Perchè il redditometro di Monti è diverso da quello di Berlusconi 3
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PERCHÈ IL REDDITOMETRO DI
MONTI È DIVERSO DA
QUELLO DI BERLUSCONI (3)
17 gennaio 2013 a cura di Renato Brunetta
2. PERCHÈ IL REDDITOMETRO DI MONTI È DIVERSO DA
QUELLO DI BERLUSCONI (3)
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L’idea di accertare il maggior reddito imponibile mediante indici
di capacità contributiva, non è nuova.
Già nel 1932, con il regio decreto n. 1261, si prevedeva che per
la determinazione del reddito imponibile si poteva tener conto
anche di “circostanze ed elementi di fatto, con speciale riguardo
al tenore di vita dei contribuenti”.
Il principio, poi, è stato confermato nell’ambito della riforma
fiscale degli anni Settanta, in particolare nell’art. 38 del d.P.R.
600 del 1973. Questo articolo, ancora attuale, disciplina l’
accertamento sintetico, cioè la determinazione presunta del
reddito complessivo del contribuente attraverso gli atti dispositivi
con i quali lo stesso viene consumato.
3. PERCHÈ IL REDDITOMETRO DI MONTI È DIVERSO DA
QUELLO DI BERLUSCONI (3)
3
Nell’ambito dell’accertamento sintetico, nel 1992 (ministro delle
Finanze Giovanni Goria), con decreto del 10 settembre, è stato
introdotto il vero e proprio redditometro, cioè la misurazione della
ricchezza attraverso determinati indicatori. In quegli anni, fra gli
indicatori di reddito c’erano soprattutto beni di lusso: aerei,
imbarcazioni, seconde case, cavalli ecc.
Dopo quasi sette anni (1999), il Fisco ha aggiornato i coefficienti
del redditometro.
Nel 2010, il governo Berlusconi ha modificando la disciplina
dell’art. 38 del d.P.R. 600 del 1973 e lo strumento del
redditometro. (art. 22 del d.l. 78 del 2010 - Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica).
4. PERCHÈ IL REDDITOMETRO DI MONTI È DIVERSO DA
QUELLO DI BERLUSCONI (3)
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In particolare, è stato previsto che, ferma restando una tolleranza
del 20% tra la ricostruzione del fisco e quanto dichiarato dal
contribuente, per l’ applicazione del redditometro si deve tener
conto delle spese effettivamente sostenute e dei risultati
dall’Anagrafe tributaria. Tali disposizioni dovevano essere attuate
mediante un decreto del Ministero delle Finanze per il quale non
erano previsti termini perentori di emanazione..
Il 24 dicembre 2012, sotto la guida del governo Monti, è stato
diffuso il decreto attuativo del d.l. 2010.
5. IL REDDITOMETRO COME MODIFICATO DAL GOVERNO
BERLUSCONI
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Come già detto il nuovo Redditometro è stato introdotto dal
governo Berlusconi con l’art. 22 del d.l. 78 del 2010.
Questa disposizione prevede che l’Agenzia delle Entrate può
accertare il reddito complessivo del contribuente sulla base del
contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva
desumibili dalle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del
periodo di imposta.
In base a questa disposizione, quindi, l’Agenzia delle Entrate
effettua un raffronto tra il reddito dichiarato dal contribuente e un
reddito “presunto”, determinato sulla base della somma degli
elementi di spesa certi sostenuti dal contribuente. Tale
procedimento è applicabile solo qualora l’ammontare complessivo
del reddito riscostruito superi il 20% del reddito dichiarato.
6. IL REDDITOMETRO COME MODIFICATO DAL GOVERNO
BERLUSCONI
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Pertanto, se il contribuente dichiara un reddito di 100 e le spese
dallo stesso effettivamente sostenute nell’anno (rilevabili dalle
dichiarazioni o dai dati conosciuti dall’Amministrazione finanziaria
ed esistenti presso le sue banche dati) risultano pari a 200,
l’Amministrazione finanziaria potrà effettuare i relativi recuperi.
Dal testo della norma approvata dal governo Berlusconi emerge,
quindi, con chiarezza che l’accertamento da redditometro è
possibile solo prendendo a riferimento le spese effettivamente
sostenute dal contribuente e risultanti:
1. dalle dichiarazioni dallo stesso presentate;
2. dai dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria contenuti
nelle banche dati del sistema informativo della fiscalità.
7. IL REDDITOMETRO COME MODIFICATO DAL GOVERNO
BERLUSCONI
7
In sostanza, il governo Berlusconi, con l’intervento normativo citato,
ha fissato un principio: il contribuente non può dichiarare un
reddito inferiore alle spese, a patto che queste siano
effettivamente sostenute. Ciò vale, naturalmente, salvo prova
contraria.
8. IL DECRETO ATTUATIVO DEL GOVERNO MONTI
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Come già detto, l’art. 22 del d.l. 78 del 2010 prevedeva, senza
la fissazione dei un preciso termine, l’emanazione di un decreto
attuativo delle nuove disposizioni sul redditometro.
Il decreto ministeriale di attuazione - pubblicato sulla “Gazzetta
Ufficiale” n. 3 del 4 gennaio 2013 - non è assolutamente in linea
con il citato dettato normativo.
Infatti, lo stesso nel ridisegnare l’operatività dell’accertamento da
redditometro, individua innanzitutto, 100 voci di spesa contenute
nella tabella allegata al provvedimento.
