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Il contraddittorio nella liquidazione
e nei controlli formali: dai principi
di diritto alla pratica realizzazione
di Fabio Ghiselli (*)
I principi in passato formulati dalla Corte di cassazione sull’importanza del diritto al contraddittorio sono
stati stravolti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24823/2015, con la quale la Corte è riuscita a smentire
se stessa. L’attuale stato della legislazione, secondo tale sentenza, non pone in capo all’Amministrazione
fiscale un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazio-
ne, l’invalidità dell’atto, né tale obbligo può rappresentare un principio generale insito nell’ordinamento
giuridico. Dimenticano i giudici che la Corte costituzionale, avallando altra tesi della Corte di cassazione,
ha in passato sancito che “l’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale costituisce un principio
fondamentale immanente nell’ordinamento, operante anche in difetto di una espressa e specifica previ-
sione normativa”. Non v’è dubbio che la sentenza delle Sezioni Unite, invece di risolvere i problemi, li am-
plifica. Pur non incidendo in via diretta e immediata sul contraddittorio relativo alle attività di liquidazione
delle imposte sulla base di procedure automatizzate e ai controlli formali delle dichiarazioni, la sentenza
potrebbe comunque produrre effetti negativi anche in tale ambito, a partire dalla fase iniziale dei controlli
formali, che prende avvio con la richiesta al contribuente di fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti
nella dichiarazione.
1. Premessa
Due sono gli aspetti sui quali vorremmo svolge-
re alcune riflessioni: i principi di diritto, affer-
mati dalla Corte di cassazione in diverse pro-
nunce, sull’importanza del contraddittorio qua-
le elemento centrale del rapporto Fisco-contri-
buente, e le concrete modalita` con le quali que-
sto contraddittorio si realizza.
Non sembra vi possa essere alcuna incertezza
sul fatto che la realizzazione di un effettivo e
concreto dialogo-contraddittorio sia l’elemento
chiave di quel nuovo rapporto che tutti auspica-
no sia costruito realmente sulla fondamenta
della correttezza, buona fede, collaborazione e
reciproco rispetto, cui mira anche l’art. 97
Cost. (1).
I principi paracostituzionali e costituzionali del-
la collaborazione, della buona fede e della buo-
na amministrazione sui quali si fonda il rappor-
to tra contribuente e Amministrazione - e che
saranno oggetto di successive considerazioni -
sono garantiti e realizzati proprio attraverso il
contraddittorio endoprocedimentale.
Inoltre, esso costituisce il presupposto indispen-
sabile per realizzare quella tanto auspicata tax
compliance voluta dal legislatore con la Legge
11 marzo 2014, n. 23 (Legge delega fiscale), e
(*) Responsabile Affari Fiscali Italmobiliare S.p.A. - Dottore
commercialista e Revisore Legale.
(1) Si veda, I. Caraccioli, F. Ghiselli, S. Mattia, R. Rizzardi,
P. Valente, “Proposta di un manifesto generale per la ‘taxcom-
pliance’ e i rapporti tra Stato e cittadino-contribuente”, in Corr.
Trib., n. 22/2014, pag. 1725 nonche´ Id., “Proposte per una poli-
tica fiscale piu` equa, una riforma della giustizia e uno Statuto
del contribuente europeo”, in Corr. Trib., n. 23/2014, pag. 1810.
Approfondimento
Accertamento
il fisco 6/2016 511
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con il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (di attuazio-
ne).
In realta` quelli che dovrebbero costituire princi-
pi generali del nostro ordinamento sembra si
siano ridotti a meri “desiderata” a seguito di
quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cor-
te di cassazione nella sentenza 6 ottobre 2015,
n. 24823 (2). Ma procediamo con ordine.
2. La comunicazione al contribuente
degli esiti del controllo. Il vero momento
di avvio del contraddittorio
Gli artt. 36-bis e 36-ter, del D.P.R. n. 600/1973
attribuiscono all’Amministrazione finanziaria,
rispettivamente, due distinti poteri di controllo
delle dichiarazioni: quello sulla corretta liquida-
zione delle imposte (nonche´ dei contributi, dei
premi dovuti e dei rimborsi spettanti) sulla base
di procedure automatizzate, e quello c.d. forma-
le, piu` ampio, su alcuni elementi determinanti
per la liquidazione dell’imposta, come detrazio-
ni, deduzioni, crediti e ritenute subite.
L’esito del controllo formale - o della procedu-
ra di liquidazione ex art. 36-bis - viene comuni-
cato al contribuente o al sostituto d’imposta,
ai sensi del comma 4 - ovvero del comma 3, del
citato art. 36-bis - con l’indicazione dei motivi
che hanno dato luogo alla rettifica degli imponi-
bili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarati, al fine di con-
sentirgli di segnalare eventuali dati ed elementi
non considerati o valutati erroneamente dall’Uf-
ficio in sede di controllo formale (3). La segnala-
zione o la consegna di elementi probatori di
tipo documentale a conferma della corretta at-
tivita` dichiarativa deve essere effettuata dal con-
tribuente entro il termine di 30 giorni successivi
al ricevimento della comunicazione (4).
Lo stesso termine rileva anche nel caso in cui il
contribuente riconosca la validita` della comuni-
cazione e voglia provvedere al pagamento del-
la somma dovuta beneficiando della riduzione
ai due terzi delle sanzioni (5). Analoga tempisti-
ca e` prevista per le comunicazioni - e i paga-
menti - conseguenti al controllo automatico del-
la dichiarazione ex art. 36-bis (6).
L’occasione e` propizia per ricordare e sottoli-
neare che tempistiche diverse sono previste - tra
le procedure di controllo automatico e di con-
trollo formale delle dichiarazioni - nel caso in
cui il contribuente dimostri che il risultato dei
controlli effettuati dall’Ufficio sia solo par-
zialmente corretto: mentre nell’ambito del
controllo ex art. 36-bis, l’art, 2, comma 2, del
D.Lgs. n. 462/1997 dispone che il pagamento
delle somme dovute - comprese le sanzioni ri-
dotte a un terzo - puo` essere eseguito entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione de-
finitiva contenente la rideterminazione del
quantum, nell’ambito del controllo formale,
l’art. 3 dello stesso Decreto non prevede una
analoga possibilita` per cui il pagamento delle
somme rideterminate - per mantenere il benefi-
cio della riduzione delle sanzioni ridotte a due
terzi - deve essere eseguito entro 30 giorni de-
correnti dalla data di ricevimento della comuni-
cazione originaria (7). Cosı`, peraltro, depongo-
(2) La sentenza e` stata gia` ampiamente commentata in que-
sta Rivista, cfr. G. Ferranti, “Cassazione e legislatore in ‘corto
circuito’ sull’obbligo del contraddittorio”, in il fisco, n. 2/2016,
pag. 107; A. Carinci e D. Deotto, “Il contraddittorio tra regola e
principio: considerazioni critiche sul revirement della Suprema
Corte”, in il fisco, n. 3/2016, pag. 207; E.A. Sepe, “Contradditto-
rio endoprocedimentale: le Sezioni Unite fanno un passo indie-
tro sul ‘giusto procedimento tributario’”, in il fisco, n. 5/2016,
pag. 407.
(3) L’esito della procedura di liquidazione delle imposte,
contributi e premi dovuti di cui all’art. 36-bis, e`, invece, comu-
nicato al contribuente con l’obiettivo dichiarato di evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli
aspetti formali.
(4) Analoga previsione e` contenuta nel comma 3, ultimo pe-
riodo, dell’art. 36-bis del piu` volte citato Decreto.
(5) L’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
(che ha disposto l’unificazione ai fini fiscali e contributive delle
procedure di liquidazione, riscossione e accertamento) dispone
che le somme che a seguito dei controlli formali effettuati ai
sensi dell’art. 36-ter, del D.P.R. n. 600/1973 risultano dovute a
titolo di imposta, ritenute, contributi e premi o di minori credi-
ti gia` utilizzati, nonche´ di interessi e di sanzioni, possono esse-
re pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
prevista dal comma 4 del medesimo articolo. La disposizione
citata prevede anche che l’ammontare delle sanzioni ammini-
strative e` ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino al-
l’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione
della comunicazione.
(6) In questo caso e` l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 18 dicem-
bre 1997, n. 462 che prevede che l’ammontare delle sanzioni
amministrative e` ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti
fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elabo-
razione della comunicazione. Non entriamo nel merito, in
quanto aspetto non rilevante per le considerazioni svolte in
questo scritto, della innovata disciplina sulla rateizzazione del-
le somme dovute in esito ai controlli in parola, contenuta nel-
l’art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, cosı` come mo-
dificato dall’art. 2 del D.Lgs. 24 settembre 2014, n. 159, di at-
tuazione della Legge delega fiscale dell’11 marzo 2014, n. 24.
(7) Appare evidente, in questo caso, la disparita` di tratta-
mento del contribuente che vede comprimersi il tempo a dispo-
sizione per poter ottemperare all’obbligo del versamento delle
maggiori imposte liquidate a seguito del controllo formale. Po-
trebbe persino accadere che la comunicazione contenente la ri-
determinazione del quantum dovuto a seguito dei chiarimenti
forniti pervenga al contribuente successivamente allo scadere
dei 30 giorni dalla comunicazione originaria. In questo caso il
Approfondimento
Accertamento
512 il fisco 6/2016
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no le istruzioni operative dell’Agenzia delle en-
trate visibili sul sito internet e contenute nella
circolare 16 luglio 2001, n. 68/E (8).
Tale differenziazione potrebbe apparire illogica,
se non fosse per un particolare: nell’art. 36-ter, il
contraddittorio non inizia - come nell’art. 36-bis
- con la notifica della comunicazione d’irregola-
rita` al contribuente ex comma 4, ma (molto)
prima, con la richiesta di “fornire chiarimenti
in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e
ad eseguire o trasmettere ricevute di versamen-
to e altri documenti non allegati alla dichiara-
zione o difformi dai dati forniti da terzi”, previ-
sta dal comma 3 dello stesso articolo (9) e che il
legislatore ha voluto che avvenisse mediante co-
municazione telefonica, in via telematica o
in forma scritta. Questa circostanza, e solo
questa a nostro avviso, consente al rapporto Fi-
sco-contribuente di svilupparsi in modo appro-
fondito ed efficace fino a determinare quel ri-
sultato (impositivo, debitorio/creditorio) corret-
to in quanto in linea con i dati di fatto e le ga-
ranzie documentali. Risultato raggiungibile gra-
zie alla maggiore disponibilita` di tempo che
avrebbero entrambe le parti del rapporto (10).
Questa e` la comunicazione che da` l’avvio al
procedimento del contraddittorio ex art. 36-
ter, come si vuole dimostrare in questa nota.
Questo dettaglio strutturale del procedimento
appare tanto importante quanto e` sottovalutato
sia dall’Amministrazione finanziaria, sia dalla
giurisprudenza di merito (11).
Intanto non pare si possa revocare in dubbio
che tutte le fasi del contraddittorio, sia quella
coincidente con l’emissione della comunicazio-
ne d’irregolarita` di cui al comma 4 dell’art. 36-
ter, sia quella prodromica del comma 3, innanzi
citato, rientrino nell’art. 6, comma 1, della Leg-
ge 27 luglio 2000, n. 212 (“Statuto dei diritti del
contribuente”), a mente del quale “L’Ammini-
strazione finanziaria deve assicurare l’effettiva
conoscenza da parte del contribuente degli
atti a lui destinati”. Questo obbligo applica e
rende effettivo il principio statuito dall’art. 10,
comma 1, secondo cui “I rapporti tra contri-
buente e Amministrazione finanziaria sono im-
prontati al principio della collaborazione e
della buona fede”.
