Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PEC
1. PROCESSO CIVILE TELEMATICOPROCESSO CIVILE TELEMATICO
E NOTIFICHE A MEZZO PECE NOTIFICHE A MEZZO PEC
- Dottrina, pratica e giurisprudenza -- Dottrina, pratica e giurisprudenza -
Padova, 13 dicembre 2016
Ore 14:30 – 18:30
Sala Conferenze dell'Ordine degli Avvocati di Padova
Palazzo di Giustizia di Padova, Via Tommaseo n. 55
MOVIMENTO
F O R E N S E
P A D O V A
2. LE NOTIFICHE A MEZZO PECLE NOTIFICHE A MEZZO PEC
DEGLI AVVOCATIDEGLI AVVOCATI
Avv. Edoardo Ferraro
Foro di Padova
Presidente MF Padova
Co-responsabile Dip. Nazionale Giustizia Telematica MF
MOVIMENTO
F O R E N S E
P A D O V A
3. MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
L'autorizzazione alla notifica degli atti in proprio, rilasciata
dall'Ordine degli Avvocati di appartenenza NON è più
richiesta ai sensi dell'art. 46 DL 90/2014.
Un indirizzo PEC (del notificante) che risulti da pubblici
elenchi (nel nostro caso il Reg.Ind.E.).
La procura alle liti (previa o contestuale).
Un indirizzo PEC (del destinatario) tratto da pubblici
elenchi.
Un dispositivo di firma digitale valido.
ABROGATO
REQUISITI PER LEREQUISITI PER LE
NOTIFICHE A MEZZO PECNOTIFICHE A MEZZO PEC
4. MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Documenti Informatici (Art. 21 CAD)
Atti creati direttamente in forma elettronica.
Atti degli avvocati (come gli atti di citazione o i precetti), i duplicati
informatici o le copie informatiche estratte dai fascicoli telematici.
a) Per predisporre il nostro atto in forma elettronica si dovrà:
predisporlo con il programma di videoscrittura.
convertirlo in formato .pdf (come si fa per l'atto da depositare in via
telematica).
firmarlo digitalmente con il token USB ed apposito software di firma.
b) Per gli atti estratti dai fascicoli telematici sarà sufficiente effettuarne il
download dai sistemi del Ministero della Giustizia.
il duplicato informatico non necessiterà di autentica.
la copia informatica dovrà essere autenticata.
ATTI DA NOTIFICARE VIA PECATTI DA NOTIFICARE VIA PEC
1. DOCUMENTI INFORMATICI1. DOCUMENTI INFORMATICI
5. MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Copie informatiche
di atti originariamente formati su supporto analogico (art. 22 CAD)
Scannerizzazione di atti di carta provenienti da terzi.
Per notificare un atto cartaceo altrui si dovrà:
scannerizzarlo in un unico file .pdf “immagine”.
Autenticarlo ex art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/12 (e quindi
come indicato dal provvedimento del responsabile DGSIA del
30.12.2015) inserendo la dichiarazione di conformità
all'originale nella relazione di notifica.
ATTI DA NOTIFICARE VIA PECATTI DA NOTIFICARE VIA PEC
2. COPIE DI ATTO CARTACEO2. COPIE DI ATTO CARTACEO
6. MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Inizialmente era possibile solo col sistema CAdES, che crea una busta
crittografata “attorno” all'atto, che viene codificato e vede aggiunta
l'estensione .p7m dopo il .pdf (ad esempio la relata firmata muta da
relata.pdf a relata.pdf.p7m).
Con le specifiche tecniche del 16.04.14 (art. 12 – 19 bis), è
consentita anche la firma col protocollo PAdES (o “firma aggiunta al
PDF), che può essere “grafica” o “invisibile”.
Il vantaggio è dato dal fatto che il file resta un PDF leggibile, con in
alcuni casi l'aggiunta dell'indicazione “_signed” dopo il nome del file.
Va fatta attenzione in caso di uso della firma “grafica”, che rischia di
cancellare parte dell'atto, alterandolo.
