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PERCHÈ IL REDDITOMETRO DI
   MONTI È DIVERSO DA
 QUELLO DI BERLUSCONI (3)
17 gennaio 2013           a cura di Renato Brunetta
PERCHÈ IL REDDITOMETRO DI MONTI È DIVERSO DA
               QUELLO DI BERLUSCONI (3)
2


       L’idea di accertare il maggior reddito imponibile mediante indici
        di capacità contributiva, non è nuova.
       Già nel 1932, con il regio decreto n. 1261, si prevedeva che per
        la determinazione del reddito imponibile si poteva tener conto
        anche di “circostanze ed elementi di fatto, con speciale riguardo
        al tenore di vita dei contribuenti”.
       Il principio, poi, è stato confermato nell’ambito della riforma
        fiscale degli anni Settanta, in particolare nell’art. 38 del d.P.R.
        600 del 1973. Questo articolo, ancora attuale, disciplina l’
        accertamento sintetico, cioè la determinazione presunta del
        reddito complessivo del contribuente attraverso gli atti dispositivi
        con i quali lo stesso viene consumato.
PERCHÈ IL REDDITOMETRO DI MONTI È DIVERSO DA
               QUELLO DI BERLUSCONI (3)
3


       Nell’ambito dell’accertamento sintetico, nel 1992 (ministro delle
        Finanze Giovanni Goria), con decreto del 10 settembre, è stato
        introdotto il vero e proprio redditometro, cioè la misurazione della
        ricchezza attraverso determinati indicatori. In quegli anni, fra gli
        indicatori di reddito c’erano soprattutto beni di lusso: aerei,
        imbarcazioni, seconde case, cavalli ecc.
       Dopo quasi sette anni (1999), il Fisco ha aggiornato i coefficienti
        del redditometro.
       Nel 2010, il governo Berlusconi ha modificando la disciplina
        dell’art. 38 del d.P.R. 600 del 1973 e lo strumento del
        redditometro. (art. 22 del d.l. 78 del 2010 - Misure urgenti in
        materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
        economica).
PERCHÈ IL REDDITOMETRO DI MONTI È DIVERSO DA
               QUELLO DI BERLUSCONI (3)
4


       In particolare, è stato previsto che, ferma restando una tolleranza
        del 20% tra la ricostruzione del fisco e quanto dichiarato dal
        contribuente, per l’ applicazione del redditometro si deve tener
        conto delle spese effettivamente sostenute e dei risultati
        dall’Anagrafe tributaria. Tali disposizioni dovevano essere attuate
        mediante un decreto del Ministero delle Finanze per il quale non
        erano previsti termini perentori di emanazione..
       Il 24 dicembre 2012, sotto la guida del governo Monti, è stato
        diffuso il decreto attuativo del d.l. 2010.
IL REDDITOMETRO COME MODIFICATO DAL GOVERNO
                 BERLUSCONI
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       Come già detto il nuovo Redditometro è stato introdotto dal
        governo Berlusconi con l’art. 22 del d.l. 78 del 2010.
       Questa disposizione prevede che l’Agenzia delle Entrate può
        accertare il reddito complessivo del contribuente sulla base del
        contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva
        desumibili dalle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del
        periodo di imposta.
       In base a questa disposizione, quindi, l’Agenzia delle Entrate
        effettua un raffronto tra il reddito dichiarato dal contribuente e un
        reddito “presunto”, determinato sulla base della somma degli
        elementi di spesa certi sostenuti dal contribuente. Tale
        procedimento è applicabile solo qualora l’ammontare complessivo
        del reddito riscostruito superi il 20% del reddito dichiarato.
IL REDDITOMETRO COME MODIFICATO DAL GOVERNO
                 BERLUSCONI
6


       Pertanto, se il contribuente dichiara un reddito di 100 e le spese
        dallo stesso effettivamente sostenute nell’anno (rilevabili dalle
        dichiarazioni o dai dati conosciuti dall’Amministrazione finanziaria
        ed esistenti presso le sue banche dati) risultano pari a 200,
        l’Amministrazione finanziaria potrà effettuare i relativi recuperi.
       Dal testo della norma approvata dal governo Berlusconi emerge,
        quindi, con chiarezza che l’accertamento da redditometro è
        possibile solo prendendo a riferimento le spese effettivamente
        sostenute dal contribuente e risultanti:
         1. dalle dichiarazioni dallo stesso presentate;

