Slide delle lezioni del 25 e 26 marzo 2020 per il corso in "Diritto e Gestione dei contenuti e servizi digitali" nell'ambito del corso di laurea in Giurisprudenza dell'Università Europea di Roma
3. L' ecosistema di Internet e la neutralità della reteRoberto Polillo
Slides della lezione del corso di Strumenti e applicazioni del Web per il corso di laurea magistrale in Teoria e tecnologia della comunicazione - Università di Milano Bicocca (prof.R.Polillo) - lezione dell'11 marzo 2014
Fammi Sapere - 14 - Paolo Di Pietro - Open Data o Open Metadata?Marco Scaloni
Senza una definizione condivisa dei metadati, rendere liberi i dati e gli archivi rischia di sommergerci con materiale praticamente inutilizzabile, dando una falsa impressione di libertà e di trasparenza.
Paolo Di Pietro, informatico, consulente per l’innovazione tecnologica, è stato l’autore di Arianna, la prima esperienza di Ontologia di servizi per la PA in Italia. E’ il fondatore di OGETF (Open Government Engineering Task Force), iniziativa no-profit per promuovere la costituzione di una Fondazione indipendente, sul modello del W3C, per attivare la costruzione e diffusione degli Open Metadata e degli Standard di interoperabilità dei contenuti.
3. L' ecosistema di Internet e la neutralità della reteRoberto Polillo
Slides della lezione del corso di Strumenti e applicazioni del Web per il corso di laurea magistrale in Teoria e tecnologia della comunicazione - Università di Milano Bicocca (prof.R.Polillo) - lezione dell'11 marzo 2014
Fammi Sapere - 14 - Paolo Di Pietro - Open Data o Open Metadata?Marco Scaloni
Senza una definizione condivisa dei metadati, rendere liberi i dati e gli archivi rischia di sommergerci con materiale praticamente inutilizzabile, dando una falsa impressione di libertà e di trasparenza.
Paolo Di Pietro, informatico, consulente per l’innovazione tecnologica, è stato l’autore di Arianna, la prima esperienza di Ontologia di servizi per la PA in Italia. E’ il fondatore di OGETF (Open Government Engineering Task Force), iniziativa no-profit per promuovere la costituzione di una Fondazione indipendente, sul modello del W3C, per attivare la costruzione e diffusione degli Open Metadata e degli Standard di interoperabilità dei contenuti.
Lo scorso 22 giugno 2017 si è svolto a Taranto (Palazzo di Città - Salone degli Specchi) l'evento organizzato dal delegato territoriale Stefania Lo Cascio dal titolo "Digitalizzazione 2017!".
All'evento interverranno Alessandro Selam, direttore generale di ANORC, Luigi Foglia, componente del direttivo e Carola Caputo, consulente del Digital & Law Department.
L'evento è stato patrocinato da ANORC e ANORC Professioni
Internet come mezzo di comunicazione democraticoValentina T.
Internet è da considerarsi, ad oggi, l'unico mezzo di comunicazione intrinsecamente democratico, perchè fa della libertà e dell'equità le sue caratteristiche fondamentali.
Per questo è necessario preservare la Net Neutrality a livello legislativo, affinché la Rete mantenga la sua natura di strumento di innovazione e progresso.
Il rapporto 2010 dell'osservatorio "Il Futuro della Rete"FPA
L’Osservatorio “Il Futuro della Rete” nasce su impulso del Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e TLC che ha proposto ai principali operatori ICT e TLC di costituire un centro di osservazione sulla diffusione delle reti telematiche e dei servizi on- line. L'osservatorio è realizzato con la collaborazione di FORUM PA.
Il 26 marzo 2019 il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva la nuova direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Una sintesi delle principali novità, in attesa del recepimento da parte degli stati membri
Slides dal corso di Strumenti e applicazioni del Web per il corso di laurea magistrale in Teoria e tecnologia della comunicazione - Università di Milano Bicocca - Prof.R.Polillo (a.a. 2014-15) - Lezione del 10 marzo 2015
Lo scorso 22 giugno 2017 si è svolto a Taranto (Palazzo di Città - Salone degli Specchi) l'evento organizzato dal delegato territoriale Stefania Lo Cascio dal titolo "Digitalizzazione 2017!".
