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Legge 7 aprile 2014, n. 56Legge 7 aprile 2014, n. 56
(G.U. n. 81 del 7/4/2014)(G.U. n. 81 del 7/4/2014)
Disposizioni
 sulle città metropolitane,
 sulle province,
 sulle unioni e fusioni di comuni
1
Legge 7 aprile 2014, n. 56Legge 7 aprile 2014, n. 56
 La Legge n. 56/2014, entrata in vigore l’8/4/2014, detta un’ampia
riforma in materia di enti locali, prevedendo l’istituzione e la disciplina
delle Città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province
ed una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni.
Ulteriori disposizioni riguardano la normativa sugli organi dei comuni.
 In seguito all’introduzione delle nuove norme, le Province (in attesa
dell’abolizione costituzionale) subiranno una profonda trasformazione,
sia nell’assetto che nelle funzioni.
 Tali norme sono in vigore già in vista delle elezioni amministrative
del 25 maggio 2014.
 Nascono le città metropolitane e le aree vaste, ossia fusioni di
comuni, a loro spetteranno i compiti oggi ricoperti dalle province.
 In materia di istituzione di città metropolitane restano salve le
competenze delle regioni a statuto speciale conformemente alla loro
autonomia e l’esclusione per le province autonome di Trento e Bolzano
e per la regione Valle d’Aosta.
2
Le città metropolitaneLe città metropolitane
3
Le CITTA’ METROPOLITANELe CITTA’ METROPOLITANE
 La L. 56/2014 dà finalmente attuazione alle città
metropolitane , previste nel nostro ordinamento fin dalla L.
142/1990 e costituzionalizzate dalla riforma del Titolo V ma
ancora mai realizzate.
 L’istituzione delle città metropolitane è oggi indispensabile
per consentire all’Italia di contare su una rete di governo
delle aree territoriali a forte concentrazione urbana e a
specifica vocazione innovativa, un ambito in cui il nostro
Paese è in forte ritardo a livello europeo e mondiale.
 La prima istituzione delle città metropolitane è prevista
entro il 1° gennaio 2015 subentrando alla Provincia
omonima.
4
Città metropolitane: quali e doveCittà metropolitane: quali e dove
 Oltre a quella di Roma Capitale, che avrà un ordinamento a
se stante, è prevista l’istituzione di altre nove città
metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,
Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.
 A queste si aggiungono quelle istituite conformemente alla
loro autonomia speciale dalle regioni Friuli-Venezia Giulia,
Sicilia, Sardegna ossia Trieste, Palermo, Catania, Messina,
Cagliari.
5
Città metropolitane: territorio e risorseCittà metropolitane: territorio e risorse
 Il territorio della città metropolitana coincide con quello della
provincia omonima. E’ previsto un procedimento di
adesione alla Città metropolitana per il passaggio di singoli
comuni da una provincia limitrofa alla città metropolitana (o
viceversa). Il procedimento si conclude con l’approvazione
di una legge statale.
 Ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in
tutti i rapporti attivi e passivi (comprese le entrate
provinciali) della provincia cui subentra. Le risorse della
città metropolitana sono date dal patrimonio, dal personale
e dai beni strumentali della provincia medesima.
6
Città metropolitane: gli organiCittà metropolitane: gli organi
 Il sindaco metropolitano è il sindaco del comune
capoluogo;
 il consiglio metropolitano è composto dal sindaco
metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in
base alla popolazione;
 la conferenza metropolitana è composta dal sindaco
metropolitano e dai sindaci dei comuni della città
metropolitana;
 entrambe le assemblee sono presiedute dal sindaco
metropolitano.
7
Il sindaco metropolitanoIl sindaco metropolitano
 Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune
capoluogo.
 Può nominare un vicesindaco (e delegargli stabilmente
funzioni), scelto tra i consiglieri metropolitani, dandone
immediata comunicazione al consiglio. Non è prevista
l'istituzione di una giunta metropolitana , ma il sindaco
metropolitano può assegnare, nel rispetto del principio di
collegialità, deleghe a consiglieri metropolitani (consiglieri
delegati) secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo
statuto.
