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Milano, 29 settembre 2017
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI 2017:
LA CIRCOLARE
Definizione liti pendenti 2017: chiarimenti nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate
L’opportunità della definizione agevolata è rivolta ai contribuenti che, entro il 2 ottobre 2017,
decidono di presentare la domanda e di versare gli importi contenuti nell’atto impugnato, contestati nel
ricorso di primo grado, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni collegate ai
tributi e degli interessi di mora. Se la lite riguarda esclusivamente interessi di mora o sanzioni non
collegate ai tributi, la definizione può, invece, essere effettuata versando il 40 per cento degli importi
contestati. Con la circolare n. 22/E, l’Agenzia illustra effetti e modalità della procedura introdotta dal
Dl n. 50/2017 per definire le liti con il Fisco ed estinguere il giudizio. Di seguito il testo del comunicato
stampa:
Il perimetro della definizione – La definizione agevolata è possibile per le controversie rientranti
nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di
giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio e nelle quali il ricorso di primo
grado sia stato notificato entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del Decreto legge). Inoltre,
alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non deve essersi concluso con
pronuncia definitiva. Non sono, invece, definibili le liti pendenti in materie diverse da quella tributaria,
erroneamente instaurate innanzi alle commissioni tributarie e quelle nelle quali è parte unicamente
l’agente della riscossione. Rimangono, inoltre, escluse dall’agevolazione le liti in cui non è possibile
determinare il quantum dovuto dal contribuente e quelle relative, ad esempio, ai dinieghi espressi o
taciti di rimborso.
Duplice definizione per cartelle e liti fiscali - I contribuenti che hanno deciso di avvalersi della
definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione prevista
dall’articolo 6 del Dl n. 193/2016 e intendono accedere anche alla definizione agevolata delle liti
possono procedere in parallelo rispettando le regole di ogni singola definizione. Ne consegue che il
contribuente che intende definire la lite tributaria è comunque tenuto, in ogni caso, ad eseguire il
puntuale versamento delle somme dovute per la definizione delle cartelle.
Le somme da versare - La definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il 2 ottobre
2017, dell’intero importo netto dovuto oppure della prima rata, e con la presentazione della domanda
entro lo stesso termine. Dall’importo lordo dovuto vanno scomputati gli importi già versati per effetto
delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la rottamazione dei
carichi affidati all’agente della riscossione, in quest’ultimo caso a prescindere dalla circostanza che
all’atto della definizione della lite tali somme siano ancora da pagare o siano state pagate in tutto o in
parte. Se le somme versate in pendenza di giudizio o dovute per la definizione dei carichi sono di
ammontare maggiore o uguale all’importo lordo dovuto per la definizione agevolata della lite,
quest’ultima si perfeziona senza effettuare alcun versamento, vale a dire con la sola presentazione della
domanda entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017. Per ciascuna controversia autonoma va fatto un
separato versamento, così come va presentata una distinta domanda di definizione.
Termini e modalità di pagamento – La chiusura delle liti si perfeziona con il pagamento, entro il
termine perentorio del 2 ottobre 2017, dell’intera somma da versare (importo netto dovuto), oppure
della prima rata, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano
importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda, sempre entro il
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medesimo termine. Riguardo al pagamento rateale, questa soluzione è ammessa soltanto nel caso in cui
l’importo netto dovuto ecceda i 2mila euro per ciascuna controversia, mentre le somme inferiori o pari
a tale cifra vanno sempre versate in un’unica soluzione, entro il termine del 2 ottobre 2017.
Il calendario per i pagamenti delle rate – Le somme superiori a 2mila euro si possono versare in un
massimo di 3 rate: la prima, d’importo pari al 40 per cento del totale, entro il 2 ottobre 2017; la
seconda, pari all’ulteriore 40 per cento, entro il 30 novembre; la terza, d’importo pari al residuo 20 per
cento, entro il 30 giugno 2018, che in quanto cadente di sabato è prorogato al 2 luglio 2018. I
pagamenti sono eseguiti mediante modello F24, qualunque sia il tipo di tributo cui la lite si riferisce.
La sospensione dei giudizi e dei termini di impugnazione - Le controversie definibili non sono
sospese automaticamente ma solo su istanza del contribuente rivolta al giudice presso il quale la causa
è pendente. Una volta richiesta, la sospensione avrà effetto fino al 10 ottobre 2017 senza che il
contribuente sia vincolato alla presentazione della domanda di definizione agevolata e, dunque,
all’effettiva adesione. Se, successivamente, la lite diviene oggetto di definizione attraverso la
presentazione della domanda e il pagamento dell’importo dovuto, o della prima rata, il contribuente ha
l’onere di richiedere la sospensione del giudizio, che opererà fino al 31 dicembre 2018, attraverso il
deposito della copia della domanda di definizione e del versamento. Per quanto riguarda i termini di
impugnazione relativi alle liti definibili, sono sospesi automaticamente per sei mesi quelli delle
pronunce giurisdizionali, e di riassunzione, che scadono tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017. Restano
esclusi dalla sospensione tutti gli altri termini processuali, come quelli per la proposizione del ricorso
in primo grado, per la costituzione nel giudizio di merito e per la notifica del controricorso in
Cassazione.
La verifica delle Entrate e l’estinzione automatica della lite - Agli uffici dell’Agenzia delle Entrate
spetta il compito di verificare la regolarità delle domande di definizione delle liti e la ricorrenza dei
presupposti richiesti dalla legge. L’eventuale diniego di definizione va notificato al contribuente entro
il termine perentorio del 31 luglio 2018; il provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla
notifica, davanti allo stesso giudice presso il quale pende la lite. Per i giudizi sospesi fino al 31
dicembre 2018 è prevista l’estinzione automatica, salvo che la parte (contribuente o ufficio) che ne
abbia interesse presenti istanza di trattazione entro il periodo di sospensione.
ZONA FRANCA EMILIA-ROMAGNA: COMPENSAZIONE PER LE IMPOSTE 2017
Compensazione con F24 per il pagamento delle imposte sui redditi,dell’IRAP e dell’IMU, delle
agevolazioni per le microimprese nella Zona Franca
E’ stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la Risoluzione n. 106 del 1° agosto 2017 sull'utilizzo in
compensazione tramite modello F24, ai fini del pagamento per l’anno 2017 delle imposte sui redditi,
dell’IRAP e dell’IMU, delle agevolazioni spettanti alle microimprese localizzate nella zona franca
dell’Emilia - articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.
L’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, ha istituito, ai sensi della legge 27 dicembre
2006, n. 296, una zona franca comprendente i territori dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio
2014 e i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, riconoscendo alle microimprese ivi
localizzate l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP e dall’IMU.
Il comma 6 del citato articolo 12, nella sua formulazione originaria, riconosceva tali esenzioni per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2015 e per quello
successivo, ossia per gli anni d’imposta 2015 e 2016, nel caso di imprese che hanno il periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare.
Per consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni in argomento, tramite modello F24, con
risoluzione n. 35/E del 4 maggio 2016, è stato istituito il codice tributo “Z146”, denominato “ZFU
EMILIA - Agevolazioni microimprese per riduzione versamenti - art. 12 - d.l. n. 78/2015”.
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L’articolo 14, comma 12-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, introdotto dalla legge
di conversione 27 febbraio 2017, n. 19, fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse
finanziare stanziate dal citato articolo 12 del D.L. n. 78 del 2015, ha esteso ai periodi d’imposta 2017,
2018 e 2019 l’ambito di applicazione delle agevolazioni di cui trattasi.
In proposito, la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 74294 del 27 giugno 2017 ha
fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle predette agevolazioni, alla luce delle
novità normative intervenute, indicando le quote che prudenzialmente le imprese devono considerare
quale importo residuo effettivamente fruibile per i periodi d’imposta 2017, 2018 e 2019.
Tanto premesso, si rende noto che, nelle more del completamento degli interventi sulle procedure
informatiche finalizzati a consentire la fruizione in compensazione
tramite modello F24 delle agevolazioni di cui trattasi anche per gli anni 2017, 2018 e 2019, le imprese
che avessero necessità nell’immediato di utilizzare le agevolazioni ai fini del pagamento delle imposte
possono indicare nel campo “anno di riferimento” del modello F24 l’anno “2016”.
Sarà cura dell’Agenzia delle Entrate esaminare il contenuto dei modelli F24 presentati ai fini del
corretto abbinamento al pertinente anno d’imposta delle agevolazioni fruite in compensazione.
Con successiva risoluzione sarà comunicata la data a partire dalla quale sarà possibile indicare nei
modelli F24 gli anni di riferimento 2017, 2018 e 2019.
PROROGATI I TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI REDDITI, IRAP E 770 2017
Sono stati prorogati, con pubblicazione di apposito decreto in G.U. n. 175 del 28/7/2017, i termini per la presentazione
dei modelli Redditi 2017, Irap 2017 e 770/2017. Per effetto della proroga il nuovo termine di scadenza della
presentazione dei modelli citati è fissata al 31 ottobre 2017.
Il differimento vale per i modelli da qualsiasi soggetto presentati, quindi anche per i soggetti Ires che
già potevano contare su altra proroga al 16 ottobre da considerarsi ormai superata.
Lo scadenziario per la presentazione dei modelli appare quindi essere come segue:
Modello Termine
Redditi 2017 e Irap
2017
SC 31/10/2017
SP 31/10/2017
PF 31/10/2017
770/2017 31/10/2017
Considerato che il termine ordinario per la presentazione dei modelli Redditi ed Irap ante proroga
aveva inizio in data 1° luglio e terminava al 30 settembre (ora 31 ottobre), il differimento vale anche
per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il cui termine di presentazione
delle dichiarazioni scade nel suddetto periodo (9° mese successivo alla chiusura dell’esercizio).
Il nuovo termine ha effetto sul:
• ravvedimento operoso,
• regolarizzazione della omessa presentazione dei modelli 2016,
• stampa e conservazione elettronica dei registri contabili 2016.
In merito al ravvedimento operoso, la nuova scadenza di regolarizzazione, con applicazione della
sanzione di 1/8 del minimo applicabile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa
all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, scadrà quindi il prossimo 31 ottobre 2017.
Circa la regolarizzazione della omessa presentazione delle dichiarazioni relative al 2016 il termine dei 90
giorni, affinché la dichiarazione sia considerata valida e come presentata, scade il 29 gennaio 2018.
In merito alla stampa dei registri, da effettuarsi entro 3 mesi dal termine di presentazione del modello
Redditi, la nuova scadenza è fissata in data 29 gennaio 2018.
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In sintesi:
ravvedimento operoso – sanzione ridotta a 1/8 31 ottobre 2017
omessa presentazione delle dichiarazioni 29 gennaio 2018
stampa dei registri 29 gennaio 2018
LOCAZIONI BREVI: IL DECRETO ATTUATIVO
Con il D.L. 50/2017 entra in vigore la nuova disciplina fiscale delle locazioni brevi, ossia i contratti di
locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono
la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
Le locazioni brevi
Per i redditi derivanti da tali contratti, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017, è consentita
l’applicazione della cedolare secca, ossia una tassazione sostitutiva dell’imposta sui redditi la cui
aliquota è confermata nella misura del 21%; tale facoltà è riconosciuta anche per i redditi derivanti da
contratti di sub locazione o di concessione in godimento oneroso dell’immobile da parte del
comodatario che, in quanto riconducibili ai redditi diversi sarebbero stati esclusi, in mancanza di una
specifica disposizione, dalla possibilità di applicare il regime della cedolare secca previsto solo per i
redditi fondiari.
L’applicazione della cedolare è prevista quando il locatore sia persona fisica che agisce al di fuori
dell’esercizio d’impresa; il contratto può essere stipulato anche grazie all’intervento di intermediari
immobiliari ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone alla
ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
È peraltro previsto che, con apposito regolamento ministeriale (ad oggi non ancora emanato), saranno
definiti i criteri in base ai quali l’attività di locazione soggetta alla disciplina in esame si presume svolta
in forma imprenditoriale, in coerenza con le disposizioni del codice civile e di quelle fiscali, con
riguardo anche al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni nell’anno solare.
Il ruolo degli intermediari
È, invece, stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che regolamenta
l’attività degli intermediari in relazione a tali contratti.
Qualora, infatti, intervengano soggetti intermediari, questi sono coinvolti nella fase di acquisizione dei
dati relativi ai contratti sottoscritti per il loro tramite; la trasmissione dei dati deve avvenire entro il 30
giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati (quindi, entro il 30 giugno 2018
saranno comunicati i dati delle locazioni del 2017).
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione di cui all’articolo 11, comma
1, D.Lgs. 471/1997 (da 250 euro a 2.000 euro). È prevista la riduzione alla metà della sanzione se la
trasmissione dei dati o la correzione degli stessi è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza.
Inoltre, gli intermediari che incassino i canoni o i corrispettivi, ovvero intervengano nel pagamento dei
predetti compensi, sono tenuti a operare una ritenuta del 21% all’atto del pagamento al beneficiario dei
canoni o dei corrispettivi stessi.
Il locatore potrà considerare tale ritenuta:
• a titolo di acconto, qualora in dichiarazione intenda tassare ordinariamente il canone di
locazione (ovviamente questa soluzione interessa i contribuenti che hanno redditi più bassi, ovvero
molti oneri da far valere in dichiarazione dei redditi);
• ovvero a titolo d’imposta, se egli ha optato per la cedolare secca.
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Gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia adempiono all’obbligo
della ritenuta d’acconto tramite la stabile organizzazione stessa. I soggetti non residenti privi di stabile
organizzazione in Italia, ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo, in qualità di responsabili
d’imposta, nominano un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro
dipendente, ai sensi dell’articolo 23, D.P.R. 600/1973.
Le previsioni attuative
Con il provvedimento emanato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12/07/2017, n. 132395,
sono state definite le modalità attuative degli adempimenti sopra descritti:
• trasmissione dati: gli intermediari devono presentare, attraverso i servizi dell'Agenzia, in
conformità alle specifiche tecniche che saranno pubblicate in futuro, una comunicazione che per
ciascun contratto preveda i seguenti dati: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del
contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile. Per i contratti relativi al
medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata
anche in forma aggregata. Come detto, tale comunicazione va effettuata entro il 30 giugno dell’anno
successivo quello di conclusione del contratto.
• ritenuta d'acconto: l’intermediario che intervenga nel pagamento / incasso del corrispettivo,
deve operare la ritenuta del 21% ed è tenuto a versare tale somma entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di effettuazione, tramite il modello F24; tali soggetti sono, peraltro, tenuti a
dichiarare e certificare i compensi assoggettati a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 4, D.P.R.
322/1998. I soggetti che operano la ritenuta, assolvono l’obbligo di comunicazione dei dati di cui si è
detto in precedenza attraverso la certificazione delle ritenute.
Con risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017 è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il
versamento tramite modello F24 della ritenuta (si tratta del codice tributo 1919) e sono stati indicati i
codici da utilizzare per recuperare eventuali eccedenze di versamento.
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE
Con l’articolo 54-bis, D.L. 50/2017, introdotto in sede di conversione dalla L. 96/2017, il Legislatore
introduce una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, che di fatto va a sostituire quella
dei voucher recentemente abrogata. La citata norma prevede la possibilità per i datori di lavoro di
acquisire prestazioni di lavoro occasionali, in determinati limiti e secondo le due seguenti distinte
modalità di utilizzo:
• Libretto famiglia;
• contratto di prestazione occasionale.
Dette tipologie, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di
specificità in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi
diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti
informativi verso l’Istituto.
L’Inps, con la recente circolare n. 107/E del 5 luglio scorso, successivamente rettificata con il
messaggio Inps n. 2887 del 12 luglio, spiega le caratteristiche del nuovo istituto e detta istruzioni
operative per il funzionamento della nuova disciplina.
Prestazione di lavoro occasionale: definizione e caratteristiche
Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto
delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma – Libretto Famiglia e Contratto
di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento
della prestazione lavorativa:
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a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a
compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi
assicurativi e costi di gestione.
Per la sola verifica del limite di cui alla precedente lettera b) ciascun utilizzatore potrà considerare il
75% dei compensi erogati nei confronti di particolari categorie di lavoratori di seguito elencate:
• pensionati di vecchiaia e anzianità;
• studenti con meno di 25 anni di età;
• disoccupati;
• percettori di prestazioni integrative di salario.
Al contrario, i limiti di compenso complessivo di cui alle precedenti lettere a) e c) del comma 1, riferiti
a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale.
