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Le novità fiscali
Legge di Bilancio e DL collegato
24 gennaio 2017 Università del Piemonte Orientale
La rottamazione delle
cartelle
A cura di Paolo Luigi Burlone – ODCEC
Novara
La rottamazione delle cartelle
Art 6 del DL 193/2016 convertito Legge 225/2016 del
01.12.2016 prevede:
-Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della
riscossione
- Ambito temporale: carichi affidati dal 2000 al 2016 (leggasi dal
01.01.2000 al 31.12.2016)
- Ambito oggettivo: estinzione del debito senza corrispondere le
sanzioni, gli interessi di mora ex art. 30, comma1, DPR 602/73,
ovvero sanzioni o somme aggiuntive art 27, comma 1, d.lgs
46/1999 (accessori crediti previdenziali)
La rottamazione delle cartelle
Definizione agevolata se:
a)Pagamento delle somme affidate a titolo di capitale e interessi
b)Pagamento delle somme spettanti all’agente della riscossione a
titolo di aggio e rimborso spese per la riscossione, ricalcolate
sull’importo rideterminato ai sensi della lettera a)
Condizione:
Pagamento di almeno 70% dell’importo nel 2017
Pagamento del restante 30% dell’importo nel 2018
La rottamazione delle cartelle
Pagamento da effettuarsi in unica soluzione
o in alternativa
Rate di pari ammontare nel numero massimo di:
-3 rate nel 2017
-2 rate nel 2018
Si accede tramite presentazione istanza entro 31 marzo 2017
indicando:
-Ruoli per cui si intende chiedere la definizione agevolata
-Numero di rate previste
-Eventuali giudizi pendenti su somme in oggetto ed esplicita
espressione di rinuncia agli stessi giudizi.
Entro 31 maggio 2017 Agente della riscossione risponde
La rottamazione delle cartelle
A seguito della richiesta di rottamazione dei carichi,
all’Agente della riscossione viene inibito:
- l’avvio di nuove azioni esecutive;
- l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche
(mantengono validità quelli già iscritti);
- la prosecuzione delle procedure di recupero coattivo già
avviate (a condizione che non si sia già tenuto il primo
incanto con esito positivo, non sia stata già presentata istanza
di assegnazione, non sia già stato emesso il provvedimento di
assegnazione dei crediti pignorati).
La rottamazione delle cartelle
Definizione agevolata delle cartelle esattoriali- Cosa paga il contribuente
Cosa è tenuto a versare Cosa non verserà con la DEFINIZIONE
agevolata
I tributi interessati
 Somme affidate all’agente
della riscossione a titolo di
capitale e interesse per
ritardata iscrizione a ruolo;
 L’aggio della riscossione
(da calcolare però solo sul
capitale e sugli interessi da
ritardata iscrizione a ruolo)
 spese di rimborso per le
procedure esecutive,
 spese di notifica della
cartella di pagamento
 Interessi di dilazione in
caso di richiesta di rateazione
delle somme dovute in seguito
alla definizione agevolata.
 Le sanzioni collegate alla
maggiore imposta evasa
 Gli interessi di mora.
 Le somme aggiuntive ai crediti
previdenziali (art.27, D.Lgs 46/99)
 Irpef;
 Ires;
 Irap;
 Contributi previdenziali e
assistenziali;
 L’imposta sul valore aggiunto
(IVA), tranne quella riscossa
all'importazione.
 i ruoli emessi da Regioni,
Province, Città metropolitane e
Comuni, quali ad esempio relativi
all’Ici o all’IMU rientrano nella
rottamazione. Anche altre altri tributi
comunali quali Tarsu, Tares , Tari, rette
scolastiche trasporti. (art. 6ter)
La rottamazione delle cartelle
Come da disposizioni originarie contenute nel D.L. 193/2016 sono escluse dalla
definizione agevolata:
le risorse comunitarie quali dazi e accise;
l’imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
le somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art.14del
regolamento CE n°659/99;
i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e
sentenze penali di condanna;
le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; in questo caso la
definizione agevolata riguarderà soltanto gli interessi, compresi quelli di cui all’articolo
27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Sono altresì escluse le sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per
violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
La rottamazione delle cartelle
La definizione agevolata per le dilazioni in corso
La possibilità di ricorrere alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2016 è ammessa anche per i contribuenti che hanno già in essere
una dilazione con l’Agente della riscossione.