8
Il consiglio metropolitanoIl consiglio metropolitano
 È organo elettivo di secondo grado e dura in carica 5 anni, è
composto da 24 consiglieri nelle città con popolazione
superiore ai 3 milioni di abitanti e da 18 consiglieri in quelle
con popolazione superiore agli 800mila abitanti (Venezia), 14
nelle altre;
 Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i
consiglieri dei comuni della città metropolitana. Il consiglio è
l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani,
programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso
sottoposto dal sindaco metropolitano; ha altresì potere di
proposta dello statuto e poteri decisori finali per l’approvazione
del bilancio.
9
La conferenza metropolitanaLa conferenza metropolitana
 E’ composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei
comuni della città metropolitana. È competente per
l’adozione dello statuto e ha potere consultivo per
l’approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri
poteri propositivi e consultivi.
10
Incarichi e indennitàIncarichi e indennità
 Tutti gli incarichi di sindaco metropolitano, di consigliere
metropolitano e di componente della conferenza
metropolitana sono svolti a titolo gratuito. Tuttavia, lo
statuto della città metropolitana può prevedere l’elezione
diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il
sistema elettorale che sarà determinato con legge statale.
La medesima legge può prevedere, in deroga, una
specifica indennità di funzione per il sindaco metropolitano.
11
Lo statutoLo statuto
 Lo statuto disciplina i rapporti tra i comuni e la città
metropolitana per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni
metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di
organizzazione in comune.
12
Le funzioni e le competenzeLe funzioni e le competenze
 Sono quelle fondamentali delle province e forti funzioni
di gestione in ambiti significativi.
 Le città metropolitane saranno, per funzioni e natura,
“enti di governo”, con competenza sulla cura dello
sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e
gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti
di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura
delle relazioni istituzionali (al proprio livello), ivi comprese
quelle con le città e le aree metropolitane europee.
13
Città metropolitane: funzioni - 1Città metropolitane: funzioni - 1
 adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico
triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di
indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle
unioni dei comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione
all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel
rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
 pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di
comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla
competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e
obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi
nel territorio metropolitano;
 strutturazione di sistemi coordinati di gestione e organizzazione
dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
14
Città metropolitane: funzioni - 2Città metropolitane: funzioni - 2
 d’intesa con i Comuni interessati la città metropolitana può esercitare le
funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione
appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione
di concorsi e procedure selettive;
 mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza
della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
 promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale,
anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di
ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana
come delineata nel piano strategico del territorio;
 promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di
digitalizzazione in ambito metropolitano.
Ulteriori funzioni possono essere attribuite alle città metropolitane dallo
Stato o dalle regioni.
15
Tempi di attuazione - 1Tempi di attuazione - 1
 Per la prima istituzione delle città metropolitane, che avviene alla
data di entrata in vigore della legge, è delineato un procedimento
piuttosto articolato.
 Il presidente della provincia e la giunta provinciale restano in
carica a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria
amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il
presidente assume fino a tale data anche le funzioni del Consiglio
provinciale. Se la provincia è commissariata, il commissariamento è
prorogato fino al 31 dicembre 2014.
16
Tempi di attuazione - 2Tempi di attuazione - 2
 Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una
conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto
della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero
di componenti pari a quanto previsto per il consiglio metropolitano ed
è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza
termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio
metropolitano la proposta di statuto.
 Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio
metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo e si
insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.
 Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo
statuto.
17
Tempi di attuazione - 3Tempi di attuazione - 3
 Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle
province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e
passivi e ne esercitano le funzioni; alla predetta data il sindaco del
Comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la
città metropolitana opera con il proprio statuto e i suoi organi,
assumendo anche le funzioni proprie.
 In deroga a quanto previsto per le altre, la città metropolitana di
Reggio Calabria si costituirà alla scadenza naturale degli organi della
provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o
scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non
entrerà in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di
Reggio Calabria.