In virtu` della specifica “clausola rafforzativa” di
auto qualificazione delle disposizioni dello Sta-
tuto, le norme citate costituiscono una diretta
applicazione dei principi costituzionali di buon
andamento e imparzialita` dell’Amministra-
zione (art. 97 Cost.), di capacita` contributiva
(art. 53) e di uguaglianza, intesa sotto il profilo
della ragionevolezza (art. 3) e, quindi, in defi-
nitiva come fondamenti dello Stato di diritto e
canoni di civilta` giuridica (12). Il combinato di-
sposto delle norme citate impone che il procedi-
mento del contraddittorio con il contribuente si
svolga, dall’inizio, secondo criteri formali e so-
stanziali insieme che garantiscano effettivamen-
te la reciproca conoscibilita` delle rispettive de-
terminazioni.
Tanto e` vero che il legislatore ha previsto, per
avviare il contatto interlocutorio, non solo l’uti-
lizzo della posta elettronica - ovviamente laddo-
ve il contribuente l’abbia attivata - ma anche
versamento non potra` che essere tardivo con la conseguente
perdita del beneficio della riduzione delle sanzioni ai due terzi.
Infatti, le somme non pagate saranno iscritte a ruolo conside-
rando le sanzioni quantificate in misura piena ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs.18 dicembre 1997, n. 471.
(8) Per cercare di evitare il sorgere del problema evidenzia-
to nella nota precedente, la Direzione centrale accertamento e
contenzioso invita gli Uffici periferici a “procedere con solleci-
tudine ad esercitare il proprio potere di autotutela, al fine di
consentire al contribuente di effettuare i versamenti delle som-
me dovute in tempo utile per usufruire del beneficio [della ri-
duzione delle sanzioni, N.d.A.]”.
(9) Oggi sono richiedibili qualunque documento attinente a
qualunque elemento che ha concorso a determinare un impo-
nibile e a liquidare una determinata imposta, atteso che nulla
viene piu` allegato alla dichiarazione.
(10) Di fatto, l’unico limite temporale e` rappresentato dal
termine di consegna dei ruoli al concessionario della riscossio-
ne, determinato a ritroso - e sulla base di una attivita` di coordi-
namento tra Amministrazione finanziaria e quest’ultimo - par-
tendo dal termine di notifica della cartella di pagamento al de-
bitore imposto dall’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
(11) Per la verita`, la Corte di cassazione nella sentenza 4 lu-
glio 2014, n. 15311 ha chiaramente rilevato la diversita` delle
due procedure e della tempistica previste dalle norme in com-
mento, che si deve ascrivere alla “differenza sostanziale dei
due istituti” voluta dal legislatore: un mero riscontro automa-
tizzato dei dati inseriti in dichiarazione che sfocia in una “li-
quidazione” e in una correzione degli errori commessi, quello
dell’art. 36-bis; un piu` incisivo controllo quello previsto dall’art.
36-ter, che prevede una fase procedimentale di garanzia per il
contribuente che inizia con l’invito a fornire chiarimenti e a
produrre la necessaria documentazione a supporto e prosegue
con la conclusiva comunicazione d’irregolarita` . Benche´ La
Corte abbia esattamente evidenziato la diversita` formale e so-
stanziale delle due fattispecie, non si trova nella sentenza alcu-
na riflessione sulla rilevanza del primo invito rivolto al contri-
buente. Vero e` che la Corte doveva esaminare il caso di notifica
di una cartella di pagamento senza la preventiva notifica della
comunicazione d’irregolarita`. Giova pero` ricordare che la stes-
sa Corte ha riaffermato il principio statuito dalle Sezioni Unite
nella sent. 14 maggio 2010, n. 11722, secondo cui, pur in assen-
za di una specifica previsione normativa, la mancata notifica
della comunicazione d’irregolarita` rende nulla la cartella di pa-
gamento quale atto conclusivo del procedimento.
(12) Valga per tutti Cass., 29 luglio 2013, n. 18184 anche
per gli ulteriori riferimenti ivi contenuti.
Approfondimento
Accertamento
il fisco 6/2016 513
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delle telefonate dirette, quali strumenti che ga-
rantiscono di raggiungere l’obiettivo.
Il fatto che l’art. 37-ter, comma 3, D.P.R. n.
600/1973, non preveda l’utilizzo di uno stru-
mento qualificato di invio a mezzo posta - come
la raccomandata A.R. - e che l’invito ad usare la
posta ordinaria semplice sia stato rivolto agli
Uffici periferici dalla Direzione centrale accerta-
mento dell’Agenzia delle entrate, con la circola-
re n. 68/E/2001, non appare determinante, dal
momento che l’art. 6 dello Statuto dei diritti del
contribuente ha espressamente previsto il rinvio
alle formalita` disposte dalla legge in tema di no-
tifica degli atti tributari, nella specie l’art. 60
del D.P.R. n. 600/1973, tra le quali vi e`, al mini-
mo, la notifica a mezzo del servizio postale tra-
mite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Peraltro giova ricordare che l’art. 2-bis, del D.L.
30 settembre 2005, n. 203, conv. in Legge 2 di-
cembre 2005, n. 248, ha disposto che a partire
dalle dichiarazioni presentate dal 1˚ gennaio
2006, l’invito previsto dall’art. 6, comma 5, della
Legge n. 212/2000 deve essere effettuato almeno
mediante lettera raccomandata (13).
Non si fa certo fatica a comprenderne le ragio-
ni: dal momento che il contraddittorio preventi-
vo tra l’Amministrazione finanziaria e il contri-
buente e` divenuto, per legge, fondamentale e
determinante per la legittimita` di tutto il proce-
dimento di riscossione, anche la sua esecuzione
deve rispondere e possedere adeguati requisiti
formali e sostanziali.
Ebbene, la modalita` di esecuzione di quella atti-
vita` prodromica - ossia l’invio della richiesta di
fornire chiarimenti sui dati contenuti nella di-
chiarazione - potrebbe violare quei principi in-
nanzi enunciati, laddove tra i diversi mezzi di
comunicazione disponibili, l’Ufficio utilizzi pro-
prio quello che garantisce la minor sicurezza in
assoluto della effettiva conoscibilita` della richie-
sta da parte del contribuente: la spedizione a
mezzo servizio postale come lettera semplice
(che testimonierebbe quella sottovalutazione da
parte dell’Amministrazione finanziaria di cui
parlavamo poc’anzi).
Il problema sorge perche´, in molti casi, quella
lettera non arriva a destinazione e il contribuen-
te apprende del controllo della sua dichiarazio-
ne solo con la comunicazione di irregolarita`
ex art. 3, comma 4, per la quale e` prevista
espressamente la spedizione a mezzo racco-
mandata. Ma a quel punto il contribuente - nel-
l’ipotesi che abbia determinato le imposte in
modo almeno parzialmente corretto - ha solo
30 giorni di tempo per raccogliere la documen-
tazione necessaria, consegnarla all’Ufficio - che
avra` bisogno di tempo per esaminarla ed emet-
tere una nuova comunicazione con gli importi
rideterminati - e pagare quanto dovuto (14).
Molto spesso, il procedimento non si conclude -
come dovrebbe e come prevede la norma - con
l’emanazione e la notifica in tempo utile della
nuova comunicazione corretta, per cui il contri-
buente ha davanti a se´ due opzioni: 1) pagare
l’intera somma per imposte, sanzioni e interes-
si liquidata dall’Ufficio nella comunicazione ori-
ginaria - per poter beneficiare della riduzione
delle sanzioni - anche se non dovuta, in tutto o
in parte; 2) attendere la seconda comunica-
zione con il debito rideterminato, confidando
che arrivi prima che venga iscritta a ruolo l’inte-
ra somma non pagata nei termini e sia notifica-
ta la cartella di pagamento da parte del conces-
sionario della riscossione (15).
A questo punto l’unico rimedio possibile sareb-
be il ricorso avverso l’atto della riscossione
eccependone l’illegittimita` per violazione ed er-
rata applicazione tanto dell’art. 36-ter, comma
3, del D.P.R. n. 600/1973, quanto dell’art. 6,
comma 5, della Legge n. 212/2000 (nonche´, per
completezza, dell’art. 10, comma 1, della stessa
legge), che stabilisce la nullita` dei provvedimen-
(13) Tale strumento di notifica deve essere utilizzato in tutti
i casi nei quali l’invito in questione non sia trasmesso con mez-
zi telematici all’intermediario abilitato di cui all’art. 3, comma
3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e incaricato dell’invio delle
dichiarazioni, qualora il diritto a riceverlo sia stato previsto
nell’incarico di trasmissione.
(14) Come se non bastasse, l’Ufficio invia spesso la comuni-
cazione d’irregolarita` ex art. 3, comma 4, nel corso del mese di
agosto, pur nella evidente e piena consapevolezza dell’assenza
del contribuente o, quanto meno, della difficolta` di gestire la
pratica per la probabile assenza del consulente fiscale (in va-
canza a buon diritto!). Peraltro tale pratica sarebbe assunta nel
disinteresse verso le indicazioni precise fornite agli Uffici ope-
rativi periferici dalla Direzione centrale accertamento dell’A-
genzia delle entrate, con la circolare n. 68/E del 16 luglio 2001,
secondo le quali gli Uffici in indirizzo dovevano “evitare che le
predette richieste di chiarimenti e di documentazioni perven-
gano al contribuente nel corso del mese di agosto”.
(15) Cosı` come il procedimento potrebbe concludersi con
l’iscrizione a ruolo dell’intera somma originariamente liquidata
per effetto del disconoscimento della validita` della documenta-
zione inviata dal contribuente.
Il contribuente, qualora la presentazione di documenti e os-
servazioni fosse stata presentata sotto forma di istanza di auto-
tutela, potrebbe presentare ricorso avverso il diniego espresso
dall’Agenzia delle entrate sotto forma di silenzio rifiuto, innan-
zi la Commissione Tributaria Provinciale per verificare la legit-
timita` del rifiuto (ma non la legittimita` e l’ammontare dell’im-
posta liquidata), come stabilito dalla Corte di cassazione nella
sent. 20 novembre 2015, n. 23765.
Approfondimento
Accertamento
514 il fisco 6/2016
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ti emessi in violazione delle disposizioni ivi con-
tenute (16).
C’e` un particolare in piu` , pero` : la cartella con-
tiene sempre - come la comunicazione d’irrego-
larita` - il riferimento alla prima comunicazione
(quella di cui all’art. 36-ter, comma 3), inviata
dall’Ufficio per posta ordinaria e, nel caso in
esame, mai pervenuta al contribuente.
Questa circostanza rileverebbe sotto due aspet-
ti: quello della prova dell’invio della richiesta
di informazioni/produzioni di documenti (ex
comma 3, citato), e quello della possibile rile-
vanza penale di una dichiarazione che non cor-
risponderebbe a verita`.
Quanto al primo, e` evidente che puo` essere
chiesto alla Commissione di invitare l’Ufficio (e
lo stesso concessionario della riscossione emit-
tente il documento in cui e` contenuta tale affer-
mazione) a dimostrare, non solo di aver prodot-
to tale comunicazione, ma di averla anche spe-
dita, in ossequio al principio dell’onere della
prova di cui all’art. 2697 c.c.
Quanto al secondo, se la prova non potesse es-
sere prodotta - come e` lecito attendersi - nulla
vieterebbe al contribuente di chiedere alla Com-
missione tributaria di trasmettere gli atti alla
competente Procura della Repubblica affinche´
questa possa verificare la eventuale ricorrenza
di fattispecie costituenti reato.
