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Delta Phi SIGLA s.r.l. Allegato alla circolare 574/16
15 febbraio 2016 1
Legge di Stabilità 2016 – ammortamento al 140%
Riferimenti normativi
La Legge di Stabilità 2016 prevede come agevolazione fiscale il maxi ammortamento del 140% del
valore del bene.
 Legge 208/2018
o http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
o http://www.governo.it/approfondimento/legge-di-stabilit-2016-il-ddl-e-la-relazione-
illustrativa/2683
Aspetti principali della nuova agevolazione
Ai fini delle imposte sui redditi, per le imprese e i soggetti esercenti arti e professioni che, dal 15
ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il
costo di acquisizione è maggiorato del 40%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle
quote di ammortamento fiscalmente deducibili.
In pratica se il costo d’acquisto di un bene strumentale nuovo è pari a 100, il costo deducibile ai fini
dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140: questo maggior ammortamento costituisce un bonus
fiscale.
Si osserva che l’incremento del costo del bene è un'agevolazione che ha rilevanza esclusivamente
fiscale. Lo stesso, pertanto, avendo natura extracontabile, non ha alcun effetto sulla redazione del
bilancio.
Qualora il bene sia venduto prima della conclusione del processo di ammortamento il calcolo della
plusvalenza/minusvalenza non dovrà tenere conto della maggiorazione del 40% (in pratica non si
deve tenere conto dell’agevolazione fiscale).
Esempio
Ipotizziamo di acquistare un bene del valore di 10.000€, soggetto al 20% di aliquota
d’ammortamento con dimezzamento al primo esercizio di ammortamento.
Dal punto di vista della contabilità non cambia nulla: il bene sarà iscritto nell’Attivo al costo di
10.000€, sarà registrata una quota d’ammortamento pari a 1.000€ ed il Fondo ammortamento sarà
pari a 1000€.
Solo in sede di dichiarazione dei redditi sarà effettuata una variazione in diminuzione
(superammortamento) pari al 40% di 1.000, cioè 400€, in deroga al principio della previa
imputazione a c/economico.
In totale sarà fiscalmente dedotta una quota d’ammortamento pari a 1.400€.
Delta Phi SIGLA s.r.l. Allegato alla circolare 574/16
15 febbraio 2016 2
Per gli esercizi successivi la quota di ammortamento fiscalmente dedotta in sede di dichiarazione
dei redditi sarà pari a 2.000€, incrementata di ulteriori 800€ sotto forma di variazione in
diminuzione, per un totale di 2.800€ fino al termine del processo di ammortamento.
Esercizio Ammortamento Superamm.to
2016 1.000,00 400,00
2017 2.000,00 800,00
2018 2.000,00 800,00
2019 2.000,00 800,00
2020 2.000,00 800,00
2021 1.000,00 400,00
10.000,00 4.000,00
Aspetti operativi con SIGLA/START
Metodo 1: gestione civilistica+fiscale non attiva
Se l’opzione di configurazione Abilita gestione civilistica+fiscale non è attiva non è, purtroppo,
possibile utilizzare alcun automatismo per facilitare la gestione del superammortamento.
La soluzione migliore in questo caso è quella di utilizzare un foglio di calcolo di MS
Excel/LibreOffice Calc in modo da avere a disposizione un prospetto che permetta di seguire,
esercizio per esercizio, questo superammortamento.
Delta Phi SIGLA s.r.l. Allegato alla circolare 574/16
15 febbraio 2016 3
Peraltro, questo foglio di calcolo è utilizzabile anche come elemento integrativo del Registro dei
Beni ammortizzabili in quanto in quest’ultimo non apparirà il superammortamento (in Anagrafica
Cespiti, infatti, il bene sarà inserito per il suo valore senza la maggiorazione del 40%).
In ogni caso, è opportuno osservare che per il momento non si hanno evidenze, nella Legge di
Stabilità o nei commenti della stampa specializzata, circa la necessità o meno di indicare tale
superammortamento nel Registro dei Beni.
Metodo 2: gestione civilistica+fiscale attiva
La modalità operativa suggerita, prevede, successivamente all’inserimento del cespite al momento
dell’acquisto, la creazione di un cespite figlio il cui costo storico (valore rilevante ai fini civilistici)
sarà pari a zero e la base ammortizzabile (valore rilevante ai fini fiscali) sarà pari al 40% del valore
di acquisto del cespite padre.
Al momento, non è conosciuto l’intento dell’amministrazione finanziaria in merito ad eventuali
informazioni e/o registrazioni da riportare nel Registro dei Cespiti, ma con questa soluzione il
superammortamento è evidenziato nella stampa.
La creazione del cespite padre segue la normale procedura ed il suo valore sarà pari al costo
d’acquisto con le eventuali limitazioni fiscali per la base ammortizzabile se previste dalla tipologia
del bene.