         2. dai dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria contenuti
            nelle banche dati del sistema informativo della fiscalità.
IL REDDITOMETRO COME MODIFICATO DAL GOVERNO
                 BERLUSCONI
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       In sostanza, il governo Berlusconi, con l’intervento normativo citato,
        ha fissato un principio: il contribuente non può dichiarare un
        reddito inferiore alle spese, a patto che queste siano
        effettivamente sostenute. Ciò vale, naturalmente, salvo prova
        contraria.
IL DECRETO ATTUATIVO DEL GOVERNO MONTI
8


       Come già detto, l’art. 22 del d.l. 78 del 2010 prevedeva, senza
        la fissazione dei un preciso termine, l’emanazione di un decreto
        attuativo delle nuove disposizioni sul redditometro.
       Il decreto ministeriale di attuazione - pubblicato sulla “Gazzetta
        Ufficiale” n. 3 del 4 gennaio 2013 - non è assolutamente in linea
        con il citato dettato normativo.
       Infatti, lo stesso nel ridisegnare l’operatività dell’accertamento da
        redditometro, individua innanzitutto, 100 voci di spesa contenute
        nella tabella allegata al provvedimento.
IL DECRETO ATTUATIVO DEL GOVERNO MONTI
9


        Le voci da considerare sono le seguenti:
    a)    spese effettivamente sostenute, anche diverse da quelle indicate
         nella tabella allegata, conosciute dal Fisco attraverso l’Anagrafe
         Tributaria;
    b)    spese figurative di cui il Fisco non ha conoscenza e che quantifica
         in base ai dati Istat (quota parte della spesa media Istat riferita
         ai consumi del nucleo familiare di appartenenza);
    c)    ulteriori spese riferite a beni e servizi presenti nella tabella
         allegata, ma determinati sulla base di studi e di analisi socio
         economiche;
    d)    quota degli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al
         periodo di imposta, nella misura indicata nella richiamata tabella;
    e)    quota di risparmio formata nell’anno.
IL DECRETO ATTUATIVO DEL GOVERNO MONTI
10
        La citata tabella è suddivisa in 2 parti, in una sono indicate le spese
         per “consumi”, nell’altra le spese per “investimenti”.
        Delle 56 voci di spesa per consumi, solo 30 vengono valorizzate
         direttamente in base all'ammontare risultante dai dati disponibili in
         Anagrafe tributaria (si tratta, per esempio, delle spese per il mutuo
         della casa, del canone di locazione, dell'energia elettrica, dei
         soggiorni di studio all'estero, dei contributi previdenziali obbligatori).
        Vi sono, poi, una serie di voci di spesa – esattamente 24 – riportate
         nella tabella, in cui viene previsto che, ai fini dell’accertamento da
         redditometro, si applichi il valore più elevato tra quello che il
         contribuente ha effettivamente sostenuto – e che risulta dai dati delle
         dichiarazioni e dagli altri a conoscenza delle banche dati
         dell'Agenzia – e quello della spesa media Istat del nucleo familiare di
         appartenenza oppure della spesa rilevata da analisi e studi socio
         economici.
IL DECRETO ATTUATIVO DEL GOVERNO MONTI
11


        In particolare, sulla base del decreto, a rilevare, ai fini della
         ricostruzione del reddito del contribuente, è il maggiore tra la
         spesa effettiva e quella derivante dall’applicazione dei valori
         ISTAT.
        Ne deriva che, da quanto emerge dal decreto, quando i valori
         Istat eccedono l’onere effettivamente sostenuto, per molte spese
         (per esempio, altri beni e servizi per la casa, cancelleria, libri,
         giornali), è sostanzialmente inutile l’eventuale documentazione
         giustificativa (scontrini, ricevute, eccetera) a disposizione. Infatti,
         l'Agenzia potrebbe sempre dire che non sono stati prodotti tutti i
         documenti giustificativi e che alcuni sono stati occultati.

        Il calcolo della spesa attraverso valori medi o studi socio-economici
         rischia, quindi, di limitare il diritto di difesa del contribuente.
IL DECRETO ATTUATIVO DEL GOVERNO MONTI
12


        Infatti, a fronte di un reddito determinato presuntivamente
         mediante indici Istat, potrebbe essere difficile, se non impossibile,
         dimostrare di non aver sostenuto una determinata spesa.
        Pertanto, per riportare il redditometro allo spirito della norma
         approvata del governo Berlusconi, occorre limitare il suo utilizzo ai
         soli casi di spese effettivamente sostenute, così come risultano dalle
         dichiarazioni presentate dal contribuente o dai dati comunque in
         possesso dell’ Anagrafe Tributaria. Non può avere alcun rilievo,
         quindi, il riferimento a valori medi o statistici che, per definizione,
         non corrispondono alle spese effettive e non riguardano il singolo
         contribuente.
LE PRECISAZIONI DI BEFERA NELL’AMBITO
              DELL’INCONTRO DEL 16 GENNAIO 2013
13


