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Avv. Francesco Minazzi
Blawg: francescominazzi.net
Twitter: @digitjus
Mail: avvocato@francescominazzi.net
3
4
5
Il decreto del Ministero della Giustizia che riconosce,
in un determinato Ufficio Giudiziario, l’idoneità
dell’infrastruttura informatica dello stesso, consente al
professionista di depositare telematicamente il proprio
atto o documento nel rispetto del c.p.c. senza la
necessità di depositare anche il documento cartaceo.
6
7
Fino al 29 giugno 2014, anche in presenza del
riconoscimento del valore legale del deposito
telematico, è stato ancora possibile effettuare il
deposito dell’atto nella forma tradizionale e quindi
mediante il solo deposito cartaceo in Cancelleria.
8
9
L’art. 16 bis del decreto legge del 18 ottobre 2012, come
modificato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
prevede, dal 31 dicembre 2014, l'obbligatorietà del
deposito telematico degli atti e dei documenti "da parte
dei difensori delle parti precedentemente costituite.
Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei
documenti da parte dei soggetti nominati o delegati
dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le
modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i
documenti provenienti dai soggetti da esse nominati". Ciò
vale per i procedimenti già pendenti al 30 giugno 2014.
10
Il medesimo art. 16 bis del decreto legge del 18
ottobre 2012, come modificato dal decreto legge 24
giugno 2014, n. 90, prevede, invece già dal 30
giugno 2014, l'obbligatorietà del deposito
telematico anche per il procedimento
d'ingiunzione, "escluso il giudizio di
opposizione”.
L’art. 16 bis del decreto legge del 18 ottobre 2012, come
modificato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, altresì
prevede, dal 30 giugno 2014, l'obbligatorietà del
deposito telematico degli atti e dei documenti «da parte
dei difensori delle parti precedentemente costituite»,
esclusivamente per le cause iniziate successivamente a tale
data.
11
12
L’art. 16 bis, comma 2, del decreto legge del 18
ottobre 2012, infine, prevede che il deposito
telematico obbligatorio, nel processo esecutivo, ha
ad oggetto gli atti successivi al primo atto con cui
inizia l’esecuzione, negli stessi termini temporali
previsti dal comma 1.
13
Riassumendo, nel processo di cognizione:
 Dal 30 giugno 2014, l’obbligo di deposito telematico
concerne solo la fase monitoria e gli atti successivi
alla costituzione delle cause iniziate dopo tale data.
 Dal 31 dicembre 2014, l’obbligo di deposito
telematico concerne anche gli atti successivi alla
costituzione delle cause già pendenti al 30 giugno
2014.
14
Deposito telematico obbligatorio
DAL 30 GIUGNO 2014 OBBLIGO NEI
TRIBUNALI DEL DEPOSITO TELEMATICO
PER I SEGUENTI PROCEDIMENTI, PURCHE’
INIZIATI DOPO TALE DATA:
procedimenti civili, contenziosi, volontaria
giurisdizione
processi esecutivi
procedure concorsuali
procedimento di ingiunzione
15
Per le PROCEDURE CONCORSUALI, l’art. 16 bis
dispone
dal 30 giugno 2014, l'obbligatorietà del deposito
telematico degli atti e dei documenti solo "da parte del
curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore,
del commissario liquidatore e del commissario
straordinario”, solo per le cause iniziate dopo tale data.
16
Art. 16-bis, comma 9-ter, introdotto dal D. L. 24 giugno 2014
A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di
volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli
atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti
precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli
atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità
giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente
comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da
esse nominati.
17
Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali e corti
d’appello (Giudice di Pace e Corte di Cassazione)
l’obbligo del deposito telematico decorre dal
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti
adottati ai sensi dell’art. 16-bis comma V, d.l. 179/2012
conv. in l. 221/2012.
18
1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di
volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30
giugno 2015, innanzi alle Corti di Appello è sempre ammesso il
deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti
dal comma 1 e dei documenti che si offrono in
comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si
avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio
personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione la
ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si
perfeziona esclusivamente con tali modalità.
1. Casella PEC comunicata al COA
2. Firma digitale
3. Redattore
19
20
Il deposito telematico avviene
tramite la spedizione, dalla PEC
dell’avvocato alla PEC del
Tribunale, di una “busta
crittografica”. Essa viene creata da
un programma specifico (software),
c.d. “redattore”.
21
(Art. 9 DM 44/2011 e art. 11 Specifiche
Tecniche)
Il fascicolo informatico raccoglie gli atti, i
documenti, gli allegati, le ricevute di posta
elettronica certificata e i dati del
procedimento medesimo da chiunque
formati, ovvero le copie informatiche dei
medesimi atti quando siano stati depositati
su supporto cartaceo. E’ il corrispondente
dell’attuale fascicolo cartaceo.
22
Art. 11 DM 44/2011 e art. 12 Specifiche Tecniche
L’atto del processo deve necessariamente essere un file PDF,
ottenuto dalla conversione di un documento testuale (.doc,
.odt, etc). Non è ammessa la scansione del cartaceo.
L’atto così formato deve essere poi firmato digitalmente, con
struttura CADES-BES o PADES-BES.
23
Art. 11 DM 44/2011 e art. 12 Specifiche Tecniche
La firma CADES-BES modifica l’estensione del file,
aggiungendo la dicitura .p7m all’estensione originale (es.
procura_alle_liti.pdf.p7m). Essa è apponibile a tutti i tipi
di file, che, tuttavia, dopo la sottoscrizione possono
essere letti solo con apposito software (Dike, Arubasign,
Firmacerta, etc.).
24
Art. 11 DM 44/2011 e art. 12 Specifiche Tecniche
La firma PADES-BES non modifica l’estensione del file,
ma aggiunge un segno grafico sul file con la dicitura
“firmato digitalmente da (Tizio)”. Essa è apponibile
esclusivamente a file PDF, però dopo la sottoscrizione
possono essere letti senza necessità di apposito software.
25
Art. 11 DM 44/2011 e art. 12 Specifiche Tecniche
26
27
Tribunale di Roma, decreto 9.06.2014
Est. Dott. Saracino
«Il ricorso per decreto ingiuntivo depositato nell’ambito
del presente processo telematico è la scansione di
un’immagine e non consente operazioni di selezione e
copia di parti, anziché derivare, come prescritto, dalla
trasformazione in documento .pdf di un documento
testuale.
P.T.M.
dichiara inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo»
28
Tribunale di Roma, decreto 13.07.2014
Est. Dott. Castaldo
«Il ricorso per decreto ingiuntivo depositato nell’ambito del
presente processo telematico è la scansione di un’immagine
e non consente operazioni di selezione e copia di parti,
anziché derivare, come prescritto, dalla trasformazione in
documento .pdf di un documento testuale.
P.T.M.
dichiara inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo»
29
Tribunale di Udine, decreto 17.06.2014
«Il Giudice
rilevato che il ricorso è stato formato scansionando il
testo dell’atto cartaceo e non corrisponde alle
caratteristiche tecniche previste dal predetto
provvedimento (n.d.r. DM 44/2011)
DICHIARA INAMMISSIBILE
il ricorso per decreto ingiuntivo»
30
Tribunale di Livorno, decreto 25.07.2014
Est. Dott. Pastorelli
«Il ricorso introduttivo è un file formato .pdf; lo stesso
non è però un atto nativo digitale, ottenuto mediante la
trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni
per le operazioni di selezione copia di parti, ma è un file
ottenuto mediante la scansione di immagini.
P.Q.M.
Dichiara la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo»
31
Tribunale di Vercelli, ord. 31.07.2014
Giusto il disposto dell’art. 156 cpc, rilevato che le
Specifiche Tecniche DGSIA non comminano nullità
alcuna, essendo fonte subprimaria, ha dichiarato una
mera irregolarità il deposito del PDF immagine.
Il Giudice, tuttavia, potrebbe ordinare il rinnovo del
deposito ai sensi dell’art. 182 cpc, invitando l’avvocato a
“mettere in regola gli atti e documenti che riconosce
difettosi”.
