TUTELA GIUDIZIARIA MINORI Compendio per operatori socio-sanitari e scolastici...Antonella Pampolini
L’Assemblea Legislativa delle Marche, d’intesa con l’Ufficio del Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Marche, si è fatta promotrice di un tavolo di confronto al quale ha invitato i soggetti istituzionali che si occupano a vario titolo della tutela dei minori; le riunioni che si sono succedute hanno visto la partecipazione ed il contributo del Tribunale dei Minorenni di Ancona, della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Ancona, del Centro di Giustizia Minorile Marche Abruzzo e Molise, dell’Ufficio Servizi Sociali Minorenni presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona, del-l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, dell’Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Marche, dell’ASUR Marche, del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Marche e della I Commissione Consiliare Permanente Regionale delle Marche.
TUTELA GIUDIZIARIA MINORI Compendio per operatori socio-sanitari e scolastici...Antonella Pampolini
L’Assemblea Legislativa delle Marche, d’intesa con l’Ufficio del Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Marche, si è fatta promotrice di un tavolo di confronto al quale ha invitato i soggetti istituzionali che si occupano a vario titolo della tutela dei minori; le riunioni che si sono succedute hanno visto la partecipazione ed il contributo del Tribunale dei Minorenni di Ancona, della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Ancona, del Centro di Giustizia Minorile Marche Abruzzo e Molise, dell’Ufficio Servizi Sociali Minorenni presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona, del-l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, dell’Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Marche, dell’ASUR Marche, del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Marche e della I Commissione Consiliare Permanente Regionale delle Marche.
3. DELINQUENZA MINORILE
È un problema legato al cambiamento della
società e alle esigenze economiche della gioventù
Questa la dobbiamo vedere sotto due aspetti
CRIMINOLOGICO GIURIDICO
4. Ormai è certo che la
delinquenza deriva
sia da fattori
endogeni sia
esogeni
I delinquenti minorenni
si dividono in:
- OCCASIONALI
- DI PUBERTA’
- DI TENDENZA
PER DISPOSIZIONE CONDIZIONATI
DALL’AMBIENTE
5. • Sono stati istituiti il tribunale per i minorenni e
la corte d’appello per i minorenni. Nel collegio
troviamo un uomo e una donna esperti in
alcune materie.
• Il processo per i minorenni
viene svolto sempre a porte
chiuse
• Ci sono due particolarità:
Maggiorenni e minorenni
imputati insieme
Il giudice di pace
6. TRIBUNALE PER I MINORI
Corte d’appello composta da:
2 togati
2 onorari
magistrati
Uno dei due
svolge le
funzioni di
presidente
Un uomo e una donna
Che abbiano compiuto i
30 anni di età
7. TRIBUNALE PER I MINORI
Nel XIX secolo si cominciò a
manifestare l’esistenza di
forme adatte alle peculiari
caratteristiche nei
confronti dei minori.
Nel 1930 nacque il diritto
penale minorile.
8. LA DEVIANZA MINORILE
Consiste nel rifiuto dei valori etici e sociali, civili ma
anche violazione di norme che consentono lo
sviluppo della persona e convivenza sociale.
Negli ultimi anni la localizzazione della devianza
minorile si è strutturata nel seguente modo:
- Nelle regioni del nord e nel centro
Italia sono concentrati i minori
delinquenti di qualsiasi nazione;
- Nel sud vi sono minori italiani
portatori soprattutto di condizioni
socio-economiche di emarginazione;
- Diffusi territorialmente sono i minori
con situazioni di malessere e disagio.
9. la devianza è un fenomeno nel quale interagiscono condizioni
personali, familiari e sociali;
Le sue cause vanno
ricercate nella
disgregazione familiare,
nella privazione dei
genitori nell’inurbamento
e nell’industrializzazione
Tutto ciò causa un profondo senso di disagio e sofferenza
CAUSE DELLA DEVIANZA
10. IL RUOLO DELLA FAMIGLIA
In particolare all’interno
delle famiglie
multiproblematiche i
contatti sono pochi
Questo può
provocare un caos
comunicativo
La situazione di
queste famiglie è
sostanzialmente
instabile
Ma l’adolescente va visto
come un individuo attivo
che agisce in base al
contesto in cui si trova
11. LEGGE ISTITUTIVA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Articolo 25
Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere.
Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della
condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio
sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e
di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale
per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo
designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del
minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:
1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-
pedagogico.
Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del
minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico
ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore.
Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico
dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli
esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente (1).
(1) Articolo così sostituito dalla l. 25 luglio 1956, n. 888.
12. WORK PROJECTS
Anni ‘80 sono state
elaborate delle
sanzioni alternative
Obbligo di partecipare a
progetti lavorativi e
formativi
13. ARTICOLO 1 DEL NUOVO
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA
LEGGE PENITENZOARIA
Il trattamento rieducativo deve essere
diretto a promuovere un processo di
modificazione delle condizioni e degli
atteggiamenti personali che sono di
ostacolo ad una partecipazione sociale.
ARTICOLO 24 DEL
CODICE
PENALE
Assicura ai minori
un’assistenza che favorisca il
reinserimento sociale.
14. ARTICOLO 142 DEL CODICE
PENALE
Stabilisce che i minori devono
scontare la condanna in stabilimenti
separati da quelli degli adulti
ARTICOLO 176 DEL CODICE
PENALE
Se un minore durante la detenzione ha
tenuto un comportamento tale da far
apparire sicuro il suo ravvedimento può
trascorrere il resto della sua pena in
libertà vigilata