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Lunedì, 31 Agosto 2015
Precisazioni sulla procedura di pagamento della NASpI
Alla data del 27 agosto 2015, a fronte di 513 861 domante relative alla nuova
indennita mensile di disoccupazione denominata "nuova prestazione di
assicurazione sociale per l'impiego " (NaSpI) pervenute, l'inps ne ha definite 211 692
con una conclusione delle istruttorie ed erogazione dei relativi pagamenti che si
attesta intorno ad una media giornaliera di 7056 domande.
Fonte:inps.it
Dal 18 novembre entra in vigore il nuovo codice di prevenzione incendi
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 3 agosto 2015 contenente il nuovo
Codice di prevenzione incendi: entrerà in vigore il 18 novembre. I principi ispiratori,
gli articoli, il campo di applicazione e la struttura delle norme tecniche.
Dopo più di un anno di continue modifiche, di incontri con i rappresentanti delle
categorie produttive e professionali, di confronti con l’Unione Europea, di
presentazioni di bozze intermedie, di sottolineatura dei principi guida del
provvedimento, è finalmente arrivato al traguardo il cosiddetto nuovo “Codice di
prevenzione Incendi”.
Dopo le diverse anticipazioni di questa sorta di Testo Unico, il 20 agosto è stato infatti
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto
2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Codice di prevenzione
che entrerà in vigore ‘il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana’, cioè il 18 novembre 2015 (nel
decreto notificato all’Unione Europea a fine 2014 era invece indicato non il
novantesimo, ma il centottantesimo giorno).
Come abbiamo più volte ricordato il nuovo Testo Unico nasce dalla necessità
di semplificare e razionalizzare l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione
degli incendi ‘attraverso l'introduzione di un unico testo organico e sistematico di
disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi e mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più
aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali’, approccio
metodologico su cui il nostro giornale si è soffermato più volte in questi mesi.
E se, come ribadito ai nostri microfoni anche dal Comandante dei Vigili del Fuoco di
Milano, l’Ing. Silvano Barberi, al di là delle varie modifiche che hanno
contrassegnato le varie bozze, è rimasta salda l’impostazione generale di partenza,
possiamo riprendere i principi sui cui le Norme tecniche si basano, come dichiarati
nella presentazione ufficiale di una bozza del Codicenell’aprile del 2014:
- generalità: “le medesime metodologie di progettazione della sicurezza
antincendio descritte possono essere applicate a tutte le attività;
- semplicità: laddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo
risultato si prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è
più facile operare la revisione;
- modularità: l’intera materia è strutturata in moduli di agevole accessibilità, che
guidano il progettista antincendio alla individuazione di soluzioni progettuali
appropriate per la specifica attività;
- flessibilità: per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto all'attività
sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali. Sono, inoltre,
definiti metodi riconosciuti che valorizzano l'ingegneria antincendio, che
consentono al progettista antincendio di individuare, autonomamente, specifiche
soluzioni progettuali alternative e dimostrarne la validità, nel rispetto degli obiettivi
di sicurezza antincendio;
- standardizzazione ed integrazione: il linguaggio in materia di prevenzione incendi è
conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni previste
nei documenti esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale;
- inclusione: le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore
sensibile nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle
diverse abilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti;
- contenuti basati sull'evidenza: il presente documento è basato su ricerca,
valutazione ed uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica nazionale ed
internazionale nel campo della sicurezza antincendio;
- aggiornabilità: il documento è redatto in modo da poter essere facilmente
aggiornato al continuo avanzamento tecnologico e delle conoscenze”.
Torniamo tuttavia al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale che è costituito da cinque
articoli edun allegato.
Il primo articolo (Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di
prevenzione incendi) indica che le norme tecniche di prevenzione incendi
approvate ‘si possono applicare alle attività di cui all’articolo 2 in alternativa alle
specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro
dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi
di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139’:
- decreto del 30 novembre 1983 «Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi e successive modificazioni»;
- decreto del 31 marzo 2003 «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le
condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e
ventilazione»;
- decreto del 3 novembre 2004 «Disposizioni relative all’installazione ed alla
manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di
esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
- decreto del 15 marzo 2005 «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da
costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di
prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
- decreto del 15 settembre 2005 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi»;
- decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di
prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
- decreto del 9 marzo 2007 «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle
attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
- decreto del 20 dicembre 2012 «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli
impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi».
Veniamo all’articolo 2 e al campo di applicazione.