32
Tribunale di Milano, ord. 24.09.2013
Est. Dott. Perozziello
Il Giudice, rilevato che il ricorso monitorio è stato
depositato come documento scansionato, non rispettando
le regole tecniche, ha fatto applicazione dell’art. 182 cpc
(pur senza richiamarlo), invitando il ricorrente ad
effettuare un nuovo deposito telematico nel formato
prescritto dalla normativa tecnica. Già nel 2013, pertanto,
si è ritenuta la violazione delle forme una mera
irregolarità, insuscettibile di incidere sull’ammissibilità
dell’atto.
33
Art. 12 DM 44/2011 e art. 13 Specifiche Tecniche
Gli allegati vanno inseriti anch’essi come documenti
informatici. Sono consentiti nei formati pdf, rtf, txt,
jpg, gif, tiff, xml, eml, msg, nonché nei formati
compressi zip, rar e arj (questi ultimi purché
contenenti file del primo gruppo).
Possono, pertanto, essere documenti
nativamente informatici oppure documenti
cartacei trasformati in file digitali.
34
Art. 83 cpc
Se la procura alle liti è stata conferita su supporto
cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso
strumenti telematici ne trasmette la copia
informatica autenticata con firma digitale.
L’avvocato provvede alla scansione della procura
cartacea, con sottoscrizione autografa del cliente e
propria, e la firma digitalmente per autentica. (doppia
autentica)
35
Art. 30 DM 44/2011
Il pagamento di CU e diritti avviene sempre ai sensi
del D. Lgs. 115/2002, ma con modalità alternative.
La ricevuta di pagamento può essere cartacea (F23,
marca lottomatica, bollettino), nel qual caso ne viene
fatta scansione e il file rientra tra gli allegati da
depositare telematicamente.
36
Artt. 26 e 27 Specifiche Tecniche
Il pagamento può anche essere telematico,
tramite il sito pst.it o i singoli PDA. A fronte
di una Richiesta di Pagamento Telematico
(RPT), il sistema rilascia una Ricevuta
Telematica (RT): in formato XML, per il
deposito telematico, e in formato PDF, da
stampare nel caso di deposito cartaceo.
37
Art. 13 DM 44/2011 e art. 14 Specifiche Tecniche
La c.d. “busta telematica”, contenente l’atto
processuale e i documenti, viene trasmessa – tramite il
redattore che la crea – mediante l’indirizzo PEC
dell’avvocato risultante dal ReGIndE.
Viene, infatti, allegata a un messaggio PEC inoltrato
all’indirizzo di posta certificata dell’Ufficio
Giudiziario di destinazione.
38
Momento perfezionativo
del deposito di atti telematici
39
Art. 16 bis n. 7 DL 18 ottobre 2012, n. 179
(come modificato dal DL 24 giugno 2014, n. 90)
Art. 13 nn. 2 e 3 D.M. 44/2011
(in attuazione del C.A.D. e della L. 22.02.2010 n.24)
40
Art. 16 bis co. 7 DL 18 ottobre 2012, n. 179
Il deposito si ha per avvenuto al momento in cui viene
generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del
gestore di posta elettronica certificata del Ministero della
giustizia. «Il deposito è tempestivamente eseguito quando
la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine
del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di
procedura civile.» (periodo aggiunto dal DL 90/2014).
Art. 13 DM 21.02.2011 n. 44
(Art. 14, comma 3, Specifiche Tecniche)
Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti
abilitati esterni e degli utenti privati
La dimensione massima consentita per la busta
telematica è pari a 30 Megabyte.
41
Art. 16bis, co. 7, DL 18 ottobre 2012, n. 179
(come modificato dal DL 24 giugno 2014, n. 90)
Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede
la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei
documenti può essere eseguito mediante gli invii di più
messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è
tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di
scadenza. 42
Art. 13, comma 7, DM 44/2011
A seguito dell’invio della “busta”, l’avvocato riceve
quattro messaggi:
1. Ricevuta di Accettazione (RA)
2. Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC)
3. Esito controlli automatici
4. Esito intervento del cancelliere
43
Art. 14 Specifiche Tecniche
All’invio della busta devono seguire quattro esiti:
1. Ricevuta di Accettazione (RA)
2. Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC)
3. Esito controlli automatici
4. Esito intervento del cancelliere
44
Art. 14, comma 5, Specifiche Tecniche
I controlli automatici possono dare tre eccezioni:
1. T001: indirizzo del mittente non è censito in
ReGIndE
2. T002: formato messaggio non aderente alle specifiche
3. T003: dimensione del messaggio superiore al
consentito
In questi casi il deposito viene automaticamente rifiutato.
45
Art. 14, comma 7, Specifiche Tecniche
Possono verificarsi tre anomalie:
1. WARN: non bloccante, segnalazioni giuridiche (es. manca
procura)
2. ERROR: bloccante, ma il cancelliere può forzare il
deposito (es. certificato di firma invalido)
3. FATAL: bloccante e non gestibile (es. busta indecifrabile)
In questi casi il deposito viene accettato o rifiutato dal
cancelliere, tranne il caso sub 3 che non è superabile: in ogni
caso l’avvocato riceve una PEC di avviso sia dell’errore che
dell’eventuale accettazione forzata. 46
Il cancelliere può rifiutare il deposito?
A seguito degli eventuali errori non bloccanti del sistema, il
cancelliere ha il potere di rifiutare il deposito?
In base alla gerarchia delle fonti, prevalendo il cpc sulle
norme regolamentari, il cancelliere “deve rifiutare di ricevere
il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti
indicati nel comma precedente”, ossia gli atti di parte. Si
tratta dell’unico caso di rifiuto legittimo a norma di legge
(art. 73 disp. att. cpc).
La tesi è accolta anche dal Ministero della Giustizia nella
Circolare 27 giugno 2014. 47
Art. 20, commi 2, 3 e 4, DM 44/2011
2. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotare il terminale
informatico utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di
virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di
software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di
messaggi di posta elettronica indesiderati.
3. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a conservare, con ogni
mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi
trasmessi al dominio giustizia.
4. La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno
spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui
all'articolo 34 (min.1 GB). 48
Art. 20, commi 5, 6 e 7, DM 44/2011
5. Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi
di servizio automatico di avviso dell'imminente
saturazione della propria casella di posta
elettronica certificata e a verificare la effettiva
disponibilità dello spazio disco a disposizione.
6. La modifica dell'indirizzo elettronico può
avvenire dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si
applica qualora la modifica dell'indirizzo si
renda necessaria per cessazione dell'attività da
parte del gestore di posta elettronica certificata.
49
50
Tramite il Polisweb, l’atto o il documento depositato tramite
PCT è immediatamente visibile anche se:
1) controparte non ha depositato la propria memoria;
2) non è ancora scaduto il termine per il deposito della
memoria di controparte per le altre parti costituite.
Per prassi molte cancellerie non consegnano la memoria
avversaria se il termine per il deposito non è ancora
scaduto o se controparte non abbia depositato la propria.
Con il deposito telematico l’atto è (tramite Polisweb)
immediatamente nella disponibilità delle parti costituite.
51
Disposizioni di attuazione del c.p.c.
Art. 76.
Potere delle parti sui fascicoli
Le parti o i loro difensori muniti di procura possono
esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo
d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare
copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.
52
Art. 16bis, co. 9bis, DL 18 ottobre 2012, n. 179
(aggiunto dal DL 24 giugno 2014, n. 90)
Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli
ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei
fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche
dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se
prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità
all’originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il
professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre
con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei
provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie
estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. 53
Art. 16bis, co. 9bis, DL 18 ottobre 2012, n. 179
(aggiunto dal DL 24 giugno 2014, n. 90)
Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal
fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma
del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico
di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi
e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto
sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso
contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti
processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il
prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.
54
Art. 16decies, DL 18 ottobre 2012, n. 179
(aggiunto dal DL 27 giugno 2015, n. 83)
1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione
per stare in giudizio personalmente il consulente tecnico, il
professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando
depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per
immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del
giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in
copia conforme attestano la conformità della copia al predetto
atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale
all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. 55
Art. 16undecies, DL 18 ottobre 2012, n. 179
(aggiunto dal DL 27 giugno 2015, n. 83)
1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della
presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio
1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è
apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia
però congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia
informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento
informatico.