        Nell’ambito del convegno tenutosi a Roma al Comando generale
         della Guardia di Finanza, in cui la Commissione bicamerale di
         vigilanza sull'anagrafe tributaria, presieduta da Maurizio Leo, ha
         presentato i dati conclusivi dell'indagine conoscitiva sullo stato del
         sistema delle banche dati della fiscalità, la dirigenza dell’Agenzia
         delle Entrate ha fatto alcune precisazioni.
        In primis, si è ricordando che l’utilizzo del redditometro si sostanzia
         in due fasi:
          1. selezione dei contribuenti “a rischio”

          2. contraddittorio con il contribuente.

        Inoltre l’Agenzia ha affermato che l’utilizzo delle medie Istat e
         delle rilevazioni medie avviene solo nella fase di analisi del rischio
         e selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.
LE PRECISAZIONI DI BEFERA NELL’AMBITO
              DELL’INCONTRO DEL 16 GENNAIO 2013
14


        Al contrario, nella fase del contradditorio, cioè di analisi della
         documentazione richiesta al contribuente, si terranno in conto solo
         le spese realmente sostenute e risultanti dall’Anagrafe Tributaria o
         documentate direttamente dal contribuente sottoposto a controllo.
        Un’ulteriore indicazione è emersa nell’ambito del convegno: è in
         arrivo una sorta di “franchigia” di 12.000 euro annui, da
         applicare nella fase di selezione dei contribuenti da sottoporre a
         controllo.
        Pertanto qualora in fase di selezione non si eccede detto importo
         non si farà luogo né al contraddittorio né al successivo
         accertamento con il contribuente.
        In ogni caso il funzionamento del redditometro sarà oggetto di una
         prossima circolare dell’Agenzia delle Entrate
LE PRECISAZIONI DI BEFERA NELL’AMBITO
             DELL’INCONTRO DEL 16 GENNAIO 2013
15


        Conclusivamente si aggiusta il tiro del redditometro e si va sulla
         strada di tener in minor considerazione gli elementi statistici.
        È un passo avanti perché il redditometro si deve fondare su
         elementi certi che sono quelli dell'Anagrafe tributaria e delle
         dichiarazioni, sulla spesa effettiva e non su quella presunta.

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Perchè il redditometro di Monti è diverso da quello di Berlusconi 3