Di seguito si evidenziano altre caratteristiche dei predetti compensi di lavoro occasionale:
• non incidono sullo stato di disoccupato;
• sono esenti da tassazione ai fini Irpef;
• è previsto un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile (regole
particolari sono previste per il settore agricolo);
• sono incompatibili rapporti di lavoro subordinato o Cococo nei confronti del medesimo
utilizzatore, anche intervenuti nei sei mesi precedenti l’inizio del rapporto occasionale;
• è previsto un diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali;
• l’erogazione del compenso avviene a cura dell’Inps entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di svolgimento della prestazione occasionale.
La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, è
supportata da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Inps, fruibile attraverso l’accesso al
sito internet dell’Istituto www.inps.it, al servizio: Prestazioni Occasionali.
Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori, nonché di comunicazione
dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolti:
- direttamente dall’utilizzatore/prestatore;
e, solo per i servizi di registrazione del prestatore e di tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo del
Libretto Famiglia da parte dell’utilizzatore e del prestatore, anche da:
- intermediari di cui alla L. 12/1979;
- enti di patronato di cui alla L. 152/2001.
Ai fini previdenziali ed assistenziali il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata Inps e all'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali. Detti oneri sono interamente a carico dell’utilizzatore e sono stabiliti
in misure diverse a seconda che si tratti di Libretto Famiglia o di Contratto di prestazione occasionale.
Libretto di famiglia
Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia soltanto le persone
fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa e per le seguenti prestazioni:
• lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
• assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
• insegnamento privato supplementare.
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Il Libretto famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro,
utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora e così suddiviso:
• 8,00 euro per il compenso a favore del prestatore;
• 1,65 euro per la contribuzione -Ivs alla Gestione separata Inps;
• 0,25 euro per il premio assicurativo Inail;
• 0,10 euro per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e
dell’erogazione del compenso al prestatore.
Contratto di prestazione occasionale
Possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i professionisti, i lavoratori autonomi, gli
imprenditori, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di natura privata, nonché le Amministrazioni
pubbliche, con regole specifiche dettate per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore
agricolo.
La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo stabilito dalla legge
in 9 euro per ogni ora di prestazione lavorativa. L’importo giornaliero del compenso, inoltre, non può
essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a 36
euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro
ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto
della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in 9 euro.
Sul compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:
• contribuzione Ivs alla Gestione separata Inps nella misura del 33,0 % (pari a 2,97 euro);
• premio assicurativo Inail nella misura del 3,5 % (pari allo 0,32 euro).
Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della
prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura
dell’1,0 %.
Ai fini dell’individuazione del costo complessivo sostenuto dall’utilizzatore, gli importi relativi ai
predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso.
Oltre alle limitazioni generali descritte in precedenza, non possono fare ricorso al contratto di
prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori
subordinati a tempo indeterminato (particolari regole sono previste per la definizione del periodo da
assumere come riferimento per la verifica). Tale limitazione, tuttavia, non opera per le pubbliche
Amministrazioni. Con il messaggio n. 12887 del 12 luglio scorso l’Inps, allo scopo di favorire
l’omogenea applicazione della citata disciplina, chiarisce che:
• i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della
forza aziendale a tempo indeterminato;
• ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero
complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la
durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore
del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario;
• ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro
occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che
dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa va calcolata
sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento.
Normativa previgente (periodo transitorio)
Con messaggio n. 1657 del 14 aprile 2017, l’Inps ha precisato che fino al 31 dicembre 2017 continuerà
ad emettere i voucher baby sitting di cui alla L. 92/2012 mediante le modalità già previste, mentre dal
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mese di gennaio 2018 il contributo Bonus baby sitting sarà erogato secondo le modalità previste per il
“Libretto famiglia”, sulla base delle istruzioni che saranno appositamente emanate.
Sempre l’Inps, con i messaggi n. 1652 del 14 aprile 2017 e n. 1266/2017, precisa che resta ferma
l’utilizzabilità, entro il 31 dicembre 2017, dei “vecchi” buoni di lavoro accessorio (voucher) richiesti
alla data di entrata in vigore del D.L. 25/2017. Per gli stessi si continueranno ad utilizzare le procedure
informatiche del lavoro accessorio.
Aspetti sanzionatori
La conseguenza più grave che si verifica, allorquando venga superato l’importo di 2.500 euro per
ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore o, comunque, il
limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, è la trasformazione
del rapporto di lavoro in subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Nei casi di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da effettuarsi
o di uno degli altri divieti previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 euro
a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Tale
ultima disposizione non si applica se utilizzatore è una Pubblica Amministrazione.
IN G.U. I DECRETI DELEGATI DI RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Nello scorso mese di luglio sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i tre decreti emanati in
applicazione della legge delega di riforma del Terzo Settore (la L. 106 del 6 giugno 2016).
Considerata la precedente emanazione del decreto in tema di servizio civile universale, l’elenco dei
decreti entrati definitamente in vigore è quindi il seguente:
• D.LGS. 6 marzo 2017, n. 40 Istituzione e disciplina del servizio civile universale
(G.U. n. 78 del 03.04.2017 – in vigore dal 18 aprile 2017)
• D. LGS. 3 luglio 2017, n. 111 Disciplina dell'istituto del 5 per mille dell'Irpef
(G.U. n. 166 del 18.07.2017 – in vigore dal 19 luglio 2017)
• D. LGS 3 luglio 2017, n. 112 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale
(G.U. n. 167 del 19.07.2017 – in vigore dal 20 luglio 2017)
• D. LGS 3 luglio 2017, n.117 Codice del Terzo settore
(S.O. 43 G.U. n. 179 del 02.08.2017 - in vigore dal 03 agosto 2017)
Considerato che dalla pubblicazione dei citati decreti delegati talune disposizioni entrano già in vigore,
mentre per altre (la maggior parte) sarà necessario attendere gli ulteriori provvedimenti applicativi (ne
sono stati contati svariate decine), vediamo in sintesi di riepilogare i contenuti dei citati decreti (tranne
quelli di minor rilievo pratico sul servizio civile universale), in attesa degli ulteriori tasselli che
andranno a completare definitivamente la riforma.
Nuovo codice del Terzo settore
Partiamo dal decreto più corposo, composto da ben 104 articoli. Con il D.Lgs. 117/2017 viene per la
prima volta fornita una definizione legale del concetto di Terzo Settore, individuando con una certa
precisione le caratteristiche dei soggetti che ne faranno parte. Viene istituito dal decreto un nuovo
“Registro unico nazionale del Terzo settore” con l’obiettivo di riordinare tutti i soggetti appartenenti al
Terzo Settore (i cosiddetti ETS) su un’unica piattaforma nazionale che farà capo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. L’appartenenza al citato Registro sarà condizione imprescindibile per
poter accedere alle agevolazioni, soprattutto di natura fiscale e a fronte delle quali sono previste
specifiche attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo. Oltre agli incentivi fiscali, infine, sono
numerose le risorse messe a disposizione dei soggetti appartenenti al Terzo Settore: dalla nascita di un
Fondo progetti innovativi, allo sviluppo del Social bonus e dei Titoli di solidarietà.
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La nuova Impresa Sociale
Dopo la poco esaltante esperienza del precedente D.Lgs. 155/2006, ora abrogato dall’articolo 19,
D.Lgs. 112/2017, viene rimodulata ed innovata la disciplina dell’impresa sociale, nell’obiettivo di
attrarre tutti quei soggetti che svolgono attività commerciale prevalente e la cui organizzazione, pur nel
perseguimento di finalità di interesse generale, è associabile, sotto il profilo organizzativo, a quella di
un’impresa con i limiti derivanti dal reinvestimento degli utili nelle finalità sopra citate. Con il nuovo
decreto vengono ampliati i campi di attività delle imprese sociali, che ora potranno spaziare da settori
come il commercio equo-solidale, l’alloggio sociale, il microcredito, l’inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati e l’agricoltura sociale. Di rilevante significato l’apertura alla partecipazione da
parte sia di soggetti appartenenti al terzo settore, che da soggetti profit, imprese o amministrazioni
pubbliche, seppure in forma limitata e senza svolgere funzioni di controllo, nonché la possibilità,
seppur parziale, di redistribuzione degli utili. Tale forma societaria prevede, infine, una misura di
incentivo consistente in una detrazione o deduzione pari al 30% delle somme investite nell’impresa
sociale.
Assegnazione del cinque per mille
Con il D.Lgs. 111/2017 si fa più ampia – rispetto al passato - la platea dei soggetti destinatari del
beneficio. La possibilità di accedere al cinque per mille, infatti, riguarderà tutti gli enti appartenenti al
Terzo Settore iscritti nel Registro unico nazionale (i cosiddetti ETS). Restano, invece, invariati i settori
di destinazione del beneficio: finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; finanziamento
della ricerca sanitaria; sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Coni e che
svolgono una rilevante attività di interesse sociale; la tutela, promozione e valorizzazione dei beni
culturali e paesaggistici. Criteri di aggiornamento automatico degli elenchi e meccanismi di erogazione
più veloce e di trasparenza verso i cittadini sono le caratteristiche previste dalla nuova disciplina
contenuta nel nuovo provvedimento.
ROTTAMAZIONE: ECCO COSA SUCCEDE A CHI NON HA PAGATO ENTRO IL 31
LUGLIO
Mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate della rottamazione delle cartelle esattoriali: gli
effetti.
I contribuenti che hanno aderito alla Definizione agevolata delle cartelle esattoriali (cd. rottamazione) e
che il 31 luglio non hanno pagato in tutto o in parte la prima o unica rata della “rottamazione”,
subiranno conseguenze diverse. Con un comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha
fornito i primi chiarimenti.
1. Se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato l’accoglimento della domanda di
Definizione agevolata, a seguito del pagamento della prima o unica rata
• sono revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti riferiti a cartelle/avvisi oggetto di
Definizione agevolata;
• può essere richiesta (analogamente a quanto previsto per le istanze di rateizzazione),
compilando l’apposito modulo, la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo sul bene mobile
registrato, a patto che il debito oggetto del fermo sia totalmente inserito nella Definizione agevolata.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata
• la Definizione agevolata non produce effetti e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, come
previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
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• non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione, salvo che per le cartelle e gli
avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla
Definizione agevolata;
• possono essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in corso alla data di presentazione della
domanda di Definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti. In tal caso, l’Agenzia delle
Entrate-Riscossione comunicherà gli importi e le nuove scadenze del debito residuo, secondo un piano
di pagamento con lo stesso numero di rate ancora non versate di quello originario.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rate successive alla prima
• si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, come
previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
• è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e
gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla
Definizione agevolata;
• i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente
dovuti.
2. Se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato il rigetto della domanda di Definizione
agevolata
• in assenza di piani di dilazione, è possibile presentare una nuova richiesta di rateizzazione;
• in presenza di piani di dilazione decaduti, è possibile essere riammessi al beneficio della
rateizzazione dopo aver saldato tutte le rate scadute;
• in presenza di piani di dilazione non decaduti, è possibile proseguire con la precedente
rateizzazione.
RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO 2017: FIRMATO IL DECRETO
Riforma e riordino delle Camere di Commercio: firmato il decreto dal MISE
E' stato firmato l'8 agosto 2017 dal Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda il decreto per la
riforma ed il riordino delle Camere di Commercio. Nel comunicato stampa, il MISE ha reso noto
che con gli accorpamenti e la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, il numero delle Camere
di Commercio passerà da 95 a 60, così come viene ridefinito il numero delle Aziende speciali, che
passano dalle 96 attuali a 58.
“Il decreto razionalizza e rende più efficiente l’intero settore - ha commentato il Ministro Calenda - Si
e' giunti a compimento di un percorso avviato nel 2016 sulla base della proposta di Unioncamere che
ha come risultato un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole Camere di
Commercio. La riforma porterà risparmi importanti, una più razionale riallocazione del personale,
maggiori servizi alle imprese e una rimodulazione dell’offerta anche in relazione alle opportunità del
piano Industria 4.0”.
Attraverso i commissari ad acta si provvederà ad agevolare l’istituzione delle nuove Camere di
Commercio derivanti dagli accorpamenti previsti dal Piano di riordino. Viene salvaguardata la presenza
di almeno una Camera di Commercio in ciascuna Regione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto
legislativo n. 219/2016. La riforma mira ad un maggior dinamismo dell’intero sistema imprenditoriale,
ridefinendone i punti di riferimento sul territorio, in ragione degli obiettivi e delle strategie comuni.
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VALIDI GLI ATTI SOTTOSCRITTI DA FUNZIONARI NON DIRIGENTI: A DIRLO E’ LA
CASSAZIONE
Gli atti dell'Agenzia delle Entrate sottoscritti da funzionari non dirigenti sono comunque validi.
Importante l'ordinanza della Corte di Cassazione in base al quale gli atti dell'Agenzia delle Entrate sono
legittimi anche se sottoscritti da un funzionario di terza area che non abbia partecipato a (o, comunque,
superato) concorsi per la qualifica dirigenziale.
In particolare, con l'ordinanza n. 14851 del 14 giugno 2017 la Corte di Cassazione ha ribadito che "In
tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del DPR n. 600 del 1973, gli avvisi
di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal
capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area
terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta
la qualifica dirigenziale". Pertanto, "nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla
declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d. I. n. 16 del 2012, convertito nella I. n. 44
del 2012 (Cass. n. 22810/15)", il quale prevedeva che, nelle more dello svolgimento delle procedure
concorsuali, le Agenzie fiscali "salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali
a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata
in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso".
La Cassazione ha, dunque, cassato la sentenza impugnata, rinviando la decisione nel merito ad un'altra
sezione della Commissione tributaria regionale. L'ordinanza è in linea con l'orientamento ormai
consolidato della Cassazione.
LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE NO PROFIT
Il Codice del Terzo Settore detta le modalità di costituzione delle associazioni no profit sia riconosciute
che non riconosciute
L’art. 21-22 del Codice del Terzo settore detta le modalità di costituzione delle associazioni no
profit sia riconosciute che non riconosciute e delle fondazioni del Terzo settore.
L’atto costitutivo deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:
- la denominazione dell’ente;
- l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale;
- la sede legale e le eventuali sedi secondarie;
- l’eventuale patrimonio iniziale;
- le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;
- i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
- i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la procedura di ammissione, che deve
ispirarsi a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale
svolta;
- la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- la durata dell’ente, se prevista.
Lo statuto, sebbene oggetto di atto separato rispetto all'atto costitutivo, ne costituisce parte integrante,
e le norme in esso contenute prevalgono in caso di contrasto con le clausole dell’atto costitutivo.
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SISMA CENTRO ITALIA 2017: LE AGEVOLAZIONI PER LE AREE COLPITE
Indicazioni del MISE sulle agevolazioni previste per le aree colpite dagli eventi sismici 2016-2017
Pubblicate le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in
favore delle imprese localizzate nella zona franca istituita nei Comuni colpiti dagli eventi sismici nel
Lazio, nell’Umbria, nelle Marche e nell’Abruzzo. Le domande potranno essere presentate dal 23
ottobre 2017. Le risposte disponibili sono pari a oltre 490 milioni di euro, suddivisi tra il 2017 e il
2019. La circolare 4 agosto 2017, n. 99473 indica le modalità ed i termini di presentazione delle istanze
di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nei Comuni delle Regioni del Lazio,
dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data
dal 24 agosto 2016. La zona franca urbana (ZFU) è istituita ai sensi dell’art. 46 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50. L’intervento prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali
e contributive in favore di imprese che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31
dicembre 2017 nella ZFU Sisma Centro Italia. Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili,
al netto degli oneri per la gestione degli interventi, euro 190.610.000,00 per il 2017, euro
164.346.000,00 per il 2018 ed euro 138.866.000,00 per il 2019.
Il decreto-legge n. 50/2017 definisce la perimetrazione della ZFU, che comprende il territorio dei
Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici
che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, riportati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189. Di seguito, l’elenco dei Comuni compresi nella ZFU Sisma Centro Italia.
Regione Abruzzo: Campli (TE), Campotosto (AQ), Capitignano (AQ), Castelli (TE), Civitella del
Tronto (TE), Cortino (TE), Crognaleto (TE), Montereale (AQ), Montorio al Vomano (TE), Rocca
Santa Maria (TE), Teramo, Torricella Sicura (TE), Tossicia (TE), Valle Castellana (TE).
Regione Lazio: Accumoli (RI), Amatrice (RI), Antrodoco (RI), Borbona (RI), Borgo Velino (RI),
Cantalice (RI), Castel Sant’Angelo (RI), Cittaducale (RI), Cittareale (RI), Leonessa (RI), Micigliano
(RI), Poggio Bustone (RI), Posta (RI), Rieti, Rivodutri (RI).