I PROTOCOLLII PROTOCOLLI
DI FIRMA DIGITALEDI FIRMA DIGITALE
7. MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Potrebbe essere necessario allegare la Procura alle liti.
Ovviamente NON va allegata nel caso sia “in atti”, ad esempio se si
notifica una sentenza.
Dovrà essere speciale, ovvero menzionare anche i dati della controparte
e l'instaurando procedimento cui si riferisce e si dovrà considerare come
apposta in calce a tale atto.
La Procura potrà essere:
un documento informatico sottoscritto con firma digitale dal cliente e
autenticato con nostra firma digitale
copia informatica per immagine della procura sottoscritta su
supporto cartaceo dal cliente ed autenticata dall’avvocato su carta,
che andrà, poi, ulteriormente autenticata con firma digitale
dall’avvocato (c.d. “doppia autentica”)
LA PROCURA ALLE LITILA PROCURA ALLE LITI
8. MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
UNA TEORIA ALTERNATIVA SULL'AUTENTICA DELLA PROCURA
Si è sempre detto in dottrina che l'autentica della procura nel PCT è
soggetta alla norma speciale dell'art. 83 c.p.c.: basta l'apposizione
della firma digitale per avere dichiarazione di conformità all'originale
cartaceo.
C'è chi, però, rileva che tale modalità varrebbe solo per i depositi
telematici (“Se la procura alle liti è stata conferita su supporto
cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti
telematici [...]”) e non si applicherebbe alle notifiche a mezzo PEC.
In tal caso, si applicherebbe l'art. 16 c. 3 undecies D.L. 179/12, con
autentica relata di notifica, e indicazione del nome del file e una
breve descrizione dell'atto.
PROCURA ALLE LITIPROCURA ALLE LITI
E ART. 16 UNDECIES D.L. 179/12E ART. 16 UNDECIES D.L. 179/12
9. MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Documento informatico (art. 3 bis L. 53/1994), preparato con
videoscrittura, convertito in formato PDF e firmato digitalmente.
NON sono consentite scannerizzazioni di documenti cartacei.
Avrà un contenuto minimo essenziale, sempre presente (simile a
quello di una normale relata).
Potrà avere ulteriori contenuti eventuali comunque obbligatori
secondo le circostanze, come:
indicazione del procedimento (con relativo ufficio, giudice,
sezione e ruolo), se già incardinato.
attestazione di conformità se si notificano copie informatiche di
atti originariamente cartacei, e se si notificano copie di atti
estratte dal fascicolo telematico.
LA RELATA DI NOTIFICALA RELATA DI NOTIFICA
10. MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
RELAZIONE DI NOTIFICA
Io sottoscritto Avv. [NOME, COGNOME e C.F.] iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli
Avvocati di [______________], in ragione del disposto della L. 53/1994 e succ. modd., nonché in virtù
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della stessa legge dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di [______________], giusta delibera del [DATA ED ESTREMI DELLA
DELIBERA AUTORIZZATIVA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE], quale difensore della [DATI DELLA PARTE
DIFESA DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE], per la quale si procede alla presente notifica in virtù della
procura alle liti che [si allega ai sensi dell’art. 83, 3° comma c.p.c.] oppure [a margine dell’atto
______________]
NOTIFICO
l’allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO (inserire qui l’eventuale
domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)]
all’indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto [INSERIRE IN VIA
ALTERNATIVA]
dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO].
dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (che si potrà consultare dal sito
http://pst.giustizia.it/PST/).
dal Registro PP.AA. ricavabile anche questo dal sito sito http://pst.giustizia.it/PST/, e NON più
dall'Indice delle Amministrazioni Pubbliche (detto brevemente IndicePA o IPA).
dall’INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei
professionisti).
LA RELATA DI NOTIFICA:LA RELATA DI NOTIFICA:
CONTENUTO “MINIMO”CONTENUTO “MINIMO”
11. MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
DICHIARO
che la presente notifica viene effettuata in relazione al
procedimento pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI
AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA -
SEZIONE - GIUDICE - RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO].