All'evento interverranno Alessandro Selam, direttore generale di ANORC, Luigi Foglia, componente del direttivo e Carola Caputo, consulente del Digital & Law Department.
L'evento è stato patrocinato da ANORC e ANORC Professioni
Internet come mezzo di comunicazione democraticoValentina T.
Internet è da considerarsi, ad oggi, l'unico mezzo di comunicazione intrinsecamente democratico, perchè fa della libertà e dell'equità le sue caratteristiche fondamentali.
Per questo è necessario preservare la Net Neutrality a livello legislativo, affinché la Rete mantenga la sua natura di strumento di innovazione e progresso.
Il rapporto 2010 dell'osservatorio "Il Futuro della Rete"FPA
L’Osservatorio “Il Futuro della Rete” nasce su impulso del Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e TLC che ha proposto ai principali operatori ICT e TLC di costituire un centro di osservazione sulla diffusione delle reti telematiche e dei servizi on- line. L'osservatorio è realizzato con la collaborazione di FORUM PA.
Il 26 marzo 2019 il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva la nuova direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Una sintesi delle principali novità, in attesa del recepimento da parte degli stati membri
Slides dal corso di Strumenti e applicazioni del Web per il corso di laurea magistrale in Teoria e tecnologia della comunicazione - Università di Milano Bicocca - Prof.R.Polillo (a.a. 2014-15) - Lezione del 10 marzo 2015
Slide utilizzate nel corso dell'evento "Diritto all’oblio e libertà di informazione nel nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali", Roma, Camera dei Deputati, 14 marzo 2019
Blockchain e voto elettronico: tra mito e realtàmarco scialdone
Il 12 marzo 2019 si è tenuto presso la Camera dei Deputati un evento dedicato al voto elettronico. La mia relazione si è incentrata sulla mitologia connessa, da un lato, al voto elettronico, dall'altra, all'uso della Blockchain in tale ambito.
Slide della lezione tenuta il 15 giugno 2018 nell'ambito del Master in Diritto dell'Informatica presso l'Università La Sapienza di Roma. Rispetto alla versione 2.0 sono state aggiunte alcune slide sui veicoli a guida autonoma e una parte sui robot generated content
Presentazione utilizzata il 19 maggio 2017 in occasione del convegno annuale del Circolo dei Giuristi Telematici tenutosi in Roma, presso la Biblioteca della Camera dei Deputati
Presentazione utilizzata nella lezione del 13 maggio 2017 nell'ambito del Master di II livello in "Diritto dell'Informatica" presso l'Università "La Sapienza" di Roma
Le slide della lezione tenuta l'8 luglio 2016 nell'ambito del master di II Livello in Diritto dell'Informatica e Teoria e Tecnica della normazione presso l'Università La Sapienza di Roma
La tutela del diritto d'autore online - lezione del 20 dicembre 2014 SSPL Uni...marco scialdone
Lezione sul diritto d'autore online, sui sistemi di DRM e sulle c.d. utilizzazioni libere, tenuta il 20 dicembre 2014 presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università Europea di Roma
Presentazione sulla Posta Elettronica Certificata in occasione della giornata formativa del 29 settembre 2010, organizzata dalla Commissione Informatica Giuridica e Diritto delle Nuove Tecnologie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
3. «The Internet’s growing size, its transition from a research network
operated by public entities to a commercial network operated by
commercial providers who need to make profits, and its transition
from a network connecting a small community of users who trust
one another to a global network with users who do not know one
another and may even intend to harm one another put pressure on
the Internet’s technical foundations…To increase their profits,
network providers use technologies that enable them to
identify and control the applications and the content
passing through their networks»
B. Van Schewich, Internet Architecture and Innovation, The Mit Press, 2010
4. Net
Neutrality…
non una
novità
«...i messaggi ricevuti da ogni
individuo, compagnia, o corporazione,
o da ogni linea telegrafica che si
connetta a questa da uno dei due capi,
deve essere trasmesso in modo
imparziale nell'ordine di ricezione,
tranne per i messaggi del governo che
debbono avere priorità.»
