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Cassazione – Rimborso del credito d’imposta prima di 4 anni 
La Corte di Cassazione – Sezione Civile, con la sentenza N. 23506 dello scorso 4 novembre 2014, ha 
stabilito che il contribuente non ha l'obbligo, per richiedere il rimborso delle imposte, di attendere 
che l'Amministrazione Finanziaria abbia esaurito il periodo di legge prescritto per effettuare tutti i 
controlli sulla dichiarazione dei redditi, prima di potersi legittimamente opporre al c. d. silenzio – 
rifiuto dell’Ufficio. 
La vicenda vede coinvolto un contribuente che ha promosso una controversia nei confronti 
dell'Agenzia delle Entrate, e ha, come oggetto, l'impugnazione del silenzio rifiuto dell'Ufficio sulla 
richiesta di rimborso IRPEF 2006, presente nella dichiarazione dei redditi Modello Unico 2007. 
I Giudici del Merito della Commissione Tributaria Regionale avevano rigettato l'appello proposto 
dal contribuente contro la sentenza del Giudice di Prime Cure, che ne avevano respinto il ricorso, 
sul rilievo che la dichiarazione dei redditi del 2007 non risultava presentata secondo le risultanze 
dell'anagrafe tributaria, sostenendo, altresì, che per la formazione del silenzio rifiuto era 
necessaria la presentazione di apposita istanza con allegazione della dichiarazione e della relativa 
ricevuta. Ebbene, nel caso in esame, poiché sostanzialmente non si era formato il silenzio rifiuto, il 
contribuente non poteva proporre ricorso. 
I giudici della Commissione Tributaria Regionale, inoltre, avevano ritenuto che, anche a voler 
ammettere che la dichiarazione fosse stata regolarmente presentata, il ricorso non poteva essere 
presentato prima del termine di quattro anni dalla dichiarazione, come indicato dall'art. 43, DPR 
600/73, norma che fissa i termini per il potere accertativo. Infatti, ai sensi della citata norma, 
l'avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi deve essere notificato entro il 31 
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Nell'ipotesi, inoltre, di omessa dichiarazione, sia per le imposte sui redditi, sia per l'IVA, il termine 
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Occorrerebbe, poi, sempre vagliare l'assenza di cause di proroga dei termini: si pensi, a titolo 
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Si ricorda che l'art. 43, comma 3, DPR 600/1973, sancisce come, in caso di violazione comportante 
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La Cassazione precisa, peraltro, in premessa, come occorre subito tenere conto del fatto che la 
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chiaramente che: 
- né il riferimento previsto per il termine statuito per la liquidazione delle imposte di cui all'articolo 
36 – bis, DPR 600/1973, il cui carattere non perentorio (tra l’altro) è stato ripetutamente 
affermato dalla stessa Giurisprudenza di Legittimità; 
- né il riferimento a quello di cui all'art. 43, DPR 600/1973, relativo all'accertamento; 
sono norme ostative al fatto che il contribuente, che vanti un diritto al rimborso per crediti esposti 
in dichiarazione, possa ricorrere avverso il silenzio – rifiuto tenuto dall'Ufficio sulla richiesta di 
rimborso formulata in sede di dichiarazione dei redditi. E ciò ancor più nel caso in esame, come 
emerge dalla sentenza impugnata, in cui il contribuente aveva sollecitato la liquidazione già 
richiesta. 
La Giurisprudenza di Legittimità, secondo un consolidato orientamento, aveva già avuto modo di 
affermare che il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle 
dichiarazioni e della liquidazione delle somme dovute, non incide sull'ordinario termine di 
prescrizione decennale. 
Deve conseguentemente affermarsi che il termine di cui all'art. 43, DPR 600/73, parimenti, non 
incide sul diritto del contribuente ad agire avverso il silenzio riservato dall'Amministrazione sulla 
richiesta di rimborso formulata in sede di dichiarazione dei redditi. 
Seguendo tali principi, i Giudici di Legittimità, concludono, dunque, che non è conforme la 
sentenza impugnata laddove, pur a voler ammettere che la dichiarazione sia stata regolarmente 
presentata, esclude la possibilità del contribuente a ricorrere avverso la mancata liquidazione ex 
art. 36 bis, sulla richiesta di rimborso formulata in sede di dichiarazione dei redditi, anteriormente 
allo spirare del termine di cui all'art. 43, DPR 600/1973. 
Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio ad altra 
sezione della CTR, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.

