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Milano, 26 novembre 2018
IN GAZZETTA IL DECRETO LEGGE FISCALE
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, il D.L. 119/2018
“Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” di cui si offre un quadro sinottico.
Il decreto contiene le norme relative alla c.d. pace fiscale, alla rottamazione ter, alla fatturazione
elettronica nonché altre disposizioni di natura fiscale.
Ai sensi dell’articolo 27, le norme contenute nel decreto, salvo decorrenze diverse espressamente
previste, entrano in vigore a partire dal 24 ottobre, giorno successivo a quello della pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.
Definizione agevolata dei pvc
La sintesi delle novità Le date rilevanti
È concessa al contribuente la possibilità di
definire il contenuto integrale dei pvc,
pagando soltanto gli importi dovuti a titolo di
imposta.
Sono dovuti gli interessi di mora soltanto per i
debiti relativi alle risorse proprie dell’UE,
mentre le sanzioni non sono mai dovute.
Possono essere in tal modo regolarizzate le
violazioni contestate in materia di imposte sui
redditi, addizionali, contributi previdenziali,
ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie e
Ivafe.
Ai fini della regolarizzazione non possono
essere utilizzate le perdite di precedenti
esercizi.
La definizione si perfeziona con la
presentazione della dichiarazione e il
versamento in un’unica soluzione o della
prima rata: il mancato perfezionamento
comporta la notifica, da parte degli uffici,
degli atti relativi alle violazioni contestate
Possono essere oggetto di definizione i pvc
consegnati entro il 24 ottobre 2018 per i quali,
alla stessa data, non sia stato ancora notificato un
avviso di accertamento o ricevuto un invito al
contraddittorio.
La dichiarazione per regolarizzare le violazioni
deve essere presentata entro il 31 maggio 2019
(le modalità saranno stabilite con provvedimento
dell’Agenzia delle entrate).
Le maggiori imposte autoliquidate, senza alcuna
sanzione, devono essere versate entro il 31
maggio 2019 (è ammesso il pagamento rateale,
sebbene sia esclusa la compensazione).
Con riferimento ai periodi d’imposta sino al 31
dicembre 2015, oggetto di pvc “definibili”, i
termini di accertamento sono prorogati di 2 anni
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
La sintesi delle novità Le date rilevanti
Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica
e di liquidazione, gli atti di recupero possono
essere definiti con il pagamento degli importi
dovuti a titolo di imposta, senza alcun
Sono definibili gli atti notificati entro il 24
ottobre 2018.
Alla stessa data gli atti devono essere non
impugnati, sebbene ancora impugnabili.
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pagamento di sanzioni, interessi e accessori.
Possono essere altresì oggetto di definizione
agevolata:
le somme contenute negli inviti al
contraddittorio notificati entro il 24 ottobre
2018,
gli accertamenti con adesione sottoscritti
entro il 24 ottobre 2018.
La definizione si perfeziona con il versamento
in un’unica soluzione o della prima rata: il
mancato perfezionamento comporta la
prosecuzione, da parte degli uffici, delle
ordinarie attività relative a ciascuno dei
richiamati provvedimenti
Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto (23
novembre 2018), oppure, se più ampio, entro il
termine ordinariamente previsto per la
proposizione del ricorso che residua dopo
l’entrata in vigore del decreto.
È ammesso il pagamento rateale (massimo 20
rate trimestrali), sebbene sia esclusa la
compensazione
Rottamazione-ter
La sintesi delle novità Le date rilevanti
I debiti affidati agli agenti della riscossione
possono essere estinti con il solo pagamento
degli importi dovuti a titolo di capitale,
interessi, aggi e rimborsi delle spese esecutive.
L’integrale pagamento entro il 7 dicembre delle
somme dovute a seguito della rottamazione-bis
comporta il differimento automatico del
versamento delle somme restanti, che è previsto
in 10 rate semestrali: a tal fine l’agente della
riscossione invia apposita comunicazione,
tenendo anche conto delle mini-cartelle
stralciate e allegando i bollettini di pagamento
Possono essere oggetto di rottamazione i carichi
affidati all’agente della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Le domande devono essere presentate dai
contribuenti entro il 30 aprile 2019.
Entro il 30 giugno 2019 l’agente della
riscossione comunica l’ammontare delle somme
dovute e le scadenze delle rate richieste.
Gli importi devono essere versati entro il 31
luglio 2019 o in 10 rate semestrali, scadenti il
31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, a
decorrere dal 2019.
In caso di pagamento rateale sono dovuti gli
interessi al tasso del 2%
Stralcio delle mini-cartelle
La sintesi delle novità Le date rilevanti
I debiti di importo fino a 1.000 euro sono
automaticamente annullati.
Le somme versate in passato restano
definitivamente acquisite; quelle versate,
invece, dal 24 ottobre 2018 sono imputate alle
rate da corrispondersi per altri debiti inclusi
nella definizione agevolata
Lo stralcio è previsto per i carichi affidati
all’agente della riscossione dal 1° gennai 2000
al 31 dicembre 2010
Definizione delle liti pendenti
La sintesi delle novità Le date rilevanti
Le controversie tributarie possono essere
definite con il pagamento di un importo pari al
valore della controversia, con stralcio, quindi,
Possono essere definite con la richiamata
procedura le controversie con riferimento alle
quali il ricorso sia stato notificato alla
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degli importi dovuti a titolo di interessi ed
eventuali sanzioni irrogate con l’atto
impugnato.
In caso di soccombenza dell’Agenzia delle
entrate in primo grado è richiesto il pagamento
della metà del valore della controversia; in caso
di soccombenza in secondo grado, l’importo è
ulteriormente ridotto ed è pari a 1/5 del valore
della controversia.
Se gli importi dovuti superano 1.000 euro è
ammesso il pagamento in massimo 20 rate
trimestrali. È tuttavia esclusa la compensazione
controparte entro il 24 ottobre 2018.
Ai fini dell’individuazione degli importi dovuti
rilevano le sentenze depositate al 24 ottobre
2018.
La domanda di definizione deve essere
presentata entro il 31 maggio 2019.
Il diniego alla definizione deve essere notificato
entro il 31 luglio 2020.
Per le controversie definibili sono sospesi per 9
mesi i termini di impugnazione e di riassunzione
che scadono tra il 24 ottobre 2018 ed il 31 luglio
2019
Dichiarazione integrativa speciale
La sintesi delle novità Le date rilevanti
I contribuenti possono correggere errori o
omissioni e integrare le dichiarazioni
presentate negli anni precedenti pagando:
un’imposta sostitutiva del 20% ai fini delle
imposte sui redditi e relative addizionali,
delle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi, dei contributi previdenziali e
dell’Irap;
un’imposta sostitutiva determinando
applicando sulle maggiori ritenute
un’aliquota del 20%;
l’aliquota media per l’Iva.
L’integrazione degli imponibili è ammessa nel
limite di 100.000 euro annuo, e comunque non
oltre il 30% di quanto dichiarato; è comunque
ammessa l’integrazione fino a 30.000 euro in
caso di dichiarazione con imponibile minore a
100.000 euro.
È inoltre necessario:
che il contribuente abbia presentato la
dichiarazione fiscale in tutti gli anni di
imposta dal 2013 al 2016 (se obbligato);
che il contribuente non abbia avuto formale
conoscenza di qualunque attività di
accertamento amministrativo o di
procedimenti penali.