(An act to facilitate communication
between the Atlantic and Pacific states
by electric telegraph., June 16, 1860)
5. Net
Neutrality:
una prima
definizione
Per Net Neutrality (o neutralità della Rete) si
intende generalmente il principio secondo il
quale non possono esistere discriminazioni tra i
contenuti che viaggiano all’interno di una rete di
computer
L’espressione Net Neutrality si è originariamente
sviluppata a partire da metà degli anni ‘90 negli
Stati Uniti con riferimento ad una serie di
comportamenti che potevano essere considerati
anticompentitivi ed implica che tutti i pacchetti
trasmessi su protocollo IP* debbano essere
trattati allo stesso modo.
6. *Protocollo IP
Intenet Protocol (IP) è il protocollo di rete su cui si
basa la rete Internet
IP è un protocollo di rete a pacchetto: i dati
circolano su internet sottoforma di datagrammi (si
parla anche di «pacchetti»)
I datagrammi sono dei dati incapsulati, cioè dei dati
ai quali sono state aggiunte delle intestazioni
corrispondenti a informazioni sul loro trasporto
(come l’indirizzo IP di destinazione)
I dati contenuti nei datagrammi sono analizzati (ed
eventualmente modificati) dai router che
permettono il loro transito
7. La Net
Neutrality è
associata ai
concetti di
Discriminazione
Potere di mercato
Esternalità di rete
Costi di transazione
Switching costs
Vertical Foreclosure
Mercati a due versanti
8. Best effort o Quality of Service?
• Larghezza della banda di ciascun canale
di comunicazione all’interno della rete
• Ritardo di connessione di cui il traffico
risente attraverso ciascun canale di
comunicazione interno alla rete
• Caratteristiche di errore di ciascun
mezzo trasmissivo
• Ritardo end-to-end
• Rischio di perdita del pacchetto end-to-
end dal mittente al ricevente
Alcuni parametri in base ai
quali varia la performance
delle reti di comunicazione
elettronica nel trasmettere
informazioni:
9. Best effort o
Quality of
Service?
Nessun meccanismo rende la
rete più veloce. Piuttosto la
priorità di accodamento
determina quali pacchetti sono
maggiormente in ritardo (o
abbandonati) quando la rete è
pesantemente caricata o
sovraccaricata
10. Il dibattito
USA sulla Net
neutrality
Nel 2003 Tim Wu, Professore Associato
della Columbia University pubblica il
saggio «Network Neutrality, Broadband
Discrimination» in cui considera la net
neutrality in termini di neutralità tra
applicazioni e propone una legislazione
per gestire questi potenziali problemi.
All'inizio del 2005, nel caso Madison River,
la FCC per la prima volta applica il
principio di net neutrality aprendo
un'investigazione sulla Madison River
Communications, un gestore di linee
telefoniche locale che bloccava i servizi
Voice over IP.
Il 5 agosto 2005, la FCC adotta una
politica esplicita di aderenza a quattro
principi di network neutrality (1. Freedom
to access content 2. Freedom to run
applications 3. Freedom to attach devices
4. Freedom to obtain service plan
information)
11. Il dibattito
USA sulla Net
neutrality
Nel 2007 un rapporto dell’Associated
Press rivela che Comcast, il più grande
operatore statunitense aveva bloccato o
rallentanto fortemente il traffico di chi
utilizzava Bit Torrent sulla sua rete. Il 27
marzo 2008, BitTorrent e Comcast
raggiungono un accordo.
Nel 2010 la FCC adotta l’Open Internet
Order che per la prima volta fa entrare la
Net Neutrality nella regolamentazione
ufficiale della FCC. Vietato il blocco o il
rallentamento dell'accesso ai contenuti
legali su Internet. Si chiede ai fornitori di
banda larga di essere "trasparenti" sulle
loro pratiche di gestione della rete.