Definizione agevolata e dilazioni in corso
E’ riconosciuta anche per le dilazioni in essere
si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e
interessi
non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione,
a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di
interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive sui crediti previdenziali
La rottamazione delle cartelle
Ai fini della richiesta della definizione agevolata in commento, il
debitore interessato è tenuto a presentare entro il 31 marzo 2017,
apposita istanza, modello DA1, all’Agente della riscossione. Tale
modello è disponibile sul sito di Equitalia al seguente percorso
web Home - Modulistica - Definizione agevolata.
Le scadenze delle rate oggetto di dilazione possono essere così
individuate:
1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto);
2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto);
3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto);
4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);
5° a rata a settembre 2018 (15% del dovuto).
La rottamazione delle cartelle
Prestare particolare attenzione a:
- In caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo
pagamento dell’unica soluzione o di una sola rata la
definizione decade. Le somme già versate vengono
acquisite a titolo di acconto. Impossibilità di richiedere
nuova rateazione*.
- Tempestività dei pagamenti (definizione entro 09/2018)
- Impatto finanziario rispetto a rateazione lunga.
- Definizione dei soli ruoli affidati. Non tiene conto art
29, comma 1, lett. B) DL 78/2010 per accertamenti
esecutivi e art 2 d.lgs 462/1997 per avvisi bonari.
* Non opera se oggetto di definizione sono carichi non “scaduti” (es. cartelle
esattoriali entro 60gg)
La rottamazione delle cartelle
La rottamazione delle cartelle
La rottamazione delle cartelle
Le novità fiscali
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24 gennaio 2017 Università del Piemonte Orientale
La rivalutazione dei
beni di impresa
A cura di Paolo Luigi Burlone – ODCEC
Novara
La rivalutazione dei beni d’impresa
Legge di stabilità 2017 (commi da 556 a 564) prevede la possibilità
di rivalutare i beni appartenenti alle imprese.
E’ consentito:
-Rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni (556)
-Affrancare il saldo attivo di rivalutazione (558)
-Riallineamento dei valori fiscali al maggior valore civilistico
risultante dal bilancio (559)
La rivalutazione dei beni d’impresa
Rivalutazione possibile per i soggetti* di cui art 73, comma 1, lett.
a) e b):
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a
responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di
mutua assicurazione, nonche' le societa' europee di cui
al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative
europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel
territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', nonche' i trust,
residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
Esclusi i soggetti che adottano principi contabili internazionali
La rivalutazione dei beni d’impresa
Possono essere rivalutati, anche in deroga all’art 2426 c.c., i beni di impresa e le
partecipazioni in impresa collegate o controllate (sez. II capo I L. 342/2000)
immobilizzate, con esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta
l’attività.
I beni devono risultare dal bilancio in corso al 31/12/2015 ed essere posseduti
nell’esercizio in corso al 31/12/2016.
La rivalutazione viene eseguita nel bilancio successivo a quello in corso al 31/12/2015.
(2016)
I beni devono essere rivalutati per categorie omogenee (rif. Art 4 DM 162/2001 - circ.
13/E del 04 giugno 2014*.. categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di
ammortamento.)
*Se si esclude bene, non si decade se si versa imposta sostitutiva oltre sanzioni e
interessi per bene escluso SENZA EFFETTO DELLA RIVALUTAZIONE
Rivalutazione annotata nell’inventario e in nota integrativa
La rivalutazione dei beni d’impresa
Categorie omogenne:
- Beni immobili (aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica; aree non
fabbricabili; fabbricati non strumentali; fabbricati strumentali per destinazione;
fabbricati strumentali per natura)
- Beni mobili registrati (aeromobili; veicoli; navi e imbarcazioni iscritte nel registro
internazionale; navi e imbarcazioni non iscritte nel registro internazionale)
- Beni ammortizzabili (beni destinati ad essere utilizzati durevolmente per anno di
acquisizione e coefficiente di ammortamento, ordinati per “specie” e “gruppi” di cui tab.