ATTESTO (PER ATTI SCANSIONATI DA ORIGINALE CARTACEO)
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis
comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994, dell'art. 22 comma 2 del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modd., e dell’art. 16
undecies comma 3 D.L. 179/2012, che l'atto di [DESCRIZIONE BREVE]
allegato, denominato [NOME_FILE.PDF], è copia per immagine su
supporto informatico del documento analogico in mio possesso.
LA RELATA DI NOTIFICA:LA RELATA DI NOTIFICA:
CONTENUTO “EVENTUALE” (1)CONTENUTO “EVENTUALE” (1)
12. MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
L'AUTENTICA DI ATTI SCARICATI DAL FASCICOLO
TELEMATICO
ATTESTO
ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis, comma 9 bis e dell'art.
16 undecies comma 3 del D.L. 179/2012, che l'atto e/o il
provvedimento di [DESCRIZIONE BREVE] allegato,
denominato [NOME_FILE.PDF] è copia informatica conforme
all'atto presente nel fascicolo telematico relativo al
procedimento in RG __________ del Tribunale di
__________ da cui è stata estratta.
LA RELATA DI NOTIFICA:LA RELATA DI NOTIFICA:
CONTENUTO “EVENTUALE” (2)CONTENUTO “EVENTUALE” (2)
13. MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
L'obbligo di apporre le marche da bollo alle notifiche in proprio
non era stato abolito per le notifiche via PEC.
Viene previsto però che “Quando l’atto è notificato a norma
dell’articolo 3-bis al pagamento dell’importo di cui al periodo
precedente si provvede mediante sistemi telematici.”
Al momento, purtroppo, tali sistemi non esistono.
Si ritiene, comunque, che:
se si estrae copia cartacea, la marca possa essere apposta ed
annullata sulla stampata della relata.
in ogni caso, una irregolarità di bollo non inficia la validità e
l’efficacia dell’atto, ma espone solo alla sanzione tributaria.
LA QUESTIONELA QUESTIONE
MARCHE DA BOLLOMARCHE DA BOLLO
ABROGATO
DAL DL 90/14
14. MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Controllare che abbia come mittente il nostro indirizzo PEC
Reg.Ind.E. (NON CI SONO ALTERNATIVE).
Inserire l’indirizzo PEC del destinatario che abbiamo indicato in
relata.
Allegare tutti i file firmati (estensione .p7m o _signed.pdf, o anche
diversa se si utilizza un programma di firma differente), e quindi
almeno un atto e la relata, ed eventualmente altri atti e procura.
Inserire obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio il testo
“Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.
Possibile inserire i nomi delle parti, per facilitare l'archiviazione
delle ricevute.
Non serve scrivere nulla nel “corpo” del messaggio.
IL MESSAGGIO PECIL MESSAGGIO PEC
15. Verificato tutto ciò, possiamo spedire il messaggio ed
attendere (in caso di esito positivo) le due ricevute:
quella di ACCETTAZIONE del messaggio (emesso dal gestore
della nostra PEC)
quella di CONSEGNA, emessa e firmata dal gestore della
PEC del destinatario, che deve essere di tipo “completo”.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
LE RICEVUTE DEL MESSAGGIOLE RICEVUTE DEL MESSAGGIO
LA NOTIFICA A BUON FINELA NOTIFICA A BUON FINE
16. Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna: contiene i dati di
certificazione del gestore certificato del destinatario ed il
Messaggio Originale in allegato, con i suoi allegati.
Ricevuta Breve di Avvenuta Consegna: contiene in allegato i
dati di certificazione del gestore certificato del destinatario
ed il testo del messaggio originale, ma eventuali file allegati
risulteranno “sintetizzati” nei rispettivi Hash.
Ricevuta Sintetica di Avvenuta Consegna: contiene in
allegato soltanto i dati di certificazione del gestore
certificato del destinatario del messaggio.
Il tipo di ricevuta dipende dal settaggio della casella PEC.
QUESTE NON
VANNO BENE
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
LE TRE TIPOLOGIELE TRE TIPOLOGIE
DI RICEVUTE DI CONSEGNADI RICEVUTE DI CONSEGNA
17. La conservazione della ricevuta, intesa come documento
informatico (file) è importantissima per l’uso diretto o per la
verifica successiva della regolarità del procedimento.