La dichiarazione speciale integrativa
costituisce titolo per la riscossione in caso di
mancato versamento degli importi dovuti.
Possono essere corrette le dichiarazioni fiscali
presentate entro il 31 ottobre 2017.
La dichiarazione integrativa speciale può essere
presentata fino al 31 maggio 2019.
Il pagamento dei maggiori importi deve essere
effettuato entro il 31 luglio 2019.
È possibile il pagamento rateale in 10 rate
semestrali: in tal caso la prima rata deve essere
pagata entro il 30 settembre 2019.
È esclusa la compensazione
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La dichiarazione speciale integrativa non può
essere presentata per l’emersione di attività
detenute all’estero
Fattura elettronica, termini di emissione e registrazione delle fatture
La sintesi delle novità Le date rilevanti
Per il primo semestre 2019 non sono applicate
sanzioni se la fattura elettronica è trasmessa
entro il termine per la liquidazione periodica
Iva. La sanzione è invece ridotta all’80% e la
fattura è emessa entro il termine di
effettuazione della liquidazione Iva del periodo
successivo.
Dopo il primo semestre, la fattura deve essere
emessa entro 10 giorni dall’effettuazione
dell’operazione, e nella fattura deve essere
indicata la data di effettuazione dell’operazione.
Le fatture emesse devono essere annotate
nell’apposito registro entro il giorno 15 del
mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione, con riferimento al mese di
effettuazione dell’operazione stessa.
Non devono essere più numerate
progressivamente le fatture ricevute.
Il diritto di detrazione Iva può essere esercitato
in relazione a tutti i documenti ricevuti e
annotati entro il 15 del mese successivo (fanno
tuttavia eccezione i documenti di acquisto
relativi a operazioni effettuate nell’anno
precedente)
La data rilevante, in questo caso, è il 30 giugno
2019:
prima di questa data, infatti, trovano
applicazione le particolari disposizioni in
materia sanzionatoria
dal 1° luglio 2019, invece, devono essere
applicate le nuove norme riguardanti i
termini di emissione delle fatture
Trasmissione telematica dei corrispettivi
La sintesi delle novità Le date rilevanti
È prevista l’introduzione dell’obbligo di
trasmissione telematica dall’Agenzia delle
Entrate dei dati relativi ai corrispettivi
giornalieri.
La memorizzazione e la trasmissione dei dati
sostituiscono gli obblighi di registrazione dei
corrispettivi; permane invece l’obbligo di tenuta
dei registri Iva per i contribuenti semplificati
che optano per il c.d. “metodo del registrato”
(articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973).
Negli anni 2019 e 2020 è prevista la
concessione di un contributo pari al 50% della
La trasmissione telematica dei corrispettivi è
prevista:
dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume
d’affari superiore a 400.000 euro,
dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti
(salvo esclusioni da definire con decreto del
Mef)
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spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in
caso di acquisto e di 50 euro in caso di
adattamento, per ogni strumento mediante il
quale effettuare la memorizzazione e la
trasmissione dei dati. Il contributo è anticipato
dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo
praticato ed è rimborsato mediante credito
d’imposta
Processo tributario telematico
La sintesi delle novità Le date rilevanti
Il processo telematico diventa obbligatorio e
sono introdotte una serie di novità riguardanti il
processo tributario.
È inoltre prevista la possibilità di partecipare
all’udienza pubblica a distanza, mediante
collegamento audiovisivo
Il processo telematico è obbligatorio nei giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado, con
ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019
LE DIFFERENZE TRA ACCERTAMENTO ANALITICO ED ACCERTAMENTO
INDUTTIVO
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il discrimine tra l’accertamento condotto con
metodo analitico extracontabile e quello condotto con metodo induttivo sta, rispettivamente, nella
parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la
“incompletezza, falsità o inesattezza” degli elementi indicati non è tale da non consentire di
prescindere dalle scritture contabili, essendo legittimato l’ufficio accertatore solo a completare le
lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di
reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 2729 del
codice civile; nel secondo caso, invece, le omissioni o le false o inesatte indicazioni risultano tali
da inficiare l’attendibilità e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento, anche degli altri dati
contabili (apparentemente regolari), con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria può
“prescindere in tutto o in parte dalle risultanze di bilancio e delle scritture contabili in quanto
esistenti” ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari,
anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex articoli 2727 e 2729 del codice civile.
Ne consegue che l’eventuale errore qualificatorio del giudice di merito, sul tipo di accertamento,
non rileva ex se come violazione di legge, ma refluisce in un errore sull’attività processuale ex art.
360, comma 1, n. 4, c.p.c., o in un errore sulla selezione e valutazione del materiale probatorio, ex
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. sentenza n. 17952/2013).
Cassazione – ordinanza n. 25022 – 6 luglio 2018 – 10 ottobre 2018
AMMESSO L’ACCERTAMENTO PARZIALE CHE PARTE DA UN PVC
L’utilizzo dell’accertamento parziale è nella disponibilità degli uffici anche quando ad essi
pervenga una segnalazione o PVC della Guardia di Finanza che fornisca elementi per ritenere la
sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba (neppure prima delle
modifiche apportate nel 2004) essere subordinato ad una particolare semplicità della segnalazione
pervenuta. Pertanto, a norma dell’art. 41-bis, DPR 600/1973, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate,
senza pregiudizio dell’ulteriore attività accertatrice nei termini stabiliti dall’art. 43, possono
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procedere con l’accertamento parziale che non è, dunque, circoscritto all’accertamento del reddito
d’impresa o solo a talune delle categorie di redditi di cui all’art. 6 del Tuir, senza che, peraltro, sia
esclusa la possibilità per l’Ufficio di fornire la prova del maggior reddito anche con le presunzioni
di cui alla fonte legale (cfr. sentenze n. 27323/2014, n. 23729/2013, n. 20496/2013 e n. 496/2013).
Cassazione – ordinanza n. 25018 – 19 giugno 2018 – 10 ottobre 2018
PERCHE’ E’ SEMPRE OBBLIGATORIA LA VISITA MEDICO-SPORTIVA
AGONISTICA SE SI FA SOLO ATTIVITA’ AMATORIALE
La visita medico sportiva agonistica, dall’entrata in vigore della Legge (febbraio 1982) che la rende
obbligatoria, ha consentito una notevole riduzione dell’incidenza di morte improvvisa sui campi di
gara nel nostro Paese.
La certificazione agonistica rappresenta, inoltre, un valido strumento di prevenzione, in quanto
primo ed unico screening obbligatorio rimasto per la tutela sanitaria della popolazione, in
particolare di quella giovanile, essendo venute meno la visita scolastica e quella di leva.
La visita medica per la certificazione dell’idoneità ha, infatti, la funzione non solo di far emergere
eventuali incompatibilità con la specifica pratica sportiva, ma anche di rilevare quelle piccole
patologie che non determinano la non idoneità, ma che con una diagnosi tempestiva ed una cura
efficace, consentono di assicurare un guadagno in salute ed un risparmio per il Sistema sanitario
nazionale e regionale.
Vengono, infatti, di frequente diagnosticate per la prima volta nel corso della visita non solo
importanti patologie a livello cardiaco che possono esporre al rischio di morte improvvisa, ma
anche problemi dell’apparato locomotore come squilibri posturali, scoliosi e dismorfismi del
rachide oppure ernie o varicocele.