12. Il dibattito
USA sulla Net
Neutrality
Nel 2015 la FCC, anche a seguito degli interventi delle Corti che avevano
depotenziato l’ordine del 2010, adotta un nuovo «Open Internet Order» con
con cui si introducano regole lineari che vietano il blocco, la limitazione e la
definizione delle priorità di pagamento
una norma che impedisce ai fornitori di banda larga di interferire o
svantaggiare irragionevolmente i consumatori o i fornitori di contenuti e
servizi su Internet
garantisce una maggiore trasparenza nelle pratiche di gestione della rete,
nelle prestazioni della rete e nei termini commerciali del servizio di accesso
a Internet a banda larga
Queste regole si applicano ai servizi di accesso a Internet a banda larga sia
fissi che mobili
L'Ordine riclassifica il servizio di accesso a Internet a banda larga come un
servizio di telecomunicazione soggetto al Titolo II della Legge sulle
comunicazioni
13. Il dibattito USA sulla Net Neutrality
L’11 giugno del 2018,
entra in vigore il
Restoring Internet
Freedom Order della FCC
che annulla il precedente
ordine del 2015
Il nuovo framework FCC
per la protezione della
libertà di Internet ha 3
parti fondamentali
14. Il dibattito
USA sulla Net
Neutrality
1. Protezione del consumatore: la Federal Trade Commission soggetto
deputato a controllare e agire contro i fornitori di servizi Internet per atti
anticoncorrenziali o pratiche ingiuste e ingannevoli.
2. Trasparenza: una parte critica dell'apertura di Internet implica che i
fornitori di servizi Internet siano trasparenti sulle loro pratiche
commerciali. I fornitori di servizi Internet devono divulgare
pubblicamente informazioni riguardanti le loro pratiche di gestione della
rete, le prestazioni e i termini commerciali del servizio. Queste
informazioni devono essere rese tramite un sito Web aziendale facilmente
accessibile al pubblico o tramite il sito Web della FCC. Ciò è finalizzato a
scoraggiare le pratiche dannose.
3. Rimuove le normative non necessarie per promuovere gli
investimenti a banda larga: la rimozione di queste normative obsolete e
superflue creerà un forte incentivo per le aziende a riversare risorse nella
costruzione di migliori infrastrutture online in tutto il paese e offrire un
accesso a Internet più rapido, migliore e più economico a più americani.
15. Net Neutrality: la
regolamentazione
europea
Regolamento (UE) n.
2015/2120
Gli orientamenti del
gruppo europeo dei
regolatori (BEREC) del
30 agosto 2016
Attività di vigilanza
delle Autorità nazionali
di regolamentazione
(ANR)
16. Il
regolamento
(UE)
2015/2120
Mira a definire norme comuni per garantire
un trattamento equo e non discriminatorio
del traffico nella fornitura dei servizi di
accesso ad internet e tutelare i relativi diritti
degli utenti finali, garantendo al contempo il
funzionamento ininterrotto dell’ecosistema
internet quale volano per l’innovazione
Internet come piattaforma aperta di
innovazione: necessità di intervento
comunitario per evitare che le misure
adottate dai singoli stati membri su pratiche
di gestione del traffico causino la
frammentazione del mercato interno
17. Il regolamento (UE) 2015/2120
– struttura
Salvaguardia
dell’accesso a
un’Internet
aperta
Misure di
trasparenza
Vigilanza da
parte delle ANR
18. Salvaguardia
dell’accesso a
un’Internet
aperta (art. 3)
N.B. questo diritto non incide sulle disposizioni
comunitarie o nazionali sulla legittimità dei contenuti,
applicazioni o servizi (es. inibizioni siti copyright, gambling
ecc.)
Gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni
e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire
applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature
terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede
dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione,
dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei
contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il
servizio di accesso a Internet.