DM 31 dicembre 1988)
- Beni ad uso promiscuo e deducibilità limitata (Possibile escluderli da categorie
omogenee ma se rivalutati imposta sostitutiva su intero saldo attivo)
- Beni immateriali (non è configurabile raggruppamento per categorie)
- Azioni e quote (categorie omogenee per natura in conformità ai criteri di cui all’articolo
94 del TUIR)
La rivalutazione dei beni d’impresa
La rivalutazione può essere eseguita applicando:
- Rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento
- Rivalutazione del solo costo storico
- Riduzione del fondo di ammortamento
La rivalutazione dei beni d’impresa
Il limite entro cui può essere effettuata la rivalutazione è
rappresentato dal valore economico del bene, ovverosia il valore
effettivamente attribuibile al bene in base al “valore corrente”
(determinato in base ai valori correnti e alle quotazioni dei mercati
regolamentati) ovvero al “valore interno” determinato in base alla
“capacità produttiva” ed “all’effettiva possibilità economica di
utilizzo nell’impresa”.
La rivalutazione non potrà mai eccedere il costo di sostituzione,
ovvero il costo di acquisto di un bene nuovo della stessa tipologia,
o il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino
della sua funzionalità.
La rivalutazione dei beni d’impresa
Il maggior valore attribuito ai beni rivalutati si considera
riconosciuto fiscalmente pagando imposta sostitutiva di imposta
sui redditi, IRAP ed eventuali addizionali pagando:
- 12% beni non ammortizzabili
- 16% beni ammortizzabili
L’imposta sostitutiva si versa contestualmente alle imposte sui
redditi relative all’esercizio in cui è avvenuta la rivalutazione. Può
essere compensata con crediti di imposta.
La rivalutazione fiscalmente ha rilevanza dal terzo esercizio
successivo a quello in cui avviene la rivalutazione.
La rivalutazione dei beni d’impresa
Per i soli beni immobili la rivalutazione ha effetto dall’esercizio in
corso alla data del 1 dicembre 2018.
I beni oggetto di rivalutazione non potranno essere ceduti,
assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare
dell’imprenditore prima dell’inizio del quarto periodo d’imposta
successivo a quello nel bilancio in cui la rivalutazione è stata
effettuata. Per la determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze si tiene conto del costo del bene prima della
rivalutazione.
La rivalutazione dei beni d’impresa
Se la cessione avviene prima del quarto esercizio successivo:
- Per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze si tiene
conto del costo del bene prima della rivalutazione.
- La riserva in sospensione d’imposta deve essere diminuita per
un importo pari alla rivalutazione del bene ceduto ovvero
assegnato a finalità estranee a quelle d’impresa, etc. ed
aumentata per un importo pari all’imposta sostitutiva versata sul
bene ceduto oggetto di rivalutazione.
- E’ riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva
versata per lo stesso bene.
La rivalutazione dei beni d’impresa
RISERVA DI RIVALUTAZIONE
-A fronte dei maggiori valori iscritti nell’attivo a seguito della rivalutazione deve essere
iscritta al passivo, nel Patrimonio Netto, un aumento di capitale vincolato ovvero
un’apposita riserva denominata «Riserva di rivalutazione L. 232/2016».
-Tale riserva si considera «in sospensione d’imposta»; pertanto ove la stessa fosse
distribuita, l’importo della riserva sarà tassato sia in capo alla società che ai soci.
- L’importo della riserva da iscrivere deve essere pari ai maggiori valori della
rivalutazione diminuiti dell’imposta sostitutiva da versare.
-In caso di riallineamento dei valori fiscali a quelli civili, non emergendo in bilancio alcun
ulteriore valore, va vincolata, ovvero resa indisponibile, una riserva già presente in
bilancio. In caso di assenza di riserve, il vincolo va apposto su una parte o sull’intero
capitale sociale.
-In caso di incapienza del capitale e delle riserve, il riallineamento non può essere
effettuato.
La rivalutazione dei beni d’impresa
AFFRANCAMENTO RISERVA DI RIVALUTAZIONE
- Pagamento imposta sostitutiva del 10%
- Si deve conteggiare sul valore della riserva al lordo dell’imposta
sostitutiva sulla rivalutazione versata.
- Termine di pagamento = saldo imposte in unica soluzione
- Con l’affrancamento la riserva, ove distribuita, non viene tassata
in capo alla società ma solo in capo al socio secondo le ordinarie
regole di tassazione dei dividendi.
La rivalutazione dei beni d’impresa
Il rimando del comma 562 agli artt. 11,13,14 e 15 (altri soggetti
ammessi) della Legge 21 novembre 2000, n.342 apre la
possibilità della rivalutazione alle le società in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le
società di persone anche in contabilità semplificata.
Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, lo
stesso articolo 15 della citata legge n. 342 del 2000 stabilisce che
la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un
apposito prospetto dal quale risultino i prezzi di costo e la
rivalutazione compiuta.