Come premesso, questa situazione e` fortemente
sottovalutata dalla giurisprudenza: la Com. trib.
prov. di Pordenone, Sez. 2, sent. 6 marzo 2014,
n. 68/2, ha ritenuto “l’eccezione infondata in
quanto, all’esame della documentazione deposi-
tata, l’Ufficio ha inizialmente inviato al contri-
buente una richiesta di produzione documenta-
le ai sensi dell’art 26-bis, [rectius 37, comma 3,
N.d.A.] comma 3, D.P.R. n. 600/1973 e successi-
vamente ha formalmente notificato al contri-
buente la comunicazione contenente l’esito del
controllo formale, che il contribuente ha ricevu-
to, sottoscrivendo la ricevuta”, oltre all’aver af-
fermato che “della documentazione depositata,
l’Ufficio ha inizialmente inviato al contribuente
una richiesta di produzione documentale”. Una
siffatta dichiarazione, priva di qualsiasi riscon-
tro documentale, attesterebbe che l’Agenzia
delle entrate ha effettivamente inviato la prima
comunicazione, seppur per posta ordinaria e
mai ricevuta dal contribuente (17). Dello stesso
tenore risulta essere il pronunciamento della
Comm. trib. reg. di Trieste, Sez. 1, sent. 21 apri-
le 2015, n.115/1, la quale si e` persino spinta a ri-
tenere che la procedura di controllo formale
non assume rilevanza laddove la notifica della
cartella di pagamento sia stata eseguita regolar-
mente a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, avendo per questo raggiunto lo scopo
cui era preordinata ai sensi dell’art. 156 e 160
c.p.c. (18).
Di contrario avviso risulta essere la Com. trib.
prov. di Caltanissetta, Sez. 1, sent. 462/01 del 19
(16) Come si ricordera`, il citato comma 5 dispone che pri-
ma di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquida-
zione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano
incertezze su aspetti rilevanti delle medesime, l’Amministrazio-
ne finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servi-
zio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti ne-
cessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine
congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezio-
ne della richiesta. Quanto all’estensione dei principi e delle re-
gole dello Statuto dei diritti del contribuente ai concessionari
della riscossione, soccorre l’art. 17 dello Statuto.
(17) A parte le eccezioni che potrebbero essere sollevate sul
dovere di adeguata motivazione, che in questa sede non ci inte-
ressa approfondire (su tale dovere si veda, ex plurimis, Cass.,
16 aprile 2014, n. 8850), non si puo` non rilevare che la situa-
zione sembrerebbe apparire vieppiu` grave, dal momento che
non risulta che in sede di udienza l’Amministrazione finanzia-
ria abbia prodotto la prova di quanto affermato e descritto in
atti. Di fronte a simili situazioni verrebbe, pero`, da chiedersi -
lasciando tuttavia il compito di un approfondimento ai piu` illu-
stri esperti di procedura penale - se, in virtu` del richiamo con-
tenuto nell’art. 331 c.p.p. agli artt. 357 e 358 c.p.p. (rispettiva-
mente definitori della nozione di pubblico ufficiale e di perso-
na incaricata di pubblico servizio), si possa ritenere che l’obbli-
go di inviare la comunicazione de qua riguardi anche i giudici
delle Commissioni Tributarie (in quanto svolgenti la funzione
giurisdizionale), nel caso ravvisino il c.d. fumus di reato in un
evento o fatto di cui hanno contezza nell’esercizio delle proprie
funzioni, i quali, nel caso, sarebbero altresı` responsabili dell’o-
messa comunicazione laddove sussistano i presupposti, ai sen-
si degli artt. 361, 362 e 363 c.p. Ovvero se l’invio della comuni-
cazione rientri nel potere discrezionale di valutazione del giu-
dice e, se cosı` fosse e nel caso la richiesta in tal senso venisse
da una delle Parti in causa, ci si chiede se i giudici abbiano al-
tresı` l’obbligo di fornire adeguata motivazione nel testo della
sentenza, nel caso non ritenessero di provvedervi.
Si pensi, altresı`, che in virtu` del rinvio alla Legge 13 aprile
1988, n. 117 (concernente il risarcimento dei danni cagionati
nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita` civile
dei magistrati), operato dall’art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 545, potrebbe essere eccepita la sussistenza della colpa
grave per travisamento delle prove ovvero per l’affermazione di
un fatto la cui esistenza e` esclusa dagli atti del procedimento
che potrebbe dare luogo, nel caso, alla richiesta di risarcimento
del danno subito nei confronti dello Stato.
(18) Anche in questo caso, intendiamo sorvolare sia sul ri-
spetto del dovere di adeguata motivazione della sentenza, sia
sulla questione delle modalita` di notifica degli atti da parte del
concessionario della riscossione, ex art. 26, comma 1, D.P.R. n.
602/1973, oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali.
Possiamo solo aggiungere che simili pronunciamenti inducono
con forza a ritenere indispensabile e non piu` procrastinabile
una riforma del contenzioso tributario che veda la presenza di
giudici adeguatamente professionalizzati.
Approfondimento
Accertamento
il fisco 6/2016 515
x3b2://typerea;name=SJdocPDF/GUIR_
giugno 2012, che ha annullato l’iscrizione a ruo-
lo (e la cartella di pagamento), atteso che “le co-
municazioni indicate in cartella, a prescindere
dalla obbligatorieta` o meno dell’invito, sono sta-
te formulate dall’Ufficio perche´ lo stesso ha rite-
nuto di doverle predisporre, ma l’Agenzia non
ha fornito alcuna prova dell’invio e dell’avve-
nuta ricezione delle predette comunicazioni da
parte della societa` contribuente. E come piu`
volte ribadito, l’onere probatorio si pone in fun-
zione del vantaggio che ciascuna parte ricava,
alla stregua del diritto sostanziale, dalla dimo-
strazione dei fatti dedotti in giudizio” (19).
3. I principi di diritto sulla rilevanza
del contraddittorio …
E` opinione ormai diffusa che il sistema entro il
quale si realizza la fattispecie tributaria si confi-
guri in un percorso coordinato ed articolato in
fasi, aventi ciascuna funzione autonoma, nel-
l’ambito delle quali i protagonisti del procedi-
mento tributario (il Fisco e il contribuente)
collaborano reciprocamente nel rispetto delle
disposizioni poste a presidio dell’ordinamento
tributario. Cio` comporta che la realizzazione
dello scopo tributario puo` essere ravvisata solo
nel caso in cui in ogni fase del procedimento
ciascuna parte espleti l’intera sequela di atti
prevista dalla legge.
Appare chiaro, dunque, che l’espletamento del-
l’insieme degli atti e` necessario e non alternati-
vo, cosı` da potere stabilire che il mancato ri-
spetto della procedura nel suo insieme vizia l’in-
tera fase procedimentale rendendola illegittima.
Tale ampia visione e` il risultato di un lungo iter
normativo entro il quale il legislatore ha voluto
conformare il procedimento tributario al pieno
rispetto dei supremi principi di cui agli artt. 3,
23, 53 e 97 Cost., recependo, in primo ordine, le
disposizioni in materia di procedimento am-
ministrativo con la Legge n. 241/1990, il cui
art. 7, prevede un obbligo generalizzato della
comunicazione dell’avvio del procedimento ai
soggetti nei cui confronti il provvedimento fina-
le e` destinato a produrre effetti diretti (20), ed
introducendo, piu` tardi, lo Statuto dei diritti del
contribuente con la Legge n. 212/2000.
Infatti, l’introduzione del suddetto Statuto ha
dotato il nostro ordinamento tributario di un
valido strumento di solidarieta` fiscale cercando
di rivoluzionare i rapporti tra Fisco e contri-
buente proponendosi di improntarli al rispetto
dei principi della collaborazione e della buona
fede (21).
Illuminante sul punto risulta essere una senten-
za di merito nella quale i giudici non hanno
mancato di precisare che: “ove la contestazione
riguarda soprattutto l’omessa comunicazione
al ricorrente dell’esito del controllo, atto for-
male necessario per il corretto sviluppo della
procedura, che se omesso, ai sensi dell’art. 6
della Legge n. 212/2000, rende nulli gli atti pro-
cedurali successivi ed insanabili i difetti della
cartella.
Chiarito tale concetto si comprende perche´ gli
Uffici finanziari devono innanzitutto mettere in
atto quelle forme di collaborazione tra Stato e
cittadino che pretendono rispetto reciproco e
presunzione, fino a prova contraria, della buona
fede di quest’ultimo. All’uopo segnalando come
il contribuente sia stato considerato cittadino e
non suddito fin dal tempo della promulgazione
della nostra Costituzione, avvenuta nei lontani
anni quaranta. Alla luce di tale considerazione
ben si puo` intendere perche´ sia stato necessario
(19) La Commissione fonda il suo giudizio, altresı`, sulla ba-
se dell’applicabilita` dell’art. 6, comma 5, della Legge n.
212/2000 e, in particolare, sul riconoscimento di quelle “incer-
tezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” anche nella fatti-
specie del controllo automatizzato e, a maggior ragione, direm-
mo noi, in quella del controllo formale.
(20) Come ricordato dalla Corte di cassazione, Sezioni Uni-
te, nella sent. 18 settembre 2014, n. 19667, la citata previsione
normativa dell’obbligo di comunicazione “e` espressione del
principio costituzionale di imparzialita` e di buon andamento
dell’amministrazione (art. 97 Cost.) ed ha come ratio fondante:
1) la tutela dell’interesse - giuridicamente protetto - dei soggetti
destinatari del procedimento a) ad aver conoscenza di quest’ul-
timo; b) a poter contro dedurre agli assunti su cui si basa l’ini-
ziativa procedimentale dell’Amministrazione; c) ad inserire nel
complesso delle valutazioni procedimentali anche quelle atti-
nenti ai legittimi interessi del previo destinatari; 2) la tutela
dell’interesse pubblico garantito da quell’apporto alla piena va-
lutazione giuridico-fattuale che solo l’intervento procedimenta-
le dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e`
destinato a produrre effetti diretti puo` fornire; 4) altresı` la tute-
la dell’affidamento (anche al fine di consentire tempestive mi-
sure difensive o riparatorie) di soggetti incolpevolmente estra-
nei alla scaturigine del procedimento lesivo, ed ignari di essa;
5) la medesima comunicazione dell’inizio del procedimento”.
In merito al campo di applicazione della Legge n. 241/1990, ri-
cordano ancora le Sezioni Unite che l’esclusione dei procedi-
menti tributari dalla soggezione normativa prevista dall’art. 13,
comma 2, non rappresenta “una esclusione tout court dei pre-
detti istituti, bensı` solo di un rinvio per la concreta regolamen-
tazione dei medesimi alle norme speciali che disciplinano il
procedimento tributario”.
(21) Non solo con l’art. 6, piu` volte citato, ma anche con
l’art. 10, comma 1, rubricato “Tutela dell’affidamento e della
buona fede. Errori del contribuente” il legislatore ha positiviz-
zato il principio per cui “I rapporti tra contribuente e Ammini-
strazione finanziaria sono improntati al principio della colla-
borazione e della buona fede”.
Approfondimento
Accertamento
516 il fisco 6/2016
x3b2://typerea;name=SJdocPDF/GUIR_
emanare una legge, quale la 212/2000, che chia-
risse tutto cio` ai pubblici funzionari in generale
ed ai funzionari degli Uffici finanziari in parti-
colare” (22).
Orbene, dalle norme citate risulta lapalissiano
che la voluntas legislatoris consiste nel ricono-
scere al contribuente, anche nell’ambito dell’at-
tivita` di liquidazione della dichiarazione dei
redditi, la possibilita` di interloquire con l’Ammi-
nistrazione finanziaria e di acquisire ogni tipo
di informazione relativa agli atti dalla stessa
emessi.
L’espletamento dell’insieme degli atti e` necessa-
rio e non alternativo, cosı` da poter stabilire che
il mancato rispetto della procedura nel suo in-
sieme vizia l’intera fase procedimentale, renden-
dola illegittima. L’assunto trova conferma anche
in un’altra sentenza della Corte di cassazione, la
n. 2798 del 8 febbraio 2006, nella quale gli alti
giudici hanno rilevato che “l’Amministrazione
finanziaria non e` libera di agire a suo piacimen-
to, ma deve rispettare le cadenze imposte dalla
legge” (23).