19. Salvaguardia
dell’accesso a
un’Internet
aperta (art. 3)
• I fornitori di servizi di accesso a
Internet, nel fornire tali servizi,
trattano tutto il traffico allo stesso
modo, senza discriminazioni,
restrizioni o interferenze, e a
prescindere dalla fonte e dalla
destinazione, dai contenuti cui si è
avuto accesso o che sono stati
diffusi, dalle applicazioni o dai
servizi utilizzati o forniti, o dalle
apparecchiature terminali utilizzate
20. Salvaguardia
dell’accesso a
un’Internet
aperta (art. 3)
Pratiche di gestione del
traffico consentite solo se
ragionevoli
Per essere considerate
ragionevoli devono essere:
Trasparenti
Non discriminatorie
Proporzionate
Non basate su considerazioni
di ordine commerciale ma su
requisiti di qualità tecnica
del servizio obiettivamente
diversi di specifiche
categorie di traffico
Tali misure non controllano i
contenuti specifici e sono
mantenute per il tempo
strettamente necessario
21. Salvaguardia dell’accesso a un’Internet
aperta (art. 3)
Ulteriori misure di gestione del traffico, ove necessario e
per il tempo limitato, solo in 3 casi:
1. Conformarsi ad atti legislativi dell’Unione o nazionali
conformi al diritto dell’Unione, o a provvedimenti giudiziari o
di autorità pubbliche investite di poteri pertinenti
2. Preservare l’integrità e la sicurezza della rete, dei servizi
prestati e della apparecchiature terminali degli utenti finali
3. Prevenire un’imminente congestione della rete o mitigare gli
effetti di una congestione della rete eccezionale o
temporanea, purché categorie di traffico equivalenti siano
trattate allo stesso modo
22. Salvaguardia dell’accesso a un’Internet
aperta (art. 3)
Nei casi in cui l’ottimizzazione
sia necessaria per soddisfare i
requisiti relativi a contenuti,
applicazioni o servizi per un
livello specifico di qualità
La capacità della rete è
sufficiente a fornirli in aggiunta
a tutti i servizi di accesso a
internet prestati
Tali servizi non sono utilizzabili
o offerti in sostituzione ai
servizi di accesso ad internet e
non devono andare a scapito
della disponibilità o della
qualità generale dei servizi di
accesso ad internet per gli
utenti finali
Possibilità di offrire
servizi ottimizzati
per specifici
contenuti,
applicazioni o
servizi:
23. Misure di trasparenza (art. 4)
I fornitori di
servizi di accesso
a Internet
provvedono
affinché i
contratti che
includono servizi
di accesso a
Internet precisino
almeno quanto
segue:
informazioni sul potenziale impatto delle misure di gestione del traffico applicate dal fornitore sulla
qualità dei servizi di accesso a Internet, sulla vita privata degli utenti finali e sulla protezione dei loro
dati personali
una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume,
della velocità e di altri parametri di qualità del servizio possono avere sui servizi di accesso a Internet e,
in particolare, sulla fruizione di contenuti, applicazioni e servizi
una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che i servizi specializzati a cui si
abbona l’utente finale possono avere sui servizi di accesso ad Internet forniti a tale utente finale
una spiegazione chiara e comprensibile della velocità dei servizi di accesso a Internet minima,
normalmente disponibile, massima e dichiarata di caricamento e scaricamento per le reti fisse o la
velocità dei servizi di accesso a Internet massima stimata e dichiarata di caricamento e scaricamento
per le reti mobili, nonché il potenziale impatto di deviazioni significative dalle rispettive velocità di
caricamento e scaricamento dichiarate sull’esercizio dei diritti degli utenti finali
una spiegazione chiara e comprensibile dei mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma del
diritto nazionale in caso di discrepanza, continuativa o regolarmente ricorrente, tra la prestazione
effettiva del servizio di accesso ad Internet riguardante la velocità o altri parametri di qualità del
servizio e la prestazione indicata
24. Vigilanza e
applicazione
(Art. 5)
Le autorità nazionali di regolamentazione
sottopongono a stretto monitoraggio e
assicurano il rispetto degli articoli 3 e 4 e
promuovono la costante disponibilità
dell’accesso non discriminatorio a di accesso a
Internet a livelli qualitativi che siano al passo
con il progresso tecnologico.
A tal fine le autorità nazionali di
regolamentazione possono imporre requisiti
concernenti le caratteristiche tecniche, i
requisiti minimi di qualità del servizio e altre
misure adeguate e necessarie a uno o più
fornitori di comunicazioni elettroniche al
pubblico, incluso ai fornitori di servizi di
accesso a Internet.
Le autorità nazionali di regolamentazione
pubblicano annualmente relazioni in merito al
loro monitoraggio e ai suoi risultati e le
trasmettono alla Commissione e al BEREC.