NON basta certamente lasciarla nella casella di posta in
entrata del “client” di posta o webmail
SI DEVE ANCHE salvarla come file autonomo sul disco fisso
Allo stesso modo è altrettanto necessario che la directory di
salvataggio sia soggetta a backup automatico regolare.
Infine, è utile archiviarle ad intervalli regolari su CD-Rom da
conservare in luogo sicuro.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
LA CONSERVAZIONE DELLELA CONSERVAZIONE DELLE
RICEVUTE DELLA NOTIFICA PECRICEVUTE DELLA NOTIFICA PEC
18. La prova della notifica telematica è fornita, a stretto rigore,
solo dal file della “ricevuta di CONSEGNA completa” generata
dal gestore della PEC del destinatario, e ricevuta dal
notificante.
Questa, per essere usata, deve essere salvata per poi essere
“esibita” a chi di dovere: Giudice, Cancelliere,U.G..
Il file, in formato .eml o .msg deve essere poi consegnato con
un deposito telematico, tramite la Consolle Avvocato (dopo il
D.L. 83/2015 anche unitamente all'atto introduttivo).
Le due ricevute (RAC e RdAC) andranno inserite come allegati
(all'atto notificato o ad una nota di deposito).
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
LA PROVA DELLA NOTIFICALA PROVA DELLA NOTIFICA
- TELEMATICA -- TELEMATICA -
19. La stampata di una ricevuta di consegna, in termini informatici, è
priva di significato perché perde ogni certificazione connessa alla
firma digitale del gestore del servizio.
L’art. 9, comma 1 bis della legge notifiche in proprio (L.
53/1994), però, autorizza l’avvocato notificatore ad autenticare
la copia cartacea della notifica, “QUALORA NON SI POSSA
PROCEDERE CON IL DEPOSITO TELEMATICO”.
A tal fine sarà necessario stampare:
il messaggio di PEC di invio della notificazione
tutti gli atti allegati
la ricevuta di accettazione
la ricevuta di avvenuta consegna
che verranno poi autenticati singolarmente o complessivamente.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
LA PROVA DELLA NOTIFICALA PROVA DELLA NOTIFICA
- CARTACEA -- CARTACEA -
20. In che casi posso depositare
la prova della notifica a mezzo PEC in formato cartaceo?
Procedimenti avanti gli Uffici del Giudice di Pace
Procedimenti avanti la Corte di Cassazione
Consegna di titolo e precetto agli Ufficiali Giudiziari
affinché procedano con il pignoramento
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
LA PROVA DELLA NOTIFICALA PROVA DELLA NOTIFICA
- CARTACEA -- CARTACEA -
21. Va apposta su ciascun documento stampato
La legge dice “ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.” (che poi sarebbe il Codice dell’Amministrazione Digitale" o
CDA).
L’Unione Lombarda degli Ordini propone la seguente formula:
“Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6
comma 1 della L. 53/1994 così come modificata dalla lettera d) del comma 1
dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19
dell’art.1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs 7 marzo
2005, n. 82 e succ. .modd., si attesta la conformità della presente copia
cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta.
[INDICAZIONE DEL NOME E FIRMA DELL’AVVOCATO]”
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
LA FORMULA DI AUTENTICALA FORMULA DI AUTENTICA
PER SINGOLI ATTIPER SINGOLI ATTI
22. Dopo aver stampato tutti gli atti e formato un fascicolo, si unirà una pagina con una formula del seguente
tenore
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE TELEMATICO
Io sottoscritto Avv. [NOME E COGNOME] del Foro di [__________], C.F. [____________], con studio in
[DATI DI STUDIO] nella mia qualità di procuratore e difensore di [NOME O RAGIONE SOCIALE], residente
(con sede) in [ANAGRAFICA] che rappresento e assisto, in forza di [PROCURA O MANDATO]
VISTO
il presente documento cartaceo, costituito da:
a) ricevuta di accettazione di notifica effettuata in data [_______]
b) ricevuta di consegna di notifica effettuata in data [________]
c) pec di notificazione ai sensi della legge 53/94
d) [ATTO NOTIFICATO EVENTUALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE SE IN ORIGINALE]
e) relata di notifica firmata digitalmente
e così per complessive n. [__] pagine compresa la presente, ciascuna da me siglata con timbro di
congiunzione,
ATTESTO LA CONFORMITÀ
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94, e
dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e succ. .modd., della presente copia cartacea
all'originale telematico da cui è stata estratta.