Il diritto al contraddittorio “ossia il diritto del
destinatario del provvedimento ad essere sentito
prima dell’emanazione di questo, realizza l’ina-
lienabile diritto di difesa del cittadino, presi-
diato dall’art. 24 Cost., e il buon andamento
dell’Amministrazione, presidiato dall’art. 97
Cost.” (24).
Ma le Sezioni Unite nella sent. 29 luglio 2013,
n. 18184, si sono spinte oltre l’affermazione di
principi innanzi espressi, per richiamare la giu-
risprudenza della Corte di Giustizia UE - dal-
la sent. 24 ottobre 1996, causa C-32/95, Lirestal,
alla sent. 22 ottobre 2013, causa C-276/12, Sa-
bou, per giungere alla piu` recente sent. 3 luglio
2014, cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kami-
no e Datema (25), ove si legge che “il rispetto
dei diritti della difesa costituisce un principio
fondamentale del diritto dell’Unione di cui il di-
ritto al contraddittorio in qualsiasi procedi-
mento costituisce parte integrante” (26), e che
“Il diritto al contraddittorio in qualsiasi proce-
dimento e` attualmente sancito non solo negli
artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea, che garantiscono il rispet-
to dei diritti di difesa nonche´ il diritto ad un
processo equo in qualsiasi procedimento giuri-
sdizionale, bensı` anche nell’art. 41 di quest’ulti-
ma, il quale garantisce il diritto ad una buona
amministrazione. Il paragrafo 2 del citato art.
41 prevede che tale diritto ad una buona ammi-
nistrazione comporta, in particolare, il diritto di
ogni individuo di essere ascoltato prima che nei
suoi confronti venga adottato un provvedimento
individuale lesivo” (27).
Ove qualcuno volesse obiettare che l’oggetto
della causa trattava un tributo armonizzato
(come i diritti doganali) e che i principi stabiliti
dalla Corte di Giustizia debbano orientare
esclusivamente l’interpretazione, da parte dei
giudici degli Stati membri, della legislazione na-
zionale avente ad oggetto gli stessi tributi armo-
nizzati in conformita` alle Direttive comunitarie
e agli scopi del Trattato, va ricordato che la Cor-
te di cassazione nella sentenza 14 gennaio 2015,
n. 406, ha affermato che “il principio generale
del diritto comunitario secondo cui il soggetto
destinatario di un atto della pubblica autorita`
suscettibile di produrre effetti pregiudiziali nel-
la sua sfera giuridica deve essere messo in con-
dizione di contraddire prima di subire tali effet-
ti, non puo` tollerare discriminazioni in rela-
zione alla natura armonizzata o meno del tri-
buto” (28).
Ma nella sentenza e` possibile cogliere una signi-
ficativa sottigliezza destinata ad avere un peso
(22) Com. trib. prov. di Catania, Sez. 4, 28 marzo 2007, n.
122. Ma giova ricordare anche Cass., 30 marzo 3001, n. 4760,
secondo cui “Soltanto uno Stato inefficiente ed autoritario puo`
aspirare a compensare le proprie carenze organizzative con
una legislazione o una giurisprudenza “protezionistica”, che di-
sconosca cioe` i diritti del cittadino fino a quando non siano
maturi i tempi della burocrazia. Uno Stato moderno che operi
secondo criteri di efficienza e di economia, che non ha timore
di porsi su un piede di parita` con il cittadino (non piu` suddito),
tanto da formalizzarne e tutelarne i diritti inviolabili (almeno
in linea di principio) nei confronti del fisco con un apposito
Statuto”.
(23) In conformita` ai principi positivizzati dall’ordinamento
e ribaditi dalle recenti pronunce della Suprema Corte di Cassa-
zione, le Corti di merito di tutta Italia si sono pronunciate di-
chiarando illegittime tutte le cartelle di pagamento non prece-
dute dal prodromico invio della comunicazione prescritta dal-
l’art. 6, comma 5, dello Statuto del Contribuente.
Per citarne alcune: Com. trib. reg. Puglia, sent. n.
16/15/2007; Com. trib. prov. di Milano, Sez. XXV, sent. n. 163
del 20 giugno 2006.
(24) Vedi Cass., SS.UU., n. 19667/2014, anche per i numero-
si riferimenti giurisprudenziali della stessa Corte, emessa in or-
dine all’avviso preventivo dell’iscrizione ipotecaria, oltre alla
sentenza sullo stesso argomento delle SS.UU. n. 19668 in pari
data.
(25) Passando attraverso le sent. 21 settembre 2000, causa
C-462/98, P. Mediocurso; 12 dicembre 2002, causa C-395/00,
Cipriani; 18 dicembre 2008, causa C-349/07, Soprope`.
(26) P. 28.
(27) P. 29.
(28) La sentenza interviene sulla questione, piu` volta sotto-
posta al vaglio della Corte, della nullita` o meno dell’avviso di
accertamento emanato prima del decorso del termine dei ses-
santa giorni dalla consegna del processo verbale di constatazio-
ne, in violazione dell’art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000. Gio-
Approfondimento
Accertamento
il fisco 6/2016 517
x3b2://typerea;name=SJdocPDF/GUIR_
notevole nei futuri giudizi di merito (e di legitti-
mita`), ossia l’affermazione del principio per cui
le violazioni della Legge n. 212/2000 comporte-
rebbero “un vizio di invalidita` dell’atto per con-
trasto con ‘norma imperativa’ …. volta a dare at-
tuazione ad un principio generale comunita-
rio inderogabile (nonche´ ai principi costituzio-
nali indicati negli artt. 3, 53 e 97 Cost.)” (29).
4. … e quelli stravolti dalle Sezioni Unite
Proprio i principi assunti nelle sentenze com-
mentate sono stati stravolti dall’intervento delle
SS.UU che, come visto, e` riuscita a smentire se´
stessa (30).
Per esempio, l’attuale stato della legislazione
non porrebbe in capo all’Amministrazione fisca-
le un generalizzato obbligo di contraddittorio
endoprocedimentale, comportante, in caso di
violazione, l’invalidita` dell’atto (31). E` stata cosı`
smentita la conclusione raggiunta nella senten-
za n. 18184/2013, secondo la quale il contraddit-
torio endoprocedimentale rappresenterebbe un
principio generale insito nell’ordinamento giuri-
dico.
Oppure l’assunto per cui solo nel caso della veri-
fica fiscale di cui all’art. 12, comma 7, Legge n.
212/2000 caratterizzata “dall’autoritativa intro-
missione dell’Amministrazione nei luoghi di
pertinenza del contribuente” sarebbe giustifica-
to “quale “controbilanciamento, il contradditto-
rio al fine di correggere, adeguare e chiarire,
nell’interesse del contribuente e della stessa Am-
ministrazione, gli elementi acquisiti”. Semmai e`
vera la tesi contraria a quella sostenuta dai giu-
dici (32).
O ancora che ai tributi non armonizzati “estra-
nei alle competenze dell’Unione, non si applica
il diritto europeo”, riportando a sostegno della
tesi, una serie di sentenze della Corte di Giusti-
zia UE e l’art. 51, della Carta dei diritti fonda-
mentali. Peccato che nelle sentenze nn.
406/2015 e 18184/2013 avesse affermato esatta-
mente il contrario (33).
Criticata anche la sentenza della Corte costitu-
zionale n. 132/2015 citata, che si svilupperebbe
“attraverso proposizioni che si rivelano, quanto
al tema in esame, del tutto non significative”. In
realta`, la critica, espressa in meno di due pagi-
nette, si riduce ad avversare la richiamata appli-
cabilita` del principio generale di diritto comuni-
tario del rispetto dei diritti di difesa. Dimentica-
no i giudici, che la Corte costituzionale, avallan-
do la tesi della Corte di cassazione (che identifi-
chiamo per semplicita` come a favore del contri-
buente) (34), ha sancito che “l’attivazione del
va ricordare che gia` le Sezioni Unite nella piu` volte citata sent.
n. 18184/2013, hanno affermato il principio per cui “La ‘sanzio-
ne’ della invalidita` dell’atto conclusivo del procedimento, pur
non espressamente prevista, deriva ineludibilmente dal sistema
ordinamentale, comunitario e nazionale, nella quale la norma
opera e, in particolare, dal rilievo che il vizio del procedimento
si traduce, nella specie, in una divergenza dal modello normati-
vo (non certo innocua o di lieve entita` - non paragonabile, ad
es., alla omessa indicazione del responsabile del procedimento,
ora sanzionata ex lege da nullita` per le cartelle di pagamento,
… bensı` di particolare gravita`, in considerazione della rilevan-
za della funzione, di diretta derivazione da principi costituzio-
nali, cui la norma stessa assolve - sopra delineata - e della forza
impediente, rispetto allo svolgimento di tale funzione che assu-
me il fatto viziante”. Tesi ampiamente sostenuta dalla migliore
dottrina (si veda, per tutti, A Fantozzi, “Violazioni del contrad-
dittorio e invalidita` degli atti tributari”, in Riv. dir. trib., 2011,
I).
(29) Sebbene l’oggetto della causa fosse il mancato rispetto
dei termini ex art. 12, comma 7, non pare si possa mettere in
dubbio, proprio per il richiamo ai principi costituzionali (e co-
munitari), la rilevanza dell’enunciato anche in casi di violazio-
ni di altre disposizioni dello Statuto, come, appunto, il difetto
nel contraddittorio.
(30) Per brevita` e strumentalita` al presente lavoro, si citano
solo alcuni dei principi stabiliti dalle SS.UU. Per altre, seppur
brevi valutazioni, si rinvia a F. Ghiselli, “Contraddittorio: spet-
ta al legislatore occuparsene”, in IPSOA Quotidiano del 7 gen-
naio 2016.
(31) A fronte di una elencazione precisa di disposizioni nor-
mative che prescriverebbero l’obbligo di attivare il contraddit-
torio, i giudici giustificano l’introduzione per via interpretativa
di tale obbligo operata dalla Sezione V della Corte di cassazio-
ne con le sent. nn. 19667/14 e 19668/14, in tema di iscrizioni
ipotecarie di cui all’art. 77, D.P.R. n. 602/1973 (nel testo previ-
gente alle modifiche introdotte dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70
conv. in Legge 12 luglio 2011, n. 106 che non prevedeva l’invio
della comunicazione informativa al contribuente, modifica
operata dall’art. 7, comma 2, lett. u-bis). Per di piu` , gli stessi
giudici si curano particolarmente di evidenziare che il princi-
pio di diritto introdotto dalle decisioni della Sezione V non
puo` che limitarsi strettamente al caso oggetto del giudizio.
(32) Il contraddittorio gia` si svolge in sede di verifica in mo-
do costante, day by day, e la presentazione di osservazioni e
memorie nei 60 giorni successivi ha il solo fine di permettere
ai funzionari dell’Ufficio che dovra` emettere l’avviso di accerta-
mento - diversi da quelli che hanno condotto la verifica, per re-
golamentazione interna - la concreta sostenibilita`, tecnica e
giuridica, delle argomentazioni poste a base delle riprese con-
tenute nel pvc. Semmai e` proprio nelle verifiche condotte a “ta-
volino” che si fa sentire maggiormente l’esigenza di un con-
fronto tra Amministrazione e contribuente sugli elementi di
fatto, ma piu` spesso presuntivi, raccolti dall’Ufficio che potreb-
bero produrre effetti pregiudizievoli in capo a quest’ultimo.
(33) Le Sezioni Unite della Cassazione nella sent. 14 gen-
naio 2015, n. 406, hanno affermato che “il principio generale
del diritto comunitario, secondo cui il soggetto destinatario di
un atto della pubblica autorita` suscettibile di produrre effetti
pregiudiziali nella sua sfera giuridica deve essere messo in con-
dizione di contraddire prima di subire tali effetti, non puo` tol-
lerare discriminazioni in relazione alla natura armonizzata o
meno del tributo”.
(34) Le sentenze sono quelle gia` citate, n. 25759/2014, n.
19667/2014, n. 406/2015, nonche´ SS.UU. n. 18184/2013.