Il comma 1 indica che le norme tecniche citate all’articolo 1 ‘si possono applicare
alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I
del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i
numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75, limitatamente
ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76’.
E tali norme tecniche si possono applicare ‘alle attività di cui al comma 1 di nuova
realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad
attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime
norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza
antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento,
siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da
realizzare’. Inoltre per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento
su parti di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non
rientranti nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche di cui all’articolo 1 si
applicano all’intera attività.
Senza dimenticare che comunque le norme tecniche possono essere di riferimento
anche per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività indicate al
comma 1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del
decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
L’articolo 3 si sofferma invece sull’impiego dei prodotti per uso antincendio.
In particolare i prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione
del decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le
procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione
dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione
e qualificazione.
E l’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati
conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal
presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni
comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito
positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive
modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul
territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b) , sono legittimamente
commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di
specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente
fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio
(EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per
l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione,
ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme
tecniche allegate al presente decreto.
Dopo l’articolo 4, relativo al monitoraggio, le disposizioni finali, contenute
nell’articolo 5, ricordano che ai fini dell’applicazione delle norme tecniche di cui
all’articolo 1, restano valide:
a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012
relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto
del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima
documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme
tecniche di cui al presente decreto;
b) le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno
7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del
decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli
importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del
fuoco.
E si indica che per le attività di cui all’articolo 2 in possesso del certificato di
prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente decreto
non comporta adempimenti.
Concludiamo riportando la struttura dell’allegato, relativo alle ‘Norme tecniche di
prevenzione incendi’, segnalando che è leggermente variata rispetto a quella
presentata nell’aprile del 2014 (ad esempio per il momento nelle regole tecniche
verticali sono scomparsi alcuni capitoli relativi a: edifici di civile abitazione, edilizia
scolastica, attività ricettive turistico-alberghiere, strutture sanitarie, edifici adibiti ad
uffici, attività commerciali, ...).
Questa è dunque la struttura definitiva:
Sezione G - Generalità (contiene i principi fondamentali per la progettazione della
sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività):
G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività
Sezione S - Strategia antincendio (contiene le misure antincendio di prevenzione,
protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia
antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio):
S.1 Reazione al fuoco
S.2 Resistenza al fuoco
S.3 Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione della sicurezza antincendio
S.6 Controllo dell'incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
S.8 Controllo di fumi e calore
S.9 Operatività antincendio
Sezione V - Regole tecniche verticali (contiene le regole tecniche di prevenzione
incendi, applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, che saranno
implementate nel tempo):
V.1 Aree a rischio specifico
V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
V.3 Vani degli ascensori
Sezione M - Metodi (descrizione delle metodologie progettuali):
M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale
(Articolo di Tiziano Menduto)
Fonte:puntosicuro.it
Requisiti degli organismi paritetici: una nota ministeriale e una sentenza
Tra gli organismi paritetici dotati di maggiore rappresentatività non rientrano tutti gli
organismi genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito
edile. Una nota del Ministero del Lavoro e una sentenza del Tar del Lazio.
Sul tema delle attività in materia di salute e sicurezza e della titolarità degli organismi
paritetici, il Ministero del Lavoro è intervenuto in questi anni più volte con note e
circolari. Note e circolari che sono servite a fornire chiarimenti e a ridurre il fenomeno
di enti bilaterali e organismi paritetici sorti in alcuni casi, come sottolineato ai nostri
microfoni da Cinzia Frascheri (Responsabile nazionale Cisl salute e sicurezza sul
lavoro), anche per esigenze di “business”.
Dopo una recente Nota del 8 giugno 2015, che rispondeva ad alcuni quesiti in
merito al rapporto delle aziende con gli organismi paritetici, la Direzione Generale
per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il
29 luglio, per i propri uffici periferici, una nuova nota che si sofferma nuovamente
sui requisiti degli organismi paritetici confermando quanto già affermato
nella Circolare n. 13 del 5 giugno 2012 con cui il Ministero forniva chiarimenti in
materia di formazione dei lavoratori nel settore edile e sui soggetti paritetici
legittimati all’attività formativa.
La nuovaNota n. 12319 del 29 luglio 2015 in particolare sottolinea e riporta
la Sentenza del TAR del Lazio - Sez. Terza Bis - n. R.P.C. 8765/2015 relativa al ricorso n.