Per l’inserimento del cespite figlio, che dovrà avere le medesime caratteristiche del cespite padre,
occorre operare direttamente dall’anagrafica cespiti e tutti i valori civilistici dovranno essere lasciati
a zero. Il cespite figlio avrà rilevanza esclusivamente fiscale e la base ammortizzabile dovrà essere
posta uguale al 40% del costo storico del bene principale.
Si può operare in due modi:
1. Con movimento di incremento di valore
a. inserire in anagrafica il cespite figlio con le stesse caratteristiche del cespite padre
ma con tutti i valori sia civilistici che fiscali pari a zero e interamente ammortizzato
dal punto di vista civilistico (campo Interam. Ammort. Civ.);
b. inserire da immissione movimenti il movimento di incremento (alla stessa data del
movimento di acquisto del bene padre) con importo civilistico (campo Importo) pari
a zero e importo fiscale (campo Imp. Base amm.) pari al 40% del valore del bene (è
consigliabile inserire nelle note il riferimento all’agevolazione fiscale);
2. Senza movimento di incremento di valore
a. inserire in anagrafica il cespite figlio con le stesse caratteristiche del cespite padre
ma con tutti i valori sia civilistici pari a zero, interamente ammortizzato dal punto di
vista civilistico (campo Interam. Ammort. Civ.) e con valore fiscale (campo Base
ammortizzabile) pari al 40% del valore del bene (è consigliabile inserire nelle note il
riferimento all’agevolazione fiscale).
Delta Phi SIGLA s.r.l. Allegato alla circolare 574/16
15 febbraio 2016 4
In caso di alienazione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento si deve
alienare il cespite padre, attraverso l’opportuno movimento di alienazione. Il cespite figlio invece
dovrà semplicemente essere marcato in anagrafica come alienato e interamente ammortizzato (sia
dal punto di vista fiscale che civilistico) senza immettere alcun movimento di alienazione.
Avvertenze
Questo documento illustra le soluzioni operative proposte per gestire l’agevolazione fiscale
introdotta dalla Legge di stabilità 2016.
Suggeriamo vivamente di analizzare bene le soluzioni proposte, anche con l’ausilio del proprio
consulente fiscale, prima di scegliere quella da adottare.
Al momento non sono previste modifiche alle nostre procedure, qualora dovessero pervenire
successivi chiarimenti sulla normativa in oggetto, sarà nostra cura analizzarli ed eventualmente
implementare le modifiche dovessero rendersi necessarie.

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Super ammortamento al 140 %

  • 1. Delta Phi SIGLA s.r.l. Allegato alla circolare 574/16 15 febbraio 2016 1 Legge di Stabilità 2016 – ammortamento al 140% Riferimenti normativi La Legge di Stabilità 2016 prevede come agevolazione fiscale il maxi ammortamento del 140% del valore del bene.  Legge 208/2018 o http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg o http://www.governo.it/approfondimento/legge-di-stabilit-2016-il-ddl-e-la-relazione- illustrativa/2683 Aspetti principali della nuova agevolazione Ai fini delle imposte sui redditi, per le imprese e i soggetti esercenti arti e professioni che, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili. In pratica se il costo d’acquisto di un bene strumentale nuovo è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140: questo maggior ammortamento costituisce un bonus fiscale. Si osserva che l’incremento del costo del bene è un'agevolazione che ha rilevanza esclusivamente fiscale. Lo stesso, pertanto, avendo natura extracontabile, non ha alcun effetto sulla redazione del bilancio. Qualora il bene sia venduto prima della conclusione del processo di ammortamento il calcolo della plusvalenza/minusvalenza non dovrà tenere conto della maggiorazione del 40% (in pratica non si deve tenere conto dell’agevolazione fiscale). Esempio Ipotizziamo di acquistare un bene del valore di 10.000€, soggetto al 20% di aliquota d’ammortamento con dimezzamento al primo esercizio di ammortamento. Dal punto di vista della contabilità non cambia nulla: il bene sarà iscritto nell’Attivo al costo di 10.000€, sarà registrata una quota d’ammortamento pari a 1.000€ ed il Fondo ammortamento sarà pari a 1000€. Solo in sede di dichiarazione dei redditi sarà effettuata una variazione in diminuzione (superammortamento) pari al 40% di 1.000, cioè 400€, in deroga al principio della previa imputazione a c/economico. In totale sarà fiscalmente dedotta una quota d’ammortamento pari a 1.400€.