Approfondimento
Accertamento
518 il fisco 6/2016
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contraddittorio endoprocedimentale costituisce
un principio fondamentale immanente nell’ordi-
namento, operante anche in difetto di una
espressa e specifica previsione normativa” (35).
Non v’e` dubbio che la sentenza delle Sezioni
Unite, invece di risolvere i problemi - senza pe-
raltro uscire dal proprio compito nomofilattico
- come tutti auspicavamo, li amplifica.
A questo punto non resta che fare propria la
considerazione forse piu` rilevante della senten-
za: l’invito esplicito rivolto al legislatore di risol-
vere i disallineamenti normativi, dal momento
che si e` dimostrato consapevole della questione
e intenzionato a farsene carico, in particolare,
delegando il Governo con la legge di riforma del
sistema fiscale n. 23/2014, a prevedere “forme
di contraddittorio propedeutiche alla adozione
degli atti di accertamento dei tributi” (art. 1,
comma 1, lett. b)), nonche´ il rafforzamento del
“contraddittorio nella fase di indagine e la su-
bordinazione dei successivi atti di accertamento
e di liquidazione all’esaurimento del contraddit-
torio procedimentale” (art. 9, comma 1, lett. b).
E considerato che e` ormai scaduto il termine di
quindici mesi per l’attuazione della delega stes-
sa (36) e quel grande contenitore che e` la Legge
di stabilita` e` stato gia` approvato, non resterebbe
che avvalersi della facolta` di emettere un Decre-
to legislativo integrativo dei provvedimenti gia`
emanati.
(35) Tanto e` vero che tale principio varrebbe anche in rela-
zione all’art. 20, D.P.R. n. 131/1986, che la giurisprudenza mag-
gioritaria qualifica come norma antielusiva che, come noto,
non contiene espressamente una previsione normativa come
quella dell’art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973 o dell’art. 12, comma
7, Legge n. 212/2000.
(36) Facolta` prevista dall’art. 1, comma 8, della Legge n.
23/2014.
Approfondimento
Accertamento
il fisco 6/2016 519

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  • 1. x3b2://typerea;name=SJdocPDF/GUIR_ Il contraddittorio nella liquidazione e nei controlli formali: dai principi di diritto alla pratica realizzazione di Fabio Ghiselli (*) I principi in passato formulati dalla Corte di cassazione sull’importanza del diritto al contraddittorio sono stati stravolti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24823/2015, con la quale la Corte è riuscita a smentire se stessa. L’attuale stato della legislazione, secondo tale sentenza, non pone in capo all’Amministrazione fiscale un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazio- ne, l’invalidità dell’atto, né tale obbligo può rappresentare un principio generale insito nell’ordinamento giuridico. Dimenticano i giudici che la Corte costituzionale, avallando altra tesi della Corte di cassazione, ha in passato sancito che “l’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale costituisce un principio fondamentale immanente nell’ordinamento, operante anche in difetto di una espressa e specifica previ- sione normativa”. Non v’è dubbio che la sentenza delle Sezioni Unite, invece di risolvere i problemi, li am- plifica. Pur non incidendo in via diretta e immediata sul contraddittorio relativo alle attività di liquidazione delle imposte sulla base di procedure automatizzate e ai controlli formali delle dichiarazioni, la sentenza potrebbe comunque produrre effetti negativi anche in tale ambito, a partire dalla fase iniziale dei controlli formali, che prende avvio con la richiesta al contribuente di fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione. 1. Premessa Due sono gli aspetti sui quali vorremmo svolge- re alcune riflessioni: i principi di diritto, affer- mati dalla Corte di cassazione in diverse pro- nunce, sull’importanza del contraddittorio qua- le elemento centrale del rapporto Fisco-contri- buente, e le concrete modalita` con le quali que- sto contraddittorio si realizza. Non sembra vi possa essere alcuna incertezza sul fatto che la realizzazione di un effettivo e concreto dialogo-contraddittorio sia l’elemento chiave di quel nuovo rapporto che tutti auspica- no sia costruito realmente sulla fondamenta della correttezza, buona fede, collaborazione e reciproco rispetto, cui mira anche l’art. 97 Cost. (1). I principi paracostituzionali e costituzionali del- la collaborazione, della buona fede e della buo- na amministrazione sui quali si fonda il rappor- to tra contribuente e Amministrazione - e che saranno oggetto di successive considerazioni - sono garantiti e realizzati proprio attraverso il contraddittorio endoprocedimentale. Inoltre, esso costituisce il presupposto indispen- sabile per realizzare quella tanto auspicata tax compliance voluta dal legislatore con la Legge 11 marzo 2014, n. 23 (Legge delega fiscale), e (*) Responsabile Affari Fiscali Italmobiliare S.p.A. - Dottore commercialista e Revisore Legale. (1) Si veda, I. Caraccioli, F. Ghiselli, S. Mattia, R. Rizzardi, P. Valente, “Proposta di un manifesto generale per la ‘taxcom- pliance’ e i rapporti tra Stato e cittadino-contribuente”, in Corr. Trib., n. 22/2014, pag. 1725 nonche´ Id., “Proposte per una poli- tica fiscale piu` equa, una riforma della giustizia e uno Statuto del contribuente europeo”, in Corr. Trib., n. 23/2014, pag. 1810. Approfondimento Accertamento il fisco 6/2016 511
  • 2. x3b2://typerea;name=SJdocPDF/GUIR_ con il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (di attuazio- ne). In realta` quelli che dovrebbero costituire princi- pi generali del nostro ordinamento sembra si siano ridotti a meri “desiderata” a seguito di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cor- te di cassazione nella sentenza 6 ottobre 2015, n. 24823 (2). Ma procediamo con ordine. 2. La comunicazione al contribuente degli esiti del controllo. Il vero momento di avvio del contraddittorio Gli artt. 36-bis e 36-ter, del D.P.R. n. 600/1973 attribuiscono all’Amministrazione finanziaria, rispettivamente, due distinti poteri di controllo delle dichiarazioni: quello sulla corretta liquida- zione delle imposte (nonche´ dei contributi, dei premi dovuti e dei rimborsi spettanti) sulla base di procedure automatizzate, e quello c.d. forma- le, piu` ampio, su alcuni elementi determinanti per la liquidazione dell’imposta, come detrazio- ni, deduzioni, crediti e ritenute subite. L’esito del controllo formale - o della procedu- ra di liquidazione ex art. 36-bis - viene comuni- cato al contribuente o al sostituto d’imposta, ai sensi del comma 4 - ovvero del comma 3, del citato art. 36-bis - con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponi- bili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, al fine di con- sentirgli di segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente dall’Uf- ficio in sede di controllo formale (3). La segnala- zione o la consegna di elementi probatori di tipo documentale a conferma della corretta at- tivita` dichiarativa deve essere effettuata dal con- tribuente entro il termine di 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione (4). Lo stesso termine rileva anche nel caso in cui il contribuente riconosca la validita` della comuni- cazione e voglia provvedere al pagamento del- la somma dovuta beneficiando della riduzione ai due terzi delle sanzioni (5). Analoga tempisti- ca e` prevista per le comunicazioni - e i paga- menti - conseguenti al controllo automatico del- la dichiarazione ex art. 36-bis (6). L’occasione e` propizia per ricordare e sottoli- neare che tempistiche diverse sono previste - tra le procedure di controllo automatico e di con- trollo formale delle dichiarazioni - nel caso in cui il contribuente dimostri che il risultato dei controlli effettuati dall’Ufficio sia solo par- zialmente corretto: mentre nell’ambito del controllo ex art. 36-bis, l’art, 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997 dispone che il pagamento delle somme dovute - comprese le sanzioni ri- dotte a un terzo - puo` essere eseguito entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione de- finitiva contenente la rideterminazione del quantum, nell’ambito del controllo formale, l’art. 3 dello stesso Decreto non prevede una analoga possibilita` per cui il pagamento delle somme rideterminate - per mantenere il benefi- cio della riduzione delle sanzioni ridotte a due terzi - deve essere eseguito entro 30 giorni de- correnti dalla data di ricevimento della comuni- cazione originaria (7). Cosı`, peraltro, depongo- (2) La sentenza e` stata gia` ampiamente commentata in que- sta Rivista, cfr. G. Ferranti, “Cassazione e legislatore in ‘corto circuito’ sull’obbligo del contraddittorio”, in il fisco, n. 2/2016, pag. 107; A. Carinci e D. Deotto, “Il contraddittorio tra regola e principio: considerazioni critiche sul revirement della Suprema Corte”, in il fisco, n. 3/2016, pag. 207; E.A. Sepe, “Contradditto- rio endoprocedimentale: le Sezioni Unite fanno un passo indie- tro sul ‘giusto procedimento tributario’”, in il fisco, n. 5/2016, pag. 407. (3) L’esito della procedura di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti di cui all’art. 36-bis, e`, invece, comu- nicato al contribuente con l’obiettivo dichiarato di evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. (4) Analoga previsione e` contenuta nel comma 3, ultimo pe- riodo, dell’art. 36-bis del piu` volte citato Decreto. (5) L’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 (che ha disposto l’unificazione ai fini fiscali e contributive delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento) dispone che le somme che a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter, del D.P.R. n. 600/1973 risultano dovute a titolo di imposta, ritenute, contributi e premi o di minori credi- ti gia` utilizzati, nonche´ di interessi e di sanzioni, possono esse- re pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 4 del medesimo articolo. La disposizione citata prevede anche che l’ammontare delle sanzioni ammini- strative e` ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino al- l’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. (6) In questo caso e` l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 18 dicem- bre 1997, n. 462 che prevede che l’ammontare delle sanzioni amministrative e` ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elabo- razione della comunicazione. Non entriamo nel merito, in quanto aspetto non rilevante per le considerazioni svolte in questo scritto, della innovata disciplina sulla rateizzazione del- le somme dovute in esito ai controlli in parola, contenuta nel- l’art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, cosı` come mo- dificato dall’art. 2 del D.Lgs. 24 settembre 2014, n. 159, di at- tuazione della Legge delega fiscale dell’11 marzo 2014, n. 24. (7) Appare evidente, in questo caso, la disparita` di tratta- mento del contribuente che vede comprimersi il tempo a dispo- sizione per poter ottemperare all’obbligo del versamento delle maggiori imposte liquidate a seguito del controllo formale. Po- trebbe persino accadere che la comunicazione contenente la ri- determinazione del quantum dovuto a seguito dei chiarimenti forniti pervenga al contribuente successivamente allo scadere dei 30 giorni dalla comunicazione originaria. In questo caso il Approfondimento Accertamento 512 il fisco 6/2016