8533/2012 proposto da UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane) e CONFSAL
(Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori) nei confronti del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’annullamento della circolare n.
13/2012.
Con tale sentenza il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di UNCI e CONFSAL ribadendo
la legittimità della circolare 13/2012 con cui il Ministero precisava che possono
definirsi ‘organismi paritetici’ - costituiti da una o più associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (lett.
ee, art. 2, D.Lgs. 81/2008) - ‘solo gli enti bilaterali emanazione delle parti sociali
dotate del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi’.
Circolare che riportava anche “l'elenco dei contratti collettivi nazionali sottoscritti
dalle organizzazioni sindacali e datoriali che, ‘al momento’, risultavano
comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento”.
Nel ricorso i ricorrenti indicavano che a loro parere la Circolare impugnata
presentava ‘una portata immediatamente lesiva’, che il D.Lgs. 81/2008 non opera
alcun rimando a circolari ministeriali e che la determinazione del Ministero si
presentava ‘in chiave del tutto autoritativa e in contrasto con la precedente
Circolare Ministeriale n. 20 del 29 luglio 2011 nella quale si chiariva che ove sorgesse
un dubbio sulla pariteticità della Organizzazione sindacale o datoriale esso doveva
essere risolto con un confronto con la Direzione Generale’. Secondo i ricorrenti la
Circolare avrebbe violato ‘pure l'Accordo Stato Regioni del 2011 e le Linee Guida
sulla Formazione di Dirigenti, Preposti e lavoratori e Datore di Lavoro del 25 luglio
2012, ove, ai fini della individuazione di organismo paritetico, si è ritenuto di
applicare il criterio presuntivo della c.d. rappresentatività comparata’. E
‘l'assegnazione a priori e stabilmente del crisma della maggiore rappresentatività
comparata nel settore edilizio alle sole Organizzazioni Sindacali indicate nella
Circolare’ sarebbe apparsa ‘lesiva dei principi generali di libertà e pluralismo’.
La sentenza, che si aggiunge ad un'altra analoga sentenza sul tema (Sentenza TAR
Lazio n. 8865 del 7 agosto 2014), chiarisce e sottolinea invece la “non immediata
lesività” della n. 13/2012, “in quanto basata su dati numerici in continuo
aggiornamento, e riferita ad elementi periodicamente riveduti e trasmessi dalle
stesse OO.SS.”.
In particolare in relazione ai parametri di individuazione della maggiore
rappresentatività in termini comparativi, il Giudice amministrativo del TAR del Lazio
ha ritenuto che nella circolare impugnata, “l'individuazione degli enti e gli organismi
bilaterali abilitati alla formazione in materia di sicurezza ‘non è stata determinata in
maniera autoritativa [...] posto che lo stesso art. 2 citato [----] fa riferimento agli
organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai fini di individuare gli
enti bilaterali e gli organismi paritetici abilitati alla formazione’ e pertanto ‘il
Ministero, in assenza di criteri oggettivi normativamente determinati per
l'individuazione in termini comparativi della maggiore rappresentatività si è servito
degli indici tradizionalmente individuati [...] in virtù dei tradizionali parametri’
(numero delle imprese associate, dei lavoratori occupati, diffusione territoriale, la
partecipazione effettiva alle relazioni industriali”, ...). Criteri tra l’altro confermati da
altre sentenze.
Viene rigettata anche la presunta contraddittorietà della Circolare del 5 giugno
2012 con la circ. n. 20/2011 o con l'Accordo Stato regioni del 2011, posto che
quest’ultimo nulla dice in ordine alla qualificazione e definizione di ‘organo
paritetico’, laddove anche le Linee Guida del 25 luglio 2012 proprio nelle premesse
del paragrafo dedicato alla ‘collaborazione degli organismi paritetici di formazione’
richiamano testualmente la definizione di cui all'art. 2, comma 1 lett ee) del d.lgs. n.
81/2008 sancendo che gli stessi debbano essere costituiti nell'ambito di ‘Associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale’.
Dunque – continua il Giudice – ‘la Circolare impugnata si pone come
un chiarimento per gli uffici ispettivi del lavoro in ordine alle problematiche della
formazione dei lavoratori nel settore edile e specificatamente in relazione al
coinvolgimento nell'attività formativa degli ‘organismi paritetici’ di cui all'art. 2,
comma 1, lett. ee) del d.lgs. n. 81/2008’.