  • 1. 286 www.freenewsonline.it i dossier www.freefoundation.com PERCHÈ IL REDDITOMETRO DI MONTI È DIVERSO DA QUELLO DI BERLUSCONI (3) 17 gennaio 2013 a cura di Renato Brunetta
  • 2. PERCHÈ IL REDDITOMETRO DI MONTI È DIVERSO DA QUELLO DI BERLUSCONI (3) 2  L’idea di accertare il maggior reddito imponibile mediante indici di capacità contributiva, non è nuova.  Già nel 1932, con il regio decreto n. 1261, si prevedeva che per la determinazione del reddito imponibile si poteva tener conto anche di “circostanze ed elementi di fatto, con speciale riguardo al tenore di vita dei contribuenti”.  Il principio, poi, è stato confermato nell’ambito della riforma fiscale degli anni Settanta, in particolare nell’art. 38 del d.P.R. 600 del 1973. Questo articolo, ancora attuale, disciplina l’ accertamento sintetico, cioè la determinazione presunta del reddito complessivo del contribuente attraverso gli atti dispositivi con i quali lo stesso viene consumato.
  • 3. PERCHÈ IL REDDITOMETRO DI MONTI È DIVERSO DA QUELLO DI BERLUSCONI (3) 3  Nell’ambito dell’accertamento sintetico, nel 1992 (ministro delle Finanze Giovanni Goria), con decreto del 10 settembre, è stato introdotto il vero e proprio redditometro, cioè la misurazione della ricchezza attraverso determinati indicatori. In quegli anni, fra gli indicatori di reddito c’erano soprattutto beni di lusso: aerei, imbarcazioni, seconde case, cavalli ecc.  Dopo quasi sette anni (1999), il Fisco ha aggiornato i coefficienti del redditometro.  Nel 2010, il governo Berlusconi ha modificando la disciplina dell’art. 38 del d.P.R. 600 del 1973 e lo strumento del redditometro. (art. 22 del d.l. 78 del 2010 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).
  • 4. PERCHÈ IL REDDITOMETRO DI MONTI È DIVERSO DA QUELLO DI BERLUSCONI (3) 4  In particolare, è stato previsto che, ferma restando una tolleranza del 20% tra la ricostruzione del fisco e quanto dichiarato dal contribuente, per l’ applicazione del redditometro si deve tener conto delle spese effettivamente sostenute e dei risultati dall’Anagrafe tributaria. Tali disposizioni dovevano essere attuate mediante un decreto del Ministero delle Finanze per il quale non erano previsti termini perentori di emanazione..  Il 24 dicembre 2012, sotto la guida del governo Monti, è stato diffuso il decreto attuativo del d.l. 2010.
  • 5. IL REDDITOMETRO COME MODIFICATO DAL GOVERNO BERLUSCONI 5  Come già detto il nuovo Redditometro è stato introdotto dal governo Berlusconi con l’art. 22 del d.l. 78 del 2010.  Questa disposizione prevede che l’Agenzia delle Entrate può accertare il reddito complessivo del contribuente sulla base del contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva desumibili dalle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo di imposta.  In base a questa disposizione, quindi, l’Agenzia delle Entrate effettua un raffronto tra il reddito dichiarato dal contribuente e un reddito “presunto”, determinato sulla base della somma degli elementi di spesa certi sostenuti dal contribuente. Tale procedimento è applicabile solo qualora l’ammontare complessivo del reddito riscostruito superi il 20% del reddito dichiarato.
  • 6. IL REDDITOMETRO COME MODIFICATO DAL GOVERNO BERLUSCONI 6  Pertanto, se il contribuente dichiara un reddito di 100 e le spese dallo stesso effettivamente sostenute nell’anno (rilevabili dalle dichiarazioni o dai dati conosciuti dall’Amministrazione finanziaria ed esistenti presso le sue banche dati) risultano pari a 200, l’Amministrazione finanziaria potrà effettuare i relativi recuperi.  Dal testo della norma approvata dal governo Berlusconi emerge, quindi, con chiarezza che l’accertamento da redditometro è possibile solo prendendo a riferimento le spese effettivamente sostenute dal contribuente e risultanti: 1. dalle dichiarazioni dallo stesso presentate; 2. dai dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria contenuti nelle banche dati del sistema informativo della fiscalità.
  • 7. IL REDDITOMETRO COME MODIFICATO DAL GOVERNO BERLUSCONI 7  In sostanza, il governo Berlusconi, con l’intervento normativo citato, ha fissato un principio: il contribuente non può dichiarare un reddito inferiore alle spese, a patto che queste siano effettivamente sostenute. Ciò vale, naturalmente, salvo prova contraria.
  • 8. IL DECRETO ATTUATIVO DEL GOVERNO MONTI 8  Come già detto, l’art. 22 del d.l. 78 del 2010 prevedeva, senza la fissazione dei un preciso termine, l’emanazione di un decreto attuativo delle nuove disposizioni sul redditometro.  Il decreto ministeriale di attuazione - pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 3 del 4 gennaio 2013 - non è assolutamente in linea con il citato dettato normativo.  Infatti, lo stesso nel ridisegnare l’operatività dell’accertamento da redditometro, individua innanzitutto, 100 voci di spesa contenute nella tabella allegata al provvedimento.
