La riforma del Senato e la funzione legislativa: il progetto di revisione; il nuovo Senato; cosa cambia nell’approvazione delle leggi (per approfondimento vai all’infografica http://it.pinterest.com/pin/308778118175108783/); considerazioni sui tempi dell’iter legislativo e i tempi delle leggi (per approfondimento vai all’infografica http://it.pinterest.com/pin/308778118175108714/). E infine il bicameralismo perfetto è la causa di ogni male?
Similar to RIFORMA DEL SENATO E FUNZIONE LEGISLATIVA: DALL’ATTUALE (PRESUNTA) IPERTROFIA PROCEDURALE ALLA NUOVA DISCIPLINA PER L’APPROVAZIONE DELLE LEGGI
Procedimento legislativo e potere di emendamentoReti
Similar to RIFORMA DEL SENATO E FUNZIONE LEGISLATIVA: DALL’ATTUALE (PRESUNTA) IPERTROFIA PROCEDURALE ALLA NUOVA DISCIPLINA PER L’APPROVAZIONE DELLE LEGGI (20)
RIFORMA DEL SENATO E FUNZIONE LEGISLATIVA: DALL’ATTUALE (PRESUNTA) IPERTROFIA PROCEDURALE ALLA NUOVA DISCIPLINA PER L’APPROVAZIONE DELLE LEGGI
1. Riforma del Senato e
funzione legislativa:
dall’attuale (presunta)
ipertrofia procedurale alla
nuova disciplina per
l’approvazione delle leggi
Luglio 2014
2. I punti salienti del progetto di revisione
Il disegno di legge di revisione della Parte II della Costituzione,
approvato all’unanimità dal Consiglio dei Ministri del 31 marzo
2014, all’esame del Senato in prima lettura, rappresenta uno
dei principali pilastri dell’azione del Governo Renzi.
Il disegno di legge intende rivoluzionare l’assetto istituzionale
della Repubblica in particolare attraverso:
! il superamento del bicameralismo perfetto e la riduzione del
numero dei parlamentari con la costituzione del Senato
delle autonomie;
! la revisione del Titolo V sull’ordinamento degli Enti
territoriali con una diversa ripartizione legislativa delle
competenze tra Stato e Regioni.
3. Il progetto di riforma trasforma il Senato per:
! la modalità di elezione, non più popolare diretta;
! la composizione numerica, che si riduce considerevolmente;
! la compartecipazione alla relazione fiduciaria con il
Governo che è soppressa: solo la Camera accorda o revoca
la fiducia;
! la partecipazione al procedimento legislativo ordinario,
che diviene di “proposta di modifiche”.
Il nuovo Senato nel progetto di riforma
4. … non proprio. Il disegno di legge riprende una proposta da anni
oggetto di discussione tra le forze politiche:
rendere
il Senato una “Camera delle autonomie”,
con competenze legislative limitate,
che “funga” da elemento di raccordo
fra lo Stato e gli enti locali
Un esempio concreto?
Già nel 2007 la Camera aveva avviato l’esame di un disegno di legge,
conosciuto come “bozza Violante”, che prevedeva, tra l’altro, la
“trasformazione” del Senato in Camera delle Autonomie e il
conferimento del potere di approvare le leggi alla Camera dei Deputati
(fatte salve alcune eccezioni quali, per esempio, l’approvazione delle
leggi di revisione della Costituzione). La discussione si interruppe alla
fine del 2007 a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.
Senato delle autonomie… un’idea nuova?
5. Approvazione delle leggi: cosa cambia
Oggi
! Per divenire legge un progetto
deve essere approvato
nell’identico testo da Camera e
Senato;
! dopo l’approvazione della Camera
nel quale il progetto è presentato, il
testo è trasmesso all’altro ramo;
! se la Camera che riceve il progetto
lo approva nell’identica
formulazione, esso è promulgato
dal Presidente della Repubblica e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
! se la Camera che riceve il progetto
lo modifica, esso passa da una
Camera all’altra finché entrambi i
rami non si sono espressi su un
medesimo testo.