Regione Marche: Acquacanina (MC), Acquasanta Terme (AP), Amandola (FM), Apiro (MC),
Appignano del Tronto (AP), Arquata del Tronto (AP), Ascoli Piceno, Belforte del Chienti (MC),
Belmonte Piceno (FM), Bolognola (MC), Caldarola (MC), Camerino (MC), Camporotondo di
Fiastrone (MC), Castel di Lama (AP), Castelraimondo (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC),
Castignano (AP), Castorano (AP), Cerreto D’esi (AN), Cessapalombo (MC), Cingoli (MC), Colli del
Tronto (AP), Colmurano (MC), Comunanza (AP), Corridonia (MC), Cossignano (AP), Esanatoglia
(MC), Fabriano (AN), Falerone (FM), Fiastra (MC), Fiordimonte (MC), Fiuminata (MC), Folignano
(AP), Force (AP), Gagliole (MC), Gualdo (MC), Loro Piceno (MC), Macerata, Maltignano (AP),
Massa Fermana (FM), Matelica (MC), Mogliano (MC), Monsapietro Morico (FM), Montalto delle
Marche (AP), Montappone (FM), Monte Rinaldo (FM), Monte San Martino (MC), Monte Vidon
Corrado (FM), Montecavallo (MC), Montedinove (AP), Montefalcone Appennino (FM), Montefortino
(FM), Montegallo (AP), Montegiorgio (FM), Monteleone (FM), Montelparo (FM), Montemonaco
(AP), Muccia (MC), Offida (AP), Ortezzano (FM), Palmiano (AP), Penna San Giovanni (MC), Petriolo
(MC), Pieve Torina (MC), Pievebovigliana (MC), Pioraco (MC), Poggio San Vicino (MC), Pollenza
(MC), Ripe San Ginesio (MC), Roccafluvione (AP), Rotella (AP), San Ginesio (MC), San Severino
Marche (MC), Sant’Angelo in Pontano (MC), Santa Vittoria in Matenano (FM), Sarnano (MC), Sefro
(MC), Serrapetrona (MC), Serravalle del Chienti (MC) , Servigliano (FM), Smerillo (FM), Tolentino
(MC), Treia (MC), Urbisaglia (MC)., Ussita (MC), Venarotta (AP), Visso (MC).
Regione Umbria: Arrone (TR), Cascia (PG), Cerreto di Spoleto (PG), Ferentillo (TR), Montefranco
(TR), Monteleone di Spoleto (PG), Norcia (PG), Poggiodomo (PG), Polino (TR), Preci (PG),
Sant’Anatolia di Narco (PG), Scheggino (PG), Sellano (PG), Spoleto (PG), Vallo di Nera (PG).
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 – allegato 2-bis al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189
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Regione Abruzzo: Barete (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Castelcastagna (TE), Colledara (TE), Fano
Adriano (TE), Farindola (PE), Isola del Gran Sasso (TE), Pietracamela (TE), Pizzoli (AQ).
I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione della domanda sono definiti e consultabili
nella circolare 4 agosto 2017, n. 99473, che riporta inoltre in allegato il modello di istanza. Le domande
di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica,
all’indirizzo http://agevolazionidgiai.invitalia.it, dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2017 e fino alle ore
12:00 del 6 novembre 2017.
CHI SONO I VOLONTARI DEL NO PROFIT
Il Codice del Terzo Settore definisce la figura del volontario e detta le norme per favorire la
promozione e la cultura del volontariato
Secondo il Codice del terzo Settore, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge
attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite di un ente del Terzo settore,
mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle
persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di
una autocertificazione, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, e
l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è
ammessa questa modalità di rimborso.
Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari nello svolgimento delle attività di interesse
generale, devono darne conto in un apposito registro.
Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari hanno l’obbligo di assicurarli contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi.
Un decreto sviluppo economico/lavoro, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del
provvedimento in esame, dovrà individuare i meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche
numeriche, e disciplinare i relativi controlli.
La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le
amministrazioni pubbliche.
FATTURA EMESSA E NON CONSERVATA: PER LA CASSAZIONE E’ OCCULTATA LA
CONTABILITA’
Se è impossibile ricostruire il reddito a causa dell’“introvabilità” della documentazione, in
quanto è necessario reperirla presso terzi, la contabilità si considera occulta
E' sufficiente non stampare la documentazione per rientrare nel reato di occultamento della
stessa, che si realizza ogni volta in cui la distruzione o l’occultamento dei documenti contabili
dell’impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni. A ribadire questo
principio è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 35173 del 18 luglio 2017.
Nella vicenda processuale, un commercialista era stato condannato sia in primo grado che in Corte
d'Appello per il reato di occultamento delle scritture contabili obbligatorie previsto dall’articolo 10 del
Dlgs 74/2000. Ricorreva così per Cassazione il professionista in quanto a suo avviso, i giudici
territoriali avevano erroneamente paragonato l’omessa esibizione dei documenti mai detenuti
all’eliminazione fisica degli stessi.
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La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi,
ribadendo il principio secondo cui, in tema di reati tributari, l’impossibilità di ricostruire il reddito o il
volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili non deve essere
intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all’acquisizione presso terzi
della documentazione mancante.
Nella fattispecie in esame, la documentazione è stata rinvenuta presso terzi e non presso
l’imputato, con la conseguente configurazione del reato. I giudici di legittimità hanno infine precisato,
peraltro, che anche la sola condotta di non stampare la documentazione costituisce occultamento
della stessa agli accertatori.
QUANDO SERVE LA REVISIONE LEGALE NELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT E LE
FONDAZIONI
Codice del terzo settore 2017: ecco quando è previsto l'obbligo di revisione legale dei conti per le
associazioni e fondazioni
Il codice del Terzo Settore prevede che le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni
del Terzo Settore al superamento di determinati limiti abbiano l’obbligo della revisione legale dei conti.
In particolare, in base a quanto previsto dall'articolo 31, oltre agli obblighi di nomina dell'Organo di
controllo, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore sono tenute
a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito
registro quando superino, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
• totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
• ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 2.200.000 euro;
• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
L’obbligo di nominare l'Organo di revisione legale dei conti viene meno se, per due esercizi
consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
AGENZIA DELLE ENTRATE: ATTENZIONE ALLE FALSE EMAIL
Ennesimo tentativo di phishing dei dati dei contribuenti con false email dell'Agenzia delle Entrate
Nuovi tentativi di truffa ai danni dei contribuenti.
L’Agenzia delle Entrate sta ricevendo in questi giorni diverse segnalazioni relative a delle email
spedite ai cittadini in cui viene chiesto di attivare procedure di rimborso o di regolarizzare la propria
posizione fiscale. Si tratta di email di phishing contenenti un link che, qualora cliccato, avvia il
download di un virus che potrebbe danneggiare il computer dei destinatari. Le Entrate invitano coloro
che ricevono queste email a cancellarle immediatamente.
Le segnalazioni dei contribuenti - In una delle email si invita il destinatario a scaricare un modulo per
richiedere un rimborso parziale del canone TV. Nell’altra tipologia di email si chiede ai contribuenti di
regolarizzare la propria posizione scaricando un apposito modulo e versando una determinata somma.
Le email si concludono con l’indicazione di alcuni numeri telefonici, relativi agli uffici delle Entrate.
Tutte le informazioni contenute nelle email in questione sono false: l’Agenzia consiglia di cestinarle
senza aprirle.
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DA QUEST’ANNO INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI POSSIBILI
ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017
Per effetto del disposto del D.P.C.M. 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28
luglio scorso, per il periodo d’imposta 2016 l’invio telematico delle relative dichiarazioni è posticipato
al prossimo 31 ottobre 2017.
In particolare il citato D.P.C.M. ha differito al 31 ottobre 2017 i seguenti adempimenti telematici:
• presentazione delle dichiarazioni REDDITI2017 e IRAP2017, relative al periodo d’imposta
2016;
• presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all’anno 2016, modello 770.
Tale differimento riguarda le dichiarazioni delle:
• persone fisiche,
• società di persone,
• società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.
La scadenza del 31 ottobre 2017 rappresenta quindi, dall’anno in corso, il termine per provvedere
all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e Irap relative al periodo di imposta 2016.
L’ampliamento dei termini produce effetti anche per i ravvedimenti, le integrazioni e le correzioni delle
dichiarazioni.
Ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2016 per integrazione dichiarazioni
In relazione alle persone fisiche, va rammentato che, nel caso in cui il contribuente fosse in possesso
di ulteriore documentazione relativa al 2016 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza
non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 31 ottobre 2017 sarà possibile integrare le
informazioni contenute nel modello Redditi 2017, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata
correttamente.
Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2016
qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine
ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva
(quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della
dichiarazione.
Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires ed Irap non eseguiti per
l’anno 2016, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione (31
ottobre 2017) fruendo della sanzione ridotta da versare entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno 2016 (31 ottobre 2017). Non sarà più possibile, però, fruire delle sanzioni ridotte previste con il
ravvedimento operoso qualora sia constatata la violazione, qualora siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche ovvero
qualora siano iniziate altre attività di accertamento.
Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti
Si ricorda, inoltre, che sempre entro il prossimo 31 ottobre 2017 sarà possibile integrare anche le
dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio, con riferimento al caso della
integrazione a favore, qualora il contribuente recuperi un onere deducibile o detraibile pagato nel 2015,
potrà presentare il modello Unico 2016 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella
successiva dichiarazione Redditi 2017 al fine di poter così recuperare lo stesso in compensazione
tramite modello F24.
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Si ricorda che con la pubblicazione in G.U. del D.L. 193/2016 è ad oggi possibile presentare una nuova dichiarazione
a favore del contribuente anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Risulta di fatto
riscritta la normativa in tema di dichiarazioni integrative, contenuta nell’articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998,
secondo la novellata norma vige il principio della ritrattabilità della dichiarazione sia a favore che a sfavore del
contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e delle
disposizioni in tema di ravvedimento operoso.
Investimenti all’estero
Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone
fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo
di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni
caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’Imposta sul valore dei prodotti
finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe). Qualora non fosse già
stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2016, sia finanziari
(conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte,
etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio.
Visto di conformità imposte dirette
I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi
alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle
imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui (limite così diminuito dai
precedenti 15.000 euro ad opera del D.L. 50/2017), devono richiedere l’apposizione del visto di
conformità.
L’apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o
che hanno utilizzato) crediti Irpef, Ires, Irap, da ritenute versate in eccesso e da imposte sostitutive
e addizionali per importi superiori a 5.000 euro, formatisi nel periodo di imposta 2016. Pertanto,
la semplice esistenza del credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per
importi non eccedenti i 5.000 euro) non è di per sé elemento che obbliga all’apposizione del visto.
In caso di mancata apposizione del visto, ove necessario, verrà applicata una sanzione del 30% ad ogni
versamento effettuato in violazione delle prescrizioni. L’infedele attestazione dei controlli da parte del soggetto
che appone il visto o la sottoscrizione è, invece, punita con una sanzione pari alla somma dell’imposta, degli
interessi e della sanzione del 30%. Si ricorda, infine, che in generale il soggetto che appone il visto è anche
obbligato alla trasmissione telematica della dichiarazione, tranne l’ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione
da parte del revisore contabile.
DETRAZIONE IRPEF/IRES 65%: SCADE IL 31 OTTOBRE 2017 IL TERMINE PER
RETTIFICARE LE SCHEDE INVIATE ALL’ENEA RELATIVE AL 2016
Scade il 31 ottobre 2017 il termine per l’invio telematico di una nuova comunicazione all’ENEA, che
annulli e sostituisca quella già trasmessa, a fronte della presenza di spese agevolabili Irpef/Ires
(detrazione 65%) per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel periodo di imposta 2016 e
portate in detrazione nel modello Redditi 2017 o nel modello 730/2017 diverse da quelle derivanti dalla
comunicazione all’ENEA già inviata entro il 90° giorno successivo al termine dei lavori.
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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di primo invio telematico all’ENEA entro il termine di
90 giorni dal termine dei lavori della scheda informativa contenente errori materiali nell’indicazione degli
importi di spesa, dei dati anagrafici o dei dati identificativi dell’immobile, è possibile modificare o
integrare i dati trasmessi inviando una nuova scheda informativa che annulli e sostituisca la precedente.
L’invio all’ENEA di una scheda informativa rettificativa deve essere effettuato entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi (31 ottobre 2017 per il periodo di imposta 2016, in virtù
della proroga che ha allungato di un mese l’ordinaria scadenza del 30 settembre) nella quale la spesa
viene portata in detrazione.
Non occorre, invece, procedere alla rettifica della scheda informativa in caso di indicazione di un
nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura oppure qualora non sia stato
indicato che possono avere diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, è sufficiente che il
contribuente conservi i documenti che attestano il sostenimento e la misura dell’onere.
Si ricorda che, nel caso di omessa comunicazione (e non di comunicazione effettuata con dati errati o incompleti)
all’ENEA entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, è possibile, al fine di evitare la decadenza
dall’agevolazione, utilizzare la procedura di remissione in bonis. A tal fine è necessario inviare tempestivamente la
comunicazione all’ENEA non precedentemente effettuata e versare la sanzione entro il termine di presentazione della
prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine per effettuare la comunicazione (quindi, nel caso
in cui i 90 giorni dalla fine dei lavori siano scaduti in data successiva al 30 settembre 2016, e non sia stata inviata la
scheda informativa all’ENEA, c’è tempo fino al 31 ottobre 2017 per sanare l’inadempimento mediante la procedura
della remissione in bonis).
IN VIGORE DAL 29 AGOSTO 2017 LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE PER IL
MERCATO E LA CONCORRENZA
È stata pubblicata nella G.U. n. 189 del 14 agosto 2017 la L. 124/2017 (nota come “Legge
concorrenza”). A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riportano i contenuti del
provvedimento (strutturato in un unico articolo suddiviso in ben 192 commi) che si ritengono di
maggior interesse.
Disposizione Contenuto
Divieto del tacito
rinnovo nelle polizze
RC auto
(comma 25)
Con modifiche apportate all’articolo 170-bis, D.Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni
private), si prevede che il principio della durata annuale del contratto di assicurazione RC
auto e del conseguente divieto di rinnovo tacito, venga esteso anche in relazione ai contratti
stipulati per i rischi accessori (tipicamente il furto e l’incendio), nel caso di polizze
accessorie stipulate in abbinamento con quella dell’RC auto. Restano escluse le altre
polizze del ramo danni per le quali rimane ancora valido il principio del rinnovo tacito
Ultrattività delle
polizze R.C.
professionali
(comma 26)
Con modifiche apportate al D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, si prevede:
- che nelle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale sia inserita
l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate
per la prima volta entro i 10 anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità
verificatisi nel periodo di operatività della copertura;
- che tale precedente previsione sia applicabile anche alle polizze assicurative in corso
di validità al 29 agosto 2017 (data di entrata in vigore della disposizione in commento);
- che a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale delle parti, le compagnie
assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove
condizioni di premio
TFR e previdenza
complementare
Vengono modificati gli articoli 11 e 14, D.Lgs. 252/2005, al fine di intervenire nei seguenti
ambiti:
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(commi 38-39) - destinazione totale o parziale del Tfr alle forme pensionistiche complementari;
- anticipo della rendita complementare nel caso di cessazione dell’attività lavorativa;
- riscatto della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario.
Si interviene, poi, sull’assetto dei fondi (in prevalenza quelli negoziali) prevedendo la
convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma della
previdenza complementare – al fine di aumentarne l’efficienza, nonché di favorire
l’educazione finanziaria e previdenziale, secondo le seguenti linee guida:
- revisione dei requisiti per l’esercizio dell’attività dei fondi pensione;
- determinazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima;
- individuazione di procedure di fusione dei fondi intese ad aumentare il livello medio
delle consistenze patrimoniali e numero di iscritti e a ridurre i costi di gestione ed i rischi;
- individuazione di forme di informazione mirata all’accrescimento dell’educazione
finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla
corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari
Telefonia
(commi 41-46)
Vengono apportate modifiche al D.L. 7/2007 convertito nella L. 40/2007, al fine di
intervenire nel settore della telefonia:
- in tema di recesso potrà essere comunicato ad un operatore telefonico (non solo
telefonia fissa e mobile, ma anche pay-tv e servizi di comunicazioni elettroniche) anche per
via telematica;
- le penali abbinate a offerte o promozioni potranno continuare ad essere applicate in
caso di recesso anticipato, ma il cliente dovrà esserne ben informato e il vincolo non potrà
mai superare i 24 mesi di durata;
- i costi completi di una offerta o tariffa dovranno essere resi noti al consumatore non
solo nel momento della sottoscrizione del contratto ma anche quando l’offerta viene
pubblicizzata;
- agevolare la migrazione/portabilità del numero tra diversi operatori e l’utilizzo del
credito telefonico per acquistare biglietti per musei, eventi e donazioni (è previsto specifico
decreto attuativo);
- vengono raddoppiate le sanzioni (che passano da 580.000 euro a 1,16 milioni di
euro) per quegli operatori che non rispetteranno le previsioni del codice delle comunicazioni
elettroniche;
- per i servizi telefonici a pagamento l’attesa non dovrà generare nessun addebito e
dovrà essere gratuita e l’importo potrà essere scalato al consumatore solo dopo che un
operatore avrà risposto
Credito telefonico
(commi 47-53)
- Viene promossa la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi
inclusi i micro pagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla
fruizione dei servizi culturali e turistici, per l’acquisto di biglietti per l’accesso a istituti e
luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle
normative di settore.
