FONTI DEL DIRITTO
Le fonti del diritto


• Sono il complesso degli atti o dei
  fatti idonei a produrre (fonti di
  produzione) o a far conoscere (fonti
  di cognizione) le norme giuridiche.
TIPI
• Le fonti di            • Le Fonti di
  PRODUZIONE               COGNIZIONE
  producono il diritto     sono documenti o
  oggettivo, fanno         fatti attraverso i
  nascere nuove            quali è data notizia
  norme giuridiche.        delle fonti di
                           produzione.
Fonti di produzione si
         distinguono in:


• Fonti-ATTO:       • Fonti -FATTO:
Documenti scritti   Fatti, comportamenti
                      (es. consuetudine)
Fonti di produzione si
          distinguono in:

• FONTI INTERNE          • FONTI ESTERNE
Emanate dagli organi     Emanate da organi
  dello Stato Italiano     esterni allo Stato,
                           dall’Unione
                           Europea
Caratteristica fondamentale
 degli ordinamenti giuridici
        moderni è la
PLURALITÁ DELLE
    FONTI
Per orientarsi esiste un
 PRINCIPIO GERARCHICO

• Le fonti di grado superiore non
  possono essere modificate da quelle
  di grado inferiore.
• Le fonti di grado inferiore devono
  rispettare quanto stabilito dalle fonti
  di grado superiore.
• Tra le fonti di pari grado prevale la
  fonte più recente nel tempo.
LA SCALA GERARCHICA

1. Costituzione, leggi costituzionali
2. Regolamenti dell’Unione Europea
3. Leggi ordinarie, leggi regionali,
   decreti legge, decreti legislativi
4. Regolamenti del Governo
5. Consuetudini/Usi
LE SINGOLE
FONTI DI PRODUZIONE
LA COSTITUZIONE ITALIANA
• E’ la legge fondamentale dello
  Stato.
• Entrata in vigore il 1 gennaio
  1948.
• Emanata dall’Assemblea
  Costituente.
• Può essere cambiata solo con le
  leggi costituzionali.
Struttura della Costituzione
• E’ composta da 139 articoli

Divisa in tre parti:
• Artt.1-12 Principi fondamentali
• Artt. 12-54 parte I: diritti e doveri
  dei cittadini
• Artt. 55-139 parte II: ordinamento
  della Repubblica
Caratteristiche
• Votata perchè fu scritta e votata dall’Assemblea
  Costituente, che era stata votata dal popolo il 2
  giugno 1946.
• Scritta perchè contenuta in un documento
  discusso e votato.
• Lunga perchè disciplina l’organizzazione dello
  Stato, i diritti di libertà, i diritti etico-sociali e
  quelli economici.
• Rigida perché per modificarla sono necessarie
  leggi costituzionali. Le leggi in contrasto con la
  Costituzione vengono annullate dalla Corte
  Costituzionale.
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LE LEGGI COSTITUZIONALI

• Emanate dal Parlamento
• Possono modificare o integrare
  il testo della Costituzione
• Richiedono un procedimento
  lungo e complesso
  (procedimento aggravato
  art.138 cost.)
REGOLAMENTI COMUNITARI

• Emanati dal Consiglio dell’Unione Europea
  (in collaborazione con il Parlamento
  europeo).
• Sono obbligatori in tutti gli Stati
  dell’Unione Europea (27 Stati)
• Se c’è contrasto tra con una fonte interna
  di grado inferiore il giudice deve applicare
  il regolamento dell’U.E. e disapplicare la
  fonte interna.
LEGGI ORDINARIE
• Emanate dal Parlamento
• Possono riguardare solo le
  materie indicate nella Costituzione
  all’art.117cost. (competenza
  esclusiva).
• Procedimento per l’approvazione:
  “iter legis”
Iter legis
1. Fase
     Iniziativa
1. Fase
     Discussione e Approvazione
1. Fase
     Promulgazione
1. Fase
     Pubblicazione
1. Fase
     Entrata in vigore
1. INIZIATIVA LEGISLATIVA