  • 3. x3b2://typerea;name=SJdocPDF/GUIR_ no le istruzioni operative dell’Agenzia delle en- trate visibili sul sito internet e contenute nella circolare 16 luglio 2001, n. 68/E (8). Tale differenziazione potrebbe apparire illogica, se non fosse per un particolare: nell’art. 36-ter, il contraddittorio non inizia - come nell’art. 36-bis - con la notifica della comunicazione d’irregola- rita` al contribuente ex comma 4, ma (molto) prima, con la richiesta di “fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamen- to e altri documenti non allegati alla dichiara- zione o difformi dai dati forniti da terzi”, previ- sta dal comma 3 dello stesso articolo (9) e che il legislatore ha voluto che avvenisse mediante co- municazione telefonica, in via telematica o in forma scritta. Questa circostanza, e solo questa a nostro avviso, consente al rapporto Fi- sco-contribuente di svilupparsi in modo appro- fondito ed efficace fino a determinare quel ri- sultato (impositivo, debitorio/creditorio) corret- to in quanto in linea con i dati di fatto e le ga- ranzie documentali. Risultato raggiungibile gra- zie alla maggiore disponibilita` di tempo che avrebbero entrambe le parti del rapporto (10). Questa e` la comunicazione che da` l’avvio al procedimento del contraddittorio ex art. 36- ter, come si vuole dimostrare in questa nota. Questo dettaglio strutturale del procedimento appare tanto importante quanto e` sottovalutato sia dall’Amministrazione finanziaria, sia dalla giurisprudenza di merito (11). Intanto non pare si possa revocare in dubbio che tutte le fasi del contraddittorio, sia quella coincidente con l’emissione della comunicazio- ne d’irregolarita` di cui al comma 4 dell’art. 36- ter, sia quella prodromica del comma 3, innanzi citato, rientrino nell’art. 6, comma 1, della Leg- ge 27 luglio 2000, n. 212 (“Statuto dei diritti del contribuente”), a mente del quale “L’Ammini- strazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati”. Questo obbligo applica e rende effettivo il principio statuito dall’art. 10, comma 1, secondo cui “I rapporti tra contri- buente e Amministrazione finanziaria sono im- prontati al principio della collaborazione e della buona fede”. In virtu` della specifica “clausola rafforzativa” di auto qualificazione delle disposizioni dello Sta- tuto, le norme citate costituiscono una diretta applicazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialita` dell’Amministra- zione (art. 97 Cost.), di capacita` contributiva (art. 53) e di uguaglianza, intesa sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3) e, quindi, in defi- nitiva come fondamenti dello Stato di diritto e canoni di civilta` giuridica (12). Il combinato di- sposto delle norme citate impone che il procedi- mento del contraddittorio con il contribuente si svolga, dall’inizio, secondo criteri formali e so- stanziali insieme che garantiscano effettivamen- te la reciproca conoscibilita` delle rispettive de- terminazioni. Tanto e` vero che il legislatore ha previsto, per avviare il contatto interlocutorio, non solo l’uti- lizzo della posta elettronica - ovviamente laddo- ve il contribuente l’abbia attivata - ma anche versamento non potra` che essere tardivo con la conseguente perdita del beneficio della riduzione delle sanzioni ai due terzi. Infatti, le somme non pagate saranno iscritte a ruolo conside- rando le sanzioni quantificate in misura piena ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.18 dicembre 1997, n. 471. (8) Per cercare di evitare il sorgere del problema evidenzia- to nella nota precedente, la Direzione centrale accertamento e contenzioso invita gli Uffici periferici a “procedere con solleci- tudine ad esercitare il proprio potere di autotutela, al fine di consentire al contribuente di effettuare i versamenti delle som- me dovute in tempo utile per usufruire del beneficio [della ri- duzione delle sanzioni, N.d.A.]”. (9) Oggi sono richiedibili qualunque documento attinente a qualunque elemento che ha concorso a determinare un impo- nibile e a liquidare una determinata imposta, atteso che nulla viene piu` allegato alla dichiarazione. (10) Di fatto, l’unico limite temporale e` rappresentato dal termine di consegna dei ruoli al concessionario della riscossio- ne, determinato a ritroso - e sulla base di una attivita` di coordi- namento tra Amministrazione finanziaria e quest’ultimo - par- tendo dal termine di notifica della cartella di pagamento al de- bitore imposto dall’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (11) Per la verita`, la Corte di cassazione nella sentenza 4 lu- glio 2014, n. 15311 ha chiaramente rilevato la diversita` delle due procedure e della tempistica previste dalle norme in com- mento, che si deve ascrivere alla “differenza sostanziale dei due istituti” voluta dal legislatore: un mero riscontro automa- tizzato dei dati inseriti in dichiarazione che sfocia in una “li- quidazione” e in una correzione degli errori commessi, quello dell’art. 36-bis; un piu` incisivo controllo quello previsto dall’art. 36-ter, che prevede una fase procedimentale di garanzia per il contribuente che inizia con l’invito a fornire chiarimenti e a produrre la necessaria documentazione a supporto e prosegue con la conclusiva comunicazione d’irregolarita` . Benche´ La Corte abbia esattamente evidenziato la diversita` formale e so- stanziale delle due fattispecie, non si trova nella sentenza alcu- na riflessione sulla rilevanza del primo invito rivolto al contri- buente. Vero e` che la Corte doveva esaminare il caso di notifica di una cartella di pagamento senza la preventiva notifica della comunicazione d’irregolarita`. Giova pero` ricordare che la stes- sa Corte ha riaffermato il principio statuito dalle Sezioni Unite nella sent. 14 maggio 2010, n. 11722, secondo cui, pur in assen- za di una specifica previsione normativa, la mancata notifica della comunicazione d’irregolarita` rende nulla la cartella di pa- gamento quale atto conclusivo del procedimento. (12) Valga per tutti Cass., 29 luglio 2013, n. 18184 anche per gli ulteriori riferimenti ivi contenuti. Approfondimento Accertamento il fisco 6/2016 513
  • 4. x3b2://typerea;name=SJdocPDF/GUIR_ delle telefonate dirette, quali strumenti che ga- rantiscono di raggiungere l’obiettivo. Il fatto che l’art. 37-ter, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, non preveda l’utilizzo di uno stru- mento qualificato di invio a mezzo posta - come la raccomandata A.R. - e che l’invito ad usare la posta ordinaria semplice sia stato rivolto agli Uffici periferici dalla Direzione centrale accerta- mento dell’Agenzia delle entrate, con la circola- re n. 68/E/2001, non appare determinante, dal momento che l’art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente ha espressamente previsto il rinvio alle formalita` disposte dalla legge in tema di no- tifica degli atti tributari, nella specie l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, tra le quali vi e`, al mini- mo, la notifica a mezzo del servizio postale tra- mite raccomandata con ricevuta di ritorno. Peraltro giova ricordare che l’art. 2-bis, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in Legge 2 di- cembre 2005, n. 248, ha disposto che a partire dalle dichiarazioni presentate dal 1˚ gennaio 2006, l’invito previsto dall’art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000 deve essere effettuato almeno mediante lettera raccomandata (13). Non si fa certo fatica a comprenderne le ragio- ni: dal momento che il contraddittorio preventi- vo tra l’Amministrazione finanziaria e il contri- buente e` divenuto, per legge, fondamentale e determinante per la legittimita` di tutto il proce- dimento di riscossione, anche la sua esecuzione deve rispondere e possedere adeguati requisiti formali e sostanziali. Ebbene, la modalita` di esecuzione di quella atti- vita` prodromica - ossia l’invio della richiesta di fornire chiarimenti sui dati contenuti nella di- chiarazione - potrebbe violare quei principi in- nanzi enunciati, laddove tra i diversi mezzi di comunicazione disponibili, l’Ufficio utilizzi pro- prio quello che garantisce la minor sicurezza in assoluto della effettiva conoscibilita` della richie- sta da parte del contribuente: la spedizione a mezzo servizio postale come lettera semplice (che testimonierebbe quella sottovalutazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di cui parlavamo poc’anzi). Il problema sorge perche´, in molti casi, quella lettera non arriva a destinazione e il contribuen- te apprende del controllo della sua dichiarazio- ne solo con la comunicazione di irregolarita` ex art. 3, comma 4, per la quale e` prevista espressamente la spedizione a mezzo racco- mandata. Ma a quel punto il contribuente - nel- l’ipotesi che abbia determinato le imposte in modo almeno parzialmente corretto - ha solo 30 giorni di tempo per raccogliere la documen- tazione necessaria, consegnarla all’Ufficio - che avra` bisogno di tempo per esaminarla ed emet- tere una nuova comunicazione con gli importi rideterminati - e pagare quanto dovuto (14). Molto spesso, il procedimento non si conclude - come dovrebbe e come prevede la norma - con l’emanazione e la notifica in tempo utile della nuova comunicazione corretta, per cui il contri- buente ha davanti a se´ due opzioni: 1) pagare l’intera somma per imposte, sanzioni e interes- si liquidata dall’Ufficio nella comunicazione ori- ginaria - per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni - anche se non dovuta, in tutto o in parte; 2) attendere la seconda comunica- zione con il debito rideterminato, confidando che arrivi prima che venga iscritta a ruolo l’inte- ra somma non pagata nei termini e sia notifica- ta la cartella di pagamento da parte del conces- sionario della riscossione (15). A questo punto l’unico rimedio possibile sareb- be il ricorso avverso l’atto della riscossione eccependone l’illegittimita` per violazione ed er- rata applicazione tanto dell’art. 36-ter, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, quanto dell’art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000 (nonche´, per completezza, dell’art. 10, comma 1, della stessa legge), che stabilisce la nullita` dei provvedimen- (13) Tale strumento di notifica deve essere utilizzato in tutti i casi nei quali l’invito in questione non sia trasmesso con mez- zi telematici all’intermediario abilitato di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e incaricato dell’invio delle dichiarazioni, qualora il diritto a riceverlo sia stato previsto nell’incarico di trasmissione. (14) Come se non bastasse, l’Ufficio invia spesso la comuni- cazione d’irregolarita` ex art. 3, comma 4, nel corso del mese di agosto, pur nella evidente e piena consapevolezza dell’assenza del contribuente o, quanto meno, della difficolta` di gestire la pratica per la probabile assenza del consulente fiscale (in va- canza a buon diritto!). Peraltro tale pratica sarebbe assunta nel disinteresse verso le indicazioni precise fornite agli Uffici ope- rativi periferici dalla Direzione centrale accertamento dell’A- genzia delle entrate, con la circolare n. 68/E del 16 luglio 2001, secondo le quali gli Uffici in indirizzo dovevano “evitare che le predette richieste di chiarimenti e di documentazioni perven- gano al contribuente nel corso del mese di agosto”. (15) Cosı` come il procedimento potrebbe concludersi con l’iscrizione a ruolo dell’intera somma originariamente liquidata per effetto del disconoscimento della validita` della documenta- zione inviata dal contribuente. Il contribuente, qualora la presentazione di documenti e os- servazioni fosse stata presentata sotto forma di istanza di auto- tutela, potrebbe presentare ricorso avverso il diniego espresso dall’Agenzia delle entrate sotto forma di silenzio rifiuto, innan- zi la Commissione Tributaria Provinciale per verificare la legit- timita` del rifiuto (ma non la legittimita` e l’ammontare dell’im- posta liquidata), come stabilito dalla Corte di cassazione nella sent. 20 novembre 2015, n. 23765. Approfondimento Accertamento 514 il fisco 6/2016