- Potranno essere effettuate tramite credito telefonico le erogazioni liberali destinate
alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale (APS) ed alle associazioni e fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs.
460/1997 (è prevista l’emanazione di un decreto attuativo).
Settori del gas e
dell’energia
(commi 60-98)
Tra le numerose disposizioni che impattano nei settori del gas e dell’energia si segnala che:
- le società che operano nei settori della vendita di gas ed energia elettrica dovranno
pubblicare sul proprio sito internet almeno un’offerta di fornitura a prezzo variabile e
un’offerta a prezzo fisso, oltre a darne comunicazione;
- dal 1° gennaio 2018 i clienti in regime di maggior tutela devono ricevere una
adeguata informazione sul passaggio al mercato libero, che avverrà per tutti a partire da luglio
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2019;
- l’introduzione di una specifica sanzione per gli impianti fotovoltaici di piccola taglia
(di potenza fino a 3 kW) che sono state realizzati con moduli non certificati o con
certificazione non rispondenti alla normativa di riferimento, che consiste nella decurtazione
del 30 % della tariffa incentivante e l’annullamento della maggiorazione per la provenienza
europea
Distributori di
carburante
(commi 99-119)
- Viene ribadito il principio della liberalizzazione per l’esercizio dei distributori, che,
in base all’articolo 83-bis, comma 17, D.L. 112/2008, non può essere subordinato a
condizioni (quali la chiusura di impianti esistenti), né a vincoli commerciali
(contingentamenti numerici, distanze o superfici minime).
- Nell’ottica di una razionalizzazione della rete di distribuzione è istituita presso il
Mise una anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, volta ad ampliare
l’apposita banca dati ministeriale ed alimentata con i dati trasmessi dall’Agenzia delle dogane
(in prima applicazione entro il 1° settembre 2017 e, successivamente, entro il 30 giugno di
ogni anno).
- Vengono disciplinate le procedure di dismissione degli impianti che abbiano cessato
l’attività, con modalità tali da prevenire l’insorgenza di pericoli per la sicurezza ambientale e
igienico-sanitaria
Contributi pubblici
ricevuti da
associazioni, Onlus e
fondazioni
(commi 125-129)
A decorrere dall'anno 2018, diversi soggetti tra cui le associazioni, le Onlus e le fondazioni
che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con altre tipologie di
soggetti individuati dalla norma pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o
portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche
amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. L'inosservanza di tale obbligo
comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro 3 mesi dalla data di cui al
periodo precedente
Nuova disciplina del
leasing
(commi 136-140)
- Viene introdotta una regolamentazione legislativa al contratto di locazione
finanziaria (o leasing) facendolo così rientrare nell’alveo dei contratti “tipici”.
- Nei casi di grave inadempimento da parte dell’utilizzatore (che ricorre in caso di
mancato pagamento di sei canoni mensili nei leasing immobiliari e di quattro rate nelle altre
tipologie di leasing), il concedente ha diritto alla restituzione del bene ma dovrà comunque
corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene stesso (a valori di
mercato), al netto di quanto a lui dovuto (è prevista la nomina di un perito indipendente in
accordo tra le parti).
- In caso di fallimento dell’utilizzatore si applica l’articolo 72, L.F. che disciplina i
rapporti pendenti al momento del fallimento di una delle parti
Professione forense
(comma 141)
Con modifiche apportate alla L. 247/2012 si prevede:
- la possibilità dell’avvocato di far parte di più associazioni tra avvocati e
multidisciplinari costituite con altri professionisti;
- la riscrittura della disciplina dell’esercizio in forma societaria della professione
forense;
- l’obbligo di presentare il preventivo in forma scritta, anche se il cliente non ne fa
richiesta
Compravendite
immobiliari -
deposito del prezzo
al notaio
(commi 142-143)
Con modifiche apportate ai commi 63 e seguenti dell’articolo 1, L. 147/2013 si prevede che:
- il notaio deve avere un conto corrente dedicato sul quale far confluire le somme
ricevute dai clienti per il pagamento delle imposte, nonché le altre somme che il notaio sia
incaricato di custodire;
- tali giacenze sono impignorabili da parte dei creditori particolari del notaio, non
entrano nella sua successione, né in regime di comunione dei beni;
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- se richiesto da almeno una delle parti (venditore o compratore), il notaio è obbligato
a tenere in deposito il saldo del prezzo fino a quando non sia stata eseguita la trascrizione
della compravendita nei registri immobiliari
Società di
ingegneria
(commi 148-149)
Viene introdotta una disposizione di interpretazione autentica con la quale il legislatore
estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la
disciplina della L. 266/1997, che per prima ha consentito l’esercizio della professione in
forma societaria. L’intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti
conclusi, a decorrere dall’11 agosto 1997 tra le suddette società di ingegneria ed i privati,
superando le interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza
Professionisti -
obbligo di
preventivo scritto
(comma 150)
Con una modifica apportata all’articolo 9, D.L. 1/2012 si prevede che:
- il professionista debba rendere noto, in fase di preventivo al cliente, la misura del
compenso richiesto, obbligatoriamente in forma scritta o digitale
Professionisti –
obblighi informativi
(comma 152)
Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, viene previsto
che i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti a indicare e comunicare:
- i titoli posseduti;
- le eventuali specializzazioni.
Il provvedimento normativo non chiarisce né in quale sede rendere tali informazioni (ad
esempio, se in fase di ottenimento dell’incarico o altro), né le sanzioni comminabili al
professionista in caso di mancata inosservanza di tale obbligo
Odontoiatri
(comma 153-156)
Ogni società deve avere un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e possono
operare solo i soggetti in possesso di titoli abilitanti
Farmacie
(commi 157-159)
Le società di capitali potranno essere titolari di farmacie ma dovranno rispettare un tetto del
20% su base regionale. I titolari potranno prestare servizio in orari o periodi aggiuntivi
rispetto a quelli obbligatori, ma prima dovranno darne comunicazione all'autorità sanitaria
competente ed alla clientela
Atti di
aggiornamento
catastale
(commi 172-173)
Vengono introdotte disposizioni inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in
riferimento ad interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività
di edilizia libera. Viene, in particolare, previsto che in tali casi gli atti di aggiornamento
catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle Entrate territoriale. È
prevista una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli
interventi edilizi prima dell’entrata in vigore della legge (il 29 agosto 2017), il possessore
degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi
dalla data di entrata della medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia
Autoservizio
pubblico non di
linea
(comma 179)
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge (29 agosto 2017) il governo è
delegato ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di
autoservizi pubblici non di linea (vedasi operatori come Ncc e Uber)
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ACQUISTO IMMOBILI RISTRUTTURATI: DETRAZIONE AL 50% SOLO ALLA FINE DEI
LAVORI
Agevolazione acquisto immobili ristrutturati: detrazione al 50% solo dopo la presentazione della
comunicazione di fine lavori al Comune
Il viceministro all'Economia Luigi Casero, rispondendo al question time in commissione Finanza alla
Camera del 14 settembre 2017 ha chiarito che la detrazione al 50% per l'acquisto di immobili
ristrutturati da imprese è possibile solo in seguito alla presentazione al Comune della comunicazione di
fine lavori.
La detrazione al 50% è prevista dall'articolo 16-bis, comma 3, del Tuir in base al quale "La detrazione
spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia di cui di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione
o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla
data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione
spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari. L’acquirente o
l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione del 50%, indipendentemente dal
valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita (compreso
dell’Iva) o di assegnazione dell’abitazione e spetta entro il limite massimo di 96mila euro.
Attenzione: si ricorda che l'agevolazione, in ogni caso, non spetta, se sono stati eseguiti interventi di
semplice manutenzione, ordinaria o straordinaria.
Il question time del 14 settembre 2017 richiama poi la circolare 7/E/2017 che, al solo fine di agevolare i
contribuenti, rammenta che se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero
fabbricato, la detrazione spetta comunque, ma in tal caso la stessa può essere fruita solo a partire
dall’anno d’imposta in cui i lavori sull’intero fabbricato siano stati ultimati.
ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI: COSA SUCCEDE A CHI NON PAGA
ENTRO IL 2 OTTOBRE
Entro il 2 ottobre deve essere versata la seconda rata della rottamazione delle cartelle esattoriali.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione chiarisce come comportarsi
La seconda rata con scadenza il 30 settembre cade di sabato e quindi, come previsto dalla legge, i
pagamenti possono essere effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo, ovvero lunedì 2
ottobre. Una data importante da ricordare, perché il mancato o tardivo pagamento fa perdere i benefici
della rottamazione e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà riprendere le procedure di riscossione.
I contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata hanno ricevuto i bollettini delle rate scelte
con la domanda di adesione. Su ogni bollettino sono indicati: l’importo, il numero della rata, la
scadenza del pagamento ed il codice RAV.
Per la rata in scadenza il 30 settembre, quindi, dovrà essere utilizzato il bollettino Rav che riporta tale
data. Sono molti le modalità ed i canali di pagamento a disposizione dei contribuenti; occorre
consultare la pagina con il dettaglio.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima
• si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, come
previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
• è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e
gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla
Definizione agevolata;
• i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente
dovuti.
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EVENTI SISMICI: NESSUN LIMITE ALLE AGEVOLAZIONI
Il MISE ha chiarito che per le zone colpite dagli eventi sismici 2016 non valgono i limiti alle
agevolazioni
I Comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono
susseguiti 2016-2017 non sono soggetti ai limiti annuali previsti per le agevolazioni fiscali. A chiarirlo
la Circolare del MISE del 15 settembre 2017 qui allegata.
Con circolare n. 99473 del 4 agosto 2017, il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito le
modalità ed i termini di presentazione delle istanze per l’accesso alle agevolazioni nella zona franca
urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria,
delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto
2016 (nel seguito, zona franca urbana). Al fine di chiarire alcuni aspetti disciplinati dalla predetta
circolare, si rappresenta quanto segue.
1. Con riferimento alla fruizione dell’agevolazione, si precisa che – ferma restando la
concessione delle agevolazioni per l’intero importo consentito dallo stanziamento previsto dalla legge
al netto degli oneri di gestione – le percentuali indicate nel paragrafo 10 della circolare n. 99473 del 4
agosto 2017 costituiscono limiti riferiti al complesso delle fruizioni di tutti i soggetti beneficiari
nell’anno di riferimento, come previsti dalla norma di legge (articolo 46, comma 6, del DL 50/2017) e
parametrati all’entità dello stanziamento complessivo relativo al triennio 2017 – 2019, sempre al netto
degli oneri di gestione. Pertanto, dette percentuali non costituiscono limiti annuali di fruizione
dell’aiuto da parte del singolo beneficiario, nei confronti del quale l’agevolazione viene concessa,
sussistendo tutti i requisiti richiesti, nella misura massima prevista dai paragrafi 6 e 8 della circolare
ministeriale n. 99473 del 4 agosto 2017.
2. In merito alle modalità di presentazione delle istanze, ad integrazione di quanto stabilito al
paragrafo 7 della circolare n. 99473 del 4 agosto 2017, si rappresenta che, per l’accesso alla piattaforma
telematica, i titolari di reddito di lavoro autonomo devono disporre di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) attiva censita nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC).
3. Infine, allo scopo di adeguare l’importo dell’agevolazione al differente carico fiscale e
contributivo riferibile ai soggetti richiedenti, anche tenuto conto della eterogeneità della platea dei
potenziali beneficiari (imprese di qualsiasi dimensione, nonché titolari di reddito di lavoro autonomo), i
medesimi soggetti dovranno indicare, nell’istanza, l’importo dell’agevolazione richiesta, da
commisurare all’ammontare previsto di imposte e contributi a carico del soggetto richiedente in
relazione ai due periodi di imposta ammissibili (2017 e 2018). A chiarimento di quanto previsto al
paragrafo 8 della circolare n. 99473 del 4 agosto 2017, il riparto delle risorse finanziarie
complessivamente disponibili, riportate al paragrafo 5 della stessa circolare, sarà effettuato tra tutti i
soggetti ammissibili sulla base dell’importo dell’agevolazione richiesta indicato nell’istanza. Il predetto
riparto, come stabilito dall’articolo 14 del decreto ministeriale 10 aprile 2013 (decreto al quale la
norma di legge rinvia), è di tipo proporzionale e sarà, conseguentemente, effettuato dal Ministero
ripartendo proporzionalmente le risorse finanziarie disponibili per l’intervento tra tutti i soggetti
ammissibili, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle predette risorse disponibili e l’importo delle
agevolazioni complessivamente richieste dai medesimi soggetti, come risultante dalle istanze
presentate.
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SPESOMETRO 2017: ECCO CHI SONO I SOGGETTI ESONERATI
Ecco quali sono i soggetti esonerati dalla presentazione dello spesometro 2017
Il termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d.
"spesometro) è stato prorogato con un comunicato MEF dal 18 al 28 settembre. Com'è noto, questo
adempimento è stato introdotto dal decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017 (D.L.
193/2016), che ha modificato il previgente obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse e
ricevute (razionalizzando una serie di adempimenti comunicativi verso l’Agenzia delle Entrate).
L’adempimento riguarda tutti i titolari di partita Iva, mentre ne sono esonerati i seguenti soggetti:
Soggetti con esonero totale
• contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi (per qualsiasi operazione, attiva o
passiva, ivi inclusi gli acquisti in reverse charge);
• produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 c. 6 Dpr 633/1972) situati nelle zone montane
di cui all’art. 9 Dpr 601/73;
• contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture
emesse/ricevute (art. 1 c. 3 D.Lgs. n. 127/2015) o dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 c. 1 D.Lgs.
n. 127/2015)
Soggetti con esonero parziale
• agricoltori esonerati (volume d’affari inferiore a € 7.000) ubicati in zone non montane.
Devono trasmettere solo le (auto)fatture emesse dai propri clienti i quali hanno l’obbligo di
consegnarne una copia all’agricoltore;
• soggetti in regime di Legge n. 398/91 (per es. ASD/SSD). Devono trasmettere solo le fatture
emesse rientranti nell’attività commerciale;
• dettaglianti che hanno esercitato solo l’opzione per la trasmissione elettronica dei dati dei
corrispettivi (non delle fatture) hanno l’obbligo dello spesometro.
Attenzione: i contribuenti che hanno:
• inviato le fatture emesse,
• ricevuto le fatture d'acquisto,
elettronicamente tramite il Sistema d'interscambio, non sono obbligati ad includere i dati di dette fatture
nello spesometro. Tuttavia, possono includere nello spesometro i dati di tutte le fatture (anche quelle
transitate tramite SdI).
Si riporta il testo del comunicato stampa con cui l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'esonero per i dati
comunicati dal sistema tessera sanitaria:
"Nella comunicazione dei dati delle fatture in scadenza il prossimo 28 settembre è possibile non
inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3
comma 3 del D.lgs. n. 175/2014). L’Agenzia delle Entrate, comunque, accoglierà ed eviterà
duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al
Sistema Tessera Sanitaria. L’Agenzia delle Entrate specifica, inoltre, che i curatori fallimentari ed i
commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della
società/impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa rispettando i termini normativamente
previsti per l’adempimento, ma con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla
data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Resta ferma la possibilità
per gli stessi curatori e commissari di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate
anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di cui sono
entrati in possesso ai fini dell’assolvimento del propri incarichi."
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SPESOMETRO: PROROGA AL 5 OTTOBRE 2017
Spesometro 2017: comunicazioni fino al 5 ottobre ritenute tempestive. Riparte anche il servizio Web
"Fatture e corrispettivi"
Proroga al 5 ottobre per lo spesometro: a dirlo è l'Agenzia con un comunicato stampa, in attesa del
Provvedimento, a causa di problemi del servizio web per l’invio dei dati delle fatture.