La proposta di legge viene presentata ad
 una delle due camere del Parlamento
Possono presentarla solo:
  – Il Governo
  – Ogni singolo parlamentare
    (deputato/senatore)
  – Popolo (raccogliendo 50.000 firme)
  – Consigli Regionali
  – C.N.E.L.
2. Fase della DISCUSSIONE
     E APPROVAZIONE

• Il progetto viene discusso e
  approvato separatamente in
  ciascuna Camera del
  Parlamento.
3. PROMULGAZIONE
• Il testo viene firmato dal Presidente della
  Repubblica.
• La firma attesta che la procedura legislativa
  si è compiuta in modo corretto.
• Il Presidente ha il potere di VETO
  SOSPENSIVO: può rinviare la legge alle
  Camere per una nuova approvazione. Se le
  Camere la riapprovano il Presidente è
  costretto a promulgarla.
4. PUBBLICAZIONE



•La legge viene pubblicata
 sulla Gazzetta Ufficiale.
5. ENTRATA IN VIGORE
• La legge entra in vigore cioè
  diventa obbligatoria per tutti,
  dopo 15 giorni dalla
  pubblicazione.
• 15 giorni (vacatio legis) perché
  tutti possano venire a
  conoscenza delle nuove regole.
LEGGI REGIONALI


• Emanate dal Consiglio Regionale.
• Possono riguardare tutte le materie tranne
  quelle riservate al Parlamento
  (competenza residuale).
• Valgono solo sul territorio della Regione.
GLI ATTI AVENTI FORZA
       DI LEGGE


• DECRETI   • DECRETI
  LEGGE       LEGISLATIVI
DECRETO LEGGE
• Emanato dal Governo
• Può essere emanato solo nei «casi
  straordinari di necessità e di
  urgenza».
• Viene pubblicato su Gazzetta ufficiale
  ed entra in vigore immediatamente.
• Entro 60 giorni deve essere
  convertito in legge ordinaria dal
  Parlamento.
• Se non viene convertito perde efficacia
  fin dall’inizio.
DECRETO LEGISLATIVO

• Emanato dal Governo
Il procedimento si articola in due fasi
nettamente distinte:
1)emanazione di una legge-delega da
  parte del Parlamento
2) emanazione del decreto legislativo
  da parte del Governo
1) Legge- delega
       del Parlamento
Il Parlamento emana una legge delega
che indica:
– oggetto
– principi e criteri direttivi
– tempi
per il futuro decreto legislativo
2)Decreto legislativo
          del Governo

• Sulla base della legge delega il
  Governo emana il decreto
• Il decreto poi viene pubblicato sulla
  Gazzetta ufficiale.
REGOLAMENTI del Governo
Regolamenti di          Regolamenti
esecuzione              indipendenti
• Norme che             • Sono adottati nelle
  assicurano              materie ancora
  l’operatività della     non disciplinate da
  legge                   leggi
CONSUETUDINI/ USI
• Fonte non scritta (fonte fatto).
Perché nasca una norma giuridica da una
consuetudine occorre:
• Un comportamento generale e costante
  dei cittadini (elemento materiale)
• e il convincimento che si tratti di un
  comportamento obbligatorio (elemento
  psicologico).
Come conoscere le
           consuetudini?

• Esistono presso le Camere di Commercio
  dei capoluoghi di provincia delle raccolte
  ufficiali che permettono ai cittadini di
  venirne a conoscenza.
• Si tratta di norme che comunque nascono
  dalle consuetudini e non da fonti scritte.
COME SI INDIVIDUANO LE FONTI
Le fonti vengono abbreviate con delle sigle:
• Cost.= Costituzione
  Cost
• L.cost. = legge costituzionale
• Reg. com.= regolamento comunitario
• L.= legge ordinaria
• L.reg.= legge regionale
  L.reg
• D.l.= decreto legge
• D.lgs.= decreto legislativo
• D.p.r.= regolamento governativo
Struttura di una fonte

• Il testo di una fonte è diviso in ARTICOLI.

• Ogni Articolo è composto da COMMI che
  corrispondono ai capoversi di cui è
  composto un articolo.
FONTI DI COGNIZIONE
Sono i mezzi che permettono di venire a
conoscenza delle nuove fonti di produzione:
•La GAZZETTA UFFICIALE su cui vengono
pubblicate leggi ordinarie, decreti, regolamenti
governativi
•La GAZZETTA DELL’U.E. su cui vengono
pubblicati i regolamenti comunitari
•BOLLETTIVO UFFICIALE REGIONALE per
la pubblicazione delle leggi regionali.

Le fonti-del-diritto

  • 1.
  • 2.
    Le fonti deldiritto • Sono il complesso degli atti o dei fatti idonei a produrre (fonti di produzione) o a far conoscere (fonti di cognizione) le norme giuridiche.
  • 3.
    TIPI • Le fontidi • Le Fonti di PRODUZIONE COGNIZIONE producono il diritto sono documenti o oggettivo, fanno fatti attraverso i nascere nuove quali è data notizia norme giuridiche. delle fonti di produzione.
  • 4.
    Fonti di produzionesi distinguono in: • Fonti-ATTO: • Fonti -FATTO: Documenti scritti Fatti, comportamenti (es. consuetudine)
  • 5.
    Fonti di produzionesi distinguono in: • FONTI INTERNE • FONTI ESTERNE Emanate dagli organi Emanate da organi dello Stato Italiano esterni allo Stato, dall’Unione Europea
  • 6.
    Caratteristica fondamentale degliordinamenti giuridici moderni è la PLURALITÁ DELLE FONTI
  • 7.
    Per orientarsi esisteun PRINCIPIO GERARCHICO • Le fonti di grado superiore non possono essere modificate da quelle di grado inferiore. • Le fonti di grado inferiore devono rispettare quanto stabilito dalle fonti di grado superiore. • Tra le fonti di pari grado prevale la fonte più recente nel tempo.
  • 8.
    LA SCALA GERARCHICA 1.Costituzione, leggi costituzionali 2. Regolamenti dell’Unione Europea 3. Leggi ordinarie, leggi regionali, decreti legge, decreti legislativi 4. Regolamenti del Governo 5. Consuetudini/Usi
  • 9.
  • 10.
    LA COSTITUZIONE ITALIANA •E’ la legge fondamentale dello Stato. • Entrata in vigore il 1 gennaio 1948. • Emanata dall’Assemblea Costituente. • Può essere cambiata solo con le leggi costituzionali.
  • 11.
    Struttura della Costituzione •E’ composta da 139 articoli Divisa in tre parti: • Artt.1-12 Principi fondamentali • Artt. 12-54 parte I: diritti e doveri dei cittadini • Artt. 55-139 parte II: ordinamento della Repubblica
  • 12.
    Caratteristiche • Votata perchèfu scritta e votata dall’Assemblea Costituente, che era stata votata dal popolo il 2 giugno 1946. • Scritta perchè contenuta in un documento discusso e votato. • Lunga perchè disciplina l’organizzazione dello Stato, i diritti di libertà, i diritti etico-sociali e quelli economici. • Rigida perché per modificarla sono necessarie leggi costituzionali. Le leggi in contrasto con la Costituzione vengono annullate dalla Corte Costituzionale. 12 12
  • 13.
    LE LEGGI COSTITUZIONALI •Emanate dal Parlamento • Possono modificare o integrare il testo della Costituzione • Richiedono un procedimento lungo e complesso (procedimento aggravato art.138 cost.)
  • 14.
    REGOLAMENTI COMUNITARI • Emanatidal Consiglio dell’Unione Europea (in collaborazione con il Parlamento europeo). • Sono obbligatori in tutti gli Stati dell’Unione Europea (27 Stati) • Se c’è contrasto tra con una fonte interna di grado inferiore il giudice deve applicare il regolamento dell’U.E. e disapplicare la fonte interna.
  • 15.
    LEGGI ORDINARIE • Emanatedal Parlamento • Possono riguardare solo le materie indicate nella Costituzione all’art.117cost. (competenza esclusiva). • Procedimento per l’approvazione: “iter legis”
  • 16.
    Iter legis 1. Fase  Iniziativa 1. Fase  Discussione e Approvazione 1. Fase  Promulgazione 1. Fase  Pubblicazione 1. Fase  Entrata in vigore
  • 17.
    1. INIZIATIVA LEGISLATIVA Laproposta di legge viene presentata ad una delle due camere del Parlamento Possono presentarla solo: – Il Governo – Ogni singolo parlamentare (deputato/senatore) – Popolo (raccogliendo 50.000 firme) – Consigli Regionali – C.N.E.L.
  • 18.
    2. Fase dellaDISCUSSIONE E APPROVAZIONE • Il progetto viene discusso e approvato separatamente in ciascuna Camera del Parlamento.