Inoltre, la visita rappresenta un momento fondamentale per indurre corretti stili di vita, scoraggiare
l’uso di tabacco ed alcolici, favorire un’alimentazione adeguata allo sport praticato ed un corretto
uso degli integratori, con la spiegazione dei rischi legati ad un loro consumo indiscriminato.
Per questi motivi, il modello italiano è invidiato all’estero ed è considerato all’avanguardia nel
mondo.
In molti Paesi, specialmente europei, non a caso, si sta cercando di imitarlo introducendo una serie
di controlli, specialmente a livello giovanile e per gli atleti di alto livello.
In Italia sono tenuti obbligatoriamente per legge a sostenere la visita agonistica tutti i tesserati ad
una Federazione del Coni, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva
riconosciuto dal Coni, con l’età minima per l’inizio e la fine dell’attività agonistica, stabilita da
ciascuno di questi soggetti.
Il protocollo di visita è nazionale ed è definito dalla Legge, con varianti in funzione delle diverse
pratiche sportive; le Regioni ne stabiliscono l’attuazione e l’organizzazione.
La certificazione, gratuita in Italia per minorenni e disabili, è specifica per ogni sport o disciplina
praticata, poiché viene valutato dal medico certificatore (che deve essere per legge uno specialista
in Medicina dello sport) il rischio sportivo, valutato sia in gara sia in allenamento, rispetto a
specifiche patologie che potrebbero consentire la pratica solamente di alcuni tipi di attività sportive
ma non di altre.
La periodicità della visita è di norma annuale, salvo alcuni sport per la quale è biennale (per
esempio: golf, tiro con l’arco).
La visita deve seguire precise modalità, stabilite dalla Legge, con la contemporaneità di tutti gli
accertamenti obbligatori periodici.
Oltre ad un’approfondita anamnesi (intervista sulla storia clinica), ed alla visita clinica con
valutazione di tutti gli organi ed apparati, nel corso della visita devono essere eseguiti un
elettrocardiogramma a riposo e dopo esecuzione di una prova da sforzo (step test) con valutazione
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del recupero dopo sforzo, un esame delle urine ed una spirometria per la valutazione della capacità
respiratoria.
Secondo le più recenti Linee guida, dopo i 40 anni per gli uomini ed i 50 per le donne, viene
consigliato un test da sforzo massimale in presenza di fattori di rischio cardiovascolare.
Il medico certificatore può, ai fini della concessione dell’idoneità, e su motivato sospetto clinico-
diagnostico, richiedere anche accertamenti suppletivi.
La documentazione relativa alla visita deve essere conservata almeno 5 anni a cura del medico
certificatore, o dalla struttura pubblica o privata accreditata.
CONI SERVIZI SI TRASFORMERÀ IN SPORT E SALUTE SPA. IL PROGETTO NELLA
LEGGE DI BILANCIO
La Coni Servizi (braccio operativo del Comitato olimpico nazionale italiano) cambia nome:
si chiamerà infatti “Sport e Salute SpA” e la novità in esame, si legge sull’ANSA, sarà
accompagnata da nuove regole di incompatibilità con lo stesso ente pubblico.
E’ questa una delle novità in tema di sport previste nella bozza della Legge di Bilancio. I vertici
non verranno designati dal Coni, ma in futuro saranno decisi dal Ministero dell’Economia e
Finanze (MEF) su indicazione “dell’autorità di Governo competente in materia di Sport, sentito il
Coni”.
L’altra novità riguarda il fatto che gli incarichi di vertice del Coni e della nuova società “sono fra
loro incompatibili”, fino a due anni dalla fine della carica. Regolamentato anche il
finanziamento del Coni e della “Sport e Salute” che è parametrato al 32% delle entrate
effettivamente incassate dal bilancio delle Stato (per una misura non inferiore a 410 milioni di
euro) derivanti dalle imposte pagate dal settore: di queste 40 mln vanno al Coni e 370
mln a “Sport e Salute SpA”, alla quale spetta il finanziamento delle Federazioni sportive
nazionali (FSN) non inferiore a 260 milioni di euro.
ROTTAMAZIONE-TER: PUBBLICATE LE FAQ
Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato le FAQ sulla definizione agevolata delle cartelle
esattoriali
Il decreto fiscale 119/2018 collegato alla legge di bilancio 2019 ha introdotto la cd. rottamazione
ter che permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti negli avvisi e nelle cartelle di
pagamento attraverso il versamento delle somme dovute senza, però, corrispondere le sanzioni e gli
interessi di mora. I dubbi per coloro che hanno aderito alle rottamazioni precedenti non sono
mancati, così Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato le FAQ per rispondere ai principali
quesiti.
Nel primo chiarimento, è stato precisato che l’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 stabilisce che
è possibile mettersi in regola pagando le rate scadute di luglio, settembre e ottobre 2018 entro
il prossimo 7 dicembre. Chi paga nei termini rientra automaticamente nei benefici previsti dalla
“Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2017 (cd “rottamazione-ter”). Nel merito non è necessario dare comunicazione ad
agenzia delle Entrate.
Come chiarito, chi ha pagato rientra automaticamente nei benefici previsti dalla cd “rottamazione-
ter” pertanto Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza alcun ulteriore adempimento, invierà
al contribuente entro il 30 giugno 2019 una nuova “Comunicazione” con il
differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla Definizione agevolata 2000/17 (cd
“rottamazione bis”) ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.
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Attenzione però, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate della Definizione
agevolata 2000/17 (cd “rottamazione-bis”) in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018,
entro il prossimo 7 dicembre, per gli stessi carichi non si potrà più accedere alla nuova Definizione
agevolata (cd “rottamazione-ter”). Agenzia delle Entrate-Riscossione, come stabilito dalla legge,
dovrà riprendere le procedure di riscossione.
In un altro quesito è stato chiesto cosa succede nel caso in cui il contribuente abbia pagato in
ritardo rispetto alla scadenza prevista (31 luglio, 30 settembre, 31 ottobre) le rate del piano della
Definizione agevolata. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiarito che le precedenti scadenze
del 31 luglio, del 30 settembre e del 31 ottobre sono state differite, dal D.L. n. 119/2018, al 7
dicembre 2018. Per cui tutti i pagamenti effettuati per le predette rate, entro il 7 dicembre, sono
considerati tempestivi. Per effettuare il pagamento delle rate scadute è necessario utilizzare i
bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla “Comunicazione delle
somme dovute” già inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione. Copia della “Comunicazione” è
disponibile sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it nell’area riservata. Inoltre, senza
necessità di pin e password personali, è possibile chiederne copia compilando l’apposito form
online. Si ricorda, infine, che per pagare le rate scadute della Definizione agevolata 2000/17 sono
disponibili i seguenti canali:
portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
App EquiClick;
sportelli bancari;
uffici postali;
home banking;
punti Sisal e Lottomatica;
tabaccai convenzionati con Banca 5;
sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
Postamat;
compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione;
sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
SPORT: IL VERBALE INCASTRA IL CONSIGLIERE
Il componente del Direttivo che gestisce l’associazione, risponde dei debiti
La responsabilità per i debiti tributari di una ASD ricade anche sui componenti del Consiglio
Direttivo, se il Fisco è in grado di provare che questi abbiano effettivamente compiuto degli atti di
gestione. Lo stabilisce la CTP di Brescia 469/1/18 (presidente Spartà e relatore Perini) al termine di
un giudizio che ha visto soccombere un componente del Consiglio Direttivo di una ASD cui
l’Agenzia aveva disconosciuto i benefici fiscali previsti dalla Legge 398/91.