18
Differenze Provincia – Città MetropolitanaDifferenze Provincia – Città Metropolitana
 La Città Metropolitana non ha organi eletti direttamente e in
questa sede gli Amministratori Locali si riuniscono per decidere come
svolgere congiuntamente le funzioni attribuite in precedenza alla
provincia e assicurare ai cittadini i servizi di area vasta che i singoli
comuni non potrebbero fornire per motivi dimensionali o economici.
 Uno dei principali effetti è quello di ridurre sensibilmente i costi
della politica legati al funzionamento degli organi della Città
Metropolitana.
 I nuovi “enti territoriali di area vasta”, ispirati alle migliori
esperienze amministrative a livello europeo e internazionale (si
vedano i casi di Londra, Amsterdam, Barcellona, Monaco), nascono
per rispondere ai problemi di una realtà territoriale
oggettivamente complessa con la possibilità di intervenire con
più incisività sullo sviluppo economico, sui flussi di merci e
persone, sulla pianificazione territoriale.
19
Unioni e fusioni di Comuni,Unioni e fusioni di Comuni,
piccoli Comunipiccoli Comuni
20
Unioni e fusioni di ComuniUnioni e fusioni di Comuni
 La L. 56/2014 irrobustisce la struttura delle Unioni di comuni ,
unificandone e semplificandone la normativa e ampliandone le
funzioni da esercitare in forma associata, estese ora a tutte le
funzioni fondamentali dei comuni. A queste si aggiungono inoltre altre
funzioni, che i comuni possono esercitare ora anche attraverso
questo ente (anticorruzione, trasparenza, attività di revisione dei
conti, di controllo e di valutazione).
 La legge incentiva e favorisce le Fusioni di comuni, adottando
specifiche e minuziose innovazioni normative.
 Questo percorso dovrà essere strettamente legato a quello che
porterà all'istituzione delle Città metropolitane, e alla trasformazione
delle Province in enti di secondo livello anch’esse governate dagli
amministratori comunali, al fine di trovare l’equilibrio migliore di
riordino del governo locale nelle diverse realtà regionali e territoriali.
21
Disciplina generale dei Comuni - 1Disciplina generale dei Comuni - 1
Per i Comuni sono previste norme che intervengono sugli organi di
governo:
viene modificato il numero di consiglieri e assessori (rispetto alle
riduzioni avvenute con il D.L. 138/11 convertito con L. 148/2011) nei
comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (10 consiglieri e
numero massimo di 2 assessori nei comuni fino a 3.000 abitanti, 12
consiglieri e numero massimo di 4 assessori nei comuni con
popolazione tra 3.001 e 10.000 abitanti), assicurando peraltro
l'invarianza della spesa;
nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
inferiore al 40 per cento;
22
Disciplina generale dei Comuni - 2Disciplina generale dei Comuni - 2
 la legge introduce la possibilità di un terzo mandato per i sindaci
dei comuni sotto i 3000 abitanti;
 è prevista l'incompatibilità di parlamentare (nazionale o europeo) o
membro del Governo con altra carica pubblica elettiva di natura
monocratica relativa ad organi di governo riferita agli enti pubblici
territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina,
popolazione superiore a 15.000 abitanti (e non già 5.000 abitanti,
come stabiliva il D.L. 138/11 convertito con L. 148/2011).
23
Riorganizzazione degli EntiRiorganizzazione degli Enti
territorialiterritoriali
24
Riorganizzazione degli Enti territorialiRiorganizzazione degli Enti territoriali
• La legge prevede che le. pubbliche amministrazioni (PA)
riorganizzino la propria rete periferica individuando ambiti
territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente
corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana .
• La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle PA entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge; i piani sono comunicati al
Ministero dell’economia, al Ministero dell’Interno, al Commissario per la
revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti. I piani
indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio.
• Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non
presentino i predetti piani nel termine indicato il Presidente del Consiglio
dei ministri nomina un commissario per la redazione del piano.
25
Le nuove Province: competenze,Le nuove Province: competenze,
assetto istituzionale e tempisticaassetto istituzionale e tempistica
26
Ridefinizione delle ProvinceRidefinizione delle Province
 La disciplina delle province è espressamente qualificata
come transitoria, nelle more della riforma costituzionale
del Titolo V e delle relative norme di attuazione. In attesa
della riforma subiranno una profonda trasformazione, sia
nell’assetto che nelle funzioni.
 Norme specifiche riguardano le province montane, cui le
regioni riconoscono, nelle materie di loro competenza,
forme particolari di autonomia.
27
Province: competenzeProvince: competenze
 La disciplina delle province è espressamente qualificata come
transitoria, nelle more della riforma costituzionale del Titolo V e delle
relative norme di attuazione. In attesa della riforma subiranno una
profonda trasformazione, sia nell’assetto che nelle funzioni.
 Le Province vengono individuate come “enti di area vasta”, con
limitate funzioni fondamentali proprie legate alla programmazione e
pianificazione in materia di ambiente, trasporto, rete scolastica,
elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa per gli enti locali,
gestione edilizia scolastica, controllo fenomeni discriminatori in
ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità.
 Funzioni tutte strettamente collegate alle esigenze proprie delle
aree vaste o ad attività di supporto per i comuni. Dunque enti
sostanzialmente con un ruolo servente verso le comunità locali e i
loro cittadini, da un lato, e verso i comuni e gli altri enti locali,
dall’altro.
28
Province: competenzeProvince: competenze
 Viene inoltre delineato un complesso procedimento per il riordino
delle funzioni attualmente esercitate dalle province, cui lo Stato e le
regioni provvedono sulla base dei seguenti principi: individuazione per
ogni funzione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio; efficacia nello
svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni;
sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di
avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione.
 Le funzioni trasferite dalle province sono attribuite nell’ambito del
processo di riordino ad altri enti territoriali dallo Stato o dalle Regioni
secondo le rispettive competenze;
 Le funzioni così trasferite dalla province continuano ad essere da loro
esercitate fino a quando un altro ente, regione o comune, non
subentrerà.
29
Province: gli organiProvince: gli organi
 Il presidente della provincia ha la rappresentanza dell'ente, convoca
e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento degli uffici. E’ eletto, in via indiretta,
dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia; sono eleggibili
i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi
dalla data delle elezioni. Il presidente resta in carica quattro anni,
ma è prevista la decadenza automatica in caso di cessazione dalla
carica di sindaco.
 Le giunte provinciali saranno abolite. Le giunte saranno
sostituite dalle assemblee dei sindaci della provincia, che
avranno compiti propositivi, consultivi e di controllo.
30
Province: gli organiProvince: gli organi
 Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e
da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (da 16
a 10). Svolge funzioni di indirizzo e controllo, approva regolamenti,
piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso
sottoposto dal presidente della provincia; ha potere di proposta dello
statuto e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio. Il
consiglio provinciale è organo elettivo di secondo grado e dura in
carica 2 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i
consiglieri dei comuni della provincia. Anche per tali cariche, è
prevista la decadenza da consigliere provinciale in caso di
cessazione dalla carica comunale.
31
Province: gli organiProvince: gli organi
 L’assemblea dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni della
provincia. È competente per l'adozione dello statuto e ha potere
consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri
poteri propositivi, consultivi e di controllo.
 Tutti gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere
provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci saranno
esercitati a titolo gratuito.
32
Province: assetto istituzionaleProvince: assetto istituzionale
 Dopo i primi cinque anni dall’entrata in vigore, è previsto un
meccanismo di garanzia della presenza di genere per cui
nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato nelle
liste per l’elezione del consiglio in misura superiore al 60%;
 Nessun dipendente provinciale verrà licenziato o subirà un
demansionamento.