  • 5. x3b2://typerea;name=SJdocPDF/GUIR_ ti emessi in violazione delle disposizioni ivi con- tenute (16). C’e` un particolare in piu` , pero` : la cartella con- tiene sempre - come la comunicazione d’irrego- larita` - il riferimento alla prima comunicazione (quella di cui all’art. 36-ter, comma 3), inviata dall’Ufficio per posta ordinaria e, nel caso in esame, mai pervenuta al contribuente. Questa circostanza rileverebbe sotto due aspet- ti: quello della prova dell’invio della richiesta di informazioni/produzioni di documenti (ex comma 3, citato), e quello della possibile rile- vanza penale di una dichiarazione che non cor- risponderebbe a verita`. Quanto al primo, e` evidente che puo` essere chiesto alla Commissione di invitare l’Ufficio (e lo stesso concessionario della riscossione emit- tente il documento in cui e` contenuta tale affer- mazione) a dimostrare, non solo di aver prodot- to tale comunicazione, ma di averla anche spe- dita, in ossequio al principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. Quanto al secondo, se la prova non potesse es- sere prodotta - come e` lecito attendersi - nulla vieterebbe al contribuente di chiedere alla Com- missione tributaria di trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica affinche´ questa possa verificare la eventuale ricorrenza di fattispecie costituenti reato. Come premesso, questa situazione e` fortemente sottovalutata dalla giurisprudenza: la Com. trib. prov. di Pordenone, Sez. 2, sent. 6 marzo 2014, n. 68/2, ha ritenuto “l’eccezione infondata in quanto, all’esame della documentazione deposi- tata, l’Ufficio ha inizialmente inviato al contri- buente una richiesta di produzione documenta- le ai sensi dell’art 26-bis, [rectius 37, comma 3, N.d.A.] comma 3, D.P.R. n. 600/1973 e successi- vamente ha formalmente notificato al contri- buente la comunicazione contenente l’esito del controllo formale, che il contribuente ha ricevu- to, sottoscrivendo la ricevuta”, oltre all’aver af- fermato che “della documentazione depositata, l’Ufficio ha inizialmente inviato al contribuente una richiesta di produzione documentale”. Una siffatta dichiarazione, priva di qualsiasi riscon- tro documentale, attesterebbe che l’Agenzia delle entrate ha effettivamente inviato la prima comunicazione, seppur per posta ordinaria e mai ricevuta dal contribuente (17). Dello stesso tenore risulta essere il pronunciamento della Comm. trib. reg. di Trieste, Sez. 1, sent. 21 apri- le 2015, n.115/1, la quale si e` persino spinta a ri- tenere che la procedura di controllo formale non assume rilevanza laddove la notifica della cartella di pagamento sia stata eseguita regolar- mente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, avendo per questo raggiunto lo scopo cui era preordinata ai sensi dell’art. 156 e 160 c.p.c. (18). Di contrario avviso risulta essere la Com. trib. prov. di Caltanissetta, Sez. 1, sent. 462/01 del 19 (16) Come si ricordera`, il citato comma 5 dispone che pri- ma di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquida- zione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti delle medesime, l’Amministrazio- ne finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servi- zio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti ne- cessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezio- ne della richiesta. Quanto all’estensione dei principi e delle re- gole dello Statuto dei diritti del contribuente ai concessionari della riscossione, soccorre l’art. 17 dello Statuto. (17) A parte le eccezioni che potrebbero essere sollevate sul dovere di adeguata motivazione, che in questa sede non ci inte- ressa approfondire (su tale dovere si veda, ex plurimis, Cass., 16 aprile 2014, n. 8850), non si puo` non rilevare che la situa- zione sembrerebbe apparire vieppiu` grave, dal momento che non risulta che in sede di udienza l’Amministrazione finanzia- ria abbia prodotto la prova di quanto affermato e descritto in atti. Di fronte a simili situazioni verrebbe, pero`, da chiedersi - lasciando tuttavia il compito di un approfondimento ai piu` illu- stri esperti di procedura penale - se, in virtu` del richiamo con- tenuto nell’art. 331 c.p.p. agli artt. 357 e 358 c.p.p. (rispettiva- mente definitori della nozione di pubblico ufficiale e di perso- na incaricata di pubblico servizio), si possa ritenere che l’obbli- go di inviare la comunicazione de qua riguardi anche i giudici delle Commissioni Tributarie (in quanto svolgenti la funzione giurisdizionale), nel caso ravvisino il c.d. fumus di reato in un evento o fatto di cui hanno contezza nell’esercizio delle proprie funzioni, i quali, nel caso, sarebbero altresı` responsabili dell’o- messa comunicazione laddove sussistano i presupposti, ai sen- si degli artt. 361, 362 e 363 c.p. Ovvero se l’invio della comuni- cazione rientri nel potere discrezionale di valutazione del giu- dice e, se cosı` fosse e nel caso la richiesta in tal senso venisse da una delle Parti in causa, ci si chiede se i giudici abbiano al- tresı` l’obbligo di fornire adeguata motivazione nel testo della sentenza, nel caso non ritenessero di provvedervi. Si pensi, altresı`, che in virtu` del rinvio alla Legge 13 aprile 1988, n. 117 (concernente il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita` civile dei magistrati), operato dall’art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, potrebbe essere eccepita la sussistenza della colpa grave per travisamento delle prove ovvero per l’affermazione di un fatto la cui esistenza e` esclusa dagli atti del procedimento che potrebbe dare luogo, nel caso, alla richiesta di risarcimento del danno subito nei confronti dello Stato. (18) Anche in questo caso, intendiamo sorvolare sia sul ri- spetto del dovere di adeguata motivazione della sentenza, sia sulla questione delle modalita` di notifica degli atti da parte del concessionario della riscossione, ex art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali. Possiamo solo aggiungere che simili pronunciamenti inducono con forza a ritenere indispensabile e non piu` procrastinabile una riforma del contenzioso tributario che veda la presenza di giudici adeguatamente professionalizzati. Approfondimento Accertamento il fisco 6/2016 515
  • 6. x3b2://typerea;name=SJdocPDF/GUIR_ giugno 2012, che ha annullato l’iscrizione a ruo- lo (e la cartella di pagamento), atteso che “le co- municazioni indicate in cartella, a prescindere dalla obbligatorieta` o meno dell’invito, sono sta- te formulate dall’Ufficio perche´ lo stesso ha rite- nuto di doverle predisporre, ma l’Agenzia non ha fornito alcuna prova dell’invio e dell’avve- nuta ricezione delle predette comunicazioni da parte della societa` contribuente. E come piu` volte ribadito, l’onere probatorio si pone in fun- zione del vantaggio che ciascuna parte ricava, alla stregua del diritto sostanziale, dalla dimo- strazione dei fatti dedotti in giudizio” (19). 3. I principi di diritto sulla rilevanza del contraddittorio … E` opinione ormai diffusa che il sistema entro il quale si realizza la fattispecie tributaria si confi- guri in un percorso coordinato ed articolato in fasi, aventi ciascuna funzione autonoma, nel- l’ambito delle quali i protagonisti del procedi- mento tributario (il Fisco e il contribuente) collaborano reciprocamente nel rispetto delle disposizioni poste a presidio dell’ordinamento tributario. Cio` comporta che la realizzazione dello scopo tributario puo` essere ravvisata solo nel caso in cui in ogni fase del procedimento ciascuna parte espleti l’intera sequela di atti prevista dalla legge. Appare chiaro, dunque, che l’espletamento del- l’insieme degli atti e` necessario e non alternati- vo, cosı` da potere stabilire che il mancato ri- spetto della procedura nel suo insieme vizia l’in- tera fase procedimentale rendendola illegittima. Tale ampia visione e` il risultato di un lungo iter normativo entro il quale il legislatore ha voluto conformare il procedimento tributario al pieno rispetto dei supremi principi di cui agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., recependo, in primo ordine, le disposizioni in materia di procedimento am- ministrativo con la Legge n. 241/1990, il cui art. 7, prevede un obbligo generalizzato della comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento fina- le e` destinato a produrre effetti diretti (20), ed introducendo, piu` tardi, lo Statuto dei diritti del contribuente con la Legge n. 212/2000. Infatti, l’introduzione del suddetto Statuto ha dotato il nostro ordinamento tributario di un valido strumento di solidarieta` fiscale cercando di rivoluzionare i rapporti tra Fisco e contri- buente proponendosi di improntarli al rispetto dei principi della collaborazione e della buona fede (21). Illuminante sul punto risulta essere una senten- za di merito nella quale i giudici non hanno mancato di precisare che: “ove la contestazione riguarda soprattutto l’omessa comunicazione al ricorrente dell’esito del controllo, atto for- male necessario per il corretto sviluppo della procedura, che se omesso, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 212/2000, rende nulli gli atti pro- cedurali successivi ed insanabili i difetti della cartella. Chiarito tale concetto si comprende perche´ gli Uffici finanziari devono innanzitutto mettere in atto quelle forme di collaborazione tra Stato e cittadino che pretendono rispetto reciproco e presunzione, fino a prova contraria, della buona fede di quest’ultimo. All’uopo segnalando come il contribuente sia stato considerato cittadino e non suddito fin dal tempo della promulgazione della nostra Costituzione, avvenuta nei lontani anni quaranta. Alla luce di tale considerazione ben si puo` intendere perche´ sia stato necessario (19) La Commissione fonda il suo giudizio, altresı`, sulla ba- se dell’applicabilita` dell’art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000 e, in particolare, sul riconoscimento di quelle “incer- tezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” anche nella fatti- specie del controllo automatizzato e, a maggior ragione, direm- mo noi, in quella del controllo formale. (20) Come ricordato dalla Corte di cassazione, Sezioni Uni- te, nella sent. 18 settembre 2014, n. 19667, la citata previsione normativa dell’obbligo di comunicazione “e` espressione del principio costituzionale di imparzialita` e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) ed ha come ratio fondante: 1) la tutela dell’interesse - giuridicamente protetto - dei soggetti destinatari del procedimento a) ad aver conoscenza di quest’ul- timo; b) a poter contro dedurre agli assunti su cui si basa l’ini- ziativa procedimentale dell’Amministrazione; c) ad inserire nel complesso delle valutazioni procedimentali anche quelle atti- nenti ai legittimi interessi del previo destinatari; 2) la tutela dell’interesse pubblico garantito da quell’apporto alla piena va- lutazione giuridico-fattuale che solo l’intervento procedimenta- le dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e` destinato a produrre effetti diretti puo` fornire; 4) altresı` la tute- la dell’affidamento (anche al fine di consentire tempestive mi- sure difensive o riparatorie) di soggetti incolpevolmente estra- nei alla scaturigine del procedimento lesivo, ed ignari di essa; 5) la medesima comunicazione dell’inizio del procedimento”. In merito al campo di applicazione della Legge n. 241/1990, ri- cordano ancora le Sezioni Unite che l’esclusione dei procedi- menti tributari dalla soggezione normativa prevista dall’art. 13, comma 2, non rappresenta “una esclusione tout court dei pre- detti istituti, bensı` solo di un rinvio per la concreta regolamen- tazione dei medesimi alle norme speciali che disciplinano il procedimento tributario”. (21) Non solo con l’art. 6, piu` volte citato, ma anche con l’art. 10, comma 1, rubricato “Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente” il legislatore ha positiviz- zato il principio per cui “I rapporti tra contribuente e Ammini- strazione finanziaria sono improntati al principio della colla- borazione e della buona fede”. Approfondimento Accertamento 516 il fisco 6/2016