L’Ufficio, rilevato il superamento del plafond annuale di 250mila (ora 400mila) euro, tassava la
ASD come reddito d’impresa. La notifica, però, veniva indirizzata nei confronti di uno dei
consiglieri, in quanto ritenuto personalmente e solidalmente responsabile (art. 38 del Codice
civile).
Questi contestava lo status di consigliere attribuitogli dall’Agenzia, producendo una visura
camerale che dimostrava il contrario; in secondo luogo sosteneva l’inapplicabilità della
responsabilità solidale, che la norma riserva al legale rappresentante.
Il Fisco, però, replicava che il nome del consigliere era riportato nel modello Unico e compariva in
un verbale dell’assemblea ordinaria dei soci, registrato all’Agenzia. Quest’ultima circostanza ha
convinto il giudice della fondatezza della pretesa del Fisco.
La CTP ha richiamato l’orientamento della Cassazione (sentenza 20485/2013), in base al quale la
responsabilità prevista dall’art. 38 non riguarda solo il legale rappresentante, ma tutti coloro che,
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avendo agito in nome e per conto della ASD, abbiano posto in essere la concreta attività negoziale
dell’Ente.
Il principio è valido anche per i debiti tributari (nonostante non sorgano per atto negoziale, ma per
legge), con l’unico limite dell’arco temporale: la responsabilità è circoscritta alle sole obbligazioni
che siano insorte nel periodo della relativa investitura (Cassazione 5746/2007). In ogni caso,
precisa la Corte, va fornita la prova dell’effettiva ingerenza nell’attività dell’Ente (nel caso
specifico il verbale di assemblea).
Investita del problema opposto, infatti, più di recente la Cassazione ha escluso che il legale
rappresentante solo “di facciata” possa restare immune da responsabilità: ai fini dell’esclusione
dalla solidarietà ha l’onere di dimostrare di non avere avuto alcuna ingerenza nell’attività negoziale
dell’Ente ed anche di aver correttamente adempiuto agli obblighi tributari in capo alla ASD, a
partire dalle imposte (ordinanza 22861/2018).
DECRETO FISCALE 2019: COSA CAMBIA NELL’EMISSIONE DELLE FATTURE
Collegato fiscale alla manovra 2019: previste semplificazioni per l'emissione delle fatture
Al fine di consentire un lasso di tempo un po' più lungo per l’emissione della fattura elettronica, il
legislatore è intervenuto modificando l’art. 21 del DPR 633/1972. La modifica non riguarda, però,
solo l’emissione delle fatture elettroniche, ma abbraccia il più ampio spettro dell’emissione di
qualsiasi tipologia di fattura. La nuova norma contenuta nell'articolo 11 del D.L. 119/2018, il
cd. collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019, consente l’emissione delle fatture entro 10
giorni dal momento in cui sia stata effettuata l’operazione.
Per poter usufruire di tale possibilità è necessario, tuttavia, che nel corpo della fattura sia indicata
alternativamente:
la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi
la data in cui si è avuto il pagamento totale o parziale del corrispettivo (sempre che tali
date non coincidano con la data di emissione della fattura).
EMISSIONE FATTURA
POSSIBILITA’ Immediata Entro 10 giorni Differita
QUANDO
VIENE
EMESSA
Al momento di
effettuazione
dell’operazione o
del pagamento
Entro 10 gg
dall’effettuazione
dell’operazione o del
pagamento totale o
parziale del
corrispettivo.
Entro il 15° giorno del
mese successivo a quello
in cui è avvenuta
l’operazione.
INDICAZIONI
IN FATTURA
Natura, qualità e
quantità dei beni e
dei servizi formanti
oggetto
dell’operazione
Deve essere riportata
anche la data in cui è
avvenuta l’operazione o
il pagamento
Deve essere riportato
l’elenco delle operazioni
effettuate nello stesso
mese nei confronti del
medesimo soggetto
risultanti da idonea
documentazione
È importante sottolineare che l’entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista a partire
dal 1° luglio 2019 e che ciò non influenza in alcun modo il meccanismo di esigibilità dell’imposta
e della sua liquidazione.
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Ai fini della fatturazione elettronica, nel presupposto che questa si ritenga emessa quando sia
correttamente trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), è necessario che nei 10 giorni previsti
dalla nuova normativa venga fatta anche la trasmissione.
LEGGE DI BILANCIO 2019, NESSUN AUMENTO DELL’IVA
Rinviate le clausole di salvaguardia che dispongono l’aumento delle aliquote Iva
Nel DDL di Bilancio 2019 vengono sterilizzati gli aumenti delle aliquote IVA previsti, per
l’anno 2019, dall’articolo 1, comma 718 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità
2015) così come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 2 della legge 27 dicembre 2017, n.
205.
Questi sarebbero stati gli aumenti previsti in assenza di modifiche da parte della Legge di Bilancio
2019:
Aliquota Iva Dal 2019 Dal 2020 Dal 2021
10% 11,5% 13%
22% 24,2% 24,9% 25%
Questi, invece, i nuovi aumenti previsti per gli anni successivi al 2019:
Aliquota Iva Dal 2019 Dal 2020 Dal 2021
10% 10% 11,5%
22% 22% 24,1% 24,5%
Nel DDL di Bilancio è prevista anche la sterilizzazione dell’aumento delle accise sulla benzina,
sulla benzina con piombo e sul gasolio, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019 quale misura a
sostegno dell’ACE. L’art. 19 del D.L.. 91/2014 al comma 3 lett. b) prevedeva, infatti, che con un
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli venisse disposto, dal 1°
gennaio 2019, l’aumento dell’accisa in misura tale da determinare maggiori entrate nette non
inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro
a decorrere dal 2021.
SPORT BONUS 2019: ECCO OSA PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIO
Sport bonus al 65% per le erogazioni di privati per manutenzione e restauro di impianti sportivi
pubblici e realizzazione di nuove strutture
Sport bonus anche per il 2019. In particolare, l'articolo 47 del DDL di bilancio 2019 prevede
che per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell’anno solare 2019 per
interventi di
manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici
realizzazione di nuove strutture
spetta un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate anche nel caso in cui le stesse
siano destinate a soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. I soggetti che
effettuano tali erogazioni in denaro non possono cumulare il credito d’imposta con altra
agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
Il credito è riconosciuto
alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito
imponibile;
ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui ed è
ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Per tali soggetti il credito d’imposta è utilizzabile
tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, Legge 244/2007 e di cui all’articolo 34
Legge 388/2000.
11. 11
In generale, i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono
comunicare all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, dandone pubblicità con
mezzi informatici
comunicare altresì all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
lo stato di avanzamento dei lavori, rendicontando l’utilizzo delle somme erogate entro il 30
giugno di ogni anno successivo a quello di erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di
manutenzione, restauro e realizzazione di nuove strutture.
L’articolo termina chiarendo che le disposizioni applicative saranno individuate da un futuro
DPCM di concerto con il MEF da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
SECONDO ACCONTO IMPOSTE: SCADENZA 30 NOVEMBRE
Un riepilogo delle regole di determinazione del secondo acconto dell’Irpef, Ires, Irap, Minimi,
Forfetari, Cedolare secca, Ivie ed Ivafe.
Il 30 novembre 2018 è l’ultimo giorno per pagare il secondo acconto delle imposte 2018.