56
Art. 16undecies, DL 18 ottobre 2012, n. 179
(aggiunto dal DL 27 giugno 2015, n. 83)
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può
alternativamente essere apposta su un documento informatico
separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente
secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei
servizi telematici del ministero della giustizia; se la copia informatica è
destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella
relazione di notificazione.
3 bis I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le
attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione,
dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono
considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto. 57
Art. 16undecies, co. 3, DL 18 ottobre 2012, n. 179
(aggiunto dal DL 27 giugno 2015, n. 83)
- Individuazione della copia in virtù di specifiche tecniche del DGSIA, allo
stato non ancora emanate.
- Impossibilità di attestare la conformità su documento separato sino
all’emanazione delle suddette?
- Obbligo, nelle notifiche via PEC, di inserire l’attestazione in relata, che è
documento separato: possibilità di notificare solo duplicati informatici?
- Questa è una delle interpretazioni più diffuse: prudenza.
58
Art. 16sexies, co. 2, DL 18 ottobre 2012, n. 179
(aggiunto dal DL 24 giugno 2014, n. 90)
Ha modificato il DPR 115/2002, prevedendo che:
«Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è
dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai
soggetti abilitati ad accedervi. Il diritto di copia autentica non è
dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179».
Di conseguenza, è stato aumentato il contributo unificato del
15%. 59
Art. 45 DL 24 giugno 2014, n. 90
All'articolo 126 cpc, il secondo comma è
sostituito dal seguente: «Il processo verbale è
sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri
intervenuti, il cancelliere, quando la legge non
dispone altrimenti, da' loro lettura del processo
verbale». Non è più prevista la sottoscrizione da
parte degli intervenuti.
All'articolo 207, secondo comma, le parole: «che
le sottoscrive» sono soppresse: non è più prevista
la sottoscrizione del verbale da parte del
testimone e delle parti.
60
Art. 45 DL 24 giugno 2014, n. 90
All'articolo 133, co. 2, cpc, secondo cui «Il cancelliere dà atto del
deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed
entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne
dà notizia alle parti che si sono costituite», le parole «il dispositivo»
sono sostituite da «il testo integrale della sentenza».
Il biglietto di cancelleria comunicato via PEC dovrà, quindi,
contenere l’intera sentenza. (Modifica occorsa a seguito della
sentenza Corte d’Appelo Milano, sent. 03.03.2013, n. 224)
Ciò non vale, in ogni caso, a far decorrere il termine breve per
l’impugnazione (precisazione aggiunta dalla L. 11 agosto 2014, n.
114, di conversione del D.L. 90/2014). 61
Art. 18 DL 12 settembre 2014, n. 132
Il citato art. 18 interviene sulle disposizioni di rito concernenti la
procedura espropriativa, mutandola in modo consistente. Ivi si
prevede che al creditore pignorante l’UG consegna verbale di
pignoramento, titolo e precetto, che dovranno poi essere depositati
dal creditore in copia conforme, entro 15 giorni dalla consegna,
pena inefficacia del pignoramento (modifiche agli artt. 518, 543 e
557 cpc).
Le suddette modifiche saranno operative rispetto ai procedimenti
esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo
all’entrata in vigore della legge di conversione.
62
Art. 18, comma 4, DL 12 settembre 2014, n. 132
A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di
espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha
luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono
depositati, con le medesime modalità, le copie conformi
degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto
comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile.
Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità
delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma
9-bis.
63
Art. 18, comma 4, DL 12 settembre 2014, n. 132
- Anche nelle procedure esecutive, pertanto, si ripresenta il
problema dell’attestazione di conformità delle copie
informatiche secondo le nuove modalità previste dall’art.
16undecies del D.L. 179/2012.
- Stando all’interpretazione restrittiva, si potrà procedere
all’attestazione solo nei modi di cui al comma 2, quindi
all’interno dello stesso documento informatico depositando,
non su documento separato.
64
Art. 18, comma 4, DL 12 settembre 2014, n. 132
Schematicamente, da marzo 2015:
 - il deposito di tutti gli atti del processo esecutivo sarà
esclusivamente telematico;
 - il procedimento esecutivo verrà avviato dallo stesso
creditore, con il deposito della nota d’iscrizione a ruolo,
accompagnata dal deposito, in allegato, delle copie
conformi di pignoramento, titolo esecutivo e precetto;
 - la suddetta conformità sarà dichiarata dall’avvocato
depositante.
65
Modifica all’art. 497 cpc
- «Il pignoramento perde efficacia quando dal suo
compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza
che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita.»
- Memento: l’iscrizione a ruolo va compiuta entro 15 o 30
giorni (a seconda del tipo di espropriazione) dal ritiro
dell’atto presso l’UNEP – attenzione alla sovrapposizione
di termini.
66
Nuovo art. 159-ter disp. att. cpc
Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di
iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e
557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve
depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di
pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a
ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis,
comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il
deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la
copia dell'atto di pignoramento può essere priva
dell'attestazione di conformità.
67
Nuovo art. 159-ter disp. att. cpc
- Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del
presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli
articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a
pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle
copie conformi degli atti previsti dalle predette
disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti
disposizioni.
- Vigenza: dal 2 gennaio 2016.
68
Art. 164-ter disp. att. cpc
Quando il pignoramento è divenuto inefficace per
mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel
termine stabilito, il creditore entro cinque giorni
dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al
debitore e all'eventuale terzo, mediante atto
notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e
del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo
non è stata depositata nei termini di legge.
69
In molti tribunali, sono stati adottati dei protocolli
d’intesa tra l’Ufficio Giudiziario e gli Ordini degli
Avvocati, al fine di stabilire delle prassi concordate in
ordine all’attuazione del processo civile telematico.
In base alla gerarchia delle fonti, è evidente che essi non
possano incidere obbligatoriamente sulle modalità del
deposito, tuttavia è consigliabile tenerne conto onde
evitare discussioni ed incomprensioni.
70
71
72
Art. 1, L. 21.1.1994, n. 53 (primo periodo)
L'avvocato, munito di procura alle liti [...] e della
autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo e'
iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge,
può eseguire la notificazione di atti in materia civile,
amministrativa e stragiudiziale [...] a mezzo del servizio
postale, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la
notifica sia eseguita personalmente.
 Art. 1, L. 21.1.1994, n. 53 (secondo periodo,
aggiunto dal DL 24.062014, n.90)
 Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo
precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del
consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in
materia civile, amministrativa e stragiudiziale può
essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.
73
74
Art. 3bis, L. 21.1.1994, n. 53 (introdotto dalla Legge
24.12.2012, n. 228)
Disciplina nel dettaglio le modalità di invio telematico della
notifica, indicando i requisiti del messaggio, degli atti allegati,
della procura e della relata di notifica.
E' stata, pertanto, introdotta e compiutamente regolata la
possibilità per gli avvocati di effettuare notifiche via PEC non
solo tra gli stessi avvocati (come da previgente normativa), ma
anche verso i soggetti dotati di indirizzo PEC risultante da
pubblici elenchi.
75
Art. 3bis, L. 21.1.1994, n. 53 (introdotto dalla Legge
24.12.2012, n. 228)
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo
di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da
pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può
essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di
posta elettronica certificata del notificante risultante da
pubblici elenchi.
76
Art. 3bis, L. 21.1.1994, n. 53 (introdotto dalla Legge
24.12.2012, n. 228)
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento
informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica
dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la
conformità con le modalità previste dall’art. 16-undecies del
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221. La
notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi
al messaggio di posta elettronica certificata.
77
Art. 3bis, L. 21.1.1994, n. 53 (introdotto dalla Legge
24.12.2012, n. 228)
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel
momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione
prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e, per il destinatario,
nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta
consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68
78
Art. 3bis, L. 21.1.1994, n. 53 (introdotto dalla Legge
24.12.2012, n. 228)
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma
digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
b) (SOPPRESSO);
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la
procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l’indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto;
g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2
79
Art. 16ter, D.L. 18.10.2012, n. 179 (Pubblici registri a fini
notifica PEC)
A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e
comunicazione degli atti in materia civile, penale,
amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici
elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del
presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi
elettronici, gestito dal ministero della giustizia.
