1. 1 9 O T T O B R E 2 0 1 8
ORE 14.00 – 18.00
Apertura segreteria dalle ore 13.30
Auditorium Giampietro Usanza c/o CISL Brescia
Via Altopiano d’Asiago n. 3, Brescia
LO STUDIO LEGALE DIGITALE
Privacy, GDPR e Fatture Elettroniche
Evento in collaborazione con
3. Un processo evolutivo
Una nuova professione forense: sviluppo in fasi
L’evoluzione della professione forense è conseguenza ovvia della
digitalizzazione della nostra vita.
Il processo non è diventato telematico perché hanno
digitalizzato gli atti e i documenti, ma semplicemente perché
quegli atti e quei documenti sono oggi originali digitali, e il
processo si è adattato alla realtà.
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
4. Il Giurista nell’era digitale: chi è?
“La tecnologia non è più appannaggio esclusivo di scienziati, ingegneri e
addetti ai lavori, ma è entrata nelle case, negli uffici, negli studi
professionali e la portata rivoluzionaria di questa irruzione appare riflettersi
inevitabilmente nel campo del diritto, ponendo nuove sfide al giurista”;
“per queste ragioni, non può più considerarsi tale chi si ostini a non
volersi occupare dell’informatica, a rifiutare di capire come e quanto possa
servire a migliorare la qualità della vita, a non cercare di vederne le
applicazioni professionali”;
“Un avvocato che si rifiutasse di compiere questo sforzo si porrebbe allo
stesso livello di chi volesse comprendere il diritto vigente senza saper
essere uomo del suo tempo”.
Prof. Renato Borruso (1928 - 2014), Pres. Agg. Onorario Corte di Cassazione
“L’Informatica negli studi legali e nel processo civile”
pubblicazione dell'Unione Triveneta Avvocati
Un processo evolutivo
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
5. … e infatti la Cassazione…
Cassazione Civile, Ord. Sez. 6, N. 22320 del 2017
“l'autorizzazione all'impiego della notifica col mezzo telematico implica
intuitivamente (ma di necessità) l'onere che il suo destinatario […] si doti
degli strumenti minimali per leggere una notifica che quei requisiti rispetti:
altrimenti pervenendosi alla bizantina o assurda conclusione che sarebbe
lecito per il notificante eseguire un'attività completamente inutile o la cui
funzionalità od utilità sarebbero rimesse alla mera condiscendenza o buona
volontà o discrezionalità del destinatario, ciò che contraddice ogni principio
processuale, prima che lo stesso buon senso”;
“la normativa sulle notifiche telematiche [...] costituisce la mera evoluzione
della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al
mutato contesto tecnologico ed alle relative esigenze legate al contesto
di operatività del professionista legale”.
Un processo evolutivo
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
6. … o detto in modo brutale…
Oggi, il Giurista
non informatizzato è
un giurista analfabetaanalfabeta.
Prof. Ugo Pagallo
Docente di Filosofa del Diritto e Informatica Giuridica
presso l’Università degli Studi di Torino
Un processo evolutivo
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
7. Redazione degli atti
Consultazioni dei fascicoli
Deposito degli atti giudiziari
Ricezione di comunicazioni e avvisi
Richiesta di copie
Pagamento del contributo unificato
Posta elettronica
Notifiche a mezzo PEC
Diffide e “raccomandate”
Come si è evoluto
lo studio legale?
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
8. HARDWARE (computer, video, schermo,
tastiera, mouse, server, hard disk esterni, ecc.)
SOFTWARE (programmi informatici, gestionali,
redattori atti del PCT, agenda digitale, client di
posta elettronica, ecc.)
RETE INTERNET (fissa e mobile)
POSTA ELETTRONICA (ordinaria e certificata)
FIRMA DIGITALE
Lo studio legale digitale
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
9. Regole di base
LEGGERE LE NORME
AGGIORNAMENTO COSTANTE (computer
performanti, sistema operativo non “scaduto”,
redattori atti e software di firma aggiornati, ecc.)
