LA NUOVA DIRETTIVA
COPYRIGHT
Avv. Prof. Marco Scialdone
Università Europea di Roma
InnoLawLab
I TRE PILASTRI
Misure per
agevolare la
concessione
di licenze
Misure per il buon
funzionamento del
mercato
Nuove
eccezioni per
l’ambiente
digitale
Misure per il buon funzionamento del mercato
Ancillary copyright per le
pubblicazioni di carattere
giornalistico
Nuova regolamentazione
per l’utilizzo dei contenuti
da parte dei prestatori di
servizi di condivisione
online
Ancillary copyright sulle pubblicazioni giornalistiche
 Cos’è la pubblicazione di carattere giornalistico?
 Un insieme composto principalmente di opere letterarie di carattere
giornalistico, ma che può includere anche altre opere o materiali e che:
A. costituisce un singolo elemento all’interno di una pubblicazione periodica o
regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una
rivista di interesse generale o specifico
B. ha lo scopo di fornire al pubblico informazioni su notizie o altri argomenti
C. è pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la
responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi
 Non si considerano pubblicazioni di carattere, ai fini dell’ancillary copyright, le
pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste
scientifiche
Ancillary copyright sulle pubblicazioni giornalistiche
 Quali diritti introduce la direttiva (art. 15)?
 Gli stati membri devono riconoscere agli editori di giornali stabiliti nel
territorio dell’Unione il diritto esclusivo di riproduzione e comunicazione
al pubblico per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere
giornalistico da parte di prestatori di servizi della società
dell’informazione
 Questo nuovo diritto si estingue due anni dopo la pubblicazione, termine
calcolato a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo alla data
di pubblicazione (ad es. pubblicazione del 30 aprile 2022, i due anni si
calcolano dal 1 gennaio 2023)
 Gli stati membri devono prevedere disposizioni che permettano agli
autori di ricevere una quota adeguata dei proventi incassati dagli editori
in forza dell’ancillary copyright:
Ancillary copyright sulle pubblicazioni giornalistiche
 Tali diritti NON si applicano:
 Agli utilizzi privati o non commerciali da parte di singoli utilizzatori
 Ai semplici collegamenti ipertestuali (link)
 All’utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi
 Tali diritti NON possono essere invocati:
 Per impedire l’utilizzo di opere o materiali la cui protezione sia scaduta
 Per impedire l’utilizzo, da parte di altri utilizzatori autorizzati, di opere o
altri materiali inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla
base di una licenza non esclusiva
I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online
«un prestatore di servizi della società
dell’informazione* il cui scopo principale o uno
dei principali scopi è quello di memorizzare e dare
accesso al pubblico a grandi quantità di opere
protette dal diritto d’autore o altri materiali
protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio
organizza e promuove a scopo di lucro»
*Servizio della società dell’informazione
«qualsiasi servizio prestato normalmente dietro
retribuzione, a distanza, per via elettronica e a
richiesta individuale di un destinatario di servizi»
(Art. 1, par. 1, lett. b) Direttiva UE 2015/1535)
I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online
Servizio online
Finalità principale dare accesso a grandi
quantità di opere protette
Materiali caricati dagli utenti
Organizzazione e promozione a scopo di lucro
I prestatori di servizi di condivisione
di contenuti online (le esclusioni)
Le enciclopedie online senza scopo di lucro
I repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro
Le piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source
I fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva UE
2018/1972
I mercati online
I servizi cloud B2B
I servizi cloud ad uso personale (ad es. dropbox)
I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online
 Quando mettono a disposizione del pubblico opere protette
effettuano un atto di comunicazione al pubblico
 Devono pertanto ottenere l’autorizzazione dal titolare dei diritti, ad
esempio, mediante conclusione di un accordo di licenza
 Tale autorizzazione, una volta ottenuta, include anche gli atti compiuti
dagli utenti dei servizi qualora non agiscano su base commerciale o
qualora la loro attività non generi ricavi significativi
 Non si applica il regime previsto dalla direttiva e-commerce per gli
hosting provider
I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online
 In caso di mancata autorizzazione, i prestatori sono responsabili per atti non
autorizzati di comunicazione al pubblico a meno che non dimostrino di:
a) Aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione, e
b) Aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza
professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non
siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali
abbiano ricevuto informazioni pertinenti e necessarie dai titolari
dei diritti; e in ogni caso
c) Aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una
segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per
disabilitare l’accesso o rimuovere i materiali oggetto di
segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il
caricamento futuro
I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online
compliance
Tipologia,
pubblico e
dimensione
servizio +
tipologia opere
caricate
Disponibilità
strumenti
adeguati ed
efficaci e relativo
costo per il
prestatore
I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online
 Se si tratta di nuovi prestatori i cui servizi siano disponibili al pubblico nell’Unione da
meno di 3 anni e con fatturato annuo inferitore a 10 milioni di euro, allora, sono
responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico a meno che non
dimostrino di:
a) Aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione, e
b) Aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di
settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere
e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto informazioni
pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso
c) Aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione
sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare
l’accesso o rimuovere i materiali oggetto di segnalazione e aver
compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento futuro
I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online
 Se si tratta di nuovi prestatori i cui servizi siano disponibili al pubblico nell’Unione da
meno di 3 anni, con fatturato annuo inferitore a 10 milioni di euro e numero medio di
visitatori unici mensili superiore a 5 milioni (calcolati sulla base del precedente anno
civile), allora, sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico a
meno che non dimostrino di:
a) Aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione, e
b) Aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di
settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere
e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto informazioni
pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso
c) Aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione
sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare
l’accesso o rimuovere i materiali oggetto di segnalazione e aver
compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento futuro
I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online
 La cooperazione tra prestatori di servizi e titolari dei diritti non deve
impedire la disponibilità di opere caricate dagli utenti che non siano
protette dal diritto d’autore o che siano oggetto di eccezione o
limitazione, in particolare per citazione, critica, rassegna, caricatura,
parodia
 Non esiste un obbligo generale di sorveglianza
 I prestatori di servizi devono istituire un meccanismo di reclamo celere
ed efficace per gli utenti in caso di controversie in merito alla
disabilitazione o rimozione di contenuti da loro caricati
 Le decisioni di rimozione/disabilitazione possono essere automatiche
ma devono poter essere soggette a verifica umana
Nuove eccezioni per l’ambiente digitale
Text and data mining
Attività didattiche digitali e
transfrontaliere
Conservazione del patrimonio
culturale
Text and Data Mining
 Introduzione di una specifica eccezione per permettere le riproduzioni
ed estrazioni effettuate da opere o altri materiali cui si abbia
legalmente accesso ai fini dell’estrazione di testo e di dati
 Le copie così realizzate possono essere conservate per il tempo
necessario ai fini dell’estrazione di testo e di dati
 Tale eccezione si applica a condizione che l’uso delle opere non sia
stato espressamente riservato in modo appropriato, ad esempio
attraverso strumenti che consentano la lettura automatizzata in caso
di contenuti resi pubblicamente disponibili online
Text and Data Mining per organismi di ricerca
 Introduzione di una specifica eccezione, per permettere la libera
riproduzione ed estrazione effettuate da organismi di ricerca e istituti
di tutela del patrimonio culuturale, per scopi di ricerca scientifica, ai
fini dell’estrazione di testo e di dati da opere o altri materiali cui essi
hanno legalmente accesso
 Le copie così realizzate sono memorizzate con un adeguato livello di
sicurezza e possono essere conservate per scopi di ricerca scientifica,
inclusa la verifica dei risultati della ricerca
Attività didattiche digitali e transfrontaliere
 Introduzione di una specifica eccezione per permettere l’utilizzo
digitale di opere o altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa
ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non
commerciale perseguito, purché tale utilizzo:
a) Avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei
suoi locali o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico
sicuro accessibile solo agli alunni o agli studenti o al personale
docente di tale istituto e
b) Sia accompagnato dall’indicazione della fonte, compreso il nome
dell’autore, salvo quando ciò risulti impossibile
Attività didattiche digitali e transfrontaliere
 Gli Stati membri possono limitare l’eccezione escludendo alcuni
utilizzi o tipologie di opere, tra cui il materiale destinato
principalmente al mercato dell’istruzione o gli spartiti musicali, ove
siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze e
rispondano alle specifiche necessità degli istituti di istruzione
 Gli Stati membri possono introdurre un equo compenso per i titolari
dei diritti
Conservazione del patrimonio culturale
 Introduzione di un’apposita eccezione affinché gli istituti di tutela del
patrimonio culturale possano realizzare copie di qualunque opera o
altri materiali presenti permanentemente nelle loro raccolte, in
qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini della conservazione e
nella misura necessaria alla conservazione
Misure per agevolare la concessione di licenze
Opere fuori commercio
Misure per agevolare la
concessione di licenze collettive
Accesso e disponibilità di opere
audiovisive on demand
Utilizzo di opere fuori commercio da parte di istituti di tutela
del patrimonio culturale
 Gli Stati membri dispongono che una collecting society possa
stipulare un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali
con un istituto a tutela del patrimonio culturale per la riproduzione, la
distribuzione, la comunicazione la pubblico o la messa a disposizione
del pubblico di opere o altri materiali fuori commercio* presenti in
modo permanente nella raccolta di detto istituto, indipendentemente
dal fatto che tutti i titolari dei diritti abbiano conferito mandato a tale
collecting a due condizioni:
1. Sufficiente rappresentatività dei titolari dei diritti in quella
tipologia di opere oggetto della licenza
2. Parità di trattamento a tuti i titolari dei diritti per quanto
concerne le condizioni della licenza
Utilizzo di opere fuori commercio da parte di istituti di tutela
del patrimonio culturale
 Se non esistono organismi di gestione collettiva che possano operare
nel senso esposto in precedenza, allora, gli istituti a tutela del
patrimonio culturale devono poter mettere a disposizione, a fini non
commerciali, le opere o altri materiali fuori commercio* presenti in
modo permanente nella loro raccolta a due condizioni:
1. Sia indicato il nome dell’autore o di qualsiasi altro titolare dei
diritti individuabile, salvo impossibilità
2. Tali materiali siano messi a disposizione su siti web non
commerciali
Utilizzo di opere fuori commercio da parte di istituti di tutela
del patrimonio culturale
 FUORI COMMERCIO: quando si può supporre in buona fede che
l’opera intera o altri materiali non siano disponibili al pubblico
attraverso i consueti canali commerciali dopo aver effettuato uno
sforzo ragionevole per determinare se sia disponibile al pubblico.
Utilizzo di opere fuori commercio da parte di istituti di tutela
del patrimonio culturale
 Questa eccezione non si applica agli insiemi di opere fuori commercio
se, sulla base di uno sforzo ragionevole, vi sono prove del fatto che
tali sistemi sono prevalentemente composti da:
a) Opere o altri materiali, diversi dalle opere cinematografiche o
audiovisive, pubblicati per la prima volta o trasmessi per la prima
volta in un paese terzo
b) Opere cinematografiche o audiovisive i cui produttori hanno sede
o residenza abituale in un paese terzo
c) Opere o altri materiali di cittadini di paesi terzi, qualora, dopo
uno sforzo ragionevole, non sia possibile indicare uno stato
membro conformemente alle lettera a) e b)
Misure per agevolare la concessione di licenze collettive
 Gli Stati membri possono disporre, in settori di utilizzo ben definiti,
quando l’ottenimento delle autorizzazioni dai titolari è generalmente
oneroso e poco pratico, che l’accordo di sfruttamento stipulato da un
organismo di gestione collettiva per i propri associati possa essere
esteso anche a terzi che non hanno autorizzato il predetto organismo
(c.d licenza collettiva estesa) a 4 condizioni:
1. Sufficiente rappresentatività
2. Parità di trattamento
3. I titolari che non hanno autorizzato possano facilmente
escludere le loro opere
4. Pubblicità adeguata ed efficace
Meccanismo di negoziazione
 Gli Stati membri devono assicurare la costituzione di un organismo di
mediazione/negoziazione per superare le difficoltà nella conclusione
di accordi di licenza per poter mettere a disposizione opere
audiovisivie su servizi di video on demand
 Comunicano alla Commissione il nome dell’organismo o dei mediatori
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva
Avv. Prof. Marco Scialdone
www.commauno.com
marco.scialdone@unier.it

La nuova direttiva copyright

  • 1.
    LA NUOVA DIRETTIVA COPYRIGHT Avv.Prof. Marco Scialdone Università Europea di Roma InnoLawLab
  • 2.
    I TRE PILASTRI Misureper agevolare la concessione di licenze Misure per il buon funzionamento del mercato Nuove eccezioni per l’ambiente digitale
  • 3.
    Misure per ilbuon funzionamento del mercato Ancillary copyright per le pubblicazioni di carattere giornalistico Nuova regolamentazione per l’utilizzo dei contenuti da parte dei prestatori di servizi di condivisione online
  • 4.
    Ancillary copyright sullepubblicazioni giornalistiche  Cos’è la pubblicazione di carattere giornalistico?  Un insieme composto principalmente di opere letterarie di carattere giornalistico, ma che può includere anche altre opere o materiali e che: A. costituisce un singolo elemento all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico B. ha lo scopo di fornire al pubblico informazioni su notizie o altri argomenti C. è pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi  Non si considerano pubblicazioni di carattere, ai fini dell’ancillary copyright, le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche
  • 5.
    Ancillary copyright sullepubblicazioni giornalistiche  Quali diritti introduce la direttiva (art. 15)?  Gli stati membri devono riconoscere agli editori di giornali stabiliti nel territorio dell’Unione il diritto esclusivo di riproduzione e comunicazione al pubblico per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione  Questo nuovo diritto si estingue due anni dopo la pubblicazione, termine calcolato a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione (ad es. pubblicazione del 30 aprile 2022, i due anni si calcolano dal 1 gennaio 2023)  Gli stati membri devono prevedere disposizioni che permettano agli autori di ricevere una quota adeguata dei proventi incassati dagli editori in forza dell’ancillary copyright:
  • 6.
    Ancillary copyright sullepubblicazioni giornalistiche  Tali diritti NON si applicano:  Agli utilizzi privati o non commerciali da parte di singoli utilizzatori  Ai semplici collegamenti ipertestuali (link)  All’utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi  Tali diritti NON possono essere invocati:  Per impedire l’utilizzo di opere o materiali la cui protezione sia scaduta  Per impedire l’utilizzo, da parte di altri utilizzatori autorizzati, di opere o altri materiali inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva
  • 7.
    I prestatori diservizi di condivisione di contenuti online «un prestatore di servizi della società dell’informazione* il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro»
  • 8.
    *Servizio della societàdell’informazione «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi» (Art. 1, par. 1, lett. b) Direttiva UE 2015/1535)
  • 9.
    I prestatori diservizi di condivisione di contenuti online Servizio online Finalità principale dare accesso a grandi quantità di opere protette Materiali caricati dagli utenti Organizzazione e promozione a scopo di lucro
  • 10.
    I prestatori diservizi di condivisione di contenuti online (le esclusioni) Le enciclopedie online senza scopo di lucro I repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro Le piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source I fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva UE 2018/1972 I mercati online I servizi cloud B2B I servizi cloud ad uso personale (ad es. dropbox)
  • 11.
    I prestatori diservizi di condivisione di contenuti online  Quando mettono a disposizione del pubblico opere protette effettuano un atto di comunicazione al pubblico  Devono pertanto ottenere l’autorizzazione dal titolare dei diritti, ad esempio, mediante conclusione di un accordo di licenza  Tale autorizzazione, una volta ottenuta, include anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi  Non si applica il regime previsto dalla direttiva e-commerce per gli hosting provider
  • 12.
    I prestatori diservizi di condivisione di contenuti online  In caso di mancata autorizzazione, i prestatori sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico a meno che non dimostrino di: a) Aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione, e b) Aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso c) Aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere i materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento futuro
  • 13.
    I prestatori diservizi di condivisione di contenuti online compliance Tipologia, pubblico e dimensione servizio + tipologia opere caricate Disponibilità strumenti adeguati ed efficaci e relativo costo per il prestatore
  • 14.
    I prestatori diservizi di condivisione di contenuti online  Se si tratta di nuovi prestatori i cui servizi siano disponibili al pubblico nell’Unione da meno di 3 anni e con fatturato annuo inferitore a 10 milioni di euro, allora, sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico a meno che non dimostrino di: a) Aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione, e b) Aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso c) Aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere i materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento futuro
  • 15.
    I prestatori diservizi di condivisione di contenuti online  Se si tratta di nuovi prestatori i cui servizi siano disponibili al pubblico nell’Unione da meno di 3 anni, con fatturato annuo inferitore a 10 milioni di euro e numero medio di visitatori unici mensili superiore a 5 milioni (calcolati sulla base del precedente anno civile), allora, sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico a meno che non dimostrino di: a) Aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione, e b) Aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso c) Aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere i materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento futuro
  • 16.
    I prestatori diservizi di condivisione di contenuti online  La cooperazione tra prestatori di servizi e titolari dei diritti non deve impedire la disponibilità di opere caricate dagli utenti che non siano protette dal diritto d’autore o che siano oggetto di eccezione o limitazione, in particolare per citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia  Non esiste un obbligo generale di sorveglianza  I prestatori di servizi devono istituire un meccanismo di reclamo celere ed efficace per gli utenti in caso di controversie in merito alla disabilitazione o rimozione di contenuti da loro caricati  Le decisioni di rimozione/disabilitazione possono essere automatiche ma devono poter essere soggette a verifica umana
  • 17.
    Nuove eccezioni perl’ambiente digitale Text and data mining Attività didattiche digitali e transfrontaliere Conservazione del patrimonio culturale
  • 18.
    Text and DataMining  Introduzione di una specifica eccezione per permettere le riproduzioni ed estrazioni effettuate da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso ai fini dell’estrazione di testo e di dati  Le copie così realizzate possono essere conservate per il tempo necessario ai fini dell’estrazione di testo e di dati  Tale eccezione si applica a condizione che l’uso delle opere non sia stato espressamente riservato in modo appropriato, ad esempio attraverso strumenti che consentano la lettura automatizzata in caso di contenuti resi pubblicamente disponibili online
  • 19.
    Text and DataMining per organismi di ricerca  Introduzione di una specifica eccezione, per permettere la libera riproduzione ed estrazione effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culuturale, per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell’estrazione di testo e di dati da opere o altri materiali cui essi hanno legalmente accesso  Le copie così realizzate sono memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere conservate per scopi di ricerca scientifica, inclusa la verifica dei risultati della ricerca
  • 20.
    Attività didattiche digitalie transfrontaliere  Introduzione di una specifica eccezione per permettere l’utilizzo digitale di opere o altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché tale utilizzo: a) Avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico sicuro accessibile solo agli alunni o agli studenti o al personale docente di tale istituto e b) Sia accompagnato dall’indicazione della fonte, compreso il nome dell’autore, salvo quando ciò risulti impossibile
  • 21.
    Attività didattiche digitalie transfrontaliere  Gli Stati membri possono limitare l’eccezione escludendo alcuni utilizzi o tipologie di opere, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell’istruzione o gli spartiti musicali, ove siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze e rispondano alle specifiche necessità degli istituti di istruzione  Gli Stati membri possono introdurre un equo compenso per i titolari dei diritti
  • 22.
    Conservazione del patrimonioculturale  Introduzione di un’apposita eccezione affinché gli istituti di tutela del patrimonio culturale possano realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presenti permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini della conservazione e nella misura necessaria alla conservazione
  • 23.
    Misure per agevolarela concessione di licenze Opere fuori commercio Misure per agevolare la concessione di licenze collettive Accesso e disponibilità di opere audiovisive on demand
  • 24.
    Utilizzo di operefuori commercio da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale  Gli Stati membri dispongono che una collecting society possa stipulare un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto a tutela del patrimonio culturale per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione la pubblico o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali fuori commercio* presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, indipendentemente dal fatto che tutti i titolari dei diritti abbiano conferito mandato a tale collecting a due condizioni: 1. Sufficiente rappresentatività dei titolari dei diritti in quella tipologia di opere oggetto della licenza 2. Parità di trattamento a tuti i titolari dei diritti per quanto concerne le condizioni della licenza
  • 25.
    Utilizzo di operefuori commercio da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale  Se non esistono organismi di gestione collettiva che possano operare nel senso esposto in precedenza, allora, gli istituti a tutela del patrimonio culturale devono poter mettere a disposizione, a fini non commerciali, le opere o altri materiali fuori commercio* presenti in modo permanente nella loro raccolta a due condizioni: 1. Sia indicato il nome dell’autore o di qualsiasi altro titolare dei diritti individuabile, salvo impossibilità 2. Tali materiali siano messi a disposizione su siti web non commerciali
  • 26.
    Utilizzo di operefuori commercio da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale  FUORI COMMERCIO: quando si può supporre in buona fede che l’opera intera o altri materiali non siano disponibili al pubblico attraverso i consueti canali commerciali dopo aver effettuato uno sforzo ragionevole per determinare se sia disponibile al pubblico.
  • 27.
    Utilizzo di operefuori commercio da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale  Questa eccezione non si applica agli insiemi di opere fuori commercio se, sulla base di uno sforzo ragionevole, vi sono prove del fatto che tali sistemi sono prevalentemente composti da: a) Opere o altri materiali, diversi dalle opere cinematografiche o audiovisive, pubblicati per la prima volta o trasmessi per la prima volta in un paese terzo b) Opere cinematografiche o audiovisive i cui produttori hanno sede o residenza abituale in un paese terzo c) Opere o altri materiali di cittadini di paesi terzi, qualora, dopo uno sforzo ragionevole, non sia possibile indicare uno stato membro conformemente alle lettera a) e b)
  • 28.
    Misure per agevolarela concessione di licenze collettive  Gli Stati membri possono disporre, in settori di utilizzo ben definiti, quando l’ottenimento delle autorizzazioni dai titolari è generalmente oneroso e poco pratico, che l’accordo di sfruttamento stipulato da un organismo di gestione collettiva per i propri associati possa essere esteso anche a terzi che non hanno autorizzato il predetto organismo (c.d licenza collettiva estesa) a 4 condizioni: 1. Sufficiente rappresentatività 2. Parità di trattamento 3. I titolari che non hanno autorizzato possano facilmente escludere le loro opere 4. Pubblicità adeguata ed efficace
  • 29.
    Meccanismo di negoziazione Gli Stati membri devono assicurare la costituzione di un organismo di mediazione/negoziazione per superare le difficoltà nella conclusione di accordi di licenza per poter mettere a disposizione opere audiovisivie su servizi di video on demand  Comunicano alla Commissione il nome dell’organismo o dei mediatori entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva
  • 30.
    Avv. Prof. MarcoScialdone www.commauno.com marco.scialdone@unier.it