Slide utilizzate nel corso dell'evento "Diritto all’oblio e libertà di informazione nel nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali", Roma, Camera dei Deputati, 14 marzo 2019
1. Il Diritto all’oblio nella
giurisprudenza e
nell’esperienza del Garante
Privacy
Avv. Prof. Marco Scialdone
Università Europea di Roma
InnoLawLab
2. Cos’è il diritto all’oblio
“un nuovo profilo della riservatezza, inteso come
giusto interesse di ogni persona a non restare
indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che
arreca al suo onore e alla sua reputazione la
reiterata pubblicazione di una notizia in passato
legittimamente divulgata” (Cass. Civ., sez. III,
sentenza n. 3679/1998)
3. …e poi arrivò Google
«..c’è una definizione storica, che ci viene dal razionalismo,
dal Seicento in poi, che dice “Io sono quello che io dico di
essere”. È la definizione dell’identità, è un punto
fondamentale e un modo di guardare alla conoscenza. “Io
sono quello che io dico di essere”, dunque voi che mi
guardate lo dovete fare attraverso questo punto di vista, la
conoscenza che io metto a disposizione attraverso i miei
comportamenti, attraverso una sorta di auto-definizione.
Oggi si dice, e può sembrare una battuta, “Tu sei quello che
Google decide che tu sei» (S. Rodotà, Il diritto alla conoscenza)
4. Una damnatio memoriae al contrario
Nel diritto romano indicava una pena consistente nella cancellazione
della memoria di una persona e nella distruzione di qualsiasi traccia che
potesse tramandarla ai posteri, come se non fosse mai esistita. Si trattava
di una pena particolarmente aspra riservata agli hostes, ossia ai nemici di
Roma e del Senato, reali o presunti o divenuti tali dopo essere caduti in
disgrazia del potere politico. L'efficacia della damnatio memoriae era
favorita dalla disponibilità limitata di fonti storiche in età antica
Nell’epoca di internet la «condanna della memoria» opera nel senso
opposto: si è condannati ad essere ricordati per qualunque cosa si sia
fatto in passato anche se non corrisponde più alla nostra attuale identità
5. La decisione della Corte di Giustizia (13
maggio 2014)
il motore di ricerca è titolare del trattamento dei dati personali necessario
all’indicizzazione dei link relativi alle notizie e alle informazioni cercate
I dati personali necessari per rendere reperibili le informazioni possono
essere legittimamente trattati senza consenso ai sensi dell’art. 7, lett. f)
della direttiva 95/46/CE
Il diritto di stabilimento è legato non solo al luogo in cui il gestore del
motore di ricerca svolge l’attività di trattamento dei dati, ma anche quello
in cui opera una sua succursale o filiale o incaricata della promozione e
vendita di spazi pubblicitari, o come responsabile del trattamento dei
dati che hanno stipulato contratti di fornitura di servizi , o destinataria di
reclami
6. …già il nostro Garante Privacy nel 2006
“…presso il motore di ricerca in questione risulta effettuato un autonomo
trattamento di dati personali della ricorrente, in particolare attraverso la
creazione e la conservazione di cosiddette copie cache di pagine web
pubblicate su siti sorgente” e che “rispetto a tali tipologie di trattamento
gli interessati possono formulare legittimamente richieste di esercizio dei
propri diritti cui va dato riscontro senza ritardo, qualora il Codice sia
applicabile”,
“nella fattispecie non risulta però provato che il trattamento contestato,
svolto attraverso il sito "www.google.it", sia effettuato da un soggetto
stabilito sul territorio dello Stato, oppure da un soggetto che utilizzi per
tale trattamento strumenti situati nel medesimo territorio (art. 5, comma
2, del Codice)”.
7. Gli orientamenti del Garante (ante GDPR)
Diritto all’attualizzazione del dato (provvedimento n. 31 del 24 gennaio
2013, “va garantito il diritto (pienamente compreso fra le posizioni
giuridiche azionabili ai sensi dell’articolo 7 del Codice) dell’interessato ad
ottenere l’aggiornamento/integrazione dei dati personali che lo
riguardano quando eventi e sviluppi successivi abbiano modificato le
situazioni oggetto di cronaca giornalistica (seppure a suo tempo
corretta), incidendo significativamente sul profilo e l’immagine
dell’interessato che da tali rappresentazione può emergere”).