  • 7. x3b2://typerea;name=SJdocPDF/GUIR_ emanare una legge, quale la 212/2000, che chia- risse tutto cio` ai pubblici funzionari in generale ed ai funzionari degli Uffici finanziari in parti- colare” (22). Orbene, dalle norme citate risulta lapalissiano che la voluntas legislatoris consiste nel ricono- scere al contribuente, anche nell’ambito dell’at- tivita` di liquidazione della dichiarazione dei redditi, la possibilita` di interloquire con l’Ammi- nistrazione finanziaria e di acquisire ogni tipo di informazione relativa agli atti dalla stessa emessi. L’espletamento dell’insieme degli atti e` necessa- rio e non alternativo, cosı` da poter stabilire che il mancato rispetto della procedura nel suo in- sieme vizia l’intera fase procedimentale, renden- dola illegittima. L’assunto trova conferma anche in un’altra sentenza della Corte di cassazione, la n. 2798 del 8 febbraio 2006, nella quale gli alti giudici hanno rilevato che “l’Amministrazione finanziaria non e` libera di agire a suo piacimen- to, ma deve rispettare le cadenze imposte dalla legge” (23). Il diritto al contraddittorio “ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione di questo, realizza l’ina- lienabile diritto di difesa del cittadino, presi- diato dall’art. 24 Cost., e il buon andamento dell’Amministrazione, presidiato dall’art. 97 Cost.” (24). Ma le Sezioni Unite nella sent. 29 luglio 2013, n. 18184, si sono spinte oltre l’affermazione di principi innanzi espressi, per richiamare la giu- risprudenza della Corte di Giustizia UE - dal- la sent. 24 ottobre 1996, causa C-32/95, Lirestal, alla sent. 22 ottobre 2013, causa C-276/12, Sa- bou, per giungere alla piu` recente sent. 3 luglio 2014, cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kami- no e Datema (25), ove si legge che “il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione di cui il di- ritto al contraddittorio in qualsiasi procedi- mento costituisce parte integrante” (26), e che “Il diritto al contraddittorio in qualsiasi proce- dimento e` attualmente sancito non solo negli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che garantiscono il rispet- to dei diritti di difesa nonche´ il diritto ad un processo equo in qualsiasi procedimento giuri- sdizionale, bensı` anche nell’art. 41 di quest’ulti- ma, il quale garantisce il diritto ad una buona amministrazione. Il paragrafo 2 del citato art. 41 prevede che tale diritto ad una buona ammi- nistrazione comporta, in particolare, il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo” (27). Ove qualcuno volesse obiettare che l’oggetto della causa trattava un tributo armonizzato (come i diritti doganali) e che i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia debbano orientare esclusivamente l’interpretazione, da parte dei giudici degli Stati membri, della legislazione na- zionale avente ad oggetto gli stessi tributi armo- nizzati in conformita` alle Direttive comunitarie e agli scopi del Trattato, va ricordato che la Cor- te di cassazione nella sentenza 14 gennaio 2015, n. 406, ha affermato che “il principio generale del diritto comunitario secondo cui il soggetto destinatario di un atto della pubblica autorita` suscettibile di produrre effetti pregiudiziali nel- la sua sfera giuridica deve essere messo in con- dizione di contraddire prima di subire tali effet- ti, non puo` tollerare discriminazioni in rela- zione alla natura armonizzata o meno del tri- buto” (28). Ma nella sentenza e` possibile cogliere una signi- ficativa sottigliezza destinata ad avere un peso (22) Com. trib. prov. di Catania, Sez. 4, 28 marzo 2007, n. 122. Ma giova ricordare anche Cass., 30 marzo 3001, n. 4760, secondo cui “Soltanto uno Stato inefficiente ed autoritario puo` aspirare a compensare le proprie carenze organizzative con una legislazione o una giurisprudenza “protezionistica”, che di- sconosca cioe` i diritti del cittadino fino a quando non siano maturi i tempi della burocrazia. Uno Stato moderno che operi secondo criteri di efficienza e di economia, che non ha timore di porsi su un piede di parita` con il cittadino (non piu` suddito), tanto da formalizzarne e tutelarne i diritti inviolabili (almeno in linea di principio) nei confronti del fisco con un apposito Statuto”. (23) In conformita` ai principi positivizzati dall’ordinamento e ribaditi dalle recenti pronunce della Suprema Corte di Cassa- zione, le Corti di merito di tutta Italia si sono pronunciate di- chiarando illegittime tutte le cartelle di pagamento non prece- dute dal prodromico invio della comunicazione prescritta dal- l’art. 6, comma 5, dello Statuto del Contribuente. Per citarne alcune: Com. trib. reg. Puglia, sent. n. 16/15/2007; Com. trib. prov. di Milano, Sez. XXV, sent. n. 163 del 20 giugno 2006. (24) Vedi Cass., SS.UU., n. 19667/2014, anche per i numero- si riferimenti giurisprudenziali della stessa Corte, emessa in or- dine all’avviso preventivo dell’iscrizione ipotecaria, oltre alla sentenza sullo stesso argomento delle SS.UU. n. 19668 in pari data. (25) Passando attraverso le sent. 21 settembre 2000, causa C-462/98, P. Mediocurso; 12 dicembre 2002, causa C-395/00, Cipriani; 18 dicembre 2008, causa C-349/07, Soprope`. (26) P. 28. (27) P. 29. (28) La sentenza interviene sulla questione, piu` volta sotto- posta al vaglio della Corte, della nullita` o meno dell’avviso di accertamento emanato prima del decorso del termine dei ses- santa giorni dalla consegna del processo verbale di constatazio- ne, in violazione dell’art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000. Gio- Approfondimento Accertamento il fisco 6/2016 517
  • 8. x3b2://typerea;name=SJdocPDF/GUIR_ notevole nei futuri giudizi di merito (e di legitti- mita`), ossia l’affermazione del principio per cui le violazioni della Legge n. 212/2000 comporte- rebbero “un vizio di invalidita` dell’atto per con- trasto con ‘norma imperativa’ …. volta a dare at- tuazione ad un principio generale comunita- rio inderogabile (nonche´ ai principi costituzio- nali indicati negli artt. 3, 53 e 97 Cost.)” (29). 4. … e quelli stravolti dalle Sezioni Unite Proprio i principi assunti nelle sentenze com- mentate sono stati stravolti dall’intervento delle SS.UU che, come visto, e` riuscita a smentire se´ stessa (30). Per esempio, l’attuale stato della legislazione non porrebbe in capo all’Amministrazione fisca- le un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidita` dell’atto (31). E` stata cosı` smentita la conclusione raggiunta nella senten- za n. 18184/2013, secondo la quale il contraddit- torio endoprocedimentale rappresenterebbe un principio generale insito nell’ordinamento giuri- dico. Oppure l’assunto per cui solo nel caso della veri- fica fiscale di cui all’art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000 caratterizzata “dall’autoritativa intro- missione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente” sarebbe giustifica- to “quale “controbilanciamento, il contradditto- rio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Am- ministrazione, gli elementi acquisiti”. Semmai e` vera la tesi contraria a quella sostenuta dai giu- dici (32). O ancora che ai tributi non armonizzati “estra- nei alle competenze dell’Unione, non si applica il diritto europeo”, riportando a sostegno della tesi, una serie di sentenze della Corte di Giusti- zia UE e l’art. 51, della Carta dei diritti fonda- mentali. Peccato che nelle sentenze nn. 406/2015 e 18184/2013 avesse affermato esatta- mente il contrario (33). Criticata anche la sentenza della Corte costitu- zionale n. 132/2015 citata, che si svilupperebbe “attraverso proposizioni che si rivelano, quanto al tema in esame, del tutto non significative”. In realta`, la critica, espressa in meno di due pagi- nette, si riduce ad avversare la richiamata appli- cabilita` del principio generale di diritto comuni- tario del rispetto dei diritti di difesa. Dimentica- no i giudici, che la Corte costituzionale, avallan- do la tesi della Corte di cassazione (che identifi- chiamo per semplicita` come a favore del contri- buente) (34), ha sancito che “l’attivazione del va ricordare che gia` le Sezioni Unite nella piu` volte citata sent. n. 18184/2013, hanno affermato il principio per cui “La ‘sanzio- ne’ della invalidita` dell’atto conclusivo del procedimento, pur non espressamente prevista, deriva ineludibilmente dal sistema ordinamentale, comunitario e nazionale, nella quale la norma opera e, in particolare, dal rilievo che il vizio del procedimento si traduce, nella specie, in una divergenza dal modello normati- vo (non certo innocua o di lieve entita` - non paragonabile, ad es., alla omessa indicazione del responsabile del procedimento, ora sanzionata ex lege da nullita` per le cartelle di pagamento, … bensı` di particolare gravita`, in considerazione della rilevan- za della funzione, di diretta derivazione da principi costituzio- nali, cui la norma stessa assolve - sopra delineata - e della forza impediente, rispetto allo svolgimento di tale funzione che assu- me il fatto viziante”. Tesi ampiamente sostenuta dalla migliore dottrina (si veda, per tutti, A Fantozzi, “Violazioni del contrad- dittorio e invalidita` degli atti tributari”, in Riv. dir. trib., 2011, I). (29) Sebbene l’oggetto della causa fosse il mancato rispetto dei termini ex art. 12, comma 7, non pare si possa mettere in dubbio, proprio per il richiamo ai principi costituzionali (e co- munitari), la rilevanza dell’enunciato anche in casi di violazio- ni di altre disposizioni dello Statuto, come, appunto, il difetto nel contraddittorio. (30) Per brevita` e strumentalita` al presente lavoro, si citano solo alcuni dei principi stabiliti dalle SS.UU. Per altre, seppur brevi valutazioni, si rinvia a F. Ghiselli, “Contraddittorio: spet- ta al legislatore occuparsene”, in IPSOA Quotidiano del 7 gen- naio 2016. (31) A fronte di una elencazione precisa di disposizioni nor- mative che prescriverebbero l’obbligo di attivare il contraddit- torio, i giudici giustificano l’introduzione per via interpretativa di tale obbligo operata dalla Sezione V della Corte di cassazio- ne con le sent. nn. 19667/14 e 19668/14, in tema di iscrizioni ipotecarie di cui all’art. 77, D.P.R. n. 602/1973 (nel testo previ- gente alle modifiche introdotte dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 conv. in Legge 12 luglio 2011, n. 106 che non prevedeva l’invio della comunicazione informativa al contribuente, modifica operata dall’art. 7, comma 2, lett. u-bis). Per di piu` , gli stessi giudici si curano particolarmente di evidenziare che il princi- pio di diritto introdotto dalle decisioni della Sezione V non puo` che limitarsi strettamente al caso oggetto del giudizio. (32) Il contraddittorio gia` si svolge in sede di verifica in mo- do costante, day by day, e la presentazione di osservazioni e memorie nei 60 giorni successivi ha il solo fine di permettere ai funzionari dell’Ufficio che dovra` emettere l’avviso di accerta- mento - diversi da quelli che hanno condotto la verifica, per re- golamentazione interna - la concreta sostenibilita`, tecnica e giuridica, delle argomentazioni poste a base delle riprese con- tenute nel pvc. Semmai e` proprio nelle verifiche condotte a “ta- volino” che si fa sentire maggiormente l’esigenza di un con- fronto tra Amministrazione e contribuente sugli elementi di fatto, ma piu` spesso presuntivi, raccolti dall’Ufficio che potreb- bero produrre effetti pregiudizievoli in capo a quest’ultimo. (33) Le Sezioni Unite della Cassazione nella sent. 14 gen- naio 2015, n. 406, hanno affermato che “il principio generale del diritto comunitario, secondo cui il soggetto destinatario di un atto della pubblica autorita` suscettibile di produrre effetti pregiudiziali nella sua sfera giuridica deve essere messo in con- dizione di contraddire prima di subire tali effetti, non puo` tol- lerare discriminazioni in relazione alla natura armonizzata o meno del tributo”. (34) Le sentenze sono quelle gia` citate, n. 25759/2014, n. 19667/2014, n. 406/2015, nonche´ SS.UU. n. 18184/2013. Approfondimento Accertamento 518 il fisco 6/2016
  • 9. x3b2://typerea;name=SJdocPDF/GUIR_ contraddittorio endoprocedimentale costituisce un principio fondamentale immanente nell’ordi- namento, operante anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa” (35). Non v’e` dubbio che la sentenza delle Sezioni Unite, invece di risolvere i problemi - senza pe- raltro uscire dal proprio compito nomofilattico - come tutti auspicavamo, li amplifica. A questo punto non resta che fare propria la considerazione forse piu` rilevante della senten- za: l’invito esplicito rivolto al legislatore di risol- vere i disallineamenti normativi, dal momento che si e` dimostrato consapevole della questione e intenzionato a farsene carico, in particolare, delegando il Governo con la legge di riforma del sistema fiscale n. 23/2014, a prevedere “forme di contraddittorio propedeutiche alla adozione degli atti di accertamento dei tributi” (art. 1, comma 1, lett. b)), nonche´ il rafforzamento del “contraddittorio nella fase di indagine e la su- bordinazione dei successivi atti di accertamento e di liquidazione all’esaurimento del contraddit- torio procedimentale” (art. 9, comma 1, lett. b). E considerato che e` ormai scaduto il termine di quindici mesi per l’attuazione della delega stes- sa (36) e quel grande contenitore che e` la Legge di stabilita` e` stato gia` approvato, non resterebbe che avvalersi della facolta` di emettere un Decre- to legislativo integrativo dei provvedimenti gia` emanati. (35) Tanto e` vero che tale principio varrebbe anche in rela- zione all’art. 20, D.P.R. n. 131/1986, che la giurisprudenza mag- gioritaria qualifica come norma antielusiva che, come noto, non contiene espressamente una previsione normativa come quella dell’art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973 o dell’art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000. (36) Facolta` prevista dall’art. 1, comma 8, della Legge n. 23/2014. Approfondimento Accertamento il fisco 6/2016 519