E in definitiva “nessun difetto di motivazione appare predicabile, nel momento in
cui, sulla base dei dati di cui è in possesso il Ministero, quest'ultimo ha offerto agli
ispettori l'indicazione dei soggetti da identificare ‘al momento’ quali organismi
paritetici dotati di maggiore rappresentatività sul territorio nazionale in termini
comparativi e nella cui nozione dunque ‘non - rientrano - tutti gli organismi
genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile’”.
In definitiva e in considerazione di quanto sopra, la Direzione Generale per l’Attività
Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali invita le Direzioni Territoriali
del Lavoro e le Direzioni Interregionali del Lavoro a tener conto delle indicazioni già
fornite con la Circolare n. 13 del 5 giugno 2012, “la cui validità è stata ulteriormente
confermata”. (Articolo di Tiziano Menduto)
Fonte:puntosicuro.it

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  • 1. News 34/SSL/2015 Lunedì, 31 Agosto 2015 Precisazioni sulla procedura di pagamento della NASpI Alla data del 27 agosto 2015, a fronte di 513 861 domante relative alla nuova indennita mensile di disoccupazione denominata "nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego " (NaSpI) pervenute, l'inps ne ha definite 211 692 con una conclusione delle istruttorie ed erogazione dei relativi pagamenti che si attesta intorno ad una media giornaliera di 7056 domande. Fonte:inps.it Dal 18 novembre entra in vigore il nuovo codice di prevenzione incendi Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 3 agosto 2015 contenente il nuovo Codice di prevenzione incendi: entrerà in vigore il 18 novembre. I principi ispiratori, gli articoli, il campo di applicazione e la struttura delle norme tecniche. Dopo più di un anno di continue modifiche, di incontri con i rappresentanti delle categorie produttive e professionali, di confronti con l’Unione Europea, di presentazioni di bozze intermedie, di sottolineatura dei principi guida del provvedimento, è finalmente arrivato al traguardo il cosiddetto nuovo “Codice di prevenzione Incendi”. Dopo le diverse anticipazioni di questa sorta di Testo Unico, il 20 agosto è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Codice di prevenzione che entrerà in vigore ‘il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana’, cioè il 18 novembre 2015 (nel decreto notificato all’Unione Europea a fine 2014 era invece indicato non il novantesimo, ma il centottantesimo giorno). Come abbiamo più volte ricordato il nuovo Testo Unico nasce dalla necessità di semplificare e razionalizzare l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi ‘attraverso l'introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali’, approccio metodologico su cui il nostro giornale si è soffermato più volte in questi mesi. E se, come ribadito ai nostri microfoni anche dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Milano, l’Ing. Silvano Barberi, al di là delle varie modifiche che hanno
  • 2. contrassegnato le varie bozze, è rimasta salda l’impostazione generale di partenza, possiamo riprendere i principi sui cui le Norme tecniche si basano, come dichiarati nella presentazione ufficiale di una bozza del Codicenell’aprile del 2014: - generalità: “le medesime metodologie di progettazione della sicurezza antincendio descritte possono essere applicate a tutte le attività; - semplicità: laddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato si prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile operare la revisione; - modularità: l’intera materia è strutturata in moduli di agevole accessibilità, che guidano il progettista antincendio alla individuazione di soluzioni progettuali appropriate per la specifica attività; - flessibilità: per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto all'attività sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali. Sono, inoltre, definiti metodi riconosciuti che valorizzano l'ingegneria antincendio, che consentono al progettista antincendio di individuare, autonomamente, specifiche soluzioni progettuali alternative e dimostrarne la validità, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio; - standardizzazione ed integrazione: il linguaggio in materia di prevenzione incendi è conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni previste nei documenti esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale; - inclusione: le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle diverse abilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti; - contenuti basati sull'evidenza: il presente documento è basato su ricerca, valutazione ed uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica nazionale ed internazionale nel campo della sicurezza antincendio; - aggiornabilità: il documento è redatto in modo da poter essere facilmente aggiornato al continuo avanzamento tecnologico e delle conoscenze”. Torniamo tuttavia al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale che è costituito da cinque articoli edun allegato. Il primo articolo (Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi) indica che le norme tecniche di prevenzione incendi approvate ‘si possono applicare alle attività di cui all’articolo 2 in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139’: - decreto del 30 novembre 1983 «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»; - decreto del 31 marzo 2003 «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
  • 3. - decreto del 3 novembre 2004 «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»; - decreto del 15 marzo 2005 «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»; - decreto del 15 settembre 2005 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»; - decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»; - decreto del 9 marzo 2007 «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; - decreto del 20 dicembre 2012 «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi». Veniamo all’articolo 2 e al campo di applicazione. Il comma 1 indica che le norme tecniche citate all’articolo 1 ‘si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76’. E tali norme tecniche si possono applicare ‘alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare’. Inoltre per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche di cui all’articolo 1 si applicano all’intera attività. Senza dimenticare che comunque le norme tecniche possono essere di riferimento anche per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. L’articolo 3 si sofferma invece sull’impiego dei prodotti per uso antincendio. In particolare i prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del decreto, devono essere:
  • 4. a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto; c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione. E l’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se: a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili; b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento; c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b) , sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto. Dopo l’articolo 4, relativo al monitoraggio, le disposizioni finali, contenute nell’articolo 5, ricordano che ai fini dell’applicazione delle norme tecniche di cui all’articolo 1, restano valide: a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente decreto; b) le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco. E si indica che per le attività di cui all’articolo 2 in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti.