Trattasi dell’ANPR (inattiva), dell'INI-PEC, del Registro
PP.AA., del Registro delle Imprese e del RegIndE.
Art. 16undecies, DL 18 ottobre 2012, n. 179
(aggiunto dal DL 27 giugno 2015, n. 83)
1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della
presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio
1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è
apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia
però congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia
informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento
informatico.
80
Art. 16undecies, DL 18 ottobre 2012, n. 179
(aggiunto dal DL 27 giugno 2015, n. 83)
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può
alternativamente essere apposta su un documento informatico
separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente
secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei
servizi telematici del ministero della giustizia; se la copia informatica è
destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella
relazione di notificazione.
3 bis I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le
attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione,
dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono
considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto. 81
Art. 16undecies, co. 3, DL 18 ottobre 2012, n. 179
(aggiunto dal DL 27 giugno 2015, n. 83)
- Individuazione della copia in virtù di specifiche tecniche del DGSIA, allo
stato non ancora emanate.
- Impossibilità di attestare la conformità su documento separato sino
all’emanazione delle suddette?
- Obbligo, nelle notifiche via PEC, di inserire l’attestazione in relata, che è
documento separato: possibilità di notificare solo duplicati informatici?
- Questa è una delle interpretazioni più diffuse: prudenza.
82
83
1. Possesso della PEC risultante da pubblici elenchi (RegIndE
per gli avvocati), comunicata al proprio CdO (indirizzo
verificabile su pst.giustizia.it/PST);
2. Procura alle liti ex art. 83 cpc o procura notarile per gli atti
stragiudiziali;
3. Indirizzo PEC del destinatario risultante dai pubblici elenchi
ex D. L. 179/2012;
4. Dispositivo di firma digitale (smartcard o token USB).
Non è più richiesta per le notifiche via PEC l’autorizzazione
del COA.
84
L’art. 1 del CAD reca le definizioni di base,
descrivendo, alla lett. p), il documento
informatico come “la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti”, in contrapposizione al documento
analogico di cui alla lett. p-bis), ossia “la
rappresentazione NON informatica di atti, fatti
o dati giuridicamente rilevanti”.
Precisa, poi, l’art. 20, co. 1, CAD che “il
documento informatico da chiunque formato” è
valido e rilevante agli effetti di legge, ai sensi
delle disposizioni del CAD stesso.
85
L’art. 21 del CAD statuisce che “Il documento informatico
sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o
digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui
all’articolo 20, comma 3, che garantiscano l’identificabilità
dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, ha
l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile.
L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o
digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi
dia prova contraria.”
86
Documenti nativamente informatici (artt. 1, 20 e
21 CAD). Sono creati direttamente dall'avvocato in
formato elettronico, tramite i consueti programmi di
videoscrittura (MS Office, OpenOffice, LibreOffice).
Ai fini del successivo deposito telematico dell'atto, il
documento redatto (formato .doc o .odt) andrà
convertito in un PDF privo di elementi attivi (art. 12
Specifiche Tecniche PCT) mediante esportazione o
stampa virtuale.
L'atto in PDF va poi sottoscritto con la firma digitale
ed acquisisce validità legale.
87
“Le copie per immagine su supporto
informatico di documenti originali formati
in origine su supporto analogico hanno la
stessa efficacia probatoria degli originali da
cui sono estratte, se la loro conformità è
attestata da un notaio o da altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato, con
dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata secondo le regole
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71”.
Copie informatiche di atti originariamente formati su
supporto analogico (art. 22, co. 2, CAD).
88
Copie informatiche di atti originariamente formati su
supporto analogico (art. 22 CAD). Trattasi delle riproduzioni
elettroniche di atti originali cartacei, tramite scansione.
Anche in questo caso è necessario ottenere un file PDF c.d.
immagine, acquisendo il documento con lo scanner o con le app
apposite per smartphone o tablet (es. DocScanner o Doc Scan).
Il file così generato sarà poi asseverato dall'avvocato, considerato a
tal fine pubblico ufficiale dall'art. 18 DM 44/2011 e art. 6 L.
53/94, in grado pertanto di attestarne la conformità all'originale ai
sensi dall'art. 3bis L. 53/94 e dell’art. 16undecies D.L. 179/2012
(prima ai sensi dell'art. 22 CAD).
Art. 19bis, comma 1 e 2, Specifiche Tecniche 16 aprile 2014
1. Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale
informatico, esso deve essere in formato pdf e ottenuto dalla
trasformazione di un documento testuale, senza restrizione per
le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la
scansione di immagini.
2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie
informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, […]
sono privi di elementi attivi […] e sono consentiti in formato
pdf.
89
90
E’ considerata apposta in calce all’atto che accompagna,
secondo l'art. 18 DM 44/2011, laddove allegata nello stesso
messaggio PEC.
Anche essa potrà rivestire due formati:
– Documento informatico ab origine sottoscritto con firma
digitale dalla parte;
– Copia informatica della procura cartacea, sottoscritta di
pugno dalla parte e per autentica di pugno dall'avvocato;
convertita in PDF immagine, essa va poi nuovamente
sottoscritta dall'avvocato con firma digitale (c.d. doppia
autentica) al momento del deposito.
91
Deve trattarsi necessariamente di un documento informatico ex art. 21 CAD,
allegato separatamente al messaggio PEC, in formato PDF testuale, con il
contenuto indicato dall'art. 3bis L. 53/94, da sottoscrivere digitalmente.
Contenuto obbligatorio minimo:
 Generalità della parte e dell'avvocato notificanti;
 Generalità del notificato;
 Indirizzo PEC del destinatario notificato ed indicazione dell'elenco da cui
è tratto.
Contenuto eventuale:
 Attestazione di conformità ex art. 3bis, comma 2, L. 53/94, se sono
presenti copie informatiche di atti cartacei;
 Estremi del procedimento già incardinato, se trattasi di atti diversi da
quelli introduttivi notificati in corso di procedimento (Ufficio giudiziario,
sezione, anno e ruolo).
92
Io sottoscritto Avv. Francesco Minazzi[CF] iscritto all’albo degli
Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di L'Aquila, in ragione
del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore della [DATI
DELLA PARTE DIFESA DALL’AVVOCATO
NOTIFICATORE], per la quale si procede alla presente notifica
in virtù della procura alle liti [che si può allegare]
NOTIFICO
l’allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO] a [DATI
DEL DESTINATARIO] all’indirizzo di posta elettronica
[INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto da
[INSERIRE L'ELENCO PUBBLICO DI ESTRAZIONE].
93
DICHIARO
che la presente notifica viene effettuata in relazione al
procedimento pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE
AVANTI AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO
RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE – GIUDICE -
RG DEL PROCEDIMENTOE ANNO]
ATTESTO
ai sensi dell’art. 3-bis della L. 53/94 e dell’art. 16undecies del D.L.
179/2012, che l’atto notificato è copia conforme all’originale
[DESCRIZIONE BREVE] da cui è stata estratta.
94
Ai sensi dell'art. 10, L. 53/94, alle notifiche
in proprio va apposta una marca da bollo di
diverso valore a seconda del numero di
destinatari.
Il DL 24.06.2014, n. 90, ha modificato il
suddetto articolo, disponendo che l’importo
del bollo non è dovuto, quando l’atto sia
notificato via PEC ai sensi dell’art. 3bis della
L. 53/1994.
95
Per predisporre il messaggio PEC:
– Verificare che l'indirizzo mittente sia quello comunicato al CdO e inserito nel RegIndE;
– Verificare che l'indirizzo di destinazione sia quello indicato in relata estratto da pubblici
elenchi;
– Allegare tutti i file (atto, relata, procura, etc) necessari firmati digitalmente;
– Inserire nel campo “Oggetto” del messaggio la dicitura obbligatoria “Notificazione ai sensi
della Legge n. 53 del 1994”. E' utile aggiungere un identificativo dell'atto, ai fini
dell'archiviazione e ricerca dello stesso in futuro.
– Assicurarsi di aver impostato nel proprio servizio di posta la richiesta di ricevuta
“completa”.