In considerazione dei disagi sopravvenuti, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate,
saranno ritenute tempestive le comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5
ottobre 2017.
Inoltre, gli uffici dell’Agenzia, ove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, valuteranno
la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui
l’adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni all’originaria scadenza.
INTRASTAT 2018: SEMPLIFICAZIONE NEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI
Abolizioni INTRA trimestrali, valenza solo statistica INTRA mensili, innalzamento della soglia a
200.000 euro per l'acquisto di beni e 100.000 per l'acquisto di servizi
Il provvedimento pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, prevede che vengano definite significative
misure di semplificazione degli obblighi comunicativi di cui al primo periodo del comma 6 del
medesimo articolo 50. Le misure di semplificazione devono essere finalizzate a garantire anche la
qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione Europea e ad
evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli
elenchi riepilogativi sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e
comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel
rispetto della normativa dell'Unione Europea. Il provvedimento persegue detti obiettivi attraverso le
seguenti misure:
• abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;
• valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e
servizi;
• per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni
e servizi con periodicità mensile, innalzamento della soglia dell’ammontare delle operazioni da
50.000 euro
o a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni
o a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi
• mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali
operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla
soglia di 50.000 euro prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 112/2006/CE
(art. 263).
• innalzamento della soglia “statistica” per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. In
particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è
opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;
• semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente, attraverso il
ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, il passaggio dal CPA a 6 cifre al
CPA a 5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Tale misura sarà
successivamente accompagnata dall’introduzione di un “motore di ricerca” e di forme di assistenza più
mirata, in ausilio degli operatori.
Il complesso degli interventi relativi agli Intrastat sugli acquisti di beni e servizi determina una
sensibile riduzione del numero dei contribuenti coinvolti dall’obbligo di comunicazione degli elenchi
riepilogativi.
25
Le informazioni di rilievo statistico correlate agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei
soggetti “trimestrali”, per i quali è stato eliminato l’obbligo di
presentazione degli Intrastat, sono ricavate dalla “comunicazione dati fattura”, obbligatoriamente
prevista dall’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, ovvero dalle fatture elettroniche trasmesse telematicamente ai sensi dell’articolo
1 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127-
L’Agenzia delle Entrate metterà tali informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e, per fini statistici, dell’ISTAT e della Banca d’Italia, con frequenza coerente con quella di
acquisizione delle comunicazioni dei dati delle fatture ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legge
31maggio 2010 n. 78.
Il nuovo sistema richiede evidentemente che la verifica in ordine al superamento della soglia sia
effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Le soglie operano, in ogni caso, in maniera
indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa
alle altre tre categorie di operazioni (ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha
realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto
servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei
soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti).
Attenzione: le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi con
periodo di riferimento decorrente dal 1°gennaio 2018.
OTTO PER MILLE: POSSIBILE DESTINAZIONE ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA
Otto per mille IRPEF 2016-2025: possibile destinare l'importo alla ricostruzione post sisma
Il Consiglio dei Ministri n.45 del 23 settembre 2017 ha deliberato la deroga ai criteri di utilizzazione
della quota dell’otto per mille dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a diretta
gestione statale ai fini della ricostruzione e del restauro del patrimonio culturale danneggiato dagli
eventi sismici dal 24 agosto 2016.
La deroga, che riguarda le quote derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al
2025, si rende necessaria per consentire l’immediata assegnazione delle quote parte ai beni culturali
dei comuni terremotati per l’anno in corso e per il 2018, anziché a partire dal 2019 come attualmente
previsto, in modo da accelerarne la ricostruzione. La deroga è approvata a norma dell’articolo 2-bis,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che consente di
concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto di situazioni urgenti ed eccezionali.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza
Studio Cassinis
26
STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati
Corso di Porta Nuova, 15
20121 Milano
Tel. +39 02 31 32 36
Fax +39 02 33 61 47 72
Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A
00184 Roma ((Italia)
Tel. + 39 06 92919104
Fax. + 39 06 92919104
Web:www.studiocassinis.com
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  • 1. 1 Milano, 29 settembre 2017 DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI 2017: LA CIRCOLARE Definizione liti pendenti 2017: chiarimenti nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate L’opportunità della definizione agevolata è rivolta ai contribuenti che, entro il 2 ottobre 2017, decidono di presentare la domanda e di versare gli importi contenuti nell’atto impugnato, contestati nel ricorso di primo grado, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni collegate ai tributi e degli interessi di mora. Se la lite riguarda esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione può, invece, essere effettuata versando il 40 per cento degli importi contestati. Con la circolare n. 22/E, l’Agenzia illustra effetti e modalità della procedura introdotta dal Dl n. 50/2017 per definire le liti con il Fisco ed estinguere il giudizio. Di seguito il testo del comunicato stampa: Il perimetro della definizione – La definizione agevolata è possibile per le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio e nelle quali il ricorso di primo grado sia stato notificato entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del Decreto legge). Inoltre, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non deve essersi concluso con pronuncia definitiva. Non sono, invece, definibili le liti pendenti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle commissioni tributarie e quelle nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione. Rimangono, inoltre, escluse dall’agevolazione le liti in cui non è possibile determinare il quantum dovuto dal contribuente e quelle relative, ad esempio, ai dinieghi espressi o taciti di rimborso. Duplice definizione per cartelle e liti fiscali - I contribuenti che hanno deciso di avvalersi della definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione prevista dall’articolo 6 del Dl n. 193/2016 e intendono accedere anche alla definizione agevolata delle liti possono procedere in parallelo rispettando le regole di ogni singola definizione. Ne consegue che il contribuente che intende definire la lite tributaria è comunque tenuto, in ogni caso, ad eseguire il puntuale versamento delle somme dovute per la definizione delle cartelle. Le somme da versare - La definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il 2 ottobre 2017, dell’intero importo netto dovuto oppure della prima rata, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Dall’importo lordo dovuto vanno scomputati gli importi già versati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione, in quest’ultimo caso a prescindere dalla circostanza che all’atto della definizione della lite tali somme siano ancora da pagare o siano state pagate in tutto o in parte. Se le somme versate in pendenza di giudizio o dovute per la definizione dei carichi sono di ammontare maggiore o uguale all’importo lordo dovuto per la definizione agevolata della lite, quest’ultima si perfeziona senza effettuare alcun versamento, vale a dire con la sola presentazione della domanda entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017. Per ciascuna controversia autonoma va fatto un separato versamento, così come va presentata una distinta domanda di definizione. Termini e modalità di pagamento – La chiusura delle liti si perfeziona con il pagamento, entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017, dell’intera somma da versare (importo netto dovuto), oppure della prima rata, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda, sempre entro il
  • 2. 2 medesimo termine. Riguardo al pagamento rateale, questa soluzione è ammessa soltanto nel caso in cui l’importo netto dovuto ecceda i 2mila euro per ciascuna controversia, mentre le somme inferiori o pari a tale cifra vanno sempre versate in un’unica soluzione, entro il termine del 2 ottobre 2017. Il calendario per i pagamenti delle rate – Le somme superiori a 2mila euro si possono versare in un massimo di 3 rate: la prima, d’importo pari al 40 per cento del totale, entro il 2 ottobre 2017; la seconda, pari all’ulteriore 40 per cento, entro il 30 novembre; la terza, d’importo pari al residuo 20 per cento, entro il 30 giugno 2018, che in quanto cadente di sabato è prorogato al 2 luglio 2018. I pagamenti sono eseguiti mediante modello F24, qualunque sia il tipo di tributo cui la lite si riferisce. La sospensione dei giudizi e dei termini di impugnazione - Le controversie definibili non sono sospese automaticamente ma solo su istanza del contribuente rivolta al giudice presso il quale la causa è pendente. Una volta richiesta, la sospensione avrà effetto fino al 10 ottobre 2017 senza che il contribuente sia vincolato alla presentazione della domanda di definizione agevolata e, dunque, all’effettiva adesione. Se, successivamente, la lite diviene oggetto di definizione attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dell’importo dovuto, o della prima rata, il contribuente ha l’onere di richiedere la sospensione del giudizio, che opererà fino al 31 dicembre 2018, attraverso il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento. Per quanto riguarda i termini di impugnazione relativi alle liti definibili, sono sospesi automaticamente per sei mesi quelli delle pronunce giurisdizionali, e di riassunzione, che scadono tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017. Restano esclusi dalla sospensione tutti gli altri termini processuali, come quelli per la proposizione del ricorso in primo grado, per la costituzione nel giudizio di merito e per la notifica del controricorso in Cassazione. La verifica delle Entrate e l’estinzione automatica della lite - Agli uffici dell’Agenzia delle Entrate spetta il compito di verificare la regolarità delle domande di definizione delle liti e la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge. L’eventuale diniego di definizione va notificato al contribuente entro il termine perentorio del 31 luglio 2018; il provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla notifica, davanti allo stesso giudice presso il quale pende la lite. Per i giudizi sospesi fino al 31 dicembre 2018 è prevista l’estinzione automatica, salvo che la parte (contribuente o ufficio) che ne abbia interesse presenti istanza di trattazione entro il periodo di sospensione. ZONA FRANCA EMILIA-ROMAGNA: COMPENSAZIONE PER LE IMPOSTE 2017 Compensazione con F24 per il pagamento delle imposte sui redditi,dell’IRAP e dell’IMU, delle agevolazioni per le microimprese nella Zona Franca E’ stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la Risoluzione n. 106 del 1° agosto 2017 sull'utilizzo in compensazione tramite modello F24, ai fini del pagamento per l’anno 2017 delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IMU, delle agevolazioni spettanti alle microimprese localizzate nella zona franca dell’Emilia - articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. L’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, ha istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una zona franca comprendente i territori dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, riconoscendo alle microimprese ivi localizzate l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP e dall’IMU. Il comma 6 del citato articolo 12, nella sua formulazione originaria, riconosceva tali esenzioni per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2015 e per quello successivo, ossia per gli anni d’imposta 2015 e 2016, nel caso di imprese che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Per consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni in argomento, tramite modello F24, con risoluzione n. 35/E del 4 maggio 2016, è stato istituito il codice tributo “Z146”, denominato “ZFU EMILIA - Agevolazioni microimprese per riduzione versamenti - art. 12 - d.l. n. 78/2015”.
  • 3. 3 L’articolo 14, comma 12-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19, fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse finanziare stanziate dal citato articolo 12 del D.L. n. 78 del 2015, ha esteso ai periodi d’imposta 2017, 2018 e 2019 l’ambito di applicazione delle agevolazioni di cui trattasi. In proposito, la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 74294 del 27 giugno 2017 ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle predette agevolazioni, alla luce delle novità normative intervenute, indicando le quote che prudenzialmente le imprese devono considerare quale importo residuo effettivamente fruibile per i periodi d’imposta 2017, 2018 e 2019. Tanto premesso, si rende noto che, nelle more del completamento degli interventi sulle procedure informatiche finalizzati a consentire la fruizione in compensazione tramite modello F24 delle agevolazioni di cui trattasi anche per gli anni 2017, 2018 e 2019, le imprese che avessero necessità nell’immediato di utilizzare le agevolazioni ai fini del pagamento delle imposte possono indicare nel campo “anno di riferimento” del modello F24 l’anno “2016”. Sarà cura dell’Agenzia delle Entrate esaminare il contenuto dei modelli F24 presentati ai fini del corretto abbinamento al pertinente anno d’imposta delle agevolazioni fruite in compensazione. Con successiva risoluzione sarà comunicata la data a partire dalla quale sarà possibile indicare nei modelli F24 gli anni di riferimento 2017, 2018 e 2019. PROROGATI I TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI REDDITI, IRAP E 770 2017 Sono stati prorogati, con pubblicazione di apposito decreto in G.U. n. 175 del 28/7/2017, i termini per la presentazione dei modelli Redditi 2017, Irap 2017 e 770/2017. Per effetto della proroga il nuovo termine di scadenza della presentazione dei modelli citati è fissata al 31 ottobre 2017. Il differimento vale per i modelli da qualsiasi soggetto presentati, quindi anche per i soggetti Ires che già potevano contare su altra proroga al 16 ottobre da considerarsi ormai superata. Lo scadenziario per la presentazione dei modelli appare quindi essere come segue: Modello Termine Redditi 2017 e Irap 2017 SC 31/10/2017 SP 31/10/2017 PF 31/10/2017 770/2017 31/10/2017 Considerato che il termine ordinario per la presentazione dei modelli Redditi ed Irap ante proroga aveva inizio in data 1° luglio e terminava al 30 settembre (ora 31 ottobre), il differimento vale anche per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il cui termine di presentazione delle dichiarazioni scade nel suddetto periodo (9° mese successivo alla chiusura dell’esercizio). Il nuovo termine ha effetto sul: • ravvedimento operoso, • regolarizzazione della omessa presentazione dei modelli 2016, • stampa e conservazione elettronica dei registri contabili 2016. In merito al ravvedimento operoso, la nuova scadenza di regolarizzazione, con applicazione della sanzione di 1/8 del minimo applicabile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, scadrà quindi il prossimo 31 ottobre 2017. Circa la regolarizzazione della omessa presentazione delle dichiarazioni relative al 2016 il termine dei 90 giorni, affinché la dichiarazione sia considerata valida e come presentata, scade il 29 gennaio 2018. In merito alla stampa dei registri, da effettuarsi entro 3 mesi dal termine di presentazione del modello Redditi, la nuova scadenza è fissata in data 29 gennaio 2018.
  • 4. 4 In sintesi: ravvedimento operoso – sanzione ridotta a 1/8 31 ottobre 2017 omessa presentazione delle dichiarazioni 29 gennaio 2018 stampa dei registri 29 gennaio 2018 LOCAZIONI BREVI: IL DECRETO ATTUATIVO Con il D.L. 50/2017 entra in vigore la nuova disciplina fiscale delle locazioni brevi, ossia i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali. Le locazioni brevi Per i redditi derivanti da tali contratti, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017, è consentita l’applicazione della cedolare secca, ossia una tassazione sostitutiva dell’imposta sui redditi la cui aliquota è confermata nella misura del 21%; tale facoltà è riconosciuta anche per i redditi derivanti da contratti di sub locazione o di concessione in godimento oneroso dell’immobile da parte del comodatario che, in quanto riconducibili ai redditi diversi sarebbero stati esclusi, in mancanza di una specifica disposizione, dalla possibilità di applicare il regime della cedolare secca previsto solo per i redditi fondiari. L’applicazione della cedolare è prevista quando il locatore sia persona fisica che agisce al di fuori dell’esercizio d’impresa; il contratto può essere stipulato anche grazie all’intervento di intermediari immobiliari ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone alla ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. È peraltro previsto che, con apposito regolamento ministeriale (ad oggi non ancora emanato), saranno definiti i criteri in base ai quali l’attività di locazione soggetta alla disciplina in esame si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con le disposizioni del codice civile e di quelle fiscali, con riguardo anche al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni nell’anno solare. Il ruolo degli intermediari È, invece, stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che regolamenta l’attività degli intermediari in relazione a tali contratti. Qualora, infatti, intervengano soggetti intermediari, questi sono coinvolti nella fase di acquisizione dei dati relativi ai contratti sottoscritti per il loro tramite; la trasmissione dei dati deve avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati (quindi, entro il 30 giugno 2018 saranno comunicati i dati delle locazioni del 2017). L’omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (da 250 euro a 2.000 euro). È prevista la riduzione alla metà della sanzione se la trasmissione dei dati o la correzione degli stessi è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza. Inoltre, gli intermediari che incassino i canoni o i corrispettivi, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti compensi, sono tenuti a operare una ritenuta del 21% all’atto del pagamento al beneficiario dei canoni o dei corrispettivi stessi. Il locatore potrà considerare tale ritenuta: • a titolo di acconto, qualora in dichiarazione intenda tassare ordinariamente il canone di locazione (ovviamente questa soluzione interessa i contribuenti che hanno redditi più bassi, ovvero molti oneri da far valere in dichiarazione dei redditi); • ovvero a titolo d’imposta, se egli ha optato per la cedolare secca.