TÙ IS MEGL CHE UAN - cit. Avv. Nicola Gargano
(avere sempre un sistema di riserva: firma
digitale, rete internet, pc… insomma un “piano B”)
Lo studio legale digitale
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
10. Regole di base
CONOSCERE GLI STRUMENTI
NON FIDARSI MAI DI “ME L’HA DETTO IL
CANCELLIERE” (di regola, il loro interesse è
“quello che è più comodo per loro”)
ANTIVIRUS (per evitare di perdere i dati di
studio a causa di virus o cryptolocker)
BACKUP (farlo “prima” dei guai, meglio se non
automatico)
Lo studio legale digitale
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
11. Regole di base
NON FIDARSI DEI “BIGLIETTI DI CANCELLERIA”
IMPARARE AD APRIRE E CONOSCERE LE PEC
(non solo come deposito telematico)
GUARDARE “L’AGENDA DELL’AVVOCATO”
… e, come favore personale…
NON CHIAMARE CINQUANTA VOLTE AL
GIORNO I VOSTRI REFERENTI INFORMATICI
Lo studio legale digitale
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
12. GLI ATTI DELL’AVVOCATO
SONO ATTI INFORMATICI O DIGITALI
NON PER OBBLIGO DI LEGGE
MA SEMPLICEMENTE PERCHÉ SI SCRIVONO COL COMPUTER
Come tali, vanno:
1. SALVATI
2. CONSERVATI NEL LORO FORMATO DIGITALE
3. EVENTUALMENTE CONSEGNATI AL COLLEGA
Il fatto di stampare gli atti è una
MERA COMODITÀ
Gli atti
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
13. Che tipo di atti informatici dobbiamo
obbligatoriamente conoscere?
L’ORIGINALE INFORMATICO
IL DUPLICATO INFORMATICO
LA COPIA INFORMATICA
DI UN ATTO ANALOGICO
LA COPIA INFORMATICA
DI UN ATTO INFORMATICO
Gli atti informatici
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
14. È quel documento che noi generiamo attraverso il nostro programma
di videoscrittura e che trasformiamo direttamente in formato PDF
senza scansione. Nasce quindi digitale e viene predisposto o per
essere depositato telematicamente o per essere notificato tramite
PEC.
La caratteristica di tale tipo di PDF è che consentirà di selezionare, una
parte o tutto, il testo in esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro
documento di word.
Tale tipo di documento informatico, prima di essere depositato
telematicamente o allegato alla PEC per essere notificato in proprio,
dovrà ESSERE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE; ciò che prima del PCT
firmavano a penna con il cartaceo adesso è obbligo firmarlo
digitalmente.
Tale tipo di documento informatico, essendo originale digitale, NON
RICHIEDE NESSUNA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ.
1. L’originale informatico
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
15. Il duplicato informatico ha lo stesso valore dell’atto originale da cui
viene estratto: la sua struttura è identica a quella dell’originale sia dal
punto di vista informatico che dal punto di vista del contenuto.
Facendo la prova con l’impronta Hash del file, i duplicati avranno
sempre impronta identica a quella dell’originale.
È per tale motivo che se dal fascicolo informatico estraiamo i files
presenti quali duplicati informatici (da usare per notifica o deposito)
NON DOVREMO ATTESTARE ALCUNA CONFORMITÀ in quanto “I
duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni
effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti…” (art.
23 comma 1 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82).
I duplicati informatici NON VANNO PER NESSUN MOTIVO
ULTERIORMENTE FIRMATI DIGITALMENTE.
2. Il duplicato informatico
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
16. È quel documento informatico che si ottiene in formato PDF dopo
aver effettuato la scansione di un documento cartaceo. Abbiamo il
nostro documento su carta, dobbiamo depositarlo telematicamente o
notificarlo tramite PEC e, per tale motivo, tramite scanner, ne creiamo
una copia informatica in PDF.
A differenza del documento informatico nativo digitale, il PDF così
ottenuto non consentirà di selezionare una parte o tutto il testo in
esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro documento di word.
L’originale sarà sempre il documento cartaceo dal quale, tramite
scansione, abbiamo ottenuto una copia informatica (stesso valore di
una fotocopia, ove non autenticato).
Non andranno sottoscritti digitalmente, ma autenticati sull’atto
stesso o su atto separato (in caso di notifica, sulla relata).
3. Copia informatica
da atto analogico
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
17. La copia informatica dei nostri atti informatici presenti nel fascicolo
telematico è uguale all’originale depositato solamente dal punto di
vista del contenuto (il testo dell’atto), mentre è un atto “diverso” dal
punto di vista informatico.
In primo luogo non avrà la sottoscrizione digitale (il file sarà privo
dell’estensione .p7m). Inoltre, conterrà l’indicazione del fatto che
l’originale è firmato (la c.d. coccardina a margine).
La loro impronta Hash sarà sempre diversa da quella dell’originale:
ogni download di copia informatica produrrà un atto con impronta
diversa dal duplicato e dalle altre copie.
In caso di deposito telematico, potrà anche non essere autenticata
(non previsto da nessuna norma).