Espletate tali operazione, inviare il messaggio e attendere le ricevute di accettazione e consegna dello
stesso.
96
E' necessario attendere le ricevute poiché la notifica si
perfeziona, per il notificante, con la generazione della ricevuta
di accettazione; per il notificato, con la generazione della
ricevuta di consegna.
La ricevuta di consegna riveste il formato di file .eml o .msg,
che può, in virtù delle nuove Specifiche Tecniche, essere
legalmente depositato telematicamente. L’art. 19bis, ult. co.,
prevede che l’atto notificato sia inserito nella busta telematica,
specificando che le ricevute di accettazione e consegna
relative ad ogni destinatario vanno inserite come allegati.
97
La L. 53/94, all’art. 9, co. 1bis, consente anche di provare
l'avvenuta notifica mediante deposito di copia conforme della
“stampata” del messaggio PEC, dei relativi allegati e di
entrambe le ricevute di accettazione e consegna.
A tal fine, il medesimo articolo autorizza l'avvocato
notificante ad estrarre copia analogica di questi documenti ed
asseverarne la conformità all'originale ex art. 23 CAD.
La L. 11.08.2014, n 114, ha aggiunto all’art. 9 il comma 1ter,
secondo cui: «In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della
notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede
ai sensi del comma 1-bis»
98
La legge 11 agosto 2014, n. 114 ha, in sede di conversione del
D.L. 24 giugno 2014, n. 90, aggiunto l’art. 16septies al D.L. 18
ottobre 2012, n. 179, a mente del quale:
«La disposizione dell'articolo 147 del codice di
procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite
con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore
21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del
giorno successivo».
In caso di ricezione al proprio indirizzo di una notifica via PEC,
occorre verificare che l'avvocato notificante abbia seguito tutti i
passaggi esposti in precedenza.
In particolare, va verificata la sottoscrizione con firma digitale degli
allegati.
Per leggere un file .p7m, si può ricorrere al programma installato sul
proprio dispositivo di firma.
In assenza di un dispositivo di firma, è possibile usare utilità online:
 www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php
 www.postecert.poste.it/verificatore/servletverificatorep7m?tipoOp
=10
99
E’ conveniente per l’avvocato l’utilizzo del
deposito telematico?
100
ACCESSI IN CANCELLERIA DA PARTE
DELL’AVVOCATO, PER OGNI PROCEDIMENTO DI
COGNIZIONE, CON DEPOSITO TRADIZIONALE
101
102
ACCESSI IN CANCELLERIA DA PARTE
DELL’AVVOCATO, PER OGNI PROCEDIMENTO, CON
DEPOSITO TELEMATICO
103
104
105
Dovuti ringraziamenti in particolare agli Avv. Maurizio
Reale, Nicola Gargano, Adriana Augenti, Patrizio
Galeotti, Fabrizio Sigillò, i cui lavori sono stati preziosa
fonte di studio, nonché per le proficue conversazioni sul
Processo Civile Telematico.

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La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PEC

  • 2. Avv. Francesco Minazzi Blawg: francescominazzi.net Twitter: @digitjus Mail: avvocato@francescominazzi.net
  • 3. 3
  • 4. 4
  • 5. 5
  • 6. Il decreto del Ministero della Giustizia che riconosce, in un determinato Ufficio Giudiziario, l’idoneità dell’infrastruttura informatica dello stesso, consente al professionista di depositare telematicamente il proprio atto o documento nel rispetto del c.p.c. senza la necessità di depositare anche il documento cartaceo. 6
  • 7. 7 Fino al 29 giugno 2014, anche in presenza del riconoscimento del valore legale del deposito telematico, è stato ancora possibile effettuare il deposito dell’atto nella forma tradizionale e quindi mediante il solo deposito cartaceo in Cancelleria.
  • 8. 8
  • 9. 9 L’art. 16 bis del decreto legge del 18 ottobre 2012, come modificato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, prevede, dal 31 dicembre 2014, l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti e dei documenti "da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati". Ciò vale per i procedimenti già pendenti al 30 giugno 2014.
  • 10. 10 Il medesimo art. 16 bis del decreto legge del 18 ottobre 2012, come modificato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, prevede, invece già dal 30 giugno 2014, l'obbligatorietà del deposito telematico anche per il procedimento d'ingiunzione, "escluso il giudizio di opposizione”.
  • 11. L’art. 16 bis del decreto legge del 18 ottobre 2012, come modificato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, altresì prevede, dal 30 giugno 2014, l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti e dei documenti «da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite», esclusivamente per le cause iniziate successivamente a tale data. 11
  • 12. 12 L’art. 16 bis, comma 2, del decreto legge del 18 ottobre 2012, infine, prevede che il deposito telematico obbligatorio, nel processo esecutivo, ha ad oggetto gli atti successivi al primo atto con cui inizia l’esecuzione, negli stessi termini temporali previsti dal comma 1.
  • 13. 13 Riassumendo, nel processo di cognizione:  Dal 30 giugno 2014, l’obbligo di deposito telematico concerne solo la fase monitoria e gli atti successivi alla costituzione delle cause iniziate dopo tale data.  Dal 31 dicembre 2014, l’obbligo di deposito telematico concerne anche gli atti successivi alla costituzione delle cause già pendenti al 30 giugno 2014.
  • 14. 14 Deposito telematico obbligatorio DAL 30 GIUGNO 2014 OBBLIGO NEI TRIBUNALI DEL DEPOSITO TELEMATICO PER I SEGUENTI PROCEDIMENTI, PURCHE’ INIZIATI DOPO TALE DATA: procedimenti civili, contenziosi, volontaria giurisdizione processi esecutivi procedure concorsuali procedimento di ingiunzione
  • 15. 15 Per le PROCEDURE CONCORSUALI, l’art. 16 bis dispone dal 30 giugno 2014, l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti e dei documenti solo "da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario”, solo per le cause iniziate dopo tale data.
  • 16. 16 Art. 16-bis, comma 9-ter, introdotto dal D. L. 24 giugno 2014 A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
  • 17. 17 Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali e corti d’appello (Giudice di Pace e Corte di Cassazione) l’obbligo del deposito telematico decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti adottati ai sensi dell’art. 16-bis comma V, d.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012.
  • 18. 18 1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti di Appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
  • 19. 1. Casella PEC comunicata al COA 2. Firma digitale 3. Redattore 19
  • 20. 20 Il deposito telematico avviene tramite la spedizione, dalla PEC dell’avvocato alla PEC del Tribunale, di una “busta crittografica”. Essa viene creata da un programma specifico (software), c.d. “redattore”.
  • 21. 21 (Art. 9 DM 44/2011 e art. 11 Specifiche Tecniche) Il fascicolo informatico raccoglie gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo. E’ il corrispondente dell’attuale fascicolo cartaceo.
  • 22. 22 Art. 11 DM 44/2011 e art. 12 Specifiche Tecniche L’atto del processo deve necessariamente essere un file PDF, ottenuto dalla conversione di un documento testuale (.doc, .odt, etc). Non è ammessa la scansione del cartaceo. L’atto così formato deve essere poi firmato digitalmente, con struttura CADES-BES o PADES-BES.
  • 23. 23 Art. 11 DM 44/2011 e art. 12 Specifiche Tecniche La firma CADES-BES modifica l’estensione del file, aggiungendo la dicitura .p7m all’estensione originale (es. procura_alle_liti.pdf.p7m). Essa è apponibile a tutti i tipi di file, che, tuttavia, dopo la sottoscrizione possono essere letti solo con apposito software (Dike, Arubasign, Firmacerta, etc.).
  • 24. 24 Art. 11 DM 44/2011 e art. 12 Specifiche Tecniche La firma PADES-BES non modifica l’estensione del file, ma aggiunge un segno grafico sul file con la dicitura “firmato digitalmente da (Tizio)”. Essa è apponibile esclusivamente a file PDF, però dopo la sottoscrizione possono essere letti senza necessità di apposito software.