(circolare 13/E del 2014 rif. L.147/2013 e circolare 11/E del 2009)
La rivalutazione dei beni d’impresa
Per i soggetti in contabilità semplificata la rivalutazione è
possibile:
- per i beni iscritti nel registro dei beni ammortizzabili al 31
dicembre 2015 ed esistenti al 31 dicembre 2016.
- in assenza di bilancio formale bisogna provare la qualifica di
beni diversi da quelli merce sulla base di situazioni di fatto, ossia
di elementi desumibili dalle modalità di effettivo impiego dei beni
(circ. 11/E del 2009)
- venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che
dovra' essere presentato, a richiesta, all'amministrazione
finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione
compiuta (art.15, comma 2, L.342/2000)

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Rottamazione cartelle esattoriali e rivalutazione beni di impresa

  • 1. Le novità fiscali Legge di Bilancio e DL collegato 24 gennaio 2017 Università del Piemonte Orientale La rottamazione delle cartelle A cura di Paolo Luigi Burlone – ODCEC Novara
  • 2. La rottamazione delle cartelle Art 6 del DL 193/2016 convertito Legge 225/2016 del 01.12.2016 prevede: -Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione - Ambito temporale: carichi affidati dal 2000 al 2016 (leggasi dal 01.01.2000 al 31.12.2016) - Ambito oggettivo: estinzione del debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora ex art. 30, comma1, DPR 602/73, ovvero sanzioni o somme aggiuntive art 27, comma 1, d.lgs 46/1999 (accessori crediti previdenziali)
  • 3. La rottamazione delle cartelle Definizione agevolata se: a)Pagamento delle somme affidate a titolo di capitale e interessi b)Pagamento delle somme spettanti all’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso spese per la riscossione, ricalcolate sull’importo rideterminato ai sensi della lettera a) Condizione: Pagamento di almeno 70% dell’importo nel 2017 Pagamento del restante 30% dell’importo nel 2018
  • 4. La rottamazione delle cartelle Pagamento da effettuarsi in unica soluzione o in alternativa Rate di pari ammontare nel numero massimo di: -3 rate nel 2017 -2 rate nel 2018 Si accede tramite presentazione istanza entro 31 marzo 2017 indicando: -Ruoli per cui si intende chiedere la definizione agevolata -Numero di rate previste -Eventuali giudizi pendenti su somme in oggetto ed esplicita espressione di rinuncia agli stessi giudizi. Entro 31 maggio 2017 Agente della riscossione risponde
  • 5. La rottamazione delle cartelle A seguito della richiesta di rottamazione dei carichi, all’Agente della riscossione viene inibito: - l’avvio di nuove azioni esecutive; - l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche (mantengono validità quelli già iscritti); - la prosecuzione delle procedure di recupero coattivo già avviate (a condizione che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo, non sia stata già presentata istanza di assegnazione, non sia già stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).
  • 6. La rottamazione delle cartelle Definizione agevolata delle cartelle esattoriali- Cosa paga il contribuente Cosa è tenuto a versare Cosa non verserà con la DEFINIZIONE agevolata I tributi interessati  Somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse per ritardata iscrizione a ruolo;  L’aggio della riscossione (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo)  spese di rimborso per le procedure esecutive,  spese di notifica della cartella di pagamento  Interessi di dilazione in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla definizione agevolata.  Le sanzioni collegate alla maggiore imposta evasa  Gli interessi di mora.  Le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs 46/99)  Irpef;  Ires;  Irap;  Contributi previdenziali e assistenziali;  L’imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all'importazione.  i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, quali ad esempio relativi all’Ici o all’IMU rientrano nella rottamazione. Anche altre altri tributi comunali quali Tarsu, Tares , Tari, rette scolastiche trasporti. (art. 6ter)
  • 7. La rottamazione delle cartelle Come da disposizioni originarie contenute nel D.L. 193/2016 sono escluse dalla definizione agevolata: le risorse comunitarie quali dazi e accise; l’imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; le somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art.14del regolamento CE n°659/99; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; in questo caso la definizione agevolata riguarderà soltanto gli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Sono altresì escluse le sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
  • 8. La rottamazione delle cartelle La definizione agevolata per le dilazioni in corso La possibilità di ricorrere alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 è ammessa anche per i contribuenti che hanno già in essere una dilazione con l’Agente della riscossione. Definizione agevolata e dilazioni in corso E’ riconosciuta anche per le dilazioni in essere si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive sui crediti previdenziali
  • 9. La rottamazione delle cartelle Ai fini della richiesta della definizione agevolata in commento, il debitore interessato è tenuto a presentare entro il 31 marzo 2017, apposita istanza, modello DA1, all’Agente della riscossione. Tale modello è disponibile sul sito di Equitalia al seguente percorso web Home - Modulistica - Definizione agevolata. Le scadenze delle rate oggetto di dilazione possono essere così individuate: 1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto); 2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto); 3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto); 4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto); 5° a rata a settembre 2018 (15% del dovuto).