9. IL DECRETO ATTUATIVO DEL GOVERNO MONTI
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Le voci da considerare sono le seguenti:
a) spese effettivamente sostenute, anche diverse da quelle indicate
nella tabella allegata, conosciute dal Fisco attraverso l’Anagrafe
Tributaria;
b) spese figurative di cui il Fisco non ha conoscenza e che quantifica
in base ai dati Istat (quota parte della spesa media Istat riferita
ai consumi del nucleo familiare di appartenenza);
c) ulteriori spese riferite a beni e servizi presenti nella tabella
allegata, ma determinati sulla base di studi e di analisi socio
economiche;
d) quota degli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al
periodo di imposta, nella misura indicata nella richiamata tabella;
e) quota di risparmio formata nell’anno.
10. IL DECRETO ATTUATIVO DEL GOVERNO MONTI
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La citata tabella è suddivisa in 2 parti, in una sono indicate le spese
per “consumi”, nell’altra le spese per “investimenti”.
Delle 56 voci di spesa per consumi, solo 30 vengono valorizzate
direttamente in base all'ammontare risultante dai dati disponibili in
Anagrafe tributaria (si tratta, per esempio, delle spese per il mutuo
della casa, del canone di locazione, dell'energia elettrica, dei
soggiorni di studio all'estero, dei contributi previdenziali obbligatori).
Vi sono, poi, una serie di voci di spesa – esattamente 24 – riportate
nella tabella, in cui viene previsto che, ai fini dell’accertamento da
redditometro, si applichi il valore più elevato tra quello che il
contribuente ha effettivamente sostenuto – e che risulta dai dati delle
dichiarazioni e dagli altri a conoscenza delle banche dati
dell'Agenzia – e quello della spesa media Istat del nucleo familiare di
appartenenza oppure della spesa rilevata da analisi e studi socio
economici.
11. IL DECRETO ATTUATIVO DEL GOVERNO MONTI
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In particolare, sulla base del decreto, a rilevare, ai fini della
ricostruzione del reddito del contribuente, è il maggiore tra la
spesa effettiva e quella derivante dall’applicazione dei valori
ISTAT.
Ne deriva che, da quanto emerge dal decreto, quando i valori
Istat eccedono l’onere effettivamente sostenuto, per molte spese
(per esempio, altri beni e servizi per la casa, cancelleria, libri,
giornali), è sostanzialmente inutile l’eventuale documentazione
giustificativa (scontrini, ricevute, eccetera) a disposizione. Infatti,
l'Agenzia potrebbe sempre dire che non sono stati prodotti tutti i
documenti giustificativi e che alcuni sono stati occultati.
Il calcolo della spesa attraverso valori medi o studi socio-economici
rischia, quindi, di limitare il diritto di difesa del contribuente.
12. IL DECRETO ATTUATIVO DEL GOVERNO MONTI
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Infatti, a fronte di un reddito determinato presuntivamente
mediante indici Istat, potrebbe essere difficile, se non impossibile,
dimostrare di non aver sostenuto una determinata spesa.
Pertanto, per riportare il redditometro allo spirito della norma
approvata del governo Berlusconi, occorre limitare il suo utilizzo ai
soli casi di spese effettivamente sostenute, così come risultano dalle
dichiarazioni presentate dal contribuente o dai dati comunque in
possesso dell’ Anagrafe Tributaria. Non può avere alcun rilievo,
quindi, il riferimento a valori medi o statistici che, per definizione,
non corrispondono alle spese effettive e non riguardano il singolo
contribuente.
13. LE PRECISAZIONI DI BEFERA NELL’AMBITO
DELL’INCONTRO DEL 16 GENNAIO 2013
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Nell’ambito del convegno tenutosi a Roma al Comando generale
della Guardia di Finanza, in cui la Commissione bicamerale di
vigilanza sull'anagrafe tributaria, presieduta da Maurizio Leo, ha
presentato i dati conclusivi dell'indagine conoscitiva sullo stato del
sistema delle banche dati della fiscalità, la dirigenza dell’Agenzia
delle Entrate ha fatto alcune precisazioni.
In primis, si è ricordando che l’utilizzo del redditometro si sostanzia
in due fasi:
1. selezione dei contribuenti “a rischio”
2. contraddittorio con il contribuente.
Inoltre l’Agenzia ha affermato che l’utilizzo delle medie Istat e
delle rilevazioni medie avviene solo nella fase di analisi del rischio
e selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.
14. LE PRECISAZIONI DI BEFERA NELL’AMBITO
DELL’INCONTRO DEL 16 GENNAIO 2013
14
Al contrario, nella fase del contradditorio, cioè di analisi della
documentazione richiesta al contribuente, si terranno in conto solo
le spese realmente sostenute e risultanti dall’Anagrafe Tributaria o
documentate direttamente dal contribuente sottoposto a controllo.
Un’ulteriore indicazione è emersa nell’ambito del convegno: è in
arrivo una sorta di “franchigia” di 12.000 euro annui, da
applicare nella fase di selezione dei contribuenti da sottoporre a
controllo.
Pertanto qualora in fase di selezione non si eccede detto importo
non si farà luogo né al contraddittorio né al successivo
accertamento con il contribuente.
In ogni caso il funzionamento del redditometro sarà oggetto di una
prossima circolare dell’Agenzia delle Entrate
15. LE PRECISAZIONI DI BEFERA NELL’AMBITO
DELL’INCONTRO DEL 16 GENNAIO 2013
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Conclusivamente si aggiusta il tiro del redditometro e si va sulla
strada di tener in minor considerazione gli elementi statistici.
È un passo avanti perché il redditometro si deve fondare su
elementi certi che sono quelli dell'Anagrafe tributaria e delle
dichiarazioni, sulla spesa effettiva e non su quella presunta.