  • 25. 25 Art. 11 DM 44/2011 e art. 12 Specifiche Tecniche
  • 26. 26
  • 27. 27 Tribunale di Roma, decreto 9.06.2014 Est. Dott. Saracino «Il ricorso per decreto ingiuntivo depositato nell’ambito del presente processo telematico è la scansione di un’immagine e non consente operazioni di selezione e copia di parti, anziché derivare, come prescritto, dalla trasformazione in documento .pdf di un documento testuale. P.T.M. dichiara inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo»
  • 28. 28 Tribunale di Roma, decreto 13.07.2014 Est. Dott. Castaldo «Il ricorso per decreto ingiuntivo depositato nell’ambito del presente processo telematico è la scansione di un’immagine e non consente operazioni di selezione e copia di parti, anziché derivare, come prescritto, dalla trasformazione in documento .pdf di un documento testuale. P.T.M. dichiara inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo»
  • 29. 29 Tribunale di Udine, decreto 17.06.2014 «Il Giudice rilevato che il ricorso è stato formato scansionando il testo dell’atto cartaceo e non corrisponde alle caratteristiche tecniche previste dal predetto provvedimento (n.d.r. DM 44/2011) DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso per decreto ingiuntivo»
  • 30. 30 Tribunale di Livorno, decreto 25.07.2014 Est. Dott. Pastorelli «Il ricorso introduttivo è un file formato .pdf; lo stesso non è però un atto nativo digitale, ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione copia di parti, ma è un file ottenuto mediante la scansione di immagini. P.Q.M. Dichiara la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo»
  • 31. 31 Tribunale di Vercelli, ord. 31.07.2014 Giusto il disposto dell’art. 156 cpc, rilevato che le Specifiche Tecniche DGSIA non comminano nullità alcuna, essendo fonte subprimaria, ha dichiarato una mera irregolarità il deposito del PDF immagine. Il Giudice, tuttavia, potrebbe ordinare il rinnovo del deposito ai sensi dell’art. 182 cpc, invitando l’avvocato a “mettere in regola gli atti e documenti che riconosce difettosi”.
  • 32. 32 Tribunale di Milano, ord. 24.09.2013 Est. Dott. Perozziello Il Giudice, rilevato che il ricorso monitorio è stato depositato come documento scansionato, non rispettando le regole tecniche, ha fatto applicazione dell’art. 182 cpc (pur senza richiamarlo), invitando il ricorrente ad effettuare un nuovo deposito telematico nel formato prescritto dalla normativa tecnica. Già nel 2013, pertanto, si è ritenuta la violazione delle forme una mera irregolarità, insuscettibile di incidere sull’ammissibilità dell’atto.
  • 33. 33 Art. 12 DM 44/2011 e art. 13 Specifiche Tecniche Gli allegati vanno inseriti anch’essi come documenti informatici. Sono consentiti nei formati pdf, rtf, txt, jpg, gif, tiff, xml, eml, msg, nonché nei formati compressi zip, rar e arj (questi ultimi purché contenenti file del primo gruppo). Possono, pertanto, essere documenti nativamente informatici oppure documenti cartacei trasformati in file digitali.
  • 34. 34 Art. 83 cpc Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale. L’avvocato provvede alla scansione della procura cartacea, con sottoscrizione autografa del cliente e propria, e la firma digitalmente per autentica. (doppia autentica)
  • 35. 35 Art. 30 DM 44/2011 Il pagamento di CU e diritti avviene sempre ai sensi del D. Lgs. 115/2002, ma con modalità alternative. La ricevuta di pagamento può essere cartacea (F23, marca lottomatica, bollettino), nel qual caso ne viene fatta scansione e il file rientra tra gli allegati da depositare telematicamente.
  • 36. 36 Artt. 26 e 27 Specifiche Tecniche Il pagamento può anche essere telematico, tramite il sito pst.it o i singoli PDA. A fronte di una Richiesta di Pagamento Telematico (RPT), il sistema rilascia una Ricevuta Telematica (RT): in formato XML, per il deposito telematico, e in formato PDF, da stampare nel caso di deposito cartaceo.
  • 37. 37 Art. 13 DM 44/2011 e art. 14 Specifiche Tecniche La c.d. “busta telematica”, contenente l’atto processuale e i documenti, viene trasmessa – tramite il redattore che la crea – mediante l’indirizzo PEC dell’avvocato risultante dal ReGIndE. Viene, infatti, allegata a un messaggio PEC inoltrato all’indirizzo di posta certificata dell’Ufficio Giudiziario di destinazione.
  • 39. 39 Art. 16 bis n. 7 DL 18 ottobre 2012, n. 179 (come modificato dal DL 24 giugno 2014, n. 90) Art. 13 nn. 2 e 3 D.M. 44/2011 (in attuazione del C.A.D. e della L. 22.02.2010 n.24)
  • 40. 40 Art. 16 bis co. 7 DL 18 ottobre 2012, n. 179 Il deposito si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. «Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.» (periodo aggiunto dal DL 90/2014).
  • 41. Art. 13 DM 21.02.2011 n. 44 (Art. 14, comma 3, Specifiche Tecniche) Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati La dimensione massima consentita per la busta telematica è pari a 30 Megabyte. 41
  • 42. Art. 16bis, co. 7, DL 18 ottobre 2012, n. 179 (come modificato dal DL 24 giugno 2014, n. 90) Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza. 42
  • 43. Art. 13, comma 7, DM 44/2011 A seguito dell’invio della “busta”, l’avvocato riceve quattro messaggi: 1. Ricevuta di Accettazione (RA) 2. Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC) 3. Esito controlli automatici 4. Esito intervento del cancelliere 43
  • 44. Art. 14 Specifiche Tecniche All’invio della busta devono seguire quattro esiti: 1. Ricevuta di Accettazione (RA) 2. Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC) 3. Esito controlli automatici 4. Esito intervento del cancelliere 44
  • 45. Art. 14, comma 5, Specifiche Tecniche I controlli automatici possono dare tre eccezioni: 1. T001: indirizzo del mittente non è censito in ReGIndE 2. T002: formato messaggio non aderente alle specifiche 3. T003: dimensione del messaggio superiore al consentito In questi casi il deposito viene automaticamente rifiutato. 45
  • 46. Art. 14, comma 7, Specifiche Tecniche Possono verificarsi tre anomalie: 1. WARN: non bloccante, segnalazioni giuridiche (es. manca procura) 2. ERROR: bloccante, ma il cancelliere può forzare il deposito (es. certificato di firma invalido) 3. FATAL: bloccante e non gestibile (es. busta indecifrabile) In questi casi il deposito viene accettato o rifiutato dal cancelliere, tranne il caso sub 3 che non è superabile: in ogni caso l’avvocato riceve una PEC di avviso sia dell’errore che dell’eventuale accettazione forzata. 46
  • 47. Il cancelliere può rifiutare il deposito? A seguito degli eventuali errori non bloccanti del sistema, il cancelliere ha il potere di rifiutare il deposito? In base alla gerarchia delle fonti, prevalendo il cpc sulle norme regolamentari, il cancelliere “deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicati nel comma precedente”, ossia gli atti di parte. Si tratta dell’unico caso di rifiuto legittimo a norma di legge (art. 73 disp. att. cpc). La tesi è accolta anche dal Ministero della Giustizia nella Circolare 27 giugno 2014. 47
  • 48. Art. 20, commi 2, 3 e 4, DM 44/2011 2. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati. 3. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia. 4. La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34 (min.1 GB). 48
  • 49. Art. 20, commi 5, 6 e 7, DM 44/2011 5. Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione. 6. La modifica dell'indirizzo elettronico può avvenire dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio. 7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica qualora la modifica dell'indirizzo si renda necessaria per cessazione dell'attività da parte del gestore di posta elettronica certificata. 49
  • 50. 50 Tramite il Polisweb, l’atto o il documento depositato tramite PCT è immediatamente visibile anche se: 1) controparte non ha depositato la propria memoria; 2) non è ancora scaduto il termine per il deposito della memoria di controparte per le altre parti costituite.