33
Province: tempisticaProvince: tempistica
• Sono previste scadenze molto precise. La fase di transizione si
concluderà il 31 dicembre 2014 e dal 1° gennaio 2015 le province
così come le conosciamo oggi non esisteranno più per lasciare
spazio alle assemblee dei sindaci.
• Solo per le province non in scadenza nel 2014 è previsto che le
assemblee dei sindaci per le elezioni dei consigli provinciali siano
convocate entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato o dallo
scioglimento anticipato. E che l'assemblea dei sindaci approvi le
modifiche statutarie entro sei mesi dall'insediamento del nuovo
consiglio provinciale.
34
Province: tempisticaProvince: tempistica
Ecco le principali date:
• entro il 30/ 09/2014 i presidenti (o i commissari) dovranno convocare
le assemblee dei sindaci per le elezioni dei consigli provinciali;
• entro il 31/12/2014 l'assemblea dei sindaci approva le modifiche allo
statuto della provincia, preparate dal nuovo consiglio provinciale;
• entro la stessa data si procede all'elezione del nuovo presidente della
provincia;
• il Presidente della provincia uscente (o il commissario), che assume
anche le funzioni del consiglio provinciale, e la giunta provinciale restano
in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti
urgenti e indifferibili fino all'insediamento del nuovo presidente della
provincia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;
• nella stessa data, e al più tardi il 1° gennaio 2015, entrano in carica a
tutti gli effetti il nuovo presidente e il nuovo consiglio.
35
Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione
36

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Città metropolitana - Presentazione

  • 1. Legge 7 aprile 2014, n. 56Legge 7 aprile 2014, n. 56 (G.U. n. 81 del 7/4/2014)(G.U. n. 81 del 7/4/2014) Disposizioni  sulle città metropolitane,  sulle province,  sulle unioni e fusioni di comuni 1
  • 2. Legge 7 aprile 2014, n. 56Legge 7 aprile 2014, n. 56  La Legge n. 56/2014, entrata in vigore l’8/4/2014, detta un’ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l’istituzione e la disciplina delle Città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province ed una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni. Ulteriori disposizioni riguardano la normativa sugli organi dei comuni.  In seguito all’introduzione delle nuove norme, le Province (in attesa dell’abolizione costituzionale) subiranno una profonda trasformazione, sia nell’assetto che nelle funzioni.  Tali norme sono in vigore già in vista delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014.  Nascono le città metropolitane e le aree vaste, ossia fusioni di comuni, a loro spetteranno i compiti oggi ricoperti dalle province.  In materia di istituzione di città metropolitane restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale conformemente alla loro autonomia e l’esclusione per le province autonome di Trento e Bolzano e per la regione Valle d’Aosta. 2
  • 3. Le città metropolitaneLe città metropolitane 3
  • 4. Le CITTA’ METROPOLITANELe CITTA’ METROPOLITANE  La L. 56/2014 dà finalmente attuazione alle città metropolitane , previste nel nostro ordinamento fin dalla L. 142/1990 e costituzionalizzate dalla riforma del Titolo V ma ancora mai realizzate.  L’istituzione delle città metropolitane è oggi indispensabile per consentire all’Italia di contare su una rete di governo delle aree territoriali a forte concentrazione urbana e a specifica vocazione innovativa, un ambito in cui il nostro Paese è in forte ritardo a livello europeo e mondiale.  La prima istituzione delle città metropolitane è prevista entro il 1° gennaio 2015 subentrando alla Provincia omonima. 4
  • 5. Città metropolitane: quali e doveCittà metropolitane: quali e dove  Oltre a quella di Roma Capitale, che avrà un ordinamento a se stante, è prevista l’istituzione di altre nove città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.  A queste si aggiungono quelle istituite conformemente alla loro autonomia speciale dalle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna ossia Trieste, Palermo, Catania, Messina, Cagliari. 5
  • 6. Città metropolitane: territorio e risorseCittà metropolitane: territorio e risorse  Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. E’ previsto un procedimento di adesione alla Città metropolitana per il passaggio di singoli comuni da una provincia limitrofa alla città metropolitana (o viceversa). Il procedimento si conclude con l’approvazione di una legge statale.  Ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi (comprese le entrate provinciali) della provincia cui subentra. Le risorse della città metropolitana sono date dal patrimonio, dal personale e dai beni strumentali della provincia medesima. 6