  • 5. 5 Gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia adempiono all’obbligo della ritenuta d’acconto tramite la stabile organizzazione stessa. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo, in qualità di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 23, D.P.R. 600/1973. Le previsioni attuative Con il provvedimento emanato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12/07/2017, n. 132395, sono state definite le modalità attuative degli adempimenti sopra descritti: • trasmissione dati: gli intermediari devono presentare, attraverso i servizi dell'Agenzia, in conformità alle specifiche tecniche che saranno pubblicate in futuro, una comunicazione che per ciascun contratto preveda i seguenti dati: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata. Come detto, tale comunicazione va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo quello di conclusione del contratto. • ritenuta d'acconto: l’intermediario che intervenga nel pagamento / incasso del corrispettivo, deve operare la ritenuta del 21% ed è tenuto a versare tale somma entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione, tramite il modello F24; tali soggetti sono, peraltro, tenuti a dichiarare e certificare i compensi assoggettati a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 4, D.P.R. 322/1998. I soggetti che operano la ritenuta, assolvono l’obbligo di comunicazione dei dati di cui si è detto in precedenza attraverso la certificazione delle ritenute. Con risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017 è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24 della ritenuta (si tratta del codice tributo 1919) e sono stati indicati i codici da utilizzare per recuperare eventuali eccedenze di versamento. LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE Con l’articolo 54-bis, D.L. 50/2017, introdotto in sede di conversione dalla L. 96/2017, il Legislatore introduce una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, che di fatto va a sostituire quella dei voucher recentemente abrogata. La citata norma prevede la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, in determinati limiti e secondo le due seguenti distinte modalità di utilizzo: • Libretto famiglia; • contratto di prestazione occasionale. Dette tipologie, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Istituto. L’Inps, con la recente circolare n. 107/E del 5 luglio scorso, successivamente rettificata con il messaggio Inps n. 2887 del 12 luglio, spiega le caratteristiche del nuovo istituto e detta istruzioni operative per il funzionamento della nuova disciplina. Prestazione di lavoro occasionale: definizione e caratteristiche Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma – Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:
  • 6. 6 a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. Per la sola verifica del limite di cui alla precedente lettera b) ciascun utilizzatore potrà considerare il 75% dei compensi erogati nei confronti di particolari categorie di lavoratori di seguito elencate: • pensionati di vecchiaia e anzianità; • studenti con meno di 25 anni di età; • disoccupati; • percettori di prestazioni integrative di salario. Al contrario, i limiti di compenso complessivo di cui alle precedenti lettere a) e c) del comma 1, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Di seguito si evidenziano altre caratteristiche dei predetti compensi di lavoro occasionale: • non incidono sullo stato di disoccupato; • sono esenti da tassazione ai fini Irpef; • è previsto un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile (regole particolari sono previste per il settore agricolo); • sono incompatibili rapporti di lavoro subordinato o Cococo nei confronti del medesimo utilizzatore, anche intervenuti nei sei mesi precedenti l’inizio del rapporto occasionale; • è previsto un diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali; • l’erogazione del compenso avviene a cura dell’Inps entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione occasionale. La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Inps, fruibile attraverso l’accesso al sito internet dell’Istituto www.inps.it, al servizio: Prestazioni Occasionali. Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori, nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolti: - direttamente dall’utilizzatore/prestatore; e, solo per i servizi di registrazione del prestatore e di tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell’utilizzatore e del prestatore, anche da: - intermediari di cui alla L. 12/1979; - enti di patronato di cui alla L. 152/2001. Ai fini previdenziali ed assistenziali il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata Inps e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Detti oneri sono interamente a carico dell’utilizzatore e sono stabiliti in misure diverse a seconda che si tratti di Libretto Famiglia o di Contratto di prestazione occasionale. Libretto di famiglia Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa e per le seguenti prestazioni: • lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; • insegnamento privato supplementare.
  • 7. 7 Il Libretto famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora e così suddiviso: • 8,00 euro per il compenso a favore del prestatore; • 1,65 euro per la contribuzione -Ivs alla Gestione separata Inps; • 0,25 euro per il premio assicurativo Inail; • 0,10 euro per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore. Contratto di prestazione occasionale Possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i professionisti, i lavoratori autonomi, gli imprenditori, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di natura privata, nonché le Amministrazioni pubbliche, con regole specifiche dettate per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo. La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo stabilito dalla legge in 9 euro per ogni ora di prestazione lavorativa. L’importo giornaliero del compenso, inoltre, non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a 36 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in 9 euro. Sul compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore: • contribuzione Ivs alla Gestione separata Inps nella misura del 33,0 % (pari a 2,97 euro); • premio assicurativo Inail nella misura del 3,5 % (pari allo 0,32 euro). Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1,0 %. Ai fini dell’individuazione del costo complessivo sostenuto dall’utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso. Oltre alle limitazioni generali descritte in precedenza, non possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato (particolari regole sono previste per la definizione del periodo da assumere come riferimento per la verifica). Tale limitazione, tuttavia, non opera per le pubbliche Amministrazioni. Con il messaggio n. 12887 del 12 luglio scorso l’Inps, allo scopo di favorire l’omogenea applicazione della citata disciplina, chiarisce che: • i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato; • ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario; • ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento. Normativa previgente (periodo transitorio) Con messaggio n. 1657 del 14 aprile 2017, l’Inps ha precisato che fino al 31 dicembre 2017 continuerà ad emettere i voucher baby sitting di cui alla L. 92/2012 mediante le modalità già previste, mentre dal
  • 8. 8 mese di gennaio 2018 il contributo Bonus baby sitting sarà erogato secondo le modalità previste per il “Libretto famiglia”, sulla base delle istruzioni che saranno appositamente emanate. Sempre l’Inps, con i messaggi n. 1652 del 14 aprile 2017 e n. 1266/2017, precisa che resta ferma l’utilizzabilità, entro il 31 dicembre 2017, dei “vecchi” buoni di lavoro accessorio (voucher) richiesti alla data di entrata in vigore del D.L. 25/2017. Per gli stessi si continueranno ad utilizzare le procedure informatiche del lavoro accessorio. Aspetti sanzionatori La conseguenza più grave che si verifica, allorquando venga superato l’importo di 2.500 euro per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, è la trasformazione del rapporto di lavoro in subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nei casi di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da effettuarsi o di uno degli altri divieti previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 euro a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Tale ultima disposizione non si applica se utilizzatore è una Pubblica Amministrazione. IN G.U. I DECRETI DELEGATI DI RIFORMA DEL TERZO SETTORE Nello scorso mese di luglio sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i tre decreti emanati in applicazione della legge delega di riforma del Terzo Settore (la L. 106 del 6 giugno 2016). Considerata la precedente emanazione del decreto in tema di servizio civile universale, l’elenco dei decreti entrati definitamente in vigore è quindi il seguente: • D.LGS. 6 marzo 2017, n. 40 Istituzione e disciplina del servizio civile universale (G.U. n. 78 del 03.04.2017 – in vigore dal 18 aprile 2017) • D. LGS. 3 luglio 2017, n. 111 Disciplina dell'istituto del 5 per mille dell'Irpef (G.U. n. 166 del 18.07.2017 – in vigore dal 19 luglio 2017) • D. LGS 3 luglio 2017, n. 112 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale (G.U. n. 167 del 19.07.2017 – in vigore dal 20 luglio 2017) • D. LGS 3 luglio 2017, n.117 Codice del Terzo settore (S.O. 43 G.U. n. 179 del 02.08.2017 - in vigore dal 03 agosto 2017) Considerato che dalla pubblicazione dei citati decreti delegati talune disposizioni entrano già in vigore, mentre per altre (la maggior parte) sarà necessario attendere gli ulteriori provvedimenti applicativi (ne sono stati contati svariate decine), vediamo in sintesi di riepilogare i contenuti dei citati decreti (tranne quelli di minor rilievo pratico sul servizio civile universale), in attesa degli ulteriori tasselli che andranno a completare definitivamente la riforma. Nuovo codice del Terzo settore Partiamo dal decreto più corposo, composto da ben 104 articoli. Con il D.Lgs. 117/2017 viene per la prima volta fornita una definizione legale del concetto di Terzo Settore, individuando con una certa precisione le caratteristiche dei soggetti che ne faranno parte. Viene istituito dal decreto un nuovo “Registro unico nazionale del Terzo settore” con l’obiettivo di riordinare tutti i soggetti appartenenti al Terzo Settore (i cosiddetti ETS) su un’unica piattaforma nazionale che farà capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’appartenenza al citato Registro sarà condizione imprescindibile per poter accedere alle agevolazioni, soprattutto di natura fiscale e a fronte delle quali sono previste specifiche attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo. Oltre agli incentivi fiscali, infine, sono numerose le risorse messe a disposizione dei soggetti appartenenti al Terzo Settore: dalla nascita di un Fondo progetti innovativi, allo sviluppo del Social bonus e dei Titoli di solidarietà.
  • 9. 9 La nuova Impresa Sociale Dopo la poco esaltante esperienza del precedente D.Lgs. 155/2006, ora abrogato dall’articolo 19, D.Lgs. 112/2017, viene rimodulata ed innovata la disciplina dell’impresa sociale, nell’obiettivo di attrarre tutti quei soggetti che svolgono attività commerciale prevalente e la cui organizzazione, pur nel perseguimento di finalità di interesse generale, è associabile, sotto il profilo organizzativo, a quella di un’impresa con i limiti derivanti dal reinvestimento degli utili nelle finalità sopra citate. Con il nuovo decreto vengono ampliati i campi di attività delle imprese sociali, che ora potranno spaziare da settori come il commercio equo-solidale, l’alloggio sociale, il microcredito, l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e l’agricoltura sociale. Di rilevante significato l’apertura alla partecipazione da parte sia di soggetti appartenenti al terzo settore, che da soggetti profit, imprese o amministrazioni pubbliche, seppure in forma limitata e senza svolgere funzioni di controllo, nonché la possibilità, seppur parziale, di redistribuzione degli utili. Tale forma societaria prevede, infine, una misura di incentivo consistente in una detrazione o deduzione pari al 30% delle somme investite nell’impresa sociale. Assegnazione del cinque per mille Con il D.Lgs. 111/2017 si fa più ampia – rispetto al passato - la platea dei soggetti destinatari del beneficio. La possibilità di accedere al cinque per mille, infatti, riguarderà tutti gli enti appartenenti al Terzo Settore iscritti nel Registro unico nazionale (i cosiddetti ETS). Restano, invece, invariati i settori di destinazione del beneficio: finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; finanziamento della ricerca sanitaria; sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Coni e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Criteri di aggiornamento automatico degli elenchi e meccanismi di erogazione più veloce e di trasparenza verso i cittadini sono le caratteristiche previste dalla nuova disciplina contenuta nel nuovo provvedimento. ROTTAMAZIONE: ECCO COSA SUCCEDE A CHI NON HA PAGATO ENTRO IL 31 LUGLIO Mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate della rottamazione delle cartelle esattoriali: gli effetti. I contribuenti che hanno aderito alla Definizione agevolata delle cartelle esattoriali (cd. rottamazione) e che il 31 luglio non hanno pagato in tutto o in parte la prima o unica rata della “rottamazione”, subiranno conseguenze diverse. Con un comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito i primi chiarimenti. 1. Se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato l’accoglimento della domanda di Definizione agevolata, a seguito del pagamento della prima o unica rata • sono revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti riferiti a cartelle/avvisi oggetto di Definizione agevolata; • può essere richiesta (analogamente a quanto previsto per le istanze di rateizzazione), compilando l’apposito modulo, la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo sul bene mobile registrato, a patto che il debito oggetto del fermo sia totalmente inserito nella Definizione agevolata. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata • la Definizione agevolata non produce effetti e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
  • 10. 10 • non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione, salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata; • possono essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in corso alla data di presentazione della domanda di Definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà gli importi e le nuove scadenze del debito residuo, secondo un piano di pagamento con lo stesso numero di rate ancora non versate di quello originario. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rate successive alla prima • si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione; • è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata; • i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti. 2. Se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato il rigetto della domanda di Definizione agevolata • in assenza di piani di dilazione, è possibile presentare una nuova richiesta di rateizzazione; • in presenza di piani di dilazione decaduti, è possibile essere riammessi al beneficio della rateizzazione dopo aver saldato tutte le rate scadute; • in presenza di piani di dilazione non decaduti, è possibile proseguire con la precedente rateizzazione. RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO 2017: FIRMATO IL DECRETO Riforma e riordino delle Camere di Commercio: firmato il decreto dal MISE E' stato firmato l'8 agosto 2017 dal Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda il decreto per la riforma ed il riordino delle Camere di Commercio. Nel comunicato stampa, il MISE ha reso noto che con gli accorpamenti e la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, il numero delle Camere di Commercio passerà da 95 a 60, così come viene ridefinito il numero delle Aziende speciali, che passano dalle 96 attuali a 58. “Il decreto razionalizza e rende più efficiente l’intero settore - ha commentato il Ministro Calenda - Si e' giunti a compimento di un percorso avviato nel 2016 sulla base della proposta di Unioncamere che ha come risultato un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole Camere di Commercio. La riforma porterà risparmi importanti, una più razionale riallocazione del personale, maggiori servizi alle imprese e una rimodulazione dell’offerta anche in relazione alle opportunità del piano Industria 4.0”. Attraverso i commissari ad acta si provvederà ad agevolare l’istituzione delle nuove Camere di Commercio derivanti dagli accorpamenti previsti dal Piano di riordino. Viene salvaguardata la presenza di almeno una Camera di Commercio in ciascuna Regione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 219/2016. La riforma mira ad un maggior dinamismo dell’intero sistema imprenditoriale, ridefinendone i punti di riferimento sul territorio, in ragione degli obiettivi e delle strategie comuni.
  • 11. 11 VALIDI GLI ATTI SOTTOSCRITTI DA FUNZIONARI NON DIRIGENTI: A DIRLO E’ LA CASSAZIONE Gli atti dell'Agenzia delle Entrate sottoscritti da funzionari non dirigenti sono comunque validi. Importante l'ordinanza della Corte di Cassazione in base al quale gli atti dell'Agenzia delle Entrate sono legittimi anche se sottoscritti da un funzionario di terza area che non abbia partecipato a (o, comunque, superato) concorsi per la qualifica dirigenziale. In particolare, con l'ordinanza n. 14851 del 14 giugno 2017 la Corte di Cassazione ha ribadito che "In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del DPR n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale". Pertanto, "nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d. I. n. 16 del 2012, convertito nella I. n. 44 del 2012 (Cass. n. 22810/15)", il quale prevedeva che, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali, le Agenzie fiscali "salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso". La Cassazione ha, dunque, cassato la sentenza impugnata, rinviando la decisione nel merito ad un'altra sezione della Commissione tributaria regionale. L'ordinanza è in linea con l'orientamento ormai consolidato della Cassazione. LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE NO PROFIT Il Codice del Terzo Settore detta le modalità di costituzione delle associazioni no profit sia riconosciute che non riconosciute L’art. 21-22 del Codice del Terzo settore detta le modalità di costituzione delle associazioni no profit sia riconosciute che non riconosciute e delle fondazioni del Terzo settore. L’atto costitutivo deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi: - la denominazione dell’ente; - l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; - l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale; - la sede legale e le eventuali sedi secondarie; - l’eventuale patrimonio iniziale; - le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente; - i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; - i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la procedura di ammissione, che deve ispirarsi a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta; - la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; - le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; - la durata dell’ente, se prevista. Lo statuto, sebbene oggetto di atto separato rispetto all'atto costitutivo, ne costituisce parte integrante, e le norme in esso contenute prevalgono in caso di contrasto con le clausole dell’atto costitutivo.