  • 51. Per prassi molte cancellerie non consegnano la memoria avversaria se il termine per il deposito non è ancora scaduto o se controparte non abbia depositato la propria. Con il deposito telematico l’atto è (tramite Polisweb) immediatamente nella disponibilità delle parti costituite. 51
  • 52. Disposizioni di attuazione del c.p.c. Art. 76. Potere delle parti sui fascicoli Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo. 52
  • 53. Art. 16bis, co. 9bis, DL 18 ottobre 2012, n. 179 (aggiunto dal DL 24 giugno 2014, n. 90) Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. 53
  • 54. Art. 16bis, co. 9bis, DL 18 ottobre 2012, n. 179 (aggiunto dal DL 24 giugno 2014, n. 90) Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. 54
  • 55. Art. 16decies, DL 18 ottobre 2012, n. 179 (aggiunto dal DL 27 giugno 2015, n. 83) 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. 55
  • 56. Art. 16undecies, DL 18 ottobre 2012, n. 179 (aggiunto dal DL 27 giugno 2015, n. 83) 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. 2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. 56
  • 57. Art. 16undecies, DL 18 ottobre 2012, n. 179 (aggiunto dal DL 27 giugno 2015, n. 83) 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia; se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. 3 bis I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto. 57
  • 58. Art. 16undecies, co. 3, DL 18 ottobre 2012, n. 179 (aggiunto dal DL 27 giugno 2015, n. 83) - Individuazione della copia in virtù di specifiche tecniche del DGSIA, allo stato non ancora emanate. - Impossibilità di attestare la conformità su documento separato sino all’emanazione delle suddette? - Obbligo, nelle notifiche via PEC, di inserire l’attestazione in relata, che è documento separato: possibilità di notificare solo duplicati informatici? - Questa è una delle interpretazioni più diffuse: prudenza. 58
  • 59. Art. 16sexies, co. 2, DL 18 ottobre 2012, n. 179 (aggiunto dal DL 24 giugno 2014, n. 90) Ha modificato il DPR 115/2002, prevedendo che: «Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179». Di conseguenza, è stato aumentato il contributo unificato del 15%. 59
  • 60. Art. 45 DL 24 giugno 2014, n. 90 All'articolo 126 cpc, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale». Non è più prevista la sottoscrizione da parte degli intervenuti. All'articolo 207, secondo comma, le parole: «che le sottoscrive» sono soppresse: non è più prevista la sottoscrizione del verbale da parte del testimone e delle parti. 60
  • 61. Art. 45 DL 24 giugno 2014, n. 90 All'articolo 133, co. 2, cpc, secondo cui «Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite», le parole «il dispositivo» sono sostituite da «il testo integrale della sentenza». Il biglietto di cancelleria comunicato via PEC dovrà, quindi, contenere l’intera sentenza. (Modifica occorsa a seguito della sentenza Corte d’Appelo Milano, sent. 03.03.2013, n. 224) Ciò non vale, in ogni caso, a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (precisazione aggiunta dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 90/2014). 61
  • 62. Art. 18 DL 12 settembre 2014, n. 132 Il citato art. 18 interviene sulle disposizioni di rito concernenti la procedura espropriativa, mutandola in modo consistente. Ivi si prevede che al creditore pignorante l’UG consegna verbale di pignoramento, titolo e precetto, che dovranno poi essere depositati dal creditore in copia conforme, entro 15 giorni dalla consegna, pena inefficacia del pignoramento (modifiche agli artt. 518, 543 e 557 cpc). Le suddette modifiche saranno operative rispetto ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione. 62
  • 63. Art. 18, comma 4, DL 12 settembre 2014, n. 132 A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis. 63
  • 64. Art. 18, comma 4, DL 12 settembre 2014, n. 132 - Anche nelle procedure esecutive, pertanto, si ripresenta il problema dell’attestazione di conformità delle copie informatiche secondo le nuove modalità previste dall’art. 16undecies del D.L. 179/2012. - Stando all’interpretazione restrittiva, si potrà procedere all’attestazione solo nei modi di cui al comma 2, quindi all’interno dello stesso documento informatico depositando, non su documento separato. 64
  • 65. Art. 18, comma 4, DL 12 settembre 2014, n. 132 Schematicamente, da marzo 2015:  - il deposito di tutti gli atti del processo esecutivo sarà esclusivamente telematico;  - il procedimento esecutivo verrà avviato dallo stesso creditore, con il deposito della nota d’iscrizione a ruolo, accompagnata dal deposito, in allegato, delle copie conformi di pignoramento, titolo esecutivo e precetto;  - la suddetta conformità sarà dichiarata dall’avvocato depositante. 65
  • 66. Modifica all’art. 497 cpc - «Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita.» - Memento: l’iscrizione a ruolo va compiuta entro 15 o 30 giorni (a seconda del tipo di espropriazione) dal ritiro dell’atto presso l’UNEP – attenzione alla sovrapposizione di termini. 66
  • 67. Nuovo art. 159-ter disp. att. cpc Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. 67
  • 68. Nuovo art. 159-ter disp. att. cpc - Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni. - Vigenza: dal 2 gennaio 2016. 68
  • 69. Art. 164-ter disp. att. cpc Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge. 69
  • 70. In molti tribunali, sono stati adottati dei protocolli d’intesa tra l’Ufficio Giudiziario e gli Ordini degli Avvocati, al fine di stabilire delle prassi concordate in ordine all’attuazione del processo civile telematico. In base alla gerarchia delle fonti, è evidente che essi non possano incidere obbligatoriamente sulle modalità del deposito, tuttavia è consigliabile tenerne conto onde evitare discussioni ed incomprensioni. 70
  • 71. 71
  • 72. 72 Art. 1, L. 21.1.1994, n. 53 (primo periodo) L'avvocato, munito di procura alle liti [...] e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale [...] a mezzo del servizio postale, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.
  • 73.  Art. 1, L. 21.1.1994, n. 53 (secondo periodo, aggiunto dal DL 24.062014, n.90)  Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata. 73
  • 74. 74 Art. 3bis, L. 21.1.1994, n. 53 (introdotto dalla Legge 24.12.2012, n. 228) Disciplina nel dettaglio le modalità di invio telematico della notifica, indicando i requisiti del messaggio, degli atti allegati, della procura e della relata di notifica. E' stata, pertanto, introdotta e compiutamente regolata la possibilità per gli avvocati di effettuare notifiche via PEC non solo tra gli stessi avvocati (come da previgente normativa), ma anche verso i soggetti dotati di indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi.
  • 75. 75 Art. 3bis, L. 21.1.1994, n. 53 (introdotto dalla Legge 24.12.2012, n. 228) 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
  • 76. 76 Art. 3bis, L. 21.1.1994, n. 53 (introdotto dalla Legge 24.12.2012, n. 228) 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’art. 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
  • 77. 77 Art. 3bis, L. 21.1.1994, n. 53 (introdotto dalla Legge 24.12.2012, n. 228) 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68
  • 78. 78 Art. 3bis, L. 21.1.1994, n. 53 (introdotto dalla Legge 24.12.2012, n. 228) 4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) (SOPPRESSO); c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l’indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto; g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2
  • 79. 79 Art. 16ter, D.L. 18.10.2012, n. 179 (Pubblici registri a fini notifica PEC) A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia. Trattasi dell’ANPR (inattiva), dell'INI-PEC, del Registro PP.AA., del Registro delle Imprese e del RegIndE.
  • 80. Art. 16undecies, DL 18 ottobre 2012, n. 179 (aggiunto dal DL 27 giugno 2015, n. 83) 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. 2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. 80
  • 81. Art. 16undecies, DL 18 ottobre 2012, n. 179 (aggiunto dal DL 27 giugno 2015, n. 83) 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia; se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. 3 bis I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto. 81
  • 82. Art. 16undecies, co. 3, DL 18 ottobre 2012, n. 179 (aggiunto dal DL 27 giugno 2015, n. 83) - Individuazione della copia in virtù di specifiche tecniche del DGSIA, allo stato non ancora emanate. - Impossibilità di attestare la conformità su documento separato sino all’emanazione delle suddette? - Obbligo, nelle notifiche via PEC, di inserire l’attestazione in relata, che è documento separato: possibilità di notificare solo duplicati informatici? - Questa è una delle interpretazioni più diffuse: prudenza. 82
  • 83. 83 1. Possesso della PEC risultante da pubblici elenchi (RegIndE per gli avvocati), comunicata al proprio CdO (indirizzo verificabile su pst.giustizia.it/PST); 2. Procura alle liti ex art. 83 cpc o procura notarile per gli atti stragiudiziali; 3. Indirizzo PEC del destinatario risultante dai pubblici elenchi ex D. L. 179/2012; 4. Dispositivo di firma digitale (smartcard o token USB). Non è più richiesta per le notifiche via PEC l’autorizzazione del COA.