  • 10. La rottamazione delle cartelle Prestare particolare attenzione a: - In caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo pagamento dell’unica soluzione o di una sola rata la definizione decade. Le somme già versate vengono acquisite a titolo di acconto. Impossibilità di richiedere nuova rateazione*. - Tempestività dei pagamenti (definizione entro 09/2018) - Impatto finanziario rispetto a rateazione lunga. - Definizione dei soli ruoli affidati. Non tiene conto art 29, comma 1, lett. B) DL 78/2010 per accertamenti esecutivi e art 2 d.lgs 462/1997 per avvisi bonari. * Non opera se oggetto di definizione sono carichi non “scaduti” (es. cartelle esattoriali entro 60gg)
  • 14. Le novità fiscali Legge di Bilancio e DL collegato 24 gennaio 2017 Università del Piemonte Orientale La rivalutazione dei beni di impresa A cura di Paolo Luigi Burlone – ODCEC Novara
  • 15. La rivalutazione dei beni d’impresa Legge di stabilità 2017 (commi da 556 a 564) prevede la possibilità di rivalutare i beni appartenenti alle imprese. E’ consentito: -Rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni (556) -Affrancare il saldo attivo di rivalutazione (558) -Riallineamento dei valori fiscali al maggior valore civilistico risultante dal bilancio (559)
  • 16. La rivalutazione dei beni d’impresa Rivalutazione possibile per i soggetti* di cui art 73, comma 1, lett. a) e b): a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche' le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; Esclusi i soggetti che adottano principi contabili internazionali
  • 17. La rivalutazione dei beni d’impresa Possono essere rivalutati, anche in deroga all’art 2426 c.c., i beni di impresa e le partecipazioni in impresa collegate o controllate (sez. II capo I L. 342/2000) immobilizzate, con esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività. I beni devono risultare dal bilancio in corso al 31/12/2015 ed essere posseduti nell’esercizio in corso al 31/12/2016. La rivalutazione viene eseguita nel bilancio successivo a quello in corso al 31/12/2015. (2016) I beni devono essere rivalutati per categorie omogenee (rif. Art 4 DM 162/2001 - circ. 13/E del 04 giugno 2014*.. categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.) *Se si esclude bene, non si decade se si versa imposta sostitutiva oltre sanzioni e interessi per bene escluso SENZA EFFETTO DELLA RIVALUTAZIONE Rivalutazione annotata nell’inventario e in nota integrativa
  • 18. La rivalutazione dei beni d’impresa Categorie omogenne: - Beni immobili (aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica; aree non fabbricabili; fabbricati non strumentali; fabbricati strumentali per destinazione; fabbricati strumentali per natura) - Beni mobili registrati (aeromobili; veicoli; navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale; navi e imbarcazioni non iscritte nel registro internazionale) - Beni ammortizzabili (beni destinati ad essere utilizzati durevolmente per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento, ordinati per “specie” e “gruppi” di cui tab. DM 31 dicembre 1988) - Beni ad uso promiscuo e deducibilità limitata (Possibile escluderli da categorie omogenee ma se rivalutati imposta sostitutiva su intero saldo attivo) - Beni immateriali (non è configurabile raggruppamento per categorie) - Azioni e quote (categorie omogenee per natura in conformità ai criteri di cui all’articolo 94 del TUIR)
  • 19. La rivalutazione dei beni d’impresa La rivalutazione può essere eseguita applicando: - Rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento - Rivalutazione del solo costo storico - Riduzione del fondo di ammortamento
  • 20. La rivalutazione dei beni d’impresa Il limite entro cui può essere effettuata la rivalutazione è rappresentato dal valore economico del bene, ovverosia il valore effettivamente attribuibile al bene in base al “valore corrente” (determinato in base ai valori correnti e alle quotazioni dei mercati regolamentati) ovvero al “valore interno” determinato in base alla “capacità produttiva” ed “all’effettiva possibilità economica di utilizzo nell’impresa”. La rivalutazione non potrà mai eccedere il costo di sostituzione, ovvero il costo di acquisto di un bene nuovo della stessa tipologia, o il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua funzionalità.