  • 7. Città metropolitane: gli organiCittà metropolitane: gli organi  Il sindaco metropolitano è il sindaco del comune capoluogo;  il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione;  la conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni della città metropolitana;  entrambe le assemblee sono presiedute dal sindaco metropolitano. 7
  • 8. Il sindaco metropolitanoIl sindaco metropolitano  Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.  Può nominare un vicesindaco (e delegargli stabilmente funzioni), scelto tra i consiglieri metropolitani, dandone immediata comunicazione al consiglio. Non è prevista l'istituzione di una giunta metropolitana , ma il sindaco metropolitano può assegnare, nel rispetto del principio di collegialità, deleghe a consiglieri metropolitani (consiglieri delegati) secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto. 8
  • 9. Il consiglio metropolitanoIl consiglio metropolitano  È organo elettivo di secondo grado e dura in carica 5 anni, è composto da 24 consiglieri nelle città con popolazione superiore ai 3 milioni di abitanti e da 18 consiglieri in quelle con popolazione superiore agli 800mila abitanti (Venezia), 14 nelle altre;  Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; ha altresì potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l’approvazione del bilancio. 9
  • 10. La conferenza metropolitanaLa conferenza metropolitana  E’ composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni della città metropolitana. È competente per l’adozione dello statuto e ha potere consultivo per l’approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi e consultivi. 10
  • 11. Incarichi e indennitàIncarichi e indennità  Tutti gli incarichi di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana sono svolti a titolo gratuito. Tuttavia, lo statuto della città metropolitana può prevedere l’elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. La medesima legge può prevedere, in deroga, una specifica indennità di funzione per il sindaco metropolitano. 11
  • 12. Lo statutoLo statuto  Lo statuto disciplina i rapporti tra i comuni e la città metropolitana per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune. 12
  • 13. Le funzioni e le competenzeLe funzioni e le competenze  Sono quelle fondamentali delle province e forti funzioni di gestione in ambiti significativi.  Le città metropolitane saranno, per funzioni e natura, “enti di governo”, con competenza sulla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali (al proprio livello), ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. 13
  • 14. Città metropolitane: funzioni - 1Città metropolitane: funzioni - 1  adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;  pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;  strutturazione di sistemi coordinati di gestione e organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; 14
  • 15. Città metropolitane: funzioni - 2Città metropolitane: funzioni - 2  d’intesa con i Comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;  mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;  promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio;  promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano. Ulteriori funzioni possono essere attribuite alle città metropolitane dallo Stato o dalle regioni. 15
  • 16. Tempi di attuazione - 1Tempi di attuazione - 1  Per la prima istituzione delle città metropolitane, che avviene alla data di entrata in vigore della legge, è delineato un procedimento piuttosto articolato.  Il presidente della provincia e la giunta provinciale restano in carica a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del Consiglio provinciale. Se la provincia è commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014. 16
  • 17. Tempi di attuazione - 2Tempi di attuazione - 2  Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto per il consiglio metropolitano ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.  Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.  Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto. 17
  • 18. Tempi di attuazione - 3Tempi di attuazione - 3  Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni; alla predetta data il sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i suoi organi, assumendo anche le funzioni proprie.  In deroga a quanto previsto per le altre, la città metropolitana di Reggio Calabria si costituirà alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entrerà in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. 18