  • 5. Concludiamo riportando la struttura dell’allegato, relativo alle ‘Norme tecniche di prevenzione incendi’, segnalando che è leggermente variata rispetto a quella presentata nell’aprile del 2014 (ad esempio per il momento nelle regole tecniche verticali sono scomparsi alcuni capitoli relativi a: edifici di civile abitazione, edilizia scolastica, attività ricettive turistico-alberghiere, strutture sanitarie, edifici adibiti ad uffici, attività commerciali, ...). Questa è dunque la struttura definitiva: Sezione G - Generalità (contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività): G.1 Termini, definizioni e simboli grafici G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività Sezione S - Strategia antincendio (contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio): S.1 Reazione al fuoco S.2 Resistenza al fuoco S.3 Compartimentazione S.4 Esodo S.5 Gestione della sicurezza antincendio S.6 Controllo dell'incendio S.7 Rivelazione ed allarme S.8 Controllo di fumi e calore S.9 Operatività antincendio Sezione V - Regole tecniche verticali (contiene le regole tecniche di prevenzione incendi, applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, che saranno implementate nel tempo): V.1 Aree a rischio specifico V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive V.3 Vani degli ascensori Sezione M - Metodi (descrizione delle metodologie progettuali): M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale (Articolo di Tiziano Menduto) Fonte:puntosicuro.it
  • 6. Requisiti degli organismi paritetici: una nota ministeriale e una sentenza Tra gli organismi paritetici dotati di maggiore rappresentatività non rientrano tutti gli organismi genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile. Una nota del Ministero del Lavoro e una sentenza del Tar del Lazio. Sul tema delle attività in materia di salute e sicurezza e della titolarità degli organismi paritetici, il Ministero del Lavoro è intervenuto in questi anni più volte con note e circolari. Note e circolari che sono servite a fornire chiarimenti e a ridurre il fenomeno di enti bilaterali e organismi paritetici sorti in alcuni casi, come sottolineato ai nostri microfoni da Cinzia Frascheri (Responsabile nazionale Cisl salute e sicurezza sul lavoro), anche per esigenze di “business”. Dopo una recente Nota del 8 giugno 2015, che rispondeva ad alcuni quesiti in merito al rapporto delle aziende con gli organismi paritetici, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il 29 luglio, per i propri uffici periferici, una nuova nota che si sofferma nuovamente sui requisiti degli organismi paritetici confermando quanto già affermato nella Circolare n. 13 del 5 giugno 2012 con cui il Ministero forniva chiarimenti in materia di formazione dei lavoratori nel settore edile e sui soggetti paritetici legittimati all’attività formativa. La nuovaNota n. 12319 del 29 luglio 2015 in particolare sottolinea e riporta la Sentenza del TAR del Lazio - Sez. Terza Bis - n. R.P.C. 8765/2015 relativa al ricorso n. 8533/2012 proposto da UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane) e CONFSAL (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori) nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’annullamento della circolare n. 13/2012. Con tale sentenza il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di UNCI e CONFSAL ribadendo la legittimità della circolare 13/2012 con cui il Ministero precisava che possono definirsi ‘organismi paritetici’ - costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (lett. ee, art. 2, D.Lgs. 81/2008) - ‘solo gli enti bilaterali emanazione delle parti sociali dotate del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi’. Circolare che riportava anche “l'elenco dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali che, ‘al momento’, risultavano comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento”. Nel ricorso i ricorrenti indicavano che a loro parere la Circolare impugnata presentava ‘una portata immediatamente lesiva’, che il D.Lgs. 81/2008 non opera alcun rimando a circolari ministeriali e che la determinazione del Ministero si presentava ‘in chiave del tutto autoritativa e in contrasto con la precedente Circolare Ministeriale n. 20 del 29 luglio 2011 nella quale si chiariva che ove sorgesse