Per il calcolo delle imposte dovute è possibile utilizzare il metodo storico (sulla base all'imposta
2017 evidenziata nel quadro RN del mod. REDDITI 2018) o, in alternativa, quello previsionale,
qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un’imposta 2018 minore rispetto al 2017. La
scelta di un metodo piuttosto che di un altro riguarda la singola imposta.
Ecco un breve riepilogo sulle modalità di calcolo dell’acconto per varie imposte:
Irpef: 100% dell’importo indicato al rigo RN 34 “Differenza” del Mod. Redditi PF 2018.
L’acconto non è dovuto se l’importo indicato è non superiore a 51,65 Euro;
Addizionale regionale: non sono dovuti acconti;
Addizionale comunale: andava versato entro i termini di versamento del saldo Irpef
(quindi luglio/agosto 2018);
Minimi 2017 e 2018: acconto imposta sostitutiva 5% secondo le regole Irpef;
Minimi 2017 e ordinario 2018: acconto dell’imposta sostitutiva 2018, che andrà indicata
poi nel modello REDDITI 2019;
Minimi 2017 e forfetari 2018: acconto dell’imposta sostitutiva dei minimi, che andrà poi
indicata nel quadro LM del Mod. Redditi PF 2019;
Ordinario 2017 e forfetario 2018: non si è tenuti a versare l’acconto dell’imposta
sostitutiva, inoltre applicando il metodo previsionale è possibile non versare l’acconto Irpef (o
versarlo in misura inferiore rispetto a quello risultante con il metodo storico);
Forfetari 2017 e 2018: acconto imposta sostitutiva 15% secondo le regole Irpef;
Forfetario 2017 e ordinario 2018: acconto dell’imposta sostitutiva 2018, che andrà
indicata poi nel modello REDDITI 2019;
Ires: 100% dell’importo indicato al rigo RN 17 “IRES dovuta o differenza a favore del
contribuente” del Mod. Redditi SC 2018. L’acconto non è dovuto se l’importo indicato è non
superiore a 20,66 Euro;
Irap: 100% dell’importo indicato al rigo IR 21 “Totale imposta” del Mod. IRAP 2018.
L’acconto non è dovuto se l’importo indicato è non superiore a 51,65 € (per le persone fisiche), a
20,66 € (per i soggetti IRES);
Cedolare secca: 95% dell’imposta dovuta per il 2017 e va determinato con le medesime
modalità previste ai fini IRPEF. L’acconto non è dovuto se l’importo indicato al rigo LC1 campo 5
è non superiore a 51,65 €;
Ivie ed Ivafe: acconto secondo le regole Irpef.
12. 12
L’importo va versato tramite il Modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
4034 Acconto Irpef
2002 Acconto Ires
3813 Acconto Irap
1794 Acconto Imposta sostitutiva minimi (5%)
1791 Acconto Imposta sostitutiva forfetari (15%)
1841 Acconto cedolare secca
4045 Acconto IVIE
4048 Acconto IVAFE
SENZA FATTURA ELETTRONICA NON SARA’ POSSIBILE DETRARRE L’IVA PER
L’ACQUIRENTE
Solo la fattura elettronica ha valenza fiscale ma quella cartacea, ad esempio, produce effetti
civilistici
In occasione dell’incontro in streaming tra l’Agenzia delle Entrate ed il Sole 24 Ore, tenutosi il 12
novembre 2018, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la fattura elettronica emessa
tardivamente nel 2019 non verrà sanzionata, ma la relativa detrazione per
l’acquirente/committente tarderà.
Si ricorda, infatti, che il decreto fiscale (art. 10 D.L. 119/2018) ha previsto l’attenuazione delle
sanzioni in materia di fattura elettronica per i primi sei mesi del 2019, prevedendo:
che non siano applicate sanzioni in caso di fattura elettronica emessa entro il termine di
effettuazione della liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale);
l’applicazione di una sanzione ridotta al 20% se la fattura elettronica è emessa entro il
termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale) del periodo
successivo.
Se, da un lato, la nuova disposizione viene incontro alle esigenze del cedente, dall’altra non
considera le problematiche per l’acquirente, ossia se l’acquirente abbia il diritto di detrarre l’Iva
pur in assenza della fattura elettronica.
L’Agenzia delle Entrate, nell’incontro tenutosi il 12 novembre, risponde in maniera negativa
ribadendo il principio che, per le operazioni interne, dal 2019 l’unica fattura valida è quella
elettronica, per cui altri documenti non sono idonei ai fini della detrazione.
Nella relazione accompagnatoria all’articolo 10 del D.L. 119/2018, tuttavia, si legge che
l’acquirente non è soggetto ad alcuna sanzione ancorché detragga l’Iva.
Quello a cui auspica la stampa specializzata è che si consenta nel primo semestre 2019 la
detrazione dell’Iva con fattura cartacea, considerando il fatto che il cedente comunque deve
rispettare il termine della liquidazione periodica.
Sempre durante l’incontro del 12 novembre l’Agenzia chiarisce che solo la fattura trasmessa
elettronicamente ha rilevanza fiscale, ma resta il fatto che qualsiasi altro documento può
produrre effetti civili: ad esempio, la fornitura di beni documentata con fattura cartacea genera un
credito legittimo per il cedente.
13. 13
DEFINIZIONE AGEVOLATA SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE: PRONTO
IL PROVVEDIMENTO
Definite le modalità con cui le società/associazioni sportive dilettantistiche possono usufruire della
definizione agevolata
Con il provvedimento del 13 novembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità
applicative per l’accesso alla definizione agevolata (prevista dal c.d. Decreto fiscale) delle
società sportive dilettantistiche, a completamento di quanto già definito con il
precedente provvedimento del 9 novembre 2018 che ha stabilito le regole ed i termini generali della
definizione disciplinata dall’articolo 2 (ovvero quella relativa agli avvisi di accertamento, rettifica,
liquidazione e atti di recupero).
Innanzi tutto, possono accedere alla definizione agevolata (art. 7 comma 2 del D.L.
119/2018) solo le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro Coni nel
periodo d’imposta interessato dall’agevolazione.
La definizione agevolata può interessare esclusivamente gli atti notificati o sottoscritti
entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del Dl 119/2018 (c.d. decreto fiscale), relativi
alle sole IRES, IRAP e IVA.
Non è possibile avvalersi della definizione agevolata qualora l’ammontare di ciascuna
delle maggiori imposte IRES o IRAP, indicate nell’atto da definire, sia superiore ad euro
30.000 per ciascun periodo di imposta. La maggiore IVA non rientra nel calcolo di tale limite in
quanto deve essere versata per intero. Nel caso in cui la società o l’associazione sportiva
dilettantistica superi tale limite, potrà avvalersi della definizione agevolata di cui all’articolo 2 del
D.L. 119/2018.
L’agevolazione consiste in un taglio del 50% delle maggiori imposte Ires e Irap. Per
quanto riguarda la maggiore Iva, invece, essa dovrà essere versata per intero. Dovranno poi
essere corrisposti il 5% delle sanzioni irrogate e il 5% degli interessi dovuti, indicati negli atti
di accertamento, con esclusione degli eventuali accessori. Il taglio del 50% non si applica qualora
ciascuna delle maggiori Ires e Irap indicate nell’atto oltrepassi i 30mila euro per periodo d’imposta;
in tale caso ci si potrà avvalere della definizione di cui all’articolo 2 del D.L. 119/2018.