  • 19. Differenze Provincia – Città MetropolitanaDifferenze Provincia – Città Metropolitana  La Città Metropolitana non ha organi eletti direttamente e in questa sede gli Amministratori Locali si riuniscono per decidere come svolgere congiuntamente le funzioni attribuite in precedenza alla provincia e assicurare ai cittadini i servizi di area vasta che i singoli comuni non potrebbero fornire per motivi dimensionali o economici.  Uno dei principali effetti è quello di ridurre sensibilmente i costi della politica legati al funzionamento degli organi della Città Metropolitana.  I nuovi “enti territoriali di area vasta”, ispirati alle migliori esperienze amministrative a livello europeo e internazionale (si vedano i casi di Londra, Amsterdam, Barcellona, Monaco), nascono per rispondere ai problemi di una realtà territoriale oggettivamente complessa con la possibilità di intervenire con più incisività sullo sviluppo economico, sui flussi di merci e persone, sulla pianificazione territoriale. 19
  • 20. Unioni e fusioni di Comuni,Unioni e fusioni di Comuni, piccoli Comunipiccoli Comuni 20
  • 21. Unioni e fusioni di ComuniUnioni e fusioni di Comuni  La L. 56/2014 irrobustisce la struttura delle Unioni di comuni , unificandone e semplificandone la normativa e ampliandone le funzioni da esercitare in forma associata, estese ora a tutte le funzioni fondamentali dei comuni. A queste si aggiungono inoltre altre funzioni, che i comuni possono esercitare ora anche attraverso questo ente (anticorruzione, trasparenza, attività di revisione dei conti, di controllo e di valutazione).  La legge incentiva e favorisce le Fusioni di comuni, adottando specifiche e minuziose innovazioni normative.  Questo percorso dovrà essere strettamente legato a quello che porterà all'istituzione delle Città metropolitane, e alla trasformazione delle Province in enti di secondo livello anch’esse governate dagli amministratori comunali, al fine di trovare l’equilibrio migliore di riordino del governo locale nelle diverse realtà regionali e territoriali. 21
  • 22. Disciplina generale dei Comuni - 1Disciplina generale dei Comuni - 1 Per i Comuni sono previste norme che intervengono sugli organi di governo: viene modificato il numero di consiglieri e assessori (rispetto alle riduzioni avvenute con il D.L. 138/11 convertito con L. 148/2011) nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (10 consiglieri e numero massimo di 2 assessori nei comuni fino a 3.000 abitanti, 12 consiglieri e numero massimo di 4 assessori nei comuni con popolazione tra 3.001 e 10.000 abitanti), assicurando peraltro l'invarianza della spesa; nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento; 22
  • 23. Disciplina generale dei Comuni - 2Disciplina generale dei Comuni - 2  la legge introduce la possibilità di un terzo mandato per i sindaci dei comuni sotto i 3000 abitanti;  è prevista l'incompatibilità di parlamentare (nazionale o europeo) o membro del Governo con altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo riferita agli enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti (e non già 5.000 abitanti, come stabiliva il D.L. 138/11 convertito con L. 148/2011). 23
  • 24. Riorganizzazione degli EntiRiorganizzazione degli Enti territorialiterritoriali 24
  • 25. Riorganizzazione degli Enti territorialiRiorganizzazione degli Enti territoriali • La legge prevede che le. pubbliche amministrazioni (PA) riorganizzino la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana . • La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle PA entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge; i piani sono comunicati al Ministero dell’economia, al Ministero dell’Interno, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. • Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario per la redazione del piano. 25
  • 26. Le nuove Province: competenze,Le nuove Province: competenze, assetto istituzionale e tempisticaassetto istituzionale e tempistica 26
  • 27. Ridefinizione delle ProvinceRidefinizione delle Province  La disciplina delle province è espressamente qualificata come transitoria, nelle more della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione. In attesa della riforma subiranno una profonda trasformazione, sia nell’assetto che nelle funzioni.  Norme specifiche riguardano le province montane, cui le regioni riconoscono, nelle materie di loro competenza, forme particolari di autonomia. 27