  • 9. IL DECRETO ATTUATIVO DEL GOVERNO MONTI 9  Le voci da considerare sono le seguenti: a) spese effettivamente sostenute, anche diverse da quelle indicate nella tabella allegata, conosciute dal Fisco attraverso l’Anagrafe Tributaria; b) spese figurative di cui il Fisco non ha conoscenza e che quantifica in base ai dati Istat (quota parte della spesa media Istat riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza); c) ulteriori spese riferite a beni e servizi presenti nella tabella allegata, ma determinati sulla base di studi e di analisi socio economiche; d) quota degli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo di imposta, nella misura indicata nella richiamata tabella; e) quota di risparmio formata nell’anno.
  • 10. IL DECRETO ATTUATIVO DEL GOVERNO MONTI 10  La citata tabella è suddivisa in 2 parti, in una sono indicate le spese per “consumi”, nell’altra le spese per “investimenti”.  Delle 56 voci di spesa per consumi, solo 30 vengono valorizzate direttamente in base all'ammontare risultante dai dati disponibili in Anagrafe tributaria (si tratta, per esempio, delle spese per il mutuo della casa, del canone di locazione, dell'energia elettrica, dei soggiorni di studio all'estero, dei contributi previdenziali obbligatori).  Vi sono, poi, una serie di voci di spesa – esattamente 24 – riportate nella tabella, in cui viene previsto che, ai fini dell’accertamento da redditometro, si applichi il valore più elevato tra quello che il contribuente ha effettivamente sostenuto – e che risulta dai dati delle dichiarazioni e dagli altri a conoscenza delle banche dati dell'Agenzia – e quello della spesa media Istat del nucleo familiare di appartenenza oppure della spesa rilevata da analisi e studi socio economici.
  • 11. IL DECRETO ATTUATIVO DEL GOVERNO MONTI 11  In particolare, sulla base del decreto, a rilevare, ai fini della ricostruzione del reddito del contribuente, è il maggiore tra la spesa effettiva e quella derivante dall’applicazione dei valori ISTAT.  Ne deriva che, da quanto emerge dal decreto, quando i valori Istat eccedono l’onere effettivamente sostenuto, per molte spese (per esempio, altri beni e servizi per la casa, cancelleria, libri, giornali), è sostanzialmente inutile l’eventuale documentazione giustificativa (scontrini, ricevute, eccetera) a disposizione. Infatti, l'Agenzia potrebbe sempre dire che non sono stati prodotti tutti i documenti giustificativi e che alcuni sono stati occultati.
  Il calcolo della spesa attraverso valori medi o studi socio-economici rischia, quindi, di limitare il diritto di difesa del contribuente.
  • 12. IL DECRETO ATTUATIVO DEL GOVERNO MONTI 12  Infatti, a fronte di un reddito determinato presuntivamente mediante indici Istat, potrebbe essere difficile, se non impossibile, dimostrare di non aver sostenuto una determinata spesa.  Pertanto, per riportare il redditometro allo spirito della norma approvata del governo Berlusconi, occorre limitare il suo utilizzo ai soli casi di spese effettivamente sostenute, così come risultano dalle dichiarazioni presentate dal contribuente o dai dati comunque in possesso dell’ Anagrafe Tributaria. Non può avere alcun rilievo, quindi, il riferimento a valori medi o statistici che, per definizione, non corrispondono alle spese effettive e non riguardano il singolo contribuente.
  • 13. LE PRECISAZIONI DI BEFERA NELL’AMBITO DELL’INCONTRO DEL 16 GENNAIO 2013 13  Nell’ambito del convegno tenutosi a Roma al Comando generale della Guardia di Finanza, in cui la Commissione bicamerale di vigilanza sull'anagrafe tributaria, presieduta da Maurizio Leo, ha presentato i dati conclusivi dell'indagine conoscitiva sullo stato del sistema delle banche dati della fiscalità, la dirigenza dell’Agenzia delle Entrate ha fatto alcune precisazioni.  In primis, si è ricordando che l’utilizzo del redditometro si sostanzia in due fasi: 1. selezione dei contribuenti “a rischio” 2. contraddittorio con il contribuente.  Inoltre l’Agenzia ha affermato che l’utilizzo delle medie Istat e delle rilevazioni medie avviene solo nella fase di analisi del rischio e selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.
  • 14. LE PRECISAZIONI DI BEFERA NELL’AMBITO DELL’INCONTRO DEL 16 GENNAIO 2013 14  Al contrario, nella fase del contradditorio, cioè di analisi della documentazione richiesta al contribuente, si terranno in conto solo le spese realmente sostenute e risultanti dall’Anagrafe Tributaria o documentate direttamente dal contribuente sottoposto a controllo.  Un’ulteriore indicazione è emersa nell’ambito del convegno: è in arrivo una sorta di “franchigia” di 12.000 euro annui, da applicare nella fase di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo.  Pertanto qualora in fase di selezione non si eccede detto importo non si farà luogo né al contraddittorio né al successivo accertamento con il contribuente.  In ogni caso il funzionamento del redditometro sarà oggetto di una prossima circolare dell’Agenzia delle Entrate
  • 15. LE PRECISAZIONI DI BEFERA NELL’AMBITO DELL’INCONTRO DEL 16 GENNAIO 2013 15  Conclusivamente si aggiusta il tiro del redditometro e si va sulla strada di tener in minor considerazione gli elementi statistici.  È un passo avanti perché il redditometro si deve fondare su elementi certi che sono quelli dell'Anagrafe tributaria e delle dichiarazioni, sulla spesa effettiva e non su quella presunta.