i primi cinque anni dall’entrata in vigore, è previsto un
meccanismo di garanzia della presenza di genere per cui
nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato nelle
liste per l’elezione del consiglio in misura superiore al 60%;
Nessun dipendente provinciale verrà licenziato o subirà un
demansionamento.
33
34. Province: tempisticaProvince: tempistica
• Sono previste scadenze molto precise. La fase di transizione si
concluderà il 31 dicembre 2014 e dal 1° gennaio 2015 le province
così come le conosciamo oggi non esisteranno più per lasciare
spazio alle assemblee dei sindaci.
• Solo per le province non in scadenza nel 2014 è previsto che le
assemblee dei sindaci per le elezioni dei consigli provinciali siano
convocate entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato o dallo
scioglimento anticipato. E che l'assemblea dei sindaci approvi le
modifiche statutarie entro sei mesi dall'insediamento del nuovo
consiglio provinciale.
34
35. Province: tempisticaProvince: tempistica
Ecco le principali date:
• entro il 30/ 09/2014 i presidenti (o i commissari) dovranno convocare
le assemblee dei sindaci per le elezioni dei consigli provinciali;
• entro il 31/12/2014 l'assemblea dei sindaci approva le modifiche allo
statuto della provincia, preparate dal nuovo consiglio provinciale;
• entro la stessa data si procede all'elezione del nuovo presidente della
provincia;
• il Presidente della provincia uscente (o il commissario), che assume
anche le funzioni del consiglio provinciale, e la giunta provinciale restano
in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti
urgenti e indifferibili fino all'insediamento del nuovo presidente della
provincia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;
• nella stessa data, e al più tardi il 1° gennaio 2015, entrano in carica a
tutti gli effetti il nuovo presidente e il nuovo consiglio.
35