  • 19.
    3. PROMULGAZIONE • Iltesto viene firmato dal Presidente della Repubblica. • La firma attesta che la procedura legislativa si è compiuta in modo corretto. • Il Presidente ha il potere di VETO SOSPENSIVO: può rinviare la legge alle Camere per una nuova approvazione. Se le Camere la riapprovano il Presidente è costretto a promulgarla.
  • 20.
    4. PUBBLICAZIONE •La leggeviene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
  • 21.
    5. ENTRATA INVIGORE • La legge entra in vigore cioè diventa obbligatoria per tutti, dopo 15 giorni dalla pubblicazione. • 15 giorni (vacatio legis) perché tutti possano venire a conoscenza delle nuove regole.
  • 22.
    LEGGI REGIONALI • Emanatedal Consiglio Regionale. • Possono riguardare tutte le materie tranne quelle riservate al Parlamento (competenza residuale). • Valgono solo sul territorio della Regione.
  • 23.
    GLI ATTI AVENTIFORZA DI LEGGE • DECRETI • DECRETI LEGGE LEGISLATIVI
  • 24.
    DECRETO LEGGE • Emanatodal Governo • Può essere emanato solo nei «casi straordinari di necessità e di urgenza». • Viene pubblicato su Gazzetta ufficiale ed entra in vigore immediatamente. • Entro 60 giorni deve essere convertito in legge ordinaria dal Parlamento. • Se non viene convertito perde efficacia fin dall’inizio.
  • 25.
    DECRETO LEGISLATIVO • Emanatodal Governo Il procedimento si articola in due fasi nettamente distinte: 1)emanazione di una legge-delega da parte del Parlamento 2) emanazione del decreto legislativo da parte del Governo
  • 26.
    1) Legge- delega del Parlamento Il Parlamento emana una legge delega che indica: – oggetto – principi e criteri direttivi – tempi per il futuro decreto legislativo
  • 27.
    2)Decreto legislativo del Governo • Sulla base della legge delega il Governo emana il decreto • Il decreto poi viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
  • 28.
    REGOLAMENTI del Governo Regolamentidi Regolamenti esecuzione indipendenti • Norme che • Sono adottati nelle assicurano materie ancora l’operatività della non disciplinate da legge leggi
  • 29.
    CONSUETUDINI/ USI • Fontenon scritta (fonte fatto). Perché nasca una norma giuridica da una consuetudine occorre: • Un comportamento generale e costante dei cittadini (elemento materiale) • e il convincimento che si tratti di un comportamento obbligatorio (elemento psicologico).
  • 30.
    Come conoscere le consuetudini? • Esistono presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di provincia delle raccolte ufficiali che permettono ai cittadini di venirne a conoscenza. • Si tratta di norme che comunque nascono dalle consuetudini e non da fonti scritte.
  • 31.
    COME SI INDIVIDUANOLE FONTI Le fonti vengono abbreviate con delle sigle: • Cost.= Costituzione Cost • L.cost. = legge costituzionale • Reg. com.= regolamento comunitario • L.= legge ordinaria • L.reg.= legge regionale L.reg • D.l.= decreto legge • D.lgs.= decreto legislativo • D.p.r.= regolamento governativo
  • 32.
    Struttura di unafonte • Il testo di una fonte è diviso in ARTICOLI. • Ogni Articolo è composto da COMMI che corrispondono ai capoversi di cui è composto un articolo.
  • 33.
    FONTI DI COGNIZIONE Sonoi mezzi che permettono di venire a conoscenza delle nuove fonti di produzione: •La GAZZETTA UFFICIALE su cui vengono pubblicate leggi ordinarie, decreti, regolamenti governativi •La GAZZETTA DELL’U.E. su cui vengono pubblicati i regolamenti comunitari •BOLLETTIVO UFFICIALE REGIONALE per la pubblicazione delle leggi regionali.