  • 2. Delta Phi SIGLA s.r.l. Allegato alla circolare 574/16 15 febbraio 2016 2 Per gli esercizi successivi la quota di ammortamento fiscalmente dedotta in sede di dichiarazione dei redditi sarà pari a 2.000€, incrementata di ulteriori 800€ sotto forma di variazione in diminuzione, per un totale di 2.800€ fino al termine del processo di ammortamento. Esercizio Ammortamento Superamm.to 2016 1.000,00 400,00 2017 2.000,00 800,00 2018 2.000,00 800,00 2019 2.000,00 800,00 2020 2.000,00 800,00 2021 1.000,00 400,00 10.000,00 4.000,00 Aspetti operativi con SIGLA/START Metodo 1: gestione civilistica+fiscale non attiva Se l’opzione di configurazione Abilita gestione civilistica+fiscale non è attiva non è, purtroppo, possibile utilizzare alcun automatismo per facilitare la gestione del superammortamento. La soluzione migliore in questo caso è quella di utilizzare un foglio di calcolo di MS Excel/LibreOffice Calc in modo da avere a disposizione un prospetto che permetta di seguire, esercizio per esercizio, questo superammortamento.
  • 3. Delta Phi SIGLA s.r.l. Allegato alla circolare 574/16 15 febbraio 2016 3 Peraltro, questo foglio di calcolo è utilizzabile anche come elemento integrativo del Registro dei Beni ammortizzabili in quanto in quest’ultimo non apparirà il superammortamento (in Anagrafica Cespiti, infatti, il bene sarà inserito per il suo valore senza la maggiorazione del 40%). In ogni caso, è opportuno osservare che per il momento non si hanno evidenze, nella Legge di Stabilità o nei commenti della stampa specializzata, circa la necessità o meno di indicare tale superammortamento nel Registro dei Beni. Metodo 2: gestione civilistica+fiscale attiva La modalità operativa suggerita, prevede, successivamente all’inserimento del cespite al momento dell’acquisto, la creazione di un cespite figlio il cui costo storico (valore rilevante ai fini civilistici) sarà pari a zero e la base ammortizzabile (valore rilevante ai fini fiscali) sarà pari al 40% del valore di acquisto del cespite padre. Al momento, non è conosciuto l’intento dell’amministrazione finanziaria in merito ad eventuali informazioni e/o registrazioni da riportare nel Registro dei Cespiti, ma con questa soluzione il superammortamento è evidenziato nella stampa. La creazione del cespite padre segue la normale procedura ed il suo valore sarà pari al costo d’acquisto con le eventuali limitazioni fiscali per la base ammortizzabile se previste dalla tipologia del bene. Per l’inserimento del cespite figlio, che dovrà avere le medesime caratteristiche del cespite padre, occorre operare direttamente dall’anagrafica cespiti e tutti i valori civilistici dovranno essere lasciati a zero. Il cespite figlio avrà rilevanza esclusivamente fiscale e la base ammortizzabile dovrà essere posta uguale al 40% del costo storico del bene principale. Si può operare in due modi: 1. Con movimento di incremento di valore a. inserire in anagrafica il cespite figlio con le stesse caratteristiche del cespite padre ma con tutti i valori sia civilistici che fiscali pari a zero e interamente ammortizzato dal punto di vista civilistico (campo Interam. Ammort. Civ.); b. inserire da immissione movimenti il movimento di incremento (alla stessa data del movimento di acquisto del bene padre) con importo civilistico (campo Importo) pari a zero e importo fiscale (campo Imp. Base amm.) pari al 40% del valore del bene (è consigliabile inserire nelle note il riferimento all’agevolazione fiscale); 2. Senza movimento di incremento di valore a. inserire in anagrafica il cespite figlio con le stesse caratteristiche del cespite padre ma con tutti i valori sia civilistici pari a zero, interamente ammortizzato dal punto di vista civilistico (campo Interam. Ammort. Civ.) e con valore fiscale (campo Base ammortizzabile) pari al 40% del valore del bene (è consigliabile inserire nelle note il riferimento all’agevolazione fiscale).
  • 4. Delta Phi SIGLA s.r.l. Allegato alla circolare 574/16 15 febbraio 2016 4 In caso di alienazione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento si deve alienare il cespite padre, attraverso l’opportuno movimento di alienazione. Il cespite figlio invece dovrà semplicemente essere marcato in anagrafica come alienato e interamente ammortizzato (sia dal punto di vista fiscale che civilistico) senza immettere alcun movimento di alienazione. Avvertenze Questo documento illustra le soluzioni operative proposte per gestire l’agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di stabilità 2016. Suggeriamo vivamente di analizzare bene le soluzioni proposte, anche con l’ausilio del proprio consulente fiscale, prima di scegliere quella da adottare. Al momento non sono previste modifiche alle nostre procedure, qualora dovessero pervenire successivi chiarimenti sulla normativa in oggetto, sarà nostra cura analizzarli ed eventualmente implementare le modifiche dovessero rendersi necessarie.