  • 12. 12 SISMA CENTRO ITALIA 2017: LE AGEVOLAZIONI PER LE AREE COLPITE Indicazioni del MISE sulle agevolazioni previste per le aree colpite dagli eventi sismici 2016-2017 Pubblicate le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca istituita nei Comuni colpiti dagli eventi sismici nel Lazio, nell’Umbria, nelle Marche e nell’Abruzzo. Le domande potranno essere presentate dal 23 ottobre 2017. Le risposte disponibili sono pari a oltre 490 milioni di euro, suddivisi tra il 2017 e il 2019. La circolare 4 agosto 2017, n. 99473 indica le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. La zona franca urbana (ZFU) è istituita ai sensi dell’art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. L’intervento prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella ZFU Sisma Centro Italia. Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili, al netto degli oneri per la gestione degli interventi, euro 190.610.000,00 per il 2017, euro 164.346.000,00 per il 2018 ed euro 138.866.000,00 per il 2019. Il decreto-legge n. 50/2017 definisce la perimetrazione della ZFU, che comprende il territorio dei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, riportati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Di seguito, l’elenco dei Comuni compresi nella ZFU Sisma Centro Italia. Regione Abruzzo: Campli (TE), Campotosto (AQ), Capitignano (AQ), Castelli (TE), Civitella del Tronto (TE), Cortino (TE), Crognaleto (TE), Montereale (AQ), Montorio al Vomano (TE), Rocca Santa Maria (TE), Teramo, Torricella Sicura (TE), Tossicia (TE), Valle Castellana (TE). Regione Lazio: Accumoli (RI), Amatrice (RI), Antrodoco (RI), Borbona (RI), Borgo Velino (RI), Cantalice (RI), Castel Sant’Angelo (RI), Cittaducale (RI), Cittareale (RI), Leonessa (RI), Micigliano (RI), Poggio Bustone (RI), Posta (RI), Rieti, Rivodutri (RI). Regione Marche: Acquacanina (MC), Acquasanta Terme (AP), Amandola (FM), Apiro (MC), Appignano del Tronto (AP), Arquata del Tronto (AP), Ascoli Piceno, Belforte del Chienti (MC), Belmonte Piceno (FM), Bolognola (MC), Caldarola (MC), Camerino (MC), Camporotondo di Fiastrone (MC), Castel di Lama (AP), Castelraimondo (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC), Castignano (AP), Castorano (AP), Cerreto D’esi (AN), Cessapalombo (MC), Cingoli (MC), Colli del Tronto (AP), Colmurano (MC), Comunanza (AP), Corridonia (MC), Cossignano (AP), Esanatoglia (MC), Fabriano (AN), Falerone (FM), Fiastra (MC), Fiordimonte (MC), Fiuminata (MC), Folignano (AP), Force (AP), Gagliole (MC), Gualdo (MC), Loro Piceno (MC), Macerata, Maltignano (AP), Massa Fermana (FM), Matelica (MC), Mogliano (MC), Monsapietro Morico (FM), Montalto delle Marche (AP), Montappone (FM), Monte Rinaldo (FM), Monte San Martino (MC), Monte Vidon Corrado (FM), Montecavallo (MC), Montedinove (AP), Montefalcone Appennino (FM), Montefortino (FM), Montegallo (AP), Montegiorgio (FM), Monteleone (FM), Montelparo (FM), Montemonaco (AP), Muccia (MC), Offida (AP), Ortezzano (FM), Palmiano (AP), Penna San Giovanni (MC), Petriolo (MC), Pieve Torina (MC), Pievebovigliana (MC), Pioraco (MC), Poggio San Vicino (MC), Pollenza (MC), Ripe San Ginesio (MC), Roccafluvione (AP), Rotella (AP), San Ginesio (MC), San Severino Marche (MC), Sant’Angelo in Pontano (MC), Santa Vittoria in Matenano (FM), Sarnano (MC), Sefro (MC), Serrapetrona (MC), Serravalle del Chienti (MC) , Servigliano (FM), Smerillo (FM), Tolentino (MC), Treia (MC), Urbisaglia (MC)., Ussita (MC), Venarotta (AP), Visso (MC). Regione Umbria: Arrone (TR), Cascia (PG), Cerreto di Spoleto (PG), Ferentillo (TR), Montefranco (TR), Monteleone di Spoleto (PG), Norcia (PG), Poggiodomo (PG), Polino (TR), Preci (PG), Sant’Anatolia di Narco (PG), Scheggino (PG), Sellano (PG), Spoleto (PG), Vallo di Nera (PG). Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 – allegato 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
  • 13. 13 Regione Abruzzo: Barete (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Castelcastagna (TE), Colledara (TE), Fano Adriano (TE), Farindola (PE), Isola del Gran Sasso (TE), Pietracamela (TE), Pizzoli (AQ). I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione della domanda sono definiti e consultabili nella circolare 4 agosto 2017, n. 99473, che riporta inoltre in allegato il modello di istanza. Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica, all’indirizzo http://agevolazionidgiai.invitalia.it, dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2017 e fino alle ore 12:00 del 6 novembre 2017. CHI SONO I VOLONTARI DEL NO PROFIT Il Codice del Terzo Settore definisce la figura del volontario e detta le norme per favorire la promozione e la cultura del volontariato Secondo il Codice del terzo Settore, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari nello svolgimento delle attività di interesse generale, devono darne conto in un apposito registro. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari hanno l’obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Un decreto sviluppo economico/lavoro, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, dovrà individuare i meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplinare i relativi controlli. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche. FATTURA EMESSA E NON CONSERVATA: PER LA CASSAZIONE E’ OCCULTATA LA CONTABILITA’ Se è impossibile ricostruire il reddito a causa dell’“introvabilità” della documentazione, in quanto è necessario reperirla presso terzi, la contabilità si considera occulta E' sufficiente non stampare la documentazione per rientrare nel reato di occultamento della stessa, che si realizza ogni volta in cui la distruzione o l’occultamento dei documenti contabili dell’impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni. A ribadire questo principio è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 35173 del 18 luglio 2017. Nella vicenda processuale, un commercialista era stato condannato sia in primo grado che in Corte d'Appello per il reato di occultamento delle scritture contabili obbligatorie previsto dall’articolo 10 del Dlgs 74/2000. Ricorreva così per Cassazione il professionista in quanto a suo avviso, i giudici territoriali avevano erroneamente paragonato l’omessa esibizione dei documenti mai detenuti all’eliminazione fisica degli stessi.
  • 14. 14 La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, ribadendo il principio secondo cui, in tema di reati tributari, l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione mancante. Nella fattispecie in esame, la documentazione è stata rinvenuta presso terzi e non presso l’imputato, con la conseguente configurazione del reato. I giudici di legittimità hanno infine precisato, peraltro, che anche la sola condotta di non stampare la documentazione costituisce occultamento della stessa agli accertatori. QUANDO SERVE LA REVISIONE LEGALE NELLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT E LE FONDAZIONI Codice del terzo settore 2017: ecco quando è previsto l'obbligo di revisione legale dei conti per le associazioni e fondazioni Il codice del Terzo Settore prevede che le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo Settore al superamento di determinati limiti abbiano l’obbligo della revisione legale dei conti. In particolare, in base a quanto previsto dall'articolo 31, oltre agli obblighi di nomina dell'Organo di controllo, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore sono tenute a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro; • ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 2.200.000 euro; • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità. L’obbligo di nominare l'Organo di revisione legale dei conti viene meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. AGENZIA DELLE ENTRATE: ATTENZIONE ALLE FALSE EMAIL Ennesimo tentativo di phishing dei dati dei contribuenti con false email dell'Agenzia delle Entrate Nuovi tentativi di truffa ai danni dei contribuenti. L’Agenzia delle Entrate sta ricevendo in questi giorni diverse segnalazioni relative a delle email spedite ai cittadini in cui viene chiesto di attivare procedure di rimborso o di regolarizzare la propria posizione fiscale. Si tratta di email di phishing contenenti un link che, qualora cliccato, avvia il download di un virus che potrebbe danneggiare il computer dei destinatari. Le Entrate invitano coloro che ricevono queste email a cancellarle immediatamente. Le segnalazioni dei contribuenti - In una delle email si invita il destinatario a scaricare un modulo per richiedere un rimborso parziale del canone TV. Nell’altra tipologia di email si chiede ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione scaricando un apposito modulo e versando una determinata somma. Le email si concludono con l’indicazione di alcuni numeri telefonici, relativi agli uffici delle Entrate. Tutte le informazioni contenute nelle email in questione sono false: l’Agenzia consiglia di cestinarle senza aprirle.
  • 15. 15 DA QUEST’ANNO INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI POSSIBILI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017 Per effetto del disposto del D.P.C.M. 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio scorso, per il periodo d’imposta 2016 l’invio telematico delle relative dichiarazioni è posticipato al prossimo 31 ottobre 2017. In particolare il citato D.P.C.M. ha differito al 31 ottobre 2017 i seguenti adempimenti telematici: • presentazione delle dichiarazioni REDDITI2017 e IRAP2017, relative al periodo d’imposta 2016; • presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all’anno 2016, modello 770. Tale differimento riguarda le dichiarazioni delle: • persone fisiche, • società di persone, • società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare. La scadenza del 31 ottobre 2017 rappresenta quindi, dall’anno in corso, il termine per provvedere all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e Irap relative al periodo di imposta 2016. L’ampliamento dei termini produce effetti anche per i ravvedimenti, le integrazioni e le correzioni delle dichiarazioni. Ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2016 per integrazione dichiarazioni In relazione alle persone fisiche, va rammentato che, nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al 2016 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 31 ottobre 2017 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2017, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente. Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2016 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione. Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires ed Irap non eseguiti per l’anno 2016, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione (31 ottobre 2017) fruendo della sanzione ridotta da versare entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2016 (31 ottobre 2017). Non sarà più possibile, però, fruire delle sanzioni ridotte previste con il ravvedimento operoso qualora sia constatata la violazione, qualora siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche ovvero qualora siano iniziate altre attività di accertamento. Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti Si ricorda, inoltre, che sempre entro il prossimo 31 ottobre 2017 sarà possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio, con riferimento al caso della integrazione a favore, qualora il contribuente recuperi un onere deducibile o detraibile pagato nel 2015, potrà presentare il modello Unico 2016 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione Redditi 2017 al fine di poter così recuperare lo stesso in compensazione tramite modello F24.
  • 16. 16 Si ricorda che con la pubblicazione in G.U. del D.L. 193/2016 è ad oggi possibile presentare una nuova dichiarazione a favore del contribuente anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Risulta di fatto riscritta la normativa in tema di dichiarazioni integrative, contenuta nell’articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998, secondo la novellata norma vige il principio della ritrattabilità della dichiarazione sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso. Investimenti all’estero Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe). Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2016, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio. Visto di conformità imposte dirette I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui (limite così diminuito dai precedenti 15.000 euro ad opera del D.L. 50/2017), devono richiedere l’apposizione del visto di conformità. L’apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti Irpef, Ires, Irap, da ritenute versate in eccesso e da imposte sostitutive e addizionali per importi superiori a 5.000 euro, formatisi nel periodo di imposta 2016. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per importi non eccedenti i 5.000 euro) non è di per sé elemento che obbliga all’apposizione del visto. In caso di mancata apposizione del visto, ove necessario, verrà applicata una sanzione del 30% ad ogni versamento effettuato in violazione delle prescrizioni. L’infedele attestazione dei controlli da parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è, invece, punita con una sanzione pari alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione del 30%. Si ricorda, infine, che in generale il soggetto che appone il visto è anche obbligato alla trasmissione telematica della dichiarazione, tranne l’ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione da parte del revisore contabile. DETRAZIONE IRPEF/IRES 65%: SCADE IL 31 OTTOBRE 2017 IL TERMINE PER RETTIFICARE LE SCHEDE INVIATE ALL’ENEA RELATIVE AL 2016 Scade il 31 ottobre 2017 il termine per l’invio telematico di una nuova comunicazione all’ENEA, che annulli e sostituisca quella già trasmessa, a fronte della presenza di spese agevolabili Irpef/Ires (detrazione 65%) per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel periodo di imposta 2016 e portate in detrazione nel modello Redditi 2017 o nel modello 730/2017 diverse da quelle derivanti dalla comunicazione all’ENEA già inviata entro il 90° giorno successivo al termine dei lavori.
  • 17. 17 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di primo invio telematico all’ENEA entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori della scheda informativa contenente errori materiali nell’indicazione degli importi di spesa, dei dati anagrafici o dei dati identificativi dell’immobile, è possibile modificare o integrare i dati trasmessi inviando una nuova scheda informativa che annulli e sostituisca la precedente. L’invio all’ENEA di una scheda informativa rettificativa deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (31 ottobre 2017 per il periodo di imposta 2016, in virtù della proroga che ha allungato di un mese l’ordinaria scadenza del 30 settembre) nella quale la spesa viene portata in detrazione. Non occorre, invece, procedere alla rettifica della scheda informativa in caso di indicazione di un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura oppure qualora non sia stato indicato che possono avere diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, è sufficiente che il contribuente conservi i documenti che attestano il sostenimento e la misura dell’onere. Si ricorda che, nel caso di omessa comunicazione (e non di comunicazione effettuata con dati errati o incompleti) all’ENEA entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, è possibile, al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione, utilizzare la procedura di remissione in bonis. A tal fine è necessario inviare tempestivamente la comunicazione all’ENEA non precedentemente effettuata e versare la sanzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine per effettuare la comunicazione (quindi, nel caso in cui i 90 giorni dalla fine dei lavori siano scaduti in data successiva al 30 settembre 2016, e non sia stata inviata la scheda informativa all’ENEA, c’è tempo fino al 31 ottobre 2017 per sanare l’inadempimento mediante la procedura della remissione in bonis). IN VIGORE DAL 29 AGOSTO 2017 LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA È stata pubblicata nella G.U. n. 189 del 14 agosto 2017 la L. 124/2017 (nota come “Legge concorrenza”). A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riportano i contenuti del provvedimento (strutturato in un unico articolo suddiviso in ben 192 commi) che si ritengono di maggior interesse. Disposizione Contenuto Divieto del tacito rinnovo nelle polizze RC auto (comma 25) Con modifiche apportate all’articolo 170-bis, D.Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private), si prevede che il principio della durata annuale del contratto di assicurazione RC auto e del conseguente divieto di rinnovo tacito, venga esteso anche in relazione ai contratti stipulati per i rischi accessori (tipicamente il furto e l’incendio), nel caso di polizze accessorie stipulate in abbinamento con quella dell’RC auto. Restano escluse le altre polizze del ramo danni per le quali rimane ancora valido il principio del rinnovo tacito Ultrattività delle polizze R.C. professionali (comma 26) Con modifiche apportate al D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, si prevede: - che nelle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale sia inserita l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura; - che tale precedente previsione sia applicabile anche alle polizze assicurative in corso di validità al 29 agosto 2017 (data di entrata in vigore della disposizione in commento); - che a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale delle parti, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio TFR e previdenza complementare Vengono modificati gli articoli 11 e 14, D.Lgs. 252/2005, al fine di intervenire nei seguenti ambiti:
  • 18. 18 (commi 38-39) - destinazione totale o parziale del Tfr alle forme pensionistiche complementari; - anticipo della rendita complementare nel caso di cessazione dell’attività lavorativa; - riscatto della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario. Si interviene, poi, sull’assetto dei fondi (in prevalenza quelli negoziali) prevedendo la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma della previdenza complementare – al fine di aumentarne l’efficienza, nonché di favorire l’educazione finanziaria e previdenziale, secondo le seguenti linee guida: - revisione dei requisiti per l’esercizio dell’attività dei fondi pensione; - determinazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima; - individuazione di procedure di fusione dei fondi intese ad aumentare il livello medio delle consistenze patrimoniali e numero di iscritti e a ridurre i costi di gestione ed i rischi; - individuazione di forme di informazione mirata all’accrescimento dell’educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari Telefonia (commi 41-46) Vengono apportate modifiche al D.L. 7/2007 convertito nella L. 40/2007, al fine di intervenire nel settore della telefonia: - in tema di recesso potrà essere comunicato ad un operatore telefonico (non solo telefonia fissa e mobile, ma anche pay-tv e servizi di comunicazioni elettroniche) anche per via telematica; - le penali abbinate a offerte o promozioni potranno continuare ad essere applicate in caso di recesso anticipato, ma il cliente dovrà esserne ben informato e il vincolo non potrà mai superare i 24 mesi di durata; - i costi completi di una offerta o tariffa dovranno essere resi noti al consumatore non solo nel momento della sottoscrizione del contratto ma anche quando l’offerta viene pubblicizzata; - agevolare la migrazione/portabilità del numero tra diversi operatori e l’utilizzo del credito telefonico per acquistare biglietti per musei, eventi e donazioni (è previsto specifico decreto attuativo); - vengono raddoppiate le sanzioni (che passano da 580.000 euro a 1,16 milioni di euro) per quegli operatori che non rispetteranno le previsioni del codice delle comunicazioni elettroniche; - per i servizi telefonici a pagamento l’attesa non dovrà generare nessun addebito e dovrà essere gratuita e l’importo potrà essere scalato al consumatore solo dopo che un operatore avrà risposto Credito telefonico (commi 47-53) - Viene promossa la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micro pagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l’acquisto di biglietti per l’accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore. - Potranno essere effettuate tramite credito telefonico le erogazioni liberali destinate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale (APS) ed alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997 (è prevista l’emanazione di un decreto attuativo). Settori del gas e dell’energia (commi 60-98) Tra le numerose disposizioni che impattano nei settori del gas e dell’energia si segnala che: - le società che operano nei settori della vendita di gas ed energia elettrica dovranno pubblicare sul proprio sito internet almeno un’offerta di fornitura a prezzo variabile e un’offerta a prezzo fisso, oltre a darne comunicazione; - dal 1° gennaio 2018 i clienti in regime di maggior tutela devono ricevere una adeguata informazione sul passaggio al mercato libero, che avverrà per tutti a partire da luglio