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Cassazione rimborso del credito d'imposta prima di 4 anni

  • 1. Cassazione – Rimborso del credito d’imposta prima di 4 anni La Corte di Cassazione – Sezione Civile, con la sentenza N. 23506 dello scorso 4 novembre 2014, ha stabilito che il contribuente non ha l'obbligo, per richiedere il rimborso delle imposte, di attendere che l'Amministrazione Finanziaria abbia esaurito il periodo di legge prescritto per effettuare tutti i controlli sulla dichiarazione dei redditi, prima di potersi legittimamente opporre al c. d. silenzio – rifiuto dell’Ufficio. La vicenda vede coinvolto un contribuente che ha promosso una controversia nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, e ha, come oggetto, l'impugnazione del silenzio rifiuto dell'Ufficio sulla richiesta di rimborso IRPEF 2006, presente nella dichiarazione dei redditi Modello Unico 2007. I Giudici del Merito della Commissione Tributaria Regionale avevano rigettato l'appello proposto dal contribuente contro la sentenza del Giudice di Prime Cure, che ne avevano respinto il ricorso, sul rilievo che la dichiarazione dei redditi del 2007 non risultava presentata secondo le risultanze dell'anagrafe tributaria, sostenendo, altresì, che per la formazione del silenzio rifiuto era necessaria la presentazione di apposita istanza con allegazione della dichiarazione e della relativa ricevuta. Ebbene, nel caso in esame, poiché sostanzialmente non si era formato il silenzio rifiuto, il contribuente non poteva proporre ricorso. I giudici della Commissione Tributaria Regionale, inoltre, avevano ritenuto che, anche a voler ammettere che la dichiarazione fosse stata regolarmente presentata, il ricorso non poteva essere presentato prima del termine di quattro anni dalla dichiarazione, come indicato dall'art. 43, DPR 600/73, norma che fissa i termini per il potere accertativo. Infatti, ai sensi della citata norma, l'avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Analoga disposizione è, poi, prevista dall'art. 57, DPR 633/1972, con riferimento all'IVA. Nell'ipotesi, inoltre, di omessa dichiarazione, sia per le imposte sui redditi, sia per l'IVA, il termine slitta di un ulteriore anno, coincidendo con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Occorrerebbe, poi, sempre vagliare l'assenza di cause di proroga dei termini: si pensi, a titolo esemplificativo, al DL 223/2006, che ha introdotto il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazioni penali constatate dai verificatori, oppure all'approvazione dei decreti di irregolare funzionamento degli uffici tributari, per effetto dei quali tutti i termini vengono prorogati per un periodo di ulteriori 2 mesi. Si ricorda che l'art. 43, comma 3, DPR 600/1973, sancisce come, in caso di violazione comportante l'obbligo di denuncia per reati fiscali, i termini debbano intendersi raddoppiati in relazione al periodo d'imposta in cui l'illecito è stato commesso. In tali ipotesi, l'Agenzia delle Entrate può notificare l'accertamento entro il 31 dicembre: - dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
  • 2. - del decimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, nel caso di dichiarazione omessa o nulla. La Cassazione precisa, peraltro, in premessa, come occorre subito tenere conto del fatto che la proroga dei termini per violazioni penali non può essere sommata ad alcun'altra disposizione che prevede, anch'essa, una proroga dei termini, a meno che non sia la stessa legge espressamente a statuire in modo contrario o comunque differente. Per quanto, poi, in particolare, attiene all’eventuale circostanza che il limite temporale stabilito per il controllo delle dichiarazioni possa o meno incidere sull'ordinario termine di prescrizione decennale, i Giudici di Legittimità affermano chiaramente che: - né il riferimento previsto per il termine statuito per la liquidazione delle imposte di cui all'articolo 36 – bis, DPR 600/1973, il cui carattere non perentorio (tra l’altro) è stato ripetutamente affermato dalla stessa Giurisprudenza di Legittimità; - né il riferimento a quello di cui all'art. 43, DPR 600/1973, relativo all'accertamento; sono norme ostative al fatto che il contribuente, che vanti un diritto al rimborso per crediti esposti in dichiarazione, possa ricorrere avverso il silenzio – rifiuto tenuto dall'Ufficio sulla richiesta di rimborso formulata in sede di dichiarazione dei redditi. E ciò ancor più nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata, in cui il contribuente aveva sollecitato la liquidazione già richiesta. La Giurisprudenza di Legittimità, secondo un consolidato orientamento, aveva già avuto modo di affermare che il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e della liquidazione delle somme dovute, non incide sull'ordinario termine di prescrizione decennale. Deve conseguentemente affermarsi che il termine di cui all'art. 43, DPR 600/73, parimenti, non incide sul diritto del contribuente ad agire avverso il silenzio riservato dall'Amministrazione sulla richiesta di rimborso formulata in sede di dichiarazione dei redditi. Seguendo tali principi, i Giudici di Legittimità, concludono, dunque, che non è conforme la sentenza impugnata laddove, pur a voler ammettere che la dichiarazione sia stata regolarmente presentata, esclude la possibilità del contribuente a ricorrere avverso la mancata liquidazione ex art. 36 bis, sulla richiesta di rimborso formulata in sede di dichiarazione dei redditi, anteriormente allo spirare del termine di cui all'art. 43, DPR 600/1973. Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della CTR, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.