Il «Decreto del fare» n.69/2013, convertito in legge 98 del 9 agosto 2013, ha reintrodotto l’obbligatorietà del tentativo di mediazione per alcune controversie civili e commerciali: vediamo tutte le novità.
La conciliazione nel processo tributario: conciliazione stragiudizialeMemento Pratico
E’ possibile trovare un accordo anche in materia tributaria, per evitare i tempi lunghi e i costi del processo. Scopri come fare nella seconda puntata!
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E’ possibile trovare un accordo anche in materia tributaria, per evitare i tempi lunghi e i costi del processo. Scopri come fare nella seconda puntata!
GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DEGLI STRANIERI: LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE CONSOLARE PERMETTE DI AUTOCERTIFICARE?
E SE NON LO PERMETTE, E’ INCOSTITUZIONALE?
GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DEGLI STRANIERI: SERVE LA CERTIFICAZIONE CONSOLARE O BASTA AUTOCERTIFICARE? Torniamo a parlare di certificazione consolare del reddito: la questione è di interesse in riferimento all'obbligo per i non cittadini europei richiedenti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di dare atto, a mezzo della medesima certificazione, dei redditi provenienti dal paese di origine.
LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO PER IL COA:
COME COMPILARLA E COSA ALLEGARE
A. QUALE DEVE ESSERE IL CONTENUTO DELL’ISTANZA?
B. COSA ALLEGARE ALL’ISTANZA?
C. REDDITO
D. VALIDITÀ DELLA DOMANDA
E. CURATORE SPECIALE DI MINORE
F. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - DLG. 3/2012
G. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Le procedure concorsuali verso la storica riforma I Problemi Operativi del Co...Marcello Pollio
Quarta sessione del convegno di studio di Gardone Riviera su "Le procedure concorsuali verso la storica riforma" - La presentazione dell'intervento di Marcello Pollio sui problemi applicativi della Esecuzione del Concordato preventivo liquidatori e in continuità
Cambia volto la giustizia civile. A partire dal 20 marzo, infatti, entra in vigore la riforma approvata un anno fa e per un gran numero di cause civili non sarà più possibile far ricorso al giudice senza aver prima tentato la via della conciliazione di fronte ad uno degli organismi abilitati. Solo se l'accordo non si raggiunge si andrà in tribunale.
Il documento, realizzato da H2biz in collaborazione con Italia Mediazione, descrive operatività e vantaggi della nuova mediazione civile e commerciale per imprese e professionisti.
La deontologia dell'Avvocato nei procedimenti di mediazione (e arbitrato)Giuseppe Briganti
Procedure primarie di ADR (negoziazione, mediazione e arbitrato) e loro vantaggi; stato della normativa in materia di mediazione e arbitrato; Codice deontologico forense e procedimenti di mediazione e arbitrato; mediation advocacy; parametri forensi e ADR; l'Avvocato-Mediatore e gli Avvocati di parte in mediazione; l'Avvocato-Arbitro; questioni applicative e giurisprudenza in materia di procedimento di mediazione: partecipazione personale delle parti e effettività del tentativo di conciliazione
GRATUITO PATROCINIO E REDDITO DEGLI STRANIERI: LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE CONSOLARE PERMETTE DI AUTOCERTIFICARE?
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COME COMPILARLA E COSA ALLEGARE
A. QUALE DEVE ESSERE IL CONTENUTO DELL’ISTANZA?
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Cambia volto la giustizia civile. A partire dal 20 marzo, infatti, entra in vigore la riforma approvata un anno fa e per un gran numero di cause civili non sarà più possibile far ricorso al giudice senza aver prima tentato la via della conciliazione di fronte ad uno degli organismi abilitati. Solo se l'accordo non si raggiunge si andrà in tribunale.
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Che cos'è la MEDIAZIONE? Quando sceglierla? Quali sono i vantaggi? Scopritelo in questa breve Guida pubblicata da CO+K ADR, la Divisione di CO.E.RI. KOSMOS Srl dedicata alla Mediazione.
Percorso di formazione per avvocati iscritti all’albo, in osservanza dell’art. 16, comma 4bis D. Lgs. 28/2010 e dell’art. 55 bis del Codice Deontologico Forense, nel rispetto della Circolare 6C/2014 del Consiglio Nazionale Forense
La Gestione Stragiudiziale del Contenzioso d'Impresa - Studio Legale Pandolfi...Studio Legale Pandolfini
Servizi di Assistenza Legale alle Imprese dello Studio Legale Pandolfini: La Gestione Stragiudiziale del Contenzioso d'Impresa
Crisi della Giustizia
La Transazione
La Conciliazione
La Conciliazione Societaria
L'Arbitrato
L'Arbitrato Societario
Casi Concreti
Riflessioni Conclusive
OUA sostiene una proposta di legge per consentire l'immediata e contestuale liquidazione della prestazione del patrocinio a spese dello Stato al momento del deposto del provvedimento che definisce la fase a cui esse sono inerenti, ovvero per inserire alla fine dell’art. 83 del Dpr 115/2002, dopo il comma 3, il seguente articolo: “3 bis. Il decreto di pagamento è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta".
L'Iter della Mediazione spiegato in pochi e semplici passi da www.osservatoriomediazione.it, il servizio Wolters Kluwer dove trovare tutto quello che serve per esercitare la professione di Mediatore.
L'intervento dell'Avvocato Mario Fusani "Arbitrato nei rapporti di lavoro transnazionali intra ed extra UE" al workshop del 5 marzo 2019 sul tema "Arbitrato nel diritto del lavoro".
