La riforma della protezione civile (testo integrale)angerado
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2012, n. 162, la legge n° 100 del 12 luglio 2012, conversione del d.l. 59/2012 di riforma della Protezione Civile. La protezione civile torna all'originaria vocazione di struttura per l'intervento di emergenza, restituendo alla fase successiva al verificarsi di gravi catastrofi naturali alle autonomie locali. La norma predispone un sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e dispone che, nei sei mesi dalla entrata in vigore (quindi entro il 13 gennaio 2013), le Regioni potranno approvare con propria deliberazione il piano regionale di protezione civile.
La riforma della protezione civile (testo integrale)angerado
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2012, n. 162, la legge n° 100 del 12 luglio 2012, conversione del d.l. 59/2012 di riforma della Protezione Civile. La protezione civile torna all'originaria vocazione di struttura per l'intervento di emergenza, restituendo alla fase successiva al verificarsi di gravi catastrofi naturali alle autonomie locali. La norma predispone un sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e dispone che, nei sei mesi dalla entrata in vigore (quindi entro il 13 gennaio 2013), le Regioni potranno approvare con propria deliberazione il piano regionale di protezione civile.
La Lombardia assediata dalla diffusione del Covid, vara un’altra stretta e a poche ore dall’ordinanza di Roberto Speranza d’intesa con Attilio Fontana, il governatore ha emesso un nuovo provvedimento con misure correlate. E nonostante l’insurrezione delle categorie produttive, di dispone che «nelle giornate di sabato e domenica la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali» si legge nell’ordinanza.
L'ordinanza per ridurre i costi della TariEstensecom
Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha firmato il decreto che “libera” quasi 13 milioni di euro per sconti sulla tassa o sulla tariffa del servizio di igiene urbana a favore di chi si trova in difficoltà economica a causa della crisi post coronavirus e per i progetti dei comuni virtuosi in termini di riduzione dei rifiuti.
Decreto legge sisma 9 febbraio 2017, n. 8Luca Mengoni
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 2016 e del 2017. (17G00021)
(GU n.33 del 9-2-2017)
Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2017
This document provides definitions and explanations of key concepts in chemistry including:
- Physical changes involve changing a substance's state or shape without forming a new substance, while chemical changes involve molecules combining or breaking apart to form new substances.
- A chemical equation represents a chemical reaction using formulas and coefficients to show what reactants are changing and what products are formed.
- Chemical bonds, such as ionic bonds formed by electron transfer between ions or covalent bonds formed by electron sharing between nonmetals, are what hold atoms together in molecules and ionic compounds.
Lipids are composed of carbon, hydrogen, and oxygen and include fats, phospholipids, and steroids. They are used for long-term energy storage and provide concentrated energy. Fats are made of glycerol bonded to fatty acid chains, which gives them hydrophobic properties and allows them to be stored as dense energy deposits. Phospholipids have a hydrophilic phosphate head and hydrophobic fatty acid tails, allowing them to self-assemble into bilayers that form cell membranes. Cholesterol is an important animal cell component that helps maintain membrane fluidity and is a precursor for sex hormones.
La Lombardia assediata dalla diffusione del Covid, vara un’altra stretta e a poche ore dall’ordinanza di Roberto Speranza d’intesa con Attilio Fontana, il governatore ha emesso un nuovo provvedimento con misure correlate. E nonostante l’insurrezione delle categorie produttive, di dispone che «nelle giornate di sabato e domenica la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali» si legge nell’ordinanza.
L'ordinanza per ridurre i costi della TariEstensecom
Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha firmato il decreto che “libera” quasi 13 milioni di euro per sconti sulla tassa o sulla tariffa del servizio di igiene urbana a favore di chi si trova in difficoltà economica a causa della crisi post coronavirus e per i progetti dei comuni virtuosi in termini di riduzione dei rifiuti.
Decreto legge sisma 9 febbraio 2017, n. 8Luca Mengoni
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 2016 e del 2017. (17G00021)
(GU n.33 del 9-2-2017)
Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2017
This document provides definitions and explanations of key concepts in chemistry including:
- Physical changes involve changing a substance's state or shape without forming a new substance, while chemical changes involve molecules combining or breaking apart to form new substances.
- A chemical equation represents a chemical reaction using formulas and coefficients to show what reactants are changing and what products are formed.
- Chemical bonds, such as ionic bonds formed by electron transfer between ions or covalent bonds formed by electron sharing between nonmetals, are what hold atoms together in molecules and ionic compounds.
Lipids are composed of carbon, hydrogen, and oxygen and include fats, phospholipids, and steroids. They are used for long-term energy storage and provide concentrated energy. Fats are made of glycerol bonded to fatty acid chains, which gives them hydrophobic properties and allows them to be stored as dense energy deposits. Phospholipids have a hydrophilic phosphate head and hydrophobic fatty acid tails, allowing them to self-assemble into bilayers that form cell membranes. Cholesterol is an important animal cell component that helps maintain membrane fluidity and is a precursor for sex hormones.