Se l’atto definibile non richiede il pagamento di imposte, per poter fruire della
definizione agevolata la società/associazione sportiva dilettantistica dovrà presentare in carta
libera, all’ufficio competente, la volontà di definizione, entro lo stesso termine previsto per il
versamento per ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) dell’ufficio competente.
Nel caso di avvisi di accertamento, la società utilizzerà il modello F24 allegato all’atto
da definire, riducendo gli importi dei tributi da versare del 50% (per Ires e Irap), ed indicando
i relativi codice tributo, codice atto, codice ufficio e anno. Il 5% delle sanzioni è calcolato sul totale
di quelle irrogate, così come descritte nel provvedimento di irrogazione presente nell’atto da
definire, mentre il 5% degli interessi si calcola sull’importo degli interessi relativi a ciascun tributo,
cui va aggiunto il 5% degli ulteriori interessi per ogni giorno successivo sino alla data di
pagamento inclusa. La procedura si perfeziona versando il dovuto in unica soluzione (o la prima
rata) entro il prossimo 23 novembre o, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del
ricorso.
Nel caso di inviti al contraddittorio, per quantificare gli importi da versare per la
definizione agevolata, è possibile richiedere assistenza all’ufficio che ha notificato l’atto. Si
ricorda che nell’F24 vanno indicati: i codici tributo previsti per l’accertamento con adesione
(reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate), il codice ufficio riportato nell’invito
ricevuto, l’anno di riferimento, il codice atto 99999999107. Anche in questo caso, la procedura si
perfeziona con il versamento dell’intera somma o della prima rata entro il 23 novembre.
14. 14
Nel caso di accertamenti con adesione la società/associazione utilizza i dati presenti nel
prospetto per la compilazione del modello F24 ricevuto al momento della sottoscrizione
dell’avviso di accertamento con adesione, riducendo gli importi dei tributi da versare (come
indicato sopra) ed utilizzando i codici tributo relativi alle somme dovute, il codice atto, il codice
ufficio e l’anno di riferimento. Poiché nel prospetto i tributi sono indicati unitamente agli interessi
e per intero, mentre le sanzioni irrogate e definite sono calcolate separatamente per ciascun tributo
nella misura agevolata di un terzo del minimo, si può richiedere assistenza all’Ufficio col quale è
stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute con
riguardo alle maggiori imposte, alle sanzioni ed agli interessi dovuti. La definizione si perfeziona
con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 13 novembre 2018.
ALIQUOTA IVA RIDOTTA PER I PRODOTTI EDITORIALI ELETTRONICI
La nuova direttiva UE consente di applicare l’aliquota IVA agevolata anche ai prodotti editoriali
elettronici
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 14 novembre 2018 è stata pubblicata
la direttiva (UE) 2018/1713, che modifica la direttiva 2006/112/CE e consente agli Stati membri
di applicare alle pubblicazioni fornite per via elettronica le stesse aliquote Iva previste per le
pubblicazioni su supporti fisici. La nuova disposizione entrerà in vigore il 20° giorno successivo
alla sua pubblicazione, quindi, il prossimo 4 dicembre.
La direttiva 2006/112/CE stabiliva che gli Stati membri potessero applicare aliquote Iva ridotte alle
pubblicazioni su supporti fisici, mentre le pubblicazioni fornite per via elettronica dovevano essere
assoggettate all’aliquota ordinaria.
Il 06.05.2015 e successivamente il 07.04.2016 la Commissione UE ha affermato che le
pubblicazioni fornite per via elettronica avrebbero dovuto poter beneficiare anch’esse delle aliquote
Iva agevolate, come quelle previste per le pubblicazioni su supporti fisici.
Della stessa opinione anche la Corte UE che, con sentenza del 7 marzo 2017, Rpo, C-390/2015, ha
dichiarato che la fornitura di pubblicazioni digitali su supporti fisici e digitali per via elettronica
costituiscono situazioni comparabili alla fornitura di pubblicazioni su supporti fisici.
Alla luce di tutto ciò, il Consiglio UE ha ritenuto opportuno prevedere:
la possibilità che tutti gli Stati membri applichino un’aliquota Iva ridotta alla fornitura di
libri, giornali e periodici, indipendentemente dal fatto che siano forniti su supporti fisici o
elettronici;
agli Stati membri che attualmente già applicano aliquote Iva ridotte a taluni libri, giornali
o periodici forniti su supporti fisici, di applicare lo stesso trattamento ai libri, giornali o periodici
forniti per via elettronica.
In questo modo la normativa italiana, che già stabilisce l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4%
anche ai prodotti editoriali elettronici, diventa compatibile con quella europea.
Si ricorda, infatti, che:
la legge di stabilità 2015 ha previsto che si applichi l’aliquota Iva agevolata del 4% a tutte
le pubblicazioni identificate da codice ISBN, e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o
tramite mezzi di comunicazione elettronica (articolo 1, comma 667, legge 190/2014);
la legge di stabilità 2016 ha esteso l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 4% anche
ai giornali online, i notiziari quotidiani, i dispacci delle agenzie di stampa ed i periodici
contraddistinti con il codice ISSN (articolo 1, comma 637, legge 208/2015).
15. 15
DECRETO GENOVA: ECCO TUTTE LE AGEVOLAZIONI
Previste una serie di agevolazioni fiscali per i soggetti colpiti dal crollo del ponte Morandi
In data 15.11.2018 è stato approvato il c.d. Decreto Genova (D.L. 109/2018) che prevede:
specifiche misure per far fronte all’emergenza del crollo del ponte Morandi a Genova,
avvenuto lo scorso 14 agosto;
disposizioni relative ai territori colpiti dal terremoto nel 2016 e 2017 (Italia centrale e
alcuni comuni dell’isola di Ischia);
altre misure finalizzate a garantire la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e
dei trasporti.
Per Genova:
esenzione (a decorrere dall’anno in corso fino al 31.12.2020) dall’ Irpef, Ires, Irap, Imu e
Tasi per i fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito dell'evento;
esenzione dalle imposte dirette e dall’Irap per i contributi, gli indennizzi ed i
risarcimenti ottenuti da privati (proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o
domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subìto danni direttamente
conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata) a seguito del crollo del ponte Morandi;
esenzione dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro per le istanze, i contratti e i
documenti presentati alla Pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020, in conseguenza del
crollo e relativi ai fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito dell'evento;
esenzione dal 14 agosto 2018 dall’imposta di successione, dalle imposte e tasse
ipotecarie e catastali e dall’imposta di bollo per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a
seguito del crollo;
sospensione dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019, dei termini di notifica delle
cartelle di pagamento e dei termini delle altre attività di riscossione coattiva a favore di coloro che
sono residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili sgomberati o danneggiati a seguito
del crollo;
riconoscimento, per le imprese (aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con
le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova) che hanno subìto dal 14 agosto 2018 alla data di
entrata in vigore del presente decreto un decremento di fatturato rispetto al corrispondente
periodo dell'anno 2017, di una somma fino al 100% (e nel limite massimo di euro 200.000) del
decremento stesso;
riconoscimento di diverse agevolazioni fiscali alle imprese facenti parte della zona
franca urbana (Zfu), appositamente istituita, che hanno subìto a causa dell'evento una riduzione
del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al
corrispondente periodo dell'anno 2017.