ARBITRATO NEI RAPPORTI DI LAVORO TRANSNAZIONALI INTRA ED EXTRA UE
- Arbitrato internazionale nel mondo del lavoro
- I vantaggi dell'arbitrato internazionale lavoro: elevato tasso tecnico-giuridico; riservatezza; tempi brevi e conoscibili; riconosciuto ed eseguibile.
- I trattati internazionali
- Le Corti internazionali
- Le fasi dell'arbitrato internazionale lavoro: la clausola arbitrale; la fase istruttoria; la decisione arbitrale.
Il file pdf è un abstract delle slide proiettate durante il workshop.
Per ricevere la versione completa scrivere a:
comunicazione@gflegal.it
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La Società Italiana Conciliazione, Mediazione & Arbitrato è iscritta al n.110 dell'Elenco degli enti abilitati a tenere corsi di formazione per conciliatori presso il Ministero della Giustizia, secondo le disposizioni del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28.
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2. l
ITER NORMATIVO
21 maggio 2008 - DIRETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA 2008/52/CE: viene introdotto e definito in
Europa l’istituto della mediazione civile e commerciale. Prime linee guida in materia di ADR
4 marzo 2010 – D.Lgs. 28/2010: recepimento della Direttiva europea 2008/52/CE ed introduzione in
Italia della mediazione per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili. Per
alcune materie viene introdotta l’obbligatorietà del tentativo di mediazione.
4 novembre 2010 – D.M. 180/2010: linee guida del Ministero circa l’istituto della mediazione
Il 24 ottobre 2012 la Corte Costituzionale ha annullato per eccesso di delega legislativa l'art. 5
comma 1 del D.Lgs. 28/2010 che introduceva l'obbligatorietà della mediazione civile prima di poter adire il
giudice ordinario.
21 settembre 2013: con il «Decreto del fare» n.69/2013, convertito in legge 98 del 9 agosto 2013, viene
reintrodotta l’obbligatorietà del tentativo di mediazione per alcune controversie civili e commerciali.
3. LE NOVITA’
SPERIMENTAZIONE QUADRIENNALE
L’istituto della Mediazione obbligatoria ha natura
sperimentale: il ricorso alla mediazione sarà d’obbligo
solo per 4 anni. Compito del Ministero della Giustizia
analizzarne l’andamento, i risultati e le problematiche.
4. LE NOVITA’
Esce dall’elenco la responsabilità da sinistri stradali, mentre viene
aggiunta alla responsabilità medica quella sanitaria.
MATERIE PER CUI E’ OBBLIGATORIO IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE:
condominio
diritti reali
divisioni
successioni ereditarie
patti di famiglia
locazioni
comodato
affitto di aziende
risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e
sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro
mezzo di pubblicità
contratti assicurativi, bancari e finanziari.
5. LE NOVITA’
COMPETENZA TERRITORIALE
le parti possono presentare istanza solo presso organismi
di mediazione presenti nel luogo del giudice
territorialmente competente per l’eventuale causa.
6. LE NOVITA’
DURATA DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di mediazione ha una durata massima
stabilita dalla legge di tre mesi, trascorsi i quali il processo
può iniziare o proseguire.
7. LE NOVITA’
INCONTRO PRELIMINARE
La procedura di mediazione può svolgersi solo a seguito del
consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare di
programmazione.
Solo lo svolgimento dell'incontro preliminare di programmazione è
condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve
svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell'istanza.
Quando il primo incontro di programmazione tra le parti e il
mediatore si conclude con un mancato accordo, non è dovuto
alcun compenso per l’organismo di mediazione.
8. LE NOVITA’
AGEVOLAZIONI FISCALI
Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti
dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla
concorrenza del valore di 50.000 euro.
In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un
credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento
delle indennità complessivamente dovute all’organismo di
mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito
d’imposta è ridotto della metà.
9. LE NOVITA’
MANCATA PARTECIPAZIONE
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al
procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti
di prova nel successivo.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale, il giudice condanna la parte costituita che
non partecipa al procedimento senza giustificato motivo, al
pagamento di una somma pari al contributo unificato.
10. LE NOVITA’
IL RUOLO DELL’AVVOCATO
DALL’AGERE AL CAVERE
Per le materie che rientrano nell’obbligatorietà, le parti dovranno
essere assistite da un Avvocato durante le sessioni di mediazione
L’accordo di conciliazione sottoscritto anche dagli avvocati di tutte
le parti, ha efficacia di titolo esecutivo senza ulteriori passaggi.
Gli avvocati sono mediatori di diritto ed hanno l’obbligo
dell’aggiornamento professionale.
11. LE NOVITA’
IL GIUDICE
Il Giudice, anche in sede di appello, non si limita ad un
invito ma ha la possibilità di disporre che le parti si rivolgano ad
un Organismo di mediazione per l’espletamento del tentativo.
L’assolvimento di tale disposizione diviene condizione di
procedibilità dell’azione anche in sede di appello.
12. LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
La mediazione si introduce con una domanda
all’organismo nel luogo del giudice
territorialmente
competente
per
la
controversia,
contenente
l’indicazione
dell’organismo
investito,
delle
parti,
dell’oggetto della pretesa e delle relative
ragioni.
Presentata la domanda presso l’organismo di
mediazione, viene designato un mediatore
ed è fissato un primo incontro di
programmazione, in cui il mediatore verifica
con le parti la possibilità di proseguire il
tentativo di mediazione.
Domanda e data dell’incontro sono
comunicate all’altra parte. Le parti devono
partecipare alla procedura di mediazione, già
dal primo incontro, con l’assistenza di un
avvocato
Per la mediazione obbligatoria, il mancato
accordo in sede di primo incontro di
programmazione vale come tentativo di
mediazione esperito ai fini della procedibilità
dell’azione giudiziale.