Progetto di riforma
! La Camera approva tutte le leggi
fatta eccezione per i disegni di
legge costituzionali per i quali si
mantiene il bicamerale paritario;
! ogni disegno di legge è
presentato alla Camera (i senatori
mantengono l’iniziativa legislativa);
! il Senato è esclusivamente
organo di seconda lettura, di
“proposta” eventuale di
modifiche;
! il Senato può, con deliberazione a
maggioranza assoluta, chiedere
alla Camera di esaminare un
disegno di legge la quale dovrà
pronunciarsi entro sei mesi.
6. I tempi dell’iter legislativo oggi:
qualche considerazione
“Al Parlamento
occorre troppo tempo
per fare le leggi”
È una delle considerazioni maggiormente condivise negli ultimi
anni nell’ambito del dibattito sulle riforme istituzionali.
Ma è realmente necessaria una riforma
(e nello specifico posta in tali termini)
per snellire l’iter legislativo?
7. Stessi poteri e stesse funzioni:
la causa di ogni male?
Belgio 91
Lituania 22
Estonia 22
Il bicameralismo perfetto è stato spesso accusato di aver
creato difficoltà al funzionamento del Parlamento italiano,
determinando una sovrapposizione di lavori, con dispendio di
tempi tra le due Camere e lungaggini per via degli innumerevoli
passaggi da un’assemblea all’altra in ogni caso di disaccordo sul
testo.
Un sistema visto come superato e molto lontano dalle realtà
storiche che lo avevano legittimato quando si decise di adottare
un procedimento che fosse garanzia di un più sicuro
funzionamento democratico dell’iter legislativo.
8. A prescindere da ciò che accadrà ove la riforma del Senato fosse
approvata, sui cui effetti non è possibile fare previsioni, occorre
tenere in considerazione che i tempi di approvazione delle leggi
secondo il sistema attuale, sono spesso determinati dalla
volontà politica
La concezione del Parlamento che imbriglia l’operato del Governo
per le sue regole vetuste e farraginose, ree di rallentare e aver
rallentato l’iter legislativo, sembra essere stato un alibi per molti
Governi.
Le leggi si approvano (se si vuole)
Estonia 22
9. I tempi delle leggi
I tempi di approvazione delle leggi sono molto variabili e il
fattore discriminante non risiede nella complessità dei
contenuti o nella farraginosità dei regolamenti parlamentari ma
nell’importanza che essi rivestono per l’azione di Governo.
Qualche esempio?
Iter veloce
Lodo Alfano 20gg
Legge di Stabilità
e di Bilancio 2012 25gg
Iter lento
Statuto delle
imprese 1.283gg
Riforma
Codice stradale 820gg
Ciò è ulteriormente avvalorato dalla circostanza che vede una
netta preponderanza di disegni di legge governativi approvati
rispetto a quelli di iniziativa parlamentare.
10. Iter veloci e lenti: quali i risultati?
Se da un lato un iter legislativo lungo non è garanzia di una
buona legge, dall’altro occorre considerare che una legge
approvata in tempi brevi rischia più facilmente di incorrere in
errori e imprecisioni per via della ristrettezza dei tempi per
valutare in modo adeguato gli effetti dell’intervento normativo.
11. Caso esodati del DL “Salva Italia”
(Governo Monti)
È tra gli esempi più significativi degli ultimi anni.
Esodati persone, per lo più over 50, che non
percepiscono stipendio né pensione (chi ha
interrotto il proprio rapporto di lavoro in
conseguenza di accordi di ristrutturazione
aziendale o crisi aziendali, ma che non ha
ancora diritto alla pensione per via di un
innalzamento dell’età pensionabile o di una
modifica dei requisiti per accedere al
trattamento pensionistico).
La questione degli esodati è scaturita dal provvedimento
“Salva Italia” presentato per ridurre la spesa pensionistica in
un momento di crisi finanziaria.
È stato redatto in 20 giorni e approvato in 16!
=