Diritto alla deindicizzazione del dato e al suo spostamento in una
sezione archivio non raggiungibile dai motori di ricerca
Diritto alla modifica degli snippet (Provvedimento del 18 dicembre 2014,
doc. web 3736353)
8. Le linee guida del WP 29
le Linee Guida contengono una serie di criteri per orientare l’attività delle autorità
nazionali nella gestione dei reclami degli interessati a seguito del mancato
accoglimento, da parte del motore di ricerca, delle richieste di deindicizzazione,
chiarendo che nessun criterio è di per sé determinante. Ad esempio:
la natura del richiedente (in particolare, la circostanza per cui il richiedente rivesta un
ruolo di rilievo pubblico, come nel caso di personaggi politici, dovrebbe
tendenzialmente orientare verso il diniego della richiesta di deindicizzazione);
la minore età al momento della pubblicazione dell’informazione, che dovrebbe favorire
l’accoglimento di una richiesta di deindicizzazione;
l’attinenza dell’informazione all’ambito professionale o personale dell’interessato;
la possibilità che la disponibilità di un determinato risultato di ricerca arrechi
pregiudizio all’interessato o metta a rischio la sicurezza dello stesso;
9. Il Regolamento 679/2016/UE (art. 17)
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento
ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno
dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro
fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste
alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al
trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società
dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
10. Il Regolamento 679/2016/UE (art. 17)
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi
del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di
attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del
trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di
cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per
l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9,
paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1
rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi
di tale trattamento; o
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
11. La giurisprudenza della Cassazione
TRASPOSIZIONE ONLINE DEGLI ARCHIVI STORICI DEI GIORNALI: l’oblio va
considerato non soltanto in senso negativo e passivo, come diritto (statico) alla
cancellazione dei propri dati, ma anche in senso positivo ed attivo, come diritto
(dinamico) volto alla contestualizzazione, all’aggiornamento ovvero all’integrazione
dei dati contenuti nell’articolo, per mezzo di un collegamento ad altre informazioni
successivamente pubblicate concernenti l’evoluzione della vicenda (Cass. Civ. Sez. III,
sentenza n. 5525/2012)
DIRITTO DI CRONACA E OBLIO: la persistenza in un giornale online appare, per
l'oggettiva e prevalente componente divulgativa, esorbitare dal mero ambito del
lecito trattamento d'archiviazione o memorizzazione on-line di dati giornalistici per
scopi storici o redazionali configurandosi come violazione del diritto all'oblio, quando,
in ragione del tempo trascorso doveva reputarsi recessiva l'esigenza informativa e
conoscitiva dei lettori cui la divulgazione presiedeva (Cass. Civ, sez. I, sentenza n.
13161/2016)
12. La giurisprudenza della Cassazione
LINEE DIRETTRICI DEL BILANCIAMENTO TRA CRONACA ED OBLIO (Cass. Civ., sez. I,
ord. n. 6919/2018): il diritto all’oblio può subire una compressione a favore del diritto di
cronaca solo in presenza di specifici e determinati presupposti:
1. Il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito pubblico
2. L’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia
3. l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita
nella vita pubblica del Paese
4. le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera,
diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e
scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse
oggettivo alla nuova diffusione
5. la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o
dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica
prima della sua divulgazione al pubblico
13. Il diritto all’oblio va alle Sezioni Unite (Ord.
N. 28084/2018, sez. civ. III)
Il bilanciamento tra il diritto di cronaca ed il diritto all'oblio incide sul modo di
intendere la democrazia nella nostra attuale società civile, che, da un lato fa del
pluralismo delle informazioni e della loro conoscenza critica un suo pilastro
fondamentale; e, dall'altro, non può prescindere dalla tutela della personalità della
singola persona umana nelle sue diverse espressioni
Il delicato assetto dei rapporti tra diritto all'oblio e diritto di cronaca o di
manifestazione del pensiero assume così - alla luce del vigente quadro normativo e
giurisprudenziale, nazionale ed Europeo, il primo dei quali come di recente innovato,
a garanzia del generale principio della certezza del diritto - i contorni della questione
di massima di particolare importanza, parendo ormai indifferibile l'individuazione di
univoci criteri di riferimento che consentano agli operatori del diritto (ed ai consociati)
di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha
diritto di chiedere che una notizia, a sè relativa, pur legittimamente diffusa in passato,
non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione; e, in
particolare, precisare in che termini sussiste l'interesse pubblico a che vicende
personali siano oggetto di (ri)pubblicazione, facendo così recedere il diritto all'oblio
dell'interessato in favore del diritto di cronaca
15. Il rischio di un «ergastolo sociale»
Garante Privacy, provvedimento del 31 maggio 2016 n. 152
CONSIDERATO che tali informazioni riguardano una delle pagine più buie della storia italiana, della
quale il ricorrente non è stato un comprimario, ma un vero e proprio protagonista di spicco ed hanno
ormai assunto una valenza storica avendo segnato la memoria collettiva;
CONSIDERATO che per tali ragioni, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dagli eventi,
l'attenzione del pubblico è tuttora molto alta su quel periodo e sui fatti avvenuti, come peraltro dimostra
la relativa attualità dei riferimenti raggiungibili mediante i citati URL;
PRESO ATTO che, effettivamente, i reati di cui l'interessato si è macchiato risultano rientrare fra quelli
particolarmente gravi indicati dal WP29 nelle citate Linee guida, tanto che – indipendentemente
dall'avvenuta estinzione della pena inflitta – resta per l'interessato l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici;
RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, debba ritenersi prevalente l'interesse del pubblico ad
accedere alle notizie in questione e che pertanto debba dichiararsi infondata la richiesta di rimozione
degli URL indicati dal ricorrente e tuttora indicizzati da Google;
16. Non lasciare che il passato ti dica chi sei, ma lascia che sia
parte di chi diventerai (tratto da «Il mio grosso grasso
matrimonio greco») .
17. Avv. Prof. Marco Scialdone
www.computerlaw.it
marco.scialdone@unier.it