FATTURAZIONE ELETTRONICA: PER IL GARANTE DELLA PRIVACY VA
CAMBIATA
L'Agenzia delle Entrate dovrà rispondere alle criticità mosse dal Garante
Il Garante della privacy ha bocciato l'impianto della fatturazione elettronica che debutterà il
1° gennaio 2019, ravvisando rilevanti criticità, che comportano seri rischi per i diritti e le libertà
degli interessati. L'impianto messo a punto sulla fatturazione elettronica, infatti, presenta un
"trattamento obbligatorio, generalizzato e di dettaglio di dati personali, anche ulteriori rispetto a
quelli necessari a fini fiscali, relativi a ogni aspetto della vita quotidiana della totalità della
popolazione" che "non appare proporzionato all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo,
perseguito". Secondo il Garante c'è il problema:
16. 16
delle informazioni non necessarie ai fini fiscali: l'archivio dei dati che passeranno
attraverso il sistema di interscambio SdI riguarderà non solo i dati obbligatori a fini fiscali, ma la
fattura vera e propria, che contiene informazioni di dettaglio su beni e servizi acquistati, abitudini e
le tipologie di consumo, prestazioni sanitarie o legali;
della rete degli intermediari: il ricorso agli intermediari e società di servizi che potranno
essere delegati dal contribuente per la trasmissione/ ricezione/conservazione delle fatture
opereranno anche nei confronti di una moltitudine di imprese, accentrando enormi masse di dati
personali con un aumento dei rischi per la sicurezza delle informazioni, e sui loro usi impropri.
Secondo il Garante il sistema della fatturazione elettronica, così come è stato progettato, non è
in linea con il GDPR, il Regolamento europeo sula privacy.
A seguito delle osservazioni effettuate dal garante l'Agenzia delle Entrate dovrà fornire un
riscontro veloce, considerato che manca poco più di un mese dall'entrata in vigore delle nuove
regole sulla fatturazione.
Nel caso le Entrate decidessero di ignorare l’avvertimento, e il Garante confermasse la violazione
del regolamento Ue sulla privacy, si passerebbe all’ingiunzione di modifica dell’impianto.
SALDO 2018 IMU E TASI
Ricordiamo le principali regole applicative Imu e Tasi, partendo dalle scadenze e regole di
versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dalle 2 imposte,
le rispettive basi imponibili e le eventuali riduzioni.
Per entrambi i tributi l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso ed
ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso
si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).
Versamenti
Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell’Erario
sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l’aliquota d’imposta
dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo
0,3%).
L’acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente (quindi
quelle del 2017), mentre il conguaglio a saldo è determinato sulla base delle aliquote 2018, se
pubblicate sul sito del Mef entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo viene
calcolato sulla base delle aliquote 2017).
Scadenza Parametri di calcolo
Acconto 2018
Imu
18 giugno 2018 (il 16 cade di sabato) Aliquote 2017
Saldo 2018 Imu 17 dicembre 2018 (il 16 cade di
domenica)
Aliquote 2018 (pubblicate entro 28
ottobre)
Era consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno, tenendo già da subito conto
delle aliquote deliberate per l’anno in corso; nel qual caso, nulla sarà dovuto a conguaglio a
dicembre.
Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con
utilizzo degli specifici codici tributo:
17. 17
Codice tributo
Imu
Immobile Destinatario versamento
3912 Abitazione principale e pertinenze Comune
3914 Terreni Comune
3916 Aree fabbricabili Comune
3918 Altri fabbricati Comune
3925 Fabbricati D Stato
3930 Fabbricati D (incremento) Comune
Codice tributo Tasi Immobile Destinatario versamento
3958 Abitazione principale e pertinenze Comune
3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale Comune
3960 Aree fabbricabili Comune
3961 Altri fabbricati Comune
L’utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati
dal contribuente; in tal caso occorre verificare il canale di presentazione del modello (a seconda dei
casi, home banking ovvero tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate, anche tramite
intermediario).
Le aliquote applicabili
Imu
L'aliquota di base prevista per l’Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale
aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il range
dell’aliquota ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille).
Tasi
L’aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l’Imu:
per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può comunque
eccedere il limite dell’1 per mille;
la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non
può essere in ogni caso superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al
31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la
generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6
per mille per le abitazioni principali di lusso);
è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione fosse già stata in passato deliberata;
per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione è prevista un’aliquota massima del
2,5 per mille.
Con questa articolatissima situazione è di fondamentale importanza verificare puntualmente la
delibera ed il regolamento adottati dal singolo Comune, controllando in parallelo regolamenti
Imu e Tasi.
I soggetti passivi
Imu
Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:
il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da
usufrutto);
18. 18
l’usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
il titolare del diritto d’uso;
il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con
riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di
proprietà del defunto pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di
spettanza;
il titolare del diritto di enfiteusi;
il titolare del diritto di superficie;
il concessionario di aree demaniali;
nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è
l’utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione);
il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il
coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto ad utilizzare l’immobile, non deve versare).
Tasi
Ai soli fini Tasi, l’imposta è dovuta:
sia dal possessore dell’immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu);
che dal detentore.
Per detentore si intende il soggetto che utilizza l’immobile in forza di un titolo diverso da un diritto
reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:
l’inquilino, quando l’immobile è dato in locazione;
il comodatario, quando l’immobile è oggetto di comodato;
l’affittuario, quando l’immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.
La Tasi complessivamente dovuta in relazione all’immobile deve essere ripartita tra possessore e
detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l’imposta
a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell’imposta complessivamente
dovuta sull’immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al
riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.
L’imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore. Se
l’inquilino/comodatario abita l’immobile, non dovrà versare Tasi (il possessore, al contrario, dovrà
pagare regolarmente su tale immobile sia l’Imu, che la Tasi di propria competenza).
Gli immobili interessati
L’Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun
Comune.
L’abitazione principale è esente tanto da Imu, quanto dalla Tasi.
Imu Tasi
Fabbricati Sì Sì
Abitazione principale, pertinenze e
fabbricati assimilati
No
(solo A/1, A/8, A/9)
No
(solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali No Sì
Aree fabbricabili Sì Sì
Terreni agricoli Sì No
19. 19
Fabbricati
I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad
esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori
contabili), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al
1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.
Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista, inoltre, una riduzione del 50% della base
imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi
dell’articolo 10, D. Lgs. 42/2004.
I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono
esenti dall’Imu, mentre la Tasi risulta dovuta.
È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai
familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque
soggetta al rispetto di determinati vincoli.
Terreni agricoli
I terreni agricoli sono imponibili solo ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%,
a cui applicare un moltiplicatore di 135.
I terreni sono comunque esenti da Imu nelle seguenti situazioni:
quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare 9 del 1993. Alcuni Comuni
sono designati parzialmente montani (PD) e l’esenzione vale per una parte del territorio comunale;
viene confermata l’esenzione per i terreni ubicati nelle cosiddette “isole minori” indicate
nell’allegato A, L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la
Sardegna);
per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, purché iscritti nell’apposita
previdenza, l’esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in
territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da
parte di tali soggetti;
viene confermata l’esenzione per i terreni ad immutabile destinazione agrosilvopastorale a
proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.
Aree edificabili
Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal
valore venale in comune commercio. Si ricorda, comunque, che molti Comuni individuano dei
valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è prevista la “finzione di non
edificabilità” delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un
terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di
utilizzazione edificatoria.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di
fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l’immobile
Categoria catastale Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 – C/6 – C/7 160
B 140
C/3 – C/4 – C/5 140
A/10 e D/5 80
D (escluso D/5) 65
C/1 55
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interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal
valore venale.