  • 28. Province: competenzeProvince: competenze  La disciplina delle province è espressamente qualificata come transitoria, nelle more della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione. In attesa della riforma subiranno una profonda trasformazione, sia nell’assetto che nelle funzioni.  Le Province vengono individuate come “enti di area vasta”, con limitate funzioni fondamentali proprie legate alla programmazione e pianificazione in materia di ambiente, trasporto, rete scolastica, elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa per gli enti locali, gestione edilizia scolastica, controllo fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità.  Funzioni tutte strettamente collegate alle esigenze proprie delle aree vaste o ad attività di supporto per i comuni. Dunque enti sostanzialmente con un ruolo servente verso le comunità locali e i loro cittadini, da un lato, e verso i comuni e gli altri enti locali, dall’altro. 28
  • 29. Province: competenzeProvince: competenze  Viene inoltre delineato un complesso procedimento per il riordino delle funzioni attualmente esercitate dalle province, cui lo Stato e le regioni provvedono sulla base dei seguenti principi: individuazione per ogni funzione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione.  Le funzioni trasferite dalle province sono attribuite nell’ambito del processo di riordino ad altri enti territoriali dallo Stato o dalle Regioni secondo le rispettive competenze;  Le funzioni così trasferite dalla province continuano ad essere da loro esercitate fino a quando un altro ente, regione o comune, non subentrerà. 29
  • 30. Province: gli organiProvince: gli organi  Il presidente della provincia ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento degli uffici. E’ eletto, in via indiretta, dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia; sono eleggibili i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni. Il presidente resta in carica quattro anni, ma è prevista la decadenza automatica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.  Le giunte provinciali saranno abolite. Le giunte saranno sostituite dalle assemblee dei sindaci della provincia, che avranno compiti propositivi, consultivi e di controllo. 30
  • 31. Province: gli organiProvince: gli organi  Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (da 16 a 10). Svolge funzioni di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; ha potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio. Il consiglio provinciale è organo elettivo di secondo grado e dura in carica 2 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. Anche per tali cariche, è prevista la decadenza da consigliere provinciale in caso di cessazione dalla carica comunale. 31
  • 32. Province: gli organiProvince: gli organi  L’assemblea dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni della provincia. È competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi, consultivi e di controllo.  Tutti gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci saranno esercitati a titolo gratuito. 32
  • 33. Province: assetto istituzionaleProvince: assetto istituzionale  Dopo i primi cinque anni dall’entrata in vigore, è previsto un meccanismo di garanzia della presenza di genere per cui nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato nelle liste per l’elezione del consiglio in misura superiore al 60%;  Nessun dipendente provinciale verrà licenziato o subirà un demansionamento. 33
  • 34. Province: tempisticaProvince: tempistica • Sono previste scadenze molto precise. La fase di transizione si concluderà il 31 dicembre 2014 e dal 1° gennaio 2015 le province così come le conosciamo oggi non esisteranno più per lasciare spazio alle assemblee dei sindaci. • Solo per le province non in scadenza nel 2014 è previsto che le assemblee dei sindaci per le elezioni dei consigli provinciali siano convocate entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato o dallo scioglimento anticipato. E che l'assemblea dei sindaci approvi le modifiche statutarie entro sei mesi dall'insediamento del nuovo consiglio provinciale. 34
  • 35. Province: tempisticaProvince: tempistica Ecco le principali date: • entro il 30/ 09/2014 i presidenti (o i commissari) dovranno convocare le assemblee dei sindaci per le elezioni dei consigli provinciali; • entro il 31/12/2014 l'assemblea dei sindaci approva le modifiche allo statuto della provincia, preparate dal nuovo consiglio provinciale; • entro la stessa data si procede all'elezione del nuovo presidente della provincia; • il Presidente della provincia uscente (o il commissario), che assume anche le funzioni del consiglio provinciale, e la giunta provinciale restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili fino all'insediamento del nuovo presidente della provincia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014; • nella stessa data, e al più tardi il 1° gennaio 2015, entrano in carica a tutti gli effetti il nuovo presidente e il nuovo consiglio. 35
  • 36. Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione 36