25. Le linee guida
del BEREC
Pratiche
commerciali e
negoziali, ivi
include le
pratiche c.d.
zero rating
Misure di
gestione del
traffico
Fornitura di
servizi
specializzati
Valutazione
delle misure di
trasparenza nei
contratti per la
fornitura di
accesso ad
internet
26. Le linee guida del BEREC e pratiche
commerciali
L’art. 3, par. 2, del regolamento (UE) 2015/2120
contiene due aspetti rilevanti:
1. La libertà di concludere accordi tra ISPs e
utenti finali in relazione alle condizioni
tecniche e commerciali e alle caratteristiche
del servizio di accesso ad Internet
2. Questi accordi e queste pratiche commerciali
non devono però limitare l’esercizio dei diritti
degli utenti finali per come definiti nel
paragrafo 1 dell’art. 3
27. Le linee guida del BEREC e pratiche
commerciali
Quali sono, allora, le
pratiche commerciali da
ritenersi consentite?
28. Le linee guida del BEREC e pratiche
commerciali consentite
• Offerte in cui l’utente finale ricevere accesso illimitato ad Internet (e
non soltanto ad alcune applicazioni) durante un limitato periodo di
tempo (ad es. di notte o nei weekend quando la rete è meno
congestionata)
• Possibilità per l’utente finale di accedere al servizio clienti dell’ISP
quando la quantità di dati a sua disposizione è terminata per acquistare
l’accesso a pacchetti aggiuntivi opzionali
• Bundle abbonamento internet + un’applicazione (ad. Abbonamento a
spotify) purché il traffico associato a tale applicazione non sia soggetto
ad alcuna corsia preferenziale di gestione del traffico e non sia soggetto
ad una tariffazione differente
29. Le linee guida del BEREC: zero-rating
• E’ una pratica commerciale posta in essere da un ISP che decide di
applicare un prezzo pari a zero al traffico associato ad una
particolare applicazione o categoria di applicazioni (e i dati così
generati non sono conteggiati ai fini del raggiungimento delle
eventuali soglie incluse nell’abbonamento)
• Ci sono diversi tipi di «zero-rating» che possono, pertanto,
impattare diversamente sui diritti degli utenti finali ai sensi del
Regolamento
30. Le linee guida del BEREC: zero-rating
• PRATICHE VIETATE: quelle, ad esempio, in cui al raggiungimento
della soglia di traffico inclusa nell’abbonamento tutte le
applicazioni sono bloccate (o rallentante) eccetto quella «zero-
rated»
• PRATICHE CONSENTITE: quelle, ad esempio, in cui l’ISP applichi
l’offerta «zero-rating» ad un’intera categoria di applicazioni (ad
es. tutte le applicazioni di musica o video streaming)
31. Le linee guida del BEREC e assessment su
pratiche commerciali: cosa considerare
1. Le finalità della regolazione e l’impatto su di essa della pratica
commerciale sotto osservazione
2. La posizione di mercato degli ISPs e dei CAPs (Content
Application Provider) coinvolti – più è forte la posizione di
mercato più sono a rischio potenzialmente i diritti degli utenti
finali
3. Gli effetti sui diritti dei consumatori e, in particolare:
• Se vi sia un effetto sull’ampiezza e diversificazione dei contenuti e
applicazioni a cui il consumatore utente finale può accedere e, se così,
quale sia il tasso di riduzione della scelta
• Se l’utente finale è incentivato ad usare un certo tipo di applicazione
piuttosto che un’altra
• Se le condizioni contrattuali di accesso al servizio Internet materialmente
riducono la possibilità di scelta
32. Le linee guida del BEREC e assessment su
pratiche commerciali: cosa considerare
4. Gli effetti sui diritti dei fornitori di contenuti e applicazioni e, in
particolare:
• Se vi sia un effetto sull’ampiezza e diversificazione dei contenuti e
applicazioni che essi possono fornire e, se così, quale sia il tasso di
riduzione
• Se i CAPs sia materialmente scoraggiati da entrare sul mercato o forzati a
lasciarlo, o se ci sono altre minacce per il mercato
• Se la funzione di internet come motore di innovazione sia impattata da tali
pratiche
5. La diffusione della pratica e la presenza di alternative
33. Le linee guida del BEREC e assessment su
pratiche commerciali: cosa considerare
• Ogni accordo o pratica che abbia un effetto simile ad un blocco
tecnico di accesso a singoli contenuti è potenzialmente idoneo ad
essere in contrasto con i diritti degli utenti finali per come definiti
dall’art. 3, par. 1 e 2.
• Pratiche commerciali che applichino un prezzo più alto ai dati
associati a una specifica applicazione o classi di applicazioni sono
potenzialmente in contrasto con l’art. 3.
