La nuova super detrazione al 110% prevista per gli interventi di edilizia fa il proprio ingresso nella dichiarazione dei redditi 2021 che concede spazio alla misura agevolativa nel Quadro E del Modello 730.
il reale problema connesso all'agevolazione non risiede tanto nella compilazione dichiarativa, quanto nella corretta interpretazione dei numerosi vincoli che condizionano gli interventi agevolati, nonché nell'attenta lettura della sovrabbondante interpretazione che si è sviluppata sul tema.
Guida agevolazioni risparmio energetico - Aggiornata a Gennaio 2015
La nuova super detrazione al 110%
1. IL QUADRO E,
SPAZIO AL 110%
Attenzione ai tempi di esecuzione dei lavori e alla
completezza della documentazione
2. I modelli accolgono la
detrazione per le spese
2020.
Attenzione massima al
rispetto delle condizioni
normative, alla
tempistica di
esecuzione dei lavori e
alla completezza della
documentazione.
3. Fa il proprio ingresso
nella dichiarazione
dei redditi 2021 la
nuova super
detrazione al 110%
per gli interventi di
edilizia , che concede
spazio alla misura
agevolativa nel
Quadro E del Modello
730.
4. La scelta dell'Agenzia è di
far confluire il
Superbonus nella sezione
IIIA (quella per le spese
per interventi di recupero
del patrimonio edilizio e
per le misure
antisismiche) e nella
sezione IV (dedicata alle
spese per interventi di
risparmio energetico).
5. Particolare attenzione da
prestare nella corretta
interpretazione dei
numerosi vincoli che
contraddistinguono gli
interventi agevolati, e nella
lettura della
sovrabbondante
interpretazione che si è
sviluppata sul tema.
6. Nella dichiarazione di
quest'anno, dovranno essere
indicate le spese agevolate
sostenute tra il 1° luglio e il 31
dicembre 2020, affiancandole alle
altre agevolazioni già spettanti per
gli interventi di riqualificazione
energetica degli immobili.
Infatti, per gli altri interventi
restano applicabili le
agevolazioni già vigenti che si
cumuleranno con la nuova
misura.
7. Bisogna specificare che deve
trattarsi di spese diverse,
separatamente contabilizzate e
documentate.
Il contribuente dovrà dunque,
evidenziare per ogni spesa
sostenuta la detrazione
spettante: quella originaria
(tutte le spese sostenute fino al 30
giugno 2020 e quelle che non
danno diritto al Superbonus) e
quella maggiorata (spesa dal 1°
luglio al 31 dicembre 2020)
8. Il "controllo" sarà eseguito in sede
di 730 da chi presta assistenza
fiscale mentre, in sede di
dichiarazione dei redditi sarà il
contribuente a dover controllare
la correttezza
dell'adempimento.
Le modalità compilative e
dichiarative del Superbonus non
presentano criticità ma, ci si
aspetta un utilizzo del
Superbonus mediante sconto in
fattura o cessione del credito.
9. Queste modalità di utilizzo,
non troveranno menzione
nella dichiarazione dei
redditi. Restano oggetto di
specifica solo nella
Comunicazione online,
appositamente prevista
dall'Agenzia, che per le spese
sostenute durante il 2020,
andava trasmessa entro il 16
aprile 2021.
10. La scelta tra sconto e
cessione del credito, non
preclude la possibilità di
modifica successiva.
Lo chiarisce l'Agenzia delle
Entrate con la circolare no.
24 del 2020. Tale scelta
dovrà però essere riferita a
tutte le residue rate di
detrazione non fruite.
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