  • 7. un dubbio sulla pariteticità della Organizzazione sindacale o datoriale esso doveva essere risolto con un confronto con la Direzione Generale’. Secondo i ricorrenti la Circolare avrebbe violato ‘pure l'Accordo Stato Regioni del 2011 e le Linee Guida sulla Formazione di Dirigenti, Preposti e lavoratori e Datore di Lavoro del 25 luglio 2012, ove, ai fini della individuazione di organismo paritetico, si è ritenuto di applicare il criterio presuntivo della c.d. rappresentatività comparata’. E ‘l'assegnazione a priori e stabilmente del crisma della maggiore rappresentatività comparata nel settore edilizio alle sole Organizzazioni Sindacali indicate nella Circolare’ sarebbe apparsa ‘lesiva dei principi generali di libertà e pluralismo’. La sentenza, che si aggiunge ad un'altra analoga sentenza sul tema (Sentenza TAR Lazio n. 8865 del 7 agosto 2014), chiarisce e sottolinea invece la “non immediata lesività” della n. 13/2012, “in quanto basata su dati numerici in continuo aggiornamento, e riferita ad elementi periodicamente riveduti e trasmessi dalle stesse OO.SS.”. In particolare in relazione ai parametri di individuazione della maggiore rappresentatività in termini comparativi, il Giudice amministrativo del TAR del Lazio ha ritenuto che nella circolare impugnata, “l'individuazione degli enti e gli organismi bilaterali abilitati alla formazione in materia di sicurezza ‘non è stata determinata in maniera autoritativa [...] posto che lo stesso art. 2 citato [----] fa riferimento agli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai fini di individuare gli enti bilaterali e gli organismi paritetici abilitati alla formazione’ e pertanto ‘il Ministero, in assenza di criteri oggettivi normativamente determinati per l'individuazione in termini comparativi della maggiore rappresentatività si è servito degli indici tradizionalmente individuati [...] in virtù dei tradizionali parametri’ (numero delle imprese associate, dei lavoratori occupati, diffusione territoriale, la partecipazione effettiva alle relazioni industriali”, ...). Criteri tra l’altro confermati da altre sentenze. Viene rigettata anche la presunta contraddittorietà della Circolare del 5 giugno 2012 con la circ. n. 20/2011 o con l'Accordo Stato regioni del 2011, posto che quest’ultimo nulla dice in ordine alla qualificazione e definizione di ‘organo paritetico’, laddove anche le Linee Guida del 25 luglio 2012 proprio nelle premesse del paragrafo dedicato alla ‘collaborazione degli organismi paritetici di formazione’ richiamano testualmente la definizione di cui all'art. 2, comma 1 lett ee) del d.lgs. n. 81/2008 sancendo che gli stessi debbano essere costituiti nell'ambito di ‘Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale’. Dunque – continua il Giudice – ‘la Circolare impugnata si pone come un chiarimento per gli uffici ispettivi del lavoro in ordine alle problematiche della
  • 8. formazione dei lavoratori nel settore edile e specificatamente in relazione al coinvolgimento nell'attività formativa degli ‘organismi paritetici’ di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee) del d.lgs. n. 81/2008’. E in definitiva “nessun difetto di motivazione appare predicabile, nel momento in cui, sulla base dei dati di cui è in possesso il Ministero, quest'ultimo ha offerto agli ispettori l'indicazione dei soggetti da identificare ‘al momento’ quali organismi paritetici dotati di maggiore rappresentatività sul territorio nazionale in termini comparativi e nella cui nozione dunque ‘non - rientrano - tutti gli organismi genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile’”. In definitiva e in considerazione di quanto sopra, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali invita le Direzioni Territoriali del Lavoro e le Direzioni Interregionali del Lavoro a tener conto delle indicazioni già fornite con la Circolare n. 13 del 5 giugno 2012, “la cui validità è stata ulteriormente confermata”. (Articolo di Tiziano Menduto) Fonte:puntosicuro.it