  • 84. 84 L’art. 1 del CAD reca le definizioni di base, descrivendo, alla lett. p), il documento informatico come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, in contrapposizione al documento analogico di cui alla lett. p-bis), ossia “la rappresentazione NON informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. Precisa, poi, l’art. 20, co. 1, CAD che “il documento informatico da chiunque formato” è valido e rilevante agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del CAD stesso.
  • 85. 85 L’art. 21 del CAD statuisce che “Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.”
  • 86. 86 Documenti nativamente informatici (artt. 1, 20 e 21 CAD). Sono creati direttamente dall'avvocato in formato elettronico, tramite i consueti programmi di videoscrittura (MS Office, OpenOffice, LibreOffice). Ai fini del successivo deposito telematico dell'atto, il documento redatto (formato .doc o .odt) andrà convertito in un PDF privo di elementi attivi (art. 12 Specifiche Tecniche PCT) mediante esportazione o stampa virtuale. L'atto in PDF va poi sottoscritto con la firma digitale ed acquisisce validità legale.
  • 87. 87 “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71”. Copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico (art. 22, co. 2, CAD).
  • 88. 88 Copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico (art. 22 CAD). Trattasi delle riproduzioni elettroniche di atti originali cartacei, tramite scansione. Anche in questo caso è necessario ottenere un file PDF c.d. immagine, acquisendo il documento con lo scanner o con le app apposite per smartphone o tablet (es. DocScanner o Doc Scan). Il file così generato sarà poi asseverato dall'avvocato, considerato a tal fine pubblico ufficiale dall'art. 18 DM 44/2011 e art. 6 L. 53/94, in grado pertanto di attestarne la conformità all'originale ai sensi dall'art. 3bis L. 53/94 e dell’art. 16undecies D.L. 179/2012 (prima ai sensi dell'art. 22 CAD).
  • 89. Art. 19bis, comma 1 e 2, Specifiche Tecniche 16 aprile 2014 1. Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato pdf e ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, senza restrizione per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. 2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, […] sono privi di elementi attivi […] e sono consentiti in formato pdf. 89
  • 90. 90 E’ considerata apposta in calce all’atto che accompagna, secondo l'art. 18 DM 44/2011, laddove allegata nello stesso messaggio PEC. Anche essa potrà rivestire due formati: – Documento informatico ab origine sottoscritto con firma digitale dalla parte; – Copia informatica della procura cartacea, sottoscritta di pugno dalla parte e per autentica di pugno dall'avvocato; convertita in PDF immagine, essa va poi nuovamente sottoscritta dall'avvocato con firma digitale (c.d. doppia autentica) al momento del deposito.
  • 91. 91 Deve trattarsi necessariamente di un documento informatico ex art. 21 CAD, allegato separatamente al messaggio PEC, in formato PDF testuale, con il contenuto indicato dall'art. 3bis L. 53/94, da sottoscrivere digitalmente. Contenuto obbligatorio minimo:  Generalità della parte e dell'avvocato notificanti;  Generalità del notificato;  Indirizzo PEC del destinatario notificato ed indicazione dell'elenco da cui è tratto. Contenuto eventuale:  Attestazione di conformità ex art. 3bis, comma 2, L. 53/94, se sono presenti copie informatiche di atti cartacei;  Estremi del procedimento già incardinato, se trattasi di atti diversi da quelli introduttivi notificati in corso di procedimento (Ufficio giudiziario, sezione, anno e ruolo).
  • 92. 92 Io sottoscritto Avv. Francesco Minazzi[CF] iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di L'Aquila, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore della [DATI DELLA PARTE DIFESA DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE], per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti [che si può allegare] NOTIFICO l’allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO] all’indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto da [INSERIRE L'ELENCO PUBBLICO DI ESTRAZIONE].
  • 93. 93 DICHIARO che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE – GIUDICE - RG DEL PROCEDIMENTOE ANNO] ATTESTO ai sensi dell’art. 3-bis della L. 53/94 e dell’art. 16undecies del D.L. 179/2012, che l’atto notificato è copia conforme all’originale [DESCRIZIONE BREVE] da cui è stata estratta.
  • 94. 94 Ai sensi dell'art. 10, L. 53/94, alle notifiche in proprio va apposta una marca da bollo di diverso valore a seconda del numero di destinatari. Il DL 24.06.2014, n. 90, ha modificato il suddetto articolo, disponendo che l’importo del bollo non è dovuto, quando l’atto sia notificato via PEC ai sensi dell’art. 3bis della L. 53/1994.
  • 95. 95 Per predisporre il messaggio PEC: – Verificare che l'indirizzo mittente sia quello comunicato al CdO e inserito nel RegIndE; – Verificare che l'indirizzo di destinazione sia quello indicato in relata estratto da pubblici elenchi; – Allegare tutti i file (atto, relata, procura, etc) necessari firmati digitalmente; – Inserire nel campo “Oggetto” del messaggio la dicitura obbligatoria “Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994”. E' utile aggiungere un identificativo dell'atto, ai fini dell'archiviazione e ricerca dello stesso in futuro. – Assicurarsi di aver impostato nel proprio servizio di posta la richiesta di ricevuta “completa”. Espletate tali operazione, inviare il messaggio e attendere le ricevute di accettazione e consegna dello stesso.
  • 96. 96 E' necessario attendere le ricevute poiché la notifica si perfeziona, per il notificante, con la generazione della ricevuta di accettazione; per il notificato, con la generazione della ricevuta di consegna. La ricevuta di consegna riveste il formato di file .eml o .msg, che può, in virtù delle nuove Specifiche Tecniche, essere legalmente depositato telematicamente. L’art. 19bis, ult. co., prevede che l’atto notificato sia inserito nella busta telematica, specificando che le ricevute di accettazione e consegna relative ad ogni destinatario vanno inserite come allegati.
  • 97. 97 La L. 53/94, all’art. 9, co. 1bis, consente anche di provare l'avvenuta notifica mediante deposito di copia conforme della “stampata” del messaggio PEC, dei relativi allegati e di entrambe le ricevute di accettazione e consegna. A tal fine, il medesimo articolo autorizza l'avvocato notificante ad estrarre copia analogica di questi documenti ed asseverarne la conformità all'originale ex art. 23 CAD. La L. 11.08.2014, n 114, ha aggiunto all’art. 9 il comma 1ter, secondo cui: «In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis»
  • 98. 98 La legge 11 agosto 2014, n. 114 ha, in sede di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, aggiunto l’art. 16septies al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, a mente del quale: «La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».
  • 99. In caso di ricezione al proprio indirizzo di una notifica via PEC, occorre verificare che l'avvocato notificante abbia seguito tutti i passaggi esposti in precedenza. In particolare, va verificata la sottoscrizione con firma digitale degli allegati. Per leggere un file .p7m, si può ricorrere al programma installato sul proprio dispositivo di firma. In assenza di un dispositivo di firma, è possibile usare utilità online:  www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php  www.postecert.poste.it/verificatore/servletverificatorep7m?tipoOp =10 99
  • 100. E’ conveniente per l’avvocato l’utilizzo del deposito telematico? 100
  • 101. ACCESSI IN CANCELLERIA DA PARTE DELL’AVVOCATO, PER OGNI PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE, CON DEPOSITO TRADIZIONALE 101
  • 102. 102
  • 103. ACCESSI IN CANCELLERIA DA PARTE DELL’AVVOCATO, PER OGNI PROCEDIMENTO, CON DEPOSITO TELEMATICO 103
  • 104. 104
  • 105. 105 Dovuti ringraziamenti in particolare agli Avv. Maurizio Reale, Nicola Gargano, Adriana Augenti, Patrizio Galeotti, Fabrizio Sigillò, i cui lavori sono stati preziosa fonte di studio, nonché per le proficue conversazioni sul Processo Civile Telematico.