  • 19. 19 2019; - l’introduzione di una specifica sanzione per gli impianti fotovoltaici di piccola taglia (di potenza fino a 3 kW) che sono state realizzati con moduli non certificati o con certificazione non rispondenti alla normativa di riferimento, che consiste nella decurtazione del 30 % della tariffa incentivante e l’annullamento della maggiorazione per la provenienza europea Distributori di carburante (commi 99-119) - Viene ribadito il principio della liberalizzazione per l’esercizio dei distributori, che, in base all’articolo 83-bis, comma 17, D.L. 112/2008, non può essere subordinato a condizioni (quali la chiusura di impianti esistenti), né a vincoli commerciali (contingentamenti numerici, distanze o superfici minime). - Nell’ottica di una razionalizzazione della rete di distribuzione è istituita presso il Mise una anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, volta ad ampliare l’apposita banca dati ministeriale ed alimentata con i dati trasmessi dall’Agenzia delle dogane (in prima applicazione entro il 1° settembre 2017 e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno). - Vengono disciplinate le procedure di dismissione degli impianti che abbiano cessato l’attività, con modalità tali da prevenire l’insorgenza di pericoli per la sicurezza ambientale e igienico-sanitaria Contributi pubblici ricevuti da associazioni, Onlus e fondazioni (commi 125-129) A decorrere dall'anno 2018, diversi soggetti tra cui le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con altre tipologie di soggetti individuati dalla norma pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro 3 mesi dalla data di cui al periodo precedente Nuova disciplina del leasing (commi 136-140) - Viene introdotta una regolamentazione legislativa al contratto di locazione finanziaria (o leasing) facendolo così rientrare nell’alveo dei contratti “tipici”. - Nei casi di grave inadempimento da parte dell’utilizzatore (che ricorre in caso di mancato pagamento di sei canoni mensili nei leasing immobiliari e di quattro rate nelle altre tipologie di leasing), il concedente ha diritto alla restituzione del bene ma dovrà comunque corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene stesso (a valori di mercato), al netto di quanto a lui dovuto (è prevista la nomina di un perito indipendente in accordo tra le parti). - In caso di fallimento dell’utilizzatore si applica l’articolo 72, L.F. che disciplina i rapporti pendenti al momento del fallimento di una delle parti Professione forense (comma 141) Con modifiche apportate alla L. 247/2012 si prevede: - la possibilità dell’avvocato di far parte di più associazioni tra avvocati e multidisciplinari costituite con altri professionisti; - la riscrittura della disciplina dell’esercizio in forma societaria della professione forense; - l’obbligo di presentare il preventivo in forma scritta, anche se il cliente non ne fa richiesta Compravendite immobiliari - deposito del prezzo al notaio (commi 142-143) Con modifiche apportate ai commi 63 e seguenti dell’articolo 1, L. 147/2013 si prevede che: - il notaio deve avere un conto corrente dedicato sul quale far confluire le somme ricevute dai clienti per il pagamento delle imposte, nonché le altre somme che il notaio sia incaricato di custodire; - tali giacenze sono impignorabili da parte dei creditori particolari del notaio, non entrano nella sua successione, né in regime di comunione dei beni;
  • 20. 20 - se richiesto da almeno una delle parti (venditore o compratore), il notaio è obbligato a tenere in deposito il saldo del prezzo fino a quando non sia stata eseguita la trascrizione della compravendita nei registri immobiliari Società di ingegneria (commi 148-149) Viene introdotta una disposizione di interpretazione autentica con la quale il legislatore estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della L. 266/1997, che per prima ha consentito l’esercizio della professione in forma societaria. L’intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall’11 agosto 1997 tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando le interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza Professionisti - obbligo di preventivo scritto (comma 150) Con una modifica apportata all’articolo 9, D.L. 1/2012 si prevede che: - il professionista debba rendere noto, in fase di preventivo al cliente, la misura del compenso richiesto, obbligatoriamente in forma scritta o digitale Professionisti – obblighi informativi (comma 152) Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, viene previsto che i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti a indicare e comunicare: - i titoli posseduti; - le eventuali specializzazioni. Il provvedimento normativo non chiarisce né in quale sede rendere tali informazioni (ad esempio, se in fase di ottenimento dell’incarico o altro), né le sanzioni comminabili al professionista in caso di mancata inosservanza di tale obbligo Odontoiatri (comma 153-156) Ogni società deve avere un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e possono operare solo i soggetti in possesso di titoli abilitanti Farmacie (commi 157-159) Le società di capitali potranno essere titolari di farmacie ma dovranno rispettare un tetto del 20% su base regionale. I titolari potranno prestare servizio in orari o periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, ma prima dovranno darne comunicazione all'autorità sanitaria competente ed alla clientela Atti di aggiornamento catastale (commi 172-173) Vengono introdotte disposizioni inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in riferimento ad interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera. Viene, in particolare, previsto che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle Entrate territoriale. È prevista una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell’entrata in vigore della legge (il 29 agosto 2017), il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata della medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia Autoservizio pubblico non di linea (comma 179) Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge (29 agosto 2017) il governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea (vedasi operatori come Ncc e Uber)
  • 21. 21 ACQUISTO IMMOBILI RISTRUTTURATI: DETRAZIONE AL 50% SOLO ALLA FINE DEI LAVORI Agevolazione acquisto immobili ristrutturati: detrazione al 50% solo dopo la presentazione della comunicazione di fine lavori al Comune Il viceministro all'Economia Luigi Casero, rispondendo al question time in commissione Finanza alla Camera del 14 settembre 2017 ha chiarito che la detrazione al 50% per l'acquisto di immobili ristrutturati da imprese è possibile solo in seguito alla presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori. La detrazione al 50% è prevista dall'articolo 16-bis, comma 3, del Tuir in base al quale "La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari. L’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione del 50%, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita (compreso dell’Iva) o di assegnazione dell’abitazione e spetta entro il limite massimo di 96mila euro. Attenzione: si ricorda che l'agevolazione, in ogni caso, non spetta, se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione, ordinaria o straordinaria. Il question time del 14 settembre 2017 richiama poi la circolare 7/E/2017 che, al solo fine di agevolare i contribuenti, rammenta che se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la detrazione spetta comunque, ma in tal caso la stessa può essere fruita solo a partire dall’anno d’imposta in cui i lavori sull’intero fabbricato siano stati ultimati. ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI: COSA SUCCEDE A CHI NON PAGA ENTRO IL 2 OTTOBRE Entro il 2 ottobre deve essere versata la seconda rata della rottamazione delle cartelle esattoriali. L'Agenzia delle Entrate- Riscossione chiarisce come comportarsi La seconda rata con scadenza il 30 settembre cade di sabato e quindi, come previsto dalla legge, i pagamenti possono essere effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo, ovvero lunedì 2 ottobre. Una data importante da ricordare, perché il mancato o tardivo pagamento fa perdere i benefici della rottamazione e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà riprendere le procedure di riscossione. I contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata hanno ricevuto i bollettini delle rate scelte con la domanda di adesione. Su ogni bollettino sono indicati: l’importo, il numero della rata, la scadenza del pagamento ed il codice RAV. Per la rata in scadenza il 30 settembre, quindi, dovrà essere utilizzato il bollettino Rav che riporta tale data. Sono molti le modalità ed i canali di pagamento a disposizione dei contribuenti; occorre consultare la pagina con il dettaglio. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima • si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione; • è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata; • i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti.
  • 22. 22 EVENTI SISMICI: NESSUN LIMITE ALLE AGEVOLAZIONI Il MISE ha chiarito che per le zone colpite dagli eventi sismici 2016 non valgono i limiti alle agevolazioni I Comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti 2016-2017 non sono soggetti ai limiti annuali previsti per le agevolazioni fiscali. A chiarirlo la Circolare del MISE del 15 settembre 2017 qui allegata. Con circolare n. 99473 del 4 agosto 2017, il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito le modalità ed i termini di presentazione delle istanze per l’accesso alle agevolazioni nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 (nel seguito, zona franca urbana). Al fine di chiarire alcuni aspetti disciplinati dalla predetta circolare, si rappresenta quanto segue. 1. Con riferimento alla fruizione dell’agevolazione, si precisa che – ferma restando la concessione delle agevolazioni per l’intero importo consentito dallo stanziamento previsto dalla legge al netto degli oneri di gestione – le percentuali indicate nel paragrafo 10 della circolare n. 99473 del 4 agosto 2017 costituiscono limiti riferiti al complesso delle fruizioni di tutti i soggetti beneficiari nell’anno di riferimento, come previsti dalla norma di legge (articolo 46, comma 6, del DL 50/2017) e parametrati all’entità dello stanziamento complessivo relativo al triennio 2017 – 2019, sempre al netto degli oneri di gestione. Pertanto, dette percentuali non costituiscono limiti annuali di fruizione dell’aiuto da parte del singolo beneficiario, nei confronti del quale l’agevolazione viene concessa, sussistendo tutti i requisiti richiesti, nella misura massima prevista dai paragrafi 6 e 8 della circolare ministeriale n. 99473 del 4 agosto 2017. 2. In merito alle modalità di presentazione delle istanze, ad integrazione di quanto stabilito al paragrafo 7 della circolare n. 99473 del 4 agosto 2017, si rappresenta che, per l’accesso alla piattaforma telematica, i titolari di reddito di lavoro autonomo devono disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva censita nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI- PEC). 3. Infine, allo scopo di adeguare l’importo dell’agevolazione al differente carico fiscale e contributivo riferibile ai soggetti richiedenti, anche tenuto conto della eterogeneità della platea dei potenziali beneficiari (imprese di qualsiasi dimensione, nonché titolari di reddito di lavoro autonomo), i medesimi soggetti dovranno indicare, nell’istanza, l’importo dell’agevolazione richiesta, da commisurare all’ammontare previsto di imposte e contributi a carico del soggetto richiedente in relazione ai due periodi di imposta ammissibili (2017 e 2018). A chiarimento di quanto previsto al paragrafo 8 della circolare n. 99473 del 4 agosto 2017, il riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, riportate al paragrafo 5 della stessa circolare, sarà effettuato tra tutti i soggetti ammissibili sulla base dell’importo dell’agevolazione richiesta indicato nell’istanza. Il predetto riparto, come stabilito dall’articolo 14 del decreto ministeriale 10 aprile 2013 (decreto al quale la norma di legge rinvia), è di tipo proporzionale e sarà, conseguentemente, effettuato dal Ministero ripartendo proporzionalmente le risorse finanziarie disponibili per l’intervento tra tutti i soggetti ammissibili, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle predette risorse disponibili e l’importo delle agevolazioni complessivamente richieste dai medesimi soggetti, come risultante dalle istanze presentate.
  • 23. 23 SPESOMETRO 2017: ECCO CHI SONO I SOGGETTI ESONERATI Ecco quali sono i soggetti esonerati dalla presentazione dello spesometro 2017 Il termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. "spesometro) è stato prorogato con un comunicato MEF dal 18 al 28 settembre. Com'è noto, questo adempimento è stato introdotto dal decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017 (D.L. 193/2016), che ha modificato il previgente obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (razionalizzando una serie di adempimenti comunicativi verso l’Agenzia delle Entrate). L’adempimento riguarda tutti i titolari di partita Iva, mentre ne sono esonerati i seguenti soggetti: Soggetti con esonero totale • contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi (per qualsiasi operazione, attiva o passiva, ivi inclusi gli acquisti in reverse charge); • produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 c. 6 Dpr 633/1972) situati nelle zone montane di cui all’art. 9 Dpr 601/73; • contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse/ricevute (art. 1 c. 3 D.Lgs. n. 127/2015) o dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 c. 1 D.Lgs. n. 127/2015) Soggetti con esonero parziale • agricoltori esonerati (volume d’affari inferiore a € 7.000) ubicati in zone non montane. Devono trasmettere solo le (auto)fatture emesse dai propri clienti i quali hanno l’obbligo di consegnarne una copia all’agricoltore; • soggetti in regime di Legge n. 398/91 (per es. ASD/SSD). Devono trasmettere solo le fatture emesse rientranti nell’attività commerciale; • dettaglianti che hanno esercitato solo l’opzione per la trasmissione elettronica dei dati dei corrispettivi (non delle fatture) hanno l’obbligo dello spesometro. Attenzione: i contribuenti che hanno: • inviato le fatture emesse, • ricevuto le fatture d'acquisto, elettronicamente tramite il Sistema d'interscambio, non sono obbligati ad includere i dati di dette fatture nello spesometro. Tuttavia, possono includere nello spesometro i dati di tutte le fatture (anche quelle transitate tramite SdI). Si riporta il testo del comunicato stampa con cui l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'esonero per i dati comunicati dal sistema tessera sanitaria: "Nella comunicazione dei dati delle fatture in scadenza il prossimo 28 settembre è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3 comma 3 del D.lgs. n. 175/2014). L’Agenzia delle Entrate, comunque, accoglierà ed eviterà duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria. L’Agenzia delle Entrate specifica, inoltre, che i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa rispettando i termini normativamente previsti per l’adempimento, ma con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Resta ferma la possibilità per gli stessi curatori e commissari di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di cui sono entrati in possesso ai fini dell’assolvimento del propri incarichi."
  • 24. 24 SPESOMETRO: PROROGA AL 5 OTTOBRE 2017 Spesometro 2017: comunicazioni fino al 5 ottobre ritenute tempestive. Riparte anche il servizio Web "Fatture e corrispettivi" Proroga al 5 ottobre per lo spesometro: a dirlo è l'Agenzia con un comunicato stampa, in attesa del Provvedimento, a causa di problemi del servizio web per l’invio dei dati delle fatture. In considerazione dei disagi sopravvenuti, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, saranno ritenute tempestive le comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre 2017. Inoltre, gli uffici dell’Agenzia, ove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l’adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni all’originaria scadenza. INTRASTAT 2018: SEMPLIFICAZIONE NEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI Abolizioni INTRA trimestrali, valenza solo statistica INTRA mensili, innalzamento della soglia a 200.000 euro per l'acquisto di beni e 100.000 per l'acquisto di servizi Il provvedimento pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, prevede che vengano definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi di cui al primo periodo del comma 6 del medesimo articolo 50. Le misure di semplificazione devono essere finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione Europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea. Il provvedimento persegue detti obiettivi attraverso le seguenti misure: • abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi; • valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi; • per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile, innalzamento della soglia dell’ammontare delle operazioni da 50.000 euro o a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni o a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi • mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 112/2006/CE (art. 263). • innalzamento della soglia “statistica” per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. In particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali; • semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Tale misura sarà successivamente accompagnata dall’introduzione di un “motore di ricerca” e di forme di assistenza più mirata, in ausilio degli operatori. Il complesso degli interventi relativi agli Intrastat sugli acquisti di beni e servizi determina una sensibile riduzione del numero dei contribuenti coinvolti dall’obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi.
  • 25. 25 Le informazioni di rilievo statistico correlate agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei soggetti “trimestrali”, per i quali è stato eliminato l’obbligo di presentazione degli Intrastat, sono ricavate dalla “comunicazione dati fattura”, obbligatoriamente prevista dall’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dalle fatture elettroniche trasmesse telematicamente ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127- L’Agenzia delle Entrate metterà tali informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, per fini statistici, dell’ISTAT e della Banca d’Italia, con frequenza coerente con quella di acquisizione delle comunicazioni dei dati delle fatture ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legge 31maggio 2010 n. 78. Il nuovo sistema richiede evidentemente che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Le soglie operano, in ogni caso, in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti). Attenzione: le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dal 1°gennaio 2018. OTTO PER MILLE: POSSIBILE DESTINAZIONE ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA Otto per mille IRPEF 2016-2025: possibile destinare l'importo alla ricostruzione post sisma Il Consiglio dei Ministri n.45 del 23 settembre 2017 ha deliberato la deroga ai criteri di utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a diretta gestione statale ai fini della ricostruzione e del restauro del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016. La deroga, che riguarda le quote derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025, si rende necessaria per consentire l’immediata assegnazione delle quote parte ai beni culturali dei comuni terremotati per l’anno in corso e per il 2018, anziché a partire dal 2019 come attualmente previsto, in modo da accelerarne la ricostruzione. La deroga è approvata a norma dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che consente di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto di situazioni urgenti ed eccezionali. Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza Studio Cassinis
  • 26. 26 STUDIO CASSINIS Dottori Commercialisti & Avvocati Corso di Porta Nuova, 15 20121 Milano Tel. +39 02 31 32 36 Fax +39 02 33 61 47 72 Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A 00184 Roma ((Italia) Tel. + 39 06 92919104 Fax. + 39 06 92919104 Web:www.studiocassinis.com e-mail:info@studiocassinis.com