2. LE PERSONE FISICHE HANNO
Giuridica D’agire
E’ la capacità di E’ la capacità di
avere dei diritti e dei esercitare i propri diritti.
doveri. •Si acquista con la
•Si acquista con la MAGGIORE ETA’
NASCITA • Manca nei soggetti
•Spetta a tutti. incapaci d’agire.
4. INCAPACI
•MINORE • MINORE
•INTERDETTO
EMANCIPATO
• INABILITATO
Non possono compiere
da soli nessun atto Possono compiere da soli gli atti di
ordinaria amministrazione.
giuridico.
Per gli atti di straordinaria
Per loro agiscono i amministrazione devono essere
genitori o un tutore. assistiti da un curatore.
6. • E’ un incapace assolto: non può fare da solo
nessun atto giuridico
• Per lui agiscono I GENITORI o, in mancanza, un
TUTORE nominato dal giudice.
• Per particolari atti che diminuiscono il patrimonio
del minore occorre anche l’autorizzazione del
giudice.
• Il minore può fare da solo atti di scarso rilievo
perché si presume abbia il consenso dei genitori
7. • E’ una persona condannata all’ergastolo o
alla reclusione per più di cinque anni.
• Con la sentenza di condanna il giudice
nomina un TUTORE per gli atti
patrimoniali dell’interdetto.
8. • E’ una persona con una grave e abituale
malattia mentale
• Occorre una sentenza del giudice ( su
richiesta dei familiari) che accerti lo stato
di infermità
• Il giudice nomina UN TUTORE
• La sentenza può essere revocata se lo
stato di infermità finisce
10. • E’ un minore che ha compiuto ALMENO 16
ANNI ed è SPOSATO
• Per sposarsi occorre L’AUTORIZZAZIONE DEL
GIUDICE che accerta:
– la MATURITÀ del minore
– e la presenza di GRAVI MOTIVI.
• Il minore emancipato può fare da solo gli atti di
ordinaria amministrazione
• Il giudice nomina un CURATORE che assiste il
minore per gli atti di straordinaria amministrazione
11. Il giudice può, su richiesta dei familiari, dichiarare
con una sentenza l'inabilitazione di:
• un malato di mente meno grave dell'interdetto;
• un tossicodipendente,alcolizzato, prodigo se
sperperano il patrimonio della famiglia;
• un cieco/sordomuto dalla nascita se non hanno
avuto un'educazione adeguata.
Il giudice nomina un CURATORE che lo assiste
per gli atti di straordinaria amministrazione