FATTURA ELETTRONICA, SCONGIURATA L’IPOTESI DI UN RINVIO
L’Agenzia delle Entrate è al lavoro per trovare un accordo con il Garante ed attivare un sistema di
fatturazione elettronica conforme alle regole europee sulla privacy
A seguito della “bocciatura” da parte del Garante della privacy dell’impianto messo a punto
per la fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate afferma di avere già iniziato un percorso
di interlocuzione con il Garante, per trovare i correttivi necessari e far entrare così a regime un
sistema pienamente conforme alle regole europee in materia di privacy.
Al momento, quindi, è scongiurata l’ipotesi di un rinvio della fatturazione elettronica che,
ricordiamo, debutterà dal 1° gennaio 2019. Del resto, l’abrogazione, o il semplice rinvio della
fatturazione elettronica, richiederebbe una grossa copertura considerato che il gettito previsto
dall’introduzione dell’e-fattura -in termini di recupero dell’evasione- si assesta a 1,9 miliardi di
euro in un anno.
Con alcuni emendamenti al decreto fiscale, ora all’esame della commissione Finanze del Senato, si
starebbero valutando possibili esclusioni per alcune categorie professionali e per le società
sportive dilettantistiche.
E’ invece molto probabile che venga modificata la struttura del Sistema di interscambio,
soprattutto per quanto riguarda i punti considerati più a rischio dal Garante della privacy:
la trasmissione e l’archiviazione massiva di informazioni senza valore fiscale;
la possibilità da parte di terzi intermediari di usare le fatture per profilare le abitudini dei
clienti.
Nel frattempo, i commercialisti stanno portando avanti un progetto per ottenere una piattaforma
dedicata a loro: mesi fa è stata aperta una gara e si attende ora la comunicazione del vincitore.
Anche in merito questa piattaforma però il Garante della concorrenza e del mercato ha scritto al
Consiglio nazionale per avere informazioni sulla piattaforma. In più occasioni il Consiglio
nazionale ha chiesto la sospensione delle sanzioni per tutto il 2019 (e non solo per i primi sei mesi).
Anche l’Adc chiede l’estensione del periodo di tolleranza e invita alla creazione di «tavoli di
analisi tra i referenti tecnici dell’agenzia delle Entrate, le associazioni sindacali dei commercialisti,
il Consiglio nazionale e le associazioni dei produttori di software».
IL BAR NON RIENTRA MAI TRA LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
In via generale, sono da considerarsi effettuate nell’esercizio di impresa le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi fatte da associazioni che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio
di attività commerciale e, per le altre associazioni, sono, invece, considerate effettuate
nell’esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati, ove rese verso
il pagamento di un corrispettivo o di uno specifico contributo supplementare. In via eccezionale,
invece, è esclusa la qualificazione di prestazione fatta nell’esercizio di attività commerciale, delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi a condizione che siano “effettuate in conformità” alle
finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali e sportive. Essendo questo il quadro di riferimento, è agevole dedurre come solo le
prestazioni ed i servizi che realizzano le finalità istituzionali senza specifica organizzazione e verso
il pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione, non vadano
considerate come compiute nell’esercizio di attività commerciale e, quindi, come non imponibili,
mentre ogni altra attività espletata dagli stessi soggetti deve ritenersi rientri nel regime impositivo.
In conclusione, l’attività di bar con somministrazione di bevande verso pagamento di corrispettivi
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specifici, svolta da un circolo culturale, anche se effettuata ai propri associati, non rientra in alcun
modo fra le finalità istituzionali del circolo e deve, dunque, ritenersi ai fini del trattamento
tributario, attività di natura commerciale (cfr. sentenze n. 15191/2016, n. 21406/2012, n.
20073/2005, n. 19839/2005, n. 2680/2004, n. 6340/2002, n. 4964/2000 e n. 3850/2000).
Cassazione - sentenza n. 25650 – 5 marzo 2018 – 15 ottobre 2018
LA STRATEGIA DIFFERENZIA RAPPRESENTANZA E PUBBLICITA’
In tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, ai sensi dell’articolo 108 (ex 74, comma 2),
DPR 917/1986, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità va individuato nella
diversità, anche strategica, degli obiettivi, atteso che costituiscono spese di rappresentanza i costi
sostenuti per accrescere il prestigio e l’immagine della Società e per potenziarne le possibilità di
sviluppo, senza dar luogo ad un’aspettativa d’incremento delle vendite, mentre sono spese di
pubblicità o propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente
anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque al
fine diretto di incrementare le vendite, sicché è necessaria una rigoroso verifica dell’effettiva
finalità delle spese (cfr. sentenza n. 16596/2015).
Cassazione – ordinanza n. 25822 – 12 settembre 2018 – 16 ottobre 2018
LA PRESUNZIONE PER LE SPESE DI PUBBLICITA’ NELLE SOCIETA’ SPORTIVE
Le spese di sponsorizzazione, di cui all’art. 90, comma 8, L. 289/2002 sono assistite da una
“presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, al
ricorrere delle seguenti condizioni: che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva
dilettantistica; che sia rispettato il limite quantitativo di spesa; che la sponsorizzazione miri a
promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor e che il soggetto sponsorizzato abbia
effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (cfr. sentenze n. 17973/2018, n.
14232/2017 e n. 8981/2017).
Cassazione – ordinanza n. 26590 – 26 settembre 2018 – 22 ottobre 2018
LA ASD MANTIENE I BENEFICI CON VIOLAZIONI FORMALI
Il mancato rispetto degli adempimenti formali non legittima la perdita della qualifica di
associazione sportiva dilettantistica (ASD). Infatti, la natura sportivo-dilettantistica è certificata
dall’iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni tenuto presso il Coni. Al più, la violazione
di tali aspetti, tra cui il principio di democraticità, può comportare la decadenza delle agevolazioni,
e non la perdita della qualifica di ente non commerciale.
A stabilirlo è la sentenza 219/3/2018 della CTP Varese.
E’, pertanto, infondata la tesi del Fisco secondo cui la ASD perde la qualifica di ente non
commerciale, e quindi le agevolazioni previste dalla L. 398/91, siccome, a seguito di verifica è
emerso che sussistono una violazione del “principio di democraticità”, un esiguo numero di
associati, una scarsa partecipazione alla vita sociale degli stessi.
Inoltre, l’assemblea è stata convocata in modo non formale solo una volta l’anno e mancano
documenti associativi, quali atto costitutivo, registro documentazione passiva, libro soci.
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L’ESISTENZA DEL SALDO NEGATIVO DI CASSA
In tema di accertamento induttivo del reddito ai fini Ires ed Iva, ai sensi degli articoli 39, DPR
600/1973 e 54, DPR 633/1972, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci
di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia
contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo;
ciò in quanto la chiusura “in rosso” di un conto di cassa significa, senza possibilità di dubbio, che
le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati; per cui non si può fare a
meno di ravvisare, senza alcuna forzatura logica, l’esistenza di altri ricavi, non registrati, in misura
almeno pari al disavanzo (cfr. ordinanze n. 25289/2017, n. 11988/2011 e n. 27585/2008).
Cassazione – ordinanza n. 28715 – 21 giugno 2018 – 9 novembre 2018
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