In caso di notifica a mezzo PEC, tali atti DOVRANNO ESSERE
AUTENTICATI nella relata di notifica. Le copie informatiche NON
VANNO ULTERIORMENTE FIRMATE DIGITALMENTE.
4. Copia informatica
da atto informatico
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
18. Inizialmente era consentito solo il protocollo CAdES, che crea una
busta crittografata “attorno” all'atto, che viene codificato e vede
aggiunta l'estensione .p7m dopo l’estensione del file (ad esempio il
file firmato muta da file.pdf a file.pdf.p7m): può essere usata per tutti
i files.
Con le specifiche tecniche del 16.04.14 (art. 12 – 19 bis), è
consentita anche la firma col protocollo PAdES (o “firma aggiunta al
PDF), che può essere “grafica” o “invisibile”.
Può essere usato solo per file PDF, e il vantaggio è dato dal fatto che
il file resta un PDF leggibile, con in alcuni casi l'aggiunta
dell'indicazione “_signed” dopo il nome del file.
Altro protocollo è lo XAdES, che potrà essere usato per i file .xml (ad
esempio le fatture elettroniche).
I protocolli di frma digitale
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
19. Da tenere sempre a mente che
SCADE
POTREBBE ROMPERSI
POTRESTE PERDERLA
IL CERTIFICATO È DI “NON RIPUDIO”: MOLTO
DIFFICILE DARE PROVA CONTRARIA
IDENTIFICA L’AVVOCATO ANCHE IN “ALTRI”
RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
La frma digitale
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
20. Da tenere sempre a mente che
SI TRATTA DI DOCUMENTI INFORMATICI
LA STAMPA DI EMAIL ORDINARIA E DI PEC FA
PROVA SOLO FINO AL DISCONOSCIMENTO
VA SALVATA NEI FORMATI CONSENTITI PER IL
DEPOSITO TELEMATICO (EML O MSG)
LE PEC “SCADONO”: QUANDO IL CERTIFICATO
VIENE RINNOVATO, NON FA PIÙ PIENA
PROVA SALVO CONSERVAZIONE
La posta elettronica
(ordinaria e certifcata)
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
21. Da tenere sempre a mente che
SI POSSONO AVERE PIÙ PEC, MA SOLO UNA
VA COMUNICATA AL COA
MAI DISATTIVARE UNA PEC PRIMA DI AVER
SCARICATO L’ARCHIVIO
NON È SUFFICIENTE UN BACKUP, MA È
SICURAMENTE NECESSARIO
LE PEC VANNO “CONSERVATE” A NORMA DI
LEGGE
La posta elettronica
(ordinaria e certifcata)
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
22. Art. 12 - Dovere di diligenza
L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e
diligenza, assicurando la qualità della prestazione
professionale.
Art. 13 - Dovere di segretezza e riservatezza
L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte
assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale
e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi
modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in
giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di
consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque
per ragioni professionali.
Brevi cenni deontologici
Codice Deontologico Forense
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
23. Art. 26 - Adempimento del mandato
1. L’accettazione di un incarico professionale presuppone la
competenza a svolgerlo.
2. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche
competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al
cliente e alla parte assistita la necessità di integrare
l’assistenza con altro collega in possesso di dette
competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato,
ritardato o negligente compimento di atti inerenti al
mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e
rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
Brevi cenni deontologici
Codice Deontologico Forense
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
24. Art. 28 - Riserbo e segreto professionale
1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale
dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo
sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano
fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle
delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del
mandato.
Brevi cenni deontologici
Codice Deontologico Forense
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
25. Principio (g) - competenza professionale:
L’avvocato non può fornire consulenza o rappresentare
efficacemente il cliente se non ha un’adeguata formazione
professionale, formazione che deve essere permanente
come risposta ai rapidi mutamenti del diritto e della
pratica dell’avvocatura e del contesto economico e
tecnologico. Le norme professionali sottolineano che
l’avvocato non può accettare un incarico se non è
competente nella materia della controversia che è
sottoposta alla sua attenzione.
Brevi cenni deontologici
Codice Deontologico CCBE
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
26. Le presente presentazione è aggiornata al momento della sua
pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la
possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non
possono fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed
all'esattezza delle notizie riportate e declinano pertanto ogni
responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e
consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle
informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza
alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività
aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di
dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e
ciò anche qualora gli autori fossero stati espressamente messi al
corrente della possibilità del verificarsi di tali danni.
Disclaimer
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
27. K E E PK E E P
C A L MC A L M
&&
T R U S TT R U S T
I N Y O U R P CI N Y O U R P C
Grazie per l’attenzione