• Lo stesso può dirsi per differenziazioni di prezzo su singole
applicazioni all’interno di una medesima categoria
34. Le linee guida del
BEREC: misure di
gestione del
traffico – la
trasparenza Le ANR devono richiedere, allora, agli ISPs di
fornire in primo luogo informazioni
trasparenti in merito alle pratiche di
gestione del traffico e sull’impatto che
queste hanno sul servizio di cui beneficiano
gli utenti finali
Nel considerare se una misura di gestione
del traffico è ragionevole, le ANR devono in
primo luogo verificare se essa è trasparente,
non discriminatoria e proporzionata
35. Le linee guida del BEREC: misure di gestione
del traffico – non discriminatorietà
La non discriminatorietà non
preclude che gli ISPs possano
implementare misure di gestione
del traffico che distinguano tra
categorie di traffico
obiettivamente differenti al fine di
ottimizzare la complessiva qualità
della trasmissione e la user
experience
Il semplice fatto che il traffico di
rete sia criptato non deve essere
considerato dalle ANR come una
giustificazione oggettiva per un
trattamento differente da parte
degli ISPs
36. Le linee guida del
BEREC: misure di
gestione del
traffico –
proporzionalità
La misura di gestione del traffico deve essere
adatta e necessaria al raggiungimento dello
scopo di un efficiente uso delle risorse di rete
(con la richiesta della prova che dimostri che
ha quell’effetto e che non sia, al contrario,
manifestamente inapproriata)
Non deve sussistere un’alternativa meno
invasiva
La misure deve essere appropriata, nel senso
che deve essere in grado di bilanciare i
requisiti concorrenti di differenti categorie di
traffico o i concorrenti interessi di differenti
gruppi
37. Le linee guida del BEREC:
misure di gestione del
traffico - requisiti di
qualità tecnica del
servizio obiettivamente
diversi per specifiche
categorie di traffico
Se gli ISPs implementano differenti requisiti tecnici di
qualità del servizio per specifiche categorie di
traffico, ciò deve avvenire oggettivamente (ad es.
latenza, ampiezza della banda necessaria ecc)
Non deve essere operata sulla base di scelte
commerciali
Non deve servire per monitorare specifici contenuti
Non deve essere mantenuta più a lungo del necessario
38. Le linee guida del BEREC: misure di gestione
del traffico – misure di trasparenza
Informazioni di alto livello: si
tratta delle informazioni sul
servizio di accesso ad internet che
devono includere, ad esempio,
una spiegazione sulle velocità di
connessione, sulle applicazioni
popolari che possono essere
utilizzate con una sufficiente
qualità ecc.
Informazioni di dettaglio: si tratta
delle informazioni relative ai
parametri tecnici e ai loro valori
39. Le linee guida del BEREC: misure di gestione
del traffico – misure di trasparenza
• Chiara esposizione delle misure di gestione del traffico e come
esse impattano sulla user-experience
• Chiara esposizione sui parametri di qualità del servizio e, ad
esempio, sulle conseguente sull’eventuale superamento di alcune
soglie di traffico
• Chiara esposizione di come i servizi specializzati possono
impattare sul servizio di accesso ad Internet
• Possibilità per i consumatori di disporre di strumentazione idonea
a misurare le performance della connessione anche ai fini di
possibili reclami (v. ad es. MisuraInternet www.misurainternet.it)
40. Le linee guida del BEREC: misure di gestione
del traffico – misure di trasparenza
• Le ANR devono assicurarsi che gli ISPs aderiscano a buone pratiche
nelle procedure di reclamo e, in particolare devono:
• Informare gli utenti, sia nel contratto che attraverso il loro sito, in modo
chiaro dell’esistenza delle procedure di reclamo, con l’indicazione della
tempistica minima e massima di gestione dello steso
• Fornire una descrizione di come il reclamo sarà gestito
• Mettere a disposizione degli utenti strumenti per compilare facilmente la
richiesta, anche attraverso diversi mezzi (telefono, email ecc) e per
tenerne traccia
• Informare gli utenti dell’esito e degli strumenti di risoluzione alternativa
delle controversie in caso l’utente non si ritenga soddisfatto.