This document provides an overview of chemical equations and reactions. It includes the following key points:
- The objectives are to explain the parts of a chemical equation, describe how compounds differ from their constituent elements, and how to balance chemical equations.
- A chemical equation represents a chemical reaction, showing reactants on the left yielding products on the right. It must obey the law of conservation of mass.
- The document reviews the parts of an equation like formulas, subscripts, coefficients and states of matter. It provides examples of balancing equations and tips for doing so.
Lab bench activity on mitosis and meiosissbarkanic
This document contains questions about mitosis and meiosis. It asks about the organisms commonly used to study each type of cell division, the key differences between mitosis and meiosis, and the stages and events that occur during each. It also contains questions about meiosis in the fungus Sordaria, including how fertilization occurs, what an ascus is, how crossing over can be observed and calculated from experimental data. The document aims to test and reinforce understanding of the fundamental concepts and processes of mitosis and meiosis.
Modifiche al regolamento attuativo del Codice Proprietà Industriale (settemb...Simone Aliprandi
Decreto del Ministro dello Sviluppo economico recante modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021 e in vigore dal 9 settembre 2021).
DM 3-8-2015 - Codice di prevenzione incendi Mauro Malizia
D.M. 3 agosto 2015 - Codice di prevenzione incendi: Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 (Technical fire prevention standards, in accordance with Article 15 of Legislative Decree No 139 of 08 March 2006).
Testo coordinato con le modifiche introdotte dal D.M. 8 giugno 2016 "Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio”, dal D.M. 9 agosto 2016 “Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere”, dal D.M. 21 febbraio 2017 “norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”.
20141001 dm approvazione_manuale_gestione_anagrafe_apisticaFabrizio de Stefani
E' stato pubblicato nella GU Serie Generale n.291 del 16-12-2014, il D.M. 11 agosto 2014 , “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale».
Legge 11 gennaio 2018 n 2 | Sviluppo Mobilità BiciclettaBTO Educational
LEGGE 11 gennaio 2018 , n. 2 .
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la
realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Numero 25 del 31 gennaio 2018
La presente legge persegue l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l’attività turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di cui all’articolo 34 -quinquies , comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con il piano straordinario della mobilità turistica, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di ferrovie turistiche.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati, nell’ambito delle rispettive competenze, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera e) , e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio, perseguono l’obiettivo di cui al comma 1, in modo da rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale e da pervenire a un sistema generale e integrato della mobilità, sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale e accessibile a tutti i cittadini.
1. GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SE R IE GENERAL E
PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081
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Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma
La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta
da autonoma numerazione:
1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato
Roma - Venerdì, 14 marzo 2014
Anno 155° - Numero 61
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
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AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma,
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Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:
gazzettaufficiale@giustizia.it
S O M M A R I O
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 14 marzo 2014, n. 25.
Misure urgenti per l’avvalimento dei soggetti
terzi per l’esercizio dell’attività di vigilanza della
Banca d’Italia. (14G00040) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 26.
Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla
protezione degli animali utilizzati a fini scientifi-
ci. (14G00036) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2
DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 marzo 2014.
Accettazione delle dimissioni rassegnate dal
sen. dott. Antonio GENTILE dalla carica di Sot-
tosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai tra-
sporti. (14A02226) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 69
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Ministero dell’economia
e delle finanze
DECRETO 7 marzo 2014.
Accertamento del tasso d’interesse semestrale
dei certificati di credito del tesoro 1º settembre
2008-2015 e 1° marzo 2010/2017, relativamente
alle cedole con decorrenza 1º marzo 2014 e sca-
denza 1º settembre 2014. (14A02121). . . . . . . . . Pag. 69
Ministero dell’interno
DECRETO 28 febbraio 2014.
Regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio delle
strutture turistico - ricettive in aria aperta (cam-
peggi, villagi turistici, ecc.) con capacità ricettiva
superiore a 400 persone. (14A01954) . . . . . . . . . Pag. 70
2. — 70 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 6114-3-2014
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 28 febbraio 2014.
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazio-
ne, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico - ri-
cettive in aria aperta (campeggi, villagi turistici, ecc.) con
capacità ricettiva superiore a 400 persone.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recan-
te “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
“Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luo-
ghi di lavoro” e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concer-
nente le disposizioni legislative e regolamentari in mate-
ria di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ago-
sto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente
il Regolamento recante “Semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del
10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 apri-
le 1998, recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e
per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio
2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo
2007, recante “Classificazione di resistenza al fuoco di
prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”;
VistoildecretodelMinistrodell’interno9marzo2007,pub-
blicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante “Pre-
stazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 117 del 22 maggio 2007, recante “Direttive per l’attuazio-
ne dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na n. 201 del 29 agosto 2012, recante “Disposizioni relati-
ve alle modalità di presentazione delle istanze concernenti
i procedimenti di prevenzione incendi e alla documenta-
zione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”;
Visto il decreto del Ministero dell’interno 20 dicembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana n. 3 del 4 gennaio 2013, recante “Regola tec-
nica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione
attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi”;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armoniz-
zate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, con par-
ticolare riferimentoAllegato I - Requisiti di base delle opere
di costruzione, punto 2 - Sicurezza in caso di incendio;
Ravvisata la necessità di emanare specifiche disposi-
zioni di prevenzione incendi per le strutture turistico - ri-
cettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e
simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legisla-
tivo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della diretti-
va n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si
applicano per la progettazione, la costruzione e l’eserci-
zio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta, quali
campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacità ricettiva
superiore a 400 persone.