Padova, li [__________________] Avv. [_______________]
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
LA FORMULA DI AUTENTICALA FORMULA DI AUTENTICA
COMPLESSIVA PER TUTTI GLI ATTICOMPLESSIVA PER TUTTI GLI ATTI
23. La notifica in proprio a mezzo PEC
NON
VA INSERITA
NEL REGISTRO CRONOLOGICO
Il nuovo testo della legge 53/94, art. 8 c. 4 bis è esplicito:
“Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata”
Pur non essendovi l'obbligo, resta comunque la facoltà
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
IL REGISTROIL REGISTRO
DELLE NOTIFICHE IN PROPRIODELLE NOTIFICHE IN PROPRIO
24. La notifica si perfeziona (art. 3 bis c. 3 legge 53/94):
1) Per il NOTIFICANTE nel momento in cui viene generata la
RICEVUTA DI ACCETTAZIONE, prevista dall'art. 6 c. 1 DPR
68/2005
2) Per il DESTINATARIO nel momento in cui viene generata la
RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA, prevista dall'art. 6 c. 2
DPR 68/2005
Problematica di caselle PEC dismesse (senza avvisare) o piene:
notifica non perfezionata o da intendersi rifiutata?
PURTROPPO DA INTENDERSI NON PERFEZIONATA.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
QUANDO SI PERFEZIONAQUANDO SI PERFEZIONA
LA NOTIFICA?LA NOTIFICA?
25. In caso di allegati firmati in CAdES (.p7m):
I programmi di firma digitale (ArubaSign, Dike, ecc.) possono
aprire il file e verificare la regolarità della firma e la validità.
Possono, inoltre, aprire la busta crittografata e consentire la
lettura del file PDF firmato.
Vi sono poi utilità online per verificare gli allegati.
In caso di allegati firmati in PAdES (*_signed.pdf o .pdf):
Il file sarà apribile semplicemente da Adobe Reader.
Per la verifica della firma, anche in questo caso meglio usare il
programma di firma digitale, come per i file firmati in CadES
(Adobe Reader deve essere impostato con i certificati di firma o
rischia di segnalare errori inesistenti).
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
HO RICEVUTO UNA NOTIFICA:HO RICEVUTO UNA NOTIFICA:
COME LEGGO GLI ALLEGATI?COME LEGGO GLI ALLEGATI?
26. La velocità (sia nell'invio che nella ricezione delle ricevute)
I costi: non vi è più alcun costo di notifica.
Risparmio di costi di copia autentica (sia in caso di copia di atto
presente nel fascicolo telematico, sia in caso di copia
scannerizzata di originale cartaceo, di cui ne serve solo una)
Maggior percentuale di successo (salvo per caselle piene o
dismesse)
Immediata certezza di esito positivo o negativo
Niente code in posta o all'UNEP
Possibile ad ogni ora (anche se, quando viene fatta dopo le
21.00 si intende fatta alle 7.00 del giorno successivo)
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
I VANTAGGI DELLAI VANTAGGI DELLA
NOTIFICA A MEZZO PECNOTIFICA A MEZZO PEC
27. Articolo 6 Legge 53/94
L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui
agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5, è considerato pubblico
ufficiale ad ogni effetto.
Articolo 9 Legge 53/94
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche
dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto
analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della
ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai
documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 16 undecies D.L. 179/2012
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le
attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal
codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati
pubblici ufficiali ad ogni effetto.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
UTILITUTILITÀÀ: TRASCRIZIONE DELLA: TRASCRIZIONE DELLA
CITAZIONE NOTIFICATA VIA PECCITAZIONE NOTIFICATA VIA PEC
28. GRAZIE PER L'ATTENZIONEGRAZIE PER L'ATTENZIONE
KEEPKEEP
CALMCALM
andand
TRUSTTRUST
IN PCTIN PCT
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro