LE PERSONE FISICHE HANNO



  Giuridica                   D’agire



    E’ la capacità di           E’ la capacità di
  avere dei diritti e dei   esercitare i propri diritti.
         doveri.               •Si acquista con la
   •Si acquista con la         MAGGIORE ETA’
       NASCITA                • Manca nei soggetti
     •Spetta a tutti.           incapaci d’agire.
ASSOLUTI   RELATIVI
INCAPACI



     •MINORE                • MINORE
  •INTERDETTO
                            EMANCIPATO
                            • INABILITATO

Non possono compiere
  da soli nessun atto    Possono compiere da soli gli atti di
                            ordinaria amministrazione.
       giuridico.
                             Per gli atti di straordinaria
  Per loro agiscono i     amministrazione devono essere
 genitori o un tutore.        assistiti da un curatore.
•MINORE
  •INTERDETTO LEGALE
•INTERDETTO GIUDIZIALE
• E’ un incapace assolto: non può fare da solo
  nessun atto giuridico
• Per lui agiscono I GENITORI o, in mancanza, un
  TUTORE nominato dal giudice.
• Per particolari atti che diminuiscono il patrimonio
  del minore occorre anche l’autorizzazione del
  giudice.
• Il minore può fare da solo atti di scarso rilievo
  perché si presume abbia il consenso dei genitori
• E’ una persona condannata all’ergastolo o
  alla reclusione per più di cinque anni.
• Con la sentenza di condanna il giudice
  nomina un TUTORE per gli atti
  patrimoniali dell’interdetto.
• E’ una persona con una grave e abituale
  malattia mentale
• Occorre una sentenza del giudice ( su
  richiesta dei familiari) che accerti lo stato
  di infermità
• Il giudice nomina UN TUTORE
• La sentenza può essere revocata se lo
  stato di infermità finisce
•MINORE EMANCIPATO
    •INABILITATO
• E’ un minore che ha compiuto ALMENO 16
  ANNI ed è SPOSATO
• Per sposarsi occorre L’AUTORIZZAZIONE DEL
GIUDICE che accerta:
   – la MATURITÀ del minore
   – e la presenza di GRAVI MOTIVI.
• Il minore emancipato può fare da solo gli atti di
  ordinaria amministrazione
• Il giudice nomina un CURATORE che assiste il
minore per gli atti di straordinaria amministrazione
Il giudice può, su richiesta dei familiari, dichiarare
con una sentenza l'inabilitazione di:
• un malato di mente meno grave dell'interdetto;
• un tossicodipendente,alcolizzato, prodigo se
   sperperano il patrimonio della famiglia;
• un cieco/sordomuto dalla nascita se non hanno
   avuto un'educazione adeguata.
Il giudice nomina un CURATORE che lo assiste
per gli atti di straordinaria amministrazione

Soggetti del Rapporto Giuridico

  • 2.
    LE PERSONE FISICHEHANNO Giuridica D’agire E’ la capacità di E’ la capacità di avere dei diritti e dei esercitare i propri diritti. doveri. •Si acquista con la •Si acquista con la MAGGIORE ETA’ NASCITA • Manca nei soggetti •Spetta a tutti. incapaci d’agire.
  • 3.
    ASSOLUTI RELATIVI
  • 4.
    INCAPACI •MINORE • MINORE •INTERDETTO EMANCIPATO • INABILITATO Non possono compiere da soli nessun atto Possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione. giuridico. Per gli atti di straordinaria Per loro agiscono i amministrazione devono essere genitori o un tutore. assistiti da un curatore.
  • 5.
    •MINORE •INTERDETTOLEGALE •INTERDETTO GIUDIZIALE
  • 6.
    • E’ unincapace assolto: non può fare da solo nessun atto giuridico • Per lui agiscono I GENITORI o, in mancanza, un TUTORE nominato dal giudice. • Per particolari atti che diminuiscono il patrimonio del minore occorre anche l’autorizzazione del giudice. • Il minore può fare da solo atti di scarso rilievo perché si presume abbia il consenso dei genitori
  • 7.
    • E’ unapersona condannata all’ergastolo o alla reclusione per più di cinque anni. • Con la sentenza di condanna il giudice nomina un TUTORE per gli atti patrimoniali dell’interdetto.
  • 8.
    • E’ unapersona con una grave e abituale malattia mentale • Occorre una sentenza del giudice ( su richiesta dei familiari) che accerti lo stato di infermità • Il giudice nomina UN TUTORE • La sentenza può essere revocata se lo stato di infermità finisce
  • 9.
    •MINORE EMANCIPATO •INABILITATO
  • 10.
    • E’ unminore che ha compiuto ALMENO 16 ANNI ed è SPOSATO • Per sposarsi occorre L’AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE che accerta: – la MATURITÀ del minore – e la presenza di GRAVI MOTIVI. • Il minore emancipato può fare da solo gli atti di ordinaria amministrazione • Il giudice nomina un CURATORE che assiste il minore per gli atti di straordinaria amministrazione
  • 11.
    Il giudice può,su richiesta dei familiari, dichiarare con una sentenza l'inabilitazione di: • un malato di mente meno grave dell'interdetto; • un tossicodipendente,alcolizzato, prodigo se sperperano il patrimonio della famiglia; • un cieco/sordomuto dalla nascita se non hanno avuto un'educazione adeguata. Il giudice nomina un CURATORE che lo assiste per gli atti di straordinaria amministrazione