Art. 2.
Obiettivi
1.Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiun-
gere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia
delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio,
le strutture turistico - ricettive in aria aperta, di cui all’art. 1
del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine
di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un in-
cendio all’interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici
od aree limitrofe;
e)assicurarelapossibilitàcheglioccupantilascinoiloca-
li e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso
di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3.
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui
all’art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione in-
cendi allegata al presente decreto.
Art. 4.
Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni riportate al titolo I - capo I della re-
gola tecnica allegata al presente decreto, si applicano alle
strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all’art. 1
del presente decreto, di nuova realizzazione ed a quelle
esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti
la loro completa ristrutturazione.
2. Qualora gli interventi, effettuati su attività esistenti,
comportano la sostituzione o modifica di impianti di prote-
zione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di
vie di uscita, o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture,
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 6114-3-2014
le disposizioni di cui all’allegato, titolo I - capo I, previste
dalla regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano
solo agli impianti ed alle parti in ampliamento dell’attività
oggetto di intervento di modifica. Qualora, invece, l’aumen-
to di superficie da destinare ad attività ricettiva è superiore
al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva
antincendio devono essere adeguati, per l’intera attività, alle
disposizioni stabilite per le nuove attività.
3. Per gli interventi di cui al comma 2, in alternativa a
quanto previsto dallo stesso comma, si possono adottare le
disposizioni di cui al titolo II, della regola tecnica allegata al
presenta decreto, applicate all’intero insediamento ricettivo.
4. Le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui
all’art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presen-
te decreto, si adeguano alle disposizioni riportate al titolo
I - capo II o, in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo
II, della regola tecnica allegata al presente decreto, come
previsto al successivo art. 6, salvo nei seguenti casi:
a) possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sus-
sistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati
dalle competenti autorità, così come previsto all’art. 38,
comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) pianificazione, ovvero lavori di realizzazione,
modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento
anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal
competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai
sensi ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Art. 5.
Commercializzazione CE
1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione
del presente decreto i prodotti regolamentati dalle dispo-
sizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.
2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito
di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma pre-
cedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il
requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da ap-
posite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito po-
sitivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che
prevedono apposita omologazione per la commercializza-
zione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo ricono-
scimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi
1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in
uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Turchia,
in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con
l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno
degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero
scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spa-
zio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse
condizioni che permettono di garantire un livello di pro-
tezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente
a quello prescritto dal presente decreto, possono essere
impiegati nel campo di applicazione del decreto stesso.
Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazio-
ne tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi,
le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all’art. 4,
comma 4, devono essere adeguate alle disposizioni di cui
al titolo I - capo II, della regola tecnica allegata al presente
decreto entro i termini temporali di seguito indicati:
a) entro tre anni dal termine previsto dall’art. 11, com-
ma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ago-
sto 2011, n. 151, e successive modificazioni, per quanto ri-
guarda le disposizioni di cui ai punti 11; 12; 14; 15, salvo la
predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera
b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di
illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di eso-
do; 16, limitatamente alla rete di naspi ed idranti e 17;
b) entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda le
restanti disposizioni.
2. In caso di applicazione del titolo II, della regola tecni-
ca allegata al presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabi-
liti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurez-
za e di prevenzione incendi, le strutture turistico - ricettive
in aria aperta di cui all’art. 4, comma 4, devono essere ade-
guate entro i termini temporali di seguito indicati:
a) entro tre anni dal termine previsto dall’art. 11,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per
quanto riguarda le misure di cui ai punti B.3, B.4 e B.5,
salvo la predisposizione nel termine previsto alla succes-
siva lettera b), di quanto previsto ai sottopunti:
- B.3.2, relativamente al presidio fisso;
- B.4.4, relativamente alla segnaletica e alle plani-
metrie orientative e di idoneo sistema provvisorio, anche
di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di
circolazione e di esodo;
- B.5.1;
b) entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151 e successive modificazioni per quanto riguarda le
restanti disposizioni.
3. Il progetto di cui all’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica l° agosto 2011, n. 151 deve indicare le
opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle
lettere a) e b) dei commi precedenti.
4. Entro ciascuna scadenza di cui ai commi preceden-
ti, dovrà essere presentata la segnalazione certificata di
inizio attività ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive
modificazioni.
5. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo gior-
no successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2014
Il Ministro: ALFANO
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ALLEGATO
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 6114-3-2014
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