  • 21. La rivalutazione dei beni d’impresa Il maggior valore attribuito ai beni rivalutati si considera riconosciuto fiscalmente pagando imposta sostitutiva di imposta sui redditi, IRAP ed eventuali addizionali pagando: - 12% beni non ammortizzabili - 16% beni ammortizzabili L’imposta sostitutiva si versa contestualmente alle imposte sui redditi relative all’esercizio in cui è avvenuta la rivalutazione. Può essere compensata con crediti di imposta. La rivalutazione fiscalmente ha rilevanza dal terzo esercizio successivo a quello in cui avviene la rivalutazione.
  • 22. La rivalutazione dei beni d’impresa Per i soli beni immobili la rivalutazione ha effetto dall’esercizio in corso alla data del 1 dicembre 2018. I beni oggetto di rivalutazione non potranno essere ceduti, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore prima dell’inizio del quarto periodo d’imposta successivo a quello nel bilancio in cui la rivalutazione è stata effettuata. Per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze si tiene conto del costo del bene prima della rivalutazione.
  • 23. La rivalutazione dei beni d’impresa Se la cessione avviene prima del quarto esercizio successivo: - Per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze si tiene conto del costo del bene prima della rivalutazione. - La riserva in sospensione d’imposta deve essere diminuita per un importo pari alla rivalutazione del bene ceduto ovvero assegnato a finalità estranee a quelle d’impresa, etc. ed aumentata per un importo pari all’imposta sostitutiva versata sul bene ceduto oggetto di rivalutazione. - E’ riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva versata per lo stesso bene.
  • 24. La rivalutazione dei beni d’impresa RISERVA DI RIVALUTAZIONE -A fronte dei maggiori valori iscritti nell’attivo a seguito della rivalutazione deve essere iscritta al passivo, nel Patrimonio Netto, un aumento di capitale vincolato ovvero un’apposita riserva denominata «Riserva di rivalutazione L. 232/2016». -Tale riserva si considera «in sospensione d’imposta»; pertanto ove la stessa fosse distribuita, l’importo della riserva sarà tassato sia in capo alla società che ai soci. - L’importo della riserva da iscrivere deve essere pari ai maggiori valori della rivalutazione diminuiti dell’imposta sostitutiva da versare. -In caso di riallineamento dei valori fiscali a quelli civili, non emergendo in bilancio alcun ulteriore valore, va vincolata, ovvero resa indisponibile, una riserva già presente in bilancio. In caso di assenza di riserve, il vincolo va apposto su una parte o sull’intero capitale sociale. -In caso di incapienza del capitale e delle riserve, il riallineamento non può essere effettuato.
  • 25. La rivalutazione dei beni d’impresa AFFRANCAMENTO RISERVA DI RIVALUTAZIONE - Pagamento imposta sostitutiva del 10% - Si deve conteggiare sul valore della riserva al lordo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione versata. - Termine di pagamento = saldo imposte in unica soluzione - Con l’affrancamento la riserva, ove distribuita, non viene tassata in capo alla società ma solo in capo al socio secondo le ordinarie regole di tassazione dei dividendi.
  • 26. La rivalutazione dei beni d’impresa Il rimando del comma 562 agli artt. 11,13,14 e 15 (altri soggetti ammessi) della Legge 21 novembre 2000, n.342 apre la possibilità della rivalutazione alle le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone anche in contabilità semplificata. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, lo stesso articolo 15 della citata legge n. 342 del 2000 stabilisce che la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. (circolare 13/E del 2014 rif. L.147/2013 e circolare 11/E del 2009)
  • 27. La rivalutazione dei beni d’impresa Per i soggetti in contabilità semplificata la rivalutazione è possibile: - per i beni iscritti nel registro dei beni ammortizzabili al 31 dicembre 2015 ed esistenti al 31 dicembre 2016. - in assenza di bilancio formale bisogna provare la qualifica di beni diversi da quelli merce sulla base di situazioni di fatto, ossia di elementi desumibili dalle modalità di effettivo impiego dei beni (circ. 11/E del 2009) - venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovra' essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta (art.15, comma 2, L.342/2000)